LEGGE 488/92
LEGGE 488/92 LEGGE 488/92
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI Dalle informazioni assunte risulta che il contratto in questione è stato chiuso successivamente al termine utile di presentazione della documentazione del 31° Bando L. 488. Nelle more dell’iter istruttorio connesso con il contratto d’area non risultava pertanto possibile da parte dell’ASI procedere con la stipula del contratto d’affitto (in quanto subordinato ad avvenimento futuro), spiegando pertanto il contenuto del certificato rilasciato dallo stesso (mandato al presidente a stipulare il contratto d’affitto) e fornito come giustificativo della piena disponibilità. Si richiede se, nelle condizioni esposte, la domanda possa ritenersi istruibile. (44 – 13 e 20/11/2006) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati, atto di assegnazione provvisorio) R. Nel caso prospettato si ritiene che la condizione di piena disponibilità dell’immobile non sia puntualmente soddisfatta come previsto al punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006. La domanda pertanto deve essere rigettata. 7.20
MICA Comitato tecnico consultivo L. 488/92 IPI 8. SETTORI DI ATTIVITA’ 8.1 - D. (Irfis) Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 4 contenuto nella nota MICA n. 35730 del 17.4.96. Un’azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti volto alla realizzazione di un impianto per la essiccazione della sansa e l’estrazione di olio di sansa grezzo (ISTAT 15.41.1). Il nuovo stabilimento andrà a sostituire un impianto similare (di proprietà di uno dei soci), costretto a chiudere “a causa della sua posizione logistica e della sua insufficienza produttiva”. L’azienda ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità UE, nonché di essere a conoscenza dei limiti o divieti comunitari in materia, in particolare quelli di cui al punto 2 dell’allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94. Si chiede di conoscere se sussistono le condizioni, sotto il profilo settoriale, per l’accoglimento della domanda. (3 - 29/05/96) (settori, alimentare, olio di sansa) R. La domanda, almeno per quanto concerne l’aspetto specificatamente esposto, può essere considerata ammissibile alle agevolazioni dal momento che non appare sussistere nessuna condizione chiaramente ostativa a detta ipotesi. L’azienda, naturalmente, con la dichiarazione, assume responsabilità anche penale di quanto sottoscritto. (La risposta è valida solo se non riferita ad attività di estrazione e raffinazione dell’olio di sansa, che non sono ammissibili. Così specificato nella riunione del Comitato del 18/06/96). 8.2 - (Direttiva) - Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica. La realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, anche attraverso la cogenerazione o finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, può essere ammessa alle agevolazioni purché: • ciò avvenga nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di autoproduzione (la banca concessionaria può limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di notorietà in tal senso resa dal legale rappresentante dell'impresa); • l'impianto sia ubicato all'interno dell'unità produttiva aziendale o, comunque, costituisca pertinenza esclusiva della stessa; • la potenzialità dell'impianto sia commisurata ai fabbisogni dell'unità produttiva o, in caso contrario, la produzione in eccesso costituisca attività marginale, in termini di fatturato, rispetto a quella caratteristica dell'unità produttiva medesima e, nel caso in cui l'impianto sia finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, la potenzialità medesima sia, inoltre, commisurata ai quantitativi degli scarti aziendali da utilizzare. Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, l'investimento, qualora non inserito in un più vasto programma inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, essendo teso al risparmio energetico e/o all'utilizzo degli scarti di lavorazione, costituisce una iniziativa classificabile come "ammodernamento". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (settori, produzione energia elettrica) 8.3 - (Direttiva) - Iscrizioni: camerale, INPS, SCAU, ecc. Un'impresa può essere ammessa alle agevolazioni della legge 488/92 indipendentemente dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., all'INPS, allo SCAU, ecc. purché l'attività che effettivamente essa svolge e per la quale richiede le agevolazioni rientri tra quelle estrattive, manifatturiere o di servizi di cui all'art. 2, comma 1 del regolamento. L'attività estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime per l'ottenimento di semilavorati o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa attraverso la puntuale esposizione del proprio ciclo tecnologico delle produzioni previste e/o 8.1
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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />
8. SETTORI DI ATTIVITA’<br />
8.1 - D. (Irfis) Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 4 contenuto nella nota MICA n. 35730 del<br />
17.4.96. Un’azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti volto alla<br />
realizzazione di un impianto per la essiccazione della sansa e l’estrazione di olio di sansa<br />
grezzo (ISTAT 15.41.1). Il nuovo stabilimento andrà a sostituire un impianto similare (di<br />
proprietà di uno dei soci), costretto a chiudere “a causa della sua posizione logistica e della<br />
sua insufficienza produttiva”. L’azienda ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di<br />
ammissibilità UE, nonché di essere a conoscenza dei limiti o divieti comunitari in materia, in<br />
particolare quelli di cui al punto 2 dell’allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94. Si<br />
chiede di conoscere se sussistono le condizioni, sotto il profilo settoriale, per l’accoglimento<br />
della domanda. (3 - 29/05/96) (settori, alimentare, olio di sansa)<br />
R. La domanda, almeno per quanto concerne l’aspetto specificatamente esposto, può essere<br />
considerata ammissibile alle agevolazioni dal momento che non appare sussistere nessuna<br />
condizione chiaramente ostativa a detta ipotesi. L’azienda, naturalmente, con la<br />
dichiarazione, assume responsabilità anche penale di quanto sottoscritto. (La risposta è<br />
valida solo se non riferita ad attività di estrazione e raffinazione dell’olio di sansa, che non<br />
sono ammissibili. Così specificato nella riunione del Comitato del 18/06/96).<br />
8.2 - (Direttiva) - Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica.<br />
La realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, anche attraverso la<br />
cogenerazione o finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, può essere ammessa alle<br />
agevolazioni purché:<br />
• ciò avvenga nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di autoproduzione (la<br />
banca concessionaria può limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di notorietà in tal<br />
senso resa dal legale rappresentante dell'impresa);<br />
• l'impianto sia ubicato all'interno dell'unità produttiva aziendale o, comunque, costituisca<br />
pertinenza esclusiva della stessa;<br />
• la potenzialità dell'impianto sia commisurata ai fabbisogni dell'unità produttiva o, in caso<br />
contrario, la produzione in eccesso costituisca attività marginale, in termini di fatturato,<br />
rispetto a quella caratteristica dell'unità produttiva medesima e, nel caso in cui l'impianto sia<br />
finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, la potenzialità medesima sia, inoltre,<br />
commisurata ai quantitativi degli scarti aziendali da utilizzare.<br />
Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, l'investimento, qualora non inserito in un più<br />
vasto programma inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, essendo<br />
teso al risparmio energetico e/o all'utilizzo degli scarti di lavorazione, costituisce una<br />
iniziativa classificabile come "ammodernamento". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (settori,<br />
produzione energia elettrica)<br />
8.3 - (Direttiva) - Iscrizioni: camerale, INPS, SCAU, ecc. Un'impresa può essere ammessa alle<br />
agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> indipendentemente dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., all'INPS,<br />
allo SCAU, ecc. purché l'attività che effettivamente essa svolge e per la quale richiede le<br />
agevolazioni rientri tra quelle estrattive, manifatturiere o di servizi di cui all'art. 2, comma 1<br />
del regolamento. L'attività estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal<br />
suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime per<br />
l'ottenimento di semilavorati o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa<br />
attraverso la puntuale esposizione del proprio ciclo tecnologico delle produzioni previste e/o<br />
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