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LEGGE 488/92

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

1. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE<br />

1.1 SOGGETTI DESTINATARI<br />

1.1.1 - D. (Ambro Veneto) In caso di invio di moduli di domanda agli Istituti collaboratori senza<br />

l’indicazione, nel frontespizio, della banca concessionaria prescelta per l’istruttoria, è<br />

possibile acquisire ad integrazione della domanda medesima una comunicazione dell’impresa<br />

attestante il nominativo della banca concessionaria prescelta? La comunicazione integrativa<br />

può essere utilizzata anche nelle ipotesi di errata indicazione, nel frontespizio del modulo di<br />

domanda, dell’istituto collaboratore anziché della banca concessionaria?<br />

D. (M. Roma) Indicazione errata del destinatario sul modulo di domanda (es. banca<br />

capogruppo), ma spedita e/o consegnata al ns. istituto. Abbiamo sanato acquisendo<br />

un’autodichiarazione autenticata a conferma della nostra competenza istruttoria. Va bene?<br />

D. (M. Roma) Domanda regolarmente a noi intestata, ma inviata ad una filiale della ns.<br />

capogruppo entro il 3 maggio e a noi pervenuta successivamente al termine di legge.<br />

D. (M. Lombardo) Conferma della validità di domanda presentata nei termini ad altro<br />

concessionario non convenzionato con la società di leasing prescelta.<br />

D. (M. del Friuli) Come ci si deve comportare se in un programma misto la domanda per la<br />

parte ordinaria viene presentata ad una banca concessionaria e per la parte leasing rechi come<br />

destinataria la medesima banca concessionaria ma la società di leasing non risulti essere<br />

convenzionata con la stessa. Se in questo caso, nell’ipotesi dell’impercorribilità della<br />

domanda leasing, la domanda possa essere perfezionata per la sola parte ordinaria con le<br />

conseguenti modifiche a livello di agevolazione globale. Se in un programma misto in cui sia<br />

la domanda per la parte ordinaria che per quella leasing vengono presentate con destinataria la<br />

società di leasing sia possibile:<br />

1. trasmettere subito la domanda per la parte ordinaria ad una banca concessionaria<br />

convenzionata;<br />

2. trasmettere successivamente alla stessa banca la domanda per la parte leasing dopo gli<br />

accertamenti previsti a carico delle società di leasing.<br />

D. (M. Fondiario) Una società ha presentato una domanda relativa alla realizzazione di un<br />

nuovo impianto effettuato parte direttamente e parte in leasing. La società di leasing non è<br />

convenzionata con la ns. banca ed inoltre non è iscritta nell’elenco di cui all’art. 107 del D.L.<br />

385/93. Come ci si deve comportare?<br />

a) vanno restituite entrambe le domande in quanto afferenti lo stesso programma?<br />

b) va restituita solo quella afferente gli investimenti in leasing (considerabili non ammissibili)<br />

mentre quella relativa agli investimenti diretti va regolarmente istruita?<br />

D. Una domanda presentata ad una società di locazione finanziaria non convenzionata con<br />

alcuna banca concessionaria è ammissibile?<br />

D. Se uno dei due soggetti (banca concessionaria e istituto collaboratore) ai quali vengono<br />

presentate le due domande relative ad un programma realizzato in parte con il sistema della<br />

locazione finanziaria non è convenzionato, la relativa domanda viene ritenuta ammissibile?<br />

D. Se una domanda presentata ad una società di locazione finanziaria non contiene<br />

l’indicazione della banca concessionaria, è ammissibile?<br />

D. Se una domanda che doveva essere inviata ad una società di locazione finanziaria viene,<br />

per errore, inviata ad una banca concessionaria, è ammissibile?<br />

D. Se una delle due domande relative ad un programma realizzato in parte con il sistema della<br />

locazione finanziaria viene presentata oltre i termini previsti, è ammissibile?<br />

1.1.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

D. Se una domanda spedita o consegnata ad una banca concessionaria contiene l’indicazione<br />

di un’altra banca concessionaria e l’impresa, con un’autodichiarazione, conferma l’esattezza<br />

della banca alla quale è stata spedita o consegnata, nonostante l’errore di aver indicato sul<br />

modulo un altro destinatario, è ammissibile? (1 - 15/05/96) (domanda, errore, destinatari)<br />

R. Una domanda di agevolazioni presentata ad un soggetto diverso da quello al quale<br />

l’impresa avrebbe dovuto presentarla nel puntuale rispetto delle procedure vigenti, può<br />

essere considerata ammissibile qualora il primo soggetto sia ricompreso tra quelli<br />

convenzionati (banca concessionaria o istituto collaboratore), la presentazione sia<br />

regolarmente avvenuta entro i termini previsti e l’impresa indichi formalmente il nuovo<br />

soggetto al quale intende che venga trasmessa la domanda. Tale ultima indicazione deve fare<br />

riferimento al numero di progetto della domanda stessa ed essere inviata, per conoscenza,<br />

anche a questo Ministero.<br />

Sulla base di tale orientamento di carattere generale, si rappresentano, a titolo<br />

esemplificativo, i seguenti casi particolari.<br />

* Qualora la domanda relativa ad un’iniziativa di locazione finanziaria sia stata presentata,<br />

entro i termini previsti, ad un istituto collaboratore convenzionato con una banca<br />

concessionaria diversa da quella indicata sul modulo di domanda, la domanda stessa può<br />

essere considerata ammissibile. L’istituto collaboratore, dopo aver acquisito la formale<br />

indicazione dell’impresa in merito a quale, tra le banche concessionarie con lo stesso<br />

convenzionate, intende che venga affidata l’istruttoria e dopo aver accertato la completezza<br />

della domanda, trasmette quest’ultima alla nuova banca concessionaria prescelta.<br />

* Qualora una domanda relativa ad un’iniziativa da realizzare con il sistema della locazione<br />

finanziaria sia stata presentata all’istituto collaboratore senza indicare la banca<br />

concessionaria, l’istituto collaboratore stesso richiede che l’impresa indichi formalmente a<br />

quale, tra le banche concessionaria con il medesimo convenzionate, intende che venga<br />

trasmessa la domanda e provvede in tal senso.<br />

* Qualora la domanda sia stata spedita o consegnata ad un soggetto convenzionato diverso<br />

da quello indicato per errore sul modulo, purché l’errore sia formalmente segnalato<br />

dall’impresa, la domanda può essere ritenuta ammissibile dal soggetto ricevente. Qualora la<br />

domanda sia stata spedita o consegnata per errore ad un soggetto diverso da quello indicato<br />

sul modulo, purché l’errore sia formalmente segnalato dall’impresa, la domanda può essere<br />

considerata ammissibile solo se il soggetto al quale la stessa è stata presentata è ricompreso<br />

tra quelli convenzionati. Quest’ultimo provvede a trasmettere la domanda al soggetto<br />

indicato sul modulo.<br />

* Qualora le due domande relative ad una stessa iniziativa da realizzare in parte con il<br />

sistema della locazione finanziaria siano trasmesse, entro i termini previsti, ad una banca<br />

concessionaria e ad un istituto collaboratore non convenzionati tra loro, entrambe le<br />

domande possono essere considerate ammissibili a condizione che l’impresa indichi<br />

formalmente a quale tra le banche concessionarie convenzionate con l’istituto collaboratore<br />

intende che vengano trasmesse le domande per l’istruttoria. Sulla base di tale indicazione la<br />

banca concessionaria che ha ricevuto la domanda provvede a trasmetterla alla nuova<br />

prescelta dall’impresa.<br />

* Qualora una delle due domande relative ad una stessa iniziativa da realizzare in parte con<br />

il sistema della locazione finanziaria non dovesse essere ammissibile, la domanda restante<br />

viene istruita dalla banca concessionaria valutando la sussistenza della validità tecnicoeconomico-finanziaria<br />

dell’iniziativa stessa.<br />

1.1.2 - (Direttiva) L'art. 5 comma 4 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, concernente l'attuazione della<br />

normativa richiamata in oggetto, prevede che la domanda di agevolazione "incompleta dei<br />

1.1.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dati e delle informazioni richiesti è restituita all'imprenditore, unitamente alla<br />

documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima del termine<br />

iniziale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, con specifica nota concernente le<br />

motivazioni della restituzione". (Direttiva 38102 - 16/04/96) (domanda, incompleta,<br />

restituzione)<br />

R. Per dare riscontro a quesiti posti dalle banche concessionarie in merito alla puntuale<br />

applicazione della predetta disposizione si forniscono i seguenti elementi.<br />

A) Incompletezza dei dati richiesti nel modulo di domanda.<br />

L'incompletezza della domanda di agevolazione, con riferimento ai dati contenuti nel relativo<br />

modulo, presuppone di norma, ai sensi della disposizione citata, la restituzione della<br />

domanda stessa.<br />

Qualora, peraltro, l'incompletezza del modulo di domanda sia riferita a dati o informazioni<br />

che risultino desumibili dall'ulteriore documentazione prodotta in allegato dall'impresa, la<br />

domanda di agevolazione può non essere restituita. Le medesime considerazioni possono<br />

essere svolte nel caso in cui l'incompletezza sia riferita a dati o informazioni non ritenuti<br />

essenziali, con riferimento alla singola domanda, per l'espletamento delle attività istruttorie.<br />

Si rammenta, inoltre, che nel caso in cui la domanda venga restituita, l'eventuale<br />

ripresentazione della stessa, consentita dall'art. 5 comma 4 del d.m. citato, non può dar luogo<br />

ad una modifica dei dati e delle informazioni prodotti in sede di presentazione della prima<br />

domanda di agevolazione, fatta salva l'integrazione dei dati incompleti e l'eventuale<br />

aggiornamento di quelli concernenti la dimensione dell'impresa (vd. circolare 15.12.95 n.<br />

38522, punto 5.9).<br />

Il divieto di apportare modifiche, in sede di ripresentazione della domanda incompleta, ai<br />

dati ed alle informazioni già indicati nel modulo di domanda restituito ha particolare<br />

rilevanza con riferimento alla percentuale richiesta dell'agevolazione che, come è noto,<br />

costituisce uno degli elementi posti a base per la formazione delle graduatorie: per garantire<br />

la necessaria trasparenza e la par condicio per tutte le domande presentate, tale percentuale,<br />

decorso il termine di presentazione delle domande stesse, non può essere modificata<br />

dall'impresa in nessun caso. Ciò determina che la mancata indicazione nel modulo di<br />

domanda di tale percentuale non consente una successiva integrazione della stessa,<br />

dovendosi in tal caso assumere - anche al fine di considerare la domanda, pur<br />

nell'indeterminatezza della relativa richiesta, efficacemente presentata - che l'impresa non<br />

intende rinunciare ad una quota parte dell'agevolazione massima concedibile.<br />

Per tali motivi la sola mancata indicazione della predetta percentuale non necessita la<br />

restituzione della domanda all'operatore; qualora la domanda debba, peraltro, essere<br />

restituita per ulteriori incompletezze dei dati, l'eventuale sua ripresentazione potrà avvenire<br />

solo a condizione che sia indicata, per quanto riguarda l'agevolazione richiesta, la<br />

percentuale massima (100%). Eventuali diverse indicazioni saranno considerate come non<br />

apposte.<br />

B) Incompletezza della documentazione allegata al modulo di domanda (vedi punto 7.10).<br />

1.1.3 - (Direttiva) - Rigetto della domanda. Si ritiene opportuno che, al verificarsi di uno o più dei<br />

casi seguenti, la banca concessionaria proceda, di norma, al rigetto della domanda senza<br />

svolgere alcuna attività istruttoria:<br />

• domanda di agevolazioni presentata ad una società di leasing non convenzionata con una<br />

delle banche concessionaria;<br />

• impresa, non di servizi, operante in un settore diverso da quelli estrattivo o manifatturiero di<br />

cui alle sezioni C o D della Classificazione ISTAT '91;<br />

• impresa fornitrice di servizi non costituita sotto forma di società;<br />

• impresa fornitrice di servizi diversi da quelli di cui all'allegato al regolamento;<br />

1.1.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

• unità produttiva ubicata totalmente o prevalentemente al di fuori delle aree ammissibili alle<br />

agevolazioni. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (domanda, errore, casi di rigetto)<br />

1.1.4 - D. (Direttiva) - Se l'azienda presenta la domanda tramite società di leasing, è obbligata ad<br />

indicare la banca concessionaria cui inoltrare la domanda? (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(domanda, errore, destinatari)<br />

R. L'indicazione della banca concessionaria cui affidare l'istruttoria è sempre obbligatoria.<br />

Sia per gli investimenti realizzati con il sistema ordinario che per quelli realizzati con il<br />

sistema della locazione finanziaria, la banca concessionaria deve essere indicata quale<br />

destinatario del modulo, nel frontespizio dello stesso, in alto a destra, anche se la domanda,<br />

nel caso del leasing, deve essere obbligatoriamente presentata ad uno degli istituti<br />

collaboratori. E' chiaro che, in quest'ultima ipotesi, l'istituto collaboratore deve essere uno di<br />

quelli convenzionati con la banca concessionaria indicata.<br />

1.1.5 - D. (Direttiva) - Se sulla stessa unità produttiva sono stati avviati 2 o più rapporti di leasing<br />

con diversi Istituti collaboratori della stessa Banca concessionaria, è possibile inoltrare<br />

domande pari al numero di interventi leasing concessi? (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(domanda, leasing, pluralità di contratti)<br />

R. Si, a condizione che ciascuna domanda sia riferita ad iniziative, fatte salve quelle<br />

concernenti l'acquisto di singoli macchinari, correlate a programmi di investimento organici<br />

e funzionali.<br />

1.1.6 - D. (Epf) Domanda presentata con raccomandata a mano il 3 maggio con indicazione nella<br />

prima pagina del modulo di presentazione della domanda, di Roma - Via dei Sommozzatori<br />

47 come sede dell’unità produttiva oggetto degli investimenti e senza indicazione della<br />

relativa tipologia. Successivamente, in data 27/5 c.a., è pervenuta alla società una<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio della ditta, con la quale si comunica che l’iniziativa è<br />

da intendersi ubicata nel comune di Catenanuova (EN) e non Roma come erroneamente<br />

indicato in precedenza e che trattasi di un nuovo impianto.<br />

Sulla base di quanto sopra esposto, per cui ci si trova di fronte a due dichiarazioni sostitutive<br />

della stessa ditta della quale la prima costituisce elemento di rigetto dell’operazione e, in<br />

relazione però all’elevato numero di errori materiali riscontrati in questa prima fase di<br />

applicazione della normativa per i quali codesto Ministero ha dato più volte indicazioni<br />

specifiche, si richiede il parere del Comitato tecnico-consultivo circa la possibilità di<br />

procedere all’avvio dell’esame istruttorio, considerando la prima indicazione della sede come<br />

un effettivo errore materiale. (5 - 18/06/96) (domanda, errore, ubicazione)<br />

R. In considerazione del fatto che la domanda presentata contiene una omissione (tipologia)<br />

ed un chiaro errore materiale (ubicazione) si ritiene, come in altri analoghi casi, che la<br />

domanda possa essere rettificata dalla banca concessionaria alla luce degli elementi in<br />

proprio possesso e delle ulteriori dichiarazioni della ditta.<br />

1.1.7 - D. (RTI Centrobanca SpA) Premesso quanto segue:<br />

La circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003 (Bando Artigiani) prevede:<br />

- al punto 3.1: “sono ammissibili i programmi di investimento che comportano spese<br />

complessivamente agevolabili comprese tra un minimo di 52.000,00 euro ed un massimo di<br />

1.549.370,70 euro.”<br />

- Al punto 3.3: “l’ultimazione del programma deve avvenire non oltre 24 mesi dalla data della<br />

relativa disposizione di concessione provvisoria delle agevolazioni”.<br />

- Al punto 11.1: “a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande<br />

relative al primo bando per le imprese artigiane, quelle rispondenti ai requisiti di ammissibilità<br />

1.1.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di cui alla presente circolare non possono essere presentate, ovvero riformulate né inserite<br />

automaticamente ai sensi dell’articolo 6, comma 8 del regolamento, a valere sul bando<br />

ordinario del settore “industria”; le relative domande non sono pertanto ammissibili e sono<br />

respinte.”<br />

La circolare n. 946470 del 5 dicembre 2003 prevede:<br />

- Al punto 7.3: “a partire dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande<br />

relative al primo bando di attuazione per le imprese artigiane, con le modalità semplificate di<br />

cui al D.M. 21 novembre 2002 ed alla circolare ministeriale n. 946364 del 7 ottobre 2003, le<br />

domande di agevolazione rispondenti ai relativi requisiti di ammissibilità non possono essere<br />

presentate – anche se a titolo di riformulazione – a valere sul bando ordinario del settore<br />

“industria”.<br />

- Al punto 7.4: “Per le domande rispondenti ai requisiti di ammissibilità di cui al precedente<br />

punto 7.3 eventualmente presentate ovvero riformulate o inserite automaticamente sul bando<br />

ordinario del 2003 del settore industria (17° bando) anteriormente alla data di apertura del<br />

primo bando relativo alle imprese artigiane, le imprese interessate possono decidere se<br />

mantenere le domande stesse sul bando ordinario ovvero se ripresentarle, necessariamente con<br />

le modalità previste dalla suddetta circolare e nei termini previsti, sul bando per le imprese<br />

artigiane; in quest’ultimo caso, si considera quale data di presentazione della domanda, quella<br />

della domanda originaria.”<br />

Si richiedono chiarimenti sull’ammissibilità al 17° Bando <strong>488</strong>/<strong>92</strong> delle domande rispondenti<br />

ai requisiti di cui alla circolare n. 946364 ricevute relative a progetti di durata superiore ai 24<br />

mesi dalla data del relativo decreto di concessione provvisoria. (42 – 07/06/04) (domanda,<br />

presentazione, bando artigiani)<br />

R. Secondo quanto previsto dal punto 11.1 della circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, le<br />

domande presentate a valere sul bando ordinario dalle imprese artigiane aventi i requisiti di<br />

cui alla circolare n. 946364 del 7 ottobre 2003, quand’anche con riferimento a programmi di<br />

investimento di durata superiore ai 24 mesi dalla data del decreto di concessione provvisoria,<br />

non sono ammissibili alle agevolazioni e pertanto devono essere respinte.<br />

1.1.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

1.2 SOTTOSCRIZIONE DEL MODULO<br />

1.2.1 - D. Se sul modulo di domanda non c’è l’autentica della firma, la domanda è ammissibile?<br />

D. Se la firma sul secondo originale è a ricalco, è da ritenere corretta?<br />

D. Se sul secondo originale a ricalco non è presente l’autentica della firma o la stessa è<br />

irregolare, la domanda è ammissibile?<br />

D. Se, per errore, la data di autentica della firma è la stessa di quella del rilascio del<br />

documento di riconoscimento, quale viene considerata come data di sottoscrizione del<br />

modulo?<br />

D. (M. Lombardo) Sul 2° originale è stata autenticata la firma a ricalco; l’autentica è stata<br />

effettuata a ricalco; la data dell’autentica è quella del documento di riconoscimento. Come<br />

comportarsi?<br />

D. (Centrobanca) Ai fini dell’esportazione dell’istruttoria al Ministero, ove il secondo<br />

originale del modulo fosse privo di autentica della firma, sarebbe possibile inviare al<br />

Ministero una copia fotostatica conforme al primo originale autenticato del modulo ?<br />

D. (Centrobanca) Le domande presentate prive di autentica della firma devono essere<br />

considerate incomplete e quindi restituite e ripresentabili successivamente (ai sensi dell’art. 5,<br />

c. 4 del D.M. 20/10/95 n. 527), come anche quelle presentate su moduli fotocopia anziché in<br />

originale?<br />

D. (S. Paolo) Quando il modulo di domanda è completamente privo di autentica, è da<br />

ripresentare o da respingere?<br />

D. (Ambro Veneto) In caso di mancanza di autentica di firma in uno dei due originali del<br />

modulo di domanda, come ci si deve comportare?<br />

D. (Ambro Veneto) Se entrambi gli originali del modulo di domanda sono autenticati ex<br />

Legge 15/68 senza l’apposizione della data di autentica (che è anche data di sottoscrizione)<br />

occorre restituire la domanda all’impresa per l’eventuale ripresentazione?<br />

D. (Ambro Veneto) Qualora la domanda venga presentata con un unico originale anziché<br />

due, è da ritenersi ugualmente valida e quindi integrabile?<br />

D. (M. Roma) Secondo originale del modulo di domanda non autenticato correttamente<br />

(timbro data autentica e/o timbro funzionario addetto mancanti), fa fede il primo originale?<br />

D. (Irfis) L’originale n. 1 del prescritto modulo di domanda risulta regolarmente timbrato e<br />

firmato con le modalità di cui all’art. 20 L. 15/68. Sull’originale n. 2 la firma e la relativa<br />

autentica sono invece riportate a ricalco. Si chiede di conoscere se l’istanza possa essere<br />

accolta, ovvero debba essere restituita per la successiva ripresentazione ai sensi dell’art. 5,<br />

comma 4 del D.M. 20.10.95 n. 527. (1 - 15/05/96) (domanda, errore, sottoscrizione)<br />

R. L’art. 5, comma 2 del D.M. n. 527/95 prevede che la domanda di agevolazioni sia<br />

presentata dall’impresa in duplice originale, utilizzando esclusivamente l’apposito modulo<br />

definito da questo Ministero (all. n. 4 alla circolare n. 38522/95). Qualora uno dei due<br />

esemplari della domanda sia carente in tutto o in parte degli elementi relativi alla<br />

sottoscrizione, quali la mancanza della firma, la firma non in originale ma a ricalco, la<br />

mancanza dell’autentica, l’autentica a ricalco, la domanda stessa può essere considerata<br />

ammissibile purché l’altro esemplare sia stato sottoscritto regolarmente e compiutamente,<br />

entrambi gli esemplari siano stati redatti sul modulo a stampa definito da questo Ministero e<br />

gli stessi rechino le previste marche da bollo debitamente annullate. In tal caso, la banca<br />

concessionaria o l’istituto collaboratore che ha ricevuto la domanda provvede ad attestare la<br />

conformità dell’esemplare incompleto a quello sottoscritto regolarmente attraverso la<br />

dicitura “copia conforme all’originale” corredata di timbro e firma.<br />

Qualora entrambi gli esemplari siano sprovvisti della data di autentica della firma, la<br />

domanda può essere comunque considerata ammissibile, assumendo, in tal caso, quale data<br />

1.2.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di sottoscrizione, quella di presentazione della domanda stessa. Qualora alcuno dei due<br />

esemplari sia regolare o qualora la domanda sia stata presentata in un unico esemplare o<br />

utilizzando fotocopie del modulo a stampa, la domanda stessa deve essere restituita (il<br />

termine originario era “respinta”, sostituito con “restituita” nella riunione del 23/05/96).<br />

1.2.2 - D. (B. Napoli) Una società con raccomandata datata 3.5.96, a noi pervenuta il 6.5.96, ci ha<br />

inviato fotocopia di modulo per la richiesta di agevolazioni ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> privo<br />

del numero di progetto. Pertanto, giusto quanto disposto dal MICA con circolare n. 38522 del<br />

15.12.95 punto 5.8, con ns. raccomandata A.R. abbiamo restituito alla cliente la richiesta di<br />

agevolazioni con le seguenti motivazioni:<br />

• il modulo di domanda era in fotocopia e privo di numero di progetto;<br />

• mancava la documentazione di supporto prevista ad eccezione della relazione sul<br />

programma ed il certificato CCIAA.<br />

La cliente ci ha manifestato la propria volontà di ripresentare la domanda in ossequio a quanto<br />

previsto dall’art.5, comma 4 del regolamento compilando l’apposito spazio nel frontespizio<br />

del modulo ed allegando l’originale incompleto restituito. E’ possibile accogliere tale<br />

domanda? (7- 10/07/96) (domanda, incompleta, restituzione)<br />

R. Vedi punto 1.2 dell’allegato al verbale della riunione del 15.5.96 (punto 1.2.1 della<br />

presente raccolta) e successiva rettifica contenuta nel verbale della riunione del 23.5.96.<br />

1.2.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

1.3 VARIE<br />

1.3.1 - D. La domanda presentata da un soggetto giuridico non costituito al momento della<br />

presentazione della domanda, è ammissibile? (1 - 15/05/96) (domanda, beneficiari,<br />

requisiti)<br />

R. Una domanda presentata da un soggetto giuridico non ancora regolarmente costituito alla<br />

data di presentazione della domanda stessa può essere considerata ammissibile purché, a tale<br />

data, risulti almeno stipulato il relativo atto costitutivo.<br />

1.3.2 - D. (M. Roma) Domande spedite, entro il termine di scadenza, a mezzo posta: con<br />

affrancatura semplice, a mezzo posta raccomandata semplice, a mezzo posta celere, possono<br />

essere considerate equiparabili alla spedizione con raccomandata A/R? (1 - 15/05/96)<br />

(domanda, modalità presentazione)<br />

R. La raccomandata A/R dà certezza all’Amministrazione della data di spedizione ed<br />

all’impresa dell’avvenuto ricevimento. Le domande spedite a mezzo posta, con affrancatura<br />

semplice, a mezzo posta raccomandata semplice, a mezzo posta celere, possono essere<br />

considerate ammissibili qualora sia inequivocabilmente rilevabile che la spedizione sia<br />

avvenuta entro i termini stabiliti (annullo postale sulla busta, ricevuta della posta celere,<br />

ecc.) come, d’altra parte, rilevabile dalla ricevuta della prevista raccomandata A/R.<br />

1.3.3 - D. (M. Roma) Domande pervenute oltre il 3 maggio; automaticamente, informando il<br />

cliente, le trasferiamo alla prossima graduatoria - fondi 1997? (1 - 15/05/96) (domanda,<br />

presentazione oltre i termini)<br />

R. La possibilità che una domanda regolarmente presentata a valere sulle disponibilità<br />

finanziarie di un determinato anno venga automaticamente inserita tra quelle relative alle<br />

disponibilità dell’anno successivo è disciplinata dall’art. 6, comma 8 del regolamento. Tale<br />

possibilità non è riconoscibile al caso in esame per il quale la domanda, in quanto presentata<br />

oltre i termini fissati, non è regolare e deve essere respinta. Tuttavia, in considerazione del<br />

fatto che per le disponibilità finanziarie 1996 e 1997 il modulo di domanda è lo stesso, si<br />

ritiene opportuno che la banca che ha ricevuto la domanda accerti preventivamente se<br />

l’impresa abbia già inteso presentarla a valere sulle disponibilità 1997, i cui termini<br />

decorrono dal 4.5.96, nel qual caso la domanda può essere considerata ammissibile per le<br />

graduatorie relative al prossimo anno. Tale ipotesi non è invocabile, naturalmente, nel caso<br />

in cui le due domande relative ad una stessa iniziativa realizzata in parte in leasing siano<br />

state presentate una entro e l’altra oltre i termini; in tal caso la domanda presentata oltre i<br />

termini deve essere respinta.<br />

1.3.4 - D. (Irfis) Un’azienda ha consegnato la domanda di agevolazioni ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> alla “BS<br />

FAST CARGO S.p.A.” con sede in Roma , (società che cura la spedizione di oggetti e<br />

documenti ) in data 3.5.96, giusta “lettera di vettura “. L’istanza è stata consegnata a questo<br />

Mediocredito in data 7 maggio successivo. Si chiede di conoscere se la consegna alla suddetta<br />

società di spedizione possa essere validamente considerata ai fini della accettazione della<br />

domanda, oppure la stessa debba essere rigettata. (2 - 23/05/96) (domanda, presentazione<br />

oltre i termini)<br />

R. La concessione per i servizi postali viene accordata con ordinanza del Direttore<br />

Provinciale delle Poste che autorizza le singole imprese all’espletamento dei predetti servizi<br />

(art. 29 del D.P.R. n. 156/73 - Normativa del Codice Postale). Considerato che il punto 1<br />

dell’art. 29 di detto D.P.R. prevede “accettazione e recapito (per espresso) di corrispondenze<br />

epistolari entro i confini del Comune di loro provenienza” e che per le raccomandate<br />

1.3.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’autorizzazione al servizio riguarda solo il recapito e non l’accettazione (punto 3), si deve<br />

ritenere che la data della consegna al corriere, non avendo la medesima ufficialità di quella<br />

al servizio postale, non può essere assunta quale data di presentazione.<br />

Le domande presentate a mezzo corriere, pertanto, devono essere assimilate alla<br />

raccomandata a mano e per le stesse, quindi, fa fede la data del protocollo del soggetto<br />

ricevente (banca concessionaria o istituto collaboratore). Nel caso in esame, pertanto, la<br />

domanda è stata presentata oltre i termini e deve essere respinta.<br />

1.3.5 - D. (M. Lombardo) (5.8) Il termine di 30 giorni previsto per la ripresentazione delle<br />

domande e/o per il loro completamento è da intendersi perentorio stante la obbligatorietà del<br />

rispetto del predetto termine indicato nella direttiva 12/4/96 n. 38129?<br />

La perentorietà ha come conseguenza la decadenza della richiesta di agevolazione? (2 -<br />

23/05/96) (domanda, completamento, termini)<br />

R. Il termine di trenta giorni indicato nella direttiva n.38129/96 per la ripresentazione e/o il<br />

completamento delle domande incomplete è perentorio. In considerazione del fatto che esso è<br />

stato fissato per tenere conto del ristretto periodo di tempo concesso dalla normativa alla<br />

banca concessionaria per espletare i propri compiti istruttori, la banca stessa può<br />

rappresentare all’impresa che il non rispetto di tale termine può comportare l’impossibilità<br />

di concludere l’istruttoria positivamente entro i termini previsti e, quindi, di non consentire<br />

l’inclusione della relativa domanda nella graduatoria di pertinenza.<br />

1.3.6 - D. (Ambro Veneto) Nel frontespizio degli originali del modulo di domanda spediti entro il<br />

termine e pervenuti per raccomandata con ricevuta di ritorno successivamente alla scadenza<br />

di detto termine (3 maggio1996) la banca concessionaria deve precisare le modalità di<br />

trasmissione (mediante raccomandata a mano o A/R)? (2 - 23/05/96) (domanda, modalità<br />

presentazione)<br />

R. La circolare 38522/95 prevede che l’istituto collaboratore, nel protocollare la domanda di<br />

agevolazioni, indichi, nello spazio ad esso riservato a tal fine, se la domanda è stata<br />

presentata con raccomandata a mano o con ricevuta di ritorno. Fermo restando la necessità<br />

che nel caso di raccomandata A/R venga sempre conservata la busta con il timbro postale, è<br />

lasciata alla discrezionalità della banca concessionaria l’apposizione di tale indicazione.<br />

1.3.7 - D. (M. Lombardo) (11.3) Nel caso di programma di investimento effettuato parte in leasing<br />

e parte ordinario si chiede se debbono essere mantenuti i due numeri di progetto distinti<br />

atteso che trattasi di unica istruttoria (Art. 5 n. 5.10 della Circolare). (2 - 23/05/96)<br />

(domanda, programmi misti, numerazione progetti)<br />

R. Nel caso di una iniziativa realizzata in parte direttamente ed in parte in leasing, l’impresa<br />

deve presentare due diverse domande, una alla banca concessionaria e l’altra all’istituto<br />

collaboratore. La banca concessionaria redige due separate relazioni istruttorie, una per<br />

ciascuna domanda e con riferimento al relativo numero di progetto, i cui contenuti, però, di<br />

fatto, coincidono (a meno degli investimenti ammissibili), trattandosi di un’unica iniziativa.<br />

1.3.8 - D. (S. Paolo) (9.1.36) Gli errori riscontrati sulla domanda: trascrizione valori, dati, ecc.,<br />

possono essere sanati con dichiarazione rettificativa autenticata presentata dalla Società. Se<br />

dalla documentazione allegata sono desumibili i dati esatti è possibile evitare eventuali<br />

dichiarazioni rettificative?<br />

D. (S. Paolo) Se nella prima pagina del modulo di domanda non è segnalato l’intervento in<br />

leasing o l’unitarietà con altre domande presentate, si considera “NO”? E se nel quadro D5 è<br />

1.3.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

invece presente l’intervento della società di leasing? Oppure è indicato successivamente il<br />

numero al punto C5? (2 - 23/05/96) (domanda, errore, dichiarazioni rettificative)<br />

R. Fermo restando che i dati e le informazioni mancanti possono non dare luogo alla<br />

restituzione della domanda qualora gli stessi siano desumibili dalla documentazione allegata<br />

alla stessa, si ritiene opportuno che, qualora detti dati ed informazioni, a giudizio della<br />

banca concessionaria, siano determinanti, vengano comunque acquisiti sotto forma di<br />

dichiarazione sostitutiva di notorietà.<br />

1.3.9 - D. (S. Paolo) (9.1.37) Se viene indicato un codice Istat non rispondente all’attività<br />

esplicitata, si rettifica tale codice? Potrebbe darsi che come codice Istat indicato in domanda<br />

non risulti ammissibile mentre con il nuovo codice ricavato dalla banca rientra<br />

nell’ammissibilità. (2 - 23/05/96) (domanda, errore, codice Istat)<br />

R. L’accertamento della correttezza del codice ISTAT attribuito dall’impresa all’attività<br />

dalla stessa esercitata, ovvero l’indicazione dello stesso, qualora mancante, rientra tra i<br />

compiti istruttori della banca concessionaria.<br />

1.3.10 - D. (S. Paolo) (11.4) La Società ha in programma un investimento da effettuarsi in parte in<br />

ordinario ed in parte in leasing. La parte in leasing da effettuarsi nel ‘98. Le società di leasing<br />

non stipulano però contratti così a lungo. Dovrà quindi presentare domanda unica in<br />

ordinario. Può in un secondo tempo realizzare in leasing la parte di programma<br />

originariamente programmata in tale formula (solo tuttavia nei piani della Società e non nella<br />

domanda stessa)? Oppure la Società di leasing prende una delibera con tutte le garanzie e<br />

riserve del caso, salvo verifiche da farsi al momento dell’investimento, ecc, ecc. in modo da<br />

essere liberi di non accettare la domanda se i dati o altro non saranno a suo tempo confermati?<br />

(2 - 23/05/96) (domanda, programma, modalità di realizzazione)<br />

R. La scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti deve essere<br />

operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più modificata, pena<br />

la decadenza della domanda presentata. Nel caso in cui l’istituto collaboratore, per un<br />

qualsiasi motivo, non intendesse più successivamente sostenere l’operazione, la parte di<br />

investimenti programmati in leasing non potrebbe più essere ritenuta ammissibile. In questo<br />

caso la banca concessionaria dovrà valutare la sussistenza della validità tecnico-economicofinanziaria<br />

dell’iniziativa ridotta.<br />

1.3.11 - D. (Direttiva) Si possono presentare nello stesso anno o in anni successivi più domande di<br />

agevolazioni per programmi di ampliamenti relativi alla stessa unita' produttiva?<br />

Una azienda ha presentato richiesta di agevolazioni nel mese di ottobre 19<strong>92</strong> ai sensi della L.<br />

64/86, oggi intende ripresentare lo stesso programma di ampliamento con la <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. La stessa<br />

azienda oggi deve realizzare un altro programma di ampliamento. Per quest'ultimo può<br />

presentare un'altra domanda di agevolazione? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (domanda,<br />

programmi temporalmente sovrapposti)<br />

R. E' certamente possibile, ed in alcuni casi addirittura necessario, fare oggetto di separate<br />

domande programmi diversi ancorché riferiti alla stessa unità produttiva ed allorché,<br />

eventualmente, in parte temporalmente sovrapposti, ciò per tenere separati i risultati di un<br />

programma da quelli dell'altro. In tal caso bisogna sempre ricordare che i dati "precedenti"<br />

del programma che viene avviato prima dell'ultimazione di quello che lo precede, devono<br />

riferirsi, a quelli previsti "a regime" del programma precedente medesimo.<br />

1.3.12 - D. (Direttiva) - In base ad apposita convenzione fra banca concessionaria e Istituto<br />

collaboratore, emerge che le domande incomplete vengono restituite direttamente al<br />

1.3.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

presentatore dall'Istituto collaboratore, senza darne comunicazione né alla Banca<br />

concessionaria né al M.I.C.A..<br />

Ciò è da intendere che al Ministero saranno segnalate le sole domande che giungeranno alla<br />

banca concessionaria per il prosieguo istruttorio? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (domanda,<br />

incompleta, restituzione)<br />

R. La eventuale restituzione di una domanda incompleta da parte dell'istituto collaboratore<br />

deve essere motivata e comunicata anche al M.I.C.A.<br />

1.3.13 - D. (Carisbo) Accettazione formale delle domande: ci è giunta voce da associazioni di<br />

categoria che talune banche concessionarie reputerebbero adempimento necessario, in questa<br />

fase, l’accettazione formale delle domande pervenute (attestandone quindi anche la<br />

completezza), a mezzo raccomandata R.R.; non riscontrando tale adempimento nelle varie<br />

vostre circolari né nel regolamento, siamo a richiedere un vostro parere in merito. (4 -<br />

06/06/96) (domanda, accettazione)<br />

R. Il quesito non appare chiaro.<br />

1.3.14 - D. (S. Paolo) (9.1.38) Nei due originali della domanda il richiedente ha apportato le<br />

seguenti modifiche:<br />

• pag.9 - sostituito “si impegna” con “dichiara di essere consapevole dell’obbligo”;<br />

• pag.10 - sostituito “sottoscrive l’obbligo” con “dichiara inoltre di essere consapevole<br />

dell’obbligo”.<br />

La domanda è da respingere o da restituire per la ripresentazione? (5 - 18/06/96) (domanda,<br />

modulo difforme)<br />

R. La formulazione adottata dall’impresa appare equipollente a quella prevista dal modulo di<br />

domanda e, pertanto, la domanda stessa può essere accolta.<br />

1.3.15 - D. (Centro Banca) (7.4) Ai fini della congruità degli investimenti una pratica è da<br />

considerare incompleta nei casi in cui venga corredata da documentazione sommaria degli<br />

investimenti (ad esempio “computo metrico” non suddiviso per ogni singola voce di spesa o<br />

semplice elencazione di opere murarie e di spesa)? (3 - 29/05/96) (domanda, incompleta,<br />

integrazioni)<br />

R. La carenza di elementi nella documentazione comunque presentata non determina<br />

l’incompletezza della domanda. Qualora detti elementi siano deducibili da altri documenti, la<br />

banca concessionaria può procedere all’istruttoria; in caso contrario richiede all’impresa le<br />

necessarie integrazioni, secondo quanto disciplinato con le circolari n. 38102 del 16.4.96 e n.<br />

38129 del 18.4.96 (punto 2).<br />

1.3.16 - D. (M. Centroitalia) Se il funzionario del Comune ha indicato una data sbagliata<br />

nell’autentica della firma del legale rappresentante della ditta può regolarizzarla con una<br />

successiva dichiarazione attestante che trattasi di un errore materiale e riportante la data<br />

effettiva dell’autentica? (7- 10/07/96) (domanda, errore, sottoscrizione)<br />

R. Se la data riportata dal funzionario del comune è errata (ad esempio è stata indicata<br />

quella del rilascio del documento di riconoscimento), si assume, quale data di sottoscrizione<br />

del modulo, quella di presentazione della domanda (data del timbro postale, per le<br />

raccomandate postali; data di ricevimento da parte della banca concessionaria, per le<br />

raccomandate a mano).<br />

1.3.17 - D. (B. Napoli) (9.1.65) La normativa pone il divieto dell’invio di domande (distinte) che<br />

prevedono investimenti comuni; nel caso ciò avvenga, la normativa non stabilisce se le<br />

1.3.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

domande vanno entrambe respinte o una sola (ed eventualmente quale). (8 - 16/07/96)<br />

(domanda, istruttoria)<br />

R. Come precisato al punto 10 della circolare n. 37835 dell’8.3.96, entrambe le domande<br />

devono essere respinte.<br />

1.3.18 - D. (M. Umbria) (9.1.73) Un’impresa, volendo richiedere il 90% della massima<br />

agevolazione richiedibile, riporta sul modulo di domanda la percentuale richiesta di<br />

agevolazione nella misura del 18%, ritenendo di dover interpretare la percentuale massima<br />

richiedibile con riferimento alla somma ESN+ESL spettante (in totale il 20%) per dimensione<br />

e localizzazione. Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che l’impresa indica nel piano di<br />

copertura (quadro D5) un ammontare dell’agevolazione richiesta in linea con il 90% della<br />

massima richiedibile, inteso in maniera formalmente corretta (cioè come si desume dalle<br />

istruzioni per la compilazione del modulo). Si chiede di poter interpretare opportunamente le<br />

percentuali indicate, riconoscendo la volontà e le intenzioni dell’impresa, senza peraltro dover<br />

apportare modifiche al modulo di domanda presentato. (11 - 12/09/96) (domanda, errore,<br />

agevolazione richiesta)<br />

R. No. Vedasi la risposta al quesito Carige allegata al verbale del Comitato del 10.7.96 -<br />

punto 9.1.49 della raccolta.<br />

1.3.19 - D. (Mediosud) (5.18) Un’azienda ha erroneamente omesso di barrare il riquadro destinato<br />

ad individuare l’istanza ripresentata ai sensi art.12, c.1 della vigente normativa. Che si tratti di<br />

mera omissione si evince dal complesso di elaborati e di indicazioni contenute nel modulo<br />

che coerentemente ed univocamente portano alla conclusione che la ditta intendeva avvalersi<br />

della richiamata previsione di legge. E’ possibile alla luce di quanto sopra considerare,<br />

ovviamente dopo aver acquisito idonea dichiarazione di volontà in tal senso da parte del<br />

legale rappresentante della società in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la<br />

domanda come ripresentata ai sensi dell’art.12, c.1? (11 - 12/09/96) (domanda, errore,<br />

ripresentazione)<br />

R. Poiché la fattispecie esposta si può inquadrare nel più ampio contesto degli errori<br />

materiali comprovabili, si ritiene di poter condividere la soluzione proposta dalla banca<br />

concessionaria.<br />

1.3.20 - D. (Irfis) Si rappresenta la fattispecie relativa ad una società per azioni ammessa alla<br />

procedura di concordato preventivo ai sensi dell’art. 160 L.F. comma 2 con decreto del<br />

Tribunale del 17/11/1995, omologata con sentenza dello stesso Tribunale del 26/09 –<br />

28/10/1996 e già passata in giudicato per mancata impugnazione. La suddetta impresa alla<br />

data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni (10/3/1998), risultava avere eseguito<br />

solo parzialmente i pagamenti previsti nella sentenza di omologazione, essendo l’ultimo di<br />

questi previsto entro due anni dalla data di passaggio in giudicato della sentenza omologativa.<br />

Considerati che tra i requisiti di ammissibilità del richiedente è tra l’altro previsto il pieno e<br />

libero esercizio dei propri diritti e l’assenza di stato anche di concordato preventivo,<br />

dichiarazione questa resa dall’imprenditore nell’apposito modulo di richiesta, si chiede di<br />

conoscere se in presenza della esposta fattispecie la richiesta dell’agevolazione può ritenersi<br />

legittimamente proposta ricorrendone i presupposti. (23 – 17/6/98) (domanda, beneficiari,<br />

concordato preventivo)<br />

R. Nel caso prospettato, l’impresa non è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e<br />

pertanto potrà essere ammessa alle agevolazioni solamente dopo che sia stato acquisito il<br />

certificato di vigenza rilasciato dalla CCIAA.<br />

1.3.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

1.3.21 - D. (Irfis) (10.83) Una società di servizi, non ancora iscritta al Settore Industria dell’INPS,<br />

ha richiesto le agevolazioni anche per investimenti su immobili, nell’intento di procedere in<br />

prosieguo all’iscrizione al “settore industria”. Ai fini dell’ammissibilità delle spese per<br />

immobili ed opere murarie, si chiede di conoscere se tale iscrizione può intervenire<br />

successivamente alla data di presentazione della domanda. (23 – 17/6/98) (domanda,<br />

iscrizione Inps, spese ammissibili)<br />

R. Si veda quanto chiarito al punto 1 della circolare n. 1065731 del 13/05/98 (G.U. n. 122<br />

del 28/05/98).<br />

1.3.22 - D. (B. Sicilia) (9.1.159) In caso di presentazione contestuale del Modulo di domanda e<br />

della Scheda Tecnica riportanti l’importo delle spese ammissibili differente – in particolare<br />

l’importo della Scheda Tecnica superiore a quello del Modulo di domanda – si chiede di<br />

sapere qual è l’importo che prevale, tenuto anche conto che dal resto della documentazione si<br />

desume che l’importo esatto sia quello indicato nella Scheda tecnica. (31 – 30/1/01)<br />

(domanda, errore, spese ammissibili)<br />

R. Considerata la contestualità della presentazione, si ritiene che prevalga l’importo<br />

riportato nella Scheda Tecnica e nel resto della documentazione e che l’importo riportato nel<br />

Modulo di domanda costituisca un errore materiale, e quindi formale.<br />

1.3.23 - D. (M. Toscano) Si presenta il caso di un’azienda che presenta domanda per un progetto<br />

insistente sulla stessa unità produttiva di un precedente programma di “ampliamento” già<br />

agevolato. Per il precedente programma (trattandosi di progetto misto) l’azienda ha già<br />

richiesto ed ottenuto n. 2 erogazioni per la parte realizzata in via ordinaria; viceversa non ha<br />

ancora fatto richiesta della prima erogazione per la parte da realizzare con il sistema della<br />

locazione finanziaria. L’art. 2, punto 3 del Regolamento stabilisce che in presenza di un<br />

programma già agevolato (salva l’ipotesi della rinuncia all’agevolazione concessa) non è<br />

ammessa la presentazione, per la medesima unità produttiva, di una domanda relativa ad un<br />

nuovo programma nei sei mesi successivi alla data della domanda relativa al predetto<br />

programma agevolato e, comunque, fino a quando, per quest’ultimo, la banca concessionaria<br />

non abbia effettuato l’erogazione della prima quota di cui all’art. 7 comma 1, per stato di<br />

avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca<br />

concessionaria la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma stesso. A sua<br />

volta, il punto 5.1 della circolare MICA n. 900315 del 14/7/2000 stabilisce che il divieto vige<br />

comunque fino a quando la banca concessionaria non abbia inserito il programma già<br />

agevolato nell’elenco di cui al successivo punto 7.1 per l’erogazione della prima quota per<br />

stato di avanzamento ovvero, nel caso di nuovo impianto, non sia stata presentata alla banca<br />

concessionaria medesima la dichiarazione di ultimazione del programma stesso. Si ritiene<br />

che, con riferimento alla ratio della normativa, gli eventuali progetti misti debbano essere<br />

valutati, a questi fini, nella loro globalità, come del resto previsto all’art. 8, punto 1, sub c1)<br />

per le ipotesi di revoca. Viceversa, potrebbe verificarsi il caso paradossale di un’azienda che<br />

abbia magari integralmente realizzato gli investimenti diretti (ed ottenuto le relative<br />

erogazioni), ma che questi nella loro globalità rappresentino meno del 33% (nell’ipotesi di tre<br />

quote) del programma complessivo.<br />

Si richiede conferma in tal senso. (31 – 30/1/01) (domanda, programmi temporalmente<br />

sovrapposti)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della Banca.<br />

1.3.24 D. (M. Centrale) Una società, titolare di un programma di ampliamento agevolato in uno dei<br />

bandi precedenti, ha presentato alla competente banca concessionaria richiesta di erogazione<br />

1.3.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di una quota per stato di avanzamento prima della presentazione del modulo di domanda per il<br />

progetto a valere sull’attuale bando; si ritiene che tale domanda possa considerarsi<br />

ammissibile, laddove la competente banca concessionaria abbia inserito il programma già<br />

agevolato nell’elenco di cui al punto 7.1 della circolare 900315 del 14. 7.2001(come<br />

prescritto al punto 5.1 della stessa circolare) entro il termine consentito alla scrivente banca<br />

per la trasmissione delle risultanze istruttorie al MICA. Sembra infatti salvaguardato lo spirito<br />

della legge, (mirante a consentire ulteriori ampliamenti solo dopo che sia stata realizzata una<br />

significativa parte di un precedente ampliamento) al di là della tempistica di formalizzazione<br />

amministrativa della banca concessionaria che cura l’erogazione. (32 – 20/02/01) (domanda,<br />

programmi temporalmente sovrapposti)<br />

R. Il punto 5.1, lettera d) della circolare n. 900315 del 14.7.2000 vieta la presentazione, per<br />

la medesima unità produttiva, di una nuova domanda quando non siano ancora trascorsi sei<br />

mesi dall’eventuale precedente domanda agevolata e, comunque, qualora per quest’ultima la<br />

banca non abbia ancora provveduto, dopo aver verificato con esito positivo la sussistenza<br />

delle condizioni per l’erogazione per stato d’avanzamento, ad inserire la relativa richiesta<br />

nello specifico elenco da trasmettere al Ministero per il successivo accreditamento delle<br />

somme. A tale riguardo occorre intanto sottolineare che lo stesso punto 5.1, nell’ultimo<br />

periodo, chiarisce che le condizioni richiamate (il decorso dei sei mesi o l’inserimento<br />

nell’elenco) devono essere verificate alla data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />

domande e non alla data di presentazione della singola domanda. Inoltre, la condizione<br />

dell’inserimento della richiesta di erogazione dell’impresa nell’elenco da trasmettere al<br />

Ministero deve essere intesa - in analogia a quanto chiarito dallo stesso Ministero al punto<br />

9.1 della citata circolare a proposito della condizione di cui all’art. 8, comma 1, lettera c1)<br />

del regolamento - come sussistenza, con riferimento alla data della verifica, (chiusura dei<br />

termini di presentazione delle domande) dello stato d’avanzamento utile per l’erogazione, in<br />

modo da non far gravare sull’impresa i tempi tecnico-amministrativi necessari<br />

all’espletamento dei compiti propri della banca.<br />

1.3.25 D. (Centrobanca SF) (18.35) Si presenta il caso di un’azienda operante nel settore<br />

costruzioni (Istat F.45.31), agevolata sull’8° bando industria, che in data 23/04/2002 ha<br />

presentato domanda a valere sul bando Pia Formazione, misura 2.1.b Pacchetto integrato di<br />

agevolazioni – 1^ applicazione, agevolata con decreto del 08/07/2002 e in data 11/11/2002 ha<br />

ultimato il programma di industrializzazione ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Poiché l’art.3 comma 1<br />

lettera i) del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni Pia Formazione prevede di<br />

“ultimare le attività formative entro la data di ultimazione del correlato programma<br />

d’investimento agevolato ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, …, fatti salvi comunque eventuali diversi<br />

termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo dei fondi della Unione Europea”, si<br />

chiede, ai fini della chiusura del programma formativo, se per “data di ultimazione del<br />

correlato programma d’investimento” sia da intendersi la data effettiva di ultimazione del<br />

programma L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> rappresentata dall’ultimo titolo di spesa utile, come puntualizzato nel<br />

decreto di concessione provvisoria, ovvero, secondo un’interpretazione estensiva, il termine<br />

massimo di 24/48 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione provvisoria delle<br />

agevolazioni di cui alla L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, come sembrerebbe emergere dai decreti Pia Formazione –<br />

Applicazione ordinaria. Ai fini dei divieti previsti dal punto 5.1 lettera d) della circolare<br />

n.900315 del 14/07/2000, la società in data 11/11/2002 ha ultimato il programma di<br />

industrializzazione agevolato sull’8° bando industria della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> ed ha presentato, a valere<br />

sul 14° bando industria, una domanda di ampliamento sulla medesima unità produttiva. (40 –<br />

31/10/03) (domanda, programmi temporalmente sovrapposti) PIA FORM<br />

1.3.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. La data entro la quale devono concludersi le attività formative agevolate è indicata ai<br />

punti 3.3 e 12.4 della circolare n. 1167510 del 28.11.2001 con riferimento, rispettivamente,<br />

all’attuazione ordinaria ed alla prima applicazione del PIA Formazione. In entrambi i casi si<br />

fa riferimento alla data di ultimazione del programma di investimenti cui è correlata l’attività<br />

di formazione e, pertanto, tale scadenza viene disciplinata allo stesso modo.<br />

L’interpretazione da dare, nel caso esposto, alla data di ultimazione del programma (da<br />

porre come termine ultimo per lo svolgimento dell’attività formativa) non può, pertanto, che<br />

essere la medesima. Ciò premesso, l’adozione di un’interpretazione restrittiva (la data è<br />

quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile del programma di investimenti), soprattutto per<br />

la prima applicazione, potrebbe determinare, di fatto, la inammissibilità di tutti quei<br />

programmi di formazione, agevolati con decreti del 4.7.2002, correlati a programmi di<br />

investimenti agevolati con decreti del 9.4.2001 (8° bando) o del 12.2.2002 (11° bando) che,<br />

alla predetta data del 4.7.2002 potevano essere già conclusi o di imminente chiusura. Appare<br />

pertanto più plausibile che l’intendimento espresso nella circolare sia quello di far<br />

coincidere la data in questione con il termine massimo consentito per la conclusione del<br />

programma di investimenti agevolato, e cioè, a seconda dei casi, 24 o 48 mesi dal decreto di<br />

concessione provvisoria relativo a tale programma stesso.<br />

Per quanto concerne la seconda questione sollevata con il quesito, riguardante i divieti di cui<br />

al punto 5.1 lettera d) della circolare n. 900315 del 14/07/2000, si ritiene che ai fini della<br />

presentazione, per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda riguardante un<br />

ulteriore programma successivo ad un “nuovo impianto” agevolato nell’ambito di un PIA<br />

Formazione, è necessario che entro la scadenza dei termini per la presentazione della nuova<br />

domanda l’impresa abbia presentato la dichiarazione di ultimazione prevista dall’art. 6<br />

comma 10 del regolamento per il solo programma di industrializzazione.<br />

1.3.26 - D. (Prominvestment) (19.58) Variazione date del programma e del numero di quote in<br />

caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Regolamento - La vigente<br />

normativa prevede per le domande riformulate che l’impresa richiedente possa apportare<br />

modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle<br />

agevolazioni, purché non vengano apportate variazioni sostanziali al programma. In<br />

particolare, le modifiche ammesse possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in<br />

modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura<br />

dell’agevolazione richiesta, i dati “a regime” relativi alle prestazioni ambientali e le spese<br />

complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in<br />

diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del<br />

programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa. Si pone il caso di una<br />

società che, non essendo stata agevolata sul 14° bando per carenza di fondi, intenda avvalersi<br />

della facoltà di riformulare la domanda a valere sul 17° ed abbia nel frattempo ultimato il<br />

programma d’investimenti. Le date effettive di avvio ed ultimazione del programma<br />

d’investimenti risultano modificate rispetto alle previsioni formulate nella domanda<br />

originaria. Posto che il programma dovrà rimanere sostanzialmente invariato e comunque nel<br />

suo insieme organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si chiede:<br />

a) se nella nuova Scheda Tecnica ai punti B7.3 e B7.4 le date del programma possano essere<br />

aggiornate dalla richiedente inserendo quelle effettive;<br />

b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto a), se possa essere<br />

ammesso il passaggio dalle 3 quote di erogazione del contributo indicate nella domanda<br />

originaria a sole 2 quote, naturalmente nel caso in cui la durata del programma non risultasse<br />

superiore a 24 mesi. (42 – 07/06/04) (domanda, riformulazione, variazioni)<br />

R. Nel caso di domande riformulate ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del Regolamento la<br />

banca concessionaria deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, che l’impresa non abbia<br />

1.3.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

apportato modifiche sostanziali al programma oggetto della domanda non agevolata.<br />

Premesso quanto sopra, in relazione al quesito di cui alla lettera a), si ritiene doveroso<br />

l’aggiornamento delle date previste del programma con quelle effettive. Conseguentemente,<br />

in relazione al quesito di cui alla lettera b), qualora a seguito dell’aggiornamento delle date<br />

del programma l’ultimazione dello stesso risulti intervenire entro 24 mesi dalla data del<br />

decreto di concessione provvisoria e l’impresa ne abbia fatto esplicita richiesta nella nuova<br />

Scheda Tecnica, è necessario altresì modificare il piano di disponibilità delle agevolazioni in<br />

2 quote.<br />

1.3.27 - D. (MPS) Si presenta il caso di una domanda (Modulo e documentazione a corredo)<br />

trasmessa alla Banca concessionaria prescelta per l’istruttoria mediante corriere privato<br />

anziché “a mezzo raccomandata o posta celere con avviso di ricevimento”, come invece<br />

prescritto dalla vigente circolare (punto 5.3, ult. comma; analogamente l’Allegato n. 11,<br />

Modulo e relative istruzioni per la compilazione).<br />

Si pone pertanto il problema dell’ammissibilità o meno della domanda.<br />

Nel merito, la circolare - mentre è chiara nel prescrivere determinate forme di invio – non<br />

regolamenta le conseguenze della mancata osservanza delle forme prescritte.<br />

Del resto, le condizioni di invalidità della domanda previste dalla circolare non contemplano<br />

la mancata trasmissione a mezzo raccomandata/posta celere AR, bensì solo la mancata<br />

trasmissione – entro la chiusura dei termini di presentazione delle domade – di tutta la<br />

documentazione di cui all’allegato n. 12, nonché l’elaborazione della Scheda Tecnica a mezzo<br />

dello specifico software predisposto dal Ministero.<br />

In conseguenza di ciò, è stato ritenuto che l’invio di una raccomandata A.R. non può<br />

costituire un obbligo a pena di esclusione.<br />

Si propenderebbe pertanto per l’ammissibilità della domanda.<br />

Nel caso di specie, considerato che la spedizione a mezzo corriere (e dunque a mezzo di<br />

soggetto terzo, rispetto all’impresa istante) consente di individuare la data di invio da parte<br />

dell’impresa, si considererebbe tale data quale data di presentazione della domanda.<br />

Si chiede conferma in tal senso. (44 – 13 e 20/11/2006) (domanda, modalità presentazione,<br />

corriere)<br />

R. La normativa prevede in modo puntuale le modalità di trasmissione delle domande.<br />

Pertanto nel caso sopraindicato la domanda deve essere rigettata.<br />

1.3.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2. MEZZI PROPRI<br />

2.1 - D. (Centro Banca) Le delibere di aumento di capitale già assunte e non recanti la destinazione<br />

specifica al programma di investimenti agevolabile con la L. <strong>488</strong> necessitano di delibera<br />

integrativa o di precisazione scritta della ditta in tal senso, magari sotto forma di<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio? (2 - 23/05/96) (mezzi propri, parte nuova, delibera<br />

di aumento)<br />

R. Con direttiva n.38129 del 18.04.1996, al punto 9, è stato precisato che per quanto<br />

concerne gli aumenti di capitale sociale o i conferimenti in conto aumento del capitale stesso,<br />

le relative delibere devono espressamente indicare le motivazioni, con esplicito riferimento al<br />

programma di investimenti da agevolare ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> cui l’aumento e/o il<br />

conferimento stesso si riferiscono. Ciò vale per le delibere assunte dopo la data di<br />

sottoscrizione del modulo di domanda. Si ritiene, tuttavia, ove possibile e ritenuto opportuno<br />

dalla banca, che anche gli aumenti e/o i conferimenti deliberati prima di tale data siano<br />

riferiti al programma di investimenti; a tal fine si può acquisire una delibera integrativa in<br />

tal senso.<br />

2.2 - D. (Direttiva) - Punto D4 del modulo - Capitale proprio<br />

Gli utili utilizzabili come mezzi propri nel punto D4 della domanda devono essere inseriti in<br />

una riserva specifica, oppure genericamente in utili da distribuire, ecc.? (Direttiva 35730 -<br />

17/04/96) (mezzi propri, parte nuova, utili)<br />

R. Devono essere accantonati e, certamente, non distribuiti, almeno per il periodo di<br />

realizzazione del programma.<br />

2.3 - D. (Direttiva) - Punto D4 del modulo - Nel caso di investimenti già realizzati in tutto o in<br />

parte gli utili e gli ammortamenti anticipati da inserire come parte nuova dei mezzi propri<br />

quali sono?<br />

Quelli totali dell'azienda?<br />

Bisogna fare in proporzione del programma agevolabile rispetto al totale dei programmi?<br />

Gli ammortamenti anticipati sono solo quelli dei cespiti del programma o relativi a tutti i<br />

cespiti? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (mezzi propri, parte nuova)<br />

R. Gli utili accantonati e gli ammortamenti anticipati sono quelli dell'azienda. Così come per<br />

la parte preesistente, anche quella nuova del capitale proprio deve essere attribuite in<br />

proporzione ai programmi agevolati contestuali della stessa impresa, anche se realizzati in<br />

unità produttive differenti. Gli ammortamenti anticipati sono quelli relativi a tutti i cespiti<br />

aziendali.<br />

2.4 - D. (Direttiva) - Punto D4 del modulo - Determinazione della parte nuova:<br />

L'azienda ha iniziato l'investimento oggetto della presente istanza nel 1991; ad oggi non ha<br />

disposto alcun aumento di capitale sociale né vi sono stati conferimenti dei soci in conto<br />

aumento del capitale sociale. Dal 1991 ad oggi l'azienda ha continuato ad accantonare utili. Si<br />

chiede se di questi utili va fatta menzione nel modulo domanda (ai punti D4.2.1 o D4.2.2)?<br />

In caso di risposta negativa come farne menzione ai fini del calcolo del primo indicatore<br />

(mezzi propri rispetto al capitale investito nell'iniziativa). (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(mezzi propri, parte nuova, utili)<br />

R. Per gli anni di realizzazione del programma già trascorsi, la parte nuova del capitale<br />

proprio può essere costituita proprio dagli utili accantonati e dagli ammortamenti anticipati,<br />

al netto delle eventuali perdite. Si ricorda che gli utili devono essere accantonati per tutta la<br />

durata del programma.<br />

2.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.5 - D. (M. Lombardo) E’ scritto che si possono indicare i versamenti relativi unicamente agli<br />

aumenti di capitale deliberati dopo la data di avvio a realizzazione degli investimenti; ciò<br />

significa che un’azienda previdente che ha deliberato l’aumento di capitale prima dell’inizio<br />

del programma d’investimenti e ha provveduto a farselo versare dai soci nel corso della<br />

realizzazione del programma stesso (in base alle effettive necessità) non si vede conteggiato<br />

tale aumento nell’indice relativo ai mezzi propri né per la parte preesistente (l’aumento<br />

deliberato e non versato non è in bilancio) né per la parte nuova? (4 - 06/06/96) (mezzi<br />

propri, parte nuova, delibera di aumento)<br />

R. La norma in questione è da intendere in senso estensivo; nei prospetti D.4.2.1 e D.4.2.2,<br />

cioè, devono essere indicati gli aumenti di capitale o i conferimenti in c/aumento del capitale<br />

stesso deliberati successivamente all’avvio del programma, ma anche prima di tale data,<br />

purché prima dell’erogazione delle agevolazioni e purché versati nel corso di realizzazione<br />

del programma stesso (suddivisi per anno solare). Con l’occasione si ribadisce che al punto<br />

6.2 della circolare n. 38522/95 si fa esplicito riferimento allo stato patrimoniale dell’impresa<br />

richiedente e quindi non a quello relativo al consolidato di gruppo.<br />

2.6 - D. (Direttiva) (9.1.2) - Investimento iniziato nel 1994 e terminato nel corso del 1995;<br />

l'azienda ha effettuato un aumento di capitale di £ 1 miliardo e ha prodotto utili, al 31.12.94,<br />

per 904 milioni portati a patrimonio. Possono gli utili del '94 essere considerati quale<br />

incremento del patrimonio già per il '94? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (mezzi propri, parte<br />

nuova, utili)<br />

R. Gli utili prodotti nell'esercizio 1994, ancorché portati a patrimonio con delibera del 1995,<br />

possono essere considerati come parte nuova del capitale proprio e devono essere indicati<br />

nella prima casella (1994) del prospetto D4.2.1 del modulo di domanda, sommati ad<br />

eventuali aumenti del capitale versati nel corso dello stesso esercizio. Bisogna ricordare che,<br />

allorché si fa riferimento, per la parte nuova del capitale proprio, ad utili accantonati o ad<br />

ammortamenti anticipati, occorre prendere in considerazione, in detrazione, le eventuali<br />

perdite prodotte nel periodo di realizzazione del programma.<br />

2.7 - D. (Direttiva) (9.1.3) Investimento già completato prima della presentazione della domanda<br />

(periodo 91-94). L'aver completato l'investimento è già di per sé una prova della capacità di<br />

immettere mezzi propri nell'iniziativa?<br />

- Oppure:<br />

Devo sempre dimostrare la capacità di finanziamento dell'iniziativa (per entrare in<br />

graduatoria) attraverso la determinazione dell'indicatore n. 1 mediante:<br />

a. Determinazione del "capitale proprio preesistente" risultante dal bilancio dell'esercizio<br />

approvato prima dell'avvio del piano<br />

b. se a. negativo lo posso considerare uguale a zero?<br />

c. posso trattare gli ammortamenti anticipati realizzati nel periodo 91-94 (periodo di<br />

realizzazione del bene) come assimilabili ad aumenti di capitale sociale da indicare al punto D<br />

4.2.1. di pag. 8 del modello di domanda?<br />

d. devo considerare al punto D 4.2.1. di pag. 8 anche le variazioni di patrimonio netto per utili<br />

non distribuiti intervenuto nel periodo di realizzazione dell'investimento?<br />

e sono irrilevanti le eventuali posizioni negative di "capitale proprio preesistente" (calcolata<br />

come da punto D 4.1.11 di pag. 8) sulla base dei bilanci approvati successivamente<br />

all'avviamento del piano d'investimento? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (mezzi propri,<br />

calcolo, programma completato)<br />

R. Dal punto di vista del giudizio complessivo sul soggetto proponente, il fatto che il<br />

programma sia stato già completato potrebbe costituire elemento di valutazione positiva.<br />

2.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Resta fermo che, ai fini del calcolo del capitale proprio, preesistente e nuovo, si applicano<br />

puntualmente i criteri fissati dalla normativa, ivi compresi quelli relativi alla possibilità di<br />

valutare gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati. A tale proposito si ricorda che<br />

gli utili devono essere accantonati per tutta la durata del programma e che, in detrazione,<br />

devono essere valutate anche le perdite.<br />

2.8 - D. (Direttiva) (9.1.7) - La previsione di perdita d'esercizio nella fase di realizzazione del<br />

programma comporta che il capitale necessario per il reintegro (e copertura) possa essere<br />

considerato come parte nuova del capitale? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (mezzi propri,<br />

parte nuova, perdite di esercizio)<br />

R. Le perdite prodotte nel corso di realizzazione del programma devono essere portate in<br />

detrazione, nel calcolo della parte nuova del capitale proprio, solo se, allo stesso fine,<br />

vengono computati gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati.<br />

2.9 - D. (Direttiva) (9.1.22) - Imprese con due autonome entità produttive (una in ambito<br />

applicazione legge) - l'indicazione del capitale proprio è riferita alla società nella sua<br />

globalità? In caso contrario quale criterio per identificare la quota di capitale riferibile<br />

all'iniziativa agevolabile? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (mezzi propri, calcolo, pluralità di<br />

programmi)<br />

R. Se la banca concessionaria è a conoscenza di altri eventuali programmi aziendali<br />

agevolabili, ancorché relativi a differenti unità produttive deve tenere debito conto del fatto<br />

che lo stesso ammontare di capitale proprio non può essere invocato a copertura di due o più<br />

programmi di investimento. E' opportuno, allora, una volta determinato il valore del capitale<br />

proprio preesistente attribuirlo pro-quota agli investimenti di ciascun programma. Per<br />

quanto concerne la parte nuova, invece, le relative delibere di aumento di capitale o di<br />

conferimento dei soci devono espressamente indicarne la totale o parziale destinazione. Se il<br />

programma è in corso o è ultimato e le delibere sono state già assunte senza che sia stata<br />

indicata tale destinazione, è opportuno, anche in questo caso, attribuirne il relativo valore a<br />

ciascun programma agevolabile, in proporzione agli investimenti ammissibili. Lo stesso<br />

discorso vale, naturalmente, per gli eventuali utili accantonati, gli ammortamenti anticipati<br />

al netto delle perdite.<br />

2.10 - D. (M. Lombardo) (9.1.27) Dove va indicato nel piano finanziario l’autofinanziamento<br />

lordo prodotto dalla gestione (inteso come utile non distribuito + ammortamenti)? (4 -<br />

06/06/96) (mezzi propri, parte nuova, autofinanziamento)<br />

R. Il prospetto D5 del modulo di domanda, per quanto concerne l’impresa, ed il prospetto E9<br />

della relazione istruttoria, per quanto concerne la Banca concessionaria, riportano, con<br />

sufficiente evidenza, la voce “Altre disponibilità (specificare)” con la possibilità di<br />

descrivere la voce corrispondente all’importo trascritto.<br />

2.11 - D.(M. Lombardo) (9.1.29) L’inclusione nel capitale proprio della parte preesistente<br />

calcolata al punto D.4.1.11 può comportare, da un punto di vista strettamente finanziario,<br />

un’insufficienza delle fonti di copertura rispetto al totale dei fabbisogni finanziari connessi<br />

all’investimento.<br />

In questo caso, ed in altri casi in cui il piano finanziario indicato dall’impresa nel modulo di<br />

domanda apparisse non congruo, è necessario ed opportuno concordare con la parte le<br />

modifiche da apportare per pervenire alla predisposizione di un idoneo piano di copertura e<br />

con quali modalità? (4 - 06/06/96) (mezzi propri, piano finanziario, variazione)<br />

2.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si conferma che nel piano finanziario di cui al punto D5 del modulo di domanda l’impresa<br />

deve indicare, tra le fonti di copertura, il capitale proprio preesistente più quello nuovo<br />

(punti D.4.1.11, D.4.2.1 e D.4.2.2 del modulo stesso). Qualora il piano finanziario redatto<br />

dall’impresa dovesse apparire per altro verso “non congruo” per la Banca concessionaria,<br />

quest’ultima può apportarvi, di concerto con l’impresa, le modifiche che ritiene più<br />

opportune, motivandole adeguatamente e compiutamente nelle note a corredo del punto E9<br />

della relazione istruttoria.<br />

2.12 - (Direttiva) (12.1) - Indicatori.<br />

1) La delibera dei competenti organi sociali delle imprese, limitatamente a quelle da assumere<br />

successivamente alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, relative agli aumenti del<br />

capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale, da valutare<br />

quale parte nuova del capitale ai fini del calcolo dell'indicatore n.1 di cui all'art. 6, comma 4<br />

del regolamento, deve espressamente indicarne le motivazioni, con esplicito riferimento al<br />

programma di investimenti cui l'aumento e/o il conferimento stesso si riferisce.<br />

2) Con riferimento a quanto indicato al punto 6.2 della circolare n.38522/96 in merito alla<br />

determinazione della parte preesistente del capitale proprio, si forniscono le seguenti<br />

precisazioni.<br />

Il bilancio approvato dall'impresa al quale sono relativi i dati da indicare nella prima colonna<br />

del punto D4.1 del modulo di domanda, è quello a data quanto più prossima possibile a quella<br />

di avvio a realizzazione del programma da agevolare. Esso, quindi, può essere quello a data<br />

immediatamente precedente o successiva a detto avvio.<br />

Le rettifiche da indicare nella seconda colonna dello stesso punto D4.1 sono relative alle<br />

eventuali variazioni significative intervenute tra la data di chiusura del suddetto bilancio e<br />

quella di avvio del programma (o, per i programmi ancora da avviare, quella di sottoscrizione<br />

del modulo). Tali rettifiche, da apportare, a seconda dei casi, in aumento o in detrazione dalle<br />

corrispondenti voci della prima colonna, sono, naturalmente, riferite anche alle quote<br />

maturate alla data di avvio a realizzazione (nel caso di bilancio precedente) o<br />

successivamente alla data stessa (nel caso di bilancio successivo) delle poste riconducibili<br />

all'intero esercizio (ammortamenti, utili accantonati, TFR, ecc.). Le rettifiche relative a dette<br />

quote maturate sono da apportare, naturalmente, solo nel caso in cui sia stato già approvato il<br />

bilancio relativo all'esercizio di avvio a realizzazione.<br />

3) L'indicazione, nel prospetto D4.2.1 del modulo di domanda, per ciascuno degli anni solari<br />

di realizzazione del programma, oltre che degli eventuali aumenti del capitale sociale, anche<br />

degli utili accantonati a bilancio e/o degli ammortamenti anticipati eventualmente effettuati<br />

nel periodo - come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modulo stesso - deve<br />

intendersi riferita sia ai programmi già ultimati sia, per gli anni solari trascorsi, a quelli in<br />

corso di realizzazione alla data di sottoscrizione del modulo di domanda. Si ricorda che, il<br />

ricorso agli utili accantonati per tutta la durata del programma e/o agli ammortamenti<br />

anticipati, in sostituzione o in aggiunta agli aumenti del capitale sociale, e/o ai conferimenti in<br />

c/aumento del capitale sociale, comporta, necessariamente, la detrazione, anno per anno, delle<br />

perdite eventualmente prodotte nel periodo di realizzazione del programma.<br />

Per le imprese il cui esercizio di bilancio non coincide con l'anno solare, gli utili, gli<br />

ammortamenti anticipati e le perdite, ai fini dell'attualizzazione della parte nuova del capitale<br />

proprio, vengono attribuiti pro-quota agli anni solari nei quali sono maturati. (Direttiva<br />

38129 - 18/04/96) (mezzi propri, calcolo, indicatori)<br />

2.13 - D. (M. Umbria) Una società di persone si è impegnata a conferire in c/aumento capitale<br />

sociale per l’anno 1996 Lit. 200 milioni, per l’anno 1997 Lit. 259,9 milioni. Trattandosi di<br />

2.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

società che civilisticamente non sono obbligate alla tenuta del libro delle assemblee né al<br />

deposito dei bilanci si chiede in quale modo possono essere dimostrati sia l’accantonamento<br />

che il mantenimento (necessario per la verifica degli indicatori) di detti conferimenti per<br />

l’intero periodo di realizzazione dell’investimento.<br />

D. (M. Umbria) La stessa impresa ha indicato un capitale preesistente di Lit. 2708<br />

comprensivo di utili per 151 milioni che nell’esercizio successivo sono stati prelevati, come<br />

risulta dai bilanci prodotti. Può essere comunque considerato l’intero importo del capitale<br />

preesistente o quest’ultimo deve essere diminuito dei prelevamenti avvenuti a programma<br />

avviato? (6 - 25/06/96) (mezzi propri, documentazione, società di persone)<br />

R. Nel caso prospettato dovrà essere prodotta una dichiarazione di impegno autenticata,<br />

sottoscritta da tutti i componenti la compagine sociale, da considerare equivalente alla<br />

delibera assembleare delle società di capitali. Dal momento che le società di persone, come<br />

previsto dal Codice Civile, sono obbligate alla tenuta del “libro degli inventari”, dal quale è<br />

possibile desumere gli incrementi del patrimonio netto, la verifica a consuntivo concernente<br />

il nuovo capitale proprio può essere condotta, in analogia a quanto previsto al punto 6.2<br />

della circolare n. 38522/95 per quanto concerne le ditte individuali, attraverso copia<br />

autenticata del libro degli inventari, che la ditta deve produrre anno per anno alla banca<br />

concessionaria.<br />

Per quanto concerne il capitale proprio preesistente si conferma quanto espressamente<br />

indicato nella su menzionata circolare e, pertanto, nel caso in questione, il capitale<br />

preesistente rimane quello indicato dalla ditta (“bilancio approvato a data quanto più<br />

prossima possibile a quello di avvio a realizzazione del programma da agevolare,<br />

opportunamente rettificato per tener conto di eventuali variazioni significative intervenute tra<br />

la data di detto bilancio e quella di avvio del programma”). Eventuali variazioni frattanto<br />

intervenute, come quella prospettata, pur non avendo riflesso sul calcolo dell’indicatore n. 1,<br />

devono essere opportunamente valutate dalla banca concessionaria ai fini del giudizio<br />

complessivo circa il piano di copertura finanziaria dell’iniziativa.<br />

2.14 - D. (B. Mediocredito) Il richiedente ha compilato il punto D4.2.2 “Conferimento dei soci in<br />

c/o aumento del capitale sociale ...” relativamente ad esercizi futuri rispetto alla data di<br />

presentazione del modulo. Si domanda se sia possibile (per il richiedente) presentare una<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio contenente:<br />

a)l’eliminazione degli importi indicati nel D.4.2.2;<br />

b)l’indicazione dei medesimi importi nei medesimi esercizi nel D.4.2.1 “Aumenti del capitale<br />

sociale, già versati o da versare”. (6 - 25/06/96) (mezzi propri, parte nuova, variazione)<br />

R. La sostituzione, da parte dell’impresa, dei previsti conferimenti in c/aumento del capitale<br />

sociale con aumenti del capitale stesso o viceversa, è consentita purché ciò non comporti<br />

modifiche rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle<br />

agevolazioni.<br />

2.15 - D. (B. Napoli) (9.1.50) Se a seguito dell’esame di congruità degli investimenti a preventivo<br />

dovesse risultare una notevole riduzione del fabbisogno finanziario, può essere consentito<br />

all’imprenditore di ridimensionare il capitale proprio dichiarato inizialmente fino a rendere<br />

invariato il primo indicatore? (7- 10/07/96) (mezzi propri, parte eccedente, istruttoria)<br />

R. Solamente la banca concessionaria può, in fase istruttoria, apportare modifiche ai dati<br />

inseriti in domanda, rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle<br />

agevolazioni (vedi punti 1.2 e 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96). In ogni caso, qualora, a<br />

seguito dell’esame di ammissibilità delle spese, vi sia un esubero di capitale proprio rispetto<br />

ai limiti massimi consentiti (vedi circolare n. 38522/95, punto 6.2, terzultimo capoverso),<br />

l’impresa non è soggetta ad alcun vincolo o obbligo in relazione alla parte eccedente.<br />

2.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.16 - D. (M. Lombardo) Per le ditte individuali, cosa può intendersi per aumenti di capitale o<br />

conferimento soci in c/capitale e quali documenti probatori occorre chiedere? (7- 10/07/96)<br />

(mezzi propri, parte nuova, ditte individuali)<br />

R. Vedi punto 6.2 della circolare n. 38522/95 e risposta al quesito M. Umbria, punto 2<br />

dell’allegato al verbale del 25.6.95.<br />

2.17 - D. (M. Lombardo) Il finanziamento soci fruttifero esistente prima della data di avvio a<br />

realizzo del programma di investimenti passato a “Riserve diverse” nell’anno di avvio a<br />

realizzo del programma può essere considerato come nuovo capitale per l’iniziativa a tutti gli<br />

effetti? (7- 10/07/96) (mezzi propri, parte nuova, riserve)<br />

R. No, in quanto il capitale proprio di nuovo apporto può essere costituito solo da aumenti di<br />

capitale sociale, da conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso, dagli utili<br />

accantonati a bilancio e/o dagli ammortamenti anticipati, eventualmente effettuati nel<br />

periodo; gli utili e gli ammortamenti solo per i programmi già ultimati o, per quelli in corso<br />

di realizzazione alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, per gli anni solari<br />

trascorsi a tale data.<br />

2.18 - D. (M. Lombardo) Un prestito obbligazionario convertibile, previsto da una delibera di<br />

aumento di capitale sociale può essere considerato a tutti gli effetti capitale proprio da<br />

conteggiare per la determinazione del capitale investito nell’iniziativa?<br />

D. (Carisbo) Un prestito obbligazionario pluriennale (superiore comunque ai 5 anni<br />

richiesti), oneroso, sottoscritto dai soci della società, può essere preso in considerazione, ai<br />

fini del calcolo degli indicatori e ai fini della copertura finanziaria del progetto di<br />

investimento alla stregua ed in alternativa al conferimento soci in conto capitale sociale; se si,<br />

solo in caso di prestito obbligazionario convertibile o anche in caso di non convertibilità?<br />

D. (M. Lombardo) La società prevede (durante il periodo d’investimento) un aumento di<br />

capitale con parziale o totale trasformazione di un finanziamento soci; è conteggiabile nella<br />

tabella E6.1/E6.3? (7- 10/07/96) (mezzi propri, parte preesistente, finanziamenti soci e<br />

prestiti obbligazionari)<br />

R. Un finanziamento soci, un prestito obbligazionario pluriennale convertibile o meno o altre<br />

poste simili, esistenti alla data in cui viene valorizzato il capitale proprio preesistente,<br />

essendo inserite nella voce D (debiti oltre l’esercizio successivo) del passivo patrimoniale,<br />

contribuiscono, attraverso il margine di struttura, alla formazione del capitale proprio<br />

preesistente, ma non ne fanno parte (vedi prospetto D4.1 e voci D4.1.10 e D4.1.11 del<br />

modulo di domanda). In pratica, essi contribuiscono in tal senso per intero, nell’ipotesi in cui<br />

il margine di struttura (D4.1.10) sia inferiore o uguale al patrimonio netto (D4.1.5); solo in<br />

parte o per nulla, nella restante ipotesi (si può convenzionalmente stabilire che non<br />

contribuiscano alla formazione del capitale proprio quando la differenza tra il margine di<br />

struttura ed il patrimonio netto sia uguale o superiore al loro ammontare).<br />

Qualora, nel corso di realizzazione del programma, il finanziamento soci o il prestito<br />

obbligazionario vengano convertiti in nuovo capitale sociale, il relativo ammontare può<br />

essere considerato come nuovo capitale proprio solo nella misura in cui esso non abbia già<br />

contribuito alla formazione del capitale proprio preesistente. Tale misura è pari al minor<br />

valore tra l’ammontare stesso e la differenza, positiva, tra il margine di struttura (D4.1.10)<br />

ed il patrimonio netto (D4.1.5) relativi alla situazione preesistente.<br />

2.19 - D. (M. Centroitalia) Nel prospetto fabbisogni/fonti di copertura per le ditte individuali si<br />

può indicare nel capitale proprio il patrimonio netto preesistente anche se ai fini degli<br />

2.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

indicatori il capitale proprio preesistente deve essere assunto come pari a zero? (7- 10/07/96)<br />

(mezzi propri, parte preesistente, ditte individuali)<br />

R. In linea di principio, si, fermo restando la valutazione complessiva sul piano finanziario<br />

da parte della banca concessionaria.<br />

2.20 - D. (M. Lombardo) La società dichiara un aumento di capitale per l’esercizio 1994; il<br />

bilancio ufficiale 1994 evidenzia un delta mezzi propri di pari importo (generato parzialmente<br />

o esclusivamente dall’utile di esercizio reinvestito); occorre comunque avere una delibera di<br />

aumento del capitale? (7- 10/07/96) (mezzi propri, parte nuova, delibera di aumento)<br />

R. Nel caso di delibere di aumento del capitale assunte prima della sottoscrizione del modulo<br />

di domanda, la banca concessionaria, ove possibile e ritenuto opportuno, può acquisire una<br />

delibera integrativa che indichi le motivazioni dell’aumento, con esplicito riferimento al<br />

programma di investimenti da agevolare ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> cui l’aumento stesso si<br />

riferisce. Nel caso si tratti di utili o ammortamenti anticipati, può acquisire una<br />

dichiarazione, del legale rappresentante dell’impresa, che l’autofinanziamento è stato<br />

destinato all’iniziativa.<br />

2.21 - D. (M. Lombardo) (9.1.64) La circolare 15/12/95 n. 38522, al punto 6.2 settimo comma,<br />

prevede che gli aumenti del capitale sociale o i conferimenti possano avvenire in una o più<br />

soluzioni “entro la data di ultimazione del programma”; lo stesso concetto è espresso ai punti<br />

D4.2.1 e D4.2.2 del modulo di domanda dell’impresa: “da versare nell’arco temporale di<br />

realizzazione del presente programma”. La recente circolare del 19/6/96, n. 36157, punto 1,<br />

secondo comma, richiamando anche la dizione della circolare 15/12/95 punto 5.10 settimo<br />

comma, riferendosi al capitale proprio da apportare, richiama un periodo diverso:<br />

“dall’esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell’iniziativa”.<br />

Considerato che quest’ultima precisazione nel contesto della prima circolare si riferiva anche<br />

ad altri accertamenti, si ritiene che l’immissione del capitale proprio nell’impresa possa<br />

avvenire solo entro la fine degli investimenti e non anche nel periodo successivo dell’entrata a<br />

regime, sempreché quest’ultimo non coincida eventualmente con il termine degli<br />

investimenti. (8 - 16/07/96) (mezzi propri, parte nuova, scadenze)<br />

R. Il riferimento, contenuto nella circolare n. 36157 del 19.6.96, agli accertamenti della<br />

banca concessionaria “attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari<br />

dall’esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell’iniziativa” è un<br />

richiamo ad un’attività di più largo respiro, nell’ambito della quale deve essere condotto<br />

l’accertamento di cui si tratta. Si conferma che il capitale proprio di nuovo apporto può<br />

essere concretizzato tra l’avvio a realizzazione e l’ultimazione dell’iniziativa.<br />

2.22 - D. (Efibanca) Una società per la realizzazione del piano di investimenti proposto ai sensi<br />

della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> ed iniziato nel 1994, ha ottenuto “finanziamenti infruttiferi” da parte dei<br />

soci versati nelle casse sociali in due quote (1994 e 1995). Detti “finanziamenti infruttiferi”<br />

sono attualmente appostati in bilancio alla voce “debiti diversi a lungo termine”. La società ha<br />

dichiarato che nel corso del 1996, provvederà a portare a capitale sociale, con specifica<br />

delibera, gli importi relativi a detti “finanziamenti infruttiferi” già versati in precedenza nelle<br />

casse sociali. Nel punto D4.2.2 del modulo di domanda detti “finanziamenti infruttiferi” sono<br />

riportati in riferimento agli importi ed alle cifre versate nell’anno di pertinenza del<br />

versamento stesso, considerandoli “conferimenti in conto capitale” in funzione della<br />

assumenda delibera di aumento capitale. Poiché la delibera di aumento capitale interverrà nel<br />

1996 si chiede di conoscere quando si devono considerare conferiti tali apporti. (8 - 16/07/96)<br />

(mezzi propri, parte nuova, finanziamenti soci)<br />

2.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Gli importi relativi saranno considerati conferiti alla data di delibera aumento di capitale<br />

(1996) e quindi attualizzati alla data di avvio programma.<br />

2.23 - D. (Efibanca) La fattispecie in esame è quella configurata al punto 1.1 della circolare n.<br />

39157 del 19 giugno 1996. La società A ha inoltrato domanda ai sensi dell’art. 12, comma 1<br />

del regolamento (domanda originariamente presentata ai sensi della legge 64 dalla società B<br />

avente oggetto un programma terminato nel 1993). Nel 1994 viene conferito alla società A il<br />

ramo produttivo di B con un aumento di capitale sociale di A (richiedente) di 27 miliardi. Per<br />

quanto riguarda i mezzi propri preesistenti la richiedente (A) ha indicato l’ammontare<br />

risultante dal bilancio della conferita B chiuso al 31.12.1991 riportando nel modulo di<br />

domanda fra la parte nuova dei mezzi propri l’aumento di capitale sociale risultante dal<br />

conferimento (nota bene: conferimento effettuato nel 1994 e quindi in data successiva alla<br />

fine del programma oggetto dell’originaria domanda terminato, come detto, nel 1993). Alla<br />

luce della Vostra risposta citata in premessa sembrerebbe necessaria una rettifica da parte del<br />

nostro istituto. Si dovrebbe infatti assumere come mezzi propri preesistenti il dato risultante<br />

dal bilancio 1994 della società A ed escludere qualsiasi apporto di capitale nuovo in capo alla<br />

stessa. (9 - 31/07/96) (mezzi propri, calcolo, conferimento di ramo produttivo)<br />

R. Come specificato al punto 1.1 della circolare n. 36157 del 19.6.96, nel caso in cui il<br />

soggetto che ha avviato l’iniziativa sia diverso da quello che presenta la domanda, è con<br />

riferimento a quest’ultimo, potenziale beneficiario delle agevolazioni, che occorre rilevare, ai<br />

fini del calcolo dell’indicatore n.1, il concorso dei mezzi propri investiti nell’iniziativa a<br />

titolo di capitale di rischio. Il momento della rilevazione è quello in cui tale soggetto<br />

acquisisce la legittima titolarità. Nel caso in esame il capitale proprio da prendere in<br />

considerazione è quello del soggetto A, così come risultante dallo stato patrimoniale dello<br />

stesso alla data del conferimento del ramo produttivo. A tal fine occorre detrarre, dalla posta<br />

B (Immobilizzazioni) dell’attivo patrimoniale, gli investimenti del programma da agevolare<br />

già contabilizzati. Per quanto concerne l’aumento del capitale sociale del soggetto A, lo<br />

stesso può essere preso in considerazione solo se, e nella misura in cui, già versato alla data<br />

di rilevazione come sopra specificata.<br />

2.24 - D. (Bav) Il contratto di finanziamento soci pluriennale non convertibile, nel rispetto di<br />

quanto previsto dalla deliberazione CICR 3 marzo 1994, dei vincoli di durata e di<br />

destinazione previsti dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e previa approvazione dei competenti organi, può<br />

essere perfezionato a mezzo scambio lettera (c.d. lettera - contratto)? (9 - 31/07/96) (mezzi<br />

propri, parte nuova, finanziamenti soci)<br />

R. Il perfezionamento può avvenire nelle forme previste dal Codice Civile.<br />

2.25 - D. (Epf) Il fondo sovrapprezzo azioni costituito nel corso di realizzazione del programma a<br />

seguito di aumento di capitale sociale (conseguente all'ingresso della GEPI SpA nella<br />

compagine societaria della società) può essere calcolato tra la parte nuova del capitale proprio<br />

investito nell'iniziativa? (10 - 04/09/96) (mezzi propri, parte nuova, fondo sovrapprezzo<br />

azioni)<br />

R. Si, in quanto, fermo restando che si tratta di una voce del capitale netto aziendale, pur non<br />

costituendo vero e proprio capitale sociale, corrisponde ad effettivi versamenti dei soci e può,<br />

ai fini di cui si tratta, essere assimilato al capitale sociale stesso.<br />

2.26 - D. (Efibanca) Programma oggetto di richiesta <strong>488</strong> parzialmente e/o totalmente realizzato. A<br />

fronte degli anni relativi agli investimenti già realizzati, siamo in possesso dei bilanci<br />

definitivi che evidenziano utili e/o perdite. Dobbiamo accertare la parte nuova del capitale<br />

2.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

proprio. La normativa non disciplina esplicitamente la fattispecie in esame, limitandosi a dire<br />

che gli utili/ammortamenti possono essere considerati ai fini dell'apporto di mezzi freschi<br />

dichiarato dalla richiedente nel modulo. E' necessario o facoltativo rettificare il dato<br />

dichiarato con gli importi degli utili/perdite evidenziati? (10 - 04/09/96) (mezzi propri, parte<br />

nuova)<br />

R. Ai fini del calcolo della parte nuova del capitale proprio, l’impresa può indicare, nel<br />

prospetto D.4.2.1 del modulo di domanda, oltre agli eventuali aumenti di capitale sociale (i<br />

conferimenti vanno, invece, indicati nel prospetto D.4.2.2), anche gli utili accantonati e/o gli<br />

ammortamenti anticipati, eventualmente effettuati negli anni solari già trascorsi di<br />

realizzazione del programma. Gli eventuali ulteriori utili e/o ammortamenti effettuati negli<br />

anni successivi, potranno essere indicati e computati solo a consuntivo, ai fini della<br />

valutazione dello scostamento dell’indicatore. Il ricorso agli utili e/o agli ammortamenti,<br />

ancorché per uno solo degli anni solari di realizzazione del programma, comporta<br />

necessariamente che vengano prese in considerazione anche le eventuali perdite prodotte in<br />

tutto lo stesso periodo di realizzazione, a meno che le stesse non vengano, nel periodo<br />

medesimo, ripianate con specifici aumenti di capitale sociale. In quest’ultima ipotesi, né le<br />

perdite, né la pari misura dell’aumento di capitale, vanno computate ai fini di cui si tratta.<br />

Sull’argomento si veda anche il punto 6.2 della circolare n. 38522/95 ed il punto 9.3 della<br />

direttiva n. 38129 del 18.4.96 (punto 2.12.3 della raccolta).<br />

Nel caso in cui la Banca Concessionaria, attraverso l’esame dei bilanci, non dovesse<br />

riscontrare gli utili e/o gli ammortamenti e/o le perdite indicati dall’impresa nel prospetto<br />

D.4.2.1, o dovesse verificare che questi ultimi sono riferiti ad anni solari futuri, non dovrà<br />

tenerne conto nel calcolo della parte nuova del capitale proprio. Nel caso in cui, invece, gli<br />

utili e/o gli ammortamenti dovessero essere presenti nei bilanci, ma non nel prospetto<br />

D.4.2.1, la Banca, semprechè ne accerti la necessità ai fini della copertura finanziaria del<br />

programma, può tenerne conto, ai fini di cui si tratta, solo previo accertamento, presso<br />

l’impresa, che si sia trattato di una dimenticanza dell’impresa, piuttosto che di una precisa<br />

scelta di diversa destinazione. La mancata indicazione delle perdite, invece, deve essere<br />

rettificata dalla Banca solo qualora ricorrano le specifiche condizioni sopra specificate.<br />

2.27 - D. (Bav) (9.1.72) Una società ha previsto la copertura di una parte del fabbisogno, derivante<br />

dall’investimento agevolabile, a mezzo aumento di capitale sociale da sottoscrivere da parte<br />

di GEPI SpA, per il quale non è in grado di produrre alcuna documentazione impegnativa.<br />

Riteniamo che, in assenza di impegno di GEPI SpA alla sottoscrizione non possa essere<br />

considerato tra le fonti di copertura. (11 - 12/09/96) (mezzi propri, parte nuova,<br />

documentazione)<br />

R. Ai fini del calcolo dell’indicatore n. 1, ed in particolare della parte nuova del capitale<br />

proprio, l’aumento di capitale sociale può essere preso in considerazione purché deliberato<br />

dai competenti organi sociali tra la data di avvio a realizzazione del programma o, per i<br />

programmi ancora da avviare, tra la data di sottoscrizione del modulo di domanda, e la<br />

prima erogazione dei contributi. Tale aumento deve essere perfezionato, attraverso uno o più<br />

versamenti, entro la data di ultimazione del programma e deve essere indicato dall’impresa<br />

nel riquadro D.4.2.1 del modulo di domanda. La norma consente, pertanto, ai fini del calcolo<br />

dell’indicatore n. 1, la positiva valutazione di detto aumento anche in assenza della relativa<br />

delibera, alla quale, comunque, resta subordinata l’erogazione delle agevolazioni<br />

eventualmente concesse. Diversa è la valutazione dell’aumento di capitale in parola da parte<br />

della Banca Concessionaria ai fini della valutazione del piano finanziario di copertura degli<br />

investimenti che è di stretta competenza della banca stessa.<br />

2.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.28 - D. (B. Napoli) Dall'esame della normativa e del regolamento di attuazione risulta che il<br />

capitale proprio di nuovo apporto può essere costituito solo da aumenti di capitale sociale, da<br />

conferimenti dei soci in c/aumento del capitale stesso, ovvero, limitatamente agli anni solari<br />

di realizzazione del programma già trascorsi, da utili accantonati a bilancio e/o da<br />

ammortamenti anticipati eventualmente effettuati nel periodo, utili ed ammortamenti al netto<br />

delle eventuali perdite registrate nel periodo stesso. Alcune società destinatarie di<br />

provvedimenti di concessione provvisoria di contributi hanno richiesto se sia possibile<br />

deliberare “versamenti in conto capitale” anziché “conferimenti dei soci in conto aumento del<br />

capitale sociale”. Dette società ritengono che la formula prospettata, alternativa a quella<br />

normativa, è attuabile perché la legge sul registro (DPR 26/04/86 n.131) - alla parte prima<br />

della tariffa - nota all’art.4 - detta testualmente: “per conferimenti si intendono anche i<br />

versamenti in conto capitale fatti dai soci”. (14 - 06/02/97) (mezzi propri, parte nuova,<br />

versamenti in conto capitale soci)<br />

R. In considerazione di quanto precisato dalla legge sul registro (nota all'art. 4 del D.P.R. n.<br />

131/86, prima parte della tariffa), ai fini di cui si tratta, i versamenti in c/aumento del<br />

capitale effettuati dai soci sono assimilabili ai conferimenti in c/aumento.<br />

2.29 - D. (M. Trentino Alto Adige) (19.1) In sede di richiesta di erogazione della prima quota di<br />

contributo una società, che per ottenere l'erogazione deve elevare il proprio capitale sociale, ci<br />

ha prodotto un verbale di assemblea straordinaria dei soci riportante data successiva a quella<br />

di presentazione della domanda di agevolazione, corretto nella sostanza, ma non contenente<br />

alcun riferimento all'iniziativa agevolata. Si chiede se ad integrazione del verbale di<br />

assemblea straordinaria consegnatoci sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio rilasciata da tutti i soci sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale, nella quale viene<br />

esplicitamente attestato che l'aumento di capitale sociale di cui alla delibera adottata è<br />

connesso all'iniziativa agevolata. Qualora non bastasse tale dichiarazione, si chiede se sia<br />

sufficiente un verbale di assemblea straordinaria dei soci che riprende la precedente<br />

assemblea e la integra con il riferimento all'iniziativa agevolata, oppure se sia necessario che i<br />

soci procedano in assemblea straordinaria alla riformulazione di tutta l'operazione di aumento<br />

del capitale sociale introducendo anche il riferimento all'iniziativa agevolata. (14 - 06/02/97)<br />

(mezzi propri, parte nuova, delibera di aumento)<br />

R. Ad analogo quesito era già stata data risposta nella seduta del 23.5.96 (n. 2.1 della<br />

raccolta) e ad essa si rimanda, ritenendo opportuno, tuttavia, estendere anche ai casi di<br />

delibere successive alla sottoscrizione del modulo di domanda la soluzione ivi indicata per le<br />

delibere assunte prima della sottoscrizione medesima, con la precisazione che si faceva e si<br />

fa riferimento a delibere di assemblea anche ordinaria.<br />

2.30 - D. (S. Paolo) (9.1.83) La normativa prevede che la Banca Concessionaria accerti l'effettivo<br />

ammontare del capitale proprio investito nell'iniziativa (art. 9, comma 10 del regolamento);<br />

non sarebbe comunque opportuno richiedere sistematicamente apposita documentazione<br />

implementando l’elenco di cui all’allegato 10 (ad esempio copie dei bilanci per gli esercizi<br />

già conclusi e estratto dei libri contabili per quelli in corso)? (14 - 06/02/97) (mezzi propri,<br />

verifica, istruttoria)<br />

R. La Banca Concessionaria è libera di condurre le verifiche di cui si tratta con le modalità<br />

ed acquisendo la documentazione che ritiene più opportune, ispirandosi sempre, comunque,<br />

alla massima celerità e snellezza procedurale e senza gravare oltre misura l'impresa di<br />

incombenze che non siano quelle strettamente necessarie per condurre la verifica. L'impresa<br />

è tenuta a fornire quanto richiesto, pur non essendo puntualmente indicato nell'elenco di cui<br />

all'Allegato n. 10, avendo la stessa sottoscritto, nel modulo di domanda, l'autorizzazione,<br />

2.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

anche nei confronti della Banca Concessionaria, ad effettuare tutte le indagini tecniche e<br />

amministrative necessarie.<br />

2.31 - D. (Carisbo) Ci viene richiesto se sia possibile utilizzare, ai fini di un aumento di capitale<br />

indicato nel quadro D4.2.1 per l'anno 1996 e nel piano di copertura finanziaria, una riserva (in<br />

avanzo) di fusione, maturata nell'anno in questione in seguito alla fusione per incorporazione<br />

di altra società ; al riguardo si specifica che tale riserva non era ricompresa nel bilancio<br />

considerato al fine del calcolo del capitale preesistente, che l'incorporazione è stata effettuata<br />

nel corso dell'esercizio 1996 e che, pertanto, la riserva stessa, nei bilanci dell'azienda in<br />

questione, si è costituita nel corso dell'esercizio 1996 (cioè quello in cui l'azienda si è<br />

impegnata ad effettuare l'aumento di capitale. Le risorse in questione appaiono, quindi, a tutti<br />

gli effetti aggiuntive rispetto a quelle pregresse considerate e, quindi, "utili" ai fini<br />

dell'aumento di capitale ipotizzato, in quanto risorse patrimoniali effettivamente apportate (e<br />

quindi incrementate) nel corso dell'esercizio 1996. (14 - 06/02/97) (mezzi propri, parte<br />

nuova, riserva da fusione)<br />

R. La normativa prevede che la parte nuova del capitale proprio sia convenzionalmente<br />

costituita, in via principale, da aumenti di capitale sociale e/o conferimenti dei soci in<br />

c/aumento del capitale stesso e, in deroga a ciò ed a particolari condizioni, da utili<br />

accantonati e/o ammortamenti anticipati. In linea generale, per quanto concerne gli aumenti<br />

e i conferimenti, un'interpretazione in linea con lo spirito della normativa ed un'attenta<br />

lettura della stessa - soprattutto allorché viene chiaramente fatto riferimento al "versamento<br />

in un'unica o più soluzioni" (v. punto 6.2, sestultimo capoverso, della circolare n. 38522/95) -<br />

non possono che condurre alla conclusione che si debba necessariamente trattare di aumenti<br />

e conferimenti conseguenti alla immissione di nuovi capitali freschi da parte dei soci. Tali<br />

immissioni, secondo l’interpretazione, già estensiva, fornita in occasione della risposta al<br />

quesito n. 2.18 della raccolta, può avvenire indirettamente, attraverso la conversione in<br />

capitale sociale di preesistenti finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti<br />

assimilabili (tutti questi ultimi nella misura in cui non già eventualmente computati ai fini del<br />

calcolo del “capitale preesistente”), ma non può certamente avvenire attraverso operazioni<br />

di fusione, conferimento o incorporazione che determinano, quasi sempre, la formazione di<br />

riserve non di capitali freschi ma da rivalutazione di beni esistenti, secondo criteri, peraltro,<br />

che introducono elementi di discrezionalità assolutamente incompatibili con la procedura<br />

concorsuale che caratterizza la concessione delle agevolazioni di cui si tratta.<br />

2.32 - D. (Carisbo) (12.11) Si chiede se un maggior utile portato a riserva nel corso di un esercizio<br />

possa essere utilmente considerato "in sostituzione" di un aumento di capitale previsto per un<br />

esercizio successivo (nella domanda e nell'istruttoria effettuata dalla Banca Concessionaria),<br />

senza peraltro procedere al ricalcolo degli indicatori. (14 - 06/02/97) (mezzi propri, parte<br />

nuova, utili)<br />

R. Una risposta al quesito la fornisce il punto 4.2 della circolare 39048 del 4.12.96 che così<br />

recita : "...l'eventuale condizione indicata nel provvedimento di concessione,” (riferita al<br />

capitale proprio) “ ancorché riferita agli aumenti di capitale sociale e/o ai conferimenti dei<br />

soci, si intende soddisfatta con l'acquisizione, da parte della banca concessionaria, della<br />

documentazione utile a comprovare l'apporto di nuovo capitale proprio, in una o più delle<br />

forme suddette consentite,” (oltre agli aumenti ed ai conferimenti anche gli utili accantonati<br />

e/o gli ammortamenti anticipati, al netto delle perdite) “fino al raggiungimento<br />

dell'ammontare complessivo indicato nella condizione riportata nel provvedimento di<br />

concessione medesimo.". A tale riguardo si precisa che il suddetto ammontare complessivo è<br />

da intendersi come valore nominale e, quindi, indipendente dall'anno solare. Naturalmente,<br />

2.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

allorché lo stesso ammontare nominale dovesse riferirsi ad anni solari diversi dal previsto,<br />

pur non dovendo ciò costituire elemento alcuno di ostacolo per le erogazioni, potrebbe<br />

determinare, a conclusione del programma, un diverso valore del capitale proprio<br />

attualizzato e, quindi, dell'indicatore n. 1, con riflessi che l'impresa deve tenere in attenta<br />

considerazione ai fini degli scostamenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) del regolamento.<br />

2.33 - D. (B. Sardegna) (9.1.<strong>92</strong>) Un’impresa di nuova costituzione ha proposto una nuova<br />

iniziativa ai sensi della L. <strong>488</strong> comportante investimenti fissi per L. 15.000 mln, oltre ai<br />

fabbisogni di capitale di esercizio per 4.000 mln. La copertura finanziaria è stata prevista<br />

con 9.000 mln di contributi L. <strong>488</strong>, 6.000 mln con apporto dei soci (capitale proprio) e 4.000<br />

mln con altri finanziamenti bancari. Alla richiesta della banca di indicare e documentare le<br />

fonti alle quali i soci intendono ricorrere per far fronte ai programmati apporti di mezzi<br />

propri, l’impresa ha risposto di non essere tenuta a fornire questo tipo di dettagli e di<br />

documentazione, essendo previsto dal regolamento il solo impegno formale ad effettuare detti<br />

apporti nella misura prevista. Alla luce di quanto previsto dall’art.6, comma 1, lettera c) del<br />

regolamento, riteniamo che un corretto adempimento del compito di accertare non possa<br />

prescindere dall’acquisizione di documenti ed informazioni idonei a dimostrare che esistono<br />

concrete possibilità che le previsioni possano realizzarsi e precisamente che nel caso in<br />

questione i soci siano in grado di effettuare gli apporti di cui si tratta, e cioè che già<br />

dispongano dei mezzi finanziari sufficienti o che potranno disporne nei tempi previsti tramite<br />

la trasformazione in liquidi di un patrimonio esistente ed accertabile, o tramite un cash-flow<br />

ragionevolmente conseguibile. L’impossibilità di accertare quanto sopra costituisce a nostro<br />

parere una valida motivazione per concludere negativamente l’istruttoria. A sostegno di<br />

questa tesi si possono anche richiamare le ultime 3 righe della risposta al quesito 2.27 “... la<br />

valutazione dell’aumento di capitale.... ai fini della valutazione del piano finanziario di<br />

copertura degli investimenti è di stretta competenza della banca stessa”. Riteniamo che un<br />

orientamento del Comitato che ricordi l’importanza di un rigoroso accertamento della<br />

copertura finanziaria, sarebbe utile per conferire maggiore omogeneità ai comportamenti delle<br />

banche concessionarie su questo punto. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (mezzi propri, copertura<br />

finanziaria, verifica)<br />

R. Si concorda con gli orientamenti della banca concessionaria, alla quale l’impresa, anche<br />

in virtù della propria autorizzazione sottoscritta in sede di domanda, deve consentire<br />

l’effettuazione di tutte le indagini ritenute necessarie fin dalla fase istruttoria.<br />

2.34 - D. (S. Paolo) I nuovi mezzi possono essere costituiti da utili. In tal caso si considerano<br />

anche le perdite del periodo. Se la 1° quota di contributo viene portata per il 50% a<br />

c/economico, il risultato dell’anno potrebbe essere un maggiore utile o una minore perdita.<br />

E’ il risultato finale di bilancio che occorre considerare, anche se influenzato dalla<br />

contabilizzazione del contributo? (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (mezzi propri, parte nuova,<br />

utili generati dal contributo)<br />

R. Il capitale dell’impresa da computare ai fini dell’indicatore n. 1 è quello effettivamente<br />

destinato alla copertura del programma agevolato, tant’è che lo stesso viene preso in<br />

considerazione nel limite della differenza tra gli investimenti ed il contributo concesso.<br />

Premesso ciò, l’utile generato dal contributo netto erogato sullo stesso programma, ancorché<br />

accantonato, non può essere computato ai fini di cui si tratta, configurandosi la doppia<br />

valutazione di una stessa fonte di copertura.<br />

2.35 - D. (M. Toscano) Si verificano casi nei quali Società già ammesse alle agevolazioni nel<br />

primo anno di applicazione della legge abbiano presentato per le graduatorie 1997 nuovi<br />

progetti<br />

2.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

relativi a nuovi investimenti da effettuare. In tali casi spesso il programma precedente si<br />

sovrappone temporalmente a quello nuovo. Analogamente al criterio adottato per i<br />

dipendenti (l’anno “precedente” del nuovo programma coincide con quello a “regime” del<br />

vecchio), anche per il capitale proprio preesistente ci sembra che si ponga la necessità di<br />

evitare una “duplicazione” di valori e di attribuire al nuovo programma esclusivamente la<br />

quota parte non imputabile al vecchio progetto. Si ritiene pertanto opportuno che vengano<br />

esplicitati i criteri da adottare al fine di uniformare la metodologia di lavoro delle diverse<br />

Banche concessionarie. Si richiede inoltre se tale ipotesi di lavoro debba essere applicata<br />

esclusivamente quando il precedente ed il nuovo progetto si sovrappongono temporalmente<br />

(la data di ultimazione del precedente progetto è successiva a quella di avvio del nuovo) o<br />

anche negli altri casi (il precedente programma risulta già concluso alla data di avvio del<br />

nuovo).<br />

D. (Irfis) Una società ha già avuto deliberato un contributo in c/capitale ex L. <strong>488</strong> a valere<br />

sulle risorse '96 a fronte di un programma di investimenti iniziato nel '96 e che sarà<br />

completato entro il 30.6.98. La stessa ha presentato richiesta di contributo ex L. <strong>488</strong> a valere<br />

sulle risorse per l'anno 1997 a fronte di un nuovo programma di ampliamento che sarà avviato<br />

a partire dal 30.6.97 e completato entro il 1999 (intersecazione di programmi). Premesso che i<br />

due programmi dovranno essere ritenuti autonomi, si chiede se tra gli "aggiornamenti" del<br />

quadro E della relazione istruttoria debbano essere considerati (e come): gli investimenti del<br />

precedente programma, ivi compresi quelli da effettuare sino al 30.6.98 ; il contributo in<br />

c/capitale ex L. <strong>488</strong> già deliberato a fronte dello stesso ; gli apporti di capitale proprio previsti<br />

nel periodo di realizzazione del precedente programma, ivi inclusi quelli ancora da effettuare;<br />

l'importo del "capitale proprio preesistente" già considerato per la precedente richiesta di<br />

agevolazioni. Considerato, infatti, che trattasi di ampliamento e che l'esercizio "precedente"<br />

coincide con quello a regime del precedente programma, appare necessario un confronto<br />

significativo tra i risultati economico-finanziari "precedenti" e i risultati economico-finanziari<br />

"successivi" al nuovo programma (anche per una coerente elaborazione del business plan).<br />

(15 - 25/03/97 e 03/04/97) (mezzi propri, parte preesistente, pluralità di programmi)<br />

R. Nel caso in cui un’impresa realizzi più programmi di investimento, per i quali richieda le<br />

agevolazioni della Legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a valere sulle disponibilità finanziarie di uno stesso anno<br />

ovvero, con domande in tempi diversi, su quelle di anni differenti, al fine di garantire una<br />

uniforme applicazione della norma per la determinazione del capitale proprio preesistente<br />

effettivamente attribuibile a ciascun programma, da indicare al punto E3.2 della relazione<br />

istruttoria, si procede come segue:<br />

◊ Nel caso di più programmi presentati a valere sulla stessa graduatoria, si calcola,<br />

secondo i criteri di cui al punto 6.2 della circolare n. 38522/95, il valore del capitale<br />

preesistente relativo al programma avviato per primo e lo si attribuisce a ciascuno di detti<br />

programmi in proporzione ai rispettivi investimenti attualizzati alla data e con il tasso<br />

relativi al programma avviato per primo.<br />

◊ Nel caso in cui alla data di rilevazione del capitale preesistente del programma in esame<br />

ne sia in corso un altro, la cui domanda sia stata presentata a valere su una graduatoria<br />

precedente, al fine di determinare la parte preesistente dei mezzi propri dell’impresa<br />

destinabile alla copertura del programma in esame - con riferimento ai prospetti D4.1 del<br />

modulo di domanda ed E1 della relazione istruttoria - occorre rettificare opportunamente<br />

le singole poste, determinandone il valore al netto degli effetti riconducibili al programma<br />

precedente ed ancora in corso. Pertanto, ferme restando le previste rettifiche non<br />

riconducibili a detto programma precedente, si portano in detrazione dalle poste A<br />

(Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti) e B (Immobilizzazioni) dell’ATTIVO e<br />

dalle poste A (Patrimonio netto) e D (Debiti oltre l’esercizio successivo) del PASSIVO i<br />

2.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

valori riconducibili al programma precedente già compresi nell’ultimo bilancio<br />

approvato a data quanto più prossima possibile a quella di avvio a realizzazione del<br />

programma in esame, senza, naturalmente, tenere conto delle variazioni intervenute in<br />

dette poste tra la data di chiusura di detto bilancio e quella di rilevazione del capitale<br />

preesistente del programma in esame e riconducibili al programma precedente. Ai fini di<br />

tali detrazioni, la banca concessionaria può avvalersi di specifiche dichiarazioni del<br />

legale rappresentante della ditta. Una volta determinata la differenza tra i capitali<br />

permanenti e le attività immobilizzate come sopra calcolati, e determinato l’importo<br />

minore tra detta differenza e l’entità del patrimonio netto di cui al punto D.4.1.5 della<br />

domanda ovvero del punto E.1.5 della relazione istruttoria, si detrae dal risultato il valore<br />

della parte preesistente del capitale proprio calcolato ed attribuito al programma<br />

precedente, nei limiti in cui detto valore ha concorso alla formazione dell’indicatore.<br />

2.36 - D. (Centrobanca) Una ditta individuale, che ha presentato domanda a valere sui fondi del<br />

1996, ha ottenuto il decreto di concessione provvisoria, per un programma di investimenti<br />

iniziato nel corso del 1991 e concluso a fine 1995, coma da dichiarazione di ultimazione già<br />

inoltrata. Tale programma prevedeva nuovi apporti di mezzi propri da versare nel corso di<br />

realizzazione dello stesso. La verifica condotta tramite la documentazione prevista dalla<br />

normativa, oltre che con le scritture contabili del libro giornale presentati dalla ditta all’atto<br />

della richiesta di erogazione della prima quota, mostra che gli incrementi di patrimonio netto<br />

effettivamente verificatisi sono inferiori a quelli previsti dall’azienda in sede di presentazione<br />

della domanda, per effetto di utili conseguiti e parzialmente distribuiti al coniuge del titolare.<br />

Si chiede se sia possibile erogare la suddetta prima quota del contributo previsto dal decreto<br />

di concessione provvisoria. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (mezzi propri, parte nuova, verifica)<br />

R. La circolare n. 38522/95, al punto 6.2 prevede che, per le ditte individuali, la parte nuova<br />

del capitale proprio sia valutata in relazione agli incrementi del patrimonio netto risultanti<br />

dai “prospetti delle attività e passività” relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione<br />

del programma, che l’impresa deve produrre anno per anno alla banca concessionaria. Dal<br />

momento che il punto A.3 dell’allegato n.10 alla stessa circolare non prevede, per le sole<br />

ditte individuali, alcuna condizione legata alla dimostrazione del capitale proprio, si ritiene<br />

che gli eventuali scostamenti rilevati dalla banca attraverso i suddetti prospetti annuali<br />

debbano essere computati ai fini della verifica a consuntivo di cui al punto 6.6 della circolare<br />

citata e non debbano costituire ostacolo all’erogazione.<br />

2.37 - D. (B. Mediocredito) Qualora il programma di investimenti venga ultimato nel corso<br />

dell’esercizio, possono essere utilizzati, ai fini della verifica di cui al punto 6.6 della circolare<br />

n. 38522/95, gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati, entrambi al netto delle<br />

perdite, relativi all’intero esercizio? (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (mezzi propri, parte nuova)<br />

R. La risposta è positiva e vale anche per i programmi avviati a realizzazione nel corso dello<br />

stesso esercizio, in quest’ultimo caso nella misura in cui non già eventualmente computati<br />

nella determinazione del capitale proprio preesistente ai sensi del punto 9.2 della direttiva n.<br />

38129 del 18.4.96.<br />

2.38 - D. (B. Napoli) Una ditta ha presentato nella decorsa campagna due domande, che per brevità<br />

chiameremo “A” e “B”, poi ammesse ai benefici. Il progetto “A”, ripresentato ex art.12,<br />

comma 1, riguarda investimenti completamente realizzati e pagati con ricorso a fonti interne<br />

ed a mutuo a tasso ordinario. Per tale programma la ditta ha ottenuto la concessione di un<br />

contributo di circa LM. 10.000. Il progetto “B” riguarda, invece, un nuovo programma di<br />

ampliamento, avviato nel corso del 1995 con ultimazione prevista per il 1998. Anche per tale<br />

2.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

programma la ditta ha ottenuto un contributo di circa LM. 5.500 a condizione che proceda ad<br />

un aumento di capitale di non meno di LM. 7.000. La contestuale presentazione dei due<br />

progetti nella scorsa campagna non ha consentito di utilizzare il contributo di LM. 10.000 del<br />

programma “A” nel computo del capitale preesistente del programma “B”, non essendo<br />

ovviamente noto l’esito della richiesta. Allo stato la ditta chiede di poter assimilare il<br />

contributo del progetto “A” agli utili non distribuiti e/o ad ammortamenti anticipati in modo<br />

da poter utilizzare detto importo per l’assolvimento degli impegni assunti in ordine agli<br />

apporti di capitale del programma “B”. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (mezzi propri, parte<br />

preesistente, contributi)<br />

R. La circolare n. 38522/95 prevede, al punto 6.2, che, ai fini della determinazione della<br />

parte preesistente del capitale proprio, i dati del bilancio approvato a data quanto più<br />

prossima possibile a quella di avvio del programma possano essere rettificati anche per<br />

tenere finanziariamente conto, tra l’altro, di eventuali contributi già concessi ma non ancora<br />

contabilizzati alla data di avvio del programma in essere. Nel rispetto dello spirito della<br />

norma, si ritiene che di detto contributo si possa tener conto, nella misura contabilizzata a<br />

patrimonio, anche se non ancora concesso alla data di sottoscrizione del modulo di domanda,<br />

allorché venisse concesso in un momento successivo; ciò a rettifica del valore del capitale<br />

preesistente e, naturalmente, in misura sempre commisurata agli investimenti del programma<br />

precedente contabilizzati alla data di avvio del programma in esame. In relazione<br />

all’incremento della parte preesistente verrebbe, così, corrispondentemente ridotta la parte<br />

nuova e l’eventuale collegata condizione per l’erogazione.<br />

2.39 - D. (S. Paolo) Posto che la parte nuova del capitale investito nell'iniziativa può essere<br />

rappresentata dagli ammortamenti anticipati, si prospetta il caso di una società che ha<br />

effettuato, nei bilanci 1995 e 1996, maggiori ammortamenti così calcolati : differenza tra<br />

l'aliquota ritenuta congrua da un punto di vista economico-tecnico (3,3%) in base alla vita<br />

media del bene (30 anni) stimata da una perizia (trattasi di un impianto di cracker) e<br />

l'ammortamento calcolato pari al 50% di quello fiscalmente ammesso (8 anni, aliquota del<br />

12,5%). La società ha effettuato questi maggiori ammortamenti al fine di non perdere il<br />

beneficio fiscale. Infatti se avesse ammortizzato meno del 50% dell'aliquota fiscale non<br />

avrebbe mai più potuto recuperare tale differenza. Pertanto questi maggiori ammortamenti<br />

rappresentano senz'altro una forma di autofinanziamento, così come confermato anche dalla<br />

società di revisione che ne evidenzia in bilancio l'impatto sull'utile di esercizio. La banca<br />

concessionaria ritiene pertanto, vista la medesima natura, di assimilare i predetti maggiori<br />

ammortamenti a quelli anticipati previsti dal regolamento della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, in quanto trattasi<br />

pur sempre di una riserva costituita dalla società da finalizzare alla copertura<br />

dell'investimento. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (mezzi propri, parte nuova, ammortamenti)<br />

R. La normativa fiscale fissa determinati coefficienti di ammortamento massimo, con<br />

riferimento a categorie di beni omogenei e avendo riguardo al normale deperimento e<br />

consumo nei vari settori produttivi. L'ammortamento calcolato entro i limiti dei coefficienti<br />

ammessi prende il nome di ammortamento ordinario. La misura ordinaria<br />

dell'ammortamento può essere superata in proporzione alla più intensa utilizzazione del bene<br />

rispetto a quella normale del settore, e si ha l'ammortamento accelerato, ovvero attraverso<br />

una maggiorazione pari all'ammortamento ordinario, nell'esercizio in cui il bene entra in<br />

funzione e nei due successivi; si ha, in questo caso, l'ammortamento anticipato. L'ipotesi<br />

indicata dalla banca concessionaria è quella del minimo ammortamento ordinario consentito<br />

(50% del coefficiente massimo) e non può essere presa in considerazione ai fini di cui si<br />

tratta.<br />

2.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.40 - D. (M. Trentino Alto Adige) A fronte di una domanda di agevolazione ai sensi della L.<br />

<strong>488</strong>/19<strong>92</strong> , a valere sui fondi del 1997, si presenta la seguente situazione:<br />

� data di avvio del programma di investimento: 2 gennaio 1997<br />

� data di sottoscrizione del modulo di domanda: 30 dicembre 1996<br />

� nel determinare il capitale proprio preesistente ha fatto riferimento all’ultimo bilancio<br />

approvato disponibile all’atto della sottoscrizione del modulo di domanda, pertanto al bilancio<br />

chiuso al 31.12.1995<br />

� in corso di istruttoria l’impresa approva il bilancio d’esercizio al 31.12.1996 e lo mette a<br />

disposizione della Banca Concessionaria.<br />

Tenuto presente che nella situazione prospettata la Banca Concessionaria dispone del bilancio<br />

approvato al 31.12.96, il quale è quello a data più prossima all’avvio del programma da<br />

agevolare, quindi il più oggettivo da prendere in considerazione in funzione della<br />

determinazione del capitale proprio preesistente e quello rispondente a quanto prescritto al<br />

punto 6.2 della Circolare MICA 15.12.95 n. 38522 (“... le poste dello stato patrimoniale<br />

devono essere rilevate dal bilancio a data quanto più prossima a quella di avvio a<br />

realizzazione del programma di agevolazione o, per i programmi ancora da avviare, a quella<br />

di sottoscrizione del modulo”), si domanda se la Banca Concessionaria nel determinare il<br />

capitale proprio preesistente debba comunque fare riferimento al bilancio al 31.12.1995<br />

riportato nel modulo di domanda, oppure se debba sostituire nella relazione istruttoria tale<br />

bilancio con quello al 31.12.1996.<br />

Nel rispondere a tale quesito occorre considerare anche che, qualora si dovesse fare<br />

riferimento ai dati risultanti dal bilancio al 31.12.1996, verrebbe meno il principio in base al<br />

quale l’impresa non può, dopo la presentazione della domanda di agevolazione, apportare<br />

modifiche rilevanti ai fini della formazione della graduatoria (punto 2 della circolare MICA<br />

19.06.1996 n. 36157). Generalizzando il caso sopra riportato ed ammettendo la rettifica del<br />

capitale proprio preesistente sulla base del bilancio al 31.12.1996 (elaborato ed approvato<br />

sicuramente dopo la presentazione del modulo di domanda), si lascerebbe alla discrezionalità<br />

della singola impresa se approvare il bilancio al 31.12.1996 durante la fase di istruttoria della<br />

domanda, oppure se approvarlo in un tempo successivo, a seconda che l’indicatore relativo al<br />

capitale preesistente subisca, rispettivamente un miglioramento o un peggioramento, rispetto<br />

a quanto riportato nel modulo di domanda sulla base del bilancio al 31.12.1995.<br />

Non va inoltre nemmeno trascurato che potrebbero insorgere problemi di ordine organizzativo<br />

per la Banca Concessionaria, nell’ipotesi che poco prima della scadenza del termine per<br />

l’invio dell’istruttoria al MICA, un elevato numero di imprese presentasse il bilancio al<br />

31.12.1996 regolarmente approvato, obbligandola a rettificare le istruttorie nel frattempo già<br />

completate e magari anche già inviate al MICA.<br />

A nostro parere opportuna sarebbe una integrazione della Circolare MICA 15.12.95 n. 38522,<br />

attraverso la quale si espliciti che il bilancio a data quanto più prossima a quella di avvio a<br />

realizzazione del programma di agevolazione o, per i programmi ancora da avviare, a quella<br />

di sottoscrizione del modulo, comunque non può riguardare un bilancio approvato in data<br />

successiva a quella di sottoscrizione del modulo di domanda. (17 - 15/05/97) (mezzi propri,<br />

parte preesistente, bilancio)<br />

R. Si concorda pienamente con le considerazioni della banca concessionaria e,<br />

sull’argomento, si richiama quanto già sufficientemente disciplinato con le circolari n. 38129<br />

del 18.4.96 (punto 9.2) e n. 36157 del 19.6.96 (punto 1.2).<br />

2.41 - D. (M. Roma) In relazione al punto 6.2 della Circolare MICA n. 38522 del 15/12/95<br />

concernente, in materia di determinazione della parte nuova del capitale proprio, la possibilità<br />

di prendere in considerazione la produzione di utili e/o di ammortamenti anticipati, in<br />

2.16


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

sostituzione degli aumenti di capitale, si richiede come comportarsi nel caso si tratti di<br />

iniziativa realizzata con lo strumento della locazione finanziaria. In tal caso l’impresa<br />

procederà ad una contabilizzazione dell’operazione con il cosiddetto metodo patrimoniale che<br />

prevede la contabilizzazione del bene nel patrimonio della società di leasing, mentre i canoni<br />

di leasing affluiscono al conto economico dell’utilizzatore quali costi di esercizio.<br />

Tuttavia è possibile contabilizzare la suddetta operazione secondo i principi contabili<br />

internazionali pervenendo a risultati diversi, come dimostra l’esempio in allegato<br />

rappresentato (all.1), cui si fa cenno.<br />

Si ritiene in termini conclusivi che ove l’impresa rappresenti nella Nota Integrativa, che ai<br />

sensi dell’art. 2423 c.c. costituisce parte integrante del bilancio di esercizio, gli effetti<br />

conseguenti alla contabilizzazione del leasing finanziario secondo il metodo patrimoniale<br />

evidenziando gli ammortamenti anticipati operati, per effetto di tale appostazione imposta<br />

dalla normativa fiscale vigente, essi possono essere ragionevolmente utilizzati a fini che<br />

interessano esattamente come gli ammortamenti anticipati. (19 – 17/12/97) (mezzi propri,<br />

parte nuova, contabilizzazione leasing)<br />

R. Alla luce dell’attuale normativa l’ipotesi avanzata dalla banca non si ritiene praticabile.<br />

2.42 - D. (M. Centroitalia) Si possono utilizzare, ai fini di un aumento di capitale indicato nel<br />

quadro D 4.2.1 e nel piano di copertura finanziaria (per un importo di 1.800 milioni), un<br />

incremento di capitale sociale utilizzando un conferimento derivante dalla scissione di<br />

un’altra iniziativa imprenditoriale? Il patrimonio netto oggetto di conferimento (che ammonta<br />

a 2.166 mln, d’importo, quindi, superiore al capitale sociale previsto) include oltre alle attività<br />

e passività operative, anche una rilevante quota di mezzi liquidi (C/c attivi e Titoli), il cui<br />

importo (quasi 10 miliardi) è ben superiore al citato aumento di Capitale Sociale. (19 –<br />

17/12/97) (mezzi propri, parte nuova, scissione)<br />

R. No. Si veda la risposta al quesito 2.31 della raccolta.<br />

2.43 –D. (Efibanca) (9.1.113) I contributi in conto capitale rivenienti da altre leggi agevolate e/o da<br />

precedenti graduatorie, decretati ma non incassati e relativi a programmi di investimento già<br />

realizzati, nella valorizzazione del margine di struttura aziendale vanno considerati al netto o<br />

al lordo della prevista imposizione fiscale. (19 – 17/12/97) (mezzi propri, contributi in<br />

conto capitale, regime fiscale)<br />

R. I contributi vanno considerati nella misura in cui iscritti nell’apposita posta del passivo<br />

patrimoniale.<br />

2.44 - D. (Efibanca) Con riferimento alla circolare 234363 del 10.11.97, ed in particolare al punto<br />

6.2 (indicatore n.1), si chiede di voler fornire un’interpretazione del paragrafo: “gli aumenti<br />

di capitale sociale possono essere realizzati, oltre che con apporto di mezzi freschi, anche<br />

mediante conversione di preesistenti finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri<br />

debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio preesistenti”. (20 – 19/2/98)<br />

(mezzi propri, parte nuova)<br />

R. La lettura congiunta della norma richiamata nel quesito e di quella riferita alla necessità<br />

di copertura dell’eventuale squilibrio finanziario dell’impresa, anch’essa contenuta nel punto<br />

6.2 della circolare 234363/97, conduce a concludere che la facoltà di effettuare aumenti del<br />

capitale sociale attraverso l’utilizzo di poste preesistenti è consentita nella misura in cui le<br />

poste medesime non abbiano concorso ad assicurare l’equilibrio finanziario.<br />

2.45 - D. (Prominvestment) Al punto 6.2 della circolare si precisa che il capitale proprio investito<br />

o da investire nell’iniziativa può essere rappresentato dagli utili o dagli ammortamenti<br />

2.17


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

anticipati, accantonati in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del<br />

programma. Ci si domanda se sia possibile accettare come capitale investito anche<br />

ammortamenti anticipati non accantonati in un fondo apposito del patrimonio netto della<br />

società, bensì portati ad incremento del fondo ammortamento (questo è civilisticamente<br />

previsto), con indicazione espressa che trattasi di stanziamenti già effettuati a soli fini fiscali.<br />

(20 – 19/2/98) (mezzi propri, parte nuova, ammortamenti)<br />

R. Si ritiene che evidenziare l’ammontare e la natura di tali ammortamenti nella nota<br />

integrativa al bilancio possa soddisfare ampiamente lo spirito della normativa.<br />

2.46 – D. (BNL) Si rappresenta il caso di una S.r.l. che ha subito la totale distruzione dell’opificio<br />

industriale. La potenzialità produttiva dell’impianto risulta pertanto, al momento,<br />

completamente azzerata. Ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione ai sensi<br />

della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, avente per oggetto la ricostruzione dell’opificio si chiede:<br />

se la tipologia dell’investimento dovrà essere “costruzione di un nuovo impianto<br />

produttivo”; ai fini della determinazione dei “mezzi propri”, come verrà considerato<br />

l’importo del risarcimento dei danni, in corso di liquidazione da parte della compagnia di<br />

assicurazione, una volta contabilizzato in bilancio mediante accantonamento in un apposito<br />

fondo destinato alla ricostruzione. (20 – 19/2/98) (mezzi propri, parte nuova, indennizzo)<br />

R. Il programma da agevolare potrà essere inquadrato in una delle tipologie ammissibili a<br />

seconda delle caratteristiche dello stesso, da valutare volta per volta in relazione alla<br />

situazione dell’unità produttiva precedente al sinistro. Qualora si tratti di una pura<br />

ricostruzione, in considerazione del contenuto di modernità che comunque i nuovi macchinari<br />

contengono rispetto ai precedenti, il programma potrà essere inquadrato,<br />

convenzionalmente, come “ammodernamento” ed i dati a regime dell’iniziativa (produttivi,<br />

ambientali, ecc.) andranno confrontati con quelli preesistenti. In ogni caso l’ammissibilità<br />

delle spese per la ricostruzione dello stabilimento può essere consentita:<br />

− per quanto concerne gli immobili, solo qualora quelli distrutti non siano stati a loro volta<br />

oggetto di agevolazioni nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda<br />

ovvero, se lo siano stati, qualora l’impresa abbia restituito le relative agevolazioni;<br />

− per quanto concerne gli altri beni, solo qualora quelli distrutti non siano stati a loro volta<br />

oggetto di agevolazioni ovvero, se lo siano stati, qualora sia trascorso il periodo d’obbligo di<br />

mantenimento dei beni stessi; ove tale periodo non sia trascorso, l’impresa dovrà aver<br />

restituito, proporzionalmente, in tutto o in parte il relativo contributo.<br />

Per quanto concerne, infine, l’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione, lo<br />

stesso potrà essere considerato, ai fini dell’indicatore n. 1, secondo i criteri fissati dalla<br />

normativa, in quanto e nella misura in cui concorra all’incremento del netto patrimoniale.<br />

2.47 - D. (M. Umbria) (12.23) Si chiede di poter conoscere ai fini del calcolo dell’indicatore n.1,<br />

dal terzo bando in poi, se eventuali rivalutazioni iscritte in apposita riserva del patrimonio<br />

netto, possano, ovviamente in presenza di equilibrio finanziario, essere equiparate agli utili di<br />

bilancio preesistenti previsti dal punto 6.2 della circolare n. 234363/97? (21 – 11/03/98)<br />

(mezzi propri, parte preesistente, rivalutazioni)<br />

R. Come già affermato nel quesito Banco di Napoli approvato dal comitato del 19/02/1998,<br />

possono essere utilmente considerate le riserve tipologicamente assimilabili agli utili<br />

accantonati. Nella fattispecie rappresentata, trattandosi di riserve derivanti da rivalutazione<br />

economica, non si ritiene che tali poste del patrimonio netto possano essere utilmente<br />

considerate per il calcolo dell’indicatore n. 1.<br />

2.18


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.48 - D. (Prominvestment) Lo strumento del “prestito subordinato convertibile” consente di far<br />

affluire in azienda risorse a titolo di debito sostanzialmente con clausola di postergazione<br />

rispetto agli altri crediti vantati da terzi verso l’azienda; la clausola “convertibile” lo rende<br />

inoltre assimilabile a capitale di rischio. Tale strumento viene largamente impiegato a livello<br />

nazionale ed internazionale per conferire risorse assimilabili all’equity. Ci si chiede pertanto<br />

se, ai fini della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, il capitale da investire nell’iniziativa possa comprendere tale<br />

strumento in alternativa all’aumento di capitale sociale o al conferimento soci in c/aumento<br />

capitale sociale. (21 – 11/03/98) (mezzi propri, parte nuova, prestito subordinato<br />

convertibile)<br />

R. No.<br />

2. 49 - D. (S. Paolo) Mezzi propri –<br />

Le Società cooperative hanno vincoli limitativi relativamente all’importo delle quote per<br />

singolo socio e alla distribuzione degli utili. Per far fronte al programma di circa 9 mld, una<br />

grossa cooperativa ha creato nel tempo riserve per circa 3 mld che comunque non possono<br />

essere trasformate in aumenti di capitale. Ci viene chiesto se sia possibile, ai fini indicatore,<br />

considerare tali importi ancorché da apportare ad un fondo specifico riferito alla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

con obbligo, ovviamente, della non distribuzione. Parimenti per gli incrementi di tale fondo<br />

effettuati nell’arco di realizzazione del programma. E’ vero che la normativa non considera<br />

casi del genere, ma si determina una sperequazione rispetto alle altre imprese che non devono<br />

sottostare ai limiti legislativi. (21 – 11/03/98) (mezzi propri, società cooperative, riserve)<br />

R. Il capitale proprio può essere apportato esclusivamente in una o più delle forme previste<br />

dalla normativa.<br />

2.50 - D. (Europrogetti e Finanza) Si chiede se le cooperative - che non possono utilizzare gli utili<br />

in aumento del capitale sociale, senza far configurare una indiretta divisione di utile vietata<br />

per legge, e che non possono aumentare il capitale sociale del singolo socio oltre all’importo<br />

prestabilito – possono considerare ai fini del calcolo dei mezzi propri i fondi preesistenti<br />

rappresentati da utili (cui corrispondono liquidità), costituendo allo scopo un fondo vincolato,<br />

nonché gli incrementi del fondo stesso effettuati nell’arco temporale di realizzazione del<br />

programma. (22 – 27/04/98) (mezzi propri, società cooperative, fondi di utili)<br />

R. La risposta al quesito è già contenuta nel punto 6.2 della circolare n. 234363/97 al quale<br />

si rimanda.<br />

2.51 - D. (Europrogetti e Finanza) Si chiede se, nel caso in cui un’azienda presenti un margine di<br />

struttura negativo e preveda apporti di mezzi propri, ai fini del calcolo dell’indicatore n. 1, dal<br />

valore di tali mezzi debba essere defalcato l’importo necessario a garantire il riequilibrio<br />

finanziario dell’impresa. (22 – 27/04/98) (mezzi propri, parte nuova, margine di struttura<br />

negativo)<br />

R. La banca concessionaria valuterà caso per caso come previsto dal punto 6.2 della<br />

circolare n. 234363/97.<br />

2.52 - D. (M. Roma) Considerato che per le ditte individuali la precedente normativa, ai fini<br />

dell’indicatore, assumeva comunque pari a zero l’eventuale capitale proprio preesistente, si<br />

chiede se sia applicabile anche per tali ditte la norma transitoria prevista dal punto 10.2 della<br />

circolare MICA n. 234363/97.<br />

Nel caso di risposta affermativa, si chiede conferma sulla necessità di utilizzare il consueto<br />

metodo di determinazione dell’aumento di capitale proprio previsto per le ditte individuali<br />

2.19


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati). (23 – 17/6/98) (mezzi propri,<br />

parte preesistente, ditte individuali)<br />

R.. La norma transitoria (che non fa menzione del capitale proprio preesistente) è applicabile<br />

a tutte le imprese richiedenti le agevolazioni. La determinazione va fatta con le consuete<br />

modalità.<br />

2.53 - D. (M. Roma) Considerato che per le ditte individuali la precedente normativa, ai fini<br />

dell’indicatore, assumeva comunque pari a zero l’eventuale capitale proprio preesistente, si<br />

chiede se sia applicabile anche per tali ditte la norma transitoria prevista dal punto 10.2 della<br />

circolare MICA n.234363.<br />

Nel caso di risposta affermativa, si chiede conferma sulla necessità di utilizzare il consueto<br />

metodo di determinazione dell’aumento di capitale proprio previsto per le ditte individuali<br />

(differenza di patrimonio netto tra gli esercizi interessati). (24 – 16/04/99) (mezzi propri,<br />

parte preesistente, ditte individuali)<br />

R. Dal momento che la richiamata norma transitoria di cui al punto 10.2 della circolare n.<br />

234363/97 è finalizzata a rendere graduale, attraverso il solo 3° bando, l’eliminazione del<br />

“capitale preesistente” e che quest’ultimo non veniva comunque considerato per le ditte<br />

individuali, ne deriva che la norma transitoria citata non si applica a questo tipo di imprese.<br />

2.54 - D. (BNL) Nell’ambito degli accertamenti svolti per determinare la concreta possibilità dei<br />

soci ad immettere i mezzi propri indicati in domanda ai fini dell’indicatore, un gruppo di<br />

società, impegnate per apporti di considerevole entità, ci ha esibito lettere d’impegno,<br />

indirizzate alle diverse aziende da parte di una Compagnia di Partecipazioni e Garanzie per il<br />

Credito (capitale sociale: L. 5 miliardi), così formulata: “Avendo effettuato l’esame del<br />

progetto di cui all’oggetto, da Voi presentato per l’ottenimento delle agevolazioni<br />

contributive ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, e constatatene la reale fattibilità dell’iniziativa,<br />

tenuto altresì conto della situazione patrimoniale dei soci, con la presente ci dichiariamo<br />

disponibili ad impegnare, ora per allora, il rilascio di ns atto di fideiussione a garanzia della<br />

patrimonialità della Vostra società e dei suoi esponenti” Dal nostro canto, e salvo Vostro<br />

diverso avviso, non riteniamo che l’impegno di un terzo a rilasciare garanzia, né,<br />

eventualmente, l’effettivo rilascio della fideiussione, possano in alcun modo sostituirsi<br />

all’accertamento demandato alla banca concessionaria in ordine alla consistenza finanziaria<br />

dei soggetti interessati. Riteniamo altresì che ove pure tale accertamento venisse esplicato nei<br />

confronti della consistenza finanziaria della “garante”, non si rispetterebbe lo spirito della<br />

norma in argomento, considerato che l’apporto di capitale proprio da parte dell’impresa viene<br />

fra l’altro utilizzato per il calcolo del relativo indicatore. (24 – 16/04/99) (mezzi propri,<br />

parte nuova, accertamenti)<br />

R. Si concorda con le valutazioni della banca concessionaria.<br />

2.55 - D. (Europrogetti & Finanza) (19.44) In sede di richiesta di erogazione della prima quota di<br />

contributo la ditta, pur in considerazione di precedenti indicazioni del Comitato tecnico<br />

consultivo (cfr. quattordicesima seduta del 06.02.97), richiede di poter assolvere alla<br />

condizione relativa all'immissione di capitale proprio - prevista dal decreto di concessione<br />

provvisoria per l'importo di £ 1.800 ml - con un aumento di capitale sociale con relativo<br />

sovrapprezzo azioni, per un totale di £ 3.365 ml, sottoscritto con un conferimento di ramo<br />

d'azienda. La ditta sostiene che, nel caso prospettato, si sia verificata la condizione di<br />

immissione di mezzi freschi, pur in presenza di una sottoscrizione di aumento di capitale<br />

sociale con conferimento di ramo d'azienda, in quanto la situazione patrimoniale del conferito<br />

ramo d'azienda conteneva crediti per circa £ 1.857 ml. Tali crediti, nelle more del<br />

perfezionamento dell'operazione, sono stati incassati interamente. Tale posta, da un valore<br />

2.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

estimativo si è tramutata in un valore numerario oggettivamente riscontrabile e quindi<br />

disponibile per poter essere destinato al programma agevolato. (29 – 27/07/00) (mezzi<br />

propri, parte nuova, conferimento di ramo d’azienda)<br />

R. In linea con le precedenti indicazioni fornite dal Comitato in occasione di analoghi casi, si<br />

esprime parere negativo in merito all’utilizzo, ai fini del capitale proprio, di apporti derivanti<br />

da operazioni societarie.<br />

2.56 - D. (Studio Finanziario) (12.45) Con riferimento all'apporto di mezzi propri utile ai fini del<br />

calcolo del primo indicatore, si chiede se sia ammissibile a tal fine la conversione di poste<br />

preesistenti di bilancio non solo nel caso di aumento di capitale (come espressamente previsto<br />

al punto 6.2 della Circolare 1039080/99 e richiamato nell'Allegato 14 della stessa) ma anche<br />

in caso di conferimento soci in c/aumento capitale, atteso che l'eventuale riduzione di detta<br />

posta segue le stesse regole previste per la riduzione del capitale sociale (possibile cioè solo<br />

in caso di perdite e capitale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale). (29 –<br />

27/07/00) (mezzi propri, conferimento soci in c/aumento) (TUR)<br />

R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, valida per il 6° bando della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (primo<br />

bando del turismo), consente un’utile valutazione, ai fini del capitale proprio, delle eventuali<br />

poste preesistenti solo nel caso in cui vengano convertite in aumento del capitale sociale e<br />

non anche in conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso.<br />

2.57 - D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) La società richiedente ha deliberato e versato,<br />

durante l’arco di realizzo dell’investimento, £. 2.000.000.000 a titolo di capitale sociale;<br />

durante l’effettuazione del programma la Ditta stessa ha sofferto una perdita di £.<br />

1.000.000.000, ripianata nel periodo stesso tramite la riduzione del capitale sociale; la<br />

richiedente chiede di considerare il capitale sociale interamente, cioè al lordo della perdita<br />

subita.<br />

A riguardo, la circolare ed in particolare il quesito 2.8 – direttiva 9.1.7 indicano che le perdite<br />

prodotte nel corso di realizzo del programma devono essere portate in detrazione nel calcolo<br />

della parte nuova del capitale solo se allo stesso fine vengono computati gli utili accantonati e<br />

gli ammortamenti anticipati. Nel caso in questione non sussistono utili o ammortamenti<br />

anticipati ai fini della determinazione del capitale proprio. Tuttavia tale perdita ha comportato<br />

una sensibile riduzione del capitale proprio, che, pertanto, alla fine dell’investimento si<br />

presenta così dimezzato. Nella fattispecie la ns. Banca ritiene la proposta della società non<br />

accoglibile per il motivo sopra indicato. (29 – 27/07/00) (mezzi propri, aumento capitale<br />

sociale, perdite)<br />

R. Si ritiene che il capitale proprio apportato dall’impresa, pur se nei modi previsti dalla<br />

normativa, non sia stato mantenuto per le finalità previste per tutte la durata del programma<br />

e, pertanto, che non possa essere utilmente computato.<br />

2.58 - D. (Banco di Sicilia) (12.47) APPORTO DI CAPITALE PROPRIO - PUNTO 6.2 DELLA<br />

CIRCOLARE 900315 DEL 14/7/2000 Si prospetta il caso di una società di capitali che ha un<br />

valore di margine di struttura talmente elevato da poter essere utilizzato ai fini dell’apporto di<br />

capitale necessario all’investimento proposto senza chiedere ulteriori esborsi ai singoli soci.<br />

Tale valore del margine di struttura è dato, oltre che dal capitale sociale, dalla presenza delle<br />

voci “conferimento soci in c/aumento capitale sociale” deliberato nel 1982 e “altre riserve”<br />

composte da importi maturati via via negli anni. Non vi sono, inoltre, nel bilancio ’99 mezzi<br />

di terzi a m.l.t. Ora, alla luce della circolare 900315 del 14/7/2000 si chiede di sapere se, ai<br />

fini dell’apporto di capitale proprio, il conferimento effettuato nel 1982 possa essere preso<br />

in considerazione previa ulteriore delibera nella quale si faccia riferimento al progetto ex<br />

legge<br />

2.21


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> e conseguentemente se il surplus del margine di struttura possa essere utilizzato ai fini<br />

dell’apporto di cui sopra. Infatti la succitata circolare al punto 6.2 farebbe intendere che sia<br />

per le delibere di perfezionamento di aumento e/o conferimento soci in c/aumento di capitale<br />

sociale che per l’utilizzo di riserve precedentemente costituite, si possano prendere in<br />

considerazione soltanto importi rinvenienti dall’ ‘anno solare di presentazione del modulo di<br />

domanda. Ciò impedirebbe la possibilità di una nuova delibera di perfezionamento del<br />

conferimento soci effettuato nel 1982 peraltro ancora presente nel 1999. Questa Banca<br />

concessionaria considera restrittiva tale circostanza e riterrebbe possibile l’utilizzo delle<br />

somme come sopra specificato. (30 – 11/10/00) (mezzi propri, parte preesistente,<br />

conferimento soci in c/aumento)<br />

R. Il concorso di capitale proprio previsto nel quesito (che configura la modalità del<br />

“capitale preesistente”) non rientra nelle forme previste dalla normativa vigente.<br />

2.59 - D. (B. Napoli) In merito alle poste di bilancio utilizzabili ai fini dell’apporto di mezzi propri<br />

utile ai fini dell’indicatore I1, il punto 6.2 della circolare 900315 del 14 luglio 2000 precisa<br />

che “gli aumenti di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale<br />

sociale possono essere realizzati, anche mediante utilizzo di utili di bilancio rilevabili dal<br />

bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all’esercizio precedente<br />

quello di presentazione del modulo di domanda, nella misura in cui le poste utilizzate non<br />

abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario”. Secondo<br />

l’interpretazione di questa Banca Concessionaria, tra gli utili, cui si fa riferimento, sono<br />

compresi anche quelli prodotti negli esercizi precedenti. Si chiede conferma di tale<br />

interpretazione. (31 – 30/1/01) (mezzi propri, parte nuova, utili)<br />

R. Al punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.7.2000, le parole “relativi all’esercizio<br />

precedente quello di presentazione del Modulo di domanda” si riferiscono al bilancio<br />

approvato o alla dichiarazione dei redditi presentata e non agli utili di bilancio. Si concorda,<br />

pertanto, con l’interpretazione della banca.<br />

2.60 - D. (Banco di Sicilia) Un’impresa non agevolata nel 6° bando ha ripresentato la domanda nel<br />

bando del “settore turismo” del 2000 (9° bando). Con riferimento al punto 2.1 della circolare<br />

esplicativa n. 900516 del 13.12.2000, che prevede per il soggetto proponente l’impiego di<br />

mezzi propri in misura non inferiore al 25% dell’investimento, si richiede come operare dal<br />

momento che nella istanza l’impresa ha erroneamente indicato un apporto inferiore a quello<br />

minimo previsto, peraltro coincidente con quello della domanda originaria. Questa banca<br />

concessionaria ritiene di potere istruire ugualmente la pratica, elevando la percentuale di<br />

mezzi propri al valore minimo del 25%, compatibilmente con la situazione patrimoniale<br />

rassegnata dal soggetto proponente e acquisendo dallo stesso una dichiarazione di rettifica<br />

all’allegato n. 30. (34 – 02/10/01) (mezzi propri, apporto minimo del 25%)<br />

R. L’impresa non ha evidentemente corrisposto a quella che é ormai divenuta una condizione<br />

necessaria per l’accesso alle agevolazioni e la relativa domanda, pertanto, non può essere<br />

ammessa alle agevolazioni.<br />

2.61 - D. (Banco di Sardegna) Una srl beneficia delle agevolazioni della legge <strong>488</strong> a valere sul<br />

quarto bando (investimenti per £M 2.144, contributo per £M 988, apporti di mezzi propri per<br />

£M 1.100). Effettua correttamente i previsti apporti di mezzi propri: per £M 700 nel 1998<br />

mediante apporti dei soci in conto futuro aumento di capitale e per £M 400 mediante<br />

accantonamento di utili maturati nel periodo di realizzazione dell’investimento, (esercizio<br />

1998 e 1999 e non anche 2000), e vincolati per tutta la durata del programma. Completa gli<br />

investimenti in data 26 giugno 2000 (data dell’ultimo titolo di spesa ammesso). Nell’aprile<br />

2001 riceve il decreto di concessione definitivo. Nel frattempo, ottobre 2000, inoltra domanda<br />

2.22


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di agevolazioni sull’8° bando relativamente a un ampliamento dello stabilimento aziendale:<br />

investimenti per £M 2.242, contributi per £M 989, apporti di mezzi propri per £M 1.425.<br />

L’istanza si posiziona utilmente in graduatoria e la società ottiene decreto di concessione<br />

provvisoria delle agevolazioni richieste a valere sull’ottavo bando. La società chiude<br />

l’esercizio sociale il 30 novembre di ogni anno. Successivamente al completamento del<br />

programma di spesa sul quarto bando (26 Giugno 2000) l’assemblea dei soci delibera di non<br />

procedere all’aumento di capitale sociale e di restituire ai soci lire 700 mln già conferiti in<br />

precedenza dagli stessi, in considerazione del fatto che il programma degli investimenti a<br />

fronte del quale erano stati effettuati è stato concluso (come detto, in data 26 giugno 2000) e,<br />

inoltre, che detti fondi non sono necessari per assicurare l’equilibrio finanziario della società<br />

come definito al punto 6.2 della circolare n. 234363 (né in relazione al bilancio al 30/11/99 -<br />

ultimo approvato al momento della domanda sull’8° bando - né a quello al 30/11/2000). I soci<br />

utilizzerebbero detti rimborsi per effettuare gli apporti previsti a fronte dell’iniziativa<br />

agevolata con l’ottavo bando e avviata a realizzazione nel dicembre 2000. Questa banca<br />

ritiene corretto il modo di procedere adottato e prospettato dalla società e dai soci e chiede<br />

conforto operativo sul punto. Più in generale il chiarimento richiesto ha riguardo<br />

all’individuazione del momento fino al quale debbono essere mantenuti e vincolati gli apporti<br />

di mezzi propri effettuati a fronte di un’iniziativa agevolata:<br />

1) giorno successivo alla data di ultimazione del programma degli investimenti<br />

(corrispondente alla data dell’ultimo titolo di spesa ammesso) qualora gli apporti siano stati<br />

effettuati con conferimenti dei soci e con utili degli anni precedenti l’esercizio di ultimazione<br />

degli investimenti;<br />

2) giorno successivo all’approvazione del bilancio dell’esercizio di ultimazione degli<br />

investimenti qualora gli apporti siano stati effettuati anche con utili maturati e accantonati<br />

nell’esercizio di ultimazione degli investimenti. (34 – 02/10/01) (mezzi propri, parte nuova,<br />

durata del vincolo)<br />

R. Com’è noto, a partire dal bando del 2000 (8° bando), i versamenti e/o gli accantonamenti<br />

di capitale proprio possono essere effettuati a partire dall’esercizio sociale di presentazione<br />

del Modulo di domanda e fino alla data di ultimazione del programma di investimenti (data<br />

dell’ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni). La normativa non impone il<br />

mantenimento del capitale proprio così versato oltre tale data di ultimazione, e prescrive che<br />

la banca concessionaria debba condurre i propri accertamenti finali in merito con<br />

riferimento a tale data medesima. V’è un’unica eccezione che è costituita dagli eventuali utili<br />

e/o dagli ammortamenti relativi all’esercizio sociale comprendente la data di ultimazione;<br />

per la valutazione, soprattutto, degli utili e delle perdite registrate in tale esercizio al fine di<br />

computarne la quota parte proporzionale al periodo di tale esercizio interessato dal<br />

programma, occorre attendere la chiusura dell’esercizio stesso e l’approvazione del relativo<br />

bilancio il quale, in questo caso, non potrà destinare in quella sede la quota parte dell’utile<br />

che interessa a nient’altro che alle finalità del programma ancorché quest’ultimo sia in quel<br />

momento già concluso.<br />

2.62 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si chiede se ai fini di comprovare l’effettivo versamento dei<br />

mezzi propri possano essere accettati titoli di credito quali effetti cambiari. Si presenta il caso<br />

infatti di una società di capitali il cui organo assembleare andrà a deliberare un conferimento<br />

dei soci in c/aumento del capitale sociale mediante conversione di un finanziamento effettuato<br />

dai soci effettuato mediante rilascio di effetti cambiari a firma propria di ogni socio con<br />

scadenza entro i 18 mesi. L’Organo Amministrativo intende rilasciare gli effetti cambiari<br />

come titolo di pagamento ai fornitori apponendo sugli stessi la clausola “senza garanzia”.<br />

Tale clausola consentirebbe di rilasciare gli effetti “pro soluto” liberando la società da<br />

ipotetiche insolvenze dei soci, garantendo, pertanto, la integrità patrimoniale della società<br />

altrimenti lesa con il riaddebito di titoli insoluti. Si chiede il parere del Comitato.<br />

2.23


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

D.(Studio Finanziario) Alcune società agevolate sul 3° bando di applicazione hanno<br />

presentato, a dimostrazione dell'effettivo versamento del conferimento soci in c/futuro<br />

aumento di capitale deliberato all'atto della prima erogazione, la copia autentica del libro<br />

giornale relativo a dette scritture. Tra queste figurano conferimenti realizzati attraverso la<br />

sottoscrizione di cambiali da parte dei soci; queste stesse cambiali sono state girate ai fornitori<br />

degli impianti con contestuale atto di novazione soggettiva: in questo modo la società ha<br />

estinto il proprio debito nei confronti del fornitore. A giudizio della scrivente Banca<br />

concessionaria questa modalità, non contemplata nella Circolare 234363/97, non può essere<br />

ritenuta valida ai fini della verifica dell'indicatore del capitale in quanto i conferimenti non<br />

sono stati realizzati né mediante immissione di mezzi freschi né con giro di precedenti poste<br />

di bilancio di cui al punto 6.2 della citata circolare. Si ritiene altresì che, qualora detti<br />

conferimenti rappresentino una "dilazione" dell'immissione di mezzi propri in azienda ad una<br />

data successiva a quella di fine programma, gli stessi non possano essere considerati<br />

utilmente al fini del ricalcolo dell'indicatore n. 1. (34 – 02/10/01) (mezzi propri, parte<br />

nuova, versamento)<br />

R. La questione sollevata dai quesiti evidenzia, in realtà, due problematiche: la prima<br />

attinente al pagamento dilazionato di beni oggetto di agevolazione, la seconda riguardante<br />

l’apporto di mezzi propri mediante la sottoscrizione di cambiali da parte dei soci. Per ciò che<br />

riguarda il primo aspetto, va ricordato che la normativa prevede che un bene sia agevolabile<br />

a condizione che esso risulti presente presso l’unità produttiva interessata e che sia stato<br />

interamente pagato al fornitore; pertanto i pagamenti che avvengono con la sottoscrizione di<br />

titoli - indipendentemente se l’obbligato principale è l’impresa beneficiaria oppure un terzo<br />

debitore al quale l’impresa, nel pieno ed assoluto rispetto del codice civile, cede il credito del<br />

fornitore, che lo accetta – si considerano avvenuti solo nel momento in cui i relativi titoli<br />

sono stati interamente onorati. A conferma di tutto ciò, la normativa prevede, come unica<br />

eccezione, le operazioni Sabatini non agevolate “pro-soluto” e la ragione risiede nel fatto<br />

sostanziale che con tale operazione l’impresa, ancorché abbia sottoscritto cambiali a favore<br />

del fornitore, diventa debitrice nei confronti della banca che ha, per intero, pagato il<br />

fornitore stesso. Per quanto riguarda il secondo aspetto, l’apporto di mezzi propri da parte<br />

dei soci, sia come aumento di capitale sociale che come conferimento in conto aumento del<br />

capitale sociale, realizzato mediante sottoscrizione di cambiali è certamente consentito<br />

purché avvenga sempre nel pieno ed assoluto rispetto del codice civile. Trattandosi, quindi,<br />

di apporto di mezzi freschi, ai fini del calcolo dell’indicatore essi vengono presi in<br />

considerazione al momento della effettiva immissione nelle casse aziendali ovvero, in questo<br />

caso, al momento dell’incasso degli effetti cambiari sottoscritti dai soci. Da tutto ciò deriva<br />

che per i casi prospettati le relative operazioni rilevano ed hanno effetto, per tutto quanto<br />

previsto dalla normativa, solo alla data dell’effettivo pagamento delle cambiali.<br />

2.63 - D. (San Paolo-Imi) (7.45) Nell’allegato n.26 della circolare del Ministero dell’Industria n.<br />

900315 del 14/07/2000 è indicata la documentazione che l’impresa deve produrre per la<br />

richiesta di erogazione delle quote di agevolazioni. In particolare, per la 1 a erogazione, per<br />

quanto concerne l’apporto di mezzi propri è previsto che l’impresa comprovi l’effettivo<br />

versamento in misura almeno pari ad 1/3 o ad 1/2 dell’intero ammontare dei mezzi propri<br />

indicato nel decreto di concessione provvisoria, a seconda che l’erogazione sia prevista in 3 o<br />

in 2 quote, e produca, tra l’altro, la copia autenticata della delibera del competente organo<br />

sociale relativa all’aumento del capitale sociale, ovvero al conferimento in conto futuri<br />

aumenti del capitale sociale, sempre per l’intero ammontare indicato nel decreto di<br />

concessione provvisoria. Con riferimento a quest’ultimo atto, la circolare, al punto 6.2,<br />

prevede che, in sostituzione degli apporti deliberati, possano essere utilmente considerati<br />

anche gli utili di esercizio, accantonati in apposito fondo, e gli ammortamenti anticipati<br />

effettuati, relativi agli anni solari di realizzazione del programma. Ciò premesso, si<br />

2.24


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

rappresenta il caso di un’impresa, agevolata nell’ottavo bando, per la quale l’erogazione delle<br />

agevolazioni è prevista in 3 quote e l’apporto di mezzi propri è fissato i 3 mld. L’impresa in<br />

questione ha deliberato, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2000,<br />

l’accantonamento in un apposito fondo, per la copertura del programma agevolato e con<br />

l’indicazione del numero di progetto, di utili di esercizio per un ammontare maggiore di 3<br />

mld. Si chiede se, al fine di erogare la 1 a quota delle agevolazioni, sia sufficiente la<br />

presentazione della copia autentica della delibera assembleare relativa al predetto<br />

accantonamento oppure, come sembrerebbe ricavarsi dal citato allegato n.26 della circolare,<br />

l’impresa deve anche produrre copia autenticata della delibera di impegno all’apporto, in una<br />

delle due forme previste, dei 3 mld indicati nel decreto di concessione provvisoria? (34 –<br />

02/10/01) (mezzi propri, parte nuova, delibera di accantonamento degli utili)<br />

R. Il citato allegato n.26 indica, al punto 3), la documentazione che l’impresa deve inviare<br />

alla banca concessionaria per quanto concerne l’apporto dei mezzi propri. Per l’erogazione<br />

della prima quota, il suddetto punto 3) si articola in due aspetti: il primo, che riguarda la<br />

formalizzazione da parte dell’impresa agevolata ad apportare, in una delle due forme<br />

canoniche, l’intero ammontare dei mezzi propri indicati nel decreto di concessione<br />

provvisoria; il secondo, che riguarda la dimostrazione dell’effettivo apporto dei mezzi propri<br />

in misura almeno pari ad 1/3 o ad ½ del totale. Il primo aspetto, come si evince dal<br />

significato letterale della indicazione riportata nell’allegato, ha la finalità di garantire che<br />

l’impresa agevolata sia consapevole e si senta impegnata ad apportare, nell'arco di<br />

realizzazione temporale del programma, l'intero ammontare dei mezzi propri essendole<br />

consentito, come esplicitamente previsto dalla normativa, di effettuare l’apporto in più<br />

soluzioni ed in forme anche diverse da quelle indicate nella delibera di impegno. Nel caso<br />

prospettato, poiché l’impresa, con l’accantonamento di utili di esercizio per un importo<br />

addirittura maggiore di quello riportato dal decreto di concessione provvisoria, ha di fatto<br />

proceduto non solo alla formalizzazione dell’impegno ma anche alla sua completa<br />

concretizzazione, si ritiene che non sia necessaria anche la delibera di impegno e che sia<br />

sufficiente la sola delibera di accantonamento. Resta evidente che l’effettivo apporto dei<br />

mezzi propri per le quote di agevolazione successive da erogare va verificato alla luce dei<br />

risultati dei successivi esercizi. Quanto sopra, con i mutati riferimenti, è valido anche per le<br />

circolari relative al settore “turismo” ed a quello “commercio”.<br />

2.64 - D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) (9.1.171) La normativa prevede che ai fini<br />

dell’apporto di mezzi propri possono essere destinati utili conseguiti e ammortamenti<br />

anticipati effettuati nel corso di realizzazione degli investimenti. La risposta al quesito 2.34<br />

prevede che tali risorse debbano essere considerate al netto dei contributi ottenuti ai sensi<br />

della Legge <strong>488</strong> erogati sullo stesso programma e portati a conto economico tra i componenti<br />

positivi. Ciò al fine di evitare la valutazione, come capitale proprio, del contributo dello Stato<br />

per lo stesso programma. Si ritiene pertanto che, in fase di collaudo, si debba procedere nel<br />

modo qui di seguito esposto. Dalla componente positiva del conto economico si dovranno<br />

stornare gli eventuali contributi relativi al programma, mentre dagli oneri fiscali si dovrà<br />

scorporare la corrispondente componente fiscale. Si verrà così a determinare un cash flow<br />

(utili e ammortamenti anticipati) che potrà essere destinato liberamente al programma. Si<br />

2.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

chiede se tale modo di procedere possa essere ritenuto corretto. (35 – 15/04/02) (mezzi<br />

propri, contributi in conto impianti, regime fiscale)<br />

R. Il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 al riguardo prevede : “ nel caso in cui, nel<br />

corso dei suddetti anni solari, l’impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li<br />

accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli<br />

stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti<br />

aumenti e/o conferimenti, al netto di eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso<br />

periodo…”.<br />

La normativa, quindi, non prevede alcuna rettifica dell’utile qualora al risultato abbiano<br />

concorso contributi, di qualunque tipo, incassati nell’esercizio di riferimento. La risposta al<br />

quesito nr. 2.34 della raccolta generale è stata fornita nella riunione del CTC del 25/3-3/4<br />

del 1997, nr. 15. All’epoca la contabilizzazione dei contributi, si ricorda, avveniva, mediante<br />

imputazione di una quota pari al 50% in una riserva del Patrimonio Netto in sospensione<br />

d’imposta e mediante imputazione al conto economico nell’esercizio dell’avvenuto incasso.<br />

Risultava altresì possibile suddividere tale quota in rate costanti da incassare, al massimo,<br />

nei quattro esercizi successivi. Quindi, a bilancio, esisteva una evidenza chiara ed immediata<br />

della quota di contributo, e, l’operazione suggerita dalla risposta al quesito 2.34 non<br />

presentava particolari problematiche di esecuzione.<br />

La Legge 27.12.97 nr. 449 (art. 21, c.4, lett.a) ha introdotto, con effetto dal 1.1.1998, tra<br />

l’altro, modifiche agli artt. 55 (in particolare lett. b, comma 3) e 76 (comma 1) del TU.I.R.<br />

(DPR 917/86), introducendo la nuova e specifica categoria dei contributi in conto impianti,<br />

cioè di quei contributi la cui concessione è direttamente connessa all’acquisto di beni<br />

ammortizzabili in applicazione di specifiche leggi, quale appunto anche la L. <strong>488</strong>. La novità<br />

assoluta rispetto al passato è costituita dal fatto che il contributo in c/impianti non costituisce<br />

né una sopravvenienza né un ricavo, e concorre alla formazione del reddito seguendo il<br />

principio di competenza. Ciò determina due possibili sistemi di contabilizzazione :<br />

a) iscrizione del contributo tra gli altri ricavi e proventi (voce E2O del Conto Economico)<br />

nel momento in cui sorge la certezza del diritto (liquidazione del contributo spettante,<br />

anche sui singoli s.a.l.), e suo differimento, con la tecnica dei risconti passivi, in base<br />

alla vita utile del cespite cui il contributo è strettamente riferito;<br />

b) iscrizione del contributo, sempre in base al principio della competenza, in diretta<br />

riduzione del costo storico dei beni cui è connesso. Con tale tecnica il contributo<br />

partecipa al reddito d’esercizio in maniera indiretta attraverso le minori quote di<br />

ammortamento.<br />

In conclusione le variazioni apportate al TU.I.R. con effetto dal 1.1.98 determinano una<br />

pluralità di comportamenti con conseguenti enormi difficoltà di determinazione dell’effettivo<br />

utile al netto di contributi. Potrebbero, difatti, crearsi difformità di trattamento tra le varie<br />

imprese a seconda del sistema contabile, della minore o maggiore analiticità delle scritture<br />

contabili, del regime di contabilità, ordinaria o semplificata, dell’obbligo civilistico della<br />

redazione di una nota integrativa ecc. Il tutto non senza considerare quanto richiamato in<br />

premessa in ordine alle prescrizioni normative della legge <strong>488</strong>, e non senza considerare che,<br />

nella pratica operativa, nulla vieterebbe di distribuire gli utili, determinati anche dal<br />

concorso dei contributi, reintroducendoli tra le componenti del patrimonio sotto forma di<br />

apporti di capitale dei soci. Al fine, dunque, di assicurare pari trattamento a tutte le imprese<br />

interessate, e tenuto altresì conto che l’accantonamento, ancorché comprensivo di una parte<br />

dei contributi, resterebbe comunque vincolato al patrimonio dell’impresa, e che pertanto la<br />

funzione dell’indicatore nr. 1 non verrebbe sminuita, si ritiene che per gli utili e per gli<br />

ammortamenti anticipati accantonati dal 1998 in poi non occorra più .procedere a rettifiche,<br />

ma considerare, in sede di verifica finale, l’intero importo che ha concorso alla variazione in<br />

aumento del Patrimonio Netto aziendale.<br />

2.26


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.65 - D. (Europrogetti & Finanza) (9.1.172) Dalla lettura di quanto previsto dal punto 6.2 della<br />

Circolare n. 900315 del 14/07/2000, si evincerebbe che relativamente agli aumenti di capitale<br />

sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale effettuati con<br />

conversione di poste preesistenti, qualora gli stessi vengano effettuati con utili di bilancio,<br />

possano essere presi in considerazione soltanto gli utili conseguiti nell’esercizio precedente<br />

quello di presentazione del Modulo di domanda e, quindi, rilevabili dal bilancio approvato o<br />

dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’esercizio stesso. Si evincerebbe altresì che a<br />

partire dall’anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di<br />

ultimazione del programma, l’apporto di mezzi propri possa essere effettuato unicamente con<br />

immissione di mezzi freschi, non risultando possibile la conversione di finanziamenti dei soci,<br />

prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili sorti nel suddetto arco temporale. Si chiede<br />

conferma della correttezza della interpretazione ai fini della verifica dello scioglimento delle<br />

condizioni apposte nel decreto di concessione provvisoria. (35 – 15/04/02) (mezzi propri,<br />

utili)<br />

R. Il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 relativa alle domande presentate a partire dal<br />

2000, specifica che gli aumenti di capitale e/o i conferimenti dei soci in conto aumento del<br />

capitale stesso debbano essere effettuati tramite versamenti di mezzi freschi. In deroga a tale<br />

modalità, gli aumenti e/o i conferimenti possono essere realizzati anche mediante<br />

conversione di specifiche poste del passivo patrimoniale, quali quelle relative a finanziamenti<br />

dei soci, prestiti obbligazionari, ecc., ivi comprese quelle relative ad utili d’esercizio. Tali<br />

poste, per potere essere impiegate ai fini di cui si tratta, devono necessariamente risultare dal<br />

bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi (bilancio o<br />

dichiarazione dei redditi) all’esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di<br />

domanda. Ne deriva, in particolare, per quanto concerne l’impiego a tal fine degli utili, che<br />

si può trattare sia di quelli maturati in detto esercizio sia di eventuali altri degli esercizi<br />

precedenti ed accantonati in una posta del bilancio relativo all’esercizio medesimo. Ne<br />

deriva, altresì, che tale modalità di realizzazione degli aumenti e/o conferimenti deve essere<br />

intesa come una deroga alla regola generale che consente di recuperare eventuali mezzi<br />

propri formatisi prima della realizzazione del programma; essa, pertanto, non può essere<br />

attuata con riferimento alle poste dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi relativi ad<br />

esercizi successivi a quello precedente la presentazione del Modulo di domanda, in quanto<br />

nel corso di realizzazione del programma si possono attuare le forme ordinariamente<br />

consentite dalla normativa. Per tutte le ipotesi accennate, si ricordano, comunque, le<br />

condizioni del preesistente equilibrio finanziario e della conversione in capitale o in<br />

conferimento in c/aumento del capitale con relativa esplicita destinazione al programma <strong>488</strong>.<br />

2.66 - D. (Centrobanca) (9.1.173) Si presenta il caso di una S.r.l. che, non agevolata nel 4° bando e<br />

ripresentato il progetto a valere sui fondi dell’8° bando, richiede l’erogazione della prima<br />

quota di contributo per stato d’avanzamento lavori. A dimostrazione dell’apporto di mezzi<br />

propri da parte dei soci, presenta i bilanci degli esercizi 1997 (anno precedente all’avvio a<br />

realizzazione del programma), 1998, 1999 e 2000. Il bilancio ante realizzazione si presentava<br />

in equilibrio finanziario e tra i debiti entro l’esercizio erano annoverati dei finanziamenti dei<br />

soci. Alla luce di quanto previsto nella circolare n. 234363 del 15/12/97, in vigore alla data di<br />

prima presentazione del progetto, i soci hanno incrementato i finanziamenti per cassa e solo<br />

all’approvazione del bilancio 2000 hanno effettuato il giroconto del totale a conferimento<br />

c/aumento capitale. Alla luce del fatto che la nuova normativa, introdotta con la circolare n°<br />

900315 del 14/7/00, è stata pubblicata sulla G.U. il 28/7/00, si chiede se si possono tenere in<br />

considerazione tali apporti (effettuati fino alla data del 28/7/00) anche in assenza della copia<br />

autenticata delle contabili di versamento. (35 – 15/04/02) (mezzi propri, finanziamenti soci)<br />

2.27


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Alla luce del fatto che la nuova normativa è entrata in vigore con la pubblicazione sulla<br />

Gazzetta Ufficiale della circolare n° 900315, per quanto riguarda i progetti ripresentati<br />

sull’8° bando, i versamenti effettuati alla luce della normativa allora in vigore si ritengono<br />

validi ai fini della dimostrazione dell’apporto di mezzi propri pro quota. Tutti i versamenti<br />

effettuati successivamente alla data di pubblicazione della circolare suddetta, saranno<br />

considerati validi solo se effettuati sui conti societari e attestati attraverso la presentazione<br />

della copia autenticata delle contabili di versamento.<br />

2.67 - D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) Il caso in questione è inerente ad alcuni aspetti<br />

relativi al capitale proprio da apportare per una ditta individuale ai fini della determinazione<br />

dell’indicatore n. 1 (2° bando), che come precisato nella circolare è pari agli incrementi<br />

patrimoniali risultanti dai prospetti delle attività e passività, relativi a ciacuno degli anni solari<br />

di realizzazione del programma di investimento. La ditta chiede al riguardo che l’ammontare<br />

del patrimonio netto precedente l’inizio degli investimenti (necessario per il calcolo<br />

dell’ammontare patrimoniale del primo esercizio) sia computato senza considerare l’utile<br />

relativo allo stesso esercizio in quanto l’eventuale ammontare del risultato economico<br />

positivo prelevato si calcola a partire dall’esercizio di avvio degli investimenti e tale importo<br />

è incluso nell’ambito del conto titolare c/prelevamenti. (36 – 28/05/02) (mezzi propri,<br />

imprese individuali, prelevamenti del titolare)<br />

R. Poiché il valore del patrimonio netto per le ditte individuali – che comprende il risultato<br />

dell’esercizio – è desunto dal “prospetto delle attività e passività”, qualora tra le attività vi<br />

sia il conto “titolare c/prelevamenti”, l’ammontare di tale posta va computato come<br />

componente negativa del patrimonio netto esposto.<br />

2.68 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Ai fini di formalizzare e comprovare l’apporto di mezzi propri<br />

previsto dal decreto di concessione provvisoria un’azienda intenderebbe utilizzare delle<br />

riserve di utili esistenti nel bilancio al 31.12.2000 non trasformandoli in capitale sociale o<br />

conferimento soci in conto aumento capitale bensì creando una apposita “riserva utili per<br />

aumento capitale sociale”; si chiede conferma se tale forma sia consentita dalla normativa. Si<br />

precisa che il margine di struttura ne consente l’utilizzo. (37 - 12/09/02) (mezzi propri, parte<br />

nuova, riserva)<br />

R. Ai sensi del punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 è previsto che l’apporto<br />

di capitale proprio possa essere effettuato tramite aumenti del capitale sociale e/o<br />

conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso; una “riserva di utili”, ancorchè<br />

finalizzata all’aumento del capitale sociale, può essere computata solo se risultante dal<br />

bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi all’esercizio<br />

precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, nella misura in cui non abbia<br />

concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario ed a condizione che venga<br />

tempestivamente utilizzata con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa.<br />

2.69 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Le circolari esplicative del Ministero delle Attività Produttive<br />

n. 234363 del 20/11/1997 e n. 900315 del 14/07/2000 prevedono all’art. 6.2 che “ il capitale<br />

proprio investito o da investire nell’iniziativa può essere rappresentato da utili o<br />

ammortamenti anticipati accantonati ad un apposito fondo del Patrimonio netto per tutta la<br />

durata del programma al netto delle eventuali perdite prodotte nello stesso periodo e non<br />

ripianate”. La circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione<br />

Economica n. 20145 del 11/05/2001, avente ad oggetto l’applicabilità della Circolare Map n.<br />

900315 del 14/07/00 ai fini dell’apporto dei mezzi propri negli investimenti agevolati<br />

nell’ambito dei Patti Territoriali, ricorda che “l’art. 67 comma 3, del D.P.R. 22 dicembre<br />

2.28


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

1986, n.917 (T.U.I.R.) nel dettare la disciplina degli ammortamenti anticipati dispone che il<br />

limite massimo fiscalmente deducibile dell’ammortamento ordinario possa essere<br />

incrementato fino al doppio nei primi tre esercizi di funzionamento del bene strumentale di<br />

nuova acquisizione. Riguardo alla deducibilità di tali ulteriori quote, la norma dispone che<br />

l’accantonamento effettuato a titolo di ammortamento anticipato possa essere portato in<br />

deduzione dal reddito imponibile a condizione che l’eccedenza, se nei rispettivi bilanci non<br />

sia stata imputata all’ammortamento dei beni, sia accantonata in una apposita riserva che agli<br />

effetti fiscali costituisce parte integrante dell’ammortamento. Dalla lettura della norma fiscale<br />

emerge con chiarezza che l’eccedenza rispetto alla quota di ammortamento ordinario,<br />

risultante dall’applicazione del meccanismo di ammortamento anticipato, deve essere portata<br />

in diretta diminuzione del valore di bilancio del cespite al quale si riferisce o,<br />

alternativamente, accantonata in una apposita riserva.<br />

Dalla lettura congiunta della disposizione del T.U.I.R. (diretta imputazione o accantonamento<br />

a riserva) e del testo della Circolare Map (apposito fondo) deriva che la possibilità di utilizzo<br />

degli ammortamenti anticipati ai fini di cui all’oggetto è subordinata all’ipotesi che essi siano<br />

iscritti in una riserva e, comunque, è consentita non oltre il limite massimo rappresentato<br />

dalla misura dell’eccedenza rispetto alle quote calcolate sulla base dell’aliquota ordinaria<br />

di ammortamento.” Il quesito n. 2.45 del 19/02/1998 in merito alla problematica in esame<br />

dispone la possibilità di accettare come capitale investito anche gli ammortamenti anticipati<br />

non accantonati in un apposito fondo del patrimonio netto della società bensì portati ad<br />

incremento del fondo ammortamento purché venga evidenziato nella nota integrativa al<br />

bilancio l’ammontare e la natura di tali ammortamenti. Si richiede, sia in relazione ai progetti<br />

agevolati ai sensi della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> che ai sensi dei Patti Territoriali, quale sia<br />

l’orientamento da seguire. (38 – 20/02/03) (mezzi propri, parte nuova, ammortamenti<br />

anticipati)<br />

R. La ratio della risposta al quesito n. 2.45 è quella che nella lettura del punto della circolare<br />

concernente il capitale proprio non ci si può limitare a darne una interpretazione solo<br />

letterale: ammortamenti anticipati solo se accantonati in un apposito fondo del Patrimonio<br />

netto. L’ammortamento anticipato, pertanto, può essere favorevolmente computato ai fini<br />

della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> in qualsiasi delle forme consentite dalla norma fiscale esso venga<br />

rappresentato e purché, tuttavia, il suo ammontare venga in qualche modo esplicitamente<br />

indicato. Dal momento che, secondo la vigente normativa fiscale, l’ammortamento anticipato<br />

può essere portato in diretta diminuzione del valore di bilancio del cespite al quale esso si<br />

riferisce, lo stesso può essere comunque computato purché il relativo importo risulti con<br />

evidenza (ad esempio della nota integrativa di bilancio).<br />

2.70 - D. (MPS Merchant) Con riferimento agli apporti di mezzi propri investiti a fronte di<br />

iniziative agevolate le Circolari esplicative prevedono, per le imprese individuali, al punto<br />

6.2, che “..il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti<br />

dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. Si chiede a<br />

tale proposito come debba essere conteggiato l’incremento del patrimonio netto relativo<br />

all’anno solare di ultimazione del programma d’investimenti in considerazione che tale<br />

fattispecie risulta esplicitamente regolata, sempre al medesimo punto della Circolare, solo nel<br />

caso di società. A nostro avviso per le imprese individuali occorre evidenziare che, a<br />

differenza di quanto previsto per le società, l’apporto di mezzi propri viene determinato<br />

esclusivamente dalla variazione di patrimonio netto. Pertanto si ritiene che per l’anno solare<br />

di ultimazione del programma, si debba procedere ad una imputazione convenzionale proquota<br />

della<br />

2.29


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

variazione del patrimonio netto relativa al suddetto anno. Si chiede il parere del Comitato. (38<br />

– 20/02/03) (mezzi propri, imprese individuali, patrimonio netto)<br />

R. Si concorda con le considerazioni della banca concessionaria.<br />

2.71 - D. (BNL) (12.51) Una s.r.l. agevolata sul quarto bando ha provveduto ad immettere i mezzi<br />

propri necessari per la realizzazione dell'investimento in parte con versamenti dei soci<br />

(aumento di capitale e conferimento soci in c/aumento capitale sociale), in parte con<br />

accantonamento utili in apposita riserva ed in parte mediante l'utilizzo di riserve iscritte nel<br />

patrimonio netto determinate nel seguente modo:<br />

- Procedendo, nell'arco di realizzazione dell'investimento, alla rivalutazione di un cespite<br />

industriale di proprietà, iscritto in Bilancio per un valore inferiore a quello di mercato,<br />

- all'iscrizione di una riserva di rivalutazione soggetta ad imposta sostitutiva, avvalendosi<br />

dell'agevolazione prevista dalla legge 342/2000,<br />

- alla successiva vendita dello stesso, ad un valore pari a quello di rivalutazione, ad una<br />

società immobiliare facente capo allo stesso gruppo familiare promotore dell'iniziativa<br />

agevolata.<br />

Posto che la vendita dell'immobile ha generato una effettiva immissione di liquidità, con il<br />

presente quesito si richiede se la riserva di rivalutazione sopraindicata possa essere<br />

assimilabile a riserve di utili o, in alternativa, se la riserva costituita, anche se non trasformata<br />

in aumento di capitale sociale o conferimento soci in c/aumento capitale sociale, possa essere<br />

utilmente considerata ai fini della valutazione dello scostamento dell'indicatore relativo. (39 –<br />

2/10/03) (mezzi propri, parte nuova, riserve di rivalutazione)<br />

R. Com’è ben noto, le riserve di rivalutazione non rientrano tra le ipotesi regolate dalla<br />

circolare n. 234363 del 20.11.1997 laddove quest’ultima regola la possibilità che gli aumenti<br />

del capitale sociale ovvero i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso<br />

possano essere definiti con mezzi diversi da quelli freschi. Peraltro, ammesso e non concesso<br />

che si possa superare tale aspetto, occorrerebbe comunque rilevare un’altra circostanza<br />

negativa, costituita dal fatto che la riserva di cui si tratta non è stata neanche convertita in<br />

aumento del capitale sociale né in conferimento dei soci in c/aumento del capitale sociale,<br />

come necessariamente previsto dalla citata circolare ai fini della determinazione<br />

dell’indicatore relativo al capitale proprio.<br />

2.72 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Si fa riferimento all’apporto dei mezzi propri utile ai fini del<br />

calcolo dell’indicatore di cui all’art. 6.2 della Circolare n. 900315 del 14 luglio 2000. In<br />

risposta al quesito posto da Europrogetti & Finanza n. 9.1.172 è stato ribadito che il punto 6.2<br />

della circolare n. 900315/2000, relativa alle domande presentate a partire dal 2000, specifica<br />

che gli aumenti di capitale e/o i conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso<br />

debbano essere effettuati tramite versamenti di mezzi freschi. In deroga a tale modalità, gli<br />

aumenti e/o i conferimenti possono essere realizzati anche mediante conversione di specifiche<br />

poste del passivo patrimoniale, quali quelle relative a finanziamenti dei soci, prestiti<br />

obbligazionari, ecc., ivi comprese quelle relative ad utili di bilancio. Tali poste, per potere<br />

essere impiegate ai fini di cui si tratta, devono necessariamente risultare dal bilancio<br />

approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi (bilancio o dichiarazione dei<br />

redditi) all’esercizio precedente a quello di presentazione del Modulo di domanda. Per quanto<br />

concerne l’impiego a tal fine degli utili si può trattare, quindi, sia di quelli maturati nel<br />

predetto esercizio sia di eventuali altri degli esercizi precedenti ed accantonati in una posta<br />

del bilancio relativo all’esercizio medesimo. Tale modalità di realizzazione degli aumenti e/o<br />

conferimenti deve essere intesa come una deroga alla regola generale che consente di<br />

recuperare eventuali mezzi propri formatisi prima della realizzazione del programma; essa,<br />

2.30


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

pertanto, non può essere attuata con riferimento alle poste dei bilanci o delle dichiarazioni dei<br />

redditi relativi ad esercizi successivi a quello precedente la presentazione del Modulo di<br />

domanda, in quanto nel corso di realizzazione del programma si possono attuare le forme<br />

ordinariamente consentite dalla normativa. La scrivente Banca ritiene che, nel caso in cui gli<br />

esponenti abbiano provveduto nel corso di realizzazione del programma a costituire una posta<br />

di finanziamento soci tramite versamenti dimostrabili con contabili bancarie, la conversione<br />

della posta in aumento di capitale sociale e/o in conferimento dei soci in c/aumento del<br />

capitale sociale possa essere utilmente considerata, attribuendo l’aumento all’anno solare in<br />

cui avviene la conversione. (39 – 2/10/03) (mezzi propri, parte nuova, finanziamento soci)<br />

R. Si ritiene che i finanziamenti effettuati dai soci (nel rispetto di quanto stabilito a livello<br />

generale dai principi civilistici e contabili) a partire dall'anno solare di presentazione della<br />

domanda di agevolazione ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e durante il corso di realizzazione del programma<br />

agevolato, possano essere utilmente considerati ai fini della determinazione dell’indicatore<br />

relativo ai mezzi propri in quanto assimilabili a "versamenti di mezzi freschi" di cui al punto<br />

6.2 della Circolare n. 900315 del 14/7/2000, purché, comunque, risultino verificate le<br />

seguenti condizioni:<br />

* i versamenti dei soci a titolo di finanziamento intervenuti nel periodo temporale sopra<br />

richiamato siano dimostrabili tramite contabili bancarie;<br />

* i finanziamenti dei soci siano convertiti in aumento del capitale sociale o in conferimento<br />

soci in c/aumento capitale sociale; la relativa delibera assembleare di conversione dovrà<br />

contenere, oltre alla nota clausola di destinazione al progetto agevolato, un espresso<br />

richiamo ai finanziamenti utilizzati, indicando inoltre il periodo temporale durante il quale<br />

gli stessi sono stati materialmente effettuati;<br />

* venga fornita idonea documentazione contabile atta a dimostrare sia l'originaria<br />

appostazione dei finanziamenti soci che la loro successiva conversione nelle poste di<br />

patrimonio netto sopra citate.<br />

Si ritiene inoltre che, ai fini della attribuzione temporale, gli aumenti di capitale sociale e/o i<br />

conferimenti soci in c/aumento capitale sociale effettuati tramite l'utilizzo dei suddetti<br />

finanziamenti dei soci debbano essere imputati all'anno solare della relativa delibera di<br />

conversione.<br />

Si intende pertanto modificata nel senso sopra indicato la risposta al quesito di Europrogetti<br />

e Finanza al n. 9.1.172 della Raccolta (Riunione del CTC n. 35 del 15/4/2002).<br />

2.73 - D (Banca dell’Umbria 1462) Con riferimento alle imprese che hanno presentato domanda<br />

nel V bando inserite nella graduatoria della regione Umbria a seguito delle economie<br />

risultanti da rinunce e revoche di progetti originariamente ammessi a contributo (DM<br />

18/01/2003) si chiede, se per i programmi già ultimati alla data del decreto di concessione, sia<br />

possibile utilizzare, ai fini dell’apporto di mezzi propri previsto dall’art. 6 del decreto<br />

medesimo, gli aumenti e/o i conferimenti dei soci e le altre forme previste dalla normativa in<br />

argomento effettuati nell’anno solare di ricevimento del citato decreto. (39 – 2/10/03) (mezzi<br />

propri, parte nuova, programmi ultimati prima del decreto di concessione provvisoria)<br />

R. Per i programmi ultimati prima del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni,<br />

il punto 6.2, secondo capoverso della circolare 900315 del 14 luglio 2000 prevede che i<br />

versamenti e/o gli accantonamenti relativi al capitale proprio investito nel programma<br />

possano essere effettuati fino a tutto l'anno solare del decreto medesimo. Si ritiene che tale<br />

previsione normativa, regolando una casistica che non è stata mai disciplinata in passato, sia<br />

da applicare a tutti i programmi che ne presentino le condizioni agevolati anche<br />

precedentemente al 2000.<br />

2.31


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.74 - D. (Italease) (7.48 – 19.52) Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, la vigenza dell'impresa<br />

può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si richiede pertanto se in<br />

sede di erogazione delle quote di contributo sia possibile accettare tale dichiarazione (anche<br />

in atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) in sostituzione del previsto certificato di<br />

vigenza ovvero di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA. Ugualmente si richiede se<br />

sia possibile che, in luogo del suddetto certificato, possa essere prodotta una dichiarazione<br />

sostitutiva di atto notorio anche in sede di presentazione delle domande, eccetto naturalmente<br />

il caso della necessità della certificazione antimafia. Si richiede infine se, in sede di<br />

erogazione dei contributi, la copia autentica della dichiarazione di impegno dell'apporto dei<br />

mezzi propri possa essere prodotta anche secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR<br />

445/2000. (40 – 31/10/03) (mezzi propri, parte nuova, documentazione)<br />

R. Il D.P.R. 445/2000 consente la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di<br />

notorietà (d.s.a.n.) rese per attestare stati, qualità e fatti di cui il dichiarante abbia diretta<br />

contezza, pur se riguardanti soggetti terzi e regola, inoltre, all’art. 38, le modalità di<br />

sottoscrizione delle dichiarazioni/attestazioni senza il ricorso all’autentica della firma da<br />

parte di un pubblico ufficiale. Nel merito dei contenuti di tali atti, qualora le d.s.a.n.<br />

riguardino circostanze certificabili da soggetti titolari di funzioni pubbliche, la loro<br />

veridicità è accertata mediante interlocuzione dell’Amministrazione procedente (leggasi<br />

anche Banca concessionaria) con il soggetto pubblico che è competente a certificare le<br />

circostanze dichiarate. Qualora la d.s.a.n. riguardi circostanze non certificabili da soggetti<br />

pubblici, quali eventualmente gli apporti di mezzi propri da parte dei soci di società di<br />

persone, pur se il rappresentante dell’impresa ha reso dichiarazione in tal senso, egli è<br />

tenuto a consentire alla Banca concessionaria ogni accertamento sulla veridicità della<br />

dichiarazione, anche mediante esibizione degli atti a supporto della dichiarazione stessa.<br />

L’obbligo a consentire ogni accertamento scaturisce anche dallo specifico impegno assunto<br />

in tal senso dall’impresa all’atto della domanda di agevolazioni, ed in mancanza del quale la<br />

domanda stessa non sarebbe stata accolta. Tale obbligo è pertanto ineludibile pena la revoca<br />

delle agevolazioni concesse<br />

2.75 - D. (MPS Merchant) (12.55) Si pone il caso di un’impresa individuale che, dopo aver<br />

presentato la richiesta di agevolazione a fine anno 2000, ha avviato gli investimenti nell’anno<br />

2002 completando gli stessi alla fine del presente esercizio sociale (31/12/2003). Può tale<br />

impresa, ai fini dell’apporto del capitale proprio, considerare utilmente le variazioni del<br />

patrimonio netto intervenute a partire dall’anno solare 2000 e fino all’esercizio 2003 ? La<br />

circolare n° 900315 del 14/7/2000 al punto 6.2 recita : “il capitale proprio investito o da<br />

investire nel programma (…) è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai<br />

conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso (…) versati, anche da parte delle<br />

ditte individuali, in un’unica o più soluzioni, a partire dall’anno solare di presentazione del<br />

Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la<br />

data di ultimazione medesima (…)”. Tuttavia – con esplicito riferimento alle ditte individuali<br />

– ad un successivo capoverso dello stesso punto 6.2 si precisa che:”il capitale proprio è pari<br />

alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli<br />

anni solari di realizzazione del programma”. Si ritiene che sia corretto attenersi alla<br />

previsione normativa contenuta al primo capoverso del punto 6.2 della circolare n.<br />

900315/2000 e dunque considerare validamente, ai fini della verifica dell’apporto di capitale<br />

proprio, le variazioni del patrimonio netto intervenute tra l’anno 2000 e l’anno 2003. Si<br />

chiede conferma di tale interpretazione della normativa.<br />

D. (Banca dell’Umbria 1462) Con riferimento agli apporti di mezzi propri investiti a fronte<br />

di iniziative agevolate le circolari esplicative prevedono, per le imprese individuali, al punto<br />

6.2, che “..il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti<br />

2.32


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. Con<br />

riferimento all’anno solare di ultimazione del programma d’investimenti, la normativa<br />

disciplina soltanto il caso delle società, riconoscendo al programma pro-quota gli eventuali<br />

relativi utili maturati. A parere di questa Banca, si ritiene che il punto 6.2 della circolare,<br />

relativamente alle ditte individuali, introduca una deroga alla regola generale, considerando<br />

validi “gli incrementi di patrimonio netto degli anni solari…” Alla luce di quanto sopra si<br />

chiede di rivedere la risposta al quesito posto da MPS Merchant (cfr. 38° riunione del CTC).<br />

D. (Centrobanca SF) Il caso in questione riguarda gli accertamenti inerenti la corretta<br />

determinazione del patrimonio netto iniziale delle ditte individuali ai fini della verifica<br />

dell’indicatore n. 1 che, come precisato al punto 6.2 delle circolari ministeriali di attuazione<br />

della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, “è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai<br />

bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. La ditta chiede al<br />

riguardo che l’ammontare del patrimonio netto iniziale sia determinato partendo dal<br />

“prospetto delle attività e passività” dell’esercizio precedente l’avvio a realizzazione del<br />

programma opportunamente rettificato sulla base delle variazioni intervenute prima dell’avvio<br />

a realizzazione del programma stesso per effetto ad esempio della distribuzione di utili nel<br />

frattempo già avvenuta. (41 – 17/12/03) (mezzi propri, imprese individuali, patrimonio<br />

netto)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000 ha introdotto, a partire dal bando del 2000, alcune<br />

rilevanti modifiche rispetto ai criteri ed alle modalità validi per i bandi precedenti e fissati,<br />

da ultimo, con la circolare n. 234363 del 20.11.1997. Tra tali modifiche si richiama, per<br />

quanto qui interessa, la determinazione del capitale proprio relativo al programma da<br />

agevolare a partire dall’anno solare di presentazione del Modulo di domanda (la previsione<br />

precedente decorreva dall’anno solare di avvio a realizzazione del programma). Esaminando<br />

più nel dettaglio la specifica questione evidenziata nel quesito, si rileva che, mentre la prima<br />

parte del punto 6.2 richiamata è stata oggetto delle suddette modifiche, la seconda, invece, è<br />

rimasta inalterata. Per tale ragione, oltre che per assicurare par condicio a tutte le imprese<br />

(individuali e non), si ritiene che la detta seconda parte del punto 6.2 richiamata debba<br />

essere intesa come un refuso determinatosi nel momento dell’introduzione delle modifiche al<br />

testo della circolare. Premesso quanto sopra, si ritiene che per le imprese individuali il<br />

capitale proprio sia pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai<br />

bilanci relativi a ciascuno degli anni solari a partire da quello di presentazione del Modulo<br />

di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di<br />

ultimazione medesima.<br />

Per quanto concerne il secondo quesito, adottata la sopra esposta interpretazione della<br />

circolare, ne discende che anche per le imprese individuali la determinazione del capitale<br />

proprio, ancorché riferita alla somma delle variazioni del patrimonio netto degli anni solari<br />

specificati, non può sottrarsi alla previsione che considera i versamenti in tali anni“… fino a<br />

quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione<br />

medesima". Pertanto, come per gli utili o gli ammortamenti anticipati nonché per le eventuali<br />

perdite non ripianate, anche la variazione del patrimonio netto dell’anno solare di<br />

ultimazione del programma rispetto a quello dell’anno precedente dovrà essere computata<br />

(in senso positivo ma, ove ricorra, anche in senso negativo) in proporzione ai mesi dello<br />

stesso anno solare di ultimazione interessati dal programma medesimo, fatte salve le<br />

eventuali poste del patrimonio netto imputabili inequivocabilmente ad una data certa<br />

antecedente l’ultimazione del programma. Si conferma, pertanto, la risposta fornita allo<br />

specifico quesito MPS Merchant nella 38 a riunione.<br />

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, l’ammontare del patrimonio netto iniziale,<br />

rispetto al quale rilevare le variazioni del patrimonio netto, è quello dell’anno solare<br />

precedente quello di presentazione del Modulo di domanda.<br />

2.33


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2.76 - D. (Prominvestment) (12.57) Verifica apporti di mezzi propri – modalità per ripianare<br />

eventuali perdite - Si pone il caso di un’impresa che, ai fini dell’apporto di mezzi propri<br />

previsto dalla Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, si è avvalsa di utili ed ammortamenti anticipati accantonati negli<br />

anni solari di realizzazione del programma. Dal bilancio approvato nell’esercizio relativo alla<br />

chiusura del programma risultano perdite consistenti che l’impresa ha tempestivamente<br />

ripianato in sede di approvazione del bilancio. Nel dettaglio la società ha coperto la perdita,<br />

nel rispetto delle norme previste dalla normativa civilistica, mediante l’utilizzo di riserve<br />

disponibili esistenti. Si chiede se tale modalità utilizzata per ripianare la perdita sia<br />

compatibile con quanto previsto dalla normativa nel punto 6.8 della Circolare n. 900315 del<br />

14/7/2000 o se, come sembrerebbe emergere dal contenuto dello stesso punto, la società debba<br />

necessariamente effettuare la copertura mediante versamenti di mezzi freschi da parte dei soci,<br />

da comprovare attraverso le relative contabili bancarie. (42 – 07/06/04) (mezzi propri,<br />

perdite d’esercizio)<br />

R. Il punto 6.8 della circolare n. 900315/00, relativamente alla possibilità di utilizzare utili<br />

prodotti nel corso degli anni di realizzazione del programma ai fini della verifica a<br />

consuntivo del capitale proprio effettivamente destinato al programma agevolato, prevede<br />

che, qualora dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi<br />

all’anno solare di ultimazione del programma agevolato medesimo risultino perdite tali da<br />

determinare uno scostamento ai fini dell’indicatore n. 1 superiore ai limiti consentiti,<br />

l’impresa deve comprovare di aver ripianato le perdite nei termini previsti, con le modalità<br />

consentite dal codice civile e attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte<br />

dei soci. Tale disposizione non può che intendersi nel senso che le contabili bancarie sono<br />

richieste solo nel caso in cui la copertura delle perdite sia effettuata tramite versamento di<br />

mezzi freschi, fermo restando, per le altre modalità previste dal codice civile, i relativi<br />

elementi probatori. Resta ferma, comunque, da parte della banca concessionaria, la verifica<br />

che le riserve:<br />

- in conto futuro aumento capitale sociale costituita con gli utili preesistenti;<br />

- ammortamenti anticipati;<br />

utilmente costituite (ai fini normativi in parola) per la copertura dell’investimento, non siano<br />

state intaccate per la copertura di dette perdite.<br />

2.77 - D. (Banca dell’Umbria) Si presenta il caso di una società agevolata la quale ai fini<br />

dell’apporto dei mezzi propri previsti dal decreto di concessione provvisoria propone<br />

l’utilizzo di una riserva generata a seguito dell’adesione della stessa impresa al condono<br />

fiscale (art. 14 legge 289/02). Il bilancio 2002 evidenzia, rispetto al 2001, una riduzione<br />

consistente dei debiti a breve, i quali hanno generato una riserva di pari importo, iscritta tra le<br />

“altre riserve” del patrimonio netto. Si chiede se tale importo sia considerabile ai fini<br />

dell’apporto dei mezzi propri di cui all’art. 6.2 della circolare. (42 – 07/06/04) (mezzi propri,<br />

riserve da condono fiscale)<br />

R. La normativa di riferimento prevede che, ai fini dell’apporto dei mezzi propri di cui al<br />

punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14.07.2000, possano essere utilmente considerate le<br />

riserve vincolate costituite da utili e/o ammortamenti anticipati relativi agli esercizi di<br />

realizzazione del programma di investimento. Possono essere altresì considerati gli aumenti<br />

di capitale sociale e/o i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale realizzati,<br />

oltre che con apporto di mezzi freschi, anche mediante conversione di finanziamenti dei soci,<br />

prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili e/o mediante utilizzo di utili di bilancio<br />

rilevabili dal bilancio approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi<br />

all’esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda, semprechè le<br />

suddette poste non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario.<br />

2.34


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Nella fattispecie esposta la costituzione di una riserva a seguito dell’adesione dell’impresa al<br />

condono fiscale non è assimilabile a nessuna delle due modalità sopra descritte e pertanto<br />

non può essere utilmente considerata ai fini di cui si tratta.<br />

2.78 - D. (BNL) Il progetto in esame è stato presentato sull'8° Bando da una S.r.l..<br />

L'ultimo bilancio approvato (relativo all'esercizio antecedente la data di domanda) ed<br />

esaminato in istruttoria è quello chiuso al 31/12/1999 che evidenziava uno squilibrio di circa<br />

Lit. 10,4 Mld. (5,371 MEuro), ridotto a circa. Lit. 3,8 Mld (1,962 MEuro) considerando<br />

risconti passivi inerenti contributi incassati su altri progetti agevolati. In base alla dinamica<br />

finanziaria prospettata nel business plan numerico, connotata per altro dalla sovrapposizione<br />

con precedente programma "<strong>488</strong>" (terminato nel 2000), la scrivente Banca non riteneva<br />

"opportuno" stabilire una pregiudiziale condizione di riequilibrio in istruttoria. Posto che<br />

l'apporto di mezzi propri (interamente mezzi freschi da B.P. numerico) ammonta a Lit. 10<br />

Mld. (5,2 Meuro c.a), rileviamo in sede di seconda erogazione (prima effettuata per<br />

anticipazione) che l'impresa ha apportato mezzi propri quale conferimento soci in c/capitale,<br />

in parte con immissione di denaro fresco dei soci, in parte con conversione di debiti Vs. soci a<br />

breve presenti al 31/12/1999 (accertamenti ancora in corso) e per oltre il 50% con la<br />

conversione di preesistenti riserve costituite quali conferimento soci in c/capitale vincolato su<br />

precedente programma ex Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. La ditta, appellandosi al quesito n. 2.61 della<br />

raccolta (Banco di Sardegna 34 a - 02.10.2001) ritiene di poter liberare la sopraindicata riserva<br />

dai vincoli relativi alla precedente operazione "<strong>488</strong>" e di poter procedere alla conversione<br />

(tramite riattribuzione) al progetto in esame non essendo stata posta alcuna condizione di<br />

riequilibrio finanziario nel decreto di concessione provvisorio. La ditta inoltre aggiunge che se<br />

si fosse proceduto alla restituzione ai soci di detta riserva e ad un contestuale nuovo apporto<br />

l'effetto finale sarebbe stato equivalente a quello della mera riattribuzione. Non possiamo<br />

comunque esimerci da sottolineare che la riserva in esame è stata comunque contabilizzata e<br />

valutata ai fini del preesistente, per altro parziale, equilibrio finanziario concorrendone in<br />

misura piena. Considerata che la fattispecie sviluppa ulteriormente il tema introdotto dal citato<br />

quesito 2.61 circa i vincoli di mantenimento del capitale proprio e considerato l'impatto<br />

sull'indicatore dei mezzi propri riteniamo di dovere richiedere il conforto del Comitato sulla<br />

questione esposta. (42 – 07/06/04) (mezzi propri, riserve, durata del vincolo)<br />

R. Il citato quesito 2.61 della raccolta fornisce indicazioni in merito alla durata del vincolo<br />

di mantenimento del capitale proprio apportato in relazione al programma agevolato. Fermo<br />

restando che la normativa non impone il mantenimento del capitale proprio oltre la data di<br />

ultimazione, nella fattispecie in esame l’impresa poteva utilizzare le riserve precedentemente<br />

costituite a fronte del precedente programma agevolato ex L <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e svincolate<br />

successivamente all’ultimazione del medesimo per effettuare, ai sensi del punto 6.2 della<br />

circolare n. 900315/00, gli apporti previsti a fronte del programma agevolato con l’ottavo<br />

bando. Tuttavia, l’utilizzo delle suddette riserve ai fini di cui sopra è ammissibile, nel limite<br />

delle stesse risultanti dall’ultimo bilancio approvato o dall’ultima dichiarazione dei redditi<br />

presentata prima della presentazione del Modulo di domanda, solo nella misura in cui dette<br />

riserve non abbiano concorso ad assicurare il preesistente equilibrio finanziario in relazione<br />

al nuovo programma agevolato e stante il già richiamato “squilibrio” del bilancio al<br />

31/12/1999, tutte le riserve di cui sopra andavano sicuramente a concorrere ad assicurare il<br />

preesistente equilibrio richiamato dalla circolare.<br />

2.79 - D. (MCC) Si pone il caso di una Società Cooperativa, agevolata sull’11° bando, che al fine<br />

di adempiere a quanto prescritto al punto 6.2 della Circolare Ministeriale n.900315/2000 ha<br />

fatto ricorso ad utili prodotti nel corso di realizzazione del programma di investimento.<br />

La Società al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa di riferimento in merito<br />

all’apporto di mezzi propri, ed a quanto enunciato nel Decreto di Concessione Provvisoria, ha<br />

2.35


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dimostrato di aver fatto ricorso esclusivamente agli utili maturati e accantonati nel periodo di<br />

realizzazione del progetto agevolato.<br />

A tal proposito si rileva che in concomitanza con l’attività delle verifiche finali riguardanti il<br />

programma di investimento svolte da questa Banca Concessionaria, la Cooperativa è stata<br />

soggetta a controllo ispettivo della Guardia di Finanza, che sull’argomento relativo<br />

all’apporto dei mezzi propri, ha manifestato dubbi sulla correttezza della procedura seguita<br />

dalla richiedente.<br />

In estrema sintesi in detto verbale la Guardia di Finanza puntualizza che la Società<br />

Cooperativa, per ottemperare all’obbligo dell’apporto di mezzi propri, ha fatto ricorso alla<br />

posta di bilancio “riserve indivisibili”, incrementata degli importi rivenienti da quota parte<br />

degli utili conseguiti negli anni di realizzazione del programma.<br />

Pertanto, a parere della Guardia di Finanza, l’apporto dei mezzi propri che la Cooperativa ha<br />

in definitiva attinto dalla posta di bilancio “riserve indivisibili”, anche se per importo<br />

riveniente esclusivamente da utili realizzati e non da valori preesistenti, non parrebbe<br />

condivisibile in quanto in contrasto con la normativa legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (punto 6.2 della circolare<br />

ministeriale 900315/2000), giacché tale procedura è consentita esclusivamente nell’ipotesi in<br />

cui le Società Cooperative abbiano raggiunto il “…limite massimo di quote o azioni che<br />

possono essere possedute da ciascun socio persona fisica.”. Fattispecie che in effetti non<br />

ricorre nel caso all’esame. (44 – 13 e 20/11/2006) (mezzi propri, riserve indivisibili)<br />

R. Le modalità per la determinazione del capitale proprio ai fini del calcolo del relativo<br />

indicatore sono disciplinata al punto 6.2 della circolare attuativa n.900315/2000. In<br />

particolare, viene ivi chiarito, tra l'altro, che possono essere utilmente computati a tal fine<br />

anche poste preesistenti (finanziamenti dei soci, prestiti obbligazionari ed altri debiti<br />

assimilabili nonché utili di bilancio accantonati), purché previa conversione in capitale<br />

sociale e nella misura in cui non già computati per l'equilibrio finanziario con riferimento<br />

all'esercizio "precedente". Il medesimo punto 6.2 recita poi nello specifico “Occorre a tale<br />

riguardo rilevare la particolare situazione concernente le società cooperative. Per ciascun<br />

socio persona fisica di dette società, infatti, l'art. 3 della legge 31 gennaio 19<strong>92</strong>, n. 59, fissa<br />

un limite massimo di quote o di azioni che lo stesso può possedere; tale limite, di fatto, in<br />

costanza della compagine sociale, impedisce l'incremento del capitale sociale oltre<br />

determinate consistenze. Dal momento che, per le stesse società cooperative, le eventuali<br />

preesistenti riserve indivisibili, costituite ai sensi dell'art. 12 della legge 16 dicembre 1977, n.<br />

904, non possono essere distribuite tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della<br />

società cooperativa che all'atto del suo scioglimento, si è dell'avviso che, purché sia stato<br />

raggiunto il limite del capitale sopra richiamato per tutti i soci persone fisiche, dette riserve<br />

possano essere prese in considerazione, ai fini di cui si tratta, senza richiederne la<br />

conversione in capitale sociale; in tal caso il relativo ammontare viene convenzionalmente<br />

imputato all'anno solare di avvio a realizzazione del programma. Restano ferme le<br />

disposizioni in materia di esplicita destinazione del capitale proprio e di equilibrio<br />

finanziario preesistente.”.<br />

Si rileva dunque che il vincolo del raggiungimento del capitale sociale in ragione del limite<br />

di quote o azioni che ciascuna persona fisica socia della cooperativa opera solo con<br />

riferimento all’eventuale computo delle riserve indivisibili preesistenti in sostituzione degli<br />

aumenti di capitale sociale. Resta ferma, anche per le società cooperative, la possibilità di<br />

comprovare gli apporti di capitale proprio nella forma di accantonamenti di utili così come<br />

prevista dal suddetto punto 6.2 della circolare.<br />

2.80 - D. (Prominvestment) Il D.lgs 17 gennaio 2003, n. 6, che ha effettuato la riforma organica<br />

della disciplina delle società di capitali, ha ,tra l’altro, abrogato il comma 2 dell’articolo 2426<br />

del c.c. eliminando pertanto, a partire dal 1° gennaio 2004, la possibilità di contabilizzare a<br />

conto economico poste a soli fini fiscali, tra le quali sussistono gli “ammortamenti anticipati”.<br />

2.35


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

L’applicazione della norma di cui sopra ha rilevanza in termini di dimostrazione degli apporti<br />

di mezzi propri ex lege n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; si verificano, infatti, i seguenti casi con riferimento ad<br />

imprese beneficiarie delle agevolazioni che hanno utilizzato gli “ammortamenti anticipati”<br />

quale dimostrazione dell’avvenuto apporto di mezzi propri previsti a copertura del<br />

programma agevolato:<br />

a) imprese che con riferimento al bilancio relativo all’esercizio 2004, in relazione alle<br />

c.d. operazioni di “disinquinamento fiscale” del bilancio medesimo, hanno provveduto allo<br />

storno del valore degli ammortamenti anticipati cumulati negli anni di realizzazione del<br />

programma contabilizzando un “provento straordinario” di pari importo nel relativo conto<br />

economico; tale operazione ha determinato l’emergenza di un maggior utile d’esercizio. In tal<br />

caso la banca concessionaria ritiene che, ai fini della valida dimostrazione dell’apporto di<br />

mezzi propri, l’impresa debba procedere ad accantonare in uno specifico fondo la quota<br />

dell’utile extra corrispondente agli ammortamenti anticipati precedentemente contabilizzati ai<br />

fini della L. <strong>488</strong>. Dal punto di vista dell’imputazione temporale del fondo così generato si fa<br />

riferimento agli esercizi di contabilizzazione degli ammortamenti anticipati.<br />

b) Imprese che intendono dimostrare gli apporti di mezzi propri anche attraverso gli<br />

ammortamenti anticipati evidenziati esclusivamente nella dichiarazione dei redditi. In tal<br />

caso, la banca ritiene che tale modalità, alla luce del mancato riscontro nel bilancio<br />

dell’impresa, non possa essere utilmente considerata ai fini della verifica dell’indicatore n. 1.<br />

(44 – 13 e 20/11/2006) (mezzi propri, ammortamenti anticipati)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della banca concessionaria.<br />

2.81 - D. (Banca Nazionale del Lavoro) - Apporto di mezzi propri - Si rappresenta il caso di<br />

un’impresa agevolata sull’ottavo bando che, in relazione all’impegno ad apportare mezzi<br />

propri nella misura prevista, ha utilizzato utili prodotti nel corso di realizzazione del<br />

programma. A tal riguardo, l’impresa ha provveduto, mediante delibera assembleare, a<br />

rendere indisponibili gli accantonamenti degli utili stessi alla riserva straordinaria, senza,<br />

quindi, procedere alla costituzione di apposito fondo nel patrimonio netto. Si richiede un<br />

parere in merito all’ammissibilità di tale operazione. (46 – 22/03/2007) (mezzi propri,<br />

riserva straordinaria)<br />

R. Il punto 6.2 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000 prevede che, qualora l’impresa,<br />

in relazione all’impegno ad apportare mezzi propri, consideri utili prodotti nel corso degli<br />

esercizi di realizzazione del programma di investimenti, tali utili debbano essere accantonati<br />

in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma agevolato. E’<br />

inoltre stabilito che le delibere relative ai suddetti accantonamenti di utili riportino<br />

l’esplicito riferimento al programma di investimenti agevolato al quale sono destinati gli<br />

accantonamenti, con l’indicazione del relativo numero di progetto. E’ alle delibere, dunque,<br />

che la normativa assegna la funzione di destinare in modo esclusivo alla copertura del<br />

programma gli utili prodotti negli anni di realizzazione dello stesso. L’”apposito fondo”<br />

indicato dalla norma è la posta patrimoniale utilizzata per la rappresentazione contabile di<br />

tale vincolo. Pertanto, solo dall’esame congiunto del bilancio approvato e delle delibere di<br />

destinazione degli utili potrà desumersi il rispetto delle disposizioni su riportate,<br />

indipendentemente dalla specifica denominazione che assume l’accantonamento di utili<br />

nell’ambito del patrimonio netto rappresentato nel bilancio.<br />

2.35


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

3. DIMENSIONE AZIENDALE<br />

3.1 - D. (M. Lombardo) Se il capitale è a mani di Fiduciaria (non declinati i soggetti titolari) per<br />

oltre il 25% si può considerare l’azienda ricadente tra le Grandi Imprese o la domanda non è<br />

ammissibile?<br />

Si osserva che a ns. parere si dovrebbe avere una dichiarazione della fiduciaria attestante se le<br />

quote siano detenute per conto di persone fisiche o di società, solo in quest’ultimo caso si<br />

dovrebbe esaminare la dimensione dell’impresa/imprese detentrici delle quote con i noti<br />

criteri e non esaminare la dimensione dell’impresa fiduciaria. (2 - 23/05/96) (dimensione,<br />

partecipazioni oltre il 25%, società fiduciarie)<br />

R. Per quanto concerne le fiduciarie, è necessario che il legale rappresentante delle stesse<br />

rilasci una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante se le quote superiori al<br />

25% siano detenute per conto di persone fisiche o di società; solo in quest’ultimo caso si<br />

esamina la dimensione dell’impresa/imprese detentrici di tali quote con i noti criteri.<br />

3.2 - D. (IMI) Nel caso di partecipazioni per oltre il 25%, si deve fare riferimento - tra l’altro - al<br />

fatturato o in alternativa al totale attivo patrimoniale del partecipante. Nel caso di finanziarie<br />

di partecipazione (non finanziarie pubbliche né società a capitale di rischio), il fatturato (o,<br />

più in generale, la voce ricavi), oltre a non rispondere al significato usuale, può essere<br />

inesistente perché legato all’incasso dei dividendi, mentre il totale attivo patrimoniale può<br />

risultare superiore al limite prescritto. Quale è la dimensione del richiedente? In attesa di una<br />

norma che identifichi come unico parametro di riferimento in questo caso il totale attivo<br />

patrimoniale, si propone l’applicazione letterale della norma esistente, che porta alla<br />

definizione di “piccola impresa”. (2 - 23/05/96) (dimensione, partecipazioni oltre il 25%,<br />

società finanziarie)<br />

R. Le finanziarie di partecipazione, se possiedono una quota superiore al 25%, non possono<br />

che essere valutate con gli stessi criteri validi per le altre imprese (n. dipendenti, fatturato,<br />

attivo patrimoniale).<br />

3.3 – (Direttiva) (11.5) - Determinazione della dimensione dell'impresa.<br />

• Ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni, i<br />

valori del fatturato, dell'attivo dello stato patrimoniale e del numero dei dipendenti delle<br />

imprese partecipanti nel capitale della stessa con quote superiori al 25%, sono rilevati con<br />

riferimento all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, di ciascuna impresa<br />

partecipante, prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda da parte<br />

dell'impresa richiedente. Sia per quest'ultima che per le partecipanti, il tasso lira/ECU da<br />

applicare è quello, fissato con D.M. 1/6/93, valido alla data di chiusura dell'esercizio di<br />

riferimento dell'impresa richiedente.<br />

• La circolare ministeriale n.37835/96, al punto 14, precisa che nel caso di iniziative da<br />

valutare unitariamente o realizzate in parte con il sistema ordinario ed in parte con quello<br />

della locazione finanziaria, la data di sottoscrizione delle domande (autentica della firma)<br />

deve essere la stessa. Nel caso in cui l'impresa dovesse comunque sottoscrivere dette<br />

domande in date diverse, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, il<br />

fatturato annuo e il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sono quelli risultanti<br />

dall'ultimo bilancio approvato prima dell'ultima di tali date. (Direttiva 38129 - 18/04/96)<br />

(dimensione, determinazione, programmi misti)<br />

3.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

3.4 - D. (Direttiva) - Se il capitale è a mani di Fiduciaria (non declinati i soggetti titolari) per oltre<br />

il 25%, si può considerare l'azienda ricadente tra le Grandi Imprese o la domanda non è<br />

ammissibile? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (dimensione, partecipazioni oltre il 25%,<br />

società fiduciarie)<br />

R. Anche le fiduciarie, se possiedono una quota superiore al 25%, devono essere valutate<br />

con gli stessi criteri validi per le altre imprese (n. dipendenti, fatturato, attivo patrimoniale).<br />

3.5 - D. (Direttiva) - Punto B3 del modulo - tra i dipendenti bisogna considerare gli apprendisti?<br />

(Direttiva 35730 - 17/04/96) (dimensione, occupazione, apprendisti)<br />

R. Tra i dipendenti bisogna considerare, sia ai fini della determinazione della dimensione<br />

aziendale che ai fini del secondo indicatore, i dipendenti occupati a tempo determinato e<br />

indeterminato iscritti nel libro matricola, dell'impresa, nel primo caso, e dell'unità produttiva<br />

interessata dal programma, nel secondo caso.<br />

3.6 - D. (S. Paolo) (7.6) Aziende incorporate: quali bilanci, quale soggetto presenta le domande,<br />

quali dati per dimensioni, personale, ecc.? (3 - 29/05/96) (dimensione, determinazione,<br />

incorporazione)<br />

R. Nel caso in cui il soggetto che ha avviato l'iniziativa sia diverso da quello che presenta la<br />

domanda di agevolazioni, a seguito, ad esempio, di incorporazione del primo soggetto nel<br />

secondo, è nei confronti di quest'ultimo che devono essere rilevati i dati relativi alla<br />

dimensione aziendale e quelli, quali gli ultimi due bilanci, necessari per accertare<br />

l'affidabilità economico-finanziaria del soggetto beneficiario delle agevolazioni. I dati<br />

occupazionali "precedenti", necessari per il calcolo dell'indicatore n. 2, devono essere invece<br />

rilevati con riferimento all'unità produttiva.<br />

3.7 - D. (Direttiva) (12.3) - Punto C2 del modulo - I posti di lavoro creati a seguito<br />

dell'investimento possono essere occupati da personale con contratto di formazione? Se si,<br />

quando devono ultimare il contratto di formazione? (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(dimensione, occupazione, contratti di formazione)<br />

R. I lavoratori con contratto di formazione e lavoro non vengono presi in considerazione né<br />

ai fini della determinazione della dimensione aziendale, né ai fini del calcolo del secondo<br />

indicatore. Essi possono esserlo, in entrambi i casi, a decorrere dall'assunzione, e, cioè, una<br />

volta ultimato il periodo di formazione. Ai fini della dimensione aziendale, tale condizione<br />

deve verificarsi, al massimo, nel corso dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato<br />

prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda; ai fini del calcolo del secondo<br />

indicatore, deve verificarsi, per il dato "precedente", nel corso dell'esercizio precedente<br />

quello di avvio a realizzazione del programma, per il dato a "regime", nel corso dell'esercizio<br />

successivo a quello di entrata a regime degli impianto oggetto del programma medesimo. Il<br />

relativo numero di unità lavorative viene calcolato, in frazioni di unità (espresse con un<br />

decimale), in proporzione al numero dei mesi di tali esercizi, da quello dell'assunzione in poi.<br />

3.8 - D. (BNL) (18.13) Nel calcolo della media mensile del numero dei dipendenti si prende a<br />

riferimento la fine di ciascun mese? (4 - 06/06/96) (dimensione, occupazione, calcolo)<br />

R. Si<br />

3.9 - D. (M. Umbria) Azienda che presenta, al punto B4 della pagina 3 del modulo di domanda, un<br />

fatturato netto (voce A.1 del conto economico) di ECU 20.036.425,33 che la porterebbe ad<br />

essere esclusa dalle agevolazioni finanziarie in questione. Si chiede se esiste la possibilità di<br />

rettificare l’importo indicato dall’azienda nel punto B4, qualora la voce A.1 del conto<br />

3.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

economico comprenda sia dei lavori in corso valutati a stati di avanzamento sia fatturazioni di<br />

S.A.L. maturati che hanno costituito ricavo l’anno precedente e che sono stati riportati nella<br />

voce A.3 del conto economico? (6 - 25/06/96) (dimensione, fatturato, calcolo)<br />

R. Si conferma quanto indicato al punto 2.4 della circolare n. 38522/95 e cioè che, ai fini<br />

della determinazione della dimensione aziendale, “il fatturato, da valutare al netto di sconti e<br />

abbuoni, è quello di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme<br />

del Codice Civile”. Qualora la banca concessionaria dovesse rilevare che la riclassificazione<br />

del conto economico operata dall’impresa non è conforme a quanto previsto dal c.c., potrà<br />

operare le necessarie rettifiche in tal senso.<br />

3.10 - D. (M. Umbria) Imprese che effettuano lavorazioni su ordinazioni annuali (cantieristica<br />

navale, opere pubbliche, costruzioni edili, ecc.) dove le fatturazioni sono non coerenti dal<br />

punto di vista cronologico rispetto al valore della produzione, in quanto i lavori ultrannuali<br />

trovano anticipi finanziari nel corso dell’esecuzione e fatturazioni successive con conseguente<br />

dislessia tra la voce “A.1” ed il totale della voce “A” del conto economico. Per le imprese del<br />

tipo sopraindicato può essere opportuno, nella determinazione dei parametri sulla dimensione<br />

delle imprese, fare riferimento al valore della produzione piuttosto che al valore del fatturato?<br />

(11 - 12/09/96) (dimensione, fatturato, calcolo)<br />

R. No (vedasi punto 2.4 della circolare n. 38522/95).<br />

3.11 - D. (BNL) Richiesta di agevolazione riformulata ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento.<br />

La richiedente, che nella domanda originaria si era qualificata come “impresa di grande<br />

dimensione” (punto B1 del modulo di domanda), nella ripresentazione si definisce “non di<br />

grande dimensione”, in forza del mutato cambio lira/marco, che riduce il controvalore del<br />

fatturato della controllante tedesca, dichiarato nel bilancio al 31.12.1995 in DM 38.000.000,<br />

da L. 41.990 milioni a L. 37.445 milioni.<br />

Ciò, assumendo il cambio lira/marco tedesco di 985,4 in vigore al 9.12.1996 (momento della<br />

predisposizione della riformulazione), anziché quello di 1105,49, valido alla chiusura del<br />

predetto bilancio 1995 della controllante, a tutt’oggi l’ultimo approvato.<br />

Si richiede se possa essere accolta tale impostazione, oppure se sia obbligatorio continuare ad<br />

adottare il cambio in vigore al momento della chiusura del bilancio di riferimento<br />

(31.12.1995), tenuto conto che il diverso rapporto di cambio, determinante per la definizione<br />

delle dimensioni dell’impresa, influisce sulla misura del contributo ottenibile.<br />

Ove accoglibile la richiesta dell’azienda, vorrete indicarci quale giorno si debba assumere ai<br />

fini della determinazione del cambio. (16 - 22/04/97) (dimensione, tasso di conversione<br />

lira\ecu)<br />

R. Come specificato dal punto 2.4 della circolare n. 38522/95, la conversione in ECU va fatta<br />

utilizzando il tasso vigente alla chiusura dell’esercizio relativo all’ultimo bilancio approvato<br />

prima della sottoscrizione del modulo di domanda.<br />

3.12 - D. (Carisbo) In merito alla dimensione dichiarata dall’azienda richiedente l’agevolazione,<br />

pare opportuno chiarire se, in caso di società partecipata per più del 25% da una o più società,<br />

la Banca concessionaria debba comunque accettare quanto dichiarato in sede di domanda o<br />

debba effettuare invece una valutazione “critica” (chiedendo cioè bilancio delle controllanti e<br />

dichiarazione circa i dipendenti occupati). (23 – 17/6/98) (dimensione, partecipazioni oltre<br />

il 25%, verifica)<br />

R. Tutto ciò che viene dichiarato dall’impresa nella domanda può essere fatto oggetto di<br />

verifica documentale da parte della banca concessionaria, soprattutto allorché i dati e/o le<br />

informazioni esposti non appaiono congruenti. L’impresa è tenuta, in questi casi, a<br />

3.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

corrispondere puntualmente alle richieste della banca con le modalità e nei tempi fissati<br />

dalla normativa (art. 5, comma 4 del regolamento).<br />

3.13 - D. (Imi - S.Paolo) (5.26) Una società di media dimensione in obiettivo 5b senza deroga, ha<br />

presentato domanda sul 3° bando e non è stata agevolata per insufficienza di fondi. E’ sua<br />

intenzione riformulare la domanda senonché, nel frattempo, è cambiata la sua dimensione che<br />

è divenuta grande e pertanto non agevolabile nel suddetto obiettivo. Tuttavia occorre tener<br />

presente che il cambio di dimensione, dovuto agli occupati, si è verificato in conseguenza<br />

della realizzazione, in corso, del programma di investimenti oggetto della domanda,<br />

regolarmente approvato da questa banca. Si vorrebbe quindi sapere se si può assumere quale<br />

dimensione quella della prima domanda o se tassativamente si deve assumere quella vigente<br />

al momento della riformulazione (Circolare 5.6); in tale caso si dovrebbe respingere la<br />

domanda. Una reiezione della domanda tuttavia lascia perplessi anche alla luce di due altre<br />

considerazioni: la prima è che se la domanda fosse reiterata in via automatica il problema non<br />

si porrebbe, la seconda è che molte aziende, grazie al progetto agevolato, cambiano<br />

dimensione in corso d’opera, ma non per questo gli viene ridotta o revocata l’agevolazione.<br />

(24 – 16/04/99) (dimensione, determinazione, ripresentazione)<br />

R. La dimensione di un’impresa viene rilevata con riferimento alla domanda di agevolazione<br />

e, nel caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6, comma 8 del regolamento, con<br />

riferimento a quest’ultima, in quanto la prima viene richiamata solo ai fini della retroattività<br />

delle spese.<br />

3.14 - D. (M. Centroitalia) Il caso prospettato è relativo ad una posizione che è già stata approvata<br />

con decreto provvisorio da parte del MICA ed ora è in fase di prima erogazione. La società ha<br />

ora incorporato un'altra ditta con un'operazione di fusione. Il quesito 3.6 esaminato dal<br />

Comitato era relativo ad una situazione opposta in cui la richiedente era stata incorporata in<br />

un'altra società. In tal caso, essendo subentrato un nuovo soggetto, era nei confronti di<br />

quest'ultimo che dovevano essere rilevati i dati relativi alla dimensione aziendale e quelli<br />

quali gli ultimi due bilanci necessari per accertare l'affidabilità economico-finanziaria del<br />

soggetto beneficiario delle agevolazioni. Nel caso in questione, invece, il soggetto rimane lo<br />

stesso della richiesta, essendo l'incorporante. Si ritiene, quindi, che non essendoci stato un<br />

subentro i dati dimensionali vadano riferiti sempre al soggetto al momento della<br />

presentazione della domanda di agevolazione. (25 – 11/05/99) (dimensione, determinazione,<br />

fusione)<br />

R. La questione trova già esauriente risposta nella normativa.<br />

3.15 - D. (CIS) Si presenta il caso di una società per cui, da verifiche effettuate sui parametri di<br />

riferimento delle aziende controllanti e controllate, il numero dei dipendenti è risultato<br />

inferiore alle 250 unità, il fatturato netto ed il totale di bilancio (ottenuti come somma dei dati<br />

delle singole aziende) sono risultati di importo rispettivamente di 81,2 mld e di 116,7 mld,<br />

entrambi superiori ai limiti dimensionali stabiliti dalla normativa (rispettivamente 77,4 mld e<br />

52,2 mld). Tuttavia, a tale proposito la società ritiene di rientrare comunque tra le medie<br />

imprese in quanto nel fatturato (voce A1 del conto economico) di diverse società appartenenti<br />

al Gruppo sono indicate le vendite di prodotti comprensive del riaddebito, senza ricarico, dei<br />

costi di trasporto, effettuato da società specializzate nel settore, estranee al gruppo. Infatti, tali<br />

voci di ricavo, che per una sola delle società controllate ammontavano nel '99 a 6,6 mld, sono<br />

ritenute ricavi "non rientranti nelle attività ordinarie della società", in linea con quanto<br />

definito ai sensi dell'art. 28 della quarta direttiva 78/660/CEE (GUCE del 23/07/1996 n. C<br />

213/5) alla nota relativa al punto 3.2, e pertanto, la loro decurtazione dai ricavi<br />

complessivamente esposti farebbe sì che il loro valore ritorni all'interno del limite di soglia<br />

3.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

facendo rientrare l'impresa tra quelle di "media dimensione". Al riguardo si precisa che i<br />

bilanci della citata società non evidenziano separatamente le voci di ricavo relative ai<br />

trasporti, tali dati sono però rilevabili dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio. Si<br />

chiede se l’ipotesi prospettata possa ritenersi condivisibile. (32 – 20/02/01) (dimensione,<br />

fatturato, calcolo)<br />

R. Secondo il punto 2.2, lettera h) della circolare n. 900315 del 14.7.2000 il fatturato da<br />

rilevare, ai fini in argomento, è quello di cui alla voce A.1 del conto economico; non è<br />

prevista alcuna eccezione.<br />

3.16 - D. (M. Umbria) L’art. 2.2 punto n della Circolare Esplicativa n. 900315 del 14/07/2000<br />

stabilisce che è da intendersi a capitale di rischio la società che investe il proprio capitale in<br />

titoli azionari, senza limiti di tempo ed ai soli fini della remunerazione che detti titoli offrono<br />

in relazione all’andamento economico dell’impresa cui gli stessi si riferiscono.<br />

Si ritiene a tal proposito che rientri nella predetta fattispecie la società che :<br />

- investa il proprio capitale solo in titoli azionari e non anche in quote di società a<br />

responsabilità limitata<br />

- non partecipi alla gestione delle controllate ne’ direttamente (esercitando il proprio voto in<br />

assemblea) ne’ indirettamente.<br />

In caso contrario è possibile individuare la società come finanziaria la cui dimensione sarà<br />

determinata secondo i criteri utilizzati per l’impresa richiedente. (32 – 20/02/01)<br />

(dimensione, partecipazione oltre il 25%, società di capitale di rischio)<br />

R. Si concorda con l’opinione della banca.<br />

3.17 - D. (SanpaoloIMI) (12.56) Si presenta il caso di un’azienda che ha un notevole numero di<br />

collaboratori coordinati e continuativi iscritti nel libro matricola per la posizione INPS e<br />

INAIL.<br />

Si chiede di sapere se i suddetti collaboratori, presenti in azienda anche da più anni (dal<br />

2001), debbano essere conteggiati ai fini della dimensione aziendale e nel punto c3<br />

(occupazione) della scheda tecnica. (41 – 17/12/03) (dimensione, occupazione,<br />

collaboratori coordinati e continuativi)<br />

R. I collaboratori coordinati e continuativi non sono dipendenti dell’impresa, come richiesto<br />

dalla normativa, non sussistendo il vincolo di subordinazione. Tale considerazione vale sia<br />

con riferimento alla determinazione della dimensione aziendale che con riferimento al<br />

calcolo dell’indicatore occupazionale.<br />

3.18 - D. (Prominvestment) (5.33) Un’ impresa non agevolata a valere sul 17º Bando Industria per<br />

carenza di fondi, ha riformulato la relativa istanza di agevolazione nell’ambito del 31º Bando.<br />

Tale ditta, ai fini dimensionali, risultava originariamente classificata quale “impresa di media<br />

dimensione”. Si chiede, nel caso prospettato di “domanda riformulata”, se ai fini della<br />

determinazione della dimensione aziendale, da rilevarsi con riferimento alla data di<br />

presentazione del Modulo di domanda originaria, si debbano utilizzare i criteri stabiliti con il<br />

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n.<br />

238 del 12 ottobre 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media<br />

impresa alla disciplina comunitaria in materia o, di converso, si possano utilizzare i criteri<br />

vigenti alla data di presentazione dell’originaria domanda, ovvero quanto stabilito nei D.M.<br />

del 18 settembre e 27 ottobre 1997.<br />

Si sottolinea che, nel caso di specie, adottando i nuovi criteri l’impresa in questione<br />

risulterebbe di “grande dimensione” e, pertanto, verrebbe esclusa dal Bando in corso, in<br />

quanto situata in area Centro Nord non in deroga.<br />

3.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

D. (MPS) Ai sensi della normativa di riferimento (DM 1° febbraio 2006, art. 16, comma 4 -<br />

Circolare n. 980902 del 23/3/2006, punto 5.5, comma 3), possono concorrere ai Bandi 2006<br />

anche le domande non precedentemente agevolate per insufficienza di fondi e che non siano<br />

già state oggetto di inserimento automatico o riformulazione.<br />

Poiché il DM 1° febbraio 2006 (art. 16, comma 4) stabilisce che la partecipazione di tali<br />

domande deve avvenire “con le modalità della riformulazione”, diviene applicabile per tali<br />

domande il punto 5.5, comma 3, della vigente circolare, laddove stabilisce che “la dimensione<br />

dell’impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata<br />

con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario”.<br />

Essendosi nel frattempo modificata la disciplina per l’individuazione della dimensione<br />

aziendale (attualmente regolamentata dal DM 18 aprile 2005, a sua volta emanato in<br />

adeguamento alla mutata disciplina comunitaria), si pone il problema di definire quali siano i<br />

criteri applicabili per tali domande ai fini della determinazione della dimensione aziendale,<br />

ferma restando l’epoca con riferimento alla quale tali criteri dovranno applicarsi, che è invece<br />

chiaramente desumibile dal punto 5.5, comma 3, della vigente circolare.<br />

In proposito, si riterrebbero applicabili alle domande riformulate, concorrenti per<br />

l’assegnazione dei fondi sui Bandi 2006, i nuovi criteri per l’individuazione delle dimensioni<br />

aziendali.<br />

Ciò in quanto, in caso contrario, verrebbe gravemente minato il principio della parità di<br />

condizioni fra le domande concorrenti per l’accesso agli stessi fondi e la stessa formazione<br />

delle relative graduatorie.<br />

Infatti, ai fini della molteplicità di aspetti su cui incide la determinazione dell’impresa<br />

concorrente (requisiti di ammissibilità della domanda - a seconda dell’ubicazione<br />

dell’investimento – e/o delle spese esposte, riserve di fondi, determinazione della misura<br />

massima dell’agevolazione concedibile) si troverebbero a concorrere insieme domande<br />

presentate da imprese le cui dimensioni sono state determinate con criteri diversi e, caso<br />

ancora più paradossale, potrebbe concorrere con dimensioni diverse la stessa impresa, ove<br />

fosse richiedente sia per una nuova domanda che per una domanda riformulata.<br />

Si chiede conferma di tale interpretazione. (44 – 13 e 20/11/2006) (dimensione,<br />

ripresentazione, normativa)<br />

R. La ratio del disposto normativo contenuto nel punto 5.5 della Circolare n. 980902 del 23<br />

marzo 2006 risiede nel ricondurre la valutazione dei requisiti, con cui determinare la<br />

dimensione dell’impresa, all’epoca della domanda originaria, evitando di considerare<br />

variazioni determinate dallo sviluppo dell’attività aziendale, anche a seguito del programma<br />

oggetto della domanda, nel frattempo intervenuti.<br />

Fatti salvi pertanto i dati riferiti alla domanda originaria, non si può comunque prescindere<br />

dall’applicazione dei criteri stabiliti con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del<br />

18 aprile 2005 - che ha recepito, peraltro, quanto normato dalla Commissione Europea con<br />

Raccomandazione 2033/361/CE del 6/5/2003, efficace dal 1º gennaio 2005 – e già vigenti<br />

alla data di apertura del Bando in cui la domanda è riformulata. Si ritiene, pertanto, che la<br />

dimensione dell’impresa, ai sensi del punto 1.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006,<br />

anche in relazione ad una domanda riformulata, dovrà essere valutata applicando ai dati<br />

originari i nuovi criteri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile<br />

2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.<br />

3.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

4. CUMULABILITA’ CON ALTRE AGEVOLAZIONI<br />

4.1 - D. (M. Lombardo) Se l’impresa ricorre alla L. 341 esclusivamente per il “consolidamento”<br />

dei debiti, può avanzare nel contempo domanda sulla L. <strong>488</strong>?<br />

Si ritiene che l’impresa non debba esercitare un’opzione in quanto l’agevolazione ottenuta<br />

con la L. 341 “consolidamento” ha un oggetto diverso.<br />

D. (Centrobanca) Nel caso in cui l’azienda ottenga aiuti di stato (per esempio ai sensi della<br />

Legge 598 o della Legge 341) relativi non ad investimenti tecnici, bensì al consolidamento a<br />

tasso agevolato di passività verso banche a breve termine, tali aiuti possono coesistere con la<br />

Legge <strong>488</strong>? (2 - 23/05/96) (cumulabilità, legge 341)<br />

R. Si conferma che la domanda sulla legge <strong>488</strong> può essere avanzata comunque, a prescindere<br />

dalla richiesta o, addirittura, dall’ottenimento di aiuti di stato. E’ dopo l’eventuale<br />

concessione provvisoria che l’impresa attraverso la prevista dichiarazione, deve optare per<br />

un’agevolazione o per l’altra. Ciò, naturalmente, qualora l’aiuto di stato abbia lo stesso<br />

oggetto della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ipotesi che non ricorre nei casi prospettati.<br />

4.2 - D. (M. Roma) Con riferimento alla circ. MICA 18.04.96 n. 38129 il punto 10 (impegno a<br />

dichiarare altre agevolazioni) andrebbe chiarito, in quanto si presta ad una duplice<br />

interpretazione. (3 - 29/05/96) (cumulabilità, dichiarazione di altre agevolazioni)<br />

R. Il punto 10 della circolare n. 38129 del 18.4.96 chiarisce che il divieto di cumulare le<br />

agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> con altri aiuti di stato è riferito al singolo bene facente parte del<br />

programma da agevolare con la L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> stessa e non al programma nel suo complesso. Da<br />

ciò ne deriva che un eventuale altro aiuto si stato, che l’impresa dichiara ed al quale non<br />

intende rinunciare, limitato ad alcuni beni del programma, non comporta l’inammissibilità di<br />

tutte le spese del programma medesimo, bensì di quelle afferenti i beni interessati.<br />

4.3 - (Direttiva) - Impegno a dichiarare altre agevolazioni.<br />

L'assunzione dell'impegno da parte dell'impresa, contenuta nel modulo di domanda, a<br />

sottoscrivere una dichiarazione per quanto riguarda il divieto di cumulo delle agevolazioni di<br />

cui alla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> con altre, nonché la dichiarazione stessa, sono richieste in relazione al<br />

programma di investimenti oggetto della domanda medesima, ma con riferimento a ciascun<br />

singolo bene. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (cumulabilità, dichiarazione di altre<br />

agevolazioni)<br />

4.4 - D. (Direttiva) - Se l'impresa ricorre alla L. 341 esclusivamente per il "consolidamento" dei<br />

debiti, può avanzare nel contempo domanda sulla L.<strong>488</strong>? (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(cumulabilità, legge 341)<br />

R. La domanda sulla legge <strong>488</strong> può essere avanzata comunque, a prescindere dalla richiesta<br />

o, addirittura, dall'ottenimento di aiuti di stato. E' dopo l'eventuale concessione provvisoria<br />

che l'impresa attraverso la prevista dichiarazione, deve optare per un'agevolazione o per<br />

l'altra.<br />

4.5 - D. (Direttiva) - Qualora si decidesse di presentare una domanda di agevolazione ai sensi della<br />

L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per un impianto da realizzare nel 1996 (ordini in emissione da aprile '96 e<br />

completamento nei 18 mesi successivi) e tale progetto venisse escluso dalla graduatoria, è<br />

possibile ripresentare entro l'anno la stessa pratica sulla legge 341/95 (ovviamente per la parte<br />

ammessa alle agevolazioni di tale legge)? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (cumulabilità, legge<br />

341)<br />

4.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. La ripresentazione della legge 341/95 è possibile se ne ricorrono le condizioni e previa<br />

rinuncia sulla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

4.6 - D. (S. Paolo) E’ possibile ammettere a contributo <strong>488</strong> investimenti finanziati con i seguenti<br />

fondi?<br />

BEI con copertura parziale sul rischio di cambio (Decreto Mintesoro)<br />

CECA “consumo acciaio” con copertura parziale sul rischio di cambio (Decreto Mintesoro)<br />

CECA “occupazione” con copertura parziale sul rischio di cambio e bonifico di interessi a<br />

favore del mutuatario commisurato alla creazione di posti di lavoro indotti dal progetto. (5 -<br />

18/06/96) (cumulabilità, finanziamenti BEI\CECA)<br />

R. Le misure indicate nel quesito sono “aiuti di stato” e, pertanto, non sono cumulabili con le<br />

agevolazioni di cui alla legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

4.7 - D. (Carisbo) Cumulabilità con la legge Tremonti: è possibile la cumulabilità delle<br />

agevolazioni previste dalla 2 leggi per la “coda” di investimenti 1995, cioè per quelle<br />

operazioni per cui è stata concessa la mini proroga fino al 30 aprile 1996 (ordine perfezionato<br />

entro il 30/9/95, acconto del 20% versato entro il 16/1/96 e consegna dei cespiti effettuata<br />

entro il 30/4/96)? (7- 10/07/96) (cumulabilità, legge Tremonti)<br />

R. No.<br />

4.8 - D. (BNL) Una società finanziaria che partecipa al capitale di una cooperativa di produzione e<br />

lavoro costituita fra dipendenti di un’azienda in crisi ha ottenuto, in data 8.2.95, la<br />

concessione del contributo a fondo perduto previsto dalla legge 27.2.1985 n. 49, finalizzato<br />

all’attuazione di un programma d’investimenti e sviluppo della società partecipata,<br />

comprendente fra l’altro impianti, macchinari e realizzazione di un sistema informatico. La<br />

cooperativa partecipata ha ora, a sua volta, avanzato richiesta di agevolazione ai sensi della<br />

legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, a fronte della realizzazione di un piano di investimenti per macchine e sistema<br />

informatico. Si chiede se nella fattispecie in esame si incorrerebbe, limitatamente ai beni<br />

facenti parte di entrambi i programmi, in un cumulo fra le agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

con altri aiuti di stato, considerato che le agevolazioni in questione sono state richieste e<br />

verrebbero conseguentemente concesse in capo a soggetti diversi e che pertanto, dal punto di<br />

vista formale, nulla parrebbe opporsi al rilascio, da parte della cooperativa, della prevista<br />

dichiarazione inerente il divieto di cumulo. (9 - 31/07/96) (cumulabilità, legge 49\85)<br />

R. Dal momento che il contributo a fondo perduto concesso alla società finanziaria ai sensi<br />

della legge n. 49/85 è finalizzato all’attuazione, in tutto o in parte, dello stesso programma<br />

oggetto di domanda avanzata dalla cooperativa ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, i beni oggetto di<br />

tale contributo, ancorché concessi per il tramite di un soggetto diverso, non possono<br />

beneficiare anche delle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

4.9 - D. (Irfis) Le norme di applicazione della Legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> sanciscono la incompatibilità delle<br />

agevolazioni contributive della stessa legge con altri benefici nazionali, regionali o comunitari<br />

concessi da Enti o Istituzioni pubbliche per il medesimo programma di investimenti. Con la<br />

recente emissione dei decreti di concessione provvisoria dei predetti contributi ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> si<br />

è conseguentemente posta, per talune imprese beneficiarie, la necessità di rinunciare alle<br />

precedenti agevolazioni richieste e/o ottenute al fine di poter usufruire dei maggiori aiuti<br />

finanziari previsti dal nuovo intervento nazionale. Rientrano in tale fattispecie quelle imprese<br />

che avevano originariamente avanzato richieste di agevolazioni ex L. 64/86 non ammesse in<br />

graduatoria e riproposte ai sensi dell'art. 12 del D.M. 527/95. Alcune di dette imprese,<br />

nell'attesa di poter beneficiare degli aiuti della L. 64/86, hanno fruito di operazioni di<br />

4.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

anticipazione a tasso agevolato sul contributo in c/capitale, avvalendosi dei fondi di cui alla<br />

L.R. n. 96/81. Per tali anticipazioni sussistono dubbi interpretativi circa l'obbligo di<br />

restituzione ex-tunc dei relativi benefici costituiti dai tassi di interesse ridotti applicati. In<br />

effetti dette anticipazioni di tipo finanziario sono state concesse con carattere di temporaneità<br />

e di provvisoria sostituzione per ovviare ai ritardi procedurali della L. 64/86 e, pertanto, non<br />

dovrebbero essere considerate ai fini della cumulabilità dei benefici. Premesso quanto sopra,<br />

si chiede di fornire cortesemente indicazioni sui criteri da adottare per i casi su richiamati ai<br />

fini di una puntuale applicazione della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (14 - 06/02/97) (cumulabilità, legge 64 e<br />

legge regionale 96\81)<br />

R. La normativa regionale di cui si tratta prevede la concessione di anticipi sugli aiuti dovuti<br />

alle imprese, al fine di ovviare ai ritardi nella liquidazione delle somme causati dalla lentezza<br />

delle procedure amministrative. Tali ritardi, infatti, costringendo le imprese a supplire alla<br />

temporanea mancanza degli aiuti con il ricorso a fonti di finanziamento onerose,<br />

comportano, per le imprese stesse, innegabili costi supplementari che la L.R. di cui si tratta<br />

tenta di alleviare attraverso un'agevolazione sui tassi di interesse. Se tale forma di<br />

agevolazione non aggiunge, pertanto, in favore delle imprese beneficiarie, vantaggi in<br />

rapporto agli aiuti già approvati dalla Commissione con riferimento alla L. 64/86 - come<br />

affermato dalla Commissione U.E. stessa in relazione all'analoga L.R. della Sardegna con<br />

nota SG(94) D/250 dell'11.1.1994 - si ritiene, tuttavia, che lo stesso non possa affermarsi con<br />

riferimento alla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> con la quale, ora, gli stessi investimenti vengono agevolati. La<br />

legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, infatti, contrariamente alla legge 64/86, tiene già conto, attraverso il sistema di<br />

calcolo delle agevolazioni in ESN/ESL, della differente tempistica di realizzazione degli<br />

investimenti e di erogazione delle agevolazioni, incrementando l'ammontare delle<br />

agevolazioni medesime effettivamente erogate tanto più quanto maggiore è il ritardo delle<br />

stesse rispetto alla realizzazione degli investimenti. Il mantenere, a fronte degli stessi<br />

investimenti, sia le agevolazioni della L.R. che quelle della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, costituirebbe un doppio<br />

riconoscimento dei costi supplementari di cui si è detto.<br />

4.10 - D. (Carisbo) (12.12 - 19.14) Un'impresa, per una parte degli investimenti di un'iniziativa<br />

agevolata, intende rinunciare alle agevolazioni della L. <strong>488</strong> in favore di quelle della legge<br />

Tremonti.<br />

1) Ai fini delle successive verifiche degli indicatori (art. 8, comma 1, lettera f del<br />

regolamento), visto che il programma è stato comunque integralmente realizzato, è possibile<br />

mantenere al numeratore dei due indicatori (occupazionale e patrimoniale) i valori assunti<br />

inizialmente a base degli stessi o è necessario "depurarli" degli effetti occupazionali indotti<br />

dai macchinari che ora potrebbero essere esclusi ai fini agevolativi (o di copertura<br />

patrimoniale, se una parte dei mezzi propri fosse direttamente riconducibile a copertura della<br />

parte di investimento esclusa) ? In caso positivo (cioè di mantenimento dei dati acquisiti),<br />

entrambi i citati indicatori resterebbero inalterati (ipotizzando l'investimento comunque<br />

realizzato "in toto", anche se in parte agevolato con altro strumento), o migliorerebbero<br />

(restando inalterato il numeratore e diminuendo il denominatore, escludendo la parte delle<br />

spese non più agevolata con la legge <strong>488</strong>) e non si entrerebbe comunque nell'ipotesi di revoca<br />

dei contributi, cosa che potrebbe invece succedere nel caso in cui il numeratore dell'indicatore<br />

occupazionale (o di quello patrimoniale) dovessero invece essere modificati in diminuzione.<br />

A parere della scrivente, visto che la realizzazione del progetto (ed i relativi dati tecnici che<br />

concorrono alla formazione degli indicatori) permangono comunque invariati anche i dati<br />

degli indicatori dovrebbero permanere invariati nonostante la parziale scelta di altro<br />

strumento agevolativo, salvo, ovviamente, il ricalcolo dell'importo dell'intervento agevolativo<br />

spettante.<br />

4.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2) Nel caso in cui, confermata la possibilità di fruizione del contributo ai sensi della legge <strong>488</strong><br />

(pur se per cifra ridotta), ai fini della liquidazione del primo terzo, dovremmo attenerci alla<br />

cifra del decreto provvisorio già emesso (salvo successivo conguaglio) o dovremmo attendere<br />

un Vostro ricalcolo e l'emissione di un nuovo decreto provvisorio?<br />

3) Uscendo dalla problematica specifica ed entrando in una più generale, per chi avesse fruito<br />

della Tremonti per gli investimenti 1994 e 1995, la dichiarazione di non cumulabilità ai fini<br />

agevolativi della legge <strong>488</strong> con altre forme agevolative non dovrebbe essere resa (vista la<br />

possibile cumulabilità sancita fino al 1995 di cui alla nota 37665 del 2.2.96)? (14 - 06/02/97)<br />

(cumulabilità, opzione a favore della legge Tremonti, indicatori)<br />

R. 1) Qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano<br />

estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca<br />

Concessionaria, occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale<br />

misura, imputabili alla realizzazione di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini<br />

del computo finale dell'indicatore n. 2 e del relativo scostamento rispetto al valore posto a<br />

base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti investimenti siano<br />

funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche gli<br />

occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la<br />

legge <strong>488</strong>. Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della<br />

disponibilità di capitale proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri<br />

eventuali investimenti agevolati con la legge <strong>488</strong>, si ritiene che il valore già calcolato possa<br />

essere mantenuto inalterato, ferma restando, naturalmente, la verifica del tetto di cui al<br />

terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95.<br />

2) In merito all'erogazione della prima quota del contributo, si richiama quanto specificato<br />

dall'ultimo capoverso del punto 7.3 della citata circolare n. 38522/95 ove per "quote<br />

residue" si intendono quelle ancora da erogare al momento in cui si rende necessario<br />

procedere al ricalcolo dell'agevolazione spettante, ivi compresa la prima.<br />

3) Dal momento che i benefici della Legge Tremonti per il 1994 ed il 1995 non sono da<br />

considerare "aiuti di stato", gli stessi non sono da ricomprendere tra le "agevolazioni di<br />

qualsiasi natura" oggetto della dichiarazione di cui all'allegato n. 10, punto A.4 della<br />

circolare n. 38522/95.<br />

4.11 - D. (M. Umbria) I finanziamenti assistiti dalla garanzia o copertura sul rischio di cambio, con<br />

fondi gestiti da finanziarie regionali possono far configurare un cumulo degli aiuti di stato?<br />

(21 – 11/03/98) (cumulabilità, finanziamenti gestiti da finanziarie regionali)<br />

R. Come già indicato nel quesito San Paolo (n.4.6 della raccolta) laddove si ravvisino gli<br />

estremi per configurare la copertura come aiuto di stato (garanzia o copertura rischio di<br />

cambio tramite utilizzo di specifici fondi pubblici) il beneficio non è cumulabile con le<br />

agevolazioni L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

4.12 - D. (M. Toscano) Un'impresa ammessa alle agevolazioni ha verificato che parte degli<br />

investimenti interessati dal progetto ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> hanno anche usufruito delle<br />

agevolazioni fiscali previste dall'art. 102 del D.P.R. n. 218 del 6/3/78 (esenzione ILOR su<br />

utili reinvestiti). Tale investimenti non sono peraltro relativi all'acquisto di immobili<br />

preesistenti.<br />

Si richiede conferma se la suddetta agevolazione fiscale debba essere considerata "aiuto di<br />

Stato". (24 – 16/04/99) (cumulabilità, DPR 218/78 -esenzione ILOR per utili reinvestiti-)<br />

R. Le agevolazioni fiscali richiamate costituiscono aiuto di Stato e, in quanto tali, non<br />

possono essere cumulate con quelle della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> relative ai medesimi beni.<br />

4.13 - D. (Assilea) “Cumulabilità Fondi Bei”. In un precedente quesito si è risposto negativamente<br />

alla possibilità di ammettere a contributo investimenti finanziari con fondi BEI con<br />

4.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

coperturaparziale a rischio di cambio, configurando tale misura quale aiuto di stato.<br />

Ritenendo che tale configurazione derivi unicamente dalla presenza della garanzia di stato sul<br />

rischio di cambio, si riformula il quesito nel modo seguente: è possibile ammettere a<br />

contributo <strong>488</strong> investimenti finanziati con fondi BEI non assistiti da copertura sul rischio di<br />

cambio? (27 – 14/09/99) (cumulabilità, finanziamenti BEI)<br />

R. Si.<br />

4.14 - D. (Banca Carige) Ci viene richiesto da parte di più imprese beneficiarie di contributi ex<br />

lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> legati ad investimenti realizzati negli esercizi 1999 e 2000 se, nel caso di<br />

applicazione della legge "Visco" (art. 2, legge 13 maggio 1999, n. 133), si possano<br />

determinare problemi di cumulo tra l'agevolazione di carattere fiscale ed i succitati contributi.<br />

Secondo la scrivente concessionaria - operando per analogia - ci troviamo di fronte a<br />

casistica similare a quella verificatasi in occasione della prima applicazione della legge<br />

"Tremonti" allorquando quest'ultima era applicabile indistintamente in tutte le aree del Paese,<br />

quindi senza problemi di cumulo. (29 – 27/07/00) (cumulabilità, legge Visco)<br />

R. Qualora i benefici della cosiddetta “Legge Visco” vengano riconosciuti con uniforme<br />

generalità su tutto il territorio nazionale, non rivestendo, pertanto, le caratteristiche<br />

dell’aiuto di stato, gli stessi sono cumulabili con i benefici della legge <strong>488</strong>.<br />

4.15 - D. (Prominvestment) Alcuni operatori che si accingono a presentare sul bando in corso<br />

domande di agevolazione ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> per impianti di produzione di energia<br />

elettrica da fonti rinnovabili od a queste assimilate chiedono di conoscere se, considerando<br />

che taluni di questi impianti operano in regime di “convenzione CIP 6/<strong>92</strong>”, sussistano motivi<br />

di incompatibilità tra le agevolazioni della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e tale forma di incentivazione ”,<br />

finalizzata ad un recupero accelerato del capitale investito a valere sui maggiori costi sostenuti<br />

da gestori “non ENEL” per impianti della suddetta tipologia.<br />

Poiché tale incentivo si poneva sin dall’origine in alternativa ai benefici della Legge 9 gennaio<br />

91 n.10 (“Primi indirizzi per il coordinamento degli strumenti pubblici in materia di risparmio<br />

energetico ed utilizzo delle fonti rinnovabili di energia”), la quale presenta aspetti similari alla<br />

L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (in particolare per quanto attiene la natura del contributo messo a disposizione delle<br />

imprese) si chiede se effettivamente sussistano elementi di sovrapposizione con i contributi<br />

della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (30 – 11/10/00) (cumulabilità, legge 10/91)<br />

R. I criteri stabiliti nella deliberazione CIPE del 26 novembre 1991 punto 1 ammettono la<br />

possibilità di cumulare i contributi, di cui alla Legge 9 gennaio 91 n.10, solo con le<br />

agevolazioni finanziarie eventualmente concesse ai sensi della Legge 64/86, entro il limite<br />

massimo del 75%, inteso come somma di incentivi. Il Titolo II punto 3 del provvedimento<br />

CIP/6 <strong>92</strong> ha esteso alla componente “incentivazione”, dallo stesso regolamentata, la<br />

possibilità di cumulo con la Legge 9 gennaio 91 n.10, in base ai medesimi criteri stabiliti<br />

nella deliberazione CIPE del 26 novembre 1991. Tale componente di incentivazione, sebbene<br />

diretta a favorire un determinato settore, non risulta classificabile come “aiuto di stato”<br />

poiché non assume fattispecie tale da falsare o minacciare di falsare i principi della<br />

concorrenza né tantomeno da incidere sugli scambi tra gli stati membri. La stessa ha inoltre<br />

caratteristiche tali da non poter essere espressamente riferita ai singoli beni del medesimo<br />

programma eventualmente agevolato ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Pertanto si ritiene che la componente<br />

“incentivazione” contenuta nel provvedimento CIP 6/<strong>92</strong> non rientri nelle fattispecie previste<br />

dal punto 9.1 della Circolare n. 900315 del 14/7/2000.<br />

4.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

5. RIPRESENTAZIONE DELLE DOMANDE<br />

5.1 - D. (Ambro Veneto) Nell’ipotesi di restituzione delle domande ripresentate ai sensi dell’art.<br />

12, comma 1 del regolamento, per le domande ripresentate - ai fini della decorrenza del<br />

periodo transitorio dei 24 mesi - si tiene conto della data della vecchia istanza ex legge 64/86<br />

o della nuova domanda ripresentata? (2 - 23/05/96) (ripresentazione, decorrenza spese<br />

ammissibili)<br />

R. In caso di ripresentazione di domanda avanzata ai sensi dell’art. 12, comma 1, a seguito<br />

di restituzione per incompletezza dei dati e delle informazioni richieste, l’ammissibilità delle<br />

spese continua a decorrere dalla data di presentazione della domanda originaria.<br />

5.2 - D. (S. Paolo) Domande ai sensi dell’art. 12 comma 1 (ex 64/86): in caso di esito negativo da<br />

parte dell’ente istruttore, quale data occorre considerare per la decorrenza delle spese, la data<br />

della domanda originaria oppure i soli 24 mesi di retroattività della <strong>488</strong>/<strong>92</strong> prima<br />

applicazione? (2 - 23/05/96) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili, legge 64)<br />

R. L’art. 12 del regolamento prevede che le domande di agevolazione presentate dopo il<br />

20.8.<strong>92</strong> ovvero quelle che sono state presentate antecedentemente a tale data ma che non<br />

sono state agevolate ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/95 (graduatorie ex L. 64/86) non<br />

possono essere riproposte ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> in caso di esito negativo da parte dell’ente<br />

istruttore (insussistenza delle condizioni di ammissibilità).<br />

5.3 - D. (Ambro Veneto) L’attestato rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria<br />

ex legge 64/86, nei casi di domanda ripresentata ai sensi dell’art. 12 comma 1 del<br />

regolamento, può essere prodotto dall’impresa ad integrazione della documentazione? (2 -<br />

23/05/96) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili, documentazione)<br />

R. Per le domande ripresentate ai sensi dell’art.12 comma 1 del regolamento, l’attestato<br />

rilasciato dal soggetto che ha ricevuto la domanda originaria, qualora diverso dalla banca<br />

concessionaria prescelta per l’istruttoria, costituisce un documento necessario solo ai fini del<br />

riconoscimento della decorrenza delle spese ammissibili dal biennio precedente la domanda<br />

originaria. L’integrazione è possibile se l’impresa ha comunque presentato tutta la restante<br />

documentazione indicata al punto 11.5 della circolare MICA n. 38522 del 15.12.95.<br />

5.4 - (Direttiva) - Ripresentazione delle domande.<br />

Con nota del 16.4.96 n.38102 sono stati forniti gli elementi necessari per l'interpretazione<br />

dell'art. 5, comma 4 del D.M. 20 ottobre 1995, n.527, che ha disciplinato i criteri e le modalità<br />

di restituzione all'operatore della domanda incompleta dei dati e delle informazioni richiesti.<br />

La norma citata non ha, peraltro, espressamente individuato il termine ultimo, decorrente<br />

dalla data di restituzione della domanda, per la ripresentazione della stessa.<br />

La lettura sistematica delle predette disposizioni consente, tuttavia, di fissare tale termine in<br />

30 giorni. Ciò in base alle seguenti considerazioni:<br />

a) l'art.5, comma 4 del DM citato prevede che la banca restituisca all'operatore la domanda<br />

incompleta "immediatamente o comunque almeno 30 giorni prima del termine di cui all'art.6<br />

comma 2 del presente regolamento";<br />

b) lo stesso comma da facoltà all'imprenditore "di ripresentare la domanda completa e la<br />

relativa documentazione, comunque entro lo stesso termine di cui sopra";<br />

c) il regolamento, nell'ipotesi di una ritardata restituzione della domanda incompleta<br />

nell'ultimo giorno utile previsto, ha pertanto inteso individuare il termine massimo per la<br />

ripresentazione della domanda in non più di 30 giorni; d) al fine di garantire la necessaria<br />

5.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

parità di condizioni per tutte le imprese interessate, si deve, peraltro, ritenere che, anche negli<br />

altri casi, il predetto termine debba essere fissato analogamente in 30 giorni.<br />

Le medesime considerazioni trovano applicazione nei casi di eventuale richiesta da parte della<br />

banca della documentazione mancante, secondo quanto previsto dalla nota prima citata.<br />

Le banche concessionarie in tutti i predetti casi dovranno pertanto comunicare alle imprese<br />

interessate l'obbligatorietà del rispetto del predetto termine. (Direttiva 38129 - 18/04/96)<br />

(ripresentazione, completamento, termini)<br />

5.5 - D. (BNL) In presenza di un’azienda in Amministrazione controllata che abbia già realizzato<br />

gran parte dell’investimento a programma e abbia ripresentato la domanda ai sensi dell’art.12,<br />

c.1, è sufficiente che quest’ultima sia stata sottoscritta dall’Amministratore unico oppure è<br />

necessario acquisire in sede istruttoria anche dichiarazione di presa d’atto (o conferma? )<br />

della richiesta di agevolazioni da parte del Commissario giudiziale? In quest’ultimo caso è<br />

necessario che la presa d’atto (o la conferma) sia estesa a tutte le dichiarazioni allegate? (4 -<br />

06/06/96) (ripresentazione, beneficiari, amministrazione controllata)<br />

R. Una impresa in amministrazione controllata non può essere proposta positivamente per la<br />

concessione delle agevolazioni.<br />

5.6 - D. (Irfis) Il punto 6.2 della circolare applicativa del Ministero Industria del 15/12/95 n.38522,<br />

riguardante l’indicatore n.1, prevede che per il ripristino dell’equilibrio finanziario<br />

dell’impresa richiedente si possa fare ricorso ad uno o più strumenti tra cui i finanziamenti a<br />

medio termine a fronte di fabbisogni estranei agli investimenti oggetto della richiesta di<br />

intervento sulla L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Nel caso di domande ex legge 64 ripresentate ai sensi dell’art.12 del regolamento di<br />

attuazione - riguardanti ad esempio iniziative industriali già istruite ed oggetto di intervento<br />

finanziario degli istituti di credito, ma escluse per vizi formali dalla graduatoria di cui al D.L.<br />

32/1995 - possono essere considerati strumenti di riequilibrio finanziario i finanziamenti già<br />

concessi e regolati, in assenza dei benefici, a tasso pieno di riferimento ministeriale (13% o<br />

14%), ancorché finalizzati ai medesimi investimenti riproposti?<br />

Quale alternativa è ipotizzabile per evitare di penalizzare eccessivamente le imprese<br />

interessate? (5 - 18/06/96) (ripresentazione, indicatori, strumenti di riequilibrio<br />

finanziario)<br />

R. Il punto 6.2 della circolare n.38522/95 esclude dai nuovi strumenti di riequilibrio<br />

finanziario i finanziamenti da concedere a fronte degli investimenti del programma da<br />

agevolare e ciò in quanto detti finanziamenti concorrono alla copertura di tali investimenti<br />

piuttosto che di quelli antecedenti l’avvio del programma. Tuttavia, dal momento che la<br />

banca concessionaria deve valutare l’opportunità che l’impresa ricorra a nuovi strumenti per<br />

il riequilibrio finanziario anche alla luce di eventuali variazioni dell’assetto patrimoniale<br />

dell’impresa frattanto intervenute, tale valutazione può tenere in debito conto anche i<br />

finanziamenti di cui si tratta, purché, naturalmente, già contabilizzati.<br />

5.7 - D. (Irfis) Per le domande ripresentate ai sensi dell’art. 12 comma 1 del regolamento (nel caso<br />

in cui il soggetto che ha ricevuto la domanda originaria coincida con la banca concessionaria<br />

prescelta per l’istruttoria) la dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di<br />

ammissibilità ai sensi dell’art.12 comma 1 del regolamento può essere acquisita - ai fini della<br />

decorrenza delle spese ammissibili dal biennio precedente la domanda originaria - ad<br />

integrazione, anche successivamente alla presentazione della domanda ex L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> nei<br />

termini precisati con nota MICA 38102 del 16/4/96? (5 - 18/06/96) (ripresentazione,<br />

documentazione, termini)<br />

5.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Vedi punto 5 delle risposte ai quesiti allegate al verbale della riunione del 23/05/96<br />

(riportate ai punti 5.1 e 5.2 della presente raccolta).La dichiarazione relativa alla sussistenza<br />

dei requisiti di ammissibilità ai sensi dell’art.12, comma 1 del regolamento, può essere<br />

acquisita, ad integrazione, se l’impresa ha comunque presentato tutta la restante<br />

documentazione indicata al punto 11.5 della circolare MICA n. 38522 del 15.12.95 (risposta<br />

così integrata nella riunione del 10.7.96).<br />

5.8 - D.(M. Lombardo) (1.3.5) Il termine di 30 giorni previsto per la ripresentazione delle<br />

domande e/o per il loro completamento è da intendersi perentorio stante la obbligatorietà del<br />

rispetto del predetto termine indicato nella direttiva 12/4/96 n. 38129?<br />

La perentorietà ha come conseguenza la decadenza della richiesta di agevolazione? (2 -<br />

23/05/96) (ripresentazione, domanda, termini)<br />

R. Il termine di trenta giorni indicato nella direttiva n.38129/96 per la ripresentazione e/o il<br />

completamento delle domande incomplete è perentorio. In considerazione del fatto che esso è<br />

stato fissato per tenere conto del ristretto periodo di tempo concesso dalla normativa alla<br />

banca concessionaria per espletare i propri compiti istruttori, la banca stessa può<br />

rappresentare all’impresa che il non rispetto di tale termine può comportare l’impossibilità<br />

di concludere l’istruttoria positivamente entro i termini previsti e, quindi, di non consentire<br />

l’inclusione della relativa domanda nella graduatoria di pertinenza.<br />

5.9 - D. (S. Paolo) (7.9) In caso di restituzione della domanda l’ammissibilità delle spese - “anche<br />

in sede di prima applicazione“ - da quale data decorre? Dalla data di ripresentazione? Dalla<br />

data della domanda originaria? (cfr. Circolare punto 3.9). (3 - 29/05/96) (ripresentazione,<br />

decorrenza spese ammissibili)<br />

R. In caso di domanda incompleta, restituita e ripresentata ai sensi dell'art. 5, comma 4 del<br />

regolamento, ai fini della decorrenza delle spese ammissibili, si distinguono i seguenti casi:<br />

- entrambe le nuove domande sono presentate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento:<br />

si considera, se sussistono le condizioni, la domanda originaria richiamata, appunto, ai sensi<br />

dell'art. 12, comma 1;<br />

- domande presentate, per la prima volta, in Obiettivo 1, fuori obiettivo o in Obiettivi 2 o 5b<br />

non ammissibili a cofinanziamento: si considera la domanda ripresentata dopo il<br />

completamento;<br />

- domande presentate in Obiettivo 2 o 5b ammissibili a cofinanziamento: la decorrenza delle<br />

spese resta l'1.1.94.<br />

5.10 - (Direttiva) (7.10) L'art. 5 comma 4 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, concernente l'attuazione<br />

della normativa richiamata in oggetto, prevede che la domanda di agevolazione "incompleta<br />

dei dati e delle informazioni richiesti è restituita all'imprenditore, unitamente alla<br />

documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima del termine<br />

iniziale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, con specifica nota concernente le<br />

motivazioni della restituzione". (Direttiva 38102 - 16/04/96) (ripresentazione,<br />

documentazione, incompleta)<br />

R. Per dare riscontro a quesiti posti dalle banche concessionarie in merito alla puntuale<br />

applicazione della predetta disposizione si forniscono i seguenti elementi.<br />

A)Incompletezza dei dati richiesti nel modulo di domanda (vedi punto 1.1.2).<br />

B)Incompletezza della documentazione allegata al modulo di domanda.<br />

Le domande totalmente sprovviste della prevista documentazione devono essere respinte e<br />

non possono essere ripresentate ai sensi del citato art. 5, comma 4 del regolamento.<br />

La parziale incompletezza della prevista documentazione che, a giudizio della banca<br />

5.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

concessionaria, non dovesse costituire impedimento al proficuo avvio dell'attività istruttoria,<br />

non comportano la restituzione alla ditta della domanda stessa e della relativa<br />

documentazione.<br />

Al verificarsi delle suddette ipotesi la documentazione mancante dovrà essere richiesta e<br />

prodotta con le modalità e nei tempi previsti per le domande incomplete dall'art. 5 comma 4<br />

del regolamento.<br />

5.11 - D. (S. Paolo) (18.18) Domanda ex ISVEIMER. La comunicazione MICA recita: “gli<br />

accertamenti svolti dall’ente istruttore hanno avuto esito negativo per la concessione delle<br />

agevolazioni. Si fa presente che codesta impresa potrà richiedere altra agevolazione ai sensi<br />

della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ove ne ricorrano i requisiti”.<br />

Come regolarsi? Motivazioni di “esito negativo” non espresse. Decorrenza spese? (5 -<br />

18/06/96) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili, legge 64)<br />

R. L’art.12, comma 1 del regolamento consente la ripresentazione di domande già presentate<br />

a valere sulla legge n. 64/86 e non agevolate; il comma 2 dello stesso articolo ammette, per le<br />

stesse, una decorrenza delle spese a partire dai due anni antecedenti la data di presentazione<br />

della domanda originaria. Ciò non è consentito per quelle domande che non hanno ottenuto i<br />

benefici della stessa legge n. 64/86 a causa della insussistenza delle condizioni di<br />

ammissibilità richieste da tale legge medesima. Nel caso prospettato, qualora le motivazioni<br />

dell’Isveimer siano quelle appena esposte, l’iniziativa può essere oggetto di domanda a<br />

valere sulla legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, purché ricorrano le relative condizioni di ammissibilità, ma la<br />

stessa, però, è da considerare a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. Per la<br />

stessa, cioè, non sono riconoscibili le particolari condizioni di ammissibilità delle spese<br />

previste dal citato art. 12, comma 2.<br />

5.12 - D. (B. Napoli) Da parte di una ditta individuale ci è pervenuta una richiesta di agevolazioni<br />

ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e del D.M. n.527 del 20.10.95. La domanda originaria era stata<br />

presentata in data 28.9.81 all’Istituto di credito per la piccola industria ed artigianato di Roma<br />

(ICPIA) ai sensi della legge 183/76. In data 18/11/90 quest’ultimo Istituto deliberava la<br />

concessione ai sensi dell’art.69 DPR 6.3.78 n.218 di un contributo in conto capitale di Lm.<br />

66,9 a fronte di investimenti ammessi per Lm.167,4. La relativa pratica veniva, quindi,<br />

trasmessa all’Agenzia per la promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno che non riuscì -<br />

stante l’intervenuta liquidazione - a completare l’istruttoria e ad assumere la relativa delibera.<br />

In data 15/9/<strong>92</strong> l’Ispettorato Generale del Ministero del tesoro, con raccomandata, restituiva<br />

la pratica in discorso con l’invito ad affidare la stessa, per la prescritta definizione, ad uno<br />

degli istituti di credito indicati dalla legge 64/86. Il cliente, in una nota inviata al Ministero<br />

dell’industria in data 3/10/94, comunicava che in dipendenza del contenuto importo della<br />

richiesta nonché dell’intervenuta emanazione della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, non era riuscito a trovare<br />

alcun istituto disposto a prendere in carico la pratica per cui era venuto a trovarsi<br />

nell’impossibilità di inoltrare la dichiarazione di cui all’art.3 del D.L. 9/10/93 n.403. Ciò<br />

premesso, Vi preghiamo volerci cortesemente precisare se l’investimento in tal caso, ancorché<br />

iniziato nel 1979 ed entrato a regime nel 1990, possa essere ammesso alle agevolazioni<br />

previste ex legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Da parte nostra, considerato che manca l’attestazione rilasciata dal soggetto che ha ricevuto la<br />

domanda originaria e prevista dalla circolare n.38175 del 30/4/96 e che trattasi di<br />

investimenti completati da oltre 6 anni, saremmo del subordinato parere di declinare la<br />

richiesta di cui sopra. (6 - 25/06/96) (ripresentazione, documentazione, incompleta)<br />

R. Il punto 11.5 della circolare n.38522/95 prevede che, ai fini dell’applicazione di quanto<br />

disposto dall’art.12 del d.m. n.527/95, l’impresa debba produrre una specifica<br />

5.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

documentazione, in aggiunta a quella prevista dall’allegato n. 5 della circolare n. 38522/95.<br />

Qualora l’impresa non produca tale documentazione ovvero - in considerazione delle<br />

analogie esistenti - quella di cui alla circolare n. 38175 del 30.4.96, la domanda non può<br />

essere accolta ai sensi dell’art.12 citato. In tal caso, tuttavia, la stessa, essendo da<br />

considerare come presentata per la prima volta, sarebbe da valutare negativamente,<br />

riguardando spese tutte antecedenti al biennio ammissibile.<br />

5.13 - D. (B. Napoli) La domanda ripresentata ai sensi del DM 527/95 art.12, comma 1, può<br />

prevedere investimenti superiori a quelli indicati nell’originaria domanda presentata ai sensi<br />

della legge 64? In caso di risposta negativa la domanda va respinta o va esaminata secondo gli<br />

investimenti indicati in precedenza nella originaria domanda sulla 64? (8 - 16/07/96)<br />

(ripresentazione, programma, variazione)<br />

R. Nel caso di domanda presentata ai sensi dell’art. 12, comma 1 del regolamento, le cui<br />

spese risultino superiori a quelle indicate nella domanda originaria, la stessa deve essere<br />

istruita con riferimento all’intero programma organico e funzionale, fermo restando che le<br />

spese complessivamente proposte per le agevolazioni non possono essere superiori a quelle<br />

indicate nella domanda originaria stessa (vedi punto 11.5 della circolare n. 38522/95).<br />

5.14 - D. (B. Napoli) La domanda originariamente proposta ai sensi della legge 64 prevedeva per le<br />

principali produzioni sia la voce 32.10 (fabbricazione di componenti elettronici di elaboratori)<br />

sia la voce 30.02 (fabbricazione di elaboratori, sistemi e di altre apparecchiature per<br />

l’informatica). La realizzazione dell’iniziativa ha determinato prevalenza diversa a seguito di<br />

un differente indirizzo produttivo assunto nel tempo, in origine corrispondente alla voce 30.02<br />

ed ora alla voce 32.10. Riguardando sia la domanda originaria che quella riproposta<br />

effettivamente lo stesso programma si chiede se, pur sempre nello stesso settore<br />

merceologico, la prevalenza di altro settore, pur previsto, a discapito di quello<br />

originariamente previsto, generi motivi ostativi all’accoglimento della domanda.<br />

D. (Efibanca) Una società che è stata esclusa dalla graduatoria della legge 64 per motivi non<br />

riferibili all’ammissibilità, ha ripresentato correttamente la domanda ai sensi dell’art.12,<br />

comma 1 del regolamento, riproponendo lo stesso programma, peraltro già realizzato a fine<br />

1993. Una verifica dei dati, effettuata in fase istruttoria, ha fatto rilevare un non incremento<br />

del numero dei dipendenti (mancato ricorso a stagionali o sostanziale mantenimento dei<br />

dipendenti fissi in essere ante avvio dell’iniziativa) e un lieve incremento dei fattori<br />

produttivi. Tali circostanze ci sono state giustificate e documentate con un’oggettiva crisi del<br />

mercato non prevedibile nel 19<strong>92</strong> anno della domanda originaria. Considerando che l’art. 3,<br />

punto 1, lettera a) del regolamento definisce “ampliamento” l’iniziativa che “ ....attraverso un<br />

incremento dell’occupazione e degli altri fattori produttivi sia volta .....” si chiede se, alla luce<br />

di quanto sopra esposto si possa estensivamente interpretare la “e” come un “e/o”. (8 -<br />

16/07/96) (ripresentazione, programma, variazione)<br />

R. Nel caso di domanda presentata ai sensi dell’art.12, comma 1 del regolamento, la stessa e<br />

quella originaria devono riferirsi allo stesso programma, con riferimento alla localizzazione<br />

ed al settore merceologico delle principali produzioni. Il programma, inoltre, deve presentare<br />

le caratteristiche per essere inquadrato in una delle tipologie di cui all’art.3 del regolamento<br />

stesso, tipologia che, pertanto, può essere anche diversa da quella indicata ai sensi della L.<br />

64/86 alla luce di differenti definizioni.<br />

5.15 - D. (B. Napoli) (16.4) La stessa ditta ha presentato una prima domanda di nuovo impianto ai<br />

sensi del DM 527/95 art.12, comma 1, ed una seconda domanda di ampliamento ai sensi<br />

della <strong>488</strong>. Le due domande possono configurare un solo programma articolato in un periodo<br />

di<br />

5.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

tempo maggiore rispetto alla originaria previsione di investimento. Pertanto si chiede se le<br />

due domande debbono considerarsi come unitarie ai fini dell’eventuale godimento delle<br />

agevolazioni. (8 - 16/07/96) (ripresentazione, ampliamento, valutazione unitaria delle<br />

domande)<br />

R. La valutazione unitaria di due o più domande di agevolazioni, ai sensi dell’art. 2, comma<br />

4 del regolamento, può essere effettuata qualora sia l’impresa a richiederla nei moduli di<br />

domanda delle iniziative interessate e qualora, tra l’altro, le iniziative medesime siano<br />

riferite ad unità produttive differenti. Quest’ultima condizione non pare sussistere nel caso in<br />

esame per il quale, semmai, si richiama l’attenzione della banca concessionaria alle<br />

condizioni di ammissibilità, di cui all’art. 2, comma 3 del regolamento, concernenti il caso di<br />

più domande relative alla stessa unità produttiva.<br />

5.16 - D. (B. Sicilia) (18.25) Un'azienda ha ripresentato la richiesta di agevolazioni finanziarie ai<br />

sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M. n. 527 del 20.10.95. L'iniziativa, inquadrabile come<br />

"nuovo impianto" (realizzazione ex novo di un insediamento produttivo destinato al<br />

confezionamento di prodotti alimentari), è stata avviata a realizzazione a giugno 1989 ed è<br />

stata ultimata a fine aprile 1991 (data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile). Tuttavia,<br />

l'entrata in funzione dello stabilimento è stata ritardata da difficoltà burocratiche incontrate<br />

per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, anche in conseguenza del passaggio delle<br />

competenze dall'Ufficio del Medico provinciale alle Aziende di Unità Sanitaria Locale. In<br />

particolare, soltanto il 20.10.94 l'azienda è pervenuta in possesso dell'autorizzazione<br />

all'esercizio dello stabilimento, rilasciata dalla USL competente per territorio (ultimo atto<br />

necessario per poter iniziare l'attività). Da una prima lettura del regolamento della L. <strong>488</strong>, si<br />

evincerebbe che l'iniziativa dovrebbe essere respinta, perché l'entrata a regime dell'impianto<br />

avverrebbe sicuramente oltre i 24 mesi dall'ultimazione (se tale data resta fissata da quella<br />

dell'ultimo titolo di spesa ammissibile per realizzazione manufatti/acquisizione macchinari).<br />

Tuttavia, considerato che il ritardo all'entrata in funzione è stato determinato dalla sopradetta<br />

causa non imputabile alla ditta ed inoltre che, trattandosi di nuovo impianto, l'attività non<br />

poteva iniziare senza l'autorizzazione citata, si chiede se l'iniziativa possa essere accolta. In<br />

subordine, poiché il rilascio dell'ultimo permesso è avvenuto a titolo oneroso (si devono<br />

pagare anticipatamente le spese di sopralluogo alla USL), si potrebbe considerare la data del<br />

pagamento degli oneri di sopralluogo come quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile,<br />

assimilando l'atto autorizzativo di che trattasi, per analogia, ad un collaudo di legge. (10 -<br />

04/09/96) (ripresentazione, spese ammissibili, entrata a regime impianti)<br />

R. L'entrata a regime dell'impianto oggetto delle agevolazioni successivamente ai 24 mesi<br />

seguenti la data di ultimazione del programma, non comporta l'inammissibilità dell'iniziativa,<br />

bensì l'assunzione convenzionale della data di entrata a regime - ai fini della verifica dei<br />

livelli occupazionali da computare per l'eventuale scostamento del valore del secondo<br />

indicatore - esattamente 24 mesi dopo l'ultimazione stessa. Nel caso in esame, dal momento<br />

che si concorda con la Banca nel considerare ammissibile, in quanto collaudo di legge, la<br />

spesa relativa al sopralluogo della USL, è dalla data del relativo titolo di spesa che devono<br />

decorrere i suddetti 24 mesi, sempreché la data di tale spesa possa validamente<br />

rappresentare l’ultimazione del programma, essendo compresa nei previsti 54 mesi dalla<br />

data della domanda originaria.<br />

5.17 - D. (B. Napoli) (17.14) Recupero domande ex art. 12, comma 1 del D.M. n. 527/95. Punto<br />

11.2, comma b, circolare MICA n. 38522/95. Investimenti da effettuare mediante il sistema<br />

della locazione finanziaria.<br />

5.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Nel caso ricorrano i presupposti di cui al punto 11.2, comma b, della circolare in premessa, si<br />

chiede di poter conoscere se le domande di agevolazioni, presentate originariamente a valere<br />

sulla L. 64/86 entro il 20.8.<strong>92</strong>, il cui progetto di investimenti sia stato già deliberato dalla<br />

società di leasing in data anteriore al 21.8.<strong>92</strong>, possano essere recuperate ex art. 12, comma 1<br />

del d.m. n. 527. Si chiede, inoltre, di conoscere cosa si debba intendere, nel caso del leasing,<br />

con il termine “investimenti non ancora avviati”, indicato al punto 11.2, comma b della<br />

direttiva 38522. (11 - 12/09/96) (ripresentazione, leasing, domanda ex art. 12)<br />

R. Le domande di leasing presentate sulla L. 64/86 entro il 20.8.<strong>92</strong> e per le quali, alla data<br />

del 21.8.<strong>92</strong>, risultava solo deliberata l’operazione da parte della società di locazione ma non<br />

stipulato il relativo contratto né, per le sole operazioni di cosiddetto “leasing di impianti”,<br />

risultavano avviati gli investimenti, non sono ammissibili ai sensi della L. 64/86 e rientrano<br />

nelle ipotesi di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 415/<strong>92</strong>, convertito dalla L. n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; a tal fine,<br />

per avvio degli investimenti si intende il primo titolo di spesa del programma fiscalmente<br />

valido. Per tali domande si applica quanto disposto dal punto 11.2, lettera b) della circolare<br />

n. 38522/95, semprechè la domanda stessa ed il relativo programma presentino anche i<br />

requisiti di cui agli ultimi due capoversi del citato punto 11.2.<br />

5.18 - D. (Mediosud) (1.3.19) Un’azienda ha erroneamente omesso di barrare il riquadro destinato<br />

ad individuare l’istanza ripresentata ai sensi art.12, c.1 della vigente normativa. Che si tratti di<br />

mera omissione si evince dal complesso di elaborati e di indicazioni contenute nel modulo<br />

che coerentemente ed univocamente portano alla conclusione che la ditta intendeva avvalersi<br />

della richiamata previsione di legge. E’ possibile alla luce di quanto sopra considerare,<br />

ovviamente dopo aver acquisito idonea dichiarazione di volontà in tal senso da parte del<br />

legale rappresentante della società in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la<br />

domanda come ripresentata ai sensi dell’art.12, c.1? (11 - 12/09/96) (ripresentazione,<br />

domanda, errore)<br />

R. Poiché la fattispecie esposta si può inquadrare nel più ampio contesto degli errori<br />

materiali comprovabili, si ritiene di poter condividere la soluzione proposta dalla banca<br />

concessionaria.<br />

5.19 - D. (M. Roma) (15.3) Un’azienda localizzata in zona obiettivo 2 (Frosinone) che ha<br />

presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, domanda da considerare<br />

ripresentata ai sensi dell’art.12, comma 1 del regolamento (l’impresa ha regolarmente barrato<br />

la relativa casella sul modulo di domanda), ai fini della retroattività del riconoscimento delle<br />

spese, può rinunciare al cofinanziamento e quindi partecipare alla concorrenza dei soli fondi<br />

nazionali? (11 - 12/09/96) (ripresentazione, decorrenza spese ammissibili,<br />

cofinanziamento)<br />

R. Nel caso in esame nulla vieta all’impresa di rinunciare al cofinanziamento per poter<br />

beneficiare della retroattività delle spese ammissibili prevista dalla normativa vigente.<br />

5.20 - D. (Bav) Richiesta di agevolazione ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per acquisto impianto in leasing<br />

per il quale era già stata originariamente presentata domanda di agevolazione ai sensi della<br />

L.64/86. La società dichiara che il programma di investimento non ha subito variazioni di<br />

settore merceologico, ma ha subito variazioni di localizzazione, essendo stato installato sin<br />

dall’origine in unità produttiva diversa da quella indicata sulla domanda originaria. E’<br />

agevolabile ?<br />

Considerato che l’assenza di variazione di localizzazione inserito nella domanda è un<br />

requisito per poter ripresentare la stessa ai sensi dell’art.12, comma1 del regolamento si<br />

ritiene<br />

5.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

che la domanda debba essere respinta dalla banca concessionaria. (12 - 24/09/96)<br />

(ripresentazione, ubicazione, variazione)<br />

R. Si conferma che la normativa, nel caso di domande ripresentate ai sensi dell’art. 12,<br />

comma 1 del regolamento, fa espresso riferimento al fatto che le due domande devono<br />

riguardare effettivamente lo stesso programma, con riferimento alla localizzazione ed al<br />

settore merceologico. Ciò, naturalmente, deve essere applicato con la necessaria elasticità.<br />

La stessa localizzazione è necessaria, naturalmente, nel caso di programmi diversi dal nuovo<br />

impianto, al fine di individuare univocamente che si tratti, intanto, della stessa unità<br />

produttiva. Nel caso, invece, di nuovo impianto, quale sembra essere quello prospettato, il<br />

richiamo all’ubicazione va osservato qualora la validità dell’iniziativa sia in qualche modo<br />

legata all’ubicazione dell’impianto, ovvero quando nella “vecchia” ubicazione vi sia<br />

effettivamente un’altra unità produttiva, ovvero quando la modifica dell’ubicazione possa<br />

essere solo finalizzata ad ottenere maggiori aliquote agevolative.<br />

5.21 - D. (Bav) (9.1.80) Società che ha presentato a suo tempo domanda di agevolazione ex lege<br />

64/86 per un complesso di beni: celle, impianti, frigo, ecc. per lit. 317 mil. e per un trattore<br />

Iveco allestito con celle frigorifere per trasporto carne del costo di lit. 111 mil.. Al momento<br />

di inoltrare il modello ottico l’azienda indicò sul documento in questione unicamente<br />

l’importo di lit. 317 mil.. Il progetto venne approvato previa istruttoria e delibera positiva<br />

dell’Istituto locatore, al beneficio per lit. 317 mil.. La società ci richiede ora l’intervento ex<br />

lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per lit. 111 mil. che, probabilmente per un disguido, non furono inseriti nel già<br />

citato modello ottico. Riteniamo che non sussistono le condizioni per la ripresentazione<br />

parziale della domanda. (12 - 24/09/96) (ripresentazione, spese ammissibili, variazione)<br />

R. La domanda in questione può essere presa in considerazione come presentata per la prima<br />

volta, considerandola riferita ad un’iniziativa concernente l’acquisto di un singolo<br />

macchinario. La relativa spesa può essere proposta positivamente solo se sussistono tutte le<br />

specifiche condizioni di ammissibilità.<br />

5.22 - D. (Bav) Un’impresa ha presentato domanda ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> essendo subentrata nel contratto<br />

di locazione finanziaria di altra società che aveva presentato domanda di agevolazione ai<br />

sensi della legge 64/86. Nell’atto di cessione le parti contraenti si sono date reciprocamente<br />

atto che la citata domanda a valere sulla legge 64/86 doveva intendersi rinunziata a tutti gli<br />

effetti, essendo la cessione intercorsa prima della delibera di concessione del contributo<br />

richiesto. L’atto di cessione è stato registrato regolarmente presso l’Ufficio del Registro di<br />

Napoli. Riteniamo da parte nostra che non sussistano le condizioni per la ripresentazione della<br />

domanda ai sensi dell’art.12 del regolamento, e che pertanto la domanda debba essere<br />

rigettata. (12 - 24/09/96) (ripresentazione, domanda, rinuncia)<br />

R. A prescindere da altre considerazioni di non ammissibilità, in merito ad argomenti che<br />

non appaiono chiari nella formulazione del quesito, la domanda non può essere considerata<br />

ripresentata ai sensi dell’art. 12 del regolamento dal momento che la rinuncia alle<br />

agevolazioni della legge 64/86 rende di fatto inesistente la domanda originaria.<br />

5.23 - D. (BNL) (9.1.81 - 10.48) Si sottopone il caso di domanda per un nuovo impianto<br />

ripresentata ai sensi dell’art. 12 , c.1 del DM 527/95 da parte di azienda che esponeva il cod.<br />

ISTAT 63.12.2 (magazzini frigoriferi per conto terzi); la stessa attività veniva rilevata anche<br />

nella richiesta di agevolazioni a suo tempo presentata e nel business plan allegato per la<br />

presentazione sulla legge <strong>488</strong>. In relazione a ciò, la domanda è stata giudicata “non<br />

ammissibile”, trattandosi di settore escluso dai benefici di legge. Successivamente, alla luce<br />

della risposta fornita da codesto Comitato al quesito del B.Napoli nella riunione del 10 luglio<br />

5.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(7-10.7.1996; punto 8.29 della raccolta) la domanda è stata ripresa in esame ed avviata<br />

all’istruttoria, in considerazione dell’esistenza, nel progetto, di due tunnel di surgelazione, che<br />

configuravano la presenza, nell’ambito di quella complessiva di magazzino frigo c/terzi,<br />

anche di un’attività ammissibile (riferibile al cod. ISTAT 15.33 - lavorazione e conservazione<br />

di frutta e ortaggi n.c.a.). L’azienda ha iniziato il programma nel 1993, ha già realizzato<br />

ampia parte dell’investimento e progressivamente avviato l’attività. Nel corso dell’istruttoria,<br />

la società ha comunicato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:<br />

- la rinuncia ad avvalersi dell’art.12;<br />

- che, fino al 31.12.1995, ha effettuato unicamente lavorazioni per c/terzi, e che<br />

successivamente ha svolto ed intende svolgere attività di congelamento e conservazione sia<br />

per c/terzi che per c/proprio.<br />

Si chiede conferma circa la possibilità di accogliere le modifiche dichiarate, ed ammettere alle<br />

agevolazioni, oltre agli impianti di congelamento, anche una proporzionale quota dei<br />

magazzini frigoriferi attribuibile alla lavorazione come tale nonché alla conservazione in<br />

c/proprio. (12 - 24/09/96) (ripresentazione, programma, variazione)<br />

R. Secondo quanto stabilito al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96, l’impresa può<br />

apportare modifiche al programma di investimenti, successivamente alla chiusura dei termini<br />

per la presentazione delle domande, purché le modifiche stesse non siano rilevanti ai fini<br />

della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. Per quanto concerne<br />

l’ammissibilità dei magazzini frigoriferi, gli stessi possono essere positivamente proposti per<br />

le agevolazioni nella misura in cui utilizzati in c/proprio, strettamente connessi con l’attività<br />

ammissibile ed a quest’ultima esclusivamente dedicati e commisurati.<br />

5.24 - D. (BNL) Ripresentazione ai sensi dell’art. 6 comma 8 del regolamento.<br />

Con una semplice lettera (sotto forma di dichiarazione sostitutiva di notorietà), ancorché<br />

inviata entro i termini di legge previsti per la seconda applicazione (31.12.1996), un’azienda<br />

può modificare alcuni elementi che concorrono alla formazione degli indicatori (misura<br />

dell’agevolazione richiesta e capitale proprio investito)?<br />

In caso contrario, è possibile almeno considerare la richiesta come ripresentazione senza<br />

modifiche? (16 - 22/04/97) (ripresentazione, domanda, variazione)<br />

R. Dal momento che l’impresa non sembra aver seguito le modalità previste per le<br />

“riformulazioni” di cui al punto 3 della circolare n. 39048 del 4.12.96 ma ha manifestato<br />

l’interesse all’inserimento della domanda, ammissibile ma non agevolata, nella graduatoria<br />

successiva entro i termini previsti, si ritiene che la domanda possa essere presa in<br />

considerazione “invariata”, senza tener conto delle modifiche evidenziate nella dichiarazione<br />

citata.<br />

5.25 - D. (Centrobanca) Una piccola impresa ha presentato, in data 3 maggio 1996, domanda di<br />

agevolazioni ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a valere sui fondi del 1996, ma non è stata ammessa alle<br />

agevolazioni per insufficienza di fondi. Si precisa che il termine di decorrenza delle spese<br />

ammissibili era il 1° gennaio 1994, trattandosi di iniziativa promossa da piccola impresa in<br />

area Obiettivo 2 ed ammessa al cofinanziamento. La stessa impresa ha ripresentato la<br />

domanda di agevolazione a valere sui fondi del 1997 in data 30 dicembre 1996, ai sensi<br />

dell’art. 6 comma 8 della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ed è stata ammessa alle agevolazioni. Alla luce dei<br />

quesiti presentati dal San Paolo e da Centrobanca nella riunione del 6 febbraio 1997, per tale<br />

impresa non vi è più il vincolo del 30/06/1998 quale termine di presentazione della<br />

documentazione finale di spesa.<br />

Si chiede, pertanto, se il programma debba essere ultimato entro 48 mesi dalla presentazione<br />

della domanda originaria e se il termine di decorrenza delle spese ammissibili rimanga il 1°<br />

5.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

gennaio 1994. In tal caso, l’impresa avrebbe un arco temporale compreso tra il 01/01/1994 ed<br />

il 03/05/2000 per realizzare il programma di investimento e per apportare i mezzi propri a<br />

copertura del programma medesimo. (19 – 17/12/97) (ripresentazione, decorrenza spese<br />

ammissibili)<br />

R. Nel caso di domande ripresentate, viene fatta salva, ai fini dell’ammissibilità delle spese,<br />

quella originaria; ciò vale sia in relazione al termine di decorrenza che a quello finale. Nel<br />

caso prospettato, quindi, la decorrenza resta fissata dal 1° gennaio 1994 così come resta<br />

fissato al quarantottesimo mese successivo alla domanda originaria il termine per<br />

l’ultimazione.<br />

5.26 - D. (Imi - S.Paolo) (3.13) Una società di media dimensione in obiettivo 5b senza deroga, ha<br />

presentato domanda sul 3° bando e non è stata agevolata per insufficienza di fondi. E’ sua<br />

intenzione riformulare la domanda senonché, nel frattempo, è cambiata la sua dimensione che<br />

è divenuta grande e pertanto non agevolabile nel suddetto obiettivo. Tuttavia occorre tener<br />

presente che il cambio di dimensione, dovuto agli occupati, si è verificato in conseguenza<br />

della realizzazione, in corso, del programma di investimenti oggetto della domanda,<br />

regolarmente approvato da questa banca. Si vorrebbe quindi sapere se si può assumere quale<br />

dimensione quella della prima domanda o se tassativamente si deve assumere quella vigente<br />

al momento della riformulazione (Circolare 5.6); in tale caso si dovrebbe respingere la<br />

domanda. Una reiezione della domanda tuttavia lascia perplessi anche alla luce di due altre<br />

considerazioni: la prima è che se la domanda fosse reiterata in via automatica il problema non<br />

si porrebbe, la seconda è che molte aziende, grazie al progetto agevolato, cambiano<br />

dimensione in corso d’opera, ma non per questo gli viene ridotta o revocata l’agevolazione.<br />

(24 – 16/04/99) (ripresentazione, dimensione)<br />

R. La dimensione di un’impresa viene rilevata con riferimento alla domanda di agevolazione<br />

e, nel caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6, comma 8 del regolamento, con<br />

riferimento a quest’ultima, in quanto la prima viene richiamata solo ai fini della retroattività<br />

delle spese.<br />

5.27 - D. (B. Napoli) Nel caso di riformulazione della domanda ai sensi dell’art. 6, comma 8 del<br />

regolamento, è dalla data relativa a quest’ultima che vanno calcolati i ventiquattro mesi entro<br />

i quali ultimare l’iniziativa per poter usufruire di due quote di contributo, oppure la data da<br />

considerare è quella della presentazione della domanda iniziale? (25 – 11/05/99)<br />

(ripresentazione, ultimazione, termini)<br />

R. La data da prendere in considerazione a tal fine è quella della domanda ripresentata, in<br />

quanto la normativa richiama esplicitamente la validità di quella originaria solo ai fini della<br />

retroattività delle spese ammissibili. Nel caso, invece, di domanda inserita automaticamente<br />

nel bando immediatamente successivo, il termine decorre dalla data dell’unica domanda di<br />

agevolazioni presentata. Si coglie l’occasione per precisare che la deroga di cui al punto<br />

10.2 della circolare n. 234363/97 relativa al capitale proprio, valida per le domande del 3°<br />

bando, si applica anche a quelle di tale bando non agevolate per insufficienza delle risorse<br />

finanziarie ed inserite automaticamente nel 4° bando, ma non anche a quelle riformulate nel<br />

primo bando utile successivo alla rinuncia all’inserimento automatico.<br />

5.28 - D. (M. Trentino Alto Adige) (9.1.140) "Fattispecie: domanda riformulata. La domanda<br />

originaria sul 4° bando presenta un programma di spesa di ca. L./mld. 4,5, di cui ca. L./mil.<br />

300 non ammissibili. La domanda riformulata presenta un programma di spesa di L./mil.<br />

2.990 oltre a L./mil. 300 di spese non agevolabili. Problema: non è stato fornito il business<br />

plan numerico." Si ritiene che il programma, seppur ridotto, sia complessivamente di L./mil.<br />

5.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

3.290, di cui L./mil. 300 non agevolabili. Si rendeva pertanto necessaria anche la<br />

compilazione del business plan numerico. (27 – 14/09/99) (ripresentazione, business plan,<br />

limiti)<br />

R. Le domande di agevolazione per le quali è obbligatorio il business plan numerico sono<br />

quelle relative a programmi di importo superiore a 1 (attività di servizi o turistiche) o a 3<br />

(attività estrattive o manifatturiere) miliardi di lire, indipendentemente dall’ammontare delle<br />

spese che vengono giudicate ammissibili ai fini agevolativi. Per il caso prospettato, pertanto,<br />

la domanda deve essere respinta, essendo carente di uno degli elementi ritenuti necessari ai<br />

fini della validità della stessa ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento.<br />

5.29 - D. (Banco di Napoli) (9.1.157) (11.14) Una società ha presentato una domanda di<br />

agevolazioni a valere sul IV bando, recante una spesa ritenuta ammissibile in sede istruttoria<br />

di Lm. 7.122, relativa a beni da acquistare direttamente. La domanda non è stata agevolata per<br />

insufficienza di risorse finanziarie.<br />

Sinora la società ha realizzato il programma di investimenti per circa Lm. 5.200, di cui Lm.<br />

1.952 con acquisto diretto di beni e Lm. 3.248 con acquisti in locazione finanziaria da società<br />

di leasing convenzionata con la Banca Concessionaria.<br />

La restante spesa oggetto del programma di investimenti, pari a circa Lm. 1.991, verrà<br />

realizzata con acquisto diretto di beni.<br />

Tanto premesso, si chiede di conoscere se la società in argomento può produrre, entro il 31<br />

ottobre p.v., istanza di inserimento della originaria domanda presentata sul IV Bando,<br />

utilizzando con le opportune modifiche lo schema conforme all’allegato n. 34 della circolare<br />

900315 del 14 luglio 2000. (30 – 11/10/00) (ripresentazione, programma, variazione)<br />

R. Si ritiene che la modifica delle modalità di acquisizione dei beni non costituisca, per il<br />

caso in questione, una modifica tale da pregiudicare la validità della domanda originaria.<br />

L’interesse dell’impresa all’inserimento della domanda nel bando in corso potrà quindi<br />

essere manifestata con le modalità previste dal punto 11.1 della circolare n. 900315/2000,<br />

allegando alla comunicazione di cui all’allegato n. 34 della circolare stessa, un prospetto<br />

riepilogativo contenente la suddivisione dei medesimi investimenti previsti nella domanda<br />

originaria in ordinari e in leasing.<br />

5.30 - D. (Centrobanca) Un’azienda ha presentato nel 4° bando domanda di agevolazioni per un<br />

nuovo impianto produttivo da realizzarsi in località Venafro (IS), ex obiettivo 1. Il<br />

programma non è stato agevolato per insufficienza di risorse finanziarie. L’azienda ha<br />

comunque realizzato ed ultimato il programma di investimenti comprando i macchinari ma,<br />

per problemi legati all’affitto del capannone produttivo ha dovuto trasferire la propria unità<br />

produttiva a 30 km. di distanza in provincia di Caserta. L’azienda ritenendo che la precedente<br />

domanda non agevolata sul 4° bando dovesse essere agevolata nella regione Molise, così da<br />

non perdere il beneficio della retroattività degli investimenti (e quindi l’agevolazione<br />

sull’intero programma), non ha presentato domanda (ai sensi del punto 11 della circolare n.<br />

900315 del 14.7.2000) nei termini previsti per le aree dell’obiettivo 1, riservandosi di farlo<br />

nei termini previsti per le aree del centro-nord. Tuttavia, è possibile per questa azienda<br />

presentare domanda entro i termini previsti per il centro-nord, pur essendo stato il programma<br />

realizzato in Campania? (31 – 30/1/01) (ripresentazione, programmi, variazione)<br />

R. La domanda originaria in oggetto, presentata a valere sulla graduatoria della regione<br />

Molise del 4° bando, non può avvalersi delle disposizioni di cui al punto 11 della circolare n.<br />

900315 del 14.7.2000 in quanto le stesse, per esplicita previsione comunitaria, possono<br />

applicarsi esclusivamente ai programmi che non abbiano modificato la configurazione già<br />

oggetto di istruttoria e che non siano stati interessati da alcuna modifica. La variazione<br />

dell’ubicazione in altra regione (dal Molise alla Campania) costituisce indubbiamente una<br />

variazione sostanziale che risulta incompatibile con le richiamate disposizioni. D’altra parte,<br />

5.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

qualora l’iniziativa fosse stata agevolata nel 4° bando, la modifica in corso d’opera da una<br />

regione all’altra sarebbe stata causa di revoca delle agevolazioni, così come chiarito dal<br />

Comitato nella riunione del 6.2.97 in risposta ad un quesito San Paolo (n. 9.1.89 della<br />

raccolta).<br />

5.31 D. (B. di Sicilia) (9.1.164) Progetti ripresentati dal 4° e 7° bando - Il punto 11 della circolare<br />

n. 900315 del 14.7.2000 fa carico ai titolari dei progetti ripresentati di manifestare il proprio<br />

interesse all’inserimento nel nuovo bando tramite l’allegato 34 della Circolare avendo cura di<br />

aggiornare soltanto gli elementi utili per il calcolo del parametro ambientale e quello del<br />

capitale proprio. Il programma viene considerato, si legge ancora nel punto 11 della circolare,<br />

nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria. Ora, in fase di istruttoria sorgono<br />

alcuni dubbi relativamente a:<br />

Caso 1): come comportarsi in presenza di spese che nel bando precedente erano considerate<br />

ammissibili (vedi automezzi per il trasporto condizionato, immobile di proprietà di un parente<br />

o affine entro il 3° grado ecc..) mentre con la normativa in vigore dall’ottavo bando non lo<br />

sono più?<br />

Bisogna portare in diminuzione dall’investimento ammissibile le suddette spese o<br />

considerarle ancora agevolabili? Questa Banca concessionaria ritiene valida la prima ipotesi;<br />

Caso 2): le Banche concessionarie devono provvedere alla verifica della documentazione di<br />

cui all’allegato 11 della circolare 900315, in particolare per ciò che attiene alla disponibilità<br />

dell’immobile e la destinazione d’uso? Si tenga presente che il SW istruttoria presenta un<br />

errore bloccante laddove tali documenti non sono presenti (al fine dell’inserimento in<br />

graduatoria dei progetti in argomento non era richiesto alcun documento attestante quanto<br />

sopra). Questa Banca concessionaria ritiene che tali documenti siano necessari per il buon<br />

esito dell’istruttoria, così come l’aggiornamento dei dati di bilancio e del business plan<br />

descrittivo nei punti soggetti a variazione dovuti al trascorrere del tempo (analisi di mercato,<br />

concorrenza, situazioni patrimoniali dei soci, vigenza, compagine sociale ecc..). Tali<br />

modifiche all’investimento e/o ai dati sopradetti possono essere apportate soltanto previa<br />

acquisizione di tutta la documentazione prevista dall’allegato 11 e non soltanto dall’allegato<br />

34. Se invece si dovranno aggiornare soltanto i dati relativi ai due parametri riportati nel<br />

citato allegato 34 non si ritiene di dover effettuare alcuna verifica documentale e/o tecnica,<br />

ma eventualmente soltanto una rielaborazione del piano finanziario. (32 – 20/02/01)<br />

(ripresentazione, spese ammissibili)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 11.1, chiarisce che le domande<br />

rispondenti alle condizioni ivi riportate possono concorrere alla formazione della sola<br />

graduatoria del 2000 e che i relativi programmi devono rispondere alle nuove disposizioni<br />

introdotte dalla circolare medesima. A riprova dell’obbligatorietà di tale rispondenza, giova<br />

evidenziare che l’ultimo periodo del citato punto 11.1 della circolare esplicita che a tali<br />

domande non si applicano le disposizioni relative alle modalità di pagamento in contanti dei<br />

titoli di spesa ed alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore a un milione di lire,<br />

con ciò ribadendo, indirettamente, pertanto, che si applicano, invece, tutte le altre<br />

disposizioni. Tra queste ultime, ad esempio, rientrano quelle richiamate nel quesito e che<br />

riguardano i criteri di ammissibilità delle singole voci di spesa (ad esempio i mezzi di<br />

trasporto) o la disponibilità e la corretta destinazione d’uso dell’immobile del programma. In<br />

relazione a tali ultime condizioni, tuttavia, in considerazione della mancanza di un esplicito<br />

richiamo, nel punto 11.1 della circolare, alla documentazione elencata nell’allegato n. 11<br />

della circolare stessa, mancanza che non è escluso abbia potuto ingenerare equivoci in<br />

alcune imprese in merito alla obbligatorietà della presentazione della stessa in forma<br />

completa entro il termine finale di presentazione delle domande, si ritiene possibile che la<br />

banca, considerata l’eccezionalità del caso, possa chiedere l’integrazione anche in data<br />

successiva, fermo restando, tuttavia, che le condizioni dovevano comunque sussistere alla<br />

5.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

data prevista dalla normativa. Per quanto concerne gli aggiornamenti istruttori richiamati<br />

dalla banca – fermi restando, naturalmente, per quanto detto, quelli connessi alla verifica<br />

della sussistenza delle nuove condizioni di ammissibilità delle domande – si ritiene,<br />

viceversa, che gli stessi possano non essere condotti, a condizione tuttavia che non siano<br />

strettamente indispensabili per consentire la conferma degli esiti istruttori positivi espressi in<br />

occasione del 4° o del 7° bando.<br />

5.32 - D. (Mediocredito Toscano) Si prospetta il caso di un’impresa turistica che ha presentato una<br />

domanda di agevolazioni a valere sul 6° bando istruita positivamente ma non agevolata per<br />

carenza fondi e che ha avanzato la richiesta di inserimento nella pertinente graduatoria<br />

relativa al bando del 2000 (9° bando) attraverso la presentazione del relativo allegato n° 30<br />

unitamente al versamento della cauzione prevista. Il punteggio regionale attribuito al progetto<br />

in occasione della precedente graduatoria con riferimento all’attività esercitata è risultato il<br />

minore tra quelli attribuibili, secondo la regione di competenza, alle singole attività (albergo e<br />

sala convegni, quest’ultima come ulteriore attività ammissibile) qualora separatamente<br />

considerate. Nel corso della realizzazione del programma, tuttavia, l’impresa ha parzialmente<br />

modificato le proprie strategie decidendo, fra l’altro, di non realizzare la sala convegni;<br />

conseguentemente l’investimento si concretizzerebbe esclusivamente nella realizzazione di un<br />

albergo, cui è attribuibile un punteggio regionale più alto rispetto a quello attribuito in sede di<br />

predisposizione della graduatoria di cui al 6° bando. Poiché, secondo il disposto dell’art. 11<br />

della circolare n°900516 del 13.12.2000, il programma di spesa deve essere considerato nella<br />

medesima configurazione già oggetto di istruttoria da parte della banca concessionaria, non<br />

sembrerebbe possibile tenere conto della modifica al programma precedentemente descritta<br />

con la conseguente attribuzione, anche a valere sulla prossima graduatoria, di un punteggio<br />

regionale ridotto, non più in linea con il programma che viene effettivamente realizzato<br />

dall’impresa. Si potrebbe del resto porre anche il caso opposto per il quale una società, che ha<br />

avanzato richiesta di agevolazioni sul 6° bando a fronte della prevista realizzazione della sola<br />

struttura ricettiva, ha poi realizzato anche un centro congressuale, attività rientrante tra quelle<br />

classificate dalla regione come ulteriore attività ammissibile, alla quale è attribuibile un<br />

punteggio ridotto rispetto a quello assegnato a suo tempo in sede istruttoria e che dovremmo<br />

riconfermare in sede di nuova relazione istruttoria sul prossimo bando utile, non potendo<br />

tener conto delle modifiche intervenute nel frattempo alla realizzazione del programma. Si<br />

chiede conferma in tal senso. (34 – 02/10/01) (ripresentazione, programma, variazione)<br />

TUR<br />

R. Non vi sono dubbi circa la possibilità di ammettere, ai sensi del punto 11 della circolare n.<br />

900516/2000, solo le domande per le quali non sono intervenute variazioni del programma,<br />

come quella richiamata nel quesito.<br />

5.33 - D. (Prominvestment) (3.18) Un’ impresa non agevolata a valere sul 17º Bando Industria per<br />

carenza di fondi, ha riformulato la relativa istanza di agevolazione nell’ambito del 31º Bando.<br />

Tale ditta, ai fini dimensionali, risultava originariamente classificata quale “impresa di media<br />

dimensione”. Si chiede, nel caso prospettato di “domanda riformulata”, se ai fini della<br />

determinazione della dimensione aziendale, da rilevarsi con riferimento alla data di<br />

presentazione del Modulo di domanda originaria, si debbano utilizzare i criteri stabiliti con il<br />

Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. n.<br />

238 del 12 ottobre 2005, con il quale è stata adeguata la definizione di piccola e media<br />

impresa alla disciplina comunitaria in materia o, di converso, si possano utilizzare i criteri<br />

vigenti alla data di presentazione dell’originaria domanda, ovvero quanto stabilito nei D.M.<br />

del 18 settembre e 27 ottobre 1997.<br />

5.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si sottolinea che, nel caso di specie, adottando i nuovi criteri l’impresa in questione<br />

risulterebbe di “grande dimensione” e, pertanto, verrebbe esclusa dal Bando in corso, in<br />

quanto situata in area Centro Nord non in deroga.<br />

D. (MPS) Ai sensi della normativa di riferimento (DM 1° febbraio 2006, art. 16, comma 4 -<br />

Circolare n. 980902 del 23/3/2006, punto 5.5, comma 3), possono concorrere ai Bandi 2006<br />

anche le domande non precedentemente agevolate per insufficienza di fondi e che non siano<br />

già state oggetto di inserimento automatico o riformulazione.<br />

Poiché il DM 1° febbraio 2006 (art. 16, comma 4) stabilisce che la partecipazione di tali<br />

domande deve avvenire “con le modalità della riformulazione”, diviene applicabile per tali<br />

domande il punto 5.5, comma 3, della vigente circolare, laddove stabilisce che “la dimensione<br />

dell’impresa richiedente, da indicare nella Scheda Tecnica riformulata, deve essere rilevata<br />

con riferimento alla data di presentazione del Modulo di domanda originario”.<br />

Essendosi nel frattempo modificata la disciplina per l’individuazione della dimensione<br />

aziendale (attualmente regolamentata dal DM 18 aprile 2005, a sua volta emanato in<br />

adeguamento alla mutata disciplina comunitaria), si pone il problema di definire quali siano i<br />

criteri applicabili per tali domande ai fini della determinazione della dimensione aziendale,<br />

ferma restando l’epoca con riferimento alla quale tali criteri dovranno applicarsi, che è invece<br />

chiaramente desumibile dal punto 5.5, comma 3, della vigente circolare.<br />

In proposito, si riterrebbero applicabili alle domande riformulate, concorrenti per<br />

l’assegnazione dei fondi sui Bandi 2006, i nuovi criteri per l’individuazione delle dimensioni<br />

aziendali.<br />

Ciò in quanto, in caso contrario, verrebbe gravemente minato il principio della parità di<br />

condizioni fra le domande concorrenti per l’accesso agli stessi fondi e la stessa formazione<br />

delle relative graduatorie.<br />

Infatti, ai fini della molteplicità di aspetti su cui incide la determinazione dell’impresa<br />

concorrente (requisiti di ammissibilità della domanda - a seconda dell’ubicazione<br />

dell’investimento – e/o delle spese esposte, riserve di fondi, determinazione della misura<br />

massima dell’agevolazione concedibile) si troverebbero a concorrere insieme domande<br />

presentate da imprese le cui dimensioni sono state determinate con criteri diversi e, caso<br />

ancora più paradossale, potrebbe concorrere con dimensioni diverse la stessa impresa, ove<br />

fosse richiedente sia per una nuova domanda che per una domanda riformulata.<br />

Si chiede conferma di tale interpretazione. (44 – 13 e 20/11/2006) (ripresentazione,<br />

dimensione)<br />

R. La ratio del disposto normativo contenuto nel punto 5.5 della Circolare n. 980902 del 23<br />

marzo 2006 risiede nel ricondurre la valutazione dei requisiti, con cui determinare la<br />

dimensione dell’impresa, all’epoca della domanda originaria, evitando di considerare<br />

variazioni determinate dallo sviluppo dell’attività aziendale, anche a seguito del programma<br />

oggetto della domanda, nel frattempo intervenuti.<br />

Fatti salvi pertanto i dati riferiti alla domanda originaria, non si può comunque prescindere<br />

dall’applicazione dei criteri stabiliti con il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del<br />

18 aprile 2005 - che ha recepito, peraltro, quanto normato dalla Commissione Europea con<br />

Raccomandazione 2033/361/CE del 6/5/2003, efficace dal 1º gennaio 2005 – e già vigenti<br />

alla data di apertura del Bando in cui la domanda è riformulata. Si ritiene, pertanto, che la<br />

dimensione dell’impresa, ai sensi del punto 1.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006,<br />

anche in relazione ad una domanda riformulata, dovrà essere valutata applicando ai dati<br />

originari i nuovi criteri di cui al Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile<br />

2005, pubblicato nella G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005.<br />

5.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

6. CALCOLO DELL’AGEVOLAZIONE<br />

6.1 - D. (M. Roma) I tassi di attualizzazione, non compresi nella tabella della circolare ministeriale,<br />

relativi agli anni 1984 e 1996 sono il 20,96 % e il 12,85 % (ns. calcoli)? (3 - 29/05/96)<br />

(calcolo agevolazione, tasso di attualizzazione)<br />

R. I tassi di attualizzazione da applicare per i programmi avviati a realizzazione tra l’1.1.79<br />

ed il 31.12.84 sono i seguenti:<br />

gen ‘79-dic ’79: 15,50% ago ‘81-dic ’81: 18,45% gen ‘83-dic ’83: 21,05%<br />

gen ‘80-dic ’80: 15,35% gen ‘82-mar ’82: 18,60% gen ‘84-nov ’84: 20,95%<br />

gen ‘81-lug ’81: 16,40% apr ‘82-dic ’82: 21,15% dic ’84: 18,85%<br />

Per quanto concerne i programmi avviati o da avviare a partire dall’1.1.96 si applica, al<br />

momento, il tasso del 12,85%; esso resta in vigore fino a quando non si verifichino le<br />

condizioni per la sua revisione, indicate all’art. 2, comma 13 del regolamento, e, comunque,<br />

non oltre il 31.12.1996.<br />

I tassi di attualizzazione di cui sopra, così come quelli già indicati nella circolare n.<br />

38522/95, vengono automaticamente applicati dal software relativo alla redazione delle<br />

istruttorie.<br />

A tale proposito si sottolinea che, nel caso di programmi da avviare a realizzazione<br />

successivamente al 3 maggio 1996 (termine ultimo di presentazione delle domande), il<br />

software utilizza il tasso in vigore alla data del 4 maggio 1996 (12,85%). In sede di decreto di<br />

concessione provvisoria delle agevolazioni, il Ministero terrà conto, ai soli fini del calcolo<br />

delle agevolazioni medesime, di eventuali variazioni frattanto intervenute; viceversa, per<br />

quanto concerne il calcolo degli indicatori, il tasso di attualizzazione resta comunque fissato,<br />

convenzionalmente, in via definitiva, nella misura del 12,85%..<br />

6.2 - D. (M. Roma) Le agevolazioni massime consentite per la regione Molise sono fissate per<br />

scaglioni temporali. Ciò significa che per la graduatoria 1996 si devono assumere le<br />

percentuali di intensità dell’agevolazione fissate per il periodo 1.7.95-31.12.96, ovvero le<br />

percentuali d’intensità vigenti alla data della (eventuale) domanda originaria (come da<br />

art.12.1 del regolamento)? (3 - 29/05/96) (calcolo agevolazione, Molise)<br />

R. Le misure agevolative massime da applicare sono quelle in vigore alla data della<br />

concessione provvisoria delle agevolazioni; nel caso in esame si applica, quindi, la misura<br />

percentuale valida nel 1996. L’applicazione della misura agevolativa massima viene<br />

effettuata automaticamente dal software di redazione delle istruttorie.<br />

6.3 - D. (B. Mediocredito) (11.6) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria<br />

(domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca<br />

concessionaria). Nella domanda pervenuta alla società di leasing è stata compilata<br />

correttamente la “misura percentuale (080 - OTTANTA) di quella massima consentita per<br />

dimensione dell’impresa ed ubicazione dell’unità produttiva”. Nella domanda pervenuta alla<br />

banca concessionaria i suddetti 2 campi non risultano compilati.<br />

Poiché la misura percentuale deve essere la medesima in entrambe le domande, quale<br />

variazione deve apporre l’istruttore della banca concessionaria:<br />

1. indicare 80% nella domanda pervenuta alla banca concessionaria rispettando la volontà<br />

espressa dal richiedente nella domanda pervenuta alla società di leasing;<br />

2. indicare 100% in entrambe le domande come previsto dal MICA espressamente per le<br />

domande che non presentano compilato il suddetto campo? (3 - 29/05/96) (calcolo<br />

agevolazione, agevolazione richiesta, errore)<br />

6.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. L’assunzione del 100%, quale misura delle agevolazioni richieste rispetto a quella<br />

massima consentita, è valida nel caso in cui l’impresa non abbia fornito alcuna indicazione.<br />

Nel caso in esame, dal momento che per le iniziative “miste” vi è l’obbligo di indicare sulle<br />

due domande la medesima percentuale, si può intendere che tale indicazione, ancorché<br />

incompleta, sia stata fornita. Ne discende che anche per la domanda avanzata alla banca<br />

concessionaria si assume la misura dell’80%. Nel caso in cui le due domande indichino due<br />

percentuali diverse, si assume, per entrambe, la misura maggiore.<br />

6.4 - D. (S. Paolo) (7.8) Quando manca il calcolo delle agevolazioni richieste o è sbagliato, la<br />

domanda deve essere restituita? (3 - 29/05/96) (calcolo agevolazione, agevolazione<br />

richiesta, errore)<br />

R. Il dato relativo alle agevolazioni richieste, qualora mancante o errato, può essere indicato<br />

o modificato dalla banca concessionaria, utilizzando il software per l’istruttoria, purché<br />

l'impresa abbia fornito gli elementi necessari allo sviluppo del calcolo.<br />

6.5 - D. (S.Paolo) Per programmi ancora da avviare alla data della concessione provvisoria,<br />

l'agevolazione viene già rideterminata in funzione del tasso di attualizzazione/rivalutazione<br />

definitivamente accertato prima della prima erogazione oppure a programma di investimenti<br />

concluso, quando verrà accertata anche la ripartizione temporale effettiva degli investimenti?<br />

(14 - 06/02/97) (calcolo agevolazione, programmi non avviati alla data di concessione)<br />

R. Per i programmi ancora da avviare alla data della concessione provvisoria, l'ammontare<br />

delle agevolazioni viene calcolato, provvisoriamente, adottando il tasso di attualizzazione<br />

vigente alla data della concessione medesima. Tale calcolo viene eseguito in sede di<br />

formazione delle graduatorie. Il calcolo definitivo viene effettuato a consuntivo, sulla base<br />

del tasso effettivamente applicabile.<br />

6.6. - D. (B. Napoli) (9.1.95) Domanda pervenuta con indicazione della richiesta delle<br />

agevolazioni, riportata solo in cifre, nella misura percentuale di 807. (15 - 25/03/97 e<br />

03/04/97) (calcolo agevolazione, agevolazione richiesta, errore)<br />

R. E’ opportuno che la banca concessionaria accerti, anche attraverso l’ammontare delle<br />

agevolazioni indicate nel piano finanziario, che l’ultima cifra, il 7, sia piuttosto il simbolo<br />

“%”.<br />

6.7. - D. (B. Napoli) (9.1.96) Domanda pervenuta con indicazione della richiesta di agevolazioni<br />

riportata in cifre e lettere nella misura percentuale di 61,75. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(calcolo agevolazione, agevolazione richiesta, errore)<br />

R. Dal momento che l’agevolazione massima richiesta deve essere espressa in punti<br />

percentuali interi, l’eventuale parte decimale non può essere presa in considerazione. Nel<br />

caso in esame, la percentuale da assumere è, pertanto, quella del 61%.<br />

6.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

7. DOCUMENTAZIONE<br />

7.1 - D. (M. Lombardo) Conferma della validità del certificato antimafia acquisito dalla banca<br />

concessionaria nei tre mesi dal rilascio da parte della Prefettura, in ogni caso<br />

antecedentemente l’erogazione della prima rata di contributo.<br />

D. (Centro Banca) La validità del certificato antimafia (novanta giorni dalla data del rilascio)<br />

deve essere riferita:<br />

- al periodo di istruttoria della domanda da parte della banca concessionaria?<br />

- al momento dell’esportazione della stessa al Ministero? (3 - 29/05/96) (documentazione,<br />

antimafia, validità)<br />

R. Le comunicazioni o le informazioni di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 4 del D.L.vo n.<br />

490/94, devono essere richieste dalla banca concessionaria alla competente Prefettura dopo<br />

il ricevimento della domanda di agevolazioni ed in tempo utile per la trasmissione delle<br />

istruttorie al Ministero, utilizzando, se disponibili, i modelli, di cui agli allegati 5a, 5b o 5c<br />

della circolare ministeriale n. 38522/95, compilati dalle imprese. Gli esiti delle<br />

comunicazioni o delle informazioni devono essere resi noti al Ministero, annotandoli al punto<br />

B17 della relazione istruttoria, senza vincoli di tempo che non siano quelli fissati dalla<br />

normativa <strong>488</strong> per l'inoltro delle relazioni istruttorie stesse. Il termine di tre mesi, cui fanno<br />

cenno i quesiti, era infatti contenuto nell'art. 10-sexies della legge 31.5.65, n. 575, abrogato<br />

dall'art. 3 della legge 17.1.94, n. 47.<br />

Qualora, al momento della trasmissione delle risultanze istruttorie al Ministero, la Prefettura<br />

non si sia ancora espressa, la banca concessionaria deve, comunque, provvedere ad inviare<br />

la propria relazione al Ministero, dandone informazione al citato punto B17. Dal momento<br />

che, in tal caso, la validità dell’eventuale decreto di concessione sarà subordinata al rilascio,<br />

con esito positivo, della certificazione antimafia, sarà cura della banca concessionaria non<br />

procedere al alcuna erogazione prima di tale rilascio.<br />

A tale riguardo, si ricorda che le società e le imprese comunque controllate dallo Stato o da<br />

altro ente pubblico, in quanto agiscono in qualità di soggetti passivi, sono escluse dal regime<br />

delle suddette comunicazioni o informazioni. Per tali soggetti la banca concessionaria può<br />

limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell’art. 4 della<br />

legge 4.1.68, n. 15, con la quale il legale rappresentante attesti di non essere assoggettato<br />

alla “normativa antimafia” di cui al D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, indicando i riferimenti<br />

legislativi ed i requisiti soggettivi che determinano tale condizione.<br />

7.2 - D. (Ambro Veneto) La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex legge 15/68 prevista<br />

al punto 2 della circolare ministeriale dell’8.3.96, n. 37835 per le attività di trasformazione<br />

dei prodotti di cui al punto G) dell’allegato n. 2 della circolare ministeriale del 15.12.95, n.<br />

38522 può essere prodotta ad integrazione qualora non allegata al momento della<br />

presentazione della domanda?<br />

D. (S. Paolo) Dichiarazione per le produzioni di cui al punto “G” dell’allegato n. 2 della<br />

circolare n. 38522. E’ sufficiente acquisire tale dichiarazione, oppure bisogna entrare nel<br />

merito della stessa (e in che modo)? Occorre autenticata? (3 - 29/05/96) (documentazione,<br />

alimentare, dichiarazione di responsabilità)<br />

R. La mancata presentazione della dichiarazione di responsabilità prevista al punto 2 della<br />

circolare n. 37835/96 per le attività di trasformazione dei prodotti di cui alla lettera G<br />

dell’allegato n. 2 alla circolare n. 38522/95 non costituisce motivo di incompletezza della<br />

domanda, bensì eventuale motivo di diniego delle agevolazioni. La presenza di una<br />

dichiarazione formalmente corretta solleva la banca concessionaria dalla responsabilità di<br />

7.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

verificare l’ammissibilità dell’iniziativa, a meno che l’oggetto della dichiarazione stessa non<br />

sia palesemente in contrasto con le decisioni dell’U.E. in materia. La dichiarazione, da<br />

rendere ai sensi dell’art. 4 della legge 4.1.68, n. 15, deve attestare la sussistenza dei requisiti<br />

di ammissibilità al momento della presentazione della domanda di agevolazioni.<br />

7.3 - D. (Ambro Veneto) (13.7) In caso di trasferimento, la perizia giurata attestante il valore dei<br />

cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, può essere prodotta ad integrazione? (3 - 29/05/96)<br />

(documentazione, trasferimento, perizia giurata)<br />

R. La perizia giurata, di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento, attestante, in caso di<br />

trasferimento, il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, può essere prodotta<br />

dall’azienda nel corso della istruttoria della banca concessionaria. Detta perizia deve<br />

valutare i beni all’epoca del trasferimento, qualora quest’ultimo sia già avvenuto, o alla data<br />

della redazione della stessa, qualora il trasferimento sia ancora da effettuare.<br />

7.4 - D. (Centro Banca) Ai fini della congruità degli investimenti una pratica è da considerare<br />

incompleta nei casi in cui venga corredata da documentazione sommaria degli investimenti<br />

(ad esempio “computo metrico” non suddiviso per ogni singola voce di spesa o semplice<br />

elencazione di opere murarie e di spesa)? (3 - 29/05/96) (documentazione, incompleta)<br />

R. La carenza di elementi nella documentazione comunque presentata non determina<br />

l’incompletezza della domanda. Qualora detti elementi siano deducibili da altri documenti, la<br />

banca concessionaria può procedere all’istruttoria; in caso contrario richiede all’impresa le<br />

necessarie integrazioni, secondo quanto disciplinato con le circolari n. 38102 del 16.4.96 e n.<br />

38129 del 18.4.96 (punto 2).<br />

7.5 - D. (S. Paolo) Chiarimenti circa l’impegno all’acquisto del suolo (quale documentazione<br />

presentare, quando presentarla - entro il termine ultimo di istruttoria oppure entro la prima<br />

erogazione, ecc.). (3 - 29/05/96) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. Si rimanda a quanto specificato al punto 4 della circolare n. 38129 del 18.4.96.<br />

7.6 - D. (S. Paolo) (3.6) Aziende incorporate: quali bilanci, quale soggetto presenta le domande,<br />

quali dati per dimensioni, personale, ecc.? (3 - 29/05/96) (documentazione, incorporazione,<br />

dimensione)<br />

R. Nel caso in cui il soggetto che ha avviato l'iniziativa sia diverso da quello che presenta la<br />

domanda di agevolazioni, a seguito, ad esempio, di incorporazione del primo soggetto nel<br />

secondo, è nei confronti di quest'ultimo che devono essere rilevati i dati relativi alla<br />

dimensione aziendale e quelli, quali gli ultimi due bilanci, necessari per accertare<br />

l'affidabilità economico-finanziaria del soggetto beneficiario delle agevolazioni. I dati<br />

occupazionali "precedenti", necessari per il calcolo dell'indicatore n. 2, devono essere invece<br />

rilevati con riferimento all'unità produttiva.<br />

7.7 - D. (S. Paolo) Nella documentazione prevista dalla normativa viene contemplato un solo<br />

certificato CCIAA, per richiedere l’antimafia occorre un originale. E’ possibile tenere una<br />

copia conforme all’originale firmata dalla banca? (3 - 29/05/96) (documentazione,<br />

certificato CCIAA)<br />

R. La banca concessionaria può trattenere agli atti una copia conforme dell'originale.<br />

7.8 - D. (S. Paolo) (6.4) Quando manca il calcolo delle agevolazioni richieste o è sbagliato, la<br />

domanda deve essere restituita? (3 - 29/05/96) (documentazione, agevolazione richiesta,<br />

errore)<br />

7.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Il dato relativo alle agevolazioni richieste, qualora mancante o errato, può essere indicato<br />

o modificato dalla banca concessionaria, utilizzando il software per l’istruttoria, purché<br />

l'impresa abbia fornito gli elementi necessari allo sviluppo del calcolo.<br />

7.9 - D. (S. Paolo) (5.9) In caso di restituzione della domanda l’ammissibilità delle spese - “anche<br />

in sede di prima applicazione“ - da quale data decorre? Dalla data di ripresentazione? Dalla<br />

data della domanda originaria? (cfr. Circolare punto 3.9). (3 - 29/05/96) (documentazione,<br />

ripresentazione, decorrenza spese ammissibili)<br />

R. In caso di domanda incompleta, restituita e ripresentata ai sensi dell'art. 5, comma 4 del<br />

regolamento, ai fini della decorrenza delle spese ammissibili, si distinguono i seguenti casi:<br />

- entrambe le nuove domande sono presentate ai sensi dell'art. 12, comma 1 del regolamento:<br />

si considera, se sussistono le condizioni, la domanda originaria richiamata, appunto, ai sensi<br />

dell'art. 12, comma 1;<br />

- domande presentate, per la prima volta, in Obiettivo 1, fuori obiettivo o in Obiettivi 2 o 5b<br />

non ammissibili a cofinanziamento: si considera la domanda ripresentata dopo il<br />

completamento;<br />

- domande presentate in Obiettivo 2 o 5b ammissibili a cofinanziamento: la decorrenza delle<br />

spese resta l'1.1.94.<br />

7.10 - (Direttiva) (5.10) L'art. 5 comma 4 del d.m. 20 ottobre 1995, n. 527, concernente l'attuazione<br />

della normativa richiamata in oggetto, prevede che la domanda di agevolazione "incompleta<br />

dei dati e delle informazioni richiesti è restituita all'imprenditore, unitamente alla<br />

documentazione allegata, immediatamente e comunque almeno 30 giorni prima del termine<br />

iniziale di cui all'art. 6 comma 2 del presente regolamento, con specifica nota concernente le<br />

motivazioni della restituzione". (Direttiva 38102 - 16/04/96) (documentazione, incompleta,<br />

restituzione)<br />

R. Per dare riscontro a quesiti posti dalle banche concessionarie in merito alla puntuale<br />

applicazione della predetta disposizione si forniscono i seguenti elementi.<br />

A)Incompletezza dei dati richiesti nel modulo di domanda (vedi punto 1.1.2).<br />

B)Incompletezza della documentazione allegata al modulo di domanda.<br />

Le domande totalmente sprovviste della prevista documentazione devono essere respinte e<br />

non possono essere ripresentate ai sensi del citato art. 5, comma 4 del regolamento.<br />

La parziale incompletezza della prevista documentazione che, a giudizio della banca<br />

concessionaria, non dovesse costituire impedimento al proficuo avvio dell'attività istruttoria,<br />

non comportano la restituzione alla ditta della domanda stessa e della relativa<br />

documentazione.<br />

Al verificarsi delle suddette ipotesi la documentazione mancante dovrà essere richiesta e<br />

prodotta con le modalità e nei tempi previsti per le domande incomplete dall'art. 5 comma 4<br />

del regolamento.<br />

7.11 - (Direttiva) - Disponibilità del terreno. Nel caso in cui alla data di presentazione della<br />

domanda di agevolazioni la ditta richiedente non disponga ancora del suolo e/o dell'immobile<br />

relativo al programma di investimenti, la dichiarazione di cui al punto 2 dell'allegato n. 5 alla<br />

circolare n. 38522/95 può assumere la forma di impegno ad acquisire la disponibilità di detti<br />

beni per almeno cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione dell'impianto oggetto<br />

della domanda di agevolazioni.. In tal caso, in tempo utile per la definizione dell'istruttoria, il<br />

legale rappresentante dell'impresa dovrà dichiarare, ai sensi dell'art. 4 della legge 4.1.68, n.<br />

15, l'avvenuta acquisizione della predetta disponibilità. In assenza di tale ultima<br />

dichiarazione,<br />

7.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l'istruttoria dovrà concludersi con esito negativo. (Direttiva 38129 - 18/04/96)<br />

(documentazione, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

7.12 - D. (Direttiva) (9.1.39) Se l'iniziativa è stata avviata da qualche anno, la seconda parte del<br />

business-plan va sviluppata a decorrere da quale esercizio? Da quello precedente all'avvio<br />

della realizzazione in corso? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (documentazione, business plan,<br />

parte numerica)<br />

R. - In questo caso è consentito, per il solo primo anno di applicazione della normativa (e,<br />

quindi, per le domande presentate entro il 3.5.96), che la seconda parte del business plan non<br />

venga predisposta. Nel caso in cui l'azienda non volesse beneficiare di tale semplificazione,<br />

può redigere tale seconda parte a partire dall'esercizio 1995, precedente a quello di<br />

presentazione della domanda.<br />

7.13 - D. (EPF) Qualora, come rilevato in diversi casi, il certificato rilasciato dalla Camera di<br />

Commercio non contenga le notizie relative alla vigenza dell’impresa richiedente, è<br />

necessario acquisire ulteriore documentazione integrativa - che recherebbe, comunque, data<br />

successiva a quella di presentazione della domanda - o può ritenersi sufficiente la<br />

dichiarazione apposta in calce al modulo dal legale rappresentante/procuratore speciale<br />

dell’impresa stessa? (5 –18/06/96) (documentazione, certificato CCIAA)<br />

R. E’ necessario acquisire un certificato CCIAA attestante la vigenza dell’impresa, ancorché<br />

rilasciato in data successiva a quella della domanda.<br />

7.14 - D. (S. Paolo) Le dichiarazioni di disponibilità supportate da contratto di locazione,<br />

concessioni in usufrutto e simili, sono valide? (5 - 18/06/96) (documentazione, disponibilità<br />

suolo e fabbricati)<br />

R. Si, purché le relative scadenze siano tali da garantire la disponibilità per il periodo<br />

prescritto.<br />

7.15 - D. (S. Paolo) La maggior parte dei richiedenti non ha allegato gli elaborati grafici richiesti<br />

dalla domanda debitamente firmati anche dal progettista.<br />

Si devono ritenere validi se firmati solo dal richiedente? Si<br />

Si possono ritenere validi anche se non portano nessuna firma? No<br />

In molti casi, specie quando l’investimento riguardava solo macchinari, non sono stati del<br />

tutto allegati né la planimetria, né gli elaborati grafici. Se la banca concessionaria può<br />

procedere ugualmente nel lavoro, si può evitare di chiederli? (5 - 18/06/96)<br />

(documentazione, elaborati grafici e planimetrie)<br />

R. Per quanto concerne le prime due domande si concorda con le proposte formulate dalla<br />

banca concessionaria. Per quanto concerne l’acquisto di soli macchinari si ritiene opportuno<br />

acquisire almeno una planimetria generale dello stabilimento ed il lay-out dei macchinari ed<br />

impianti.<br />

7.16 - D. (Bav) (10.17 - 13.11) Qualora la tipologia dell’investimento consista nel “trasferimento”,<br />

coattivo o volontario, la perizia giurata prevista dall’art.3, comma 2 del regolamento, può<br />

essere prodotta da tecnico abilitato designato dall’impresa o il tecnico stesso deve essere<br />

designato dalla banca concessionaria? In quest’ultimo caso, le spese di perizia sono<br />

addebitabili in capo all’impresa? (6 - 25/06/96) (documentazione, trasferimento, perizia<br />

giurata)<br />

R. La perizia di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento deve essere redatta da un tecnico<br />

designato dall’impresa.<br />

7.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

7.17 - D. (B. Napoli) Quali sono i requisiti minimi che consentono all’imprenditore di sottoscrivere<br />

legittimamente la dichiarazione di disponibilità del suolo e dei fabbricati (atto di acquisto,<br />

compromesso con versamento di caparra confirmatoria, preliminare di vendita, decreto di<br />

assegnazione ASI o altro)?<br />

D. (Carisbo) Disponibilità del suolo: l’ipotesi è quella configurata al punto 4 delle Vs.<br />

direttive del 18/4 n.38129, cioè quella di terreno non ancora disponibile al momento della<br />

presentazione della domanda, con dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità entro<br />

il termine utile per l’istruttoria della banca concessionaria. La domanda che si pone è: ai fini<br />

della successiva dichiarazione di avvenuta acquisizione di disponibilità da rendersi da parte<br />

del legale rappresentante dell’impresa richiedente l’agevolazione, è sufficiente, per l’impresa<br />

stessa, aver perfezionato una promessa di vendita (o aver stipulato contratto di locazione<br />

pluriennale), o è invece necessario aver già acquistato il terreno in questione? (7- 10/07/96)<br />

(documentazione, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. E’ sufficiente qualsiasi atto attraverso il quale sia inequivocabilmente comprovata la<br />

volontà del titolare del suolo o dell’immobile a cedere lo stesso, a qualsiasi titolo,<br />

all’impresa titolare della domanda di agevolazioni, per un periodo tale da consentirle di<br />

garantire il rispetto del vincolo quinquennale sui cespiti agevolati.<br />

7.18 - D. Dichiarazione del legale rappresentante attestante la piena disponibilità del suolo e<br />

dell’immobile aziendale per almeno 5 anni dalla prevista data di entrata in funzione<br />

dell’impianto oggetto di agevolazione. L’art.8, comma 1, lett. b) del decreto 527/95 indica tra<br />

i motivi di revoca totale del contributo il fatto che le immobilizzazioni materiali e/o<br />

immateriali oggetto dell’agevolazione vengano distolte dall’uso previsto prima di 5 anni<br />

dall’entrata in funzione. Se quindi la dichiarazione di cui sopra ha l’obiettivo di verificare la<br />

disponibilità dell’azienda a rispettare quanto previsto dall’art.8 del regolamento, essa risulta<br />

certamente formulata in termini più restrittivi rispetto alla norma di riferimento dal momento<br />

che essa è riferita al suolo ed all’immobile aziendale indipendentemente dal fatto che tali<br />

immobilizzi siano stati oggetto o meno dell’agevolazione. Nel caso in cui l’immobile<br />

aziendale non sia stato oggetto di richiesta di agevolazione e che lo stesso immobile non sia di<br />

proprietà dell’azienda ma oggetto di contratto di locazione con scadenza antecedente ai<br />

previsti 5 anni dall’entrata in funzione degli impianti oggetto della domanda (e quindi risulta<br />

problematico fornire la dichiarazione nei termini previsti dalla circolare poiché la<br />

disponibilità dell’immobile dipende da fattori del tutto indipendenti dalla volontà<br />

dell’azienda) si chiede l’interpretazione da attribuire alla norma.<br />

D. (B. Carige) Impossibilità di ottenere la dichiarazione di disponibilità del suolo e/o del<br />

fabbricato per 5 anni dalla data di entrata a regime dell’investimento.<br />

Nel caso di specie si può ritenere sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante che<br />

l’unità produttiva rimarrà in una zona obiettivo laddove si può godere di contributi almeno<br />

pari a quelli possibili nella zona nella quale viene inizialmente effettuato l’investimento ?<br />

Considerato che la filosofia dell’obbligo di produzione del documento di disponibilità del<br />

suolo e/o del fabbricato dovrebbe essere quella di garantire che l’impresa non esca, per<br />

almeno 5 anni dalla data dell’entrata a regime dell’investimento, dalla zona obiettivo nella<br />

quale è ammesso il contributo della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> si ritiene che la dichiarazione ipotizzata<br />

soddisfi in pieno lo spirito della disposizione. In tal senso pare esprimersi anche la circolare n.<br />

38522 del 15.12.95 concernente il decreto Minindustria n. 527 del 20 ottobre 1995 laddove al<br />

punto 2.6 recita: “Le agevolazioni concedibili consistono in un contributo in conto capitale,<br />

nei limiti delle misure massime consentite di cui all’art.2, comma 9 del regolamento,<br />

articolate per dimensione dell’impresa beneficiaria (piccola, media e grande) ed ubicazione<br />

dell’unità produttiva”. (7- 10/07/96) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

7.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. La disponibilità del suolo o dell’immobile, ancorché non agevolati, viene richiesta a<br />

garanzia della sussistenza dei presupposti di base perché l’impresa mantenga l’impegno a<br />

non distogliere i beni agevolati per il prescritto quinquennio.<br />

7.19 - D. (EPF) Nella circolare n. 38522 del 15.12.95 al punto 5.3, che rimanda all’allegato n.5, tra<br />

la documentazione da inviare alla banca concessionaria, unitamente al modulo di domanda, è<br />

previsto il certificato di iscrizione alla competente CCIAA o al Registro delle Imprese. Nel<br />

caso in cui la durata della società richiedente l’agevolazione, rilevata dai documenti sopra<br />

citati, risulti terminare durante il programma di investimento, oppure prima di cinque anni<br />

dalla data di entrata in funzione dell’impianto oggetto della domanda, oppure venga prorogata<br />

di anno in anno sulla base di un rinnovo tacito, questo comporta per la banca concessionaria<br />

ulteriori accertamenti quali: la richiesta di una modifica dell’atto costitutivo, come previsto<br />

dal c. 9 dell’art.2475 del C.C., oppure un verbale dell’Assemblea che attesti la proroga della<br />

durata della società? (7- 10/07/96) (documentazione, durata della società)<br />

R. Qualora la durata della società non vada oltre i cinque anni successivi alla data di entrata<br />

in funzione del programma, la banca concessionaria deve acquisire, entro la conclusione<br />

dell’attività istruttoria, almeno il verbale dell’Assemblea. Di ciò va fatta esplicita menzione<br />

nella relazione istruttoria. L’atto costitutivo deve comunque essere modificato, ai sensi del c.<br />

9 dell’art.2475 c.c., entro la prima erogazione.<br />

7.20 - D. (B. Napoli) La dichiarazione di disponibilità del suolo o dell’immobile può essere<br />

sostituita dalla dichiarazione di proprietà? (8 - 16/07/96) (documentazione, disponibilità<br />

suolo e fabbricati)<br />

R. La dichiarazione deve riguardare la disponibilità, ivi compresa quella a titolo di<br />

proprietà.<br />

7.21 - D. (B. Carige) Un’azienda di servizi ha presentato domanda di agevolazione per un<br />

investimento costituito da soli macchinari (parte in leasing e parte ordinario), classificando<br />

l’iniziativa come “nuovo impianto”. La ditta utilizza locali inseriti in un “Workshop”<br />

predisposto dal BIC - Business Innovation Center - in forza di un contratto di prestazione di<br />

servizi che prevede anche la messa a disposizione di locali attrezzati. La scadenza del citato<br />

contratto è prevista per il 15/9/96 (5 anni dalla data di stipula del contratto). Nel contratto<br />

suddetto le parti riconoscono la non rinnovabilità del contratto in quanto lo spirito<br />

dell’intervento comunitario, come recepito dalla Regione Liguria, è quello di coordinare gli<br />

imprenditori nella fase di avvio di nuove attività per un periodo di tempo determinato e<br />

comunque fino al raggiungimento dell’autonomia economico-finanziaria; terminato tale<br />

periodo l’impresa deve necessariamente abbandonare il Workshop per fare posto ad un’altra<br />

impresa. Si sottolinea, peraltro, che sono previste penali nel caso in cui l’azienda non<br />

provveda alla liberazione dei locali entro il termine stabilito. L’azienda ha tuttavia richiesto<br />

ed ottenuto dal BIC Liguria un impegno alla proroga del contratto summenzionato una volta<br />

che questo sia giunto alla sua scadenza del 15/9/96 senza peraltro ottenere l’indicazione della<br />

scadenza che permetta la certezza della disponibilità dell’immobile fino al 31/12/2002. Il BIC<br />

ha motivato tale straordinaria concessione con il fatto che l’impresa, alla data di scadenza del<br />

contratto (15/9/96), a causa dell’elevata mole di investimenti in corso con conseguente<br />

positiva ricaduta occupazionale, non avrà raggiunto la totale autonomia economicofinanziaria.<br />

Al riguardo l’impresa ha fornito una dichiarazione con la quale, dopo aver<br />

precisato di avere chiesto ed ottenuto l’impegno alla proroga del contratto, la stessa si<br />

impegna a rimanere localizzata in aree definite come obiettivo 2 fino al 31.12.2002 (5 anni<br />

dalla data di entrata a regime dell’investimento). In considerazione del numero (circa 60)<br />

delle<br />

7.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

imprese inserite nel Workshop e, quindi, della possibilità che il caso in esame si ripeta anche<br />

in futuro, si ritiene che il problema della disponibilità dell’immobile possa essere attestata<br />

dalla dichiarazione già prodotta dalla ditta abbinata alla dichiarazione del BIC nei termini<br />

suddetti. (9 - 31/07/96) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. In considerazione dell’impegno ottenuto di proroga del contratto e della dichiarazione di<br />

impegno sottoscritta dall’impresa, si ritiene che l’iniziativa possa essere considerata<br />

ammissibile alle agevolazioni.<br />

7.22 - D. (BNL) (9.1.68 - 10.36) Una società di servizi ha impostato un piano d'investimenti per la<br />

realizzazione, nelle venti regioni, di altrettante unità per la fornitura di servizi informatici. Per<br />

ogni iniziativa regionale è stata presentata una singola e separata domanda che prevede<br />

esclusivamente l'acquisto di attrezzature e programmi informatici da installare esclusivamente<br />

in locali da acquisire in fitto. Ciascuna iniziativa regionale comprende, oltre al Centro<br />

Regionale vero e proprio, anche quattro centri periferici ad esso asserviti, da ubicare in<br />

località non precisate, che fungeranno da interfaccia del sistema con l'utilizzatore finale e nei<br />

quali verranno ubicate parte degli investimenti. Al riguardo, si pongono i seguenti quesiti:<br />

1) Trattandosi, per i quattro centri, di unità satelliti, espressione operativa del centro<br />

regionale, è possibile accettare un'unica domanda per ogni iniziativa regionale?<br />

2) E' indispensabile che l'azienda precisi sin d'ora l'ubicazione delle sedi locali e che le<br />

stesse siano situate, oltre che nella medesima regione, anche in un'area di livello agevolativo<br />

almeno pari a quella del centro di riferimento ? E' sufficiente che l'azienda si impegni con una<br />

dichiarazione in tal senso?<br />

3) Considerato che i progetti sono ripetitivi, ed hanno una componente di costo comune, e<br />

quindi da tutti utilizzabile (essenzialmente "progettazione e studi") si chiede come esporre la<br />

spesa in questione nel programma di investimenti presentato per ogni singola iniziativa, visto<br />

che tale costo graverà, in pratica, solo sui progetti che verranno approvati nelle rispettive<br />

graduatorie regionali e successivamente realizzati, il cui numero non è, allo stato attuale,<br />

prevedibile. E' possibile, in via preventiva, inserire in ciascun investimento l'intero costo,<br />

riservandosi, in sede di erogazione, di procedere alle rettifiche del caso? Oppure la parte<br />

comune di investimento deve essere divisa comunque per le venti iniziative? (10 - 04/09/96)<br />

(documentazione, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. Può essere accettata una sola domanda per ciascuna "iniziativa regionale" a condizione<br />

che le quattro unità "satellite" possano essere funzionalmente ritenute dalla Banca<br />

Concessionaria come "pertinenze" dell'unità regionale centrale che le stesse siano localizzate<br />

nella medesima regione di quest'ultima ed in aree agevolabili e che le spese relative a<br />

ciascuna di esse rappresentino una quota marginale dell'intero investimento. Nel caso in cui,<br />

con riferimento all'ubicazione dell'unità centrale ed a quella delle pertinenze, le misure<br />

agevolative massime siano diverse, alle spese relative alle pertinenze si applica la misura<br />

massima dell'unità centrale, ancorché più favorevole. E' chiaro che, qualora l'unità centrale<br />

si trovi in un'area non agevolabile, neanche le pertinenze potranno essere ammesse alle<br />

agevolazioni. Sull'argomento vedasi anche la risposta al quesito allegato al verbale del<br />

Comitato del 31 luglio 1996 (punto 3). In tal senso non è pertanto necessaria una<br />

dichiarazione dell'impresa con la quale si impegni a localizzare le unità periferiche in aree a<br />

livello agevolativo non inferiore a quello dell'unità centrale. E', invece, necessaria la<br />

dichiarazione, da acquisire entro la conclusione dell’attività istruttoria, (punto 2 dell'allegato<br />

5 della circolare n. 38522/95) attraverso la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti<br />

o si impegni a garantire la piena disponibilità del suolo e/o dell'immobile che sono oggetto<br />

delle agevolazioni o che, come in questo caso, ospitano i beni da agevolare, per almeno<br />

cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione dell'impianto oggetto della domanda. E'<br />

7.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

chiaro che dalle risultanze istruttorie deve già risultare chiaramente ed univocamente<br />

definito, ai fini dell’individuazione della misura agevolativa massima consentita, almeno il<br />

comune dell'unità centrale, mentre l’ubicazione di quest’ultima e delle relative pertinenze<br />

dovrà essere definita prima dell'erogazione delle agevolazioni.<br />

Per quanto concerne le spese di progettazione e studi, dal momento che le stesse si<br />

riferiscono, ripetitivamente, a tutte le iniziative regionali, occorre ripartirle in proporzione<br />

alle spese di impianto, cui le stesse si riferiscono, di ciascuna delle iniziative regionali<br />

medesime. Inserire l'intero costo su ciascuna iniziativa, oltre a configurare una illecita<br />

ripetizione, comporterebbe un inutile maggiore impegno di spesa, che sottrarrebbe risorse ad<br />

altre iniziative ammissibili e, in caso di agevolazione di alcune iniziative soltanto, lo<br />

spostamento di risorse da una regione all'altra.<br />

7.23 - D. (Bav) Una società svolge l’attività di estrazione di marmo a termine di una concessione<br />

regionale e di una convenzione comunale scadenti il 31.12.98. L’art. 8 delle convenzione, che<br />

viene recepita dalla stessa concessione regionale, prevede peraltro: “La presente convenzione<br />

esplica validità ed efficacia a decorrere dalla data del provvedimento di autorizzazione<br />

regionale e fino alla stipula di eventuale successiva convenzione e comunque fino al<br />

provvedimento che dichiara estinta la cava ai sensi dell’art.25 della L.R. 44/82.” Il<br />

programma di investimento oggetto della richiesta è l’acquisto (avvenuto nel 1995) di un<br />

escavatore idraulico caterpillar. La società ha già inoltrato la richiesta di proroga della<br />

concessione (il 28 maggio 1996), ma non può ovviamente dichiarare la piena disponibilità del<br />

suolo aziendale per almeno 5 anni dall’entrata in funzione del programma di investimenti.<br />

Riteniamo sufficiente che la società dichiari il proprio impegno a rinnovare la concessione per<br />

lo sfruttamento della cava attuale oppure di richiedere una nuova concessione, nella stessa<br />

zona obiettivo per la quale è ammesso il contributo ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, con una scadenza minima di<br />

5 anni dall’entrata in vigore del nuovo programma di investimento (nel caso specifico<br />

31.12.2001). (12 - 24/09/96) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. La dichiarazione attraverso la quale il legale rappresentante dell’impresa si impegna a<br />

garantire la piena disponibilità del suolo e/o dell’immobile che ospitano il bene oggetto di<br />

agevolazioni per almeno cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione del bene stesso<br />

è necessaria al fine di avviare l’attività istruttoria. In tempo utile per la conclusione di<br />

quest’ultima attività, deve comunque essere prodotto qualsiasi atto attraverso il quale sia<br />

inequivocabilmente comprovata la possibilità del rinnovo della concessione per un periodo<br />

tale da consentire il rispetto del vincolo quinquennale sui cespiti agevolati.<br />

7.24 - D. (B.Napoli) Rif. direttiva 38129 del 18/4/96 - punto 4. Disponibilità terreno (o immobile).<br />

Una ditta ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; l’istruttoria<br />

tecnico-finanziaria potrebbe essere conclusa con esito positivo. Tuttavia l’azienda non ha la<br />

possibilità, entro il termine dell’istruttoria, di dimostrare la disponibilità dell’immobile in cui<br />

opera ed oggetto del programma presentato, in quanto il cespite è assoggettato a procedura<br />

fallimentare; il precedente contratto di fitto è scaduto e l’asta, prevista inizialmente per il<br />

7/5/96, è stata rinviata a data successiva al termine ultimo per la presentazione dell’istruttoria<br />

al MICA. Ciò premesso, si chiede di conoscere se sia possibile proporre, comunque<br />

favorevolmente, la richiesta con riserva di acquisire la documentazione prevista dalla<br />

normativa entro la data di erogazione della prima rata di contributo, qualora il progetto<br />

risultasse ammesso alle agevolazioni, oppure se l’istruttoria, come si ritiene, debba<br />

concludersi con esito negativo. (12 - 24/09/96) (documentazione, disponibilità suolo e<br />

fabbricati)<br />

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Affinché una domanda possa essere positivamente istruita è necessario che, oltre alla<br />

dichiarazione di impegno ad acquisire la disponibilità dell’immobile per almeno cinque anni<br />

dalla prevista data di entrata in funzione dell’impianto oggetto della domanda di<br />

agevolazioni, venga acquisito entro la conclusione dell’attività istruttoria qualsiasi atto<br />

attraverso il quale sia inequivocabilmente comprovata la possibilità della disponibilità<br />

dell’immobile per un periodo tale da consentire all’impresa di garantire il rispetto del<br />

vincolo quinquennale sui cespiti agevolati.<br />

7.25 - D. (S.Paolo) Il punto 3.10 della circolare n. 38522/95 prevede un apposito elenco per<br />

verificare la corrispondenza dei titoli di spesa con il programma approvato. Le opere murarie<br />

sono escluse da detto elenco? L'adempimento (elenco + targhette) appare molto gravoso nel<br />

caso che l’iniziativa includa svariate attrezzature o interventi di ammodernamento o<br />

ristrutturazione di impianti oppure impianti particolarmente complessi: in particolare per la<br />

prima applicazione dove gli interventi sono iniziati nel 1994. In ogni caso, l’impresa è già<br />

tenuta a fornire la documentazione finale di spesa con il dettaglio di tutta la spesa e con<br />

dichiarazione che la stessa è conforme al programma approvato; non è un gravoso doppione<br />

quanto previsto al punto 3.10? (14 - 06/02/97) (documentazione, elenco macchinari e<br />

impianti)<br />

R. Il punto 3.10 della circolare n. 38522/95 dispone l'obbligo per le imprese o, per le<br />

operazioni di locazione finanziaria, per gli istituti collaboratori, di predisporre un apposito<br />

elenco riguardante i macchinari e gli impianti agevolati e di apporre su questi ultimi una<br />

targhetta identificativa. Tale disposizione, concepita per rispondere a precise esigenze<br />

generate dall'esperienza sulle precedenti leggi agevolative, è finalizzata a consentire, in sede<br />

di accertamento sull'avvenuta realizzazione del programma o di controlli ed ispezioni,<br />

un'agevole ed univoca individuazione fisica dei suddetti principali beni agevolati, anche<br />

nell'interesse dell'impresa. Tali esigenze sono più pressanti proprio per tipologie come<br />

l'ammodernamento o la ristrutturazione, in considerazione della frammentarietà che<br />

contraddistingue spesso i relativi investimenti, e proprio per i programmi particolarmente<br />

complessi. L'elenco deve riguardare solo i macchinari e gli impianti, con esclusione di quelli<br />

che, rispetto al programma, sono da considerare funzionalmente o venalmente non<br />

significativi, e non le opere murarie, la cui individuazione fisica è agevolata dagli elaborati<br />

grafici di progetto, dalle relative relazioni tecniche o dai disegni allegati alle concessioni<br />

edilizie. L'elenco di cui si tratta ha, pertanto, finalità ben diversa da quella della<br />

documentazione finale di spesa - della quale non costituisce, pertanto, un doppione -<br />

attraverso la quale, molto spesso, è ben difficile risalire alla consistenza dei beni agevolati ed<br />

ancor meno alla loro univoca individuazione fisica. Si invitano, a tale riguardo, le Banche<br />

Concessionarie a condurre un'adeguata e corretta campagna di sensibilizzazione nei<br />

confronti delle imprese, anche alla luce del fatto che la mancata o incompleta tenuta di tali<br />

elenchi può condurre anche alla revoca delle agevolazioni.<br />

7.26 - D. (Carisbo) (20.4) All'art. 9, comma 5 del regolamento, sono indicate alcune dichiarazioni<br />

che le imprese devono rendere, poi puntualmente riprese al punto 8.5 della circolare n.<br />

38522/95 e nelle dichiarazioni allegate alla circolare stessa da rendere (secondo i casi n. 11-<br />

12-13-14-15); tra tutte le dichiarazioni previste, solo una non è riportata nelle dichiarazioni, e<br />

precisamente quella concernente "l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito<br />

nell'iniziativa" (art. 9, comma 5, lettera g del regolamento). La domanda che si pone è quindi<br />

se l'esclusione sia voluta (con ciò intendendo la circolare modificare le previsioni del<br />

regolamento, considerando anche che la verifica del capitale proprio effettivamente investito<br />

nell'iniziativa è uno degli elementi oggetto di verifica previsti a carico delle Banche<br />

7.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Concessionarie nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti) ovvero se si<br />

sia trattato di una dimenticanza in sede di stesura degli allegati e gli stessi vadano di<br />

conseguenza integrati con la citata dichiarazione. (14 - 06/02/97) (documentazione, mezzi<br />

propri)<br />

R. Se da un lato il regolamento prevede che sia l'impresa a dichiarare l'ammontare del<br />

capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa (art. 9, comma 5, lettera g), dall'altro<br />

prescrive, più correttamente, un accertamento sulla stessa materia a carico delle banche<br />

concessionarie in sede di relazione sullo stato finale del programma (stesso articolo, comma<br />

10). Dal momento che è sull'accertamento della Banca Concessionaria che si basa la<br />

valutazione del Ministero sull'eventuale scostamento dell'indicatore n. 1 e che tale<br />

accertamento non può di certo fondarsi su una dichiarazione dell'impresa, si è ritenuto, in<br />

sede di circolare esplicativa, di non appesantire gli adempimenti a carico dell'impresa con<br />

una dichiarazione ridondante.<br />

7.27 - D. (Carisbo) (17.16) Dalla lettura dell'art. 9, commi 5 e 7 del regolamento, parrebbe di<br />

capire che la dichiarazione di cui all'allegato 15 alla circolare n. 38522/95 debba essere resa<br />

da parte della società di leasing in ogni caso, indipendentemente dall'importo inferiore o<br />

superiore a tre miliardi (come si evince anche dall'intestazione dell'allegato stesso), mentre il<br />

punto 8.4 della circolare citata porta una indicazione divergente, prevedendo la sottoscrizione<br />

della dichiarazione esclusivamente per gli importi di investimento inferiori a tre miliardi (cosa<br />

di cui non si comprende francamente la ragione). La scrivente ritiene che l'interpretazione<br />

corretta sia quella del regolamento (cioè che la dichiarazione della società di leasing di cui<br />

all'allegato n. 15 della circolare, debba essere resa sempre, indipendentemente dall'importo<br />

inferiore o superiore a tre miliardi); di ciò, peraltro, siamo a richiedervi opportuna conferma.<br />

(14 - 06/02/97) (documentazione, documentazione finale di spesa, allegati)<br />

R. In effetti, la dichiarazione prevista dall'art. 9, comma 7 del regolamento e di cui<br />

all'Allegato n. 15, deve essere resa dalla società di leasing nel caso di iniziativa con<br />

investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria, indipendentemente<br />

dall'ammontare degli investimenti stessi. Il punto 8.4 della circolare n. 38522/95 contiene,<br />

pertanto, in merito all'Allegato n. 15, un chiaro errore materiale, non riportato, peraltro,<br />

nell'intestazione dell'allegato medesimo.<br />

7.28 - D. (Assilea) (19.3) La normativa prevede che per ciascuna erogazione l'impresa o l'Istituto<br />

Collaboratore trasmettano alla Banca Concessionaria una serie di allegati e di documenti. Non<br />

è possibile evitare inutili ritrasmissioni? (14 - 06/02/97) (documentazione, erogazioni,<br />

allegati)<br />

R. La documentazione da trasmettere e, più in generale, gli adempimenti da compiere sono<br />

quelli fissati dalla normativa.<br />

7.29 - D. (Assilea) (18.27) Chiarito che la data di ultimazione del programma è quella del verbale di<br />

consegna dei beni, in merito alla dichiarazione di entrata in funzione (art. 6, comma 10 del<br />

regolamento): chi deve redigere tale dichiarazione? esiste un facsimile? è possibile, nel caso<br />

di leasing, identificare il verbale di consegna con tale dichiarazione? (14 - 06/02/97)<br />

(documentazione, entrata in funzione impianti)<br />

R. La data di entrata in funzione coincide con quella di ultimazione e, nel caso di locazione<br />

finanziaria, con quella di consegna dei beni. Per il leasing, quindi, la dichiarazione<br />

riguardante le suddette date è sostituita dal verbale di consegna dei beni (vedasi punto 4<br />

della circolare n. 37835 dell'8.3.96). Viene fatto salvo quanto specificato per i casi<br />

particolari di cui al punto 13 della direttiva del 18.04.1996.<br />

7.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

7.30 - D. (Assilea) (17.17) Per quanto riguarda l'allegato 10b della circolare n. 38522/95, è<br />

necessario che l'autentica di firma del procuratore della società di leasing sia fatta da un<br />

notaio o da funzionario comunale oppure tale autentica può essere eseguita direttamente dalla<br />

Banca Concessionaria? (14 - 06/02/97) (documentazione, richiesta di erogazione a sal,<br />

leasing)<br />

R. La normativa non prevede che tale adempimento possa essere svolto dalle Banche<br />

Concessionarie.<br />

7.31 - D. (Assilea) (20.19) La facoltà di rilasciare copie autentiche della documentazione di spesa<br />

può essere esteso alla società di leasing? (14 - 06/02/97) (documentazione, documentazione<br />

finale di spesa, copie)<br />

R. Il punto 8.3 della circolare n. 38522/95 estende solo alle Banche Concessionarie tale<br />

facoltà.<br />

7.32 - D. (S.Paolo) (11.12 - 20.5) La dichiarazione di fine lavori e la documentazione finale di<br />

spesa devono essere prodotte ad ultimazione avvenuta di tutto il programma o con riferimento<br />

ai singoli progetti? (14 - 06/02/97) (documentazione, documentazione finale di spesa,<br />

programmi misti)<br />

R. Dal momento che un'iniziativa "mista" è pur sempre un'unica iniziativa, ancorché<br />

presentata attraverso due domande, sia la data di ultimazione che quella di entrata a regime,<br />

che i conseguenti vincoli, tra i quali il termine di presentazione della documentazione finale<br />

di spesa, sono unici.<br />

7.33 - D. (S.Paolo) (20.6) In caso di commesse interne, la documentazione finale di spesa può<br />

consistere in elenchi con n. commessa, descrizione, importo e data ? Non sembrerebbe<br />

necessario acquisire gli originali con il dettaglio della commessa con buoni prelievo, fatture,<br />

costo del personale, ecc...(che devono essere comunque tenuti a disposizione dalle imprese)<br />

(14 - 06/02/97) (documentazione, documentazione finale di spesa, commesse interne)<br />

R. Si.<br />

7.34 - D. (S.Paolo) (20.7) Il punto 8.5 della circolare n. 38522/95 prevede che la Banca<br />

Concessionaria in sede di accertamento finale invii al MICA copia della documentazione<br />

finale di spesa, vistata, punzonata, ecc..; nel caso l’impresa non l’abbia fornita, si allegano gli<br />

elenchi riepilogativi di cui all’art.8.3 ? (14 - 06/02/97) (documentazione, documentazione<br />

finale di spesa, allegati)<br />

R. Come specificato al punto 8.3 della circolare n. 38522/95, la documentazione finale di<br />

spesa consiste anche in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi delle<br />

fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ivi comprese le commesse interne.<br />

Allorché il punto 8.5 della stessa circolare dispone la trasmissione dalla Banca al Ministero<br />

della "documentazione di spesa" è chiaro, quindi, che fa riferimento anche agli elenchi ed<br />

agli elaborati di contabilità industriale che, pertanto, devono essere anch'essi vistati,<br />

punzonati o timbrati a secco.<br />

7.35 - D. (Assilea) (20.8) L'individuazione fisica (targhette) e l'elenco dei beni (punto 3.10 della<br />

circolare) entro quale termine vanno effettuati? Vale il termine di 6 mesi dalla data di<br />

ultimazione del programma di investimenti? In merito alle targhette, ci sono indicazioni sulle<br />

caratteristiche tecniche, le dimensioni ed il contenuto (ad es. occorre un esplicito riferimento<br />

alla L. <strong>488</strong>)? (14 - 06/02/97) (documentazione, elenco macchinari e impianti, termini)<br />

R. Come specificato al punto 3.10 della circolare n. 38522/95, "è opportuno che l'elenco dei<br />

beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a<br />

7.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti". Per quanto concerne la<br />

relativa dichiarazione, la stessa deve essere predisposta e sottoscritta al momento in cui<br />

dovesse essere richiesta nel corso di sopralluoghi, ispezioni o controlli da parte del Ministero<br />

o di altri soggetti per conto dello stesso. Per quanto concerne, infine, le targhette, si lascia<br />

alla fantasia delle imprese o degli Istituti Collaboratori, di stabilirne la forma, la dimensione,<br />

il colore e quant'altro, ivi compreso il contenuto, purché comprensivo del numero di<br />

matricola del bene con il quale lo stesso viene registrato nel suddetto elenco.<br />

7.36 - D. (M. Friuli Venezia Giulia) (19.25) Il combinato disposto dall’art. 6 c. 10 del<br />

Regolamento adottato con il D.M. n. 527 del 20.10.95 e dell’art. 8 c. 1 della Circolare n.<br />

38522/95 impone alle imprese beneficiarie l’onere di trasmettere alla Banca Concessionaria,<br />

secondo le modalità ivi indicate, le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del<br />

programma e quella di entrata in funzione dell’impianto.<br />

Tali adempimenti devono essere effettuati entro un mese dalla data di ricevimento del Decreto<br />

provvisorio di concessione del contributo, (per programmi già ultimati a tale data), ovvero<br />

entro un mese dalla data “in cui se ne verifichino le condizioni”, (per investimenti conclusi<br />

successivamente).<br />

Considerato che:<br />

1) nel caso di programmi ultimati prima dell’emanazione del decreto provvisorio di<br />

concessione, risulta difficilmente conoscibile alla Banca Concessionaria l’esatto giorno di<br />

decorrenza del termine sopra richiamato;<br />

2) l’eventuale inadempimento a tali disposizioni non risulta specificamente sanzionato dalla<br />

normativa sopra richiamata;<br />

si chiede se sia comunque possibile procedere all’erogazione della relativa quota di contributo<br />

anche nel caso in cui l’impresa produca in ritardo la documentazione in parola. (16 -<br />

22/04/97) (documentazione, entrata in funzione impianti, termini)<br />

R. L’eventuale lieve ritardo, da parte dell’impresa, nella trasmissione della dichiarazione<br />

concernente la data di ultimazione e di entrata in funzione non è sanzionato in quanto i<br />

termini previsti non sono perentori. Non si tratta, comunque, di motivo ostativo per<br />

l’erogazione.<br />

7.37 - D. (Carisbo) (17.21) Una società di leasing nostra convenzionata ci fa notare (a nostro<br />

avviso giustamente), che la dichiarazione di cui all’allegato n. 6 della circolare n. 38522/95<br />

(se dev’essere resa dalla società di leasing) pare errata, in quanto individua la società stessa<br />

come beneficiaria del contributo e destinataria del decreto di concessione, mentre, così come<br />

nel caso delle dichiarazioni 10a o 10b da allegarsi alla richiesta di liquidazione contributi, le<br />

dichiarazioni di cui all’allegato 6 dovrebbero essere differenziate secondo l’ipotesi che<br />

debbano essere rese direttamente dalle aziende beneficiarie per investimenti diretti o dalle<br />

società di leasing per investimenti in locazione.<br />

Tale tesi pare condivisibile, per cui riteniamo debbano essere approntati 2 allegati:<br />

6a) per le operazioni dirette, da rendersi direttamente da parte delle aziende beneficiarie<br />

6b) per le operazioni di leasing, da rendersi da parte delle società di leasing interessate.<br />

Sempre relativamente all’art. 3 punto 10, ma relativamente alla tenuta dell’elenco ivi previsto,<br />

sempre nel caso della locazione, considerato che, per la logica del contratto di locazione e per<br />

l’impegno richiesto ai beneficiari del contributo di non dismissione per almeno un<br />

quinquennio dalla data di entrata in funzione dei cespiti agevolandi, pare ovvio che<br />

nell’elenco stesso (tenuto dalle società di leasing secondo le disposizioni), non debbano<br />

essere riportati gli estremi della fattura di riscatto da parte della locataria, con la quale la<br />

stessa, a completamento del pagamento dei canoni, acquisisce la proprietà del/i cespite/i<br />

locato/i;<br />

7.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

tale nostra interpretazione dovrebbe a nostro avviso trovare fondamento nel concetto che - nel<br />

leasing - il passaggio della proprietà dalla società di leasing alla locataria è nella logica<br />

dell’operazione fin dall’origine ed è naturale conclusione dell’operazione stessa, mentre l’art.<br />

3 punto 10 della circolare riteniamo intenda pervenire alla identificazione dei cespiti di cui<br />

effettivamente le aziende beneficiarie delle agevolazioni si sono private.<br />

Anche su tale aspetto restiamo in attesa di un Vostro parere. (17 - 15/05/97)<br />

(documentazione, identificazione di impianti e macchinari, leasing)<br />

R. Si concorda con la Banca Concessionaria e, pertanto, nel caso di operazioni di locazione<br />

finanziaria, la società di leasing sottoscriverà la dichiarazione di cui all’allegato 6 della<br />

circolare n. 38522/95 previo opportuno adattamento.<br />

7.38 - D. (Carisbo) Ci viene richiesto da alcune società, che hanno effettuato investimenti di<br />

potenziamento di linee preesistenti o di messa a norma di impianti/macchinari ecc. (in<br />

generale investimenti non chiaramente identificabili in un impianto/macchinario), come<br />

regolarsi al fine dell’apposizione delle targhette; ci viene chiesto, in particolare, se le stesse<br />

devono comunque essere sempre applicate o solo nel caso di impianti/macchinari<br />

integralmente acquisiti. (17 - 15/05/97) (documentazione, elenco macchinari e impianti)<br />

R. Nel caso in cui si intervenga su linee esistenti, la targhetta identificherà l’eventuale<br />

sezione aggiunta o sostituita o quella sulla quale è stato effettuato l’intervento.<br />

7.39 - D. (Centrobanca) (19.38) Nella documentazione necessaria per la richiesta di erogazione<br />

della prima quota di contributo, sia su stato avanzamento lavori sia su anticipazione con<br />

polizza assicurativa o fidejussione bancaria; al punto 8 dell’allegato n° 18 della circolare n°<br />

234363 del 20/11/97 è prevista perizia giurata in caso di utilizzo di immobili preesistenti al<br />

programma. Detta perizia è necessaria anche per tutti gli immobili preesistenti al programma,<br />

eventualmente ubicati in comuni diversi, ma comunque non connessi al ciclo produttivo<br />

aziendale oggetto del programma ( attività commerciale preesistenti o altro). (24 – 16/04/99)<br />

(documentazione, utilizzo di immobili preesistenti, perizia giurata)<br />

R. La perizia di cui al punto A.8 dell’allegato n. 18 della circolare n. 234363/97 è richiesta<br />

nel caso in cui l’impresa non realizzi ex novo l’immobile nel quale andrà a svolgere<br />

l’iniziativa da agevolare (in tal caso vi sarà la necessaria documentazione autorizzativa<br />

comunale) ma utilizzi, per detta iniziativa, un immobile esistente, e ciò indipendentemente dal<br />

fatto che tale immobile venga acquistato nell’ambito dell’iniziativa medesima o sia<br />

preesistente anche a quest’ultima.<br />

7.40 - D. (Banco di Sicilia) (9.1.155) Si fa riferimento ai punti 13 e 14 dell’allegato 11 della<br />

circolare 900315 del 14.7.2000 relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli<br />

scarichi idrici. Considerata la difficoltà da parte delle imprese ad ottenere dalle pubbliche<br />

amministrazioni le suddette autorizzazioni in tempi brevi (entro la scadenza del bando tale<br />

documentazione deve essere presentata a prescindere dall’importo dell’investimento proposto<br />

– punto 5.3 della circolare), si chiede di sapere se in luogo della documentazione suddetta le<br />

imprese possano presentare – entro la predetta scadenza - la richiesta effettuata agli uffici<br />

competenti con la riserva di completare la documentazione entro la definizione del progetto ed<br />

una perizia giurata che attesti lo stato della pratica di richiesta di autorizzazione e che nulla<br />

osta al rilascio dell’autorizzazione suddetta. Tutto ciò non è necessario per i programmi<br />

classificati come “nuovo impianto” che, come noto, sono esenti dalla presentazione di dette<br />

autorizzazioni e per tutti gli impianti non assoggettati alle stesse. Questa Banca<br />

concessionaria, in considerazione del fatto che dipende solo in parte dall’impresa il possesso<br />

nei tempi previsti della suddetta documentazione, ed in analogia con quanto previsto per il<br />

certificato di destinazione d’uso, riterrebbe valida questa soluzione. (30 – 11/10/00)<br />

(documentazione, autorizzazione ambiente)<br />

7.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Chiarito, preliminarmente, che le autorizzazioni di cui ai punti 13 e 14 citati sono richiesti<br />

solo per i “grandi progetti”, si ritiene che si possa procedere all’attività istruttoria anche in<br />

presenza di una richiesta di rinnovo delle autorizzazioni in questione e della copia delle<br />

autorizzazioni precedenti.<br />

7.41 - D. (M. Toscano) (9.1.158) Al punto 2.1. della circolare n. 900315 del 14.7.2000 si indica, fra<br />

gli altri, il contratto di locazione, anche finanziaria, tra gli atti attraverso i quali il soggetto<br />

richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità dell’immobile dell’unita’<br />

produttiva nella quale viene realizzato il programma.<br />

Poiché, nella maggior parte dei casi, il contratto di leasing immobiliare viene perfezionato<br />

prima ancora che la società di leasing abbia la piena disponibilità del bene, ai fini<br />

dell’accertamento della piena disponibilità del bene stesso, si ritiene in tali casi che oltre al<br />

contratto di locazione finanziaria l’impresa richiedente debba produrre, entro i termini di<br />

presentazione stabiliti, anche copia del compromesso di acquisto o del contratto di<br />

compravendita, registrati, stipulati tra il proprietario del bene e la società di leasing. (31 –<br />

30/1/01) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati, leasing immobiliare)<br />

R. Qualora l’immobile oggetto del programma di investimenti debba essere acquisito in<br />

locazione finanziaria, la prevista disponibilità dell’immobile stesso può essere comprovata<br />

da un contratto di acquisto, anche in forma preliminare, stipulato direttamente tra il<br />

proprietario e la società di leasing, ovvero, in forma preliminare, tra il proprietario e<br />

l’impresa che richiede le agevolazioni, attraverso il quale, in quest’ultimo caso, l’impresa<br />

stessa assume l’impegno ad acquistare per se o per persona da nominare.<br />

7.42 - D. (B. Napoli) La normativa prescrive che, nel caso di erogazione per stato di avanzamento<br />

che riguardi opere murarie (tra le quali è compreso l’acquisto di un fabbricato preesistente),<br />

venga esibita perizia giurata di tecnico abilitato attestante la conformità delle opere realizzate<br />

(dell’immobile preesistente nel caso specifico) a concessioni, autorizzazioni o, per opere<br />

interne, a comunicazioni al Sindaco, di cui devono essere citati gli estremi. Nel caso in cui le<br />

opere siano state realizzate (in tutto o in parte) in difformità o in assenza di concessione e<br />

siano state oggetto di istanza di condono è previsto che la perizia attesti gli estremi, la<br />

regolarità e lo stato della relativa pratica e che non esistono vincoli ostativi al rilascio della<br />

concessione edilizia in sanatoria. Tale dizione sembra comportare che, nel caso di esistenza di<br />

vincoli esercitati da Enti diversi dal Comune, essi debbano essere stati già rimossi dagli Enti<br />

medesimi, assimilandosi coerentemente la inesistenza dei vincoli alla loro avvenuta<br />

rimozione. Nel caso prospettato, che riveste particolare interesse per le iniziative del settore<br />

turistico-alberghiero, constatiamo che i tempi di esame da parte degli Enti esercitanti i vincoli<br />

sono spesso non compatibili con quelli di realizzazione dell’iniziativa. Si chiede, pertanto, di<br />

sapere se è possibile – ai fini di consentire l’erogazione, in presenza di vincoli che non siano<br />

stati già rimossi – considerare sufficiente la attestazione da parte del perito che essi possano<br />

ragionevolmente essere rimossi. Nella ipotesi che il Vs. parere fosse positivo, Vi preghiamo,<br />

tenuto conto della complessità della materia, di definire con precisione la formula che<br />

dovrebbe essere riportata nella perizia giurata. (31 – 30/1/01) (documentazione, opere<br />

murarie, perizia)<br />

R. La possibilità di acquisire la perizia che attesti le condizioni di sanabilità di opere abusive<br />

è prevista nel presupposto che il rilascio della concessione in sanatoria da parte del Comune<br />

sia un atto dovuto, secondo le specifiche leggi che regolamentano la materia. In tal senso,<br />

pertanto, la perizia non può ritenersi efficace se, in relazione ad adempimenti a carico di<br />

7.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

altre Amministrazioni o Enti, sussistono vincoli, non ancora rimossi, che impediscono<br />

comunque il rilascio della concessione comunale in sanatoria.<br />

7.43 - D. (San Paolo-Imi) Il punto 10.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 stabilisce che<br />

l’impresa beneficiaria, a partire dal ricevimento del decreto di concessione provvisoria,<br />

provvede, a pena della revoca delle agevolazioni, ad inviare alla banca concessionaria, “entro<br />

60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale”, fino all’esercizio sociale successivo a<br />

quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una dichiarazione<br />

resa dal proprio rappresentante legale o da un suo procuratore speciale redatta secondo gli<br />

schemi di cui agli allegati 33a, 33b e 33c, fornendo informazioni sullo stato di avanzamento<br />

del programma e su eventuali “scostamenti” degli indicatori. Si richiede in proposito se per<br />

“entro 60 giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale” debba intendersi “entro 60 giorni<br />

dall’approvazione del bilancio di chiusura di ciascun esercizio sociale”, essendo nella specie<br />

richieste dichiarazioni riguardanti elementi definiti ufficialmente solo successivamente a tale<br />

momento. (31 – 30/1/01) (documentazione, monitoraggio, stato di avanzamento del<br />

programma)<br />

R. Si conferma che l’invio della dichiarazione di cui al punto 10.1 della circolare n. 900315<br />

del 14.7.2000 deve avvenire entro 60 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale, con riferimento<br />

a tutte le informazioni richieste, ancorchè, per alcune di esse legate all’approvazione del<br />

bilancio, in forma provvisoria.<br />

7.44 D. (B. Napoli) (9.1.162) Una ditta presenta la domanda di agevolazioni a valere sulla Legge<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> – 8° bando, ed esibisce quale titolo di disponibilità dell’immobile ove andrà a<br />

realizzare l’iniziativa un contratto di locazione commerciale di durata ultranovennale,<br />

registrato entro il 31.10.00 ma non trascritto entro i 30 gg lavorativi successivi alla data di<br />

chiusura dei termini di presentazione delle domande. Si chiede se nel caso specifico la<br />

mancata trascrizione comporti la nullità della domanda. (32 – 20/02/01) (documentazione,<br />

disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.1, prescrive esplicitamente che per gli<br />

atti o i contratti soggetti a trascrizione (è questo il caso, ai sensi dell’art. 2643 cc., dei<br />

contratti di locazione ultranovennali), la trascrizione medesima, al pari della registrazione<br />

(qualora effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale abilitato), devono obbligatoriamente<br />

intervenire non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla chiusura dei termini di<br />

presentazione delle domande. In mancanza di tale condizione la domanda è da respingere.<br />

7.45 - D. (San Paolo-Imi) (2.63) Nell’allegato n.26 della circolare del Ministero dell’Industria n.<br />

900315 del 14/07/2000 è indicata la documentazione che l’impresa deve produrre per la<br />

richiesta di erogazione delle quote di agevolazioni. In particolare, per la 1 a erogazione, per<br />

quanto concerne l’apporto di mezzi propri è previsto che l’impresa comprovi l’effettivo<br />

versamento in misura almeno pari ad 1/3 o ad 1/2 dell’intero ammontare dei mezzi propri<br />

indicato nel decreto di concessione provvisoria, a seconda che l’erogazione sia prevista in 3 o<br />

in 2 quote, e produca, tra l’altro, la copia autenticata della delibera del competente organo<br />

sociale relativa all’aumento del capitale sociale, ovvero al conferimento in conto futuri<br />

aumenti del capitale sociale, sempre per l’intero ammontare indicato nel decreto di<br />

concessione provvisoria. Con riferimento a quest’ultimo atto, la circolare, al punto 6.2,<br />

prevede che, in sostituzione degli apporti deliberati, possano essere utilmente considerati<br />

anche gli utili di esercizio, accantonati in apposito fondo, e gli ammortamenti anticipati<br />

effettuati, relativi agli anni solari di realizzazione del programma. Ciò premesso, si<br />

rappresenta il caso di un’impresa, agevolata nell’ottavo bando, per la quale l’erogazione delle<br />

agevolazioni è prevista in 3 quote e l’apporto di mezzi propri è fissato i 3 mld. L’impresa in<br />

questione ha deliberato, in sede di approvazione del bilancio chiuso al 31.12.2000,<br />

7.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’accantonamento in un apposito fondo, per la copertura del programma agevolato e con<br />

l’indicazione del numero di progetto, di utili di esercizio per un ammontare maggiore di 3<br />

mld. Si chiede se, al fine di erogare la 1 a quota delle agevolazioni, sia sufficiente la<br />

presentazione della copia autentica della delibera assembleare relativa al predetto<br />

accantonamento oppure, come sembrerebbe ricavarsi dal citato allegato n.26 della circolare,<br />

l’impresa deve anche produrre copia autenticata della delibera di impegno all’apporto, in una<br />

delle due forme previste, dei 3 mld indicati nel decreto di concessione provvisoria? (34 –<br />

02/10/01) (documentazione, mezzi propri)<br />

R. Il citato allegato n.26 indica, al punto 3), la documentazione che l’impresa deve inviare<br />

alla banca concessionaria per quanto concerne l’apporto dei mezzi propri. Per l’erogazione<br />

della prima quota, il suddetto punto 3) si articola in due aspetti: il primo, che riguarda la<br />

formalizzazione da parte dell’impresa agevolata ad apportare, in una delle due forme<br />

canoniche, l’intero ammontare dei mezzi propri indicati nel decreto di concessione<br />

provvisoria; il secondo, che riguarda la dimostrazione dell’effettivo apporto dei mezzi propri<br />

in misura almeno pari ad 1/3 o ad ½ del totale. Il primo aspetto, come si evince dal<br />

significato letterale della indicazione riportata nell’allegato, ha la finalità di garantire che<br />

l’impresa agevolata sia consapevole e si senta impegnata ad apportare, nell'arco di<br />

realizzazione temporale del programma, l'intero ammontare dei mezzi propri essendole<br />

consentito, come esplicitamente previsto dalla normativa, di effettuare l’apporto in più<br />

soluzioni ed in forme anche diverse da quelle indicate nella delibera di impegno. Nel caso<br />

prospettato, poiché l’impresa, con l’accantonamento di utili di esercizio per un importo<br />

addirittura maggiore di quello riportato dal decreto di concessione provvisoria, ha di fatto<br />

proceduto non solo alla formalizzazione dell’impegno ma anche alla sua completa<br />

concretizzazione, si ritiene che non sia necessaria anche la delibera di impegno e che sia<br />

sufficiente la sola delibera di accantonamento. Resta evidente che l’effettivo apporto dei<br />

mezzi propri per le quote di agevolazione successive da erogare va verificato alla luce dei<br />

risultati dei successivi esercizi. Quanto sopra, con i mutati riferimenti, è valido anche per le<br />

circolari relative al settore “turismo” ed a quello “commercio”.<br />

7.46 - D. (Centrobanca) Si presenta il caso di un’azienda che richiede la prima quota di contributo<br />

a valere sui fondi dell'8° bando. La richiedente, all'atto della presentazione della domanda si<br />

trovava in contabilità semplificata ed ora si trova in difficoltà per quanto attiene la<br />

dimostrazione del passaggio in contabilità ordinaria a partire dal 1° gennaio 2001. Infatti, la<br />

normativa fiscale non prevede più alcun obbligo di segnalazione per il passaggio da<br />

contabilità semplificata ad ordinaria. Tale prassi è stata sostituita dal così detto<br />

"comportamento concludente", ovvero, all'atto della presentazione della dichiarazione dei<br />

redditi dell'esercizio, il comportamento dell'azienda determina la scelta del regime contabile.<br />

Parimenti, non è obbligatorio effettuare alcuna segnalazione all'ufficio IVA. Questa banca<br />

concessionaria ritiene che l'azienda, in mancanza di altra documentazione, possa attestare il<br />

regime contabile attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dal<br />

legale rappresentante. Poi, con la presentazione della successiva dichiarazione dei redditi, sarà<br />

possibile verificare il “comportamento concludente”. Alla luce di quanto esposto in<br />

precedenza, si chiede di conoscere con quali documenti la richiedente deve attestare di aver<br />

optato per il regime di contabilità ordinaria a partire dall'esercizio fiscale 2001. (35 –<br />

15/04/02) (documentazione, attestazione del regime contabile)<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria in merito alla dichiarazione sostitutiva di atto di<br />

notorietà, rilasciato dal legale rappresentante dell'azienda, attestante il regime contabile<br />

prescelto a partire dal 1° gennaio 2001. Tuttavia, si ritiene necessario effettuare una<br />

successiva verifica circa il comportamento concludente attraverso la verifica sulla<br />

7.16


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dichiarazione dei redditi del 2001. Qualora da quest’ultima, da richiedere tempestivamente<br />

all’impresa, dovesse emergere il permanere della contabilità semplificata, la banca<br />

concessionaria, oltre a seguire la procedura normalmente prevista dalla legge nei casi di<br />

dichiarazioni false, dovrà procedere con la proposta di revoca totale delle agevolazioni<br />

concesse ed al conseguente recupero della somma erogata.<br />

7.47 - D. (Mediocredito dell’Umbria) (9.1.176) La normativa individua nelle imprese i soggetti<br />

che possono richiedere le agevolazioni della legge <strong>488</strong> e prescrive che, ai fini<br />

dell’ammissibilità della domanda alla fase istruttoria, tale condizione sia comprovata<br />

attraverso l’iscrizione al registro delle imprese fin dalla data di presentazione del Modulo di<br />

domanda. Si presentano alcuni casi in cui il soggetto richiedente, al momento della<br />

presentazione del Modulo di domanda, pur avendo precedentemente avanzato regolare istanza<br />

alla CCIAA, non è in condizione di esibire gli estremi della propria iscrizione al registro delle<br />

imprese in quanto quest’ultima non è ancora intervenuta. Il Comitato ha affrontato una<br />

problematica analoga alla presente con la risposta al quesito n. 9.1.132 della raccolta,<br />

indicando la possibilità di andare incontro alle esigenze dell’impresa qualora la mancanza del<br />

requisito richiesto dalla normativa sia addebitabile alla CCIAA e non ad una tardiva iniziativa<br />

dell’impresa. Si chiede come comportarci nei casi prospettati e se, anche alla luce della<br />

recente sentenza del Tribunale di Bolzano – Giudice delle imprese del 19 gennaio 2002, sia<br />

possibile definire con maggiore puntualità i casi di ritardo non addebitabili all’impresa. (36 –<br />

28/05/02) (documentazione, iscrizione al registro imprese, attestazione CCIAA)<br />

R. Il regolamento di attuazione della legge 29.12.1993, n. 580 che ha istituito il Registro<br />

delle imprese, all’art. 11 contiene le norme sulle modalità di iscrizione, tra le quali<br />

l’indicazione che “l’iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci<br />

giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la<br />

domanda è presentata su supporti informatici.”. Secondo il medesimo art. 11, prima di<br />

procedere all’iscrizione, l’ufficio competente accerta i prescritti requisiti formali e di<br />

completezza documentale, procedendo alle eventuali richieste di integrazione (in tal caso,<br />

secondo un principio di carattere generale, la decorrenza dei suddetti termini deve intendersi<br />

interrotta). Inoltre, “l’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore<br />

elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la misura diretta del<br />

numero dell’iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda”.<br />

Alla luce di quest’ultima indicazione, si ritiene intanto che la condizione posta dalla legge<br />

<strong>488</strong> non possa considerarsi soddisfatta dalla semplice protocollazione della domanda di<br />

iscrizione da parte della CCIAA entro la data di presentazione del Modulo di domanda.<br />

Inoltre, secondo quanto si legge nella sentenza del Giudice delle imprese presso il Tribunale<br />

di Bolzano del 19.12.2002 citata nel quesito, “la norma del Codice Civile secondo cui certi<br />

effetti giuridici decorrono dall’iscrizione nel Registro delle imprese, deve essere coordinata<br />

con la norma regolamentare che ha stabilito precisi tempi per tale iscrizione, con la<br />

conseguenza che ritardi nella iscrizione non addebitabili al richiedente non possono avere<br />

l’effetto di spostare nel tempo il momento del sorgere degli effetti giuridici attesi”; e poi<br />

ancora “l’efficacia della iscrizione di atti nel registro delle imprese decorre dal momento<br />

della iscrizione e, in caso questa venga ritardata per causa non addebitabile al ricorrente,<br />

che la iscrizione retroagisce al decimo giorno dalla presentazione della domanda (al quinto<br />

giorno in caso di presentazione telematica)”.<br />

In considerazione di quanto precede, fatte naturalmente salve le deroghe per le ditte<br />

individuali non ancora operanti, si è dell’avviso che una domanda di agevolazioni a valere<br />

sulla legge <strong>488</strong> da parte di un’impresa non ancora iscritta al registro delle imprese possa<br />

essere accettata ed ammessa alla fase istruttoria a condizione che sia accompagnata da un<br />

attestato della CCIAA con il quale venga indicata la data di protocollazione della istanza,<br />

7.17


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

quale siano i termini previsti dall’art. 11 della L. 580/93 per l’iscrizione (cinque o dieci<br />

giorni dalla protocollazione dell’istanza) e che l’iscrizione oltre tali termini non è dovuto a<br />

cause dipendenti dalla richiedente (quali, ad esempio, la incompletezza della documentazione<br />

presentata che ha comportato una richiesta di integrazione da parte della CCIAA e, quindi,<br />

l’interruzione della decorrenza dei termini).<br />

7.48 - D. (Italease) (2.74 – 19.52) Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, la vigenza dell'impresa<br />

può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si richiede pertanto se in<br />

sede di erogazione delle quote di contributo sia possibile accettare tale dichiarazione (anche<br />

in atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) in sostituzione del previsto certificato di<br />

vigenza ovvero di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA. Ugualmente si richiede se<br />

sia possibile che, in luogo del suddetto certificato, possa essere prodotta una dichiarazione<br />

sostitutiva di atto notorio anche in sede di presentazione delle domande, eccetto naturalmente<br />

il caso della necessità della certificazione antimafia. Si richiede infine se, in sede di<br />

erogazione dei contributi, la copia autentica della dichiarazione di impegno dell'apporto dei<br />

mezzi propri possa essere prodotta anche secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR<br />

445/2000. (40 – 31/10/03) (documentazione, dichiarazioni sostitutive di atto notorio)<br />

R. Il D.P.R. 445/2000 consente la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di<br />

notorietà (d.s.a.n.) rese per attestare stati, qualità e fatti di cui il dichiarante abbia diretta<br />

contezza, pur se riguardanti soggetti terzi e regola, inoltre, all’art. 38, le modalità di<br />

sottoscrizione delle dichiarazioni/attestazioni senza il ricorso all’autentica della firma da<br />

parte di un pubblico ufficiale. Nel merito dei contenuti di tali atti, qualora le d.s.a.n.<br />

riguardino circostanze certificabili da soggetti titolari di funzioni pubbliche, la loro veridicità<br />

è accertata mediante interlocuzione dell’Amministrazione procedente (leggasi anche Banca<br />

concessionaria) con il soggetto pubblico che è competente a certificare le circostanze<br />

dichiarate. Qualora la d.s.a.n. riguardi circostanze non certificabili da soggetti pubblici,<br />

quali eventualmente gli apporti di mezzi propri da parte dei soci di società di persone, pur se<br />

il rappresentante dell’impresa ha reso dichiarazione in tal senso, egli è tenuto a consentire<br />

alla Banca concessionaria ogni accertamento sulla veridicità della dichiarazione, anche<br />

mediante esibizione degli atti a supporto della dichiarazione stessa. L’obbligo a consentire<br />

ogni accertamento scaturisce anche dallo specifico impegno assunto in tal senso dall’impresa<br />

all’atto della domanda di agevolazioni, ed in mancanza del quale la domanda stessa non<br />

sarebbe stata accolta. Tale obbligo è pertanto ineludibile pena la revoca delle agevolazioni<br />

concesse.<br />

7.49 - D. (SANPAOLO-IMI) (9.1.183) - Disponibilità immobili - Registrazione<br />

/Trascrizione<br />

Ci vengono contestate delle decisioni sulla non ammissibilità all’istruttoria di domande in<br />

quanto a dimostrazione della piena disponibilità degli immobili interessati dal programma di<br />

investimenti sono stati presentati contratti di locazione ultranovennale (regolarmente<br />

registrati e trascritti) scaduti accompagnati da atti di rinnovo/proroga registrati ma non<br />

trascritti nei termini di cui all’art. 2.1 della circolare esplicativa. Si chiede cortese conferma<br />

sull’operato della Banca. (42 – 07/06/04) (documentazione, disponibilità suolo e<br />

fabbricati, atti di rinnovo/proroga)<br />

R. Per quanto concerne gli atti di rinnovo/proroga di un contratto di locazione scaduto, si<br />

ritiene che agli stessi sia da riconoscere una propria autonomia e valenza e che pertanto le<br />

formalità di registrazione e di trascrizione siano da valutare in relazione agli atti medesimi.<br />

7.18


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

7.50 - D. (Banca dell’Umbria) (9.1.186) Si propone il caso di un’azienda che ha presentato<br />

domanda dimostrando la disponibilità attraverso una dichiarazione notarile (rilasciata in data<br />

antecedente i termini di chiusura del bando) dalla quale risulta che l’azienda è titolare,<br />

attraverso diversi atti, di alcune particelle nel Comune di Ottiglio (AL). Il Notaio dichiara che<br />

per due particelle non sono stati trovati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari titoli<br />

dai quali sia possibile desumere con certezza l’acquisto dei mappali stessi; in ogni caso sono<br />

stati rinvenuti in fotocopia numero otto titoli di acquisto stipulati dalla società nel 1907, da cui<br />

risulta che la stessa società acquistava terreni nel Comune di pertinenza, (senza l’indicazione<br />

dei dati catastali essendo tali atti molto vecchi). A seguito della richiesta di chiarimenti<br />

effettuata in fase istruttoria un’ ulteriore dichiarazione notarile acquisita in data successiva<br />

attesta che i titoli, pur non essendo trascritti, poiché all’epoca non esisteva l’obbligo della<br />

trascrizione, indicano i terreni su cui si è insediata l’azienda in questione e che senz’altro<br />

esistono le condizioni obiettive per l’usucapione. (42 – 07/06/04) (documentazione,<br />

disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. La domanda deve essere rigettata perché la procedura dell’usucapione doveva essere<br />

almeno avviata entro i termini di chiusura del bando.<br />

7.51 - D. (Interbanca) (9.1.188) Un’impresa operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi di<br />

origine industriale e commerciale ha presentato domanda di agevolazione per un nuovo<br />

impianto destinato ad una nuova attività: la movimentazione di merci relativamente a trasporti<br />

marittimi nel porto di Brindisi (codice Istat I.63.11.2). L’investimento consiste esclusivamente<br />

nell’acquisto con il sistema della locazione finanziaria di una gru montata su carrello<br />

gommato che, date le dimensioni e le caratteristiche, non può circolare su strada, insieme ad<br />

alcuni altri macchinari che serviranno per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco,<br />

sbarco, trasbordo, deposito e movimentazione merci. L’impresa richiedente, non disponendo<br />

di alcuna unità produttiva nell’area portuale di Brindisi, ha presentato esclusivamente la<br />

“Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali” rilasciata dall’Autorità portuale di<br />

Brindisi nell’anno 2003 e la relativa richiesta di rinnovo per l’anno 2004, essendo la stessa di<br />

durata annua.<br />

In tale autorizzazione non viene indicata alcuna area di cui la richiedente possa disporre per<br />

collocare le attrezzature ed i macchinari oggetto del programma di investimento, né tanto<br />

meno la richiedente dispone all’interno dell’area portuale di una sede amministrativa per<br />

coordinare l’attività svolta.<br />

La richiedente dispone di una sede secondaria a Brindisi, che però non viene indicata né<br />

all’interno del business plan, né all’interno della scheda tecnica, come possibile unità locale<br />

connessa alla nuova attività produttiva. Tale sede, ubicata in Strada per Piccoli, a circa 4 Km<br />

dal porto, è connessa all’attività dell’impresa relativa agli interventi nel settore ecologico<br />

(spurghi, flussaggi, decapaggi, pulizia, trasporto, trattamento e stoccaggio rifiuti).<br />

Si chiede sia ammissibile alle agevolazioni. (42 – 07/06/04) (documentazione, disponibilità<br />

suolo e fabbricati, autorizzazione autorità portuale)<br />

R. Nel caso esposto l’unità produttiva oggetto del programma sembra coincidere con l’intera<br />

area portuale e il titolo di disponibilità consistente nell’autorizzazione della competente<br />

Autorità portuale è ammissibile laddove, per effetto di disposizioni normative o per prassi<br />

consolidata preveda che l’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali venga rilasciata<br />

necessariamente con cadenza annuale ma rinnovabile.<br />

7.52 - D. (MCC) (9.1.189) Il punto 2.5 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000<br />

prevede che "nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel<br />

settore delle costruzioni […] i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore<br />

di cui al punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree<br />

agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle<br />

7.19


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ispezioni di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento, è obbligata, pena la revoca delle<br />

agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni<br />

agevolabili ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli<br />

occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo".<br />

Si segnala al riguardo che per le imprese edili di particolari settori, i cui operai prestano<br />

lavoro presso cantieri la cui durata è strutturalmente limitata nel tempo, risulta di fatto non<br />

praticabile la continua apertura e chiusura di libri matricola specifici per ciascun cantiere; la<br />

particolarità di tali imprese è stata recepita nel Contratto Collettivo Nazionale del 29 gennaio<br />

2000, che , per quanto riguarda la obbligatoria iscrizione alla Cassa Edile, all. art.22, prevede<br />

che “restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle<br />

imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni<br />

stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni,…(seguono altri settori)..”.<br />

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, per le tipologie di imprese edili sopra indicate<br />

questa Banca ritiene comunque accettabile valutare il livello occupazionale complessivo<br />

dell'impresa dall'analisi del libro matricola tenuto presso la sede legale dell'impresa stessa.<br />

(43 – 01/03/05) (documentazione, occupazione, settore costruzioni)<br />

R. Il punto 6.3 della circolare summenzionata prevede pena la revoca delle agevolazioni,<br />

l’obbligo per l’impresa beneficiaria di tenere presso la sede operativa il registro relativo<br />

all’ubicazione dei beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere Il predetto<br />

obbligo è finalizzato a consentire all’Amministrazione di verificare il rispetto degli impegni<br />

assunti dall’impresa per quanto riguarda i programmi agevolati in relazione ai quali<br />

l’impresa medesima abbia optato per l’utilizzo dei beni agevolabili nell’ambito dell’intera<br />

regione di riferimento. Ne consegue che l’obbligo previsto non è derogabile.<br />

7.53 - D. (San Paolo-IMI) (9.1.190) Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – Settore Commercio – Circolare n° 946469 del<br />

5/12/03)<br />

Agevolabilità di programmi volti a realizzare “nuovi impianti” nel comparto dei Pubblici<br />

Esercizi.<br />

Da una lettura puntuale della Circolare emergerebbe infatti che la tipologia “Nuovo Impianto”<br />

(intesa quale creazione di una nuova unità locale) e prevista tra le tipologie ammissibili al<br />

punto 2.2 dovrebbe essere limitata ai programmi “promossi da imprese aderenti a catene<br />

commerciali anche in forma di franchising” di cui al punto b art. 2.1, con esclusione di quelli<br />

richiamati ai punti a) e c) in quanto, tra la documentazione che l’impresa deve produrre entro<br />

la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande (art. 3), quella richiamata ai<br />

punti a) e d) presuppone che si sia in presenza di una unità locale già operante.<br />

Vi precisiamo confermarci se tale nostra interpretazione è corretta.<br />

(Banca dell’Umbria) Agevolazioni L <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – settore commercio – Circolare n. 946469 del<br />

5/12/2003. Con riferimento alla circolare in oggetto segnaliamo che le aziende stanno<br />

richiedendo chiarimenti per ciò che riguarda l’applicazione della stessa nel comparto dei<br />

pubblici esercizi. In particolare, la tipologia nuovo impianto (creazione di una nuova unità<br />

locale) previste tra le tipologie ammissibili di cui al punto 2.2 sembrerebbe limitata ai<br />

“programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising<br />

di cui al punto 2.1 lettera b) con esclusione di quelli richiamati alle lettere a) e c).<br />

Questo si rileverebbe dal disposto di cui al punto 3 in cui si prevede che entro la data di<br />

chiusura dei termini di presentazione delle domande è necessario produrre:<br />

a) copia dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande relativo<br />

all’esercizio cui si riferisce il programma;<br />

b) copia del certificato/attestato di qualità del servizio o tipicità dell’offerta gastronomica;<br />

I predetti documenti presuppongono, quindi, una unità locale già operante.<br />

(Banca Italease) La circolare n°946469 del 5/12/2003 del M.A.P., recante l'avvenuta<br />

modifica del T.U. delle direttive della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> seguita al Decreto Ministeriale 24 Luglio<br />

7.20


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2003, relativamente all'estensione delle agevolazioni dalla stessa previste alle attività di<br />

somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, prescrive<br />

all'art.3, punto 1 lett. a), ad integrazione dell'ordinaria documentazione da presentare a<br />

corredo del modulo di domanda entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />

domande, la produzione di "copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di<br />

alimenti e bevande (ex L. n°287/91, art.3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il<br />

programma d'investimenti".<br />

La normativa richiamata prevede che "L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di<br />

somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande …sono soggetti ad autorizzazione,<br />

rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della<br />

commissione competente …. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco accerta la<br />

conformità del locale ai criteri ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, ovvero<br />

si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.…"<br />

Poiché l'accertamento della conformità del locale, preliminare al rilascio dell'autorizzazione,<br />

contempla la rispondenza dell'unità immobiliare a determinati requisiti igienico-sanitari,<br />

oggetto di specifica autorizzazione, sembrerebbe di fatto inibita l'agevolabilità di un "nuovo<br />

impianto", di un "ampliamento", di un "trasferimento", nei casi in cui l'immobile interessato<br />

dal relativo programma non goda già di tale dichiarazione di idoneità e debba subire<br />

interventi strutturali di adeguamento che configurerebbero un avvio del programma<br />

d'investimenti, fatta eccezione per la (remota) ipotesi in cui un'impresa (che già abbia la<br />

piena disponibilità del relativo immobile) non riesca - nell'arco di tempo consentito dalla<br />

normativa, ovvero tra le date di apertura e chiusura del Bando - ad eseguire le opere murarie<br />

prescritte, ottenere l'autorizzazione sanitaria ed infine quella del Sindaco per l'inizio<br />

dell'attività in discorso (quest'ultima "rilasciabile" nel termine di 60 giorni dalla<br />

presentazione della relativa domanda).<br />

Ancor più restrittiva sembra doversi rendere l'interpretazione di quanto disposto dalla lett. c)<br />

del punto 2.1 dell'art.2 e dall'ultimo comma dello stesso, ove si precisa che "… i marchi di<br />

qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica devono essere stati già ottenuti<br />

alla data di presentazione del Modulo di domanda delle agevolazioni …": in tal caso, quale<br />

che sia la tipologia dell'investimento, ma soprattutto in caso di "nuovo" (leggasi "primo")<br />

impianto, sembra del tutto esclusa la possibilità di agevolare un programma da parte di<br />

un'impresa non in possesso di tali requisiti alla data suddetta. La circostanza, inoltre,<br />

contraddice quanto indicato al punto 2.1 della C.E. 900047 del 25/1/2001, in cui si consente<br />

che "le domande presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data di<br />

presentazione del Modulo di Domanda possono essere istruite e proposte per le agevolazioni<br />

anche in assenza dell'iscrizione al Registro delle Imprese, purché le stesse siano già titolari<br />

di Partita IVA", poiché l'iscrizione alla CCIAA è condizione per l'iscrizione al REC e per il<br />

conseguente ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della L.287/91.<br />

(MPS Merchant) - Come noto, la circolare ministeriale n. 946469 del 5/12/2003 ha<br />

disciplinato, fra l’altro, le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni della L.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi<br />

prevedendo l’agevolabilità dei programmi di nuovo impianto, ampliamento,<br />

ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento.<br />

Nella suddetta circolare (cfr. punto 3.1) è previsto inoltre che i pubblici esercizi sono tenuti,<br />

entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ed a pena di decadenza, a<br />

produrre copia dell’ “autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”<br />

(ex L. 287/91 art. 3 commi 1 e 4) relativamente all’esercizio cui si riferisce il programma di<br />

investimenti.<br />

Tale certificazione è praticamente impresentabile da parte delle aziende che avanzano<br />

domanda per un “nuovo impianto” in quanto, per quanto accertato, solo successivamente al<br />

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completamento dell’iniziativa le amministrazioni preposte provvedono al rilascio<br />

dell’autorizzazione definitiva alla somministrazione di alimenti e bevande.<br />

Ci troviamo, per quanto detto, di fronte ad istanze relative a “nuovi impianti” in cui - in<br />

relazione ai diversi stati di avanzamento dei progetti ed anche della complessità delle<br />

iniziative - le imprese non sono state materialmente in grado di produrre l’autorizzazione alla<br />

somministrazione ma, in alcuni casi, soltanto la domanda al competente Comune.<br />

Siamo peraltro dell’avviso che, nella fattispecie, tale documentazione dovesse servire a<br />

dimostrare, nello spirito della norma, il grado di cantierabilità dei progetti e non escludere<br />

indirettamente le iniziative di “nuovo impianto”.<br />

Per quanto sopra si riterrebbero comunque valide le domande di nuovo impianto presentate da<br />

pubblici esercizi anche in assenza della predetta autorizzazione alla somministrazione.<br />

(CENTROBANCA – SF) Fra le modifiche intervenute con le ultime circolari (Circolare<br />

946469 del 5 dicembre 2003), viene richiesta, al punto 3.1, lettera a), a corredo del modulo di<br />

domanda, la copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande<br />

ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, legge 287/91.<br />

Alcune imprese interessate hanno obiettato che:<br />

1. tale autorizzazione, nel caso di un nuovo impianto, risulterebbe impossibile da ottenere se non<br />

dopo la realizzazione dell'intervento e la verifica di una serie di requisiti relativi all'unità<br />

produttiva da parte degli organi competenti al rilascio della medesima;<br />

2. la problematica sembrerebbe essere ancora più evidente per le ditte individuali non ancora<br />

iscritte alla Camera di Commercio, le quali, in analogia con quanto previsto per suddetta<br />

iscrizione, chiederebbero di poter fornire tale autorizzazione entro i termini per la<br />

presentazione della documentazione finale di spesa.<br />

La scrivente banca ritiene di non poter accogliere tali istanze in relazione alla finalità della<br />

legge 287/91 di fornire uno strumento di razionalizzazione del numero degli esercizi di<br />

somministrazione in relazione ad una determinata area geografica. Infatti l'art.3 della suddetta<br />

legge prevede che l’apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e<br />

bevande sia soggetta ad autorizzazione preventiva rilasciata dal Sindaco (comma 1) nel<br />

rispetto di criteri e parametri fissati dalle Regioni sulla base delle direttive del Ministero delle<br />

Attività Produttive e di concerto con le Organizzazioni nazionali di categoria. Tali criteri sono<br />

finalizzati a determinare il numero delle suddette autorizzazioni rilasciabili nelle aree<br />

interessate in relazione alla tipologia degli esercizi, del reddito della popolazione, dei flussi<br />

turistici, ecc. (comma 4).<br />

Il comma 1 dell’art. 3 subordina il rilascio dell’autorizzazione anche all’accertamento della<br />

conformità del locale oggetto della richiesta anche ai criteri stabiliti dal Ministero<br />

dell’Interno, dando però la possibilità che tale verifica sia effettuata successivamente quando<br />

ciò non sia possibile in via preventiva (v. ad es. nuovo impianto).<br />

Con riferimento al secondo punto si evidenzia che l’art. 2 della citata legge 287/91 prevede<br />

che l’esercizio dell’attività di somministrazione sia subordinata, oltre alla autorizzazione in<br />

questione, all’iscrizione del titolare dell’impresa individuale nel registro degli esercenti il<br />

commercio. Tra i requisiti per l’iscrizione a tale registro non ricorre però quello<br />

dell’iscrizione alla Camera di Commercio. Non si ritiene dunque di poter posticipare la<br />

verifica della suddetta autorizzazione alla relazione finale. (43 – 01/03/05) (documentazione,<br />

autorizzazione pubblici esercizi, nuovo impianto, COMM)<br />

R. Con riferimento ai programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità<br />

del servizio e/o di tipicità dell’offerta gastronomica si conferma l’interpretazione delle<br />

banche in quanto come precisato al punto 2.1 della Circolare n° 946469 del 5/12/2003, alla<br />

data di presentazione della domanda di agevolazioni i predetti marchi di qualità e/o tipicità<br />

devono risultare già ottenuti e verificabili attraverso idonee attestazioni/certificazioni<br />

rilasciate dalle Regioni o Province o CCIAA sulla base di specifiche normative tecniche.<br />

7.20


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Per quanto riguarda invece i programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che<br />

prevedono l’integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, si ritiene<br />

che nella normativa vigente non sussista alcuna preclusione, anche di fatto, per la tipologia<br />

dei “nuovi impianti”: la disposizione della citata circolare, inerente l’obbligo di allegare<br />

alla domanda di agevolazioni l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti<br />

e bevande, va infatti applicata tenendo conto di quanto disposto dall’art.3, comma 1 della<br />

legge 287/91, ai sensi del quale il Sindaco del Comune competente rilascia le autorizzazioni<br />

verificando la conformità dei locali ai criteri prescritti dalla normativa ovvero riservandosi<br />

di verificare detta conformità ove ciò non sia possibile in via preventiva. In base a tale<br />

disposizione non è quindi precluso alle imprese che debbano realizzare nuovi impianti,<br />

l’ottenimento di un atto autorizzativo di carattere preliminare con il quale il rilascio<br />

dell’autorizzazione definitiva è rinviato all’esito degli accertamenti prescritti dalla<br />

normativa; è questa tipologia di atto, pertanto, che deve essere allegato alla domanda in<br />

ottemperanza al punto 3.1 della suddetta circolare.<br />

7.54 - D. (Banca dell’Umbria) (9.1.191) Si chiede un parere circa la correttezza della nostra<br />

interpretazione in merito a quanto previsto dall’art.2.1 della Circolare in oggetto “Entro la data<br />

di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente<br />

deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili<br />

dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà,<br />

diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di<br />

contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile”, rispetto al seguente caso:<br />

Una ditta individuale ha presentato in data 7/12/2004 domanda di agevolazione per<br />

un’iniziativa volta alla realizzazione di un alloggio agrituristico nel comune di Montenero di<br />

Galatone (LE).<br />

Al fine di dimostrare la piena disponibilità dello stesso la richiedente ha prodotto:<br />

-un atto di compravendita del 22/03/2001 (correttamente registrato e trascritto) in cui la stessa<br />

, in regime di comunione legale con il marito, risulta acquirente del fondo rustico oggetto del<br />

programma<br />

-una dichiarazione congiunta di entrambi coniugi (con firma autenticata in comune<br />

dell’08/01/2003) in cui gli stessi si danno reciprocamente atto che:<br />

1. la signora è l’unica titolare dell’impresa,<br />

2. la ditta è gestita unicamente e autonomamente dalla titolare fin dalla sua costituzione<br />

(1993),<br />

3. i terreni di cui all’atto del 2001 sono destinati esclusivamente alla conduzione della ditta<br />

4. la dichiarazione viene rilasciata anche ai fini della richiesta di autorizzazioni o concessioni<br />

che la signora vorrà inoltrare agli Organi competenti ed inerenti la ditta.<br />

Alla luce dell’analisi temporale e sostanziale dei predetti documenti riteniamo che il previsto<br />

requisito di ammissibilità di “piena disponibilità” in capo alla ditta individuale richiedente, di<br />

cui all’art. 2.1 della circolare ministeriale, possa ritenersi soddisfatto. (43 – 01/03/05)<br />

(documentazione, disponibilità suolo e fabbricati, comunione legale, TUR)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della banca, tenuto conto che la dichiarazione prodotta<br />

e recante data certa garantisce inequivocabilmente circa la disponibilità dell’immobile per<br />

gli usi previsti dal programma proposto.<br />

7.55 - D. (Banca dell’Umbria) (9.1.1<strong>92</strong>) Si chiede un parere circa la correttezza della nostra<br />

interpretazione in merito a quanto previsto dall’art.2.1 della Circolare in oggetto “Entro la<br />

data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto<br />

richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli<br />

immobili dell’unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di<br />

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proprietà, diritto reale di godimento, locazione , anche finanziaria, o comodato, anche nella<br />

forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile.., rispetto ai presenti<br />

casi:<br />

Alcune società intendono presentare iniziative per la realizzazione di House-boast o<br />

Noleggio di imbarcazioni da diporto previste come ulteriori attività ammissibili dalla<br />

Regione Calabria.<br />

Le richiedenti, ai fini di attestare la piena disponibilità dell’unità produttiva che potrà<br />

considerarsi il ricovero abituale dei mezzi stessi (cfr quesito 10.91 della Raccolta Comitato<br />

Tecnico Consultivo Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>), intendono produrre dei Contratti di ormeggio stipulati<br />

con la società Porto di Tropea spa concessionaria del porto stesso ( conc. 28/03 Rep. N° 106<br />

del 02/07/2003).<br />

Tali contratti, opportunamente registrati, daranno alle richiedenti la disponibilità di diversi<br />

posti barca il cui numero sarà dimensionato sulla base delle imbarcazioni funzionali allo<br />

svolgimento dell’attività ammissibile e “non iscritte al pubblico registro”. (43 – 01/03/05)<br />

(documentazione, disponibilità suolo e fabbricati, noleggio imbarcazioni da diporto,<br />

TUR)<br />

R. Fermo restando quanto già previsto nella risposta al quesito B. di Napoli n. 10.91 della<br />

raccolta, si conferma l’opinione della banca in merito all’idoneità dei contratti di ormeggio<br />

quale titolo di disponibilità degli immobili oggetto del programma di investimento.<br />

7.56 - D. (Italease) (9.1.194) Bando turismo.<br />

Si presenta il caso di una azienda agricola già iscritta al registro delle imprese che intende<br />

avviare una attività di agriturismo. La stessa non risulta essere ancora iscritta all’albo degli<br />

operatori agrituristici ex l. 730/85 ed è priva ancora dell’autorizzazione ad iniziare l’attività<br />

agrituristica .<br />

Le leggi regionali, in relazione alle attività agrituristiche, ma anche per le attività extraalberghiere,<br />

prevedono il rilascio di apposite autorizzazioni amministrative all’esercizio di tali<br />

attività. Si richiede se suddette autorizzazioni debbano essere già presenti in sede di<br />

presentazione della domanda o in caso contrario in quale fase dell’iter istruttorio tali<br />

autorizzazioni debbano essere richieste. (43 – 01/03/05) (documentazione, autorizzazione<br />

all’esercizio dell’attività agrituristica, TUR)<br />

R. Alla luce della vigente normativa, non può essere considerata come requisito di<br />

ammissibilità la sussistenza delle predette autorizzazioni amministrative alla data di<br />

presentazione della domanda.<br />

7.57 - D. (Banca dell’Umbria) Con riferimento al punto 10.1 della circolare esplicativa n. 900315<br />

del 14 luglio 2000, si è posto un problema di interpretazione della disposizione relativa alla<br />

trasmissione delle dichiarazioni ai fini del monitoraggio dei programmi agevolati, in<br />

particolare per quanto riguarda la decorrenza del termine per l’invio della prima<br />

dichiarazione. (43 – 01/03/05) (documentazione, dichiarazioni ai fini del monitoraggio)<br />

R. Il succitato punto 10.1 della circolare prevede che l’impresa, a partire dal ricevimento del<br />

decreto di concessione provvisoria, provvede ad inviare alla banca concessionaria, entro<br />

sessanta giorni dalla chiusura di ciascun esercizio sociale fino all’esercizio successivo a<br />

quello nel quale ricade la data di entrata a regime del programma agevolato, una<br />

dichiarazione resa secondo lo schema allegato alla circolare medesima. Relativamente alla<br />

prima delle suddette dichiarazioni, il termine di sessanta giorni decorre dalla chiusura<br />

dell’esercizio in cui cade la data di ricevimento del decreto di concessione.<br />

7.58 - D. (Banca dell’Umbria) (9.1.196) Il caso proposto riguarda un programma di investimento<br />

inquadrato come “riconversione”, presentato da una società esercente l’attività di gestione di<br />

una sala cinematografica, nell’intenzione della quale vi è il passaggio alla gestione di una<br />

7.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

struttura ricettiva a 3 stelle mediante la ristrutturazione del fabbricato attualmente adibito a<br />

cinema, tesa ad ottenere la struttura alberghiera. A tal proposito la richiedente le agevolazioni<br />

ha presentato quale documentazione attestante la corretta destinazione, in relazione all’attività<br />

da svolgere, una perizia asseverata nella quale viene indicato che il fabbricato ricade in una<br />

zonizzazione della città compatibile con la destinazione turistico alberghiera. A supporto di<br />

tale orientamento, è stata allegata una delibera della giunta comunale nella quale la stessa ha<br />

espresso parere favorevole alla trasformazione della struttura esistente e che nulla osta in tal<br />

senso. Dalle verifiche condotte nell’ambito dell’attività istruttoria, è emerso a seguito di<br />

contatti telefonici con l’amministrazione competente, l’assenza della variazione di<br />

destinazione d’uso in quanto non risultava ancora presentata la domanda di concessione<br />

edilizia. (43 – 01/03/05) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati, destinazione<br />

d’uso, TUR)<br />

R. Pur in considerazione della sussistenza di un parere favorevole del Comune al<br />

cambiamento di destinazione d’uso della struttura esistente, non si ritiene soddisfatto quanto<br />

previsto dal punto 2.1 della circolare esplicativa in quanto alla data di chiusura del bando, il<br />

fabbricato risultava ancora con destinazione non conforme.<br />

7.59 - D. (Unicredit) (12.58) Con riferimento ad alcune domande, si presentano i casi in cui le<br />

aziende nella scheda tecnica dichiarano di voler acquistare nell’ambito del programma dei<br />

macchinari innovativi.<br />

A corredo della documentazione sono state prodotte perizie che però non risultano giurate<br />

(come invece è previsto dalla circolare).<br />

E’ possibile sulla base di quanto prodotto richiedere un ‘integrazione ?<br />

Nel caso contrario la banca deve azzerare l’indicatore relativo oppure procedere al rigetto<br />

della domanda stessa?<br />

D. (Unicredit) Il punto 5.3 della Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prescrive che il<br />

modulo di domanda deve essere corredato, pena l’invalidità della domanda, di tutta la<br />

documentazione di cui all’allegato 12, in quanto necessaria per l’espletamento dell’attività<br />

istruttoria.<br />

L’allegato n. 12 punto 11) richiede la trasmissione, entro la scadenza del bando, delle<br />

documentazioni previste per il riconoscimento delle premialità di cui al punto 6.5.<br />

Qualora un’impresa abbia richiesto nei punti C2 della Scheda tecnica il riconoscimento delle<br />

premialità/maggiorazioni ma non abbia trasmesso la relativa documentazione probatoria, si<br />

chiede se la domanda debba essere considerata non valida ai sensi del sopraccitato punto 5.3 o<br />

se si possa considerare comunque valida la domanda non riconoscendo tuttavia le<br />

maggiorazioni richieste.<br />

D. (Unicredit) Il punto 6.5 lettera d) della Circolare prevede che le imprese richiedenti<br />

trasmettano, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia<br />

dell’atto di fusione, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle<br />

imprese che hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del legale rappresentante<br />

dell’impresa risultante dalla fusione, redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 21,<br />

attestanti il possesso del requisito di PMI da parte di ciascuna delle predette imprese, nonché<br />

copia delle documentazioni contabili comprovanti il valore del fatturato utile al fine di<br />

dimostrare il collegamento economico di cui sopra.<br />

L’allegato 12, tra la documentazione da trasmettere entro la chiusura dei termini, prevede al<br />

punto 11 le documentazioni previste per il riconoscimento delle premialità di cui al sopra<br />

riportato punto 6.5.<br />

Si presenta il caso di un’impresa che in Scheda Tecnica ha selezionato al punto C2.4 la<br />

casella “sì” per la premialità concernente operazioni di fusione senza allegare tuttavia la<br />

documentazione di cui sopra.<br />

7.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si chiede di chiarire se in tale fattispecie sia necessario ritenere non valida la domanda ai<br />

sensi del punto 5.3 della Circolare oppure sia possibile istruire la domanda senza riconoscere<br />

la richiesta di premialità.<br />

D. (Centrobanca) Dalla lettura dell’art. 7, comma 3 del Decreto 1° febbraio 2006,<br />

sembrerebbe che, nel caso in cui in scheda tecnica siano stati indicati investimenti innovativi,<br />

la domanda presentata priva della perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del<br />

punto 6.3 della circolare n°980902 del 23/3/06, ai fini della valutazione dell’indicatore n°2,<br />

sia da rigettare in quanto priva degli elementi per il calcolo dell’indicatore. Si richiede parere<br />

del CTC.<br />

D. (Italease) La richiedente ha indicato nella scheda tecnica investimenti innovativi senza<br />

presentare la prescritta perizia giurata rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo. In tali casi si<br />

richiede se la domanda debba essere rigettata ovvero, come riteniamo più corretto, se la<br />

domanda debba essere accolta considerando come "non innovativi" i beni per i quali non è<br />

stata prodotta la perizia con conseguente mancato riconoscimento della premialità.<br />

Si richiede inoltre, sempre con riferimento a domande nelle quali sono presenti beni<br />

innovativi e la relativa perizia sia stata redatta in maniera conforme a quanto indicato al punto<br />

6.3 della circolare, se l'attività istruttoria debba limitarsi per quanto attiene al carattere<br />

innovativo degli stessi alla mera conformità del testo della perizia rispetto alle richiamate<br />

disposizioni della circolare stessa, senza entrare nel merito del carattere innovativo dei beni,<br />

come riteniamo corretto. (44 – 13 e 20/11/2006) (documentazione, investimenti innovativi,<br />

perizia giurata)<br />

R. Il punto 5.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che la domanda non<br />

corredata della documentazione di cui all’allegato 12 alla predetta circolare necessaria per<br />

l’espletamento dell’attività istruttoria debba essere considerata non valida. La perizia<br />

giurata riguardante gli investimenti innovativi e le altre documentazioni previste a supporto<br />

della richiesta delle maggiorazioni degli indicatori di cui al punto 6.5 della suddetta<br />

circolare non costituiscono elementi preguidiziali per l’espletamento dell’attività istruttoria<br />

della domanda, ma riguardano solo quella parte dell’attività istruttoria volta a valutare il<br />

riconoscimento dell’indicatore di innovatività o delle premialità richieste ; pertanto, la loro<br />

mancanza non determina la decadenza della domanda bensì, rispettivamente, un valore nullo<br />

dell’indicatore n. 2 e il mancato riconoscimento delle maggiorazioni eventualmente<br />

richieste. Infine, con riferimento alla perizia, l’asseveramento previsto dalla circolare<br />

costituisce requisito formale di validità richiesto ad substantiam e pertanto la sua mancanza<br />

costituisce motivo di invalidità della perizia stessa; pertanto, anche in tale evenienza, il<br />

valore dell’indicatore n. 2 è assunto pari a 0.<br />

7.60 - D. (Italease) Il punto 6.3 della Circolare ministeriale n. 980902 del 23/03/2006, in tema di<br />

investimenti innovativi, dispone che l’impresa debba allegare alla domanda una perizia<br />

giurata, rilasciata da un professionista iscritto al relativo Albo professionale che attesti la<br />

conoscenza nel dettaglio della o delle tecnologie oggetto degli investimenti innovativi, etc.<br />

etc.; si presenta il caso di un’impresa che a tale scopo ha fornito una perizia giurata rilasciata<br />

da un Consulente Tecnico del Tribunale in ambito informatico, citando quali riferimenti<br />

quelli di iscrizione (n. e data) al C.T.U. del Tribunale stesso (non vengono menzionati i<br />

riferimenti di iscrizione ad alcun Albo professionale). Alla luce di quanto sopra, si richiede se<br />

tale perizia possa comunque ritenersi valida a tutti gli effetti. (44 – 13 e 20/11/2006)<br />

(documentazione, investimenti innovativi, perizia giurata)<br />

R. Il punto 6.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che la perizia giurata sia<br />

rilasciata da un professionista iscritto al relativo albo professionale. Qualora sia presentata<br />

perizia rilasciata da altro soggetto la stessa non può essere considerata valida.<br />

7.20


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7.61 - D. (Unicredit ) (9.1.197) Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge attività di<br />

somministrazione e vendita di beni, prevede l’acquisto di beni innovativi riguardanti un<br />

sistema per la gestione degli ordini, la tariffazione e la gestione contabile automatizzati<br />

attraverso attraverso palmari con interfacce wireless in rete locale.<br />

I beni innovativi in dettaglio riguardano, oltre l’acquisto del software, un sistema cassa pos<br />

PC 755, un sistema operativo windows, un palmare, access point, una custodia in pelle per il<br />

palmare, una stampante termica Samsung Sp-350, una stampante pos printer 80 mm,<br />

interfaccia usb per Sp-350.<br />

A corredo della domanda di agevolazione è stata allegata perizia giurata di un tecnico<br />

abilitato che attesta la rispondenza degli investimenti innovati alla categoria B2 di cui all’art.8<br />

comma 11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Lo stesso specifica che trattandosi di reingegnerizzazione ed integrazione dei processi<br />

organizzativi tutte le spese funzionali al predetto processo si possono considerare tra i beni<br />

innovativi<br />

Alla luce della suddetta perizia, tutte le spese si ritengono utili ai fini del calcolo<br />

dell’indicatore n.2.<br />

D. (Unicredit) L’art. 8, comma 11 lettera b.1) del Decreto del 1° febbraio 2006 precisa che,<br />

con riferimento all’indicatore n. 2, gli investimenti innovativi riguardano, tra l’altro,<br />

“apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da<br />

sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la<br />

personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzi dei sistemi succitati”.<br />

Si pone il caso di un’impresa che realizza un investimento composto da una pressa per lo<br />

stampaggio della plastica, una serie di stampi da utilizzare nella suddetta pressa e da un robot<br />

che ha funzione di estrarre il prodotto stampato dagli stampi.<br />

La pressa, gli stampi e il robot sono prodotti da aziende diverse. La pressa, con gli stampi,<br />

può funzionare anche in assenza del robot.<br />

Il perito, nell’ambito della perizia giurata, assevera che i tre elementi “devono intendersi<br />

come componenti di un unico sistema produttivo in quanto i risultati della produzione attesa<br />

si possono raggiungere solo se dette strutture lavoreranno insieme”. Si richiede se tale<br />

valutazione corrisponde alle indicazioni della circolare in merito alla descrizione degli<br />

investimenti innovativi.<br />

D. (Unicredit ) Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge attività di lavorazione di capi<br />

di maglieria prevede l’acquisto di beni innovativi, nel dettaglio trattasi di “lavatrice dotata<br />

dell’innovativo cesto a nido d’ape( Brevetto internazionale dell’azienda produttrice) e di un<br />

essiccatoio dotato anch’esso di un innovativo cesto a nido d’ape per evitare effetto pilling.<br />

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti macchinari alla categoria B1 di cui all’art.8<br />

comma 11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge attività commerciale e prevede<br />

l’implementazione di un impianto frigorifero che consente di effettuare le operazioni di<br />

stoccaggio dei prodotti congelati.<br />

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti impianto alla categoria B1 di cui all’art.8 comma<br />

11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge di gestione di porti turistici e come<br />

investimento innovativo prevede la realizzazione di un eliporto, una camera iperbarica<br />

entrambi con collegamento telematico alla centrale operativa (torre di controllo)<br />

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti impianto alla categoria B5 di cui all’art.8 comma<br />

11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Alla luce della circolare ministeriale si ritiene che la Banca Concessionaria non debba entrare<br />

nel merito di quanto dichiarato dal perito, ma solo verificare che la perizia prodotta rispetti<br />

quanto stabilito dal punto 6.3 della Circolare Ministeriale 980902 del 23/03/2006. (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (documentazione, investimenti innovativi, perizia giurata)<br />

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R. Il punto 6.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 individua il contenuto della<br />

perizia giurata e in particolare prevede che il perito descriva gli investimenti innovativi<br />

previsti e ne attesti l’appartenenza alle categorie individuate dall’articolo 8, comma 11,<br />

lettera b) del decreto 1° febbraio 2006. Nello specifico, quindi, è necessario che la perizia<br />

non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le caratteristiche degli investimenti in<br />

modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie<br />

individuate dal decreto. Nei casi sopra indicati, ai fini della rispondenza alle categorie di cui<br />

all’articolo 8, comma 11, lettere b1), b2) e b5), la perizia deve dunque evidenziare la<br />

sussistenza di piattaforme e tecnologie digitali.<br />

7.62 - D. (MPS) (9.1.203). Si pone il caso della verifica della conformità urbanistica del suolo sul<br />

quale è prevista la realizzazione di impianti di energia derivanti da fonti rinnovabili, requisito<br />

contemplato dal punto 1.1 della vigente circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.<br />

Come noto, il Ministero era già intervenuto in via interpretativa sulla specifica casistica con<br />

nota n. 973405 del 23/03/2003, stabilendo che – nel caso in questione – il requisito della<br />

conformità urbanistica del suolo poteva ritenersi sussistente solo in presenza di una<br />

destinazione urbanistica di tipo industriale.<br />

Sulla questione è successivamente sopravvenuto il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003<br />

che, testualmente, recita (art. 12, comma 7) “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di<br />

cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) [ovvero: quelli alimentati da fonti rinnovabili], possono<br />

essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.<br />

Lo stesso art. 12 del citato D.Lgs. 387/2003 introduce per gli impianti della specie (in<br />

attuazione della Direttiva 2001/77/CE) una procedura di “autorizzazione unica”, da rilasciarsi<br />

in sede di conferenza di servizi, che costituisce titolo a costruire ed esercitare gli impianti in<br />

questione e che – in correlazione con la previsione di cui al comma 7, primo capoverso –<br />

sembra poter essere rilasciata anche per siti ubicati in zone classificate agricole, in assenza di<br />

variante dello strumento urbanistico in essere.Lo stesso art. 12, comma 10, prevede che le<br />

Regioni possano procedere a dotarsi di piani “generali”, indicando preventivamente “aree e<br />

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.<br />

Si pone a questo punto la questione se - superata la necessità di una destinazione urbanistica<br />

necessariamente “industriale” dei suoli - la destinazione “agricola” dei suoli interessati dalla<br />

realizzazione di impianti da fonti rinnovabili possa di per sé consentire di ritenere sussistente<br />

il requisito di cui al punto 1.1 della circolare,. Ovvero, in caso negativo, quali altri presupposti<br />

si debbano richiedere – nel caso di aree a destinazione agricola - per il positivo riscontro di<br />

tale requisito.<br />

In proposito, il riscontro della mera destinazione agricola dei suoli pare insufficiente per<br />

almeno due motivazioni:<br />

- innanzitutto, in assenza o nelle more della relativa definizione, niente rassicura in ordine al<br />

fatto che la Regione competente possa inserire il sito interessato fra le “aree e siti non idonei<br />

alla installazione di specifiche tipologie di impianti”;<br />

- inoltre, la norma di cui al comma 7 appare chiaramente indirizzata alle Amministrazioni<br />

competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica, alle quali viene appunto attribuita la<br />

facoltà di concedere tale autorizzazione anche in zone classificate agricole dai vigenti piani<br />

urbanistici. Ciò emerge chiaramente anche dal capoverso immediatamente successivo che<br />

impone comunque di tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo,<br />

norma che non può che essere interpretata come limite alla precedente facoltà e che appare<br />

evidentemente indirizzata all’Amministrazione competente.<br />

In altri termini, la destinazione agricola dell’area non consente di per sé di riscontrare la<br />

rispondenza dell’immobile interessato dall’iniziativa, già nell’attualità e in relazione<br />

all’attività da svolgere, ai vigenti vincoli urbanistici, in assenza dell’espressione della volontà<br />

7.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dell’Amministrazione di qualificare (in termini generali o con il rilascio dell’autorizzazione<br />

unica) un’area agricola come destinabile alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.<br />

Da tale constatazione emerge anche che – pur essendo superata la necessità della destinazione<br />

urbanistica necessariamente industriale dei suoli interessati dalla realizzazione degli impianti<br />

in questione, alla luce del D.Lgs. 387/2003 – restano tuttavia attuali i principi già enunciati<br />

nella nota MAP (oggi MSE) n. 973405 del 23/03/2003, in particolare laddove si richiede che<br />

la condizione di compatibilità urbanistica venga considerata valida e soddisfatta solo quando<br />

sia attestata da atti definitivi con effetto autorizzativo.<br />

Come chiaramente rilevabile da tale nota, la necessità di tali “atti definitivi con effetto<br />

autorizzativo” discende direttamente dal presupposto che la destinazione urbanistica di un<br />

terreno (e quindi, per logica connessione, la compatibilità con la stessa dell’attività da<br />

svolgervi) sia il risultato dell’”esercizio delle scelte discrezionali delle pubbliche<br />

amministrazioni competenti”.<br />

Pur nel quadro del “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di<br />

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, il D.Lgs. 387/2003 non ha eliminato<br />

tale discrezionalità amministrativa da parte dell’Amministrazione competente.<br />

Pertanto, si riterrebbe che anche per le iniziative concernenti impianti di produzione di<br />

energia derivante da fonti rinnovabili – in presenza di destinazione urbanistica dei siti diversa<br />

da quella “industriale” - permanga la necessità, ai fini del riscontro del requisito richiesto dal<br />

punto 1.1 della circolare, di un atto definitivo con effetto autorizzativo. Nello specifico, tale<br />

atto potrà essere rappresentato esclusivamente dal riscontro della “conformità urbanistica” in<br />

rapporto a piani di carattere “generale” relativi ad aree e siti espressamente non idonei o,<br />

alternativamente, dall’avvenuto rilascio (entro la data di chiusura dei termini per la<br />

presentazione delle domande) dell’autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003. Si chiede<br />

conferma dell’interpretazione adottata.<br />

D. (San paolo Imi) Viene richiesta l’agevolazione per la realizzazione di nuovi impianti<br />

eolici da realizzare su terreni agricoli.<br />

Premesso che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva<br />

2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche<br />

rinnovabili nel mercato interno dell’elettrcità) in vigore dal 15/02/2004, prevede all’art. 12:<br />

- comma 3): “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica<br />

alimentati da fonti rinnovabili, ……., nonché le opere connesse e le infrastrutture<br />

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una<br />

“autorizzazione unica” rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla<br />

Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del<br />

paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata<br />

dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. …….”;<br />

- comma 4): “l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento<br />

unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate . …… Il rilascio<br />

dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al<br />

progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in ripristino dello<br />

stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.<br />

…..”;<br />

- comma 7): “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 2, comma 1, lettere<br />

b) e c) (impianti alimentati da fonti rinnovabili), possono essere ubicati anche in zone<br />

classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. ...”.<br />

Le imprese che intendono realizzare nuovi impianti eolici ritengono di aver assolto quanto<br />

richiesto dalla Circolare Esplicativa n. 980902 del 23 marzo 2006 nell’ultimo capoverso del<br />

punto 1.1 in merito alla destinazione d’uso del suolo, avendo presentato alle Amministrazioni<br />

interessate tutte le richieste propedeutiche e necessarie per formulare la domanda di<br />

“autorizzazione unica” alla competente Regione quali: studio delle potenzialità anemologiche<br />

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del sito; delibere dei Consigli dei Comuni interessati nei quali si attesta l’accoglimento della<br />

proposta di realizzazione del parco eolico; convenzioni stipulate con i Comuni stessi;<br />

Certificati comunali attestanti l’inesistenza di vincoli. Si ritiene che la concreta acquisizione<br />

della “autorizzazione unica” possa essere equiparata, per analogia, all’ottenimento del<br />

“permesso a costruire”. Si ritiene , altresì, che l’assolvimento di tutte le operazioni<br />

propedeutiche alla presentazione della domanda per l’ottenimento della “autorizzazione<br />

unica” e l’assenza di motivi di diniego alla data di chiusura dei termini del Bando, come<br />

eventualmente certificato dall’amministrazione preposta al rilascio della detta autorizzazione,<br />

possa soddisfare la condizione di cui all’ultimo comma del punto 1.1 della Circolare n.<br />

980902 del 23 marzo 2006.<br />

D. (Centrobanca) Alcune società operanti nel settore energetico intendono presentare<br />

domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti<br />

rinnovabili.<br />

In tali casi si pone il problema della conformità urbanistica del suolo su cui verranno<br />

realizzati tali impianti, problematica già affrontata con nota del 28/03/03 da codesto spettabile<br />

Ministero.<br />

In tale occasione veniva ribadita la necessità di una destinazione urbanistica industriale con la<br />

conseguenza che la semplice attivazione da parte dell’impresa dell’iter amministrativo volto a<br />

modificare lo strumento urbanistico non potesse essere ritenuta sufficiente allo scioglimento<br />

della condizione, ma fosse necessario un “atto definitivo con effetto autorizzativo”.<br />

Attualmente l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da<br />

fonti rinnovabili è regolato a livello generale dal Decreto Legislativo 29/12/03 n. 387 (che ha<br />

attuato la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia prodotta da fonti<br />

energetiche rinnovabili) ed a livello di dettaglio dalla normativa regionale e provinciale.<br />

In particolare l’art. 12 del D. Lgs 387/03 prevede che tali impianti siano sottoposti ad una<br />

“autorizzazione unica” rilasciata dall’ente competente (Regione o Provincia) che ricomprenda<br />

al suo interno tutte le autorizzazioni, i permessi e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.<br />

Al fine di rilasciare tale autorizzazione viene infatti convocata una Conferenza di Servizi (ai<br />

sensi della L. 241/90 e successive modificazioni) alla quale prendono parte tutti i soggetti<br />

deputati a rilasciare un qualche tipo di autorizzazione. Tale autorizzazione unica, il cui iter<br />

per il rilascio deve concludersi in180 giorni, ha valore di permesso di costruire.<br />

Occorre notare che il comma 7 del citato articolo 12 prevede specificatamente che tali<br />

impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani<br />

urbanistici, dunque non si configura più l’ipotesi della necessità di una modifica dello<br />

strumento urbanistico richiamata nella citata nota del 28/03/03.<br />

Sempre il citato artico 12 prevede infine che le Regioni possano procedere alla indicazione di<br />

aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti.<br />

Ad oggi non tutte le Regioni hanno formalmente recepito e regolamentato nel dettaglio questa<br />

disposizione, ma con l’unica eccezione delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province<br />

Autonome, si può affermare che tale norma sia da ritenersi a tutti gli effetti immediatamente<br />

applicativa.<br />

Alla luce di quanto sopra, non essendo più necessaria una modifica dello strumento<br />

urbanistico per variare la destinazione d’uso, si ritiene non giusta e penalizzante nei confronti<br />

delle altre aziende produttive, vincolare l’ammissibilità delle domande del solo settore<br />

energetico all’ottenimento del permesso di costruire (peraltro sottoposto ad un iter<br />

amministrativo più lungo –180 giorni- rispetto a quello normalmente necessario –60 giorni-)<br />

mentre per tutti gli altri settori alla semplice destinazione urbanistica industriale del terreno.<br />

7.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

In proposito si evidenzia un’ulteriore anomalia rispetto alle altre aziende produttive in quanto,<br />

poiché l’ “autorizzazione unica” prescinde dalla destinazione urbanistica del terreno, tale<br />

autorizzazione è sempre necessaria: da ciò scaturirebbe la conseguenza che anche per quegli<br />

impianti da realizzarsi in aree industriali occorrerebbe tale autorizzazione non bastando la<br />

sola destinazione industriale del terreno, configurandosi in ciò una forte penalizzazione per<br />

tali aziende.<br />

Alla luce di quanto sopra, ferma restando la valutazione della compatibilità dei tempi di<br />

realizzazione dell’impianto con i tempi della <strong>488</strong> (si ritiene opportuno prevedere una durata<br />

dei programmi di 48 mesi), si ritiene di poter accettare le domande presentate da aziende che<br />

abbiano la disponibilità dei suoli su cui edificare gli impianti ed abbiano presentato la<br />

richiesta di autorizzazione unica, ancorché non ancora rilasciata, integrata da una nota<br />

dell’ufficio tecnico del Comune nel cui territorio sorgerà l’impianto attestante di essere a<br />

conoscenza del progetto in esame e che l’impianto non ricade nelle aree eventualmente<br />

indicate dalla Regione come non idonee. Tale ultima attestazione, che dovrà essere richiesta<br />

dall’impresa al Comune, potrebbe essere acquisita anche in corso di istruttoria. (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (documentazione, rispondenza ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione<br />

d’uso, delibera comunale)<br />

R. La circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che l’impresa dimostri, entro il termine<br />

ultimo di presentazione delle domande, la piena sussistenza del requisito di rispondenza, in<br />

relazione all’attività da svolgere, degli immobili interessati dal programma di investimenti ai<br />

vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso; nei casi sopraindicati,<br />

tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 387 del 29/12/2003, tale<br />

rispondenza potrà essere comprovata, sempre entro suddetto termine, da una delibera del<br />

Comune che, in virtù delle norme che consentono di derogare agli strumenti urbanistici<br />

vigenti nei casi di impianti aventi natura di pubblica utilità, esprima in modo evidente la<br />

volontà di consentire la realizzazione dell’impianto oggetto del programma nel sito indicato<br />

dall’impresa.<br />

7.63- D. (Unicredit) (9.1.205) Si presenta il caso di una società che intende realizzare un<br />

investimento in una unità locale ubicata nell’ambito di un’area ASI. A fronte di tale<br />

programma ha presentato, quale documentazione attestante la piena disponibilità<br />

dell’immobile, esclusivamente un certificato del consorzio nel quale si autorizza il presidente<br />

dello stesso a stipulare un contratto d’affitto con la proponente. A seguito delle verifiche<br />

condotte è emersa la seguente situazione: la richiedente dell’agevolazione occupa (dal 1994)<br />

l’immobile in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con una società che<br />

nel frattempo è fallita. Detta società fallita risultava proprietaria dell’immobile (costruito con<br />

i benefici della legge 219/81 ex art. 32). A seguito del fallimento, con decreto del Ministero<br />

del 1999, l’immobile viene trasferito in proprietà all’ASI. La proponente ha continuato a<br />

pagare il canone previsto al curatore fallimentare sino al 2001.<br />

Risulta inoltre dalla documentazione acquisita che a seguito della procedura fallimentare, il<br />

consorzio non avesse il possesso del lotto sul quale sorge l’immobile, situazione che ha<br />

impedito alla proponente successivamente a tale data di continuare a pagare quanto dovuto.<br />

La controversia insorta fra l’ASI e la curatela risulta essere stata risolta solamente nel corso<br />

del luglio 2006.<br />

Nel frattempo la proponente ha presentato nel 2005 una domanda di agevolazioni nell’ambito<br />

di un contratto d’area e chiedendo pertanto l’assegnazione del lotto all’ASI. Quest’ultimo ha<br />

provveduto nel corso del 2005 a rilasciare una delibera di assegnazione provvisoria del lotto<br />

sul quale sorge lo stabilimento, condizionando però la stessa al positivo iter istruttorio del<br />

contratto d’area.<br />

7.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Dalle informazioni assunte risulta che il contratto in questione è stato chiuso successivamente<br />

al termine utile di presentazione della documentazione del 31° Bando L. <strong>488</strong>. Nelle more<br />

dell’iter istruttorio connesso con il contratto d’area non risultava pertanto possibile da parte<br />

dell’ASI procedere con la stipula del contratto d’affitto (in quanto subordinato ad<br />

avvenimento futuro), spiegando pertanto il contenuto del certificato rilasciato dallo stesso<br />

(mandato al presidente a stipulare il contratto d’affitto) e fornito come giustificativo della<br />

piena disponibilità. Si richiede se, nelle condizioni esposte, la domanda possa ritenersi<br />

istruibile. (44 – 13 e 20/11/2006) (documentazione, disponibilità suolo e fabbricati, atto di<br />

assegnazione provvisorio)<br />

R. Nel caso prospettato si ritiene che la condizione di piena disponibilità dell’immobile non<br />

sia puntualmente soddisfatta come previsto al punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23<br />

marzo 2006. La domanda pertanto deve essere rigettata.<br />

7.20


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8. SETTORI DI ATTIVITA’<br />

8.1 - D. (Irfis) Si fa riferimento alla risposta al quesito n. 4 contenuto nella nota MICA n. 35730 del<br />

17.4.96. Un’azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti volto alla<br />

realizzazione di un impianto per la essiccazione della sansa e l’estrazione di olio di sansa<br />

grezzo (ISTAT 15.41.1). Il nuovo stabilimento andrà a sostituire un impianto similare (di<br />

proprietà di uno dei soci), costretto a chiudere “a causa della sua posizione logistica e della<br />

sua insufficienza produttiva”. L’azienda ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di<br />

ammissibilità UE, nonché di essere a conoscenza dei limiti o divieti comunitari in materia, in<br />

particolare quelli di cui al punto 2 dell’allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94. Si<br />

chiede di conoscere se sussistono le condizioni, sotto il profilo settoriale, per l’accoglimento<br />

della domanda. (3 - 29/05/96) (settori, alimentare, olio di sansa)<br />

R. La domanda, almeno per quanto concerne l’aspetto specificatamente esposto, può essere<br />

considerata ammissibile alle agevolazioni dal momento che non appare sussistere nessuna<br />

condizione chiaramente ostativa a detta ipotesi. L’azienda, naturalmente, con la<br />

dichiarazione, assume responsabilità anche penale di quanto sottoscritto. (La risposta è<br />

valida solo se non riferita ad attività di estrazione e raffinazione dell’olio di sansa, che non<br />

sono ammissibili. Così specificato nella riunione del Comitato del 18/06/96).<br />

8.2 - (Direttiva) - Realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica.<br />

La realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica, anche attraverso la<br />

cogenerazione o finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, può essere ammessa alle<br />

agevolazioni purché:<br />

• ciò avvenga nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di autoproduzione (la<br />

banca concessionaria può limitarsi ad acquisire una dichiarazione sostitutiva di notorietà in tal<br />

senso resa dal legale rappresentante dell'impresa);<br />

• l'impianto sia ubicato all'interno dell'unità produttiva aziendale o, comunque, costituisca<br />

pertinenza esclusiva della stessa;<br />

• la potenzialità dell'impianto sia commisurata ai fabbisogni dell'unità produttiva o, in caso<br />

contrario, la produzione in eccesso costituisca attività marginale, in termini di fatturato,<br />

rispetto a quella caratteristica dell'unità produttiva medesima e, nel caso in cui l'impianto sia<br />

finalizzato all'utilizzo degli scarti di lavorazione, la potenzialità medesima sia, inoltre,<br />

commisurata ai quantitativi degli scarti aziendali da utilizzare.<br />

Ai fini dell'ammissibilità delle relative spese, l'investimento, qualora non inserito in un più<br />

vasto programma inquadrabile in una delle tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, essendo<br />

teso al risparmio energetico e/o all'utilizzo degli scarti di lavorazione, costituisce una<br />

iniziativa classificabile come "ammodernamento". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (settori,<br />

produzione energia elettrica)<br />

8.3 - (Direttiva) - Iscrizioni: camerale, INPS, SCAU, ecc. Un'impresa può essere ammessa alle<br />

agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> indipendentemente dall'iscrizione alla C.C.I.A.A., all'INPS,<br />

allo SCAU, ecc. purché l'attività che effettivamente essa svolge e per la quale richiede le<br />

agevolazioni rientri tra quelle estrattive, manifatturiere o di servizi di cui all'art. 2, comma 1<br />

del regolamento. L'attività estrattiva, che deve essere pertinente alla estrazione di minerali dal<br />

suolo, e quella manifatturiera, che deve essere tesa alla lavorazione di materie prime per<br />

l'ottenimento di semilavorati o finiti, devono inoltre essere comprovabili dall'impresa<br />

attraverso la puntuale esposizione del proprio ciclo tecnologico delle produzioni previste e/o<br />

8.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di quelle effettuate (cfr. punto 1 della circolare 38522/95). (Direttiva 38129 - 18/04/96)<br />

(settori, iscrizioni: camerale, Inps, Scau ecc.)<br />

8.4 - D. (Direttiva) E' possibile finanziare delle aziende che svolgono attività' mista commercialeindustriale<br />

di servizi?<br />

Esempio: aziende di vendita di autoveicoli e veicoli industriali cod. ISTAT 5010 che<br />

effettuano nello stesso tempo l'attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (attività<br />

classificata con codice ISTAT 50201). (Direttiva 35730 - 17/04/96) (settori, attività mista<br />

commerciale – industriale)<br />

R. Si. In questo caso, naturalmente, possono essere ammesse solo le spese riferibili alla sola<br />

attività agevolabile.<br />

8.5 - D. (Direttiva) – Dovendo richiedere le provvidenze della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per l'iniziativa consistente<br />

nella realizzazione di una nuova raffineria di oli alimentari e quindi ricadente in uno dei<br />

settori soggetti ai limiti e divieti della UE, (la dec. 94/173/CE esclude da aiuti gli investimenti<br />

comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio, salvo nel caso che venga<br />

abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese<br />

"determinate") ci interesserebbe sapere:<br />

• se la successiva chiusura di altre raffinerie (Oleifici fasanesi, Riolio, quelle del Gruppo<br />

Ferruzzi ed altre) può ritenersi un caso assimilabile in tutto o in parte all'abbandono di simili<br />

produzioni in altre imprese e quindi se l'impresa può legittimamente autodichiararsi in<br />

possesso dei requisiti di ammissibilità U.E.;<br />

• cosa si intende per imprese "determinate";<br />

• come si deve intendere il termine di "insufficienza comprovata" di impianti di<br />

trasformazione in un'area o Regione. (Direttiva 35730 - 17/04/96) (settori, alimentare,<br />

comprovata insufficienza di impianti nella regione)<br />

R. Il punto 2.6 della decisione U.E. 94/173/CE condiziona l'ammissibilità degli investimenti<br />

comportanti un incremento della produzione totale dell'oleificio all'abbandono di una<br />

produzione equivalente nella stessa impresa o in altre determinate. Tale condizione<br />

sembrerebbe riferirsi ad un abbandono contestuale; se così fosse si potrebbe fare riferimento,<br />

per esempio, ad abbandoni avvenuti nel corso dell'esercizio precedente l'avvio a<br />

realizzazione dell'iniziativa.<br />

Con l'espressione "imprese determinate" si fa riferimento ad aziende puntualmente<br />

individuate.<br />

Con "insufficienza comprovata", in un'area o in una regione di impianti di trasformazione, si<br />

intende una capacità produttiva degli impianti di trasformazione dell'area o della regione<br />

insufficiente rispetto alla domanda dei medesimi territori, e che tale insufficienza sia<br />

comprovabile attraverso dati oggettivi. (La risposta è valida solo se non riferita ad attività di<br />

estrazione e raffinazione dell’olio di sansa, che non sono ammissibili. Così specificato nella<br />

riunione del Comitato del 18/06/96).<br />

8.6 - D. (Direttiva) - Classific. ISTAT 3430<br />

La fabbricazione di "altri particolari" non specificatamente indicati nella categoria ISTAT è<br />

inclusa o esclusa? (es. vetri per autoveicoli?) (Direttiva 35730 - 17/04/96) (settori,<br />

fabbricazione di mezzi di trasporto, fabbricazione di accessori per autoveicoli)<br />

R. E' inclusa<br />

8.7 - D. (Direttiva) - Attività di estrazione di materiale per l'industria edile inserita in una impresa<br />

di costruzioni, è ammissibile?<br />

8.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

D. (Direttiva) - Occorre avere una contabilità separata solo per la cava?<br />

Come si fa a compilare il conto economico solo della cava se in parte il prodotto viene<br />

venduto ed in parte utilizzato direttamente dall'impresa? (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(settori, estrattivo)<br />

R. Sono ammissibili solo le spese strettamente afferenti l'attività di estrazione, purché tale<br />

estrazione sia volta alla vendita del prodotto e non all'autoconsumo.<br />

8.8 - D. (Direttiva) - Settore agroalimentare (punto 2 circolare 8 marzo 1996)<br />

Sono finanziabili i progetti di tutela ambientale?<br />

D. (Direttiva) - Sono ammissibili i programmi di ammodernamento, di sostituzione di vecchi<br />

impianti, di incremento della capacità degli esistenti ecc. se comportano benefici ambientali?<br />

(la G.U. c72 10.3.96 sembrerebbe essere di apertura). (Direttiva 35730 - 17/04/96) (settori,<br />

alimentare, investimenti per la tutela ambientale)<br />

R. I programmi di investimento finalizzati alla tutela ambientale, effettuati nell'ambito dei<br />

settori di cui al punto 2 della circolare n. 37835/96, sono sempre ammissibili alle sole risorse<br />

nazionali. Tali programmi non devono comunque comportare aumento della capacità di<br />

produzione.<br />

8.9 - D. (Irfis) Un’azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti<br />

concernente la realizzazione di un nuovo impianto per la selezione di sementi di grano duro e<br />

di granaglie, indicando la classificazione ISTAT 15.61.<br />

Con riferimento al punto 2 della circolare esplicativa 8 marzo 1996 n.37835 si chiede di<br />

conoscere se sussistono le condizioni, sotto il profilo settoriale, per l’accoglimento della<br />

domanda, tenuto conto che il punto 2.1 dell’allegato 2 alla decisione 94/173/CE del 22/3/94<br />

recita testualmente: nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi) sono esclusi<br />

gli investimenti seguenti.(4 - 06/06/96) (settori, alimentare, lavorazione delle granaglie)<br />

R. Ferma restando l’esclusione dal cofinanziamento di tutte le attività di cui alla classe<br />

15.61, il punto 2.1 della decisione 94/173/CE del 22.3.94 fissa alcune ulteriori limitazioni per<br />

l’utilizzo, in favore di dette attività, dei fondi nazionali. Dal momento che detto punto 2.1<br />

recita “Nei settori dei cereali e del riso (ad eccezione delle sementi), sono esclusi gli<br />

investimenti ....”, la lavorazione delle sementi, in questo settore, non sembra rientrare nelle<br />

ulteriori limitazioni di cui sopra. E’, comunque, obbligatoria, per l’impresa, la dichiarazione<br />

prevista al punto 2 della circolare n. 37835 dell’8.3.96, secondo lo schema di cui all’allegato<br />

n. 4 della circolare medesima.<br />

8.10 - D. (M. Fondiario) Una società ha presentato domanda ai sensi della legge <strong>488</strong> pur operando<br />

in uno dei settori di trasformazione dei prodotti alimentari esclusi dall’ammissibilità sia sui<br />

fondi cofinanziati dall’U.E. che su quelli nazionali (come da circolare dell’8.3.93). In<br />

particolare la società in questione si occupa della produzione di zucchero (Istat ‘91: 15.83).<br />

Nella “Dichiarazione dell’impresa relativa alla sussistenza dei requisiti di ammissibilità alle<br />

agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto G dell’allegato 2<br />

della Circolare 38522” la società sostiene che il programma di investimenti pur non<br />

presentando oggi i requisiti di ammissibilità deve ritenersi comunque ammissibile in quanto:<br />

1) avviato a realizzare in epoca precedente alla decisione 94/173/CE del 22.3.94.<br />

Infatti l’investimento è stato avviato il 21.1.94 e la domanda originaria era stata presentata in<br />

data 29.12.93.<br />

Ora la domanda è stata “riproposta “ sulla legge <strong>488</strong> ai sensi dell’art. 12 comma 1 del<br />

Regolamento.<br />

2) l’investimento (conclusosi nel 1995) non ha comportato alcun incremento della capacità<br />

8.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

produttiva aziendale.<br />

Infatti lo stesso è stato inquadrato come “ristrutturazione”.<br />

Come ci si deve comportare?<br />

a) la domanda deve essere respinta?<br />

b) la domanda va istruita e poi conclusa con parere negativo?<br />

c) è accoglibile la tesi della società? (4 - 06/06/96) (settori, alimentare, zucchero)<br />

R. L’art. 12, comma 1 del regolamento recita: “Le domande di agevolazioni.....possono<br />

essere riproposte .... restando a tutti gli effetti fermi, salvo quanto previsto dal comma 2<br />

(decorrenza delle spese ammissibili ndr), i requisiti di ammissibilità e le ulteriori disposizioni<br />

previste nel regolamento stesso”. Le condizioni di ammissibilità o meno ai fondi nazionali<br />

delle iniziative nei settori di cui alla lettera G dell’allegato n. 2 della circolare n. 38522/95<br />

devono sussistere, pertanto, alla data della concessione delle agevolazioni ai sensi della L.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Per quanto concerne, in particolare, la produzione dello zucchero, si rimanda al<br />

punto 2.8 dell’allegato alla Decisione 94/173/CE della Commissione U.E. (v. all. n. 2 della<br />

circolare ministeriale n. 37835 dell’8.3.96), ferma restando l’ammissibilità (sempre ai soli<br />

fondi nazionali) dei programmi di investimento finalizzati alla tutela dell’ambiente e<br />

conformi alla disciplina comunitaria (CU C72 del 10.3.94).<br />

8.11 - D. (S. Paolo) Un’azienda commerciale che promuove attività manifatturiere o altre<br />

ammissibili in una nuova unità produttiva è soggetto beneficiario ai sensi della <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, in<br />

quanto dai codici Istat risultando commerciale verrebbe esclusa dall’agevolazione? (4 -<br />

06/06/96) (settori, attività mista commerciale – industriale)<br />

R. Vedasi quanto già indicato al punto 6 della circolare n. 38129 del 18.4.96.<br />

8.12 - D. (S. Paolo) Fabbricazione di oli e grassi raffinati (codice ISTAT 15.42.1) in forma di<br />

cooperativa: è ammissibile? (4 - 06/06/96) (settori, alimentare, società cooperative)<br />

R. Un’impresa cooperativa è certamente ammissibile alle agevolazioni. Per quanto concerne<br />

l’ammissibilità della produzione di oli e grassi raffinati, si rimanda ai punti 2.5 e 2.6 della<br />

decisione 94/173/CE della Commissione U.E. (v. all. n. 2 della circolare n. 37835<br />

dell’8.3.96).<br />

8.13 - D. (S. Paolo) Raccolta, smaltimento e trasporto rifiuti: è ammissibile? (5 - 18/06/96) (settori,<br />

altre manifatturiere, recupero e preparazione per il riciclaggio)<br />

R. L’attività sembra inquadrabile nella Divisione 37 “Recupero e preparazione per il<br />

riciclaggio”, nei limiti, però, delle sotto-attività e dei prodotti citati nelle relative classi. Non<br />

è compresa, ad esempio, la raccolta e, di conseguenza, non sono ammissibili le spese ad essi<br />

destinate.<br />

8.14 - D. (EPF) Azienda che svolge attività di imbottigliamento e confezionamento di olio extra<br />

vergine di oliva e produzione (tramite miscelamento) e imbottigliamento liquori tipici.<br />

L’impresa fa riferimento, nell’inquadrare la propria attività, alla classificazione ISTAT 1981<br />

ed in particolare ai codici 496.1 e 424.3, cui corrispondono rispettivamente i codici ISTAT<br />

1991 74.82.1 (attività di imballaggio per conto terzi comprendenti o meno un processo<br />

automatizzato: riempimento di lattine e bottiglie, etichettatura, marcatura e stampa,<br />

confezionamento di pacchi e pacchetti regalo) e 15.91 (fabbricazione bevande alcoliche<br />

distillate); dei suddetti codici solo l’ultimo è ricompreso tra le attività agevolabili. Atteso che<br />

l’attività di imbottigliamento e confezionamento olio d’oliva - svolta peraltro per c/proprio e<br />

comunque non riconducibile in una delle attività produttive incluse nelle sezioni Istat C e D -<br />

sembrerebbe non agevolabile, si può ritenere ammissibile l’intera spesa afferente un progetto<br />

8.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

che preveda alcuni macchinari comuni (ad esempio depalettizzatrice, pulitrice a depressione<br />

aspirante) per entrambe le linee produttive? (5 - 18/06/96) (settori, alimentare, liquori)<br />

R. Vedasi risposta al quesito BNL allegata al verbale del 6.6.96 (vedi punto 18.14 della<br />

presente raccolta).<br />

8.15 - D. (M. Umbria) Un’azienda operante nel settore manifatturiero per la “pastorizzazione delle<br />

uova” ha indicato il codice ISTAT ‘91 15893 (uova in polvere e ricostituite). Non avendo<br />

trovato nella classificazione ISTAT l’attività relativa alla pastorizzazione delle uova si chiede<br />

se il codice ISTAT dichiarato dalla ditta può essere considerato il più rispondente. (5 -<br />

18/06/96) (settori, alimentare, pastorizzazione uova)<br />

R. Il codice 15.89.3 appare il più rispondente.<br />

8.16 - D. (S. Paolo) La società ha dichiarato nella domanda un codice ISTAT: 2871 fabbricazione<br />

di bidoni in acciaio e di contenitori analoghi.<br />

Le informazioni desumibili dalla documentazione fornita fanno ritenere che l’attività<br />

effettivamente svolta risulti molto più articolata e conforme all’oggetto sociale desunto dalla<br />

C.C.I.A.A. che recita: costruzione, recupero, rigenerazione, lavaggio, bordatura di fusti<br />

metallici e attività accessorie e consequenziali (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento dei<br />

rifiuti e acque industriali, recupero di materie prime e secondarie). Infatti dall’ultimo bilancio<br />

approvato (1994), la composizione dei ricavi è la seguente: lit. 1.056 mln. da ricavi vendita<br />

fusti, lit. 3.539 mln. ritiro materiale da bonificare - stoccaggio in conto terzi rifiuti da smaltire,<br />

lit. 132 mln. rottame ferroso, lit. 1.190 mln. servizi vari.<br />

Il ciclo tecnologico delle produzioni previste si articola su 3 linee di lavorazione, distinte per<br />

dimensioni dei fusti, caratterizzate da lavaggi, bordatura o pressatura piuttosto che<br />

asciugatura e verniciatura, più una linea di recupero per piccoli contenitori e filtri olio che<br />

vengono lavati o triturati.<br />

L’investimento si divide in opere edili (due fabbricati) per un tot. di lit. 3.113 mln., impianti e<br />

macchinari per 3.342 mln. di cui impianto depurazione acque per lit. 685 mln., copertura<br />

vasche e aspirazione fumi depuratore 450 mln, linea automatica cisternette 350 mln.<br />

La qualificazione indicata in domanda è “nuovo impianto” con “trasferimento”.<br />

Le finalità dichiarate sono ampliamento strutture aziendali, stoccaggio dei residui della<br />

pulizia, adeguamento alla normativa sulla sicurezza ambientale, area di lavorazione in<br />

proprietà.<br />

L’Istituto ritiene che la suddetta attività debba piuttosto essere classificata nella categoria 37<br />

del Ramo D dell’ISTAT ovvero recupero e preparazione per il riciclaggio con particolare<br />

riferimento al punto 37.1 (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami<br />

metallici).<br />

Si richiede conferma dell’interpretazione predetta. (5 - 18/06/96) (settori, altre<br />

manifatturiere, recupero e preparazione per il riciclaggio)<br />

R. Dagli elementi forniti, si ritiene che si possa concordare con l’ipotesi della banca. In tal<br />

caso occorre distinguere le attività ricomprese nella Divisione 37, e quindi ammissibili, da<br />

quelle che ne restano escluse, e quindi non ammissibili.<br />

8.17 - D. (M. Umbria) Azienda operante nel settore agroalimentare per la mattazione e<br />

trasformazione dei colombi codice ISTAT ‘91 15.12.1.<br />

Fermo restando quanto previsto dall’allegato 2 punto G della circolare del 15 dicembre 1995<br />

n° 38522, si chiede se il programma di investimento promosso da tale azienda rientra nei<br />

limiti indicati nella circolare 8 marzo 1996 n° 37835. (5 - 18/06/96) (settori, alimentare,<br />

mattazione e trasformazione colombi)<br />

8.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. L’attività in questione non è ammissibile al cofinanziamento. Può essere ammissibile ai<br />

fondi nazionali solo se (trattandosi di prodotti avicoli diversi dai polli) nelle regioni<br />

dell’Obiettivo 1 la capacità regionale si dimostri insufficiente (cfr. punto 2.10 decisione<br />

94/173/CE del 22.3.94 - all. n.2 alla circolare n.37835 dell’8.3.96).<br />

8.18 - D. (M. Umbria) Un’azienda operante nel settore agroalimentare, codice ISTAT ‘91 15.11.1,<br />

realizza un programma di investimento solo in parte inteso ad adeguare gli impianti alle<br />

norme sanitarie comunitarie. Si chiede se sono da escludere gli investimenti aventi altre<br />

finalità. (5 - 18/06/96) (settori, alimentare, adeguamento a norme sanitarie)<br />

R. Vedasi risposta al quesito BNL allegata al verbale del 6.6.96 (vedi punto 18.14 della<br />

presente raccolta).<br />

8.19 - D. (B. Carige) (18.19) Un’impresa di servizi, la cui attività rientra in quelle ammesse,<br />

costituita sotto forma di società semplice può essere beneficiaria delle agevolazioni? (5 -<br />

18/06/96) (settori, servizi, beneficiari)<br />

R. Si.<br />

8.20 - D. (S. Paolo) Servizio assistenza per l’utilizzo di ponti radio: è ammissibile? (6 - 25/06/96)<br />

(settori, servizi, assistenza per utilizzo ponti radio)<br />

R. Dagli elementi forniti, l’attività prospettata non sembra rientrare in alcuno dei servizi di<br />

cui all’allegato al regolamento.<br />

8.21 - D. (S. Paolo) Attività: produzione di vermouth, spumanti e liquori.<br />

La società in questione ha in corso un investimento di “razionalizzazione” (adeguamento<br />

strutture produttive e logistiche) dello stabilimento sito in provincia di Torino. Il programma è<br />

finalizzato al raggruppamento di tutta l’attività produttiva nel suddetto stabilimento e alla<br />

contestuale chiusura delle altre aziende del gruppo ubicate in Francia e Germania.<br />

La capacità complessiva di trasformazione delle tre aziende ante raggruppamento era di litri<br />

165.000.000, con origine della materia prima da trasformare prevalentemente italiana anche<br />

per le imprese estere; a regime (1999) la capacità di trasformazione si assesterà a litri<br />

95.000.000 e sarà concentrata nello stabilimento oggetto degli investimenti. (La produzione<br />

ante raggruppamento dello stabilimento predetto era di litri 85.000.000). La nuova capacità di<br />

trasformazione è pertanto inferiore di oltre il 20% rispetto a quella preesistente del gruppo<br />

con un abbandono di litri 70.000.000 nelle aziende francese e tedesca.<br />

L’azienda ritiene di essere in linea con la decisione 94/173/CE ed ha presentato la<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio prevista dalla circolare MICA dell’8/3/96.<br />

L’Istituto ritiene che in effetti la normativa comunitaria sul settore possa intendersi rispettata,<br />

stante il risultato finale ottenuto di riduzione della produzione.<br />

Si chiede conferma dell’interpretazione predetta. (6 - 25/06/96) (settori, alimentare,<br />

vermouth)<br />

R. L’attività prospettata dovrebbe essere inquadrata nelle classi 15.91 (liquori) e 15.93 (vini)<br />

della Classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91. La seconda classe, contrariamente<br />

alla prima, è soggetta alle limitazioni dell’U.E. e rientra nelle ipotesi previste dall’allegato n.<br />

2, lettera G della circolare n. 38522/95 e del punto 2 della circolare n. 37835/96. Nell’ipotesi<br />

in cui, come sembra, gli investimenti dell’iniziativa riguardano sia l’una che l’altra attività,<br />

tutti gli investimenti stessi sono soggetti alle limitazioni di cui sopra e il codice ISTAT da<br />

indicare nella relazione istruttoria è convenzionalmente il 15.93.<br />

Nel merito, il punto 2.11 della decisione 94/173/CE del 22.3.94 della commissione consente,<br />

nel settore dei vini e degli alcoli, l’ammissibilità ai soli fondi nazionali degli “investimenti<br />

8.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

necessari per il raggruppamento di imprese ..., in corso di ristrutturazione ... sempre che la<br />

nuova capacità di trasformazione sia inferiore almeno del 20% alla preesistente capacità<br />

totale abbandonata nella regione in causa”. Dal momento che la decisione fa esplicito<br />

riferimento all’abbandono di una preesistente capacità nella stessa regione e che, nel caso in<br />

esame, detta capacità era installata in Paesi diversi, non sembrano sussistere le condizioni<br />

per l’ammissibilità dell’iniziativa ai sensi della decisione U.E. citata.<br />

8.22 - D. (S. Paolo) Nel verbale 29/5 punto 4 IRFIS ha fatto quesito su ammissibilità investimenti<br />

volti a realizzazione impianto per l’essiccazione sansa ed estrazione di olio di sansa grezzo<br />

con sostituzione di impianto similare costretto a chiudere. La risposta precisa l’ammissibilità.<br />

Al punto 2.6 allegato decisione 94/137 CE del 22/3/94 viene prevista l’esclusione per<br />

“investimenti relativi all’estrazione o alla raffinazione dell’olio di sansa”. Si sottopone per<br />

avere chiarimenti su interpretazione norma CEE. (6 - 25/06/96) (settori, alimentare, olio di<br />

sansa)<br />

R. Si conferma, come precisato nel verbale della seduta del 18.6.96, che la risposta al quesito<br />

del 29.5, nonché quella contenuta nella direttiva n. 35730 del 17.4.96, sono da intendere<br />

valide con riferimento alla sola produzione di olio di oliva; esse sono errate con riferimento<br />

all’estrazione e raffinazione dell’olio di sansa. Quest’ultima attività è, infatti, non<br />

ammissibile neanche ai soli fondi nazionali.<br />

8.23 - D. (S. Paolo) Azienda produce mangimi per animali da allevamento e domestici impiegando<br />

per il 76,3% prodotti settore cereali e per il 23,7% prodotti della lavorazione della carne. Il<br />

programma riguarda una parte atta a migliorare le condizioni ambientali (chiesto100% delle<br />

spese) e una parte atta a razionalizzare il ciclo produttivo (chiesto il 23,7% delle spese riferito<br />

alla parte non costituita dalla lavorazione di cereali). Tenuto conto che la maggior parte del<br />

programma attiene la lavorazione dei cereali, la richiesta è ammissibile (riducendo la % delle<br />

spese attinenti l’ambiente al 75% - obiett.1)? (6 - 25/06/96) (settori, alimentare, mangimi<br />

per animali)<br />

R. Dal momento che il programma di investimenti riguarda l’alimentazione animale con<br />

prevalente impiego di cereali, si applicano le limitazioni ed i divieti di cui al punto 2.1 della<br />

decisione 94/173/CE del 22.3.94 all’intera iniziativa (v. allegato 2 alla circolare n. 37835<br />

dell’8.3.96). Pertanto, fermo restando l’ammissibilità ai soli fondi nazionali degli<br />

investimenti tesi a migliorare le condizioni ambientali, gli altri investimenti possono essere<br />

totalmente ammessi o esclusi, sempre a valere sui soli fondi nazionali, a seconda che<br />

sussistano o meno le condizioni poste dal punto 2.1 della citata decisione.<br />

8.24 - D. (S. Paolo) Sempre nel settore 2.1 CEE è esatta l’interpretazione che gli investimenti<br />

riguardanti l’alimentazione animale sono sempre esclusi per le unità che producono più di<br />

20.000 ton. all’anno a prescindere da abbandono di capacità equivalente in altre imprese? (6 -<br />

25/06/96) (settori, alimentare, mangimi per animali)<br />

R. Si.<br />

8.25 - D. (Irfis) L’azienda svolge attività di costruzione di macchine per l’esecuzione di trattamenti<br />

termici inquadrabile nella categoria 36.1 della Classifica ISTAT 91, attività di esecuzione di<br />

trattamenti termici inquadrabile nella categoria 28.51 nonché l’esecuzione di prove distruttive<br />

e non distruttive, anche all’interno di stabilimenti produttivi (impianti chimici, raffinerie,<br />

etc..), consistenti in radiografie, ultrasuoni, magnetoscopie, termografie, etc.., inquadrabile<br />

nella categoria 74.30 (collaudi ed analisi tecniche). Si desidera conoscere se quest’ultima<br />

attività che peraltro è quella prevalente, può essere considerata compresa tra i servizi di<br />

8.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

consulenza tecnico - economica per problematiche riguardanti la qualità e relativa<br />

certificazione nell’impresa (punto 3/t dell’allegato 3 alla circolare 38522 del 15.12.95). (6 -<br />

25/06/96) (settori, servizi, qualità)<br />

R. Qualora l’attività svolta dall’impresa richiedente sia finalizzata al conseguimento della<br />

certificazione di qualità del processo produttivo dei clienti, l’inquadramento dell’attività<br />

stessa potrebbe essere quello suggerito (punto 3.t dell’allegato n. 3 della circolare n.<br />

38522/95 : “Problematiche riguardanti la qualità e relativa certificazione nell’impresa”).<br />

Qualora detta attività abbia altri fini, potrebbe essere inquadrata, a seconda di quale sia più<br />

rispondente, al punto 2.a “Assistenza alla introduzione....”, o al punto 2/c “Produzione,<br />

lavorazione o trattamento ....” o al punto 3.b “Progettazioni” dell’allegato citato.<br />

8.26 - D. (B. Napoli) Nel caso di iniziativa per la produzione di derivati del latte sia di bufala, sia di<br />

vacca (ISTAT 15.51), le esclusioni di cui al punto 2.3 dell’allegato alla Decisione 94/173/CE<br />

del 22/3/94 della Commissione Europea vanno applicate a tutto il programma, in proporzione<br />

alla produzione prevista per i derivati del latte di bufala e/o all’impiego prevalente dei mezzi<br />

di produzione o in altra misura?<br />

D. (B. Napoli) Nel caso di fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria,<br />

pasticceria e biscotteria (ISTAT 15.61.2) sia da cereali, sia da frutta a guscio (castagne,<br />

cocco, ecc.), le esclusioni di cui al punto 2.1 dell’allegato alla Decisione 94/173/CE vanno<br />

applicate a tutto il programma, in proporzione all’impiego prevalente dei mezzi di produzione<br />

o in altra misura ? ed eventuali investimenti per incrementi della capacità molitoria vanno<br />

esclusi del tutto o in proporzione alle produzioni previste? (7- 10/07/96) (settori, alimentare,<br />

attività ammissibile e non ammissibile)<br />

R. Qualora un’iniziativa riguardi una unità produttiva nella quale vengono svolte più attività<br />

assoggettabili a differenti regimi agevolativi (ammissibili al cofinanziamento, ammissibili ai<br />

soli fondi nazionali, non ammissibili), si distinguono i seguenti casi:<br />

- se l’iniziativa concerne una sola attività, ancorché non prioritaria nell’economia<br />

dell’impresa, o più attività assoggettabili al medesimo regime, si applica il regime<br />

corrispondente;<br />

- se l’iniziativa concerne più attività, in parte ammissibili a cofinanziamento ed in parte ai<br />

soli fondi nazionali, l’iniziativa stessa può essere positivamente considerata per l’accesso ai<br />

soli fondi nazionali;<br />

- se l’iniziativa concerne più attività, in parte non ammissibili, l’iniziativa stessa deve essere<br />

istruita con esito negativo, a meno che non si riescano ad individuare ed escludere gli<br />

investimenti relativi all’attività non ammissibile.<br />

In ogni caso, con esclusivo riferimento all’iniziativa ammissibile, devono risultare<br />

univocamente individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari e, soprattutto,<br />

occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il calcolo dei relativi<br />

indicatori.<br />

8.27 - D. (B. Napoli) Nel caso di progetti che si appellino alla comprovata insufficienza di impianti<br />

di trasformazione nella regione, l’onere della prova è a carico dell’imprenditore? e quali sono<br />

gli Enti legittimati a certificare in merito? (7- 10/07/96) (settori, alimentare, comprovata<br />

insufficienza di impianti nella regione)<br />

R. Per quanto concerne le attività interessate dalle limitazioni e dai divieti di cui alla<br />

decisione 94/173/CE del 22.3.94 ed al punto 2.4 dell’allegato III al regolamento CEE n.<br />

3699/93 del 21.12.93 (vedi punto 2 e allegati nn. 2 e 3 della circolare n. 37835 dell’8.3.96), il<br />

legale rappresentante dell’impresa interessata deve sottoscrivere la prevista dichiarazione<br />

(vedi allegato n. 4 della citata circolare). La presenza di una dichiarazione formalmente<br />

8.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

corretta solleva la banca concessionaria dalla responsabilità di verificare l’ammissibilità<br />

dell’iniziativa, a meno che l’oggetto della dichiarazione stessa non sia palesemente in<br />

contrasto con le decisioni dell’U.E. in materia. Il legale rappresentante, naturalmente, con la<br />

dichiarazione, assume responsabilità penale di quanto sottoscritto, la cui veridicità o<br />

rispondenza alle condizioni poste dall’U.E. verrà verificata in seguito.<br />

8.28 - D. (B. Carige) Un’azienda che opera nel settore del recupero, dello stoccaggio e della<br />

lavorazione del rottame di vetro proveniente da raccolta differenziata e/o da produzione<br />

industriale (codice ISTAT 37.2) realizza un investimento in parte costituito dall’acquisto di<br />

nuove campane per la raccolta del rottame di vetro (campane che verranno collocate in vari<br />

comuni alcuni dei quali non eleggibili) nonché nell’acquisto di un nuovo automezzo specifico<br />

per lo svuotamento ed il trasporto delle predette campane. Si ritiene che i summenzionati<br />

investimenti siano agevolabili in quanto organici e funzionali all’attività dell’impresa e<br />

necessari al suo ciclo produttivo. (7 - 10/07/96) (settori, altre manifatturiere, recupero e<br />

preparazione per il riciclaggio)<br />

R. L’attività ammissibile è quella di “recupero e preparazione per il riciclaggio”, con<br />

esclusione, quindi, della raccolta e, di conseguenza, degli investimenti alla stessa destinati.<br />

8.29 - D. (B. Napoli) Iniziativa riguardante la realizzazione di un centro di conservazione,<br />

confezionamento e commercializzazione di prodotti orticoli. Il progetto ricade nell’area di<br />

crisi di Manfredonia. La richiesta di agevolazioni è stata formulata presentando l’iniziativa<br />

come un impianto per la lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi, ascrivibile alla<br />

categoria ISTAT ‘91 cod.15.33; l’esame della documentazione esibita dalla richiedente<br />

evidenzia trattarsi di un impianto per la conservazione refrigerata, il confezionamento e la<br />

commercializzazione di frutta e ortaggi. Di queste, risulterebbe quindi ascrivibile alla<br />

categoria ISTAT ‘91 cod. 51.31 la commercializzazione; l’attività di confezionamento<br />

risulterebbe inoltre ascrivibile alla cod. 74.82.1 e la conservazione mediante magazzino<br />

frigorifero al cod. 63.12.2, tutte proprie di attività di servizi non agevolabili mediante la<br />

L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Il progetto che è stato esibito per l’ottenimento della concessione edilizia reca l’intestazione<br />

“Magazzino frigorifero per prodotti ortofrutticoli” e prevede celle frigorifere per un volume<br />

pari al 55% di quello totale di costruzione, con un costo pari al 22,5% dell’investimento<br />

totale.<br />

Il c/o economico a regime esibito in relazione illustrativa prevede ricavi per vendite a mercati<br />

ortofrutticoli per Lm 28.794, rivenienti da patate, meloni, cavolfiori, broccoli, cipolle,<br />

peperoni, pomodori da mensa, fragole e carote; prodotti della terra ai quali lo stabilimento<br />

fornisce solo un supplemento di servizio per il consumatore costituito, a seconda dei prodotti,<br />

da lavaggio o pulizia, cernita o calibratura, confezionamento e simili, oltre alla refrigerazione,<br />

che non sembrano integrare gli estremi di una trasformazione industriale e che si tramutano,<br />

dai preventivi esposti, in investimenti che hanno una bassa incidenza percentuale sul totale<br />

(14% ca.).<br />

Sia l’ubicazione dell’impianto in zona tipicamente agricola, sia la tipologia dei prodotti<br />

ottenuti, sia infine l’indicazione delle tecnologie impiegate (se pur certamente moderne,<br />

tuttavia non rappresentanti significative innovazioni né di prodotto né di processo), fanno<br />

propendere per una classica centrale ortofrutticola ad attività di commercializzazione e<br />

conservazione refrigerata dei prodotti della terra destinati ai mercati all’ingrosso. In quanto<br />

tale, essa non sembra presentare i requisiti di ammissibilità alle agevolazioni anche coperte<br />

dal solo fondo nazionale. Vorremmo conoscere il parere del Comitato in merito. (7- 10/07/96)<br />

(settori, alimentare, lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi)<br />

8.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. L’attività indicata sembra esclusa dalle agevolazioni. Tuttavia, qualora, nell’ambito di<br />

quella complessiva, venga svolta anche un’attività ammissibile, ancorché non prioritaria<br />

nell’economia dell’impresa, le relative spese possono essere ammesse qualora configurino un<br />

programma organico e funzionale, per il quale siano univocamente individuabili i parametri<br />

tecnici, economici, finanziari e, soprattutto, occupazionali che consentano la valutazione del<br />

programma stesso ed il calcolo dei relativi indicatori.<br />

8.30 - D. (B. Carige) Si richiede un giudizio sulla agevolabilità di un investimento prospettato da<br />

un’azienda estrattiva relativo principalmente (L. 1.400 mil.) all’apertura di un nuovo fronte di<br />

cava, appaltato ad azienda terza. La richiedente ha classificato l’iniziativa come<br />

“ampliamento” stante il previsto incremento occupazionale di 3 unità. I lavori, previa la<br />

predisposizione e l’aggiornamento dei rilievi topografici e di progettazione esecutiva (al<br />

riguardo si precisa che l’azienda si è dichiarata in possesso di piano di coltivazione<br />

autorizzato dalla Regione), consistono nella creazione di piste di accesso (il nuovo fronte si<br />

trova a quota 280/300 mt. sul livello del mare) e nella scoperchiatura del calcare idoneo alla<br />

produzione di calce, mediante l’abbattimento di un potente strato di calcare non idoneo<br />

soprastante. Si precisa che questo tipo di costi vengono contabilizzati alla voce patrimoniale<br />

“Oneri pluriennali” ed ammortizzati applicando un’aliquota del 20%. Si sottolinea che la<br />

richiedente gestisce altra cava sempre in area Obiettivo 2 ed esegue anche lavori edili stradali<br />

e marittimi (l’incidenza di questi ultimi sul fatturato degli ultimi due anni ci è stata indicata<br />

intorno al 25/30%), al riguardo ci è stato escluso il fenomeno di autoconsumo. La restante<br />

quota di spesa (L. 350 mil.) si riferisce all’acquisto di un nuovo elaboratore elettronico e<br />

relativi programmi per gestione amministrativa completa (fatturazione attiva e passiva,<br />

contabilità analitica e gestione dei magazzini). Si ritiene che questo tipo di iniziativa,<br />

classificabile come “ammodernamento” in quanto non è previsto un significativo incremento<br />

della capacità produttiva, possa essere agevolata nella sua globalità in quanto garantisce, in<br />

prospettiva, la prosecuzione dell’attività dell’unità produttiva. (7 - 10/07/96) (settori,<br />

estrattivo)<br />

R. Tali spese sono ammissibili a condizione che le stesse vengano realizzate su terreno di<br />

proprietà dell’impresa o del quale la stessa ha disponibilità per non meno di cinque anni<br />

dalla data di entrata in funzione dell’iniziativa e purché le medesime spese risultino<br />

indispensabili per la funzionalità dell’iniziativa stessa.<br />

8.31 - D. (EPF) Una società di fatto fornitrice di servizi e operante in uno dei settori di cui<br />

all’allegato n. 3 può essere ammessa alle agevolazioni per la <strong>488</strong>/<strong>92</strong> ? Il punto 2.1 della<br />

circolare del 15.12.95 n. 38522 stabilisce che le imprese fornitrici di servizi debbano essere<br />

necessariamente costituite sotto forma di società; non è chiaro se e in quale categoria rientrino<br />

le società irregolari. Si ritiene che tali società, possedendo i tre requisiti essenziali del<br />

contratto di società (il conferimento, l’esercizio in comune di un’attività economica, la<br />

divisione degli utili), possano essere ammesse alle agevolazioni. (7- 10/07/96) (settori,<br />

servizi, beneficiari)<br />

R. E’ necessario che l’impresa sia costituita sotto forma di società (vd. art. 2, comma 1 del<br />

regolamento).<br />

8.32 - D. (S. Paolo) I programmi di investimento finalizzati alla tutela dell’ambiente e conformi alla<br />

disciplina comunitaria (G.U. del 10/3/94) sono ammissibili alle sole risorse nazionali. Gli<br />

investimenti riguardanti l’alimentazione animale sono sempre esclusi (anche dalle risorse<br />

nazionali) per le unità che producono o produrranno più di 20.000 ton. all’anno. Un’azienda<br />

che produce oltre tale limite avanza due domande per dei programmi di investimento<br />

8.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

consistenti, limitando la richiesta delle agevolazioni solo per le spese mirate direttamente o<br />

indirettamente a migliorare la tutela dell’ambiente e la sicurezza degli operai. Nello spirito<br />

dell’orientamento U.E. si riterrebbero le domande ammissibili. (8 - 16/07/96) (settori,<br />

alimentare, investimenti per la tutela ambientale)<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria; l’ammissibilità, naturalmente, è limitata ai soli<br />

fondi nazionali.<br />

8.33 - D. (Irfis) Un’azienda di grandi dimensioni per fatturato (55 mld. circa nel 1994), che svolge<br />

l’attività di impresa edile-stradale (prevalente), nonché di produzione di conglomerati<br />

bituminosi e cementizi e di emulsioni bituminose, ha presentato domande di agevolazioni<br />

finanziarie ai sensi della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per la realizzazione di programmi di investimento per<br />

due distinti stabilimenti industriali, concernenti sostanzialmente l’ammodernamento di<br />

impianti di produzione di conglomerati bituminosi. Poiché nelle domande viene indicata la<br />

classificazione ISTAT ‘91 23.20.4 riguardante la “fabbricazione di emulsioni di bitume, di<br />

catrame e di leganti per uso stradale” che rappresenta una produzione assolutamente<br />

marginale dell’azienda (0,5% del fatturato 1994), e atteso che la produzione di conglomerato<br />

bituminoso non risulta specificatamente inclusa tra le attività manifatturiere nella<br />

classificazione delle attività economiche ISTAT ‘91, si chiede come dette iniziative dovranno<br />

essere inquadrate ai fini della classificazione ISTAT da indicare nella relazione istruttoria.<br />

Parrebbe opportuno assegnare nel caso la classificazione ISTAT ‘91 26.63 - “Produzione di<br />

conglomerato cementizio (calcestruzzo) pronto per l’uso”, risultando tale prodotto affine al<br />

conglomerato bituminoso. La produzione di calcestruzzi rappresenta peraltro una ulteriore<br />

significativa attività produttiva aziendale.<br />

D. (Irfis) Una delle due iniziative attinenti il precedente quesito, comprende consistenti spese<br />

per l’acquisto di macchine operatrici stradali (vibrofinitrici, rulli compressori, escavatori e<br />

simili) utilizzate dall’azienda per la messa in opera dei conglomerati bituminosi per la<br />

formazione di pavimentazioni stradali. Si chiede di conoscere se, analogamente ai criteri<br />

adottati al riguardo in occasione della precedente L. 64/86, le spese inerenti tali mezzi d’opera<br />

siano da escludere ai fini delle agevolazioni. (8 - 16/07/96) (settori, conglomerati<br />

bituminosi)<br />

R. L’attribuzione del codice 23.20.4 o del 26.63 non ha alcuna rilevanza ai fini<br />

dell’ammissibilità dell’iniziativa e, pertanto, si rimanda ad un più approfondito esame<br />

istruttorio da parte della banca concessionaria. Per quanto concerne l’acquisto dei mezzi per<br />

la messa in opera del conglomerato, si concorda con la banca medesima, essendo gli stessi<br />

destinati all’attività di costruzioni stradali - non ammissibile - piuttosto che di produzione del<br />

conglomerato stesso.<br />

8.34 - D. (Interbanca) Un’azienda produce concentrato di pomodoro a varie gradazioni, in scatole<br />

da g. 100 a Kg. 3, acquisendo concentrato di varia provenienza che viene rilavorato, raffinato<br />

e pastorizzato prima del confezionamento in scatole da pomodoro fresco, nelle quote stabilite<br />

annualmente dall’A.I.M.A. per il contributo comunitario. Gli impianti produttivi sono<br />

costituiti da:<br />

1. una linea di produzione di concentrato di pomodoro a concentrazione predeterminata, a<br />

partire dal concentrato a 36 e 38 gradi;<br />

2. una linea di produzione di concentrato a partire dal pomodoro fresco.<br />

E’ opinione dell’azienda che tale tipo di attività sia da catalogarsi come trasformazione di<br />

prodotto semilavorato, e quindi non classificabile in attività specifica di produzione di<br />

concentrato di pomodoro (ISTAT 15.3 - Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi);<br />

8.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’azienda classifica infatti la propria attività con il codice ISTAT 15.8, corrispondente alla<br />

fabbricazione di altri prodotti alimentari.<br />

Da parte nostra, condividiamo quanto espresso dalla richiedente ai fini dell’ammissibilità del<br />

programma di investimenti alle agevolazioni previste dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, in quanto l’attività<br />

di trasformazione del pomodoro fresco è del tutto marginale, e la rilavorazione del<br />

concentrato, peraltro di provenienza prevalentemente estera, non incide sulla capacità<br />

nazionale di trasformazione del pomodoro fresco. (8 - 16/07/96) (settori, alimentare,<br />

concentrato di pomodoro)<br />

R. Il punto 2.2 dell’allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94 (vedi allegato n. 2 alla<br />

circolare ministeriale n. 37835 dell’8.3.96) non sembra fare alcuna distinzione, nella<br />

produzione di concentrati di pomodoro, in relazione alle caratteristiche della materia prima<br />

(pomodoro fresco o concentrato da rilavorare). Qualora la banca interpreti il divieto U.E.<br />

come diretto a limitare la capacità di trasformazione nazionale di pomodoro fresco e non<br />

dovesse, pertanto, riscontrare che la dichiarazione resa dall’impresa (ai sensi della circolare<br />

citata) sia palesemente in contrasto con le decisioni dell’U.E. in materia, può istruire<br />

positivamente l’iniziativa sulla base della dichiarazione medesima. Con quest’ultima, il<br />

legale rappresentante dell’impresa assume responsabilità anche penale di quanto<br />

sottoscritto, la cui veridicità o rispondenza alle condizioni poste dall’U.E. verrà verificata in<br />

seguito.<br />

8.35 - D. (Bav) Sono state presentate due richieste di agevolazione:<br />

1) Laboratorio di analisi cliniche (cod. ISTAT ‘91: 85.14.1). Il ciclo tecnologico indicatoci<br />

dalla società nel business plan è così sintetizzato: a) prelievo di campioni per l’analisi<br />

chimico-cliniche, batteriologiche, ematologiche in campo medico, prelievi per analisi<br />

tossicologiche nel campo merceologico, prelievi per analisi di qualsiasi tipo di controllo in<br />

campo ambientale ed ecologico; b) i campioni così ottenuti vengono sottoposti ad<br />

elaborazioni complesse mediante le attrezzature computerizzate che producono i risultati per<br />

le successive decisioni e provvedimenti tecnici da intraprendere; c) refertazione dei risultati<br />

ottenuti.<br />

2) Servizi medici e biotecnici aziendali (cod. ISTAT ‘91: 93.05.0). Il ciclo tecnologico<br />

indicatoci dalla società nel business plan è così sintetizzato: a) igiene ambientale con prelievi<br />

ed analisi polveri, fumi e gas; b) igiene industriale e rumore con prelievi ed analisi di<br />

inquinamenti aerodispersi nell’ambiente di lavoro; c) medicina del lavoro e tossicologia<br />

industriale: visite mediche preventive e periodiche con accertamenti sanitari strumentali<br />

eseguiti in azienda; d) consulenze sanitarie e tecniche: servizio prevenzione e protezione<br />

D.L.626/94 e relativi piani di sicurezza.<br />

Le attività svolte non rientrano tra quelle evidenziate nell’allegato alla Circolare n.38522<br />

del15/12/95 del Ministero. Peraltro le attività di cui sopra, in particolare quella di cui al punto<br />

2, sono equiparabili ad altre ammesse. Risultano quindi ammissibili? (8 - 16/07/96) (settori,<br />

servizi, laboratorio di analisi cliniche)<br />

R. Secondo gli elementi contenuti nel quesito, l’attività di cui al punto 1, con esclusione di<br />

quella relativa alle analisi in campo medico, potrebbe rientrare, genericamente, tra le<br />

“Problematiche della gestione”, di cui al punto 3, lettera f) dell’allegato al regolamento.<br />

L’attività di cui al punto 2, oltre che tra le suddette “Problematiche della gestione”, potrebbe<br />

rientrare tra le “Problematiche del personale”, di cui al punto 3, lettera p) dello stesso<br />

allegato.<br />

8.36 - D. Un’azienda svolge la sua attività nell’ambito grafico-editoriale (stampa di giornali<br />

quotidiani). Il prodotto viene progettato, costruito e distribuito nella sede principale.<br />

8.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Perifericamente (redazioni esterne) vengono elaborati testi non definitivi - funzionali ed<br />

essenziali al prodotto - che confluiscono al centro (sede principale). Il programma di<br />

investimento prospettato dalla ditta comprende anche spese relative alle redazioni esterne,<br />

ubicate sia nell’ambito della stessa regione ove ricade la sede principale ma in province<br />

diverse, sia in altra regione. Alla luce di quanto sopra, in relazione alla particolarità del ciclo<br />

produttivo e tenuto conto - come evidenziato - che le redazioni esterne non consentono<br />

autonomamente la elaborazione di un prodotto finito ma concorrono solo alla predisposizione<br />

dello stesso nella sede principale, questo Mediocredito ritiene che il programma<br />

d’investimento proposto possa essere preso in esame in maniera unitaria e cioè senza che<br />

debbano essere presentate singole richieste di agevolazione per la sede e per le redazioni<br />

esterne ancorché con diversa ubicazione provinciale o regionale. (9 - 31/07/96) (settori,<br />

stampa ed editoria)<br />

R. Per quanto concerne la possibilità di agevolare, nell’ambito di una stessa domanda, spese<br />

sostenute al di fuori dei confini dell’unità produttiva alla quale la domanda stessa si riferisce,<br />

ciò è consentito a condizione che si tratti effettivamente di una o più pertinenze dell’unità<br />

medesima, ubicate nella stessa regione dell’unità principale e che dette spese rappresentino<br />

una quota marginale dell’intero investimento. Nel caso in cui, con riferimento all’ubicazione<br />

dell’unità produttiva ed a quella delle pertinenze, le misure agevolative massime siano<br />

diverse, alle spese relative alle pertinenze si applica la misura agevolativa dell’unità<br />

produttiva, ancorché più favorevole.<br />

8.37 - D. (B. Sicilia) L’azienda richiedente ha dichiarato nel modulo di domanda di effettuare lavori<br />

di “montaggio di impianti tecnici ed opere connesse” riportando il codice ISTAT 31.62.2 che<br />

concerne il settore “lavori di impianto tecnico, montaggio e riparazione di apparecchiature<br />

elettriche ed elettroniche....”. Dal business plan si evidenzia che l’azienda opera nel settore<br />

della installazione di linee telefoniche e linee di contatto nonché in quello della<br />

pavimentazione stradale. Tale settore nella classificazione ISTAT 81 era inquadrato con il<br />

codice 348.1 “impianto di linee telegrafiche e telefoniche...” “altri eventuali lavori di impianti<br />

affini”, che viene ragguagliato nel 1991 al codice 31.20.2 “installazione di apparecchiature di<br />

protezione di manovra e controllo” o al codice 31.62.2 sopra citato. Ciò posto si chiede di<br />

conoscere se l’iniziativa prospettata, che comunque riguarda l’acquisizione di macchinari ed<br />

attrezzature per la effettuazione di lavori di scavo quali “martelli demolitori, pale<br />

compattatrici, automezzi per il trasporto di uomini ed attrezzature” e solo marginalmente<br />

opere murarie di sistemazione del piazzale dove è ubicato il centro operativo, sia ammissibile<br />

alle agevolazioni previste dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (9 - 31/07/96) (settori, montaggio di impianti<br />

tecnici)<br />

R. L’iniziativa non si ritiene ammissibile alle agevolazioni in quanto inquadrabile, anche alla<br />

luce dei macchinari per i quali vengono richieste le agevolazioni, più nel settore delle<br />

costruzioni “codice 45.21 costruzione e riparazione di linee di comunicazione” che in quello<br />

del montaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche riportato dalla richiedente nel<br />

modulo di domanda.<br />

8.38 - D. (B. Sicilia) Un’azienda ha richiesto le agevolazioni ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per un<br />

programma di investimenti concernente la realizzazione di un nuovo impianto per la molitura<br />

di olive, stoccaggio ed imbottigliamento di olio di oliva, indicando la classificazione ISTAT<br />

‘91 15.42.1. Con riferimento al punto 2 della circolare esplicativa 8/3/96, n. 37835, si chiede<br />

di conoscere se sussistono, sotto l’aspetto settoriale, le condizioni per l’ammissibilità della<br />

domanda, tenuto conto che il punto 2.6 dell’allegato 2 alla decisione 94/173/CE del 22/3/94<br />

recita testualmente: “nel settore dell’olio di oliva sono esclusi gli investimenti comportanti un<br />

8.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

incremento della produzione totale dell’oleificio, salvo nel caso venga abbandonata una<br />

produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese determinate ....”. Al riguardo,<br />

l’impresa ha già prodotto la dichiarazione riportata nell’allegato n. 4 alla circolare n. 37835<br />

dell’8/3/96, nonché documentazione comprovante la riduzione, anche se non contestuale, di<br />

capacità produttiva in aziende determinate ubicate nell’area di competenza. (9 - 31/07/96)<br />

(settori, alimentare, olio di oliva)<br />

R. L’iniziativa in argomento può essere positivamente proposta per le agevolazioni, qualora<br />

non sussistano altri elementi ostativi, alla luce della dichiarazione di responsabilità<br />

sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ai sensi del punto 2 della circolare n.<br />

37835 dell’8.3.96.<br />

8.39 - D. (Interbanca) Si ha un’azienda - iscritta all’INPS Settore industria - la cui attività nel<br />

certificato della CCIAA è così indicata: produzione, selezione e confezione di sementi, tuberi,<br />

bulbi, rizomi e simili. Il tecnico ha accertato che una volta acquistata la materia prima (semi<br />

grezzi) l’azienda provvede alla semina in campi sperimentali e successivamente al lavaggio,<br />

selezione, calibratura, confezione, impacchettamento e vendita delle sementi sia orticole, sia<br />

aromatiche, che per fiori e prati. Si chiede di conoscere, con riferimento ai punti 2.1 e 10 della<br />

circolare MICA n. 38522 del 15.12.95 ed il relativo allegato 2, nonché al punto 2 della<br />

circolare MICA n. 37835 dell’8.3.96, in quale classificazione delle attività economiche<br />

ISTAT ‘91 possa essere individuata l’attività della richiedente e di conseguenza se la stessa<br />

sia ammissibile al cofinanziamento, ammissibile alle sole risorse nazionali, esclusa. (9 -<br />

31/07/96) (settori, alimentare, sementi)<br />

R. La puntuale individuazione della classificazione ISTAT di inquadramento dell’attività da<br />

agevolare rientra nell’ambito dei compiti istruttori della banca concessionaria.<br />

8.40 - D. (Centrobanca) Una società svolge la propria attività nel settore della cantieristica navale<br />

(ISTAT 35.11.1) in due ben distinti cantieri, uno per la costruzione di navi oltre 100 tsl ed<br />

uno per la produzione di navi inferiori a 100 tsl. L’allegato 2 alla circolare n. 38522 del<br />

15.12.95 recita: “Per le seguenti categorie sono ammessi, previa notifica, solo investimenti<br />

che non comportano un aumento della capacità produttiva”.<br />

35.11.1 “Cantieri navali per costruzioni metalliche”, limitatamente a<br />

- costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di<br />

almeno 100 tsl;<br />

- costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati<br />

all’esportazione);<br />

- costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme<br />

di trivellazione) di almeno 100 tsl;<br />

- costruzione di rimorchi a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw<br />

La società chiede se sia corretta la seguente interpretazione:<br />

- nel cantiere che costruisce navi di oltre 100 tsl sono ammissibili, previa notifica, solo gli<br />

investimenti non comportanti aumento di capacità produttiva;<br />

- nel cantiere che costruisce navi di non oltre 100 tsl sono ammissibili comunque gli<br />

investimenti, comportanti o no aumento di capacità produttiva, e senza bisogno di notifica. (9<br />

- 31/07/96) (settori, cantieristica navale)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione fornita, fermo restando che le due unità produttive<br />

devono essere oggetto di due separate domande.<br />

8.41 - D. (Centrobanca) Ci si riferisce a domanda sulla L. <strong>488</strong> relativa ad investimenti per la<br />

selezione meccanica, essiccazione e calibratura di sementi (grano duro) già citata nel quesito<br />

8.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

IRFIS del 6/6/96, punto 8.9 della raccolta quesiti MICA (Classe Istat '91: 15.61-Lavorazione<br />

granaglie).<br />

Questa classe, suddivisa in due categorie, comprende:<br />

15.61.1 "Molitura dei cereali"<br />

- la molitura dei cereali: .......<br />

15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e granaglie"<br />

- la lavorazione del riso:…<br />

- la produzione di farina o polvere…<br />

- la fabbricazione di cereali per la prima colazione…<br />

- la fabbricazione di farina miscelata…<br />

Nell'istruttoria informatizzata sulla base del software IPI, non è possibile, nel caso specifico,<br />

selezionare la categoria interessata 15.61.2, bensì occorre obbligatoriamente selezionare una<br />

delle suddette quattro attività della classe 15.61.2 citate nelle note esplicative. Poiché l'attività<br />

di selezione meccanica e calibratura di sementi (grano duro) non rientra in nessuna delle<br />

suddette quattro attività di cui alle note esplicative, si deve ritenere che non è agevolabile?<br />

(10 - 04/09/96) (settori, alimentare, lavorazione delle granaglie)<br />

R. Nel paragrafo "Altre avvertenze" del capitolo "Avvertenze introduttive" della<br />

Classificazione delle attività economiche Istat '91 (pag. 15) si legge : "E' da rilevare che le<br />

note esplicative non costituiscono un elenco esaustivo di tutte le attività comprese nelle varie<br />

classi e categorie di attività economiche, ma si limitano a fornire una estesa<br />

esemplificazione" e poi ancora "...nelle classi e categorie devono essere comprese anche le<br />

eventuali lavorazioni o attività affini". Si ritiene, pertanto, che l'attività in questione possa<br />

essere inquadrata, per affinità, nella categoria 15.61.2 "Altre lavorazioni di semi e<br />

granaglie". Dal momento che il software non consente di selezionare semplicemente il<br />

codice15.61.2 senza un'ulteriore selezione di dettaglio (e ciò, si ricorda, a causa del fatto che<br />

solo la fabbricazione dei cereali per la prima colazione è un'attività ammissibile al<br />

cofinanziamento, mentre le altre tre sono ammissibili ai fondi nazionali!!!), e potendosi<br />

ritenere l'attività in questione affine a quella del titolo della categoria ma non certamente a<br />

quella della fabbricazione dei cereali per la prima colazione, è possibile selezionare,<br />

indifferentemente, una delle tre restanti ipotesi (si ipotizzi, convenzionalmente, la prima).<br />

Nelle note relative al punto C5 della relazione istruttoria ("Secondo quanto dichiarato dalla<br />

ditta o secondo quanto accertato, l'iniziativa può essere ammessa al cofinanziamento" -<br />

mappa video n.11), sarà opportuno spiegare che la selezione operata si riferisce alla<br />

categoria e che quella di dettaglio si è resa obbligatoria, in relazione alle specifiche esigenze<br />

del software, per evidenziare che l'attività di cui si tratta non è ammissibile a<br />

cofinanziamento. Sull'argomento si richiama anche la risposta al quesito Irfis allegato al<br />

verbale del Comitato del 6.6.96 (punto 8.9 della raccolta).<br />

8.42 - D. (Centrobanca) Un'azienda chiede le agevolazioni della L. <strong>488</strong> a fronte di investimenti<br />

relativi ad attività di stoccaggio, miscelazione, filtraggio dell'olio di semi e di oliva e<br />

successivo imbottigliamento ed etichettatura. Il ciclo inizia con il ricevimento di olio di semi<br />

e d'oliva nonché rettificato di olio, che viene immagazzinato in serbatoi, miscelato, filtrato,<br />

sottoposto ad un'ulteriore stoccaggio intermedio e confezionato dopo averne effettuato la<br />

brillantatura. Tale attività è inquadrata nel codice ISTAT '91 15.42.2. Si chiede se sia<br />

interamente agevolabile un programma di spesa relativo per il 5% all'attività manifatturiera in<br />

senso stretto (brillantatura, filtraggio, stoccaggio) e per il 95% circa ad investimenti inerenti<br />

l'imbottigliamento e l'etichettatura. (10 - 04/09/96) (settori, alimentare, imbottigliamento<br />

ed etichettatura)<br />

8.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si, purché gli impianti di imbottigliamento ed etichettatura siano utilizzati per la<br />

produzione a monte e non, invece, per operazioni conto terzi (categoria 74.82.1 non<br />

ammissibile).<br />

8.43 - D. (Centrobanca) Un'azienda svolge le attività di commercio di automezzi, manutenzione e<br />

riparazione di automezzi, rettifica impianti frenanti e cassonature speciali di automezzi. Quali<br />

spese sono agevolabili sulla L. <strong>488</strong>? (10 - 04/09/96) (settori, manutenzione e riparazione<br />

automezzi)<br />

R. Sempreché configurino un programma organico e funzionale (art. 2, comma 3 del<br />

regolamento), sono agevolabili le spese riferibili alla sola attività di "cassonatura speciale di<br />

automezzi”, sempre che non si configuri un'attività di manutenzione e riparazione delle<br />

cassonature stesse. In quest'ultima ipotesi, come per la riparazione di carrozzerie di<br />

autoveicoli, l'attività sarebbe, infatti, da inquadrare nella categoria 50.20.2, non ammissibile.<br />

Per quanto concerne l'attività di manutenzione e riparazione meccanica di autoveicoli, nella<br />

quale è da comprendere anche la rettifica degli impianti frenanti, la stessa è da inquadrare<br />

nella categoria 50.20.1, anch'essa non ammissibile. Scontata appare la risposta in merito al<br />

commercio di autoveicoli. In merito all'ammissibilità dell'iniziativa proposta e delle relative<br />

spese si richiama quanto specificato in risposta al quesito B. Napoli allegato al verbale del<br />

Comitato del 10.7.96 (punto 8.26 della raccolta).<br />

Quanto sopra anche a maggiore chiarimento della risposta al quesito di cui al punto 3<br />

dell'allegato alla nota del Ministero prot. 35730 del 17.4.96 (punto 8.4 della raccolta), la cui<br />

formulazione, in riferimento a quella del quesito stesso, potrebbe generare equivoci.<br />

8.44 - D. (Centrobanca) Un'azienda ha indicato sul modulo di domanda la classe ISTAT 15.12.1<br />

"Produzione di carne di volatili e di prodotti della macellazione". Dall'esame del business<br />

plan e del progetto di investimento, riguardante impianti per l'alimentazione e la distribuzione<br />

del mangime, per la ventilazione e il riscaldamento, risulta che l'attività svolta è quella<br />

dell'allevamento del pollame da carne, corrispondente alla classe ISTAT 01.24.1. La ditta<br />

ritiene tuttavia che l'iniziativa sia comunque agevolabile, tenuto conto che - a suo dire -<br />

l'allevamento del pollame da carne equivale comunque alla produzione di carne; chiede<br />

pertanto conferma della validità della propria suddetta interpretazione. (10 - 04/09/96)<br />

(settori, alimentare, produzione carne di volatili)<br />

R. L'interpretazione della ditta non appare condivisibile. La Banca concessionaria, accertato<br />

che l'attività effettivamente svolta dalla ditta corrisponde alla categoria 01.24.1, modifica in<br />

tal senso la classificazione proposta dalla ditta stessa e, in sede di giudizio conclusivo,<br />

sottolinea che l'iniziativa proposta non è ammissibile, riguardando un'attività inquadrabile in<br />

una categoria - la 01.24.1, appunto - compresa nella sezione A della Classificazione ISTAT<br />

'91, esclusa dalle agevolazioni ai sensi dell'art. 2, comma 1 del D.M. 20.10.1995, n. 527.<br />

8.45 - D. (BNL) Una nuova iniziativa prevede lo stoccaggio, il trattamento (essiccazione e<br />

frammentazione) e la combustione di biomasse al fine di produzione di vapore surriscaldato,<br />

che verrà fornito ad imprese per essere usato nei processi industriali,<br />

riscaldamento/raffreddamento, e per la produzione di energia elettrica, incluso il<br />

teleriscaldamento. Si chiede conferma se l'iniziativa sia inquadrabile nella categoria 2 della<br />

classe 37.20, in quanto trattasi di attività indipendente di recupero e preparazione prevista nel<br />

citato cod. ISTAT. Tale attività manifatturiera appare quindi non ricollegabile ad altre<br />

categorie di attività, bensì chiaramente autonoma nella sua specificità imprenditoriale e, fra<br />

l'altro, viene a creare una particolare favorevole condizione per l'utilizzo come combustibile<br />

di biomasse derivanti da residui agroforestali e dell'industria del legno, fonte di energia<br />

8.16


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

rinnovabile. (10 - 04/09/96) (settori, altre manifatturiere, produzione di energia da<br />

biomasse)<br />

R. Nel caso prospettato l'impresa svolgerebbe, nell'ambito della medesima unità produttiva,<br />

due differenti attività, delle quali una agevolabile (ISTAT 37.20.2 - "Recupero e preparazione<br />

per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse") ed un'altra non agevolabile<br />

(ISTAT 40.30 - "Produzione e distribuzione di vapore ed acqua calda"). Prescindendo dal<br />

fatto che ciò dia origine a due differenti prodotti finali o che uno sia, in tutto o in parte,<br />

utilizzato per la realizzazione del secondo, si rimanda a quanto specificato nella risposta al<br />

quesito B. Napoli allegato al verbale del Comitato del 10.7.96 (punto 8.26 della raccolta).<br />

8.46 - D. (Irfis) Un'azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti<br />

concernente la realizzazione di una nuova unità produttiva per la produzione di sciroppo di<br />

glucosio, ottenuto per idrolisi enzimatica dell'amido contenuto in materie prime come il mais,<br />

il grano tenero o il sorgo. Detto prodotto viene utilizzato come dolcificante, addensante o<br />

coagulante nell'industria alimentare, farmaceutica e delle vernici. L'impresa ha indicato la<br />

classificazione ISTAT 15.62 ed ha prodotto la dichiarazione di sussistenza dei requisiti di<br />

ammissibilità alle agevolazioni per le attività di trasformazione dei prodotti di cui al punto G)<br />

dell'allegato n. 2 alla circolare n. 38522/95. Ferma restando l'esclusione dal cofinanziamento<br />

dell'U.E. di tutte le attività di cui alla classe 15.62 (punti 2.1 e 2.8 dell'allegato alla decisione<br />

94/173/CE) si chiede di conoscere se tale attività possa essere ammessa alle sole risorse<br />

nazionali. Questo Mediocredito ritiene che l'attività in oggetto non rientri nelle ulteriori<br />

limitazioni di cui sopra per i seguenti motivi:<br />

1) la produzione di sciroppo di glucosio per via enzimatica dall'amido contenuto nei cereali<br />

sembra non rientrare tra le attività ricomprese al punto 2.8 poiché detto prodotto non è incluso<br />

tra gli edulcoranti naturali ottenuti da prodotti agricoli ed idonei a sostituire lo zucchero e<br />

l'isoglucosio, sia per la sua scarsa capacità dolcificante (in tutti i prodotti viene utilizzato<br />

sempre insieme allo zucchero) sia per effetto delle disposizioni contenute nel regolamento<br />

CEE n. 1785/81 art. 1, ove vengono elencati e disciplinati tutti i prodotti del settore dello<br />

zucchero, tra i quali non è incluso lo sciroppo di glucosio (n. tariffa doganale 21.07 F IV);<br />

2) il punto 2.1 non prevede esclusioni per gli investimenti riguardanti la produzione di<br />

sciroppo di glucosio.<br />

Si chiede conferma di detta interpretazione. (10 - 04/09/96) (settori, alimentare, sciroppo di<br />

glucosio)<br />

R. Dal momento che la Banca Concessionaria sembra riscontrare sufficienti elementi tecnici<br />

favorevoli all’ammissibilità dell’iniziativa, non sussistono elementi tali da fare ritenere la<br />

dichiarazione dell’impresa, di cui all’allegato n. 4 della circolare n. 37835 dell’8.3.96,<br />

palesemente in contrasto con le decisioni dell’U.E. in materia (vedasi la risposta al quesito<br />

B. Napoli allegato al verbale del Comitato 10.7.96, punto 8.27 della raccolta).<br />

8.47 - D. (Irfis) Si fa seguito al nostro quesito 3-29/5/96 ed alla precisazione contenuta nel verbale<br />

della seduta del 18.6.96 del Comitato tecnico-consultivo (n. raccolta 8.1). La Società in<br />

oggetto ha fatto di recente pervenire una relazione integrativa evidenziando che il programma<br />

di investimenti, essendo finalizzato anche alla tutela dell'ambiente e conforme alla disciplina<br />

comunitaria, dovrebbe essere agevolabile a norma dell'art. 2 della circolare n. 37835<br />

dell'8.3.96. Si rammenta che il programma di investimenti, del costo di 7.441,9 milioni, è<br />

finalizzato alla realizzazione di un nuovo stabilimento per l'essiccazione della sansa e<br />

l'estrazione di olio di sansa grezzo. Si prega di voler riesaminare l'agevolabilità dell'iniziativa<br />

alla luce di quanto rassegnato. (10 - 04/09/96) (settori, alimentare, investimenti per la<br />

tutela ambientale)<br />

8.17


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si conferma, in via definitiva, che, come chiarito nella circolare n. 37835 dell'8.3.96,<br />

possono essere ammesse alle sole risorse nazionali solo le iniziative finalizzate alla tutela<br />

dell'ambiente e non quelle finalizzate all'essiccazione della sansa e l'estrazione dell'olio di<br />

sansa grezzo, ancorché realizzati, per precisi obblighi di legge, nel rispetto dell'ambiente.<br />

Per l'iniziativa in questione, pertanto, gli accertamenti istruttori non possono che concludersi<br />

con esito negativo.<br />

8.48 - D. (Irfis) Un'azienda, costituita in forma di società a r.l., opera nel settore dei servizi e<br />

precisamente, offre servizi di consulenza tecnica, di assistenza, di diagnostica e di<br />

elaborazione dati attraverso l'esecuzione di progetti, sondaggi, analisi mineralogiche,<br />

chimiche e biologiche di materiali finalizzati al recupero, alla salvaguardia ed al restauro di<br />

materiali, di monumenti e dell'ambiente ed al risparmio energetico. Detti servizi sono rivolti<br />

ad imprese che operano nel settore del recupero ambientale e monumentale, a professionisti e<br />

ad Enti pubblici e privati. Tale attività, riconducibile nella categoria 74.30 della<br />

classificazione ISTAT '91 - collaudi ed analisi tecniche, non sembra invece inquadrabile in<br />

alcuno dei servizi elencati nell'allegato 3 della circolare n. 38522/95. La stessa attività,<br />

peraltro, non sembra esercitata a sostegno delle imprese di produzione. Si chiede pertanto<br />

conferma della non ammissibilità di tale attività alle agevolazioni ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> richieste dalla<br />

stessa azienda. (10 - 04/09/96) (settori, servizi, recupero ambientale e monumentale)<br />

R. La normativa non fissa alcuna condizione in merito al fatto che l'impresa di servizi debba<br />

prestarli, in tutto o in parte, alle imprese di produzione. Per quanto concerne, poi,<br />

l'inquadramento di tale attività, appare possibile, dagli elementi forniti, fare riferimento al<br />

punto 3.a - "Studi e pianificazioni", al punto 3b - "Progettazioni" o, secondo quanto esposto,<br />

al punto 3c - "Assistenza per il risparmio energetico" dell'allegato al regolamento.<br />

8.49 - D. (EPF) La ditta dichiara di operare nel settore della "conservazione pesci, crostacei e<br />

molluschi" (ISTAT 15.20.1). Nel business plan il ciclo produttivo è così descritto: acquisto<br />

mitili; depurazione dei medesimi, in un periodo che può variare dalle 24 alle 6 ore in base alle<br />

tecnologie usate ; conservazione del prodotto allo stato vivo fino alla vendita a grossisti e,<br />

comunque, non al dettaglio, o suo congelamento o surgelazione; confezionamento del<br />

prodotto. La categoria ISTAT indicata dall'azienda ricomprende in tale codifica il<br />

congelamento, la surgelazione, l'inscatolamento, ecc. A tale riguardo, si richiede un parere<br />

sull'ammissibilità di tale iniziativa anche in base alle seguenti considerazioni:<br />

- non sembra trattarsi di attività di allevamento in quanto il prodotto immesso nell'impianto di<br />

depurazione e stabulazione è già adulto e vi permane comunque al massimo per alcuni giorni;<br />

- la fase di depurazione, prioritaria nell'economia dell'investimento, è prevista per legge;<br />

- gli impianti di stabulazione sono necessari in quanto il prodotto, per essere venduto o<br />

lavorato (surgelato/congelato) deve essere mantenuto obbligatoriamente allo stato vivo;<br />

- le immobilizzazioni materiali del ciclo produttivo (impianto di depurazione, vasche di<br />

stabulazione, carriponte per la movimentazione dei prodotti, linee di confezionamento in<br />

sacchetti, celle frigorifere) ammontano complessivamente a oltre 5 miliardi.<br />

La domanda è: si può ritenere che l'attività di depurazione e stabulazione (prevalente rispetto<br />

all'attività di congelamento) è un'attività ammissibile? (10 - 04/09/96) (settori, alimentare,<br />

lavorazione e conservazione di pesce)<br />

R. Preso atto delle motivazioni che spingerebbero l'azienda ad effettuare tale tipo di<br />

investimenti, essendo l'attività produttiva agevolabile, si ritiene che tali spese possano essere<br />

ritenute ammissibili alle agevolazioni.<br />

8.50 - D. (B. Sicilia) L'azienda richiedente ha riportato nel modulo di domanda il codice ISTAT<br />

8.18


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

15.33 che concerne il settore lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. L'attività della<br />

richiedente si estrinseca nella lavorazione, conservazione e trasporto, in conservazione<br />

condizionata, di frutta e ortaggi, con il seguente ciclo di produzione: ritiro degli agrumi presso<br />

i fondi degli associati con l'utilizzo di autoveicoli sociali; pesatura ed immagazzinamento<br />

degli agrumi; deverdizzazione (l'agrume viene stoccato in celle a temperatura ed umidità<br />

costanti per una durata variabile da 36 a 48 ore al fine di ottenere il caratteristico colore<br />

giallo); caricamento delle linee di lavorazione mediante impianti automatici che consentono<br />

lo svuotamento delle cassette sulle linee di lavorazione; taglio manuale del peduncolo;<br />

selezionatura e pulizia, mediante impianti meccanizzati che provvedono ad un primo lavaggio<br />

degli agrumi da lavorare; applicazione di trattamenti antimuffa nonché di una pellicola<br />

protettiva di cera. Queste ultime due fasi vengono effettuate in maniera meccanizzata da<br />

appositi impianti automatici. Il piano di investimenti oggetto della richiesta di agevolazione,<br />

presentato come ampliamento dalla predetta Associazione, concerne "esclusivamente"<br />

l'acquisto di automezzi per il trasporto in conservazione condizionata degli agrumi al fine di<br />

eliminare le problematiche (quali mancate consegne, scioperi) legate al trasporto da parte di<br />

terzi dei prodotti esitati. Tale investimento, secondo quanto dichiarato dall'Associazione al<br />

punto C3 del modulo di domanda, determina, ferma restando la capacità produttiva installata,<br />

un aumento della produzione effettiva esitata. Ciò posto, si richiede di conoscere se<br />

l'iniziativa prospettata, che si ritiene sostanziarsi fondamentalmente in un processo di<br />

"ristrutturazione" aziendale attraverso la riorganizzazione dell'attività produttiva<br />

dell'associazione mediante l'acquisizione di automezzi per il trasporto in conservazione<br />

condizionata dei prodotti, si possa ritenere agevolabile. (10 - 04/09/96) (settori, alimentare,<br />

lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi)<br />

R. L'ammissibilità di spese relative all'acquisto di automezzi per il trasporto in conservazione<br />

condizionata è subordinata all'ammissibilità dell'attività a monte ed alla sussistenza delle<br />

specifiche condizioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera e) del regolamento. Dal ciclo di<br />

produzione rappresentato non sembra che l'attività svolta dall'impresa rientri appieno tra<br />

quelle di cui alla richiamata classe ISTAT 15.33 e si rinvia, pertanto, alla risposta al quesito<br />

B. Napoli allegato al verbale del Comitato del 10.7.96 (n. 8.29 della raccolta). Qualora dette<br />

condizioni di ammissibilità dovessero essere riscontrate, appare corretta l'impostazione della<br />

Banca di considerare l'iniziativa come "ristrutturazione".<br />

8.51 - D. (BNL) Una domanda, per la realizzazione di un nuovo cantiere navale per la costruzione<br />

di navi di almeno 100tdl (codice di attività 35.11.1), è agevolabile se suffragata da una<br />

dichiarazione attestante che il nuovo cantiere andrà a sostituire pari capacità abbandonata in<br />

altri cantieri, eventualmente nella stessa regione? In caso affermativo è sufficiente una<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'impresa richiedente, o della Regione interessata,<br />

e/o di quale altra autorità? (11 - 12/09/96) (settori, cantieristica navale)<br />

R. Si riporta l’art. 6 “Aiuti agli investimenti”, comma 1, primo capoverso della Direttiva del<br />

Consiglio 21.12.90, concernente gli aiuti alla costruzione navale (90/684/CEE).<br />

“Gli aiuti agli investimenti, generali o specifici, non possono essere accordati per la<br />

creazione di nuovi cantieri o per investimenti in cantieri esistenti, a meno che non siano<br />

legati ad un programma di ristrutturazione che non comporta aumenti di capacità di<br />

costruzione navale del cantiere in questione o a meno che, in caso di aumento, non siano<br />

connessi direttamente ad una corrispondente riduzione irreversibile della capacità di altri<br />

cantieri dello stesso Stato membro nel medesimo periodo.”<br />

L’iniziativa da agevolare non può comportare un aumento della capacità di costruzione<br />

dell’unità produttiva interessata a meno che, ed è una condizione che deve necessariamente<br />

sussistere per il nuovo impianto oggetto del quesito, non sia connessa direttamente ad una<br />

8.19


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

corrispondente riduzione irreversibile, nello stesso periodo, degli altri cantieri interessati da<br />

un programma di ristrutturazione ubicati nel territorio dello stesso Stato membro. Ai fini<br />

dell’ammissibilità dell’iniziativa in questione, la sussistenza delle suddette condizioni deve<br />

emergere da una specifica documentazione, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio del legale rappresentante dell’impresa. In ogni caso, gli elementi acquisiti verranno<br />

sottoposti alla valutazione della U.E. in occasione della prevista notifica.<br />

8.52 - D. (CIS) (10.39) Un’azienda operante nel settore della produzione di conglomerati<br />

bituminosi per uso stradale, ha fatto riferimento nell’inquadrare la propria attività, alla<br />

classificazione ISTAT ‘91 23.20.4 relativa alla “fabbricazione di emulsioni di bitume, di<br />

catrame e di leganti stradali”. In considerazione della specificità dell’attività in oggetto che ha<br />

una spiccata caratterizzazione manifatturiera di trasformazione (....) e del fatto che la stessa<br />

non è ricompresa specificamente all’interno di alcuna categoria, si ritiene, in analogia con<br />

l’applicazione delle L. 183/76 e 64/86, (....) che l’iniziativa in argomento possa essere<br />

estensivamente ricompresa nella classe ISTAT ‘91 23.20.4. Si precisa inoltre che l’azienda<br />

richiedente prevede che il 90% ca. della produzione venga direttamente messa in opera dalla<br />

stessa con adeguati mezzi aziendali, ed il restante 10% venga destinato a terzi. (11 - 12/09/96)<br />

(settori, conglomerati bituminosi)<br />

R. Dal momento che l’attività di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale non<br />

è esplicitamente indicata tra le attività manifatturiere di cui alla sezione “D” della<br />

Classificazione ISTAT ‘91, ma nemmeno tra le attività non ammissibili, alla stessa può essere<br />

attribuito, per affinità, il citato codice 23.20.4, ovvero il 26.63 - “produzione di conglomerato<br />

cementizio (calcestruzzo) pronto per l’uso”. Naturalmente le spese da proporre per le<br />

agevolazioni possono essere esclusivamente quelle destinate all’attività ammissibile e per<br />

l’iniziativa devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il<br />

calcolo degli indicatori.<br />

8.53 - D. (B. Sicilia) (9.1.74 – 10.43) L’azienda richiedente, oltre che operare nel settore della<br />

costruzione di linee di comunicazione per grandi distanze, non ammissibile alle agevolazioni<br />

ex legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ha recentemente iniziato ad operare nel settore dei lavori di impianto tecnico<br />

(codice ISTAT 31.62.2), ammissibile alle agevolazioni. Ciò posto, tenuto conto che il piano<br />

di investimenti riguarda principalmente l’acquisizione di macchinari ed attrezzature mobili,<br />

quali martelli demolitori, pale compattatrici, autoveicoli per il trasporto promiscuo di uomini<br />

e materiali, da destinare alla realizzazione dell’attività sociale, e considerato, quindi, che non<br />

è possibile discriminare ed eventualmente escludere gli investimenti relativi all’attività non<br />

incentivabile ed individuare, di conseguenza, univocamente, i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari ed occupazionali da attribuire all’iniziativa ammissibile (vedasi parere 8.26), si<br />

chiede di conoscere se sia ritenuto applicabile per la determinazione delle spese agevolabili,<br />

nonché dei suddetti parametri, un criterio meramente proporzionale in relazione al fatturato<br />

attribuibile a regime a ciascuno dei due comparti di che trattasi. (12 - 24/09/96) (settori,<br />

lavori di impianto tecnico)<br />

R. Si conferma la risposta già data al quesito del B. Napoli del 10.7.96 (punto 8.26 della<br />

raccolta); dal momento che l’impresa svolge nella stessa unità produttiva due differenti<br />

attività, delle quali una ammissibile e l’altra no, e considerato che l’iniziativa riguarda<br />

l’acquisto di beni finalizzati a svolgere, indifferentemente, entrambe dette attività, che non è<br />

possibile individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari ed<br />

occupazionali riferiti all’iniziativa concernente l’attività ammissibile e, infine, che<br />

l’ammissibilità parziale delle spese, in proporzione a fatturati passati o futuri, non trova<br />

8.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

alcun riferimento nella normativa, la domanda proposta dall’impresa deve essere istruita con<br />

esito negativo.<br />

8.54 - D. (Bav) Società di servizi. Dalla visura camerale si evince che l’attività svolta dalla società<br />

è la seguente: Pulizie idrodinamiche, spurghi di pozzi neri. La società richiede le agevolazioni<br />

per l’acquisto di un autospurgo. E’ agevolabile la predetta attività di servizi? E, in subordine,<br />

è agevolabile l’automezzo destinato alla specifica attività? (12 - 24/09/96) (settori, servizi,<br />

pulizie idrodinamiche)<br />

R. Dagli elementi forniti, l’attività indicata non sembra inquadrabile tra quelle di cui<br />

all’allegato al regolamento.<br />

8.55 - D. (Bav) (9.1.75 – 10.45) Nella classificazione ISTAT ‘91 35.11.1 (cantieristica navale) gli<br />

investimenti sono agevolabili solo se non comportano aumento della capacità produttiva. Per<br />

un’azienda richiedente la produttività massima a regime non aumenterà a seguito<br />

dell’investimento mentre aumenterà la produzione effettiva e conseguentemente i ricavi<br />

(rispetto alla situazione precedente l’investimento). Al fine di verificare la condizione di cui<br />

al primo comma si deve far riferimento alla produzione massima o alla produzione effettiva (a<br />

“regime” rispetto a quelle “precedenti” l’investimento)?<br />

La stessa azienda ha richiesto le agevolazioni solo per una parte del programma di spesa in<br />

quanto per l’altra parte (indicata comunque in D5 tra gli “immobilizzi non agevolabili” e<br />

descritta nel business plan) intendeva ricorrere ad altre agevolazioni. Essendo venuta meno la<br />

possibilità di ricorrere ad altre agevolazioni, ci ha ora richiesto l’estensione delle agevolazioni<br />

anche su tale parte del programma con conseguente integrazione dei punti C6, C7 e D5. E’<br />

fattibile? (12 - 24/09/96) (settori, cantieristica navale)<br />

R. La condizione posta dalla normativa riguarda la produzione massima conseguibile<br />

attraverso gli impianti e non quella effettiva. Per quanto concerne la possibilità di aumentare<br />

la spesa a fronte della quale si richiedono le agevolazioni, la risposta al quesito non può che<br />

essere negativa, alla luce del punto 2 della circolare n.36157 del 19.6.96.<br />

8.56 - D. (B. Napoli) Per un'azienda che avrà come oggetto sociale la produzione, lavorazione,<br />

trasformazione e conservazione di fiori freschi ed essiccati per un investimento complessivo<br />

di Lm.7000, ci è stato posto il quesito dell’eventuale ammissibilità dell’attività di cui sopra ai<br />

fini della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e, in caso positivo, dell’identificazione del corrispondente codice ISTAT.<br />

Posto che le attività di produzione di natura agricola non rientrano tra quelle finanziabili per<br />

la legge in oggetto, si ritiene che sarebbe eventualmente ammessa a finanziamento solo<br />

l’attività inerente alla lavorazione, conservazione e trasformazione di fiori freschi ed essiccati<br />

facendola rientrare nella categoria residuale delle attività non altrimenti classificabili, codice<br />

ISTAT 36.63.6. In tal caso i prodotti finiti sarebbero identificabili come “complementi di<br />

arredo” alla luce del servizio scaturente dal prodotto finale e non considerando la materialità<br />

dello stesso. (14 - 06/02/97) (settori, produzione e lavorazione fiori)<br />

R. L'individuazione della corretta classificazione dell'attività rientra tra i compiti della<br />

Banca Concessionaria.<br />

8.57 - D. (Assireme) Numerosi quesiti afferiscono il caso di impresa che esercita attività solo in<br />

parte ammissibile alle agevolazioni (o perché in parte effettuata attività che, ancorché<br />

industriale, non ricade nei settori ammissibili, o perché svolge in parte attività meramente<br />

commerciale). Ci appare indispensabile fissare criteri generali per computare la quota di<br />

investimento ammissibile (es. : in caso di acquisto di immobile, la superficie utilizzata ai fini<br />

industriali, la proporzione diretta col fatturato, ecc.) nonché il delta di personale soprattutto<br />

8.21


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

quando questo viene utilizzato, come spesso avviene nella realtà, per entrambe le attività,<br />

quella ammissibile e quella no. (14 - 06/02/97) (settori, attività prevalente non agevolabile)<br />

R. Vedasi risposta ai quesiti B. Napoli del 10.7.96, punto 8.26 della raccolta.<br />

8.58 - D. (B. Sardegna) Il Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Siniscola,<br />

istituito con decreto del Prefetto di Nuoro, qualificato come "Ente Pubblico Economico", di<br />

cui fanno parte la Provincia di Nuoro, la Camera di Commercio, l'Associazione Industriali e<br />

alcuni Comuni della zona, nel quadro della propria attività di promozione dello sviluppo<br />

industriale nella zona di Siniscola, ha presentato domanda ai sensi della L. <strong>488</strong> per la<br />

realizzazione di un programma (£ 200 milioni) per sviluppare un servizio di assistenza e<br />

consulenza alle imprese richiedenti. Poiché l'art. 2.1 della circolare n. 38522/95 precisa che<br />

"Le imprese fornitrici di servizi devono essere necessariamente costituite in forma di società",<br />

si chiede se questo fatto pregiudichi l'accoglimento della richiesta, o se invece la stessa possa<br />

essere istruita, considerando che lo scopo della legge potrebbe essere quello di escludere dalle<br />

agevolazioni i privati professionisti che svolgono attività di consulenza in forma individuale.<br />

(14 - 06/02/97) (settori, servizi, beneficiari)<br />

R. Si conferma che i soggetti che operano nel settore dei servizi e che possono accedere alle<br />

agevolazioni devono essere costituiti sotto forma di società fin dalla data di presentazione<br />

della domanda di agevolazioni. L'iniziativa prospettata, quindi, non può essere presa in<br />

considerazione.<br />

8.59 - D. (M. Lombardo) Un oleificio che attualmente produce olio grezzo intende presentare<br />

domanda di contributo a fronte di un programma riguardante l’acquisto di impianti per la<br />

raffinazione dell’olio grezzo stesso. Tenuto conto che la quantità prodotta dall’azienda<br />

rimarrà invariata, seppure con olio che verrà venduto raffinato anziché semilavorato, si ritiene<br />

ammissibile la domanda. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (settori, alimentare, raffinazione<br />

dell’olio grezzo)<br />

R. Ferma restando la totale esclusione dalle agevolazioni delle iniziative nel settore<br />

dell’olio di sansa, quelle nel campo dell’olio di oliva possono essere ammesse ai soli fondi<br />

nazionali purché non comportino un incremento della produzione totale dell’oleificio, salvo<br />

che venga abbandonata una produzione equivalente nella stessa impresa o in altre imprese<br />

determinate. L’iniziativa prospettata, dal momento che sembrerebbe comportare un<br />

ampliamento “verticale” dell’unità produttiva, senza incrementare la produzione massima<br />

totale ma modificandola da olio grezzo ad olio raffinato, può essere considerata ammissibile<br />

ai soli fondi nazionali.<br />

8.60 - D. (B. Sardegna) L’impresa è una S.r.l. che intende realizzare una nuova iniziativa nel<br />

settore “recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici” (ISTAT<br />

37.1). Il business plan precisa che: “l’obiettivo della società sarà quello di recuperare il 100%<br />

dei materiali che compongono le auto dismesse. A completamento dell’attività produttiva di<br />

cui sopra la società prevedi di produrre pezzi di ricambio rigenerati, rappresentati da parti<br />

delle auto (elettriche e meccaniche) non destinate alla demolizione e pertanto recuperabili”.<br />

Le proiezioni del conto economico prevedono che nell’anno a regime il 18% dei ricavi<br />

provenga dalla rottamazione e l’82% dalla vendita di pezzi di ricambio rigenerati. L’ISTAT<br />

1991 precisa alla classe 37.10 che i prodotti finali di questa attività devono essere prodotti<br />

intermedi che si prestano all’impiego in una ulteriore lavorazione e che questa classe non<br />

comprende la vendita all’ingrosso di cascami e rottami, senza trasformazione industriale (vedi<br />

51.37) e neppure la vendita all’ingrosso o al dettaglio di articoli di seconda mano (vedi<br />

52.50). Poiché i ricavi dell’iniziativa in questione sarebbero rappresentati in misura<br />

preponderante<br />

8.22


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(82%) dalla vendita dei pezzi di ricambio rigenerati (vendita di articoli di seconda mano,<br />

anche se rigenerati), si ritiene che l’iniziativa non sia agevolabile. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(settori, altre manifatturiere, recupero e preparazione per il riciclaggio)<br />

R. Sull’argomento si richiama quanto già chiarito con la risposta al punto 8.26 della<br />

raccolta.<br />

8.61 - D. (EPF) Può essere ammessa alle agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> una società che opera nel<br />

campo dei servizi di vigilanza, investigazioni e indagini private per conto terzi, trasporto di<br />

merci pregiate e corsi di addestramento per guardie giurate? In particolare l'investimento<br />

prevede l'acquisto di un immobile, di appositi macchinari ed attrezzature e di auto e furgoni<br />

blindati. Le autovetture possono, in questo caso, essere considerate strettamente necessarie al<br />

ciclo produttivo?<br />

D. (EPF) Una società ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti<br />

concernente la realizzazione di un nuovo impianto volto alla "gestione e conduzione di scuole<br />

ed istituti di istruzione, a carattere privato di ogni ordine e grado". Dal business plan allegato<br />

risulta in particolare che parte consistente dell'attività è costituita dalla gestione di corsi<br />

professionali per puericultrici e fisioterapisti. Può tale attività ritenersi ammissibile? (15 -<br />

25/03/97 e 03/04/97) (settori, servizi, vigilanza e istruzione)<br />

R. L'allegato n. 3 alla circolare n. 38522/95 non prevede, tra le varie articolazioni<br />

ammissibili, servizi del tipo indicato nel quesito.<br />

8.62 - D. (B. Napoli) Una società avente per oggetto sociale la gestione di un laboratorio<br />

tecnologico per le prove sui calcestruzzi, sugli acciai, sui laterizi e sui materiali da<br />

costruzione in genere, per le prove geotecniche in sito ed in laboratorio ed ogni altra prova<br />

inerente l'industria delle costruzioni in genere, nonché lo svolgimento delle attività ad esse<br />

connesse, inquadrabile come impresa fornitrice di servizi, ha richiesto le agevolazioni ex L.<br />

<strong>488</strong> per l'ammodernamento del laboratorio, consistente nell'acquisto di nuove attrezzature per<br />

eseguire prove su materiali da costruzioni, prove geotecniche e collaudi. A partire dal mese di<br />

aprile 1997 la società sarà in grado di rilasciare certificazioni sulla qualità dei materiali da<br />

costruzione ai sensi della L. 1086/71. Il programma di investimenti per cui si chiedono le<br />

agevolazioni è diretto in parte all'acquisto di attrezzature per lo svolgimento dell'attività di<br />

certificazione dei materiali da costruzione ed in parte all'acquisto di macchinari per<br />

l'esecuzione di prove geotecniche e collaudi. Ritenendo che l'attività di certificazione dei<br />

materiali sia configurabile come un servizio alla produzione degli stessi, si chiede un<br />

chiarimento sull'ammissibilità alle agevolazioni ex L. <strong>488</strong> dell'attività di prove geotecniche e<br />

collaudi, che si configura come un servizio di progettazione, principalmente diretto alle<br />

costruzioni e non della produzione industriale.<br />

D. (B. Napoli) Per quanto riguarda le attività di consulenza tecnico-economica, vale<br />

l'esclusione delle progettazioni esecutive per opere ed impianti fissi a carattere strumentale e<br />

di quelle di routine, come avveniva con la L. 64/86 in base alle specifiche direttive? (15 -<br />

25/03/97 e 03/04/97) (settori, servizi, laboratorio tecnico)<br />

R. Fermo restando, come sottolineato più volte, che la individuazione della classificazione<br />

ISTAT, per le attività estrattive e manifatturiere, o della lettera dell'allegato al regolamento,<br />

per quanto concerne le attività di servizi, è di stretta ed esclusiva competenza della banca<br />

concessionaria, si chiarisce, in linea generale, che l'attività che devono svolgere le imprese<br />

che operano nel settore dei servizi per ottenere le agevolazioni della L. <strong>488</strong> non devono<br />

necessariamente essere destinate alle attività produttive industriali. Si chiarisce, inoltre, che<br />

il riferimento alle direttive della L. 64/86 è assolutamente errato e fuorviante in quanto tali<br />

8.23


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

direttive si riferivano alle agevolazioni per l'acquisto di servizi e non per la fornitura degli<br />

stessi.<br />

8.63 - D. (Irfis) Un’azienda ha richiesto le agevolazioni per l’ampliamento di uno stabilimento (che<br />

precedentemente svolgeva l’attività di estrazione di olio di sansa) al fine di produrre oli<br />

raffinati (ISTAT 15.42).<br />

La Società ha recentemente fatto pervenire il business plan da cui si evince che<br />

l’investimento riguarda una nuova unità produttiva che verrà realizzata su terreno limitrofo<br />

allo stabilimento preesistente (senza collegamenti tecnici ed amministrativi) e che svolgerà<br />

l’attività di raffinazione di olio lampante di oliva (olio con oltre 5 gradi di acidità),<br />

proveniente da frantoi oleari.<br />

Detto impianto sostituirà un altro similare operante in Sicilia (come risulta da una<br />

dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà).<br />

La società ha fatto altresì pervenire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante<br />

che:<br />

• trattasi di nuovo impianto e non di ampliamento, non ricorrendo i presupposti di<br />

ampliamento orizzontale né verticale;<br />

• che la classe ISTAT è 15.42.1 fabbricazione di olio raffinato.<br />

Nel contempo sono stati rettificati i quadri C2, C3, D1 e D5, senza tuttavia modificare né le<br />

spese del programma né la variazione occupazionale (rimasta uguale a quella<br />

precedentemente indicata nel modulo di richiesta).<br />

La Società ha inoltre dichiarato di essere in possesso dei requisiti di ammissibilità UE, nonché<br />

di essere a conoscenza dei limiti o divieti comunitari in materia, in particolare di quelli di cui<br />

al punto 2 dell’allegato alla decisione 94/173/CE del 22.3.94.<br />

Ciò premesso si chiede se sussistano le condizioni, con particolare riferimento all’aspetto<br />

settoriale, per l’accoglimento della domanda.<br />

A parere di questo Mediocredito l’esclusione di cui al punto 2.6 della decisione 94/173/CE<br />

della Commissione U.E. riguarda solo gli investimenti relativi alla estrazione o alla<br />

raffinazione dell’olio di sansa e non dell’olio lampante. (16 - 22/04/97) (settori, alimentare,<br />

olio di oliva)<br />

R. Si concorda con le valutazioni della banca concessionaria.<br />

8.64 - D. (EPF) Un’azienda ha presentato un progetto di investimento per L.M. 4764,4 inserendosi<br />

nel cod. ISTAT 15.33.<br />

L’analisi ha evidenziato che trattasi di attività di selezione, lavaggio e confezionamento di<br />

prodotti ortofrutticoli acquistati in proprio.<br />

I macchinari e le attrezzature indicate nel progetto sono riconducibili a:<br />

1) impianti per il lavaggio e il trasporto meccanizzato dei prodotti ortofrutticoli;<br />

2) impianti per il confezionamento, pesatura, prezzatura ed etichettatura dei prodotti;<br />

3) un impianto per la formatura dei plateau in cartone ondulato;<br />

4) celle frigorifere;<br />

5) mezzi mobili per la movimentazione interna di merci e per il trasporto condizionato;<br />

6) laboratorio per l’analisi dei prodotti.<br />

Si chiede un giudizio sulla possibilità di inserire l’attività nel cod. ISTAT 15.33 (lavorazione<br />

e conservazione frutta). (16 - 22/04/97) (settori, alimentare, lavorazione e conservazione di<br />

frutta e ortaggi)<br />

R. Vedasi risposta al quesito B. Napoli, punto 8.29 della raccolta.<br />

8.24


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

8.65 - D. (EPF) Un’azienda prospetta un investimento in “obiettivo 2” finalizzato alla produzione<br />

di “biodiesel”, “pannello proteico”, glicerina e “biowatt” (energia elettrica da biomasse); le<br />

agevolazioni vengono richieste solo per i primi 3 cicli produttivi (attivati a partire da semi di<br />

colza, semi di girasole e metanolo), essendo quella dell’energia elettrica non ammissibile ai<br />

sensi di legge.<br />

Le spese previste per il seguente programma sono le seguenti:<br />

• progettazione e studi £1.130 milioni<br />

• suolo aziendale £750 milioni<br />

• opere murarie ed assimilate £1.500 milioni<br />

• macchinari, impianti e attrezzature £19.200 milioni<br />

Totale £22.580 milioni<br />

Si chiede se le attività e gli investimenti relativi al “biodiesel” , al “pannello proteico”, e alla<br />

glicerina possono considerarsi ammissibili, ed eventualmente in che termini atteso che:<br />

* “il pannello proteico” è un componente per mangimi animali destinato all’industria<br />

mangimistica, ottenuto come prodotto secondario o complementare del ciclo produttivo del<br />

“biodiesel” (fatturato previsto 15% del totale);<br />

* la produzione del “biodiesel”, relativamente al 60% viene venduta come prodotto finito e<br />

relativamente al 40% verrebbe utilizzata come semilavorato del ciclo produttivo del biowatt<br />

che sarà venduto all’Enel (fatturato totale previsto 30% del totale);<br />

• le attività produttive del “biodiesel”, del “pannello proteico”, della glicerina e del<br />

“biowatt” insisterebbero sullo stesso terreno e avrebbero luogo in vari edifici, alcuni dei quali<br />

(uffici, servizi tecnici ecc.) funzionali allo svolgimento di tutte le quattro attività, generando<br />

un problema di “promiscuità” sulle opere murarie che determina una problematica<br />

separazione dei parametri tecnici. (16 - 22/04/97) (settori, produzione di energia da<br />

biomasse)<br />

R. Ferma restando la non ammissibilità degli impianti per la produzione del “biowatt”, il<br />

prodotto principale sembrerebbe essere il “biodiesel”, costituendo il “pannello proteico” e<br />

la “glicerina” prodotti secondari del “biodiesel” stesso. Per quanto concerne l’ammissibilità<br />

dei relativi impianti, si rimanda la banca concessionaria alla risposta al quesito BNL del<br />

4.9.96 (n. 8.45 della raccolta).<br />

8.66 - D. (S.Paolo) Il quesito 10.44 (Bav) tratta di attività di imbottigliamento del GPL (ISTAT<br />

23.20.3 - Miscelazione ... e imbottigliamento), precisando che l'attività consiste del trasporto<br />

con cisterna del GPL, imbottigliamento in bombole, consegna al cliente con autocisterna.<br />

Dalla risposta, tale attività viene considerata ammissibile. Si chiede: se non interviene alcuna<br />

fase di "miscelazione", l'attività così evidenziata è in effetti ammissibile?<br />

D. (B. Sicilia) Per un caso analogo a quello di cui al quesito 10.44 (Bav), relativo all'attività<br />

di imbottigliamento di GPL, si chiede se siano ammissibili le bombole riutilizzabili che, nel<br />

caso in esame, sono della capacità di 10, 15 e 25 Kg. (16 - 22/04/97) (settori,<br />

imbottigliamento GPL)<br />

R. La sottoclasse 23.20.3 della classificazione ISTAT '91 è relativa all'attività di miscelazione<br />

di gas petroliferi liquefatti ed a quella di imbottigliamento del gas stesso; ai fini della loro<br />

ammissibilità, tali attività possono essere effettuate congiuntamente ma anche separatamente.<br />

Per quanto concerne l'ammissibilità delle bombole riutilizzabili, le stesse si ritengono<br />

ammissibili in relazione al valore di quelle mediamente giacenti presso l'unità produttiva<br />

aziendale e purché la relativa spesa sia capitalizzata.<br />

8.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

8.67 - D. (B. Sicilia) Si richiede se l’attività di mietitura, selezione, essiccazione e confezionamento<br />

dell’origano possa essere considerata come “fabbricazione di spezie” ISTAT 15.87. (17 -<br />

15/05/97) (settori, alimentare, origano)<br />

R. Trattandosi di attività in parte non ammissibile (mietitura e selezione), ISTAT 01.13.4, ed<br />

in parte ammissibile (essiccazione e confezionamento), ISTAT 15.87, si rimanda alla risposta<br />

al quesito B.Napoli, punto 8.26 della raccolta.<br />

8.68 - D. (B. Sicilia) L’azienda richiedente, che opera nel settore della produzione di calcestruzzo<br />

pronto per l’uso (classificazione ISTAT 91 n° 26.63), ha inserito nel programma di<br />

investimenti presentato l’acquisto di una betopompa che comprende sia la betoniera, che<br />

come noto effettua la miscelazione dei componenti durante il trasporto, sia la pompa che attua<br />

la messa in opera del calcestruzzo pronto per l’uso.<br />

Ciò posto, si chiede di conoscere l’intera spesa per il suddetto automezzo è interamente<br />

ammissibile alle agevolazioni o se deve essere stralciata la quota relativa alla pompa. (17 -<br />

15/05/97) (settori, produzione di calcestruzzo)<br />

R. La pompa è un accessorio della betoniera non necessaria perché quest’ultima effettui il<br />

completamento del ciclo produttivo e, pertanto, non è ammissibile alle agevolazioni<br />

8.69 - D. (B. Sicilia) L’azienda richiedente ha dichiarato nel modulo di domanda di realizzare un<br />

nuovo impianto per la produzione di mosto concentrato tradizionale e rettificato indicando il<br />

codice ISTAT 15.89.3 che concerne il settore della “fabbricazione di altri prodotti alimentari<br />

..., non altrove classificati”.<br />

Il classificatore ISTAT ’91 non prevede esplicitamente l’attività di produzione di “mosto<br />

concentrato”, mentre utilizzando la tabella di corrispondenza fra il Classificatore ’81 (dove il<br />

mosto era riportato con il codice 425.2) e quello ’91, il settore di riferimento diviene il<br />

15.93.2, ovvero la “Fabbricazione di vini speciali”. In questo settore, in base agli<br />

orientamenti e alle limitazioni Comunitarie e fatte alcune eccezioni, che comunque non<br />

riguardano la richiedente sono sostanzialmente esclusi tutti gli investimenti.<br />

La produzione di mosto concentrato rettificato, tuttavia, si potrebbe meglio ascrivere alla<br />

classe 15.83 “Fabbricazione di zucchero, anch’essa soggetta alle esclusioni e limitazioni<br />

Comunitarie (punto 2.8 Circolare esplicativa Ministero dell’Industria n. 37835 dell’8.3.96).<br />

Ciò posto, si chiede di conoscere se la produzione di “mosto concentrato rettificato”, non<br />

essendo esplicitamente menzionata in nessuna delle precedenti classi di attività ISTAT, vada<br />

attribuita al codice 15.89.3 e quindi annessa alle agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ovvero se<br />

debba essere classificata come produzione di zucchero e fatta rientrare nella classe 15.93.2 e,<br />

di conseguenza, in ogni caso esclusa dalle agevolazioni. (17 - 15/05/97) (settori, alimentare,<br />

vinificazione)<br />

R. Nel caso in cui un’attività non venga esplicitamente individuata nella Classificazione<br />

ISTAT ’91, appare corretto ricercarla in quella del 1981, e, individuatala univocamente,<br />

utilizzare le tabelle di trasposizione tra le due Classificazioni. Nel caso in esame, pertanto,<br />

l’attività di produzione di mosto concentrato rettificato può essere inquadrata nella<br />

sottoclasse 15.93.2.<br />

8.70 - D. (M. Toscano) Una società opera nel campo della riqualificazione delle condotte idriche e<br />

fognanti mediante l’utilizzo di un sofisticato sistema di controllo elettronico in grado di<br />

procedere all’ispezione non distruttiva e mappatura delle condotte con inserimento di tubolare<br />

a calza interne, al recupero delle dispersioni, all’analisi ed ottimizzazione della rete. I servizi<br />

descritti vengono forniti sia a, privati che ad amministrazioni pubbliche o a soggetti privati<br />

8.26


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

gestori di servizi pubblici che necessitano di conoscere lo stato della rete idrica e fognante<br />

della propria abitazione ovvero della rete idrica comunale gestita. Il servizio è inoltre<br />

espressamente mirato ad attuare una maggiore salvaguardia ambientale prevenendo<br />

l’inquinamento delle falde acquifere e consentendo un più razionale utilizzo delle risorse<br />

idriche. Si richiede se tale attività possa collocarsi fra quelle di cui al punto 2 sub. a di cui<br />

all’allegato 3 della C.M. 15.12.1995 n. 38522 (assistenza alla introduzione/adattamento nelle<br />

attività esistenti di nuove tecnologie e nuovi processi produttivi). (19 – 17/12/97) (settori,<br />

servizi, riqualificazione condotte idriche)<br />

R. No, in quanto l’attività di servizi di cui al punto 2.a dell’allegato al regolamento concerne<br />

l’assistenza e, quindi la consulenza alla introduzione/adattamento di nuove tecnologie nel<br />

processo produttivo dell’impresa utilizzatrice del servizio e non il proprio utilizzo di tali<br />

nuove tecnologie come sembra per il caso prospettato.<br />

8.71 - D. (Efibanca) L’azienda opera in obiettivo 1. Essa ha usufruito delle agevolazioni finanziarie<br />

ai sensi della Legge 64/86 (nuova iniziativa) da parte del Ministero dell’Industria, del<br />

Commercio e dell’artigianato (ex Agensud). Il decreto di concessione provvisoria è del<br />

21.11.95.<br />

L’azienda ha completato il programma di investimenti richiedendo il saldo del contributo<br />

spettante che è stato incassato (al 90%) alla fine dello scorso anno, rimanendo in attesa del<br />

saldo finale del 10%. L’attività esercitata è la seguente: produzione in laboratorio di colture in<br />

vitro di piante con processo biotecnologico (micropropagazione o propagazione clonale).<br />

Infatti l’azienda rientrava nelle maggiorazioni settoriali previste dalla predetta Legge 64/86 -<br />

AS attività che impiegano la biotecnologia nel processo produttivo (non da classificazione<br />

ISTAT).<br />

L’impresa ha, in questi anni, così come previsto, raggiunto lusinghieri risultati ed in forza del<br />

successo ottenuto intende ampliare l’attività. Considerato che la Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> elenca le<br />

attività economiche ammesse ai contributi dalla classificazione ISTAT 91 sezioni C e D e,<br />

poiché l’attività produttiva esercitata dalla medesima non troverebbe una rispondente e<br />

precisa collocazione nelle attività elencate dalla classificazione ISTAT 91. Si richiede se tale<br />

attività possa essere inquadrata nel codice attività 36.63 (altre attività manifatturiere n. ca).<br />

(19 – 17/12/97) (settori, produzione di culture in vitro)<br />

R. Qualora per l’attività prospettata da un’impresa che richiede le agevolazioni vi siano<br />

incertezze nella classificazione della stessa tra quelle di cui alle sezioni C e D della<br />

classificazione ISTAT ’91, occorre preliminarmente verificare se l’attività medesima non sia<br />

univocamente inquadrabile in una delle sezioni diverse dalle C e D, caso in cui la domanda<br />

andrebbe respinta. Qualora tale ultimo univoco inquadramento non fosse possibile,<br />

occorrerà individuare l’attività classificata più affine e, di conseguenza, proporre o meno la<br />

domanda per la concessione delle agevolazioni, eventualmente ponendo specifico quesito<br />

all’ISTAT per dirimere formalmente il dubbio.<br />

8.72 - D. (Centrobanca) E’ agevolabile ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> una iniziativa riguardante lo<br />

stoccaggio di grano duro a servizio di una industria di pastificazione? Si precisa che<br />

l’industria mediante il quale ottiene semola che a sua volta viene trasformata in pasta. Inoltre<br />

lo stoccaggio di grano attualmente, essendo di piccole dimensioni, non consente all’industria<br />

di effettuare gli acquisti di grano alle migliori condizioni di mercato e nei sui momenti più<br />

appropriati. L’azienda ritiene che tale concetto sia in linea con quanto riportato dalla<br />

decisione 94/173 punto 1.1 “investimenti intesi a contenere i costi dei prodotti preparati allo<br />

stato fresco<br />

8.27


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

o trasformati, tramite una riduzione dei costi dei prodotti intermedi di raccolta o di<br />

preparazione commerciale, di trasformazione, di condizionamento, di magazzinaggio o di<br />

commercializzazione. (19 – 17/12/97) (settori, alimentare, lavorazione delle granaglie)<br />

R. Pur essendo il programma prospettato in linea con quanto indicato al punto 1.1<br />

dell’allegato n. 2 della decisione CEE 94/173, occorre rilevare che lo stesso punto 1.1<br />

aggiunge: “fermo restando le esclusioni di cui ai punti 1.2 e 2”. Ciò conduce ad escludere<br />

qualsiasi intervento agevolato in favore dell’industria molitoria. Pertanto, solo qualora la<br />

banca concessionaria dovesse accertare che si tratti di impresa di pastificazione (come<br />

sembrerebbe emergere dal quesito), che la capacità di produzione del molino sia<br />

dimensionata per la sola alimentazione del reparto pastificazione a valle, che non vi sia<br />

vendita né cessione a qualsiasi titolo di farina a soggetti terzi (è opportuna una dichiarazione<br />

di impegno anche per il futuro da parte dell’impresa), che la nuova capacità di stoccaggio<br />

sia effettivamente giustificata dai motivi economici prospettati e che non sia destinata,<br />

neanche parzialmente, a terzi né ad alimentare un eventuale potenziamento del molino,<br />

ancorché realizzato esclusivamente con mezzi propri dell’impresa, solo in tali ipotesi la<br />

banca concessionaria potrebbe proporre favorevolmente l’iniziativa di cui si tratta.<br />

8.73 - D. (Efibanca) La legge n. 266 del 7.8.1997 all’articolo 16, comma 5, prevede l’inserimento<br />

delle “Lavanderie Industriali” nel settore industria, modificando, di fatto, l’art. 49, comma 1,<br />

lettera a) della legge 9.3.1989 n. 88. Alla luce di quanto esposto possiamo ritenere una<br />

lavanderia industriale come soggetto ammissibile ai benefici della legge <strong>488</strong>? (19 – 17/12/97)<br />

(settori, servizi, lavanderia)<br />

R. Secondo quanto chiaramente indicato dall’art. 2, comma 1 del regolamento, possono<br />

accedere alle agevolazioni le imprese operanti nel settore delle attività estrattive e<br />

manifatturiere, di cui alle sezioni C e D della “Classificazione delle attività economiche<br />

ISTAT ’91”, nonché le imprese fornitrici dei servizi di cui all’allegato al regolamento. Dal<br />

momento che l’attività di lavanderia con caratteristiche industriali risulta inquadrata nella<br />

sezione O - “Altri servizi pubblici, sociali e personali” della citata classificazione e non è<br />

neanche ricompresa tra i servizi di cui all’allegato al regolamento, la stessa non può essere<br />

ammessa alle agevolazioni.<br />

Trattamento diverso è riservato alle imprese che svolgono un’attività di lavaggio con<br />

caratteristiche industriali di tessili non di propria produzione nell’ambito della più vasta<br />

attività di produzione dei tessuti che, inquadrate nella classe ISTAT ’91 17.30, sono<br />

ammissibili alle agevolazioni (integrazione effettuata nella ventesima riunione – 19/2/98).<br />

8.74 - D. (M. Lombardo) (10.79) Siamo in presenza:<br />

- di un’azienda la cui attività consiste nel trattamento di materiali residuali (attività annessa<br />

alla nuova articolazione dei servizi) con lavorazioni effettuate presso stabilimenti ove<br />

vengono prodotti i suddetti residui, ubicati non necessariamente nelle aree agevolabili;<br />

- di un’azienda che svolge attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio e gas<br />

(perforazione) ISTAT 11.2 anch’essa presso i cantieri della clientela, ubicati non<br />

necessariamente nelle aree agevolabili.<br />

Si chiede se tali attività siano ammissibili alle agevolazioni in funzione della particolare<br />

natura delle loro attività che, se svolte in luogo fisso, rientrerebbero nell’agevolazione,<br />

considerando valida ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti l’ubicazione della sede<br />

nella quale le aziende depositano e gestiscono la movimentazione dei macchinari oggetto<br />

della richiesta di agevolazione.<br />

D. (Mediosud) Si chiede se sia ammissibile, nell’ambito dell’attività di “Produzione e<br />

trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi.....” di cui al punto 2, lettera e)<br />

8.28


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dell’allegato n. 2 alla circolare n. 234363/97, una spesa relativa ad un mezzo mobile<br />

attrezzato per la regia, la registrazione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi. (20 –<br />

19/2/98) (settori, servizi, spettacoli e programmi radiotelevisivi, estrattivo)<br />

R. In linea generale, un programma di investimenti può ottenere le agevolazioni della legge<br />

<strong>488</strong> solo qualora sussistano le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla normativa<br />

(attività svolta, ubicazione dell’unità produttiva, dimensione dell’impresa, tipologia<br />

dell’iniziativa, ecc.); tali condizioni, pertanto, devono sempre essere univocamente<br />

individuabili. Per ammettere una iniziativa alle agevolazioni della legge <strong>488</strong> vi è quindi, tra<br />

l’altro, la necessità di individuare una unità produttiva, così come definita dal punto 2.6 della<br />

circolare n. 234363/97, e la sua stabile ubicazione, al fine di determinare, ad esempio, la<br />

misura dell’agevolazione concedibile ed il valore dell’indicatore regionale. Qualora ciò non<br />

dovesse essere univocamente determinabile, o qualora l’unità produttiva vi sia, ma con<br />

consistenza economica non decisamente rilevante rispetto a quella dei beni strumentali<br />

liberamente utilizzati al di fuori della stessa, l’iniziativa non potrebbe accedere alle<br />

agevolazioni di cui si tratta ; verrebbe altrimenti, tradito lo spirito della normativa, il cui fine<br />

è quello di sostenere le imprese che creano tessuto produttivo e nuova occupazione nelle aree<br />

depresse del paese.<br />

In relazione a quanto sopra, per quanto concerne i casi prospettati nei quesiti, è necessario<br />

che la banca concessionaria verifichi l’esistenza di una stabile unità produttiva in una della<br />

aree depresse ammissibili alle agevolazioni e, qualora vi sia, la consistenza economica della<br />

stessa rispetto a quella dell’attività svolta al di fuori dell’unità produttiva medesima, al fine<br />

di assumere le conseguenti determinazioni. Si ricorda infine che, pur in presenza di una<br />

stabile ed economicamente rilevante unità produttiva, l’ammissibilità dei mezzi che operano<br />

all’esterno della stessa è rigidamente limitata dalla normativa ad alcune eccezioni (mezzi<br />

mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione<br />

condizionata dei prodotti, attrezzature in prestito d’uso) e solo qualora sussistano specifiche<br />

condizioni (si veda anche il quesito n. 10.58 della raccolta). Per quanto concerne, in<br />

particolare, il mezzo mobile radiotelevisivo, gli elementi forniti condurrebbero a concludere<br />

che sia esso stesso un’unità produttiva, piuttosto che un mezzo necessario al ciclo produttivo,<br />

ma senza una ubicazione che consenta la determinazione della misura agevolativa<br />

applicabile e dell’indicatore regionale e, quindi, non ammissibile.<br />

8.75 - D. (M. Lombardo) Un’impresa svolge attività di trattamento di rifiuti inquinanti, presso<br />

una propria unità operativa, si chiede la possibilità di agevolare gli automezzi particolari<br />

destinati alla raccolta presso le imprese. (20 – 19/2/98) (settori, servizi, trattamento di<br />

rifiuti)<br />

R. L’attività alla quale fa riferimento il quesito è quella dei servizi di “Produzione,<br />

lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate”, di cui al<br />

punto 2 lettera c) dell’allegato n. 2 della circolare n. 234363/97. Tra tali attività non è<br />

compresa quella della raccolta e, di conseguenza, non sono ammissibili le spese ad essa<br />

destinate (si vedano anche i quesiti nn. 8.13 e 8.28). Tali mezzi inoltre, non possono essere<br />

ammessi neanche in quanto strettamente necessari al ciclo produttivo, essendo, invece, più<br />

propriamente finalizzati all’approvvigionamento della materia prima.<br />

8.76 - D. (Studio Finanziario) Si richiede se attività di telecomunicazioni, consistente nella<br />

trasmissione via etere di segnali, possa essere inquadrata tre quelle di servizi ammissibili ai<br />

benefici della l. <strong>488</strong>, di cui al punto 1 sub a) all. 2 della circolare MICA n. 234363 del<br />

20/11/97. In caso di risposta affermativa si chiede conferma di ordine all’ammissibilità,<br />

all’interno di un più ampio programma d’investimenti che si configura in modo organico e<br />

8.29


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

funzionale e che concerne in misura preponderante la struttura centrale della richiedente,<br />

delle spese relative all’approntamento di ponti radio su strutture (tralicci) non di proprietà<br />

dell’istante ma utilizzate a seguito di regolari contratti d’affitto, che costituiscono pertinenze<br />

dell’anzidetta struttura principale. (20 – 19/2/98) (settori, servizi, telecomunicazioni)<br />

R. Premesso che l’attività prospettata sembra inquadrabile come indicato nel quesito, si<br />

ritiene che le spese relative all’approntamento dei ponti radio su strutture, di proprietà o<br />

meno dell’impresa, possano essere ammesse a condizione che si tratti di beni ad esclusivo<br />

servizio di una sola unità produttiva ubicata in area depressa. In tal senso a tali beni,<br />

ovunque essi siano localizzati, verrebbero riconosciute le agevolazioni nella misura prevista<br />

per l’unità produttiva medesima.<br />

8.77 - D. (Efibanca) L’Impresa interessata al contributo importa gas GPL (gas di petrolio<br />

liquefatto) con navi cisterne che, per mezzo di bettoline, viene trasferito nei depositi di<br />

stoccaggio. La vendita a terzi avviene direttamente presso il suo stabilimento mediante<br />

imbottigliamento oppure trasferimento in cisterne o vagoni - cisterne. Durante tutti i passaggi<br />

il gas si presenta allo stato liquido e solo eccezionalmente viene miscelato con altri gas. Il<br />

nostro interesse è di sapere se una siffatta attività rientra nell’attività manifatturiera e se la<br />

classificazione ISTAT di riferimento è la 23.20. (21 – 11/03/98) (settori, imbottigliamento<br />

GPL)<br />

R. Si.<br />

8.78. - D. (B. Napoli) L’allegato n.2 alla Circolare nr.234663/97, tra le attività di servizio<br />

ammissibili, prevede al punto 2) quella di “Produzione e trasmissione di spettacoli e<br />

programmi radiotelevisivi…”. Si chiede di poter conoscere se:<br />

1. Le due attività – produzione e trasmissione – debbano essere necessariamente svolte<br />

contemporaneamente dal soggetto richiedente;<br />

2. Nel caso di risposta affermativa al primo quesito, se sia, comunque, ammissibile un<br />

programma di investimenti, proposto ovviamente da soggetto che svolge l’attività di<br />

produzione e trasmissione di spettacoli radiotelevisivi, relativo ad una sola delle due parti<br />

(produzione o trasmissione). (21 – 11/03/98) (settori, servizi, spettacoli e programmi<br />

radiotelevisivi)<br />

R. La risposta alla prima parte del quesito è positiva. La risposta alla seconda parte è<br />

anch’essa positiva a condizione però che l’impresa svolga, comunque, entrambe le attività.<br />

8.79 - D. (Prominvestment) Una ditta che ha come oggetto sociale la “produzione e ripresa di<br />

spettacoli, programmi ed eventi in generale radiotelevisivi per conto di terzi attraverso<br />

l’utilizzo di impianti mobili e/o fissi a tale scopo specificatamente dedicati e con l’impiego di<br />

propri tecnici qualificati”, intende richiedere le agevolazioni ex lege relativamente ad un<br />

programma di investimenti incentrato prevalentemente sull’acquisto di mezzi mobili e<br />

relative attrezzature per le riprese televisive per conto terzi. La sede operativa in fitto, ubicata<br />

in area Obiettivo 1, sarà utilizzata esclusivamente per l'attività di organizzazione,<br />

manutenzione, preparazione e montaggio delle specifiche attrezzature necessarie alla<br />

tipologia di lavoro commisurata nonché quale ricovero delle attrezzature stesse e degli<br />

automezzi di ripresa. La particolarità dell’attività in esame (prestazione di specifici servizi di<br />

ripresa televisiva esterna) si differenzia profondamente da quella svolta dalle emittenti locali<br />

con strutture fisse (allegato 2 punto 2, lettera e, alla Circolare 234363/97) perché prevede<br />

necessariamente lo svolgimento delle operazioni di ripresa e diffusione del segnale all’esterno<br />

della sede sulla base delle esigenze dei network che di volta in volta le commissionano il<br />

servizio. In quanto tale, detta attività di servizio dovrebbe ritenersi peraltro svincolata dal<br />

principio che intende collegare<br />

8.30


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’ammissibilità alla consistenza economica rilevante della sede operativa rispetto a quella dei<br />

beni strumentali liberamente utilizzati al di fuori della stessa. Si chiede pertanto se<br />

l’investimento programmato possa beneficiare delle agevolazione ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (21 –<br />

11/03/98) (settori, servizi, spettacoli e programmi radiotelevisivi)<br />

R. L’attività prospettata non è riconducibile a quella indicata al punto 2, lettera e)<br />

dell’allegato n. 2 alla circolare n. 234363/97 in quanto relativa alla sola produzione e non<br />

anche alla trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi da parte di soggetti titolari<br />

di concessione per la radiodiffusione sonora e/o televisiva non in ambito nazionale. Detta<br />

attività, pertanto, potrà essere ritenuta ammissibile solo previa modifica del D.M. di<br />

individuazione dei servizi ammissibili, a partire dal secondo bando 1998.<br />

8.80 - D. (Efibanca) Si richiede se possa essere considerata ammissibile un’iniziativa riguardante la<br />

produzione di miele per il consumo. I codici ISTAT definiscono solo la produzione di miele<br />

grezzo come prodotto dell’allevamento delle api (codice 01.25.3). L’azienda in questione non<br />

richiederebbe le agevolazioni per l’allevamento bensì per il trattamento successivo. In<br />

particolare il ciclo produttivo prevede:<br />

� ricevimento dei favi (materia prima);<br />

� disopercolazione dei favi;<br />

� centrifuga dei favi;<br />

� estrazione del miele o acquisto di miele grezzo in fusti;<br />

� filtrazione del miele grezzo;<br />

� eventuale omogeneizzazione del miele;<br />

� invasettamento del miele raffinato;<br />

� etichettatura;<br />

Tale processo produttivo evidenzia come l’attività descritta non rientri nei canoni agricoli e/o<br />

di allevamento. Inoltre mentre il miele grezzo in fusti, per sua natura e confezionamento può<br />

essere utilizzato solo come materia prima nell’industria dolciaria, il miele raffinato in vasetti è<br />

utilizzabile per il consumo finale come dolcificante o crema spalmabile. Ove tale attività<br />

venga giudicata ammissibile si richiede se la stessa debba inquadrata con il codice 15.89.1<br />

(produzione di dolcificanti) o con altro codice e se tutte le fasi descritte possano essere<br />

ammesse.<br />

D. (Studio Finanziario) - Iniziativa classificata come “nuovo impianto” per la fabbricazione<br />

di altri prodotti alimentari” (ISTAT ’91:1.25.3 ). - Dall’esame della documentazione allegata<br />

si rileva trattarsi di produzione di miele, attività che dovrebbe inquadrarsi nella categoria<br />

ISTAT 1.25.3 (apicoltura) di cui alla sezione A e come tale non ammissibile alle agevolazioni<br />

<strong>488</strong>. In dettaglio il programma d’investimenti prevede:<br />

� studi e progettazioni lit/mln 17.0<br />

� suolo lit/mln 33.7<br />

� opere murarie lit/mln 98.1<br />

� macchinari, impianti e attrezzature lit/mln 208.5<br />

______<br />

lit/mln 357.3<br />

Il capitolo di spesa “macchinari, impianti e attrezzature” si riferisce per lit/mln 103,7 (ca il<br />

50% di tale voce) all’acquisto di 250 alveari e altrettante arnie, per lit/mln 30,9 e macchine ed<br />

attrezzature d’ufficio e per la restante parte (lit/mln 73,9) a macchinari e attrezzature per la<br />

lavorazione vera e propria del miele, finalizzata alla commercializzazione del prodotto. Alla<br />

luce di quanto precede si richiede se:<br />

8.31


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

� l’iniziativa nel suo complesso debba considerarsi non ammissibile in quanto riferibile a<br />

categoria ISTAT non compresa tra quelle agevolabili;<br />

� il programma debba considerarsi ammissibile limitatamente ai soli investimenti relativi<br />

alla lavorazione del miele, peraltro necessaria al fine di consentire la commercializzazione<br />

del prodotto. (22 – 27/04/98) (settori, alimentare, produzione di miele)<br />

R. Si ritiene che l’attività a valle a quella di produzione di miele grezzo possa essere<br />

inquadrata nella categoria 15.89.3 “altri prodotti alimentari non altrove classificati”. Nel<br />

caso ipotizzato, quindi, potrebbero essere ivi inquadrate e, quindi, ammissibili, le sole fasi a<br />

partire dalla filtrazione del miele grezzo (prodotto o acquistato).<br />

8.81 - D. (Efibanca) (10.72) Nel settore dell’artigianato produttivo si lamenta da sempre una<br />

dimensione aziendale insufficiente per consentire alle imprese di sostenere il costo di una<br />

struttura amministrativa, finanziaria, di marketing e di indirizzo adeguata al mercato ed alle<br />

disposizioni normative. Alcune associazioni provinciali di categoria, per ovviare alla<br />

problematica avanti descritta, stanno promuovendo la creazione di aree artigianali nelle quali,<br />

oltre ai capannoni che saranno acquistati dai singoli artigiani, esiste un’unica palazzina uffici<br />

nella quale si intenderebbe istallare la sede legale ed operativa di un consorzio tra le imprese<br />

artigiane produttive dell’area, il quale si occupi di tutte le problematiche avanti descritte,<br />

permettendo alle singole imprese di avere una struttura amministrativa, finanziaria, di<br />

marketing e di indirizzo adeguata, sopportando dei costi limitati. Se i cespiti (opere murarie e<br />

attrezzature) si trovassero all’interno dei singoli capannoni artigianali gli stessi sarebbero<br />

ammissibili; nel caso prospettato la creazione di una struttura unitaria consentirebbe:<br />

� minori costi unitari e complessivi di investimento;<br />

� maggiori benefici per le aziende artigiane di produzione;<br />

� minore utilizzo complessivo di contributi pubblici.<br />

Il MICA ha indicato che, qualora un’impresa di servizi ottenga l’iscrizione INPS come<br />

industria, possa ottenere il contributo anche su progettazione, terreno ed opere murarie e<br />

assimilabili.<br />

In un caso equivalente a quello prospettato, ove si trattasse di un consorzio tra imprese<br />

industriali, l’iscrizione all’INPS nel settore industria sarebbe ottenibile. Nel nostro caso si<br />

tratta di Imprese artigiane di produzione, che sono assimilate a quelle industriali, quanto a<br />

spettanza dei contributi. Purtroppo nel caso di un consorzio tra imprese artigiane di<br />

produzione l’iscrizione INPS non potrebbe che avvenire nel settore artigianato. Si richiede se<br />

il consorzio prospettato possa ottenere le agevolazioni di cui alla legge <strong>488</strong> sulla componente<br />

immobiliare ed eventuali caratteristiche che lo stesso consorzio debba possedere per potervi<br />

accedere. (22 – 27/04/98) (settori, servizi, consorzio di imprese artigiane)<br />

R. Le condizioni di ammissibilità delle imprese di servizi sono già fissate dalla normativa.<br />

Tali condizioni comportano, per il caso in esame, una risposta negativa.<br />

8.82 - D. (M. Toscano) Un’impresa intende, presentare un progetto per la realizzazione di un<br />

opificio e l’acquisto di macchinari per la pastorizzazione delle uova (ISTAT 15.89.3). La<br />

pastorizzazione, nella fattispecie, riguarda uova di alta qualità e con particolari caratteristiche<br />

organolettiche, qualità del guscio gradazione del colore del tuorlo, pastosità dell’albume – in<br />

quanto il prodotto finale è destinato al mercato dei pastifici (Barilla – Agnesi) per la<br />

produzione di pasta all’uovo. L’impresa richiede se oltre ai macchinari specifici per la<br />

pastorizzazione, estrusione e sgusciatura delle uova, sia possibile inserire nel piano di<br />

investimento, quale fase primaria del ciclo produttivo, l’acquisto di batterie multipiani per<br />

alloggiare le galline da uova al fine di garantire una materia prima di alta qualità. (22 –<br />

27/04/98) (settori, alimentare, pastorizzazione uova)<br />

8.32


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. No, in quanto l’attività di allevamento di galline ovaiole, ancorché di alta qualità, è da<br />

inquadrare nella categoria ISTAT 1.24.1 e, quindi, non è ammissibile.<br />

8.83 - D. (Irfis) Una società cooperativa costituita da produttori agricoli svolge in atto attività di<br />

vinificazione delle uve conferite dai soci con impianti produttivi in locazione. Detta società<br />

intende proporre a breve un programma di investimenti che comprende l’acquisto di uno<br />

stabilimento enologico di proprietà di una cooperativa posta in liquidazione, per riattivarlo e<br />

ristrutturarlo. Saranno inoltre effettuati investimenti per il miglioramento della qualità del<br />

vino che è DOC. A programma completato, la capacità produttiva risulterà inferiore di oltre il<br />

20% della capacità produttiva della cooperativa in liquidazione e saranno vinificate anche uve<br />

acquistate da terzi non soci. Si chiede se in tali condizioni risultano applicabili per l’iniziativa<br />

le eccezioni di cui al punto 2.11 della decisione 94/173/CE del 22/03/94 con conseguente<br />

possibilità di accesso alle sole risorse nazionali, come da punto 2.4 della circolare normativa<br />

234363 del 20/11/97. (22 – 27/04/98) (settori, alimentare, vinificazione)<br />

R. L’iniziativa prospettata sembra rispondere alle specifiche condizioni di ammissibilità<br />

relative al settore.<br />

8.84 - D. (Mediosud) Si sottopone al Comitato il caso di un impianto molitorio di tipo industriale<br />

che ha ricevuto diffida a trasferirsi in zona industriale/artigianale PIP in conseguenza di<br />

accertato inquinamento atmosferico con polveri, rumori e intasamento del traffico per<br />

chiedere se il trasferimento con ammodernamento può essere ammesso alle agevolazioni della<br />

L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (22 – 27/04/98) (settori, alimentare, attività molitoria)<br />

R. Per il caso prospettato potrebbero sussistere le condizioni per la deroga al divieto di<br />

agevolazione di cui alla decisione U.E. 94/173/CE del 23/03/94 qualora il programma sia<br />

finalizzato esclusivamente alla tutela dell’ambiente e sia conforme alla disciplina<br />

comunitaria (GUCE C72 del 10/03/94).<br />

8.85 - D. (Efibanca) Si richiede di conoscere l’ammissibilità o meno ai benefici della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

di una società di servizi iscritta all’INPS, ramo terziario “servizi di ingegneria integrata” che<br />

svolge attività di progettazione di lavori edili e direzione lavori”. Si segnala che i fruitori del<br />

servizio sono esclusivamente Enti Pubblici e l’incidenza dei servizi “erogati” a tali Enti sul<br />

fatturato totale è del 100%. (22 – 27/04/98) (settori, servizi, ingegneria integrata)<br />

R. La normativa non pone alcuna condizione di ammissibilità in relazione ai soggetti nei<br />

confronti dei quali l’impresa istante fornisce i propri servizi.<br />

8.86 - D. (B. Napoli) (9.1.122) (10.76) Il punto 2.4 lettera a della Circolare 234363/97 recita:<br />

“indipendentemente dagli ulteriori divieti di cui nel seguito, i programmi di investimento<br />

finalizzati esclusivamente alla tutela dell’ambiente e conformi alla disciplina comunitaria<br />

(GUCE C72 DEL 10/03/94) sono comunque ammissibili ai soli fondi nazionali”.<br />

Quindi sembrerebbe chiaro che tale norma vada interpretata nel senso che un qualunque<br />

programma d’investimento effettuato per le finalità di cui sopra, ai fini dell’ammissibilità non<br />

risulterebbe sottoposto ad alcuno dei vincoli specifici di compatibilità di cui alla decisione<br />

94/173/CE. Pertanto, purché finalizzato alla tutela ambientale, sarebbe ammissibile anche un<br />

programma d’investimento relativo ai settori di attività che pur nell’ambito delle sezioni C e<br />

D dell’ISTAT ’91 non fossero ammissibili (ad esempio fabbricazione di olio di sansa), e<br />

ancorché nei singoli punti della richiamata decisione 94/173/CE, che fissa le compatibilità per<br />

l’ammissione alle sole risorse nazionali, non sia esplicitamente prevista una deroga per la<br />

tutela ambientale o per l’adeguamento a norme sanitarie comunitarie (ad esempio punti: 2.1<br />

settore dei cereali, 2.2 settore degli ortofrutticoli, 2.5 settore delle oleoproteaginose, 2.6<br />

8.33


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settore dell’olio). Inoltre , sempre per programmi d’investimento finalizzati esclusivamente<br />

alla tutela ambientale, peraltro esplicitamente ammessi anche da taluni punti della predetta<br />

decisione 94/173/CE (ad esempio punti: 2.3 – latte, 2.10 carne), applicando la predetta norma<br />

non dovrebbero sussistere altri vincoli. Tuttavia i predetti punti 2.3 e 2.10 prevederebbero la<br />

possibilità di ammettere programmi volti alla tutela ambientale solo purché non comportino<br />

un incremento della capacità produttiva. Anche in questo ultimo caso la norma generale in<br />

premessa sarebbe prevalente, e quindi parrebbe che non vadano applicate le limitazioni<br />

relative alla capacità produttiva. In queste ipotesi, appare però evidente che le limitazioni<br />

comunitarie sarebbero sistematicamente aggirate in ragione del “superiore interesse” della<br />

tutela ambientale. Una lettura del testo della decisione C72 del 10/3/94, cui i programmi<br />

finalizzati alla tutela ambientale devono conformarsi, sembrerebbe ammettere anche<br />

interventi di natura “volontaria”. Ciò premesso, fermo restando che la materia necessiterebbe<br />

di una circolare interpretativa/esplicativa, nelle more, si richiede al CTC di fornire alcuni<br />

chiarimenti sulla materia, in particolare sui seguenti punti.<br />

a) Cosa deve correttamente intendersi per “programma finalizzato alla tutela ambientale” in<br />

accordo con la disciplina comunitaria atteso, che i programmi di tutela ambientale e/o di<br />

adeguamento a norme sanitarie comunitarie, a ns giudizio, possono sostanzialmente<br />

ricondursi a tre tipologie:<br />

1) quelli imposti da un provvedimento cogente della pubblica amministrazione;<br />

2) quelli necessari per l’adeguamento graduale a specifiche norme di assenza di un<br />

provvedimento della Pubblica Amministrazione;<br />

3) quelli volontari finalizzati ad una maggiore tutela ambientale in assenza di norme<br />

vincolanti o per riduzione di emissioni a livelli significativamente inferiori a quelli<br />

previsti da normative specifiche (e ciò in accordo con quanto previsto dalla decisione<br />

C72 del 10/3/94;<br />

b) nel caso di programmi esclusivamente finalizzati alla tutela dell’ambiente, si richiede di<br />

conoscere se vi sia da applicare una qualche particolare limitazione nell’ammissibilità<br />

delle spese. (ad esempio non ammissibilità di spese per nuove O.M. se il precedente<br />

capannone risultava in affitto; non ammissibilità nel caso di sostituzione di macchinari<br />

perché obsoleti e non più adeguabili a norme specifiche ecc.). (22 – 27/04/98) (settori,<br />

investimenti per la tutela ambientale, definizione)<br />

R. Fermo restando che la deroga riguarda solo “i programmi di investimento finalizzati<br />

esclusivamente alla tutela dell’ambiente…..” e che, pertanto, non possono concernere altre<br />

finalità, meno di tutte l’aumento della capacità produttiva, si ritiene scontato che, in casi del<br />

genere, debba essere condotto un esame particolarmente approfondito delle spese da<br />

ammettere alle agevolazioni al fine di escludere, con il massimo rigore, tutto ciò che non è<br />

pertinente con le richiamate finalità (sempre che, naturalmente, per lo specifico settore, non<br />

siano ammissibili altri investimenti).<br />

Per quanto concerne il significato di “programma finalizzato alla tutela ambientale” non può<br />

che rinviarsi agli esiti di un approfondito accertamento tecnico istruttorio che saprà<br />

certamente individuare i casi e le spese ammissibili anche se non necessariamente supportati<br />

da richieste o disposizioni della pubblica amministrazione.<br />

8.87 - D. (B. Carige) (10.80) Un’impresa, avente classificazione ISTAT 29.24.3 con iscrizione<br />

INPS INDUSTRIA (fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale<br />

meccanico n.c.a.) dichiara di svolgere, quale attività preponderante, l’installazione di impianti<br />

pneumatici ed il montaggio di tubazioni a bordo di natanti nonché lavorazioni di “flussaggio”<br />

che consistono nel collaudo dei tubi una volta che l’installazione dell’impianto è stata<br />

ultimata. Sulla scorta degli accertamenti preliminari effettuati si è potuto constatare che il<br />

8.34


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“processo produttivo” realizzato nell’unità produttiva consiste in lavori di piegatura e taglio<br />

dei tubi a seconda delle esigenze del committente che peraltro provvede – direttamente o a<br />

mezzo di terzi – all’approvvigionamento dell’impianto oleodinamico che poi verrà installato<br />

dall’impresa sul natante. Il ciclo produttivo, come sintetizzato dalla ditta, consiste: 1) nel<br />

disegno degli schemi relativi all'installazione degli impianti forniti dal committente<br />

(definizione percorsi dei tubi, collegamenti degli stessi e di eventuali cavi elettrici, ecc.) 2)<br />

nelle successive lavorazioni del tubo (taglio e piegatura) prevalentemente effettuate al di fuori<br />

dell’unità produttiva ed infine nell’installazione e collaudo dell’impianto a bordo del natante<br />

oltre eventuali lavori di carpenteria. Ciò precisato si fa notare che l’investimento per il quale<br />

viene richiesto l’intervento agevolativo afferisce la realizzazione di un soppalco al di sopra<br />

del magazzino ove vengono ricoverati i materiali e svolte le operazioni sopra citate (piegatura<br />

e taglio). In tale soppalco l’impresa intende ricavare locali ove curare l’attività amministrativa<br />

e di disegno degli schemi di cui al precedente punto 1) che oggi viene svolta in locali attigui<br />

di altra società.<br />

Per quanto sopra esposto la scrivente concessionaria, considerata la modestissima lavorazione<br />

svolta nella sede aziendale, ritiene che l’attività svolta dall’impresa non rientri fra quelle<br />

manifatturiere ammesse alle agevolazioni di legge bensì tra quelle di montaggio. Circa<br />

l’ammissibilità delle opere murarie sopracitate, anche per queste si nutre qualche perplessità<br />

in quanto non riguarderebbero locali “produttivi” e tantomeno sono finalizzate a ricavare<br />

maggiori spazi per lo svolgimento dell’attività “manifatturiera”.<br />

D. (B. Carige) Un’impresa, avente classificazione ISTAT 28.52 (lavori di meccanica<br />

generale per conto terzi) è attiva prevalentemente nel campo cantieristico occupandosi di<br />

lavori di carpenteria, tubolatura e riparazioni a bordo delle navi. Il ciclo produttivo<br />

conseguente l’investimento va dall’esecuzione dei piani coordinati relativi agli impianti da<br />

realizzare, alla prefabbricazione e montaggio delle tubazioni, per finire con i collaudi finali<br />

(montaggio e collaudo vengono effettuati al di fuori dell’unità produttiva). L’investimento<br />

proposto per le agevolazioni attiene, fra l’altro, l’acquisizione di attrezzature fra le quali<br />

diverse saldatrici, cannelli, smerigli, ecc. che in prevalenza sono utilizzate nei vari cantieri<br />

individuati di volta in volta in funzione delle commesse acquisite. Sulla scorta di quanto sopra<br />

esposto si richiede se le attrezzature summenzionate possano essere considerate ammissibili<br />

alle agevolazioni ancorché utilizzate al di fuori dell’unità produttiva. (23 – 17/6/98) (settori,<br />

installazione di impianti pneumatici)<br />

R. Dagli elementi ricavabili dai quesiti, le attività prospettate potrebbero genericamente<br />

rientrare entrambe nella classe 28.52. In tale ipotesi anche le spese relative alle attività di<br />

progettazione e amministrativa possono rientrare tra quelle ammissibili. Nel caso specifico<br />

del primo quesito, dal momento che tali spese costituiscono l’intero programma, occorre che<br />

sussistano le condizioni specificate al 9° alinea dell’allegato n. 8 alla Circolare n.<br />

234363/97. Per quanto concerne infine le attrezzature utilizzate al di fuori dell’unità<br />

produttiva, in considerazione della particolarissima attività che può essere svolta anche<br />

presso terzi e in via del tutto eccezionale, si ritiene che le stesse possano essere agevolate,<br />

purché in quantità e tipologia pertinente all’attività da svolgere e purché la relativa spesa<br />

non rappresenti la parte rilevante dell’intero programma.<br />

8.88 - D. (B. Napoli) Una Società cooperativa a responsabilità limitata di oltre 1.000 produttori<br />

agricoli svolge esclusivamente attività di vinificazione delle uve conferite dai soci. La società<br />

è iscritta al settore INPS Agricoltura, inoltre tale inquadramento è confermato dai riscontri<br />

della dichiarazione IVA e dei redditi. La società ha presentato un’iniziativa nell’ambito della<br />

propria unità che, da una prima analisi, sembra compatibile con i vincoli e i divieti CEE. In<br />

via pregiudiziale, alla puntuale analisi dell’investimento, tuttavia, si pone il problema se il<br />

8.35


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soggetto proponente sia agevolabile per i seguenti motivi: - Per la vinificazione la<br />

classificazione ISTAT ’91 riporta testualmente:<br />

01.13.1 – COLTURE VITICOLE E AZIENDE VITIVINICOLE<br />

produzione di vino da uva propria<br />

15.93 - FABBRICAZIONE DI VINO DI UVE (NON DI PRODUZIONE PROPRIA)<br />

e l’attività della cooperativa è inequivocabile associata alla viticoltura ancorché l’uva lavorata<br />

sia conferita dai soci. Va segnalato, tuttavia, che l’ISTAT ’81 classificava l’attività di<br />

vinificazione svolta in forma associata nel settore agricoltura:<br />

0.42.7 – PRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI VINI<br />

0.42.8 – PRODUZIONE DI SPUMANTI E DI ALTRI VINI SPECIALI<br />

e che riscontrando la tavola di raccordo tra l’ISTAT ’91 e ISTAT ’81 si rileva che dette due<br />

classi sono state associate ora al settore manifatturiero:<br />

ISTAT ’91 ISTAT ‘81<br />

15.93.1 425.1 e 042.7<br />

15.93.2 425.2 e 042.8<br />

A nostro parere, fermo restando che l’istruttoria dovrà confermare l’agevolabilità intrinseca<br />

dell’investimento, l’attività di vinificazione svolta in forma associata, ancorché a partire da<br />

uva esclusivamente conferita dai soci, rientra nel settore manifatturiero. (23 – 17/6/98)<br />

(settori, alimentare, vinificazione)<br />

R. Alla luce delle considerazioni esposte, si concorda con la banca concessionaria.<br />

8.89 - D. (B. Napoli) (12.31) (13.22) Una S.n.c., costituita nel maggio 1997 ha avanzato richiesta di<br />

agevolazioni per la realizzazione di un nuovo caseificio (derivati di latte vaccino) ed ha<br />

sottoscritto la dichiarazione di cui all’allegato 6. I promotori hanno dettagliatamente motivato<br />

il rispetto dei limiti e divieti CEE (punto 2.3 ultimo comma decisione 94/473/CE di cui<br />

all’allegato 4 della circolare 234363/97) come segue:<br />

� il nuovo impianto sostituisce la capacità produttiva (puntualmente definita) di due<br />

caseifici preesistenti, facenti capo ai genitori degli stessi promotori (di cui uno già condotto<br />

dalla richiedente in fitto di ramo d’azienda) e ubicati nello stesso comune, che cesseranno<br />

l’attività entro il 30/06/98 o al massimo entro il 31/12/98 contemporaneamente all’entrata in<br />

funzione di detto nuovo impianto;<br />

� i caseifici preesistenti saranno disattivati in quanto gli attuali siti non consentono<br />

l’adeguamento alle norme sanitarie comunitarie e la riduzione dell’impatto ambientale,<br />

ancorché tale delocalizzazione non sia stata ancora imposta dalle Autorità competenti;<br />

� la normativa sanitaria di riferimento è costituita dalle decisioni <strong>92</strong>/46/CE e <strong>92</strong>/47/CE<br />

recepite in DPR n. 54/97 (latte e derivati) e decisione 93/43/CE recepita in D.L. n. 155/97<br />

(agroalimentare) rispettivamente con termini per gli adeguamenti il 30/06/97 (con deroga per<br />

le piccole imprese) e 30/06/98.<br />

Pertanto la richiedente, nel realizzare l’adeguamento funzionale, interpreta i limiti ed i divieti<br />

di cui al punto 2.3 ultimo comma della decisione 94/473/CE in maniera estensiva, nel senso<br />

che l’iniziativa proposta comunque non incrementerebbe la capacità produttiva del comparto<br />

nella zona ed in particolare in un ambito imprenditoriale ben circoscritto e puntualmente<br />

identificabile. Il caso prospettato, ancorché presenti aspetti peculiari, assume una valenza di<br />

carattere generale in considerazione delle sempre più stringenti normative in materia sanitaria<br />

ed ambientale che stanno inducendo le imprese del settore a delocalizzarsi, con frequenza<br />

crescente di richieste di agevolazioni. (23 – 17/6/98) (settori, alimentare, settore del latte di<br />

vacca e dei prodotti da esso derivati)<br />

8.36


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R. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati, i divieti nei confronti<br />

dell’ammissibilità degli investimenti non si applicano a quelli intesi ad adeguare gli impianti<br />

alle norme sanitarie comunitarie ed a quelli miranti alla tutela dell’ambiente, purchè gli<br />

stessi non comportino un aumento della capacità produttiva (cfr. punto 2.3 della decisione<br />

94/173/CE del 22/03/94, riportata nell’allegato n. 4 della circolare n. 234363/97). Nel caso<br />

in questione, che sembrerebbe rientrare nelle ipotesi suddette, occorre che l’impresa<br />

comprovi l’effettiva necessità di un adeguamento degli impianti alle norme sanitarie<br />

comunitarie, che tale adeguamento non possa essere realizzato nelle attuali localizzazioni e<br />

che, di conseguenza, sia giustificabile un trasferimento degli impianti stessi con tale<br />

motivazione.<br />

Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito positivo, occorrerà accertare che la<br />

capacità produttiva del nuovo impianto non sia superiore alla somma di quelle dei due<br />

impianti da abbandonare (in relazione a questi ultimi due è opportuno acquisire uno<br />

specifico atto d’obbligo sulla cessazione dell’attività delle due unità produttive interessate e<br />

sulla loro capacità produttiva). L’iniziativa da agevolare sarà da classificare<br />

“ammodernamento” con “trasferimento”, con variazione occupazionale, ai fini del relativo<br />

indicatore, pari a zero. L’indicatore ambientale assumerà come dato “precedente” la somma<br />

dei valori relativi al periodo di riferimento dei due impianti abbandonati. L’indicatore<br />

regionale assumerà il valore previsto per gli “ammodernamenti”. Il costo del progetto dovrà<br />

essere diminuito come specificato dall’art. 3, comma 2 del regolamento.<br />

8.90 - D. (BNL) Una impresa, che opera nel settore dei lavaggi e bonifiche industriali, offrendo una<br />

lavorazione completa che comprende l’estrazione dei rifiuti di produzione da vasche e<br />

serbatoi, il trattamento degli stessi e la pulizia idrodinamica delle vasche o serbatoi, nonché la<br />

produzione su misura di pezzi e parti di ricambio degli impianti, richiede le agevolazioni per<br />

un programma di ampliamento della struttura produttiva. Indica la categoria ISTAT 29.56.1,<br />

sostenendo che l’attività di manutenzione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche,<br />

petrolchimiche e petrolifere può essere svolta da soggetti diversi dal fabbricante dei suddetti<br />

macchinari. La produzione indicata al punto “B8” della domanda è indicata in “lavaggi e<br />

bonifiche industriali”. Si precisa che l’attività di lavaggi e bonifiche industriali viene svolta<br />

presso i clienti mentre quella di preparazione degli attrezzi utilizzati, di produzione su misura<br />

dei pezzi e parti di ricambio degli impianti viene svolta presso l’unità produttiva di proprietà<br />

ubicata nel comune di Brindisi, all’interno dell’area industriale, oggetto dell’investimento per<br />

il quale si chiede l’agevolazione. (23 – 17/6/98) (settori, lavaggi e bonifiche industriali,<br />

riparazioni e manutenzioni)<br />

R. L’iniziativa prospettata sembra riguardare un’attività di riparazione e manutenzione di<br />

impianti industriali che, secondo quanto precisato nelle premesse della Classificazione<br />

ISTAT ’91, al capitolo “Riparazione e Manutenzione”, deve essere inquadrata nella stessa<br />

categoria delle unità che producono i beni. Tale attività è pertanto da inquadrare con il<br />

codice ISTAT evidenziato ed è ammissibile alle agevolazioni.<br />

8.91 - D. (Europrogetti & Finanza) (10.84) Una società di servizi ha presentato richiesta di<br />

agevolazioni per la realizzazione di un centro elaborazione dati indirizzato allo svolgimento<br />

di una molteplicità di servizi:<br />

1. gestione di un sistema informativo territoriale:<br />

l’attività consiste nella gestione di una banca dati territoriale ed ambientale, con particolare<br />

riferimento alla elaborazione di dati relativi a piani regolatori, reti idriche, fognarie, elettriche,<br />

dei rifiuti solidi urbani ecc. Il servizio si concretizza in interrogazioni telefoniche a carico<br />

degli utenti abbonati al servizio 166 della Telecom.<br />

8.37


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2. Gestione di una banca dati immobiliare:<br />

il servizio si basa sulla messa a punto di una pagina Internet, con facilità di accesso ai motori<br />

di ricerca italiani e stranieri, contenente una serie di informazioni sul mercato immobiliare, il<br />

relativo mercato finanziario, nonché le problematiche connesse alla gestione dell’immobile<br />

(ristrutturazioni manutenzioni e riparazioni etc.)<br />

3. Gestione di un servizio di telecardiologia:<br />

tale servizio si realizza mediante la consegna all’utente di un apparecchio in grado di<br />

registrare e trasmettere la frequenza del battito cardiaco attraverso un telefono, anche<br />

cellulare, al centro di ascolto. Il centro, attivo 24 ore su 24, riceverà il segnale ed i medici<br />

cardiologi provvederanno ad interpretarlo e refertarlo in tempo reale, attivandosi nei confronti<br />

del cliente o del suo medico di fiducia.<br />

Si chiede se l’iniziativa alle attività sopra descritte sia ricompresa tra i servizi di cui<br />

all’allegato n. 2 alla Circolare n. 234363 del 20/11/97. In caso affermativo, con riferimento<br />

all’attività di cui al punto 3, si chiede se le spese relative all’acquisto degli apparecchi mobili<br />

ricetrasmittenti, da consegnare agli utenti del servizio, siano o meno ammissibili al<br />

finanziamento. Si precisa, a maggior chiarimento, che l’importo complessivo relativo ai citati<br />

apparecchi appare rilevante e particolarmente significativo in rapporto all’investimento totale<br />

riferibile all’iniziativa, rappresentando circa il 47%. (23 – 17/6/98) (settori, servizi, centro<br />

elaborazione dati)<br />

R. Si ritiene che le attività descritte dalla società richiedente possano essere ricomprese nei<br />

servizi di cui ai punti 1a) 1e) o 3d) dell’allegato n. 2 alla Circolare n. 234363 del 20/11/97.<br />

Con riferimento all’attività di cui al punto 3, si ritiene che le spese relative all’acquisto degli<br />

apparecchi mobili ricetrasmittenti, come più volte chiarito in altri analoghi casi, non siano<br />

ammissibili al finanziamento in quanto detenuti dagli utenti, al di fuori dell’unità produttiva.<br />

8.<strong>92</strong> - D. (Europrogetti & Finanza) Una società di servizi, iscritta al settore industria dell’INPS,<br />

svolge attività di organizzazione, gestione e conservazione di archivi per conto terzi fornendo<br />

o il solo servizio di archiviazione statica dei documenti oppure, in base alla richiesta del<br />

cliente, occupandosi anche del “trattamento” dei dati (data entry, catalogazione, trasmissione<br />

telematica dei documenti, mantenimento delle banche dati). L’investimento previsto consiste<br />

nell’acquisizione di spazi per lo svolgimento dell’attività e comprende l’ampliamento<br />

dell’opificio industriale, con l’acquisto di un nuovo fabbricato di 3.500 mq del costo di £<br />

4.812/mln, della relativa dotazione impiantistica, delle scaffalature necessarie per<br />

l’archiviazione (£ 1.414/mln) e di altre attrezzature varie (£. 91/mln). A regime i ricavi<br />

dell’iniziativa in questione sarebbero rappresentati in misura proponderante (72%) dal<br />

servizio di archiviazione statica. Si chiede se tale programma sia ammissibile alle<br />

agevolazioni e, in caso di risposta affermativa, in quale categoria di servizi, di cui all’allegato<br />

n. 2 alla circolare n. 234363 del 20/11/97, sia classificabile l’attività dell’azienda.<br />

D. (M. Toscano) Società di servizi, iscritta all’INPS industria, svolge attività di tenuta archivi<br />

dati per conto terzi (industrie, enti pubblici, società assicuratrici e bancarie, ecc). Tale attività<br />

comprende, secondo il servizio richiesto dal cliente, sia l’archiviazione statica (il cliente si<br />

limita a trasferire i propri archivi cartacei presso l’immobile della società in questione), sia<br />

l’archiviazione informatizzata (i suddetti archivi cartacei vengono trasferiti alla società<br />

richiedente che provvede inoltre alla registrazione degli stessi supporti informatici che ne<br />

consentono poi una successiva consultazione, catalogazione, rielaborazione e trasmissione<br />

telematica). Tale attività, che evidenzia fra l’altro un mercato in forte espansione, determina<br />

la necessità di disporre di spazi molto ampi per l’archiviazione fisica dei documenti: la parte<br />

preponderante dei progetti è pertanto incentrata sull’acquisto o la realizzazione di vasti<br />

immobili. L’attività in questione è stata classificata da due diverse imprese, in due progetti<br />

8.38


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presentati a valere sul terzo bando, nel punto 1) lettera a) per quanto riguarda la prima e nel<br />

punto 3) lettera d) e c) per quanto riguarda la seconda. Si richiede conferma in tal senso in<br />

quanto l’attività in parola non sembrerebbe puntualmente ascrivibile ai punti sopra richiamati<br />

o ad altri dell’allegato 2 alla C.M. 20/11/97 n. 234363. (23 – 17/6/98) (settori, servizi,<br />

attività di archiviazione)<br />

R. L’allegato n. 2 alla circolare n. 234363 del 20/11/97 non prevede tra le varie articolazioni<br />

delle attività di servizi quello di archiviazione statica, mentre l’archiviazione ed il<br />

trattamento informatico dei dati potrebbe essere inquadrata nel punto 3, lettera d). Si ritiene<br />

pertanto che, per la fattispecie di cui sopra, si debba fare riferimento a quanto indicato al<br />

punto 2.5 della circolare n. 234363/97.<br />

8.93 - D. (M. Centroitalia) (10.85) Una società di servizi opera nel settore della produzione di<br />

software e dell’assistenza al software. I dipendenti dell’azienda, con la realizzazione<br />

dell’investimento, aumenteranno da 20 a 33 unità. Dei 20 dipendenti attuali, 15 sono iscritti al<br />

settore industria e 5 al settore commercio. Questi ultimi peraltro non svolgono assolutamente<br />

attività commerciale ma solo amministrativa, a supporto dell’attività produttiva.<br />

Si chiede se è agevolabile:<br />

1) l’immobile da acquistare, e, in caso di risposta affermativa, se in toto o in pro-quota al<br />

personale a regime iscritto all’Inps settore industria.<br />

2) la parte dell’immobile da adibire a magazzino;<br />

3) le spese relative a lavorazioni interne effettuate per elaborare il software da dare in<br />

licenze d’uso a terzi; in caso affermativo, in toto o in pro-quota ai dipendenti iscritti all’Inps<br />

settore industria. (23 – 17/6/98) (settori, servizi, produzione di software)<br />

R. Premesso che, in assenza di altre attività, tutti gli addetti dovranno essere iscritti all’Inps<br />

– Industria, si ritiene che l’immobile (compreso il magazzino) possa essere agevolato nella<br />

misura in cui riconosciuto congruo e pertinente all’attività ammissibile, mentre non può<br />

essere in alcun modo riconosciuta la spesa relativa alla produzione del software che<br />

costituisce il prodotto dell’impresa.<br />

8.94 - D. (M. Roma) (9.1.126) La società richiedente intende realizzare un’iniziativa consistente<br />

nella fornitura di servizi di interconnessione a Internet attraverso la realizzazione di una “rete<br />

telematica proprietaria”, costituita da 2 nodi (uno a Napoli e uno a Mondragone - Ce -)<br />

collegata alla rete Internet internazionale attraverso la sede operativa di Napoli (nodo<br />

principale) con apposito contratto da stipularsi con un Network Provider (Telecom, Albacom,<br />

Inforstrada, ecc), mentre la sede di Mondragone risulterà collegata alla rete Internet non<br />

direttamente ma attraverso la sede operativa di Napoli. Secondo la società “il collegamento<br />

tra i due nodi Internet consente la comunicazione diretta 24 ore su 24 tra le due sedi, che per<br />

tale motivo sono viste come un’unica unità produttiva con distribuzione di attività e di<br />

competenze”. La descritta attività principale consentirà anche di avviare altri servizi connessi<br />

con il mondo dell’informatica quali: costruzione di reti locali e geografiche, sviluppo di<br />

software, consulenza e formazione professionale. Premesso che:<br />

� in domanda è stata indicata come unità produttiva nella quale viene realizzata l’iniziativa<br />

la sede di Mondragone;<br />

� il programma prevede l’acquisto di due locali – Napoli e Mondragone – (76%<br />

dell’ammontare complessivo dell’investimento) oltre ai macchinari e attrezzature necessari<br />

per lo svolgimento dell’attività; su ogni sede verranno impiantate le strutture necessarie per<br />

svolgere in autonomia tutte le attività sopra richiamate;<br />

� pare non discutibile la collocabilità dei servizi accessori tre i servizi all’allegato 2, punti 1<br />

e 3, della circolare MICA n. 234363;<br />

8.39


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Si chiede: 1) se sia agevolabile l’attività di “fornitura di servizi di interconnessione” a Internet<br />

che sembra potersi collocare all’interno della lettera a) punto 1 dell’allegato 2 (“Ricezione,<br />

registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e<br />

dati….”);<br />

2) se sia possibile considerare le due sedi operative come un’unica unità produttiva (non<br />

appare ipotizzabile considerare una delle due sedi come pertinenza dell’altra, dato che – tra<br />

l’altro – le spese previste nelle due unità sono sostanzialmente identiche). (23 – 17/6/98)<br />

(settori, servizi, interconnessione a internet)<br />

R. L’attività prospettata sembra inquadrabile tra quelle di cui al punto 2, lettera d)<br />

dell’allegato n. 2 della circolare n. 234363/97. Per quanto concerne la questione dell’unità<br />

produttiva non sembrano sussistere dubbi sul fatto che si tratti di due distinte unità per le<br />

quali devono essere presentate separate domande a norma del punto 3.8 della circolare<br />

citata.<br />

8.95 - D. (Europrogetti & Finanza) Un’impresa ha presentato un progetto d’investimento relativo<br />

all’ampliamento di un’attività già esistente, identificandola con il cod. ISTAT 15.51.2<br />

(produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.) Il ciclo produttivo descritto nel<br />

business plan si articola nelle seguenti fasi:<br />

� acquisizione delle materie prime (formaggi di vario tipo: Parmigiano Reggiano, Grana<br />

Padano, Asiago, Gorgonzola, Emmenthal Bavarese, ecc.);<br />

� stagionatura che viene effettuata collaudando i vari tipi di formaggio in apposite celle<br />

frigorifere, dotate di impianto di climatizzazione ;<br />

� spazzolatura e lavaggio per ovviare all’effetto muffe;<br />

� prelevamento periodico di campioni per effettuare controlli specifici (verifica del calo di<br />

peso, controllo della percentuale di umidità , analisi batteriologica);<br />

� scartonatura e lavaggio;<br />

� taglio e porzionatura: il prodotto viene “tagliato e porzionato” quando si tratta di<br />

formaggio fresco, molle e semiduro ovvero “scrostato e sezionato orizzontalmente in dischi”<br />

quando si tratta di formaggio duro;<br />

� confezionamento (in atmosfera modificata per i formaggi freschi e sottovuoto per i<br />

formaggi duri);<br />

� prezzatura ed inscatolamento.<br />

Il prodotto finito verrà commercializzato con marchio di proprietà dell’impresa richiedente. Si<br />

evidenzia, inoltre, che i macchinari, impianti ed attrezzature che la ditta intende acquisire<br />

sono per la maggior parte tagliatrici, porzionatrici e confezionatrici. In relazione a quanto<br />

sopra, si chiede se l’attività svolta dall’impresa possa essere considerata attività manifatturiera<br />

e, in caso di risposta affermativa, in quale codice ISTAT dovrebbe essere correttamente<br />

inquadrata, posto che quello indicato dall’impresa, riferito ad attività di “fabbricazione” e<br />

“produzione”, non sembra appropriato. (23 – 17/6/98) (settori, alimentare, lattiero –<br />

casearia)<br />

R. Un’attività può essere ammessa alle agevolazioni solo se determina una trasformazione<br />

della materia prima anche se solo dal punto di vista microstrutturale o organolettico ma<br />

purché, in quest’ultimo caso, attraverso processi diversi da quello naturale. Il caso<br />

prospettato non sembra rientrare in tali ipotesi.<br />

8.96 - D. (B. Napoli) (10.86) L’azienda richiedente, che opera nel settore della manutenzione e<br />

riparazione delle pompe sommerse comprese parti ed accessori (classificazione Istat 29.12),<br />

ha inserito nel programma di investimento l’acquisizione di:<br />

n. 2 pale caricatrici gommate;<br />

8.40


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

n. 2 terne gommate;<br />

n. 2 gru Fassi montate su appositi mezzi di trasporto<br />

che risultano INDISPENSABILI per la realizzazione del processo produttivo. Infatti, l’attività<br />

in oggetto prevede interventi di manutenzione e riparazione di pompe sommerse realizzati<br />

d’urgenza in base alle richieste dei clienti; il processo produttivo si articola come segue:<br />

− raggiungimento di pompe sommerse collocate a circa 150 mt. di profondità realizzando<br />

scavi con l’utilizzo di pale gommate e/o terne gommate a seconda della configurazione del<br />

sito su cui intervenire;<br />

− espianto delle suddette pompe attraverso gru montate su appositi veicoli;<br />

− trasporto presso l’opificio dei pezzi per la riparazione e manutenzione (inclusa la<br />

costruzione di parti ad hoc) oppure, laddove sia necessario per motivi di urgenza, la<br />

riparazione in loco;<br />

− ricollocazione della pompa nel sito di origine realizzata con l’ausilio delle gru.<br />

Pertanto, pale gommate, terne gommate e gru (tutti i mezzi non targati) rappresentano fattori<br />

produttivi intermedi e necessari per la completa realizzazione dell’attività di cui sopra.<br />

Inoltre, i mezzi mobili adibiti unicamente al trasporto delle 2 gru (il cui documento di<br />

proprietà e di via prevede l’indicazione del vincolo di destinazione e d’uso proprio), saranno<br />

utilizzati ESLUSIVAMENTE dall’azienda per uso proprio.<br />

Ciò posto è possibile ammettere interamente alle agevolazioni della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> la suddetta<br />

tipologia di spesa? (23 – 17/6/98) (settori, pompe e compressori, riparazioni e<br />

manutenzioni)<br />

R. L’attività ammissibile è solo quella svolta all’interno dell’unità produttiva.<br />

8.97 - D. (S. Paolo) (10.87) Un’impresa presenta un programma di realizzazione dei derivati del<br />

latte prodotto direttamente dall’azienda, mediante metodo tradizionale e biologico; il latte è<br />

destinato esclusivamente al processo produttivo.<br />

Tra le spese vengono previste opere murarie (1.349/M su un totale di lire 1.755/M) consistenti<br />

in ambienti per ricovero animali, sala mungitura, fienile, ecc. motivate dal fatto che la<br />

produzione biologica si ottiene esclusivamente mediante l’allevamento con fieno e foraggio<br />

coltivato dall’azienda e concimato con gli stessi escrementi del bestiame accantonati in<br />

apposite concimaie e ciò è possibile realizzando tali specifiche opere, funzionali non per<br />

l’allevamento ma finalizzati alla qualità del prodotto ottenuto. Si chiede un parere<br />

sull’ammissibilità dell’attività e delle relative spese. (23 – 17/6/98) (settori, alimentare,<br />

lattiero – casearia)<br />

R. Dal momento che si configura la coesistenza di più attività, di cui una ammissibile (la sola<br />

trasformazione del latte, ancorché soggetta a divieti e limitazioni UE) e le altre non<br />

ammissibili, si richiamano i contenuti del punto 2.5. della circolare 234363/97.<br />

8.98 - D. (B. Ambrosiano Veneto) Abbiamo ricevuto una richiesta di contributo da un’impresa che<br />

esercita un’attività di allevamento di bufale (cod. ISTAT 1.21) con connessa attività di<br />

trasformazione (produzione di mozzarelle di bufala). Essendo una ditta individuale e<br />

rispettando quanto previsto dall’art. 2135 C.C. possiede la qualifica di imprenditore agricolo,<br />

con la determinazione del reddito in via forfettaria (il reddito è infatti calcolato sulla base<br />

delle tariffe d’estimo) e le semplificazioni contabili ad esso riconosciuti. Il programma di<br />

investimento è relativo ad un nuovo impianto per la produzione di mozzarelle, yogurt e gelati,<br />

tutti derivati unicamente da latte di bufale (cod. ISTAT 15.51.2, quindi ammissibile), e viene<br />

effettuato per assicurare uno sbocco interno al latte di bufala prodotto “nell’esercizio normale<br />

dell’agricoltura”. Ad investimento ultimato si ritiene possano verificarsi due possibilità:<br />

8.41


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

1) l’attività oggetto dell’iniziativa diventa autonoma e viene completamente scorporata<br />

dall’attività agricola, soggiacendo a tutti gli obblighi contabili e fiscali tipici del reddito<br />

d’impresa. In tal modo inoltre risultano individuabili i parametri tecnici, economici, finanziari<br />

ed occupazionali per consentire la valutazione dell’iniziativa stessa;<br />

2) il titolare mantiene, anche per l’attività di trasformazione oggetto dell’iniziativa, la<br />

qualifica di imprenditore agricolo continuando ad usufruire dei benefici contabili e fiscali.<br />

Ci viene chiesto se in entrambe le ipotesi l’iniziativa possa essere ritenuta ammissibile. (23 –<br />

17/6/98) (settori, alimentare, lattiero – casearia)<br />

R. L’attività è ammissibile in entrambe le ipotesi.<br />

8.99 - D. (M. Centrobanca) (10.88) E’ stata presentata, a valere sul terzo bando, una domanda di<br />

agevolazioni per un importo di L. 1.461 milioni. L’attività a fronte della quale vengono<br />

chieste le agevolazioni è quella di “Monitoraggio condotte servizio gestione reti idriche e<br />

fognarie” codificata dall’azienda, ai fini dell’ISTAT ’91, 72.30. Tale ultimo codice definisce<br />

invece l’attività di elaborazione elettronica dei dati. L’esame delle spese a fronte delle quali<br />

vengono chieste le agevolazioni, evidenzia, in base ai preventivi forniti, quanto segue:<br />

L. 73 milioni per progettazione e studi;<br />

L. 156 milioni per opere murarie;<br />

L. 1.232 milioni relativo ad impianti, macchinari e attrezzature:<br />

Tale ultimo capitolo di spesa si compone di:<br />

L. 257 milioni per allestimento automezzo ispezione TV;<br />

L. 252 milioni per allestimento automezzo per analisi rete idrica;<br />

L. 165 milioni per allestimento autospurgo;<br />

L. 204 milioni veicoli industriali da adibire ad autospurgo scarrabile;<br />

L. 76 milioni automezzi (n.2) per ispezioni TV e per analisi rete idrica (furgoni vetrinati);<br />

L. 235 milioni sistema informativo territoriale.<br />

L’azienda argomenta che tali automezzi sono funzionali alla raccolta dati, poiché gli<br />

allestimenti prevedono attrezzature elettroniche funzionali a tale attività mentre i camion<br />

allestiti ad autospurghi servirebbero per liberare le condotte prima di poterne effettuare<br />

l’analisi. Peraltro dalla planimetria fornitaci l’immobile in programma di mq. 156 coperti e<br />

mq. 146 di area cortiva risulta per il 54% adibito al ricovero di automezzi. L’attività svolta<br />

presso l’unità produttiva è quella di analisi della rete, mappatura delle stesse e sviluppo<br />

cartografico; tali attività vengono svolte mediante il “Sistema informativo territoriale”<br />

(software) di cui sopra. Si chiede se tale attività soprattutto con riferimento ai beni in<br />

programma sia agevolabile. (23 – 17/6/98) (settori, smaltimento e depurazione delle acque<br />

di scarico)<br />

R. I mezzi mobili di cui sopra non risultano agevolabili ai sensi del regolamento n. 527 L.<br />

<strong>488</strong>, in quanto non sono strettamente necessari al ciclo tecnologico di produzione che<br />

verrebbe svolto all’esterno dell’unità produttiva. L’attività che peraltro svolgono tali<br />

automezzi è assimilabile a quella codificata nell’ISTAT ’91 come 90.00.2 “Smaltimento e<br />

depurazione delle acque di scarico ed attività affini” e, quindi, non ammissibile.<br />

8.100 - D. (BNL) Una società di servizi opera, prevalentemente, nel campo del recupero crediti per<br />

banche e grandi Enti, anche con telesollecito. Tale attività da un primo esame, sembra potersi<br />

inquadrare nei Servizi di cui al punto 3f dell’all.2 della Circ. MICA n° 23363/97,<br />

“problematiche della gestione”. Tuttavia, stante la sua peculiarità, riteniamo che un<br />

orientamento del Comitato nel merito possa contribuire ad una maggiore omogeneità delle<br />

istruttorie degli istituti concessionari. (24 – 16/04/99) (settori, servizi, recupero crediti)<br />

R. L’attività prospettata non consiste nel prestare consulenze alle imprese in materia<br />

gestionale e, pertanto, non è ammissibile.<br />

8.42


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

8.101 - D. (Europrogetti & Finanza) Una grande impresa vorrebbe effettuare un investimento<br />

consistente nella realizzazione di nuovi impianti operanti nel settore della produzione<br />

industriale di alimenti precotti e nel confezionamento di pasti, nonché nella loro successiva<br />

commercializzazione. Tali iniziative verrebbero ubicate in varie città italiane dell’area<br />

obiettivo 1 e verrebbero strutturate all’interno di una stessa unità produttiva nell’ambito della<br />

quale le due attività (industriale e commerciale) avrebbero una propria configurazione<br />

giuridica, propri impianti e macchinari, propri addetti e una propria contabilità. Si chiede se,<br />

nell’ambito delle iniziative come sopra configurate, l’attività di produzione, scissa da quella<br />

commerciale, sia ammissibile alle agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (24 – 16/04/99) (settori,<br />

attività mista commerciale-industriale)<br />

R. Se, come sembra nel caso in esame, l’attività di produzione è chiaramente configurabile<br />

come attività separata da quella commerciale, pur esercitata nella stessa unità produttiva, e<br />

presenti tutti gli elementi necessari per la sua valutazione, sia dal punto di vista tecnico che<br />

economico-finanziario, le iniziative prospettate appaiono ammissibili alle agevolazioni della<br />

L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

8.102 - D. (Centrobanca) L’azienda ha presentato un programma di investimenti, a valere sul 2°<br />

bando del 1998, indicando nella scheda tecnica, quale attività precedente e successiva<br />

all’iniziativa, quella di “SELEZIONE DI SEMENTI” (grano). Il processo produttivo descritto<br />

nel business plan è il seguente: il grano per essere insaccato, viene prima pesato<br />

automaticamente mediante le due pesatrici. Una volta che viene raggiunto il peso desiderato,<br />

il grano viene poi insaccato in modo automatico e successivamente attraverso un nastro<br />

trasportatore viene poi depositato per lo stoccaggio sino al momento della vendita. Il prodotto<br />

viene stoccato in un magazzino opportunamente condizionato per evitarne il deperimento. Le<br />

spese sono finalizzate, oltre alla realizzazione del piazzale e della recinzione del complesso in<br />

cui opera l’azienda, alla realizzazione di silos per lo stoccaggio, alla realizzazione di<br />

macchinari per la pesatura, l’insacco del grano ed il successivo trasporto. Si chiede se il ciclo<br />

produttivo sopra descritto possa configurare un’attività di tipo manifatturiero e quindi<br />

ammissibile (ISTAT’91 15.61.2 -Altre lavorazioni di semi e granaglie), oppure un’attività di<br />

tipo commerciale non agevolabile (ISTAT’91 -51.21.1 - Commercio all’ingrosso di cereali -).<br />

(24 – 16/04/99) (settori, alimentare, attività di imballaggio e/o confezionamento)<br />

R. L’attività prospettata è quella di imballaggio e/o confezionamento (ISTAT 74.82) e,<br />

pertanto, non è ammessa alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

8.103 - D. (M. Friuli V. G.) Un'impresa, operante nel settore dei servizi e più precisamente in<br />

quello del trasferimento dati via etere, ha proposto ad agevolazione un complesso<br />

d'investimenti costituito dalla installazione di una rete capillare di antenne. Gli impianti<br />

saranno installati presso terzi o su aree di proprietà, in una quarantina di comuni, tutti<br />

ricompresi negli obiettivi 2 o 5b e saranno utilizzati in connessione con gli impianti in sede,<br />

posta in comune obiettivo 2 , da cui si andrebbe a determinare la misura del contributo. Gli<br />

investimenti così previsti costituiscono la totalità del programma. Si chiede se un programma,<br />

così configurato, da realizzarsi in differenti località, ancorché agevolabili, possa essere<br />

ammesso ai benefici della legge <strong>488</strong>. (25 – 11/05/99) (settori, servizi, telecomunicazioni)<br />

R. Si veda la risposta al quesito Studio Finanziario (n. 8.76 della raccolta) formulata nella<br />

seduta del Comitato del 19.2.98.<br />

8.104 - D. (Europrogetti & Finanza) (9.1.128) L’impresa richiedente è una società di servizi<br />

operante dal 1989 che ha sinora svolto attività di consulenza aziendale; in relazione a tale<br />

attività è iscritta al settore commercio dell’INPS. Nel gennaio 1998 l’impresa ha ritenuto di<br />

meglio indirizzare e specializzare l'oggetto societario nella “elaborazione ed immissione di<br />

dati meccanografici”, a tal fine è stato modificato l’oggetto sociale, incrementato il capitale ed<br />

8.43


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

allargata la compagine. Contestualmente è stato avviato un programma di investimenti, per il<br />

quale si richiedono le agevolazioni, volto a supportare il nuovo indirizzo produttivo attraverso<br />

l’acquisizione delle infrastrutture operative necessarie. A seguito di ciò nel febbraio scorso è<br />

stata richiesta all’INPS la variazione dal settore Commercio al settore Industria, ritenuto<br />

dall’impresa l’inquadramento più corretto per il tipo di attività svolta. La competente sede<br />

INPS non ha tuttavia accolto la richiesta, argomentando che “la elaborazione dati è<br />

strumentale all’attività svolta”. L’impresa ha quindi presentato ricorso ex art. 700 cpc innanzi<br />

al Pretore del Lavoro, che sarà discusso a breve. In pendenza di tale ricorso, la società<br />

richiedente vorrebbe beneficiare della possibilità di comprovare l’iscrizione al settore<br />

Industria entro la presentazione della documentazione finale di spesa, come previsto dalla<br />

circolare n. 1065731 del 13/5/98 per le imprese di nuova costituzione o che alla data di<br />

presentazione della domanda non presentano dipendenti, pur non rientrando propriamente in<br />

nessuna delle due casistiche.<br />

Si chiede se sia possibile, in presenza di contenzioso descritto, riconoscere alla società in<br />

questione i criteri di ammissibilità delle spese validi per le attività estrattive e manifatturiere e<br />

rinviare alla successiva fase della relazione finale la possibilità di comprovare l’iscrizione al<br />

settore industria dell’INPS. (25 – 11/05/99) (settori, servizi, spese ammissibili)<br />

R. La questione riguarda le disposizioni normative relative ai criteri di ammissibilità delle<br />

spese per le imprese fornitrici di servizi.<br />

A norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le<br />

spese ammissibili per le iniziative promosse dalle imprese fornitrici di servizi sono indicate<br />

alle lettere e) ed f) del comma 1 di tale articolo, fatta eccezione per le iniziative promosse da<br />

quelle stesse imprese iscritte al settore "Industria" dell'INPS, alle quali si applicano i criteri<br />

di ammissibilità validi per le imprese estrattive/manifatturiere.<br />

Da ciò risulta, da un lato, la regola generale, e, dall'altro, l'eccezione stabilita in<br />

considerazione delle peculiarità (organizzazione produttiva simile alle imprese industriali)<br />

che, nell'ambito del settore delle imprese fornitrici di servizi, contraddistinguono quelle che<br />

sono iscritte al settore "Industria" dell'INPS. L'iscrizione di cui sopra si configura quindi<br />

come presupposto necessario, che deve sussistere, ai sensi dell'art. 2 del citato D.M.<br />

n.527/1995, alla data di sottoscrizione della domanda.<br />

Sotto altro profilo, di natura strettamente attuativa, si è dovuto peraltro considerare che, alla<br />

data di sottoscrizione della domanda, le imprese di nuova costituzione o che, comunque, non<br />

presentavano dipendenti a tale data non potevano, in dipendenza di tale loro situazione,<br />

avere già acquisito i necessari presupposti di base (inizio attività e denuncia personale<br />

occupato) per richiedere utilmente l'iscrizione al settore "Industria" dell'INPS.<br />

Al fine di rendere concretamente applicabile la norma anche a tali specifici casi, con la<br />

circolare ministeriale n. 1065731 del 13/05/98, punto 1), si è stabilito di considerare valida,<br />

al momento, una manifestazione d'intenti dell'impresa alla suddetta iscrizione - da conseguire<br />

e comprovare, poi, entro il termine di trasmissione della documentazione finale di spesa -<br />

salvo che la banca concessionaria, in relazione all'attività da svolgere dell'impresa stessa,<br />

non fosse venuta a conoscenza di decisioni od orientamenti da parte dell'INPS di segno<br />

contrario all'iscrizione. Ne consegue che l'ambito di applicazione della norma in deroga, per<br />

la sua stessa connotazione giuridica, non può che essere strettamente delimitato ai casi dalla<br />

stessa previsti, al di fuori dei quali si applica quindi la regola generale.<br />

Nella fattispecie in argomento non è applicabile la deroga in questione, essendo risultato in<br />

particolare insussistente il detto presupposto di impossibilità a richiedere la detta iscrizione<br />

al settore "Industria" dell'INPS, tant'è che l'impresa stessa ha potuto richiedere tale<br />

iscrizione, sulla quale peraltro occorre registrare il parere negativo espresso<br />

dall'INPS.Pertanto l'ipotesi prospettata da codesta banca circa l'ammissibilità a contributo<br />

con riserva non può essere accolta attesa la necessità di una stretta osservanza delle<br />

disposizioni trattate, che non prevedono tale fattispecie.<br />

8.44


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

8.105 - D. (Europrogetti & Finanza) L’art. 4, comma 2, del regolamento stabilisce, in via<br />

eccezionale rispetto alla generalità delle imprese fornitrici di servizi, che solo per quelle<br />

iscritte nel settore “industria” dell’INPS valgono le stesse regole di ammissibilità delle spese<br />

valide per le imprese manifatturiere. Da ciò si può evincere che le società di servizi che sono<br />

iscritte nel settore “industria” dell’INPS abbiano caratteristiche, struttura organizzativa,<br />

logistica e sistemi procedurali assimilabili a quelli delle imprese industriali. Si chiede pertanto<br />

se, al fine di considerare i costi unitari “pertinenti e congrui” delle opere murarie relative a<br />

tali imprese, sia corretto riferirsi ai valori unitari dei fabbricati per uffici realizzati dalle<br />

società manifatturiere. Si chiede, altresì, se sia corretto utilizzare il parametro di 25 mq per<br />

ogni impiegato previsto quale criterio di valutazione, in termini di pertinenza, delle superfici<br />

massime ammissibili. (25 – 11/05/99) (settori, servizi, spese ammissibili)<br />

R. Le deduzioni sopra espresse risultano conformi alla ratio normativa dell’art. 4, comma 2<br />

del vigente Regolamento. Difatti, le caratteristiche di tipo industriale (con riguardo alla<br />

struttura organizzativa, logistica e al sistema procedurale) che presentano le imprese di<br />

servizi iscritte al settore "Industria" dell'INPS hanno costituito la ragione ed il fondamento<br />

della deroga stabilita con il detto art. 4, comma 2.<br />

Posto, quindi, che le regole di ammissibilità delle spese valide per le imprese<br />

estrattive/manifatturiere si applicano anche alle dette imprese di servizi, ne deriva in via<br />

consequenziale e derivata che i parametri di congruità e di pertinenza delle spese ammissibili<br />

riconosciuti alle prime imprese devono essere applicati anche alle seconde.<br />

Di conseguenza, l’applicazione di tali parametri costituisce un limite di ammissibilità e di<br />

pertinenza delle spese nel caso in cui la struttura operativa nell’ambito di autonome scelte<br />

assunte dall’impresa, sia collocata in zona non industriale – laddove ciò sia naturalmente<br />

consentito dalle vigenti norme in materia urbanistica ed edilizia – da ciò derivandone effetti<br />

superiori ai valori dei detti parametri e per questo non riconoscibili.<br />

8.106 - D. (B. Napoli) (10.101) Nuova attività ricettiva con annesso centro congressi e ristorante,<br />

localizzata in Campania. Il centro congressi in Campania sarebbe comunque da considerare<br />

agevolabile sulla base della normativa regionale; il ristorante no. Problematiche:<br />

caso a) Unica domanda. Tenuto conto dell’unicità della domanda, sia il centro congressi che<br />

il ristorante sarebbero da considerare “servizi annessi” e, quindi, ammissibili nei limiti del<br />

50% della spesa prospettata per gli investimenti dell’albergo?<br />

caso b) Unica domanda. Tenuto conto che, alla luce delle direttive della Regione, il centro<br />

congressi è comunque agevolabile a se stante, si ammette per intero la spesa del centro<br />

congressi - oltre ovviamente a quella dell’albergo - ed il ristorante nel limite del 50% fissato<br />

dalla normativa? (e di quale 50%: della sola struttura ricettiva o di questa + il centro<br />

congressi?);<br />

caso c) se per l’attività di ristorazione viene prospettato un giro d’affari superiore o uguale a<br />

quello dell’attività ricettiva e/o congressuale - e comunque da rilevare nel solo Business Plan<br />

(stante le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica, dove è evidenziato che per tutti i<br />

servizi annessi non deve essere fornita alcuna indicazione nella colonna G), l’istruttoria<br />

dovrebbe essere conclusa con esito negativo? E ciò atteso che il ristorante, in quanto “servizio<br />

annesso”, dovrebbe: 1) essere marginale rispetto all’attività ricettiva; 2) l’attività di<br />

ristorazione a se stante non è agevolabile?<br />

E ancora: se viene prospettata in domanda l’attività ricettiva/congressuale come “area da<br />

valutare” ed i dati del ristorante vengono completamente omessi (ma non la spesa da<br />

considerare “servizio annesso”), come ci si regola ai fini dell’agevolabilità complessiva?<br />

caso d: Due domande. E’ (dovrebbe essere) ovvio che nel caso venissero formulate per la<br />

medesima unità locale, due domande una per l’attività ricettiva e l’altra per il centro congressi<br />

, si procede con due istruttorie che evidenziano le rispettive “aree da valutare” con i relativi<br />

8.45


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

investimenti? e ciò anche se la gestione delle due attività non è separabile nell’ambito del<br />

coacervo complessivo? (25 – 11/05/99) (settori, servizi annessi, spese ammissibili) TUR<br />

R. In Campania, per le domande del 1999, sia l’attività alberghiera che quella di gestione di<br />

un centro congressi rientrano a pieno titolo tra quelle ammissibili, e ciò indipendentemente<br />

dal fatto che vengano svolte in due unità locali fisicamente distinte o adiacenti, ovvero<br />

nell’ambito di un’unica unità locale che, in quest’ultimo caso, sarebbe preordinata alla<br />

produzione di due differenti prodotti come avviene spesso nel campo industriale; l’attività di<br />

ristorazione, viceversa, non è autonomamente ammissibile e le eventuali relative spese<br />

possono essere prese in considerazione nell’ambito dei “servizi annessi” che, com’è noto,<br />

sono consentiti solo in relazione ad una struttura ricettiva (nel caso di specie alberghiera) e<br />

nel limite del 50% del valore di quest’ultima. Qualora l’impresa intenda realizzare<br />

investimenti nell’ambito di entrambe le attività ammissibili, dovrà formulare una domanda<br />

per ciascuna unità locale e per ciascun programma organico e funzionale, riportando le<br />

spese relative al ristorante sulla domanda attinente all’attività alberghiera; per il caso<br />

oggetto del quesito (gli elementi forniti non sono sufficienti per un’analisi più approfondita)<br />

si dovranno presentare, a seconda dei casi, una o due domande. Per quanto concerne l’entità<br />

del giro d’affari legato ai “servizi annessi”, si conferma che la stessa, anche se non richiesta<br />

al punto B8 della Scheda Tecnica, dovrebbe essere correttamente considerata nel business<br />

plan (anche nella parte numerica) ai fini di una completa valutazione dell’attività<br />

dell’impresa nel suo complesso. In ogni caso, l’eventualità che il giro d’affari dei “servizi<br />

annessi” sia rilevante rispetto a quello dell’attività ammissibile non può costituire, da solo,<br />

motivo per un parere negativo su quest’ultima che, comunque, dovrà dimostrare di essere<br />

autonomamente valida. In merito all’ultima questione posta dal quesito, si rileva che l’ipotesi<br />

di due “aree da valutare” riferite a due attività non separabili non è possibile alla luce della<br />

stessa definizione di “area produttiva da valutare”.<br />

8.107 - D. (M. Umbria) (10.102) Si presenta il caso di una società che gestisce un campeggio che,<br />

nell'ambito di un programma più vasto, deve realizzare un parcheggio interno alla struttura,<br />

riservato alle vetture degli ospiti del camping. La realizzazione del parcheggio riservato,<br />

stabilisce la legge regionale, è condizione obbligatoria per il rilascio dell’autorizzazione<br />

amministrativa. Considerata l'obbligatorietà della realizzazione si ritiene che il parcheggio<br />

possa essere considerato parte della struttura ricettiva principale e non servizio annesso così<br />

come individuato al punto 3.10 della circolare. (25 – 11/05/99) (settori, campeggi, spese<br />

ammissibili) TUR<br />

R. Qualora un attento esame della legge regionale cui fa riferimento il quesito dovesse<br />

confermare quanto sostenuto dall’impresa, si concorderebbe con il parere espresso dalla<br />

Banca.<br />

8.108 - D. (M. Centroitalia) (10.104) Il caso in questione concerne il settore agrituristico. Tra le<br />

strutture ricettive indicate nella legge n. 217 del 17.5.83 sono indicati come agevolabili gli<br />

“alloggi agrituristici”. Per le attività di cui sopra viene richiesta l’iscrizione CCIAA<br />

all’agricoltura. Inoltre la legge n. 730 del 5.12.1985 (disciplina dell’agriturismo) e la<br />

successiva disciplina regionale (n. 25 del 6.6.1987) definiscono le attività agrituristiche<br />

“esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli<br />

attraverso l’utilizzazione di strutture aziendali ed interaziendali in rapporto di connessione e<br />

complementarità rispetto alle attività propriamente agricole, che debbono, comunque,<br />

rimanere le principali. Tenuto conto anche di quanto sopra, l’Istituto ritiene ammissibili tutti<br />

gli investimenti (alloggi in fabbricati rurali, locali di ristorazione, maneggi, sistemazione<br />

attrezzature delle aree utilizzate dagli ospiti, ecc.), mentre ritiene escluse, quindi, solo quelle<br />

opere agricole non riconducibili alla stretta attività di agriturismo. (25 – 11/05/99) (settori,<br />

agriturismo, spese ammissibili) TUR<br />

8.46


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria, richiamando, in particolare, quanto già indicato<br />

dalla circolare n. 1039080 del 19.3.99, quartultimo capoverso del punto 3.11.<br />

8.109 - D. (Europrogetti & Finanza) (10.112) Una società ha presentato un programma di<br />

investimenti, a valere sul primo bando, per la ristrutturazione di un impianto di raffinazione di<br />

petroli in un impianto di preparazione, miscelazione e stoccaggio di derivati del petrolio. Il<br />

programma in oggetto prevede una serie di interventi volti ad adeguare la rete di<br />

movimentazione dei prodotti precedentemente configurata secondo le necessità di una<br />

raffineria e non più rispondenti a quelle attuali. In particolare è prevista la spesa per la<br />

realizzazione di interventi destinati ad attribuire uno standard di sicurezza all’oleodotto di<br />

collegamento tra la Darsena petroli del porto con l’unità produttiva; tale oleodotto inoltre<br />

collega la suddetta Darsena anche con i depositi di altre società petrolifere operanti nella<br />

zona.<br />

Premesso che:<br />

- il suddetto intervento è indispensabile per la funzionalità dell’investimento e per il rispetto<br />

delle normative di sicurezza vigenti;<br />

- la società in oggetto è titolare di concessioni demaniali di durata adeguata rispetto ai vincoli<br />

previsti dalla normativa <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per la parte del suddetto intervento da realizzare sul suolo non<br />

di proprietà;<br />

- esiste una convenzione per la realizzazione del suddetto intervento di sicurezza<br />

sull’oleodotto tra le società coutenti dello stesso che disciplina tra l’altro la ripartizione dei<br />

costi delle opere nei tratti comuni dell’oleodotto secondo parametri legati alla lunghezza,<br />

diametro, pericolosità dei prodotti movimentati e rischio associato alla geometria/utilizzo<br />

della linea;<br />

- le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni sono direttamente fatturate alle<br />

singole società per le quote di loro spettanza;<br />

si chiede se le spese sostenute per la realizzazione delle opere di sicurezza sull’oleodotto<br />

medesimo, relativamente alle parti comuni dello stesso, direttamente fatturate alla società in<br />

oggetto per la quota di propria spettanza, siano da considerare ammissibili alle agevolazioni.<br />

(26 – 4/08/99) (settori, raffinerie di petrolio, spese ammissibili)<br />

R. Si ritiene che le spese indicate siano ammissibili alle agevolazioni, per la quota parte<br />

spettante alla società in oggetto e comunque nel limite dell’ammontare delle stesse fatturate<br />

direttamente alla beneficiaria, fatte salve tutte le valutazioni in ordine alla pertinenza delle<br />

spese ed alla funzionalità ed organicità del programma.<br />

8.110 - D. (B. Carige) (9.135) Una ditta individuale ha avanzato richiesta delle agevolazioni in<br />

oggetto senza produrre, in sede di presentazione della domanda, certificato di iscrizione alla<br />

locale CCIAA dal quale risultasse e fosse accertabile quanto previsto al punto 2.1 della<br />

CIRCOLARE N. 1039080 del 19 marzo 1999 (…”lo svolgimento o la possibilità di svolgere<br />

la detta attività deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione delle domanda di agevolazioni,<br />

dal certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall’attività dichiarata,<br />

per quanto concerne le imprese individuali, o dall’oggetto sociale, per tutte le altre<br />

imprese.”). Contestualmente all’acquisizione della precitata istanza la scrivente Banca<br />

CARIGE S.p.A. ha effettuato una visura camerale dalla quale risulta che la richiedente le<br />

agevolazioni (per un’attività agri-turistica) svolgerebbe la seguente attività dichiarata:<br />

“COLTIVAZIONI AGRICOLE MISTE” corrispondente al codice ISTAT ’91 di attività<br />

prevalente : 01.10. Non viene pertanto fatta alcuna menzione circa l’attività di agri- turismo.<br />

Secondo un ns. ulteriore accertamento la ditta in questione risulterebbe già iscritta all’albo<br />

delle imprese agri-turistiche istituito presso la competente commissione provinciale ma<br />

avrebbe omesso di dichiarare tale attività alla CCIAA di Genova. Si richiede se la suindicata<br />

iniziativa possa essere considerata ammissibile ancorché lo svolgimento o la possibilità di<br />

8.47


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

svolgere la predetta attività (alloggi agro turistici) non risulti, fin dalla sottoscrizione della<br />

domanda, dal CCIAA ed in particolare, trattandosi di ditta individuale, dall’attività dichiarata.<br />

(26 – 4/08/99) (settori, agriturismo, documentazione TUR)<br />

R. La norma pone la condizione che l’impresa comprovi, fin dalla data della domanda, di<br />

svolgere o poter svolgere l’attività agri-turistica attraverso il certificato di iscrizione nel<br />

registro delle imprese. Qualora l’impresa svolga già tale attività e possa testimoniarlo<br />

attraverso altra idonea certificazione, tenuto conto della particolarità dell’attività in<br />

argomento, si ritiene che la trascrizione sul certificato di iscrizione al registro delle imprese<br />

possa essere considerato un fatto puramente formale (un semplice strumento attraverso il<br />

quale riscontrare una condizione rilevabile attraverso altra certificazione) e, in questo caso,<br />

superabile ai fini dell’ammissibilità della domanda.<br />

8.111 - D. (M. Umbria) Si chiede se sia ammissibile alle agevolazioni la realizzazione di un nuovo<br />

impianto per la produzione di olio che utilizza come materia prima i pannelli di filtrazione che<br />

le aziende olearie allestiscono con farine fossili in sede di filtrazione degli oli. La materia prima<br />

viene sottoposta al processo di decantazione, di centrifuga e lavorata con una filtropressa<br />

tradizionale; l’olio così ottenuto è destinato a rientrare al 100% nella filiera dell’olio di oliva in<br />

quanto viene riconsegnato alle aziende della stessa filiera. (27 – 14/09/99) (settori, alimentare,<br />

olio di oliva)<br />

R. Si ritiene che l’iniziativa in questione sia in contrasto con le direttive comunitarie in<br />

materia.<br />

8.112 - D. (M. Roma) 6° bando - Una società di capitali ha richiesto le agevolazioni per un<br />

programma d’investimenti comprendente la ristrutturazione di un fabbricato rurale da<br />

destinare ad attività agrituristica. La destinazione d’uso del terreno su cui ricade il fabbricato<br />

è agricola. Poiché l’art. 2 comma 1° della legge quadro sull’agriturismo (L. 5 dicembre 1985<br />

n° 730) prescrive che per “attività agrituristiche s’intendono esclusivamente le attività di<br />

ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c.”, si ritiene<br />

che la domanda di agevolazioni in esame debba essere ritenuta non ammissibile. Si chiede<br />

conferma di ciò a codesto Comitato. (27 – 14/09/99) (settori, agriturismo, società di capitali<br />

TUR)<br />

R. La domanda in argomento può essere accolta solo se la società di capitali in questione è<br />

imprenditore agricolo.<br />

8.113 - D. (Carige) (10.121) Un'impresa operante nel campo della produzione di gelati con<br />

rivendita degli stessi sia al pubblico sia ai coddetti grandi utilizzatori (ristoranti, bar) effettua<br />

un investimento consistente in:1) - acquisto del diritto d'uso esclusivo per la durata di anni 60<br />

di un'immobile di mq. 67 ad uso gelateria sito in area demaniale portuale (zona acquario) per<br />

lire 465 milioni; 2) - opere murarie ed assimilate per lire 40 milioni; 3) - macchinari ed<br />

attrezzature da laboratorio per lire 200 milioni; 4) - arredi e banchi da lavoro. Si chiede se: a)<br />

- l'acquisto del diritto d'uso esclusivo possa configurare un investimento ammissibile; b) -<br />

l'investimento ammissibile debba - come ipotizzato dalla scrivente banca concessionaria -<br />

essere comunque confinato alla sola zona di produzione con esclusione della quota di<br />

investimento riferibile alla zona vendita. (27 – 14/09/99) (settori, alimentare, produzione di<br />

gelati)<br />

R. L’attività di produzione di gelati è compresa nella classe 15.52 ISTAT ’91 ed è, pertanto,<br />

ammissibile alle agevolazioni della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> senza alcuna limitazione. L’attività,<br />

tuttavia, viene svolta in un unico contesto con quella commerciale, non agevolabile; si rinvia,<br />

pertanto, a quanto disciplinato dal punto 2.5 della circolare n. 234363 del 20.11.97 e, in<br />

particolare, al 3° alinea del primo capoverso. In relazione alle determinazioni conseguenti a<br />

quest’ultimo punto, potrà essere definita l’ammissibilità o meno della spesa per l’acquisto del<br />

8.48


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

diritto d’uso della durata di 60 anni che, comunque, dovrà essere commisurata all’attività<br />

ammissibile.<br />

8.114 - D. (Centrobanca) Ci viene sottoposto il caso di un ditta individuale iscritta al Registro<br />

delle Imprese dall’inizio di quest’anno, la cui attività dichiarata risulta essere quella agricola,<br />

di “colture miste vitivinicole, olivicole e frutticole” (ISTAT 01.13.5). La Ditta, inoltre, risulta<br />

iscritta all’Ufficio IVA e dichiara come attività primaria quella agricola e come secondaria<br />

quella di affittacamere, casa per vacanze (ISTAT 05.52.34). Per tali circostanze la ditta si<br />

trova in regime normale di IVA e non in quello speciale per l’agricoltura. La Camera di<br />

Commercio si è rifiutata di inserire la seconda attività tra quelle esercitate, in quanto<br />

abbisogna di un’autorizzazione concessa dal Comune. Il Comune, dal canto suo, non rilascia<br />

tale autorizzazione fino al termine dei lavori di ristrutturazione dell’immobile destinato<br />

all’attività ricettiva. L’iniziativa per la quale vengono richieste le agevolazioni, riguarda la<br />

ristrutturazione e l’ampliamento di una casa di civile abitazione da destinare all’attività di<br />

affittacamere, casa per vacanze e “Bed & Breakfast”. Si richiede se e in quale modo si può<br />

fare rientrare tale iniziativa tra quelle ammissibili. (28 - 25/10/99) (settori, registro imprese)<br />

TUR<br />

R. Nel caso prospettato, l’impresa, alla data della domanda, non svolgeva l’attività di<br />

affittacamere o casa per vacanza, né era in condizioni di dimostrare la possibilità di<br />

svolgerla in conseguenza della mancata trascrizione della stessa, peraltro deliberatamente<br />

rifiutata dalla Camera di Commercio in assenza dell’autorizzazione del Comune, sul<br />

certificato di iscrizione al Registro delle imprese. La domanda pertanto non è ammissibile.<br />

8.115 - D. (BNL) Un'impresa ha richiesto agevolazioni per la realizzazione di una nuova unità<br />

ricettiva da adibire a "residenze di campagna (country house)" in Abruzzo che, come noto,<br />

non ha indicato alcuna ulteriore attività ammissibile. Tale tipologia è, d'altra parte, indicata<br />

quale ulteriore attività ammissibile da altre Regioni sia pure con definizioni differenti (dimore<br />

rurali, turismo rurale ecc.) comunque riconducibili alla medesima attività extralberghiera. Per<br />

quanto sopra esposto l'iniziativa proposta sembrerebbe non ammissibile nella Regione<br />

Abruzzo. Va tuttavia osservato che la L.R. 28/4/95 n.75 disciplina, oltre a quella in esame, le<br />

seguenti strutture ricettive extralberghiere: alloggi agrituristici, esercizi di affittacamere, case<br />

e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù, rifugi montani ed<br />

escursionistici. Queste ultime sono tutte esplicitamente indicate all'art. 6 della L.17/5/1983<br />

n.217 (dall’8° al 13° capoverso). Anche altre Regioni disciplinano in modo analogo il tipo di<br />

attività in esame. Inoltre la citata legge Regionale, all'art.37 riporta la seguente definizione:<br />

"Le residenze di campagna (country house) sono strutture ricettive dotate di camere con<br />

annessi servizi igienico-sanitari ed eventuale angolo cottura, e/o di appartamenti con servizio<br />

autonomo di cucina, realizzate mediante ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti in<br />

zone agricole, quali ville padronali o cascinali rurali, che dispongono di servizi di ristorazione<br />

ed eventualmente di attrezzature sportive e ricreative." La medesima legge, all'art.40 prescrive<br />

che i gestori delle residenze di campagna sono tenuti all'iscrizione alla Sezione Speciale del<br />

Registro di cui all'art.5 della L. n.217/1983 all'art.47 equipara, ai soli fini tributari, le<br />

residenze di campagna alle strutture ricettive alberghiere classificate a due stelle. Pertanto le<br />

"residenze di campagna" potrebbero essere inquadrate tra quelle previste all'ultimo capoverso<br />

dell'art. 6 della L. n.217/1983 ("... in rapporto alle specifiche esigenze ..... le regioni possono<br />

disciplinare altre strutture ricettive destinate alla ricettività turistica."). Non riteniamo per<br />

altro rilevante la disposizione urbanistica (ristrutturazione e riqualificazione di fabbricati siti<br />

in zone agricole ecc.) peculiare per le "residenze di campagna" che comunque non altera la<br />

natura ricettiva della struttura. La lettura comparata della normativa ci induce a ritenere<br />

l'attività in esame non ammissibile in quanto rientrante nell'ambito discrezionale delle<br />

Regioni richiamato dall'art.2 del D.M. 20/7/1998 e pertanto fra quelle che le stesse Regioni<br />

8.49


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

avevano facoltà di indicare ai sensi dell'art. 4 comma 3 lettera a) del medesimo D.M., facoltà<br />

non esercitata dalla Regione Abruzzo. Si chiede al Comitato se tale interpretazione sia<br />

corretta anche in considerazione della forte contiguità delle "residenze di campagna" con le<br />

altre attività ricettive esplicitamente definite dell'art. 6 della L. n.217/1983 Nel caso che la<br />

specifica attività possa viceversa ritenersi ammissibile riteniamo che, ai fini del calcolo<br />

dell'indicatore regionale, si possa equiparare le "residenze di campagna" alle strutture<br />

agrituristiche ad esse più affini. (28 - 25/10/99) (settori, regioni, residenza di campagna)<br />

TUR<br />

R. La Regione Abruzzo non ha indicato alcuna ulteriore attività ammissibile per il 1999<br />

rispetto a quelle individuate dalla L. n. 217/83. Tra queste ultime non è compresa la<br />

“residenza di campagna” o “country-house”.<br />

8.116 - D. (M. Trentino Alto Adige) (9.1.147) 6° Bando – Settore turistico-alberghiero. Iniziativa<br />

relativa alla costruzione di un complesso turistico-portuale – Regione Veneto. L’iniziativa<br />

comprende la realizzazione di un porticciolo turistico in zona lagunare (attività compresa<br />

dalla Regione tra quelle ammissibili ad agevolazione in zona obiettivo 2) con annesse<br />

strutture ricettive quali una Club house privata con ristorante e piscina, un edificio<br />

direzionale-ricettivo, dei negozi, una sala giochi, una sala conferenze, parcheggio e servizi<br />

vari. La società promotrice dell’iniziativa ha presentato un’unica domanda di agevolazione<br />

relativa all’iniziativa nel suo complesso, considerando i servizi di ricettività, ristoro e svago<br />

come facenti parte integrante del porto turistico. Si ritiene che, sulla base di quanto indicato<br />

dalla Regione Veneto tra le ulteriori attività ammesse ad agevolazione e con particolare<br />

riferimento alla definizione n. 9 “Impianti per l’attracco, l’alaggio ed il ricovero dei natanti<br />

lungo i percorsi turistici fluviali e lagunari”, possano essere ammesse ad agevolazione<br />

soltanto le attrezzature e le dotazioni “strettamente funzionali all’attività dell’esercizio”, come<br />

ad esempio la banchina di carico e scarico, o quant’altro possa essere considerato<br />

all’esclusivo servizio delle imbarcazioni, ma non dei proprietari delle imbarcazioni o<br />

addirittura di terzi. Si ritiene pertanto che debbano essere esclusi dal programma ammissibile<br />

ad agevolazione gli investimenti relativi alla struttura ricettiva e/o di ristorazione con i propri<br />

servizi annessi, che dovrebbero costituire una domanda autonoma di agevolazione. (28 –<br />

25/10/99) (settori, esercizio di più attività) TUR<br />

R. L’impresa ha rappresentato nell’ambito di un’unica domanda più attività, alcune delle<br />

quali rientrano tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalla regione Veneto, altre che<br />

meritano un approfondimento da parte della banca concessionaria. Come sottolineato in<br />

altre precedenti occasioni, è possibile che nell’ambito di un’unica unità produttiva vengano<br />

svolte più attività, così com’è possibile che il tutto venga rappresentato in un’unica domanda.<br />

Per quanto concerne il primo aspetto, qualora si tratti di attività in parte non ammissibili, si<br />

richiama l’attenzione su quanto chiarito dal punto 2.3 della circolare n. 1039080 del 19.3.99;<br />

per quanto concerne il secondo aspetto, occorre che la banca verifichi che tutte le spese<br />

concorrano funzionalmente ed organicamente al raggiungimento di un unico obiettivo; nel<br />

caso in cui la verifica desse esito positivo, un’unica domanda per un programma<br />

“trasversale” che interessi più attività sarebbe correttamente avanzata.<br />

8.117 - D. (Centrobanca) (10.130) La ditta richiedente le agevolazioni legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> svolge attività<br />

di “smaltimento e depurazione delle acque di scarico”, provvedendo con proprio impianto di<br />

trattamento e depurazione ad eseguire un processo produttivo finalizzato alla depurazione<br />

delle acque di scarico. Le acque e i liquidi di origine industriale vengono prelevati in loco<br />

mediante cisterne attrezzate montate in maniera fissa su autotelai da trasporto, costituendo un<br />

unico automezzo di trasporto specifico. Le cisterne consentono in loco non solo il<br />

prelevamento delle acque di scarico ma sono dotate di attrezzature specifiche che consentono<br />

al loro interno un processo di lavorazione finalizzato ad iniziare il trattamento delle acque<br />

8.50


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

reflue industriali. A seguito di tale processo svolto nelle cisterne nel corso del trasferimento<br />

dal sito di prelevamento alla sede dell’impianto di depurazione, il successivo ciclo di<br />

trattamento che avviene nell’impianto di depurazione finalizzato alla completa depurazione,<br />

risulta meno complesso. Poiché il programma di investimento prevede, oltre l’incremento<br />

della capacità di depurazione dell’impianto fisso presso la sede della ditta, anche l’acquisto<br />

delle citate cisterne attrezzate e montate in maniera fissa su autotelai da trasporto, si chiede di<br />

conoscere se sono agevolabili:<br />

∗ Interamente i costi per gli autotelai e le cisterne<br />

∗ Solamente i costi delle cisterne<br />

(29 – 27/07/00) (settori, smaltimento e depurazione acque di scarico)<br />

R. L’attività di servizi ammissibile, indicata nell’allegato al D.M. 8.5.2000, comprende la<br />

diluizione, il filtraggio, la sedimentazione con mezzi chimici ed il trattamento con fanghi<br />

attivi. Precisato, quindi che non è compresa la raccolta delle acque, la banca concessionaria,<br />

ai fini di proporre la relativa spesa, valuterà dal punto di vista tecnico se i mezzi citati sono<br />

idonei e specificatamente attrezzati per l’esecuzione di una o più di tali operazioni ed<br />

escludendo che gli stessi possano essere tecnicamente utilizzabili per altri usi, in accordo con<br />

la necessaria connotazione di “mezzo mobile strettamente necessario al ciclo di produzione”.<br />

8.118 - D. (Banco di Sicilia) In riferimento alla circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4,<br />

lettera F, settore “Carne bovina, suina e ovicaprina”, nella quale, tra l’altro, si evince (al punto<br />

1 della colonna b) che sono ammissibili “gli investimenti finalizzati alla produzione di<br />

prodotti a marchio DOP/IGP, di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni)”, si chiede di<br />

sapere se è ammissibile l’intero investimento riguardante un nuovo impianto produttivo volto<br />

alla produzione di prodotti a base di carne bovina ed ovina – ad esempio hamburger (terza<br />

lavorazione), con macellazione interna (prima e seconda lavorazione) all’unità produttiva. A<br />

parere di questa Banca concessionaria sono ammissibili tutti gli investimenti connessi<br />

all’intero processo produttivo (stalle di sosta, macellazione, produzione) se tutte le fasi della<br />

lavorazione interessano carni bovine e ovine a marchio DOP/IGP in quanto la limitazione alle<br />

sole terze e quarte lavorazioni sembrerebbe interessare solo la produzione innovativa di carni<br />

non DOP/IGP. (30 – 11/10/00) (settori, alimentare, produzione di carne bovina, suina e<br />

ovicaprina)<br />

R. Nel settore in argomento, ai fini del rispetto delle normative comunitarie, sono<br />

ammissibili:<br />

• tutti gli investimenti (prime e seconde lavorazioni) connessi all'intero processo produttivo<br />

(stalle di sosta, macellazione, produzione) a condizione che finalizzato alla produzione di<br />

prodotti finali a marchio Dop/Igp; a tale proposito si ricorda che la DOP o IGP deve essere<br />

ottenuta conformemente al Reg. (CEE) n.2081/<strong>92</strong> e modifiche successive e deve essere stata<br />

riconosciuta già alla data della domanda di agevolazioni. Ai fini delle verifiche istruttorie, è<br />

opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione attestante lo stato della<br />

procedura di iscrizione dell’impresa istante al competente consorzio di produzione e, alla<br />

presentazione della documentazione finale di spesa, l’iscrizione medesima. Qualora l’impresa<br />

• sia già operante e produca già tali prodotti, l’acquisizione della documentazione di<br />

iscrizione al consorzio rientra nella normale attività istruttoria.<br />

• tutti gli investimenti (terze e quarte lavorazioni) finalizzati alla produzione di prodotti<br />

innovativi anche non DOP o IGP;<br />

Per quanto riguarda il quesito specifico, fermi restando i precedenti pareri di questo<br />

Comitato in merito all’ammissibilità alle agevolazioni della legge <strong>488</strong> dei beni finalizzati<br />

all’allevamento ed alla macellazione, secondo la normativa comunitaria un nuovo impianto<br />

produttivo volto all’esecuzione di tutte le lavorazioni (dalla prima alle quarte) è ammissibile<br />

solo se realizza prodotti a marchio DOP/IGP; se non si tratta, invece, di prodotti a marchio<br />

8.51


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

DOP/IGP, sono consentiti solo investimenti nelle sole terze e quarte lavorazioni di prodotti<br />

innovativi. Non sono altresì ammissibili gli investimenti relativi alle prime e seconde<br />

lavorazioni nell’ambito di un impianto finalizzato alla produzione di prodotti DOP/IGP ma<br />

non utilizzati a tal fine.<br />

8.119 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle<br />

bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4, lettera F della<br />

circolare n. 900315 del 14.7.2000 per le patate e l’ortofrutta (colonna b, punto 4). Cosa si<br />

intende per “Prodotto innovativo”? (una nuova tipologia di prodotto, una nuova tecnica di<br />

trasformazione, oppure un prodotto non nuovo, ma che non e’ normalmente trasformato e/o<br />

commercializzato nella zona su cui insiste l’investimento?); esiste al riguardo una normativa<br />

specifica? L’”incremento della capacità di trasformazione” ricomprende anche l’acquisto di<br />

un nuovo impianto ? Per le patate, in particolare, sembrerebbero esclusi i “nuovi impianti”<br />

fatta eccezione per gli investimenti ricadenti nel caso n. 2 della colonna b: “investimenti<br />

mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche”. E’ corretta questa<br />

interpretazione ? si può avere un esempio di “piattaforma logistica”? Con riferimento<br />

all’ortofrutta, quali sono i “prodotti non vincolati da quote” cui fa riferimento il punto 5 della<br />

colonna b? (30 – 11/10/00) (settori, alimentare, patate e ortofrutta, prodotto innovativo)<br />

R. Per “Prodotto Innovativo” si intende quello conseguente ad una qualsiasi innovazione, di<br />

prodotto e di processo; tale innovazione deve riguardare, pertanto, sia la tipologia di<br />

prodotto che la tecnica di trasformazione; non può viceversa riguardare un prodotto esistente<br />

anche se non è normalmente trasformato e/o commercializzato nella zona in cui insiste l’unità<br />

produttiva interessata dal programma da agevolare, né può riguardare una materia prima<br />

innovativa che non si accompagni ad una innovazione nella trasformazione. Per quanto<br />

concerne il richiesto riferimento normativo, si segnala che non esiste al riguardo una<br />

normativa specifica; si suggerisce, comunque, di verificare la coerenza dell’iniziativa con le<br />

“condizioni generali di ammissibilità” e con gli “obiettivi di sviluppo del settore” indicati<br />

nelle schede tematiche predisposte dall’IPI per ciascun prodotto interessato.<br />

Per “capacità di trasformazione” indicata nella normativa richiamata si intende la<br />

potenzialità delle attività di lavorazione, confezionamento, trasformazione, distribuzione e<br />

promozione, successive alla fase di produzione primaria (agricola) riferite all’intera impresa<br />

interessata. L’aumento di tale capacità di trasformazione, pertanto, può essere conseguito<br />

dall’impresa anche attraverso la realizzazione di un nuovo impianto o l’acquisto di un<br />

impianto esistente, fermo restando che, ai fini dell’agevolabilità di un qualsiasi programma di<br />

investimenti, occorre che sussistano le condizioni generali e specifiche di ammissibilità fissate<br />

dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Per quanto concerne le tipologie di investimento ammissibili per le patate si è in parte già<br />

risposto, nel senso che, a prescindere dai prodotti innovativi, sono consentite tutte le tipologie<br />

di investimento e l’inquadramento nell’una o nell’altra, ai fini della concessione delle<br />

agevolazioni della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, avverrà sulla base delle caratteristiche del singolo<br />

programma e delle definizioni che delle tipologie fornisce la normativa. Per quanto concerne,<br />

invece, le piattaforme logistiche, si ritiene utile fornire le seguenti indicazioni. Per<br />

piattaforma logistica si intende l’insieme delle infrastrutture strumentali ove collocare<br />

organizzazioni economiche, operanti nella distribuzione, finalizzate all’incremento di<br />

competitività delle PMI collegate (socie, aderenti, affiliate) attraverso lo sviluppo di servizi<br />

qualitativamente avanzati e di rapporti commerciali con il sistema produttivo locale. La<br />

piattaforma logistica (o infrastruttura strumentale) deve consentire lo svolgimento del<br />

complesso di attività funzionali di un’impresa (o più imprese) che programma e controlla<br />

l’ordinata gestione del trasferimento e dello stoccaggio dei beni.<br />

In altre parole, la piattaforma logistica di un’impresa è l’insieme delle infrastrutture, delle<br />

attrezzature e del personale che cura la movimentazione dei beni : verso l’impresa da parte<br />

8.52


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

del fornitore, all’interno dell’impresa nelle diverse fasi del processo di produzione e di<br />

assemblaggio dei beni (o tra eventuali sedi diverse della stessa impresa) e infine verso il<br />

cliente attraverso i vari stadi del canale distributivo.<br />

Per quanto concerne i “prodotti vincolati da quote” di cui al punto 5 della colonna b relativo<br />

all’ortofrutta, si tratta di quelli non indicati nei regolamenti richiamati come normativa di<br />

riferimento nelle schede predisposte dall’IPI per ciascun prodotto interessato. I prodotti<br />

vincolati indicati nei regolamenti sono i seguenti:<br />

– i pomodori destinati alla trasformazione; (Regolamento (CE) n. 865/99 del 26 aprile<br />

1999 - GU L 108 del 26/4/99);<br />

– i limoni, i pompelmi e i pomeli, le arance, i mandarini e le clementine trasformati in succo;<br />

(Regolamento (CE) n. 2202/96 del 28 ottobre 1996 – GU L 297 del 21/11/96);<br />

– i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli di cui all’allegato I del Regolamento (CE) n.<br />

2201/96 del 28 ottobre 1996 – GU L 297 del 21/11/96.<br />

8.120 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle<br />

bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4, lettera F della<br />

circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il latte e i relativi derivati. Se dal punto 1 della colonna<br />

b si desume che per il latte bufalino ed i prodotti di origine bufalina sono ammissibili anche i<br />

“nuovi impianti”, dal punto 2 sembra potersi desumere che per il latte di vacca o di capra i<br />

“nuovi impianti” sono ammessi solo per la realizzazione di prodotti a marchio Dop/Igp. In<br />

quest’ultima fattispecie, tuttavia, potrebbero rientrare solo le imprese di produzione dei<br />

prodotti derivati in quanto non esiste un latte a marchio Dop/Igp. Si chiede conferma di tale<br />

interpretazione. Inoltre, per quanto concerne il punto 3 relativo alla possibilità di realizzare<br />

investimenti destinati ad adottare la certificazione ISO 9000 o ISO 14000, sembrerebbero<br />

ammissibili solo gli ammodernamenti e non anche i nuovi impianti o gli ampliamenti, in<br />

quanto si fa riferimento all’”adeguamento degli impianti”. Anche su tale interpretazione si<br />

chiede la conferma o meno del Comitato. (30 – 11/10/00) (settori, alimentare, lattierocasearia)<br />

R. In merito alla prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione della banca che<br />

va estesa almeno in via teorica, anche al trattamento igienico e confezionamento di latte<br />

pastorizzato e a lunga conservazione. Il fatto che non può essere concesso al latte tal quale<br />

un marchio Dop/Igp non rileva in quanto è il prodotto finale, che ha come materia prima il<br />

latte, che deve essere a marchio Dop/IGP per rendere agevolabile l’investimento.<br />

Per quanto concerne la seconda parte del quesito, come già specificato in riferimento al<br />

quesito della stessa banca riguardante l’ortofrutta, non va fatta confusione tra gli<br />

investimenti ammissibili indicati nella colonna b), lettera F dell’allegato n. 4 della circolare<br />

n. 900315/2000 con le “tipologie d’investimento” indicate al punto 3.1 della stessa circolare.<br />

In altri termini, si deve prima accertare se l’investimento è ammissibile in base agli<br />

orientamenti e ai regolamenti comunitari (colonna b lettera F dell’allegato n. 4 ) e poi<br />

valutare l’investimento in base alle proprie caratteristiche al fine di inquadrarlo in una delle<br />

tipologie ammissibili previste dalle normativa di attuazione della legge <strong>488</strong>.<br />

8.121 D. (Mediocredito dell’Umbria) (9.1.154) Si fa riferimento al settore delle industrie<br />

alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4,<br />

lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il vino e l’alcol. Sulla base della specifica<br />

scheda predisposta dall’IPI, sembrerebbe possibile individuare due fattispecie ben distinte:<br />

quella delle aziende che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) e<br />

quella delle aziende che producono vino partendo da uve.<br />

Per le aziende che rientrano nella prima fattispecie, non si pongono limiti, in quanto si dice<br />

che sono ammissibili tutti gli investimenti, quindi anche i nuovi impianti e gli ampliamenti.<br />

Per le aziende che rientrano nella seconda fattispecie, che sicuramente rappresentano la<br />

stragrande maggioranza dei casi, sarebbero ammissibili solo gli investimenti che non<br />

8.53


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

comportano un aumento della capacità produttiva e quindi solo gli ammodernamenti o le<br />

ristrutturazioni. Non si fa alcun riferimento alla possibilità di acquisire dalla regione<br />

un’attestazione relativa alla dismissione di una corrispondente capacità produttiva. Perché<br />

allora al punto 1 della colonna b si fa riferimento a materie prime e prodotti trasformati,<br />

lasciando spazio ad un’interpretazione più estensiva nella quale anche per la trasformazione<br />

da uva a vino non vi sarebbero limiti? Quale tipo di documentazione deve essere richiesta in<br />

istruttoria per verificare, nel caso di aziende già operanti, la provenienza comunitaria delle<br />

materie prime? (30 – 11/10/00) (settori, alimentare, vinificazione)<br />

R. In merito alla prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione che per le imprese<br />

che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) non vi sono limiti di<br />

investimento, ferma restando che non deve farsi confusione tra la definizione degli<br />

investimenti consentiti in base ai regolamenti ed agli orientamenti comunitari e quella degli<br />

investimenti ammessi dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Per quanto concerne, invece, le imprese che<br />

producono vino partendo da uve (appartenenti alle varietà previste dall’art. 19 del Reg. (CE)<br />

n. 1493/99) o dai prodotti che dall’uva derivano (mosto di uve e/o mosto di uve parzialmente<br />

fermentato), occorre precisare che la capacità produttiva da mantenere invariata è da<br />

rilevare con riferimento all’intera impresa interessata e nella regione in cui è ubicata l’unità<br />

produttiva interessata dal programma di investimenti; il programma da agevolare, pertanto,<br />

potrà riguardare tutte le tipologie previste dalla legge <strong>488</strong> (ivi compreso il nuovo impianto o<br />

l’ampliamento) a condizione che non vari la capacità produttiva complessiva dell’impresa<br />

nella regione. Pertanto, qualora l’impresa intenda realizzare la costruzione di un nuovo<br />

impianto o l’ampliamento di un impianto esistente, dovrà chiudere un altro proprio impianto<br />

o, quanto meno ridurne la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata.<br />

Tale operazione combinata dovrà essere opportunamente comprovata dall’impresa<br />

interessata e, soprattutto, giustificata dal punto di vista tecnico ed economico. Sull’argomento<br />

, tuttavia, occorre evidenziare che, secondo quanto precisato dal MIPAF con nota del 10<br />

ottobre 2000, la possibilità di intervenire a favore di impianti che aumentano la capacità<br />

produttiva utilizzando un ciclo che parte dall’uva è consentita solo ed esclusivamente nel<br />

caso di produzione di vini di qualità DOC/DOCG/IGT/Vqprd. Ai fini delle verifiche<br />

istruttorie, è opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione attestante<br />

lo stato della procedura di iscrizione dell’impresa istante al competente consorzio di<br />

produzione e, all’atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l’iscrizione<br />

medesima. Qualora l’impresa sia già operante e produca già tali prodotti, l’acquisizione di<br />

tale documentazione di iscrizione al consorzio rientra nella normale attività istruttoria.<br />

In merito all’ultimo argomento del quesito, e cioè quale documentazione acquisire in merito<br />

alla provenienza comunitaria delle materie prime, si ritiene sufficiente una dichiarazione di<br />

impegno dell’impresa, che esprima chiaramente la consapevolezza della revoca delle<br />

agevolazioni in caso di comportamento difforme, ad utilizzare materie prime e prodotti di<br />

esclusiva origine comunitaria (punto 1 della colonna b) o materie prime di esclusiva origina<br />

comunitaria (punto 2 della colonna b).<br />

8.54


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

8.122 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle<br />

bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4, lettera F della<br />

circolare n. 900315 del 14.7.2000 per cereali e riso. Nell’ambito, ad esempio, della<br />

produzione di farina, è ammissibile un investimento destinato alla sostituzione dell’intero<br />

impianto di produzione, ormai obsoleto, inquadrando l’iniziativa come ammodernamento?<br />

Oppure la limitazione indicata dalla circolare deve intendersi in maniera stringente per cui<br />

sono ammissibili solo gli ammodernamenti che attuano il controllo della qualità e migliorano<br />

le condizioni sanitarie del prodotto? E sempre nell’ambito del controllo della qualità e delle<br />

condizioni sanitarie dei prodotti, è ammissibile un nuovo impianto o un ampliamento oppure,<br />

in quanto si parla di miglioramento, si deve far riferimento soltanto all’ammodernamento? (30<br />

– 11/10/00) (settori, alimentare, produzione di cereali e riso)<br />

R. Nel settore dei cereali e del riso sono ammissibili tutti gli investimenti, intesi come singole<br />

spese, finalizzati esclusivamente al controllo della qualità ed al miglioramento delle<br />

condizioni sanitarie del prodotto.<br />

8.123 - D. (Banco di Napoli) Si presenta il caso di un programma di investimenti nell’ambito di un<br />

impianto per la produzione di grappa ottenuta distillando vinaccia. La vinaccia, come materia<br />

prima, deve essere considerata alla stessa stregua del mosto di uva? (30 – 11/10/00) (settori,<br />

alimentare, vinificazione)<br />

R. La vinaccia (cfr. punto 21 dell'allegato I del Reg. (CE) n.1493/99) è il residuo della<br />

torchiatura delle uve fresche, fermentate o no e, pertanto, va considerata materia prima alla<br />

stessa stregua dell'uva e del mosto di uva. L'investimento in oggetto è ammissibile se rispetta<br />

due condizioni (cfr. punto 2 colonna b dell’allegato n. 4 alla circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000 per il vino e l’alcol): la vinaccia deve essere di esclusiva origina comunitaria e<br />

l'investimento non deve comportare un incremento totale della capacità produttiva<br />

dell'impresa nella regione ove è ubicata l’unità produttiva interessata dal programma.<br />

8.124 - D. (Irfis) (13.31)Una Società operante nel settore della molitura dei cereali (ISTAT<br />

15.61.1) dispone di una unità produttiva realizzata da oltre quarantacinque anni, che, a seguito<br />

dell’espansione urbanistica del Comune ove è ubicata, si trova ora inglobata nel centro<br />

urbano, con innegabili problemi igienico sanitari e di impatto sull’eco sistema.<br />

La vetustà dell’impianto e le problematiche di localizzazione –in presenza anche di ripetute<br />

intimazioni di sgombero da parte della Pubblica amministrazione- hanno indotto l’impresa a<br />

mettere a punto un programma di investimenti, con caratteristiche di ammodernamento, volto<br />

al trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del centro urbano.<br />

Il nuovo impianto, a giudizio della parte, consentirà un significativo miglioramento<br />

sull’impatto ambientale, nonché sulle condizioni igienico sanitarie generali e del prodotto che<br />

potrà avere anche un più incisivo controllo di qualità.<br />

In considerazione dei mutati criteri di ammissibilità del settore merceologico in argomento,<br />

rispetto a quelli dei precedenti bandi, si chiede di conoscere se entrambi tali presupposti<br />

(intimazioni della P.A. e miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del<br />

prodotto) possano essere assunti quali presupposti per l’espletamento dell’esame istruttorio ed<br />

eventuale ammissibilità alle agevolazioni. (30 – 11/10/00) (settori, alimentare, produzione<br />

di cereali e riso, trasferimento)<br />

R. Gli investimenti ammissibili previsti dall’allegato 4, lettera F, della circolare n.<br />

900315/2000 non comprendono l’ipotesi del trasferimento per ragioni ambientali.<br />

8.125 - D. (Carisbo) Viene segnalata un’incongruenza, nel settore dei servizi, la dove si pone<br />

come vincolo per l’accesso, la costituzione in forma societaria, mentre per alcune figure<br />

8.56


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

previste nell’allegato n. 2 alla circolare 900315, quelle del settore 74, la costituzione in forma<br />

societaria non sarebbe consentita per vincolo legislativo, mentre è prevista l’associazione in<br />

partecipazione. In tal caso si richiede se risulti possibile, come auspicabile, in deroga al<br />

concetto generale, considerare comunque validamente acquisite le domande presentate da<br />

soggetti costituiti come ora possibile (associazione in partecipazione) o se tali domande<br />

debbano essere rigettate; in tal caso se la motivazione da addurre per il rifiuto debba essere<br />

quella della mancata costituzione in forma societaria (potrebbe essere eccepito che<br />

l’ordinamento giuridico nazionale vigente non lo consente). (30 – 11/10/00) (settori, servizi,<br />

forma societaria)<br />

R. Il sistema agevolativo della legge <strong>488</strong>/19<strong>92</strong> è specifico, il che non favorisce ipotesi di<br />

deroga alle regole prefissate, né tantomeno soluzioni interpretative su aspetti in via di<br />

normazione ed inerenti ad altre discipline normative. Per quanto sopra, rimane ferma la<br />

validità della detta previsione normativa <strong>488</strong>/19<strong>92</strong> e, pertanto, le domande presentate<br />

concernenti tale attività di servizi, in mancanza di uno dei requisiti prescritti, che, peraltro, la<br />

vigente normativa specifica di settore esclude, dovranno per tale ragione essere ritenute<br />

invalide.<br />

8.126 - D. (Studio Finanziario) Una società che opera nel settore delle ‘Attività di supporto ed<br />

ausiliarie dei trasporti (Codice ISTAT 63.11.2 e 63.11.3), attività queste ricomprese tra quelle<br />

indicate nell’allegato n. 2 alla Circ. M.I.C.A. n. 900315 del 14.7.2000, intende presentare una<br />

domanda di agevolazioni relativa ad un programma di investimenti che prevede la<br />

realizzazione e la gestione di un sistema di nastri trasportatori per carbone. Il sistema è<br />

collegato con il porto da un nastro, della lunghezza di circa 1 Km, che sarà realizzato per<br />

convogliare dalla banchina portuale il carbone scaricato da navi verso un impianto di<br />

gassificazione asservito ad una centrale a gas per la produzione di energia elettrica, ad esso<br />

attigua ed per riportare alla stessa lo zolfo prodotto dallo stesso processo di gassificazione per<br />

la sua successiva commercializzazione. Il sistema è collegato anche alla miniera da un<br />

secondo nastro trasportatore, della lunghezza di 3,5 Km, che servirà a convogliare altro<br />

carbone direttamente dalla miniera di estrazione all’impianto di gassificazione, già citato, ed<br />

a riportare alla miniera le scorie del processo di gassificazione. Atteso che gli impianti in<br />

questione saranno realizzati su suoli per i quali la società istante risulta avere la piena<br />

disponibilità per un periodo congruo, si sottolinea il fatto che il sistema di trasporto a mezzo<br />

convogliatori è parte essenziale per il funzionamento dell’impianto di gassificazione, la cui<br />

realizzazione e gestione, per altro, risultano a carico di altre società. Si chiede parere circa<br />

l’agevolabilità del programma. (30 – 11/10/00) (settori, servizi, attività di supporto ed<br />

ausiliarie dei trasporti)<br />

R. La specifica attività oggetto del quesito non è classificabile tra quelle ammissibili di cui ai<br />

codici Istat citati nel quesito.<br />

8.127 - D. (Banco di Sicilia) (10.134) Società che opera nell’ambito della Legge 626 (sicurezza sul<br />

lavoro) sulla base di singole convenzioni stipulate con le imprese, si propone anche di<br />

effettuare visite mediche, sia presso le aziende convenzionate che presso la propria struttura.<br />

Si chiede di sapere se le apparecchiature elettromedicali, finalizzate alla predetta attività, da<br />

istallare sia su una unità mobile per le visite presso le convenzionate, sia presso la propria<br />

unità produttiva possano essere ricomprese nell’ambito del codice ISTAT 74 relativo alle<br />

problematiche della sicurezza sul lavoro e, dunque, agevolabili ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; questa<br />

banca concessionaria ritiene agevolabili le spese per le apparecchiature da istallare presso<br />

l’unità produttiva fissa; mentre, per quel che attiene l’unità mobile (autoambulanza all’uopo<br />

attrezzata), necessaria per le visite presso le aziende convenzionate, non si ritiene<br />

ammissibile né la spesa per il mezzo mobile in quanto essa stessa integra le caratteristiche di<br />

8.57


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

una unità produttiva, piuttosto che un mezzo necessario al ciclo produttivo né,<br />

conseguentemente, le spese per le eventuali apparecchiature da istallare sul predetto mezzo.<br />

(30 – 11/10/00) (settori, servizi, sicurezza sul lavoro)<br />

R. Si ritiene che le problematiche della sicurezza sul lavoro possano riguardare anche aspetti<br />

medico-sanitari ma limitatamente alle consulenze agli stessi attinenti e certamente non fino al<br />

punto da rendere ammissibili gli studi o i laboratori medici né, tanto meno, i servizi medici<br />

mobili né quelli di soccorso tramite ambulanza.<br />

8.128 - D. (Banco di Napoli) AGROALIMENTARE. L’ISTAT 91, nell’ambito della<br />

classificazione delle attività economiche, nella sezione “D”, classe “15.9” distingue tra gli<br />

altri: la “fabbricazione di bevande alcoliche distillate” (15.91), la “fabbricazione di alcol<br />

etilico di fermentazione” (15.<strong>92</strong>), la “fabbricazione di vino di uve” (15.93), la “produzione di<br />

sidro e di altri vini a base di frutta” ( 15.94) e la “produzione di altre bevande fermentate non<br />

distillate (15.95).<br />

La nota tecnica per la verifica di ammissibilità degli investimenti nel settore agroalimentare,<br />

prodotta dall’IPI in collaborazione con il MIPA e distribuita alle Banche Concessionarie,<br />

fornisce chiarimenti in ordine alle condizioni di ammissibilità nel settore del vino senza alcun<br />

esplicito riferimento a quello dell’alcol.<br />

Tanto premesso, si chiede di conoscere se la produzione di “infusioni idroalcoliche”,<br />

comprendenti amari ed infusi vari quali limoncello e fragolino, possa costituire oggetto di un<br />

programma di investimento ammissibile alle agevolazioni. (30 – 11/10/00) (settori,<br />

alimentare, bevande alcoliche distillate)<br />

R. Le “infusioni idroalcoliche” possono essere ricomprese nella produzione di “amari<br />

alcolici” nell’ambito della “fabbricazione di bevande alcoliche distillate” (15.91). Si ritiene,<br />

quindi, che la produzione dei prodotti in argomento possa rientrare tra le attività ammesse<br />

alle sole risorse nazionali con le limitazioni previste per tale tipo di attività. Le “infusioni<br />

idroalcoliche” possono essere ricompresse nella Classe ISTAT 24.63 – Fabbricazione di oli<br />

essenziali. (Risposta così modificata nella 31^ riunione del 30/1/01)<br />

8.129 - D. (Banco di Napoli) AGROALIMENTARE Una famiglia proprietaria al 100% del<br />

pacchetto azionario della società X, operante nel settore dei derivati del pomodoro (ISTAT<br />

15.33), è, nel contempo, proprietaria anche della società Y, allo stato non ancora operativa.<br />

Mantenendo costanti i volumi produttivi realizzati nell’ambito della società X, il gruppo<br />

proprietario intende effettuare un nuovo investimento in capo alla società Y, nell’ambito dello<br />

stesso codice ISTAT, nel campo dei prodotti “pomodoro biologico, san marzano D.O.P.,<br />

pomodoro in regime certificato di produzione integrata, sughi pronti e speziati, rondelle di<br />

pomodoro”, ritenendoli innovativi. (30 – 11/10/00) (settori, alimentare, patate e ortofrutta)<br />

R. Il mantenimento della capacità produttiva va verificato a livello di impresa, nell’ambito<br />

del territorio regionale ove è ubicata l’unità produttiva interessata dal programma da<br />

agevolare, e non di gruppo. Per quanto concerne l’innovatività del prodotto prospettata nel<br />

quesito, si rinvia alla risposta al quesito M. Umbria esaminato nel corso di questa stessa<br />

riunione del Comitato.<br />

8.130 - D. (San Paolo Imi) Un’azienda, operante nel settore della produzione di energia elettrica,<br />

ha intenzione di effettuare un intervento di “ammodernamento”, così come definito dalla<br />

normativa della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, su un impianto di pompaggio. L’impianto è costituito da una<br />

stazione di sollevamento d’acqua sita sulla sponda di un invaso artificiale, in cui l’impianto in<br />

questione immette le acque prelevate da fiumi limitrofi che scorrono a quote più basse, invaso<br />

che alimenta una centrale idroelettrica a valle con potenza nominale di concessione pari a 19<br />

MW. Con un successivo salto, la stessa acqua alimenta una seconda centrale con potenza di<br />

8.58


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

concessione di 15 MW e, con un ulteriore terzo salto, alimenta ancora un terza centrale da 54<br />

MW. Qualora si intendessero le tre centrali facenti parte di un’unica unità produttiva,<br />

l’energia prodotta supererebbe il livello massimo stabilito dalla normativa (50 MW) e<br />

l’investimento non sarebbe agevolabile. Se, invece, come ipotizzato dalla ditta richiedente, si<br />

assumesse come unità produttiva la prima centrale idroelettrica da 19 MW, che produce e<br />

distribuisce energia in forma autonoma, l’investimento assumerebbe caratteristiche di<br />

ammissibilità. (31 – 30/1/01) (settori, produzione di energia elettrica, iniziative<br />

ammissibili)<br />

R. Nell’esame dell’ammissibilità o meno della stazione di pompaggio non può che<br />

preliminarmente rilevarsi che l’unità produttiva di riferimento è costituita dai tre impianti di<br />

produzione di energia, la cui potenza elettrica è pertanto complessivamente pari a 88 MW<br />

(19+15+54), superiore, quindi, a quella consentita ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni<br />

della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

8.131. - D. (B. CIS) Si chiede conferma del corretto inquadramento nel codice ISTAT 63.22 “Altre<br />

attività connesse ai trasporti per via d’acqua” dell’attività di rimessaggio barche, anche in<br />

analogia all’esemplificazione fornita nel codice 63.21 “Altre attività connesse ai trasporti<br />

terrestri” in cui è allocata l’analoga attività di rimessaggio invernale di roulotte, camper etc.<br />

(31 – 30/1/01) (settori, rimessaggio barche)<br />

R. I mezzi mobili oggetto del rimessaggio non attengono ad un’attività di trasporto, quanto<br />

ad una di diporto. L’attività prospettata nel quesito, quindi, non si ritiene che possa essere<br />

riconducibile alle “Altre attività connesse ai trasporti per via d’acqua”, come ipotizzato<br />

dalla Banca, quanto, semmai, ad una delle “ulteriori attività ammissibili” che potrebbe<br />

indicare una o più regioni ai fini della concessione delle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> in<br />

favore del settore turistico-alberghiero.<br />

8.132 - D. (M. Lombardo) Una società del settore molitorio ha rilevato un ramo d'azienda (terreno<br />

e manufatti) che la cedente aveva in passato a sua volta rilevato da altra azienda del<br />

Beneventano la cui licenza di macinazione era stata sospesa per giustificati motivi in attesa di<br />

una delocalizzazione dell'unità produttiva. La cessionaria intende localizzare l'attività nel<br />

Crotonese mediante: 1) trasferimento dell'unità produttiva a seguito di provvedimento<br />

giudiziario (per sopravvenuta inagibilità del mulino) 2) realizzare un programma<br />

d'investimenti che la società dichiara finalizzati al miglioramento del controllo di qualità e<br />

delle condizioni sanitarie del prodotto. Si chiede di conoscere se l'impostazione presentata sia<br />

esatta, se la spesa sia ammissibile alle agevolazioni e quale sia la corretta tipologia<br />

d'investimento. (31 – 30/1/01) (settori, alimentare, attività molitoria)<br />

R. L’unica condizione di ammissibilità degli investimenti nel settore dei cereali e del riso è<br />

che si tratti di investimenti finalizzati al miglioramento del controllo di qualità e delle<br />

condizioni sanitarie del prodotto nell’ambito di impianti esistenti (cfr. circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codice 15.61.1-2, colonna b). I trasferimenti degli<br />

impianti, ancorchè motivati da comprovate ragioni ambientalistiche, non possono, pertanto,<br />

essere ammessi.<br />

8.133 - D. (San Paolo-Imi) Si chiede se siano ammissibili investimenti concernenti la realizzazione<br />

di un nuovo impianto per i seguenti prodotti:<br />

a) pomodoro biologico<br />

b) pomodoro con certificato di produzione a lotta integrata (pesticidi inferiori del 30%<br />

rispetto ai limiti di legge)<br />

c) pomodoro sammarzano d.o.p.<br />

d) rondelle di pomodoro<br />

8.59


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

e) sughi pronti<br />

f) polpa di pomodoro speziata<br />

Riteniamo siano ammissibili, purchè la materia prima sia di origine comunitaria, gli<br />

investimenti di cui alle lettere a), b), c) ed f); abbiamo dubbi su prodotti sub d) ed e). (31 –<br />

30/1/01) (settori, alimentare, pomodoro e derivati)<br />

R. La realizzazione di un nuovo impianto di trasformazione dei prodotti di origine<br />

comunitaria di cui alle lettere a), b), c) e d) non è ammissibile poichè il pomodoro è un<br />

prodotto vincolato da quote (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F,<br />

codice 15.32-33, colonna b, punto 5). Per quanto riguarda un nuovo impianto relativo alle<br />

produzione di cui alle lettere d), e) ed f), l’investimento non è del pari ammissibile in quanto<br />

non si tratta di prodotti innovativi (cfr. i medesimi riferimenti precedenti, punto 4).<br />

8.134 - D. (San Paolo-Imi) Impresa esistente che svolge attività di molitura cereali per<br />

alimentazione animale vuole attuare un programma di ammodernamento con trasferimento<br />

dell'unità produttiva (trasferimento necessario proprio per migliorare la qualità e le condizioni<br />

sanitarie del prodotto). Può aumentare la produzione effettiva del 30%? Riteniamo che il<br />

codice ISTAT sia il 15.61.1 in quanto riferito alla sola molitura, con investimento<br />

ammissibile ancorchè comporti aumento della produzione. (31 – 30/1/01) (settori,<br />

alimentare, attività molitoria)<br />

R. Per quanto riguarda il programma di ammodernamento di un’impresa esistente che svolge<br />

attività di molitura cereali per alimentazione animale il codice ISTAT di riferimento è il<br />

15.71 e l'investimento è ammissibile solo se finalizzato all'adeguamento degli impianti di<br />

gestione qualità, in base alle norme ISO 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base<br />

alle norme ISO 14000, senza, quindi, alcun aumento della capacità produttiva. Il<br />

trasferimento, pertanto, non è una tipologia ammissibile.<br />

8.135 - D. (B. CIS) Si chiede quale comportamento adottare nel caso in cui gli scarti di lavorazione<br />

(che costituirebbero rifiuti speciali) di un prodotto di categoria ammissibile vengano<br />

ulteriormente elaborati per l’ottenimento di un prodotto in categoria non ammissibile. La<br />

migliore esemplificazione può trovarsi nel settore lattiero caseario dove il siero derivante<br />

dalla produzione del formaggio (ammissibile se a marchio Dop/Igp) può venire ulteriormente<br />

lavorato per ottenere ricotta (che non risulta poter ottenere il suddetto marchio). E’ da<br />

precisare che questa ulteriore lavorazione può non necessitare di attrezzature specifiche<br />

diverse da quelle tipiche per la produzione del formaggio e potrebbe risultare impossibile<br />

enucleare la parte di programma eventualmente non ammissibile; in tale ipotesi si renderebbe<br />

necessario escludere l’intero ammontare degli investimenti utilizzati sia per le lavorazioni<br />

ammissibili che per quelle non ammissibili (vedasi punto 2.7 della circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000). A parere di questa banca si ritiene che nel caso la lavorazione dei sottoprodotti o<br />

degli scarti risponda sia ad esigenze di carattere economico (comunque di portata marginale<br />

rispetto all’attività principale) che di tutela dell’ambiente (eliminazione/riduzione di rifiuti<br />

pericolosi/speciali) che impongono la prosecuzione integrale del ciclo di lavorazione, possa<br />

essere ammesso alle agevolazioni l’intero programma. (31 – 30/1/01) (settori, alimentare,<br />

lattiero-casearia)<br />

R. La circolare individua i settori agroalimentari nei quali gli investimenti per impianti<br />

dedicati al trattamento degli scarti di lavorazione sono ammissibili. Si tratta, in particolare<br />

(si veda la circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, settori richiamati e<br />

relativi punti della colonna b):CARNE BOVINA, SUINA E OVICAPRINA (punto 5), CARNE<br />

AVICOLA (punto 3), CARNE DI STRUZZO (punto 5), FORAGGI E MANGIMI (punto 3); non<br />

sono previsti investimenti per il trattamento degli scarti di lavorazione nel settore del LATTE<br />

E DERIVATI. Sia per tale motivo, ma anche per quanto detto nel quesito in merito all’utilizzo<br />

8.60


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

delle medesime attrezzature impiegate per i prodotti non ammissibili e, infine, per quanto<br />

disciplinato dal punto 2.7 ella circolare n. 900315/2000, il programma non è ammissibile.<br />

8.136 - D. (M. Lombardo) Si pone il caso di un’azienda che propone due investimenti per la<br />

realizzazione di altrettanti nuovi impianti, uno destinato alla trasformazione del pomodoro e<br />

suoi derivati (con esclusione di concentrato e pelato) e l’altro alla trasformazione e<br />

surgelazione di prodotti agro-alimentari. Entrambi i programmi sono connessi al<br />

miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli<br />

nonché alla movimentazione, al confezionamento, all’imballaggio, alla pesatura e alla<br />

campionatura degli stessi. (31 – 30/1/01) (settori, alimentare, pomodoro e derivati)<br />

R. Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo impianto destinato alla trasformazione<br />

del pomodoro e suoi derivati, l'investimento non è ammissibile poichè il pomodoro è un<br />

prodotto vincolato da quote (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F,<br />

codice 15.32-33, colonna b, punto 5). Per quanto riguarda la realizzazione di un nuovo<br />

impianto destinato alla trasformazione e surgelazione di prodotti agroalimentari<br />

l'investimento non è ammissibile in quanto si tratta di un nuovo impianto e non di<br />

ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione. (cfr.<br />

medesimo riferimento di cui sopra, punto 1).<br />

8.137 - D. (M. Lombardo) Si pone il caso di un’azienda che opera nel settore della macellazione<br />

del bestiame (bovini, suini e ovicaprini) e della lavorazione di prodotti a base di carne e che<br />

intende realizzare un programma d’investimenti comprendente le seguenti realizzazioni:<br />

installazione di una nuova linea di macellazione ovina adeguata agli standard igienico-sanitari<br />

previsti dalla U.E., installazione di un impianto di stordimento elettronico dei suini,<br />

costruzione di stalle di sosta conformi ai sistemi di gestione ambientale, costruzione di celle<br />

per l’incremento della capacità di conservazione della carne, impianto di trattamento dei<br />

sottoprodotti della lavorazione, impianti a protezione dell’ambiente (macchine lavaggio<br />

scarpe, guanti, grembiuli, coltelli), impianti idranti per adeguamento alle norme di sicurezza,<br />

impianti per la produzione di acque e vapore di processo, impianto di depurazione. Si chiede<br />

conferma sull’ammissibilità delle spese per opere murarie relative ai locali che ospiteranno i<br />

sopraindicati investimenti. (31 – 30/1/01) (settori, alimentare, produzione di carne bovina,<br />

suina e ovicaprina)<br />

R. Gli investimenti relativi a:<br />

- installazione di una nuova linea di macellazione ovina adeguata agli standard igienicosanitari<br />

previsti dalla U.E.<br />

- installazione di un impianto di stordimento elettronico dei suini<br />

- costruzione di stalle di sosta, conformi ai sistemi di gestione ambientali<br />

non sono ammissibili in quanto non rientrano in una delle tipologie previste dalla normativa<br />

(cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codici15.11.1-2 e 15.13,<br />

colonna b).<br />

Gli investimenti relativi alla costruzione, nell’ambito di un impianto esistente, di celle per<br />

l'incremento della capacità di conservazione della carne e di un impianto di trattamento dei<br />

sottoprodotti della lavorazione sono ammissibili (cfr. medesimi riferimenti di cui sopra,<br />

rispettivamente punti 4 e 5).<br />

Gli investimenti relativi a:<br />

- impianti a protezione dell'ambiente (macchine lavaggio scarpe, guanti, grembiuli, coltelli)<br />

- impianti idranti per adeguamento alle norme di sicurezza<br />

- impianti per la produzione di acque e vapore di processo<br />

- impianto di depurazione,<br />

8.61


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

sono ammissibili se finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità in<br />

base alle norme ISO 9000 e ai sistemi di gestione ambientale in base alle norme ISO 14000<br />

(cfr. medesimi riferimenti di cui sopra, punto 3).<br />

8.138 - D. (B. Carige) Si presenta il caso di un'impresa che intende realizzare e gestire un portale<br />

Internet che organizza e offre, in maniera nuova e semplice, informazioni, consulenze,<br />

risposte, consigli, vendite di prodotti e servizi relativi al pianeta del verde: fiori, piante,<br />

natura, gastronomia, curiosità, arte. L'investimento attiene l'acquisto di attrezzature<br />

informatiche (hardware, stampanti, ecc.), del software necessario per attivare il portale<br />

attraverso il quale opererà l'impresa, nonché una serie di interventi - da realizzare a mezzo di<br />

commesse interne - tesi all'adeguamento ed al perfezionamento del software alle esigenze<br />

operative. Sulla base di quanto sopra esposto si richiede in quale settore di iscrizione INPS<br />

dovrebbe essere inquadrata l'impresa. (31 – 30/1/01) (settori, servizi, creazione portale<br />

internet)<br />

R. Si ritiene che l’attività prospettata dall’impresa sia da inquadrare nel settore del<br />

commercio elettronico e che, pertanto, la stessa possa essere presa in considerazione<br />

nell’ambito del settore “commercio”.<br />

8.139 - D. (B. CIS) Sono stati presentati diversi progetti d’investimento riguardanti la produzione<br />

di formaggi ovi-caprini, in particolare pecorini, che, data la peculiarità delle produzioni, non<br />

sempre sono riferibili esclusivamente a prodotti a marchio DOP/IGP. Si chiede se possano<br />

essere considerati ammissibili tutti gli investimenti, alla luce delle note metodologiche<br />

MIPAF del 7.3.2000, la cui portata non pare integralmente recepita dalla circolare n. 900315<br />

del 14.7.2000 (si vedano al riguardo le valutazioni di competitività per il settore Latte e<br />

Derivati della citata nota MIPAF, e in particolare il punto 4 - Proposte: sbocchi e criteri di<br />

scelta degli investimenti, pagg da 13 a 15). (31 – 30/1/01) (settori, alimentare, lattierocasearia)<br />

R. Secondo quanto indicato nella “Nota metodologica sulla verifica dell’esistenza di normali<br />

sbocchi di mercato” redatta dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, per il<br />

comparto lattiero-caseario sono ammessi tutti gli investimenti sia per i prodotti bufalini che<br />

per quelli ovicaprini. Dal momento che la circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.6,<br />

richiama tale nota metodologica e le relative condizioni di ammissibilità senza alcuna<br />

restrizione o eccezione, il riferimento al solo comparto lattiero caseario bufalino, contenuto<br />

nella scheda sintetica allegata alla circolare medesima (cfr. allegato n. 4, lettera F, codici<br />

Istat 15.51.1 e 15.51.2, colonna b, punto 1) deve intendersi riconducibile ad un mero errore<br />

materiale.<br />

8.140 - D. (M. Toscano) (10.138) Si prospetta il caso di un’impresa che opera nel campo della<br />

vigilanza privata, del trasporto valori e della contazione del denaro (cod. Istat 74.60.1). In<br />

particolare, nell’ambito dell’attività di vigilanza, si inserisce l’attività di controllo e<br />

monitoraggio a distanza, con eventuale intervento “on site” di guardie giurate dotate di mezzi<br />

mobili, effettuata dalla centrale operativa attraverso i più moderni sistemi di trasmissione. A<br />

fronte di tale servizio la società ha previsto l’acquisto di apparecchiature da installare presso<br />

il bene immobile o mobile di proprietà del cliente, che inviano alla centrale operativa il<br />

segnale di intrusione/rischio; ha previsto altresì l’acquisto di attrezzature “periferiche”<br />

veicolari o portatili, poste dunque a servizio dei mezzi di trasporto blindati o delle singole<br />

guardie giurate, per l’esercizio dell’attività precipua dell’impresa. Ciò premesso, alla luce<br />

anche della particolare natura del servizio prestato dalla società richiedente le agevolazioni, si<br />

ritengono tali beni, seppur non stabilmente presenti presso l’unita’ produttiva oggetto degli<br />

investimenti (sede dell’attività con relativa centrale operativa) ammissibili alle agevolazioni<br />

8.62


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

in parola in quanto pertinenze della stessa unità produttiva, indispensabili allo svolgimento<br />

dell’attività di vigilanza esercitata dall’impresa. (31 – 30/1/01) (settori, servizi, attività di<br />

vigilanza)<br />

R. Le spese concernenti le apparecchiature da installare presso i clienti non possono essere<br />

considerate ammissibili in quanto inscindibili dal “prodotto” dell’impresa istante. Per<br />

quanto concerne le attrezzature “periferiche” veicolari o portatili a corredo dei veicoli o del<br />

personale dell’impresa da agevolare, purchè strettamente funzionali e pertinenti all’attività<br />

ammissibile, il parere è parimenti negativo, qualora tali attrezzature siano biunivocamente<br />

“dedicate” ad un cliente, è positivo nell’altro caso.<br />

8.141 - D. (Studio Finanziario) Una impresa ha presentato un programma per la realizzazione di<br />

un nuovo impianto in provincia di Crotone finalizzato alla produzione di limoncello,<br />

mandarinello ed altre bevande simili. Sull’inquadramento e sull’ammissibilità di tale tipo di<br />

attività, il Comitato si è già espresso nella riunione dell’11.10.2000, in risposta ad un analogo<br />

quesito del Banco di Napoli (quesito n. 8.128), ritenendo inquadrabile l’attività stessa nella<br />

Classe ISTAT 15.91-Fabbricazione di bevande alcoliche distillate (whisky, brandy, gin,<br />

cordiali, liquori, ecc.), con l’applicazione dei limiti e delle restrizioni previste per tali<br />

prodotti. Da un’attenta e puntuale analisi del ciclo produttivo tipico di tali prodotti, si è giunti<br />

alla determinazione di richiedere al Comitato un riesame della questione. Infatti, la parte<br />

principale del ciclo che caratterizza l’attività ed il prodotto, consiste nella estrazione dei<br />

cosiddetti “oli essenziali” (di limone, mandarino, ecc.), e cioè delle componenti aromatiche<br />

presenti nella parte più esterna della buccia dei frutti, e ciò avviene attraverso infusione in<br />

etanolo il quale, come solvente volatile, rappresenta il migliore mezzo per tale operazione. La<br />

componente alcolica non costituisce, pertanto, il prodotto dell’attività, bensì una materia<br />

prima impiegata come mezzo di estrazione degli oli essenziali stessi; l’infusione che ne deriva<br />

può essere impiegata tal quale in profumeria o in pasticceria, ovvero, con l’aggiunta di una<br />

fase acquosa zuccherina, per produrre il limoncello, il mandarinello, ecc.. Nel ciclo<br />

produttivo, quindi, non è presente alcuna delle fasi che caratterizzano un processo di<br />

distillazione o di produzione di alcool. L’inquadramento che appare più consono è quindi<br />

quello della Classe ISTAT 24.63-Fabbricazione di oli essenziali (fabbricazione di composti a<br />

base di oli essenziali e di prodotti aromatici naturali per profumeria e per l’alimentazione).<br />

Tale inquadramento, oltre ad apparire più pertinente, consentirebbe di non penalizzare un<br />

settore di attività volto alla valorizzazione di uno dei prodotti tipici del Mezzogiorno. (31 –<br />

30/1/01) (settore, alimentare, fabbricazione di oli essenziali/limoncello)<br />

R. Alla luce dei nuovi elementi acquisiti, si ritiene che l’attività in argomento, rispetto a<br />

quanto indicato in risposta al quesito n. 8.128 della raccolta, debba più propriamente essere<br />

inquadrata nella Classe Istat 24.63-Fabbricazione di oli essenziali. La risposta fornita nella<br />

riunione dell’11.10.2000 ad un analogo quesito del Banco di Napoli (quesito n. 8.128 della<br />

raccolta) è da intendere, pertanto, modificata come segue: Le “infusioni idroalcoliche”<br />

possono essere ricomprese nella Classe ISTAT 24.63-Fabbricazione di oli essenziali.<br />

8.142 - D. (M. Umbria) La Circolare n. 1054119 del 25.10.2000, al punto 2, lettera b) relativo al<br />

settore dell’olio d’oliva, prevede che per poter agevolare un investimento inquadrabile nella<br />

tipologia “nuovo impianto o ampliamento”, ai fini del rispetto del divieto di aumentare la<br />

produzione totale, l’azienda deve chiudere un altro proprio impianto o quanto meno, ridurne<br />

la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata; tale correlazione dovrà<br />

essere opportunamente comprovata dall’impresa interessata o rilevata dalla banca<br />

concessionaria attraverso il registro dei frantoiani e giustificata in modo puntuale dal punto di<br />

vista tecnico ed economico. L’azienda può comprovare alla data di presentazione del Modulo<br />

8.63


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di domanda la disponibilità dell’impianto da chiudere sulla base dei seguenti atti o contratti<br />

registrati o rilevabili da documenti di contabilità ufficiali:<br />

• Proprietà dell’azienda e dell’impianto<br />

• Acquisto di un ramo d’azienda<br />

• Affitto<br />

Con riferimento alle prime due ipotesi potrà verificarsi il caso che il passaggio di proprietà<br />

avvenga dopo la data utile per l’iscrizione annuale al Registro stesso la quale sarebbe<br />

rilevabile, quindi, in capo al venditore. Nell’ultima ipotesi l’iscrizione al registro dei<br />

frantoiani sarà in capo al locatario.<br />

Si ritiene che in questi casi la disponibilità possa essere comprovata anche sulla base di una<br />

scrittura privata (non registrata) di acquisto degli impianti di molitura indicati sul registro dei<br />

frantoiani accompagnata da una fattura quietanzata e dichiarazione sostitutiva di atto notorio<br />

di cessazione dell’attività da parte del venditore. (31 – 30/1/01) (settori, alimentare, olio di<br />

oliva)<br />

R. Esclusa l’ipotesi dell’affitto, non valida ai fini di cui si tratta, la disponibilità<br />

dell’impianto da chiudere, per evitare evidenti facili aggiramenti della norma, non può che<br />

essere comprovata attraverso un atto di acquisto registrato e trascritto.<br />

8.143 - D. (M. Umbria) Nel settore dell’olio d’oliva, in riferimento alla determinazione della<br />

capacità produttiva massima degli impianti dell’impresa in un’unica regione attraverso<br />

l’iscrizione al registro dei frantoiani, si presenta il caso di aziende proprietarie di impianti di<br />

molitura che non risultano inscritte a tale registro a causa di inattività temporanea. Si ritiene<br />

che questo non consenta l’agevolabilità delle iniziative proposte in quanto non risulta<br />

possibile verificare il rispetto delle prescrizioni previste della normativa. (31 – 30/1/01)<br />

(settori, alimentare, olio di oliva)<br />

R. Si concorda con l’opinione della banca<br />

8.144 - D. (M. Umbria) Si fa riferimento al settore delle industrie alimentari, delle bevande e del<br />

tabacco, ed in particolare al settore “ortofrutta” per il quale, secondo quanto indicato nella<br />

circolare n. 900315 del 14.7.2000, sono consentiti gli “investimenti diretti a ristrutturare ed<br />

incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote”. Si chiede se<br />

sia ammissibile la realizzazione di un nuovo impianto da parte di una nuova impresa, anche<br />

alla luce della risposta al quesito della riunione dell’11 ottobre 2000. (31 – 30/1/01) (settori,<br />

alimentare, lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi)<br />

R. La condizione di ammissibilità richiamata nel quesito (cfr. circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000, allegato n. 4, lettera F, codici Istat 15.32 e 15.33, colonna b, punti 4 e 5) deve<br />

intendersi disgiuntamente riferita alla ristrutturazione o all’incremento della capacità di<br />

trasformazione, ivi compresi, quindi, in questa seconda ipotesi, i nuovi impianti.<br />

8.145 - D. (B. Sardegna) Una società, utilizzando grano duro, intende produrre un alimento<br />

precotto denominato “bourgour” o “burgur”, essenzialmente riconducibile a un “grano duro<br />

precotto e spezzato”. La produzione avviene mediante un procedimento di cottura idrotermica<br />

a pressione di vapore denominato “parboilizzazione” che utilizza speciali autoclavi. La stessa<br />

società, con lo stesso procedimento, intende produrre anche altri cereali e legumi precotti<br />

(mais, cereali, soia, fagioli, legumi,ecc.) ed inquadra dette produzioni nel codice ISTAT<br />

15.89.2 “Fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in scatola, ecc.), di minestre e brodi”.<br />

La stessa evidenzia che i prodotti che andrà a realizzare, innovativi sia sul mercato italiano<br />

che su quello europeo, si sostanziano in alimenti simili alle “paste alimentari” e al “cuscus” di<br />

cui al codice ISTAT 15.85. Evidenzia inoltre che i prodotti non debbono essere ricondotti al<br />

codice ISTAT 15.61 “molitura e altre lavorazione delle granaglie” in quanto la società non<br />

8.64


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

effettua una molitura dei cereali o una generica lavorazione ma una vera e propria<br />

“precottura” e successiva rottura del chicco in due o tre frazioni, procedimento che consente<br />

di ottenere un alimento “precotto” simile, come detto, alle “paste alimentari” e che può essere<br />

utilizzato dal consumatore finale come succedaneo di queste ultime necessitando infatti di<br />

sola cottura in acqua bollente per 10-15-20 minuti. Questa banca ritiene di poter aderire<br />

all’inquadramento offerto dalla società istante (15.89.2 o in alternativa 15.85) ma chiede<br />

conforto operativo in relazione alle difficoltà di enucleare la concreta e complessiva portata<br />

delle tre classi di classifica ISTAT citate. Tutto ciò considerando che l’iniziativa proposta non<br />

comporta un sostanziale incremento di capacità molitoria (salvo per la limitata attività di<br />

spezzatura dei chicchi precotti in due o tre frazioni), che viene a realizzarsi un prodotto<br />

(innovativo) per il quale pare sussistere ampio mercato, che viene a realizzarsi un prodotto<br />

succedaneo ad altri (paste alimentari) la cui produzione è incentivata. (31 – 30/1/01) (settori,<br />

alimentare, fabbricazione di alimenti precotti)<br />

R. Si ritiene che l’attività richiamata nel quesito possa essere inquadrata nella sottoclasse<br />

Istat 15.89.2-“Fabbricazione di alimenti precotti, di minestre e brodi”.<br />

8.146 - D. (B. Napoli) Una ditta presenta nel bando del 2000 una domanda di agevolazioni relativa<br />

alla realizzazione (nuovo impianto) di uno stabilimento per la lavorazione di carni bovine. Il<br />

business-plan presentato prevede anche investimenti finalizzati a:<br />

a) aumento della capacità di conservazione, da ottenersi mediante confezionamento dei<br />

prodotti in “vaschetta in atmosfera modificata (ATM)” e/o come “anatomici sottovuoto”, o,<br />

infine attraverso la trasformazione in bresaola;<br />

b) implementazione del sistema di etichettatura dei prodotti, con il riportare nell’etichetta<br />

oltre alle norme comportamentali legate all’utilizzo dell’alimento, anche le modalità di<br />

conservazione una volta aperte le confezioni”.<br />

Si chiede di conoscere se le tecniche riportate sub a), possano essere intese ad aumentare la<br />

capacità di conservazione del prodotto e, in caso di risposta affermativa, se siano agevolabili<br />

tutti gli investimenti relativi al nuovo impianto o solo quelli strettamente attinenti alle linee di<br />

confezionamento sub a) e ai sistemi di etichettatura di cui sub b). (31 – 30/1/01) (settori,<br />

alimentare, produzione di carne bovina, suina e ovicaprina)<br />

R. Le lavorazioni indicate alla lettera a) del quesito possono essere intese ad<br />

aumentare la capacità di conservazione del prodotto; tuttavia, sia queste che quelle indicate<br />

alla lettera b) dello stesso quesito possono essere agevolate nell’ambito di un impianto<br />

esistente, ovvero anche nell’ambito di un nuovo impianto, ma limitando l’ammissibilità alle<br />

sole relative spese e a condizione, tuttavia, che vengano rispettati i criteri indicati al punto<br />

2.7 della circolare n. 900315 del 14.7.2000.<br />

8.147 - D. (B. Napoli) Una ditta presenta domanda di agevolazioni per la legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – 8° bando,<br />

relativa alla realizzazione (nuovo impianto) di uno stabilimento destinato alla lavorazione di<br />

cacciagione (sono indicati esemplicativamente fagiani, pernici, cinghiali, alci, cervi) . Il ciclo<br />

parte da materia prima costituita da carcasse – provenienti per lo più da paesi extracomunitari,<br />

che non hanno subito alcun tipo di lavorazione preliminare. Tale materia subirà<br />

lavorazioni tipiche del settore delle carni, fino al confezionamento in sottovuoto. Si chiede di<br />

conoscere se il settore possa essere considerato ammissibile alle agevolazioni. (31 – 30/1/01)<br />

(settori, alimentare, lavorazione di cacciagione)<br />

R. I prodotti indicati nel quesito devono essere inquadrati, a seconda dei casi (volatili o non<br />

volatili) nei codici 15.11.1, 15.11.2, 15.12.1. 15.12.2 o 15.13, con l’applicazione delle relative<br />

limitazioni.<br />

8.65


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

8.148 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una nuova società di servizi la cui attività principale<br />

consiste nello svolgimento di corsi di "guida sicura" di veicoli stradali. La formazione è<br />

rivolta sia a motociclisti, autisti di auto e camion sia ad imprese di trasporto; queste ultime in<br />

relazione alla selezione per l'assunzione di personale. I corsi comprendono materie teoriche<br />

(es. cinetica), materie tecniche, quali lo studio di moderni apparati e sistemi di sicurezza<br />

attiva e passiva, prove pratiche su apposita superficie attrezzata. Si precisa che obiettivo dei<br />

corsi, non è il conseguimento della patente di guida (ISTAT 80.41.0), ma l'acquisizione di<br />

conoscenze teoriche e abilità pratiche volte a garantire la massima sicurezza nella conduzione<br />

degli autoveicoli con specifico riferimento alla gestione di situazioni di emergenza ed alla<br />

guida in presenza di condizioni climatiche particolarmente avverse. Il programma di<br />

investimenti comprende un immobile ad uso ufficio, aule, officina per lezioni tecniche, una<br />

superficie attrezzata per lezioni pratiche (pista) ed autoveicoli non targati necessari per le<br />

prove pratiche. Si chiede se l'investimento proposto possa essere inquadrato tra le attività di<br />

cui al codice ISTAT 80.30.3 "scuole e corsi di formazione speciale”. (31 – 30/1/01) (settori,<br />

servizi, corsi di guida sicura)<br />

R. No. Tale attività non trova alcun riscontro tra quelle ammissibili.<br />

8.149 - D. (Banca CIS) La Circolare n. 900315 del 14.7.2000 (allegato 4, lettera F - settore 15.83,<br />

fabbricazione dello zucchero) stabilisce che sono ammissibili “in conformità all’art. 53 del<br />

Regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud fino alla<br />

campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001)”.<br />

La nota tecnica redatta dall’IPI a chiarimento dei settori e delle tipologie ammissibili, precisa<br />

che “sono ammissibili, in caso di eventi eccezionali, solo gli investimenti di ristrutturazione<br />

degli zuccherifici”. Si chiede di conoscere con esattezza il significato della dizione “in caso di<br />

eventi eccezionali”. Infatti l’interpretazione dell’IPI lascerebbe intendere che anche gli<br />

ampliamenti della capacità produttiva, ferma restando la quota zucchero assegnata<br />

all’impianto, non sarebbero ammissibili, laddove invece, dovendo trasformare una materia<br />

prima con stagionalità di durata imprevedibile (sono infatti determinanti per la maturazione ed<br />

il raccolto delle bietole le condizioni meteorologiche che si verificano), sarebbe invece<br />

auspicabile poter effettuare investimenti che, eliminando determinati colli di bottiglia esistenti<br />

nella filiera produttiva, consentano di armonizzare la capacità produttiva degli impianti. (32 –<br />

20/02/01) (settori, alimentare, fabbricazione di zucchero)<br />

R. Nel settore dello zucchero, gli interventi ammissibili, di cui al punto 3 dell’art. 53 del<br />

Regolamento n. 2038/99, sono esclusivamente quelli connessi con i piani di ristrutturazione di<br />

settore approvati secondo le procedure del Regolamento medesimo. Una domanda di<br />

agevolazioni, pertanto, può essere avanzata solo se il relativo programma di investimenti è<br />

congruente con l’eventuale piano di ristrutturazione di settore regionale, piano che, pertanto,<br />

deve essere stato già approvato dalla Commissione U.E.. La verifica circa la sussistenza degli<br />

“eventi eccezionali” non è pertanto di competenza della singola impresa, bensì della regione,<br />

in quanto è proprio sulla base di essa che la regione medesima elabora il piano di<br />

ristrutturazione.<br />

8.150 - D. (B. Carige) Si presenta il caso di un'impresa di futura costituzione che intende<br />

intraprendere la seguente attività: "cernita di materiali ferrosi e non e preparazione dei<br />

medesimi per l'uso industriale (fusione)". Tale preparazione avverrà tramite operazioni di<br />

cesoiatura e di riduzione volumetrica da effettuarsi mediante utilizzo di idonei macchinari il<br />

cui acquisto costituirà oggetto di richiesta di contributi ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Si richiede se l'attività<br />

in questione possa rientrare fra le attività manifatturiere considerate ammissibili dalla<br />

normativa di riferimento (in tale fattispecie si incontrano difficoltà nell'individuazione di un<br />

appropriato codice ISTAT), ovvero possa essere compresa fra le attività di servizi di cui<br />

8.66


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

all'allegato n. 2 della circolare 14/07/00 n. 900315 (il codice ISTAT attribuibile potrebbe<br />

essere il 90.00.1 "raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi, limitatamente a quelli di origine<br />

industriale e commerciale"; in tal caso, considerato il tipo di rifiuti trattati, si richiede con<br />

quali modalità dovrà essere dimostrata l'origine industriale/commerciale dei materiali stessi).<br />

(32 – 20/02/01) (settori, recupero e preparazione per il riciclaggio)<br />

R. Su tale tipo di attività, inquadrabile nella classe 37.1 (recupero e preparazione per il<br />

riciclaggio di cascami e rottami metallici) della Classificazione ISTAT, il Comitato si è già<br />

intrattenuto in occasione di numerosi quesiti (8.13, 8.16, 8.28), tra i quali anche uno della<br />

stessa Banca Carige.<br />

8.151 - D. (B. di Sicilia) Una società erogante servizi di vigilanza privata propone un<br />

Ampliamento (+10 nuovi addetti) comprendente, tra l’altro, un poligono di tiro al chiuso su<br />

tre linee a sagome mobili ed un centro per la custodia ed il trattamento del denaro<br />

(selezionatura, verifica per false, separazione logore e macchiate, contazione, fascettatura ed<br />

impacchettamento). Scopo dell’iniziativa è in primo luogo quello di dotare la società di una<br />

struttura per l’addestramento al tiro permanente del proprio personale (Guardie giurate)<br />

rispondendo così ad un precisa sollecitazione avanzata in tal senso da parte del Questore, con<br />

specifica ordinanza. In secondo luogo, con la diversificazione nel campo della custodia e<br />

trattamento del denaro, si presta ad ampliare la gamma dei servizi offerti alla clientela, con un<br />

introito stimato in ca. 780 mln l’anno. (32 – 20/02/01) (settori, servizi, vigilanza)<br />

R. Si ritiene che le spese indicate non siano strettamente pertinenti allo svolgimento<br />

dell’attività ammissibile e che, pertanto, non possono essere agevolate<br />

8.152 - D. (B. di Sicilia) Una società operante nel settore delle attività connesse ai trasporti per via<br />

d’acqua, codice ISTAT 63.22, ha presentato una domanda di agevolazione relativa ad un<br />

programma di investimento che prevede lo svolgimento di un’attività di disinquinamento<br />

marino, recupero e trattamento idrocarburi. L’obiettivo è duplice:<br />

1. Attraverso la realizzazione del programma di investimenti l’impresa intende penetrare nel<br />

mercato legato alle problematiche della protezione dell’ambiente. In particolar modo è<br />

intenzione del management potenziare la presenza dell’azienda nel settore del<br />

disinquinamento del porto di Augusta.<br />

2. Altro obiettivo è quello riferito alla sicurezza delle persone che operano nel polo<br />

petrolchimico che si affaccia nel porto di Augusta. Detto obiettivo sarà perseguito<br />

incrementando la presenza dei battelli dell’impresa proponente dislocati nei pontili<br />

operando oltre che l’evacuazione delle persone in caso di fuga per motivi di sicurezza,<br />

anche per lo spegnimento di incendi in prossimità dei pontili.<br />

Per quanto attiene alla ammissibilità delle due tipologie di spesa testé elencate si sono<br />

elaborate rispettivamente le seguenti considerazioni:<br />

1. L’attività che la società intende svolgere riguarderebbe il ritiro ed il ricondizionamento<br />

delle acque di sentina prodotte dalle navi in stazionamento nello scalo e, pertanto,<br />

rientrerebbe tra quelle classificate con codice ISTAT 90.00.2:”Smaltimento e depurazione<br />

delle acque di scarico ed attività affini” piuttosto che 63.22. Inoltre, dall’allegato 2 della<br />

Circolare M.I.C.A. n. 900315 risulterebbe agevolabile lo “smaltimento e depurazione delle<br />

acque di scarico ed affini (rif. 90.00.2), limitatamente alla diluizione, filtraggio,<br />

sedimentazione, decantazione con mezzi chimici, trattamento con fanghi attivati e altri<br />

processi finalizzati alla depurazione delle acque reflue di origine industriale”, quindi<br />

rimarrebbe esclusa la tipologia di spese proposta dalla società in questione.<br />

2. La seconda tipologia di spese proposta dalla società potrebbe intendersi come finalizzata<br />

alla “gestione di porti e banchine”, nonché all’espletamento di “operazioni di recupero”,<br />

8.67


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

attività entrambe classificate con codice ISTAT 63.22 e, pertanto, agevolabili. (32 –<br />

20/02/01) (settori, smaltimento e depurazione acque di scarico e attività affini)<br />

R. Per quanto concerne la prima attività, si ritiene che possa essere assimilata a quella di cui<br />

al codice ISTAT 90.00.2 “Smaltimento e depurazione delle acque di scarico ed attività affini”<br />

e, quindi, ammissibili alle agevolazioni, purché vengano effettuate una o più delle lavorazioni<br />

indicate, con riferimento a tale attività, nell’allegato n. 2 della circolare 900315 del<br />

14.7.2000 (diluizione, filtraggio,sedimentazione, ecc.). per quanto concerne la seconda<br />

attività (assicurare la sicurezza e l’evacuazione delle persone o lo spegnimento di incendi in<br />

prossimità dei pontili), si ritiene che la stessa non sia riconducibile a nessuna di quelle<br />

ammissibili.<br />

8.153 - D. (M. Centrale) Un’azienda ha richiesto le agevolazioni per un programma di investimenti<br />

concernente la realizzazione di un nuovo impianto per la selezione di sementi di grano duro e<br />

di granaglie. Nei bandi precedenti, gli investimenti nel settore erano tutti ammissibili; infatti<br />

secondo la risposta al quesito IRFIS (riunione CTC del 6.6.96), in base alla Decisione<br />

94/173/CE del 22.3.94, l’attività di “selezione e cernita di semi e granaglie” era esclusa dalle<br />

limitazioni del settore. Con l’entrata in vigore dei Regolamenti CE 1257/99 e 1750/99 sono<br />

state abrogate le precedenti disposizioni che nella precedente fase 1994/99 hanno costituito la<br />

base giuridica per l’attuazione di tutti gli interventi strutturali applicati al settore agricolo e<br />

agroindustriale (e quindi anche la decisione comunitaria 94/173/CE del 22/3/94). Alla luce di<br />

quanto sopra, ci si chiede se l’attività “selezione e cernita di semi e granaglie” (ISTAT:<br />

15.61.2) continui ad essere ammissibile senza specifiche limitazioni.<br />

Si segnala che:<br />

- in sostituzione dei limiti settoriali precedentemente riportati dalla decisione<br />

comunitaria 94/173CE del 22.3.94, il Reg. (CE) 1257/99 richiede che, per ogni settore<br />

di intervento, venga … “offerta una sufficiente garanzia che si possano trovare sbocchi<br />

normali sui mercati per i prodotti interessati”;<br />

- il Reg. 1750/99 (attuativo del Reg. 1257/99) stabilisce che “qualora esistano,<br />

nell’ambito di un’”organizzazione comune di mercato” (OCM), restrizioni alla<br />

produzione o limitazioni del sostegno comunitario …omissis… non saranno sostenuti<br />

gli investimenti che avrebbero per effetto di aumentare la produzione oltre tali<br />

restrizioni o limitazioni”.<br />

- l’attività in oggetto non è sottoposta a particolari limitazioni in base alla<br />

corrispondente OCM, operata con l’approvazione del Regolamento (CE) n.1253/99<br />

del Consiglio del 17.5.99.<br />

La tipologia di investimento proposto continua quindi ad essere ammissibile. (32 – 20/02/01)<br />

(settori, alimentare, selezione e cernita di semi e granaglie)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.6, fa esplicito riferimento, per tutti i<br />

programmi di investimento concernenti le industrie alimentari, delle bevande e del tabacco,<br />

ai criteri di ammissibilità riportati nell’allegato n. 4 (lettera F) della circolare stessa,<br />

secondo i quali, in particolare, la tipologia di investimenti prospettata non è ammissibile.<br />

Altri diversi criteri, eventualmente definiti dalle singole regioni attraverso i propri<br />

Programmi Operativi regionali o i Programmi di Sviluppo Rurale, saranno applicati a<br />

partire dal bando del 2001, i cui termini di presentazione delle domande sono stati fissati con<br />

D.M. del 21.12.2000, come specificato al comma 3 dello stesso decreto.<br />

8.154 - D. (San Paolo-Imi) Nutriamo perplessità sull’ammissibilità dei seguenti programmi che<br />

interessano il settore “agroalimentare”, con particolare riferimento al “prodotto innovativo”<br />

che ne deriva, caratteristica invocata dalle Ditte (Calabria), per cui si chiede cortese parere:<br />

8.68


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

1) Ditta che già produce succhi di frutta a lunga conservazione. L’investimento non<br />

comporta incremento della capacità di trasformazione e prevede, oltre alle spese di<br />

ristrutturazione del capannone industriale, all’impianto di depurazione delle acque reflue<br />

ed alle vasche per la raccolta delle bucce ecc., anche l’acquisto degli impianti per la<br />

trasformazione delle bucce in “cubetti” da conservare in salamoia da destinare alla<br />

candidatura (da parte di altre imprese acquirenti) ed un impianto di deamarizzazione.<br />

L’innovazione di “processo” atterrerebbe la fase di premitura degli agrumi con l’utilizzo<br />

dell’impianto di deamarizzazione, quella di “prodotto” la trasformazione delle bucce in<br />

cubetti (investimento totale: £M 2.635, di cui 1.857 in impianti, di cui deamarizzazione<br />

£M 1<strong>92</strong> e produzione cubetti £M 610).<br />

2) Ditta che già produce succo di frutta “naturale”, attraverso un programma di<br />

ampliamento/trasferimento vuole ottenere succo “bevibile” (investimento totale: £M<br />

3.600, di cui 2.342 in impianti). Il succo bevibile, dopo l’estrazione viene filtrato,<br />

pastorizzato e commercializzato in pani da 25 Kg. surgelati. L’innovazione di processo<br />

risiederebbe negli estrattori, macchine che, attraverso pressatura e per mezzo di speciali<br />

coppe e cannette, permettono l’estrazione del succo senza che lo stesso venga a contatto<br />

con la buccia e quindi contaminato dagli oli essenziali. L’innovazione di prodotto sarebbe<br />

il succo naturale “bevibile”. (32 – 20/02/01) (settori, alimentare, prodotto innovativo)<br />

R. Si ritiene che in entrambi i casi prospettati non possa riscontrarsi una innovazione di<br />

prodotto tale da consentire l’ammissibilità dell’investimento.<br />

8.155 - D. (M. Centrale) Si chiede se possa ritenersi ammissibile un’attività nel settore<br />

ortofrutticolo con il seguente ciclo produttivo: raccolta, immagazzinamento, selezione (con<br />

eliminazione del prodotto di scarto), lavaggio, asciugatura, altra selezione per le pezzature,<br />

lucidatura e confezionamento. (32 – 20/02/01) (settori, alimentare, confezionamento di<br />

prodotti ortofrutticoli)<br />

R. L’attività prospettata riguarda il confezionamento di prodotti ortofrutticoli. Qualora tale<br />

attività interessi i prodotti della stessa impresa produttrice, essa rientra nel settore agricolo<br />

e, quindi, non è ammissibile ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Qualora, viceversa, tale attività di<br />

confezionamento venga svolta in conto terzi, ferma restando le non ammissibilità dei beni<br />

destinati alla “raccolta”, l’attività è da classificare nella classe Istat 74.82 e, quindi,<br />

ammissibile come attività di servizi.<br />

8.156 - D. (M. Centrale) Si considera l’attività relativa alla “produzione e confezionamento funghi<br />

artificiali”, svolta attraverso il seguente ciclo produttivo: produzione di funghi per via<br />

chimico<br />

- batteriologica (preparazione colture, pastorizzazione, fruttificazione); raccolta tramite taglio<br />

con macchina sgambatrice; confezionamento. Tale attività appare inquadrabile nel codice<br />

ISTAT 15.89.3 “Fabbricazione di altri prodotti alimentari: aceti, lieviti …ed altri prodotti<br />

alimentari N.C.A”, in quanto più assimilabile alla “fabbricazione “ di prodotti alimentari che<br />

non al settore agricolo. (32 – 20/02/01) (settori, alimentare, produzione e confezionamento<br />

di funghi artificiali)<br />

R. La coltivazione dei funghi si inquadra nella categoria 1.12.1 della Classificazione Istat e<br />

non rientra, pertanto, tra le attività ammissibili della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

8.157 - D. (C.I.S.) E’ stata presentata richiesta di agevolazioni per la realizzazione di un nuovo<br />

impianto per la produzione di prosciutti, confezionati con antiche ricette tradizionali e con<br />

l’utilizzo delle nuove tecnologie del settore. In particolare, le fasi che caratterizzano la<br />

confezione del prodotto denominato “Prosciutto crudo di Sardegna” in merito al requisito di<br />

tipicità, sono rappresentate una sottofase di massaggio che viene effettuata con il Vermentino<br />

8.69


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

e la Vernaccia (vini DOC sardi), da una fase di aromatizzazione con foglie di mirto e da una<br />

stagionatura previa affumicatura con fumo di lentischio (pianta spontanea della macchia<br />

mediterranea). Si chiede di conoscere se l’investimento è da considerare ammissibile. (32 –<br />

20/02/01) (settori, alimentare, produzione di carne bovina, ovina e ovicaprina)<br />

R. Nel settore della carne suina, come specificato nella nota riportata nella colonna b<br />

dell’allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000, per i prodotti della<br />

classe Istat 15.13 non sono ammessi i nuovi impianti.<br />

8.158 - D. (S. Paolo-IMI) Nuovo impianto finalizzato alla surgelazione e conservazione di latte<br />

ovino. Il ciclo di lavorazione comprende l’acquisto latte ovino, lo stoccaggio, l’invio<br />

all’impianto di congelazione (a piastre) e la conservazione dei blocchi di latte congelato<br />

confezionati in buste di pvc nella cella di mantenimento. Si chiede di sapere se il semplice<br />

congelamento/surgelamento ravvisi un’attività manifatturiera e se l’iniziativa sia ammissibile.<br />

(32 – 20/02/01) (settori, alimentare, lattiero-caseario)<br />

R. L’attività è da inquadrare nella categoria 15.51.1 in quanto tesa alla lunga conservazione<br />

del latte. Trattandosi di latte ovino, l’investimento è ammissibile secondo i criteri di cui<br />

all’allegato n. 4, lettera F, della circolare n. 900315 del 14.7.2000.<br />

8.159 - D. (S. Paolo-IMI) Una ditta fa un accordo con grossa società produttrice di auto per<br />

svolgere all'interno di tre stabilimenti di quest'ultima le seguenti attività:<br />

a) studio della logistica dei flussi di materiale alle linee di produzione;<br />

b) presa in carico del materiale in arrivo presso lo stabilimento;<br />

c) stoccaggio o alimentazione della linea di produzione delle autovetture;<br />

d) realizzazione della sequenza dei materiali direttamente alla linea di montaggio<br />

mediante un software di gestione;<br />

e) parziale assemblaggio di alcuni componenti (sedili - ruote - lamiere) ed invio alla<br />

linea di -montaggio.<br />

In CCIAA l’impresa è iscritta con il codice ISTAT 34.10 e l’investimento da agevolare<br />

comprende l’acquisto di hardware (server, P.C., rete telematica), carrelli elevatori/robot,<br />

scaffalature per pallets e tettoie per lo scarico degli automezzi. Si ritiene che il codice ISTAT<br />

in CCIAA non identifichi la reale attività svolta (peraltro quella di assemblaggio è marginale)<br />

e che non si rientri nel codice 63 - Servizi - "Gestione magazzini e depositi". L'investimento<br />

appare pertanto, a nostro avviso, non agevolabile. (32 – 20/02/01) (settori, servizi,<br />

magazzinaggio e custodia)<br />

R. Si ritiene che l’attività prospettata possa essere riconducibile a quella di cui al codice<br />

ISTAT 63.12 “Magazzinaggio e custodia” e che sia pertanto ammissibile tra le attività di<br />

servizi. In tale contesto, le attrezzature di assemblaggio di componenti richiamate nel quesito<br />

possono essere ammesse solo a condizione che la correlata attività possa essere considerata<br />

anch’essa parte di quella di gestione del magazzino in senso lato.<br />

8.160 - D. (M. Umbria) Con riferimento all’allegato n. 4, lettera F della circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000, si chiede di conoscere cosa debba intendersi per “terze, quarte e quinte<br />

lavorazioni” della carne e per “prodotti di prima e seconda generazione” per le uova. (32 –<br />

20/02/01) (settori, alimentare, produzione di carne bovina, suina e ovicaprina)<br />

R. Nel settore della carne, per prime lavorazioni si intendono quelle che partono<br />

dall’animale intero, per seconde lavorazioni quelle che partono da parti dell’animale, per<br />

terze quelle che conducono ai preparati crudi (es. spiedini, salsicce, ecc.), per quarte, quelle<br />

che riguardano gli elaborati cotti e panati (es. cotolette) e per quinte lavorazioni quelle dei<br />

precotti (es. arrosti). Nel settore delle uova, i prodotti di prima generazione sono il tuorlo<br />

8.70


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

liquido o essiccato e le uova sgusciate o essiccate; i prodotti di seconda generazione sono<br />

quelli disidratati ed il tuorlo, l’albume o il misto congelato.<br />

8.161 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si presenta il caso di un’azienda, nella forma di società<br />

cooperativa a.r.l., (i cui soci sono farmacisti) che si occupa dell'acquisto all'ingrosso e della<br />

rivendita alle farmacie dei prodotti medicinali (la cooperativa commercializza anche prodotti<br />

parafarmaceutici). Si ritiene che la stessa risulti ammissibile alle agevolazioni di cui alla<br />

Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> commercio. (33 – 18/09/01) (settori, commercio, commercio all’ingrosso)<br />

COMM<br />

R. Si concorda con l’opinione della banca, in quanto la normativa esclude dalle agevolazioni<br />

le farmacie ma non l’attività di commercio all’ingrosso, anche se si tratta di prodotti<br />

farmaceutici.<br />

8.162 - D. (Banca Carige) Si presenta il caso di una nuova iniziativa, oggetto di domanda sul<br />

bando del “settore commercio”, che andrà a svolgere la vendita di carne all'ingrosso. L'attività<br />

sarà rappresentata dall'acquisto del prodotto (sotto forma di mezzene) e dalla sua successiva<br />

lavorazione (spolpo e lavorazione per il confezionamento sottovuoto; realizzazione del<br />

sottovuoto mediante termo-retrazione; sminuzzamento, triturazione, amalgamatura del tritato<br />

con sali e spezie eseguita mediante impastatrice industriale, insaccatura e finitura e<br />

confezionamento; cottura e/o affumicatura per alcune altre fasi delle lavorazione).<br />

L'investimento è rappresentato al 50% ca. dai macchinari necessari alle lavorazioni su<br />

elencate ed al 50% ca. da opere murarie. Tale impianto, va precisato, è risultato (come da<br />

documentazione prodotta dall'impresa) essere soggetto alle autorizzazioni previste dal D.<br />

Lgs. 19/3/96 n. 251 e D.M. 11/7/97 in materia di "Riconoscimento di idoneità per<br />

stabilimenti di produzione di prodotti a base di carne". L'impresa dichiara di appartenere alla<br />

classificazione ISTAT 91: 51.3 mentre secondo la scrivente concessionaria la presente<br />

iniziativa appare configurare l'attività svolta tra quelle di cui al codice ISTAT 91: DA<br />

15.11.1. Alla luce di quanto precede la banca riterrebbe non ammissibile l'istanza inoltrata<br />

dall'impresa. (33 – 18/09/2001) (settori, commercio, commercio all’ingrosso di carne)<br />

COMM<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria.<br />

8.163 - D. (Centrobanca) In relazione ad alcune domande presentate a valere sul bando del settore<br />

commercio, si presenta il caso di alcune aziende che intendono realizzare programmi di<br />

investimento afferenti al settore “Ristoranti” indicando nella scheda tecnica che tale attività è<br />

inquadrabile come esercizio commerciale di vendita al dettaglio definito media struttura.<br />

Dalle verifiche effettuate dalla scrivente banca, sulla base della circolare di attuazione della<br />

Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> settore commercio n° 900047 del 25/01/2001, con particolare riferimento al<br />

punto 2.1 che individua i soggetti che possono beneficiare delle agevolazioni, tali attività, pur<br />

essendo attività commerciali iscritte nel Registro Esercenti il Commercio, non sono<br />

inquadrabili come esercizi di vendita al dettaglio così come indicato dalle aziende, né in<br />

alcuna altra delle attività ritenute ammissibili dalla normativa. Si chiede il parere del<br />

Comitato. (33 – 18/09/01) (settori , commercio, ristoranti) COMM<br />

R. La legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> “settore commercio” è stata impostata sulla base della riforma della<br />

disciplina del commercio dettata dal d. lgs. 114/98 (Bersani) e successivamente recepita dalle<br />

varie regioni con apposita legge regionale. Tale legge definisce i principi e le norme generali<br />

sull'esercizio dell'attività commerciale ed individua i requisiti per l'esercizio delle attività<br />

commerciali e le diverse forme distributive che ricadono nell'ambito di applicazione del<br />

decreto. All'art. 4, comma 1, lettera b) tale decreto definisce in particolare, per commercio al<br />

dettaglio, “l'attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto<br />

8.71


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione,<br />

direttamente al consumatore finale”. Le attività di ristorazione, pizzeria, rosticceria, etc.<br />

sono effettivamente soggette ad iscrizione al Registro Esercenti il Commercio sulla base della<br />

normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi (L. 287/91 e successive<br />

modifiche ed integrazioni), ma in quanto attività di somministrazione al pubblico di alimenti<br />

e bevande, e non sono quindi inquadrabili come esercizi di vendita al dettaglio così come<br />

definite dalla riforma del commercio dettata dal citato d.lgs. 114/98 e, pertanto, non sono<br />

ammissibili alla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> “settore commercio”.<br />

8.164 - D. (Mediocredito Toscano) Si prospetta il caso di un’impresa che ha presentato una<br />

domanda sul bando del 2000 del “settore turismo” in relazione ad un progetto di gestione, in<br />

Toscana, di un ristorante annesso a una struttura ricettiva gestita da altra società. Poiché la<br />

regione Toscana ha inserito tra le ulteriori attività ammissibili quella “relativa agli esercizi di<br />

ristorazione annessi alle strutture ricettive” si chiede se ciò implica che la gestione di<br />

entrambe le strutture (quella ricettiva e quella di ristorazione) sia necessariamente affidata al<br />

medesimo soggetto, ovvero ciò non rappresenti condizione vincolante per l’ammissibilità<br />

dell’attività in questione. (34 – 02/10/01) (settori, turismo, servizi annessi) TUR<br />

R. La condizione richiamata è valida solo per l’ammissibilità dei servizi annessi e non per le<br />

“ulteriori attività ammissibili”.<br />

8.165 - D. (Mediocredito Toscano) Si presenta il caso di un’impresa di servizi attiva nel settore<br />

dell’archiviazione statica; in particolare i clienti (Enti pubblici, privati, Istituti di credito ecc.)<br />

trasferiscono i propri archivi cartacei presso l’immobile della società richiedente dove verrà<br />

esercitata un’attività di archiviazione e custodia documenti per c/terzi. Si chiede conferma in<br />

merito alla possibilità di inquadrare tale attività nel codice Istat 63.12.1 “Gestione di<br />

magazzini e depositi per merci di ogni tipo”, rientrante tra quelle ammissibili di cui<br />

all’allegato 2 alla circolare n°900315 del 14.7.00. (34 – 02/10/01) (settori, servizi,<br />

archiviazione statistica di documenti cartacei)<br />

R. Si ritiene che, qualora l’attività oggetto del quesito sia limitata alla semplice archiviazione<br />

statica dei documenti cartacei per conto terzi, la classificazione più attinente sia quella<br />

indicata dalla banca.<br />

8.166 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si presenta il caso di un’impresa agricola che intende<br />

realizzare un’attività di commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli. Dalla lettura del<br />

“business plan” si ricava che i prodotti che commercializzerà saranno in parte acquistati da<br />

terzi ed in parte di produzione propria. Considerando che il Decreto legislativo 114/98, art.4,<br />

lettere a) e b), definisce il commercio come “l’attività svolta da chiunque professionalmente<br />

acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende”, il programma proposto sembrerebbe<br />

configurare una parte di attività ammissibile, quella relativa alla commercializzazione di<br />

prodotti acquistati da terzi, ed una parte non ammissibile, quella relativa alla<br />

commercializzazione di produzione propria. Si chiede, pertanto se in questo caso è applicabile<br />

quanto previsto al punto 2.4, terzo alinea, della circolare n.900047 del 25/1/2001. (34 –<br />

02/10/01) (settori, commercio, esercizio di più attività) COMM<br />

R. Il terzo alinea del punto 2.4 della circolare si riferisce al caso di un programma che<br />

riguarda due attività, di cui una ammissibile alle agevolazioni ed un’altra non ammissibile. Il<br />

presupposto per l’applicabilità di quanto in esso previsto e che vi siano due attività<br />

economiche diverse, distinte ed identificabili, tanto che l’ultimo capoverso del punto 2.4<br />

stabilisce la necessità di individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari<br />

e soprattutto occupazionali dell’attività ammissibile. Poiché nel caso prospettato appare<br />

8.72


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

oltre modo difficile individuare separatamente i suddetti parametri, si ritiene che tale attività<br />

non possa essere ammessa alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

8.167 - D. (Banco di Sicilia) Il POR Sicilia 2000-2006 individua per il settore del vino come<br />

interventi ammissibili nell’ambito della trasformazione e commercializzazione, “tutti gli<br />

investimenti finalizzati al miglioramento delle tecnologie, alla riduzione dei costi, al<br />

miglioramento e controllo della qualità, delle condizioni igienico-sanitarie e della sicurezza<br />

sul lavoro, alla limitazione dell’impatto ambientale, al risparmio energetico, all’aumento della<br />

potenzialità degli impianto di confezionamento e stoccaggio dei prodotti finiti, al<br />

miglioramento della capacità di stoccaggio in rapporto alla qualità del prodotto, che non<br />

comportino aumento della capacità di trasformazione a livello regionale e limitatamente ai<br />

prodotti di qualità riconosciuti a livello comunitario”. Ci viene prospettato un investimento<br />

riguardante la lavorazione di vini grezzi e successivo imbottigliamento e confezionamento del<br />

prodotto finito consistente in vini di qualità riconosciuti (IGT). L’iniziativa, in quanto<br />

finalizzata al miglioramento della qualità ed all’incremento della capacità di confezionamento<br />

e di stoccaggio dei prodotti finiti, sembra sotto questo profilo agevolabile. Quanto al vincolo<br />

connesso alla “capacità di trasformazione”, la ditta sostiene – a ns. avviso con ragione – che<br />

la limitazione nasce da esigenze di controllo della produzione agricola; va, intesa quindi<br />

nell’accezione adoperata nell’ambito del FEOGA, cioè con esclusivo riferimento alla<br />

trasformazione del prodotto agricolo (uva) in mosti o vini. Pertanto, nella fattispecie in esame<br />

non vi sarebbe incremento di capacità. Si chiede il parere del Comitato sul punto specifico, e,<br />

inoltre, sulla questione più generale riguardante il riferimento operato dal POR Sicilia, per<br />

diversi settori oltre quello in esame, all’esigenza che non si determini un incremento della<br />

capacità di trasformazione (sempre del prodotto agricolo) “a livello regionale”. Questa Banca<br />

concessionaria ritiene che la formulazione riguardi la capacità complessiva installata sul<br />

territorio regionale, e che si debba, pertanto, avere riguardo non già alla capacità produttiva<br />

dell’impresa - sia pure relativamente ai suoi impianti nella regione - ma alla diminuita (o<br />

meno) capacità complessiva nella regione, ed alla dimensione quantitativa di tale riduzione<br />

(in base ai dati in possesso dell’amministrazione regionale). Tant’è che per altri settori, come<br />

l’olio d’oliva, il POR ammette gli investimenti che non comportano aumento della capacità,<br />

senza altre specificazioni. (34 – 02/10/01) (settori, alimentare, lavorazione di vini grezzi,<br />

POR Sicilia)<br />

R. Per quanto concerne la prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione che per<br />

le imprese che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) non vi sono<br />

limiti di investimento, ferma restando che non deve farsi confusione tra la definizione degli<br />

investimenti consentiti in base ai regolamenti ed agli orientamenti comunitari, recepiti nei<br />

POR, e quella degli investimenti ammessi dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Pertanto, nel caso specifico<br />

della Regione Siciliana, qualora l’impresa intenda realizzare la costruzione di un nuovo<br />

impianto o l’ampliamento di un impianto esistente, che aumentano la capacità produttiva<br />

utilizzando un ciclo partendo da vini grezzi, l’iniziativa è consentita solo ed esclusivamente<br />

nel caso di produzione di vini di qualità riconosciuti a livello comunitario. Per quanto<br />

concerne la seconda parte del quesito, e cioè l’interpretazione da dare all’incremento della<br />

capacità di trasformazione “a livello regionale”, non possono che richiamarsi, in assenza di<br />

diverse esplicite indicazioni da parte della regione, le schede trasmesse con nota e-mail prot.<br />

948024 del 26.6.2001, finalizzate ad orientare ed uniformare l’attività istruttoria. Qualora le<br />

imprese interessate dovessero avanzare eventuali contestazioni delle determinazioni<br />

istruttorie conseguenti all’applicazione dei contenuti di tali schede, motivandole con presunte<br />

differenti interpretazioni regionali dei contenuti dei POR o dei PSR, le banche potranno,<br />

laddove dovessero riscontrare la sussistenza di elementi di effettiva incertezza interpretativa,<br />

avanzare una richiesta formale alla regione interessata, indirizzandola per conoscenza<br />

8.73


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

all’impresa richiedente, rappresentando l’interpretazione derivante dalle citate schede e<br />

richiedendo, qualora la regione non dovesse concordare, una interpretazione contraria. Si<br />

ritiene opportuno che in tale nota venga specificato il termine entro il quale la banca dovrà<br />

trasmettere obbligatoriamente le risultanze istruttorie al Ministero, la conseguente necessità<br />

che eventuali comunicazioni regionali le pervengano in tempo utile per assicurare tale<br />

trasmissione e che in assenza di tali comunicazioni non potrà che procedere secondo le<br />

indicazioni ministeriali.<br />

8.168 - D. (Centrobanca) Molte regioni hanno indicato tra le ulteriori attività ammissibili del<br />

settore turismo attività quali “ impianti ricreativi”, “sale polivalenti” o “locali e spazi per<br />

attività ludico ricreative”. In alcuni casi si dispone di una definizione e di un riferimento<br />

normativo, in taluni altri casi non viene fornita alcuna indicazione ulteriore. In particolare, si<br />

chiede se ed in quale misura siano ammissibili le c.d. “sale da Bingo”. A prima vista, esse<br />

potrebbero rientrare tra gli “Impianti … ricreativi intesi come complesso delle installazioni,<br />

dotazioni ed attrezzature necessarie per l’effettuazione di attività … per lo svago della mente,<br />

esercitate individualmente o in gruppo” come si legge nella definizione di “sale polivalenti”<br />

fornita da qualche regione; oppure, potrebbero essere ricomprese tra gli “impianti ricreativi”<br />

o tra “le attività ludico ricreative” non ulteriormente definite da altre regioni. (37 – 12/09/02)<br />

(settori, ulteriori attività ammissibili, sale bingo) TUR<br />

R. Dal momento che la normativa attribuisce alle singole regioni la facoltà di individuare e<br />

proporre per le agevolazioni della legge <strong>488</strong> le cosiddette “ulteriori attività ammissibili”, si<br />

ritiene opportuno, oltre che corretto, ricorrere alla regione interessata ogni qual volta la<br />

banca concessionaria si trovi ad esaminare una domanda in un settore di attività non<br />

univocamente riconducibile ad una delle attività indicate dalla regione stessa; ciò vale,<br />

naturalmente, sia per le problematiche relative all’ammissibilità della domanda che per<br />

quelle relative all’inserimento o meno della domanda stessa nell’eventuale graduatoria<br />

speciale o per l’attribuzione del punteggio dell’indicatore regionale. In tali casi, pertanto, la<br />

banca concessionaria dovrà avanzare una richiesta in forma scritta alla regione, magari<br />

anticipandone il contenuto per le vie brevi al solo fine di anticipare quanto più possibile la<br />

soluzione del problema. Per un’omogenea e coerente applicazione della norma, si ritiene che<br />

in assenza di un chiaro pronunciamento regionale non possa che applicarsi il medesimo<br />

principio prudenziale ispiratore del punto 2.4 della circolare n. 900516 del 13.12.2000 e<br />

successive modifiche e integrazioni. E’ naturalmente necessario che tale richiesta venga<br />

avanzata con congruo anticipo rispetto alle scadenze istruttorie, scadenze delle quali è<br />

opportuno che venga di volta in volta informata la regione insieme alle determinazioni che la<br />

banca intende assumere in assenza di un pronunciamento formale.<br />

8.169 - D. (Italease) Un'impresa intende realizzare nelle regioni dell'Obiettivo 1 impianti di<br />

distribuzione di gas metano per autotrazione, la cui operatività si sostanzia nella<br />

trasformazione - mediante compressione - della materia prima dallo stato gassoso a quelli<br />

liquido, onde consentirne la commercializzazione. Poiché l'attività descritta risulta classificata<br />

tra le attività economiche ISTAT '91, né, si ritiene, può essere identificata con il codice Istat<br />

50.50 relativo alla vendita a dettaglio di carburanti per autotrazione, che attiene alla<br />

commercializzazione di prodotti acquistati e venduti tali e quali, si chiede se la stessa possa<br />

essere considerata manifatturiera, individuandola con il codice 36.6 - altre industrie<br />

manifatturiere n.c.a., e se, come tale, sia agevolabile ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. A supporto di<br />

tale tesi vi è la considerazione che l'impianto può essere descritto come "degassificatore"<br />

operante - quindi - una trasformazione, circostanza che farebbe rientrare l'attività fra quelle<br />

8.74


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

economiche - ed in particolare manifatturiere - ai sensi della definizione ISTAT di seguito<br />

riportata:<br />

- un'attività economica è considerata manifatturiera quando<br />

• è produttrice e trasformatrice di beni materiali o di energia;<br />

• il suo prodotto è suscettibile di essere successivamente commercializzato;<br />

• l'attività di produzione o di trasformazione non viene svolta su specifica ordinazione da<br />

parte di un'unità economica consumatrice<br />

Tale definizione risponde in pieno all'attività di distributore di gas metano per autotrazione, in<br />

quanto:<br />

1. la materia prima (il metano) viene trasformato dallo stato gassoso allo stato liquido;<br />

2. il prodotto ottenuto può essere successivamente commercializzato;<br />

3. l'attività di trasformazione non viene svolta su specifica ordinazione di una attività<br />

economica consumatrice, ma di una pluralità di consumatori. (37 - 12/09/02) (settori,<br />

distribuzione di gas metano per autotrazione)<br />

R. Il caso prospettato configurerebbe alcune unità locali nelle quali verrebbero svolte due<br />

attività, una che al limite si potrebbe definire manifatturiera, consistente nella liquefazione<br />

mediante compressione del gas metano (che potrebbe essere inquadrata nell’attività<br />

“Fabbricazione di gas industriali” ISTAT 24.11, che comprende anche la fabbricazione di<br />

gas compressi), e l’altra commerciale, di vendita al dettaglio di carburante per autotrazione.<br />

Mentre la prima attività potrebbe risultare ammissibile alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>,<br />

la seconda invece no. Per quanto concerne l’ammissibilità della parte manifatturiera,<br />

tuttavia, non può che richiamarsi quanto specificato al terzo alinea del punto 2.7 della<br />

circolare n. 900315 del 14.7.2000 e successive modifiche e integrazioni a proposito dei casi<br />

di programmi riguardanti attività ammissibili ed attività non ammissibili.<br />

8.170 - D. (Italease) (10.162) Una ditta individuale con sede in zona Obiettivo 2, opera nel<br />

settore della somministrazione di alimenti e bevande effettuato per mezzo di distributori<br />

automatici, codice ISTAT 52.63.2.1. La ditta intende presentare istanza di agevolazioni ai<br />

sensi della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – settore commercio. Gli investimenti riguardano l’acquisizione<br />

mediante locazione finanziaria di un capannone e l’acquisto di nuovi distributori automatici.<br />

I distributori automatici di bevande sono ‘collocati’ presso la clientela (in ambienti aperti al<br />

pubblico ovvero in strutture appositamente riservate agli aventi titolo) mediante contratto di<br />

comodato gratuito e vengono considerati ‘attrezzature’ e quindi immobilizzazioni, come<br />

definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Questa banca chiede conforto<br />

operativo sull’ammissibilità alle agevolazioni dell’iniziativa in oggetto con particolare<br />

riferimento ai requisiti soggettivi di ammissibilità e all’eventuale ammissibilità delle spese<br />

per i distributori automatici concessi in comodato. (38 – 20/02/03) (settori,<br />

somministrazione di alimenti e bevande) COMM<br />

R. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientra tra quelle del commercio<br />

e non è quindi al momento ammissibile alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>. Non lo è al<br />

momento in quanto l’estensione degli interventi agevolati della legge alle imprese di<br />

somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, introdotta dall’art. 52, comma 77<br />

della legge 448/2001, sarà oggetto di specifiche direttive ministeriali con le quali saranno<br />

fissate le condizioni ed i criteri di ammissibilità. Tuttavia, in merito ai distributori automatici<br />

in comodato gratuito presso i clienti utilizzatori, non può che rivelarsi, da un punto di vista<br />

generale che va al di là della specifica attività, che dal momento che la legge <strong>488</strong> è un regime<br />

d’aiuto a finalità regionale, occorre sempre fare riferimento ad una specifica unità<br />

produttiva secondo le definizioni fornite dalla normativa. I beni utilizzati al di fuori delle<br />

unità produttive possono essere presi in esame, ai fini agevolativi, caso per caso e comunque<br />

8.75


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

sempre che gli stessi costituiscano una “pertinenza” dell’unità produttiva stessa e non mai<br />

qualora siano caratterizzati da un’autonomia funzionale come per il caso in esame.<br />

8.171 - D. (Banca dell’Umbria 1462) A decorrere dall’11° bando, i programmi presentati dalle<br />

industrie alimentari, delle bevande e del tabacco devono essere rispondenti ai divieti e alle<br />

limitazioni posti dal Complemento di programmazione del POR o del PSR della competente<br />

regione. Al fine di valutare l’ammissibilità dei programmi di investimento ricadenti nel<br />

settore della “Fabbricazione di olio di oliva grezzo e raffinato” da realizzare nella Regione<br />

Calabria, tenuto conto di quanto desunto dal C.d.P del POR secondo il quale “sono<br />

ammissibili tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica<br />

prodotta”, si chiede di sapere se è corretto, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti<br />

di ammissibilità, rilevare i dati relativi alla “capacità fisica prodotta” dal Registro dei<br />

Frantoiani con riferimento ai dati sulla capacità potenziale ed effettiva di lavorazione<br />

autorizzata. (38 – 20/02/03) (settori, alimentare, olio di oliva – POR Calabria)<br />

R. Per quanto concerne lo specifico settore della “Fabbricazione di olio d’oliva grezzo e<br />

raffinato” in Calabria, si ritiene condivisibile (come, peraltro, già chiarito in passato dal<br />

Ministero con propria circolare) l’ipotesi di fare riferimento ai dati rilevabili dalle<br />

autorizzazioni rilasciate dal Registro dei frantoiani. In particolare, pertanto, con riferimento<br />

a tali autorizzazioni, dovrà essere verificato che il programma di investimenti da agevolare<br />

non comporti alcun incremento né della capacità potenziale di lavorazione nelle 8 ore né di<br />

quella effettiva nelle stesse ore. Tale riferimento, peraltro, appare applicabile anche ai<br />

frantoi delle altre regioni ove vigono simili vincoli.<br />

8.172 - D. (MPS Merchant) Si presenta il caso di un’azienda esercente, in Campania, attività di<br />

macellazione e lavorazione di carni bovine e suine codice ISTAT 15.11.1 “produzione di<br />

carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse”. In virtù dell’investimento proposto<br />

questa intende attivare, sia per quanto riguarda le carni suine, sia per quanto riguarda le carni<br />

bovine, seconde e terze lavorazioni mantenendo invariata l’attività di macellazione;<br />

l’investimento riguarderebbe quindi la lavorazione delle carni (carcasse) in tagli scelti e<br />

confezionati pronti per la G.D.O., nonché la produzione di insaccati freschi (salsicce). Il<br />

P.O.R. Campania considera, a livello di condizioni generali di ammissibilità, esclusivamente<br />

gli investimenti<br />

“non finalizzati all’aumento del potenziale di trasformazione”, da intendersi, ai fini della<br />

legge <strong>488</strong>, a livello di singola impresa. Nella fattispecie l’investimento non determina<br />

direttamente un incremento della capacità produttiva e, conseguentemente dei volumi di carne<br />

macellata e lavorata, bensì amplia il processo produttivo (ampliamento verticale) inserendo<br />

alcune lavorazioni in precedenza non svolte. Si ritiene che tale programma non configuri un<br />

incremento del “potenziale di trasformazione”. (38 – 20/02/03) (settori, alimentare,<br />

produzione di carne bovina, suina e ovicaprina – POR Campania)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della banca concessionaria. Si ritiene, infatti, che<br />

l’aggiunta di seconde, terze o quarte lavorazioni a valle di un preesistente impianto di<br />

macellazione - senza incrementare la capacità produttiva di quest’ultimo - preordinate<br />

all’esclusivo utilizzo delle carni macellate in detto impianto, non configuri l’ipotesi di<br />

incremento del potenziale di trasformazione.<br />

8.173 - D. (Sanpaolo Imi) Con riferimento alle recenti indicazioni avute in merito all’ammissibilità<br />

o meno di prodotti del settore agroalimentare e, in particolare, al settore del cacao, segnaliamo<br />

di aver ricevuto domande che a nostro avviso sarebbero accoglibili. L’ISTAT 15.84, infatti,<br />

comprende la “fabbricazione di cacao, cioccolato, caramelle e confetterie”, mentre l’Allegato<br />

I del Trattato, al capitolo 18, richiama il “cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto<br />

8.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

nonché gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao”. Sembrerebbe quindi che dei prodotti<br />

compresi nella classe ISTAT 15.84 sia soggetta a limitazioni e divieti solo la “fabbricazione<br />

di cacao”, mentre sarebbero ammissibili gli investimenti per la produzione di cioccolato –<br />

caramelle e confetteria. Gli investimenti che ci occupano attengono la stessa società con<br />

alcuni programmi di varie tipologie concernenti la “Nutella” (in Campania), “Prodotti da<br />

forno” (in Basilicata) e “Prodotti waferati – Snack” (in Campania).<br />

Un’altra società prospetta investimenti finalizzati alla produzione di caramelle gommose e<br />

liquirizia estrusa. Per quanto attiene il settore del caffè (15.86), il programma presentato<br />

(tipologia ammodernamento) prevede di incrementare la capacità produttiva per il caffè<br />

tostato in grani e macinato, mediante più aggiornati processi di torrefazione/macinazione. Il<br />

caffè viene elencato al capitolo 5 dell’allegato I del Trattato. Si chiede conferma circa<br />

l’inammissibilità, atteso che il settore non è trattato nel Complemento di Programmazione del<br />

POR della Sicilia. (38 – 20/02/03) (settori, alimentare, vari (cacao – caffè))<br />

R. Come ribadito, da ultimo, con la circolare n. 900444 del 12.11.2002, gli Orientamenti<br />

Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (2000/C 28/02) hanno stabilito che la<br />

concessione di aiuti di Stato per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione<br />

dei prodotti agricoli di cui all’Allegato I del Trattato di Roma è subordinata alla verifica<br />

dell’esistenza di normali sbocchi di mercato. Tale verifica, nel nostro Paese, è demandata<br />

alle regioni ed alle province autonome che provvedono, di conseguenza, a fissare limiti e<br />

condizioni di ammissibilità attraverso i Complementi di Programmazione dei POR, per<br />

quanto concerne le regioni dell’Obiettivo 1, o dei Piani di Sviluppo Rurale (PSR), per quanto<br />

concerne le regioni e le province autonome del centro-nord (Obiettivo 2).<br />

Le Schede sintetiche allegate alla citata circolare n. 900444 forniscono un utile strumento<br />

operativo al fine di individuare, per ciascuna regione e provincia autonoma, i prodotti<br />

interessati ed i relativi limiti e condizioni di ammissibilità. V’è tuttavia da precisare che esse<br />

fanno riferimento, come la <strong>488</strong> in generale, ai codici della Classificazione delle attività<br />

economiche ISTAT ’91, mentre il citato Allegato I del Trattato elenca i prodotti con<br />

riferimento al codice NC della Nomenclatura Combinata di Bruxelles. Le due citate<br />

classificazioni differiscono sostanzialmente per il fatto che, mentre quella europea classifica i<br />

prodotti, quella ISTAT classifica le attività; la prima, inoltre, attribuisce codici di<br />

identificazione con un dettaglio più spinto della seconda. Ne consegue che non c’è perfetta<br />

corrispondenza tra i due codici e, in particolare, ad un codice ISTAT corrispondono, di<br />

massima, più codici NC.<br />

Premesso quanto sopra, al fine di definire l’ammissibilità o meno di una determinata<br />

iniziativa presentata sulla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, si consiglia pertanto, innanzi tutto, di identificare il<br />

codice NC del prodotto interessato e di riscontarne o meno la presenza nell’Allegato I del<br />

Trattato; occorre a tale riguardo ricordare che rientra nel campo di applicazione dei citati<br />

Orientamenti comunitari anche la trasformazione dei prodotti agricoli, ove, secondo gli<br />

Orientamenti stessi, “per trasformazione di un prodotto agricolo si intende il trattamento di<br />

un prodotto agricolo (si legga: inserito nell’Allegato I del Trattato; ndr), in esito al quale il<br />

prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo …. La trasformazione dei prodotti<br />

agricoli di cui all’Allegato I in prodotti non compresi nello stesso non rientra pertanto nel<br />

campo di applicazione …” degli Orientamenti comunitari.<br />

Se il codice non è presente, il prodotto non rientra nel campo di applicazione dei citati<br />

Orientamenti e l’iniziativa può essere pertanto istruita senza alcuna particolare limitazione<br />

connessa alla materia in argomento ed essere inoltre ammessa al cofinanziamento del FESR.<br />

Se il prodotto è compreso tra quelli dell’Allegato I, occorre verificare gli eventuali limiti e<br />

condizioni di ammissibilità fissati dalla regione o dalla provincia autonoma ove insiste<br />

l’iniziativa in istruttoria, attraverso la corrispondente scheda sintetica allegata alla citata<br />

circolare ministeriale con riferimento al codice ISTAT cui il prodotto stesso appartiene. Se,<br />

8.77


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

per la detta regione o provincia autonoma, nonostante la presenza del prodotto nell’Allegato<br />

I, non risulta alcuna scheda per il codice ricercato, ciò significa che per quel prodotto la<br />

regione/provincia stessa non ha verificato l’esistenza di normali sbocchi di mercato<br />

(verosimilmente perché non vi sono o perché essa non ritiene il prodotto di proprio interesse)<br />

e pertanto il detto prodotto non è ammissibile alle agevolazioni<br />

Alla luce dei chiarimenti che precedono si forniscono le seguenti indicazioni con riferimento<br />

agli specifici casi evidenziati nel quesito:<br />

L’allegato I del Trattato richiama due categorie:<br />

1801 - Cacao in grani, interi o infranti; greggio o torrefatto<br />

1802 - Gusci o pellicole (bucce) ed altri residui di cacao.<br />

Il cacao è pertanto un prodotto che rientra nel campo di applicazione degli Orientamenti<br />

comunitari.<br />

Dal momento che il cacao rientra nella classe ISTAT 15.84, occorre rilevare dalla scheda<br />

della regione interessata corrispondente a tale codice se vi sono particolari limitazioni o<br />

divieti ed applicarli. Se il prodotto non è citato nelle schede, si dovrà, come detto, escludere<br />

l’ipotesi di qualsiasi intervento agevolato.<br />

Per quanto riguarda il cioccolato il discorso è differente. Esaminando la Nomenclatura<br />

Combinata europea, si evince che il cioccolato è inserito nel codice NC 1806 “Cioccolata e<br />

altre preparazioni alimentari contenenti cacao”, che non è menzionato nell’Allegato I del<br />

Trattato, nonostante si tratti di un prodotto della trasformazione del cacao ma,<br />

evidentemente, non di un “prodotto agricolo”. Ne deriva, pertanto, che i prodotti come il<br />

cioccolato sono ammissibili senza specifiche condizioni alle agevolazioni della <strong>488</strong> e godono<br />

del cofinanziamento del FESR. Lo stesso discorso può estendersi alla nutella, che rientra<br />

nella categoria NC 1806 90 60 “Pasta da spalmare contenente cacao”, ai prodotti del forno<br />

ed ai prodotti waferati Snack, che rientrano nella categoria NC 1806 “Cioccolata e altre<br />

preparazioni alimentari contenenti cacao”, nonché alle caramelle gommose ed alla<br />

liquirizia, che rientrano nella categoria NC 1704 90 75 “Caramelle”, tutti non compresi<br />

nell’Allegato I del Trattato (quest’ultimo, infatti, relativamente al codice NC 17, fa<br />

riferimento unicamente alle categorie 17.01, 17.02,17.03,17.05).<br />

Per quanto riguarda, infine, il settore del caffè, si concorda con la banca concessionaria,<br />

sottolineando che il caffè torrefatto, il cui codice NC è il 0901 12 00, è compreso<br />

nell’Allegato I del Trattato che fa riferimento a tutto il codice NC 9, con la sola esclusione<br />

del matè (quest’ultimo ammissibile, pertanto, alle agevolazioni). Esso è pertanto soggetto alle<br />

limitazioni individuate dalle singole regioni e province autonome. Dal momento che tra le<br />

schede allegate alla circolare n. 900444 del 12.11.2002, ed in particolare tra quelle della<br />

regione Siciliana, non vi è quella riferita al codice ISTAT 15.86, gli investimenti nel settore<br />

del caffè che non riguardino la trasformazione dello stesso in un prodotto diverso (in tal caso<br />

è con riferimento a quest’ultimo che andrebbe effettuata la verifica di ammissibilità), in forza<br />

di quanto specificato sopra nei casi di mancata indicazione regionale per i prodotti<br />

interessati dagli Orientamenti comunitari, non possono essere ammessi alle agevolazioni.<br />

Un’ultima annotazione va riservata al lino ed alla canapa, per evidenziare che i codici NC<br />

per questi due prodotti, riportati nell’Allegato I con 54.01(lino ….) e 57.01 (canapa ….), sono<br />

adesso, rispettivamente, il 53.01 ed il 53.02, come si rileva dalla vigente Nomenclatura<br />

Combinata.<br />

8.174 - D. (Italease) In merito ai contenuti delle schede Agroalimentari legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, che per il<br />

settore delle industrie alimentari, delle bevande e del tabacco indicano i limiti e le condizioni<br />

di ammissibilità fissati dai singoli complementi di programmazione dei POR o PSR, si chiede<br />

se con riferimento agli investimenti ammissibili relativi a “interventi strutturali degli<br />

impianti” (cfr. per esempio codice Istat 15.32-15.33) si debbano intendere gli investimenti<br />

8.78


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

relativi al capannone/fabbricato nel suo complesso o debbano intendersi solo quelli relativi<br />

agli impianti specifici di produzione. (40 – 31/10/03) (settori, alimentare, interventi<br />

strutturali degli impianti)<br />

R. Per “interventi strutturali degli impianti” deve intendersi il complesso delle spese in<br />

immobilizzazioni consentite dalle condizioni di ammissibilità della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, purché<br />

rispondenti ai limiti ed alle condizioni regionali.<br />

8.175 - D. (MPS Merchant) Ci riferiamo ad una domanda di agevolazione presentata da una<br />

società operante nel settore del commercio al dettaglio. L’impresa svolge in particolare<br />

attività di vendita con il metodo “porta a porta” ovvero acquista merci in nome e per conto<br />

proprio e le rivende direttamente al consumatore finale tramite “consulenti commerciali” che<br />

visitano periodicamente i clienti, compilano gli ordini e li trasmettono all’ufficio vendite della<br />

società che provvede poi a consegnare la merce a mezzo corrieri ovvero, in relazione al valore<br />

dei beni, con mezzi di trasporto di proprietà. Si tratta di una forma speciale di vendita al<br />

dettaglio esplicitamente prevista alla lettera h) dell’art. 4 del D.Lgs. 31/3/1998, n. 144<br />

(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio). Come noto la legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

“settore commercio” è stata impostata sulla base della riforma della disciplina del commercio<br />

dettata dal d. lgs. 114/98 (Bersani). Tale legge definisce i principi e le norme generali<br />

sull'esercizio dell'attività commerciale ed individua i requisiti per l'esercizio delle attività<br />

commerciali e le diverse forme distributive che ricadono nell'ambito di applicazione del<br />

decreto, fra le quali anche la vendita a domicilio. Considerato peraltro che la circolare<br />

esplicativa del “settore commercio” non indica espressamente fra i soggetti beneficiari delle<br />

agevolazioni le imprese che adottano tale forma distributiva saremmo dell’avviso di non<br />

considerare ammissibile il progetto presentato dall’impresa.<br />

Si chiede conferma di tale valutazione. (40 – 31/10/03) (settori, commercio, vendita a<br />

domicilio) COMM<br />

R. Al punto 2.1 della circolare esplicativa n. 9000437 del 25/1/2001 sono puntualmente<br />

individuati i soggetti beneficiari delle agevolazioni; fra questi non figurano però le aziende<br />

che svolgono attività di vendita presso il domicilio dei consumatori mentre sono citate altre<br />

forme speciali di vendita al dettaglio quali la vendita per corrispondenza ed il commercio<br />

elettronico. Si concorda pertanto con le valutazioni della Banca Concessionaria.<br />

8.176 - D. (Italease) Un’impresa operante nella Regione Calabria presenta un progetto per la<br />

realizzazione di una nuova unità produttiva destinata alla lavorazione e all’imbottigliamento<br />

di olio vergine ed extra vergine di origine comunitaria. Il ciclo di produzione illustrato nel<br />

Business Plan prevede le seguenti fasi:<br />

1. approvvigionamento dell’olio di oliva prodotto presso i frantoi oleari (in gran parte<br />

dalla Regione Calabria)<br />

2. stoccaggio, decantazione, brillantaggio e filtrazione dell’olio<br />

3. imbottigliamento del prodotto finito (olio vergine e extravergine in confezione da lt. 1 e<br />

da lt. 5).<br />

La ditta dichiara che l’attività svolta risulta ammissibile alle agevolazioni perché non trattasi<br />

di nuova produzione ma di trasformazione del prodotto la cui produzione (quantità fisica)<br />

viene effettuata presso i frantoio oleari.<br />

La scheda IPI Regione Calabria precisa che sono ammissibili tutti gli investimenti che non<br />

comportano un aumento della quantità fisica prodotta e la nota a margine precisa che la<br />

quantità fisica prodotta va intesa a livello di singola impresa. Nel caso in specie non vi è alcun<br />

aumento della quantità fisica prodotta perché nel processo non è prevista la molitura delle<br />

olive - produzione dell’olio - ma soltanto i processi successivi consistenti, per come già<br />

8.79


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

riferito, nella decantazione, brillantatura e filtrazione del prodotto olio prima di essere<br />

confezionato per poter andare sul mercato nelle confezioni da lt. 1 e da lt. 5.<br />

Lo stesso POR Regione Calabria tra gli investimenti ammissibili cita quelli finalizzati al<br />

miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti<br />

agricoli (olivicoltura - olive e olio), sul presupposto che mentre la Regione produce il 25% del<br />

totale nazionale ne confeziona solo un 3%. Si chiede, sulla base di quanto esposto, se la<br />

tipologia di attività rientra tra quelle ammissibili. Si ritiene che il summenzionato progetto sia<br />

ammissibile in quanto, non comprendendo il processo produttivo la fase di molitura delle<br />

olive e, quindi, l’utilizzo come materia prima delle olive stesse, l’attività oggetto del<br />

programma non comporta alcun incremento della quantità fisica prodotta. (42 – 07/06/04)<br />

(settori, alimentare, olio di oliva – POR Calabria)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della banca.<br />

8.177 - D. (SANPAOLO-IMI) - Una grande azienda svolge attività nel Settore della Pubblicità<br />

(ISTAT 74.40.2) con locazione degli spazi e gestione degli stessi, a livello regionale. Il<br />

programma presentato, oltre alla ristrutturazione dell’immobile ove viene svolta l’attività,<br />

prevede la realizzazione in proprio dei manufatti “Tabelloni pubblicitari” finora<br />

commissionati a terzi. In scheda il Settore è stato indicato in “Manifatturiero” (Tipologia<br />

Ampliamento) con attività successiva all’iniziativa ISTAT 28.11 (Fabbricazione Strutture<br />

Metalliche). Premesso che, a ns. avviso, l’attività permane nel Settore “Servizi” e che si è in<br />

presenza di “più attività”con le ovvie conseguenze, il dubbio è sull’agevolabilità dei<br />

manufatti che, realizzati nell’unità produttiva, vengono poi dislocati su tutta la Regione.<br />

Sulla scorta dei quesiti e risposte del Comitato Tecnico 8.74 /10.69, ancorchè riferiti ad<br />

altre tipologie, riterremmo il programma ammissibile nella sua interezza.<br />

Le spese attengono o.m. per € 1.115.000 e macchinari / Attrezzature per €263.000 (tra cui<br />

quelli necessari alla posa in opera dei tabelloni: gruppo elettrogeno 15 – Betoniera 8 –<br />

Martello demolitore 4 – Saldatrice 10). L’ubicazione avverrebbe nella stessa Regione o<br />

anche, in misura limitata, in altre Regioni a stessa intensità agevolativa. (42 – 07/06/04)<br />

(settori, attività mista servizi – industriale, attività non svolta ai fini commerciali)<br />

R. Stabilito che l’impresa richiedente svolge attività di servizi (pubblicità), la domanda<br />

sembrerebbe non ammissibile in quanto riferita ad un programma di investimenti che riguarda<br />

invece lo svolgimento di un’attività manifatturiera, attività non svolta a fini commerciali<br />

dall’impresa in questione.<br />

8.178 - D. (Banca dell’Umbria) La circolare n. 900315 del 14 luglio 2000, al punto 2.6, prevede<br />

delle limitazioni per i programmi di investimento a favore delle imprese che svolgono attività<br />

di cui alla classificazione Istat 35.11.1 e 35.11.3 (cantieristica navale) e che rientrano nelle<br />

categorie indicate alla lettera C) dell’allegato 4 della circolare stessa. Si pone il caso di<br />

un’impresa che rientra in tale definizione e che propone un investimento classificabile ai<br />

sensi del punto 3.1 della circolare come ampliamento con trasferimento (si riscontra un<br />

incremento dell’occupazione ed un aumento della capacità di produzione dei prodotti<br />

esistenti); a regime inoltre si riscontra un decremento del rapporto tra fatturato netto e<br />

numero di occupati. Poiché la circolare pone, come prima limitazione, “l’ammissibilità solo<br />

di programmi di investimento riguardanti l’adeguamento o ammodernamento di cantieri<br />

esistenti, non connessi ad una ristrutturazione finanziaria dei cantieri stessi, allo scopo di<br />

aumentare la produttività”, si chiede se per produttività si intende il rapporto tra il fatturato<br />

netto ed il numero di dipendenti, così come specificato al punto 3.3 della circolare. Si chiede<br />

inoltre, poiché la tipologia di adeguamento ed ammodernamento non può che riferirsi a<br />

cantieri esistenti, se con l’inserimento della parola “esistenti” si intenda escludere la tipologia<br />

di trasferimento. (42 – 07/06/04) (settori, cantieristica navale)<br />

8.80


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Per produttività si deve intendere, anche in questo caso, il rapporto tra il fatturato netto<br />

ed il numero di occupati, così come indicato al punto 3.3 della Circolare n. 900315 del 14<br />

luglio 2000. Per quanto concerne invece l’indicazione di “cantieri esistenti”, la stessa non<br />

sembra escludere la tipologia di trasferimento. Nel caso prospettato l’iniziativa non risulta<br />

ammissibile in quanto manca il presupposto dell’aumento della produttività.<br />

8.179 - D. (Banca dell’Umbria) A decorrere dall’11° bando, i programmi presentati dalle industrie<br />

alimentari, delle bevande e del tabacco devono essere rispondenti ai divieti e alle limitazioni<br />

posti dal Complemento di programmazione del POR o del PSR della competente regione. Si<br />

presenta il caso di una domanda presentata sul 17° Bando ricadente nel settore della<br />

“produzione di carni e di prodotti della macellazione (bovine, suine, ovicaprine)” codice Istat<br />

15.11.1a da realizzare nella Regione Calabria la quale prevede nel C.d.P del POR<br />

“l’ammissibilità di tutti gli investimenti che non comportano un aumento della quantità fisica<br />

prodotta”.<br />

L’iniziativa presentata, rientrante nella tipologia ristrutturazione, prevede una serie di<br />

interventi per l’adeguamento dell’impianto produttivo (totale di 338.000 euro) senza<br />

incremento di capacità produttiva massima teorica come risultante dal punto B.8 della scheda<br />

tecnica allegata al modulo di domanda. Il progetto, però, prevede per l’esercizio a regime un<br />

aumento della produzione effettiva, dovuta alla possibilità di un maggior grado di<br />

sfruttamento dell’impianto (sempre nell’ambito di una costante potenzialità produttiva) e<br />

quindi con un miglioramento dei risultati economico-reddituali. Si chiede se il previsto divieto<br />

di aumentare la quantità fisica prodotta vada inteso a livello di produzione massima teorica<br />

per unità di tempo (e quindi siano da agevolare interventi di sostituzione di impianti obsoleti)<br />

o di produzione effettiva.<br />

In tale ultimo caso si chiede con quale strumento sia possibile monitorare la quantità fisica<br />

dell’esercizio precedente in assenza di un registro ufficiale tenuto da qualche ente terzo (in<br />

analogia a quanto previsto nel settore dell’olio d’oliva dal registro dei Frantoiani). (42 –<br />

07/06/04) (settori, alimentare, produzione carne bovina, suina e ovicaprina – POR<br />

Calabria)<br />

R. Il vincolo del non aumento della quantità fisica prodotta previsto dal POR e relativo Cdp<br />

della Regione Calabria va inteso per il comparto carne (bovina, suina ed ovicaprina) nel senso<br />

di non aumento della produzione effettiva, in analogia con quanto affermato per il comparto<br />

olio di oliva (vedi quesito 8.171). Nel caso di specie una ristrutturazione con incremento della<br />

produzione effettiva a regime è da ritenersi inammissibile.<br />

8.180 - D. (Italease) Ai sensi della Circolare Ministeriale n. 900444 del 12 Novembre 2002<br />

relativamente al comparto agroindustriale ed ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> è da intendersi che i<br />

“limiti regionali di trasformazione spesso presenti nei POR e nei PSR sono da considerarsi<br />

riferiti alla singola impresa” ed ancora che “il recupero di capacità abbandonate sarà possibile<br />

solo da parte della stessa impresa, in modo da evitare che più imprese possano beneficiare di<br />

tale condizione, comportando, di fatto, un aumento della capacità regionale”. In diversi casi la<br />

banca scrivente si è trovata di fronte ad ipotesi di “trasferimento” (recupero) di una<br />

determinata capacità produttiva da un soggetto giuridico (prima società) ad un altro (seconda<br />

società) laddove il primo cessa completamente quella produzione trasferendola al secondo, o<br />

cessa di esistere ed il secondo rappresenta di fatto una continuazione dello stesso in virtù di:<br />

- Coincidenza della compagine societaria della seconda società rispetto a quella della prima<br />

società;<br />

- Compagine sociale della seconda società da cui possa ravvedersi un passaggio generazionale<br />

(di padre in figlio) dell’attività e quindi della capacità produttiva;<br />

- Operazioni di cessione d’azienda o di ramo d’azienda;<br />

8.81


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

- Altre operazioni straordinarie quali scissione, trasformazione o fusione intervenute tra le due<br />

aziende;<br />

- Costituzione di società unica da parte di più produttori singoli.<br />

Sebbene ai sensi della citata circolare l’ipotesi del nuovo impianto sarebbe da escludere, la<br />

scrivente ritiene di poter ravvisare nei casi su elencati situazioni di recupero di capacità<br />

abbandonate ammissibili ai fini della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Analogamente si ritiene di poter procedere<br />

nel caso in cui una determinata produzione normalmente affidata all’esterno sia quindi<br />

riacquisita da parte dell’azienda richiedente che a tal fine decide di approntare una nuova<br />

unità produttiva, ferma restando la valutazione sulla economicità e convenienza economica<br />

dell’operazione in questione e sulle motivazioni che l’hanno determinata. E’ ovvio che la<br />

Banca dovrà acquisire tutta la documentazione utile alla verifica di quanto sopra descritto e<br />

una dichiarazione sostitutiva di atto notorio della prima società di abbandono della capacità<br />

produttiva da far “recuperare” esclusivamente alla seconda società. (42 – 07/06/04) (settori,<br />

alimentare, recupero capacità abbandonate)<br />

R. Si ribadisce quanto già espressamente previsto nella richiamata circolare n. 900444 del<br />

12 novembre 2002: il recupero di capacità abbandonate, ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, sarà<br />

possibile solo da parte della stessa impresa, a prescindere quindi da qualsiasi cambiamento<br />

degli assetti proprietari, in modo da evitare che, qualora altre imprese possano beneficiare di<br />

tale condizione, si determini, di fatto, un aumento della capacità regionale.<br />

8.181 - D. (Prominvestment) Una ditta ha presentato una domanda a valere sulla <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, settore<br />

agroalimentare, con un programma finalizzato alla produzione di liquori.<br />

Nel piano descrittivo la ditta, nonostante l’appartenenza al settore produttivo con codice<br />

attività ISTAT DA 15.91, afferma di non essere soggetta alle limitazioni previste dalla<br />

normativa nazionale e dal PSR della Regione di appartenenza (Abruzzo), in quanto non<br />

produrrà direttamente alcool (e quindi non distillerà i propri prodotti) ma lo acquisterà<br />

all’esterno.<br />

La ditta precisa, inoltre, che l’alcool (acquisito da altri produttori) verrà utilizzato come<br />

materia prima e miscelato con altri prodotti ed essenze (tutti acquistati dall’esterno) per<br />

l’ottenimento di bevande alcoliche.<br />

Si chiede pertanto il parere del CTC in merito all’agevolabilità del programma di investimenti<br />

in questione. (44 – 13 e 20/11/2006) (settori, alimentare, liquori)<br />

R. L’interpretazione proposta dalla ditta non è corretta; il prodotto finito (liquore/amaro),<br />

che la richiedente intende produrre a seguito del programma di investimenti proposto risulta<br />

individuato dalla “nomenclatura NACE” al codice 22.08: “Alcol etilico non denaturato con<br />

titolo alcolometrico volumico inferiore a 80% vol.; acquaviti, liquori ed altre bevande<br />

contenenti alcol di distillazione” e pertanto il programma in questione deve ritenersi soggetto<br />

alle limitazioni previste dalla normativa.<br />

Alla luce di quanto sopra e tenuto conto inoltre del fatto che l’investimento in questione non è<br />

compatibile con le condizioni previste dalla Regione nel relativo PSR, la domanda di<br />

agevolazione proposta non risulta ammissibile alle agevolazioni.<br />

8.182 - D. (Unicredit) Il Decreto 1° febbraio 2006 all’art. 1 comma 2 recita “I soggetti ammissibili<br />

alle agevolazioni sono le imprese, operanti nei settori di attività di cui al successivo comma 4,<br />

che promuovono programmi di investimento nelle aree sottoutilizzate del territorio nazionale<br />

di cui all’art. 61 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289”.<br />

Il comma 4, alla lettera b) recita: “settore turismo”: attività di gestione di strutture ricettive,<br />

quali gli alberghi, i motels, i villaggi-albergo, le residenze turistico-alberghiere, i campeggi, i<br />

villaggi turistici, gli alloggi agro-turistici, gli esercizi di affittacamere, le case e gli<br />

appartamenti per vacanze, le case per ferie, gli ostelli per la gioventù, i rifugi alpini; -omissis–<br />

8.82


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Dalla lettura della norma parrebbe che il nuovo sistema agevolativo “abbia fatto un passo<br />

indietro” rispetto alle modifiche introdotte con Circolare n. 900979 del 6/11/2001. Infatti, il<br />

punto 2.1 della Circolare n. 900516 del 13/12/2000 risultava così modificato: “I soggetti che<br />

possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di<br />

investimento riguardanti le strutture individuate e definite dall’art. 6 della legge 17 maggio<br />

1983, n. 217 (alberghi, motels, villaggi-albergo, omissis), e quelli riguardanti le eventuali<br />

ulteriori attività indicate da ciascuna singola Regione – omissis –<br />

Abbiamo il caso di una società che ha presentato domanda sul 32° bando turismo per un<br />

nuovo impianto che svolge attualmente attività di pizzeria e, a seguito del programma,<br />

svolgerà anche attività di albergo.<br />

Da visura camerale e dal certificato CCIAA l’oggetto sociale dell’impresa non prevede la<br />

gestione di alberghi o altre strutture ricettive.<br />

L’interpretazione letterale della norma ci porterebbe ad escludere che l’impresa potesse<br />

presentare domanda di agevolazione a valere sul bando turismo.<br />

D. (Italease) Si pone l’accento sulle modifiche introdotte dalla nuova circolare n. 980902 del<br />

23 marzo 2006 rispetto alla previgente normativa.<br />

In particolare, nel settore turismo, la circolare n. 900979 del 6 novembre 2001 aveva<br />

modificato il punto 2.1 della circolare n. 900516/2000 sostituendo le parole “i soggetti che<br />

possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività di gestione delle<br />

strutture individuate e definite dall’art.6 della legge 217/83…” con le parole “i soggetti che<br />

possono beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che realizzano programmi di<br />

investimento riguardanti le strutture individuate e definite dall’art. 6 della legge 217/83….. ”.<br />

Tutto ciò considerato, si riteneva ammissibile una domanda presentata da una società non<br />

operante nel settore turistico (società immobiliare o impresa di costruzioni).<br />

Poiché, in relazione alla fattispecie esposta, il testo della nuova circolare <strong>488</strong> non è identico<br />

rispetto al passato e, peraltro, stabilisce che “ I soggetti che possono beneficiare delle<br />

agevolazioni sono le imprese operanti nei settori di attività indicati all’art. 1, comma 4 e 5 del<br />

decreto attuativo”, si chiede se il caso prospettato sia da ritenersi ancora ammissibile. (44 – 13<br />

e 20/11/2006) (settori, turismo, imprese non operanti nel settore turistico) TUR<br />

R. Il decreto 1° febbraio 2006 non ha introdotto modifiche rispetto all’analoga disposizione<br />

prevista dal previgente regolamento di cui al decreto n. 527/1997 e successive modifiche e<br />

integrazioni. Pertanto, si conferma che la presentazione della domanda da parte di imprese<br />

non ancora operanti nei settori ammissibili alle agevolazioni non costituisce motivo di<br />

esclusione.<br />

8.183 - D. (Italease) Una società ha avanzato richiesta delle agevolazioni, settore commercio, per la<br />

vendita nelle forme dell’e-commerce di prodotti d’arte, in particolare di tappeti orientali,<br />

attraverso una Web TV e mediante TV satelittari.<br />

In particolare il progetto d’investimento comprende:<br />

- l’acquisto delle attrezzature di riprese e trasmissione sat (telecamere, ecc..);<br />

- le attrezzature e l’allestimento del portale attraverso il quale si attiverà la WEB TV;<br />

- l’acquisto delle attrezzature di up link per trasmettere il segnale satellitare;<br />

- l’arredo dello studio<br />

I prodotti saranno permanentemente presenti per il possibile acquisto sul portale e durante le<br />

trasmissioni sarà possibile acquistare anche via telefono.<br />

La vendita dei prodotti d’arte attraverso TV satellitare avverrà per il tramite di contratti di<br />

service a TV satellitari già presenti.<br />

L’attività comprende, in minima parte, anche la vendita di spazi pubblicitari su WEB e la<br />

vendita di spazi televisivi.<br />

Questa Banca Concessionaria ritiene che la suindicata iniziativa possa essere considerata<br />

ammissibile in base alla definizione contenuta al punto 1.7 della Circolare MAP n. 980902<br />

8.82


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

del 23/03/20006 ove per commercio elettronico si intende l’attività commerciale – ovvero<br />

quella di acquisto di merci in nome e per conto proprio e la loro rivendita – svolta tramite rete<br />

internet, mediante l’utilizzo di un sito web (e-commerce). Tenuto conto della particolarità<br />

dell’attività in argomento, si ritiene che l’attività di vendita di articoli e oggetti d’arte tramite<br />

trasmissioni in web tv possa essere considerata attività di e-commerce, così come definita<br />

dall’art.1.7 della Circolare n. 980902 ed art.1, comma 4, lettera c4, del decreto attuativo,<br />

Decreto. 1° febbraio 2006. Si richiede conferma in merito. (44 – 13 e 20/11/2006) (settori,<br />

commercio, commercio elettronico) COMM<br />

R. Alla luce delle indicazioni fornite, il programma di investimenti sembra riguardare più<br />

attività di cui quella di vendita di prodotti d’arte rientra tra quelle ammissibili alle<br />

agevolazioni, mentre quella di vendita di spazi pubblicitari e di spazi televisivi non è attività<br />

ammissibile. Pertanto, ai sensi del punto 1.9 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, il<br />

programma stesso non è ammissibile a meno che non si riescano ad individuare ed escludere<br />

gli investimenti relativi all’attività non ammissibile.<br />

8.184 - D. (Prominvestment) Si pone il caso di un’impresa A che attualmente svolge attività di<br />

rimessaggio di imbarcazioni da diporto (il rimessaggio è svolto da una ditta terzista che<br />

fattura alla società A, la quale a sua volta fattura ai clienti). A ha presentato una domanda di<br />

agevolazione a valere sul 31° bando industria della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per la realizzazione di un<br />

nuovo capannone, previa demolizione di quello esistente, l’acquisto di macchinari ed<br />

attrezzature per la manutenzione e riparazione di imbarcazioni da diporto (pescherecci e<br />

imbarcazioni sportive).<br />

Il rimessaggio non verrà più gestito da terzi, ma direttamente da A e rappresenterà solamente<br />

una minima parte dell’intera produzione aziendale.<br />

L’attività a cui sono destinati gli investimenti è inquadrabile con il codice Istat: DM 35.12-<br />

Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive (compresa anche la<br />

manutenzione).<br />

Il programma è stato inquadrato quale ampliamento.<br />

La Circolare n. 980902 del 23/03/2006, punto 1.9, nel descrivere i limiti e i divieti<br />

all’ammissibilità del settore della Cantieristica navale richiama la comunicazione dell’Unione<br />

Europea, 2003/C 317/06 del 30/12/2003.<br />

La disciplina di tale comunicazione, e quindi anche i limiti e divieti in essa previsti, si<br />

applicano, ai sensi dei punti 2 e 3.1 della medesima, alla costruzione, riparazione di navi<br />

“d’alto mare a propulsione autonoma”, nonché alla trasformazione di navi “d’alto mare a<br />

propulsione autonoma di almeno 1.000 tsl (tonnellate di stazza lorda)”. La Comunicazione<br />

non prevede inoltre la concessione di aiuti a programmi inquadrabili come ampliamento.<br />

Si precisa che l’espressione “alto mare” è, dalle ricerche effettuate da questa Banca<br />

concessionaria, sinonimo di "acque internazionali". Secondo la nozione consolidata (Ginevra,<br />

I, 1) per "alto mare" si intendono infatti tutte quelle parti del mare che non appartengono né al<br />

mare territoriale né alle acque interne.<br />

La normativa della Legge <strong>488</strong> vigente all’epoca dell’ultimo bando industria (17°) prevedeva,<br />

sulla base del Regolamento CE 1540 del 29/06/1998 – G.U.C.E. L 202 del 18/07/98,<br />

limitazioni solamente per l’attività identificata con il codici Istat: DM 35.11- Costruzioni<br />

navali e riparazioni di navi, e non anche per l’attività identificata dal codice Istat: DM 35.12.<br />

Da una lettura congiunta delle due normative sopra richiamate sembrerebbe desumersi che i<br />

limiti imposti dall’Unione Europea siano applicabili alle attività di costruzione, riparazione e<br />

trasformazione di sole grandi navi.<br />

Le imbarcazioni oggetto dell’attività della società A sono di dimensione media/piccola e da<br />

diporto.<br />

8.82


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si chiede di sapere se, ai fini dell’ammissibilità del progetto descritto, si debba verificare o<br />

meno la sua rispondenza ai limiti e divieti posti dalla normativa per il settore della<br />

Cantieristica navale.<br />

Nel caso affermativo si chiede quindi di sapere se si debba far riferimento unicamente al<br />

codice di attività Istat, in questo caso il programma (DM 35.12) sarebbe ammissibile, o si<br />

debba piuttosto far riferimento alla tipologia di imbarcazioni sottoposte a manutenzione e<br />

riparazione.<br />

Valendo la seconda ipotesi questa banca concessionaria dovrebbe allora verificare, anche<br />

mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentate della Ditta<br />

richiedente le agevolazioni, se le imbarcazioni in esame incrocino o meno in acque<br />

internazionali. Nel caso negativo, l’investimento proposto sarebbe ammissibile senza<br />

limitazioni, nel caso affermativo il programma non sarebbe ammissibile. (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (settori, cantieristica navale, imbarcazioni da diporto)<br />

R. Si conferma che la nuova disciplina degli aiuti alla cantieristica si applica esclusivamente<br />

con riferimento alle “navi mercantili/commerciali d’alto mare a propulsione autonoma”. Nel<br />

caso di specie quindi, trattandosi di un programma di investimenti riguardante l’attività con<br />

codice ISTAT DM 35.12 “Costruzione e riparazione di imbarcazioni da diporto e sportive”,<br />

non si applicano i limiti e divieti posti dalla normativa comunitaria.<br />

8.82


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9. ISTRUTTORIA<br />

9.1 ATTIVITA’ ISTRUTTORIA<br />

9.1.1 - D. (Direttiva) - I dati di bilancio declinati dall'impresa, possono essere oggetto di riclassifica<br />

da parte delle banche in sede istruttoria? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, bilancio,<br />

riclassificazione)<br />

R. Certamente si, purché vengano rispettati i prospetti di cui ai punti B18 e B19 dello schema<br />

di istruttoria.<br />

9.1.2 - D. (Direttiva) (2.6) - Investimento iniziato nel 1994 e terminato nel corso del 1995;<br />

l'azienda ha effettuato un aumento di capitale di £ 1 miliardo e ha prodotto utili, al 31.12.94,<br />

per 904 milioni portati a patrimonio. Possono gli utili del '94 essere considerati quale<br />

incremento del patrimonio già per il '94? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, mezzi<br />

propri, utili)<br />

R. Gli utili prodotti nell'esercizio 1994, ancorché portati a patrimonio con delibera del 1995,<br />

possono essere considerati come parte nuova del capitale proprio e devono essere indicati<br />

nella prima casella (1994) del prospetto D4.2.1 del modulo di domanda, sommati ad<br />

eventuali aumenti del capitale versati nel corso dello stesso esercizio. Bisogna ricordare che,<br />

allorché si fa riferimento, per la parte nuova del capitale proprio, ad utili accantonati o ad<br />

ammortamenti anticipati, occorre prendere in considerazione, in detrazione, le eventuali<br />

perdite prodotte nel periodo di realizzazione del programma.<br />

9.1.3 – D. (Direttiva) (2.7) Investimento già completato prima della presentazione della domanda<br />

(periodo 91-94). L'aver completato l'investimento è già di per sé una prova della capacità di<br />

immettere mezzi propri nell'iniziativa?<br />

- Oppure:<br />

Devo sempre dimostrare la capacità di finanziamento dell'iniziativa (per entrare in<br />

graduatoria) attraverso la determinazione dell'indicatore n. 1 mediante:<br />

a. Determinazione delle "capitale proprio preesistente" risultante dal bilancio dell'esercizio<br />

approvato prima dell'avvio del piano<br />

b. se a. negativo lo posso considerare uguale a zero?<br />

c. posso trattare gli ammortamenti anticipati realizzati nel periodo 91-94 (periodo di<br />

realizzazione del bene) come assimilabili ad aumenti di capitale sociale da indicare al punto<br />

D4.2.1. di pag. 8 del modello di domanda?<br />

d. devo considerare al punto D4.2.1. di pag. 8 anche le variazioni di patrimonio netto per utili<br />

non distribuiti intervenuto nel periodo di realizzazione dell'investimento?<br />

e. sono irrilevanti le eventuali posizioni negative di "capitale proprio preesistente" (calcolata<br />

come da punto D4.1.11 di pag. 8) sulla base dei bilanci approvati successivamente<br />

all'avviamento del piano d'investimento? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, mezzi<br />

propri, calcolo)<br />

R. Dal punto di vista del giudizio complessivo sul soggetto proponente, il fatto che il<br />

programma sia stato già completato potrebbe costituire elemento di valutazione positiva.<br />

Resta fermo che, ai fini del calcolo del capitale proprio, preesistente e nuovo, si applicano<br />

puntualmente i criteri fissati dalla normativa, ivi compresi quelli relativi alla possibilità di<br />

valutare gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati. A tale proposito si ricorda che<br />

gli utili devono essere accantonati per tutta la durata del programma e che, in detrazione,<br />

devono essere valutate anche le perdite.<br />

9.1.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.4 - D. (Direttiva) - Nel caso si renda necessario apportare delle rettifiche ai dati del bilancio<br />

approvato prima dell'avvio del programma per il calcolo della posta preesistente del capitale,<br />

in quale modo devono essere conteggiate? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria,<br />

bilancio, rettifiche)<br />

R. Le rettifiche vanno indicate nella specifica colonna del prospetto D4.1 del modulo di<br />

domanda.<br />

9.1.5 - D. (Direttiva) - Come si devono considerare eventuali rivalutazioni di cespiti realizzati<br />

nell'arco di tempo considerato per la realizzazione delle spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(istruttoria, spese ammissibili, rivalutazione di cespiti)<br />

R. Il quesito non è chiaro. Se si tratta di maggiori costi questi vengono valutati a consuntivo,<br />

per la concessione definitiva, fermo restando che, in quella occasione, non si possono<br />

superare gli impegni assunti in sede di concessione provvisoria.<br />

9.1.6 - D. (Direttiva) - In quale forma dovranno essere prodotti i dati desunti dal libro matricola?<br />

(Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, occupazione)<br />

R. Semplicemente nel prospetto C2 del modulo di domanda.<br />

9.1.7 - D. (Direttiva) (2.8) - La previsione di perdita d'esercizio nella fase di realizzazione del<br />

programma comporta che il capitale necessario per il reintegro (e copertura) possa essere<br />

considerato come parte nuova del capitale? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, mezzi<br />

propri, perdite d’esercizio)<br />

R. Le perdite prodotte nel corso di realizzazione del programma devono essere portate in<br />

detrazione, nel calcolo della parte nuova del capitale proprio, solo se, allo stesso fine,<br />

vengono computati gli utili accantonati e/o gli ammortamenti anticipati.<br />

9.1.8 - D. (Direttiva) - Se vi è disomogeneità nei dati di bilancio a causa di operazioni di fusione o<br />

incorporazione (o altre) con quale forma potranno essere forniti? (Direttiva 35730 -<br />

17/04/96) (istruttoria, bilancio, fusione)<br />

R. Per la valutazione economico-finanziaria del soggetto proponente la banca concessionaria<br />

ha ampio margine di manovra e discrezionalità nel proprio esame.<br />

9.1.9 - D. (Direttiva) - Per quale periodo è necessario redigere il business plan? (Direttiva 35730 -<br />

17/04/96) (istruttoria, business plan)<br />

R. La seconda parte del business plan deve essere redatto per ciascun esercizio, da quello<br />

precedente all'avvio a realizzazione dell'iniziativa a quello di entrata a regime della stessa.<br />

9.1.10 - D. (Direttiva) - Business plan: sotto 3/MM le banche non devono compilare un proprio<br />

dettaglio analitico ma solo commentare la carta descrittiva compilata dall'impresa? (Direttiva<br />

35730 - 17/04/96) (istruttoria, business plan, parte numerica)<br />

R. Solo per il primo anno al di sotto di tre miliardi di lire è consentito non compilare la parte<br />

numerica del business plan. In questo caso la banca concessionaria dovrà commentare la<br />

sola parte descrittiva.<br />

9.1.11 - (Direttiva) Nella compilazione del modula di domanda, al punto C2, vanno indicati i dati<br />

del cliente che assorbirà i dipendenti della società in liquidazione o quelli propri? (Direttiva<br />

35730 - 17/04/96) (istruttoria, occupazione)<br />

9.1.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Al punto C2 deve essere indicata l'occupazione dell'unità produttiva interessata dal<br />

programma di investimenti, strettamente riconducibile al programma medesimo.<br />

9.1.12 - (Direttiva) All. 4 circolare 8/3 37835 - è sufficiente la dichiarazione di ammissibilità alle<br />

agevolazioni resa dall'impresa o la banca deve eseguire accertamenti? (Direttiva 35730 -<br />

17/04/96) (istruttoria, documentazione, dichiarazione di ammissibilità)<br />

R. E' sufficiente la dichiarazione dell'impresa a meno che la dichiarazione stessa non risulti<br />

chiaramente priva di fondamento.<br />

9.1.13 - D. (Direttiva) - Punto C3 del modulo - se alla data di avvio del programma oggetto della<br />

presente istanza è in corso di realizzazione un altro programma di investimenti per<br />

"precedente" si deve intendere quello di entrata a regime di quest'ultimo? (Direttiva 35730 -<br />

17/04/96) (istruttoria, esercizio precedente)<br />

R. Si.<br />

9.1.14 - D. (Direttiva) - Punto D1 del modulo - Il conto economico precedente è quello relativo<br />

all'anno di entrata a regime di un altro programma in corso di realizzazione alla data di avvio<br />

del programma oggetto della presente istanza? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria,<br />

bilancio, conto economico)<br />

R. Si, in analogia al dato occupazionale. Il fine è quello di "depurare" gli effetti del<br />

programma da valutare da eventuali interferenze positive o negative che siano, del<br />

programma precedente ed in parte sovrapposto.<br />

9.1.15 - D. (Direttiva) - Punto D1 del modulo - Dati economici relativi all'unità produttiva in cui<br />

viene realizzato il progetto.<br />

Nel caso di investimenti effettuati in una unità produttiva distaccata fisicamente dalla sede<br />

principale ma non valutabile singolarmente dal punto di vista economico, il prospetto D1 è da<br />

considerare dell'impresa nel complesso? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, unità<br />

produttiva, conto economico)<br />

R. Se l'unità produttiva è tale, il progetto D1 deve essere ad essa riferito. Se non si tratta di<br />

una vera e propria unità produttiva, gli investimenti sono ammissibili a meno che non si tratti<br />

di una pertinenza di una unità produttiva (ad es. magazzino). In ogni caso il programma di<br />

investimenti può essere considerato ammissibile solo se è organico e funzionale.<br />

9.1.16 - D. (Direttiva) - Nel caso di investimenti in diversi stabilimenti, molto integrati dal punto<br />

di vista produttivo, in cui una valutazione economica separata non è possibile, il prospetto D1<br />

è da considerare complessivo dell'azienda? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria,<br />

programma, conto economico)<br />

R. Si deve sempre cercare di indicare i dati dell'unità produttiva interessata dall'iniziativa.<br />

9.1.17 - D. (Direttiva) - Punto D2 del modulo - Occupazione creata<br />

Nel caso in cui l'investimento avvenga in una unità produttiva distaccata dalla sede e implichi<br />

anche aumento occupazionale nel personale amministrativo di sede, se ne tiene conto?<br />

(Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, occupazione)<br />

R. No. L'occupazione da indicare è quella dell'unità produttiva, strettamente riconducibile<br />

all'iniziativa.<br />

9.1.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.18 - D. (Direttiva) - Punto D4 del modulo - Quale bilancio considerare se un'azienda ha un<br />

programma in corso di realizzazione alla data di avvio del programma oggetto della presente<br />

istanza? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, bilancio)<br />

R. Il bilancio da considerare è sempre, comunque, quello più prossimo. precedente o<br />

successivo che sia, alla data di avvio a realizzazione del programma da valutare.<br />

Non è previsto che tra le rettifiche siano indicati gli investimenti ancora da realizzare nel<br />

programma precedente in corso né, tanto meno, le agevolazioni attese riferibili a tali<br />

investimenti stessi.<br />

9.1.19 - D. (Direttiva) - Nel caso in cui il bilancio fosse quello del 1990 per iniziative che si<br />

avviano nel gennaio 1991, tra le variazioni significative bisogna inserire i dati relativi ad<br />

immobilizzazioni acquisite successivamente al 1990 oggetto di programmi che entrano a<br />

regime nel 1993 e di conseguenza contabilizzare i contributi concessi relativi a tali<br />

immobilizzazioni? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, bilancio, mezzi propri)<br />

R. Gli utili accantonati negli esercizi 1991, 19<strong>92</strong>,1993,1994 e 1995 (quelli relativi a<br />

quest'ultimo anno solo se già deliberati) vanno indicati, anno per anno, nel prospetto D4.2.1<br />

in aggiunta agli eventuali aumenti del capitale sociale. La stessa cosa vale per gli<br />

ammortamenti anticipati e, se si fa riferimento a utili e/o ammortamenti, anche per le perdite<br />

che, ovviamente, vanno riportate in detrazione.<br />

9.1.20 - D. (Direttiva) - Punto D4 del modulo - Se gli investimenti iniziati nell'88 e già soggetti a<br />

domanda legge 64, non rientrati in graduatoria, per la nuova domanda come <strong>488</strong> il bilancio<br />

relativo al punto D4.1 a quale esercizio va riferito? All'87 e le rettifiche al 94? (Direttiva<br />

35730 - 17/04/96) (istruttoria, bilancio, rettifiche)<br />

R. La prima colonna del punto D4.1 deve riferirsi al bilancio più prossimo alla data di avvio<br />

del programma. le rettifiche servono a tenere conto delle variazioni significative intervenute<br />

tra la data bilancio e quella di avvio.<br />

9.1.21 - D. (Direttiva) - Punto D5 del modulo - Piano finanziario<br />

Si direbbe che il piano è da riferire esclusivamente al programma in oggetto: è vero?<br />

A che data bisogna riferire il PIANO FINANZIARIO in special modo ai fini del capitale di<br />

esercizio?<br />

Il capitale proprio è il D4.1.11 + D4.2.2? Se è così vuol dire che si considera il preesistente<br />

utilizzabile per la copertura dei nuovi immobilizzi?<br />

Cosa si intende per capitale di esercizio?<br />

Il capitale d'esercizio è da intendersi come incremento indotto dal programma?<br />

In caso di imprese funzionanti ed articolate, come è possibile scindere tale incremento dal<br />

complessivo? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, piano finanziario, capitale di<br />

esercizio)<br />

R. Il piano finanziario si riferisce al programma da realizzare. Esso non è riferito ad alcun<br />

anno, ma al periodo compreso tra l'esercizio precedente l'avvio a realizzazione degli<br />

investimenti e quello di regime.<br />

Il capitale d'esercizio è pari alla somma dei fabbisogni incrementali di scorte e di capitale<br />

circolante che si manifestano nell'unità produttiva in conseguenza dell'iniziativa da<br />

agevolare.<br />

9.1.22 - D. (Direttiva) (2.9) - Imprese con due autonome entità produttive (una in ambito<br />

applicazione legge) - l'indicazione del capitale proprio è riferita alla società nella sua<br />

globalità? In caso contrario quale criterio per identificare la quota di capitale riferibile<br />

9.1.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

all'iniziativa agevolabile? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, mezzi propri, pluralità<br />

di programmi)<br />

R. Se la banca concessionaria è a conoscenza di altri eventuali programmi aziendali<br />

agevolabili, ancorché relativi a differenti unità produttive deve tenere debito conto del fatto<br />

che lo stesso ammontare di capitale proprio non può essere invocato a copertura di due o più<br />

programmi di investimento. E' opportuno, allora, una volta determinato il valore del capitale<br />

proprio preesistente attribuirlo pro-quota agli investimenti di ciascun programma. Per<br />

quanto concerne la parte nuova, invece, le relative delibere di aumento di capitale o di<br />

conferimento dei soci devono espressamente indicarne la totale o parziale destinazione. Se il<br />

programma è in corso o è ultimato e le delibere sono state già assunte senza che sia stata<br />

indicata tale destinazione, è opportuno, anche in questo caso, attribuirne il relativo valore a<br />

ciascun programma agevolabile, in proporzione agli investimenti ammissibili. Lo stesso<br />

discorso vale, naturalmente, per gli eventuali utili accantonati, gli ammortamenti anticipate<br />

le perdite.<br />

9.1.23 - D. (BNL) Nel caso in cui, durante la fase istruttoria di un progetto, emergano elementi<br />

d’incompletezza tali da determinare un esito negativo, la società può ripresentare lo stesso<br />

progetto completo della necessaria documentazione sull’applicazione di legge successiva?<br />

D. (BNL) Nel caso in cui la cliente ritiri la richiesta di agevolazioni durante la fase istruttoria<br />

e prima dell’esito della stessa ha possibilità di riproporre lo stesso progetto sull’applicazione<br />

successiva? (4 - 06/06/96) (istruttoria, domanda, ripresentazione)<br />

R. A meno che per “elementi d’incompletezza” non si intendano elementi di inammissibilità,<br />

la risposta è positiva in entrambi i casi prospettati, fermo restando, comunque, che la<br />

domanda presentata “sull’applicazione di legge successiva” si considera, a tutti gli effetti,<br />

come presentata per la prima volta.<br />

9.1.24 - D. (Carisbo) Congruità delle spese: all’art.4 punto 3 del regolamento (decreto MICA<br />

20/10/95 n.527) si dice: “Le spese sopraindicate sono ammesse al netto dell’IVA in misura<br />

congrua in rapporto alla tipologia dell’iniziativa e alle condizioni di mercato...” e poi ancora<br />

all’art.6 punto e) dello stesso regolamento, tra gli adempimenti istruttori, si prevede<br />

l’ammissibilità e la congruità delle spese esposte nella domanda. Al fine di fornire ai tecnici<br />

incaricati le giuste indicazioni la domanda che poniamo è: cosa si deve correttamente<br />

intendere in questo caso per congruità delle spese; è sufficiente verificarne l’esistenza e la<br />

rispondenza delle stesse alle ipotesi previste come agevolabili o è invece richiesto che si entri<br />

nel merito del “quantum” delle varie fatture (ipotesi che si rivelerebbe - ovviamente - di<br />

difficilissima praticabilità e potrebbe trovare soluzione solo con l’intervento di tecnici<br />

specializzati per ogni singolo settore produttivo).<br />

Tale richiesta è da intendersi riferita anche al quadro C3, cioè alla valutazione di quanto<br />

indicato dalle aziende in merito alla capacità produttiva come conseguenza degli investimenti<br />

oggetto delle richieste di intervento agevolativo. (4 - 06/06/96) (istruttoria, spese<br />

ammissibili, congruità)<br />

R. Per quanto concerne la congruità, si rimanda al testo del verbale che propone al Direttore<br />

Generale della Produzione Industriale l’emanazione di una specifica circolare in tema di<br />

esame di ammissibilità delle spese e, in particolare, di pertinenza e congruità delle stesse. A<br />

tale proposito, comunque, si ricorda che le risultanze dell’esame di ammissibilità delle spese<br />

esposte dall’impresa, finalizzato alla concessione provvisoria delle agevolazioni, deve essere<br />

riassunto ai punti C16 e C17 della relazione istruttoria; nel primo vanno indicate le spese<br />

ritenute ammissibili, suddivise per capitolo di spesa; nel secondo, invece, occorre fornire, per<br />

ciascun capitolo, una sintetica indicazione delle variazioni operate rispetto alla richiesta<br />

9.1.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dell’impresa in termini numerici e descrittivi (es.: capitolo suolo: detratte £M. 120,5 per<br />

riduzione al 10%; capitolo opere murarie: detratte £M. 500,0 per congruità capannone<br />

magazzino; capitolo macchinari: detratte £M. 340,0 per esclusione macchinario ditta<br />

..mod..... usato).<br />

Anche per quanto concerne la capacità produttiva, la banca concessionaria deve esprimere<br />

la propria valutazione. Si tratta, in pratica, di formulare un giudizio di massima in merito<br />

all’attendibilità dei dati forniti dall’impresa, tenuto conto delle caratteristiche dei macchinari<br />

e degli impianti installati o da installare. La valutazione delle potenzialità degli impianti di<br />

produzione ha diretto riflesso sulla verifica dell’attendibilità del business plan.<br />

9.1.25 - D. (M. Lombardo) Il business plan deve essere riferito all’azienda o all’unità produttiva in<br />

cui è realizzato l’investimento? (4 - 06/06/96) (istruttoria, business plan)<br />

R. Come già chiarito al punto 1.2 della circolare n.37835 dell’8.3.96, la prima parte del<br />

business plan deve riguardare l’impresa, l’iniziativa da agevolare e l’unità produttiva<br />

nell’ambito della quale l’iniziativa medesima viene realizzata; la seconda parte, invece, deve<br />

essere riferita all’unità produttiva.<br />

9.1.26 - D. (M. Lombardo) La banca deve valutare il business plan basandosi obbligatoriamente<br />

sul modello fornito dal software IPI? In caso negativo, si devono comunque calcolare gli<br />

indici di bilancio della relazione istruttoria? Su quale anno? (4 - 06/06/96) (istruttoria,<br />

business plan, software)<br />

R. Qualora l’impresa abbia aderito al suggerimento, contenuto nel punto 1.3 della circolare<br />

n. 37835 dell’8.3.96, di fornire, attraverso i prospetti allegati alla circolare medesima, i dati<br />

di base che essa ha utilizzato per lo sviluppo del proprio business plan, si ritiene opportuno<br />

che la banca, attraverso tali dati, operi, a sua volta, lo sviluppo del business plan, utilizzando<br />

lo specifico software IPI. Quest’ultimo, infatti, rappresenta un primo tentativo di rendere<br />

raffrontabili i risultati dello strumento di cui si tratta e di uniformare i criteri di valutazione<br />

da parte delle Banche concessionarie, attraverso il calcolo automatico degli elementi<br />

richiesti al punto C14 della relazione istruttoria. Resta fermo che le Banche concessionarie,<br />

nella illustrazione e commento del business plan di cui al punto C15 della relazione<br />

istruttoria, mantengono la massima libertà di acquisire e valutare gli elementi aggiuntivi che<br />

ritenessero opportuni o necessari.<br />

9.1.27 - D. (M. Lombardo) (2.10) Dove va indicato nel piano finanziario l’autofinanziamento<br />

lordo prodotto dalla gestione (inteso come utile non distribuito + ammortamenti)? (4 -<br />

06/06/96) (istruttoria, piano finanziario, autofinanziamento)<br />

R. Il prospetto D5 del modulo di domanda, per quanto concerne l’impresa, ed il prospetto E9<br />

della relazione istruttoria, per quanto concerne la Banca concessionaria, riportano, con<br />

sufficiente evidenza, la voce “Altre disponibilità (specificare)” con la possibilità di<br />

descrivere la voce corrispondente all’importo trascritto.<br />

9.1.28 - D. (M. Lombardo) Cosa si intende per capitale di esercizio? Se l’azienda non lo indica, la<br />

banca può integrarlo? (4 - 06/06/96) (istruttoria, piano finanziario, capitale di esercizio)<br />

R. Il capitale di esercizio, da indicare nel prospetto D5 del modulo di domanda ed in quello<br />

E9 della relazione istruttoria, concerne il maggior fabbisogno finanziario relativo<br />

all’incremento delle scorte e del circolante indotto dal programma di investimenti da<br />

agevolare. E’ certamente un dato integrabile o modificabile dalla Banca concessionaria.<br />

9.1.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.29 - D. (M. Lombardo) (2.11) L’inclusione nel capitale proprio della parte preesistente<br />

calcolata al punto D.4.1.11 può comportare, da un punto di vista strettamente finanziario,<br />

un’insufficienza delle fonti di copertura rispetto al totale dei fabbisogni finanziari connessi<br />

all’investimento. In questo caso, ed in altri casi in cui il piano finanziario indicato<br />

dall’impresa nel modulo di domanda apparisse non congruo, è necessario ed opportuno<br />

concordare con la parte le modifiche da apportare per pervenire alla predisposizione di un<br />

idoneo piano di copertura e con quali modalità? (4 - 06/06/96) (istruttoria, piano<br />

finanziario, variazione)<br />

R. Si conferma che nel piano finanziario di cui al punto D5 del modulo di domanda l’impresa<br />

deve indicare, tra le fonti di copertura, il capitale proprio preesistente più quello nuovo<br />

(punti D.4.1.11, D.4.2.1 e D.4.2.2 del modulo stesso). Qualora il piano finanziario redatto<br />

dall’impresa dovesse apparire per altro verso “non congruo” per la Banca concessionaria,<br />

quest’ultima può apportarvi, di concerto con l’impresa, le modifiche che ritiene più<br />

opportune, motivandole adeguatamente e compiutamente nelle note a corredo del punto E9<br />

della relazione istruttoria.<br />

9.1.30 - D. (M. Lombardo) E’ possibile subordinare l’erogazione delle singole tranches del<br />

contributo all’effettivo realizzarsi di alcune delle modalità di copertura dell’investimento<br />

previste nel piano finanziario (con particolare riferimento ai finanziamenti a m/l lungo<br />

termine ed ai flussi di autofinanziamento)? In caso affermativo, quando possono ritenersi<br />

assolti detti subordini? (4 - 06/06/96) (istruttoria, copertura finanziaria, erogazioni)<br />

R. La normativa prevede talune determinate condizioni da soddisfare prima dell’erogazione<br />

delle agevolazioni, tra le quali non è compresa quella relativa all’effettivo realizzarsi delle<br />

modalità di copertura dell’investimento. La Banca concessionaria deve valutare la concreta<br />

possibilità che l’impresa possa fare fronte ai propri impegni in tal senso; qualora il piano<br />

dell’impresa non dovesse dare le necessarie e ragionevoli garanzie, la banca concessionaria<br />

può esprimere, nei casi più gravi, un giudizio negativo sull’agevolabilità dell’iniziativa<br />

ovvero, negli altri casi, invitare l’impresa stessa, facendone esplicito cenno nelle note al<br />

punto E9 della relazione istruttoria, a rappresentare tempestivamente, nel corso della<br />

realizzazione dell’iniziativa, il concretizzarsi degli impegni assunti. Il venir meno delle<br />

condizioni di copertura del programma di investimenti deve essere tempestivamente<br />

segnalato dalla Banca al Ministero per i conseguenti adempimenti, ivi compresa, nei casi più<br />

gravi, la revoca delle agevolazioni.<br />

9.1.31 - D. (M. Lombardo) Il piano finanziario va redatto con riferimento all’azienda o alla singola<br />

unità produttiva in cui è realizzato l’investimento? (5 - 18/06/96) (istruttoria, piano<br />

finanziario)<br />

R. Il piano finanziario di cui al punto D5 del modulo di domanda deve essere redatto con<br />

riferimento all’iniziativa.<br />

9.1.32 - D. (EPF) Ai fini della valutazione della consistenza patrimoniale e finanziaria dell’impresa<br />

richiedente le agevolazioni è necessario acquisire, in sede di prima applicazione della<br />

normativa, il bilancio relativo all’esercizio 1995? (5 - 18/06/96) (istruttoria, bilancio)<br />

R. Tra gli accertamenti istruttori è compreso quello relativo alla “consistenza patrimoniale e<br />

finanziaria dell’impresa richiedente....anche attraverso l’analisi degli ultimi due bilanci<br />

approvati prima della sottoscrizione del modulo di domanda” (punto 5.10 della circolare n.<br />

38522/95). Il bilancio 1995, quindi, deve essere acquisito, qualora già approvato alla data<br />

della sottoscrizione della domanda; può esserlo, anche se in bozza, qualora non ancora<br />

9.1.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

approvato alla stessa data, in aggiunta agli ultimi due approvati. Non si comprende il<br />

riferimento, contenuto nella domanda, alla prima applicazione della normativa.<br />

9.1.33 - D. (Irfis) Il punto 6.2 della circolare ministeriale n.38522 del 15/12/95 prevede che, ai fini<br />

della determinazione del margine di struttura, si fa riferimento allo stato patrimoniale<br />

risultante dal bilancio approvato a data quanto più prossima possibile a quella di avvio a<br />

realizzazione del programma e che è tuttavia possibile procedere a talune rettifiche per tener<br />

conto di eventuali variazioni intervenute tra la data del bilancio e quella di avvio del<br />

programma.<br />

Ciò premesso si chiede di conoscere se sia possibile considerare tra le poste di rettifica<br />

(similmente a quanto previsto per i contributi in conto capitale), i finanziamenti a medio<br />

termine frattanto deliberati e concessi e non ancora contabilizzati dall’impresa richiedente per<br />

la parte commisurata agli investimenti estranei al programma da agevolare ai sensi della legge<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, inclusi nell’attivo patrimoniale.<br />

Si chiede altresì di conoscere se detti contributi (e finanziamenti), riferiti sempre a pregressi<br />

investimenti contabilizzati, possano essere computati ancorché concessi in epoca successiva<br />

alla data di avvio del programma. (5 - 18/06/96) (istruttoria, bilancio, rettifiche)<br />

R. La seconda colonna (“Rettifiche”) del prospetto D.4.1 del modulo di domanda deve essere<br />

utilizzata per apportare le opportune rettifiche che tengano conto di eventuali variazioni<br />

significative intervenute tra la data del bilancio indicato nella prima colonna dello stesso<br />

prospetto e quella di avvio del programma. Un’ulteriore rettifica, da indicare in tale seconda<br />

colonna, consiste unicamente nei contributi in c/capitale concessi, anche successivamente<br />

alla data di avvio a realizzazione del programma, e non contabilizzati, relativi ad<br />

investimenti, estranei al programma da agevolare, inclusi nella posta B dell’attivo dell’attivo<br />

patrimoniale. I finanziamenti a m/l termine di cui al quesito, pertanto, possono essere indicati<br />

tra le rettifiche solo se contabilizzati tra la data del bilancio indicato nella prima colonna e<br />

quella di avvio del programma. Tali finanziamenti, pertanto, potranno essere positivamente<br />

considerati, solo in presenza di un margine di struttura negativo, ai fini del riequilibrio<br />

finanziario.<br />

Per quanto concerne i contributi in c/capitale a fronte di investimenti inclusi nella posta B<br />

(Immobilizzazioni) dell’attivo patrimoniale, essi possono essere computati dall’impresa,<br />

qualora concessi entro la data di sottoscrizione del modulo, ed anche dalla banca<br />

concessionaria, qualora noti a quest’ultima e concessi entro la data di redazione della<br />

relazione istruttoria.<br />

9.1.34 - D. (M. Umbria) (11.7 - 17.3) Nel caso in cui l’istituto collaboratore (società di leasing)<br />

esprima parere negativo su un dato programma di investimento e, l’azienda interessata<br />

dichiari successivamente di voler realizzare lo stesso in via ordinaria, si chiede se la banca<br />

concessionaria possa considerare gli investimenti, inizialmente programmati con intervento<br />

leasing, come interventi diretti. (5 - 18/06/96) (istruttoria, programma, modalità di<br />

realizzazione)<br />

R. Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente<br />

modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta<br />

entro i termini fissati. Qualora l’intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente<br />

alla chiusura dei termini, l’eventuale nuova domanda concorrerà all’attribuzione dei fondi<br />

disponibili per l’esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un<br />

programma realizzato in parte anche direttamente dall’impresa (iniziativa mista), dal<br />

momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti<br />

in<br />

9.1.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa<br />

dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma.<br />

9.1.35 - D. (B. Carige) (13.8) Un’azienda ha presentato domanda di agevolazione classificando<br />

l’iniziativa come trasferimento/nuova iniziativa. L’investimento prospettato risulta così<br />

composto:<br />

- progettazioni e studi £M. 295,7<br />

- suolo aziendale £M. 862,4<br />

- opere murarie ed assimilate £M. 6.313,2<br />

- macchinari, impianti ed attrezzature £M. 2.015,1<br />

---------------------------<br />

Totale £M. 9.486,4<br />

Dalla domanda si evince, inoltre, che:<br />

• il vecchio stabilimento di proprietà ha una superficie complessiva di mq. 8.000 e verrà<br />

adibito a magazzino prodotti e ricovero attrezzature obsolete;<br />

• il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione, avrà una superficie complessiva di<br />

mq.12.000 c.a.;<br />

• il trasferimento non è stato imposto da alcuna Pubblica Amministrazione.<br />

Si richiede se deve essere applicato nella fattispecie l’art.3 comma 2 del regolamento che<br />

prevede la concessione dell’agevolazione sul costo del progetto diminuito del valore dei<br />

cespiti già utilizzati e non più reimpiegati come individuato da perizia giurata. (5 - 18/06/96)<br />

(istruttoria, trasferimento, scomputo cespiti non reimpiegati)<br />

R. La diminuzione di cui all’art.3, comma 2 del regolamento si applica, come indicato nello<br />

stesso quesito, nel caso di cespiti non più reimpiegati. La diminuzione non va applicata,<br />

pertanto, solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa<br />

con l’attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare. In tal caso, determinando ciò<br />

un aumento dell’ammontare delle agevolazioni, si configura, di fatto, l’estensione dei benefici<br />

anche ai beni reimpiegati, i quali, pertanto, sono anch’essi sottoposti ai vincoli temporali di<br />

cui all’art.8, comma 1, lettera b del regolamento.<br />

9.1.36 - D. (S. Paolo) (1.3.8) Gli errori riscontrati sulla domanda: trascrizione valori, dati, ecc.,<br />

possono essere sanati con dichiarazione rettificativa autenticata presentata dalla Società. Se<br />

dalla documentazione allegata sono desumibili i dati esatti è possibile evitare eventuali<br />

dichiarazioni rettificative?<br />

D. (S. Paolo) Se nella prima pagina del modulo di domanda non è segnalato l’intervento in<br />

leasing o l’unitarietà con altre domande presentate, si considera “NO”? E se nel quadro D5 è<br />

invece presente l’intervento della società di leasing? Oppure è indicato successivamente il<br />

numero al punto C5? (2 - 23/05/96) (istruttoria, domanda, errore)<br />

R. Fermo restando che i dati e le informazioni mancanti possono non dare luogo alla<br />

restituzione della domanda qualora gli stessi siano desumibili dalla documentazione allegata<br />

alla stessa, si ritiene opportuno che, qualora detti dati ed informazioni, a giudizio della<br />

banca concessionaria, siano determinanti, vengano comunque acquisiti sotto forma di<br />

dichiarazione sostitutiva di notorietà.<br />

9.1.37 - D. (S. Paolo) (1.3.9) Se viene indicato un codice Istat non rispondente all’attività<br />

esplicitata, si rettifica tale codice? Potrebbe darsi che come codice Istat indicato in domanda<br />

non risulti ammissibile mentre con il nuovo codice ricavato dalla banca rientra<br />

nell’ammissibilità. (2 - 23/05/96) (istruttoria, errore, codice Istat)<br />

9.1.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. L’accertamento della correttezza del codice ISTAT attribuito dall’impresa all’attività<br />

dalla stessa esercitata, ovvero l’indicazione dello stesso, qualora mancante, rientra tra i<br />

compiti istruttori della banca concessionaria.<br />

9.1.38 - D. (S. Paolo) (1.3.14) Nei due originali della domanda il richiedente ha apportato le<br />

seguenti modifiche:<br />

• pag.9 - sostituito “si impegna” con “dichiara di essere consapevole dell’obbligo”;<br />

• pag.10 - sostituito “sottoscrive l’obbligo” con “dichiara inoltre di essere consapevole<br />

dell’obbligo”.<br />

La domanda è da respingere o da restituire per la ripresentazione? (5 - 18/06/96) (istruttoria,<br />

domanda, difforme dal modulo)<br />

R. La formulazione adottata dall’impresa appare equipollente a quella prevista dal modulo di<br />

domanda e, pertanto, la domanda stessa può essere accolta.<br />

9.1.39 - D. (Direttiva) (7.12) - Se l'iniziativa è stata avviata da qualche anno, la seconda parte del<br />

business-plan va sviluppata a decorrere da quale esercizio? Da quello precedente all'avvio<br />

della realizzazione in corso? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (istruttoria, business plan, parte<br />

numerica)<br />

R. In questo caso è consentito, per il solo primo anno di applicazione della normativa (e,<br />

quindi, per le domande presentate entro il 3.5.96), che la seconda parte del business plan non<br />

venga predisposta. Nel caso in cui l'azienda non volesse beneficiare di tale semplificazione,<br />

può redigere tale seconda parte a partire dall'esercizio 1995, precedente a quello di<br />

presentazione della domanda.<br />

9.1.40 - D. (S. Paolo) (10.5) Da una interpretazione rilasciata dal MICA (17.4.96) è stato chiarito<br />

che è possibile presentare più domande in corrispondenza di più interventi di leasing sulla<br />

stessa unità produttiva, purché detti interventi siano riferiti a singoli programmi organici e<br />

funzionali: E’ corretta l’interpretazione che l’acquisto di un singolo macchinario può<br />

rappresentare un programma organico e funzionale? (3 - 29/05/96) (istruttoria, spese<br />

ammissibili, acquisto di singolo macchinario)<br />

R. Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di<br />

quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di<br />

investimenti organici e funzionali.....(art. 2, comma 3 del regolamento). I programmi<br />

concernenti l'acquisto di singoli macchinari devono essere ricondotti ad una delle tipologie<br />

ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento (punto, 3.8 della circolare n. 38522/95).<br />

9.1.41 - D. (Direttiva) (13.4) - Punto C4 del modulo - La domanda esclude la possibilità di indicare<br />

più di una tipologia di investimenti ad eccezione del trasferimento.<br />

Significa che nel caso di più tipologie di investimento su una stessa unità produttiva (ad<br />

esempio riconversione più ammodernamento) bisogna indicare la prevalente? (Direttiva<br />

35730 - 17/04/96) (istruttoria, domanda, tipologia di investimento)<br />

R. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una sola iniziativa e quest'ultima deve presentare le<br />

caratteristiche per essere inquadrata in una delle tipologie ammissibili. Nel caso di più<br />

tipologie e, quindi, di più iniziative, occorre presentare domande separate.<br />

9.1.42 - D. (B. Carige) (18.11) Un’azienda che opera nel settore della estrazione e della lavorazione<br />

dell’ardesia, ha presentato domanda di agevolazione indicando come ubicazione dell’unità<br />

produttiva il comune di Cicagna (GE) in cui viene svolta la sola lavorazione. Dall’esame<br />

dell’investimento - classificato dall’azienda come ampliamento - è stato appurato che nello<br />

9.1.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

stesso è compreso anche l’acquisto di terreni da adibire a cava ubicati nel comune di Triora<br />

(IM) ed in area compresa tra i comuni di Lorsica (GE) e Cicagna (GE), quest’ultima area dista<br />

alcuni chilometri dal succitato stabilimento in cui viene attuata la lavorazione del materiale<br />

ardesiaco. Si precisa, inoltre, che il materiale che verrà estratto dalle nuove cave sarà lavorato<br />

nell’unità produttiva in Cicagna. In questa fattispecie è possibile considerare l’iniziativa come<br />

unica unità produttiva (tutti i comuni interessati sono inseriti in area obiettivo 5b) ed<br />

agevolare tutto il programma di spesa, come ritiene l’azienda, oppure devono essere<br />

considerate più unità produttive separate (una per comune) e quindi poter agevolare il solo<br />

investimento in Cicagna (GE)?<br />

D. (Carisbo) Un’azienda svolge la propria attività in una serie di cinque stabilimenti/depositi,<br />

tutti situati nella circoscrizione 2 di Reggio Emilia e tutti ravvicinatissimi tra loro. L’azienda<br />

ha presentato una sola domanda in quanto considera detti stabilimenti strettamente integrati<br />

tra di loro e chiede, quindi di poter considerare l’iniziativa come un tutt’unico ai fini del<br />

programma di investimento. E’ possibile condividere la tesi sostenuta dalla ditta? (4 -<br />

06/06/96) (istruttoria, unità produttiva, delimitazione)<br />

R. La normativa non esclude che uno stesso programma possa riguardare investimenti<br />

relativi a più attività produttive, ma fa più volte esplicito riferimento all’unità produttiva<br />

nell’ambito della quale il programma viene realizzato. Non appare, pertanto, possibile<br />

ricomprendere in un’unica domanda di agevolazioni investimenti realizzati o da realizzare in<br />

più unità produttive. A tale riguardo, nel caso in cui una stessa domanda comprenda<br />

investimenti realizzati in più siti, occorre verificare se si tratti di più unità produttive o di più<br />

reparti di uno stesso stabilimento, con riferimento, soprattutto, all’occupazione, alle<br />

produzioni ed ai dati economici.<br />

9.1.43 - D. (BNL) (18.14) In caso di attività mista in cui quella prevalente non sia agevolabile, è<br />

possibile agevolare investimenti sull’attività marginale? (4 - 06/06/96) (istruttoria, attività<br />

prevalente non agevolabile)<br />

R. Qualora un’iniziativa riguardi una unità produttiva nella quale vengano svolte più attività,<br />

alcune delle quali non ammissibili o ammissibili con l’utilizzo delle sole risorse nazionali,<br />

l’iniziativa stessa può essere positivamente considerata se, con esclusivo riferimento alla<br />

stessa siano univocamente individuabili i parametri tecnici ed economici, soprattutto<br />

occupazionali. Tra le spese, potranno essere considerate ammissibili quelle afferenti<br />

esclusivamente l’attività agevolabile. In caso contrario, l’iniziativa all’esame dovrà, a<br />

seconda delle due ipotesi in esame, essere esaminata con esito negativo ovvero proposta per<br />

l’utilizzo delle sole risorse nazionali (punto C5 della relazione istruttoria).<br />

9.1.44 - (Direttiva) (10.6 - 13.9) - Acquisto del solo immobile. L'acquisto dell'immobile aziendale,<br />

qualora non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle<br />

tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se<br />

l'impresa titolare della domanda conduceva precedentemente la propria attività in locali in<br />

fitto. In tal caso, si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla<br />

riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di<br />

"ristrutturazione". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (istruttoria, spese ammissibili, acquisto di<br />

immobile)<br />

9.1.45 - D. (EPF) Una società (grande impresa) ha presentato a maggio un progetto ai fini della<br />

concessione dei contributi della <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. La stessa società (società A) vorrebbe oggi,<br />

attraverso lo scorporo di attività e passività, costituire una nuova società (Società B) con il<br />

medesimo oggetto sociale, trasferendole in particolare anche la parte produttiva. La domanda<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong>,<br />

9.1.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

fermo restando la tipologia di investimento, la modalità di realizzazione, la copertura dello<br />

stesso, e i restanti parametri, può essere trasferita in capo alla società B? 6 - 25/06/96)<br />

(istruttoria, programma, variazione)<br />

R. Come precisato al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96, eventuali variazioni<br />

all’iniziativa, apportate successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle<br />

domande, che comportino modifiche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie o per<br />

il calcolo delle agevolazioni, configurano, di fatto, una nuova domanda che, pertanto, può<br />

essere presa in considerazione a valere sulle risorse finanziarie di uno degli esercizi<br />

successivi.<br />

L’operazione di scorporo prospettata può, pertanto, essere eseguita senza alcun riflesso<br />

sull’ammissibilità della domanda presentata, a condizione che l’operazione stessa non<br />

comporti le modifiche di cui sopra, tenendo conto, però, che, ai sensi del punto 1.1 della<br />

circolare citata, è con riferimento alla Società B ed al momento in cui la stessa diviene<br />

titolare dell’iniziativa che va rilevato il valore del capitale proprio preesistente valido per il<br />

calcolo dell’indicatore n. 1 e non con riferimento alla Società A, come, certamente, indicato<br />

sul modulo di domanda.<br />

Qualora lo scorporo avvenga successivamente alla data di pubblicazione sulla GURI della<br />

graduatoria regionale, le conseguenti modifiche come sopra precisato non avrebbero più<br />

riflesso ai fini dell’ammissibilità della domanda, bensì, qualora riguardanti i valori degli<br />

indicatori, ai fini del calcolo degli scostamenti di cui all’art.8, comma 1, lettera f) del<br />

regolamento.<br />

Resta fermo che, ai fini dell’eventuale concessione delle agevolazioni in favore della Società<br />

B, il legale rappresentante di quest’ultima deve sottoscrivere, con le stesse modalità, le<br />

dichiarazioni, gli impegni e gli obblighi già sottoscritti dal legale rappresentante della<br />

Società A nel modulo di domanda.<br />

9.1.46 - D. (S. Paolo) Nell’esposizione dei piani finanziari, a fronte degli investimenti fissi,<br />

vengono indicati tra le fonti alcune a “breve” (scop. c/c - fornitori - cash flow - ecc.); anche se<br />

da un punto di vista non proprio corretto, si possono ritenere valide? (6 - 25/06/96)<br />

(istruttoria, piano finanziario, fonti di copertura)<br />

R. Il piano finanziario sinteticamente indicato al punto D5 del modulo di domanda dovrebbe<br />

correttamente comprendere fonti di copertura a m/l termine. L’indicazione, da parte<br />

dell’impresa, di fonti di copertura a breve, comporta un più puntuale esame da parte della<br />

banca, da condurre attraverso la seconda parte del business plan come definita al punto 1.2<br />

della circolare n. 37835 dell’8.3.96.<br />

9.1.47 - D. (S. Paolo) Nel modulo di domanda l’anno a regime non è quasi mai quello successivo<br />

alla data di entrata a regime prevista dall’azienda, come comportarsi?<br />

D. (EPF) La normativa dice che l’esercizio a “regime” è quello successivo a quello di entrata<br />

a regime degli impianti oggetto delle agevolazioni. Qualora però la data di entrata a regime<br />

del quadro C1 risulti entro il mese di gennaio dell’anno, l’anno a regime può essere<br />

considerato lo stesso anno (es. data di entrata a regime del nuovo programma 31/1/96, anno a<br />

regime 1996) visto che situazioni del genere rappresentano una percentuale notevole dei<br />

progetti presentati o, diversamente, occorre che l’anno a regime sia successivo<br />

necessariamente a quello di entrata a regime degli impianti (cs. data di entrata a regime del<br />

nuovo programma 1/1/96, anno a regime necessariamente 1997) con conseguenze inevitabili<br />

sui quadri C2, C3 e D1 che andrebbero riformulati? (6 - 25/06/96) (istruttoria, esercizio a<br />

regime)<br />

9.1.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Qualora l’impresa abbia indicato i dati a regime (conto economico, produzioni,<br />

occupazione, ecc.) con riferimento all’anno in cui il regime stesso viene raggiunto e non<br />

all’anno successivo, è su tali dati ed il relativo anno che deve basarsi la valutazione della<br />

banca concessionaria ed il calcolo dell’indicatore n. 2, fermo restando che, come precisato al<br />

punto 6.6 della circolare n. 38522/95, ai fini della verifica a consuntivo, “il numero di<br />

occupati attivati dall’iniziativa è rilevato con riferimento all’esercizio successivo all’entrata<br />

a regime degli impianti del programma”.<br />

9.1.48 - D. (S. Paolo) Una società dichiara di acquisire il 95% del programma di investimento<br />

(nuovi macchinari e attrezzature con relativo studio di progettazione) dal Presidente della<br />

società stessa nonché socio, operante sotto forma di ditta individuale. Si vuole sapere se<br />

occorre seguire una regola analoga a quella prevista per gli immobili alienati da soci o se è<br />

semplicemente necessaria una maggiore prudenza in fase di valutazione di congruità dei costi.<br />

(7- 10/07/96) (istruttoria, acquisto da socio, valutazione del costo)<br />

R. Il caso prospettato configura un’operazione di compravendita tra due soggetti giuridici<br />

diversi, uno dei quali, ancorché socio dell’impresa acquirente, effettua l’operazione stessa<br />

nell’ambito della propria normale attività di produzione e vendita di macchinari ed<br />

attrezzature. Non va pertanto applicata la norma di cui all’art. 4, comma 3 del regolamento,<br />

concernente gli immobili, finalizzata ad evitare speculazioni immobiliari. Si concorda,<br />

tuttavia, con la banca concessionaria nel ritenere necessaria una maggiore prudenza in fase<br />

di valutazione di congruità dei costi.<br />

9.1.49 - D. (B. Carige) Un’impresa, per errore materiale, ha inserito nel modulo di domanda la<br />

percentuale di contributo richiesto nella misura del 10% anziché il 100% della misura<br />

massima richiedibile come ci è stato dichiarato essere nelle loro intenzioni. Tale volontà, pur<br />

con ulteriore imprecisione, si evincerebbe nel quadro D5 laddove è stato indicato l’importo di<br />

lire 390 milioni (che in realtà è il 10% ESL anziché il 10% ESN come sarebbe stato corretto<br />

per una grande impresa in zona Obiettivo 2). Possiamo modificare la percentuale da 10% a<br />

100%? (7- 10/07/96) (istruttoria, agevolazione richiesta, errore)<br />

R. No (vedi circolare n. 38102 del 16.4.96, lettera A- punto 1.1.2 della raccolta).<br />

9.1.50 - D. (B. Napoli) (2.15) Se a seguito dell’esame di congruità degli investimenti a preventivo<br />

dovesse risultare una notevole riduzione del fabbisogno finanziario, può essere consentito<br />

all’imprenditore di ridimensionare il capitale proprio dichiarato inizialmente fino a rendere<br />

invariato il primo indicatore? (7- 10/07/96) (istruttoria, mezzi propri, parte eccedente i<br />

limiti consentiti)<br />

R. Solamente la banca concessionaria può, in fase istruttoria, apportare modifiche ai dati<br />

inseriti in domanda, rilevanti ai fini della formazione della graduatoria o per il calcolo delle<br />

agevolazioni (vedi punti 1.2 e 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96). In ogni caso, qualora, a<br />

seguito dell’esame di ammissibilità delle spese, vi sia un esubero di capitale proprio rispetto<br />

ai limiti massimi consentiti (vedi circolare n. 38522/95, punto 6.2, terzultimo capoverso),<br />

l’impresa non è soggetta ad alcun vincolo o obbligo in relazione alla parte eccedente.<br />

9.1.51 - D. (M. Lombardo) Nella tabella c/economico nel caso di un anno precedente 1993 e un<br />

anno a regime 1997, il valore attuale a che data deve essere considerato? (7- 10/07/96)<br />

(istruttoria, conto economico, valore attuale)<br />

R. Con l’espressione “valore attuale” si intende che il conto economico a regime deve essere<br />

indicato a lire costanti rispetto a quello precedente, in modo da evidenziare le variazioni tra i<br />

due prospetti al netto dell’inflazione. Qualora l’impresa non abbia seguito tale indicazione,<br />

9.1.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

del fattore inflattivo deve tenere debito conto la banca concessionaria in sede di esame<br />

istruttorio.<br />

9.1.52 - D. (M. Lombardo) (17.8) La società di leasing presenta un’operazione con giudizio<br />

negativo, dovrà essere regolarmente protocollata da noi e l’istruttoria si concluderà in modo<br />

negativo? (7- 10/07/96) (istruttoria, leasing, esito negativo)<br />

R. Nel caso in cui la società di leasing non deliberi l’operazione o la deliberi con esito<br />

negativo, la banca concessionaria deve protocollare la domanda e rigettarla, senza<br />

procedere ad alcuna attività istruttoria; nel caso di iniziativa “mista”, la banca deve<br />

comunque istruire la domanda concernente gli investimenti realizzati direttamente<br />

dall’impresa, valutando la sussistenza della validità economico-finanziaria dell’iniziativa,<br />

nonché, ovviamente, la funzionalità ed organicità della stessa, ancorché in misura ridotta.<br />

9.1.53 - D. (M. Lombardo) La data di approvazione bilancio della “snc” deve intendersi quella di<br />

presentazione del modello 750? (7- 10/07/96) (istruttoria, bilancio, data di approvazione)<br />

R. Si.<br />

9.1.54 - D. (Carisbo) Quali sono esattamente gli elementi da prendere a base per la dimostrazione e<br />

quantificazione delle realizzazioni in economia (Commesse interne), qualora agevolabili (cioè<br />

per impianti/macchinari)? Sono sufficienti i valori quantificati a libro cespiti o occorre altro?<br />

(7- 10/07/96) (istruttoria, realizzazione in economia, valutazione)<br />

R. Vedi punto 8.3 della circolare n. 38522 del 15.12.1995.<br />

9.1.55 - D. (M. Centroitalia) Al momento della domanda l’ultimo bilancio approvato era il 1994;<br />

in fase istruttoria deve essere chiesto e commentato anche il bilancio 1995, nel frattempo<br />

approvato? (7- 10/07/96) (istruttoria, bilancio)<br />

R. L’acquisizione del bilancio 1995 si ritiene opportuna per formulare una più corretta<br />

valutazione dell’impresa.<br />

9.1.56 - D. (M. Centroitalia) E’ possibile conoscere come vanno calcolati i seguenti indici del<br />

business plan: tasso interno di redditività, rendimento del capitale impiegato, rendimento del<br />

capitale investito, redditività macroeconomica. (7- 10/07/96) (istruttoria, business plan,<br />

indici)<br />

R. Il calcolo di tali indici è esplicitato nelle istruzioni all’uso del software relativo al business<br />

plan.<br />

9.1.57 - D. (M. Centroitalia) (17.9) Come si calcola l’agevolazione per i beni acquistati in leasing?<br />

Tale agevolazione va riportata all’interno del modulo di istruttoria e dove? Si può avere un<br />

esempio concreto in presenza anche del canone anticipato e di un intervento diretto? (7-<br />

10/07/96) (istruttoria, calcolo agevolazione, leasing)<br />

R. Per le operazioni in leasing il calcolo delle agevolazioni è del tutto identico a quello<br />

relativo alle altre operazioni cosiddette “ordinarie” ed è effettuato automaticamente dal<br />

software relativo alle istruttorie. Di tale importo, per le operazioni in leasing, non si tiene<br />

conto nel prospetto relativo al piano finanziario, ove l’ammontare degli investimenti<br />

ammissibili è coperto, per pari importo, dall’intervento della società di leasing.<br />

9.1.58 - D. (M. Centroitalia) Se l’ultimo bilancio approvato è quello 1994, quale tasso di<br />

conversione Lira/ECU si considera ? (1.775,910 valido sino al 12/1/95 o 2.001,360 valido dal<br />

13/1/95 in poi) (7- 10/07/96) (istruttoria, tasso di conversione lira\ecu)<br />

9.1.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Come chiaramente specificato al punto 2.4 della circolare n. 38522/95, il tasso di<br />

conversione da applicare è quello vigente alla data di chiusura dell’esercizio relativo<br />

all’ultimo bilancio approvato. Nel caso in esame, tale data è il 31.12.94 e, pertanto, il tasso<br />

da applicare è pari a 1.775,910.<br />

9.1.59 - D. (M. Lombardo) Società trasformata da snc a srl nel corso del 1995; in tale esercizio<br />

esiste quindi un bilancio snc di 10 mesi e un bilancio srl di 2 mesi; la società ha indicato come<br />

bilancio del penultimo esercizio quello 1994 e ultimo quello 31.12.1995 considerando il conto<br />

economico come somma delle voci al 30.10.95 e 31.12.95. E’ corretto oppure occorreva<br />

indicare come ultimo esercizio il 31.12.95 e come penultimo il 30.10.95? (7- 10/07/96)<br />

(istruttoria, bilancio, trasformazione di società)<br />

R. Appare corretta l’impostazione della società.<br />

9.1.60 - D. (Carisbo) Verifiche investimenti: sta emergendo sempre più di sovente (nel corso dei<br />

sopralluoghi effettuati presso le aziende) una certa confusione ed errori nella collocazione<br />

delle spese agevolande tra una tipologia e l’altra, per cui, per esempio, spese di tipo<br />

immobiliare (in quanto funzionali all’installazione di un certo cespite) vengono collocate tra<br />

gli impianti, spese di progettazione tra quelle immobiliari, ecc...Partendo da un presupposto<br />

sostanziale (cioè l’effettiva realizzazione delle spese e la loro agevolabilità tecnica), alla<br />

scrivente parrebbe opportuno e giusto operare la riclassificazione delle spese effettuate o da<br />

effettuare seconda la effettiva impostazione riscontrata, riducendo o aumentando<br />

conseguentemente le diverse tipologie di spesa (fermi restando i totali ovviamente), senza<br />

penalizzare le aziende solo per un banale errore di classificazione. (7 - 10/07/96) (istruttoria,<br />

spese ammissibili, riclassificazione)<br />

R. Lo spostamento di una o più voci di spesa da un capitolo ad un altro rientra tra i compiti<br />

istruttori della banca concessionaria. Qualora, nel rispetto dei limiti di ammissibilità dei<br />

capitoli relativi alle progettazioni e simili (3% o 5%) ed al terreno (10%), ciò non comporti<br />

variazioni del totale complessivo ammissibile, tale spostamento può essere operato anche<br />

dall’impresa, non rappresentando modifica rilevante ai fini della formazione della<br />

graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni.<br />

9.1.61 - D. (Bav) Quali sono le condizioni specifiche per definire il “soggetto promotore”<br />

dell’impresa di nuova costituzione? (7- 10/07/96) (istruttoria, beneficiari, soggetto<br />

promotore)<br />

R. Nel caso di impresa di nuova costituzione, il soggetto promotore è quello che ha una<br />

prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa stessa.<br />

9.1.62 - D. (M. Trentino Alto-Adige) Al momento dell’invio della certificazione antimafia presso<br />

il Ministero devono essere inviati anche il certificato camerale di iscrizione nel registro delle<br />

imprese e, ove necessita, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà relative ai familiari<br />

conviventi dei soggetti interessati?<br />

Se si, queste devono essere inviate in originale e di data recente (non oltre i tre mesi di<br />

validità) o sono ritenute valide quelle assunte al momento della presentazione della domanda<br />

da parte dell’impresa alla ns. società? (7- 10/07/96) (istruttoria, documentazione,<br />

antimafia)<br />

R. La certificazione antimafia, una volta ottenuta dalla Prefettura competente, deve essere<br />

trattenuta dalla banca concessionaria. I relativi esiti devono essere invece indicati al punto<br />

B17 della relazione istruttoria (vedi risposta ai quesiti M. Lombardo e Centrobanca allegati<br />

al verbale della riunione del 29 maggio 1996).<br />

9.1.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.63 - D. (Bav) Sono agevolabili le spese sostenute da imprese immesse nel godimento<br />

dell’azienda o di ramo d’azienda con contratto d’affitto regolarmente registrato e la cui durata<br />

si potrae per almeno 5 anni dalla data di entrata in funzione dei beni agevolabili? Qualora<br />

dette spese siano state sostenute in parte dal locatore dell’azienda prima della sottoscrizione<br />

del contratto di affitto, il conduttore può richiedere le agevolazioni previste dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

per l’intero programma di spesa o solo per le spese relative ai beni immessi e spesati dal<br />

conduttore stesso? (8 - 16/07/96) (istruttoria, spese ammissibili, affitto d’azienda)<br />

R. Qualora il conduttore di un’unità produttiva in fitto realizzi un programma di investimento<br />

organico e funzionale, inquadrabile in una delle tipologie di cui all’art. 3 del regolamento, lo<br />

stesso può richiedere le agevolazioni a valere sulla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, purché abbia la disponibilità<br />

dell’unità produttiva stessa per almeno cinque anni dalla data di entrata in funzione del<br />

programma medesimo. Qualora tale programma sia stato in parte realizzato dal locatore<br />

prima della sottoscrizione del contratto di affitto, potranno essere prese in considerazione, ai<br />

fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, le sole spese sostenute dal conduttore titolare della<br />

domanda, fermo restando che il programma deve essere, comunque, interamente e<br />

compiutamente rappresentato nel business plan.<br />

9.1.64 - D. (M.Lombardo) (2.21) La circolare 15/12/95 n. 38522, al punto 6.2 settimo comma,<br />

prevede che gli aumenti del capitale sociale o i conferimenti possano avvenire in una o più<br />

soluzioni “entro la data di ultimazione del programma “; lo stesso concetto è espresso ai punti<br />

D4.2.1 e D4.2.2 del modulo di domanda dell’impresa: “da versare nell’arco temporale di<br />

realizzazione del presente programma”. La recente circolare del 19/6/96, n. 36157, punto 1.2<br />

secondo comma, richiamando anche la dizione della circolare 15/12/95 punto 5.10 settimo<br />

comma, riferendosi al capitale proprio da apportare, richiama un periodo diverso:<br />

“dall’esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell’iniziativa”.<br />

Considerato che quest’ultima precisazione nel contesto della prima circolare si riferiva anche<br />

ad altri accertamenti, si ritiene che l’immissione del capitale proprio nell’impresa possa<br />

avvenire solo entro la fine degli investimenti e non anche nel periodo successivo dell’entrata a<br />

regime, semprechè quest’ultimo non coincida eventualmente con il termine degli<br />

investimenti. (8 - 16/07/96) (istruttoria, mezzi propri, scadenze)<br />

R. Il riferimento, contenuto nella circolare n. 36157 del 19.6.96, agli accertamenti della<br />

banca concessionaria “attraverso la simulazione dei bilanci e dei flussi finanziari<br />

dall’esercizio di avvio a realizzazione a quello di entrata a regime dell’iniziativa” è un<br />

richiamo ad un’attività di più largo respiro, nell’ambito della quale deve essere condotto<br />

l’accertamento di cui si tratta. Si conferma che il capitale proprio di nuovo apporto può<br />

essere concretizzato tra l’avvio a realizzazione e l’ultimazione dell’iniziativa.<br />

9.1.65 - D. (B. Napoli) (1.3.17) La normativa pone il divieto dell’invio di domande (distinte) che<br />

prevedono investimenti comuni; nel caso ciò avvenga, la normativa non stabilisce se le<br />

domande vanno entrambe respinte o una sola (ed eventualmente quale). (8 - 16/07/96)<br />

(istruttoria, domanda)<br />

R. Come precisato al punto 10 della circolare n. 37835 dell’8.3.96, entrambe le domande<br />

devono essere respinte.<br />

9.1.66 - D. (Carisbo) Cessione cespiti agevolandi in locazione tra società collegate: è possibile<br />

l’agevolazione di un programma d’investimento realizzato da un’azienda produttrice che poi<br />

cede in locazione la struttura produttiva ad altra azienda produttrice, collegata alla prima, che<br />

produce solo (o prevalentemente) per tale azienda ? Ovvero quando non c’è coincidenza tra<br />

chi realizza l’investimento e chi lo utilizza produttivamente l’agevolazione è sempre esclusa<br />

9.1.16


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(salvo il caso degli stampi in uso gratuito)?<br />

D. (B. Napoli) La ditta ha formulato domanda per l’ampliamento e chiede le agevolazioni<br />

relative ad immobile industriale già acquistato di cui, però, non ne dispone l’uso in quanto<br />

l’immobile è condotto in fitto da terzi. La ditta al momento non è in grado di esibire<br />

dichiarazione di disponibilità mentre, riservandosi di ottenere la disponibilità dell’immobile a<br />

seguito di accordo con l’affittuario, sarebbe in grado di ottenere tale disponibilità prima del<br />

completamento del programma. E’ ammissibile l’acquisto già effettuato ed è accettabile la<br />

dichiarazione di disponibilità da conseguirsi a completamento del programma? (9 - 31/07/96)<br />

(istruttoria, cespiti agevolandi in locazioni)<br />

R. Gli elementi contenuti nei quesiti non consentono di dare risposte puntuali. Comunque, in<br />

linea di principio, anche con riferimento alla sottoscrizione degli obblighi previsti, deve<br />

esservi coincidenza tra il beneficiario delle agevolazioni e chi svolge l’attività prevista<br />

dall’iniziativa da agevolare.<br />

9.1.67 - D. (Centrobanca) (10.34) La condizione di cui all'art. 4, punto g) del regolamento, che<br />

l'impresa richiedente le agevolazioni (e acquirente dei brevetti) e quella venditrice (dei<br />

brevetti medesimi) non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui<br />

all'art. 2359 c.c. va accertata anche nel caso che una delle due imprese non sia una società?<br />

(10 - 04/09/96) (istruttoria, spese ammissibili, società controllate e collegate)<br />

R. I criteri di cui all'art. 2359 c.c. devono intendersi, ai fini di cui si tratta, estensivamente<br />

applicabili a tutti i soggetti, ivi compresi i soci persone fisiche.<br />

9.1.68 - D. (BNL) (7.22 - 10.36) Una società di servizi ha impostato un piano d'investimenti per la<br />

realizzazione, nelle venti regioni, di altrettante unità per la fornitura di servizi informatici. Per<br />

ogni iniziativa regionale è stata presentata una singola e separata domanda che prevede<br />

esclusivamente l'acquisto di attrezzature e programmi informatici da installare esclusivamente<br />

in locali da acquisire in fitto. Ciascuna iniziativa regionale comprende, oltre al Centro<br />

Regionale vero e proprio, anche quattro centri periferici ad esso asserviti, da ubicare in<br />

località non precisate, che fungeranno da interfaccia del sistema con l'utilizzatore finale e nei<br />

quali verranno ubicate parte degli investimenti. Al riguardo, si pongono i seguenti quesiti:<br />

1) Trattandosi, per i quattro centri, di unità satelliti, espressione operativa del centro<br />

regionale, è possibile accettare un'unica domanda per ogni iniziativa regionale?<br />

2) E' indispensabile che l'azienda precisi sin d'ora l'ubicazione delle sedi locali e che le<br />

stesse siano situate, oltre che nella medesima regione, anche in un'area di livello agevolativo<br />

almeno pari a quella del centro di riferimento? E' sufficiente che l'azienda si impegni con una<br />

dichiarazione in tal senso?<br />

3) Considerato che i progetti sono ripetitivi, ed hanno una componente di costo comune,<br />

e quindi da tutti utilizzabile (essenzialmente "progettazione e studi") si chiede come esporre la<br />

spesa in questione nel programma di investimenti presentato per ogni singola iniziativa, visto<br />

che tale costo graverà, in pratica, solo sui progetti che verranno approvati nelle rispettive<br />

graduatorie regionali e successivamente realizzati, il cui numero non è, allo stato attuale,<br />

prevedibile. E' possibile, in via preventiva, inserire in ciascun investimento l'intero costo,<br />

riservandosi, in sede di erogazione, di procedere alle rettifiche del caso? Oppure la parte<br />

comune di investimento deve essere divisa comunque per le venti iniziative? (10 - 04/09/96)<br />

(istruttoria, ubicazione, calcolo agevolazione)<br />

R. Può essere accettata una sola domanda per ciascuna "iniziativa regionale" a condizione<br />

che le quattro unità "satellite" possano essere funzionalmente ritenute dalla Banca<br />

Concessionaria come "pertinenze" dell'unità regionale centrale che le stesse siano localizzate<br />

nella medesima regione di quest'ultima ed in aree agevolabili e che le spese relative a<br />

9.1.17


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ciascuna di esse rappresentino una quota marginale dell'intero investimento. Nel caso in cui,<br />

con riferimento all'ubicazione dell'unità centrale ed a quella delle pertinenze, le misure<br />

agevolative massime siano diverse, alle spese relative alle pertinenze si applica la misura<br />

massima dell'unità centrale, ancorché più favorevole. E' chiaro che, qualora l'unità centrale<br />

si trovi in un'area non agevolabile, neanche le pertinenze potranno essere ammesse alle<br />

agevolazioni. Sull'argomento vedasi anche la risposta al quesito allegato al verbale del<br />

Comitato del 31 luglio 1996 (punto 3). In tal senso non è pertanto necessaria una<br />

dichiarazione dell'impresa con la quale si impegni a localizzare le unità periferiche in aree a<br />

livello agevolativo non inferiore a quello dell'unità centrale. E', invece, necessaria la<br />

dichiarazione, da acquisire entro la conclusione dell’attività istruttoria, (punto 2 dell'allegato<br />

5 della circolare n. 38522/95) attraverso la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti<br />

o si impegni a garantire la piena disponibilità del suolo e/o dell'immobile che sono oggetto<br />

delle agevolazioni o che, come in questo caso, ospitano i beni da agevolare, per almeno<br />

cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione dell'impianto oggetto della domanda. E'<br />

chiaro che dalle risultanze istruttorie deve già risultare chiaramente ed univocamente<br />

definito, ai fini dell’individuazione della misura agevolativa massima consentita, almeno il<br />

comune dell'unità centrale, mentre l’ubicazione di quest’ultima e delle relative pertinenze<br />

dovrà essere definita prima dell'erogazione delle agevolazioni.<br />

Per quanto concerne le spese di progettazione e studi, dal momento che le stesse si<br />

riferiscono, ripetitivamente, a tutte le iniziative regionali, occorre ripartirle in proporzione<br />

alle spese di impianto, cui le stesse si riferiscono, di ciascuna delle iniziative regionali<br />

medesime. Inserire l'intero costo su ciascuna iniziativa, oltre a configurare una illecita<br />

ripetizione, comporterebbe un inutile maggiore impegno di spesa, che sottrarrebbe risorse ad<br />

altre iniziative ammissibili e, in caso di agevolazione di alcune iniziative soltanto, lo<br />

spostamento di risorse da una regione all'altra.<br />

9.1.69 - D. (M. Toscano) (10.38) Investimento (singolo macchinario) realizzato in leasing da<br />

azienda in Obiettivo 2 ammissibile a cofinanziamento. Data fattura del fornitore alla società<br />

di leasing: 31.12.93. Data verbale di consegna del macchinario: 14.1.94. Riterremmo<br />

l'investimento ammissibile in quanto la data di realizzazione (14.1.94) rientra nei termini.<br />

Inoltre nella fattispecie, trattandosi di singolo macchinario, avvio e ultimazione del<br />

programma dovrebbero coincidere con la consegna. Tale impostazione è corretta? (10 -<br />

04/09/96) (istruttoria, spese ammissibili, acquisto di singolo macchinario)<br />

R. Si riportano i seguenti passi della circolare n. 38522/95 :<br />

"3.9 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate successivamente alla data di<br />

presentazione della domanda ........Per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese<br />

nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, vedasi<br />

successivo punto 10.2.......Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del<br />

relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente."<br />

"8.1 ....per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultima fattura o<br />

dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della<br />

locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è<br />

sostituita dal verbale di consegna dei beni."<br />

"10.2 Per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e<br />

che possono essere ammesse al cofinanziamento , il termine di decorrenza delle spese<br />

ammissibili in sede di prima applicazione è fissato al 1° gennaio 1994."<br />

Istruzioni alla compilazione del punto C1 del modulo di domanda : "La data di avvio a<br />

realizzazione del nuovo programma è quella del primo titolo di spesa ammissibile.".<br />

9.1.18


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Alla luce di quanto ricordato, il programma risulta avviato il 31.12.93 ed ultimato il 14.1.94.<br />

Per l'unica spesa sostenuta, tuttavia, il relativo titolo di spesa reca la data del 31.12.93,<br />

antecedente, quindi, al 1° gennaio 1994. La spesa stessa, pertanto, non può essere ritenuta<br />

ammissibile.<br />

9.1.70 - D. (BNL) (18.23) Una società, che ha in corso di acquisto diversi immobili siti nella stessa<br />

provincia, ha presentato domanda per un programma di ampliamento da avviare in uno degli<br />

stabilimenti in questione. Successivamente, ha valutato l'opportunità di attuare lo stesso<br />

programma previsto (acquistando gli stessi macchinari e realizzando opere murarie per pari<br />

importo) in un impianto produttivo ubicato a poca distanza da quello descritto in domanda,<br />

ricadente comunque nella stessa zona di agevolazione. In relazione a quanto precede, si<br />

chiede se la variazione in questione, così come nel caso in cui si intenda passare da una zona<br />

non agevolata (indicata per errore sul modulo) ad una agevolata, possa essere accolta, ovvero<br />

se il programma, ove realizzato in un diverso immobile, debba essere oggetto di una nuova<br />

domanda, a valere sulla nuova applicazione. (10 - 04/09/96) (istruttoria, ubicazione,<br />

variazione)<br />

R. La modifica dell'ubicazione non ha influenza sulla validità della prima domanda a<br />

condizione che si tratti della medesima regione, che l'iniziativa produttiva non subisca<br />

variazioni e che ciò non comporti modifiche all'iniziativa, soprattutto se rilevanti ai fini della<br />

formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. La modifica dell’ubicazione,<br />

da una zona non agevolata ad una agevolata, non è pertanto ammissibile e l’iniziativa può<br />

essere oggetto di una nuova domanda a valere sui fondi 1997.<br />

9.1.71 - D. (BNL) (18.24) Si espone il caso di una domanda presentata da azienda che, alla data di<br />

sottoscrizione del modulo, risultava in stato di liquidazione volontaria. Considerato che sin<br />

dall'inizio era stata comunicata, mediante una dichiarazione resa in tal senso<br />

dall'amministratore della società contestualmente alla firma del modulo di richiesta,<br />

l'intenzione dei soci di porre fine alla procedura, e che tale decisione è stata successivamente<br />

formalizzata (siamo attualmente in possesso di visura camerale che ci conferma che, a partire<br />

dalla data del 15 maggio, la società ha ripreso il pieno e libero esercizio dei propri diritti), si<br />

può ritenere la domanda validamente presentata, ovvero sarà necessario che la società avanzi<br />

una nuova richiesta a valere sui fondi 1997?<br />

D. (BNL) Una ditta individuale erogatrice di servizi che preveda, nell'ambito del programma<br />

d'investimenti presentato, la trasformazione in forma societaria, da attuare in ogni caso prima<br />

della prima somministrazione, può essere ritenuta ammissibile alle agevolazioni di legge? (10<br />

- 04/09/96) (istruttoria, beneficiari, liquidazione volontaria)<br />

R. I requisiti di ammissibilità del richiedente, tra cui la costituzione sotto forma di società,<br />

per le imprese di servizi, o il pieno e libero esercizio dei propri diritti e, quindi, l'assenza di<br />

stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,<br />

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, devono sussistere alla data della<br />

concessione delle agevolazioni ma anche a quella di sottoscrizione della domanda, tant'è che<br />

il legale rappresentante dell'impresa rende, proprio nel modulo, una dichiarazione in tal<br />

senso, oltre che l'impegno a comunicare tempestivamente alla banca concessionaria ogni<br />

aggiornamento delle notizie e dei dati esposti rilevante ai fini della formazione delle<br />

graduatorie. Dal momento che, nei casi prospettati, lo stato di ditta individuale e quello di<br />

liquidazione volontaria sussistevano alla data di sottoscrizione del modulo, le rispettive<br />

domande non possono essere ritenute valide ; la trasformazione in forma societaria ed il<br />

ritorno "in bonis" dell'impresa può consentirle di sottoscrivere una nuova domanda a valere<br />

sui fondi 1997.<br />

9.1.19


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.72 - D. (Bav) (2.27) Una società ha previsto la copertura di una parte del fabbisogno, derivante<br />

dall’investimento agevolabile, a mezzo aumento di capitale sociale da sottoscrivere da parte<br />

di GEPI SpA, per il quale non è in grado di produrre alcuna documentazione impegnativa.<br />

Riteniamo che, in assenza di impegno di GEPI SpA alla sottoscrizione non possa essere<br />

considerato tra le fonti di copertura. (11 - 12/09/96) (istruttoria, mezzi propri,<br />

documentazione)<br />

R. Ai fini del calcolo dell’indicatore n. 1, ed in particolare della parte nuova del capitale<br />

proprio, l’aumento di capitale sociale può essere preso in considerazione purché deliberato<br />

dai competenti organi sociali tra la data di avvio a realizzazione del programma o, per i<br />

programmi ancora da avviare, tra la data di sottoscrizione del modulo di domanda, e la<br />

prima erogazione dei contributi. Tale aumento deve essere perfezionato, attraverso uno o più<br />

versamenti, entro la data di ultimazione del programma e deve essere indicato dall’impresa<br />

nel riquadro D.4.2.1 del modulo di domanda. La norma consente, pertanto, ai fini del calcolo<br />

dell’indicatore n. 1, la positiva valutazione di detto aumento anche in assenza della relativa<br />

delibera, alla quale, comunque, resta subordinata l’erogazione delle agevolazioni<br />

eventualmente concesse. Diversa è la valutazione dell’aumento di capitale in parola da parte<br />

della Banca Concessionaria ai fini della valutazione del piano finanziario di copertura degli<br />

investimenti che è di stretta competenza della banca stessa.<br />

9.1.73 - D. (M. Umbria) (1.3.18) Un’impresa, volendo richiedere il 90% della massima<br />

agevolazione richiedibile, riporta sul modulo di domanda la percentuale richiesta di<br />

agevolazione nella misura del 18%, ritenendo di dover interpretare la percentuale massima<br />

richiedibile con riferimento alla somma ESN+ESL spettante (in totale il 20%) per dimensione<br />

e localizzazione. Tale interpretazione è rafforzata dal fatto che l’impresa indica nel piano di<br />

copertura (quadro D5) un ammontare dell’agevolazione richiesta in linea con il 90% della<br />

massima richiedibile, inteso in maniera formalmente corretta (cioè come si desume dalle<br />

istruzioni per la compilazione del modulo). Si chiede di poter interpretare opportunamente le<br />

percentuali indicate, riconoscendo la volontà e le intenzioni dell’impresa, senza peraltro dover<br />

apportare modifiche al modulo di domanda presentato. (11 - 12/09/96) (istruttoria,<br />

agevolazione richiesta, errore)<br />

R. No. Vedasi la risposta al quesito Carige allegata al verbale del Comitato del 10.7.96 -<br />

punto 9.1.49 della raccolta.<br />

9.1.74 - D. (B. Sicilia) (8.53 - 10.43) L’azienda richiedente, oltre che operare nel settore della<br />

costruzione di linee di comunicazione per grandi distanze, non ammissibile alle agevolazioni<br />

ex legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ha recentemente iniziato ad operare nel settore dei lavori di impianto tecnico<br />

(codice ISTAT 31.62.2), ammissibile alle agevolazioni. Ciò posto, tenuto conto che il piano<br />

di investimenti riguarda principalmente l’acquisizione di macchinari ed attrezzature mobili,<br />

quali martelli demolitori, pale compattatrici, autoveicoli per il trasporto promiscuo di uomini<br />

e materiali, da destinare alla realizzazione dell’attività sociale, e considerato, quindi, che non<br />

è possibile discriminare ed eventualmente escludere gli investimenti relativi all’attività non<br />

incentivabile ed individuare, di conseguenza, univocamente, i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari ed occupazionali da attribuire all’iniziativa ammissibile (vedasi parere 8.26), si<br />

chiede di conoscere se sia ritenuto applicabile per la determinazione delle spese agevolabili,<br />

nonché dei suddetti parametri, un criterio meramente proporzionale in relazione al fatturato<br />

attribuibile a regime a ciascuno dei due comparti di che trattasi. (12 - 24/09/96) (istruttoria,<br />

attività prevalente non agevolabile)<br />

R. Si conferma la risposta già data al quesito del B. Napoli del 10.7.96 (punto 8.26 della<br />

raccolta); dal momento che l’impresa svolge nella stessa unità produttiva due differenti<br />

9.1.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

attività, delle quali una ammissibile e l’altra no, e considerato che l’iniziativa riguarda<br />

l’acquisto di beni finalizzati a svolgere, indifferentemente, entrambe dette attività, che non è<br />

possibile individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari ed<br />

occupazionali riferiti all’iniziativa concernente l’attività ammissibile e, infine, che<br />

l’ammissibilità parziale delle spese, in proporzione a fatturati passati o futuri, non trova<br />

alcun riferimento nella normativa, la domanda proposta dall’impresa deve essere istruita con<br />

esito negativo.<br />

9.1.75 - D. (Bav) (10.45 - 8.55) Nella classificazione ISTAT ‘91 35.11.1 (cantieristica navale) gli<br />

investimenti sono agevolabili solo se non comportano aumento della capacità produttiva. Per<br />

un’azienda richiedente la produttività massima a regime non aumenterà a seguito<br />

dell’investimento mentre aumenterà la produzione effettiva e conseguentemente i ricavi<br />

(rispetto alla situazione precedente l’investimento). Al fine di verificare la condizione di cui<br />

al primo comma si deve far riferimento alla produzione massima o alla produzione effettiva (a<br />

“regime” rispetto a quelle “precedenti” l’investimento)?<br />

La stessa azienda ha richiesto le agevolazioni solo per una parte del programma di spesa in<br />

quanto per l’altra parte (indicata comunque in D5 tra gli “immobilizzi non agevolabili” e<br />

descritta nel business plan) intendeva ricorrere ad altre agevolazioni. Essendo venuta meno la<br />

possibilità di ricorrere ad altre agevolazioni, ci ha ora richiesto l’estensione delle agevolazioni<br />

anche su tale parte del programma con conseguente integrazione dei punti C6, C7 e D5. E’<br />

fattibile? (12 - 24/09/96) (istruttoria, capacità produttiva, calcolo)<br />

R. La condizione posta dalla normativa riguarda la produzione massima conseguibile<br />

attraverso gli impianti e non quella effettiva. Per quanto concerne la possibilità di aumentare<br />

la spesa a fronte della quale si richiedono le agevolazioni, la risposta al quesito non può che<br />

essere negativa, alla luce del punto 2 della circolare n.36157 del 19.6.96.<br />

9.1.76 - D. (Bav) (13.17) E’ stata presentata una richiesta di agevolazione da parte di una società che<br />

svolge attività di produzione di alimenti per animali; gli investimenti documentati da scrittura<br />

privata preliminare datata giugno ‘94 (con parziale pagamento ed impegno a rogitare entro il<br />

12/96), consistono nell’acquisto di un immobile industriale, oltre a macchiari usati non<br />

agevolabili. Dalle visure CC.I.AA. l’amministratore unico, nonché socio al 25% della società<br />

acquirente che richiede l’agevolazione è anche l’amministratore unico della società venditrice<br />

dell’immobile, attualmente inattiva. Chiediamo se esistono o meno i presupposti per<br />

l’applicazione della circolare 38.522 punto 3.9, ancorché non si tratti di esplicita<br />

“RIATTIVAZIONE” (12 - 24/09/96) (istruttoria, tipologia investimento, società<br />

controllate e collegate)<br />

R. L’iniziativa di cui si tratta non può essere classificata come “nuovo impianto”. Qualora la<br />

stessa, invece, sia finalizzata alla ripresa dell’attività produttiva, dal momento che i soggetti<br />

che determinano le scelte e gli indirizzi della ditta richiedente sembrano gli stessi di quelli<br />

dell’impresa titolare degli impianti inattivi, la stessa non può essere ammessa alle<br />

agevolazioni, non rispondendo appieno alle condizioni della “riattivazione”.<br />

9.1.77 - D. (M. Trentino Alto Adige) (18.26) L’unità produttiva viene definita sulla base di criteri<br />

gestionali attinenti l’occupazione, le produzioni ed i dati economici (come da risposta quesito<br />

9.1.42), oppure sulla base della ubicazione fisica dell’immobile industriale a destinazione<br />

produttiva? (12 - 24/09/96) (istruttoria, unità produttiva, delimitazione)<br />

R. Nel confermare quanto specificato in risposta ai quesiti Carige e Carisbo in data 6.6.96<br />

(n. 9.1.42 della raccolta), si precisa che il criterio ubicazionale è quello prioritario e che le<br />

valutazioni in merito alle produzioni, all’occupazione, ai dati economici, ma anche alle<br />

9.1.21


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

distanze tra i siti o alla reale e concreta necessità di utilizzare più siti anziché uno solo,<br />

possono consentire una valutazione in deroga a tale criterio di carattere generale.<br />

9.1.78 - D. (Mediosud) Un’azienda ha manifestato l’intenzione di apportare una modifica al<br />

programma di investimenti originariamente prospettato, consistente nella sostituzione del<br />

capitolo di spesa “acquisto immobile” con quello della “costruzione immobile”. Le ragioni di<br />

tale manifestata necessità risiedono nella intervenuta impossibilità di pervenire al<br />

perfezionamento del programmato acquisto, per cui la richiedente ha trovato quale unica<br />

alternativa percorribile quella della costruzione di un cespite avente caratteristiche analoghe<br />

rispetto a quello originariamente programmato. Atteso che si ritiene che detta variazione tout<br />

court non rilevi negativamente, il problema sorge dal maggior costo che l’azienda deve ora<br />

programmare per la costruzione rispetto a quello preventivato per l’ipotesi dell’acquisto. Se si<br />

accede, come appare chiaro alla scrivente, che l’aspetto qualitativo della modifica<br />

(costruzione piuttosto che acquisto) non pone particolari preclusioni in ordine alla<br />

agevolabilità delle nuove spese, rimane aperta la questione quantitativa: la modifica del<br />

programma comporta infatti una maggiore spesa. Poiché altrettanto evidentemente questo<br />

aspetto va a toccare uno dei punti cardine della normativa in questione, si chiede se tale<br />

preclusione potrebbe essere superata allorché l’azienda in questione richiedesse sua sponte di<br />

voler limitare l’intervento agevolativo entro i limiti dell’originario capitolo di spesa. (12 -<br />

24/09/96) (istruttoria, programma, variazione)<br />

R. Non è consentito all’impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei<br />

termini per la presentazione delle domande, modifiche all’iniziativa rilevanti ai fini della<br />

formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni (punto 2 della circolare n.<br />

36157 del 19.6.96). Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora l’impresa non intenda<br />

rappresentare, ai fini agevolativi, i maggiori costi di cui si tratta, la modifica al programma<br />

non debba essere ritenuta rilevante ai fini di cui sopra. In tal caso, la banca concessionaria<br />

deve considerare, comunque, i maggiori costi tra le spese non ammissibili, ai fini della<br />

copertura finanziaria del programma, e deve richiamare l’attenzione dell’impresa in merito<br />

alla corretta indicazione, in caso di concessione delle agevolazioni, dell’ammontare e della<br />

percentuale delle spese sostenute nella dichiarazione prevista per l’erogazione del contributo<br />

per stato d’avanzamento.<br />

9.1.79 - D. (Efibanca) (14.4) Media impresa operante in un settore merceologico incluso nelle<br />

lettere C e D della Classificazione ISTAT ‘91. L’iniziativa, salvo ulteriori verifiche, dovrebbe<br />

essere inquadrata come “ampliamento” (acquisto di una nuova linea produttiva con raddoppio<br />

della capacità produttiva e assunzione di nuova manodopera). Lo stabilimento insiste su un<br />

terreno attraversato da un torrente che segna il confine provinciale. L’unico ingresso al<br />

complesso industriale è nella parte di terreno situata in comune non agevolabile, mentre gli<br />

uffici ed il deposito sono situati al di là del fiume in comune obiettivo 5b senza deroga. I<br />

macchinari oggetto del programma saranno collocati nel capannone industriale (in comune<br />

non ammissibile). I due complessi immobiliari (capannone industriale e uffici) costituiscono<br />

un’unica unità delimitata da un confine unico e da un solo ingresso. Va inoltre segnalato che i<br />

due citati complessi sono collegati da vari ponti e attraversamenti pedonali. (12 - 24/09/96)<br />

(istruttoria, ubicazione, calcolo agevolazione)<br />

R. Secondo quanto desumibile dalle informazioni fornite, si tratterebbe di un’unica unità<br />

produttiva che insiste su due aree confinanti, caratterizzate da differenti massimali (7,5%<br />

ESL e 0). La materia è regolata dal punto 2.6 della circolare n. 38522/95 che stabilisce di<br />

assumere, naturalmente per tutta l’unità produttiva, la misura relativa all’area sulla quale lo<br />

stabilimento insiste prevalentemente.<br />

9.1.22


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.80 - D. (Bav) (5.21) Società che ha presentato a suo tempo domanda di agevolazione ex lege<br />

64/86 per un complesso di beni: celle, impianti, frigo, ecc. per lit. 317 mil. e per un trattore<br />

Iveco allestito con celle frigorifere per trasporto carne del costo di lit. 111 mil.. Al momento<br />

di inoltrare il modello ottico l’azienda indicò sul documento in questione unicamente<br />

l’importo di lit. 317 mil.. Il progetto venne approvato previa istruttoria e delibera positiva<br />

dell’Istituto locatore, al beneficio per lit. 317 mil.. La società ci richiede ora l’intervento ex<br />

lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per lit. 111 mil. che, probabilmente per un disguido, non furono inseriti nel già<br />

citato modello ottico. Riteniamo che non sussistono le condizioni per la ripresentazione<br />

parziale della domanda. (12 - 24/09/96) (istruttoria, domanda, ripresentazione)<br />

R. La domanda in questione può essere presa in considerazione come presentata per la prima<br />

volta, considerandola riferita ad un’iniziativa concernente l’acquisto di un singolo<br />

macchinario. La relativa spesa può essere proposta positivamente solo se sussistono tutte le<br />

specifiche condizioni di ammissibilità.<br />

9.1.81 - D. (BNL) (5.23 - 10.48) Si sottopone il caso di domanda per un nuovo impianto<br />

ripresentata ai sensi dell’art. 12 , c.1 del DM 527/95 da parte di azienda che esponeva il cod.<br />

ISTAT 63.12.2 (magazzini frigoriferi per conto terzi); la stessa attività veniva rilevata anche<br />

nella richiesta di agevolazioni a suo tempo presentata e nel business plan allegato per la<br />

presentazione sulla legge <strong>488</strong>. In relazione a ciò, la domanda è stata giudicata “non<br />

ammissibile”, trattandosi di settore escluso dai benefici di legge. Successivamente, alla luce<br />

della risposta fornita da codesto Comitato al quesito del B.Napoli nella riunione del 10 luglio<br />

(7-10.7.1996; punto 8.29 della raccolta) la domanda è stata ripresa in esame ed avviata<br />

all’istruttoria, in considerazione dell’esistenza, nel progetto, di due tunnel di surgelazione, che<br />

configuravano la presenza, nell’ambito di quella complessiva di magazzino frigo c/terzi,<br />

anche di un’attività ammissibile (riferibile al cod. ISTAT 15.33 - lavorazione e conservazione<br />

di frutta e ortaggi n.c.a.). L’azienda ha iniziato il programma nel 1993, ha già realizzato<br />

ampia parte dell’investimento e progressivamente avviato l’attività. Nel corso dell’istruttoria,<br />

la società ha comunicato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:<br />

- la rinuncia ad avvalersi dell’art.12;<br />

- che, fino al 31.12.1995, ha effettuato unicamente lavorazioni per c/terzi, e che<br />

successivamente ha svolto ed intende svolgere attività di congelamento e conservazione sia<br />

per c/terzi che per c/proprio.<br />

Si chiede conferma circa la possibilità di accogliere le modifiche dichiarate, ed ammettere alle<br />

agevolazioni, oltre agli impianti di congelamento, anche una proporzionale quota dei<br />

magazzini frigoriferi attribuibile alla lavorazione come tale nonché alla conservazione in<br />

c/proprio. (12 - 24/09/96) (istruttoria, programma, variazione)<br />

R. Secondo quanto stabilito al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96, l’impresa può<br />

apportare modifiche al programma di investimenti, successivamente alla chiusura dei termini<br />

per la presentazione delle domande, purché le modifiche stesse non siano rilevanti ai fini<br />

della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. Per quanto concerne<br />

l’ammissibilità dei magazzini frigoriferi, gli stessi possono essere positivamente proposti per<br />

le agevolazioni nella misura in cui utilizzati in c/proprio, strettamente connessi con l’attività<br />

ammissibile ed a quest’ultima esclusivamente dedicati e commisurati.<br />

9.1.82 - D. (M. Lombardo) (11.11) L’impresa ha in programma investimenti per lit. 1.404,9<br />

milioni che comporteranno un incremento occupazionale di 26 unità. La stessa per un errore<br />

di interpretazione della legge, ha presentato un’unica domanda sia per gli investimenti<br />

realizzati direttamente, sia per quelli in leasing. L’istituto, secondo quanto previsto dalle<br />

normative, ha ritenuto ammissibile e quindi ha potuto accettare solo la parte in leasing (lit.<br />

9.1.23


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

356 milioni relativi all’impianto elettrico). Si ritiene comunque di valutare il programma, i<br />

relativi indicatori, nonché la relativa documentazione di spesa nella sua globalità<br />

confermando la tipologia in ampliamento e riferendo l’intero incremento occupazionale<br />

all’investimento dell’impianto elettrico effettuato in leasing. (12 - 24/09/96) (istruttoria,<br />

domanda, errore)<br />

R. Si concorda con la proposta della banca concessionaria.<br />

9.1.83 - D. (S. Paolo) (2.30) La normativa prevede che la Banca Concessionaria accerti l'effettivo<br />

ammontare del capitale proprio investito nell'iniziativa (art. 9, comma 10 del regolamento);<br />

non sarebbe comunque opportuno richiedere sistematicamente apposita documentazione<br />

implementando l’elenco di cui all’allegato 10 (ad esempio copie dei bilanci per gli esercizi<br />

già conclusi e estratto dei libri contabili per quelli in corso)? (14 - 06/02/97) (istruttoria,<br />

mezzi propri, verifica)<br />

R. La Banca Concessionaria è libera di condurre le verifiche di cui si tratta con le modalità<br />

ed acquisendo la documentazione che ritiene più opportune, ispirandosi sempre, comunque,<br />

alla massima celerità e snellezza procedurale e senza gravare oltre misura l'impresa di<br />

incombenze che non siano quelle strettamente necessarie per condurre la verifica. L'impresa<br />

è tenuta a fornire quanto richiesto, pur non essendo puntualmente indicato nell'elenco di cui<br />

all'Allegato n. 10, avendo la stessa sottoscritto, nel modulo di domanda, l'autorizzazione,<br />

anche nei confronti della Banca Concessionaria, ad effettuare tutte le indagini tecniche e<br />

amministrative necessarie.<br />

9.1.84 - D. (Assireme) Spesso si rileva la mancata quadratura nel piano finanziario, nel senso che il<br />

coacervo cash flow prospettico (riveniente da calcoli economico-finanziari), ammontare del<br />

capitale proprio incrementale e contributo non risulta sufficiente a coprire i fabbisogni dati<br />

altresì da un maggior capitale di funzionamento calcolato correttamente. Non sempre si<br />

addiviene a concordare con l'impresa immissioni ulteriori di mezzi propri o perfezionamento<br />

di nuovi finanziamenti a medio termine. Diviene quindi necessario porre ciò come condicio<br />

sine qua non all'erogazione della prima rata di contributo. Si precisa che i casi trattati<br />

riguardano imprese con capitale preesistente positivo. (14 - 06/02/97) (istruttoria, copertura<br />

finanziaria, erogazioni)<br />

R. L'argomento è già stato affrontato in passato (vedasi, tra le altre, risposta al quesito M.<br />

Lombardo del 6.6.96, punto 9.1.30 della raccolta). Si tratta di problematica ben presente e<br />

che potrebbe essere positivamente affrontata in sede di modifica delle circolari esplicative<br />

del regolamento.<br />

9.1.85 - D. (M. Roma) Come è noto, nei casi in cui - per la stessa unità produttiva - la ditta presenti<br />

domanda di agevolazioni afferente un programma di investimenti successivo a progetto, non<br />

ancora a regime, già agevolato con graduatoria 1996, la banca concessionaria deve istruire la<br />

domanda assumendo, laddove previsto (leggi ad es. il numero dei dipendenti), quale dato<br />

“precedente” quello “a regime” previsto nella prima istruttoria. Nel caso in cui le domande<br />

siano state presentate a banche concessionarie diverse, si chiede: come può rilevarsi che<br />

trattasi seconda domanda? ponendo il quesito direttamente alla ditta? Accertato che trattasi di<br />

seconda domanda, da quale documento la banca può rilevare i dati specifici necessari alla<br />

istruttoria? (14 - 06/02/97) (istruttoria, programmi temporalmente sovrapposti, verifica)<br />

R. Nel caso di programma avviato prima della conclusione del precedente agevolato, è<br />

l'impresa che deve assumere ed indicare, quali dati "precedenti" del secondo programma,<br />

quelli "a regime" del primo, come peraltro indicato nelle istruzioni alla compilazione del<br />

punto C2 del modulo di domanda. Qualora la Banca Concessionaria volesse effettuare<br />

9.1.24


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

approfondimenti o verifiche, potrà richiedere all'impresa istante la sussistenza di eventuali<br />

precedenti programmi agevolati e qual è la Banca Concessionaria che ha curato la relativa<br />

istruttoria, acquisendo da quest'ultima o dal Ministero i necessari elementi conoscitivi.<br />

9.1.86 - D. (S. Paolo) (10.50) Acquisto a corpo di edificio industriale con relative aree di<br />

pertinenza. Premesso che il prezzo indicato in atto non risulta normalmente disaggregato nelle<br />

sue componenti (strutture e aree), appare opportuno che sia la banca concessionaria a valutare<br />

caso per caso la necessità o meno di procedere a una stima separata delle predette componenti<br />

al fine di verificare l’incidenza percentuale del terreno sul totale investimenti. In particolare,<br />

si ritiene che tale valutazione separata possa essere limitata ai soli casi in cui il prezzo di<br />

acquisto dell’intero complesso, rapportato alle superfici/volumetrie edificate, appare<br />

anormalmente elevato rispetto agli ordinari parametri comparativi della zona per immobili<br />

similari, e che ciò sia imputabile alla componente terreno (per esempio per eccedenza di<br />

metratura dell’area, ulteriore potenzialità edificatoria, ecc...). Al fine di non appesantire<br />

ulteriormente gli adempimenti a carico delle imprese, si chiede conferma di tale modo di<br />

operare. (14 - 06/02/97) (istruttoria, spese ammissibili, acquisto di immobile)<br />

R. Si concorda pienamente con il modo di operare della Banca Concessionaria, ricordando,<br />

comunque, l'opportunità, nell'esporre le spese ammissibili, di indicare separatamente, nel<br />

relativo capitolo, il valore del suolo aziendale, così come stimato dalla Banca stessa.<br />

9.1.87 - D. (Assilea) La Banca Concessionaria, dopo aver respinto una domanda di agevolazioni in<br />

quanto non inquadrabile in un settore agevolabile, ha restituito all'Istituto Collaboratore<br />

entrambi gli originali completi di tutti gli allegati. In questo caso, l'Istituto Collaboratore deve<br />

restituire, a sua volta, tutta o parte della documentazione al cliente? Se si, deve comunque<br />

tenere in archivio una fotocopia di quanto restituito? (14 - 06/02/97) (istruttoria, domanda,<br />

restituzione)<br />

R. Nel respingere una domanda di agevolazioni, la Banca Concessionaria deve farlo con<br />

nota ampiamente ed esaustivamente motivata, diretta, nel caso di locazione finanziaria,<br />

anche all'Istituto collaboratore, corredata, se è il caso, di puntuali riferimenti normativi,<br />

senza mai, tuttavia, restituire il modulo di domanda né la documentazione allo stesso<br />

allegata.<br />

9.1.88 - D. (S. Paolo) (19.7) Alcuni progetti ammessi alle agevolazioni dispongono di un capitale<br />

proprio preesistente di per sé già superiore all'apporto di capitale massimo consentito ai fini<br />

del relativo indicatore. Ciò nonostante, sono stati indicati ai punti D.4.2.1 e D.4.2.2 ulteriori<br />

apporti di capitale (rappresentati, normalmente, da utili e ammortamenti anticipati già<br />

verificabili nei bilanci approvati al momento della domanda, ovvero previsti nel periodo di<br />

realizzazione del programma), ripresi interamente nel decreto di concessione quale<br />

condizione vincolante la prima erogazione. La fattispecie in esame presuppone che l'eventuale<br />

delibera di aumento di capitale sociale o conferimento soci per la quota che non sia già stata<br />

coperta da utili e ammortamenti anticipati riscontrabili nei bilanci ufficiali, rivestirebbe<br />

carattere puramente formale qualora la Banca concessionaria non ne ravvisasse l'effettiva<br />

necessità ai fini del sostegno finanziario dell'iniziativa. Al riguardo si rileva inoltre che il<br />

mancato versamento della parte eccedente del capitale (ai fini dell'indicatore) non risulterebbe<br />

comunque sanzionabile in base all'attuale normativa ; il vincolo suddetto parrebbe comunque<br />

escluso in base al quesito di cui al Comitato del 10.7.96 (punto 2.15 della raccolta). Si<br />

propone, pertanto, anche per correntezza operativa, che la Banca Concessionaria possa<br />

autonomamente valutare se procedere all'erogazione anche in assenza delle citate delibere di<br />

aumento, dandone notifica motivata al Ministero.<br />

9.1.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

D. (B. Carige) Trattasi di richiesta di contributo accolta nell'importo agevolabile: nel caso<br />

specifico, a fronte di un totale fabbisogno di £M. 1.558,9 (dei quali £M. 1.298,8 per<br />

immobilizzi agevolabili) le fonti di copertura erano rappresentate da capitale proprio per £M.<br />

6.215,4, di cui £M. 5.123,8 preesistenti e £M. 1.091,6 utili '94 e '95 accantonati attualizzati. A<br />

rettifica di quanto indicato in domanda (e riportato in istruttoria), parte degli utili conseguiti,<br />

per l'importo di £M. 504, è stata distribuita ai soci come dividendo ; si tenga presente che il<br />

valore attualizzato del capitale proprio da investire nell'iniziativa per la concessione delle<br />

agevolazioni nella misura richiesta dalla ditta, considerato ai fini del calcolo dell'indicatore, è<br />

stato pari a £M. 913,5, quindi nettamente inferiore all'ammontare del totale del capitale<br />

proprio e, in particolare, di quello preesistente. Considerato quanto sopra si reputa sussistano i<br />

presupposti per procedere egualmente all'erogazione del contributo senza richiedere il<br />

reintegro delle somme prelevate. (14 - 06/02/97) (istruttoria, mezzi propri, parte eccedente<br />

i limiti consentiti)<br />

R. Nell'ipotesi in cui l'impresa indichi capitali propri, preesistenti o nuovi, eccedenti rispetto<br />

a quelli massimi necessari, appare opportuno che la Banca Concessionaria, sentita l'impresa,<br />

provveda a ridurli opportunamente in sede istruttoria, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1,<br />

agendo esclusivamente sulla parte nuova (prospetti E6.1 ed E6.3 della relazione istruttoria).<br />

Ciò al fine di evitare che vengano riportate inutili condizioni sul decreto di concessione<br />

provvisoria che finiscano per appesantire e ritardare gli adempimenti procedurali della<br />

Banca medesima e del Ministero. Quanto sopra vale anche, naturalmente, allorché la<br />

suddetta eccedenza di nuovi capitali propri venga comunque giudicata, in tutto o in parte,<br />

necessaria per la copertura finanziaria dell'iniziativa, in quanto, si ricorda, tale eventualità<br />

non può, comunque, sfociare in una condizione per l'erogazione (vedasi quesito n. 9.1.30). In<br />

ogni caso, qualora detta condizione sia stata proposta, si ritiene, per non arrecare un danno<br />

all'impresa, che la Banca, su richiesta di quest’ultima, possa procedere comunque<br />

all'erogazione, dandone comunicazione al Ministero per la conseguente modifica del decreto<br />

di concessione. Analogamente, qualora l'impresa, rendendosi conto dell'eccedenza, la destini,<br />

in tutto o in parte, ad altri fini (ad esempio attraverso la distribuzione degli utili), non le si<br />

può contestare la violazione di obblighi o vincoli di alcun tipo e si può procedere<br />

all'erogazione.<br />

9.1.89 - D. (S. Paolo) Una società, nel corso di realizzazione dell'investimento, classificato come<br />

ammodernamento e di natura esclusivamente impiantistica ed agevolato con la L. <strong>488</strong>,<br />

dichiara di trasferire la sede della propria unità produttiva in un nuovo stabilimento acquisito<br />

in leasing, sito in un comune diverso da quello segnalato in istruttoria, stante l'impossibilità di<br />

poter ampliare quest'ultimo anche perché non di proprietà ma in locazione. Considerato che la<br />

natura dell'attività svolta non subisce modifiche, che l'investimento verrà comunque<br />

completato nel nuovo sito ancorché, forse, con una piccola riduzione di importo e che il<br />

comune sul cui territorio sorgerà il nuovo stabilimento appartiene alla medesima graduatoria<br />

regionale e gode della medesima intensità di aiuto di quello precedente, è sufficiente che la<br />

banca, verificati tutti i summenzionati aspetti, nonché aggiornata la valutazione economicofinanziaria<br />

dell'iniziativa, relazioni in tal senso al Ministero per ottenere un nuovo decreto di<br />

conferma dell'agevolazione, fatta salva una riduzione del contributo in funzione di una<br />

eventuale accertata minore spesa realizzata nel nuovo sito produttivo? (14 - 06/02/97)<br />

(istruttoria, ubicazione, variazione)<br />

R. Nel caso in cui, per validi motivi, un'impresa modifichi l'ubicazione dell'unità produttiva<br />

interessata dal programma di investimenti agevolato, le agevolazioni potranno essere<br />

mantenute qualora le due ubicazioni appartengano alla stessa regione ed allo stesso<br />

Obiettivo e la nuova ubicazione goda della stessa misura massima dell'agevolazione<br />

9.1.26


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

concedibile. La Banca Concessionaria deve, inoltre, accertare che la decisione dell'impresa<br />

sia validamente giustificata, che gli obiettivi del programma siano gli stessi, con particolare<br />

riferimento agli aspetti economico-finanziari evidenziati nel business plan, e che l'impresa<br />

abbia la disponibilità degli immobili e/o del terreno per un periodo tale da garantire il pieno<br />

rispetto del vincolo quinquennale di mantenimento dei beni agevolati. Qualora, a seguito di<br />

tale modifica, l'impresa comunichi una riduzione del programma di spesa, occorre<br />

procedere, anche in corso d'opera, al ricalcolo delle agevolazioni ed all'eventuale recupero<br />

delle maggiori somme erogate.<br />

9.1.90 - D. (M. Lombardo) (20.10) Si prospetta il caso in cui una società che esercita attività di<br />

escavazione di blocchi di marmo, nell’impossibilità di rinnovare il contratto di affitto con<br />

altra società intestataria della concessione per l’escavazione, intenda costituire con<br />

quest’ultima un’associazione in partecipazione, ricoprendo il ruolo di associante. Tenuto<br />

conto che l’associante, manterrebbe la propria personalità giuridica e gestirebbe l’attività in<br />

questione effettuandola con attrezzature e dipendenti propri, si ritiene che possa presentare<br />

domanda di agevolazione ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria,<br />

beneficiari, associazione in partecipazione)<br />

R. L’impresa che presenta la domanda di agevolazioni deve soddisfare per essere agevolata,<br />

tutte le condizioni di ammissibilità fissate dalla normativa di cui si tratta, ivi compresa la<br />

disponibilità, a titolo di proprietà, locazione o altro, dell’unità produttiva nella quale svolge<br />

la propria attività e intende promuovere il programma di investimenti per almeno cinque anni<br />

successivi alla data di entrata in funzione dei beni agevolati. E’ fatta salva, in ogni caso, la<br />

valutazione della banca concessionaria circa il pieno rispetto alle norme vigenti della forma<br />

associativa prospettata.<br />

9.1.91 - D. (B. Napoli) (14.5) Una società (PMI), operante nel settore manifatturiero, ha presentato<br />

domanda di agevolazione per un programma di nuovo impianto da realizzare in un Comune<br />

ubicato nella Provincia di Avellino (intensità agevolativa 40% ESN+15% ESL), attualmente<br />

in corso di istruttoria. Successivamente, la stessa ha valutato l’opportunità di attuare il<br />

medesimo programma in un zona poco distante, ma appartenente alla Provincia di Benevento<br />

(intensità agevolativa 50%ESN+15%ESL), dichiarandosi disposta anche a rinunciare alla<br />

maggiore intensità agevolativa. Alla luce della circostanza, Vi preghiamo di chiarirci se la<br />

variazione in questione possa essere accolta, ovvero se il programma debba essere oggetto di<br />

una nuova domanda, a valere sulla nuova applicazione. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(istruttoria, ubicazione, variazione)<br />

R. Come già chiarito nella seduta n° 10 del 04/09/96 ad un precedente quesito formulato<br />

dalla BNL (18.23), la domanda di agevolazioni non può più essere considerata valida,<br />

venendo meno, con la modifica dell’intensità agevolativa massima, una delle condizioni<br />

richiamate nella risposta al citato quesito. La domanda potrà essere presentata, in relazione<br />

alla nuova ubicazione, per il bando successivo.<br />

9.1.<strong>92</strong> - D. (B. Sardegna) (2.33) Un’impresa di nuova costituzione ha proposto una nuova<br />

iniziativa ai sensi della L. <strong>488</strong> comportante investimenti fissi per L. 15.000 mln, oltre ai<br />

fabbisogni di capitale di esercizio per 4.000 mln. La copertura finanziaria è stata prevista<br />

con 9.000 mln di contributi L. <strong>488</strong>, 6.000 mln con apporto dei soci (capitale proprio) e 4.000<br />

mln con altri finanziamenti bancari. Alla richiesta della banca di indicare e documentare le<br />

fonti alle quali i soci intendono ricorrere per far fronte ai programmati apporti di mezzi<br />

propri, l’impresa ha risposto di non essere tenuta a fornire questo tipo di dettagli e di<br />

documentazione, essendo previsto dal regolamento il solo impegno formale ad effettuare detti<br />

apporti nella misura<br />

9.1.27


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

prevista. Alla luce di quanto previsto dall’art.6, comma 1, lettera c) del regolamento,<br />

riteniamo che un corretto adempimento del compito di accertare non possa prescindere<br />

dall’acquisizione di documenti ed informazioni idonei a dimostrare che esistono concrete<br />

possibilità che le previsioni possano realizzarsi e precisamente che nel caso in questione i soci<br />

siano in grado di effettuare gli apporti di cui si tratta, e cioè che già dispongano dei mezzi<br />

finanziari sufficienti o che potranno disporne nei tempi previsti tramite la trasformazione in<br />

liquidi di un patrimonio esistente ed accertabile, o tramite un cash-flow ragionevolmente<br />

conseguibile. L’impossibilità di accertare quanto sopra costituisce a nostro parere una valida<br />

motivazione per concludere negativamente l’istruttoria. A sostegno di questa tesi si possono<br />

anche richiamare le ultime 3 righe della risposta al quesito 2.27 “... la valutazione<br />

dell’aumento di capitale.... ai fini della valutazione del piano finanziario di copertura degli<br />

investimenti è di stretta competenza della banca stessa”. Riteniamo che un orientamento del<br />

Comitato che ricordi l’importanza di un rigoroso accertamento della copertura finanziaria,<br />

sarebbe utile per conferire maggiore omogeneità ai comportamenti delle banche<br />

concessionarie su questo punto. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria, copertura<br />

finanziaria, verifica)<br />

R. Si concorda con gli orientamenti della banca concessionaria, alla quale l’impresa, anche<br />

in virtù della propria autorizzazione sottoscritta in sede di domanda, deve consentire<br />

l’effettuazione di tutte le indagini ritenute necessarie fin dalla fase istruttoria.<br />

9.1.93 - D. (B. Sicilia) L’azienda richiedente, in data 11 dicembre 1996, ottiene il decreto di<br />

omologazione relativo alla trasformazione da società in accomandita semplice a società a<br />

responsabilità limitata, apportando una lieve modifica alla ragione sociale. Il 31 dicembre<br />

dello stesso anno, la predetta azienda presenta a questa Banca una domanda di agevolazioni ai<br />

sensi della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, indicando nel frontespizio la vecchia denominazione sociale<br />

(S.a.s.), trascrivendo al punto A6 i nominativi dei soci accomandatari e omettendo di riportare<br />

al punto A5 l’ammontare del capitale sociale, come previsto per le società di capitali. Dalla<br />

delibera assembleare di trasformazione si evince tuttavia che la compagine societaria<br />

rimane invariata, e che il rappresentante legale della S.a.s., sottoscrittore del modulo di<br />

domanda, è anche l’amministratore unico della nuova società S.r.l. Ciò posto, si richiede di<br />

conoscere se la domanda di agevolazioni in questione debba essere rigettata o restituita alla<br />

società per apportarvi le necessarie variazioni ed integrazioni. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(istruttoria, beneficiari, variazione)<br />

R. Secondo quanto desumibile dal quesito, sembrerebbe trattarsi di mero errore materiale.<br />

Inoltre, considerato il fatto che il sottoscrittore della domanda sarebbe quello legittimato a<br />

farlo anche per conto della srl, si ritiene che la domanda di cui si tratta possa essere ritenuta<br />

valida. La banca concessionaria può acquisire i dati rettificati sotto forma di dichiarazione<br />

sostitutiva di notorietà del legale rappresentante dell’impresa.<br />

9.1.94 - D. (B. Napoli) La richiesta in oggetto si riferisce ad un nuovo impianto per la produzione<br />

di pasti precotti surgelati (cat. ISTAT 15.89.2). Trattasi di un investimento di compl.vi L.m.<br />

7.632, ripartito in:<br />

- primo Step di L.m. 4.832 che ha fruito (o fruirà delle agevolazioni ex Lege n. 44/86<br />

(il cui tetto massimo, com’è noto, è di L.m. 5.000)<br />

- secondo Step di L.m. 2.800 a fronte del quale si chiedono le agevolazioni ex Lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Il primo Step comprende L.m. 195 per studi di fattibilità e spese tecniche, L.m. 1.350 per<br />

opere murarie (prima parte dell’edificio industriale, palazzina uffici e parte delle sistemazioni<br />

esterne) e L.m. 3.287 per macchinari, attrezzature e impianti (linee complete di produzione<br />

per pasti precotti surgelati).<br />

9.1.28


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Il secondo Step comprende L.m. 300 per il suolo, L.m. 100 per ulteriori spese tecniche, L.m.<br />

1.000 per una seconda parte dell’edificio industriale e L.m. 1.400 per celle frigorifere a 18°<br />

(Lm 800), per carrelli elevatori (L.m. 100) e per automezzi frigoriferi necessari per il<br />

trasporto in conservazione condizionata dei prodotti a destino (L.m. 500).<br />

La tempistica indicata nel business plan è la seguente:<br />

!° Step (L. 44786): inizio investimenti a giugno 1997, ultimazione a dicembre 1998; 1° anno a<br />

regime: 2000;<br />

2° Step (L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>): inizio investimenti a gennaio 1998, ultimazione a dicembre 2000; 1°<br />

anno a regime: 2001.<br />

Secondo quanto affermato nel business plan esibito a corredo della domanda ex Lege <strong>488</strong>, la<br />

capacità produttiva dell’azienda con la sola realizzazione del 1° Step sarebbe condizionata<br />

dall’insufficienza degli spazi destinati ai cicli produttivi, dall’assenza di celle frigorifere per<br />

la conservazione dei pasti surgelati prodotti e dalla mancanza degli automezzi frigoriferi<br />

necessari ad assicurare la continuità della catena del freddo richiesta dalla peculiare<br />

produzione; circostanze queste che determinerebbero una vera e propria strozzatura tra la<br />

capacità produttiva e la capacità di conservazione dello stabilimento.<br />

Tali argomentazioni sarebbero alla base della decisione di realizzare il 2° Step beneficiando<br />

delle provvidenza della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Si chiede:<br />

a) Ai sensi di quanto previsto dall’art. 2 comma 3 e dall’art. 5 comma 3 del Regolamento di<br />

attuazione della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, è ammissibile la domanda in oggetto, dal momento che le due<br />

domande di agevolazione, sebbene presentate da Enti diversi, in tempi successivi e riferite a<br />

distinti investimenti, sembrano riconducibili al medesimo programma (il 1° Step non sembra<br />

funzionale senza il 2°, come affermato dalla stessa richiedente, e tanto meno lo sarebbe il 2°<br />

senza il 1°)?<br />

b) in caso affermativo, si ritiene che vada attribuita la tipologia di “ampliamento”<br />

all’iniziativa, ancorché l’impianto sia ancora da realizzare nella sua globalità?<br />

c) se trattasi di ampliamento, come riteniamo, è lecito assumere come valori “precedenti”<br />

quelli che la ditta espone a raggiungimento dei traguardi previsti per il 1° Step (anno 2000) e<br />

come immobilizzi preesistenti quelli che la ditta afferma di consuntivare al 1° gennaio 1998<br />

(anno di avvio degli investimenti del 2° Step), anche se trattasi di dati di previsione e quindi<br />

da verificare? (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria, ampliamento, indicatori)<br />

R. Una domanda di agevolazioni può essere considerata ammissibile ai sensi della L. <strong>488</strong><br />

solo se relativa ad un programma organico e funzionale, che venga chiaramente esposto,<br />

nella sua completezza, attraverso il modulo di domanda, la documentazione allo stesso<br />

allegata e, soprattutto, attraverso il business plan. A fronte del programma esposto, tuttavia,<br />

l’impresa può richiedere le agevolazioni della L. <strong>488</strong> solo su una parte dei beni allorché,<br />

come nel caso prospettato, per gli altri l’impresa stessa intende ricorrere ad altri aiuti di<br />

stato. In tale ultimo caso, la tipologia da attribuire all’iniziativa, così come i dati<br />

occupazionali e produttivi, sono quelli relativi al programma nel suo complesso, mentre i dati<br />

relativi al capitale proprio o alle date di avvio e ultimazione, devono essere riferiti alle spese<br />

a fronte delle quali l’impresa richiede le agevolazioni della L. <strong>488</strong>. Il divieto, di cui all’art.<br />

2, comma 3 del regolamento, di suddividere uno stesso programma su più domande è da<br />

riferire alla ipotesi di più domande sulla stessa L. <strong>488</strong>.<br />

9.1.95 - D. (B. Napoli) (6.6) Domanda pervenuta con indicazione della richiesta delle agevolazioni,<br />

riportata solo in cifre, nella misura percentuale di 807. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(istruttoria, agevolazione richiesta, errore)<br />

9.1.29


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. E’ opportuno che la banca concessionaria accerti, anche attraverso l’ammontare delle<br />

agevolazioni indicate nel piano finanziario, che l’ultima cifra, il 7, sia piuttosto il simbolo<br />

“%”.<br />

9.1.96 - D. (B. Napoli) (6.7) Domanda pervenuta con indicazione della richiesta di agevolazioni<br />

riportata in cifre e lettere nella misura percentuale di 61,75. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(istruttoria, agevolazione richiesta, errore)<br />

R. Dal momento che l’agevolazione massima richiesta deve essere espressa in punti<br />

percentuali interi, l’eventuale parte decimale non può essere presa in considerazione. Nel<br />

caso in esame, la percentuale da assumere è, pertanto, quella del 61%.<br />

9.1.97 - D. (B. Napoli) Da parte di una ditta ammessa alle agevolazioni viene chiesto se l’intero<br />

nuovo impianto industriale oggetto del programma possa essere commissionato “chiavi in<br />

mano” ad un fornitore diverso da quello e/o da quelli originariamente previsti. La stessa ditta,<br />

nella fattispecie, chiede se sia possibile che il venditore del terreno e del capannone possa,<br />

nell’ottica della fornitura “chiavi in mano”, fornire anche i macchinari che a sua volta<br />

dovrebbe però acquistare da ditta costruttrice per poi rifatturarli, senza maggiorazione, alla<br />

ditta beneficiaria. Si precisa, inoltre, che nel caso di specie, il “fornitore chiavi in mano”<br />

sarebbe rappresentato da una società dello stesso gruppo aziendale. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(istruttoria, beni nuovi di fabbrica, cambio di fornitore)<br />

R. Riguardo al primo quesito non vi sono controindicazioni a meno che il cambio del<br />

fornitore non si accompagni al venir meno delle condizioni di ammissibilità. Per quanto<br />

concerne il secondo, la risposta è negativa in quanto il passaggio attraverso un soggetto<br />

intermedio tra il fornitore e l’impresa beneficiaria delle agevolazioni impedirebbe di poter<br />

considerare i beni “nuovi di fabbrica”, facendo venir meno, così, una delle condizioni per<br />

l’ammissione alle agevolazioni.<br />

9.1.98 - D. (M. Toscano) Un'impresa ha presentato nel 1996 un progetto di ristrutturazione della<br />

propria unità produttiva ed è stato ammesso alle agevolazioni. Il programma di investimenti<br />

approvato prevede interventi per opere murarie sull'immobile per ca. £M. 100 e l'acquisto di<br />

macchinari per ca. £M. 400. L'impresa, per motivi di opportunità economica e produttiva nel<br />

frattempo intervenuti, richiede adesso di poter modificare l'investimento programmato<br />

procedendo, anziché alla ristrutturazione dell'unità produttiva esistente, alla realizzazione di<br />

una nuova unità produttiva per un costo di ca. £M. 150 nello stesso comune, a circa 1 Km di<br />

distanza dall'attuale, nella quale trasferire tutta l'attività, fermo restando l'acquisto dei<br />

macchinari già preventivati. Risulterebbero verificate le condizioni previste per i trasferimenti<br />

e resterebbe naturalmente invariato l'importo complessivo degli investimenti approvati ;<br />

anche del nuovo immobile l'azienda avrebbe la disponibilità per i previsti 5 anni dalla data di<br />

entrata in funzione. La variazione richiesta comporterebbe pertanto una modifica della<br />

tipologia dell'iniziativa da "ristrutturazione" a "trasferimento/nuovo impianto". Gli obiettivi<br />

produttivi ed economici che l'impresa si prefiggeva di ottenere con l'investimento<br />

programmato risulterebbero comunque assicurati, se non migliorati. I maggiori investimenti<br />

da realizzare, ancorché non agevolati, troverebbero comunque adeguata copertura finanziaria.<br />

La modifica risulta inoltre del tutto ininfluente ai fini della graduatoria redatta. Si ritiene<br />

pertanto che l'istanza dell'impresa possa essere accolta. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(istruttoria, tipologia investimento, variazione)<br />

R. Considerato che la natura produttiva dell'iniziativa non pare mutata (l'acquisto dei<br />

macchinari programmati viene mantenuto e, si suppone, anche quelli esistenti verrebbero<br />

spostati nella nuova ubicazione), si è dell'avviso che l'iniziativa stessa debba mantenere<br />

9.1.30


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l'inquadramento nella tipologia originaria, e che debba essere modificata la sola ubicazione<br />

dell'impianto. La domanda di agevolazioni mantiene la propria validità qualora sussistano le<br />

condizioni di cui alla risposta al quesito S.Paolo inserito tra i Quesiti Vari dell'allegato al<br />

verbale del 6 febbraio 1997.<br />

9.1.99 - D. (Interbanca) Azienda che ha presentato tutta la documentazione necessaria per<br />

l'istruttoria della pratica ad eccezione della parte numerica del business plan. Si chiede se in<br />

mancanza di tale documentazione l'Istituto istruttore può respingere la domanda di intervento.<br />

In caso di risposta negativa si chiede come si deve procedere. (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(istruttoria, business plan, parte numerica)<br />

R. Il punto 1 della circolare n. 39048 del 4.12.1996 conferma, anche per la seconda<br />

applicazione della normativa (domande presentate entro il 31.12.96), gli orientamenti per la<br />

redazione del business plan validi per la prima applicazione e fissati con la circolare n.<br />

37835 dell'8.3.96. Detti orientamenti escludono la redazione della parte numerica del<br />

business plan per determinati casi (investimenti inferiori ad uno o a tre miliardi, investimenti<br />

che non determinano variazioni significative nei costi e nei ricavi, ecc.) e la rendono<br />

facoltativa in tutti gli altri.<br />

9.1.100 - D. (B. Napoli) Una società in nome collettivo, in origine costituita da soli due soci,<br />

operante nel settore manifatturiero, ha presentato domanda di agevolazioni, attualmente in<br />

corso di istruttoria. Dall'esame della documentazione, abbiamo rilevato che sin dal 1988 è<br />

venuta meno la pluralità dei soci, in quanto risulta verbale di cessione di quota da un socio<br />

all'altro. Al riguardo, la locale Prefettura ha precisato di non essere in grado di fornirci la<br />

prevista certificazione antimafia, stante la presenza di una Snc costituita da un solo socio.<br />

Alla luce di tale circostanza e avuto riguardo all'art. 2308 cc (che rinvia all'art. 2272 cc, punto<br />

4) che prevede tra le cause di scioglimento delle "società in nome collettivo" la mancata<br />

ricostituzione della pluralità dei soci nel termine di sei mesi, Vi preghiamo di chiarirci se tale<br />

situazione possa costituire elemento di esclusione dalle agevolazioni. (15 - 25/03/97 e<br />

03/04/97) (istruttoria, beneficiari, variazione)<br />

R. Secondo l'art. 2272 cc, punto 4, una società deve considerarsi sciolta allorché venga a<br />

mancare per più di sei mesi la pluralità dei soci. Dal momento che per la snc di cui al quesito<br />

detta pluralità è venuta meno nel 1988 e non è stata ricostituita nei sei mesi successivi, la<br />

domanda di agevolazioni non può essere ritenuta valida non potendosi considerare in quel<br />

momento vigente la società istante.<br />

9.1.101 - D. (EPF) Una società ha ripresentato la richiesta di agevolazione ai sensi dell'art. 6,<br />

comma 8 del regolamento, in data 19.12.96. Trattasi di una iniziativa di ristrutturazione i cui<br />

lavori termineranno nel 1997. Successivamente è pervenuta alla scrivente società<br />

comunicazione, corredata di relativa documentazione notarile, con la quale si rendeva nota<br />

l'avvenuta fusione per incorporazione della società suddetta nella sua controllante con effetto<br />

dalle ore 23,59 del 31.12.96 e decorrenza dall'1.1.96. Si ritiene possibile procedere<br />

all'istruttoria dell'iniziativa della società incorporata, anche se nel frattempo è venuto meno il<br />

soggetto richiedente, i cui diritti sono tuttavia acquisiti integralmente dall'incorporante?<br />

D. (B. Napoli) Una ditta individuale, operante nel settore manifatturiero, ha presentato<br />

domanda di agevolazione, attualmente in corso di istruttoria. La titolare, per sopraggiunte<br />

esigenze, intende ora valutare la possibilità di conferire l’azienda in una costituenda società di<br />

capitale, alla quale parteciperebbero componenti del proprio nucleo familiare, ovvero in una<br />

società già costituita sempre tra i medesimi soggetti. In ogni caso l’oggetto sociale resterebbe<br />

quello della ditta individuale. Ciò premesso, la ditta chiede di poter conoscere se il prospettato<br />

9.1.31


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

conferimento possa costituire elemento di esclusione o, comunque, di penalizzazione per<br />

l’eventuale ammissione alle agevolazioni. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria,<br />

beneficiari, variazione)<br />

R. Sull’argomento il Comitato propone al Sig. Direttore Generale della Direzione<br />

Produzione Industriale di emanare una specifica circolare esplicativa del seguente tenore:<br />

“Qualora, successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni, nella titolarità<br />

dell’iniziativa agevolata o da agevolare subentri un soggetto diverso dal richiedente a<br />

seguito di fusione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo d’azienda, tale nuovo<br />

soggetto può richiedere di subentrare anche nella titolarità della domanda e, qualora già<br />

emessa, della concessione delle agevolazioni. A tal fine:<br />

1) il soggetto subentrante sottoscrive, con le medesime modalità, le dichiarazioni, gli<br />

impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal soggetto richiedente in sede di<br />

domanda di agevolazioni; esso aggiorna, altresì, attraverso una specifica dichiarazione<br />

sostitutiva di notorietà del proprio legale rappresentante o procuratore speciale, solo i<br />

dati e le informazioni del modulo di domanda variati a seguito del subentro, fermi<br />

restando tutti gli altri, e trasmette la documentazione, di cui all’allegato n. 5 della<br />

circolare 15 dicembre 1995, n. 38522, limitatamente alla parte variata a seguito del<br />

subentro medesimo;<br />

2) 2) la banca concessionaria verifica, con riferimento al nuovo soggetto, alla dimensione<br />

dello stesso ed all’iniziativa di cui alla domanda di agevolazioni, la sussistenza dei<br />

requisiti soggettivi ed oggettivi per la concessione o la conferma delle agevolazioni<br />

medesime.<br />

Ai fini di cui sopra:<br />

a) la dimensione del soggetto subentrante viene rilevata, con i criteri vigenti, con riferimento<br />

alla data in cui lo stesso diviene legittimamente titolare dell’iniziativa e, quindi, a quella in<br />

cui ha effetto l’operazione societaria di cui si tratta;<br />

b) le agevolazioni vengono calcolate sulla base della misura agevolativa massima relativa al<br />

soggetto subentrante, applicando la percentuale richiesta indicata nel modulo di domanda<br />

dal primo soggetto; nel caso di concessione già emessa, il nuovo valore dell’agevolazione<br />

non può, comunque, superare l’importo indicato nel decreto relativo a detta concessione;<br />

qualora l’operazione societaria di cui si tratta abbia effetto nel corso del prescritto<br />

quinquennio d’obbligo di mantenimento dei beni agevolati, nel calcolo delle agevolazioni si<br />

tiene conto delle frazioni di detto quinquennio relative al soggetto originario ed a quello<br />

subentrante;<br />

c) l’indicatore n. 1, ricalcolato con riferimento al soggetto subentrante, deve essere pari a<br />

quello calcolato sulla base dei dati esposti nella domanda dal primo soggetto, fatta salva<br />

l’eventuale riduzione, conseguente ad una maggiore agevolazione, per effetto del limite di cui<br />

al punto 6.2, terzultimo capoverso, della circolare n. 38522/95; del relativo capitale proprio,<br />

la “parte preesistente” viene rilevata alla data dell’operazione societaria, tenendo conto<br />

degli effetti patrimoniali dell’operazione stessa, e viene attualizzata all’anno solare di avvio<br />

a realizzazione del programma, mentre l’eventuale “parte nuova” prevista, qualora non<br />

ancora deliberata, dà luogo ad una specifica condizione nel decreto di concessione in favore<br />

del soggetto subentrante;<br />

d) gli altri dati relativi al calcolo degli indicatori di cui al modulo di domanda, e cioè,<br />

l’ammontare e la distribuzione temporale degli investimenti dell’iniziativa, la percentuale<br />

9.1.32


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dell’agevolazione richiesta rispetto a quella massima consentita ed il numero di occupati<br />

attivati dall’iniziativa sono soggetti ai medesimi vincoli ed alle medesime condizioni<br />

sussistenti in capo al primo soggetto.”<br />

9.1.102 - D. (Irfis) (10.53) Una Srl costituita con atto del 20.12.96 in corso di omologazione e<br />

avente per oggetto sociale la produzione e l'imbottigliamento dell'olio di oliva, ha presentato<br />

richiesta di agevolazioni contributive ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a fronte di un progetto di spesa<br />

comprendente, tra l'altro, l'acquisto di un capannone industriale di proprietà di una Snc<br />

operante nello stesso settore della richiedente. Quest'ultima società, i cui componenti sono<br />

legati da stretti vincoli di parentela coi soci promotori della neo costituita Srl, risulta in atto<br />

fortemente esposta nei confronti del sistema bancario dove è appostata a sofferenza per<br />

importi di rilevante entità. Nei confronti della stessa l'Irfis ha recentemente avviato azioni<br />

esecutive per il recupero dei crediti nascenti da precedenti operazioni di finanziamento (tanto<br />

il predetto immobile che altri offerti in garanzia, nonché quelli rinvenuti di proprietà dei<br />

fidejussori, sono stati recentemente sottoposti a pignoramento). Con riguardo al complesso<br />

industriale, rientrante nel citato progetto di investimenti, è il caso infine di rilevare che il<br />

preliminare di vendita stipulato tra le parti che disciplina i termini del suo trasferimento<br />

prevede tra l'altro che l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata all'ottenimento,<br />

da parte del promittente acquirente, delle agevolazioni sulla L. <strong>488</strong> entro il 31.12.97. Sulla<br />

base di quanto precede e al di là di ogni valutazione tecnico-economica che potrà emergere in<br />

sede di esame istruttorio, non sembra che sussistano i requisiti per l'ammissione dell'iniziativa<br />

proposta ai benefici di cui alla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, in ragione sia dei vincoli in atto esistenti<br />

sull'immobile industriale incluso nel progetto di spesa, sia anche in relazione all'opportunità<br />

di intervento per la spesa di acquisto del cespite, stante gli stretti vincoli di parentela<br />

(figli/genitori) tra i soci promotori della nuova società ed i componenti della società<br />

venditrice. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (istruttoria, spese ammissibili, beni pignorati)<br />

R. Secondo quanto desumibile dalle indicazioni fornite dalla banca concessionaria,<br />

l'iniziativa dovrebbe svilupparsi all'interno di un capannone industriale da acquistare,<br />

sottoposto a pignoramento a seguito delle azioni esecutive per il recupero di crediti. Ciò<br />

dovrebbe condurre ad escludere la relativa spesa dalle agevolazioni e, di conseguenza, ad<br />

istruire l'iniziativa proposta con esito negativo, venendo a mancare l'immobile ove sviluppare<br />

l'attività produttiva. Quest'ultima, oltretutto, è sottoposta a precise limitazioni di<br />

ammissibilità ai sensi del punto 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96. Gli altri elementi<br />

evidenziati dalla banca concessionaria non costituiscono motivi di non ammissibilità<br />

dell'iniziativa.<br />

9.1.103 - D. (S. Paolo) (17.19) Alcune ditte, nel temporizzare le spese, si sono riferite erroneamente<br />

alla data di pagamento anziché alla data fattura; il caso assume rilevanza se le due date sono a<br />

cavallo di fine anno e il programma attiene il leasing:<br />

12/96 - anno di spesa (stipula contratto) (indicato dalla Soc. di Leasing)<br />

01/97 - anno di spesa (indicato dalla Ditta).<br />

La Ditta ha quindi indicato data avvio 01/01/97, spesa dell’anno 1997, apporto mezzi propri<br />

nel 1997, ultimazione programma 01/07 (consegna beni).<br />

Si può acquisire dichiarazione della Ditta che rettifichi data avvio in 12/96 ma la procedura si<br />

blocca perché l’apporto di mezzi permane nel 1997 (ultimazione programma), anno in cui la<br />

Ditta ha previsto la consegna dei beni. (16 - 22/04/97) (istruttoria, leasing, rettifica)<br />

R. Per il caso prospettato, dal quale si evince un chiaro errore di interpretazione della<br />

norma, in sede di istruttoria, la banca concessionaria può rettificare, sulla base degli<br />

elementi oggettivi in proprio possesso, la data di avvio del programma sulla base di quella<br />

9.1.33


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

del titolo di spesa. La banca può, altresì, prendere in considerazione il nuovo capitale<br />

proprio del 1997, in quanto nel caso di leasing, l’ultimazione del programma coincide con la<br />

data di consegna dei beni; occorre, naturalmente, verificare la compatibilità tra la data del<br />

versamento della parte nuova e quella di ultimazione del programma.<br />

9.1.104 - D. (Interbanca) Una nuova società ha presentato domanda per un programma<br />

d’investimento composto da impianti tecnologici e da macchinari da realizzare nello<br />

stabilimento di una società che si trova in stato di concordato preventivo.<br />

A tal fine il Giudice Delegato di questa ultima ha dato assenso alla stipula di un contratto di<br />

affitto di ramo di azienda del seguente tenore “La durata del contratto è stabilita in anni sei,<br />

con decorrenza dal 1° marzo 1997 e scadenza il 28 febbraio 2003; il contratto sarà tacitamente<br />

rinnovato per un eguale periodo di tempo, salvo disdetta comunicata da uno dei contraenti a<br />

mezzo raccomandata a/r almeno sei mesi prima della scadenza del rapporto”.<br />

E’ stata fatta istanza per la modifica del contratto di fitto in modo da concedere la<br />

rinnovabilità senza alcuna condizione. E’ possibile concludere l’istruttoria positivamente<br />

subordinando la prima erogazione alla modifica del contratto? (17 - 15/05/97) (istruttoria,<br />

disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. La normativa prevede che vi sia, fin dalla data della domanda (successivamente estesa a<br />

quella della istruttoria), la disponibilità del suolo e/o dell’immobile per almeno 5 anni<br />

dall’entrata in funzione dei beni agevolati. Come più volte precisato, inoltre, non è possibile<br />

introdurre condizioni per l’erogazione delle agevolazioni che non siano quelle esplicitamente<br />

previste dalla normativa.<br />

9.1.105 - D. (B. Carige) E’ stata presentata richiesta di intervento agevolativo (ai sensi della Legge<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong>) da parte di una società che intende realizzare un nuovo stabilimento in Sardegna e<br />

che potrebbe avvalersi, altresì, di un contributo erogato da ENISUD (definito “corrispettivo”)<br />

nel caso decidesse di assumere il personale “inattivo” del confinante stabilimento<br />

dell’ENICHEM; tale corrispettivo sommerebbe in lit. 50.000.000 per addetto, corrisposti (una<br />

tantum) all’atto della sua assunzione. Nel caso in esame sono già stati raggiunti degli accordi<br />

di massima con il gruppo Eni (con il concerto delle parti sociali) per il riassorbimento di ca.<br />

65 addetti. La banca, anche in considerazione della rilevanza sociale derivante dall’eventuale<br />

conclusione del predetto accordo, riterrebbe compatibile il corrispettivo “erogabile” da<br />

ENISUD con le agevolazioni di cui alla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Si rammenta infine che in caso di<br />

parere negativo da parte di codesto spettabile Comitato l’azienda assumerà personale non in<br />

“mobilità”.<br />

D. (B. Carige) Relativamente al caso in cui al precedente quesito si richiede altresì se si può<br />

considerare, ai fini del secondo indicatore, l’incremento di posti di lavoro connessi<br />

all’assunzione dei 65 dipendenti ex ENICHEM.<br />

La Banca, anche in considerazione della rilevanza sociale derivante da quanto in esame,<br />

ritiene di poter considerare il suddetto incremento occupazionale (ai fini del calcolo del<br />

secondo indicatore). (17 - 15/05/97) (istruttoria, indicatori, occupazione)<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria. Il personale assunto può essere positivamente<br />

considerato ai fini dell’indicatore n.2 nella misura in cui correlato al programma da<br />

agevolare.<br />

9.1.106 - D. (Efibanca) Un’azienda ha acquistato per L/M 5000 un opificio industriale che forma,<br />

in uno a costi da sostenere per l’acquisto di macchinari ed attrezzature (L/M 2500), un<br />

programma di investimento oggetto di domanda di agevolazioni Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

9.1.34


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

La Ditta venditrice che aveva acquistato detto immobile nel 1988 non ha ottenuto per il costo<br />

sostenuto per l’acquisto alcuna agevolazione però, nell’ambito di un più ampio programma di<br />

investimenti per l’acquisto di macchinari ed attrezzature del costo di circa L/M 6500, ha<br />

effettuato anche opere di adeguamento funzionale dell’immobile (pavimentazione industriale,<br />

impianto elettrico e F.M., etc.) per un costo di circa L/M 850.<br />

Tali costi (imputati alla voce opere murarie ed assimilabili) sono state oggetto di agevolazioni<br />

in base alla Legge 64/86.<br />

Si chiede di conoscere se l’ammontare delle opere murarie ammesse alle agevolazioni Legge<br />

64/86 (modeste in relazione al valore ed alle dimensioni dell’opificio di oltre mq. 8000)<br />

possano rendere non ammissibile alle agevolazioni Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> l’intero costo di L/M 5000<br />

sostenuto dall’attuale acquirente.<br />

• considerato che l’immobile, seppur promesso in vendita nel corso del 1997, sarà<br />

consegnato alla ditta acquirente nel gennaio 1999 a completamento del periodo di utilizzo e<br />

destinazione previsto dalla Legge 64/86 a carico della ditta venditrice<br />

• considerata altresì la modestia delle opere murarie ammesse all’epoca ai benefici Legge<br />

64/86 si ritiene che le stesse possano non inficiare l’ammissibilità alle agevolazioni Legge<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> del costo sostenuto per l’acquisto della attuale acquirente che andrà a realizzare<br />

nell’opificio acquistato una nuova iniziativa produttiva con incremento occupazionale. (19 –<br />

17/12/97) (istruttoria, spese ammissibili, cumulabilità)<br />

R. Ai fini della determinazione, per la concessione delle agevolazione della L <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, del<br />

valore dell’immobile (e relative spese accessorie) che ha già goduto di agevolazioni di Stato<br />

nell'arco dei dieci anni precedenti la presentazione della domanda di agevolazione, si deve<br />

prevedere lo stralcio delle relative spese già agevolate, fatto salvo il caso in cui la nuova<br />

domanda di agevolazione venga presentata dopo che sia trascorso detto periodo di tempo.<br />

9.1.107 - D. (M. Toscano). Un’impresa è stata ammessa alle agevolazioni nelle graduatorie 1997.<br />

Per problemi tecnici l’iniziativa programmata, per la quale l’impresa ha ottenuto la<br />

concessione del contributo, è stata avviata da un’altra società controllata, a nome della quale<br />

sono stati emessi i primi titoli di spesa.<br />

La società beneficiaria del contributo provvederà alla incorporazione di detta controllata entro<br />

breve, per proseguire, quindi, in proprio l’iniziativa.<br />

Tale fattispecie è già prevista dal punto 1.1 della circolare Minindustria n. 36157 del 19.6.96,<br />

che stabilisce che la determinazione del capitale proprio preesistente, nel caso in cui il<br />

soggetto che ha avviato l’iniziativa sia diverso da quello che presenta la domanda ai sensi<br />

della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, debba essere fatta con riferimento a quest’ultimo soggetto e dal momento in<br />

cui esso diviene legittimamente titolare dell’iniziativa (data dell’incorporazione).<br />

Oltre alla rilevazione di quanto sopra, si richiede se all’atto della incorporazione si debba<br />

procedere nuovamente anche alla verifica dei parametri dimensionali del soggetto<br />

beneficiario, in analogia a quanto previsto con circolare 8.5.97 n. 247255 per i casi di<br />

subentro nel soggetto richiedente le agevolazioni conseguenti ad operazioni societarie. (19 –<br />

17/12/97) (istruttoria, beneficiari, variazione)<br />

R. Nel caso prospettato si ritiene opportuno preliminarmente rilevare che le spese sostenute<br />

dalla società incorporata non sono ammissibili alle agevolazioni, atteso che questa non ha<br />

presentato domanda di agevolazioni e che l’impresa beneficiaria non sostiene spese per<br />

l’acquisto dei beni già di proprietà dell’incorporata medesima. Le disposizioni contenute<br />

nella circolare MICA n. 36157 del 19.6.96 si applicano nei casi in cui un nuovo soggetto<br />

subentri nella proprietà di beni agevolati ad una precedente impresa, e quindi non sono<br />

applicabili nel caso in esame, per il quale, invece, si confermano le modalità di rilevamento<br />

dei parametri dimensionali correntemente applicate.<br />

9.1.35


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.108 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una cessione di azienda che avviene sulla base di<br />

un atto che, come corrispettivo, considera il saldo attivo della situazione patrimoniale<br />

dell’azienda ceduta. Ai fini di una corretta valutazione dell’importo finanziabile relativo<br />

all’immobile, oggetto di richiesta di agevolazione, si chiede se possa essere utilizzata una<br />

perizia giurata attestante il valore dello stesso. (19 – 17/12/97) (istruttoria, acquisto di bene<br />

per cessione d’azienda)<br />

R. Possono essere ammesse alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> solo le spese relative<br />

all’acquisto o alla realizzazione di beni. L’acquisizione di un bene attraverso cessione<br />

d’azienda o di ramo d’azienda non è pertanto ammissibile a tali agevolazioni.<br />

9.1.109 - D. (M. Toscano) Si sono verificati due casi in cui le imprese ammesse a contributo nel<br />

primo bando hanno manifestato, dopo la ricezione dei provvedimenti di concessione<br />

provvisoria, l’intenzione di rinunciare alla facoltà da loro accordata ex art. 12, comma 1,<br />

D.M. 527/95, ai cui sensi erano state presentate le domande originarie, in ordine alla<br />

decorrenza delle spese agevolabili. Conseguentemente tali imprese richiedono che sia loro<br />

accordata la facoltà di ultimare i rispettivi progetti nei 48 mesi dalla data di presentazione<br />

della domanda ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (maggio ’96) anziché nei 54 mesi dalla presentazione della<br />

domanda originaria ex L. 64/86 (19<strong>92</strong>). Entrambi i progetti permangono invariati per ciò che<br />

attiene gli obiettivi perseguiti, in particolare sono confermati tutti gli aspetti tecnici,<br />

economici e produttivi. Le due iniziative differiscono peraltro nei seguenti termini:<br />

- un progetto presenta un programma di spesa articolato nel biennio 1996/97; la variazione<br />

non avrebbe comportato pertanto alcun effetto, ai fini del calcolo del contributo e della<br />

formazione della graduatoria, anche qualora fosse stata segnalata prima della chiusura del<br />

termine di presentazione delle domande o anche in fase di istruttoria (il tasso di<br />

attualizzazione applicato sarebbe rimasto quello in vigore al 30.9.96); risulta pertanto<br />

evidente che si è trattato di un mero errore dell’impresa nella predisposizione della domanda.<br />

- l’altro progetto presenta invece un programma articolato negli anni dal 1991 al 1997;<br />

l’impresa intende pertanto escludere dalle spese ammissibili gli investimenti 1991 - 3.5.94 per<br />

poter beneficiare di maggiori tempi per il completamento dell’iniziativa. Tale variazione<br />

comporterebbe pertanto, oltre che una riduzione delle spese agevolabili, anche un ricalcolo<br />

dell’agevolazione a diverso tasso di attualizzazione (la nuova data di avvio diverrebbe<br />

14.5.94) e la rideterminazione del capitale investito nell’iniziativa in base alla nuova data di<br />

avvio. I parametri assunti per la formazione della graduatoria nella fattispecie non subirebbero<br />

comunque , a seguito dei ricalcoli di cui sopra, alcun peggioramento (l’importo dei nuovi<br />

investimenti ammissibili attualizzati sarebbe inferiore a quello utilizzato nel calcolo degli<br />

indicatori, ed il capitale attualizzato sarebbe superiore a quello assunto nel calcolo del<br />

relativo parametro). Si ritiene, a parere della scrivente Banca concessionaria che entrambe le<br />

istanze possano essere accolte. Il disposto di cui all’art. 12 del D.M. 527/95 accorda infatti<br />

una facoltà (e non un obbligo) alle imprese in ordine alla decorrenza delle spese agevolabili.<br />

(19 – 17/12/97) (istruttoria, domanda, ripresentazione)<br />

R. La normativa non consente di recedere dall’opzione collegata all’art. 12, comma 1,<br />

successivamente al termine ultimo per la presentazione delle domande.<br />

9.1.110 - D. (M. Umbria ) Nel caso in cui un soggetto richiedente agevolazioni ai sensi della Legge<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> proceda ad un’operazione di scissione, è configurabile il subentro nella titolarità della<br />

domanda e, se già concesse, delle agevolazioni da parte dei soggetti rivenienti<br />

dall’operazione? E se si, con quali modalità? (19 – 17/12/97) (istruttoria, beneficiari,<br />

9.1.36


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

variazione)<br />

R. Ferma restando l’applicazione di quanto stabilito dalla circolare MICA n. 247255<br />

dell’8/5/97, il subentro è consentito solo nel caso in cui la titolarità degli investimenti già<br />

realizzati - che, nel rispetto delle condizioni di ammissibilità fissate dalla norma, devono far<br />

parte di un unico programma organico e funzionale realizzato in un’unica unità produttiva -<br />

sia trasferita ad uno solo dei soggetti rivenienti dall’operazione.<br />

9.1.111 - D. (B. Carige) Una società svolge l’attività di fabbricazione di emulsioni di bitume, di<br />

catrame e di leganti per uso stradale, a termine di una concessione di terreno demaniale con<br />

scadenza 29.07.94. L’istanza di rinnovo è stata trasmessa alla competente Amministrazione<br />

provinciale in data 19.02.96. A tutt’oggi il predetto rinnovo non è ancora intervenuto poiché<br />

l’Amministrazione provinciale non ha ancora concluso l’istruttoria tecnica propedeutica al<br />

rilascio del previsto nullaosta idraulico. Tenuto conto:<br />

- che la società opera nell’unità produttiva fin dal dicembre 1986;<br />

- che l’impianto agevolato è entrato in funzione il 29.02.96;<br />

- che il rinnovo compete ad un Ente pubblico,<br />

si chiede se è possibile derogare, nella situazione descritta, dall’obbligo riguardante l’effettiva<br />

disponibilità del terreno. (19 – 17/12/97) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. Nei casi in cui l’impresa richiedente operi già su suolo o in immobili di proprietà di enti<br />

pubblici e la cui disponibilità deve essere rinnovata per i periodi minimi prescritti dalla<br />

normativa per l’utilizzo dei beni agevolabili, si può ritenere che l’iter agevolativo possa aver<br />

regolare corso a condizione che l’impresa abbia chiesto il rinnovo della disponibilità e che<br />

questa non sia stata denegata dalla Pubblica Amministrazione, fermo restando l’obbligo da<br />

parte dell’impresa di comunicare tempestivamente l’eventuale successivo diniego, ai fini<br />

della revoca delle agevolazioni in relazione al periodo di mancato utilizzo dei beni agevolati.<br />

9.1.112 - D. (B. Mediocredito) (10.63) L’impresa A intende agevolare l’acquisto dell’immobile<br />

dall’impresa B che non detiene alcuna partecipazione nella A. Tuttavia il controllo di<br />

entrambe le società (A e B) è detenuto da una terza società C. Si domanda se è possibile<br />

agevolare l’acquisto dell’immobile. (19 – 17/12/97) (istruttoria, spese ammissibili, società<br />

controllate e collegate)<br />

R. Si, in quanto le due imprese, all’atto della compravendita, non si trovano nelle condizioni<br />

di cui all’art. 2359 del codice civile (risposta così modificata nella riunione del 19 febbraio<br />

1998 – ventesima riunione).<br />

9.1.113 - D. (Efibanca) (2.43) I contributi in conto capitale rivenienti da altre leggi agevolate e/o<br />

da precedenti graduatorie, decretati ma non incassati e relativi a programmi di investimento<br />

già realizzati, nella valorizzazione del margine di struttura aziendale vanno considerati al<br />

netto o al lordo della prevista imposizione fiscale. (19 – 17/12/97) (istruttoria, margine di<br />

struttura, contributi in conto capitale)<br />

R. I contributi vanno considerati nella misura in cui iscritti nell’apposita posta del passivo<br />

patrimoniale.<br />

9.1.114 - D. (Mediosud) Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni la normativa prevede che,<br />

alla data di sottoscrizione della domanda, le imprese estrattive e manifatturiere debbano<br />

essere già costituite e quelle di servizi, inoltre, regolarmente e sotto forma di società. Si<br />

chiedono chiarimenti al riguardo. (20 – 19/2/98) (istruttoria, beneficiari, requisiti)<br />

R. Il regolamento n. 527/95, così come modificato ed integrato dal n. 319/97, prevede,<br />

appunto, che alla data di sottoscrizione del modulo di domanda (data dell’autentica della<br />

9.1.37


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

firma) le imprese estrattive e manifatturiere risultino già costituite e quelle di servizi lo siano<br />

regolarmente e sotto forma di società. A tale riguardo si distinguono i seguenti casi:<br />

1) Imprese individuali: ammesse solo per l’attività estrattiva e manifatturiera; alla data di<br />

sottoscrizione della domanda deve essere stata già effettuata l’iscrizione al registro delle<br />

imprese.<br />

2) Società di persone (in nome collettivo, in accomandita semplice): per le imprese estrattive<br />

e manifatturiere basta la costituzione per scrittura pubblica o atto fra privati con autentica di<br />

firma dal notaio (costituzione); per le imprese di servizi occorre anche l’iscrizione al registro<br />

delle imprese (regolare costituzione).<br />

3) Società di capitali (a responsabilità limitata, per azioni, in accomandita per azioni, a<br />

responsabilità limitata a capitale unico, cooperative di qualsiasi tipo, consortili): per le<br />

imprese estrattive e manifatturiere basta l’atto notarile(costituzione); per le imprese di<br />

servizi occorre anche l’omologazione del tribunale e l’iscrizione al registro delle imprese<br />

(regolare costituzione).<br />

In considerazione di quanto sopra, si ritiene che, solo nei casi di imprese<br />

estrattive/manifatturiere di nuova costituzione, le finalità previste dalla normativa possano<br />

comunque essere rispettate acquisendo il certificato di vigenza entro la conclusione<br />

dell’attività istruttoria.<br />

9.1.115 - D. (Prominvestment) (12.24) Considerati questi dati di un programma da agevolare:<br />

a) ultimo bilancio approvato 31/12/96;<br />

b) avvio del programma 30/06/97;<br />

c) consuntivo affidabile 31/12/97;<br />

d) sottoscrizione della domanda 28/02/98.<br />

Si chiede conferma se, ai fini dello sviluppo del business plan e della determinazione<br />

dell’indicatore n. 5, l’esercizio “precedente” del programma debba essere considerato il 1996,<br />

tenuto conto della data di avvio dello stesso nel 1997. (21 – 11/03/98) (istruttoria, esercizio<br />

precedente, indicatori)<br />

R. Dal momento che alla data di sottoscrizione della domanda (28.2.98) l’impresa disponeva<br />

di un preconsuntivo affidabile relativo ad un esercizio (1997) non successivo a quello di<br />

avvio a realizzazione dell’iniziativa (30.6.97), può essere assunto, quale “ultimo bilancio<br />

consuntivo” e, quindi, esercizio ”precedente”, il 1997.<br />

9.1.116 - D. (BNL) Sul tema della presentazione delle domande di agevolazione a valere sul terzo<br />

bando di applicazione della legge:<br />

1) l’unico originale della domanda dovrà rimanere agli atti della banca, come noi<br />

riteniamo opportuno e come già accade per le polizze fideiussorie e le fideiussioni bancarie<br />

acquisite a garanzia dell’erogazione della prima quota, oppure dovrà essere inviata al<br />

Ministero unitamente alle risultanze dell’istruttoria, come invece attualmente previsto<br />

dall’articolo 4 della convenzione MICA/Banche?<br />

2) Qualora l’impresa utilizzi (per l’allestimento della scheda tecnica e/o del business<br />

plan)lo specifico software predisposto dal Ministero, le “istruzioni per la compilazione”<br />

prevedono che:<br />

- il modello a stampa della scheda tecnica viene sostituito dal prodotto del personal computer,<br />

ottenuto stampando il relativo file su fogli banchi formato A4;<br />

- deve essere obbligatoriamente trasmessa, insieme alla domanda su carta e alla prescritta<br />

documentazione, anche copia della scheda tecnica e/o del business plan su supporto<br />

magnetico.<br />

9.1.38


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si chiede se, in sede di ricezione delle domande, debba essere effettuato un riscontro tra i dati<br />

stampati sul supporto cartaceo e quelli presenti nel supporto magnetico, o se non sia<br />

comunque determinante quanto espresso per iscritto e, nel caso della scheda tecnica, firmato<br />

dall’azienda e solidalmente unito al modulo autenticato dal pubblico ufficiale. Eventualmente,<br />

riteniamo si potrebbe richiedere all’azienda la correzione o l’integrazione dei dati inseriti sul<br />

supporto magnetico, similmente alle altre richieste di precisazione, chiarimenti ed<br />

integrazioni di cui all’articolo 5 comma 4 del testo aggiornato del regolamento.<br />

Le pagine della scheda tecnica, inserite all’interno del modulo e cucite tra loro e con il<br />

modulo stesso, devono presentare, su ciascuna coppia di pagine ed al fine di renderle solidali,<br />

il timbro dell’impresa richiedente le agevolazioni. L’assenza di tale timbro non è stata<br />

espressamente indicata tra le incompletezze che determinano l’invalidità della domanda<br />

presentata (v.art.5, comma 4 del testo aggiornato del regolamento). Tuttavia, a nostro avviso,<br />

qualora la regolarizzazione di tale formalità venisse consentita, si renderebbe necessario<br />

restituire al cliente l’intera domanda in originale, con la conseguente possibilità che, anche a<br />

termini scaduti, una o più pagine del modulo in questione (in particolare quelle contenenti i<br />

dati per il calcolo degli indicatori) vengano sostituite, eventualità che invece il richiesto<br />

timbro di unione intenderebbe impedire. (21 – 11/03/98) (istruttoria, domanda, errore)<br />

R. In merito al primo punto si ritiene che, in assenza di disposizioni formali in senso opposto,<br />

si debba procedere secondo quanto stabilito dall’art.4 della convenzione MICA/Banche.<br />

In merito al secondo punto, in presenza di eventuali difformità tra i dati contenuti nel<br />

supporto magnetico e quelli indicati sulla carta, sono questi ultimi che vanno ritenuti validi.<br />

L’allineamento tra i due dati verrà curato dalla banca in sede di relazione dell’istruttoria<br />

anche a seguito di chiarimenti richiesti all’impresa e ciò qualora ritenuto opportuno e,<br />

comunque, sempre nel pieno rispetto della normativa.<br />

In merito al terzo punto non si ritiene che un tale vizio formale, attesa la finalità cui è<br />

preposto l’adempimento di cui si tratta, possa costituire motivo per respingere la domanda.<br />

In tali casi, al fine di rendere solidale la Scheda Tecnica al Modulo di domanda, provvederà<br />

la banca concessionaria alle eventuali operazioni di cucitura e timbratura che impediscano<br />

la successiva alterazione del documento.<br />

9.1.117 - D. (S. Paolo) (12.26) - Indicatori ambientali<br />

Progetti inferiori a 3 mld., l’azienda è obbligata a produrre esclusivamente i dati economici,<br />

precedenti e a regime, dell’impresa (punto D1 della Scheda Tecnica). Viceversa gli indicatori<br />

ambientali prendono a base il valore della produzione dell’Unità Produttiva (pag. 32 della<br />

circolare punto 6.6). Come verificare in sede di istruttoria, la bontà del dato, tenuto conto dei<br />

ristretti tempi tecnici a disposizione? (21 – 11/03/98) (istruttoria, indicatori, ambientali)<br />

R. In merito ai dati esposti dall’impresa nei punti da C 3.2.1 a C 3.2.5 ed esplicitati dalla<br />

stessa al punto B.4 della parte descrittiva del business plan, la banca concessionaria, qualora<br />

lo ritenga opportuno, può effettuare approfondimenti o richiedere chiarimenti all’impresa<br />

medesima anche nel corso dell’attività istruttoria. Tali dati, comunque, verranno sottoposti a<br />

verifica in sede ispettiva e di relazione finale.<br />

9.1.118 - D. (S. Paolo) (12.27) La normativa prevede che i dati da considerare debbano riguardare<br />

l’intera Unità produttiva interessata all’iniziativa. Nel caso che venga proposto un programma<br />

che interessa una linea di produzione che non genera rifiuti speciali e/o pericolosi in presenza<br />

degli stessi, originati però da altre linee di produzione non interessate alle agevolazioni,<br />

occorre sempre far riferimento, anche per il valore della produzione, all’intera Unità<br />

Produttiva? Si determinerebbe così una penalizzazione che in effetti è estranea al programma<br />

9.1.39


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da agevolare. Ove i rifiuti riguardino il ciclo produttivo, ma rivengano da attività ausiliarie<br />

quali:<br />

� rifiuti del laboratorio chimico per analisi effettuate sui propri prodotti<br />

� rifiuti prodotti dal servizio interno di infermeria<br />

� rifiuti quali oli lubrificanti esausti da manutenzione impianti<br />

� rifiuti quali accumulatori esausti da carrelli movimentazione<br />

devono ugualmente essere considerati ai fini dell’indicatore? (21 – 11/03/98) (istruttoria,<br />

valore della produzione, indicatori)<br />

R. La risposta è affermativa a tutti i quesiti.<br />

9.1. 119 - D. (S. Paolo) (14. 6) Ubicazione unità produttiva –<br />

Un’unità insiste su due comuni, una dei quali non agevolabile. In quest’ultimo comune ricade<br />

il 55% della superficie dell’Unità Produttiva, in particolare: magazzini, officine, aree a verde,<br />

aree dismesse, zone di transito e piazzali. Gli impianti, di notevole consistenza sono invece<br />

nel comune agevolabile, dove sarebbe realizzato l’80% dell’investimento in programma. Si<br />

individuano tre possibilità:<br />

- escludere completamente il programma perché la maggior parte dell’unità produttiva ricade<br />

nel comune non agevolabile;<br />

- ammettere solo la parte di spese ricadente nel comune agevolabile posto che il programma<br />

sia comunque organico e funzionale;<br />

- ammettere tutto il programma di spese, anche quindi il 20% ricadente nel comune non<br />

agevolabile, considerando quale superficie solo la parte di area interessata al programma.<br />

Nel caso in esame, la terza ipotesi ci apparirebbe sostanzialmente conforme allo spirito della<br />

legge quindi praticabile al di là del rigido criterio esposto in normativa. (21 – 11/03/98)<br />

(istruttoria, ubicazione, spese ammissibili)<br />

R. Il criterio da seguire è quello dell’area aziendale relativa all’unità produttiva.<br />

9.1.120 - D. (Studio Finanziario) Si chiede conferma circa la validità formale e la conseguente<br />

possibilità di accettare domande le cui schede tecniche, predisposte mediante utilizzo<br />

dell’apposito software, riportino, su talune pagine, date e ore di controllo diverse, in quanto<br />

elaborate e stampate in tempi successivi. (22 – 27/04/98) (istruttoria, software, errore)<br />

R. Il fatto che le pagine della Scheda Tecnica, stampate attraverso il software ministeriale,<br />

presentino date e ore di controllo diverse non costituisce, da solo e di per sé, elemento<br />

sufficiente per respingere la domanda di agevolazioni. La banca dovrà, ancor più in casi<br />

come questo, verificare la completezza e la congruenza dei dati esposti e, nel caso in cui la<br />

verifica dovesse risultare negativa, dovrà applicare quanto previsto dal punto 5.7 della<br />

circolare 234363/97.<br />

9.1.121 - D. (Studio Finanziario) (18.29) Si chiede di precisare quale regime di tassazione occorra<br />

utilizzare nello sviluppo del business plan numerico relativamente agli esercizi successivi al<br />

1998. (22 – 27/04/98) (istruttoria, business plan, regime fiscale)<br />

R. L’attuale versione del software ministeriale relativo allo sviluppo del business plan tiene<br />

conto solo in parte del nuovo regime di tassazione del contributo valido a partire<br />

dall’01/01/98; tale strumento informatico, tuttavia, come precisato dal punto 1 della<br />

circolare n. 9000333 del 05/02/98, mantiene sufficiente validità ai fini della valutazione degli<br />

effetti patrimoniali, economici e finanziari del programma di investimenti ed allo stesso le<br />

banche potranno continuare a fare riferimento fino a che non verrà sostituito con una nuova<br />

versione ufficiale.<br />

9.1.40


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.122 - D. (B. Napoli) (8.86) (10.76) Il punto 2.4 lettera a della Circolare 234363/97 recita:<br />

“indipendentemente dagli ulteriori divieti di cui nel seguito, i programmi di investimento<br />

finalizzati esclusivamente alla tutela dell’ambiente e conformi alla disciplina comunitaria<br />

(GUCE C72 DEL 10/03/94) sono comunque ammissibili ai soli fondi nazionali”.<br />

Quindi sembrerebbe chiaro che tale norma vada interpretata nel senso che un qualunque<br />

programma d’investimento effettuato per le finalità di cui sopra, ai fini dell’ammissibilità non<br />

risulterebbe sottoposto ad alcuno dei vincoli specifici di compatibilità di cui alla decisione<br />

94/173/CE. Pertanto, purché finalizzato alla tutela ambientale, sarebbe ammissibile anche un<br />

programma d’investimento relativo ai settori di attività che pur nell’ambito delle sezioni C e<br />

D dell’ISTAT ’91 non fossero ammissibili (ad esempio fabbricazione di olio di sansa), e<br />

ancorché nei singoli punti della richiamata decisione 94/173/CE, che fissa le compatibilità per<br />

l’ammissione alle sole risorse nazionali, non sia esplicitamente prevista una deroga per la<br />

tutela ambientale o per l’adeguamento a norme sanitarie comunitarie (ad esempio punti: 2.1<br />

settore dei cereali, 2.2 settore degli ortofrutticoli, 2.5 settore delle oleoproteaginose, 2.6<br />

settore dell’olio). Inoltre , sempre per programmi d’investimento finalizzati esclusivamente<br />

alla tutela ambientale, peraltro esplicitamente ammessi anche da taluni punti della predetta<br />

decisione 94/173/CE (ad esempio punti: 2.3 – latte, 2.10 carne), applicando la predetta norma<br />

non dovrebbero sussistere altri vincoli. Tuttavia i predetti punti 2.3 e 2.10 prevederebbero la<br />

possibilità di ammettere programmi volti alla tutela ambientale solo purché non comportino<br />

un incremento della capacità produttiva. Anche in questo ultimo caso la norma generale in<br />

premessa sarebbe prevalente, e quindi parrebbe che non vadano applicate le limitazioni<br />

relative alla capacità produttiva. In queste ipotesi, appare però evidente che le limitazioni<br />

comunitarie sarebbero sistematicamente aggirate in ragione del “superiore interesse” della<br />

tutela ambientale. Una lettura del testo della decisione C72 del 10/3/94, cui i programmi<br />

finalizzati alla tutela ambientale devono conformarsi, sembrerebbe ammettere anche<br />

interventi di natura “volontaria”. Ciò premesso, fermo restando che la materia necessiterebbe<br />

di una circolare interpretativa/esplicativa, nelle more, si richiede al CTC di fornire alcuni<br />

chiarimenti sulla materia, in particolare sui seguenti punti.<br />

a) Cosa deve correttamente intendersi per “programma finalizzato alla tutela ambientale” in<br />

accordo con la disciplina comunitaria atteso, che i programmi di tutela ambientale e/o di<br />

adeguamento a norme sanitarie comunitarie, a ns giudizio, possono sostanzialmente<br />

ricondursi a tre tipologie:<br />

1) quelli imposti da un provvedimento cogente della pubblica amministrazione;<br />

2) quelli necessari per l’adeguamento graduale a specifiche norme di assenza di un<br />

provvedimento della Pubblica Amministrazione;<br />

3) quelli volontari finalizzati ad una maggiore tutela ambientale in assenza di norme<br />

vincolanti o per riduzione di emissioni a livelli significativamente inferiori a quelli<br />

previsti da normative specifiche (e ciò in accordo con quanto previsto dalla decisione<br />

C72 del 10/3/94;<br />

b) nel caso di programmi esclusivamente finalizzati alla tutela dell’ambiente, si richiede di<br />

conoscere se vi sia da applicare una qualche particolare limitazione nell’ammissibilità<br />

delle spese. (ad esempio non ammissibilità di spese per nuove O.M. se il precedente<br />

capannone risultava in affitto; non ammissibilità nel caso di sostituzione di macchinari<br />

perché obsoleti e non più adeguabili a norme specifiche ecc.). (22 – 27/04/98)<br />

(istruttoria, investimenti per la tutela ambientale, spese ammissibili)<br />

R. Fermo restando che la deroga riguarda solo “i programmi di investimento finalizzati<br />

esclusivamente alla tutela dell’ambiente…..” e che, pertanto, non possono concernere altre<br />

finalità, meno di tutte l’aumento della capacità produttiva, si ritiene scontato che, in casi del<br />

genere, debba essere condotto un esame particolarmente approfondito delle spese da<br />

9.1.41


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ammettere alle agevolazioni al fine di escludere, con il massimo rigore, tutto ciò che non è<br />

pertinente con le richiamate finalità (sempre che, naturalmente, per lo specifico settore, non<br />

siano ammissibili altri investimenti).<br />

Per quanto concerne il significato di “programma finalizzato alla tutela ambientale” non può<br />

che rinviarsi agli esiti di un approfondito accertamento tecnico istruttorio che saprà<br />

certamente individuare i casi e le spese ammissibili anche se non necessariamente supportati<br />

da richieste o disposizioni della pubblica amministrazione.<br />

9.1.123 - D. (B. Napoli) Si segnala che dall’analisi delle domande pervenute, le ditte richiedenti,<br />

nel caso di sovrapposizione temporale dei programmi, hanno seguito due diversi orientamenti<br />

in merito all’indicazione dell’esercizio “precedente” di cui al punto B.7.2 della scheda<br />

tecnica:<br />

a) è stato assunto quale “precedente” quello a regime previsto per il programma ancora in<br />

corso;<br />

b) è stato assunto quale “precedente” quello relativo all’ultimo bilancio approvato ovvero<br />

quello relativo all’ultimo bilancio consuntivo, a seconda dei casi specificati nelle istruzioni<br />

alla compilazione della scheda tecnica (e nella circolare ministeriale)<br />

Considerato che l’una o l’altra assunzione si riflette anche nella compilazione dei prospetti B8<br />

e C.3.2 (nel caso a) ovviamente i dati “precedenti” sono stimati), si prega di confermare quale<br />

sia l’orientamento corretto anche ai fini di un omogeneo comportamento istruttorio delle<br />

Banche Concessionarie. A nostro parere le assunzioni di cui all’ipotesi a), peraltro coerenti<br />

con le modalità di compilazione del prospetto B.9, consentirebbero una più immediata lettura<br />

delle variazioni produttive ed ambientali strettamente riconducibili all’iniziativa ancorché<br />

sulla base di dati prospettici stimati. Mentre l’analisi e la valutazione dell’assetto produttivo<br />

ed ambientale dell’unità produttiva nell’ultimo esercizio (approvato o preconsuntivo)<br />

potrebbe essere illustrata nel corpo della relazione istruttoria.<br />

D’altra parte l’ipotesi b) implica che l’analisi e la valutazione delle variazioni produttive ed<br />

ambientali strettamente riconducibili all’iniziativa debba essere riportata in relazione non<br />

essendoci appropriati prospetti da compilare. Va rilevato infine che nel caso di ampliamento<br />

che si sovrappone ad un precedente nuovo impianto, già realizzato ma non ancora in<br />

produzione nel ’97, l’ipotesi b) implicherebbe l’annullamento di pressoché tutti gli indici<br />

ambientali del blocco C.3.2 in quanto si confronterebbero valori precedenti nulli con valori<br />

sempre diversi da zero anche in prospettiva di un minor impatto ambientale. (23 – 17/6/98)<br />

(istruttoria, programmi temporalmente sovrapposti, dati precedenti)<br />

R. Dal momento che dall’intera normativa traspare con chiarezza che la concessione delle<br />

agevolazioni passa attraverso la valutazione di un progetto di impresa, è con riferimento a<br />

quest’ultimo che vanno isolati ed esaminati, per quanto possibile, tutti gli aspetti tecnici,<br />

economici e finanziari e, ancor più, quelli relativi al calcolo degli indicatori. Nell’ipotesi di<br />

sovrapposizione tra programmi, quindi, quale dato “precedente” del secondo deve assumersi<br />

quello “a regime” del primo; la banca, tuttavia, trattandosi quasi sempre di dati previsionali,<br />

dovrà condurre la propria critica valutazione istruttoria anche sulla base della “certezza”<br />

degli ultimi dati consuntivi disponibili. Premesso quanto sopra, dal momento che la<br />

normativa disciplina esplicitamente tali casi solo ai fini del rilevamento del dato<br />

occupazionale, la banca concessionaria potrà richiedere alle imprese, con le modalità e nei<br />

termini di cui all’art. 5 comma 4 del regolamento, la serie di dati mancanti.<br />

9.1.124 - D. (Irfis) (12.32) (13.23) Un progetto di “ampliamento” presentato da un’impresa di<br />

servizi si sovrappone temporalmente con una precedente iniziativa “di ristrutturazione” già<br />

approvata sul precedente bando. Quale occupazione “precedente” la Società ha esposto i dati<br />

relativi alla media dei 12 mesi antecedenti l’avvio a realizzazione (33,2 unità) e non quelli che<br />

9.1.42


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

erano stati previsti “a regime” per il precedente programma (49 unità). Ciò in quanto<br />

l’impresa non ha di fatto raggiunto i livelli occupazionali previsti nella precedente pratica di<br />

“ristrutturazione”. Tenuto conto tuttavia che in relazione a quest’ultima classificazione<br />

l’indicatore legato all’incremento occupazionale non ha esercitato alcun peso ai fini della<br />

graduatoria, si chiede se è corretto mantenere l’impostazione formale della Ditta (n. occupati<br />

precedenti = media mensile dei 12 mesi che precedono) o se l’indicazione deve essere corretta<br />

riportando il n. di occupati “precedenti” pari a quelli che erano stati previsti “a regime” dal<br />

precedente programma. Si fa rilevare che, avendo la Società previsto per il nuovo regime<br />

(anno 2000) una occupazione di 36 unità, in un caso si avrebbe una variazione positiva (+ 2,8<br />

unità) e nell’altro una variazione negativa (- 13 unità). (23 – 17/6/98) (istruttoria,<br />

programmi temporalmente sovrapposti, occupazione)<br />

R. Il punto 6.3, 2° periodo, 3° alinea della circolare 234363/97 disciplina,<br />

convenzionalmente, la determinazione dell’occupazione “precedente” di un programma che<br />

si sovrappone ad altro avviato prima. La ratio di tale norma è di evitare che un medesimo<br />

incremento occupazionale possa essere “utilizzato” per due programmi differenti e che venga<br />

valutata la variazione occupazionale indotta da ciascuna iniziativa, facendo salvo,<br />

naturalmente, il caso in cui le previsioni del programma precedente non vengano rispettate;<br />

in tale ultimo caso, infatti, è possibile assumere il nuovo dato “a regime” del programma<br />

precedente purchè l’impresa ne abbia fatto esplicita comunicazione alla banca<br />

concessionaria prima della presentazione della domanda relativa al secondo programma<br />

(tale comunicazione in corso di istruttoria, a meno che non mantenga inalterato l’incremento<br />

occupazionale del secondo programma, contravverrebbe al divieto di modificare i dati degli<br />

indicatori e determinerebbe la nullità della domanda) e previo accertamento che il<br />

conseguente scostamento dell’indicatore occupazionale del primo programma rientri nei<br />

limiti consentiti. Qualora per il primo programma sia stato assunto convenzionalmente un<br />

incremento occupazionale pari a zero (ammodernamenti, ristrutturazioni, trasferimenti puri e<br />

decrementi occupazionali), il relativo dato “a regime”, che sia inferiore, uguale o superiore<br />

a quello “precedente”, risulta ininfluente ai fini di cui si tratta e, inoltre, si potrebbe prestare<br />

a facili speculazioni proprio in contrasto con la richiamata ratio normativa. Ne deriva<br />

pertanto che, ai fini del calcolo dell’indicatore, per il secondo programma, in questi casi, il<br />

dato “precedente” non può che essere quello medio dei dodici mesi precedenti l’avvio o, a<br />

seconda dei casi, la data della domanda, come correttamente ha fatto l’impresa.<br />

9.1.125 - D. (M. Centroitalia) Nel caso in cui le aziende per investimenti superiori a 3 miliardi ci<br />

hanno inviato il solo business plan “cartaceo”, tra l’altro non conforme con quello indicato<br />

dal MICA, riteniamo più che sufficiente limitarci a commentare le risultanze di tale business<br />

plan. Il caricamento su supporto magnetico delle ipotesi di base e il successivo sviluppo<br />

infatti richiederebbero un’enorme mole di lavoro dato il numero elevato di aziende che non<br />

hanno utilizzato il software fornito dal Ministero, con allungamento dei tempi necessari per<br />

effettuare l’istruttoria tale da non poter rispettare il termine fissato per la trasmissione del<br />

relativo elaborato. Si chiede pertanto un parere sulla correttezza del nostro comportamento.<br />

(23 – 17/6/98) (istruttoria, business plan, parte numerica)<br />

R. Si rammenta che per i programmi al di sopra delle soglie fissate (uno o tre miliardi) vi è<br />

l’obbligo per l’impresa di redigere il business plan anche nella parte numerica. Quest’ultima,<br />

pur non dovendo necessariamente essere sviluppata attraverso il software ministeriale, deve<br />

essere obbligatoriamente rappresentata secondo i prospetti di cui all’allegato n. 7/c della<br />

circolare n. 234363/97. L’assenza di tali prospetti configura l’ipotesi di mancanza della<br />

parte numerica del business plan con le conseguenze previste della normativa. Qualora tali<br />

prospetti vi siano, rientra nella responsabilità della banca l’effettuazione di un’analisi critica<br />

9.1.43


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

del progetto secondo i canoni ministeriali, pur non utilizzando, qualora ritenuto possibile, il<br />

software all’uopo predisposto.<br />

9.1.126 - D. (M. Roma) (8.94) La società richiedente intende realizzare un’iniziativa consistente<br />

nella fornitura di servizi di interconnessione a Internet attraverso la realizzazione di una “rete<br />

telematica proprietaria”, costituita da 2 nodi (uno a Napoli e uno a Mondragone-Ce -)<br />

collegata alla rete Internet internazionale attraverso la sede operativa di Napoli (nodo<br />

principale) con apposito contratto da stipularsi con un Network Provider (Telecom, Albacom,<br />

Inforstrada, ecc), mentre la sede di Mondragone risulterà collegata alla rete Internet non<br />

direttamente ma attraverso la sede operativa di Napoli. Secondo la società “il collegamento<br />

tra i due nodi Internet consente la comunicazione diretta 24 ore su 24 tra le due sedi, che per<br />

tale motivo sono viste come un’unica unità produttiva con distribuzione di attività e di<br />

competenze”. La descritta attività principale consentirà anche di avviare altri servizi connessi<br />

con il mondo dell’informatica quali: costruzione di reti locali e geografiche, sviluppo di<br />

software, consulenza e formazione professionale. Premesso che:<br />

� in domanda è stata indicata come unità produttiva nella quale viene realizzata l’iniziativa<br />

la sede di Mondragone;<br />

� il programma prevede l’acquisto di due locali – Napoli e Mondragone – (76%<br />

dell’ammontare complessivo dell’investimento) oltre ai macchinari e attrezzature necessari<br />

per lo svolgimento dell’attività; su ogni sede verranno impiantate le strutture necessarie per<br />

svolgere in autonomia tutte le attività sopra richiamate;<br />

� pare non discutibile la collocabilità dei servizi accessori tre i servizi all’allegato 2, punti 1<br />

e 3, della circolare MICA n. 234363;<br />

Si chiede: 1) se sia agevolabile l’attività di “fornitura di servizi di interconnessione” a Internet<br />

che sembra potersi collocare all’interno della lettera a) punto 1 dell’allegato 2 (“Ricezione,<br />

registrazione, amplificazione, diffusione, elaborazione, trattamento e trasmissione di segnali e<br />

dati….”);<br />

2) se sia possibile considerare le due sedi operative come un’unica unità produttiva (non<br />

appare ipotizzabile considerare una delle due sedi come pertinenza dell’altra, dato che – tra<br />

l’altro – le spese previste nelle due unità sono sostanzialmente identiche). (23 – 17/6/98)<br />

(istruttoria, unità produttiva, delimitazione)<br />

R. L’attività prospettata sembra inquadrabile tra quelle di cui al punto 2, lettera d)<br />

dell’allegato n. 2 della circolare n. 234363/97. Per quanto concerne la questione dell’unità<br />

produttiva non sembrano sussistere dubbi sul fatto che si tratti di due distinte unità per le<br />

quali devono essere presentate separate domande a norma del punto 3.8 della circolare<br />

citata.<br />

9.1.127 - D. (Studio Finanziario) - Si chiede quale comportamento debba tenere la Banca<br />

Concessionaria a fronte della richiesta di ritiro della domanda di agevolazione avanzata dalla<br />

società richiedente non già per autonoma decisione ma in conseguenza del parere negativo<br />

formulato dalla Banca Concessionaria in ordine al progetto. La questione, pur non rivestendo<br />

natura strettamente tecnica, appare non di secondaria importanza per il sistema delle Banche<br />

Concessionarie tenuto conto dell’elevato numero di progetti per i quali l’accertamento<br />

istruttorio ha condotto ad un giudizio negativo circa la loro validità tecnico-economicofinanziaria.<br />

(24 – 16/04/99) (istruttoria, parere negativo, ritiro della domanda)<br />

R. Fermo restando che la normativa prevede che la banca concessionaria comunichi alle<br />

imprese i dati proposti per il calcolo degli indicatori (in caso di esito istruttorio positivo) ma<br />

non gli eventuali esiti negativi, si ritiene che qualora l’impresa ritiri la propria domanda in<br />

corso di istruttoria, la banca debba interrompere le proprie relative attività, considerando<br />

l’iniziativa tra quelle non istruite.<br />

9.1.44


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.128 - D. (Europrogetti & Finanza) (8.104) L’impresa richiedente è una società di servizi<br />

operante dal 1989 che ha sinora svolto attività di consulenza aziendale; in relazione a tale<br />

attività è iscritta al settore commercio dell’INPS. Nel gennaio 1998 l’impresa ha ritenuto di<br />

meglio indirizzare e specializzare l'oggetto societario nella “elaborazione ed immissione di<br />

dati meccanografici”, a tal fine è stato modificato l’oggetto sociale, incrementato il capitale ed<br />

allargata la compagine. Contestualmente è stato avviato un programma di investimenti, per il<br />

quale si richiedono le agevolazioni, volto a supportare il nuovo indirizzo produttivo attraverso<br />

l’acquisizione delle infrastrutture operative necessarie. A seguito di ciò nel febbraio scorso è<br />

stata richiesta all’INPS la variazione dal settore Commercio al settore Industria, ritenuto<br />

dall’impresa l’inquadramento più corretto per il tipo di attività svolta. La competente sede<br />

INPS non ha tuttavia accolto la richiesta, argomentando che “la elaborazione dati è<br />

strumentale all’attività svolta”. L’impresa ha quindi presentato ricorso ex art. 700 cpc innanzi<br />

al Pretore del Lavoro, che sarà discusso a breve. In pendenza di tale ricorso, la società<br />

richiedente vorrebbe beneficiare della possibilità di comprovare l’iscrizione al settore<br />

Industria entro la presentazione della documentazione finale di spesa, come previsto dalla<br />

circolare n. 1065731 del 13/5/98 per le imprese di nuova costituzione o che alla data di<br />

presentazione della domanda non presentano dipendenti, pur non rientrando propriamente in<br />

nessuna delle due casistiche.<br />

Si chiede se sia possibile, in presenza di contenzioso descritto, riconoscere alla società in<br />

questione i criteri di ammissibilità delle spese validi per le attività estrattive e manifatturiere e<br />

rinviare alla successiva fase della relazione finale la possibilità di comprovare l’iscrizione al<br />

settore industria dell’INPS. (25 – 11/05/99) (istruttoria, iscrizione Inps, spese ammissibili)<br />

R.La questione riguarda le disposizioni normative relative ai criteri di ammissibilità delle<br />

spese per le imprese fornitrici di servizi.<br />

A norma dell'art. 4, comma 2, del D.M. n. 527/1995 e successive modifiche ed integrazioni, le<br />

spese ammissibili per le iniziative promosse dalle imprese fornitrici di servizi sono indicate<br />

alle lettere e) ed f) del comma 1 di tale articolo, fatta eccezione per le iniziative promosse da<br />

quelle stesse imprese iscritte al settore "Industria" dell'INPS, alle quali si applicano i criteri<br />

di ammissibilità validi per le imprese estrattive/manifatturiere.<br />

Da ciò risulta, da un lato, la regola generale, e, dall'altro, l'eccezione stabilita in<br />

considerazione delle peculiarità (organizzazione produttiva simile alle imprese industriali)<br />

che, nell'ambito del settore delle imprese fornitrici di servizi, contraddistinguono quelle che<br />

sono iscritte al settore "Industria" dell'INPS. L'iscrizione di cui sopra si configura quindi<br />

come presupposto necessario, che deve sussistere, ai sensi dell'art. 2 del citato D.M.<br />

n.527/1995, alla data di sottoscrizione della domanda.<br />

Sotto altro profilo, di natura strettamente attuativa, si è dovuto peraltro considerare che, alla<br />

data di sottoscrizione della domanda, le imprese di nuova costituzione o che, comunque, non<br />

presentavano dipendenti a tale data non potevano, in dipendenza di tale loro situazione,<br />

avere già acquisito i necessari presupposti di base (inizio attività e denuncia personale<br />

occupato) per richiedere utilmente l'iscrizione al settore "Industria" dell'INPS.<br />

Al fine di rendere concretamente applicabile la norma anche a tali specifici casi, con la<br />

circolare ministeriale n. 1065731 del 13/05/98, punto 1), si è stabilito di considerare valida,<br />

al momento, una manifestazione d'intenti dell'impresa alla suddetta iscrizione - da conseguire<br />

e comprovare, poi, entro il termine di trasmissione della documentazione finale di spesa -<br />

salvo che la banca concessionaria, in relazione all'attività da svolgere dell'impresa stessa,<br />

non fosse venuta a conoscenza di decisioni od orientamenti da parte dell'INPS di segno<br />

contrario all'iscrizione. Ne consegue che l'ambito di applicazione della norma in deroga, per<br />

la sua stessa connotazione giuridica, non può che essere strettamente delimitato ai casi dalla<br />

stessa previsti, al di fuori dei quali si applica quindi la regola generale.<br />

9.1.45


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Nella fattispecie in argomento non è applicabile la deroga in questione, essendo risultato in<br />

particolare insussistente il detto presupposto di impossibilità a richiedere la detta iscrizione<br />

al settore "Industria" dell'INPS, tant'è che l'impresa stessa ha potuto richiedere tale<br />

iscrizione, sulla quale peraltro occorre registrare il parere negativo espresso dall'INPS.<br />

Pertanto l'ipotesi prospettata da codesta banca circa l'ammissibilità a contributo con riserva<br />

non può essere accolta attesa la necessità di una stretta osservanza delle disposizioni trattate,<br />

che non prevedono tale fattispecie.<br />

9.1.129 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di un ente morale con personalità giuridica che svolge,<br />

tra le altre, anche attività di gestione di struttura ricettiva (albergo).<br />

Lo stesso risulta essere iscritto al R.E A. (Repertorio Economico Amministrativo) e all'albo<br />

previsto dalla Legge 217/83, art. 5, ma non al registro delle imprese. Per l'attività ricettiva<br />

svolta, l'ente detiene una contabilità separata dalle altre con possibilità dunque di verificare<br />

costi e ricavi connessi alla stessa. Si chiede se un programma di investimento promosso<br />

dall'ente suddetto e volto all'ampliamento della struttura ricettiva sia ammissibile alle<br />

agevolazioni previste dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (25 – 11/05/99) (istruttoria, beneficiari, iscrizione<br />

al registro imprese) TUR<br />

R. La normativa individua nelle imprese i soggetti che possono richiedere le agevolazioni<br />

della legge <strong>488</strong>; la sussistenza di tale requisito, per quanto chiarito dalla circolare n.<br />

1039080 del 19.3.99, si estrinseca attraverso l’iscrizione al registro delle imprese fin dalla<br />

data della domanda e non è prevista nessuna eccezione. Il soggetto in argomento, pertanto,<br />

potrà richiedere le agevolazioni solo dopo aver adempiuto a quanto richiesto dalla<br />

normativa.<br />

9.1.130 - D. (M. Toscano) Si presenta il caso di una società Alfa che intende realizzare un porto<br />

turistico. Il progetto complessivo rientra nelle ulteriori attività ammissibili indicate dalla<br />

regione competente. Il programma oggetto d'intervento insiste su un'area privata per la parte<br />

ricettiva e su un'area demaniale per la parte infrastrutturale, avuto riguardo all'oggetto<br />

dell'investimento a spiccata connotazione "pubblica". La citata area demaniale verrà affidata<br />

all'azienda con concessione di durata pari a cinquanta anni, trascorsi i quali la struttura<br />

passerà, salvo proroghe concedibili per periodi non superiori a quattro anni, al demanio con il<br />

conseguente accatastamento di tutte le opere ivi realizzate. L'azienda intende mantenere la<br />

titolarità delle immobilizzazioni previste nel programma, la gestione del porto turistico e della<br />

struttura alberghiera, nel rispetto della normativa specifica prevista dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

L'azienda peraltro, nell'attuazione gestionale della struttura attuerà una modalità operativa<br />

usuale e diffusa nel settore per una parte delle opere realizzate: conferire i diritti d'uso delle<br />

strutture edificate su area demaniale (posti barca, locali tecnici, strutture residenziali<br />

turistiche, fondi commerciali funzionali alla struttura portuale) ad una società Beta,<br />

inizialmente controllata, la quale a sua volta concederà in affitto pluriennale a terzi per tutta la<br />

durata della concessione demaniale l'utilizzo delle strutture di cui sopra tramite la cessione di<br />

quote della stessa società Beta. L'azienda ritiene tale modalità operativa comunque<br />

ammissibile ai fini dell'agevolabilità del programma, ferme restando le titolarità sopra<br />

indicate e considerato il futuro "ritorno pubblico" dell'attività svolta e comunque tenuto conto<br />

della peculiarità delle attività di un porto turistico. Si richiede conferma in tal senso. (25 –<br />

11/05/99) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, porto turistico) TUR<br />

R. Occorre evidenziare in via preliminare, alla luce di quanto indicato nel quesito, che al<br />

momento della domanda l’impresa richiedente le agevolazioni deve avere la piena<br />

disponibilità dell’immobile nel quale intende realizzare l’iniziativa; non sarà pertanto<br />

possibile richiedere le agevolazioni fin tanto che essa non avrà la concessione demaniale<br />

dell’area interessata. Per quanto concerne l’oggetto vero e proprio del quesito, come<br />

indicato dalla normativa, deve esservi unicità tra chi realizza il programma di investimenti e<br />

9.1.46


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

chi gestisce le relative strutture. Non sono previste deroghe a tale condizione neanche in casi<br />

di diversi usi, più o meno consolidati.<br />

9.1.131 - D. (Studio Finanziario) (10.106) Il punto 3.11 della Circolare Ministeriale n. 1039080<br />

del 19.03.1999 relativa alla Legge <strong>488</strong> turismo prevede l’ammissibilità delle spese relative<br />

all’acquisto di immobili di proprietà di parenti o affini dei soci dell’impresa richiedente entro<br />

il primo grado, in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa stessa degli altri soci.<br />

L’articolo 74 - Libro I - Titolo V - del codice civile definisce “parentela” il vincolo che unisce<br />

le persone che discendono dalla stessa persona o dallo stesso stipite; vengono considerati<br />

quindi parenti di primo grado esclusivamente genitore e figlio mentre non sono ritenuti tali<br />

fratelli, nonni, nipoti o cugini. Inoltre viene definita “affinità” il vincolo che unisce un<br />

coniuge e i parenti dell’altro coniuge e per stabilirne il grado viene valutato il grado di<br />

parentela con cui l’affine è legato al coniuge (ad esempio: suocera e nuora sono affini di<br />

primo grado mentre i cognati sono affini di secondo). Infine tra i coniugi non v’è rapporto né<br />

di parentela né di affinità. Si richiede se nelle eventuali valutazioni di acquisti di immobili di<br />

proprietà, nei dodici mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda, da parenti o<br />

affini di primo grado dei soci dell’impresa richiedente sia necessario fare riferimento a quanto<br />

previsto dal codice civile. (25 – 11/05/99) (istruttoria, acquisto di immobile da soci o<br />

parenti/affini) TUR<br />

R. L’ipotesi di esclusione totale o parziale delle spese relative alla compravendita di un<br />

immobile prevista dal punto 3.11 della circolare n. 1039080 del 19.3.99 cui fa riferimento il<br />

quesito è che la proprietà di detto immobile sia di uno o più soci dell’impresa che richiede le<br />

agevolazioni, di un genitore o di un figlio dei soci stessi (parenti di 1° grado), ovvero di un<br />

genitore o di un figlio del coniuge (affini di 1° grado). Per quanto concerne il coniuge, come<br />

chiarito nella circolare della D.G.C.I.I. n. 1039483 del 5.5.99, in corso di pubblicazione sulla<br />

G.U., “……dal momento che la normativa ha ritenuto che sussistano le condizioni di<br />

esclusione anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia un parente entro il primo<br />

grado del coniuge (affine), non possono logicamente sussistere dubbi circa la volontà di<br />

ricomprendere in tali condizioni anche il coniuge stesso.”.<br />

9.1.132 - D. (Studio Finanziario) Il punto 2.1, secondo capoverso, della Circolare Ministeriale n.<br />

1039080 del 19.03.1999 prevede che la possibilità di svolgere un’attività tra quelle<br />

ammissibili debba risultare, fin dalla data di sottoscrizione della domanda, dal certificato di<br />

iscrizione al registro delle imprese. Si chiede se, nel caso di variazione/integrazione<br />

dell’oggetto sociale di una società richiedente le agevolazioni, al fine di estendere l’oggetto<br />

sociale ad un’attività ammissibile precedentemente non prevista, deliberata prima della<br />

presentazione della relativa domanda e regolarmente comunicata alla Camera di Commercio<br />

competente ma non ancora riportata dal relativo certificato di iscrizione al registro delle<br />

imprese, sia ugualmente possibile accettare la domanda di agevolazioni corredata dalla<br />

delibera societaria di variazione/integrazione dell’oggetto sociale e dalla relativa<br />

comunicazione alla Camera di Commercio. (25 – 11/05/99) (istruttoria, beneficiari, oggetto<br />

sociale)<br />

R. Si ritiene che il quesito possa avere una risposta positiva solo a condizione che sia<br />

comprovabile che il ritardo nell’annotazione della nuova attività nel registro delle imprese<br />

sia addebitabile alla Camera di Commercio e non ad una tardiva iniziativa dell’impresa.<br />

9.1.133 - D. (Studio Finanziario) – La circolare ministeriale n. 1065731 del 13 maggio 1998<br />

prevede che un’iniziativa classificata come “nuovo impianto”, promossa da un’impresa<br />

artigiana, possa essere istruita e proposta per le agevolazioni anche in assenza dell’iscrizione<br />

della richiedente al registro delle imprese. La Società dovrà provvedere tempestivamente a<br />

tale iscrizione e dovrà fornire l’apposito certificato alla banca concessionaria entro e non oltre<br />

9.1.47


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

la trasmissione della documentazione finale di spesa. Si chiede se tale direttiva possa essere<br />

applicata anche alle imprese individuali operanti nel settore turistico che presentino<br />

programmi d’investimenti della tipologia indicata atteso che la circolare n. 1039080 del<br />

19.03.1999 al punto 2.1, ultimo capoverso, recita testualmente: “i predetti soggetti, fin dalla<br />

data di sottoscrizione del modulo di domanda, devono essere regolarmente costituiti, e cioè<br />

devono essere già iscritti al registro delle imprese, ….omissis.”. (25 – 11/05/99) (istruttoria,<br />

beneficiari, iscrizione al registro imprese) TUR<br />

R. Quella richiamata nel quesito è una particolare deroga prevista solo in favore delle<br />

imprese artigiane e per le particolari condizioni richiamate nella citata circolare e, pertanto,<br />

non è estensibile ad altre ipotesi. La normativa sul turismo si rivolge esclusivamente alle<br />

imprese e prevede che la sussistenza di tale requisito sia comprovato attraverso l’iscrizione<br />

al registro delle imprese. Tale condizione è pertanto valida nei confronti di tutti i soggetti che<br />

intendono richiedere le agevolazioni in argomento.<br />

9.1.134 - D. (B. Napoli) (10.109) Nel caso di realizzazione di servizi annessi a struttura alberghiera<br />

la valutazione della preesistenza può essere indistintamente effettuata sulla base dei dati<br />

contabili (libri cespiti) o dei valori (analitici o sintetici) di mercato? (25 – 11/05/99)<br />

(istruttoria, servizi annessi/struttura esistente, valutazione) TUR<br />

R. Il valore della struttura ricettiva esistente e degli eventuali servizi annessi già presenti va<br />

desunto dal libro dei cespiti, al lordo dell’ammortamento, ovvero, a libera scelta<br />

dell’impresa, da una specifica perizia giurata. Quest’ultima deve indicare il valore attuale di<br />

costruzione, tenendo separato quello della struttura ricettiva da quello, eventuale, dei servizi<br />

annessi esistenti.<br />

9.1.135 - D. (B. Carige) (8.110) Una ditta individuale ha avanzato richiesta delle agevolazioni in<br />

oggetto senza produrre, in sede di presentazione della domanda, certificato di iscrizione alla<br />

locale CCIAA dal quale risultasse e fosse accertabile quanto previsto al punto 2.1 della<br />

CIRCOLARE N. 1039080 del 19 marzo 1999 (…”lo svolgimento o la possibilità di svolgere<br />

la detta attività deve risultare, fin dalla data di sottoscrizione delle domanda di agevolazioni,<br />

dal certificato di iscrizione al registro delle imprese e, in particolare, dall’attività dichiarata,<br />

per quanto concerne le imprese individuali, o dall’oggetto sociale, per tutte le altre<br />

imprese.”). Contestualmente all’acquisizione della precitata istanza la scrivente Banca<br />

CARIGE S.p.A. ha effettuato una visura camerale dalla quale risulta che la richiedente le<br />

agevolazioni (per un’attività agri-turistica) svolgerebbe la seguente attività dichiarata:<br />

“COLTIVAZIONI AGRICOLE MISTE” corrispondente al codice ISTAT ’91 di attività<br />

prevalente : 01.10. Non viene pertanto fatta alcuna menzione circa l’attività di agri- turismo.<br />

Secondo un ns. ulteriore accertamento la ditta in questione risulterebbe già iscritta all’albo<br />

delle imprese agri-turistiche istituito presso la competente commissione provinciale ma<br />

avrebbe omesso di dichiarare tale attività alla CCIAA di Genova. Si richiede se la suindicata<br />

iniziativa possa essere considerata ammissibile ancorché lo svolgimento o la possibilità di<br />

svolgere la predetta attività (alloggi agro turistici) non risulti, fin dalla sottoscrizione della<br />

domanda, dal CCIAA ed in particolare, trattandosi di ditta individuale, dall’attività dichiarata.<br />

(26 – 4/08/99) (istruttoria, agriturismo, iscrizione CCIAA TUR)<br />

R. La norma pone la condizione che l’impresa comprovi, fin dalla data della domanda, di<br />

svolgere o poter svolgere l’attività agri-turistica attraverso il certificato di iscrizione nel<br />

registro delle imprese. Qualora l’impresa svolga già tale attività e possa testimoniarlo<br />

attraverso altra idonea certificazione, tenuto conto della particolarità dell’attività in<br />

argomento, si ritiene che la trascrizione sul certificato di iscrizione al registro delle imprese<br />

possa essere considerato un fatto puramente formale (un semplice strumento attraverso il<br />

quale riscontrare una condizione rilevabile attraverso altra certificazione) e, in questo caso,<br />

superabile ai fini dell’ammissibilità della domanda.<br />

9.1.48


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.136 - D. (Europrogetti & Finanza) Iniziativa alberghiera (ampliamento) Regione Puglia: il<br />

progetto prevede la trasformazione di un complesso edilizio destinato all’attività di<br />

agriturismo, mediante la ristrutturazione di fabbricati ubicati in un’area attualmente a<br />

destinazione agricola E2, da adibire a struttura alberghiera. E’ stata richiesta al Comune<br />

competente l’approvazione del progetto per cambio di destinazione d’uso del complesso che,<br />

da “attività agrituristica”, dovrebbe essere destinato ad “attività alberghiera”, ai sensi e per gli<br />

effetti della L.R. n.3/1998.<br />

L’art. 3 di tale Legge, terzo comma, stabilisce che “la realizzazione delle Opere Pubbliche<br />

dello Stato, della Regione, della Provincia, dei Comuni e degli Enti strumentali statali e<br />

regionali, può essere autorizzata dal Sindaco in deroga a quanto previsto dalla L.R. n. 30/90”.<br />

L’art. 4 della stessa legge – come modificato dall’art. 1 della L.R. 11 febbraio 1999 n. 8 -<br />

stabilisce “che nel caso in cui le opere pubbliche, finanziate nell’ambito del P.O.P. ‘94/99 o<br />

di altri programmi comunitari ovvero finanziati dallo Stato o da Amministrazioni centrali o da<br />

Enti strumentali dello Stato, nonché da Province, Comuni, e Comunità montane, ricadono in<br />

aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la<br />

deliberazione del Consiglio comunale di adozione dei progetti costituisce approvazione di<br />

variante degli strumenti stessi”. Tale deliberazione non è soggetta né a controllo né ad<br />

autorizzazione e approvazione regionale. L’art. 6 della stessa legge stabilisce che le<br />

disposizioni sopra riportate “si applichino, oltre che alle opere ed ai lavori pubblici, anche<br />

alle opere dichiarate di pubblico interesse dal Comune nel cui territorio l’opera stessa insiste”.<br />

Quest’ultimo articolo, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 8/99, è stato integrato con l’elencazione<br />

delle opere che ai fini urbanistici, edilizi, paesaggistico - ambientali e per ogni effetto di<br />

legge, sono dichiarate di pubblico interesse e di pubblica utilità. Tale dichiarazione può<br />

riguardare unicamente le opere “realizzate da enti ed organismi pubblici anche se non<br />

classificate opere pubbliche" , quelle “realizzate da soggetti privati che godono di<br />

finanziamento pubblico” e quelle per “ le quali l’interesse pubblico e la pubblica utilità sono<br />

riconosciute da norme legislative statali e regionali”.<br />

Quanto sopra premesso, si evidenzia che nel caso di specie la richiedente ha ottenuto<br />

l’approvazione del progetto in deroga allo strumento urbanistico per effetto della L.R. n. 3/98<br />

e della deliberazione del Consiglio comunale che ha definito i requisiti per la dichiarazione di<br />

pubblico interesse. In particolare, nel caso in esame, la concessione edilizia non è stata<br />

ancora rilasciata in quanto, dopo l’approvazione del progetto, è stata richiesta la voltura della<br />

pratica dal proprietario all’affittuario proponente la domanda di agevolazione; tuttavia,<br />

l’impresa ritiene che la deliberazione del Consiglio Comunale costituisca elemento<br />

rispondente ai requisiti richiesti dalla normativa per la presentazione della domanda di<br />

agevolazione.<br />

Si chiede di sapere se nel caso di specie – che rispecchia la situazione relativa a varie altre<br />

domande pervenute alla scrivente concessionaria sulla regione Puglia – la deliberazione del<br />

Consiglio comunale, che precede il rilascio della concessione edilizia, renda l’opera<br />

rispondente ai “vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso” di cui<br />

all’allegato 7/a alla circolare MICA n. 1039080/99, in quanto dichiarata opera di pubblico<br />

interesse o di pubblica utilità o perché finanziata con fondi pubblici ovvero perché l’interesse<br />

pubblico e la pubblica utilità sono riconosciute da norme legislative statali e regionali. Si<br />

evidenzia, peraltro, che la ditta richiedente non ha ancora ottenuto un finanziamento pubblico,<br />

ma che l’ha solo richiesto sulla L <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e che la deliberazione comunale specifica che “non<br />

esiste una definizione normata delle opere di pubblico interesse ma un consolidato<br />

orientamento dottrinale e giurisprudenziale confluito nella definizione datane dal Ministero<br />

LL.PP. con le Circolari n. 518/63 e n. 3210/67”. (26 – 4/08/99) (istruttoria, vincoli di<br />

destinazione d’uso, vincoli edilizi TUR)<br />

9.1.49


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si ritiene che le domande rientranti nelle ipotesi previste dal quesito non presentino, alla<br />

data della presentazione, il requisito di rispondenza ai vigenti vincoli edilizi e di destinazione<br />

d’uso in quanto i relativi programmi, a tale data, non godono ancora di alcun finanziamento<br />

pubblico (almeno per quanto concerne la legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>), non essendo ancora intervenuta<br />

alcuna concessione definitiva in loro favore.<br />

9.1.137 - D. (M. Lombardo) Un’azienda che intende costruire e gestire un villaggio turistico<br />

(nuova iniziativa) prevede nell’oggetto sociale: “impresa di costruzioni, acquisto, vendita di<br />

beni immobili e loro gestione ove siano di proprietà sociale ……”. Si chiede se sia<br />

ammissibile la relativa domanda ai fini delle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>-Turismo. (26 –<br />

4/08/99) (istruttoria, beneficiari, oggetto sociale TUR)<br />

R. L’oggetto sociale non prevede l’attività di gestione di un villaggio turistico, cosa diversa<br />

dalla gestione di immobili di proprietà, e, pertanto, si ritiene che la domanda non sia<br />

ammissibile in relazione alle condizioni previste dal punto 2.1 della circolare n. 1039080 del<br />

19.03.1999.<br />

9.1.138 - D. (Centrobanca) (10.118) Si presenta il seguente caso di un’impresa che intende<br />

realizzare un complesso turistico alberghiero con il seguente programma :<br />

progettazione: £M 350<br />

acquisto immobile preesistente: £M 2.500 (1)<br />

realizzazione di nuovi servizi annessi (piscina, campo da tennis et.) £M 1.800<br />

altre opere murarie: £M 400<br />

attrezzature ed impianti: £M 150<br />

TOTALE £M 5.200<br />

(1) di cui £M 300 relative a “servizi annessi” già esistenti<br />

Ipotizzando che le spese presentate dalla ditta siano totalmente congrue e pertinenti si<br />

chiedono chiarimenti in merito al calcolo per la determinazione dell’investimento<br />

ammissibile; si chiede che il Comitato si esprima in merito a tale problema, considerando che<br />

nella risposta data al quesito proposto da Mediocredito Umbria dell’11/05/99 (Quesito n.<br />

10.100 della Raccolta) non erano state incluse le variabili relative alla progettazione e<br />

direzione lavori e i servizi annessi preesistenti. (27 – 14/09/99) (istruttoria, spese<br />

ammissibili, limitazioni TUR)<br />

R. Il caso prospettato concerne tutte e tre le spese che presentano un limite di ammissibilità<br />

espresso in misura percentuale delle altre grandezze: i “servizi annessi” in % del valore<br />

della struttura ricettiva (ivi inclusa l’eventuale parte di nuova realizzazione compresa nel<br />

programma da agevolare) e le progettazioni e l’immobile preesistente in % dell’investimento<br />

complessivamente ammissibile (ivi comprese, quindi, le spese per i “servizi annessi” e le<br />

stesse spese per progettazioni e immobile già esistente). In considerazione di detta<br />

interconnessione, il totale dell’investimento ammissibile risente della sequenza che si decide<br />

di adottare nella determinazione della singola spesa ammissibile. E’ pertanto necessario che<br />

le banche concessionarie adottino un unico criterio al fine di pervenire a risultati uniformi.<br />

In tal senso, si conviene che, dopo aver operato un esame di congruità e pertinenza delle<br />

singole voci di spesa relativo ad altre valutazioni estranee alla problematica in esame,<br />

occorre avviare l’analisi partendo dalla spesa relativa ai “servizi annessi”, in quanto essa è<br />

l’unica indipendente dalle altre due.<br />

Nel caso relativo all’esempio, la struttura ricettiva cui commisurare tale spesa viene<br />

determinata come segue: £M (350+2.500-300+400+150)=£M 3.100. Il valore massimo dei<br />

“servizi annessi” ammissibili per tale struttura ricettiva è pertanto pari a £M 3.100x0,5= £M<br />

1.550. Dal momento che la struttura esistente era già dotata di “servizi annessi”, valutati<br />

(perizia giurata o libro dei cespiti) in £M 300, la nuova spesa del programma ammissibile<br />

per tale voce è pari a £M 1.550-300= £M 1.250.<br />

9.1.50


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si possono, a questo punto, determinare le spese relative alle progettazioni ed all’immobile<br />

preesistente, nelle misure massime, rispettivamente, del 5% e del 50% dell’investimento<br />

complessivo ammissibile. Occorre a tal fine distinguere i due casi che si possono presentare<br />

(a parte quello scontato che entrambe le spese esposte siano già comprese in detti limiti): a)<br />

entrambe le spese eccedono i limiti consentiti; b) solo una delle due eccede il limite<br />

consentito. L’esempio riportato nel quesito appartiene all’ipotesi a) in quanto sostituendo<br />

alla spesa esposta per i “servizi annessi” quella appena calcolata, si avrebbe un totale pari a<br />

£M. 4.650, con una incidenza delle progettazioni del 7,53% (350/4.650) ed una per<br />

l’immobile preesistente del 53,8% (2.500/4.650). In tale ipotesi si procede come segue:<br />

0,05X+0,5X+(1.250+400+150)=X, ove X è l’investimento complessivamente ammissibile; se<br />

ne ricava che è X=£M 4.000. Il quadro riepilogativo elle spese ammissibili sarebbe, pertanto,<br />

il seguente:<br />

progettazione (0,05X) £M 200<br />

acquisto immobile preesistente (0,5X) £M 2.000<br />

realizzazione di nuovi servizi annessi £M 1.250<br />

altre opere murarie £M 400<br />

attrezzature e impianti £M 150<br />

TOTALE £M 4.000<br />

Qualora si presenti l’ipotesi b), occorre ridurre la spesa eccedente fino al limite consentito e<br />

verificare se, a seguito di tale riduzione, l’altra (che era già inferiore al rispettivo limite) non<br />

abbia di conseguenza superato il proprio limite (ciò potrebbe avvenire in conseguenza del<br />

fatto che la detta riduzione comporta una diminuzione dell’investimento complessivamente<br />

ammissibile). Se ciò non è avvenuto, il calcolo è ultimato. Qualora , invece, ciò si verifichi,<br />

occorrerà procedere per approssimazioni successive operando, alternativamente, su<br />

entrambe le spese.<br />

9.1.139 - D. (Europrogetti & Finanza) Iniziativa alberghiera (nuovo impianto): il progetto<br />

prevede il completamento di un fabbricato allo stato rustico (costituito solo da pilastri, solai e<br />

tompagnatura per complessivi 6500 mq di superficie coperta), realizzato nel 1993 in un’area<br />

attualmente a destinazione agricola e sottoposta a vincoli paesaggistici, da adibire a struttura<br />

alberghiera. Per l’intero fabbricato è stata avanzata richiesta di condono nel 1995 per gli abusi<br />

commessi, per i quali il richiedente ha effettuato il pagamento a saldo delle oblazioni previste<br />

e parte del contributo concessorio. L’iter burocratico finalizzato al rilascio della concessione<br />

edilizia in sanatoria non risulta essere avviato dall’Ente preposto, peraltro non è possibile<br />

prevederne i tempi nonché gli esiti. (N.B.: ad oggi risulta pervenuto esclusivamente il parere<br />

positivo, secondo quanto previsto dall’art. 32 ex L. 47/85 in merito al vincolo paesaggistico,<br />

da parte della Competente Commissione Comunale mentre il nulla-osta subordinato alla<br />

competente Sovrintendenza ai BB. Storico - Ambientali e Culturali è stato recepito tramite la<br />

pratica del silenzio-assenso, altresì onde procedere all’inizio dei lavori di completamento<br />

delle opere si è avanzata notifica, ai sensi della L. 47/85 art.35 comma 14 ex 8 , L. 724/94, al<br />

Comune tramite la Sezione distaccata del Tribunale competente, tale iter è in corso non<br />

essendo decorsi i 30 gg. di silenzio-assenso). L’impresa ritiene che l’attestazione comunale di<br />

cui sopra nonché la richiesta di condono avanzata costituisca motivo di rispondenza “ai<br />

vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso” (allegato 7/a alla<br />

circolare). Si richiede di sapere se tale impostazione sia corretta. (27 – 14/09/99) (istruttoria,<br />

vincoli di destinazione d’uso, vincoli edilizi TUR)<br />

R. Si ritiene che nel caso prospettato non sussistano le condizioni poste dalla normativa per<br />

l’ammissibilità della domanda concernenti la rispondenza dell’immobile, in relazione<br />

all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso<br />

(punto 5.8 della circolare n. 1039080 del 19.3.99).<br />

9.1.51


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.140 - D. (M. Trentino Alto Adige) (5.28) "Fattispecie: domanda riformulata. La domanda<br />

originaria sul 4° bando presenta un programma di spesa di ca. L./mld. 4,5, di cui ca. L./mil.<br />

300 non ammissibili. La domanda riformulata presenta un programma di spesa di L./mil.<br />

2.990 oltre a L./mil. 300 di spese non agevolabili. Problema: non è stato fornito il business<br />

plan numerico." Si ritiene che il programma, seppur ridotto, sia complessivamente di L./mil.<br />

3.290, di cui L./mil. 300 non agevolabili. Si rendeva pertanto necessaria anche la<br />

compilazione del business plan numerico. (27 – 14/09/99) (istruttoria, business plan, parte<br />

numerica)<br />

R. Le domande di agevolazione per le quali è obbligatorio il business plan numerico sono<br />

quelle relative a programmi di importo superiore a 1 (attività di servizi o turistiche) o a 3<br />

(attività estrattive o manifatturiere) miliardi di lire, indipendentemente dall’ammontare delle<br />

spese che vengono giudicate ammissibili ai fini agevolativi. Per il caso prospettato, pertanto,<br />

la domanda deve essere respinta, essendo carente di uno degli elementi ritenuti necessari ai<br />

fini della validità della stessa ai sensi dell’art. 5, comma 4 del regolamento.<br />

9.1.141 - D. (M. Roma) 6° bando - Le concessioni relative all’utilizzo di terreni ricadenti sul<br />

Demanio Marittimo hanno generalmente una durata annuale o stagionale e non presentano<br />

clausole di rinnovo tacito. Si chiede di sapere, nel caso di programmi d’investimento aventi<br />

ad oggetto tali beni immobili, se la relativa concessione demaniale, pur avendo una durata<br />

limitata, è sufficiente a comprovare la disponibilità dell’immobile ed a consentire al legale<br />

rappresentante di un’impresa richiedente le agevolazioni di sottoscrivere validamente<br />

l’allegato 7/a. (27 – 14/09/99) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, concessioni<br />

demaniali TUR)<br />

R. La risposta è positiva, fermo restando che le opere da realizzare nell’ambito del<br />

programma e la correlata attività da svolgere devono essere compatibili con le previsioni<br />

della concessione vigente al momento della domanda. Sull’argomento si veda anche quanto<br />

chiarito con la nota ministeriale n. 1040776 del 5.8.99.<br />

9.1.142 - D. (Europrogetti e Finanza) La Regione Campania, come già noto a codesto Ministero,<br />

ha fornito in data 3 giugno 1999 le esplicitazioni delle ulteriori attività individuate con<br />

deliberazione della G.R. n. 253 del 12/2/1999.<br />

Tra tali attività rientrano gli “stabilimenti balneari”, i quali vengono definiti “strutture<br />

complementari ove si pratica la balneazione con relativa struttura di ristorazione e per il<br />

tempo libero” - cod. ISTAT <strong>92</strong>.72.1 relativo a “stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e<br />

fluviali)”.<br />

Il riferimento normativo è il P.O.P. Campania 94/99-Misura 3.1, bando annualità 97/98, in cui<br />

le strutture in esame sono denominate, alla lett. G) “stabilimenti balneari e strutture di servizi<br />

collegate”, ammissibili solo in quanto strutture risultanti complementari alle strutture ricettive<br />

di cui al punto A (alberghi, motels, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere,<br />

campeggi, villaggi turistici secondo la definizione di cui alla legge 217/83).<br />

In relazione a quanto sopra esposto si chiede se nel caso specifico le strutture di ristorazione<br />

debbano essere considerate, come appare dalle esplicitazioni fornite, parti integranti degli<br />

stabilimenti balneari (e di conseguenza anche delle altre attività deliberate dalla Regione<br />

Campania) e quindi interamente ammissibili alle agevolazioni nell’ambito della specifica<br />

attività deliberata dalla Regione. (27 – 14/09/99) (istruttoria, servizi annessi, stabilimento<br />

balneare TUR)<br />

R. Secondo la definizione prodotta dalla regione Campania, le strutture di ristorazione sono<br />

parte integrante dello stabilimento balneare e le relative spese sono pertanto da agevolare,<br />

ma nella misura in cui le relative opere siano funzionalmente commisurate all’attività dello<br />

stabilimento balneare medesimo.<br />

9.1.52


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.143 - D. (Banco di Sardegna) Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – Turismo Alloggi agrituristici e agriturismo in<br />

generale - Soggetti legittimati a richiedere le agevolazioni<br />

L’art. 2 del D.M. 20/7/98 ammette alle agevolazioni di cui alla legge n. <strong>488</strong>/19<strong>92</strong> “le attività<br />

svolte dalle imprese turistiche di cui all’art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le<br />

strutture ricettive di cui all’art. 6 della stessa legge, nonché quelle svolte dalle agenzie di<br />

viaggio e turismo di cui all’art. 9 della legge medesima. (…) sono altresì ammesse alle<br />

agevolazioni le attività svolte dalle suddette o da altre imprese indicate dalle competenti<br />

regioni”.<br />

Al riguardo, il punto 2.1 della Circolare Ministeriale chiarisce “i soggetti che possono<br />

beneficiare delle agevolazioni sono le imprese che svolgono attività di gestione delle strutture<br />

individuate e definite dall’art. 6 della L. 217/83 (alberghi, motels, villaggi-albergo, residenze<br />

turistico-alberghiere, campeggi, villaggi turistici, alloggi agro-turistici, esercizi di<br />

affittacamere, case e appartamenti per vacanze, case per ferie, ostelli per la gioventù e rifugi<br />

alpini), quelle che gestiscono le eventuali ulteriori attività indicate da ciascuna regione (…),<br />

nonché le agenzie di viaggio (…)”.<br />

Nel concreto questa banca si trova a dover valutare se l’oggetto sociale delle imprese istanti<br />

(desunto dall’atto costitutivo/statuto e/o dalla certificazione camerale), seppure non<br />

richiamante espressamente le attività di cui alla L. 217/83, avvalori comunque la<br />

legittimazione del soggetto istante.<br />

Diverse iniziative relative alla realizzazione e gestione di attività alberghiere sono state<br />

presentate da soggetti operanti nel settore immobiliare aventi ad oggetto sociale “la gestione<br />

di immobili a destinazione turistico alberghiera”.<br />

Poiché siffatta specificazione dell’oggetto sociale appare non univoca si chiedono chiarimenti<br />

e indicazioni.<br />

In termini ancor più specifici una prima società, s.a.s. istante per la realizzazione e la<br />

gestione di un porto turistico, ha per oggetto sociale “lo sviluppo di iniziative turistiche e<br />

alberghiere in Sardegna, nonché l’acquisto, la costruzione, la gestione, la permuta e<br />

l’alienazione anche frazionata di beni immobili”;<br />

Una seconda società, s.r.l. istante per la realizzazione di un albergo, ha per oggetto sociale “la<br />

realizzazione di attrezzature ricettive e complementari, anche di carattere sportivo e<br />

ricreativo, atte a divenire centri di attrazione delle correnti turistiche ai sensi dell’art. 125 del<br />

DPR 30<br />

giugno 1967 n. 1523 e norme successive. La società potrà provvedere alla progettazione e<br />

realizzazione di campeggi, villaggi turistici a tipo alberghiero, autostelli e relative<br />

attrezzature”;<br />

Una terza società, srl istante per la realizzazione di un albergo, ha per oggetto sociale “(…) la<br />

miglioria, la ristrutturazione e la messa in stato di produzione di proprietà fondiarie, rustiche,<br />

urbane, industriali, artigianali, alberghiere, turistiche e di altri immobili destinati ai servizi<br />

sociali”;<br />

Una quarta società sas, istante per un complesso alberghiero con impianti sportivi, ha per<br />

oggetto sociale “la realizzazione di attività ippico sportive e di centro equestre, delle<br />

costruzioni edilizie e alberghiere in genere sia in conto proprio che per conto terzi, l’attività<br />

imprenditoriale propria di azienda turistico sportiva nonché l’attività di centro congressi,<br />

l’acquisto, la vendita di servizi turistici, l’organizzazione congressuale, l’intermediazione e la<br />

gestione immobiliare”. (27 – 14/09/99) (istruttoria, beneficiari, oggetto sociale TUR)<br />

R. Nel primo caso, con il termine “sviluppo” si ritiene possa intendersi oltre che la<br />

realizzazione anche la gestione dell’iniziativa; il soggetto sembra, pertanto, rispondente alle<br />

condizioni di ammissibilità poste dalla normativa; il secondo ed il terzo caso riguardano<br />

soggetti che operano nel campo delle costruzioni (realizzazione e manutenzione di immobili)<br />

e non del turismo; nel quarto caso si ritiene che l’attività dell’impresa ricomprenda anche<br />

9.1.53


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

quella di gestione di una struttura turistica e, pertanto, che risponda alle condizioni di<br />

ammissibilità poste dalla normativa.<br />

9.1.144 - D. (Banco di Sardegna) Un imprenditore agricolo intende realizzare un alloggio<br />

agrituristico nella propria azienda. Il programma di spesa comprende la realizzazione di una<br />

struttura su due livelli comprendente 8 camere (16 posti letto), una struttura su un livello,<br />

comprendente sala ristoro (80 posti a sedere), veranda coperta, cucine, servizi, una struttura<br />

su un livello destinata alle attività di servizio e comprendente spazi destinati alla lavorazione<br />

dei prodotti tipici (formaggi, salumi, panificazione, e paste alimentari) che verranno proposti<br />

agli ospiti sia nei menu' che per la vendita diretta. Il programma comprende, inoltre, l'acquisto<br />

dei macchinari per la cucina (cottura e lavaggio stoviglie), degli arredi per le camere e per la<br />

sala ristoro, delle attrezzature per la cucina (tavoli di lavorazione, scaffali, pentolame,<br />

stoviglie, ecc.).<br />

Si chiede se le spese relative alla realizzazione della struttura destinata a sala ristoro<br />

(comprendente, sala, cucina, servizi e veranda coperta) e della struttura destinata ad attività di<br />

servizio (comprendente spazi destinati alla lavorazione dei prodotti tipici nonché propri),<br />

siano da considerarsi "servizi annessi" e quindi ammissibili con le limitazioni previste dalla<br />

normativa (punto 3.11 della circolare n. 1039080 del 19/3/99), oppure se possano essere<br />

considerati parte della struttura ricettiva principale e quindi ammissibili senza le suddette<br />

limitazioni. (27 – 14/09/99) (istruttoria, servizi annessi, agriturismo TUR)<br />

R. Tutto ciò che esula dalla struttura ricettiva è da considerare “servizio annesso”. Una<br />

particolare valutazione deve essere riservata agli spazi ed alle attrezzature destinati alla<br />

lavorazione dei prodotti tipici che possono essere anch’essi trattati come “servizi annessi”<br />

solo se non configurano un’attività manifatturiera autonoma.<br />

9.1.145 - D. (M. Roma) (13.27) 6° bando - Un’impresa ha richiesto le agevolazioni per un<br />

programma d’investimenti riguardante la ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad<br />

attività alberghiera, indicando come tipologia quella di “ampliamento”. Dall’esame della<br />

domanda si evince che precedentemente alla data d’avvio a realizzazione del programma la<br />

suddetta impresa svolgeva esclusivamente attività di ristorazione e che, successivamente alla<br />

conclusione degli investimenti, parte del ristorante verrà utilizzato dai clienti dell’albergo<br />

oggetto del programma divenendo un “servizio annesso” a quest’ultimo. Tenuto conto che<br />

nella zona dove sono ubicati gli investimenti l’attività di ristorazione non rientra tra quelle<br />

indicate dalla regione competente come ulteriore attività ammissibile, si ritiene che<br />

l’iniziativa in esame si possa considerare ammissibile solo qualora si riescano a distinguere in<br />

maniera univoca i parametri tecnici, economici ed occupazionali dell’attività ammissibile<br />

(quella ricettiva) da quella non ammissibile, intendendosi come tale quella di ristorazione che<br />

non è funzionale all’attività ricettiva in quanto eccede le effettive necessità derivanti dallo<br />

svolgimento di quest’ultima (tipico è l’esempio di un ristorante da 200 coperti annesso ad un<br />

albergo da 50 posti letto).<br />

Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione.<br />

Si chiede inoltre di sapere, qualora si concordi con questa Banca concessionaria, se le spese<br />

del programma relative alla parte dell’attività di ristorazione funzionale all’albergo debbano<br />

ritenersi ammissibili; se la fattispecie sopra descritta debba essere inquadrata come nuovo<br />

impianto ovvero come ampliamento. (27 – 14/09/99) (istruttoria, servizi annessi/struttura<br />

esistente TUR)<br />

R. Si ritiene che l’iniziativa in questione debba essere inquadrata come ampliamento di<br />

un’unità produttiva esistente che alla precedente attività di ristorazione aggiunge quella<br />

ricettiva. Con la realizzazione del programma, la struttura di ristorazione diviene “servizio<br />

annesso” di quella ricettiva e ad essa si applicano le specifiche condizioni previste dalla<br />

normativa.<br />

9.1.54


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.146 - D. (Centrobanca) Una ditta individuale ha presentato domanda di agevolazioni a valere<br />

sul 6° bando turistico alberghiero. Il programma presentato riguarda la costruzione di<br />

residenze turistico alberghiere, che il titolare gestirà personalmente, tuttora da costruire<br />

(trattasi di un nuovo impianto puro). La ditta attualmente ha iniziato l’attività di costruzione<br />

di dette residenze, poiché a breve darà in appalto a terzi le opere edilizie relative alla loro<br />

edificazione. Gli organi della CCIAA hanno ritenuto di dover evidenziare che la ditta in<br />

questo momento svolge attività di costruzione e non di gestione di dette residenze, in quanto<br />

quest’ultima attività potrà essere dichiarata nel certificato di iscrizione alla Camera di<br />

Commercio solo al termine dei lavori e nel momento in cui verrà iniziata l’attività ricettiva. Il<br />

titolare della ditta individuale ha comunque sin d’ora tutti i requisiti per svolgere attività di<br />

gestione di un’impresa turistica, in quanto possiede l’iscrizione al REC sin dal ‘95 avendo<br />

superato l’esame di idoneità. In tale situazione, la richiedente le agevolazioni non potrà<br />

iniziare l’attività di gestione sino a quando non verrà portato a termine il programma di<br />

investimenti a fronte del quale si chiedono le agevolazioni ma, sulla base della normativa, non<br />

potrà nemmeno ottenere dalla banca concessionaria un giudizio finale positivo in quanto, alla<br />

data di sottoscrizione del modulo di domanda (13/06/99), dall’attività dichiarata nel CCIAA<br />

(21/04/99) non risulta lo svolgimento o la possibilità di svolgere detta attività. Si richiede se<br />

alla luce di tale considerazioni si possa ritenere la domanda ammissibile alle agevolazioni. (27<br />

– 14/09/99) (istruttoria, beneficiari, iscrizione CCIAA TUR)<br />

R. Alla data della domanda di agevolazioni la ditta in questione era operante nel campo delle<br />

costruzioni e non della gestione di attività turistiche.<br />

9.1.147 - D. (M. Trentino Alto Adige) (8.116) 6° Bando – Settore turistico-alberghiero. Iniziativa<br />

relativa alla costruzione di un complesso turistico-portuale – Regione Veneto. L’iniziativa<br />

comprende la realizzazione di un porticciolo turistico in zona lagunare (attività compresa<br />

dalla Regione tra quelle ammissibili ad agevolazione in zona obiettivo 2) con annesse<br />

strutture ricettive quali una Club house privata con ristorante e piscina, un edificio<br />

direzionale-ricettivo, dei negozi, una sala giochi, una sala conferenze, parcheggio e servizi<br />

vari. La società promotrice dell’iniziativa ha presentato un’unica domanda di agevolazione<br />

relativa all’iniziativa nel suo complesso, considerando i servizi di ricettività, ristoro e svago<br />

come facenti parte integrante del porto turistico. Si ritiene che, sulla base di quanto indicato<br />

dalla Regione Veneto tra le ulteriori attività ammesse ad agevolazione e con particolare<br />

riferimento alla definizione n. 9 “Impianti per l’attracco, l’alaggio ed il ricovero dei natanti<br />

lungo i percorsi turistici fluviali e lagunari”, possano essere ammesse ad agevolazione<br />

soltanto le attrezzature e le dotazioni “strettamente funzionali all’attività dell’esercizio”, come<br />

ad esempio la banchina di carico e scarico, o quant’altro possa essere considerato<br />

all’esclusivo servizio delle imbarcazioni, ma non dei proprietari delle imbarcazioni o<br />

addirittura di terzi. Si ritiene pertanto che debbano essere esclusi dal programma ammissibile<br />

ad agevolazione gli investimenti relativi alla struttura ricettiva e/o di ristorazione con i propri<br />

servizi annessi, che dovrebbero costituire una domanda autonoma di agevolazione. (28 –<br />

25/10/99) (istruttoria, settori, esercizio di più attività) TUR<br />

R. L’impresa ha rappresentato nell’ambito di un’unica domanda più attività, alcune delle<br />

quali rientrano tra le ulteriori attività ammissibili indicate dalla regione Veneto, altre che<br />

meritano un approfondimento da parte della banca concessionaria. Come sottolineato in<br />

altre precedenti occasioni, è possibile che nell’ambito di un’unica unità produttiva vengano<br />

svolte più attività, così com’è possibile che il tutto venga rappresentato in un’unica domanda.<br />

Per quanto concerne il primo aspetto, qualora si tratti di attività in parte non ammissibili, si<br />

richiama l’attenzione su quanto chiarito dal punto 2.3 della circolare n. 1039080 del 19.3.99;<br />

per quanto concerne il secondo aspetto, occorre che la banca verifichi che tutte le spese<br />

concorrano funzionalmente ed organicamente al raggiungimento di un unico obiettivo; nel<br />

9.1.55


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

caso in cui la verifica desse esito positivo, un’unica domanda per un programma<br />

“trasversale” che interessi più attività sarebbe correttamente avanzata.<br />

9.1.148 - D. (Mediosud) Una società di persone ha richiesto le agevolazioni per un programma<br />

d’investimenti comprendente la ristrutturazione di una masseria da destinare a nuovo<br />

impianto per turismo rurale. La richiedente, in data 29 marzo 1999, ha avanzato al Comune di<br />

Gravina di Puglia richiesta di approvazione di un progetto di ristrutturazione e<br />

riqualificazione ai sensi della Legge n°20 del 22/7/98 Turismo Rurale. La Società ha, altresì,<br />

esibito Certificato di destinazione urbanistica da cui risulta che il suolo su cui ricade il<br />

fabbricato è sito in zona agricola. Poiché l’art.4 della citata legge prescrive che “ la<br />

deliberazione del Consiglio Comunale, da pubblicarsi nei modi di legge, costituisce adozione<br />

di variante allo strumento urbanistico vigente c/o adottato, …………), si ritiene che la<br />

domanda debba essere ritenuta non ammissibile in quanto all’atto della presentazione della<br />

stessa l’immobile “ non rispondeva ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di<br />

destinazione d’uso)” (punto 5.8 della circolare n.1039080 del 19.3.99). Si chiede conferma di<br />

ciò a Codesto Comitato. (28 – 25/10/99) (istruttoria, vincoli di destinazione d’uso) TUR<br />

R. Da quanto desumibile dal quesito, alla data della domanda di agevolazioni ai sensi della<br />

legge <strong>488</strong> il Consiglio comunale non aveva ancora assunto alcuna deliberazione ai sensi<br />

dell’art. 4 della legge regionale n. 20/98 in esito all’istanza dell’impresa del 29 marzo 1999;<br />

in tale ipotesi, pertanto, non risultavano soddisfatte, alla data della domanda di agevolazioni,<br />

le condizioni poste dalla normativa in riferimento alla corretta destinazione d’uso<br />

dell’immobile interessato dall’iniziativa.<br />

9.1.149 - D. (Mediosud) Si espone il caso di una società che ha presentato domanda di<br />

agevolazioni per l’ammodernamento, nell’ambito di uno stabilimento balneare in Puglia<br />

(ulteriore attività ammissibile dalla Regione con D.M. 20/7/98 art. 4, comma 3, lettera a),<br />

dell’annesso ristorante/bar e per la realizzazione di due piscine. Atteso che la domanda è stata<br />

erroneamente presentata come “nuovo impianto”, dall’esame della documentazione, è inoltre,<br />

emerso che:<br />

- l’attività viene esercitata da altra società. Quest’ultima, con contratto regolarmente registrato<br />

nei termini, concede in fitto l’azienda di sua proprietà, comprendente beni mobili ed immobili<br />

facenti parte di un complesso aziendale ricadente in parte su suolo di proprietà ed in parte su<br />

suolo demaniale;<br />

- nello stesso contratto si precisa che “…la locatrice intende sostituire a se’ altro soggetto nel<br />

godimento della Concessione (demaniale) dopo aver ottenuto autorizzazione da parte delle<br />

competenti autorità e/o amministrazioni…”, che “…l’affitto avrà durata di sette anni a<br />

decorrere dalla data di inizio dei lavori (1/9/2001) per i quali l’Affittuaria abbia ottenuto le<br />

agevolazioni…” e che “…l’efficacia del presente contratto è subordinata all’autorizzazione<br />

delle competenti Autorità e/o Amministrazioni nonché all’ottenimento da parte dell’affittuaria<br />

delle agevolazioni…”;<br />

- la concessione demaniale non risulta in capo alla società richiedente (risulta solo inoltrata<br />

all’Autorità portuale - da parte della locataria - una richiesta di affidare a terzi la gestione del<br />

suddetto stabilimento. Non risulta essere stata rilasciata alcuna autorizzazione in tal senso al<br />

momento della presentazione della domanda). Peraltro, la concessione originaria (rilasciata<br />

dalla Capitaneria di Porto di Bari nel 1970) prevede che “…la concessionaria dovrà esercitare<br />

direttamente la concessione e non potrà sostituire altri nel godimento della stessa, senza la<br />

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Marittima ai sensi dell’art. 46 del Codice<br />

della Navigazione…”. Inoltre ai sensi dell’art. 47 dello stesso Codice, l’abusiva sostituzione<br />

di altri nel godimento della concessione è causa di decadenza della concessione stessa.<br />

Pertanto, tenuto conto che sulla base della normativa la richiedente non aveva la “…piena<br />

disponibilità, anche se non a titolo di proprietà, per lo svolgimento dell’attività…”<br />

9.1.56


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dell’immobile/suolo oggetto dell’investimento sin dalla data di presentazione della domanda<br />

– cfr. punto 2.1 della circolare esplicativa n. 1039080 del 19/3/1999 e tenuto conto dei vincoli<br />

imposti dalla normativa che non consentono in “automatico” il rilascio dell’autorizzazione da<br />

parte delle competenti autorità marittime, si è ritenuto di considerare l’iniziativa non<br />

ammissibile alle agevolazioni. Si chiede conferma sul parere di non ammissibilità del progetto<br />

in quanto non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. (28 – 25/10/99) (istruttoria,<br />

disponibilità suolo e fabbricati) TUR<br />

R. Più elementi fanno chiaramente propendere per la non ammissibilità della domanda per la<br />

manifesta indisponibilità dell’immobile interessato dall’iniziativa.<br />

9.1.150 - D. (Banco di Sicilia) Una società a dimostrazione della piena disponibilità dell’immobile<br />

ha prodotto un preliminare di compravendita, registrato in data anteriore a quella della<br />

domanda, con inserito al suo interno un articolo nel quale si concedono in comodato gratuito<br />

ai sensi degli artt. 1803 e segg. c.c. – i beni oggetto della promessa di vendita, fino alla stipula<br />

dell’atto di compravendita. E’ stato successivamente prodotto (oltre i termini di presentazione<br />

della domanda) un atto aggiuntivo al preliminare nel quale viene indicato, tra l’altro, il<br />

termine di durata del comodato ed il riferimento alla richiesta di agevolazione. Si chiede se la<br />

pattuizione di un comodato in seno ad un preliminare di vendita non dia luogo a due distinti<br />

atti negoziali, promessa di acquisto e concessione di comodato, per cui la seconda sia da<br />

ritenere autonoma rispetto alla prima e – in quanto compatibile con la stessa – risulti idonea a<br />

consentire la disponibilità del bene, così come richiesto dalla normativa. (29 – 27/07/00)<br />

(istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, preliminare) (TUR)<br />

R. Si ritiene che il comodato gratuito risponda alle condizioni poste dalla normativa, non<br />

rilevando, a tal fine, il contenuto dell’atto aggiuntivo citato.<br />

9.1.151 - D. (Studio Finanziario) Si chiede se soggetto ammissibile di una domanda <strong>488</strong> turismo<br />

possa essere anche un consorzio di imprese con rilevanza esterna. (29 – 27/07/00)<br />

(istruttoria, beneficiari, consorzi) (TUR)<br />

R. Un consorzio a rilevanza esterna può beneficiare delle agevolazioni della legge <strong>488</strong> a<br />

condizione che soddisfi le condizioni di ammissibilità poste dalla normativa, tra le quali la<br />

regolare costituzione, nel settore dei servizi sotto forma di società, tramite iscrizione al<br />

registro delle imprese.<br />

9.1.152 - D. (Banco di Napoli) Alcune società di servizi beneficiarie di provvedimenti di<br />

concessione provvisoria svolgono l’attività in immobili a destinazione d'uso residenziale.<br />

Esse, ritenendo che l'uso dell'immobile ad ufficio non richiede espresso cambio di<br />

destinazione, fanno riferimento alla sentenza del TAR Lombardia n.. 664 del 14/5/96 che<br />

recita espressamente "il mutamento di destinazione d’uso giuridicamente rilevante in materia<br />

edilizia deve ritenersi solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista<br />

urbanistico posto che nell’ambito delle stesse categorie possano aversi mutamenti di fatto ma<br />

non diversi regimi urbanistico-contributivi" e concludono che l'uso ad ufficio di un'abitazione<br />

ricadrebbe nel “cambio d’uso” e non di “destinazione d'uso”. Da ns. accertamenti in materia<br />

risulta che molti Comuni, in occasione della riformulazione del regolamento edilizio, hanno<br />

recepito con adeguate norme il contenuto della sentenza mentre altri Comuni forniscono,<br />

talvolta, dichiarazione che l'attività svolta non contrasta con la destinazione residenziale della<br />

zona. Premesso che dai riscontri effettuati in fase istruttoria e da documentazione agli atti (atti<br />

di compravendita, certificati catastali, etc.) risulta una destinazione d'uso dell'immobile<br />

difforme rispetto all'attività svolta, in presenza di perizie giurate attestanti la conformità<br />

ovvero il non contrasto, Vi chiediamo quali devono essere gli accertamenti da svolgere per<br />

procedere all’erogazione richiesta. (29 – 27/07/00) (istruttoria, unità produttiva,<br />

destinazione d’uso)<br />

9.1.57


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. In considerazione del segnalato differente comportamento dei comuni in una materia<br />

complessa come quella in argomento, si ritiene che le attestazioni comunali che rassicurino<br />

sull’utilizzo dell’immobile in relazione alla destinazione d’uso dell’immobile stesso o<br />

dell’area o le perizie giurate possano essere positivamente valutate al fine di verificare il<br />

rispetto delle condizioni di accettabilità della domanda di agevolazioni.<br />

9.1.153 - D. (Banco di Napoli) Si rilevano casi in cui gli immobili, nell'ambito dei quali vengono<br />

realizzati programmi di investimento agevolati, siano dichiarati urbanisticamente regolari in<br />

quanto costruiti anteriormente al 1942, ovvero in altri casi - limitatamente ad ubicazioni<br />

esterne alla perimetrazione urbana - prima del 1968. E’ ns. opinione che, in suddetti casi, la<br />

perizia giurata debba anche dichiarare gli estremi dell'accatastamento, con particolare<br />

riferimento alla data di denuncia ed alla tipologia, nonché la data di entrata in vigore del<br />

primo strumento urbanistico. (29 – 27/07/00) (istruttoria, unità produttiva, destinazione<br />

d’uso)<br />

R. Si ritiene di concordare con l’opinione della banca concessionaria.<br />

9.1.154 - D. (Mediocredito dell’Umbria) (8.121) Si fa riferimento al settore delle industrie<br />

alimentari, delle bevande e del tabacco e, in particolare, a quanto indicato nell’allegato n. 4,<br />

lettera F della circolare n. 900315 del 14.7.2000 per il vino e l’alcol. Sulla base della specifica<br />

scheda predisposta dall’IPI, sembrerebbe possibile individuare due fattispecie ben distinte:<br />

quella delle aziende che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) e<br />

quella delle aziende che producono vino partendo da uve.<br />

Per le aziende che rientrano nella prima fattispecie, non si pongono limiti, in quanto si dice<br />

che sono ammissibili tutti gli investimenti, quindi anche i nuovi impianti e gli ampliamenti.<br />

Per le aziende che rientrano nella seconda fattispecie, che sicuramente rappresentano la<br />

stragrande maggioranza dei casi, sarebbero ammissibili solo gli investimenti che non<br />

comportano un aumento della capacità produttiva e quindi solo gli ammodernamenti o le<br />

ristrutturazioni. Non si fa alcun riferimento alla possibilità di acquisire dalla regione<br />

un’attestazione relativa alla dismissione di una corrispondente capacità produttiva. Perché<br />

allora al punto 1 della colonna b si fa riferimento a materie prime e prodotti trasformati,<br />

lasciando spazio ad un’interpretazione più estensiva nella quale anche per la trasformazione<br />

da uva a vino non vi sarebbero limiti? Quale tipo di documentazione deve essere richiesta in<br />

istruttoria per verificare, nel caso di aziende già operanti, la provenienza comunitaria delle<br />

materie prime? (30 – 11/10/00) (istruttoria, documentazione, provenienza comunitaria<br />

materie prime)<br />

R. In merito alla prima parte del quesito, si concorda con l’interpretazione che per le imprese<br />

che producono vino partendo da prodotti trasformati (mosti, altri vini) non vi sono limiti di<br />

investimento, ferma restando che non deve farsi confusione tra la definizione degli<br />

investimenti consentiti in base ai regolamenti ed agli orientamenti comunitari e quella degli<br />

investimenti ammessi dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Per quanto concerne, invece, le imprese che<br />

producono vino partendo da uve (appartenenti alle varietà previste dall’art. 19 del Reg. (CE)<br />

n. 1493/99) o dai prodotti che dall’uva derivano (mosto di uve e/o mosto di uve parzialmente<br />

fermentato), occorre precisare che la capacità produttiva da mantenere invariata è da<br />

rilevare con riferimento all’intera impresa interessata e nella regione in cui è ubicata l’unità<br />

produttiva interessata dal programma di investimenti; il programma da agevolare, pertanto,<br />

potrà riguardare tutte le tipologie previste dalla legge <strong>488</strong> (ivi compreso il nuovo impianto o<br />

l’ampliamento) a condizione che non vari la capacità produttiva complessiva dell’impresa<br />

nella regione. Pertanto, qualora l’impresa intenda realizzare la costruzione di un nuovo<br />

impianto o l’ampliamento di un impianto esistente, dovrà chiudere un altro proprio impianto<br />

o, quanto meno ridurne la capacità produttiva in misura almeno pari a quella nuova creata.<br />

Tale operazione combinata dovrà essere opportunamente comprovata dall’impresa<br />

9.1.58


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

interessata e, soprattutto, giustificata dal punto di vista tecnico ed economico.<br />

Sull’argomento, tuttavia, occorre evidenziare che, secondo quanto precisato dal MIPAF con<br />

nota del 10 ottobre 2000, la possibilità di intervenire a favore di impianti che aumentano la<br />

capacità produttiva utilizzando un ciclo che parte dall’uva è consentita solo ed<br />

esclusivamente nel caso di produzione di vini di qualità DOC/DOCG/IGT/Vqprd. Ai fini delle<br />

verifiche istruttorie, è opportuno che la banca concessionaria acquisisca la documentazione<br />

attestante lo stato della procedura di iscrizione dell’impresa istante al competente consorzio<br />

di produzione e, all’atto della presentazione della documentazione finale di spesa, l’iscrizione<br />

medesima. Qualora l’impresa sia già operante e produca già tali prodotti, l’acquisizione di<br />

tale documentazione di iscrizione al consorzio rientra nella normale attività istruttoria.<br />

In merito all’ultimo argomento del quesito, e cioè quale documentazione acquisire in merito<br />

alla provenienza comunitaria delle materie prime, si ritiene sufficiente una dichiarazione di<br />

impegno dell’impresa, che esprima chiaramente la consapevolezza della revoca delle<br />

agevolazioni in caso di comportamento difforme, ad utilizzare materie prime e prodotti di<br />

esclusiva origine comunitaria (punto 1 della colonna b) o materie prime di esclusiva origina<br />

comunitaria (punto 2 della colonna b).<br />

9.1.155 - D. (Banco di Sicilia) (7.40) Si fa riferimento ai punti 13 e 14 dell’allegato 11 della<br />

circolare 900315 del 14.7.2000 relativi alle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e agli<br />

scarichi idrici. Considerata la difficoltà da parte delle imprese ad ottenere dalle pubbliche<br />

amministrazioni le suddette autorizzazioni in tempi brevi (entro la scadenza del bando tale<br />

documentazione deve essere presentata a prescindere dall’importo dell’investimento proposto<br />

– punto 5.3 della circolare), si chiede di sapere se in luogo della documentazione suddetta le<br />

imprese possano presentare – entro la predetta scadenza - la richiesta effettuata agli uffici<br />

competenti con la riserva di completare la documentazione entro la definizione del progetto ed<br />

una perizia giurata che attesti lo stato della pratica di richiesta di autorizzazione e che nulla<br />

osta al rilascio dell’autorizzazione suddetta. Tutto ciò non è necessario per i programmi<br />

classificati come “nuovo impianto” che, come noto, sono esenti dalla presentazione di dette<br />

autorizzazioni e per tutti gli impianti non assoggettati alle stesse. Questa Banca<br />

concessionaria, in considerazione del fatto che dipende solo in parte dall’impresa il possesso<br />

nei tempi previsti della suddetta documentazione, ed in analogia con quanto previsto per il<br />

certificato di destinazione d’uso, riterrebbe valida questa soluzione. (30 – 11/10/00)<br />

(istruttoria, documentazione, autorizzazione ambiente)<br />

R. Chiarito, preliminarmente, che le autorizzazioni di cui ai punti 13 e 14 citati sono richiesti<br />

solo per i “grandi progetti”, si ritiene che si possa procedere all’attività istruttoria anche in<br />

presenza di una richiesta di rinnovo delle autorizzazioni in questione e della copia delle<br />

autorizzazioni precedenti.<br />

9.1.156 - D. (Banco di Sicilia) Si fa riferimento al punto 7 dell’allegato 11 della circolare 900315<br />

del 14.7.2000 relativo alla piena disponibilità dell’immobile rilevabile da uno dei titoli<br />

indicati al punto 2.1 della predetta circolare. Il regolamento all’art. 2 comma 1 recita, tra<br />

l’altro, che la piena disponibilità dell’immobile deve garantire l’uso previsto dei beni agevolati<br />

per tutto il periodo di cui all’art. 8, comma 1, lettera b che a sua volta dice che le agevolazioni<br />

sono revocate “qualora vengano distolte, in qualsiasi forma, anche mediante cessione di<br />

attività ad altro imprenditore, dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la<br />

cui realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla<br />

data di entrata in funzione dell’impianto”. Ciò posto, mentre nei titoli di disponibilità previsti<br />

senza alcuna data di scadenza si intende rispettata la condizione suesposta, per i contratti di<br />

locazione o altro questa Banca concessionaria ritiene che la scadenza debba necessariamente<br />

coprire l’intero arco temporale di cui all’art. 8 comma 1 lettera b come sopra specificato; se la<br />

scadenza è anteriore può ritenersi valida una dichiarazione di impegno da parte del conduttore<br />

9.1.59


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

e del proprietario a prolungare il contratto d’affitto almeno fino a tutta la durata di cui all’art.<br />

8 comma 1 lettera b? ovvero, si può richiedere un nuovo contratto con una scadenza adeguata<br />

anche se lo stesso viene trasmesso successivamente alla data di scadenza del bando ma entro i<br />

termini di definizione dell’istruttoria? Nel caso di risposta positiva, la stessa soluzione può<br />

essere adottata per i contratti di comodato? Questa Banca concessionaria ritiene di si. Come<br />

comportarsi in presenza di concessioni demaniali che non hanno una scadenza adeguata?<br />

Infine, come è possibile applicare tale previsione del regolamento per i contratti preliminari di<br />

compravendita? (30 – 11/10/00) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. E’ parere del Comitato che la previsione regolamentare non vada interpretata in modo così<br />

rigido e restrittivo, bensì nel senso di valutare se non vi siano, negli atti o contratti esibiti<br />

dall’impresa, contenuti chiaramente ostativi a garantire il mantenimento dell’impegno assunto<br />

dall’impresa stessa in riferimento all’utilizzo dei beni agevolati per un periodo non inferiore ai<br />

cinque anni dall’entrata in funzione degli stessi. E’ infatti lecito ipotizzare che un contratto di<br />

locazione, una concessione demaniale, ecc. che, all’atto della valutazione, presentino una<br />

durata inferiore a tale periodo, possano essere rinnovati alla scadenza, con ciò garantendo,<br />

alfine, l’uso previsto, a meno che, come detto, non emergano in tale sede elementi<br />

palesemente contrari a tale ipotesi.<br />

9.1.60


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.157 - D. (Banco di Napoli) (5.29) (11.14) Una società ha presentato una domanda di<br />

agevolazioni a valere sul IV bando, recante una spesa ritenuta ammissibile in sede istruttoria<br />

di Lm. 7.122, relativa a beni da acquistare direttamente. La domanda non è stata agevolata per<br />

insufficienza di risorse finanziarie.<br />

Sinora la società ha realizzato il programma di investimenti per circa Lm. 5.200, di cui Lm.<br />

1.952 con acquisto diretto di beni e Lm. 3.248 con acquisti in locazione finanziaria da società<br />

di leasing convenzionata con la Banca Concessionaria.<br />

La restante spesa oggetto del programma di investimenti, pari a circa Lm. 1.991, verrà<br />

realizzata con acquisto diretto di beni.<br />

Tanto premesso, si chiede di conoscere se la società in argomento può produrre, entro il 31<br />

ottobre p.v., istanza di inserimento della originaria domanda presentata sul IV Bando,<br />

utilizzando con le opportune modifiche lo schema conforme all’allegato n. 34 della circolare<br />

900315 del 14 luglio 2000. (30 – 11/10/00) (istruttoria, programma, variazione)R. Si<br />

ritiene che la modifica delle modalità di acquisizione dei beni non costituisca, per il caso in<br />

questione, una modifica tale da pregiudicare la validità della domanda originaria.<br />

L’interesse dell’impresa all’inserimento della domanda nel bando in corso potrà quindi<br />

essere manifestata con le modalità previste dal punto 11.1 della circolare n. 900315/2000,<br />

allegando alla comunicazione di cui all’allegato n. 34 della circolare stessa, un prospetto<br />

riepilogativo contenente la suddivisione dei medesimi investimenti previsti nella domanda<br />

originaria in ordinari e in leasing.<br />

9.1.158 - D. (M. Toscano) (7.41) Al punto 2.1. della circolare n. 900315 del 14.7.2000 si indica, fra<br />

gli altri, il contratto di locazione, anche finanziaria, tra gli atti attraverso i quali il soggetto<br />

richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità dell’immobile dell’unita’<br />

produttiva nella quale viene realizzato il programma.<br />

Poiché, nella maggior parte dei casi, il contratto di leasing immobiliare viene perfezionato<br />

prima ancora che la società di leasing abbia la piena disponibilità del bene, ai fini<br />

dell’accertamento della piena disponibilità del bene stesso, si ritiene in tali casi che oltre al<br />

contratto di locazione finanziaria l’impresa richiedente debba produrre, entro i termini di<br />

presentazione stabiliti, anche copia del compromesso di acquisto o del contratto di<br />

compravendita, registrati, stipulati tra il proprietario del bene e la società di leasing. (31 –<br />

30/1/01) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, preliminare)<br />

R. Qualora l’immobile oggetto del programma di investimenti debba essere acquisito in<br />

locazione finanziaria, la prevista disponibilità dell’immobile stesso può essere comprovata<br />

da un contratto di acquisto, anche in forma preliminare, stipulato direttamente tra il<br />

proprietario e la società di leasing, ovvero, in forma preliminare, tra il proprietario e<br />

l’impresa che richiede le agevolazioni, attraverso il quale, in quest’ultimo caso, l’impresa<br />

stessa assume l’impegno ad acquistare per se o per persona da nominare.<br />

9.1.159 - D. (B. Sicilia) (1.3.22) In caso di presentazione contestuale del Modulo di domanda e<br />

della Scheda Tecnica riportanti l’importo delle spese ammissibili differente – in particolare<br />

l’importo della Scheda Tecnica superiore a quello del Modulo di domanda – si chiede di<br />

sapere qual è l’importo che prevale, tenuto anche conto che dal resto della documentazione si<br />

desume che l’importo esatto sia quello indicato nella Scheda tecnica. (31 – 30/1/01)<br />

(istruttoria, spese ammissibili, difformità tra modulo e scheda tecnica)<br />

R. Considerata la contestualità della presentazione, si ritiene che prevalga l’importo<br />

riportato nella Scheda Tecnica e nel resto della documentazione e che l’importo riportato nel<br />

Modulo di domanda costituisca un errore materiale, e quindi formale.<br />

9.1.61


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.160 - D. (B. Napoli) Disponibilità dell'immobile sede dell'investimento - Una Società ha<br />

presentato domanda di agevolazione esibendo ai fini della disponibilità dell'immobile, un<br />

contratto di comodato stipulato il 31.10.2000 e recante, nella stessa data, autentica delle firme<br />

a cura di funzionario comunale, poi registrato il 21.11.2000 presso l'Ufficio del Registro. Sia<br />

la Società comodante sia quella comodataria fanno capo alla stessa compagine societaria. In<br />

sostanza, a parere di questa Banca Concessionaria, la situazione sopra descritta determina nei<br />

fatti la disponibilità concreta dell'immobile oggetto dell'investimento da realizzare (nuovo<br />

impianto), anche se la forma non rientra tra le fattispecie definite dalla normativa, in<br />

particolare per quanto relativo alla data certa che pure risulta attribuita all'atto ancorché non<br />

nei modi prescritti. (31 – 30/1/01) (istruttoria, documentazione, disponibilità suolo e<br />

fabbricati)<br />

R. Il requisito della registrazione degli atti/contratti deve già sussistere entro il termine finale<br />

di presentazione delle domande, con l’unica eccezione degli atti/contratti la cui registrazione<br />

avviene tramite un pubblico ufficiale abilitato alla registrazione stessa e che possono essere<br />

registrati entro i trenta giorni successivi a tale termine. Entro i prescritti termini, in assenza<br />

dell’atto/contratto registrato, può essere acquisita la prova dell’avvenuto deposito<br />

dell’atto/contratto stesso presso l’Ufficio del Registro, concernente nel timbro e nella data di<br />

accettazione dell’Ufficio riportato sulla copia dell’atto/contratto, ovvero in una dichiarazione<br />

sostitutiva di notorietà dell’impresa attestante gli estremi (data e numero) del deposito.<br />

9.1.161 - D. (M. Toscano) Si prospetta il caso di un’impresa che ha attestato la piena disponibilità<br />

del terreno oggetto degli investimenti a mezzo di atto preliminare di compravendita<br />

regolarmente registrato entro i termini di presentazione delle richieste di agevolazione in<br />

parola. In merito alla verifica della rispondenza - alla data di chiusura dei termini di<br />

presentazione delle domande di agevolazione - dello stesso terreno ai vigenti vincoli edilizi,<br />

urbanistici e di destinazione d’uso, è stata fornita perizia giurata, redatta da un tecnico<br />

abilitato, dalla quale risulta che la variante urbanistica delle aree in questione per il passaggio<br />

delle stesse da zona agricola “E1” a zona “D1 tipizzata artigianale industriale”, sara’<br />

legittimata soltanto dopo delibera di assenso da parte del Consiglio Comunale. A seguito di<br />

ulteriori accertamenti abbiamo potuto infatti verificare che l’impresa ha presentato istanza di<br />

“Accordo di programma” ai sensi della L.R. Puglia n. 34/94 e L.R. 8/98, che determina la<br />

variazione dello strumento urbanistico. Il Sindaco del Comune interessato ha trasmesso, con<br />

l’ausilio del proprio Ufficio Tecnico, al Presidente della Giunta Regionale la proposta di<br />

Accordo; completata la relativa istruttoria, conclusa la Conferenza di Servizi, l’assessore<br />

regionale all’urbanistica ha predisposto la proposta di delibera con la quale la Giunta<br />

Regionale ha sancito il proprio assenso alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma. Alla<br />

data del 31.10.2000 l’iter procedurale era giunto a questa fase, in base alla quale l’Accordo di<br />

Programma, sottoscritto da Sindaco e Giunta Regionale, è stato trasmesso al Consiglio<br />

Comunale per la ratifica che deve avvenire entro 30 gg. dalla sottoscrizione con delibera, in<br />

assenza della quale il Presidente della Giunta regionale non puo’ sancire, con proprio decreto,<br />

i contenuti dell’accordo di programma e non puo’ rendere efficace la variante urbanistica<br />

connessa allo stesso Accordo di Programma. Si ritiene pertanto, in tale caso, la domanda non<br />

ammissibile in quanto l’immobile non rispondeva, all’atto della presentazione della stessa, ai<br />

vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso. Si richiede conferma in tal<br />

senso. (32 – 20/02/01) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, rispondenza ai vincoli<br />

edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso)<br />

R. Su tale materia e, in particolare, su quale debba essere considerato l’atto ufficiale utile a<br />

sancire, nell’ambito delle procedure delle leggi regionali della Puglia nn. 34/94 e 8/98, la<br />

rispondenza, in relazione all’attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi,<br />

urbanistici e di destinazione d’uso, la D.G.C.I.I. ha reso noto che, con nota del 10.11.2000<br />

reiterata il 5.2.2001, è stata avanzata una specifica richiesta di chiarimenti all’Assessorato<br />

9.1.62


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Regionale competente senza che a tutt’oggi, nonostante ripetuti solleciti avanzati per le vie<br />

brevi, sia stata fornita alcuna risposta. In assenza degli orientamenti regionali non si può che<br />

concordare con la banca nel valutare gli atti in suo possesso come insufficienti a sancire, alla<br />

data del 31 ottobre 2000, la sussistenza delle condizioni poste dalla normativa per<br />

l’ammissibilità della domanda. Quest’ultima, pertanto, è da respingere.<br />

9.1.162 - D. (B. Napoli) (7.44) Una ditta presenta la domanda di agevolazioni a valere sulla Legge<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> – 8° bando, ed esibisce quale titolo di disponibilità dell’immobile ove andrà a<br />

realizzare l’iniziativa un contratto di locazione commerciale di durata ultranovennale,<br />

registrato entro il 31.10.00 ma non trascritto entro i 30 gg lavorativi successivi alla data di<br />

chiusura dei termini di presentazione delle domande. Si chiede se nel caso specifico la<br />

mancata trascrizione comporti la nullità della domanda. (32 – 20/02/01) (istruttoria,<br />

disponibilità suolo e fabbricati, trascrizione dell’atto di locazione)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.1, prescrive esplicitamente che per gli<br />

atti o i contratti soggetti a trascrizione (è questo il caso, ai sensi dell’art. 2643 cc., dei<br />

contratti di locazione ultranovennali), la trascrizione medesima, al pari della registrazione<br />

(qualora effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale abilitato), devono obbligatoriamente<br />

intervenire non oltre il trentesimo giorno lavorativo successivo alla chiusura dei termini di<br />

presentazione delle domande. In mancanza di tale condizione la domanda è da respingere.<br />

9.1.163 - D. (B. Napoli) Due ditte hanno acquisito da procedura fallimentare un suolo in proprietà<br />

comune ed indivisa. Successivamente, le due aziende hanno convenuto di suddividere il suolo<br />

in due distinti appezzamenti e una sola delle due ditte ha presentato domanda di agevolazioni.<br />

L’atto di divisione, stipulato in data anteriore alla domanda e privo di data certa, definisce in<br />

maniera puntuale i due specifici lotti per i quali è tuttora in corso la relativa pratica di<br />

accatastamento. Si chiede se, nelle condizioni esposte, la domanda possa ritenersi istruibile.<br />

(32 – 20/02/01) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. Si ritiene che nel caso prospettato la condizione di piena disponibilità dell’immobile<br />

interessato dal programma da agevolare non sia puntualmente soddisfatta.<br />

9.1.164 - D. (B. di Sicilia) (5.31) Progetti ripresentati dal 4° e 7° bando - Il punto 11 della circolare<br />

n. 900315 del 14.7.2000 fa carico ai titolari dei progetti ripresentati di manifestare il proprio<br />

interesse all’inserimento nel nuovo bando tramite l’allegato 34 della Circolare avendo cura di<br />

aggiornare soltanto gli elementi utili per il calcolo del parametro ambientale e quello del<br />

capitale proprio. Il programma viene considerato, si legge ancora nel punto 11 della circolare,<br />

nella medesima configurazione già oggetto di istruttoria. Ora, in fase di istruttoria sorgono<br />

alcuni dubbi relativamente a:<br />

Caso 1): come comportarsi in presenza di spese che nel bando precedente erano considerate<br />

ammissibili (vedi automezzi per il trasporto condizionato, immobile di proprietà di un parente<br />

o affine entro il 3° grado ecc..) mentre con la normativa in vigore dall’ottavo bando non lo<br />

sono più?<br />

Bisogna portare in diminuzione dall’investimento ammissibile le suddette spese o<br />

considerarle ancora agevolabili? Questa Banca concessionaria ritiene valida la prima ipotesi;<br />

Caso 2): le Banche concessionarie devono provvedere alla verifica della documentazione di<br />

cui all’allegato 11 della circolare 900315, in particolare per ciò che attiene alla disponibilità<br />

dell’immobile e la destinazione d’uso? Si tenga presente che il SW istruttoria presenta un<br />

errore bloccante laddove tali documenti non sono presenti (al fine dell’inserimento in<br />

graduatoria dei progetti in argomento non era richiesto alcun documento attestante quanto<br />

sopra). Questa Banca concessionaria ritiene che tali documenti siano necessari per il buon<br />

esito dell’istruttoria, così come l’aggiornamento dei dati di bilancio e del business plan<br />

descrittivo nei punti soggetti a variazione dovuti al trascorrere del tempo (analisi di mercato,<br />

9.1.63


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

concorrenza, situazioni patrimoniali dei soci, vigenza, compagine sociale ecc..). Tali<br />

modifiche all’investimento e/o ai dati sopradetti possono essere apportate soltanto previa<br />

acquisizione di tutta la documentazione prevista dall’allegato 11 e non soltanto dall’allegato<br />

34. Se invece si dovranno aggiornare soltanto i dati relativi ai due parametri riportati nel<br />

citato allegato 34 non si ritiene di dover effettuare alcuna verifica documentale e/o tecnica,<br />

ma eventualmente soltanto una rielaborazione del piano finanziario. (32 – 20/02/01)<br />

(istruttoria, domanda, ripresentazione)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 11.1, chiarisce che le domande rispondenti<br />

alle condizioni ivi riportate possono concorrere alla formazione della sola graduatoria del<br />

2000 e che i relativi programmi devono rispondere alle nuove disposizioni introdotte dalla<br />

circolare medesima. A riprova dell’obbligatorietà di tale rispondenza, giova evidenziare che<br />

l’ultimo periodo del citato punto 11.1 della circolare esplicita che a tali domande non si<br />

applicano le disposizioni relative alle modalità di pagamento in contanti dei titoli di spesa ed<br />

alla non ammissibilità degli stessi di importo inferiore a un milione di lire, con ciò<br />

ribadendo, indirettamente, pertanto, che si applicano, invece, tutte le altre disposizioni. Tra<br />

queste ultime, ad esempio, rientrano quelle richiamate nel quesito e che riguardano i criteri<br />

di ammissibilità delle singole voci di spesa (ad esempio i mezzi di trasporto) o la disponibilità<br />

e la corretta destinazione d’uso dell’immobile del programma. In relazione a tali ultime<br />

condizioni, tuttavia, in considerazione della mancanza di un esplicito richiamo, nel punto<br />

11.1 della circolare, alla documentazione elencata nell’allegato n. 11 della circolare stessa,<br />

mancanza che non è escluso abbia potuto ingenerare equivoci in alcune imprese in merito<br />

alla obbligatorietà della presentazione della stessa in forma completa entro il termine finale<br />

di presentazione delle domande, si ritiene possibile che la banca, considerata l’eccezionalità<br />

del caso, possa chiedere l’integrazione anche in data successiva, fermo restando, tuttavia,<br />

che le condizioni dovevano comunque sussistere alla data prevista dalla normativa. Per<br />

quanto concerne gli aggiornamenti istruttori richiamati dalla banca – fermi restando,<br />

naturalmente, per quanto detto, quelli connessi alla verifica della sussistenza delle nuove<br />

condizioni di ammissibilità delle domande – si ritiene, viceversa, che gli stessi possano non<br />

essere condotti, a condizione tuttavia che non siano strettamente indispensabili per<br />

consentire la conferma degli esiti istruttori positivi espressi in occasione del 4° o del 7°<br />

bando.<br />

9.1.165 - D. (San Paolo-Imi) La nuova normativa consente la presentazione delle domande per le<br />

imprese individuali non ancora operanti, anche in assenza dell’iscrizione al Registro delle<br />

Imprese, purché già titolari di partita IVA. In presenza di imprese individuali già iscritte al<br />

Registro per una attività diversa da quella che si intende avviare con il programma oggetto<br />

dell’investimento, può parimenti essere istruita positivamente la domanda di agevolazione? In<br />

particolare sul Bando Turismo rileviamo, ad esempio:<br />

attività esercitata: bar; programma: sala convegni<br />

attività esercitata: bar; programma: struttura ricettiva<br />

attività esercitata: parrucchiera; programma: impianti sportivi<br />

attività esercitata: noleggio attrezzature per svolgimento congressi; programma: centro<br />

congressi (33 – 18/09/01) (istruttoria, soggetti beneficiari, iscrizione al registro imprese)<br />

TUR<br />

R. Considerati i vincoli previsti dalle Camere di Commercio per l’annotazione delle “attività<br />

esercitate” in presenza di imprese individuali, il termine “non ancora operanti” richiamato<br />

nelle Circolari, deve intendersi riferito anche alle imprese individuali “non ancora operanti”<br />

nella specifica attività che si intende avviare con il programma di investimento, fermo<br />

l’obbligo di documentare, nei termini di normativa, l’iscrizione nel Registro delle Imprese<br />

dell’attività connessa a tale programma.<br />

9.1.64


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9.1.166 - D. (Europrogetti & Finanza) Il punto 3.4 della circolare esplicativa n. 900047 del<br />

25/01/2001 stabilisce che per superficie di vendita degli esercizi commerciali di vendita al<br />

dettaglio, si intende l’area destinata alla vendita compresa quella occupata da banchi,<br />

scaffalature e simili, non costituendo invece superficie di vendita quella destinata a<br />

magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi. Con riferimento all’attività svolta<br />

da operatori commerciali quali le concessionarie di autovetture, esercizi di vendita di auto<br />

usate, nonché esercizi di vendita di mobili, in considerazione della rilevanza assunta dall’area<br />

adibita ad esposizione della merce rispetto alla superficie totale dell’unità locale, si chiede<br />

conferma dell’agevolabilità dell’area espositiva peraltro non rientrante tra le esclusioni di cui<br />

all’art. 4, lettera c del Decreto Legislativo n. 114 del 31/03/1998. (33 – 18/09/01) (istruttoria,<br />

unità locale, valutazione superficie di vendita) COMM<br />

R. Ai fini del calcolo della superficie di vendita per gli esercizi commerciali al dettaglio,<br />

vanno escluse solo le superfici destinate a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e<br />

servizi. Pertanto, come nell’esempio citato, le superfici destinate a spazi espositivi vanno<br />

conteggiate nella superficie di vendita, come peraltro si desume dalla risoluzione del<br />

13.10.1999 della D.G.C.A.S.-Div II del Ministero dell’industria, in risposta ad uno specifico<br />

quesito del Comune di Roma.<br />

9.1.167 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si presenta il caso di un’azienda di commercio<br />

all’ingrosso che deve realizzare un progetto di ampliamento della superficie dell’unità locale.<br />

In particolare, l’investimento riguarda l’ampliamento della scaffalatura che verrebbe collocata<br />

ulteriormente in altezza (da 2m a 7 m), aumentando la volumetria occupata all’interno del<br />

capannone. Ai sensi della Circolare 900047 del 25 gennaio 2001 (punto 2.1) con riferimento<br />

agli esercizi di vendita all’ingrosso, per superficie dell’unità locale si intende anche quella<br />

occupata da banchi, scaffalature e simili, per cui si chiede se nell’ambito della definizione di<br />

ampliamento di cui al punto 3.2 possa rientrare anche l’aumento, di almeno il 20%, del<br />

volume occupato dalla scaffalatura posta in altezza. (33 – 18/09/01) (istruttoria, unità locale,<br />

valutazione superficie di vendita) COMM<br />

R. La richiamata circolare, al punto 2.1, lettere f) e g), ai fini dell’ammissibilità dei<br />

programmi, fa riferimento alla superficie dell’unità locale, ovvero oltre alla superficie di<br />

vendita anche alla superficie occupata da banchi, scaffalature e simili; al punto 3.2 inoltre<br />

stabilisce che l’ampliamento deve essere caratterizzato, oltre che dall’incremento<br />

occupazionale, anche da un incremento della ”superficie totale” dell’unità locale non<br />

inferiore al 20% di quella preesistente. Nel caso prospettato si riscontra un incremento della<br />

superficie delle scaffalature ma non un incremento di quella “occupata dalle scaffalature”,<br />

pertanto il programma proposto non è classificabile come ampliamento.<br />

9.1.168 - D. (Banco di Napoli) Abbiamo ricevuto domanda di agevolazioni da parte di un'azienda<br />

commerciale che nella Scheda Tecnica indica come attività quella di "esercizio commerciale<br />

di vendita al dettaglio classificato esercizio di vicinato inserito in centro commerciale". Dalla<br />

documentazione esibita emerge che l'azienda non è allocata in un centro commerciale, bensì<br />

in un mercato rionale comunale, in forza di una scrittura privata registrata di concessione in<br />

uso sottoscritta con il Comune di Napoli nel 1976. Secondo questa Banca Concessionaria,<br />

non essendo esplicitamente prevista tale tipologia di attività tra quelle elencate al punto 2.1<br />

della circolare n. 900047 del 25/1/01, l'iniziativa non sembra agevolabile. Si richiede al<br />

riguardo la valutazione del Comitato. (33- 18/09/01) (istruttoria, soggetti beneficiari,<br />

esercizi di vicinato) COMM<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria.<br />

9.1.169 - D. (Europrogetti & Finanza) Con riferimento ai progetti presentati a valere sul bando<br />

commercio, si chiede se i requisiti previsti per i soggetti beneficiari, di cui al punto 2.1 della<br />

9.1.65


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Circolare 25.01.2001 n. 900047, debbano essere verificati successivamente alla realizzazione<br />

dell’investimento ovvero se debbano sussistere già alla data di chiusura del bando. Si fa in<br />

particolare riferimento alla superficie dell’unità produttiva, in base alla quale gli esercizi di<br />

commercio al dettaglio vengono classificati come “esercizi di vicinato”, “media” o “grande”<br />

struttura e gli esercizi di commercio all’ingrosso vengono o meno ammessi. (33 – 18/09/01)<br />

(istruttoria, soggetti beneficiari, possesso dei requisiti) COMM<br />

R. In merito al momento in cui devono sussistere i requisiti relativi ai soggetti beneficiari di<br />

cui al punto 2.1 della circolare n. 900047/2001 occorre fare delle necessarie distinzioni. Vi<br />

sono dei requisiti, come l’inserimento, esistente o futuro, di un esercizio di vicinato in un<br />

centro commerciale o l’adesione dello stesso ad un’associazione di via o di strada, che<br />

devono essere riscontrabili (anche attraverso le previste dichiarazioni), come condizione per<br />

l’accesso alle agevolazioni (ammissibilità della domanda), entro il termine finale di<br />

presentazione delle domande. Per quanto concerne, invece, i requisiti legati alla superficie<br />

che identificano e distinguono un esercizio di vicinato da una media o una grande struttura o<br />

che consentono di riscontrare le condizioni di ammissibilità degli esercizi commerciali di<br />

vendita all’ingrosso o dei centri di distribuzione, essi devono essere riscontrati con<br />

riferimento alla situazione conseguente al programma di investimenti.<br />

9.1.170 - D. (Europrogetti & Finanza) Nell’ambito di attività di commercio all’ingrosso e nella<br />

medesima unità locale, alcune imprese effettuano anche lavorazioni e confezionamento<br />

(tostatura e confezionamento del caffè; ceratura, vaglio e confezionamento di agrumi, ecc.). Si<br />

chiede se le spese per i macchinari occorrenti a dette lavorazioni, ancorché presentate come<br />

unico investimento in programma, siano ammissibili a finanziamento. (33 – 18/09/01)<br />

(istruttoria, settori, esercizio di più attività) COMM<br />

R. Come per gli altri settori di attività ammissibili alla <strong>488</strong>, qualora in una unità produttiva<br />

vengano svolte attività non appartenenti al settore in riferimento al quale è stata avanzata la<br />

domanda di agevolazioni, la domanda stessa non è ammissibile; la stessa, naturalmente,<br />

potrà essere utilmente presentata su un bando relativo al Settore di appartenenza. Qualora,<br />

invece, in generale, la domanda si riferisca ad una unità produttiva ove vengano svolte più<br />

attività, una o più delle quali non ammissibili per le motivazioni sopra esposte, si applica<br />

quanto ormai dovrebbe essere ben noto a tutte le banche concessionarie (cf. punto 2.7<br />

circolare 900315/2000; punto 2.4 circolari 900516/2000 e 900047/2001).<br />

9.1.171 - D. (Mediocredito Fondiario Centroitalia) (2.64) La normativa prevede che ai fini<br />

dell’apporto di mezzi propri possono essere destinati utili conseguiti e ammortamenti<br />

anticipati effettuati nel corso di realizzazione degli investimenti. La risposta al quesito 2.34<br />

prevede che tali risorse debbano essere considerate al netto dei contributi ottenuti ai sensi<br />

della Legge <strong>488</strong> erogati sullo stesso programma e portati a conto economico tra i componenti<br />

positivi. Ciò al fine di evitare la valutazione, come capitale proprio, del contributo dello Stato<br />

per lo stesso programma. Si ritiene pertanto che, in fase di collaudo, si debba procedere nel<br />

modo qui di seguito esposto. Dalla componente positiva del conto economico si dovranno<br />

stornare gli eventuali contributi relativi al programma, mentre dagli oneri fiscali si dovrà<br />

scorporare la corrispondente componente fiscale. Si verrà così a determinare un cash flow<br />

(utili e ammortamenti anticipati) che potrà essere destinato liberamente al programma. Si<br />

chiede se tale modo di procedere possa essere ritenuto corretto. (35 – 15/04/02) (istruttoria,<br />

mezzi propri, utili e ammortamenti anticipati)<br />

R. Il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 al riguardo prevede : “ nel caso in cui, nel<br />

corso dei suddetti anni solari, l’impresa produca utili o effettui ammortamenti anticipati e li<br />

accantoni in un apposito fondo del patrimonio netto per tutta la durata del programma, gli<br />

stessi possono essere presi in considerazione, in sostituzione dei versamenti dei suddetti<br />

9.1.66


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

aumenti e/o conferimenti, al netto di eventuali perdite prodotte anno per anno nello stesso<br />

periodo…”.<br />

La normativa, quindi, non prevede alcuna rettifica dell’utile qualora al risultato abbiano<br />

concorso contributi, di qualunque tipo, incassati nell’esercizio di riferimento. La risposta al<br />

quesito nr. 2.34 della raccolta generale è stata fornita nella riunione del CTC del 25/3-3/4<br />

del 1997, nr. 15. All’epoca la contabilizzazione dei contributi, si ricorda, avveniva, mediante<br />

imputazione di una quota pari al 50% in una riserva del Patrimonio Netto in sospensione<br />

d’imposta e mediante imputazione al conto economico nell’esercizio dell’avvenuto incasso.<br />

Risultava altresì possibile suddividere tale quota in rate costanti da incassare, al massimo,<br />

nei quattro esercizi successivi. Quindi, a bilancio, esisteva una evidenza chiara ed immediata<br />

della quota di contributo, e, l’operazione suggerita dalla risposta al quesito 2.34 non<br />

presentava particolari problematiche di esecuzione.<br />

La Legge 27.12.97 nr. 449 (art. 21, c.4, lett.a) ha introdotto, con effetto dal 1.1.1998, tra<br />

l’altro, modifiche agli artt. 55 (in particolare lett. b, comma 3) e 76 (comma 1) del TU.I.R.<br />

(DPR 917/86), introducendo la nuova e specifica categoria dei contributi in conto impianti,<br />

cioè di quei contributi la cui concessione è direttamente connessa all’acquisto di beni<br />

ammortizzabili in applicazione di specifiche leggi, quale appunto anche la L. <strong>488</strong>. La novità<br />

assoluta rispetto al passato è costituita dal fatto che il contributo in c/impianti non costituisce<br />

né una sopravvenienza né un ricavo, e concorre alla formazione del reddito seguendo il<br />

principio di competenza. Ciò determina due possibili sistemi di contabilizzazione:<br />

a) iscrizione del contributo tra gli altri ricavi e proventi (voce E2O del Conto Economico)<br />

nel momento in cui sorge la certezza del diritto (liquidazione del contributo spettante,<br />

anche sui singoli s.a.l.), e suo differimento, con la tecnica dei risconti passivi, in base<br />

alla vita utile del cespite cui il contributo è strettamente riferito;<br />

b) iscrizione del contributo, sempre in base al principio della competenza, in diretta<br />

riduzione del costo storico dei beni cui è connesso. Con tale tecnica il contributo<br />

partecipa al reddito d’esercizio in maniera indiretta attraverso le minori quote di<br />

ammortamento.<br />

In conclusione le variazioni apportate al TU.I.R. con effetto dal 1.1.98 determinano una<br />

pluralità di comportamenti con conseguenti enormi difficoltà di determinazione dell’effettivo<br />

utile al netto di contributi. Potrebbero, difatti, crearsi difformità di trattamento tra le varie<br />

imprese a seconda del sistema contabile, della minore o maggiore analiticità delle scritture<br />

contabili, del regime di contabilità, ordinaria o semplificata, dell’obbligo civilistico della<br />

redazione di una nota integrativa ecc. Il tutto non senza considerare quanto richiamato in<br />

premessa in ordine alle prescrizioni normative della legge <strong>488</strong>, e non senza considerare che,<br />

nella pratica operativa, nulla vieterebbe di distribuire gli utili, determinati anche dal<br />

concorso dei contributi, reintroducendoli tra le componenti del patrimonio sotto forma di<br />

apporti di capitale dei soci. Al fine, dunque, di assicurare pari trattamento a tutte le imprese<br />

interessate, e tenuto altresì conto che l’accantonamento, ancorché comprensivo di una parte<br />

dei contributi, resterebbe comunque vincolato al patrimonio dell’impresa, e che pertanto la<br />

funzione dell’indicatore nr. 1 non verrebbe sminuita, si ritiene che per gli utili e per gli<br />

ammortamenti anticipati accantonati dal 1998 in poi non occorra più procedere a rettifiche,<br />

ma considerare, in sede di verifica finale, l’intero importo che ha concorso alla variazione in<br />

aumento del Patrimonio Netto aziendale.<br />

9.1.172 - D. (Europrogetti & Finanza) (2.65) Dalla lettura di quanto previsto dal punto 6.2 della<br />

Circolare n. 900315 del 14/07/2000, si evincerebbe che relativamente agli aumenti di capitale<br />

sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale effettuati con<br />

conversione di poste preesistenti, qualora gli stessi vengano effettuati con utili di bilancio,<br />

possano essere presi in considerazione soltanto gli utili conseguiti nell’esercizio precedente<br />

quello di presentazione del Modulo di domanda e, quindi, rilevabili dal bilancio approvato o<br />

9.1.67


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dalla dichiarazione dei redditi presentata nell’esercizio stesso. Si evincerebbe altresì che a<br />

partire dall’anno solare di presentazione del Modulo di domanda e fino a quello di<br />

ultimazione del programma, l’apporto di mezzi propri possa essere effettuato unicamente con<br />

immissione di mezzi freschi, non risultando possibile la conversione di finanziamenti dei soci,<br />

prestiti obbligazionari ed altri debiti assimilabili sorti nel suddetto arco temporale. Si chiede<br />

conferma della correttezza della interpretazione ai fini della verifica dello scioglimento delle<br />

condizioni apposte nel decreto di concessione provvisoria. (35 – 15/04/02) (istruttoria, mezzi<br />

propri, utili)<br />

R. Il punto 6.2 della circolare n. 900315/2000 relativa alle domande presentate a partire dal<br />

2000, specifica che gli aumenti di capitale e/o i conferimenti dei soci in conto aumento del<br />

capitale stesso debbano essere effettuati tramite versamenti di mezzi freschi. In deroga a tale<br />

modalità, gli aumenti e/o i conferimenti possono essere realizzati anche mediante conversione<br />

di specifiche poste del passivo patrimoniale, quali quelle relative a finanziamenti dei soci,<br />

prestiti obbligazionari, ecc., ivi comprese quelle relative ad utili d’esercizio. Tali poste, per<br />

potere essere impiegate ai fini di cui si tratta, devono necessariamente risultare dal bilancio<br />

approvato o dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi (bilancio o dichiarazione dei<br />

redditi) all’esercizio precedente quello di presentazione del Modulo di domanda. Ne deriva,<br />

in particolare, per quanto concerne l’impiego a tal fine degli utili, che si può trattare sia di<br />

quelli maturati in detto esercizio sia di eventuali altri degli esercizi precedenti ed accantonati<br />

in una posta del bilancio relativo all’esercizio medesimo. Ne deriva, altresì, che tale modalità<br />

di realizzazione degli aumenti e/o conferimenti deve essere intesa come una deroga alla<br />

regola generale che consente di recuperare eventuali mezzi propri formatisi prima della<br />

realizzazione del programma; essa, pertanto, non può essere attuata con riferimento alle<br />

poste dei bilanci o delle dichiarazioni dei redditi relativi ad esercizi successivi a quello<br />

precedente la presentazione del Modulo di domanda, in quanto nel corso di realizzazione del<br />

programma si possono attuare le forme ordinariamente consentite dalla normativa. Per tutte<br />

le ipotesi accennate, si ricordano, comunque, le condizioni del preesistente equilibrio<br />

finanziario e della conversione in capitale o in conferimento in c/aumento del capitale con<br />

relativa esplicita destinazione al programma <strong>488</strong>.<br />

9.1.173 - D. (Centrobanca) (2.66) Si presenta il caso di una S.r.l. che, non agevolata nel 4° bando e<br />

ripresentato il progetto a valere sui fondi dell’8° bando, richiede l’erogazione della prima<br />

quota di contributo per stato d’avanzamento lavori. A dimostrazione dell’apporto di mezzi<br />

propri da parte dei soci, presenta i bilanci degli esercizi 1997 (anno precedente all’avvio a<br />

realizzazione del programma), 1998, 1999 e 2000. Il bilancio ante realizzazione si presentava<br />

in equilibrio finanziario e tra i debiti entro l’esercizio erano annoverati dei finanziamenti dei<br />

soci. Alla luce di quanto previsto nella circolare n. 234363 del 15/12/97, in vigore alla data di<br />

prima presentazione del progetto, i soci hanno incrementato i finanziamenti per cassa e solo<br />

all’approvazione del bilancio 2000 hanno effettuato il giroconto del totale a conferimento<br />

c/aumento capitale. Alla luce del fatto che la nuova normativa, introdotta con la circolare n°<br />

900315 del 14/7/00, è stata pubblicata sulla G.U. il 28/7/00, si chiede se si possono tenere in<br />

considerazione tali apporti (effettuati fino alla data del 28/7/00) anche in assenza della copia<br />

autenticata delle contabili di versamento. (35 – 15/04/02) (istruttoria, mezzi propri,<br />

contabili di versamento)<br />

R. Alla luce del fatto che la nuova normativa è entrata in vigore con la pubblicazione sulla<br />

Gazzetta Ufficiale della circolare n° 900315, per quanto riguarda i progetti ripresentati<br />

sull’8° bando, i versamenti effettuati alla luce della normativa allora in vigore si ritengono<br />

validi ai fini della dimostrazione dell’apporto di mezzi propri pro quota. Tutti i versamenti<br />

effettuati successivamente alla data di pubblicazione della circolare suddetta, saranno<br />

considerati validi solo se effettuati sui conti societari e attestati attraverso la presentazione<br />

della copia autenticata delle contabili di versamento.<br />

9.1.68


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.174 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si presenta il seguente caso:<br />

− contratto di leasing stipulato in data 18 gennaio 2002<br />

− presentazione domanda per la richiesta delle agevolazioni in data 21 gennaio 2002<br />

− ordine del bene da parte della società di leasing al fornitore in data 22 gennaio 2002<br />

− fattura del fornitore e verbale di consegna del bene rispettivamente in data 23 e 24 gennaio<br />

2002.<br />

Il programma è da intendersi iniziato con la stipula del contratto di leasing o con la fattura del<br />

fornitore alla società di leasing? (35 – 15/04/02) (istruttoria, leasing, avvio o realizzazione)<br />

R. Ai sensi della normativa vigente il programma si intende avviato alla data del primo titolo<br />

di spesa ammissibile che, nel caso di locazione finanziaria, coincide con quella che il<br />

fornitore dei beni rilascia a carico della società di leasing. Ciò anche nel caso di pagamento<br />

del canone anticipato all’atto della stipula del contratto, essendo irrilevante il momento<br />

finanziario dell’operazione.<br />

9.1.175 - D. (Interbanca) La L.R. 26.3.2002, n. 2 (Legge finanziaria del 2002 della Regione<br />

Siciliana), all’art. 30, ha esteso alcune disposizioni derogatorie relative alle iniziative<br />

produttive in verde agricolo previste da patti territoriali o da contratti d’area (art. 89 della<br />

L.R. 3.5.2001, n. 6) anche a quelle finanziate dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Lo stesso articolo ha inoltre<br />

consentito, nelle zone destinate a verde agricolo, il mutamento della destinazione d’uso dei<br />

fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a destinazione<br />

ricettivo-alberghiera e di ristorazione. Tali disposizioni sembrano determinare<br />

automaticamente la variazione della destinazione d’uso dei terreni e dei fabbricati ma al<br />

verificarsi di determinate condizioni. Dalla lettura della legge, infatti, si desume che:<br />

- ai fini dell’estensione delle disposizioni dell’art. 35 della L. R. 7.8.97, n. 30 agli “interventi<br />

finanziati dallo Stato con la legge 19 dicembre 19<strong>92</strong>, n. <strong>488</strong>”, è necessario che “non siano<br />

disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali né<br />

aree attrezzate artigianali e industriali”, che “su porzioni dell’area interessata insistano<br />

precedenti insediamenti produttivi” e che le aree interessate a verde agricolo non siano<br />

“ricadenti in tutte le zonizzazioni dei parchi regionali e delle riserve naturali della Regione”;<br />

- al fine di consentire, nelle zone destinate a verde agricolo, il mutamento della destinazione<br />

d’uso dei fabbricati realizzati con regolare concessione edilizia, da civile abitazione a<br />

destinazione ricettivo-alberghiera e di ristorazione, è necessario che vi sia una “previa<br />

autorizzazione delle amministrazioni competenti”, che “sia verificata la compatibilità<br />

ambientale delle nuove destinazioni ed il rispetto di tutte le prescrizioni igienico-sanitarie<br />

nonché di sicurezza“ e che “la nuova destinazione …... non sia in contrasto con interessi<br />

ambientali e con disposizioni sanitarie”.<br />

Premesso quanto sopra, si chiede se - ai fini del riscontro della condizione di ammissibilità<br />

alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per quanto concerne la sussistenza della corretta<br />

destinazione d’uso dell’immobile interessato dal programma da agevolare - qualora da una<br />

perizia giurata si dovesse evincere che non esistono fatti ostativi al cambio di destinazione, si<br />

possa intendere che il cambio sia un atto dovuto e si possa, di conseguenza, proseguire l’iter<br />

istruttorio. (36 – 28/05/02) (istruttoria, unità locale, variazione di destinazione d’uso)<br />

TUR<br />

R. Dalla lettura dell’art. 30 della L.R. 26.3.2002, n. 2 appare chiaro che l’applicazione delle<br />

norme citate e, quindi, anche del mutamento di destinazione d’uso, non sia affatto un atto<br />

dovuto, essendo subordinata alla verifica della sussistenza di una serie di condizioni. Si<br />

ritiene che, ai fini dell’attuazione della legge <strong>488</strong>, la sussistenza della corretta destinazione<br />

d’uso dell’immobile interessato dal programma da agevolare, che deve essere comprovata<br />

entro la data di chiusura del bando, non possa, in questi ed analoghi casi, che essere attestata<br />

9.1.69


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da una o più amministrazioni competenti, anche sotto forma di nulla-osta all’applicazione<br />

delle norme richiamate, e non attraverso perizia giurata.<br />

9.1.176 - D. (Mediocredito dell’Umbria) (7.47) La normativa individua nelle imprese i soggetti<br />

che possono richiedere le agevolazioni della legge <strong>488</strong> e prescrive che, ai fini<br />

dell’ammissibilità della domanda alla fase istruttoria, tale condizione sia comprovata<br />

attraverso l’iscrizione al registro delle imprese fin dalla data di presentazione del Modulo di<br />

domanda. Si presentano alcuni casi in cui il soggetto richiedente, al momento della<br />

presentazione del Modulo di domanda, pur avendo precedentemente avanzato regolare istanza<br />

alla CCIAA, non è in condizione di esibire gli estremi della propria iscrizione al registro delle<br />

imprese in quanto quest’ultima non è ancora intervenuta. Il Comitato ha affrontato una<br />

problematica analoga alla presente con la risposta al quesito n. 9.1.132 della raccolta,<br />

indicando la possibilità di andare incontro alle esigenze dell’impresa qualora la mancanza del<br />

requisito richiesto dalla normativa sia addebitabile alla CCIAA e non ad una tardiva iniziativa<br />

dell’impresa. Si chiede come comportarci nei casi prospettati e se, anche alla luce della<br />

recente sentenza del Tribunale di Bolzano – Giudice delle imprese del 19 gennaio 2002, sia<br />

possibile definire con maggiore puntualità i casi di ritardo non addebitabili all’impresa. (36 –<br />

28/05/02) (istruttoria, beneficiari, iscrizione al registro imprese)<br />

R. Il regolamento di attuazione della legge 29.12.1993, n. 580 che ha istituito il Registro<br />

delle imprese, all’art. 11 contiene le norme sulle modalità di iscrizione, tra le quali<br />

l’indicazione che “l’iscrizione è eseguita senza indugio e comunque entro il termine di dieci<br />

giorni dalla data di protocollazione della domanda. Il termine è ridotto alla metà se la<br />

domanda è presentata su supporti informatici.”. Secondo il medesimo art. 11, prima di<br />

procedere all’iscrizione, l’ufficio competente accerta i prescritti requisiti formali e di<br />

completezza documentale, procedendo alle eventuali richieste di integrazione (in tal caso,<br />

secondo un principio di carattere generale, la decorrenza dei suddetti termini deve intendersi<br />

interrotta). Inoltre, “l’iscrizione consiste nell’inserimento nella memoria dell’elaboratore<br />

elettronico e nella messa a disposizione del pubblico sui terminali per la misura diretta del<br />

numero dell’iscrizione e dei dati contenuti nel modello di domanda”.<br />

Alla luce di quest’ultima indicazione, si ritiene intanto che la condizione posta dalla legge<br />

<strong>488</strong> non possa considerarsi soddisfatta dalla semplice protocollazione della domanda di<br />

iscrizione da parte della CCIAA entro la data di presentazione del Modulo di domanda.<br />

Inoltre, secondo quanto si legge nella sentenza del Giudice delle imprese presso il Tribunale<br />

di Bolzano del 19.12.2002 citata nel quesito, “la norma del Codice Civile secondo cui certi<br />

effetti giuridici decorrono dall’iscrizione nel Registro delle imprese, deve essere coordinata<br />

con la norma regolamentare che ha stabilito precisi tempi per tale iscrizione, con la<br />

conseguenza che ritardi nella iscrizione non addebitabili al richiedente non possono avere<br />

l’effetto di spostare nel tempo il momento del sorgere degli effetti giuridici attesi”; e poi<br />

ancora “l’efficacia della iscrizione di atti nel registro delle imprese decorre dal momento<br />

della iscrizione e, in caso questa venga ritardata per causa non addebitabile al ricorrente,<br />

che la iscrizione retroagisce al decimo giorno dalla presentazione della domanda (al quinto<br />

giorno in caso di presentazione telematica)”.<br />

In considerazione di quanto precede, fatte naturalmente salve le deroghe per le ditte<br />

individuali non ancora operanti, si è dell’avviso che una domanda di agevolazioni a valere<br />

sulla legge <strong>488</strong> da parte di un’impresa non ancora iscritta al registro delle imprese possa<br />

essere accettata ed ammessa alla fase istruttoria a condizione che sia accompagnata da un<br />

attestato della CCIAA con il quale venga indicata la data di protocollazione della istanza,<br />

quale siano i termini previsti dall’art. 11 della L. 580/93 per l’iscrizione (cinque o dieci<br />

giorni dalla protocollazione dell’istanza) e che l’iscrizione oltre tali termini non è dovuto a<br />

cause dipendenti dalla richiedente (quali, ad esempio, la incompletezza della documentazione<br />

9.1.70


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

presentata che ha comportato una richiesta di integrazione da parte della CCIAA e, quindi,<br />

l’interruzione della decorrenza dei termini).<br />

9.1.177 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Si presenta il caso di una domanda presentata da una ditta<br />

individuale a valere sui fondi dell’ottavo bando legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ammessa in graduatoria ma non<br />

finanziata. L’azienda ha ripresentato la domanda sull’undicesimo bando il 30.6.2001,<br />

confermando la previsione circa la data di avvio del progetto nell’anno 2001. La ditta<br />

attualmente risulta assegnataria di fondi con decreto del 2002 (12/02/2002), il quale<br />

condiziona l’erogazione delle agevolazioni alla dimostrazione dell’avvenuto passaggio al<br />

regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo d’imposta relativo all’anno 2001.<br />

L’azienda ad oggi non ha però avviato l’investimento e non ha provveduto al passaggio della<br />

contabilità ordinaria nell’esercizio 2001. Si chiede ,quindi, se a fronte della specifica<br />

situazione la scrivente Banca ha l’obbligo di attivare la procedura di revoca dei contributi<br />

,oppure appare possibile verificare la condizione prevista a partire dall’anno di emissione del<br />

decreto di concessione provvisoria (2002) che sarà poi quello di effettivo avvio del progetto.<br />

(37 - 12/09/02) (istruttoria, regime contabile)<br />

R. Il punto 2.1 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (pubblicata nel S.O. della GURI del<br />

28.7.2000) prescrive che, ai fini dell’accesso alle agevolazioni, le imprese devono già<br />

trovarsi in regime di contabilità ordinaria. La sussistenza di tale condizione, quindi, deve<br />

essere riscontrata con riferimento al periodo di imposta in cui viene presentata la domanda<br />

di agevolazioni e non di quello in cui viene avviato il programma di investimenti. Per il caso<br />

in esame, quindi, l’impresa, chiedendo di partecipare all’11° bando con istanza nel corso del<br />

2001, avrebbe dovuto adottare la contabilità ordinaria con effetto dal periodo di imposta<br />

relativo al medesimo anno (per partecipare all’8° bando l’impresa aveva evidentemente<br />

beneficiato della specifica norma transitoria che prevedeva l’adozione della contabilità<br />

ordinaria dal periodo di imposta successivo a quello di pubblicazione della circolare e,<br />

quindi, dallo stesso 2001). La normativa non prevede alcun’altra deroga a tale riguardo. In<br />

merito alle modalità per comprovare e per verificare l’adozione della contabilità ordinaria si<br />

rimanda alla risposta ad uno specifico quesito Centrobanca esaminato nel corso della 35°<br />

riunione del 15.4.2001.<br />

9.1.178 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Si presenta il caso di un contratto d’area per il quale il<br />

Ministero delle Attività Produttive ai sensi della Circolare n. 900019 del 15/01/2001 ha<br />

fissato con un proprio decreto i termini di presentazione delle domande per l’accesso alle<br />

agevolazioni.<br />

Il decreto stabilisce che le nuove iniziative devono essere ubicate in agglomerati industriali<br />

specificatamente individuati elencando i lotti disponibili, ma prevede, inoltre, che “è<br />

consentita la facoltà di proporre domanda da parte di imprese che abbiano già la disponibilità<br />

di suoli privati che siano adeguatamente dotati delle infrastrutture necessarie allo svolgimento<br />

dell’attività produttiva. In tal caso l’ammissibilità dell’iniziativa è subordinata all’esito<br />

positivo della verifica eseguita dalla banca concessionaria sulla sussistenza di idoneità e<br />

dell’adeguatezza delle infrastrutture e dei servizi occorrenti per realizzare il processo<br />

produttivo del progetto esecutivo presentato”. Si ritiene, quindi, che ai sensi della Circolare n.<br />

900315 del 14/07/2000 (richiamata dal bando al fine di disciplinare quanto non diversamente<br />

stabilito dal decreto stesso e dalla Circolare n. 900019 del 15/01/2001) ed in particolare ai<br />

sensi dell’ art. 2.1 la disponibilità deve essere rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto<br />

reale di godimento, locazione anche finanziaria o comodato anche nella forma di contratto<br />

preliminare di cui all’art. 1351 del c.c. già registrati (e ove previsto dalla legge trascritti) alla<br />

data di chiusura dei termini di presentazione delle domande. Di conseguenza la scrivente<br />

Banca ritiene ammissibili domande di aziende che risultano avere la disponibilità anche a<br />

titolo di comodato o di locazione di suoli o fabbricati con corretta destinazione d’uso e dotati<br />

9.1.71


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di adeguate opere di infrastrutturazione primaria e secondaria idonei al processo produttivo<br />

del progetto esecutivo presentato. (37 - 12/09/02) (istruttoria, disponibilità suolo e<br />

fabbricati)<br />

R. Si concorda con l’opinione della Banca Concessionaria.<br />

9.1.179 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (12.50 – 14.8) Si presenta il caso di un’ impresa di<br />

costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore<br />

degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT ’91: 45.25) L’azienda per la sua particolare<br />

attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche.<br />

Attualmente l’azienda è nell’anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria<br />

del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l’incremento occupazionale ai fini del<br />

progetto <strong>488</strong> presentato dalla stessa azienda sull’ottavo bando. Il problema che si pone<br />

presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di<br />

armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un’unità locale, poiché le<br />

macchine rincalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l’azienda opera ricade<br />

geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del<br />

compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l’incremento<br />

occupazionale di tale cantiere. (38 – 20/02/03) (istruttoria, unità produttiva di imprese di<br />

costruzioni, delimitazione)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle<br />

imprese di costruzioni, consente l’ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità<br />

produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree<br />

ammissibili di un’unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due<br />

regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8<br />

della richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o<br />

più territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore<br />

superficie dell’unità produttiva stessa.<br />

9.1.180 - D. (MPS Merchant) Una società che opera nel settore delle “Attività di supporto ed<br />

ausiliarie dei trasporti” (Divisione ISTAT 63), attività ammissibili ad agevolazione in quanto<br />

ricomprese nell’allegato n. 2 alla Circolare n. 900315 del 14.7.2000, ha presentato una<br />

domanda di agevolazioni relativa ad un programma di investimenti che prevede l’acquisto di<br />

un mezzo speciale (trattasi di una chiatta autopropulsa dotata di gru) che, per le sue<br />

caratteristiche tecniche-operative, potrà essere utilizzato esclusivamente all’interno di un<br />

bacino portuale ristretto per operazioni di alleggerimento di navi transoceaniche, al fine di<br />

accelerare le operazioni di disimbarco di merci (investimento analogo in sostanza a quello<br />

esaminato nel quesito n. 10.149 della raccolta). L’impresa ha già provveduto all’apertura<br />

della relativa unità locale presso il competente Registro delle Imprese con allestimento di un<br />

piccolo ufficio nei locali della competente Autorità Portuale. La vera e propria “unità<br />

produttiva aziendale” è peraltro rappresentata dalla chiatta sopra citata che - avendo<br />

un’ubicazione limitata all’ambito portuale – consente comunque una corretta determinazione<br />

della misura agevolativa applicabile e del relativo indicatore regionale. In relazione alla<br />

dimostrazione della piena e completa disponibilità dell’area ed alla verifica della corretta<br />

destinazione d’uso riteniamo sufficiente per tale caso l’acquisizione del nulla osta preliminare<br />

alle operazioni di “allibo in rada” rilasciato dal locale Ufficio Circondariale Marittimo del<br />

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Si chiede conferma di tale valutazione. (38 –<br />

20/02/03) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, nulla osta ufficio marittimo per<br />

chiatta in bacino portuale)<br />

R. Si concorda con le valutazioni della Banca Concessionaria in considerazione delle<br />

particolarità del caso prospettato e delle garanzie che, comunque, tali particolarità<br />

assicurano nei confronti delle condizioni di ammissibilità poste dalla normativa.<br />

9.1.72


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.181 - D. (MPS Merchant) La circolare n. 900979 del 6.11.2001 ha introdotto modifiche alla<br />

circolare n. 900518 del 13.12.2000 per il settore “turismo”, tra le quali la possibilita’, per le<br />

imprese che intendano richiedere le agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> o le abbiano gia’ ottenute, di<br />

cedere a un altro soggetto, mediante contratto di affitto, la gestione dell’azienda o di un ramo<br />

di azienda, nell’ambito del quale si sviluppa il programma da agevolare/agevolato. Si<br />

prospetta il caso di un’impresa turistica beneficiaria delle agevolazioni L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> ottenute a<br />

fronte della realizzazione di una nuova struttura ricettiva (a es. campeggio) con relativi servizi<br />

annessi (bar, pizzeria, market ecc.) che ipotizza la cessione in affitto a terzi non dell’intera<br />

azienda, ne’ di un ramo aziendale, bensi’ della sola attivita’ di bar-pizzeria. In affitto<br />

verrebbero dunque ceduti soltanto i beni, agevolati in via provvisoria, necessari allo<br />

svolgimento della suddetta attivita’ di bar pizzeria. Dalla lettura della suddetta circolare e<br />

degli allegati n° “19bis” e “ter” contenenti le dichiarazioni da sottoscriversi a cura del<br />

proprietario e del conduttore ai fini della prima erogazione utile successiva alla concessione o<br />

all’autorizzazione all’operazione di affitto, sembrerebbe che l’ipotesi di fitto “parziale”,<br />

ovvero di parte delle attivita’ e dei relativi beni strumentali agevolati, non sia contemplata.<br />

Tuttavia - tenuto anche conto della specificità del settore in questione, nel quale la suddetta<br />

ipotesi si puo’ manifestare alquanto frequentemente a differenza del comparto industriale nel<br />

quale è maggiore il ricorso all’”outsourcing” - la scrivente Banca ritiene esaminabili<br />

positivamente le suddette ipotesi di fitto di sola quota-parte dei beni agevolati. (41 –<br />

17/12/03) (istruttoria, beneficiari, affitto di ramo d’azienda) TUR<br />

R. Si ritiene che, nell’ambito dell’attività prospettata, quella relativa al bar-pizzeria possa a<br />

tutti gli effetti costituire un “ramo d’azienda” e, in quanto tale, rientrare nelle richiamate<br />

previsioni della circolare n. 900979 del 6.11.2001. Qualora tale condizione posa essere<br />

rilevata, l’operazione, potrà essere giudicata ammissibile, nel rispetto, naturalmente, di tutte<br />

le specifiche condizioni poste dalla normativa,con particolare riferimento alle condizioni di<br />

organicità e funzionalità del programma agevolato.<br />

9.1.182 - D. (Italease) Si presenta il caso di una società di produzione e trasmissione radiofonica<br />

che intende realizzare una nuova stazione. L’investimento avrà ad oggetto, oltre alla<br />

realizzazione di una nuova sede, l’impianto di due nuovi tralicci per il montaggio dei<br />

trasmettitori che saranno collocati in due comuni diversi tra loro e diversi da quello in cui<br />

verrà ubicata la nuova sede. Da un primo esame tecnico delle caratteristiche<br />

dell’investimento, la scrivente ritiene di non poter considerare tali tralicci come “unità<br />

produttive autonome” in quanto comunque dipendenti anche in senso più strettamente<br />

funzionale dall’attività di invio di segnali radio da parte di una centrale di trasmissione.<br />

D’altro canto anche quest’ultima<br />

necessità di ripetitori posti in zone diverse sul territorio regionale per poter coprire il<br />

medesimo. Si ritiene pertanto che in questo caso l’autonomia riguardi l’intero sistema (sede +<br />

tralicci con ripetitore). (42 – 07/06/04) (istruttoria, unità produttiva, tralicci)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della banca.<br />

9.1.183 - D. (SANPAOLO-IMI) (7.49) - Disponibilità immobili - Registrazione<br />

/Trascrizione<br />

Ci vengono contestate delle decisioni sulla non ammissibilità all’istruttoria di domande in<br />

quanto a dimostrazione della piena disponibilità degli immobili interessati dal programma di<br />

investimenti sono stati presentati contratti di locazione ultranovennale (regolarmente<br />

registrati e trascritti) scaduti accompagnati da atti di rinnovo/proroga registrati ma non<br />

trascritti nei termini di cui all’art. 2.1 della circolare esplicativa. Si chiede cortese conferma<br />

sull’operato della Banca. (42 – 07/06/04) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, atti<br />

di rinnovo/proroga)<br />

9.1.73


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Per quanto concerne gli atti di rinnovo/proroga di un contratto di locazione scaduto, si<br />

ritiene che agli stessi sia da riconoscere una propria autonomia e valenza e che pertanto le<br />

formalità di registrazione e di trascrizione siano da valutare in relazione agli atti medesimi.<br />

9.1.184 - D (Intesa Mediocredito) Si presenta il caso di un’azienda dell’Abruzzo, che lavora conto<br />

terzi prosciutti crudi - Cod.Istat.15.13, la quale presenta una domanda di agevolazioni per un<br />

programma di ampliamento del processo produttivo (ampliamento verticale) che prevede<br />

l’aggiunta di lavorazioni in precedenza non svolte (ai prosciutti interi si aggiungeranno quelli<br />

in tagli ed in mattonelle) .<br />

Il progetto risponde alle Condizioni generali di ammissibilità del PSR Regione Abruzzo in<br />

quanto non finalizzato all’aumento della capacità produttiva intesa, ai fini della Legge <strong>488</strong>,<br />

come capacità di macellazione della singola impresa.<br />

Per quanto riguarda, invece, gli Investimenti Ammissibili, che per tale settore devono<br />

riguardare esclusivamente la fase di post-macellazione e l'incremento e la valorizzazione delle<br />

produzioni con denominazioni protette (DOP, IGP, AS) o in via di riconoscimento (Reg. CE<br />

20817<strong>92</strong>), la richiedente non è in possesso della certificazione attestante l'iscrizione al<br />

competente Consorzio di produzione venendo la propria produzione identificata con il<br />

marchio DOP della società collegata a cui la stessa è destinata per il 90% .<br />

In considerazione dell’evidente vincolo produttivo tra le due società, la scrivente banca ritiene<br />

che l'acquisizione della suddetta certificazione, seppure in capo alla società collegata, possa<br />

essere ritenuta valida ai fini dell'ammissibilità degli investimenti. (42 – 07/06/04) (istruttoria,<br />

beneficiari, requisiti)<br />

R. Il possesso dei requisiti di ammissibilità degli investimenti deve essere verificato con<br />

riferimento alla sola impresa richiedente le agevolazioni e non anche a società collegate.<br />

9.1.185 - D. (Banca dell’Umbria) Si pone il caso di tre domande di agevolazione a valere sul XVII<br />

bando, presentate da tre imprese di costruzioni, le quali dimostrano la presenza sul territorio<br />

(disponibilità) attraverso tre diversi contratti di comodato aventi per oggetto lo stesso<br />

immobile ed il medesimo appartamento; nessun contratto di comodato menziona l'esistenza<br />

degli altri contratti nè tanto meno le limitazioni nell'uso del bene a causa di diritti che altri<br />

soggetti possono vantare. Ai fini di completezza informativa , si precisa, che gli investimenti<br />

riguarderanno solo l’acquisto di mezzi d’opera per i cantieri da ubicarsi nelle aree ammissibili<br />

della regione vista l'impossibilità di accertare chi ha la piena disponibilità dell'immobile (che è<br />

garanzia della presenza sul territorio da parte delle proponenti) potremmo ritenere non<br />

ammissibili” tutte e tre le domande. (42 – 07/06/04) (istruttoria, disponibilità suolo e<br />

fabbricati, pluralità di contratti aventi ad oggetto lo stesso immobile)<br />

R. La piena disponibilità della sede operativa a garanzia di una presenza stabile e<br />

continuativa dell’impresa proponente nella regione di riferimento è un requisito di<br />

ammissibilità imprescindibile. Nella fattispecie esaminata qualora dai contratti di comodato<br />

non si evinca il carattere di piena disponibilità dell’immobile o di parte dello stesso, le<br />

relative domande non possono essere considerate ammissibili.<br />

9.1.186 - D. (Banca dell’Umbria) (7.50) Si propone il caso di un’azienda che ha presentato<br />

domanda dimostrando la disponibilità attraverso una dichiarazione notarile (rilasciata in data<br />

antecedente i termini di chiusura del bando) dalla quale risulta che l’azienda è titolare,<br />

attraverso diversi atti, di alcune particelle nel Comune di Ottiglio (AL). Il Notaio dichiara che<br />

per due particelle non sono stati trovati presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari titoli<br />

dai quali sia possibile desumere con certezza l’acquisto dei mappali stessi; in ogni caso sono<br />

stati rinvenuti in fotocopia numero otto titoli di acquisto stipulati dalla società nel 1907, da cui<br />

risulta che la stessa società acquistava terreni nel Comune di pertinenza, (senza l’indicazione<br />

9.1.74


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dei dati catastali essendo tali atti molto vecchi). A seguito della richiesta di chiarimenti<br />

effettuata in fase istruttoria un’ ulteriore dichiarazione notarile acquisita in data successiva<br />

attesta che i titoli, pur non essendo trascritti, poiché all’epoca non esisteva l’obbligo della<br />

trascrizione, indicano i terreni su cui si è insediata l’azienda in questione e che senz’altro<br />

esistono le condizioni obiettive per l’usucapione. (42 – 07/06/04) (istruttoria, disponibilità<br />

suolo e fabbricati, usucapione)<br />

R. La domanda deve essere rigettata perché la procedura dell’usucapione doveva essere<br />

almeno avviata entro i termini di chiusura del bando.<br />

9.1.187 - D. (Italease) Una impresa in accomandita semplice costituita da tre fratelli e la madre è<br />

stata creata all’indomani del decesso del padre/coniuge avvenuto nel 1996. I fratelli che già<br />

lavoravano nell’azienda paterna, hanno continuato l’attività a mezzo dell’azienda ereditata,<br />

attività da sempre esercitata dal genitore. I fratelli e la madre, soci della società ed eredi<br />

legittimi del patrimonio del de cuius e quindi anche dell’immobile in cui si esercita l’attività<br />

aziendale (di cui hanno fornito nota di trascrizione della denuncia di successione), hanno<br />

regolarizzato la società di fatto in società in accomandita semplice, con atto pubblico di notaio<br />

del 27/06/1997 regolarmente registrato. All’atto di regolarizzazione è allegata la situazione<br />

patrimoniale al 31/05/1997 e nelle immobilizzazioni materiali non risulta l’immobile. Sebbene<br />

manchi un atto formale quale un contratto di comodato gratuito in forma scritta a perfezione<br />

dello status di disponibilità dell’immobile all’attività aziendale, e sebbene l’ente sia dotato di<br />

soggettività giuridica non confusa con le persone fisiche parti della compagine sociale e<br />

quindi coi loro diritti e patrimonio, per il fatto che nel concreto i soci della società di persone<br />

eredi dell’azienda di famiglia operanti nel sito sono proprietari per intero dell’immobile in cui<br />

si esercita da oltre 40 anni l’attività aziendale, considerata la volontà dei soci di mantenere,<br />

senza soluzioni di continuità, la destinazione dell’immobile all’attività aziendale sin dal 1996<br />

anno della morte del genitore, per il fatto che la società ha durata fino al 2050, si ritiene che<br />

nella ratio del punto 2.1 della circolare la società assolva verosimilmente agli obblighi della<br />

circolare. Si chiede di esprimere un parere sulle conclusioni cui la Banca concessionaria è<br />

giunta, eventualmente integrando la documentazione in possesso, con un contratto di<br />

comodato gratuito registrato. (42 – 07/06/04) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati)<br />

R. Il punto 2.1 della circolare prevede espressamente le forme e i tempi con cui deve essere<br />

comprovata, in capo all’impresa richiedente le agevolazioni, la piena disponibilità degli<br />

immobili interessati dal programma di investimenti. Il caso prospettato non risponde alle<br />

condizioni prescritte.<br />

9.1.188 - D. (Interbanca) (7.51) Un’impresa operante nel campo della raccolta dei rifiuti solidi di<br />

origine industriale e commerciale ha presentato domanda di agevolazione per un nuovo<br />

impianto destinato ad una nuova attività: la movimentazione di merci relativamente a trasporti<br />

marittimi nel porto di Brindisi (codice Istat I.63.11.2). L’investimento consiste esclusivamente<br />

nell’acquisto con il sistema della locazione finanziaria di una gru montata su carrello<br />

gommato che, date le dimensioni e le caratteristiche, non può circolare su strada, insieme ad<br />

alcuni altri macchinari che serviranno per lo svolgimento delle operazioni portuali di imbarco,<br />

sbarco, trasbordo, deposito e movimentazione merci. L’impresa richiedente, non disponendo<br />

di alcuna unità produttiva nell’area portuale di Brindisi, ha presentato esclusivamente la<br />

“Autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali” rilasciata dall’Autorità portuale di<br />

Brindisi nell’anno 2003 e la relativa richiesta di rinnovo per l’anno 2004, essendo la stessa di<br />

durata annua.<br />

In tale autorizzazione non viene indicata alcuna area di cui la richiedente possa disporre per<br />

collocare le attrezzature ed i macchinari oggetto del programma di investimento, né tanto<br />

meno la richiedente dispone all’interno dell’area portuale di una sede amministrativa per<br />

coordinare l’attività svolta.<br />

9.1.75


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

La richiedente dispone di una sede secondaria a Brindisi, che però non viene indicata né<br />

all’interno del business plan, né all’interno della scheda tecnica, come possibile unità locale<br />

connessa alla nuova attività produttiva. Tale sede, ubicata in Strada per Piccoli, a circa 4 Km<br />

dal porto, è connessa all’attività dell’impresa relativa agli interventi nel settore ecologico<br />

(spurghi, flussaggi, decapaggi, pulizia, trasporto, trattamento e stoccaggio rifiuti).<br />

Si chiede sia ammissibile alle agevolazioni. (42 – 07/06/04) (istruttoria, unità produttiva,<br />

area portuale)<br />

R. Nel caso esposto l’unità produttiva oggetto del programma sembra coincidere con l’intera<br />

area portuale e il titolo di disponibilità consistente nell’autorizzazione della competente<br />

Autorità portuale è ammissibile laddove, per effetto di disposizioni normative o per prassi<br />

consolidata preveda che l’autorizzazione all’esercizio di operazioni portuali venga rilasciata<br />

necessariamente con cadenza annuale ma rinnovabile.<br />

9.1.189 - D. (MCC) (7.52) Il punto 2.5 della circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000<br />

prevede che "nell'ambito dei programmi di investimento promossi dalle imprese operanti nel<br />

settore delle costruzioni […] i livelli occupazionali utili per la determinazione dell'indicatore<br />

di cui al punto 6.3 sono rilevati con riferimento ai predetti cantieri ubicati nelle aree<br />

agevolabili della regione. L'impresa beneficiaria, anche ai fini degli accertamenti e delle<br />

ispezioni di cui agli artt. 10 e 11 del regolamento, è obbligata, pena la revoca delle<br />

agevolazioni, a tenere presso la detta sede operativa il richiamato registro relativo ai beni<br />

agevolabili ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere dai quali si evincano i livelli<br />

occupazionali per ciascun mese e per ciascun cantiere medesimo".<br />

Si segnala al riguardo che per le imprese edili di particolari settori, i cui operai prestano<br />

lavoro presso cantieri la cui durata è strutturalmente limitata nel tempo, risulta di fatto non<br />

praticabile la continua apertura e chiusura di libri matricola specifici per ciascun cantiere; la<br />

particolarità di tali imprese è stata recepita nel Contratto Collettivo Nazionale del 29 gennaio<br />

2000, che , per quanto riguarda la obbligatoria iscrizione alla Cassa Edile, all’ art.22, prevede<br />

che “restano comunque iscritti alla Cassa Edile di provenienza gli operai dipendenti dalle<br />

imprese dei seguenti settori: costruzione di linee e condotte, riparazioni e manutenzioni<br />

stradali, armamento ferroviario, pali e fondazioni,…(seguono altri settori)..”.<br />

Pertanto, in considerazione di quanto esposto, per le tipologie di imprese edili sopra indicate<br />

questa Banca ritiene comunque accettabile valutare il livello occupazionale complessivo<br />

dell'impresa dall'analisi del libro matricola tenuto presso la sede legale dell'impresa stessa.<br />

(43 – 01/03/05) (istruttoria, occupazione, settore costruzioni)<br />

R. Il punto 6.3 della circolare summenzionata prevede pena la revoca delle agevolazioni,<br />

l’obbligo per l’impresa beneficiaria di tenere presso la sede operativa il registro relativo<br />

all’ubicazione dei beni agevolati ed i libri matricola relativi a ciascun cantiere Il predetto<br />

obbligo è finalizzato a consentire all’Amministrazione di verificare il rispetto degli impegni<br />

assunti dall’impresa per quanto riguarda i programmi agevolati in relazione ai quali<br />

l’impresa medesima abbia optato per l’utilizzo dei beni agevolabili nell’ambito dell’intera<br />

regione di riferimento. Ne consegue che l’obbligo previsto non è derogabile.<br />

9.1.190 - D. (San Paolo-IMI) (7.53) Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – Settore Commercio – Circolare n° 946469 del<br />

5/12/03)<br />

Agevolabilità di programmi volti a realizzare “nuovi impianti” nel comparto dei Pubblici<br />

Esercizi.<br />

Da una lettura puntuale della Circolare emergerebbe infatti che la tipologia “Nuovo Impianto”<br />

(intesa quale creazione di una nuova unità locale) e prevista tra le tipologie ammissibili al<br />

punto 2.2 dovrebbe essere limitata ai programmi “promossi da imprese aderenti a catene<br />

commerciali anche in forma di franchising” di cui al punto b art. 2.1, con esclusione di quelli<br />

richiamati ai punti a) e c) in quanto, tra la documentazione che l’impresa deve produrre entro<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande (art. 3), quella richiamata ai<br />

punti a) e d) presuppone che si sia in presenza di una unità locale già operante.<br />

Vi precisiamo confermarci se tale nostra interpretazione è corretta.<br />

(Banca dell’Umbria) Agevolazioni L <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – settore commercio – Circolare n. 946469 del<br />

5/12/2003. Con riferimento alla circolare in oggetto segnaliamo che le aziende stanno<br />

richiedendo chiarimenti per ciò che riguarda l’applicazione della stessa nel comparto dei<br />

pubblici esercizi. In particolare, la tipologia nuovo impianto (creazione di una nuova unità<br />

locale) previste tra le tipologie ammissibili di cui al punto 2.2 sembrerebbe limitata ai<br />

“programmi promossi da imprese aderenti a catene commerciali anche in forma di franchising<br />

di cui al punto 2.1 lettera b) con esclusione di quelli richiamati alle lettere a) e c).<br />

Questo si rileverebbe dal disposto di cui al punto 3 in cui si prevede che entro la data di<br />

chiusura dei termini di presentazione delle domande è necessario produrre:<br />

a) copia dell’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande relativo<br />

all’esercizio cui si riferisce il programma;<br />

b) copia del certificato/attestato di qualità del servizio o tipicità dell’offerta gastronomica;<br />

I predetti documenti presuppongono, quindi, una unità locale già operante.<br />

(Banca Italease) La circolare n°946469 del 5/12/2003 del M.A.P., recante l'avvenuta<br />

modifica del T.U. delle direttive della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> seguita al Decreto Ministeriale 24 Luglio<br />

2003, relativamente all'estensione delle agevolazioni dalla stessa previste alle attività di<br />

somministrazione di alimenti e bevande effettuate da esercizi aperti al pubblico, prescrive<br />

all'art.3, punto 1 lett. a), ad integrazione dell'ordinaria documentazione da presentare a<br />

corredo del modulo di domanda entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />

domande, la produzione di "copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di<br />

alimenti e bevande (ex L. n°287/91, art.3, commi 1 e 4) relativa all'esercizio cui si riferisce il<br />

programma d'investimenti".<br />

La normativa richiamata prevede che "L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di<br />

somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande …sono soggetti ad autorizzazione,<br />

rilasciata dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della<br />

commissione competente …. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il Sindaco accerta la<br />

conformità del locale ai criteri ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, ovvero<br />

si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva.…"<br />

Poiché l'accertamento della conformità del locale, preliminare al rilascio dell'autorizzazione,<br />

contempla la rispondenza dell'unità immobiliare a determinati requisiti igienico-sanitari,<br />

oggetto di specifica autorizzazione, sembrerebbe di fatto inibita l'agevolabilità di un "nuovo<br />

impianto", di un "ampliamento", di un "trasferimento", nei casi in cui l'immobile interessato<br />

dal relativo programma non goda già di tale dichiarazione di idoneità e debba subire<br />

interventi strutturali di adeguamento che configurerebbero un avvio del programma<br />

d'investimenti, fatta eccezione per la (remota) ipotesi in cui un'impresa (che già abbia la piena<br />

disponibilità del relativo immobile) non riesca - nell'arco di tempo consentito dalla normativa,<br />

ovvero tra le date di apertura e chiusura del Bando - ad eseguire le opere murarie prescritte,<br />

ottenere l'autorizzazione sanitaria ed infine quella del Sindaco per l'inizio dell'attività in<br />

discorso (quest'ultima "rilasciabile" nel termine di 60 giorni dalla presentazione della relativa<br />

domanda).<br />

Ancor più restrittiva sembra doversi rendere l'interpretazione di quanto disposto dalla lett. c)<br />

del punto 2.1 dell'art.2 e dall'ultimo comma dello stesso, ove si precisa che "… i marchi di<br />

qualità del servizio e/o di tipicità dell'offerta gastronomica devono essere stati già ottenuti alla<br />

data di presentazione del Modulo di domanda delle agevolazioni …": in tal caso, quale che sia<br />

la tipologia dell'investimento, ma soprattutto in caso di "nuovo" (leggasi "primo") impianto,<br />

sembra del tutto esclusa la possibilità di agevolare un programma da parte di un'impresa non<br />

in possesso di tali requisiti alla data suddetta. La circostanza, inoltre, contraddice quanto<br />

indicato al punto 2.1 della C.E. 900047 del 25/1/2001, in cui si consente che "le domande<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

presentate dalle imprese individuali non ancora operanti alla data di presentazione del Modulo<br />

di Domanda possono essere istruite e proposte per le agevolazioni anche in assenza<br />

dell'iscrizione al Registro delle Imprese, purché le stesse siano già titolari di Partita IVA",<br />

poiché l'iscrizione alla CCIAA è condizione per l'iscrizione al REC e per il conseguente<br />

ottenimento dell'autorizzazione ai sensi della L.287/91.<br />

(MPS Merchant) - Come noto, la circolare ministeriale n. 946469 del 5/12/2003 ha<br />

disciplinato, fra l’altro, le modalità di concessione ed erogazione delle agevolazioni della L.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> alle attività di somministrazione di alimenti e bevande effettuate da pubblici esercizi<br />

prevedendo l’agevolabilità dei programmi di nuovo impianto, ampliamento,<br />

ammodernamento, ristrutturazione e trasferimento.<br />

Nella suddetta circolare (cfr. punto 3.1) è previsto inoltre che i pubblici esercizi sono tenuti,<br />

entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande ed a pena di decadenza, a<br />

produrre copia dell’ “autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande”<br />

(ex L. 287/91 art. 3 commi 1 e 4) relativamente all’esercizio cui si riferisce il programma di<br />

investimenti.<br />

Tale certificazione è praticamente impresentabile da parte delle aziende che avanzano<br />

domanda per un “nuovo impianto” in quanto, per quanto accertato, solo successivamente al<br />

completamento dell’iniziativa le amministrazioni preposte provvedono al rilascio<br />

dell’autorizzazione definitiva alla somministrazione di alimenti e bevande.<br />

Ci troviamo, per quanto detto, di fronte ad istanze relative a “nuovi impianti” in cui - in<br />

relazione ai diversi stati di avanzamento dei progetti ed anche della complessità delle<br />

iniziative - le imprese non sono state materialmente in grado di produrre l’autorizzazione alla<br />

somministrazione ma, in alcuni casi, soltanto la domanda al competente Comune.<br />

Siamo peraltro dell’avviso che, nella fattispecie, tale documentazione dovesse servire a<br />

dimostrare, nello spirito della norma, il grado di cantierabilità dei progetti e non escludere<br />

indirettamente le iniziative di “nuovo impianto”.<br />

Per quanto sopra si riterrebbero comunque valide le domande di nuovo impianto presentate da<br />

pubblici esercizi anche in assenza della predetta autorizzazione alla somministrazione.<br />

(CENTROBANCA – SF) Fra le modifiche intervenute con le ultime circolari (Circolare<br />

946469 del 5 dicembre 2003), viene richiesta, al punto 3.1, lettera a), a corredo del modulo di<br />

domanda, la copia dell'autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande<br />

ai sensi dell'art.3, commi 1 e 4, legge 287/91.<br />

Alcune imprese interessate hanno obiettato che:<br />

1. tale autorizzazione, nel caso di un nuovo impianto, risulterebbe impossibile da ottenere se<br />

non dopo la realizzazione dell'intervento e la verifica di una serie di requisiti relativi all'unità<br />

produttiva da parte degli organi competenti al rilascio della medesima;<br />

2. la problematica sembrerebbe essere ancora più evidente per le ditte individuali non ancora<br />

iscritte alla Camera di Commercio, le quali, in analogia con quanto previsto per suddetta<br />

iscrizione, chiederebbero di poter fornire tale autorizzazione entro i termini per la<br />

presentazione della documentazione finale di spesa.<br />

La scrivente banca ritiene di non poter accogliere tali istanze in relazione alla finalità della<br />

legge 287/91 di fornire uno strumento di razionalizzazione del numero degli esercizi di<br />

somministrazione in relazione ad una determinata area geografica. Infatti l'art.3 della suddetta<br />

legge prevede che l’apertura degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e<br />

bevande sia soggetta ad autorizzazione preventiva rilasciata dal Sindaco (comma 1) nel<br />

rispetto di criteri e parametri fissati dalle Regioni sulla base delle direttive del Ministero delle<br />

Attività Produttive e di concerto con le Organizzazioni nazionali di categoria. Tali criteri sono<br />

finalizzati a determinare il numero delle suddette autorizzazioni rilasciabili nelle aree<br />

interessate in relazione alla tipologia degli esercizi, del reddito della popolazione, dei flussi<br />

turistici, ecc. (comma 4).<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Il comma 1 dell’art. 3 subordina il rilascio dell’autorizzazione anche all’accertamento della<br />

conformità del locale oggetto della richiesta anche ai criteri stabiliti dal Ministero<br />

dell’Interno, dando però la possibilità che tale verifica sia effettuata successivamente quando<br />

ciò non sia possibile in via preventiva (v. ad es. nuovo impianto).<br />

Con riferimento al secondo punto si evidenzia che l’art. 2 della citata legge 287/91 prevede<br />

che l’esercizio dell’attività di somministrazione sia subordinata, oltre alla autorizzazione in<br />

questione, all’iscrizione del titolare dell’impresa individuale nel registro degli esercenti il<br />

commercio. Tra i requisiti per l’iscrizione a tale registro non ricorre però quello<br />

dell’iscrizione alla Camera di Commercio. Non si ritiene dunque di poter posticipare la<br />

verifica della suddetta autorizzazione alla relazione finale. (43 – 01/03/05) (istruttoria,<br />

autorizzazione pubblici esercizi, nuovo impianto, COMM)<br />

R. Con riferimento ai programmi promossi da imprese che hanno ottenuto marchi di qualità<br />

del servizio e/o di tipicità dell’offerta gastronomica si conferma l’interpretazione delle<br />

banche in quanto come precisato al punto 2.1 della Circolare n° 946469 del 5/12/2003, alla<br />

data di presentazione della domanda di agevolazioni i predetti marchi di qualità e/o tipicità<br />

devono risultare già ottenuti e verificabili attraverso idonee attestazioni/certificazioni<br />

rilasciate dalle Regioni o Province o CCIAA sulla base di specifiche normative tecniche.<br />

Per quanto riguarda invece i programmi diretti allo sviluppo di formule commerciali che<br />

prevedono l’integrazione della somministrazione con la vendita di beni e/o servizi, si ritiene<br />

che nella normativa vigente non sussista alcuna preclusione, anche di fatto, per la tipologia<br />

dei “nuovi impianti”: la disposizione della citata circolare, inerente l’obbligo di allegare<br />

alla domanda di agevolazioni l’autorizzazione alla somministrazione al pubblico di alimenti<br />

e bevande, va infatti applicata tenendo conto di quanto disposto dall’art.3, comma 1 della<br />

legge 287/91, ai sensi del quale il Sindaco del Comune competente rilascia le autorizzazioni<br />

verificando la conformità dei locali ai criteri prescritti dalla normativa ovvero riservandosi<br />

di verificare detta conformità ove ciò non sia possibile in via preventiva. In base a tale<br />

disposizione non è quindi precluso alle imprese che debbano realizzare nuovi impianti,<br />

l’ottenimento di un atto autorizzativo di carattere preliminare con il quale il rilascio<br />

dell’autorizzazione definitiva è rinviato all’esito degli accertamenti prescritti dalla<br />

normativa; è questa tipologia di atto, pertanto, che deve essere allegato alla domanda in<br />

ottemperanza al punto 3.1 della suddetta circolare.<br />

9.1.191 - D. (Banca dell’Umbria) (7.54) Si chiede un parere circa la correttezza della nostra<br />

interpretazione in merito a quanto previsto dall’art.2.1 della Circolare in oggetto “Entro la data<br />

di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto richiedente<br />

deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili<br />

dell’unità produttiva ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà,<br />

diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di<br />

contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile”, rispetto al seguente caso:<br />

Una ditta individuale ha presentato in data 7/12/2004 domanda di agevolazione per<br />

un’iniziativa volta alla realizzazione di un alloggio agrituristico nel comune di Montenero di<br />

Galatone (LE).<br />

Al fine di dimostrare la piena disponibilità dello stesso la richiedente ha prodotto:<br />

-un atto di compravendita del 22/03/2001 (correttamente registrato e trascritto) in cui la stessa<br />

, in regime di comunione legale con il marito, risulta acquirente del fondo rustico oggetto del<br />

programma<br />

-una dichiarazione congiunta di entrambi coniugi (con firma autenticata in comune<br />

dell’08/01/2003) in cui gli stessi si danno reciprocamente atto che:<br />

1. la signora è l’unica titolare dell’impresa,<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2. la ditta è gestita unicamente e autonomamente dalla titolare fin dalla sua costituzione<br />

(1993),<br />

3. i terreni di cui all’atto del 2001 sono destinati esclusivamente alla conduzione della ditta<br />

4. la dichiarazione viene rilasciata anche ai fini della richiesta di autorizzazioni o concessioni<br />

che la signora vorrà inoltrare agli Organi competenti ed inerenti la ditta.<br />

Alla luce dell’analisi temporale e sostanziale dei predetti documenti riteniamo che il previsto<br />

requisito di ammissibilità di “piena disponibilità” in capo alla ditta individuale richiedente, di<br />

cui all’art. 2.1 della circolare ministeriale, possa ritenersi soddisfatto. (43 – 01/03/05)<br />

(istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, comunione legale, TUR)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della banca, tenuto conto che la dichiarazione prodotta<br />

e recante data certa garantisce inequivocabilmente circa la disponibilità dell’immobile per<br />

gli usi previsti dal programma proposto.<br />

9.1.1<strong>92</strong> - D. (Banca dell’Umbria) (7.55) Si chiede un parere circa la correttezza della nostra<br />

interpretazione in merito a quanto previsto dall’art. 2.1 della Circolare in oggetto “Entro la<br />

data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni il soggetto<br />

richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli<br />

immobili dell’unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di<br />

proprietà, diritto reale di godimento, locazione , anche finanziaria, o comodato, anche nella<br />

forma di contratto preliminare di cui all’articolo 1351 del codice civile.., rispetto ai presenti<br />

casi:<br />

Alcune società intendono presentare iniziative per la realizzazione di House-boast o<br />

Noleggio di imbarcazioni da diporto previste come ulteriori attività ammissibili dalla<br />

Regione Calabria.<br />

Le richiedenti, ai fini di attestare la piena disponibilità dell’unità produttiva che potrà<br />

considerarsi il ricovero abituale dei mezzi stessi (cfr quesito 10.91 della Raccolta Comitato<br />

Tecnico Consultivo Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>), intendono produrre dei Contratti di ormeggio stipulati<br />

con la società Porto di Tropea spa concessionaria del porto stesso (conc. 28/03 Rep. N° 106<br />

del 02/07/2003).<br />

Tali contratti, opportunamente registrati, daranno alle richiedenti la disponibilità di diversi<br />

posti barca il cui numero sarà dimensionato sulla base delle imbarcazioni funzionali allo<br />

svolgimento dell’attività ammissibile e “non iscritte al pubblico registro”. (43 – 01/03/05)<br />

(istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, noleggio imbarcazioni da diporto, TUR)<br />

R. Fermo restando quanto già previsto nella risposta al quesito B. di Napoli n. 10.91 della<br />

raccolta, si conferma l’opinione della banca in merito all’idoneità dei contratti di ormeggio<br />

quale titolo di disponibilità degli immobili oggetto del programma di investimento.<br />

9.1.193 - D. (Italease) Ci si trova a dover istruire diverse domande sul bando turismo che hanno<br />

presentato perizia giurata e/o destinazione urbanistica coerente con l’attività’ turistica da<br />

svolgere, ma per le quali occorre valutare la compatibilità e gli effetti su esse derivanti dalla<br />

Legge Regionale (c.d. “Salva-coste”) 25 novembre 2004, n. 8. Quest’ultima all’art. 3<br />

“Misure di salvaguardia” recita:<br />

“1. Fermo quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale n. 45 del<br />

1989, fino all'approvazione del Piano paesaggistico regionale e comunque per un periodo<br />

non superiore a 18 mesi, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di<br />

salvaguardia comportante il divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed<br />

autorizzazione edilizia, nonché quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di<br />

lottizzazione:<br />

a) territori costieri compresi nella fascia entro i 2.000 metri dalla linea di battigia marina,<br />

anche per i terreni elevati sul mare;<br />

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

b) territori costieri compresi nella fascia entro i 500 metri dalla linea di battigia marina,<br />

anche per i terreni elevati sul mare, per le isole minori;<br />

c) compendi sabbiosi e dunali.<br />

2. Da tali ambiti territoriali sono esclusi quelli ricadenti nei comuni dotati di Piani<br />

urbanistici comunali di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8 - ossia quelli che hanno approvato<br />

il piano urbanistico prima del 10 agosto 2004 - ed in quelli ricadenti nei comuni ricompresi<br />

nel Piano Territoriale Paesistico del Sinis (PTP n. 7, approvato con decreto del Presidente<br />

della Giunta n. 272 del 3 agosto 1993).”<br />

Considerata la diffusione del problema (solo pochi comuni costieri in Sardegna rimangono<br />

fuori dal campo di applicazione della norma in questione), tenuto conto della transitorietà<br />

della norma e della circostanza che la misura sospensiva incide esclusivamente sulla<br />

realizzabilità delle opere (ossia su aspetti relativi alla immediata cantierabilità), si chiede se<br />

sia possibile ritenere istruibili le domande, prevedendo di inserire nel decreto di concessione<br />

(come previsto per altri casi) un’espressa condizione che subordini le erogazioni alla verifica<br />

della situazione risultante al venir meno della misura sospensiva.<br />

Tenuto conto di quanto evidenziato, si ritiene che l’ipotesi prospettata sia quella più aderente<br />

al dettato normativo della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e garantisca inoltre, le legittime aspettative dei<br />

richiedenti le agevolazioni. (43 – 01/03/05) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati,<br />

rispondenza vincoli urbanistici, TUR)<br />

R. Si ribadisce che la rispondenza ai vigenti vincoli urbanistici deve sussistere alla data di<br />

chiusura dei termini di presentazione delle domande.<br />

9.1.194 - D. (Italease) (7.56) Bando turismo.<br />

Si presenta il caso di una azienda agricola già iscritta al registro delle imprese che intende<br />

avviare una attività di agriturismo. La stessa non risulta essere ancora iscritta all’albo degli<br />

operatori agrituristici ex l. 730/85 ed è priva ancora dell’autorizzazione ad iniziare l’attività<br />

agrituristica .<br />

Le leggi regionali, in relazione alle attività agrituristiche, ma anche per le attività extraalberghiere,<br />

prevedono il rilascio di apposite autorizzazioni amministrative all’esercizio di tali<br />

attività. Si richiede se suddette autorizzazioni debbano essere già presenti in sede di<br />

presentazione della domanda o in caso contrario in quale fase dell’iter istruttorio tali<br />

autorizzazioni debbano essere richieste. (43 – 01/03/05) (istruttoria, autorizzazione<br />

all’esercizio dell’attività agrituristica, TUR)<br />

R. Alla luce della vigente normativa, non può essere considerata come requisito di<br />

ammissibilità la sussistenza delle predette autorizzazioni amministrative alla data di<br />

presentazione della domanda.<br />

9.1.195 - D (CENTROBANCA – SF) Si presenta il seguente caso:<br />

un’impresa di bar-gelateria intende:<br />

− ristrutturare completamente i locali sede dell'attività;<br />

− incrementare gli spazi destinati alla somministrazione di cibi e bevande con il<br />

posizionamento, nel piazzale antistante, di gazebo amovibili, ancorati al suolo mediante<br />

l'ausilio di vasi prefabbricati in c.a.v.;<br />

− integrare l'attività di somministrazione con la vendita di gadgets e souvenirs, posizionando<br />

allo scopo, nello stesso piazzale, due "box-espositori" che occupino una superficie almeno<br />

pari al 10% di quella di somministrazione<br />

Premesso che:<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

I. l'unità in cui viene svolta l'attività di somministrazione, di totali mq. 116 circa, è condotta in<br />

locazione ai sensi di contratto stipulato con il locale Comune, che ha rilasciato concessione<br />

per l'utilizzo del piazzale antistante, avente superficie di circa 250 mq.;<br />

II. l'attuale autorizzazione amministrativa indica in 96 mq. la superficie di somministrazione;<br />

III. i gazebo destinati a somministrazione occuperanno una superficie di circa 96 mq. (in<br />

aggiunta agli attuali mq. 96 del precedente punto);<br />

si ritiene che:<br />

1) qualora i “box-espositori” succitati fossero strutture “completamente amovibili” (come nel<br />

caso di box dotati di ruote per lo spostamento ed ubicati a ridosso degli ingressi del bar),<br />

tenuto conto che non vi sarebbe evidenza di un’area esclusivamente dedicata alla vendita, la<br />

superficie occupata dai predetti “box-espositori” non dovrebbe essere utilmente considerata ai<br />

fini del computo della superficie di vendita; nel caso, invece, in cui i predetti box fossero<br />

"strutture fisse”, che occuperanno stabilmente l'area indicata nella rappresentazione grafica, la<br />

superficie di vendita utilmente considerata sarà quella in pianta occupata dai box (si ritiene,<br />

infatti, che l'area immediatamente circostante non si possa considerare "superficie a<br />

disposizione del personale addetto alla vendita", a meno che non sia delimitata e ad accesso<br />

esclusivo del personale stesso);<br />

2) per quanto riguarda, invece, la determinazione della superficie dedicata all’attività di<br />

somministrazione, occorre considerare la superficie conseguente alla realizzazione del<br />

programma di investimento (computando, in aggiunta alla superficie originariamente prevista,<br />

esclusivamente la superficie occupata dai gazebo ed escludendo, quindi, la restante area del<br />

piazzale in concessione non utilizzato effettivamente per l’attività di somministrazione).<br />

(43 – 01/03/05) (istruttoria, unità locale, superficie di somministrazione di alimenti e<br />

bevande, COMM)<br />

R. Si concorda con quanto indicato dalla banca concessionaria.<br />

9.1.196 - D. (Banca dell’Umbria) (7.58) Il caso proposto riguarda un programma di investimento<br />

inquadrato come “riconversione”, presentato da una società esercente l’attività di gestione di<br />

una sala cinematografica, nell’intenzione della quale vi è il passaggio alla gestione di una<br />

struttura ricettiva a 3 stelle mediante la ristrutturazione del fabbricato attualmente adibito a<br />

cinema, tesa ad ottenere la struttura alberghiera. A tal proposito la richiedente le agevolazioni<br />

ha presentato quale documentazione attestante la corretta destinazione, in relazione all’attività<br />

da svolgere, una perizia asseverata nella quale viene indicato che il fabbricato ricade in una<br />

zonizzazione della città compatibile con la destinazione turistico alberghiera. A supporto di<br />

tale orientamento, è stata allegata una delibera della giunta comunale nella quale la stessa ha<br />

espresso parere favorevole alla trasformazione della struttura esistente e che nulla osta in tal<br />

senso. Dalle verifiche condotte nell’ambito dell’attività istruttoria, è emerso a seguito di<br />

contatti telefonici con l’amministrazione competente, l’assenza della variazione di<br />

destinazione d’uso in quanto non risultava ancora presentata la domanda di concessione<br />

edilizia. (43 – 01/03/05) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, destinazione d’uso,<br />

TUR)<br />

R. Pur in considerazione della sussistenza di un parere favorevole del Comune al<br />

cambiamento di destinazione d’uso della struttura esistente, non si ritiene soddisfatto quanto<br />

previsto dal punto 2.1 della circolare esplicativa in quanto alla data di chiusura del bando, il<br />

fabbricato risultava ancora con destinazione non conforme.<br />

9.1.197 - D. (Unicredit) (7.61) Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge attività di<br />

somministrazione e vendita di beni, prevede l’acquisto di beni innovativi riguardanti un<br />

sistema per la gestione degli ordini, la tariffazione e la gestione contabile automatizzati<br />

attraverso attraverso palmari con interfacce wireless in rete locale.<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

I beni innovativi in dettaglio riguardano, oltre l’acquisto del software, un sistema cassa pos<br />

PC 755, un sistema operativo windows, un palmare, access point, una custodia in pelle per il<br />

palmare, una stampante termica Samsung Sp-350, una stampante pos printer 80 mm,<br />

interfaccia usb per Sp-350.<br />

A corredo della domanda di agevolazione è stata allegata perizia giurata di un tecnico<br />

abilitato che attesta la rispondenza degli investimenti innovati alla categoria B2 di cui all’art.8<br />

comma 11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Lo stesso specifica che trattandosi di reingegnerizzazione ed integrazione dei processi<br />

organizzativi tutte le spese funzionali al predetto processo si possono considerare tra i beni<br />

innovativi<br />

Alla luce della suddetta perizia, tutte le spese si ritengono utili ai fini del calcolo<br />

dell’indicatore n.2.<br />

D. (Unicredit) L’art. 8, comma 11 lettera b.1) del Decreto del 1° febbraio 2006 precisa che,<br />

con riferimento all’indicatore n. 2, gli investimenti innovativi riguardano, tra l’altro,<br />

“apparecchiature, macchinari e impianti robotizzati, connessi al ciclo produttivo, gestiti da<br />

sistemi digitali basati su piattaforme software e correlati servizi per la realizzazione o la<br />

personalizzazione di applicazioni informatiche a supporto dell’utilizzi dei sistemi succitati”.<br />

Si pone il caso di un’impresa che realizza un investimento composto da una pressa per lo<br />

stampaggio della plastica, una serie di stampi da utilizzare nella suddetta pressa e da un robot<br />

che ha funzione di estrarre il prodotto stampato dagli stampi.<br />

La pressa, gli stampi e il robot sono prodotti da aziende diverse. La pressa, con gli stampi,<br />

può funzionare anche in assenza del robot.<br />

Il perito, nell’ambito della perizia giurata, assevera che i tre elementi “devono intendersi<br />

come componenti di un unico sistema produttivo in quanto i risultati della produzione attesa<br />

si possono raggiungere solo se dette strutture lavoreranno insieme”. Si richiede se tale<br />

valutazione corrisponde alle indicazioni della circolare in merito alla descrizione degli<br />

investimenti innovativi.<br />

D. (Unicredit ) Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge attività di lavorazione di capi<br />

di maglieria prevede l’acquisto di beni innovativi, nel dettaglio trattasi di “lavatrice dotata<br />

dell’innovativo cesto a nido d’ape( Brevetto internazionale dell’azienda produttrice) e di un<br />

essiccatoio dotato anch’esso di un innovativo cesto a nido d’ape per evitare effetto pilling.<br />

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti macchinari alla categoria B1 di cui all’art.8<br />

comma 11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge attività commerciale e prevede<br />

l’implementazione di un impianto frigorifero che consente di effettuare le operazioni di<br />

stoccaggio dei prodotti congelati.<br />

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti impianto alla categoria B1 di cui all’art.8 comma<br />

11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Si presenta il caso in cui un’azienda, che svolge di gestione di porti turistici e come<br />

investimento innovativo prevede la realizzazione di un eliporto, una camera iperbarica<br />

entrambi con collegamento telematico alla centrale operativa (torre di controllo)<br />

Il tecnico attesta la rispondenza dei predetti impianto alla categoria B5 di cui all’art.8 comma<br />

11 lettera b) del decreto attuativo.<br />

Alla luce della circolare ministeriale si ritiene che la Banca Concessionaria non debba entrare<br />

nel merito di quanto dichiarato dal perito, ma solo verificare che la perizia prodotta rispetti<br />

quanto stabilito dal punto 6.3 della Circolare Ministeriale 980902 del 23/03/2006. (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (istruttoria, investimenti innovativi, perizia giurata)<br />

R. Il punto 6.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 individua il contenuto della<br />

perizia giurata e in particolare prevede che il perito descriva gli investimenti innovativi<br />

previsti e ne attesti l’appartenenza alle categorie individuate dall’articolo 8, comma 11,<br />

lettera b) del decreto 1° febbraio 2006. Nello specifico, quindi, è necessario che la perizia<br />

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non si limiti a dichiarare tale rispondenza, ma descriva le caratteristiche degli investimenti in<br />

modo da evidenziare con chiarezza gli elementi su cui si basa il nesso con le tipologie<br />

individuate dal decreto. Nei casi sopra indicati, ai fini della rispondenza alle categorie di cui<br />

all’articolo 8, comma 11, lettere b1), b2) e b5), la perizia deve dunque evidenziare la<br />

sussistenza di piattaforme e tecnologie digitali.<br />

9.1.198 - D. (Unicredit) Si presenta il caso di un’azienda di commercio all’ingrosso che vuole<br />

realizzare un progetto di ampliamento con trasferimento dell’unità locale.<br />

In particolare, l’investimento riguarda la realizzazione di un nuovo fabbricato la cui superficie<br />

utile è di mq. 919,15 suddivisa tra il piano terra, il piano primo e il piano secondo.<br />

Dalla relazione tecnica del progettista risulta la realizzazione di un soppalco metallico di mq.<br />

88 che aggiunti ai 919,15 mq permetterà di raggiungere la superficie totale di mq. 1.007,15.<br />

Ai sensi del Decreto Ministeriale del 1° febbraio 2006 le agevolazioni possono essere<br />

concesse agli esercizi commerciali di vendita all’ingrosso e centri di distribuzioni, sia di<br />

singole imprese commerciali che di strutture operative dell’associazionismo economico, con<br />

superficie dell’unità produttiva pari almeno a 1000 mq. Ai sensi della Circolare 980902 del<br />

23 marzo 2006 con riferimento agli esercizi di vendita all’ingrosso, per superficie dell’unità<br />

locale si intende l’area destinata alla vendita, compresa quella occupati da banchi,<br />

scaffalature e simili, nonché quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione,<br />

uffici e servizi, per cui si richiede se nell’ambito della definizione di superficie possa rientrare<br />

anche il soppalco in metallo. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, beneficiari, superficie<br />

unità produttiva) COMM<br />

R. Si ritiene che il soppalco costituisca comunque superficie calpestabile e quindi debba<br />

essere considerato al fine di verificare il rispetto del limite minimo dei 1000 mq previsti<br />

dall’articolo 1, comma 4, lettera c3 del decreto 1° febbraio 2006<br />

9.1.199 - D. (Prominvestment) Si pone il caso di una domanda presentata a valere sul 32° bando<br />

turismo da una società che gestisce uno stabilimento balneare. Il decreto attuativo del 1°<br />

febbraio 2006 identifica tra i soggetti ammissibili alle agevolazioni (art. 1, comma 4, lettera b)<br />

anche gli “stabilimenti balneari marittimi, fluviali e lacuali”. Il programma in esame prevede<br />

spese per l’ammodernamento della struttura, equamente ripartite tra lo stabilimento balneare e<br />

l’annesso ristorante. La legge regionale che disciplina gli stabilimenti balneari non vieta, ma<br />

neppure impone l’obbligo di avere il servizio di ristorazione. Come noto la legge <strong>488</strong> non<br />

consente di ammettere spese per servizi annessi alle strutture diverse da quelle ricettive. Di<br />

conseguenza, al fine di valutare il programma proposto, si chiede se l’inserimento dell’attività<br />

relativa agli stabilimenti balneari tra quelle ammissibili alle agevolazioni nella nuova <strong>488</strong><br />

consenta di ammettere anche i relativi servizi annessi (parte nuova e preesistente) nel limite<br />

del 75% del valore (nuovo + preesistente) dei beni strumentali destinati all’attività balneare.<br />

(44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, servizi annessi, stabilimento balneare) TUR<br />

R. La circolare n. 980902 prevede al punto 3.9 l’ammissibilità delle spese per “servizi<br />

annessi”, quali il ristorante, a determinate condizioni tra le quali quella che si tratti di servizi<br />

collegati alla struttura ricettiva principale ove viene svolta l’attività ammissibile (non sono<br />

pertanto ammessi i “servizi annessi” alle strutture diverse da quelle ricettive). Nel caso in<br />

questione, tenuto altresì conto che la normativa regionale non prevede l’obbligo che gli<br />

stabilimenti balneari siano dotati di servizio di ristorazione, le spese relative al ristorante<br />

non possono considerarsi ammissibili.<br />

9.1.200 - D. (Prominvestment) (13.36) Si presenta il caso di un’azienda di commercio al dettaglio,<br />

classificata di media struttura (tipologia lett. c 2 dell’art. 1 comma 4 del DM 01/02/2006), che<br />

attualmente esercita la propria attività in due locali attigui, rispettivamente di 700 e di 400<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

mq., destinati uno alla vendita di generi alimentari e l’altro a quella di casalinghi ed articoli da<br />

regalo.<br />

L’investimento proposto ha per oggetto l’attività di vendita di generi alimentari e la<br />

richiedente, con tale investimento, vorrebbe aumentare la superficie di vendita di tale<br />

tipologia merceologica, portandola da 700 mq. a 1100 mq., con contestuale azzeramento<br />

della superficie dedicata alla vendita di casalinghi ed articoli da regalo.<br />

Dalla lettura del piano descrittivo e dall’esame della documentazione agli atti della pratica, al<br />

fine di valutare la tipologia del presente programma e l’esistenza o meno di due diverse unità<br />

locali, si sono rilevati i seguenti elementi caratterizzanti:<br />

� il Comune ha rilasciato due diverse licenze con indicazione delle superfici di vendita dei<br />

singoli locali;<br />

� le due attività di vendita hanno locali di servizio distinti (magazzino e uffici);<br />

� le due aree di vendita hanno insegna differente;<br />

� le due aree di vendita, pure se dotate di diverse entrate, sono collegate da un’apertura<br />

che consente il passaggio ed hanno casse per il pagamento in comune;<br />

� le due attività, pur avendo una contabilizzazione degli incassi e degli acquisti specifica<br />

per tipologia di prodotto, grazie all’utilizzo di codici che consentono un’analisi economica<br />

interna, vedono confluire le operazioni su un unico registro dei corrispettivi, in quanto la<br />

normativa fiscale non impone una contabilità separata in ragione di diversi codici istat;<br />

� il personale dipendente risulta iscritto al medesimo libro matricola.<br />

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di sapere se tale programma possa essere<br />

inquadrato come:<br />

a) ammodernamento in quanto si rileva una semplice modifica della formula<br />

distributiva e merceologica trattata nell’unità produttiva esistente (e pertanto non<br />

agevolabile);<br />

b) ampliamento che si sostanzia in un incremento superiore al 20% della superficie di<br />

vendita dedicata esclusivamente ai prodotti alimentari (e pertanto agevolabile). (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (istruttoria, tipologia investimento, cambiamento attività merceologica)<br />

COMM<br />

R. Considerando quanto evidenziato, i due locali, quello in cui sono venduti i generi<br />

alimentari e quello in cui sono venduti casalinghi e articoli da regalo, configurano un’unica<br />

unità produttiva. Il programma di investimenti consiste nella ristrutturazione dell’attività<br />

svolta nei suddetti locali, cessando l’attività di vendita di generi non alimentari. Detto<br />

programma è quindi da classificare come “ammodernamento” in quanto finalizzato alla<br />

modifica delle merceologie trattate nell’unità produttiva esistente.<br />

9.1.201 - D. (MPS) (17.37) Programmi da realizzarsi tramite leasing – acquisizione della delibera<br />

della società di leasing, nel caso contratto di leasing già stipulato<br />

Il punto 5.6 della circolare prevede la verifica della presenza della delibera di finanziamento<br />

bancario e/o della delibera della società di leasing, documenti inclusi nell’allegato n. 12 tra la<br />

documentazione da inviare pena la non ammissibilità della domanda.<br />

Nel caso di programma realizzato (in tutto o in parte) tramite locazione finanziaria, il punto<br />

2.3 della vigente circolare prevede coerentemente che “Entro la data di chiusura dei termini<br />

di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la<br />

comunicazione di esito di delibera della società di leasing (nel seguito "delibera della società<br />

di leasing") redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione.”<br />

Lo stesso punto 2.3 (laddove specifica che “Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda<br />

Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia già in decorrenza…”)<br />

contempla tuttavia in modo inequivocabile anche la possibilità che, alla data di sottoscrizione<br />

della Scheda Tecnica, il contratto di leasing sia già stato stipulato.<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si presentano quindi casi di imprese che hanno trasmesso – entro il termine di scadenza per la<br />

presentazione delle domande – lo stesso contratto di leasing già stipulato.<br />

In tali casi, evidentemente, la presenza del contratto di leasing comprova la preesistenza di<br />

una delibera da parte della società di leasing, e dunque una valutazione - all’epoca - del<br />

corrispondente merito di credito dell’impresa. Si riterrebbero pertanto ammissibili<br />

all’istruttoria le domande che si trovano in questa situazione, superando la necessità di<br />

acquisire una delibera relativa al finanziamento leasing già concesso.<br />

Peraltro, al fine di verificare compiutamente che l’operazione di leasing si riferisca al progetto<br />

oggetto della domanda di agevolazioni e al contempo di acquisire attestazione, da parte della<br />

società di leasing, anche del positivo esito dell’esame economico e finanziario dell’iniziativa,<br />

si riterrebbe necessario che il contratto di leasing venga integrato dalla Comunicazione di<br />

Esito di Delibera della società di leasing prevista fra gli allegati della Convenzione stipulata ai<br />

sensi della Delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.<br />

Si richiede conferma circa la correttezza di tale ipotesi. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria,<br />

finanziamento, leasing)<br />

R. Per le domande che non sono riformulate o ripresentate ai sensi del punto 5.5 della<br />

circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, in relazione alle quali sia stato prodotto entro il<br />

termine ultimo di presentazione delle domande il contratto di leasing e non la comunicazione<br />

di esito di delibera della società di leasing, tenuto conto che il suddetto contratto non può che<br />

essere stato stipulato sulla base di una preesistente delibera di leasing, si ritiene che si possa<br />

ammettere all’istruttoria la domanda, provvedendo a richiedere ad integrazione del<br />

contratto di leasing la prevista comunicazione di esito di delibera della società di leasing.<br />

9.1.202 - D. (MPS) (17.38) La vigente circolare (punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea,<br />

come modificato dalla circolare 1° agosto 2006, n. 7942) sottopone ad accertamento<br />

istruttorio la validità temporale delle delibere, al fine di verificare che tale validità sia<br />

“compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento”. In assenza<br />

di detta compatibilità, la banca concessionaria dovrà richiedere all’impresa una nuova<br />

delibera, da acquisire entro e non oltre 15 giorni prima del termine ultimo per l’invio al<br />

Ministero delle risultanze istruttorie.<br />

Nel caso del programma da realizzarsi tramite leasing, il punto 6.8 della circolare dispone<br />

peraltro che “il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, è stipulato (…)<br />

in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle<br />

agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni”.<br />

Pertanto, nel caso di investimenti in leasing - con le sole eccezioni dei programmi per i quali<br />

tutti i beni siano già stati consegnati alla data di ricevimento del decreto di concessione<br />

provvisoria - i tempi per la stipula decorrono dalle epoche di consegna dei singoli beni, che<br />

possono essere molteplici e comunque evidentemente non conoscibili all’epoca dell’istruttoria<br />

della domanda di agevolazioni.<br />

In tali casi, si riterrebbe pertanto che – nel caso del leasing - non debba essere richiesta una<br />

nuova delibera per l’adeguamento della durata di validità e che quindi la prescrizione di<br />

adeguamento della validità delle delibere (di cui al citato punto punto 5.7, secondo capoverso,<br />

secondo alinea) debba ritenersi applicabile alle sole delibere di finanziamento bancario.Si<br />

richiede conferma in tal senso. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, finanziamento, leasing)<br />

R. Tenuto conto di quanto indicato al punto 6.8 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006<br />

relativamente alla stipula del contratto di finanziamento agevolato per i programmi da<br />

realizzare mediante leasing, si ritiene opportuno che la delibera della società di leasing<br />

assicuri una validità almeno fino alla data presumibile di ricevimento del decreto di<br />

concessione provvisoria.<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.1.203 - D. (MPS) (7.62). Si pone il caso della verifica della conformità urbanistica del suolo sul<br />

quale è prevista la realizzazione di impianti di energia derivanti da fonti rinnovabili, requisito<br />

contemplato dal punto 1.1 della vigente circolare n. 980902 del 23 marzo 2006.<br />

Come noto, il Ministero era già intervenuto in via interpretativa sulla specifica casistica con<br />

nota n. 973405 del 23/03/2003, stabilendo che – nel caso in questione – il requisito della<br />

conformità urbanistica del suolo poteva ritenersi sussistente solo in presenza di una<br />

destinazione urbanistica di tipo industriale.<br />

Sulla questione è successivamente sopravvenuto il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003<br />

che, testualmente, recita (art. 12, comma 7) “Gli impianti di produzione di energia elettrica, di<br />

cui all’art. 2, comma 1, lettere b) e c) [ovvero: quelli alimentati da fonti rinnovabili], possono<br />

essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici”.<br />

Lo stesso art. 12 del citato D.Lgs. 387/2003 introduce per gli impianti della specie (in<br />

attuazione della Direttiva 2001/77/CE) una procedura di “autorizzazione unica”, da rilasciarsi<br />

in sede di conferenza di servizi, che costituisce titolo a costruire ed esercitare gli impianti in<br />

questione e che – in correlazione con la previsione di cui al comma 7, primo capoverso –<br />

sembra poter essere rilasciata anche per siti ubicati in zone classificate agricole, in assenza di<br />

variante dello strumento urbanistico in essere.Lo stesso art. 12, comma 10, prevede che le<br />

Regioni possano procedere a dotarsi di piani “generali”, indicando preventivamente “aree e<br />

siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti”.<br />

Si pone a questo punto la questione se - superata la necessità di una destinazione urbanistica<br />

necessariamente “industriale” dei suoli - la destinazione “agricola” dei suoli interessati dalla<br />

realizzazione di impianti da fonti rinnovabili possa di per sé consentire di ritenere sussistente<br />

il requisito di cui al punto 1.1 della circolare,. Ovvero, in caso negativo, quali altri presupposti<br />

si debbano richiedere – nel caso di aree a destinazione agricola - per il positivo riscontro di<br />

tale requisito.<br />

In proposito, il riscontro della mera destinazione agricola dei suoli pare insufficiente per<br />

almeno due motivazioni:<br />

- innanzitutto, in assenza o nelle more della relativa definizione, niente rassicura in ordine al<br />

fatto che la Regione competente possa inserire il sito interessato fra le “aree e siti non idonei<br />

alla installazione di specifiche tipologie di impianti”;<br />

- inoltre, la norma di cui al comma 7 appare chiaramente indirizzata alle Amministrazioni<br />

competenti per il rilascio dell’autorizzazione unica, alle quali viene appunto attribuita la<br />

facoltà di concedere tale autorizzazione anche in zone classificate agricole dai vigenti piani<br />

urbanistici. Ciò emerge chiaramente anche dal capoverso immediatamente successivo che<br />

impone comunque di tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo,<br />

norma che non può che essere interpretata come limite alla precedente facoltà e che appare<br />

evidentemente indirizzata all’Amministrazione competente.<br />

In altri termini, la destinazione agricola dell’area non consente di per sé di riscontrare la<br />

rispondenza dell’immobile interessato dall’iniziativa, già nell’attualità e in relazione<br />

all’attività da svolgere, ai vigenti vincoli urbanistici, in assenza dell’espressione della volontà<br />

dell’Amministrazione di qualificare (in termini generali o con il rilascio dell’autorizzazione<br />

unica) un’area agricola come destinabile alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili.<br />

Da tale constatazione emerge anche che – pur essendo superata la necessità della destinazione<br />

urbanistica necessariamente industriale dei suoli interessati dalla realizzazione degli impianti<br />

in questione, alla luce del D.Lgs. 387/2003 – restano tuttavia attuali i principi già enunciati<br />

nella nota MAP (oggi MSE) n. 973405 del 23/03/2003, in particolare laddove si richiede che<br />

la condizione di compatibilità urbanistica venga considerata valida e soddisfatta solo quando<br />

sia attestata da atti definitivi con effetto autorizzativo.<br />

Come chiaramente rilevabile da tale nota, la necessità di tali “atti definitivi con effetto<br />

autorizzativo” discende direttamente dal presupposto che la destinazione urbanistica di un<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

terreno (e quindi, per logica connessione, la compatibilità con la stessa dell’attività da<br />

svolgervi) sia il risultato dell’”esercizio delle scelte discrezionali delle pubbliche<br />

amministrazioni competenti”.<br />

Pur nel quadro del “rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di<br />

tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico”, il D.Lgs. 387/2003 non ha eliminato<br />

tale discrezionalità amministrativa da parte dell’Amministrazione competente.<br />

Pertanto, si riterrebbe che anche per le iniziative concernenti impianti di produzione di<br />

energia derivante da fonti rinnovabili – in presenza di destinazione urbanistica dei siti diversa<br />

da quella “industriale” - permanga la necessità, ai fini del riscontro del requisito richiesto dal<br />

punto 1.1 della circolare, di un atto definitivo con effetto autorizzativo. Nello specifico, tale<br />

atto potrà essere rappresentato esclusivamente dal riscontro della “conformità urbanistica” in<br />

rapporto a piani di carattere “generale” relativi ad aree e siti espressamente non idonei o,<br />

alternativamente, dall’avvenuto rilascio (entro la data di chiusura dei termini per la<br />

presentazione delle domande) dell’autorizzazione unica di cui al D.Lgs. 387/2003. Si chiede<br />

conferma dell’interpretazione adottata.<br />

D. (San paolo Imi) Viene richiesta l’agevolazione per la realizzazione di nuovi impianti<br />

eolici da realizzare su terreni agricoli.<br />

Premesso che il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (attuazione della direttiva<br />

2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche<br />

rinnovabili nel mercato interno dell’elettrcità) in vigore dal 15/02/2004, prevede all’art. 12:<br />

- comma 3): “la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica<br />

alimentati da fonti rinnovabili, ……., nonché le opere connesse e le infrastrutture<br />

indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una<br />

“autorizzazione unica” rilasciata dalla regione o da altro soggetto istituzionale delegato dalla<br />

Regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell’ambiente, di tutela del<br />

paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata<br />

dalla Regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. …….”;<br />

- comma 4): “l’autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento<br />

unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate . …… Il rilascio<br />

dell’autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l’impianto in conformità al<br />

progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l’obbligo alla rimessa in ripristino dello<br />

stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell’impianto.<br />

…..”;<br />

- comma 7): “gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all’art. 2, comma 1, lettere<br />

b) e c) (impianti alimentati da fonti rinnovabili), possono essere ubicati anche in zone<br />

classificate agricole dai vigenti piani urbanistici. ...”.<br />

Le imprese che intendono realizzare nuovi impianti eolici ritengono di aver assolto quanto<br />

richiesto dalla Circolare Esplicativa n. 980902 del 23 marzo 2006 nell’ultimo capoverso del<br />

punto 1.1 in merito alla destinazione d’uso del suolo, avendo presentato alle Amministrazioni<br />

interessate tutte le richieste propedeutiche e necessarie per formulare la domanda di<br />

“autorizzazione unica” alla competente Regione quali: studio delle potenzialità anemologiche<br />

del sito; delibere dei Consigli dei Comuni interessati nei quali si attesta l’accoglimento della<br />

proposta di realizzazione del parco eolico; convenzioni stipulate con i Comuni stessi;<br />

Certificati comunali attestanti l’inesistenza di vincoli. Si ritiene che la concreta acquisizione<br />

della “autorizzazione unica” possa essere equiparata, per analogia, all’ottenimento del<br />

“permesso a costruire”. Si ritiene , altresì, che l’assolvimento di tutte le operazioni<br />

propedeutiche alla presentazione della domanda per l’ottenimento della “autorizzazione<br />

unica” e l’assenza di motivi di diniego alla data di chiusura dei termini del Bando, come<br />

eventualmente certificato dall’amministrazione preposta al rilascio della detta autorizzazione,<br />

possa soddisfare la condizione di cui all’ultimo comma del punto 1.1 della Circolare n.<br />

980902 del 23 marzo 2006.<br />

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

D. (Centrobanca) Alcune società operanti nel settore energetico intendono presentare<br />

domanda per la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti<br />

rinnovabili.<br />

In tali casi si pone il problema della conformità urbanistica del suolo su cui verranno<br />

realizzati tali impianti, problematica già affrontata con nota del 28/03/03 da codesto spettabile<br />

Ministero.<br />

In tale occasione veniva ribadita la necessità di una destinazione urbanistica industriale con la<br />

conseguenza che la semplice attivazione da parte dell’impresa dell’iter amministrativo volto a<br />

modificare lo strumento urbanistico non potesse essere ritenuta sufficiente allo scioglimento<br />

della condizione, ma fosse necessario un “atto definitivo con effetto autorizzativo”.<br />

Attualmente l’iter autorizzativo per la costruzione e l’esercizio di un impianto alimentato da<br />

fonti rinnovabili è regolato a livello generale dal Decreto Legislativo 29/12/03 n. 387 (che ha<br />

attuato la direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia prodotta da fonti<br />

energetiche rinnovabili) ed a livello di dettaglio dalla normativa regionale e provinciale.<br />

In particolare l’art. 12 del D. Lgs 387/03 prevede che tali impianti siano sottoposti ad una<br />

“autorizzazione unica” rilasciata dall’ente competente (Regione o Provincia) che ricomprenda<br />

al suo interno tutte le autorizzazioni, i permessi e i nullaosta previsti dalla normativa vigente.<br />

Al fine di rilasciare tale autorizzazione viene infatti convocata una Conferenza di Servizi (ai<br />

sensi della L. 241/90 e successive modificazioni) alla quale prendono parte tutti i soggetti<br />

deputati a rilasciare un qualche tipo di autorizzazione. Tale autorizzazione unica, il cui iter<br />

per il rilascio deve concludersi in180 giorni, ha valore di permesso di costruire.<br />

Occorre notare che il comma 7 del citato articolo 12 prevede specificatamente che tali<br />

impianti possano essere ubicati anche in zone classificate agricole dai vigenti piani<br />

urbanistici, dunque non si configura più l’ipotesi della necessità di una modifica dello<br />

strumento urbanistico richiamata nella citata nota del 28/03/03.<br />

Sempre il citato artico 12 prevede infine che le Regioni possano procedere alla indicazione di<br />

aree e siti non idonei alla istallazione di specifiche tipologie di impianti.<br />

Ad oggi non tutte le Regioni hanno formalmente recepito e regolamentato nel dettaglio questa<br />

disposizione, ma con l’unica eccezione delle Regioni a Statuto Speciale e delle Province<br />

Autonome, si può affermare che tale norma sia da ritenersi a tutti gli effetti immediatamente<br />

applicativa.<br />

Alla luce di quanto sopra, non essendo più necessaria una modifica dello strumento<br />

urbanistico per variare la destinazione d’uso, si ritiene non giusta e penalizzante nei confronti<br />

delle altre aziende produttive, vincolare l’ammissibilità delle domande del solo settore<br />

energetico all’ottenimento del permesso di costruire (peraltro sottoposto ad un iter<br />

amministrativo più lungo –180 giorni- rispetto a quello normalmente necessario –60 giorni-)<br />

mentre per tutti gli altri settori alla semplice destinazione urbanistica industriale del terreno.<br />

In proposito si evidenzia un’ulteriore anomalia rispetto alle altre aziende produttive in quanto,<br />

poiché l’ “autorizzazione unica” prescinde dalla destinazione urbanistica del terreno, tale<br />

autorizzazione è sempre necessaria: da ciò scaturirebbe la conseguenza che anche per quegli<br />

impianti da realizzarsi in aree industriali occorrerebbe tale autorizzazione non bastando la<br />

sola destinazione industriale del terreno, configurandosi in ciò una forte penalizzazione per<br />

tali aziende.<br />

Alla luce di quanto sopra, ferma restando la valutazione della compatibilità dei tempi di<br />

realizzazione dell’impianto con i tempi della <strong>488</strong> (si ritiene opportuno prevedere una durata<br />

dei programmi di 48 mesi), si ritiene di poter accettare le domande presentate da aziende che<br />

abbiano la disponibilità dei suoli su cui edificare gli impianti ed abbiano presentato la<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

richiesta di autorizzazione unica, ancorché non ancora rilasciata, integrata da una nota<br />

dell’ufficio tecnico del Comune nel cui territorio sorgerà l’impianto attestante di essere a<br />

conoscenza del progetto in esame e che l’impianto non ricade nelle aree eventualmente<br />

indicate dalla Regione come non idonee. Tale ultima attestazione, che dovrà essere richiesta<br />

dall’impresa al Comune, potrebbe essere acquisita anche in corso di istruttoria. (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (istruttoria, rispondenza ai vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso,<br />

impianti di produzione energia da fonti rinnovabili)<br />

R. La circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che l’impresa dimostri, entro il termine<br />

ultimo di presentazione delle domande, la piena sussistenza del requisito di rispondenza, in<br />

relazione all’attività da svolgere, degli immobili interessati dal programma di investimenti ai<br />

vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso; nei casi sopraindicati,<br />

tenuto conto delle previsioni di cui all’art. 12 comma 1 del D.lgs. n. 387 del 29/12/2003, tale<br />

rispondenza potrà essere comprovata, sempre entro suddetto termine, da una delibera del<br />

Comune che, in virtù delle norme che consentono di derogare agli strumenti urbanistici<br />

vigenti nei casi di impianti aventi natura di pubblica utilità, esprima in modo evidente la<br />

volontà di consentire la realizzazione dell’impianto oggetto del programma nel sito indicato<br />

dall’impresa.<br />

9.1.204 - D. (Interbanca) Una società ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul 31°<br />

bando 2006 (Industria) per la realizzazione in un comune della Campania di un parco eolico.<br />

Al punto B6 della scheda tecnica ha indicato di disporre del suolo sede dell’investimento in<br />

virtù del Decreto Dirigenziale della Regione Campania a data 11.05.2006 con il quale il<br />

Comune ove ha sede l’investimento è autorizzato alla realizzazione dell’impianto eolico in<br />

oggetto.<br />

A seguito di una richiesta di chiarimento in merito la società ha indicato nella L. 109/1994<br />

(Legge Merloni) la fonte normativa di riferimento, essendo essa concessionaria per la<br />

realizzazione del progetto e subentrando di diritto, con effetto retroattivo, anche su tutti gli<br />

atti già stipulati dal Comune per la realizzazione del progetto, e quindi anche nei rapporti di<br />

locazione dei suoli stipulati dal Comune medesimo in data antecedente al 15.09.2006.<br />

In particolare la società ha evidenziato che:<br />

1) il progetto è stato promosso a seguito di una gara indetta nel 2005 ai sensi dell'art.<br />

37 bis della L. 109/1994 "... per 1'affidamento della concessione per la progettazione,<br />

costruzione e gestione di una centrale elettrica da fonte eolica in regime di project<br />

financing... "<br />

2) il Comune in questione al momento della data di scadenza per la presentazione<br />

delle domande di partecipazione alla predetta gara (sempre nel 2005) si era già assicurato la<br />

disponibilità del terreno per la durata di 28 anni stipulando con i proprietari un<br />

compromesso per la locazione delle aree interessate dall'inziativa, compromessi sottoposti a<br />

registrazione e trascrizione<br />

3) alla gara ha partecipato la società controllante della richiedente, che si è<br />

aggiudicata la concessione nel corso del 2006<br />

4) come previsto dall’articolo 37 quinques della Legge Merloni la società<br />

aggiuducataria della concessione ha costituito (primi di settembre del 2006) la società di<br />

progetto destinata alla realizzazione ed alla gestione dell’opera (la nostra richiedente)<br />

5) solo in data successiva a quella di chiusura del bando la nostra richiedente ha<br />

stipulato con il Comune la concessione il cui oggetto è la progettazione definitiva ed<br />

esecutiva della centrale eolica, l’esecuzione dei lavori, la gestione funzionale ed economica<br />

dell’opera ed il finanziamento economico dell’intervento, diventando così “la<br />

concessionaria, subentrando nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità<br />

di approvazione od autorizzazione”, come recita l'articolo 37-quinquies della legge<br />

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

109/1994<br />

La società richiedente, dunque, sostiene che a seguito della stipula di tale concessione essa<br />

è subentrata, con effetto retroattivo, in tutti i rapporti originatisi in capo al Comune<br />

promotore del progetto, compresa la disponibilità del terreno oggetto dell'insediamento,<br />

senza necessità di ulteriori atti. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, disponibilità suolo e<br />

fabbricati, atto di concessione comunale)<br />

R. Il punto 1.1 della Circolare Ministeriale n° 980902 del 23.03.2006 prevede che, per<br />

beneficiare delle agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, il soggetto richiedente debba comprovare la<br />

piena disponibilità del suolo entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />

domande di agevolazioni. Nel caso in questione la prova della disponibilità può essere data<br />

solo dall’atto di Concessione stipulato con il Comune (stipula che è però successiva alla data<br />

ultima valida per la presentazione delle domande). La domanda, pertanto, non può essere<br />

ammessa alle agevolazioni.<br />

9.1.205 - D. (Unicredit) (7.63) Si presenta il caso di una società che intende realizzare un<br />

investimento in una unità locale ubicata nell’ambito di un’area ASI. A fronte di tale<br />

programma ha presentato, quale documentazione attestante la piena disponibilità<br />

dell’immobile, esclusivamente un certificato del consorzio nel quale si autorizza il presidente<br />

dello stesso a stipulare un contratto d’affitto con la proponente. A seguito delle verifiche<br />

condotte è emersa la seguente situazione: la richiedente dell’agevolazione occupa (dal 1994)<br />

l’immobile in forza di un contratto di affitto di ramo d’azienda stipulato con una società che<br />

nel frattempo è fallita. Detta società fallita risultava proprietaria dell’immobile (costruito con<br />

i benefici della legge 219/81 ex art. 32). A seguito del fallimento, con decreto del Ministero<br />

del 1999, l’immobile viene trasferito in proprietà all’ASI. La proponente ha continuato a<br />

pagare il canone previsto al curatore fallimentare sino al 2001.<br />

Risulta inoltre dalla documentazione acquisita che a seguito della procedura fallimentare, il<br />

consorzio non avesse il possesso del lotto sul quale sorge l’immobile, situazione che ha<br />

impedito alla proponente successivamente a tale data di continuare a pagare quanto dovuto.<br />

La controversia insorta fra l’ASI e la curatela risulta essere stata risolta solamente nel corso<br />

del luglio 2006.<br />

Nel frattempo la proponente ha presentato nel 2005 una domanda di agevolazioni nell’ambito<br />

di un contratto d’area e chiedendo pertanto l’assegnazione del lotto all’ASI. Quest’ultimo ha<br />

provveduto nel corso del 2005 a rilasciare una delibera di assegnazione provvisoria del lotto<br />

sul quale sorge lo stabilimento, condizionando però la stessa al positivo iter istruttorio del<br />

contratto d’area.<br />

Dalle informazioni assunte risulta che il contratto in questione è stato chiuso successivamente<br />

al termine utile di presentazione della documentazione del 31° Bando L. <strong>488</strong>. Nelle more<br />

dell’iter istruttorio connesso con il contratto d’area non risultava pertanto possibile da parte<br />

dell’ASI procedere con la stipula del contratto d’affitto (in quanto subordinato ad<br />

avvenimento futuro), spiegando pertanto il contenuto del certificato rilasciato dallo stesso<br />

(mandato al presidente a stipulare il contratto d’affitto) e fornito come giustificativo della<br />

piena disponibilità. Si richiede se, nelle condizioni esposte, la domanda possa ritenersi<br />

istruibile. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, assegnazione<br />

area ASI)<br />

R. Nel caso prospettato si ritiene che la condizione di piena disponibilità dell’immobile non<br />

sia puntualmente soddisfatta come previsto al punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23<br />

marzo 2006. La domanda pertanto deve essere rigettata.<br />

9.1.206 - D. (MPS) Si presenta il caso di una società che intende presentare un radicale intervento<br />

di ristrutturazione di un complesso immobiliare alberghiero inattivo, costituito da fabbricati e<br />

circostante appezzamento di terreno.<br />

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Relativamente a tale complesso immobiliare, alla scadenza dei termini di presentazione delle<br />

domande di agevolazione a valere sul bando Turismo, la Società detiene:<br />

a) la proprietà esclusiva di porzioni del complesso immobiliare alberghiero (circa il<br />

95%), nonché dell’appezzamento di terreno circostante (in parte edificabile);<br />

b) il 98,88% delle quote di una multiproprietà alberghiera indivisa, relativa al residuo<br />

5% circa dell’immobile.<br />

Il programma di investimenti presentato dall’impresa prevede interventi di totale<br />

ristrutturazione dell’attuale edificio, al fine di realizzare una residenza turistico-alberghiera<br />

con annessi ristorante, bar, centro benessere e sala congressi.<br />

L’impresa ha presentato la domanda nel presupposto di poter attestare la piena disponibilità<br />

dell’immobile oggetto degli investimenti da agevolare, per la porzione dello stesso non in<br />

proprietà esclusiva, sulla base di un regolamento del condominio del complesso edilizio in<br />

esame. Tale regolamento prevede che eventuali interventi di ristrutturazione globale del<br />

fabbricato, possano essere approvati senza la necessità del voto unanime dei comproprietari,<br />

essendo sufficiente “un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei Condomini ed i<br />

due terzi del valore del complesso edilizio secondo la sua attuale consistenza”.<br />

Ne conseguirebbe la possibilità per la società richiedente di dar corso al progettato intervento<br />

anche in assenza del voto favorevole della minoranza dei condomini, tuttora proprietari delle<br />

residue quote di multiproprietà.<br />

Si richiede un parere circa la sussistenza nel caso in esame del requisito della piena<br />

disponibilità dell’immobile di cui al punto 1.1 della circolare. (44 – 13 e 20/11/2006)<br />

(istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, multiproprietà) TUR<br />

R: Si ritiene che i diritti/titoli di proprietà dell’impresa non risultino idonei ad attestare la<br />

piena disponibilità dell’intero immobile interessato dall’iniziativa, in quanto riferiti solo a<br />

porzione, seppure prevalente,dell’immobile stesso. Ne consegue la mancanza del requisito<br />

della piena disponibilità dell’immobile interessato dall’iniziativa richiesta dal punto 1.1 della<br />

circolare n. 980902 del 23 marzo 2006. La domanda pertanto deve essere rigettata.<br />

9.1.207 - D (Centrobanca). Si prospetta il caso dell’azienda “A srl” che per la dimostrazione della<br />

disponibilità dell’immobile, oggetto dell’investimento proposto, ha presentato oltre ai titoli di<br />

proprietà, anche il progetto di fusione per incorporazione dell’azienda “B sas”, proprietaria di<br />

una porzione dell’immobile, in “A” stessa.<br />

In particolare, la società “A” possiede l’intero capitale sociale della società “B” in forza<br />

dell’acquisizione del 100% delle quote avvenuto in data 26/4/06 e 6/9/06 (acquisto dell’1%).<br />

La società “B” non svolge alcuna attività ed è proprietaria di parte dell’immobile (terreno)<br />

oggetto dell’investimento proposto dalla società “A”.<br />

Alla data di presentazione della domanda 15/9/06, entrambe le società avevano approvato il<br />

progetto di fusione per incorporazione della società “B” nella società “A”. Alla medesima<br />

data non era stata ancora perfezionata la fusione.<br />

Inoltre, non vi è alcun atto, stipulato tra i due soggetti giuridici “A” e “B”, che trasferisca la<br />

disponibilità del bene dall’uno all’altro. I due soggetti mantengono ciascuno la propria<br />

personalità giuridica fino all’avvenuta fusione.<br />

Precisato quanto sopra, la banca concessionaria ritiene che alla data ultima di presentazione<br />

delle domande, la società richiedente “A” non aveva di diritto la disponibilità di tutta l’area<br />

oggetto del programma di investimenti per i quali intende richiedere le agevolazioni.<br />

Si ritiene che in questo particolare caso la disponibilità dell’immobile oggetto<br />

dell’investimento (terreno) sia desumibile dalla proprietà diretta di una parte e indiretta<br />

(controllata al 100%) della restante e che di fatto siano rispettati i requisiti previsti dal bando.<br />

(44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, fusione)<br />

R. Tenuto conto che alla data di chiusura dei termini di presentazione delle domande le due<br />

imprese non erano ancora fuse e che alla predetta data non veniva dimostrata da parte<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dell’impresa richiedente, ai sensi del punto 1.1 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006,<br />

la disponibilità di una porzione dell’area oggetto del programma, la domanda di<br />

agevolazioni non può ritenersi ammissibile.<br />

9.1.208 - D. (MPS) Si presenta il caso in cui – ad attestazione della disponibilità ai sensi del punto<br />

1.1 della circolare – l’impresa ha fornito un contratto di locazione immobiliare soggetto ad<br />

IVA (stipulato prima del 4 luglio 2006), per il quale la registrazione all'Agenzia delle Entrate<br />

è stata effettuata successivamente al 15/9/2006.<br />

L'impresa ci fa presente – senza peraltro fornire alcuna documentazione probatoria - che, con<br />

l'entrata in vigore della L. 248/2006 (legge di conversione del cosiddetto "Decreto Bersani")<br />

avvenuta nello scorso agosto, è stato impossibile procedere a registrare l'atto in quanto<br />

l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente per zona ha opposto di essere in attesa di un<br />

apposito provvedimento di regolamentazione, che in effetti è stato emesso il 14/9/2006 e<br />

pubblicato in GURI il 21/9 successivo.<br />

La citata L. 248/2006 stabilisce infatti che:<br />

Ai fini dell'applicazione delle imposte proporzionali di cui all'articolo 5 della Tariffa, parte<br />

prima, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del<br />

Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per i contratti<br />

di locazione o di affitto assoggettati ad imposta sul valore aggiunto, sulla base delle<br />

disposizioni vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in corso di<br />

esecuzione alla medesima data, le parti devono presentare per la registrazione una apposita<br />

dichiarazione, nella quale può essere esercitata, ove la locazione abbia ad oggetto beni<br />

immobili strumentali di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-bis) della Tariffa, parte prima,<br />

del predetto decreto n. 131 del 1986, l'opzione per la imposizione prevista dall'articolo 10,<br />

primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.<br />

633, con effetto dal 4 luglio 2006. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate,<br />

da emanare entro il 15 settembre 2006, sono stabiliti le modalità e i termini degli<br />

adempimenti e del versamento dell'imposta.<br />

Il nuovo provvedimento stabilisce oggi che “Per i contratti di locazione e affitto in corso di<br />

esecuzione al 4 luglio 2006 e assoggettati ad imposta sul valore aggiunto in base alle<br />

disposizioni vigenti fino a tale data, gli adempimenti previsti ai fini dell’applicazione delle<br />

imposte indirette dall’art. 35, comma 10-quinquies, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223,<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, compresa l’eventuale<br />

opzione per il regime di imponibilità all’imposta sul valore aggiunto di cui all’articolo 10,<br />

comma 1, numero 8), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, sono eseguiti, indipendentemente dal<br />

numero di unità immobiliari possedute, per via telematica”, da effettuarsi “a decorrere dal 1°<br />

novembre 2006 e non oltre il 30 novembre 2006”, pena l’applicazione di sanzioni di cui alle<br />

disposizioni concernenti l’imposta di registro.<br />

La mancata registrazione nei termini deriverebbe in questo caso dalla impossibilità della<br />

registrazione opposta dagli Uffici e non da circostanze riconducibili “alla volontà, a colpa o a<br />

negligenza dell'impresa”.<br />

A sua volta l’assenza pro tempore di norme attuative in materia in un periodo che, per pura<br />

casualità, coincideva temporalmente con le ultime settimane immediatamente precedenti la<br />

scadenza del termine di presentazione delle domande (e dunque del completamento della<br />

documentazione necessaria, a pena di inammissibilità) appare di per sé una situazione non<br />

ricorrente e dunque avente caratteri di “eccezionalità”.<br />

In questo caso, si riterrebbero dunque sussistenti quelle “eccezionali cause di forza maggiore,<br />

e quindi …circostanze che in nessun modo possano ricondursi alla volontà, a colpa o a<br />

negligenza dell'impresa” che, per altre questioni, consentono di superare le eventuali<br />

conseguenze sfavorevoli che la normativa riconnette al superamento di certi termini (si<br />

vedano i punti 3.12 e 9.1 della circolare).<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si ritiene pertanto di poter ammettere la domanda all’istruttoria. Si richiede conferma in tal<br />

senso. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, disponibilità suolo e fabbricati, registrazione<br />

telematica)<br />

R. L’opposizione dell’Ufficio dell’Agenzia delle entrate, nelle more della pubblicazione del<br />

citato provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima, di fatto non impediva la possibilità<br />

di registrare comunque il contratto nei termini previsti dalla L<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, essendo il<br />

provvedimento riferita solo alle nuove modalità di registrazione telematica. Pertanto la<br />

domanda deve essere rigettata.<br />

9.1.209 - D. (Centrobanca) Si presenta il caso di un’impresa che prevede la realizzazione di un<br />

programma di investimenti con il sistema c.d. “misto” che, con riferimento ai beni da<br />

acquisire direttamente, non ha presentato alcuna delibera di finanziamento bancario ordinario<br />

avendo ottenuto una delibera per il finanziamento leasing che garantisce il rispetto della<br />

misura minima del 15 % della quota di finanziamento agevolato richiesto riferita agli<br />

investimenti ammissibili nel loro complesso.<br />

Si richiede se la suddetta istanza possa comunque essere considerata valida.<br />

D. (MPS) Si presenta il caso di un programma di investimenti da realizzarsi in parte mediante<br />

locazione finanziaria. L’impresa ha prodotto la sola delibera da parte di società di leasing<br />

secondo l’idoneo schema di Comunicazione di Esito di Delibera.<br />

In proposito, la vigente circolare (punto 2.3) stabilisce che “Nel caso in cui il programma di<br />

investimenti preveda, in tutto o in parte, beni acquisiti tramite locazione finanziaria,<br />

l'operazione di leasing (…) sostituisce il finanziamento bancario ordinario, con riferimento<br />

ai soli investimenti realizzati tramite la stessa operazione di leasing e nei limiti della quota<br />

necessaria ad assicurare la parità di importo con il finanziamento agevolato richiesto, la cui<br />

misura minima è comunque pari al 15% degli investimenti ammissibili”.<br />

Inoltre, i punti 2.1 e 5.3 della circolare prevedono, quale condizione di ammissibilità della<br />

domanda, la presentazione, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle<br />

domande, di una delibera di finanziamento bancario e/o di leasing.<br />

Nel caso in esame, si riterrebbe di poter concludere positivamente l’istruttoria della domanda,<br />

ammettendo alle agevolazioni la sola parte del programma di investimenti che risulta<br />

“supportata” da idonea delibera (ed escludendo quindi quella realizzata mediante acquisto<br />

diretto per la quale non è stata presentata delibera di finanziamento ordinario), a condizione<br />

che , una volta riscontrata la sussistenza di tutte le altre condizioni per l’ammissione alle<br />

agevolazioni, tale quota parte del programma di investimenti risulti di per sé organica e<br />

funzionale come prescritto dal punto 3.1 della circolare. Si richiede conferma di tale<br />

impostazione. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria, finanziamento, programmi misti)<br />

R. Il punto 2.3 della circolare ministeriale 980902 del 23/03/2006 stabilisce che nel caso in<br />

cui il programma preveda sia investimenti da realizzare mediante leasing sia investimenti da<br />

realizzare mediante acquisto diretto (c.d. “programmi misti”), sarà comunque necessaria, in<br />

relazione a questi ultimi, la sussistenza di un finanziamento bancario di importo pari a<br />

quello del finanziamento agevolato riguardante detti investimenti diretti. Qualora, in<br />

relazione ad un programma misto, la banca ritenga che gli investimenti per i quali non sia<br />

stata presentata la delibera di finanziamento possano essere esclusi senza compromettere il<br />

requisito di organicità e funzionalità del programma, la domanda può essere ammessa anche<br />

in mancanza della suddetta delibera.<br />

9.1.210 - D. (Italease) (12.61) La normativa (punto 6.2 della Circolare MAP n. 980902 del<br />

23/03/2006) dispone che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su<br />

richiesta dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari<br />

a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in<br />

presenza di programmi di investimento misti, si richiede se sia obbligatorio osservare<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

nell’ambito di ciascun sistema di acquisizione la stessa misura percentuale di incremento, o se<br />

viceversa si possano adottare differenti misure percentuali, fermo restando l’obbligo di<br />

mantenere nell’ambito di ciascun sistema di acquisizione una misura percentuale di<br />

finanziamento che ricada entro i limiti minimi e massimi previsti: Questa banca ritiene<br />

percorribile tale seconda ipotesi. Si chiede conferma in merito”.<br />

D. (Unicredit) L’art. 6.2 della Circolare n. 980902 del 23/03/2006 quarto alinea prevede :<br />

che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta<br />

dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello<br />

della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si<br />

ricorda che l’importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal predetto<br />

incremento, deve essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della quota di<br />

leasing ad esso equiparata ; in ogni caso l’ammontare complessivo del contributo in conto<br />

capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota<br />

leasing equiparata) non può superare l’importo degli investimenti ammissibili.<br />

Si presentano i seguenti casi:<br />

caso 1)<br />

L’ azienda ha presentato un investimento di 1.000k€ e alla luce della dimensione aziendale,<br />

dell’ubicazione dell’unità produttiva e della riduzione della richiesta del contributo in conto<br />

capitale operata, avrebbe potuto richiedere un finanziamento agevolato per un valore che va<br />

dal 15% (minimo) al 18% ( massimo).<br />

La stessa al momento della presentazione della domanda ha inserito un importo di 150k€<br />

equivalente quindi al minimo 15%.<br />

Alla luce dell’attività istruttoria condotta risultano ammissibili alle agevolazioni solo 900 k€ e<br />

il finanziamento agevolato si ridurrebbe a 135 k€. ( 15% dell’ammissibile).<br />

L’azienda asserisce che in ogni caso realizzerà l’intero programma (1.000k€) ed il<br />

finanziamento agevolato spettante sarebbe comunque pari di 150 k€ in quanto rappresenta il<br />

16,7% delle spese agevolabili (900 k€.) e quindi nei limiti previsti dalla norma ( alla luce<br />

della sua richiesta di contributo in c/capitale) .<br />

caso 2)<br />

L’ azienda ha presentato stesso investimento di 1.000k€ con modalità mista di acquisizione<br />

dei beni (diretti e leasing) allegando 3 delibere di società di leasing differenti ognuna per una<br />

quota del totale leasing ed una di una banca finanziatrice per la parte diretta.<br />

Verificandole nel dettaglio appare evidente che in ognuna delle delibere (banca e società di<br />

leasing) si richiede una percentuale differente di finanziamento agevolato ( ad es 15%, 16,5%<br />

18%, e 15, 4%) sempre comunque nei limiti della norma.<br />

L’azienda nella predisposizione della scheda tecnica al punto B12 ha indicato nella richiesta<br />

dei finanziamenti agevolati degli importi medi (uno per la parte diretta ed uno per la parte<br />

leasing) che danno comunque luogo ad una percentuale media unica (16,2%) ancora diversa<br />

da quelle previste dai soggetti finanziatori e sempre comunque nei limiti consentiti dalla<br />

normativa.<br />

Alla luce della riduzione delle spese ammissibili effettuata in sede istruttoria (900 k€) è parere<br />

di questa Banca che il finanziamento agevolato si riduca a 145,8 k€. (16,2% dell’ammissibile)<br />

da applicare pro quota a tutti i soggetti finanziatori ( banca e società di leasing). (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (istruttoria, finanziamento agevolato, riduzione delle spese)<br />

R.. Il punto 6.2 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, prevede che alla minore<br />

richiesta del contributo in conto capitale può corrispondere, a scelta dell’impresa, un<br />

incremento del finanziamento agevolato fino a corrispondenza del minor importo di<br />

contributo previsto. Pertanto, tenuto conto dell’eventuale riduzione del programma di spesa,<br />

i valori di finanziamento agevolato indicati in relazione a ciascuna delle delibere presentate<br />

possono considerarsi ammissibili, ove siano comunque ricompresi nei limiti previsti dalla<br />

9.1.76


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normativa, seppure le relative misure percentuali in rapporto all’investimento complessivo,<br />

non corrispondano a quelle originariamente previste nella domanda.<br />

9.1.211 - D. (MPS) (12.62) Si presenta il caso di una società il cui esercizio sociale non coincide<br />

con l’anno solare (il bilancio di ogni esercizio chiude statutariamente il 30 settembre di ogni<br />

anno) e che ha indicato al punto C2 della scheda tecnica alcuni dati per il riconoscimento<br />

della premialità per la quota di fatturato derivante da esportazione (DM 1° febbraio 2006, art.<br />

8, comma 12 sub b); vigente circolare, punto 6.5, sub b)).<br />

Ai fini del computo di questa premialità, la circolare (al citato punto 6.5, sub b)), dispone che:<br />

- il valore del fatturato venga rilevato dal bilancio redatto a fini civilistici (rilevando il “valore<br />

complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti<br />

norme del codice civile”);<br />

- il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare venga rilevato dalla<br />

dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento, il cui riferimento<br />

temporale è l’anno solare.<br />

Nel caso in esame, pertanto, si verrebbe ad impostare un rapporto fra due dati non omogenei<br />

dal punto di vista temporale e dunque non confrontabili.<br />

Al fine di rendere i dati temporalmente omogenei, si riterrebbero percorribili le seguenti<br />

soluzioni:<br />

A) acquisire dall’impresa estratti della contabilità (eventualmente corredati da<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sintesi degli stessi dati) relativi al fatturato<br />

complessivo dei dodici mesi componenti l’anno solare, con le opportune integrazioni idonee<br />

al raccordo con il punto A.1 del conto economico civilistico;<br />

B) in alternativa o in subordine, acquisire dall’impresa estratti della contabilità a fini<br />

IVA, riferiti temporalmente ai 12 mesi a cui si riferiscono i singoli bilanci di esercizio (anche<br />

in questo caso eventualmente corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sintesi<br />

degli stessi dati).<br />

Si riterrebbe maggiormente percorribile la soluzione sub A).<br />

Si richiedono indicazioni sul comportamento da adottare. (44 – 13 e 20/11/2006) (istruttoria,<br />

indicatori, confrontabilità dei dati contabili)<br />

R. Si conferma la soluzione proposta dalla banca concessionaria.<br />

9.1.76


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

9.2 RELAZIONE ISTRUTTORIA<br />

9.2.1 - D. (Centro Banca) Relativamente alle domande a valere sui fondi 1996, in considerazione<br />

sia dei tempi di consegna del software per le istruttorie da parte del Ministero e dell’I.P.I., sia<br />

dall’elevato numero di domande pervenute alle Banche concessionarie, e tenuto altresì conto<br />

dei termini improrogabili previsti dalla legge a carico delle Banche medesime per l’istruttoria,<br />

si richiede se sia obbligatorio che le relazioni di istruttoria debbano essere in tutti i casi<br />

corredate di dettagliati elementi tecnici (quali, ad esempio, gli indici di bilancio). (3 -<br />

29/05/96) (istruttoria, relazione, indici di bilancio)<br />

R. La relazione istruttoria, ai sensi dell'art. 4 della convenzione tra il Ministero e le banche<br />

concessionarie, deve essere redatta sulla base dello schema predisposto dal Ministero stesso<br />

e secondo gli standards dal medesimo definiti. E' lasciata alla responsabilità delle banche<br />

concessionarie l'approfondimento di taluni dati, quali gli indici di bilancio, sulla base dei<br />

quali deve essere formulato il giudizio conclusivo sull'agevolabilità dell'iniziativa.<br />

9.2.2 - D. Come comportarsi, ai fini della compilazione del punto B17 della relazione istruttoria<br />

(certificazione antimafia), nel caso in cui l’importo dell’agevolazione concedibile non superi i<br />

50 milioni di lire? (6 - 25/06/96) (istruttoria, relazione, agevolazione inferiore a 50<br />

milioni)<br />

R. Qualora l’ammontare dell’agevolazione concedibile (somma delle tre quote annuali) non<br />

superi i 50 milioni di lire, la banca concessionaria deve convenzionalmente rispondere “NO”<br />

a “risultano cause di divieto o di sospensione (art. 10 L. 575/65)” del punto B17 della<br />

relazione istruttoria, senza compilare nessun altro campo; quindi, ignorando il conseguente<br />

messaggio di errore “non bloccante” del software, deve compilare le relative note con una<br />

frase del tipo: “Per l’iniziativa in argomento non è richiesta certificazione antimafia, dal<br />

momento che l’importo dell’agevolazione concedibile non supera i 50 milioni di lire”.<br />

9.2.3 - D. (S. Paolo) A conclusione della pratica, la banca deve trasmettere anche le copie delle<br />

fatture:<br />

- il visto di conformità agli originali deve essere apposto necessariamente a secco?<br />

- gli originali delle fatture vanno invalidati (cfr. L. 64)? (7- 10/07/96) (istruttoria, relazione,<br />

allegati)<br />

R. L’attestazione, da parte della banca concessionaria, di conformità agli originali della<br />

copia della documentazione di spesa (punto 8.5 della circolare n. 38522/95), prevista solo<br />

per le fatture o le altre documentazioni fiscalmente valide e non per gli elenchi o gli elaborati<br />

di contabilità industriale, consiste, in alternativa, in un visto, in una punzonatura o in un<br />

timbro a secco. L’invalidazione degli originali non è prevista dalla normativa.<br />

9.2.4 - D. (B. Napoli) Nel caso in cui gli istituti non abbiano elementi di riferimento per assumere<br />

decisioni: in che modo vanno segnalate al MICA, nell’eventuale mancanza di chiarimenti in<br />

tempo utile da parte del Comitato Tecnico, allorché le pratiche istruite verranno inviate al<br />

MICA stesso? E’ sufficiente una nota di accompagnamento, stante l’impossibilità di<br />

introdurre tali elementi nello schema di relazione istruttoria? (8 - 16/07/96) (istruttoria,<br />

relazione)<br />

R. I compiti del Comitato sono consultivi e, certamente, non istruttori, in sostituzione di quelli<br />

della banca concessionaria. Quest’ultima deve condurre i necessari accertamenti e, sulla<br />

base degli elementi acquisiti e dei propri convincimenti, formulare la propria proposta al<br />

Ministero in forma positiva, negativa o subordinata ad una o più delle condizioni previste<br />

dallo schema di relazione istruttoria. Il giudizio conclusivo - che, quindi, non può essere<br />

9.2.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dubitativo - può essere accompagnato, attraverso le note o il giudizio stesso, dalle relative<br />

motivazioni che, comunque, non possono introdurre contraddizioni o dubbi rispetto al<br />

giudizio complessivo medesimo.<br />

9.2.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10. SPESE AMMISSIBILI<br />

10.1 - D. (Centro Banca) Sono ammissibili le opere immobiliari esterne all’area aziendale<br />

(tombinature di fossi, ponticelli, asfaltature ecc...)? (3 - 29/05/96) (spese ammissibili, opere<br />

immobiliari su suolo non di proprietà)<br />

R. Le opere realizzate su suolo non di proprietà dell'impresa richiedente possono essere<br />

considerate ammissibili alle agevolazioni purché indispensabili per la funzionalità<br />

dell'iniziativa e purché realizzate su area della quale l'impresa stessa ha la disponibilità per<br />

non meno di cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'iniziativa medesima.<br />

10.2 - D. (Centro Banca) Le opere “immobiliari” devono essere preventivate con documentazione<br />

redatta da un tecnico iscritto all’albo professionale? (3 - 29/05/96) (spese ammissibili, opere<br />

immobiliari, documentazione)<br />

R. Non vi è alcun obbligo al riguardo.<br />

10.3 - D. (Centro Banca) Le superfici ad uso “esposizione” sono da intendersi comprese tra le<br />

spese di rappresentanza e quindi totalmente escluse? (3 - 29/05/96) (spese ammissibili, spese<br />

di rappresentanza)<br />

R. Le strutture adibite ad "esposizione" vengono considerate destinate ad attività<br />

promozionali; le relative spese, quindi, non possono essere considerate ammissibili<br />

10.4 - D. (S. Paolo) Come calcolare le percentuali del 10% (suolo) e 3%-5% (studi fattibilità, ecc.)<br />

dell’investimento complessivo (al netto o al lordo delle suddette spese)?<br />

D. (S. Paolo) La sistemazione del terreno e le indagini geognostiche sono escluse dalla<br />

percentuale del 10% relativa al terreno?<br />

D. (S. Paolo) Progettazione e studi: il 5% dell’investimento è comprensivo di oneri di<br />

urbanizzazione e il 3% è senza tali oneri? (3 - 29/05/96) (spese ammissibili, acquisto del<br />

suolo, spese di studio e progettazione)<br />

R. La spesa relativa all'acquisto del suolo (al netto delle spese notarili, di quelle per la<br />

sistemazione e per le eventuali indagini geognostiche) può essere ammessa nel limite del 10%<br />

del totale complessivo ammissibile, comprensivo, quindi, di tale spesa stessa. Il medesimo<br />

criterio vale per il limite del 3% o del 5% (quest'ultimo nel caso in cui vi siano anche gli<br />

oneri di urbanizzazione) relativo alle progettazioni, agli studi di fattibilità, ecc.. A tal fine è<br />

consentito alle banche concessionarie rettificare, anche in aumento, le spese di cui sopra,<br />

indicate dalle imprese in conseguenza di una erronea interpretazione della norma.<br />

10.5 - D. (S. Paolo) (9.1.40) Da una interpretazione rilasciata dal MICA (17.4.96) è stato chiarito<br />

che è possibile presentare più domande in corrispondenza di più interventi di leasing sulla<br />

stessa unità produttiva, purché detti interventi siano riferiti a singoli programmi organici e<br />

funzionali: è corretta l’interpretazione che l’acquisto di un singolo macchinario può<br />

rappresentare un programma organico e funzionale? (3 - 29/05/96) (spese ammissibili,<br />

acquisto di singolo macchinario)<br />

R. Le iniziative a fronte delle quali possono essere richieste le agevolazioni, ad eccezione di<br />

quelle concernenti l'acquisto di singoli macchinari, sono correlate a programmi di<br />

investimenti organici e funzionali.....(art. 2, comma 3 del regolamento). I programmi<br />

concernenti l'acquisto di singoli macchinari devono essere ricondotti ad una delle tipologie<br />

ammissibili di cui all'art. 3 del regolamento (punto, 3.8 della circolare n. 38522/95).<br />

10.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10.6 - (Direttiva) (9.1.44 - 13.9) - Acquisto del solo immobile. L'acquisto dell'immobile aziendale,<br />

qualora non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle<br />

tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se<br />

l'impresa titolare della domanda conduceva precedentemente la propria attività in locali in<br />

fitto. In tal caso, si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla<br />

riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di<br />

"ristrutturazione". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (spese ammissibili, acquisto di immobile)<br />

10.7 - (Direttiva) - Acquisto di beni in valuta estera. Nel caso di acquisto di beni in valuta estera, il<br />

contro valore in lire da considerare ai fini dell'ammissibilità e congruità della spesa, è quello<br />

considerato imponibile ai fini IVA e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi<br />

extracomunitari, quello riportato sulla "bolletta doganale d'importazione" e, per quelli<br />

provenienti dall'Unione Europea, quello risultante dall'applicazione del cambio UIC vigente<br />

alla data di consegna del bene indicato espressamente sulla "fattura integrata" ai sensi del<br />

decreto-legge n.331/93, convertito dalla legge 427/93. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (spese<br />

ammissibili, acquisto di beni in valuta estera)<br />

10.8 - (Direttiva) - Attrezzature in prestito d'uso. Si può presentare il caso in cui l'impresa<br />

richiedente le agevolazioni non possieda, presso l'unità produttiva interessata dal programma<br />

di investimenti, alcuni dei macchinari o degli impianti che le consentano di completare il ciclo<br />

produttivo ed affidi, pertanto, le relative lavorazioni ad altre unità produttive - proprie, di<br />

imprese dello stesso gruppo o di terzi - conferendo alle stesse le relative attrezzature. In tal<br />

caso, dette attrezzature possono essere ammesse alle agevolazioni purché:<br />

• siano relative a lavorazioni effettivamente connesse al completamento del ciclo produttivo<br />

dell'unità interessata dall'iniziativa;<br />

• siano accessorie all'iniziativa da agevolare, nel senso che la relativa spesa ammissibile deve<br />

essere contenuta nel limite del 10% di quella relativa al capitalo "Macchinari, impianti e<br />

attrezzature";<br />

• vengano ubicate presso unità produttive localizzate, al momento dell'acquisto (data ella<br />

bolla di accompagnamento), in aree ammissibili agli interventi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>;<br />

• il legale rappresentante dell'impresa, prima che la banca concessionaria concluda la propria<br />

istruttoria, sottoscriva una dichiarazione, resa ai sensi dell'art.4 della legge 4.1.68, n.15, con la<br />

quale si impegni al rispetto dei seguenti vincoli e condizioni:<br />

- le attrezzature oggetto di agevolazioni devono essere singolarmente identificabili mediante<br />

immatricolazione ed iscrizione nel libro dei beni prestati a terzi o, nel caso di utilizzo presso<br />

altre unità produttive della stessa azienda, nel libro dei cespiti ammortizzabili; in ogni caso la<br />

loro ubicazione deve risultare dalle bolle di accompagnamento, tenute ai sensi del D.P.R.<br />

n.627 del 6.10.78 e del D.M. 29.11.78 e successive modifiche e integrazioni;<br />

- dovranno essere fornite, appena ceduta l'attrezzatura, l'esatta indicazione ed ubicazione<br />

territoriale dell'unità produttiva presso la quale si trova ciascuna attrezzatura medesima e gli<br />

elementi utili di conoscenza in riferimento ai relativi contratti posti in essere (modalità,<br />

durata, ecc.);<br />

- il legale rappresentante della ditta cedente deve comunicare, tempestivamente ed in via<br />

preventiva, qualunque eventuale modifica di ubicazione delle attrezzature agevolate e/o<br />

variazione nella consistenza delle stesse;<br />

- la cessione in uso delle attrezzature deve avere carattere gratuito;<br />

- le attrezzature agevolate non devono essere destinate a finalità produttive estranee a quelle<br />

dell'impresa cedente; a tal fine quest'ultima deve acquisire e trasmettere alla banca<br />

concessionaria, appena possibile, una dichiarazione sostitutiva di notorietà delle ditte<br />

10.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

cessionarie con la quale assumono un impegno in tal senso.<br />

Di ciascuna attrezzatura data in uso a terzi, l'impresa richiedente le agevolazioni deve fornire<br />

le caratteristiche dimensionali e di prestazione, nonché la sua vita utile. (Direttiva 38129 -<br />

18/04/96) (spese ammissibili, attrezzature in prestito d’uso)<br />

10.9 - (Direttiva) Il cliente acquista immobile da società in liquidazione situato in unità produttiva<br />

separata - è finanziabile? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (spese ammissibili, acquisto di<br />

immobile)<br />

R. L'acquisto è ammissibile solo se in detta unità produttiva è configurabile una iniziativa a<br />

se stante.<br />

10.10 - D. (S. Paolo) Preliminare di vendita del suolo aziendale tra due società i cui soci-<br />

amministratori di entrambe sono fratelli (agiscono in nome e per conto delle società che<br />

rappresentano), e sempre nel caso di vendite tra fratelli nell’ambito però di ditte individuali;<br />

sono accettabili tali atti? (4 - 06/06/96) (spese ammissibili, acquisto del suolo di proprietà<br />

di soci)<br />

R. L’art.4, comma 3 del regolamento prevede che, nel caso di acquisto di immobili di<br />

proprietà di uno o più soci della ditta richiedente, la relativa spesa sia ammissibile in<br />

proporzione alle quote di partecipazione nella ditta medesima degli altri soci. Ciò perché<br />

attraverso la compravendita, il o i soci venditori restano comunque proprietari del bene, in<br />

proporzione alla quota di partecipazione nell’impresa. I casi prospettati configurano una<br />

situazione diversa; la compravendita e, quindi, il passaggio di proprietà, tra due soggetti<br />

giuridici diversi, ancorché fratelli. La spesa relativa alla compravendita, fermo restando la<br />

sussistenza di altri requisiti di pertinenza e/o congruità, appare, pertanto, ammissibile.<br />

10.11 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una nuova società che intende acquisire un opificio<br />

industriale composto da più fabbricati realizzati precedentemente al 1983. Su detto opificio<br />

venne concesso nel 1987 un finanziamento per ammodernamento ai sensi del D.P.R. 902/76.<br />

In particolare le opere murarie riguardarono all’epoca le infrastrutture relative<br />

all’ammodernamento dell’impiantistica e quindi non la realizzazione di nuovi fabbricati. E’<br />

possibile finanziare con la legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> l’investimento sopra indicato, escludendo<br />

naturalmente tutti gli impianti (usati), che verranno sostituti con impianti nuovi? (4 -<br />

06/06/96) (spese ammissibili, acquisto di immobile, cumulabilità delle agevolazioni)<br />

R. L’esclusione dalle agevolazioni delle spese relative all’acquisto di immobili che hanno già<br />

beneficiato di altre agevolazioni è da intendersi con riferimento ad agevolazioni dirette alla<br />

realizzazione degli immobili stessi.<br />

10.12 - D. (M. Umbria) Azienda operante nel settore inerti che acquista un impianto di estrazione<br />

inerti comprendente terreno, edifici e macchinari usati (questi ultimi non inseriti nel<br />

programma di investimento). In questo caso il terreno rappresenta la parte più cospicua<br />

dell’investimento. Bisogna comunque tener conto delle limitazioni del 10% indicate peraltro<br />

unicamente nelle istruzioni per la compilazione del modulo? (5 - 18/06/96) (spese<br />

ammissibili, acquisto del suolo, limitazioni)<br />

R. La limitazione nei confronti delle spese relative all’acquisto del terreno (10%<br />

dell’investimento complessivo) riveste carattere generale e va, pertanto, applicata anche nel<br />

caso in esame. Inoltre, proprio per questo tipo di attività produttiva, il costo del terreno<br />

andrà valutato con particolare attenzione, dal momento che in esso è compreso l’acquisto di<br />

“materie prime”, non agevolabili.<br />

10.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10.13 - D. (BNL) Le attrezzature in prestito d’uso sono ammissibili ancorché non inserite nella<br />

domanda? Possono essere inserite in sede d’istruttoria acquisendo apposita dichiarazione<br />

integrativa dell’azienda? (5 - 18/06/96) (spese ammissibili, attrezzature in prestito d’uso,<br />

spese non inserite nel modulo di domanda)<br />

R. La particolare procedura di tipo concorsuale, seguita per l’assegnazione delle risorse<br />

finanziarie alle iniziative giudicate ammissibili, non consente che l’impresa possa,<br />

successivamente alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande, modificare<br />

volontariamente i dati contenuti nel modulo di domanda che incidono sulla formazione della<br />

graduatoria e sul calcolo delle agevolazioni.<br />

10.14 - (Direttiva) (18.2) - Sabatini non agevolata. Nel caso di beni acquisiti con un'operazione<br />

"Sabatini" non agevolata, il titolo di spesa da prendere in considerazione a tutti gli effetti è<br />

quello del fornitore. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (spese ammissibili, Sabatini non<br />

agevolata, titolo di spesa)<br />

10.15 - D. (Direttiva) (18.4) - Iniziative avviate nel '96: da quale data decorre l'ammissibilità delle<br />

spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (spese ammissibili, decorrenza)<br />

R. Dalla data della prima fattura ritenuta ammissibile.<br />

10.16 - D. (S. Paolo) (13.10) Società rileva da fallimento stabilimento con produzione sedili per<br />

auto. Iniziativa indicata quale “ampliamento”. L’acquisto attiene capannone con costo<br />

rilevante; gli impianti vengono sostituiti per produrre sempre sedili per auto però con<br />

caratteristiche diverse. In questo caso trattasi di “riattivazione”, o “nuovo impianto” con spese<br />

ammissibili in toto (capannone + nuovi impianti). (6 - 25/06/96) (spese ammissibili, acquisto<br />

di immobile, rilevazione da fallimento)<br />

R. Per quanto concerne il fatto che lo stabilimento venga rilevato da un fallimento, non vi è<br />

alcuna controindicazione. Per quanto concerne l’immobile, si richiama l’art. 4, comma 3 del<br />

regolamento ed il punto 6 della circolare n. 37835 dell’8.3.96 (ammissibilità) ed il punto 1.3<br />

della circolare n. 36157 del 19.6.96 (congruità). Per quanto concerne la tipologia, l’ipotesi<br />

più attinente sembra quella del “nuovo impianto”.<br />

10.17 - D. (Bav) (7.16 - 13.11) Qualora la tipologia dell’investimento consista nel “trasferimento”,<br />

coattivo o volontario, la perizia giurata prevista dall’art.3, comma 2 del regolamento, può<br />

essere prodotta da tecnico abilitato designato dall’impresa o il tecnico stesso deve essere<br />

designato dalla banca concessionaria? In quest’ultimo caso, le spese di perizia sono<br />

addebitabili in capo all’impresa? (6 - 25/06/96) (spese ammissibili, trasferimento, perizia<br />

giurata)<br />

R. La perizia di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento deve essere redatta da un tecnico<br />

designato dall’impresa.<br />

10.18 - D. (Efibanca) La richiedente espone a programma rilevanti costi imputabili a sviluppo di<br />

software. Si richiede se, per analogia con la legge 64, tali costi debbano essere classificati<br />

come acquisto di servizi reali in quanto il software viene elaborato sulla base delle specifiche<br />

esigenze dell’azienda. Ove ciò fosse vero, sembrerebbe che tali servizi debbano essere<br />

agevolati con apposita misura cofinanziata dalla CEE nella percentuale fissa del 50% dei<br />

relativi costi, ma solo per imprese ubicate nel Mezzogiorno. In tale caso la richiedente<br />

sarebbe esclusa dalle agevolazioni in quanto localizzata nel Centro-Nord. Generalizzando, si<br />

richiede quale atteggiamento prendere nei confronti di servizi reali che fossero stati inclusi tra<br />

gli<br />

10.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

investimenti a programma. (6 - 25/06/96) (spese ammissibili, spese di software, spese per<br />

l’acquisto di servizi reali)<br />

R. L’art. 4, comma 1, lettera f) prevede, tra le spese ammissibili, “programmi informatici<br />

commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa”. Per quanto concerne le<br />

eventuali spese per acquisto di servizi reali incluse tra gli investimenti del programma, le<br />

stesse devono, al momento, essere giudicate non ammissibili ed incluse nel piano finanziario<br />

tra le “Spese per servizi reali”, in attesa che vengano emanate le specifiche disposizioni di<br />

cui al punto 5.11 della circolare n. 38522/95.<br />

10.19 - D. (Carisbo) Acquisizione di immobile da procedura fallimentare: in questo caso, deve<br />

ritenersi comunque soddisfatta la clausola di verifica che il cespite non abbia più usufruito di<br />

agevolazioni nell’ultimo decennio o è invece necessaria una dichiarazione del curatore<br />

fallimentare in tal senso? (7- 10/07/96) (spese ammissibili, acquisto di immobile,<br />

rilevazione da fallimento)<br />

R. Anche in questo caso il bene non deve avere beneficiato di altre agevolazioni nei dieci<br />

anni antecedenti e, pertanto, ai fini della relativa verifica, può essere acquisita una<br />

dichiarazione del curatore fallimentare in tal senso.<br />

10.20 - D. (B. Napoli) Se una quota del programma di investimenti è relativa a variazioni di layout,<br />

allacciamenti e potenziamenti impiantistici, acquisto di attrezzature specifiche<br />

conseguenti all’acquisto di macchinari non inseriti nel programma in quanto agevolati<br />

mediante “bonus fiscale” ai sensi della L.341/95, ovvero all’incremento di capacità produttiva<br />

generato da tali macchinari, è possibile ammettere alle agevolazioni ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

tali investimenti? (7- 10/07/96) (spese ammissibili, cumulabilità delle agevolazioni, legge<br />

341)<br />

R. Si, purché facciano parte di un programma organico e funzionale, compiutamente<br />

rappresentato nel business plan, valido dal punto di vista tecnico, economico e finanziario, ed<br />

ancorché parte del quale benefici di altre agevolazioni.<br />

10.21 - D. (B. Napoli) Se una quota del programma di investimenti è relativa ad interventi di<br />

adeguamento alla L.626 di fabbricati e/o reparti preesistenti e non inclusi nel programma, è<br />

possibile ammettere alle agevolazioni ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> tali investimenti? (7- 10/07/96)<br />

(spese ammissibili, adeguamento alla legge 626/94 di immobili preesistenti)<br />

R. Si, purché all’interno di un programma organico e funzionale.<br />

10.22 - D. (M. Umbria) Un’azienda opera nel settore manifatturiero per la produzione di<br />

“Confezioni e maglieria per uomo, donna e bambino”, codice ISTAT 18.22.1, richiede<br />

agevolazioni per un programma di investimenti di LM: 211,2 comprendente un “furgone<br />

Mercedes spinter” per un valore di LM.45, da utilizzare per la consegna a domicilio dei<br />

prodotti finiti e per il ritiro delle materie prime. In sede istruttoria si era ritenuto opportuno<br />

escludere quest’ultima fattispecie dall’ammontare degli investimenti agevolabili in quanto<br />

mezzo mobile non strettamente necessario al ciclo di produzione. Abbiamo ricevuto una nota<br />

dall’impresa, in cui la stessa evidenzia come il ciclo di produzione “non si esaurisce nel mero<br />

flusso in entrata di materie prime ed uscita di prodotti finiti ma tocca una serie di variabili in<br />

apporto di servizi tra i quali, appunto, il servizio di consegna con ns. automezzi”....<br />

Si ritiene che la fattispecie in questione non possa rientrare all’interno del ciclo di produzione<br />

comunemente inteso, ma su sollecitazione dell’impresa, chiediamo il parere del Comitato<br />

Tecnico Consultivo. (7- 10/07/96) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. I mezzi mobili possono essere ammessi solo quando strettamente necessari al<br />

completamento del ciclo tecnologico di produzione. Il caso prospettato prevede l’impiego di<br />

10.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

tali mezzi a monte ed a valle del ciclo tecnologico di produzione e, pertanto, la relativa spesa<br />

non può essere considerata ammissibile.<br />

10.23 - D. (M. Centroitalia) (13.12) Una società ha presentato domanda ai sensi della legge <strong>488</strong><br />

per realizzare un programma di ampliamento mediante la costruzione di una seconda unità<br />

produttiva. La domanda prevede tra le spese ammissibili i soli costi relativi la terreno, alle<br />

opere murarie ed agli impianti generali. Il programma di investimento comprende anche<br />

l’acquisto di nuovi macchinari per i quali però la ditta intende avvalersi degli incentivi<br />

automatici ex legge n. 341/95 (come espressamente indicato nel business plan allegato alla<br />

domanda). Secondo il parere di un funzionario MICA l’investimento in oggetto non è<br />

ammissibile ai sensi della legge <strong>488</strong> in quanto tale tipo di intervento è approvabile solo nel<br />

caso in cui l’impresa in precedenza operava in affitto. La società ribadisce che in nessun<br />

punto della citata legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, né del regolamento n. 527/95, né delle circolari nn. 38522 e<br />

37835 è riscontrabile una norma corrispondente al suddetto parere interpretativo. Se il<br />

suddetto parere interpretativo fosse stato comunicato anche alle aziende prima della scadenza<br />

di presentazione delle domande, la società di che trattasi avrebbe avuto la possibilità oggettiva<br />

di adeguarsi a tale norma e quindi ricomprendere anche i macchinari nel piano di spesa della<br />

legge <strong>488</strong>. Come ci si deve comportare? (7- 10/07/96) (spese ammissibili, acquisto di<br />

immobile)<br />

R. L’acquisto di un immobile è ammissibile alle agevolazioni se precedentemente condotto in<br />

fitto, solo qualora lo stesso non sia inserito in un più vasto programma di investimenti<br />

inquadrabile in una delle tipologie di cui all’art. 3 del regolamento (vedi punto 5 della<br />

circolare n. 38129 del 18.4.96). L’acquisto prospettato, invece, sembra essere inquadrato in<br />

un più vasto programma di ampliamento, in parte agevolato a valere su altra legge, ed è<br />

pertanto ammissibile senza la suddetta convenzione..<br />

10.24 - D. (B. Napoli) Il caso riguarda un impianto di produzione di calcestruzzi. La ditta inserisce<br />

nel programma un mezzo mobile consistente in pompa di travaso di calcestruzzo per l’uso di<br />

cantiere che non sembra rientrare nei mezzi mobili utilizzati a completamento del ciclo delle<br />

lavorazioni e pertanto si ritiene di non ammettere. Si chiede conferma della esclusione della<br />

spesa. (8 - 16/07/96) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. Il mezzo di cui al quesito sembra utilizzato a valle del ciclo di produzione e, pertanto, non<br />

appare rientrare tra quelli ammissibili.<br />

10.25 - D. (B. Napoli) Il caso riguarda un impianto di produzione di conglomerati bituminosi. La<br />

ditta inserisce nel programma un mezzo mobile consistente in autocarro dotato di impianto di<br />

produzione vapore per consentire il mantenimento della fluidità del prodotto durante il<br />

trasporto al sito di impiego. Si chiede conferma dell’ammissibilità della spesa. (8 - 16/07/96)<br />

(spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. Il mezzo mobile di cui al quesito sembra poter rientrare tra quelli “strettamente necessari<br />

per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti” e, quindi, ammissibile alle<br />

condizioni poste dall’art. 4, comma 1, lettera e) del regolamento.<br />

10.26 - D. (B. Napoli) Viene dichiarata la realizzazione di un capannone di superficie eccedente i<br />

normali fabbisogni relativi al lay-out programmato in previsione di futuri ampliamenti di<br />

macchinario. Si chiede conferma dell’ammissibilità delle opere murarie limitatamente ed in<br />

ragione del solo lay-out previsto. (8 - 16/07/96) (spese ammissibili, opere murarie)<br />

R. Gli elementi forniti non consentono di esprimere un parere sull’argomento. Si rimanda<br />

alle valutazioni istruttorie della banca concessionaria.<br />

10.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10.27 - D. (B. Napoli) I macchinari acquistati e poi rivenduti dopo 5 anni (con fatture di acquisto e<br />

vendita) sui quali non è stato né sarà possibile, per assenza degli stessi, svolgere alcun<br />

accertamento (stato d’uso in relazione al nuovo di fabbrica, riscontro con i dati di fatture<br />

d’acquisto e di vendita, rispondenza alle necessità aziendali in termini di produzione, etc..)<br />

sono ammissibili? (8 - 16/07/96) (spese ammissibili, macchinari)<br />

R. No.<br />

10.28 - D. (B. Sardegna) L’impresa è una snc che si occupa di servizi alle imprese (elaborazione<br />

dati, assistenza finanziaria, ecc. ). Ha praticamente raddoppiato lo studio e deve attrezzarlo e<br />

arredarlo. Propone un piano di investimenti di 200 mln. per il periodo 1.1.94 - 31.12.97. Il<br />

piano è così composto:<br />

arredamento 86 mln.<br />

2 fotocopiatrici 22 mln.<br />

hardware e sw <strong>92</strong> mln.<br />

L’arredamento è chiaramente di lusso (poltrone e divani in pelle, pareti libreria in ciliegio,<br />

tavolini da fumo in cristallo), compreso l’arredamento di una sala riunioni per 16 persone. E’<br />

chiaro che l’arredamento è funzionale all’attività svolta (librerie, scrivanie e poltrone sono<br />

funzionali all’attività), ma è altrettanto chiaro che la qualità scelta ha funzione di immagine e<br />

rappresentanza (soprattutto la sala riunioni). Come ci si deve comportare con le spese<br />

ammissibili? Richiedere che l’importo della spesa sia equiparato a quello di un arredamento<br />

funzionale e moderno, ma standard e quindi ridurre il programma di investimenti? Si può<br />

ridurre il programma di investimenti d’accordo con il richiedente e rivedere la copertura<br />

finanziaria? (potrebbe cambiare qualche indicatore). E se il richiedente non è d’accordo, si<br />

può ridurre in sede istruttoria? (8 - 16/07/96) (spese ammissibili, arredi, valutazione delle<br />

spese)<br />

R. La valutazione della spesa e la conseguente eventuale riduzione della stessa, per congruità<br />

o pertinenza, rientra tra i compiti istruttori della banca concessionaria.<br />

10.29 - D. (M. Lombardo) La progettazione prevista, art.4 comma 1 - punto A, si riferisce anche ai<br />

macchinari progettati all’interno dell’azienda e costruiti presso terzi? (8 - 16/07/96) (spese<br />

ammissibili, macchinari e attrezzature, spese di studio e progettazione)<br />

R. Le spese relative a progettazioni interne di macchinari e attrezzature, ancorché questi<br />

ultimi siano poi materialmente realizzati all’esterno dell’azienda, si considerano nello stesso<br />

capitolo dei beni realizzati. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la progettazione venga<br />

effettuata all’esterno in relazione a macchinari ed attrezzature prodotti all’interno.<br />

10.30 - D. (M.Lombardo) Gli investimenti devono essere iscritti nelle immobilizzazioni a bilancio<br />

o sono da considerare anche se spesati in c/economico? (8 - 16/07/96) (spese ammissibili,<br />

iscrizione in bilancio)<br />

R. Secondo quanto indicato nell’art.4, comma 1 del regolamento, si deve ritenere ammissibile<br />

solo quanto inserito nelle immobilizzazioni di bilancio.<br />

10.31 - D. (B. Carige) (Quesito già esaminato nella riunione del 6.6.96) Un’azienda che opera nel<br />

settore della estrazione e della lavorazione dell’ardesia, ha presentato domanda di<br />

agevolazione indicando come ubicazione dell’unità produttiva il comune di Cicagna (GE) in<br />

cui viene svolta la sola lavorazione. Dall’esame dell’investimento - classificato dall’azienda<br />

come ampliamento - è stato appurato che nello stesso è compreso anche l’acquisto di terreni<br />

da adibire a cava ubicati nel comune di Triora (IM) ed in area compresa tra i comuni di<br />

10.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Lorsica (GE) e Cicagna (GE), quest’ultima area dista alcuni chilometri dal succitato<br />

stabilimento in cui viene attuata la lavorazione del materiale ardesiaco. Si precisa, inoltre, che<br />

il materiale che verrà estratto dalle nuove cave sarà lavorato nell’unità produttiva in Cicagna.<br />

In questa fattispecie è possibile considerare l’iniziativa come unica unità produttiva (tutti i<br />

comuni interessati sono inseriti in area obiettivo 5b) ed agevolare tutto il programma di spesa,<br />

come ritiene l’azienda, oppure devono essere considerate più unità produttive separate (una<br />

per comune) e quindi poter agevolare il solo investimento in Cicagna (GE)?<br />

R. La normativa non esclude che uno stesso programma possa riguardare investimenti<br />

relativi a più attività produttive, ma fa più volte esplicito riferimento all’unità produttiva<br />

nell’ambito della quale il programma viene realizzato. Non appare, pertanto, possibile<br />

ricomprendere in un’unica domanda di agevolazioni investimenti realizzati o da realizzare in<br />

più unità produttive. A tale riguardo, nel caso in cui una stessa domanda comprenda<br />

investimenti realizzati in più siti, occorre verificare se si tratti di più unità produttive o di più<br />

reparti di uno stesso stabilimento, con riferimento, soprattutto, all’occupazione, alle<br />

produzioni ed ai dati economici.<br />

D. (B. Carige) Con riferimento al quesito di cui sopra (a cui è stata data risposta nella<br />

riunione del 6.6.96) il terreno da adibire a cava deve essere considerato come suolo aziendale<br />

e quindi rientrare, ai sensi della circolare n. 38522 del 15 dicembre 1995, nel limite del 10%<br />

dell’investimento complessivo? E’ prospettabile una nuova domanda di contributo ai sensi<br />

della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> afferente il solo acquisto di un terreno da adibire a cava? (9 - 31/07/96)<br />

(spese ammissibili, acquisto del suolo, pluralità di siti)<br />

R. Ad un simile quesito è stata data già risposta nella riunione del 18.6.96 (punto 7, quesito<br />

M. Umbria) alla quale si rimanda (vd. quesito 10.12 della presente raccolta).<br />

10.32 - D. (B. Sardegna) La srl richiedente gestisce una cava in provincia di Oristano; ha realizzato<br />

con il sistema del leasing finanziario un investimento di 1.945 mln comprendente un impianto<br />

di lavaggio, selezione, frantumazione, messa a parco di materiali inerti, un escavatore Fiat -<br />

Hitachi, altri macchinari di cantiere ed un automezzo Dumper Perlini DP 255 (lit. 280 mln). Il<br />

dumper è un automezzo per il trasporto di materiali inerti (sabbia, ghiaia, materiali di riporto,<br />

ecc.), al momento attuale non è targato, quindi può essere utilizzato solo all’interno del<br />

cantiere. Si chiede se è agevolabile e se si se è necessario e sufficiente raccogliere l’impegno<br />

della ditta e della società di leasing a non richiedere che non venga targato e che sia utilizzato<br />

esclusivamente all’interno della cava per un periodo di almeno 5 anni. (9 – 31/07/96) (spese<br />

ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. I mezzi di trasporto ad uso esclusivo dello stabilimento ed utilizzati all’interno dello stesso<br />

sono ammissibili.<br />

10.33 - D. (B. Sardegna) La srl richiedente si occupa di demolizione impianti industriali,<br />

rottamazione, raccolta di carcasse di auto e di elettrodomestici (lavatrici, frigoriferi, ecc.),<br />

separazione dei vari tipi di materiali e loro riduzione in parallelepipedi tramite pressatura e<br />

successivo invio ad acciaierie per il riutilizzo dei materiali. Del programma (lit. 442,9 mln) fa<br />

parte l’acquisto di una pressa compattatrice per rottami, completa di gru, ragno, e macchina<br />

base (cioè autocarro). Si tratta in sostanza di un automezzo speciale, sul quale sono installate<br />

una benna e una pressa, da utilizzare presso depositi di rottame di altri operatori (il mezzo si<br />

reca presso i vari depositi, solleva i rottami e le carcasse da compattare, li posa all’interno<br />

della pressa e li compatta). La fattura di acquisto è unica ed è emessa dalla ditta che produce e<br />

monta la pressa. Riteniamo che il macchinario sia ammissibile per l’intero importo della<br />

fattura, in quanto parte integrante del processo di produzione. (9 - 31/07/96) (spese<br />

ammissibili, automezzi)<br />

10.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si rimanda agli esiti dell’attività istruttoria della banca concessionaria.<br />

10.34 - D. (Centrobanca) (9.1.67) La condizione di cui all'art. 4, punto g) del regolamento, che<br />

l'impresa richiedente le agevolazioni (e acquirente dei brevetti) e quella venditrice (dei<br />

brevetti medesimi) non devono trovarsi, all'atto della compravendita, nelle condizioni di cui<br />

all'art. 2359 c.c. va accertata anche nel caso che una delle due imprese non sia una società ?<br />

(10 - 04/09/96) (spese ammissibili, brevetti, società controllate e collegate)<br />

R. I criteri di cui all'art. 2359 c.c. devono intendersi, ai fini di cui si tratta, estensivamente<br />

applicabili a tutti i soggetti, ivi compresi i soci persone fisiche.<br />

10.35 - D. (B. Carige) E' stata presentata richiesta di intervento agevolativo da parte di azienda che,<br />

da sempre operante nel settore del trasporto di prodotti alimentari, ha voluto dotarsi,<br />

attraverso l'investimento in programma, di una struttura autonoma volta alla conservazione,<br />

manipolazione e distribuzione di prodotti alimentari, soprattutto frutta e ortaggi. Il codice<br />

ISTAT di attività della ditta è il 15.33 (Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi),<br />

codice compreso tra quelli ammessi a beneficiare delle provvidenze di cui alla legge in<br />

oggetto, e a tal proposito si precisa che una conferma dello status di impresa industriale è<br />

giunta da una sentenza del T.A.R. (contenzioso con Ministero Industria) che ha confermato la<br />

natura industriale dell'attività svolta dalla richiedente. Gli investimenti sono costituiti da<br />

progettazioni, acquisto di fabbricato industriale, impianti, attrezzature e celle frigorifere ed<br />

automezzi attrezzati con celle frigorifere. Saremmo dell'intendimento di accogliere la richiesta<br />

per l'intero importo prospettato, con tutto ciò formuliamo qualche riserva in merito al capitolo<br />

di spese afferenti l'acquisto degli automezzi attrezzati. (10 - 04/09/96) (spese ammissibili,<br />

acquisto di automezzi attrezzati)<br />

R. Sull'argomento si richiama il punto 6 della direttiva 38129 del 18.4.96 (punto 8.3 della<br />

raccolta) - che non attribuisce, ai fini dell'agevolabilità dell'iniziativa, rilevanza determinante<br />

allo status di impresa industriale bensì all'attività effettivamente svolta - e la risposta al<br />

quesito B. Napoli allegato al verbale del Comitato del 10.7.96 (punto 8.29 della raccolta) -<br />

anch'esso in materia di lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi. Nel momento in cui la<br />

Banca concessionaria accerta la sussistenza delle condizioni per inquadrare, in tutto o in<br />

parte, l'attività dell'impresa istante nella classe 15.33, deve anche valutare se i mezzi mobili<br />

per il trasporto in conservazione condizionata dei prodotti sono effettivamente necessari<br />

all'attività medesima, sono dimensionati alla effettiva produzione, identificabili<br />

singolarmente ed a servizio esclusivo dell'impianto oggetto delle agevolazioni. In presenza di<br />

positive valutazioni in tal senso, la Banca concessionaria può proporre alle agevolazioni<br />

anche le spese relative ai mezzi attrezzati con celle frigorifere.<br />

10.36 - D. (BNL) (9.1.68 - 7.22) Una società di servizi ha impostato un piano d'investimenti per la<br />

realizzazione, nelle venti regioni, di altrettante unità per la fornitura di servizi informatici. Per<br />

ogni iniziativa regionale è stata presentata una singola e separata domanda che prevede<br />

esclusivamente l'acquisto di attrezzature e programmi informatici da installare esclusivamente<br />

in locali da acquisire in fitto. Ciascuna iniziativa regionale comprende, oltre al Centro<br />

Regionale vero e proprio, anche quattro centri periferici ad esso asserviti, da ubicare in<br />

località non precisate, che fungeranno da interfaccia del sistema con l'utilizzatore finale e nei<br />

quali verranno ubicate parte degli investimenti. Al riguardo, si pongono i seguenti quesiti:<br />

1) Trattandosi, per i quattro centri, di unità satelliti, espressione operativa del centro<br />

regionale, è possibile accettare un'unica domanda per ogni iniziativa regionale?<br />

2) E' indispensabile che l'azienda precisi sin d'ora l'ubicazione delle sedi locali e che le stesse<br />

siano situate, oltre che nella medesima regione, anche in un'area di livello agevolativo almeno<br />

10.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

pari a quella del centro di riferimento ? E' sufficiente che l'azienda si impegni con una<br />

dichiarazione in tal senso?<br />

3) Considerato che i progetti sono ripetitivi, ed hanno una componente di costo comune, e<br />

quindi da tutti utilizzabile (essenzialmente "progettazione e studi") si chiede come esporre la<br />

spesa in questione nel programma di investimenti presentato per ogni singola iniziativa, visto<br />

che tale costo graverà, in pratica, solo sui progetti che verranno approvati nelle rispettive<br />

graduatorie regionali e successivamente realizzati, il cui numero non è, allo stato attuale,<br />

prevedibile. E' possibile, in via preventiva, inserire in ciascun investimento l'intero costo,<br />

riservandosi, in sede di erogazione, di procedere alle rettifiche del caso? Oppure la parte<br />

comune di investimento deve essere divisa comunque per le venti iniziative? (10 - 04/09/96)<br />

(spese ammissibili, spese di studio e progettazione)<br />

R. Può essere accettata una sola domanda per ciascuna "iniziativa regionale" a condizione<br />

che le quattro unità "satellite" possano essere funzionalmente ritenute dalla Banca<br />

Concessionaria come "pertinenze" dell'unità regionale centrale che le stesse siano localizzate<br />

nella medesima regione di quest'ultima ed in aree agevolabili e che le spese relative a<br />

ciascuna di esse rappresentino una quota marginale dell'intero investimento. Nel caso in cui,<br />

con riferimento all'ubicazione dell'unità centrale ed a quella delle pertinenze, le misure<br />

agevolative massime siano diverse, alle spese relative alle pertinenze si applica la misura<br />

massima dell'unità centrale, ancorché più favorevole. E' chiaro che, qualora l'unità centrale<br />

si trovi in un'area non agevolabile, neanche le pertinenze potranno essere ammesse alle<br />

agevolazioni. Sull'argomento vedasi anche la risposta al quesito allegato al verbale del<br />

Comitato del 31 luglio 1996 (punto 3). In tal senso non è pertanto necessaria una<br />

dichiarazione dell'impresa con la quale si impegni a localizzare le unità periferiche in aree a<br />

livello agevolativo non inferiore a quello dell'unità centrale. E', invece, necessaria la<br />

dichiarazione, da acquisire entro la conclusione dell’attività istruttoria, (punto 2 dell'allegato<br />

5 della circolare n. 38522/95) attraverso la quale il legale rappresentante dell'impresa attesti<br />

o si impegni a garantire la piena disponibilità del suolo e/o dell'immobile che sono oggetto<br />

delle agevolazioni o che, come in questo caso, ospitano i beni da agevolare, per almeno<br />

cinque anni dalla prevista data di entrata in funzione dell'impianto oggetto della domanda. E'<br />

chiaro che dalle risultanze istruttorie deve già risultare chiaramente ed univocamente<br />

definito, ai fini dell’individuazione della misura agevolativa massima consentita, almeno il<br />

comune dell'unità centrale, mentre l’ubicazione di quest’ultima e delle relative pertinenze<br />

dovrà essere definita prima dell'erogazione delle agevolazioni.<br />

Per quanto concerne le spese di progettazione e studi, dal momento che le stesse si<br />

riferiscono, ripetitivamente, a tutte le iniziative regionali, occorre ripartirle in proporzione<br />

alle spese di impianto, cui le stesse si riferiscono, di ciascuna delle iniziative regionali<br />

medesime. Inserire l'intero costo su ciascuna iniziativa, oltre a configurare una illecita<br />

ripetizione, comporterebbe un inutile maggiore impegno di spesa, che sottrarrebbe risorse ad<br />

altre iniziative ammissibili e, in caso di agevolazione di alcune iniziative soltanto, lo<br />

spostamento di risorse da una regione all'altra.<br />

10.37 - D. (BNL) Un'impresa di servizi, nell'ambito di un piano d'investimenti relativo a macchinari<br />

radiografici per controlli non distruttivi, ha compreso la realizzazione in cemento armato di<br />

un bunker a schermatura differenziata, avente lo scopo di proteggere i lavoratori e le terze<br />

persone dall'inquinamento ambientale derivante dall'uso delle radiazioni ionizzanti impiegate<br />

nel settore delle radiogammagrafie. Il cespite è stato progettato in accordo alle vigenti<br />

disposizioni di legge ed alla normativa internazionale in materia nucleare. Tale opera,<br />

indubbiamente muraria per il materiale utilizzato, tuttavia si configura quale presidio di<br />

sicurezza dell'impianto, come previsto dalla citata normativa, di cui è pertinenza e non<br />

10.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

potrebbe essere destinata a scopi diversi (uffici, servizi o altro). Da precisare che l'alternativa<br />

di costruire tale presidio in materiali quali piombo o ferro implicherebbe un significativo<br />

incremento dei costi di investimento. Si chiede pertanto se considerare tale cespite<br />

agevolabile, tenuto conto della funzionalità coerente con la ratio della normativa. (10 -<br />

04/09/96) (spese ammissibili, costruzione di infrastrutture specifiche di protezione)<br />

R. E' proprio invocando la ratio della normativa che si ritiene, in considerazione della<br />

specifica funzione assolta dal cespite di cui si tratta, che le relative spese possano essere<br />

ritenute ammissibili alle agevolazioni, limitatamente a quelle esclusivamente finalizzate alla<br />

eliminazione di qualsiasi contaminazione ambientale ed a proteggere le persone dal<br />

potenziale rischio di fuoriuscita di radiazioni.<br />

10.38 - D. (M. Toscano) (9.1.69) Investimento (singolo macchinario) realizzato in leasing da<br />

azienda in Obiettivo 2 ammissibile a cofinanziamento. Data fattura del fornitore alla società<br />

di leasing: 31.12.93. Data verbale di consegna del macchinario: 14.1.94. Riterremmo<br />

l'investimento ammissibile in quanto la data di realizzazione (14.1.94) rientra nei termini.<br />

Inoltre nella fattispecie, trattandosi di singolo macchinario, avvio e ultimazione del<br />

programma dovrebbero coincidere con la consegna. Tale impostazione è corretta? (10 -<br />

04/09/96) (spese ammissibili, decorrenza, leasing)<br />

R. Si riportano i seguenti passi della circolare n. 38522/95:<br />

"3.9 Le spese possono essere agevolate qualora effettuate successivamente alla data di<br />

presentazione della domanda ....Per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese<br />

nelle aree Obiettivi 2 e 5b e che possono essere ammesse al cofinanziamento, vedasi<br />

successivo punto 10.2...Ai fini di cui sopra, la data di effettuazione della spesa è quella del<br />

relativo titolo ancorché quietanzato o pagato successivamente."<br />

"8.1 ....per data di ultimazione del programma si intende quella dell'ultima fattura o<br />

dell'ultimo titolo di spesa ammissibile. Nel caso di iniziative da realizzare con il sistema della<br />

locazione finanziaria, la dichiarazione attestante la data di ultimazione del programma è<br />

sostituita dal verbale di consegna dei beni."<br />

"10.2 Per le iniziative promosse dalle piccole e medie imprese nelle aree Obiettivi 2 e 5b e<br />

che possono essere ammesse al cofinanziamento , il termine di decorrenza delle spese<br />

ammissibili in sede di prima applicazione è fissato al 1° gennaio 1994."<br />

Istruzioni alla compilazione del punto C1 del modulo di domanda: "La data di avvio a<br />

realizzazione del nuovo programma è quella del primo titolo di spesa ammissibile.".<br />

Alla luce di quanto ricordato, il programma risulta avviato il 31.12.93 ed ultimato il 14.1.94.<br />

Per l'unica spesa sostenuta, tuttavia, il relativo titolo di spesa reca la data del 31.12.93,<br />

antecedente, quindi, al 1° gennaio 1994. La spesa stessa, pertanto, non può essere ritenuta<br />

ammissibile.<br />

10.39 - D. (CIS) (8.52) Un’azienda operante nel settore della produzione di conglomerati<br />

bituminosi per uso stradale, ha fatto riferimento nell’inquadrare la propria attività, alla<br />

classificazione ISTAT ‘91 23.20.4 relativa alla “fabbricazione di emulsioni di bitume, di<br />

catrame e di leganti stradali”. In considerazione della specificità dell’attività in oggetto che ha<br />

una spiccata caratterizzazione manifatturiera di trasformazione (....) e del fatto che la stessa<br />

non è ricompresa specificamente all’interno di alcuna categoria, si ritiene, in analogia con<br />

l’applicazione delle L. 183/76 e 64/86, (....) che l’iniziativa in argomento possa essere<br />

estensivamente ricompresa nella classe ISTAT ‘91 23.20.4. Si precisa inoltre che l’azienda<br />

richiedente prevede che il 90% ca. della produzione venga direttamente messa in opera dalla<br />

stessa con adeguati mezzi aziendali, ed il restante 10% venga destinato a terzi. (11 - 12/09/96)<br />

(spese ammissibili, attività ammissibili, conglomerati bituminosi)<br />

10.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Dal momento che l’attività di produzione di conglomerati bituminosi per uso stradale non<br />

è esplicitamente indicata tra le attività manifatturiere di cui alla sezione “D” della<br />

Classificazione ISTAT ‘91, ma nemmeno tra le attività non ammissibili, alla stessa può essere<br />

attribuito, per affinità, il citato codice 23.20.4, ovvero il 26.63 - “produzione di conglomerato<br />

cementizio (calcestruzzo) pronto per l’uso”. Naturalmente le spese da proporre per le<br />

agevolazioni possono essere esclusivamente quelle destinate all’attività ammissibile e per<br />

l’iniziativa devono risultare univocamente individuabili i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari e, soprattutto, occupazionali, al fine di consentire la valutazione della stessa ed il<br />

calcolo degli indicatori.<br />

10.40 - D. (M. Umbria) Un'azienda chiede le agevolazioni per un programma di investimento<br />

finanziario parte in via ordinaria e parte tramite contratto di locazione finanziaria. In<br />

particolare, tale contratto di locazione finanziaria, avente per oggetto un immobile, era<br />

precedentemente intestato ad una società diversa dalla richiedente. Quest'ultima è poi<br />

subentrata, nel febbraio 1996, nel predetto contratto. La società di leasing, che ha dato il<br />

proprio consenso alla cessione del contratto, indica a pag. 11 del modulo di domanda un<br />

importo pari a £. 223.867.235, così determinato :<br />

- £. 149.674.043, quale corrispettivo pattuito tra cedente e cessionario (ditta richiedente) per<br />

la cessione del contratto;<br />

- £. 74.193.1<strong>92</strong>, quale debito residuo in linea capitale come risulta dal piano di ammortamento<br />

presentatoci.<br />

Si chiede se le spese connesse con il contratto oggetto della cessione sono da ritenersi<br />

ammissibili, visto che la società richiedente le agevolazioni comunque sostiene per intero gli<br />

oneri derivanti dal contratto originario. (11 - 12/09/96) (spese ammissibili, acquisto di<br />

immobile, leasing)<br />

R. La normativa prevede che un bene possa essere acquistato direttamente dall’impresa<br />

richiedente ovvero acquisito con il sistema della locazione finanziaria. Per ciascuno dei due<br />

sistemi vengono fissate precise e specifiche regole e procedure. Nell’ipotesi di locazione<br />

finanziaria, ad esempio, la spesa da prendere a base per il calcolo delle agevolazioni e da<br />

documentare per l’erogazione a saldo è quella relativa alla fattura o alle fatture emesse dal<br />

fornitore ed intestate alla società di locazione ed è, quindi, con riferimento alla relativa data<br />

che vengono fissati l’avvio a realizzazione del programma, il tasso di attualizzazione da<br />

applicare, l’ammissibilità o meno della spesa, ecc. Nel caso in esame, pertanto, non si deve<br />

prendere in considerazione la spesa indicata dalla società di locazione finanziaria alla pag.<br />

11 del modulo di domanda, bensì quella sostenuta da detta società per l’acquisto<br />

dell’immobile. Le relative fatture che dovessero recare una data antecedente al periodo<br />

temporale di ammissibilità, dovranno essere escluse dalle agevolazioni.<br />

Nell’ipotesi in cui, invece, l’iniziativa si volesse riguardare come un’operazione di acquisto<br />

diretto del bene da parte dell’impresa istante, escludendo la spesa relativa al debito residuo<br />

in linea capitale come risulta dal piano di ammortamento, anche quella relativa al<br />

corrispettivo pattuito tra cedente e cessionario per la cessione del contratto non sarebbe<br />

ammissibile, essendo una fattispecie non prevista dall’art. 4, comma 1 del regolamento.<br />

10.41 - D. (Bav) In caso di realizzazione di nuovo impianto classificabile nella tipologia del<br />

trasferimento volontario, qualora l’impresa mantenga i cespiti in proprietà di cui alla<br />

localizzazione precedente destinandoli a punto vendita per prodotti propri (attività<br />

commerciale già esercitata) e magazzino/deposito per l’attività produttiva, l’importo della<br />

spesa agevolabile deve essere diminuito del valore di tali immobili determinato mediante<br />

l’apposita perizia giurata? Qualora gli impianti, macchinari e attrezzature ubicati nella<br />

10.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

struttura preesistente vengano alienati nel corso di realizzazione del programma<br />

d’investimenti ovvero non vengano più reimpiegati, occorre procedere alla perizia giurata ai<br />

fini della riduzione della spesa ammissibile alle agevolazioni?<br />

D. (M. Trentino Alto Adige) All’art. 3, comma 2 del regolamento, il costo del progetto, che<br />

deve essere diminuito del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, riguarda<br />

solamente le spese agevolabili, ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, o riguarda tutte le spese, agevolabili e<br />

non, del programma complessivo riconducibile alla tipologia di investimento e/o una unità<br />

produttiva esaminati? (11 - 12/09/96) (spese ammissibili, trasferimento)<br />

R. Nel caso di trasferimento, ivi compreso quello volontario, quest’ultimo da classificare, ove<br />

ne ricorrano le condizioni, convenzionalmente, come “nuovo impianto”, il valore dei cespiti<br />

già utilizzati e non più reimpiegati non deve essere portato in detrazione dalle spese<br />

dell’iniziativa ritenute ammissibili solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere<br />

strettamente connessa con l’attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare (vedasi<br />

quesito Carige, allegato al verbale del Comitato n. 5 del 18.6.96 - punto 13.8 della raccolta).<br />

Nel caso prospettato ciò non ricorre certamente per la parte adibita ad attività commerciale,<br />

ed anche per la parte adibita a magazzino/deposito, qualora asservita all’attività<br />

commerciale stessa e non a quella manifatturiera. Una volta individuati i cespiti ed il relativo<br />

valore da portare in detrazione (risultante da perizia giurata), quest’ultima deve essere<br />

effettuata prendendo a base le spese dell’iniziativa ritenute ammissibili per il capitolo di<br />

pertinenza (terreno, opere murarie o entrambi). Il suddetto valore deve poi essere portato in<br />

detrazione, in un’unica soluzione, dall’anno solare in cui è avvenuto o si prevede che<br />

avvenga l’abbandono dei cespiti o l’utilizzazione degli stessi per altri fini. Quanto sopra non<br />

si applica ai macchinari, agli impianti ed alle attrezzature.<br />

10.42 - D. (B. Mediocredito) Si domanda se sono agevolabili per una società di servizi le spese<br />

relative a commesse interne per sviluppo software. (11 - 12/09/96) (spese ammissibili, spese<br />

per commesse interne, servizi)<br />

R. “Le spese relative alle commesse interne di lavorazione sono ammesse, per le sole imprese<br />

operanti nel settore delle attività estrattive e manifatturiere e limitatamente a quelle riferite a<br />

macchinari e attrezzature e relative progettazioni” (art. 4, comma 3 del regolamento). Per il<br />

caso prospettato, pertanto, sussiste un doppio motivo di non ammissibilità.<br />

10.43 - D. (B. Sicilia) (8.53 - 9.1.74) L’azienda richiedente, oltre che operare nel settore della<br />

costruzione di linee di comunicazione per grandi distanze, non ammissibile alle agevolazioni<br />

ex legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ha recentemente iniziato ad operare nel settore dei lavori di impianto tecnico<br />

(codice ISTAT 31.62.2), ammissibile alle agevolazioni. Ciò posto, tenuto conto che il piano<br />

di investimenti riguarda principalmente l’acquisizione di macchinari ed attrezzature mobili,<br />

quali martelli demolitori, pale compattatrici, autoveicoli per il trasporto promiscuo di uomini<br />

e materiali, da destinare alla realizzazione dell’attività sociale, e considerato, quindi, che non<br />

è possibile discriminare ed eventualmente escludere gli investimenti relativi all’attività non<br />

incentivabile ed individuare, di conseguenza, univocamente, i parametri tecnici, economici,<br />

finanziari ed occupazionali da attribuire all’iniziativa ammissibile (vedasi parere 8.26), si<br />

chiede di conoscere se sia ritenuto applicabile per la determinazione delle spese agevolabili,<br />

nonché dei suddetti parametri, un criterio meramente proporzionale in relazione al fatturato<br />

attribuibile a regime a ciascuno dei due comparti di che trattasi. (12 - 24/09/96) (spese<br />

ammissibili, attività prevalente non agevolabile)<br />

R. Si conferma la risposta già data al quesito del B. Napoli del 10.7.96 (punto 8.26 della<br />

raccolta); dal momento che l’impresa svolge nella stessa unità produttiva due differenti<br />

attività, delle quali una ammissibile e l’altra no, e considerato che l’iniziativa riguarda<br />

10.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’acquisto di beni finalizzati a svolgere, indifferentemente, entrambe dette attività, che non è<br />

possibile individuare univocamente i parametri tecnici, economici, finanziari ed<br />

occupazionali riferiti all’iniziativa concernente l’attività ammissibile e, infine, che<br />

l’ammissibilità parziale delle spese, in proporzione a fatturati passati o futuri, non trova<br />

alcun riferimento nella normativa, la domanda proposta dall’impresa deve essere istruita con<br />

esito negativo.<br />

10.44 - D. (Bav) Un’impresa intende avviare un’attività di imbottigliamento del GPL mediante la<br />

costruzione di un deposito e l’acquisto dei mezzi tecnici necessari. Tale attività inquadrabile<br />

nella classificazione ISTAT 1991 “23.20.3” (Miscelazione di gas petroliferi liquefatti - GPL -<br />

e loro imbottigliamento) viene svolta attraverso:<br />

a) il trasporto con apposita autocisterna del GPL acquistato al costruendo deposito;<br />

b) l’imbottigliamento in bombole da 10 e 50 Kg (bombole riutilizzabili);<br />

c) la consegna con altra autocisterna del GPL a clienti presso i quali sono stati installati<br />

“serbatoi da interno” di proprietà della società e concessi in comodato ai clienti medesimi.<br />

Possono essere agevolati gli investimenti per le autocisterne, le cisterne ed i serbatoi da<br />

interno? (12 - 24/09/96) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. Per quanto concerne l’autocisterna sub a), si tratta di un mezzo per l’approvvigionamento<br />

della materia prima e non, invece, di mezzo mobile strettamente necessario al ciclo<br />

produttivo; il bene, pertanto, non si ritiene ammissibile. Per quanto concerne i serbatoi sub c)<br />

concessi in comodato, si ritiene che la loro ammissibilità alle agevolazioni debba essere<br />

valutata in funzione della comprovata economicità della soluzione prospettata rispetto a<br />

quella di rifornire i clienti attraverso serbatoi di loro proprietà. Per quanto concerne, infine,<br />

l’autocisterna sub c), l’ammissibilità della stessa è certamente legata all’ammissibilità dei<br />

serbatoi in comodato - che, in questo caso, consentirebbe di considerarla come un mezzo<br />

mobile strettamente necessario al ciclo di produzione - oltre che, naturalmente,<br />

all’accertamento della sussistenza delle specifiche condizioni di cui all’art.4, comma 1,<br />

lettera e) del regolamento.<br />

10.45 - D. (Bav) (8.55 - 9.1.75) Nella classificazione ISTAT ‘91 35.11.1 (cantieristica navale) gli<br />

investimenti sono agevolabili solo se non comportano aumento della capacità produttiva. Per<br />

un’azienda richiedente la produttività massima a regime non aumenterà a seguito<br />

dell’investimento mentre aumenterà la produzione effettiva e conseguentemente i ricavi<br />

(rispetto alla situazione precedente l’investimento). Al fine di verificare la condizione di cui<br />

al primo comma si deve far riferimento alla produzione massima o alla produzione effettiva (a<br />

“regime” rispetto a quelle “precedenti” l’investimento)?<br />

La stessa azienda ha richiesto le agevolazioni solo per una parte del programma di spesa in<br />

quanto per l’altra parte (indicata comunque in D5 tra gli “immobilizzi non agevolabili” e<br />

descritta nel business plan) intendeva ricorrere ad altre agevolazioni. Essendo venuta meno la<br />

possibilità di ricorrere ad altre agevolazioni, ci ha ora richiesto l’estensione delle agevolazioni<br />

anche su tale parte del programma con conseguente integrazione dei punti C6, C7 e D5. E’<br />

fattibile? (12 - 24/09/96) (spese ammissibili, spese non inserite nella domanda)<br />

R. La condizione posta dalla normativa riguarda la produzione massima conseguibile<br />

attraverso gli impianti e non quella effettiva. Per quanto concerne la possibilità di aumentare<br />

la spesa a fronte della quale si richiedono le agevolazioni, la risposta al quesito non può che<br />

essere negativa, alla luce del punto 2 della circolare n.36157 del 19.6.96.<br />

10.46 - D. (Bav) Una società è attiva nella produzione di capi di abbigliamento (Istat 18.22.1); parte<br />

del ciclo produttivo si svolge in laboratori esterni. In particolare la progettazione, lo sviluppo<br />

10.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

taglie ed il taglio sono effettuate internamente; le fasi di confezione e stiro vengono svolte<br />

presso laboratori di terzi, e successivamente la società, ricevuti i capi, ne controlla la qualità,<br />

procede all’etichettatura, all’imbustaggio, all’immagazzinaggio ed alla consegna ai clienti. La<br />

società, esclusivamente per il trasporto dei capi ai/dai vari laboratori esterni, ha acquistato due<br />

automezzi appositamente furgonati con aste appendi abito con ferma appendino, che sono<br />

stati inseriti nel programma di investimento da agevolare. L’azienda per la consegna ai clienti<br />

utilizza terzi trasportatori. Si chiede se tali automezzi possano essere ritenuti ammissibili alle<br />

agevolazioni, in quanto utilizzati all’interno del ciclo produttivo. (12 - 24/09/96) (spese<br />

ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. Il ciclo produttivo dell’unità in questione riguarda esclusivamente le lavorazioni eseguite<br />

all’interno dell’unità produttiva stessa. Le lavorazioni eseguite all’esterno riguardano altre<br />

unità non oggetto della domanda di agevolazione. I mezzi mobili per il collegamento tra le<br />

unità in questione e le altre non sono pertanto strettamente necessari al ciclo di produzione e<br />

non sono ammissibili alle agevolazioni.<br />

10.47 - D. (Bav) Impresa che svolge attività di progettazione e costruzione di macchinari ed<br />

attrezzature industriali, meccaniche, elettriche ed elettroniche in genere. In particolare il<br />

prodotto finale consiste in macchine tagliarotoli, applicatori a rulli, calandre, etc.. Per ottenere<br />

il prodotto finale l’impresa ha sostenuto spese “in economia” per la costruzione dei prototipi<br />

delle macchine che sono prodotte. Dette spese sono ora oggetto di richiesta di agevolazione ai<br />

sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Riteniamo che le spese relative alla costruzione di detti prototipi non<br />

possano essere agevolabili. (12 - 24/09/96) (spese ammissibili, costruzione di prototipi in<br />

economia)<br />

R. Si concorda con la tesi della banca concessionaria.<br />

10.48 - D. (BNL) (5.23 - 9.1.81) Si sottopone il caso di domanda per un nuovo impianto<br />

ripresentata ai sensi dell’art. 12 , c.1 del DM 527/95 da parte di azienda che esponeva il cod.<br />

ISTAT 63.12.2 (magazzini frigoriferi per conto terzi); la stessa attività veniva rilevata anche<br />

nella richiesta di agevolazioni a suo tempo presentata e nel business plan allegato per la<br />

presentazione sulla legge <strong>488</strong>. In relazione a ciò, la domanda è stata giudicata “non<br />

ammissibile”, trattandosi di settore escluso dai benefici di legge. Successivamente, alla luce<br />

della risposta fornita da codesto Comitato al quesito del B.Napoli nella riunione del 10 luglio<br />

(7-10.7.1996; punto 8.29 della raccolta) la domanda è stata ripresa in esame ed avviata<br />

all’istruttoria, in considerazione dell’esistenza, nel progetto, di due tunnel di surgelazione, che<br />

configuravano la presenza, nell’ambito di quella complessiva di magazzino frigo c/terzi,<br />

anche di un’attività ammissibile (riferibile al cod. ISTAT 15.33 - lavorazione e conservazione<br />

di frutta e ortaggi n.c.a.). L’azienda ha iniziato il programma nel 1993, ha già realizzato<br />

ampia parte dell’investimento e progressivamente avviato l’attività. Nel corso dell’istruttoria,<br />

la società ha comunicato, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:<br />

-la rinuncia ad avvalersi dell’art.12;<br />

-che, fino al 31.12.1995, ha effettuato unicamente lavorazioni per c/terzi, e che<br />

successivamente ha svolto ed intende svolgere attività di congelamento e conservazione sia<br />

per c/terzi che per c/proprio.<br />

Si chiede conferma circa la possibilità di accogliere le modifiche dichiarate, ed ammettere alle<br />

agevolazioni, oltre agli impianti di congelamento, anche una proporzionale quota dei<br />

magazzini frigoriferi attribuibile alla lavorazione come tale nonché alla conservazione in<br />

c/proprio. (12 - 24/09/96) (spese ammissibili, programma, variazione)<br />

R. Secondo quanto stabilito al punto 2 della circolare n. 36157 del 19.6.96, l’impresa può<br />

apportare modifiche al programma di investimenti, successivamente alla chiusura dei termini<br />

10.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

per la presentazione delle domande, purché le modifiche stesse non siano rilevanti ai fini<br />

della formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. Per quanto concerne<br />

l’ammissibilità dei magazzini frigoriferi, gli stessi possono essere positivamente proposti per<br />

le agevolazioni nella misura in cui utilizzati in c/proprio, strettamente connessi con l’attività<br />

ammissibile ed a quest’ultima esclusivamente dedicati e commisurati.<br />

10.49 - D. (Centrobanca) Azienda operante nel settore degli inerti che acquista nuovi terreni ad<br />

uso cava per lo svolgimento della propria attività produzione. Ferme restando le<br />

limitazioni(quesito 10-12/5-18/06/96) e le indicazioni (quesito 8.30/7-10/07/96) già espresse,<br />

si chiede conferma sull’ammissibilità dei costi di asporto del cosiddetto “cappellaccio”<br />

(terreno vegetale), operazione preliminare allo sbancamento della roccia. (14 - 06/02/97)<br />

(spese ammissibili, sistemazione del suolo, estrazione di minerali non energetici)<br />

R. La risposta circa l'ammissibilità di questo tipo di spesa è già stata data proprio in<br />

occasione del citato quesito n. 8.30 del 10.7.96.<br />

10.50 - D. (S. Paolo) (9.1.86) Acquisto a corpo di edificio industriale con relative aree di<br />

pertinenza. Premesso che il prezzo indicato in atto non risulta normalmente disaggregato nelle<br />

sue componenti (strutture e aree), appare opportuno che sia la banca concessionaria a valutare<br />

caso per caso la necessità o meno di procedere a una stima separata delle predette componenti<br />

al fine di verificare l’incidenza percentuale del terreno sul totale investimenti. In particolare,<br />

si ritiene che tale valutazione separata possa essere limitata ai soli casi in cui il prezzo di<br />

acquisto dell’intero complesso, rapportato alle superfici/volumetrie edificate, appare<br />

anormalmente elevato rispetto agli ordinari parametri comparativi della zona per immobili<br />

similari, e che ciò sia imputabile alla componente terreno (per esempio per eccedenza di<br />

metratura dell’area, ulteriore potenzialità edificatoria, ecc...). Al fine di non appesantire<br />

ulteriormente gli adempimenti a carico delle imprese, si chiede conferma di tale modo di<br />

operare. (14 - 06/02/97) (spese ammissibili, acquisto del suolo, valutazione)<br />

R. Si concorda pienamente con il modo di operare della Banca Concessionaria, ricordando,<br />

comunque, l'opportunità, nell'esporre le spese ammissibili, di indicare separatamente, nel<br />

relativo capitolo, il valore del suolo aziendale, così come stimato dalla Banca stessa.<br />

10.51 - D. (B. Sardegna) L’impresa è una S.r.l. che intende riattivare un impianto per la produzione<br />

di farine proteiche e grassi animali (ISTAT 15.11.1) utilizzando gli scarti e le carcasse della<br />

macellazione animale, che diversamente creerebbero grossi problemi per lo smaltimento. Il<br />

programma è rappresentato per circa 2/3 dall’acquisto di mezzi per la raccolta degli scarti di<br />

macelleria presso gli impianti di macellazione. Si tratta di automezzi speciali sottoposti ad<br />

omologazione da parte del Ministero della Sanità. Devono essere a tenuta stagna contro la<br />

fuoriuscita di liquami organici. Devono avere un sistema particolare di carico e di scarico.<br />

Gli automezzi sono funzionali all’impianto, nel senso che non possono essere sostituiti con<br />

niente altro. Per esempio la consegna di materie prime o di merci di una industria<br />

manifatturiera, può essere effettuata anche con mezzi di un’altra impresa che svolge attività di<br />

trasporto, ma quale impresa potrebbe avere interesse a dotarsi di mezzi speciali che servano<br />

solo per il trasporto di scarti di macelleria, se non la stessa impresa che poi li trasformerà. In<br />

questo caso gli automezzi devono essere considerati indispensabili per il funzionamento<br />

dell’impianto e quindi parte anch’essi del ciclo produttivo, che in questo caso inizia dalla<br />

raccolta della materia prima e dal suo trasporto in condizioni particolari (stabilite dal<br />

Ministero della Sanità). Pertanto il programma potrebbe essere agevolabile per intero. (15 -<br />

25/03/97 e 03/04/97) (spese ammissibili, automezzi)<br />

10.16


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R. Il bene di cui si tratta non è ammissibile alle agevolazioni. Vedasi risposta al quesito<br />

10.44 della raccolta.<br />

10.52 - D. (B. Carige) E’ stata presentata (raccomandata A.R. spedita in data 31/12/96) alla<br />

scrivente concessionaria richiesta di intervento agevolativo ove l’investimento risulta in<br />

massima parte da acquisto di immobile avvenuto il 30/12/1996 quindi precedentemente alla<br />

succitata data di presentazione. L’amministratore dell’impresa richiedente, pur prendendo atto<br />

del contenuto della circolare applicativa della legge e quindi dell’impossibilità di agevolare<br />

spese sostenute ante presentazione domanda (salvo le eccezioni ben note per acquisto di<br />

terreno, ecc.) sottolinea come l’autentica della firma sul modulo di domanda sia stata apposta<br />

da Notaio in data 27/12/1996 (quindi ante perfezionamento dell’atto pubblico di acquisto<br />

dell’immobile) e come non gli sia risultato possibile presentare/spedire la domanda entro il 30<br />

dicembre per motivi di causa maggiore (condizioni atmosferiche decisamente avverse sulla<br />

Liguria ed in particolare nell’area genovese). (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (spese ammissibili,<br />

decorrenza)<br />

R. Come chiaramente indicato dall’art. 4, comma 3 del regolamento, le spese “sono<br />

ammesse... qualora sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di<br />

agevolazione” data che, ai sensi del punto 5.4 della circolare n. 38522, è quella del timbro<br />

postale di spedizione della raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero, nel caso di<br />

raccomandata a mano, del timbro di accettazione del soggetto ricevente. La norma<br />

richiamata non consente, pertanto, l’ammissibilità della spesa sostenuta il 30/12/96<br />

nell’ambito di una domanda presentata il 31/12/96. Né d’altra parte si comprende la<br />

motivazione addotta dall’impresa allorché le prospettate condizioni atmosferiche avverse,<br />

che non avrebbero consentito la presentazione della domanda prima del 31/12/96, non<br />

avrebbero, comunque, impedito la sottoscrizione del modulo presso il notaio il 27 dicembre e<br />

l’acquisto dell’immobile il 30 dicembre.<br />

10.53 - D. (Irfis) (9.1.102) Una Srl costituita con atto del 20.12.96 in corso di omologazione e<br />

avente per oggetto sociale la produzione e l'imbottigliamento dell'olio di oliva, ha presentato<br />

richiesta di agevolazioni contributive ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a fronte di un progetto di spesa<br />

comprendente, tra l'altro, l'acquisto di un capannone industriale di proprietà di una Snc<br />

operante nello stesso settore della richiedente. Quest'ultima società, i cui componenti sono<br />

legati da stretti vincoli di parentela coi soci promotori della neo costituita Srl, risulta in atto<br />

fortemente esposta nei confronti del sistema bancario dove è appostata a sofferenza per<br />

importi di rilevante entità. Nei confronti della stessa l'Irfis ha recentemente avviato azioni<br />

esecutive per il recupero dei crediti nascenti da precedenti operazioni di finanziamento (tanto<br />

il predetto immobile che altri offerti in garanzia, nonché quelli rinvenuti di proprietà dei<br />

fidejussori, sono stati recentemente sottoposti a pignoramento). Con riguardo al complesso<br />

industriale, rientrante nel citato progetto di investimenti, è il caso infine di rilevare che il<br />

preliminare di vendita stipulato tra le parti che disciplina i termini del suo trasferimento<br />

prevede tra l'altro che l'efficacia del contratto è sospensivamente condizionata all'ottenimento,<br />

da parte del promittente acquirente, delle agevolazioni sulla L. <strong>488</strong> entro il 31.12.97. Sulla<br />

base di quanto precede e al di là di ogni valutazione tecnico-economica che potrà emergere in<br />

sede di esame istruttorio, non sembra che sussistano i requisiti per l'ammissione dell'iniziativa<br />

proposta ai benefici di cui alla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, in ragione sia dei vincoli in atto esistenti<br />

sull'immobile industriale incluso nel progetto di spesa, sia anche in relazione all'opportunità<br />

di intervento per la spesa di acquisto del cespite, stante gli stretti vincoli di parentela<br />

(figli/genitori) tra i soci promotori della nuova società ed i componenti della società<br />

venditrice. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (spese ammissibili, immobile sottoposto a<br />

10.17


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pignoramento)<br />

R. Secondo quanto desumibile dalle indicazioni fornite dalla banca concessionaria,<br />

l'iniziativa dovrebbe svilupparsi all'interno di un capannone industriale da acquistare,<br />

sottoposto a pignoramento a seguito delle azioni esecutive per il recupero di crediti. Ciò<br />

dovrebbe condurre ad escludere la relativa spesa dalle agevolazioni e, di conseguenza, ad<br />

istruire l'iniziativa proposta con esito negativo, venendo a mancare l'immobile ove sviluppare<br />

l'attività produttiva. Quest'ultima, oltretutto, è sottoposta a precise limitazioni di<br />

ammissibilità ai sensi del punto 2 della circolare n. 37835 dell'8.3.96. Gli altri elementi<br />

evidenziati dalla banca concessionaria non costituiscono motivi di non ammissibilità<br />

dell'iniziativa.<br />

10.54 - D. (B. Napoli) Una Società trasferisce il proprio impianto ed essendo già proprietaria del<br />

(nuovo) suolo chiede le agevolazioni per opere murarie e macchinari; la perizia giurata<br />

esibita relativa al preesistente impianto (che abbandona) riporta valori distinti per suolo e per<br />

le opere murarie. Dalla nuova spesa agevolabile va detratto l’intero importo risultante dalla<br />

perizia giurata o la sola quota relativa alle opere murarie? (16 - 22/04/97) (spese ammissibili,<br />

opere murarie e macchinari)<br />

R. Si ritiene che lo spirito della norma di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento sia quello<br />

di impedire speculazioni e che, pertanto, la detrazione non debba essere operata allorché la<br />

tipologia dei cespiti non più reimpiegati non sia compresa tra le spese a fronte delle quali<br />

l’impresa richiede le agevolazioni. Al fine di individuare con criterio univoco detta tipologia,<br />

si può fare riferimento al “capitolo di spesa” così come individuato alle lettere a), b), c) e d)<br />

del punto C6 del modulo di domanda.<br />

10.55 - D. (Centrobanca) Società operante nel settore dell’estrazione di metano (Istat 11.12)<br />

presenta un programma di investimenti in gran parte incentrato sull’acquisto di 3 autocisterne.<br />

Le stesse risultano indispensabili al processo produttivo, in quanto è impossibile raggiungere<br />

le utenze con un gasdotto, mentre lo stoccaggio non è conveniente, avendo disponibile in loco<br />

il prodotto, che con semplice manovra di apertura del “rubinetto” per l’estrazione è<br />

immediatamente disponibile.<br />

Si chiede se possono essere ammissibili all’agevolazione tali automezzi. (16 - 22/04/97)<br />

(spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. I mezzi di cui si tratta non sembrano “strettamente necessari al ciclo di produzione”,<br />

bensì alla fase successiva del trasporto presso gli utilizzatori.<br />

L’attività svolta attraverso tali mezzi appare assimilabile a quella della distribuzione<br />

mediante condotte, inquadrata nella classe ISTAT ‘91 n. 4020 e, quindi, non ammissibile.<br />

10.56 - D. (Bav) Un’impresa opera nel settore della produzione di gesso crudo per cementeria (cod.<br />

ISTAT DI. 26.53), ossia un semilavorato che si ottiene dalla raffinazione e lavorazione del<br />

minerale grezzo. Detta impresa estrae, con mezzi presi a nolo, il minerale grezzo da un<br />

giacimento di terzi, e successivamente lo trasporta e lo trasforma in gesso crudo nell’impianto<br />

di frantumazione di proprietà. Lo sfruttamento della cava avviene esclusivamente, in base ad<br />

accordi trimestrali tra le parti ad un corrispettivo fissato in Lit/tonnellate di materiale di pietra<br />

di gesso asportato dal giacimento.<br />

L’impresa in oggetto chiede l’agevolazione per un programma di investimento che riguarda<br />

sia l’acquisizione di un nuovo impianto di frantumazione e di altri macchinari necessari per il<br />

ciclo di produzione del gesso crudo, in sostituzione di quelli esistenti obsoleti, sia l’acquisto<br />

di macchinari e mezzi mobili da impiegare nella fase estrattiva e di trasporto del minerale<br />

grezzo dal giacimento di terzi all’impianto di lavorazione, tra cui un escavatore attrezzato con<br />

10.18


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la benna e con il martellone che può essere utilizzato sia per la fase di escavazione, sia in caso<br />

di necessità o di rottura della pala caricatrice per la fase di caricamento nella frantumazione.<br />

Quali fasi dell’iniziativa si devono ritenere agevolabili? (16 - 22/04/97) (spese ammissibili,<br />

impianti e macchinari)<br />

R. Fatta eccezione per i mezzi di trasporto esterni, gli altri beni indicati appaiono ammissibili<br />

purché sia verificato il pieno rispetto delle norme vigenti nella gestione della cava e la stessa<br />

sia disponibile per un periodo tale da garantire il rispetto dei vincoli temporali imposti dalla<br />

L. <strong>488</strong>.<br />

10.57 - D. (B. Sicilia) La società richiedente opera nel settore della produzione di servizi<br />

economici, finanziari e di formazione professionale. Il piano d'investimenti oggetto d'esame<br />

prevede, tra l'altro, l'acquisto di macchinari ed attrezzature (computers, stampanti, lavagne<br />

luminose, tavolette grafiche, sedie, scrivanie, ecc.) necessari per l'allestimento di un'aula per<br />

corsi di formazione informatica da gestire, secondo le richieste di mercato, presso i<br />

committenti. Si chiede se tali attrezzature possano essere considerate ammissibili. (16 -<br />

22/04/97) (spese ammissibili, macchinari e attrezzature, servizi)<br />

R. I beni indicati possono essere ritenuti ammissibili alle agevolazioni nella misura in cui<br />

utilizzati all'interno dell'unità produttiva dell’impresa istante.<br />

10.58 - D. (Irfis) Una società di nuova costituzione intende svolgere un servizio di raccolta dati<br />

tramite PC portatili, per riversarli successivamente su un server ubicato presso la sede<br />

aziendale; a questo server potranno accedere clienti per la consultazione dei dati<br />

opportunamente classificati ed elaborati. I suddetti PC portatili - che costituiscono circa il<br />

50% degli investimenti - verrebbero affidati ad oltre 100 agenti (dipendenti part-time della<br />

società con contratto "assicurativo" che operano nelle regioni Sicilia, Campania, Basilicata e<br />

Calabria). Si chiede se l'inquadramento degli agenti nel contratto degli assicurativi è<br />

compatibile con la L. <strong>488</strong> e se i PC portatili, utilizzati dai suddetti agenti in varie regioni del<br />

territorio italiano, possano essere ammessi alle agevolazioni. (16 - 22/04/97) (spese<br />

ammissibili, spese per computers per agenti, servizi)<br />

R. Dal momento che l'attività ammissibile alle agevolazioni è quella della "registrazione ed<br />

elaborazione dati" (punto 1.a dell'allegato al regolamento) e non quella della raccolta dei<br />

dati "porta a porta", l'attività prospettata appare ammissibile limitatamente alla parte svolta<br />

presso l'unità produttiva. Non possono, pertanto, essere presi in considerazione gli agenti e<br />

non possono essere considerati ammissibili i PC portatili che, oltre tutto, non sarebbero<br />

ammissibili anche per il fatto di non essere stabilmente presenti nell'unità produttiva<br />

dell’impresa istante.<br />

10.59 - D. (Mediosud) Si chiede un chiarimento relativamente all'ammissibilità alle agevolazioni di<br />

apparecchiature e strumentazioni informatiche di proprietà dell'impresa istante e dislocate<br />

presso la clientela che fruisce di alcuni servizi erogati dall'impresa stessa quali la gestione<br />

remota di sistemi non presidiati, il back-up dei dati reciproco tra i vari sistemi, la<br />

riconfigurazione della rete in caso di caduta di un sistema, la distribuzione e l'aggiornamento<br />

centralizzato del software di base e applicativo, ecc.. La dislocazione di tali apparecchiature e<br />

strumentazioni presso la clientela si rende necessaria in considerazione delle caratteristiche<br />

strutturali del servizio.<br />

D. (M. Roma) Una società, attiva nel settore della consulenza finanziaria e commerciale, ha<br />

presentato un programma di investimenti dell’importo di 4.070 Ml per la realizzazione di un<br />

network nazionale, destinato alla vendita dei servizi prodotti, che prevede una società centrale<br />

(quella che richiede le agevolazioni) e 410 affiliati, costituiti da studi professionali,<br />

10.19


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

nei territori dell’obiettivo 1 (8 regioni). E’ stata presentata un’unica richiesta di agevolazioni.<br />

La spesa per l’unità centrale, è di 260 ml. mentre, per ciascun affiliato è prevista una spesa di<br />

9,3 ml (3.810 ml complessivi) relativa ai macchinari necessari per il collegamento con la sede<br />

della società richiedente, concessi in dotazione agli affiliati. (16 - 22/04/97) (spese<br />

ammissibili, attrezzature in prestito d’uso)<br />

R. Una delle condizioni di ammissibilità delle spese è che i relativi beni facciano parte di un<br />

programma organico e funzionale da realizzare presso l’unità produttiva dell’impresa<br />

istante. E', tuttavia, consentito che talune "attrezzature in prestito d'uso" possano essere<br />

ubicate in modo stabile al di fuori dell'unità produttiva; la loro ammissibilità è comunque<br />

subordinata alle condizioni indicate nella direttiva n. 38129 del 18.4.96 alla quale si<br />

rimanda.<br />

10.60 - D. (Efibanca) Un’azienda ha acquistato per L/M 5000 un opificio industriale che forma,<br />

insieme a costi da sostenere per l’acquisto di macchinari ed attrezzature (L/M 2500), un<br />

programma di investimento oggetto di domanda di agevolazioni Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

La Ditta venditrice che aveva acquistato detto immobile nel 1988 non ha ottenuto per il costo<br />

sostenuto per l’acquisto alcuna agevolazione però, nell’ambito di un più ampio programma di<br />

investimenti per l’acquisto di macchinari ed attrezzature del costo di circa L/M 6500, ha<br />

effettuato anche opere di adeguamento funzionale dell’immobile (pavimentazione industriale,<br />

impianto elettrico e F.M., etc.) per un costo di circa L/M 850.<br />

Tali costi (imputati alla voce opere murarie ed assimilabili) sono state oggetto di agevolazioni<br />

in base alla Legge 64/86.<br />

Si chiede di conoscere se l’ammontare delle opere murarie ammesse alle agevolazioni legge<br />

64/86 (modeste in relazione al valore ed alle dimensioni dell’opificio di oltre mq. 8000)<br />

possano rendere non ammissibile alle agevolazioni legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> l’intero costo di L/M 5000<br />

sostenuto dalla attuale acquirente. (17 - 15/05/97) (spese ammissibili, cumulabilità con la<br />

legge 64)<br />

R. Qualora, all’atto dell’acquisto dell’immobile, sia già trascorso il previsto periodo<br />

decennale a carico dell’impresa venditrice, l’impresa acquirente può ottenere le agevolazioni<br />

della Legge <strong>488</strong> sull’intera spesa sostenuta; ciò vale anche nel caso in cui, pur non essendo<br />

trascorso tale periodo, l’impresa venditrice abbia restituito la quota parte del contributo<br />

dovuto entro la conclusione della istruttoria relativa alla domanda sulla Legge <strong>488</strong>. In caso<br />

contrario, la spesa di acquisto dovrà essere diminuita del valore dei beni vincolati dalla<br />

Legge 64/86.<br />

10.61 - D. (B. Carige) Vorremmo sapere se è ammissibile o meno, in un progetto d’investimento,<br />

l’acquisizione del suolo aziendale (sul quale verrà edificato il nuovo stabilimento) mediante<br />

atto di concessione da parte del Comune ove è ubicato il terreno stesso, in diritto di superficie<br />

della durata di 90 anni.<br />

Inoltre, qualora tale investimento risultasse ammissibile e visto che alla ns. Banca è stata<br />

presentata la seguente documentazione:<br />

1) atto pubblico di concessione in diritto di superficie datata 02.12.93 (oltre l’anno solare di<br />

presentazione della domanda;<br />

2) lettera del Comune nella quale si comunica che in data 12.8.88 (entro l’anno solare della<br />

presentazione della domanda) si è conclusa la procedura di esproprio del terreno de quo e che<br />

“...non esistono quindi cause di impedimento alla stipula dell’atto formale di concessione<br />

dell’area di che trattasi...”,<br />

10.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

gradiremmo sapere se per l’ammissibilità o meno del citato investimento dobbiamo fare<br />

riferimento alla date di cui al sub 1) o sub 2). (17 - 15/05/97) (spese ammissibili, acquisto<br />

del suolo, diritto di superficie)<br />

R. La spesa sostenuta dall’impresa per l’acquisizione del diritto di superficie del terreno ove<br />

realizzare il programma di investimenti per una durata superiore a quella di mantenimento di<br />

beni di cui all’art. 8, comma 1, lettera b) può essere considerata ammissibile alle<br />

agevolazioni. La data cui fare riferimento ai fini di detta ammissibilità è quella di stipula<br />

dell’atto formale di acquisto del diritto di superficie sulla base del quale l’impresa effettua il<br />

pagamento al Comune del relativo corrispettivo.<br />

10.62 - D. (Centrobanca) In sede di collaudo finale degli investimenti, si è rilevato che a fronte di<br />

un programma del tipo “nuova iniziativa” di complessive lire 12.900.000.000 ca., lire<br />

4.100.000.000 ca. sono relative alla spesa sostenuta per la “incisione” di cilindri (stampi) che<br />

vengono utilizzati per la realizzazione vera e propria del prodotto (film stampati ed accoppiati<br />

per imballaggi).<br />

Dette spese non sono state iscritte a “libro cespiti ammortizzabili” in quanto la ditta, con<br />

dichiarazione ai sensi dell’art. 4 Legge 4.1.68 n. 15 dichiara che il “cilindro”, inteso come<br />

parte meccanica vera e propria, all’atto dell’acquisto viene registrato in contabilità nei<br />

“cespiti”, mentre la relativa “incisione”, essendo effettuata da aziende specializzate in<br />

lavorazione per conto terzi ed avendo un costo unitario mediamente di lire 550.000ca., quindi<br />

inferiore a lire 1.000.000, nel rispetto delle normative fiscali, viene registrato in contabilità<br />

alla voce “prestazioni di terzi”.<br />

La stessa precisa inoltre che la “durata tecnica” del “cilindro inciso” (stampo) è tale da<br />

soddisfare le prescrizioni previste dalla normativa Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> relativamente al periodo di<br />

utilizzo (5 anni dalla entrata in funzione). (19 – 17/12/97) (spese ammissibili, iscrizione in<br />

bilancio)<br />

R. La natura dell’agevolazione, contributo in c/capitale, richiede che le spese agevolate<br />

vengano necessariamente iscritte nell’attivo patrimoniale.<br />

10.63 - D. (B. Mediocredito) (9.1.112) L’impresa A intende agevolare l’acquisto dell’immobile<br />

dall’impresa B che non detiene alcuna partecipazione nella A. Tuttavia il controllo di<br />

entrambe le società (A e B) è detenuto da una terza società C. Si domanda se è possibile<br />

agevolare l’acquisto dell’immobile. (19 – 17/12/97) (spese ammissibili, società controllate e<br />

collegate)<br />

R. No, in quanto le due imprese, all’atto della compravendita, risultano collegate ai sensi<br />

dell’art. 2359 C.C. (risposta così modificata nella riunione del 19 febbraio 1998 – ventesima<br />

riunione).<br />

10.64 - D. (M. Toscano) Un’impresa operante nel settore chimico/manifatturiero intende<br />

promuovere un investimento di complessivi £. mld. 18, di cui 4 mld. circa per il rinnovo di<br />

impianti e macchinari e 14 mld. per opere di bonifica imposte da normativa regionale del<br />

terreno adiacente lo stabilimento volte ad eliminare le sostanze inquinanti presenti nello<br />

stesso. Si richiede se le suddette spese, che rappresentano la parte preponderante del<br />

progetto, siano da ritenere ammissibili, ed eventualmente se in tutto o in parte. Si ritiene, a<br />

parere della scrivente Banca concessionaria, che tali spese, trattandosi di investimento diretto<br />

alla tutela ambientale, potrebbero essere ammesse alle agevolazioni purché ovviamente<br />

fatturate da terzi, capitalizzate ed inserite nel contesto di un progetto di “ammodernamento”.<br />

(19 – 17/12/97) (spese ammissibili, opere di bonifica)<br />

10.21


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. La spesa proposta non appare pertinente con l’iniziativa produttiva.<br />

10.65 - D. (Assilea) Un’impresa ha inserito nel progetto di investimento un autocarro che è risultato<br />

oggetto di una “importazione parallela”. Essendo quindi questo bene già stato immatricolato<br />

all’estero esclusivamente per procedere all’importazione parallela, si chiede di sapere se è da<br />

considerarsi a tutti gli effetti nuovo di fabbrica o bene usato. (19 – 17/12/97) (spese<br />

ammissibili, automezzi)<br />

R. Il bene è da ritenere usato e pertanto non agevolabile.<br />

10.66 - D. (M. Trentino Alto Adige) Una emittente radiotelevisiva locale, ricompresa fra le<br />

imprese di servizi ammissibili - punto 2 e) dell’allegato 2 della circolare n. 234363/97,<br />

intende realizzare un nuovo impianto di ripetizione per la telecomunicazione radiotelevisiva<br />

finalizzato ad una maggior copertura del territorio servito. Ai fini dell’agevolabilità sulla L.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> il nuovo impianto va classificato come unità produttiva, come pertinenza di unità<br />

produttiva o rientra in una fattispecie differente? (20 – 19/2/98) (spese ammissibili, beni<br />

strumentali, servizi radiotelevisivi)<br />

R. La puntuale lettura del punto 2, lettera e) dell’allegato n. 2 della citata circolare n.<br />

234363/97 conduce ad escludere l’ammissibilità delle spese relative ai beni strumentali<br />

finalizzati alla ripetizione del segnale radiotelevisivo (che, oltretutto, potrebbe costituire<br />

attività autonoma di un soggetto diverso da quello che produce e trasmette il segnale stesso)<br />

limitandola a quella dei beni finalizzati alla produzione e trasmissione di spettacoli e<br />

programmi radiotelevisivi.<br />

10.67 - D. (S. Paolo) Attività estrattiva e utilizzo automezzi. Le spese per automezzi “sono<br />

ammissibili purché ad uso esclusivo dello stabilimento ed utilizzati all’interno dello stesso”<br />

(punto 10.32 verbali Comitato). Vi sono casi in cui la cava (propria) è distante alcuni<br />

chilometri dallo stabilimento di lavorazione per cui, per il trasporto del materiale, è necessario<br />

che alcuni automezzi siano targati. In presenza di ditta proprietaria sia della cava che dello<br />

stabilimento, l’automezzo è complementare alla realizzazione del ciclo produttivo, per cui si<br />

riterrebbe tale mezzo agevolabile, benché targato, acquisendo dichiarazione dell’impresa che<br />

lo stesso viene utilizzato ad uso esclusivo dello stabilimento. (20 – 19/2/98) (spese<br />

ammissibili, automezzi)<br />

R. La normativa consente di agevolare i mezzi mobili operanti anche all’esterno di unità<br />

produttive se utilizzati per il trasporto condizionato dei prodotti o se strettamente necessari<br />

per il ciclo di lavorazione, intesi questi ultimi come mezzi all’interno dei quali si sviluppa la<br />

trasformazione della materia o comunque parte del ciclo di lavorazione. I mezzi di trasporto<br />

che non godano di detti requisiti, quali appunto gli automezzi in questione utilizzati solo per<br />

il trasporto del materiale, non possono pertanto essere ammessi alle agevolazioni.<br />

10.68 - D. (M. Lombardo) Un’impresa svolge attività di trattamento di rifiuti inquinanti, presso<br />

una propria unità operativa, si chiede la possibilità di agevolare gli automezzi particolari<br />

destinati alla raccolta presso le imprese. (20 – 19/2/98) (spese ammissibili, acquisto di<br />

automezzi, raccolta rifiuti)<br />

R. L’attività alla quale fa riferimento il quesito è quella dei servizi di “Produzione,<br />

lavorazione e trattamento di materiali, anche residuali, con tecniche avanzate”, di cui al<br />

punto 2 lettera c) dell’allegato n. 2 della circolare n. 234363/97. Tra tali attività non è<br />

compresa quella della raccolta e, di conseguenza, non sono ammissibili le spese ad essa<br />

destinate (si vedano anche i quesiti nn. 8.13 e 8.28). Tali mezzi inoltre, non possono essere<br />

10.22


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ammessi neanche in quanto strettamente necessari al ciclo produttivo, essendo, invece, più<br />

propriamente finalizzati all’approvvigionamento della materia prima.<br />

10.69 - D. (Studio Finanziario) Si richiede se attività di telecomunicazioni, consistente nella<br />

trasmissione via etere di segnali, possa essere inquadrata tre quelle di servizi ammissibili ai<br />

benefici della l. <strong>488</strong>, di cui al punto 1 sub a) dell’all. 2 della circolare MICA n. 234363 del<br />

20/11/97. In caso di risposta affermativa si chiede conferma di ordine all’ammissibilità,<br />

all’interno di un più ampio programma d’investimenti che si configura in modo organico e<br />

funzionale e che concerne in misura preponderante la struttura centrale della richiedente, delle<br />

spese relative all’approntamento di ponti radio su strutture (tralicci) non di proprietà<br />

dell’istante ma utilizzate a seguito di regolari contratti d’affitto, che costituiscono pertinenze<br />

dell’anzidetta struttura principale. (20 – 19/2/98) (spese ammissibili, beni strumentali,<br />

telecomunicazioni)<br />

R. Premesso che l’attività prospettata sembra inquadrabile come indicato nel quesito, si<br />

ritiene che le spese relative all’approntamento dei ponti radio su strutture, di proprietà o<br />

meno dell’impresa, possano essere ammesse a condizione che si tratti di beni ad esclusivo<br />

servizio di una sola unità produttiva ubicata in area depressa. In tal senso a tali beni,<br />

ovunque essi siano localizzati, verrebbero riconosciute le agevolazioni nella misura prevista<br />

per l’unità produttiva medesima.<br />

10.70 - D. (B. Sicilia) Un’impresa che esercita l’attività estrattiva, provvista delle necessarie<br />

autorizzazioni regionali, intende procedere unicamente all’acquisto della cava in atto condotta<br />

in locazione. Al riguardo si chiede di conoscere se la società può richiedere le agevolazioni<br />

per l’acquisto della cava che costituisce l’area di sedime dell’impianto. (21 – 11/03/98) (spese<br />

ammissibili, acquisto del suolo, attività estrattiva)<br />

R. Si veda la risposta al quesito del Mediocredito Umbria n. 10.12 della raccolta.<br />

10.71 - D. (Studio Finanziario) Con riferimento alle spese ammissibili di cui al comma 1 sub a)<br />

dell’art. 4 del regolamento (studi, progettazioni, ecc.) si chiede se il limite indicato del 5%<br />

valga indipendentemente dalla presenza tra le stesse degli oneri per concessioni edilizie, come<br />

parrebbe dalla lettura puntuale del testo, oppure, come precisato nella risposta al quesito 10.4<br />

della raccolta, solo nel caso in cui siano presenti anche gli oneri di urbanizzazione, fermo<br />

restando il minor limite del 3% in caso contrario. (22 – 27/04/98) (spese ammissibili, spese<br />

di studio e progettazione)<br />

R. Il limite è del 5% come stabilito dall’art. 4, comma 1, lettera a) del regolamento.<br />

10.72 - D. (Efibanca) (8.81) Nel settore dell’artigianato produttivo si lamenta da sempre una<br />

dimensione aziendale insufficiente per consentire alle imprese di sostenere il costo di una<br />

struttura amministrativa, finanziaria, di marketing e di indirizzo adeguata al mercato ed alle<br />

disposizioni normative. Alcune associazioni provinciali di categoria, per ovviare alla<br />

problematica avanti descritta, stanno promuovendo la creazione di aree artigianali nelle quali,<br />

oltre ai capannoni che saranno acquistati dai singoli artigiani, esiste un’unica palazzina uffici<br />

nella quale si intenderebbe istallare la sede legale ed operativa di un consorzio tra le imprese<br />

artigiane produttive dell’area, il quale si occupi di tutte le problematiche avanti descritte,<br />

permettendo alle singole imprese di avere una struttura amministrativa, finanziaria, di<br />

marketing e di indirizzo adeguata, sopportando dei costi limitati. Se i cespiti (opere murarie e<br />

attrezzature) si trovassero all’interno dei singoli capannoni artigianali gli stessi sarebbero<br />

ammissibili; nel caso prospettato la creazione di una struttura unitaria consentirebbe:<br />

10.23


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

� minori costi unitari e complessivi di investimento; maggiori benefici per le aziende<br />

artigiane di produzione;<br />

� minore utilizzo complessivo di contributi pubblici.<br />

Il MICA ha indicato che, qualora un’impresa di servizi ottenga l’iscrizione INPS come<br />

industria, possa ottenere il contributo anche su progettazione, terreno ed opere murarie e<br />

assimilabili.<br />

In un caso equivalente a quello prospettato, ove si trattasse di un consorzio tra imprese<br />

industriali, l’iscrizione all’INPS nel settore industria sarebbe ottenibile. Nel nostro caso si<br />

tratta di Imprese artigiane di produzione, che sono assimilate a quelle industriali, quanto a<br />

spettanza dei contributi. Purtroppo nel caso di un consorzio tra imprese artigiane di<br />

produzione l’iscrizione INPS non potrebbe che avvenire nel settore artigianato. Si richiede se<br />

il consorzio prospettato possa ottenere le agevolazioni di cui alla legge <strong>488</strong> sulla componente<br />

immobiliare ed eventuali caratteristiche che lo stesso consorzio debba possedere per potervi<br />

accedere. (22 – 27/04/98) (spese ammissibili, opere murarie e attrezzature, consorzio tra<br />

imprese artigiane)<br />

R. Le condizioni di ammissibilità delle imprese di servizi sono già fissate dalla normativa.<br />

Tali condizioni comportano, per il caso in esame, una risposta negativa.<br />

10.73 - D. (Assilea) Una ditta che svolge attività di produzione di pannelli tamburati per mobili ha<br />

acquistato a mezzo leasing macchinari per complessive £ 567.000.000; parte di questi (£<br />

375.000.000 – trattasi di impianto angolare di sezionatura) risultano all’atto dell’accertamento<br />

tecnico non nuovi, essendo stati costruiti nel 1990 e consegnati all’utilizzatore nel 1995<br />

(istanza di contributo rientrante nella prima applicazione fondi 1996); è stato ribadito dal<br />

cliente che tale bene nel lasso di tempo intercorrente tra la data di costruzione e la data di<br />

consegna era stato utilizzato dal costruttore per prove dimostrative, e non era mai stato<br />

utilizzato per processi produttivi. Si chiede se in tale ottica il bene sia da ritenersi assimilabile<br />

a “nuovo di fabbrica” e quindi ammissibile al contributo; in caso negativo, considerata<br />

l’elevata incidenza dell’importo di tale bene rispetto all’intero programma, sussiste il rischio<br />

di inammissibilità al contributo per l’intero programma di investimento presentato, fermo<br />

restando che il bene medesimo resta comunque operante nel processo produttivo aziendale?<br />

In caso positivo, occorre acquisire agli atti specifica documentazione tecnica? (22 – 27/04/98)<br />

(spese ammissibili, acquisto di bene usato per prove dimostrative)<br />

R. Si ritiene che, ai fini di cui si tratta, un bene sia da considerare “nuovo di fabbrica”<br />

qualora vi sia stata un’unica transazione commerciale tra il costruttore (o suo<br />

rappresentante o rivenditore) e l’utilizzatore finale, a condizione, inoltre, che il bene stesso<br />

non sia stato utilizzato in modo continuativo, anche se per brevi periodi, per l’attività<br />

produttiva (ad esempio in locazione, in prestito d’uso, in leasing, ecc.). Dal momento che la<br />

dizione “prove dimostrative” presso i clienti appare generica in tal senso e non consente di<br />

individuare per quanto tempo il bene sia stato utilizzato a tal fine né di escludere che il bene<br />

stesso sia stato effettivamente utilizzato per periodi continuativi nell’ambito di processi<br />

produttivi, si ritiene che tale fattispecie non possa rientrare tra le ipotesi del “nuovo di<br />

fabbrica”. Dal momento che lo stesso “resta comunque operante nel processo produttivo<br />

aziendale”, le restanti spese potranno mantenere i relativi benefici a condizione che il minore<br />

contributo non comporti problemi di copertura finanziaria del programma, facendo venire<br />

meno il giudizio positivo complessivo.<br />

10.74 - D. (Irfis) Una società di nuova costituzione ha manifestato l’intenzione di realizzare uno<br />

stabilimento per la produzione di rilevatori elettronici ad alta tecnologia per applicazioni in<br />

campo industriale. La spesa prevista è di 20 miliardi. Una parte di essa, intorno a 6 miliardi, è<br />

10.24


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

costituita dall’acquisizione del diritto d’uso per un quinquennio successivo alla entrata in<br />

funzione dello stabilimento predetto. A detta degli interessati il valore dei brevetti rappresenta<br />

una entità assai elevata per rendersi acquisibile; di converso il diritto d’uso nella forma<br />

prospettata consentirebbe la realizzazione dell’iniziativa, di cui si è fatto cenno. Si chiede di<br />

esprimere parere circa l’ammissibilità di detta spesa. (22 – 27/04/98) (spese ammissibili,<br />

acquisto di diritti d’uso)<br />

R. La normativa non prevede, tra le spese ammissibili, quelle relative ad acquisizioni di<br />

diritto d’uso.<br />

10.75 - D. (Efibanca) Impresa di nuova costituzione che svolge attività di “RICERCHE DI<br />

MERCATO e SONDAGGI D’OPINIONE” (allegato n. 2, punto 3), lettera i) della nuova<br />

circolare) per conto di aziende industriali, commerciali e di servizi, ha registrato un brevetto<br />

per un apparecchio (hardware e relativo software) da collocare nelle famiglie campione che<br />

consente di effettuare in tempo reale le interviste di rito mediante la connessione delle<br />

suddette apparecchiature alla rete telefonica nazionale e da questa al CED della richiedente<br />

che elabora i dati raccolti. Il costo di ogni apparecchio, che verrà costruito da una società già<br />

identificata, si aggira intorno ad un milione. Si chiede se è ammissibile un programma<br />

comprendente l’acquisto dell’unità centrale (circa 500 milioni), di un congruo numero dei<br />

citati apparecchi (3.000-5.000), di mobili e di attrezzature d’ufficio. (22 – 27/04/98) (spese<br />

ammissibili, apparecchi da installare presso famiglie campione)<br />

R. Si conferma, come per altri analoghi casi, la non ammissibilità delle spese relative agli<br />

apparecchi da istallare presso le famiglie campione.<br />

10.76 - D. (B. Napoli) (8.86) (9.1.122) Il punto 2.4 lettera a della Circolare 234363/97 recita:<br />

“indipendentemente dagli ulteriori divieti di cui nel seguito, i programmi di investimento<br />

finalizzati esclusivamente alla tutela dell’ambiente e conformi alla disciplina comunitaria<br />

(GUCE C72 DEL 10/03/94) sono comunque ammissibili ai soli fondi nazionali”.<br />

Quindi sembrerebbe chiaro che tale norma vada interpretata nel senso che un qualunque<br />

programma d’investimento effettuato per le finalità di cui sopra, ai fini dell’ammissibilità non<br />

risulterebbe sottoposto ad alcuno dei vincoli specifici di compatibilità di cui alla decisione<br />

94/173/CE. Pertanto, purché finalizzato alla tutela ambientale, sarebbe ammissibile anche un<br />

programma d’investimento relativo ai settori di attività che pur nell’ambito delle sezioni C e<br />

D dell’ISTAT ’91 non fossero ammissibili (ad esempio fabbricazione di olio di sansa), e<br />

ancorché nei singoli punti della richiamata decisione 94/173/CE, che fissa le compatibilità per<br />

l’ammissione alle sole risorse nazionali, non sia esplicitamente prevista una deroga per la<br />

tutela ambientale o per l’adeguamento a norme sanitarie comunitarie (ad esempio punti: 2.1<br />

settore dei cereali, 2.2 settore degli ortofrutticoli, 2.5 settore delle oleoproteaginose, 2.6<br />

settore dell’olio). Inoltre , sempre per programmi d’investimento finalizzati esclusivamente<br />

alla tutela ambientale, peraltro esplicitamente ammessi anche da taluni punti della predetta<br />

decisione 94/173/CE (ad esempio punti: 2.3 – latte, 2.10 carne), applicando la predetta norma<br />

non dovrebbero sussistere altri vincoli. Tuttavia i predetti punti 2.3 e 2.10 prevederebbero la<br />

possibilità di ammettere programmi volti alla tutela ambientale solo purché non comportino<br />

un incremento della capacità produttiva. Anche in questo ultimo caso la norma generale in<br />

premessa sarebbe prevalente, e quindi parrebbe che non vadano applicate le limitazioni<br />

relative alla capacità produttiva. In queste ipotesi, appare però evidente che le limitazioni<br />

comunitarie sarebbero sistematicamente aggirate in ragione del “superiore interesse” della<br />

tutela ambientale. Una lettura del testo della decisione C72 del 10/3/94, cui i programmi<br />

finalizzati alla tutela ambientale devono conformarsi, sembrerebbe ammettere anche<br />

interventi di natura “volontaria”. Ciò premesso, fermo restando che la materia necessiterebbe<br />

di una<br />

10.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

circolare interpretativa/esplicativa, nelle more, si richiede al CTC di fornire alcuni chiarimenti<br />

sulla materia, in particolare sui seguenti punti.<br />

a) Cosa deve correttamente intendersi per “programma finalizzato alla tutela ambientale” in<br />

accordo con la disciplina comunitaria atteso, che i programmi di tutela ambientale e/o di<br />

adeguamento a norme sanitarie comunitarie, a ns giudizio, possono sostanzialmente<br />

ricondursi a tre tipologie:<br />

1) quelli imposti da un provvedimento cogente della pubblica amministrazione;<br />

2) quelli necessari per l’adeguamento graduale a specifiche norme di assenza di un<br />

provvedimento della Pubblica Amministrazione;<br />

3) quelli volontari finalizzati ad una maggiore tutela ambientale in assenza di norme<br />

vincolanti o per riduzione di emissioni a livelli significativamente inferiori a quelli<br />

previsti da normative specifiche (e ciò in accordo con quanto previsto dalla decisione<br />

C72 del 10/3/94;<br />

b) nel caso di programmi esclusivamente finalizzati alla tutela dell’ambiente, si richiede di<br />

conoscere se vi sia da applicare una qualche particolare limitazione nell’ammissibilità<br />

delle spese. (ad esempio non ammissibilità di spese per nuove O.M. se il precedente<br />

capannone risultava in affitto; non ammissibilità nel caso di sostituzione di macchinari<br />

perché obsoleti e non più adeguabili a norme specifiche ecc.). (22 – 27/04/98) (spese<br />

ammissibili, investimenti per la tutela ambientale)<br />

R. Fermo restando che la deroga riguarda solo “i programmi di investimento finalizzati<br />

esclusivamente alla tutela dell’ambiente…..” e che, pertanto, non possono concernere altre<br />

finalità, meno di tutte l’aumento della capacità produttiva, si ritiene scontato che, in casi del<br />

genere, debba essere condotto un esame particolarmente approfondito delle spese da<br />

ammettere alle agevolazioni al fine di escludere, con il massimo rigore, tutto ciò che non è<br />

pertinente con le richiamate finalità (sempre che, naturalmente, per lo specifico settore, non<br />

siano ammissibili altri investimenti).<br />

Per quanto concerne il significato di “programma finalizzato alla tutela ambientale” non può<br />

che rinviarsi agli esiti di un approfondito accertamento tecnico istruttorio che saprà<br />

certamente individuare i casi e le spese ammissibili anche se non necessariamente supportati<br />

da richieste o disposizioni della pubblica amministrazione.<br />

10.77 - D. (M. Umbria) Un’impresa operante nel settore estrattivo intende realizzare degli uffici<br />

destinati a svolgere gli aspetti amministrativi e gestionali dell’attività. Tali uffici attualmente<br />

rappresentati da un prefabbricato presso la cava di estrazione non sono più adeguati in termini<br />

di spazi e sicurezza. A ciò si aggiunge l’impossibilità, connessa ai piani regolatori, di<br />

costruire l’immobile presso la cava. L’impresa proponente avrebbe individuato a circa<br />

700/1000 metri di distanza una palazzina che risponderebbe ai canoni richiesti. Si chiede se<br />

siano agevolabili tali spese inserite in un più organico programma di ampliamento. (22 –<br />

27/04/98) (spese ammissibili, realizzazione di immobile per uffici)<br />

R. Si ritiene che la spesa in oggetto, purché inserita in un programma organico e funzionale<br />

e valutata in termini di congruità e di ammissibilità dalla banca concessionaria, possa essere<br />

ritenuta ammissibile in quanto pertinenza dell’unità produttiva principale.<br />

10.78 - D. (B. Napoli) Una società ha presentato domanda di agevolazione finanziaria ai sensi della<br />

legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per un programma di investimento riguardante la installazione di un centro di<br />

cottura. In questo programma sono inserite sia spese per opere murarie che spese per<br />

l’acquisizione di macchinari, impianti ed attrezzature. I prodotti che saranno realizzati da<br />

questa nuova impresa sono principalmente pasti caldi, ed in particolare si tratta di brodi,<br />

brodini e minestre. Tali prodotti saranno venduti ad altre imprese che provvederanno alla<br />

10.26


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

fornitura di tali pasti caldi alle comunità (scuole, ospedali…) che rappresentano l’utenza<br />

finale della società richiedente. In considerazione di tutto ciò tale attività produttiva è stata<br />

classificata con il codice ISTAT 15.89.2: “fabbricazione di alimenti precotti (surgelati, in<br />

scatola, ecc), di minestre e brodi”. L’impresa sostiene che è sufficiente la sola produzione di<br />

“minestre e brodi” per essere classificata in tale codice, non essendo necessaria, per<br />

l’appartenenza alle attività contemplate nel codice ISTAT precedentemente indicato, la<br />

fabbricazione di alimenti precotti, con l’installazione di processi refrigerativi e/o di<br />

inscatolamento, per l’inclusione. (22 – 27/04/98) (spese ammissibili, opere murarie e<br />

macchinari)<br />

R. Una lettura della Classificazione ISTAT ’91 limitata alla descrizione delle classi,<br />

sottoclassi o categorie non consente di risolvere univocamente la questione. La lettura<br />

dell’indice analitico della stessa Classificazione, invece, consente di distinguere<br />

tra“fornitura” di pasti preparati, corrispondente alla classe 55.52 (non ammissibile), e la<br />

“fabbricazione” di pasti preparati, corrispondente alla categoria 15.89.2 (non<br />

necessariamente precotti, surgelati, in scatola, ecc. e, quindi, anche di immediato consumo).<br />

L’attività prospettata, quindi, volta alla “fabbricazione” dei pasti preparati, è ammissibile<br />

alle agevolazioni.<br />

10.79 - D.(M. Lombardo) (8.74) Siamo in presenza:<br />

- di un’azienda la cui attività consiste nel trattamento di materiali residuali (attività annessa<br />

alla nuova articolazione dei servizi) con lavorazioni effettuate presso stabilimenti ove<br />

vengono prodotti i suddetti residui, ubicati non necessariamente nelle aree agevolabili;<br />

- di un’azienda che svolge attività di servizi connessi all’estrazione di petrolio e gas<br />

(perforazione) ISTAT 11.2 anch’essa presso i cantieri della clientela, ubicati non<br />

necessariamente nelle aree agevolabili.<br />

Si chiede se tali attività siano ammissibili alle agevolazioni in funzione della particolare<br />

natura delle loro attività che, se svolte in luogo fisso, rientrerebbero nell’agevolazione,<br />

considerando valida ai fini del calcolo delle agevolazioni spettanti l’ubicazione della sede<br />

nella quale le aziende depositano e gestiscono la movimentazione dei macchinari oggetto<br />

della richiesta di agevolazione.<br />

D. (Mediosud) Si chiede se sia ammissibile, nell’ambito dell’attività di “Produzione e<br />

trasmissione di spettacoli e programmi radiotelevisivi.....” di cui al punto 2, lettera e)<br />

dell’allegato n. 2 alla circolare n. 234363/97, una spesa relativa ad un mezzo mobile<br />

attrezzato per la regia, la registrazione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi. (20 –<br />

19/2/98) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. In linea generale, un programma di investimenti può ottenere le agevolazioni della legge<br />

<strong>488</strong> solo qualora sussistano le condizioni oggettive e soggettive richieste dalla normativa<br />

(attività svolta, ubicazione dell’unità produttiva, dimensione dell’impresa, tipologia<br />

dell’iniziativa, ecc.); tali condizioni, pertanto, devono sempre essere univocamente<br />

individuabili. Per ammettere una iniziativa alle agevolazioni della legge <strong>488</strong> vi è quindi, tra<br />

l’altro, la necessità di individuare una unità produttiva, così come definita dal punto 2.6 della<br />

circolare n. 234363/97, e la sua stabile ubicazione, al fine di determinare, ad esempio, la<br />

misura dell’agevolazione concedibile ed il valore dell’indicatore regionale. Qualora ciò non<br />

dovesse essere univocamente determinabile, o qualora l’unità produttiva vi sia, ma con<br />

consistenza economica non decisamente rilevante rispetto a quella dei beni strumentali<br />

liberamente utilizzati al di fuori della stessa, l’iniziativa non potrebbe accedere alle<br />

agevolazioni di cui si tratta ; verrebbe altrimenti, tradito lo spirito della normativa, il cui fine<br />

è quello di sostenere le imprese che creano tessuto produttivo e nuova occupazione nelle aree<br />

depresse del paese.<br />

10.27


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

In relazione a quanto sopra, per quanto concerne i casi prospettati nei quesiti, è necessario<br />

che la banca concessionaria verifichi l’esistenza di una stabile unità produttiva in una della<br />

aree depresse ammissibili alle agevolazioni e, qualora vi sia, la consistenza economica della<br />

stessa rispetto a quella dell’attività svolta al di fuori dell’unità produttiva medesima, al fine<br />

di assumere le conseguenti determinazioni. Si ricorda infine che, pur in presenza di una<br />

stabile ed economicamente rilevante unità produttiva, l’ammissibilità dei mezzi che operano<br />

all’esterno della stessa è rigidamente limitata dalla normativa ad alcune eccezioni (mezzi<br />

mobili strettamente necessari al ciclo di produzione o per il trasporto in conservazione<br />

condizionata dei prodotti, attrezzature in prestito d’uso) e solo qualora sussistano specifiche<br />

condizioni (si veda anche il quesito n. 10.58 della raccolta). Per quanto concerne, in<br />

particolare, il mezzo mobile radiotelevisivo, gli elementi forniti condurrebbero a concludere<br />

che sia esso stesso un’unità produttiva, piuttosto che un mezzo necessario al ciclo produttivo,<br />

ma senza una ubicazione che consenta la determinazione della misura agevolativa<br />

applicabile e dell’indicatore regionale e, quindi, non ammissibile.<br />

10.80 - D. (Carige) (8.87) Un’impresa, avente classificazione ISTAT 29.24.3 con iscrizione INPS<br />

INDUSTRIA (fabbricazione di macchine di impiego generale ed altro materiale meccanico<br />

n.c.a.) dichiara di svolgere, quale attività preponderante, l’installazione di impianti<br />

pneumatici ed il montaggio di tubazioni a bordo di natanti nonché lavorazioni di “flussaggio”<br />

che consistono nel collaudo dei tubi una volta che l’installazione dell’impianto è stata<br />

ultimata. Sulla scorta degli accertamenti preliminari effettuati si è potuto constatare che il<br />

“processo produttivo” realizzato nell’unità produttiva consiste in lavori di piegatura e taglio<br />

dei tubi a seconda delle esigenze del committente che peraltro provvede – direttamente o a<br />

mezzo di terzi – all’approvvigionamento dell’impianto oleodinamico che poi verrà installato<br />

dall’impresa sul natante. Il ciclo produttivo, come sintetizzato dalla ditta, consiste: 1) nel<br />

disegno degli schemi relativi all'installazione degli impianti forniti dal committente<br />

(definizione percorsi dei tubi, collegamenti degli stessi e di eventuali cavi elettrici, ecc.) 2)<br />

nelle successive lavorazioni del tubo (taglio e piegatura) prevalentemente effettuate al di fuori<br />

dell’unità produttiva ed infine nell’installazione e collaudo dell’impianto a bordo del natante<br />

oltre eventuali lavori di carpenteria. Ciò precisato si fa notare che l’investimento per il quale<br />

viene richiesto l’intervento agevolativo afferisce la realizzazione di un soppalco al di sopra<br />

del magazzino ove vengono ricoverati i materiali e svolte le operazioni sopra citate (piegatura<br />

e taglio). In tale soppalco l’impresa intende ricavare locali ove curare l’attività amministrativa<br />

e di disegno degli schemi di cui al precedente punto 1) che oggi viene svolta in locali attigui<br />

di altra società.<br />

Per quanto sopra esposto la scrivente concessionaria, considerata la modestissima lavorazione<br />

svolta nella sede aziendale, ritiene che l’attività svolta dall’impresa non rientri fra quelle<br />

manifatturiere ammesse alle agevolazioni di legge bensì tra quelle di montaggio. Circa<br />

l’ammissibilità delle opere murarie sopracitate, anche per queste si nutre qualche perplessità<br />

in quanto non riguarderebbero locali “produttivi” e tantomeno sono finalizzate a ricavare<br />

maggiori spazi per lo svolgimento dell’attività “manifatturiera”.<br />

D. (B. Carige) Un’impresa, avente classificazione ISTAT 28.52 (lavori di meccanica<br />

generale per conto terzi) è attiva prevalentemente nel campo cantieristico occupandosi di<br />

lavori di carpenteria, tubolatura e riparazioni a bordo delle navi. Il ciclo produttivo<br />

conseguente l’investimento va dall’esecuzione dei piani coordinati relativi agli impianti da<br />

realizzare, alla prefabbricazione e montaggio delle tubazioni, per finire con i collaudi finali<br />

(montaggio e collaudo vengono effettuati al di fuori dell’unità produttiva). L’investimento<br />

proposto per le agevolazioni attiene, fra l’altro, l’acquisizione di attrezzature fra le quali<br />

diverse saldatrici, cannelli, smerigli, ecc. che in prevalenza sono utilizzate nei vari cantieri<br />

individuati di volta in<br />

10.28


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

volta in funzione delle commesse acquisite. Sulla scorta di quanto sopra esposto si richiede se<br />

le attrezzature summenzionate possano essere considerate ammissibili alle agevolazioni<br />

ancorché utilizzate al di fuori dell’unità produttiva. (23 – 17/6/98) (spese ammissibili, opere<br />

murarie e attrezzature)<br />

R. Dagli elementi ricavabili dai quesiti, le attività prospettate potrebbero genericamente<br />

rientrare entrambe nella classe 28.52. In tale ipotesi anche le spese relative alle attività di<br />

progettazione e amministrativa possono rientrare tra quelle ammissibili. Nel caso specifico<br />

del primo quesito, dal momento che tali spese costituiscono l’intero programma, occorre che<br />

sussistano le condizioni specificate al 9° alinea dell’allegato n. 8 alla Circolare n.<br />

234363/97. Per quanto concerne infine le attrezzature utilizzate al di fuori dell’unità<br />

produttiva, in considerazione della particolarissima attività che può essere svolta anche<br />

presso terzi e in via del tutto eccezionale, si ritiene che le stesse possano essere agevolate,<br />

purché in quantità e tipologia pertinente all’attività da svolgere e purché la relativa spesa<br />

non rappresenti la parte rilevante dell’intero programma.<br />

10.81 - D. (M. Centroitalia) Trattasi di pratica istruita da questo Istituto nella prima tornata <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

per un importo complessivo di 1.141mln, ancora non erogata. Rileggendo la normativa in<br />

parola ci sono sorti dei dubbi circa l’ammissibilità ai benefici della <strong>488</strong> di una parte del<br />

programma di investimenti, quello relativo cioè all’acquisto di un immobile industriale<br />

costruito. La situazione è la seguente:<br />

La ditta richiedente ed acquirente risulta partecipata per circa l’83% da due soggetti, che<br />

posseggono anche la totalità delle quote dell’impresa venditrice. Tra le due società non<br />

esistono partecipazioni incrociate. La normativa in parola vieta l’acquisto dell’immobile di<br />

proprietà dei soci: nel ns. caso l’immobile è di un soggetto giuridico distinto dai soci. Tuttavia<br />

il controllo di ambedue le ditte è di fatto sotto il medesimo soggetto economico. Leggendo il<br />

quesito n. 10.63, viene proposta una situazione simile a quella da noi descritta. L’unica<br />

differenza è che il soggetto economico che controlla ambedue le ditte non è una persona fisica<br />

ma un’altra società. Inizialmente, la risposta del Comitato è stata negativa. Successivamente<br />

però nel Verbale n. 20 del medesimo Comitato, al secondo punto dell’O.D.G. è stata apportata<br />

una sostanziale modifica alla precedente risposta fornita con il verbale n. 19, affermando che<br />

l’acquisto è ammissibile. Chiediamo cortesemente se l’operazione in oggetto è ammissibile,<br />

visto che ancora ad oggi non risultano chiarite in maniera esplicita le limitazioni del caso.<br />

D. (B. Carige) Si presenta il caso di una società (una Srl) che acquista un immobile da<br />

un’altra società (una Sas); la società venditrice è detenuta al 50% da un soggetto (non<br />

amministratore) che partecipa al 40% – come amministratore – anche nella società acquirente.<br />

Secondo lo scrivente istituto l’investimento in questione dovrebbe essere ammesso per l’80%<br />

della spesa prevista (si escluderebbe il 50% del 40%). (23 – 17/6/98) (spese ammissibili,<br />

acquisto di immobile, società controllate e collegate)<br />

R. Con riferimento ai casi rappresentati e sulla base degli elementi forniti non si ravvisano<br />

motivi ostativi alla agevolabilità integrale del bene.<br />

10.82 - D. (B. Napoli) Una s.r.l. ha presentato un programma di investimenti inclusivo dell’acquisto<br />

di un brevetto di proprietà di un socio. L’art.4, comma 1, lettera g) del regolamento disciplina<br />

la compravendita in argomento solo con riferimento a società (art. 2359 C.C.), tuttavia il caso<br />

è del tutto analogo alla compravendita di immobili, tra ditta richiedente ed uno dei soci,<br />

regolata dallo stesso articolo al comma 3.Si chiede se la spesa sia interamente agevolabile o<br />

sia agevolabile in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa medesima degli altri<br />

soci. (23 – 17/6/98) (spese ammissibili, acquisto di brevetto, società controllate e<br />

collegate)<br />

10.29


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. La ratio contenuta nella richiamata norma relativa alla compravendita di brevetti tra<br />

società appare del tutto trasferibile anche ai casi come quello in questione, qualora le<br />

partecipazioni nella società acquirente da parte dei soci venditori siano nella misura indicata<br />

nell’art. 2359 c.c..<br />

10.83 - D. (Irfis) (1.3.21) Una società di servizi, non ancora iscritta al Settore Industria dell’INPS,<br />

ha richiesto le agevolazioni anche per investimenti su immobili, nell’intento di procedere in<br />

prosieguo all’iscrizione al “settore industria”. Ai fini dell’ammissibilità delle spese per<br />

immobili ed opere murarie, si chiede di conoscere se tale iscrizione può intervenire<br />

successivamente alla data di presentazione della domanda. (23 – 17/6/98) (spese ammissibili,<br />

acquisto di immobile, opere murarie)<br />

R. Si veda quanto chiarito al punto 1 della circolare n. 1065731 del 13/05/98 (G.U. n. 122<br />

del 28/05/98).<br />

10.84 - D. (Europrogetti & Finanza) (8.91) Una società di servizi ha presentato richiesta di<br />

agevolazioni per la realizzazione di un centro elaborazione dati indirizzato allo svolgimento<br />

di una molteplicità di servizi:<br />

1. gestione di un sistema informativo territoriale:<br />

l’attività consiste nella gestione di una banca dati territoriale ed ambientale, con particolare<br />

riferimento alla elaborazione di dati relativi a piani regolatori, reti idriche, fognarie, elettriche,<br />

dei rifiuti solidi urbani ecc. Il servizio si concretizza in interrogazioni telefoniche a carico<br />

degli utenti abbonati al servizio 166 della Telecom.<br />

2. Gestione di una banca dati immobiliare:<br />

il servizio si basa sulla messa a punto di una pagina Internet, con facilità di accesso ai motori<br />

di ricerca italiani e stranieri, contenente una serie di informazioni sul mercato immobiliare, il<br />

relativo mercato finanziario, nonché le problematiche connesse alla gestione dell’immobile<br />

(ristrutturazioni manutenzioni e riparazioni etc.)<br />

3. Gestione di un servizio di telecardiologia:<br />

tale servizio si realizza mediante la consegna all’utente di un apparecchio in grado di<br />

registrare e trasmettere la frequenza del battito cardiaco attraverso un telefono, anche<br />

cellulare, al centro di ascolto. Il centro, attivo 24 ore su 24, riceverà il segnale ed i medici<br />

cardiologi provvederanno ad interpretarlo e refertarlo in tempo reale, attivandosi nei confronti<br />

del cliente o del suo medico di fiducia.<br />

Si chiede se l’iniziativa alle attività sopra descritte sia ricompresa tra i servizi di cui<br />

all’allegato n. 2 alla Circolare n. 234363 del 20/11/97. In caso affermativo, con riferimento<br />

all’attività di cui al punto 3, si chiede se le spese relative all’acquisto degli apparecchi mobili<br />

ricetrasmittenti, da consegnare agli utenti del servizio, siano o meno ammissibili al<br />

finanziamento. Si precisa, a maggior chiarimento, che l’importo complessivo relativo ai citati<br />

apparecchi appare rilevante e particolarmente significativo in rapporto all’investimento totale<br />

riferibile all’iniziativa, rappresentando circa il 47%. (23 – 17/6/98) (spese ammissibili,<br />

apparecchi mobili ricetrasmittenti)<br />

R. Si ritiene che le attività descritte dalla società richiedente possano essere ricomprese nei<br />

servizi di cui ai punti 1a) 1e) o 3d) dell’allegato n. 2 alla Circolare n. 234363 del 20/11/97.<br />

Con riferimento all’attività di cui al punto 3, si ritiene che le spese relative all’acquisto degli<br />

apparecchi mobili ricetrasmittenti, come più volte chiarito in altri analoghi casi, non siano<br />

ammissibili al finanziamento in quanto detenuti dagli utenti, al di fuori dell’unità produttiva.<br />

10.85 - D. (M. Centroitalia) (8.93) Una società di servizi opera nel settore della produzione di<br />

software e dell’assistenza al software. I dipendenti dell’azienda, con la realizzazione<br />

10.30


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dell’investimento, aumenteranno da 20 a 33 unità. Dei 20 dipendenti attuali, 15 sono iscritti al<br />

settore industria e 5 al settore commercio. Questi ultimi peraltro non svolgono assolutamente<br />

attività commerciale ma solo amministrativa, a supporto dell’attività produttiva.<br />

Si chiede se è agevolabile:<br />

1) l’immobile da acquistare, e, in caso di risposta affermativa, se in toto o in pro-quota al<br />

personale a regime iscritto all’Inps settore industria.<br />

2) la parte dell’immobile da adibire a magazzino;<br />

3) le spese relative a lavorazioni interne effettuate per elaborare il software da dare in<br />

licenze d’uso a terzi; in caso affermativo, in toto o in pro-quota ai dipendenti iscritti all’Inps<br />

settore industria. (23 – 17/6/98) (spese ammissibili, acquisto di immobile, spese per<br />

elaborazione di software)<br />

R.. Premesso che, in assenza di altre attività, tutti gli addetti dovranno essere iscritti all’Inps<br />

– Industria, si ritiene che l’immobile (compreso il magazzino) possa essere agevolato nella<br />

misura in cui riconosciuto congruo e pertinente all’attività ammissibile, mentre non può<br />

essere in alcun modo riconosciuta la spesa relativa alla produzione del software che<br />

costituisce il prodotto dell’impresa.<br />

10.86 - D. (B. Napoli) (8.96) L’azienda richiedente, che opera nel settore della manutenzione e<br />

riparazione delle pompe sommerse comprese parti ed accessori (classificazione Istat 29.12),<br />

ha inserito nel programma di investimento l’acquisizione di:<br />

n. 2 pale caricatrici gommate;<br />

n. 2 terne gommate;<br />

n. 2 gru Fassi montate su appositi mezzi di trasporto<br />

che risultano INDISPENSABILI per la realizzazione del processo produttivo. Infatti, l’attività<br />

in oggetto prevede interventi di manutenzione e riparazione di pompe sommerse realizzati<br />

d’urgenza in base alle richieste dei clienti; il processo produttivo si articola come segue:<br />

− raggiungimento di pompe sommerse collocate a circa 150 mt. di profondità realizzando<br />

scavi con l’utilizzo di pale gommate e/o terne gommate a seconda della configurazione del<br />

sito su cui intervenire;<br />

− espianto delle suddette pompe attraverso gru montate su appositi veicoli;<br />

− trasporto presso l’opificio dei pezzi per la riparazione e manutenzione (inclusa la<br />

costruzione di parti ad hoc) oppure, laddove sia necessario per motivi di urgenza, la<br />

riparazione in loco;<br />

− ricollocazione della pompa nel sito di origine realizzata con l’ausilio delle gru.<br />

Pertanto, pale gommate, terne gommate e gru (tutti i mezzi non targati) rappresentano fattori<br />

produttivi intermedi e necessari per la completa realizzazione dell’attività di cui sopra.<br />

Inoltre, i mezzi mobili adibiti unicamente al trasporto delle 2 gru (il cui documento di<br />

proprietà e di via prevede l’indicazione del vincolo di destinazione e d’uso proprio), saranno<br />

utilizzati ESLUSIVAMENTE dall’azienda per uso proprio.<br />

Ciò posto è possibile ammettere interamente alle agevolazioni della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> la suddetta<br />

tipologia di spesa? (23 – 17/6/98) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. L’attività ammissibile è solo quella svolta all’interno dell’unità produttiva.<br />

10.87 - D. (S. Paolo) (8.97) Un’impresa presenta un programma di realizzazione dei derivati del<br />

latte prodotto direttamente dall’azienda, mediante metodo tradizionale e biologico; il latte è<br />

destinato esclusivamente al processo produttivo.<br />

Tra le spese vengono previste opere murarie (1.349/M su un totale di lire 1.755/M) consistenti<br />

in ambienti per ricovero animali, sala mungitura, fienile, ecc. motivate dal fatto che la<br />

produzione biologica si ottiene esclusivamente mediante l’allevamento con fieno e foraggio<br />

10.31


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

coltivato dall’azienda e concimato con gli stessi escrementi del bestiame accantonati in<br />

apposite concimaie e ciò è possibile realizzando tali specifiche opere, funzionali non per<br />

l’allevamento ma finalizzati alla qualità del prodotto ottenuto. Si chiede un parere<br />

sull’ammissibilità dell’attività e delle relative spese. (23 – 17/6/98) (spese ammissibili, opere<br />

murarie)<br />

R. Dal momento che si configura la coesistenza di più attività, di cui una ammissibile (la sola<br />

trasformazione del latte, ancorché soggetta a divieti e limitazioni UE) e le altre non<br />

ammissibili, si richiamano i contenuti del punto 2.5. della circolare 234363/97.<br />

10.88 - D. (M. Centrobanca) (8.99) E’ stata presentata, a valere sul terzo bando, una domanda di<br />

agevolazioni per un importo di L. 1.461 milioni. L’attività a fronte della quale vengono<br />

chieste le agevolazioni è quella di “Monitoraggio condotte servizio gestione reti idriche e<br />

fognarie” codificata dall’azienda, ai fini dell’ISTAT ’91, 72.30. Tale ultimo codice definisce<br />

invece l’attività di elaborazione elettronica dei dati. L’esame delle spese a fronte delle quali<br />

vengono chieste le agevolazioni, evidenzia, in base ai preventivi forniti, quanto segue:<br />

L. 73 milioni per progettazione e studi;<br />

L. 156 milioni per opere murarie;<br />

L. 1.232 milioni relativo ad impianti, macchinari e attrezzature:<br />

Tale ultimo capitolo di spesa si compone di:<br />

L. 257 milioni per allestimento automezzo ispezione TV;<br />

L. 252 milioni per allestimento automezzo per analisi rete idrica;<br />

L. 165 milioni per allestimento autospurgo;<br />

L. 204 milioni veicoli industriali da adibire ad autospurgo scarrabile;<br />

L. 76 milioni automezzi (n.2) per ispezioni TV e per analisi rete idrica (furgoni vetrinati);<br />

L. 235 milioni sistema informativo territoriale.<br />

L’azienda argomenta che tali automezzi sono funzionali alla raccolta dati, poiché gli<br />

allestimenti prevedono attrezzature elettroniche funzionali a tale attività mentre i camion<br />

allestiti ad autospurghi servirebbero per liberare le condotte prima di poterne effettuare<br />

l’analisi. Peraltro dalla planimetria fornitaci l’immobile in programma di mq. 156 coperti e<br />

mq. 146 di area cortiva risulta per il 54% adibito al ricovero di automezzi. L’attività svolta<br />

presso l’unità produttiva è quella di analisi della rete, mappatura delle stesse e sviluppo<br />

cartografico; tali attività vengono svolte mediante il “Sistema informativo territoriale”<br />

(software) di cui sopra. Si chiede se tale attività soprattutto con riferimento ai beni in<br />

programma sia agevolabile. (23 – 17/6/98) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. I mezzi mobili di cui sopra non risultano agevolabili ai sensi del regolamento n. 527 L.<br />

<strong>488</strong>, in quanto non sono strettamente necessari al ciclo tecnologico di produzione che<br />

verrebbe svolto all’esterno dell’unità produttiva. L’attività che peraltro svolgono tali<br />

automezzi è assimilabile a quella codificata nell’ISTAT ’91 come 90.00.2 “Smaltimento e<br />

depurazione delle acque di scarico ed attività affini” e, quindi, non ammissibile.<br />

10.89 - D. (Studio Finanziario) - Una azienda di servizi che svolge attività di produzione software<br />

e che dichiara di essere iscritta al settore industria dell’INPS, ha presentato domanda di<br />

agevolazione su un investimento costituito esclusivamente da una commessa relativa alla<br />

realizzazione di software. La società richiedente progetta e realizza in linguaggio C per la<br />

piattaforma MS DOS software in campo fiscale ed ha l’esigenza di riscrivere tali pacchetti in<br />

ambiente WINDOWS95 utilizzando come strumento di sviluppo DELPHI; l’impossibilità di<br />

impiegare i propri programmatori per tale aggiornamento, in quanto impegnati nello sviluppo<br />

di altri applicativi, ha spinto la società richiedente a commissionare all’esterno la<br />

realizzazione di tale progetto. Secondo quanto dichiarato dall’impresa, l’investimento in<br />

10.32


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

oggetto “... è di natura brevetti e riguarda l’acquisto di sorgenti informatiche per accedere con<br />

chiavi di accesso alle manipolazioni e modifiche dei programmi; questo brevetto consentirà il<br />

rilascio delle licenze d’uso per gli utenti finali.” Posta l’ammissibilità dell’acquisto di brevetti<br />

per una società di servizi iscritta al ramo industria dell’INPS, per logica si ritiene che<br />

l’acquisto di un brevetto debba essere comunque inserito in un più ampio programma di<br />

investimento nel quale lo stesso possa essere utilizzato, insieme ad altri fattori produttivi, per<br />

lo svolgimento dell’attività propria dell’impresa (nel caso specifico, produzione software).<br />

Ciò non sembra verificarsi nel caso prospettato, in cui sembrerebbe invece che l’investimento<br />

abbia come oggetto esclusivo l’acquisto del software e la sua successiva distribuzione senza<br />

ulteriori interventi da parte della società. In tal senso la domanda di agevolazione sarebbe<br />

relativa più che ad un investimento, ad una lavorazione esterna. (24 – 16/04/99) (spese<br />

ammissibili, spese di software, società di servizi)<br />

R. Sulla base degli elementi forniti la spesa sembrerebbe destinata alla realizzazione di parte<br />

del prodotto che l’impresa andrebbe poi a vendere agli utenti finali piuttosto che<br />

all’acquisizione dei beni strumentali utili per tale realizzazione. Si ritiene, pertanto, che la<br />

spesa debba essere considerata non ammissibile.<br />

10.90 – D. (Studio Finanziario) - Società operante nel settore manifatturiero con sede<br />

amministrativa a Genova e stabilimento di produzione a Spoleto (PG) ha presentato due<br />

distinti progetti di ampliamento. Il primo, relativo all’unità produttiva, prevede investimenti<br />

in impianti e macchinari per L. 3.507 mln.; il secondo, relativo alla sede amministrativa,<br />

prevede l’acquisto di arredi, attrezzature varie, computers e relativi softwares per la gestione<br />

amministrativa e commerciale dell’impresa, per complessivi L. 370 mln.<br />

Si chiede conferma della non agevolabilità di questo secondo progetto in quanto non in<br />

possesso dei requisiti previsti al punto 3.8 della Circolare n. 234363 del 20.11.1997. (24 –<br />

16/04/99) (spese ammissibili, unità locale diversa da quella produttiva)<br />

R. Si conferma la non ammissibilità delle spese effettuate presso la sede amministrativa in<br />

quanto esterna all’unità produttiva e non pertinenza esclusiva di quest’ultima.<br />

10.91 - D. (B. Napoli) Tra le ulteriori attività ammissibili della legge <strong>488</strong>-turismo, la Regione<br />

Siciliana ha inserito quella di locazione e/o noleggio di imbarcazioni da diporto nautico. Si<br />

chiede se nell’ambito delle iniziative relative a tale attività siano da considerare ammissibili le<br />

spese relative alle imbarcazioni da locare e/o noleggiare. (24 – 16/04/99) (spese ammissibili,<br />

mezzi mobili, imbarcazioni) TUR<br />

R. La normativa di riferimento e, in particolare, quella relativa all’estensione della legge <strong>488</strong><br />

alle attività turistico-alberghiere, prevede l’ammissibilità dei mezzi mobili solo a<br />

particolarissime condizioni e cioè: se non iscritti ad un pubblico registro, se funzionali allo<br />

svolgimento dell’attività ammissibile e, comunque, se utilizzati all’interno dell’unità locale<br />

interessata dall’iniziativa da agevolare. Qualora tali condizioni vengano tutte rispettate, i<br />

beni in questione possono essere valutati positivamente. A tale riguardo si ritiene che, per<br />

tale particolare tipo di attività, l’unità locale all’interno della quale devono essere utilizzati<br />

tali mezzi mobili possa ricomprendere lo specchio d’acqua, antistante il ricovero abituale dei<br />

mezzi stessi, nell’ambito del quale le imbarcazioni in argomento, “non iscritte ad un pubblico<br />

registro”, possono liberamente muoversi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia.<br />

10.<strong>92</strong> - D. (Studio Finanziario) - Iniziativa concernente la realizzazione di un “nuovo impianto”<br />

nel quale verranno installati anche macchinari già utilizzati presso altra unità produttiva della<br />

società richiedente. Si chiede conferma dell’ammissibilità delle spese relative allo smontaggio<br />

e successivo rimontaggio presso la nuova unità produttiva dei macchinari preesistenti. (24 –<br />

16/04/99) (spese ammissibili, macchinari usati, spese accessorie)<br />

10.33


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Le “spese accessorie” relative a beni non ammissibili non sono agevolabili.<br />

10.93 - D. (BNL) Il punto b.10 delle istruzioni per la compilazione della domanda di agevolazione<br />

prevede l'agevolabilità di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e<br />

gestionali delle imprese. Tali spese sono ammesse solo per le piccole e medie imprese. Ci<br />

troviamo di fronte ad una grande impresa di servizi iscritta al settore industria, svolgente<br />

attività' di informatica e telecomunicazioni, che ci espone a programma spese relative<br />

all'acquisto di software di base e software di produzione, sostenendo che in mancanza di una<br />

definizione precisa della dicitura "programmi informatici" tali spese siano assimilabili a delle<br />

immobilizzazioni tecniche necessarie all'espletamento del ciclo produttivo, in particolare il<br />

software di base rende possibile l'utilizzo dell'hardware mentre il software di produzione è<br />

componente strumentale per la realizzazione dei prodotti finiti della software house. Si chiede<br />

pertanto se siano ammissibili tali spese. (24 – 16/04/99) (spese ammissibili, spese di<br />

software, applicativo e di base)<br />

R. Si ritiene che il software applicativo di produzione sia ricompreso certamente nella<br />

dicitura “programmi informatici” e, pertanto, che lo stesso sia ammissibile solo per le PMI.<br />

Per quanto concerne, invece, il software operativo di base, si ritiene che lo stesso debba<br />

essere considerato in uno con l’hardware e, pertanto, che possa essere agevolato anche per<br />

le grandi imprese.<br />

10.94 - D. (BNL) Un’officina meccanica navale operante con unita’ produttiva nel porto di Napoli,<br />

ha presentato domanda di agevolazioni a fronte di un programma che prevede la sola<br />

costruzione di due unità mobili per interventi a bordo delle navi. Nel business plan la<br />

richiedente specifica che la novità dell’iniziativa è quella di poter raggiungere qualsiasi porto<br />

ove si rendesse necessaria una riparazione.<br />

D. (Europrogetti & Finanza) Un'impresa neocostituita ha presentato domanda di<br />

agevolazione ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per un nuovo impianto per lo svolgimento di attività di<br />

servizi connessi all'estrazione di petrolio e di gas, esclusa la prospezione, classificata con il<br />

codice ISTAT 11.20.0. L'investimento prevede:<br />

1. una sede operativa fissa in area obiettivo 1 nella quale verrà costruito un capannone<br />

destinato ad uffici, officina e magazzino ricambi, mentre il restante lotto verrà destinato ad<br />

area di stoccaggio per gli impianti e le attrezzature di perforazione;<br />

2. l'acquisto di impianti di perforazione con attrezzature ausiliarie che verranno utilizzati sia<br />

in territorio nazionale che all'estero.<br />

In relazione a quanto sopra esposto, si chiede se gli impianti e le attrezzature di perforazione -<br />

pur non potendo essere localizzati in una specifica unità produttiva, ma dovendo, per la natura<br />

dell'attività stessa, essere spostati in Italia e all'estero - possano essere considerati ammissibili.<br />

D. (M. Lombardo) L’art. 4, punto 1, lettera e del regolamento prevede la possibilità di<br />

finanziare i mezzi mobili strettamente necessari al ciclo di produzione. Un’azienda che tra le<br />

altre attività svolge la manutenzione di muletti anche presso le imprese, intende agevolare<br />

automezzi attrezzati per detta manutenzione. L’agevolazione di tali investimenti si ritiene<br />

possibile in quanto necessari allo svolgimento dell’attività stessa, quindi da considerare alla<br />

stregua di “officine mobili”. (24 – 16/04/99) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. La norma consente di agevolare mezzi mobili operanti all’esterno delle unità produttive<br />

solo se tali mezzi sono necessari per il ciclo di lavorazione o per il trasporto condizionato dei<br />

prodotti con le specificazioni già espresse dal Comitato in precedenti occasioni e<br />

concernenti, sostanzialmente, il diretto intervento funzionale del mezzo stesso nel ciclo di<br />

lavorazione.<br />

Restano comunque esclusi quei mezzi mobili, come quelli dell’ultimo quesito, finalizzati al<br />

semplice trasferimento delle attrezzature di lavorazione ammissibili.(La risposta è da<br />

10.34


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

intendersi in senso negativo per tutti e tre i quesiti, come specificato nella riunione<br />

dell’11/5/99)<br />

10.95 - D. (M. Umbria) Holding o Capogruppo Italiana acquista da Estero macchinari che poi gira<br />

alle consociate, rifatturando. Tale operatività è ricorrente e a monte ci sono accordi/contratti<br />

tra Estero/Italia con Capogruppo e Capogruppo/Consociate che la disciplinano. Nella<br />

sostanza i beni, ancorché rifatturati, sono nuovi e non usati, rispettando, nell’essenzialità, la<br />

condizione voluta dalla Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

Acquisendo opportuna documentazione, riterremmo le spese ammissibili.<br />

E’ possibile interpretare in tal senso la normativa? (24 – 16/04/99) (spese ammissibili,<br />

macchinari usati, società controllate e collegate)<br />

R. I beni rifatturati, da chiunque acquistati per la prima volta, sono considerati usati e,<br />

quindi, non ammissibili.<br />

10.96 - D. (Centrobanca) Preliminare di vendita di un immobile aziendale tra una ditta individuale<br />

ed una Srl, il cui socio di maggioranza (80% del capitale sociale) è anche titolare della ditta<br />

individuale venditrice. Si richiede se in tale circostanza l’importo ammissibile relativo<br />

all’acquisto dell’immobile debba limitarsi al solo 20% della transazione, corrispondente alle<br />

quote di partecipazione nella Srl detenute dagli altri soci. (24 – 16/04/99) (spese ammissibili,<br />

acquisto di immobile, ditta individuale)<br />

R Poiché la Ditta Individuale non è un soggetto giuridico autonomo, si ritiene di dover<br />

ammettere al beneficio delle agevolazioni solo la parte corrispondente alle quote di<br />

partecipazione nella Srl detenute dagli altri soci.<br />

10.97 - D (Centrobanca) Premesso che la normativa all’art. 3 prevede che le spese relative alla<br />

compravendita di immobili tra due imprese non sono ammissibili qualora, all’atto della<br />

compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui all’art. 2359 del<br />

codice civile. Si richiede, nel caso in cui il venditore, nonché controllante della società che ha<br />

presentato domanda ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, svolga attività immobiliare di costruzione e<br />

compravendita immobili e quindi effettua l’operazione stessa nell’ambito della propria<br />

normale attività di produzione e vendita di immobili, se ricorre quanto riportato nel parere n.<br />

9.1.48 del comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ossia se quanto previsto per i macchinari e<br />

le attrezzature è applicabile anche agli immobili. (24 – 16/04/99) (spese ammissibili,<br />

acquisto di immobile, società controllate e collegate)<br />

R Le limitazioni poste a tale riguardo dal comma 3 dell’art. 4 del regolamento non<br />

prevedono eccezioni.<br />

10.98 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una società operante nel settore turistico quale<br />

proprietaria e gestore di un’attività alberghiera. La stessa intende acquisire e ristrutturare una<br />

serie di annessi ubicati nel medesimo comune da adibire a Centro Culturale all’interno dei<br />

quali gli ospiti dell’albergo possono svolgere varie attività artistiche di natura artigianale. Si<br />

chiede se siano agevolabili le spese sostenute per la realizzazione e l’allestimento di tali<br />

annessi, da considerare quali servizi annessi. (25 – 11/05/99) (spese ammissibili, servizi<br />

annessi) TUR<br />

R. Si ritiene che le strutture indicate possano essere considerate “servizi annessi” della<br />

struttura alberghiera; le relative spese potranno pertanto essere considerate ammissibili<br />

nella misura in cui soddisfino le relative specifiche condizioni poste dalla normativa.<br />

10.35


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10.99 - D. (M. Umbria) Al punto 3.11 della circolare, nella lettera a) non viene indicato nessun<br />

limite all’ammissibilità delle spese relative al suolo aziendale. Poi nel capoverso 5° si fa<br />

riferimento ad un limite di ammissibilità del 50% dell’investimento complessivo ammissibile<br />

nel caso di immobile esistente (terreno e/o opere murarie assimilate). Si chiede se ciò lasci<br />

intendere il limite suindicato, con riferimento al solo acquisto del terreno. (25 – 11/05/99)<br />

(spese ammissibili, acquisto del suolo, limitazioni) TUR<br />

R. Il limite del 50% dell’investimento complessivo ammissibile indicato al punto 3.11 della<br />

circolare n. 1039080 del 19.3.99 è riferito all’acquisto di un eventuale immobile esistente,<br />

intendendo per immobile il terreno e/o le strutture murarie esistenti. Ne discende che qualora<br />

l’iniziativa preveda l’acquisto del terreno ma non anche di una struttura muraria esistente, il<br />

limite del 50% si applica alla sola spesa relativa al terreno medesimo, fatta salva, comunque,<br />

ogni valutazione di congruità e pertinenza.<br />

10.100 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di un’impresa che realizza un nuovo impianto con il<br />

seguente programma:<br />

- acquisto immobile Lit. 6.000.000.000<br />

- realizzazione di servizi annessi (piscina, impianto sportivi ecc.) Lit. 4.000.000.000<br />

- opere di ristrutturazione e adeguamento della struttura ricettiva Lit. 1.000.000.000<br />

Totale Lit. 11.000.000.000<br />

Si chiedono chiarimenti in merito alla determinazione dell’investimento ammissibile. (25 –<br />

11/05/99) (spese ammissibili, acquisto struttura esistente, servizi annessi) TUR<br />

R. Ipotizzando che le spese relative alla ristrutturazione ed all’adeguamento della struttura<br />

ricettiva siano tutte congrue e pertinenti, il “valore” della struttura ricettiva di base cui<br />

commisurare le spese ammissibili per i servizi annessi è pari a 7 miliardi (naturalmente ai<br />

fini di tale conteggio non rileva che la struttura esistente subisca o meno una detrazione in<br />

relazione al limite fissato per tale tipo di spesa); i servizi annessi, pertanto, possono essere<br />

ammessi nel limite di 3,5 miliardi (50% di 7 miliardi). Considerando, a questo punto, che<br />

l’investimento complessivo ammissibile è dato dalla somma delle nuove realizzazioni [3,5<br />

(servizi annessi) + 1 (ristrutturazione e adeguamento) = 4,5 miliardi] e dalla spesa relativa<br />

all’immobile esistente e che quest’ultimo non può superare il 50% dello stesso investimento<br />

complessivo ammissibile, se ne deduce che l’immobile esistente può essere ammesso nel<br />

limite di 4,5 miliardi. Il totale dell’investimento ammissibile, pertanto, sarà pari a 4,5<br />

(immobile esistente) + 3,5 (servizi annessi) + 1 (ristrutturazione/adeguamento) = 9 miliardi.<br />

10.101 - D. (B. Napoli) (8.106) Nuova attività ricettiva con annesso centro congressi e ristorante,<br />

localizzata in Campania. Il centro congressi in Campania sarebbe comunque da considerare<br />

agevolabile sulla base della normativa regionale; il ristorante no. Problematiche:<br />

caso a) Unica domanda. Tenuto conto dell’unicità della domanda, sia il centro congressi che<br />

il ristorante sarebbero da considerare “servizi annessi” e, quindi, ammissibili nei limiti del<br />

50% della spesa prospettata per gli investimenti dell’albergo?<br />

caso b) Unica domanda. Tenuto conto che, alla luce delle direttive della Regione, il centro<br />

congressi è comunque agevolabile a se stante, si ammette per intero la spesa del centro<br />

congressi - oltre ovviamente a quella dell’albergo - ed il ristorante nel limite del 50% fissato<br />

dalla normativa? (e di quale 50%: della sola struttura ricettiva o di questa + il centro<br />

congressi?);<br />

caso c) se per l’attività di ristorazione viene prospettato un giro d’affari superiore o uguale a<br />

quello dell’attività ricettiva e/o congressuale - e comunque da rilevare nel solo Business Plan<br />

(stante le istruzioni per la compilazione della scheda tecnica, dove è evidenziato che per tutti i<br />

servizi annessi non deve essere fornita alcuna indicazione nella colonna G), l’istruttoria<br />

dovrebbe essere conclusa con esito negativo? E ciò atteso che il ristorante, in quanto “servizio<br />

10.36


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

annesso”, dovrebbe: 1) essere marginale rispetto all’attività ricettiva; 2) l’attività di<br />

ristorazione a se stante non è agevolabile?<br />

E ancora: se viene prospettata in domanda l’attività ricettiva/congressuale come “area da<br />

valutare” ed i dati del ristorante vengono completamente omessi (ma non la spesa da<br />

considerare “servizio annesso”), come ci si regola ai fini dell’agevolabilità complessiva?<br />

caso d: Due domande. E’ (dovrebbe essere) ovvio che nel caso venissero formulate per la<br />

medesima unità locale, due domande una per l’attività ricettiva e l’altra per il centro congressi<br />

, si procede con due istruttorie che evidenziano le rispettive “aree da valutare” con i relativi<br />

investimenti? e ciò anche se la gestione delle due attività non è separabile nell’ambito del<br />

coacervo complessivo? (25 – 11/05/99) (spese ammissibili, servizi annessi) TUR<br />

R. In Campania, per le domande del 1999, sia l’attività alberghiera che quella di gestione di<br />

un centro congressi rientrano a pieno titolo tra quelle ammissibili, e ciò indipendentemente<br />

dal fatto che vengano svolte in due unità locali fisicamente distinte o adiacenti, ovvero<br />

nell’ambito di un’unica unità locale che, in quest’ultimo caso, sarebbe preordinata alla<br />

produzione di due differenti prodotti come avviene spesso nel campo industriale; l’attività di<br />

ristorazione, viceversa, non è autonomamente ammissibile e le eventuali relative spese<br />

possono essere prese in considerazione nell’ambito dei “servizi annessi” che, com’è noto,<br />

sono consentiti solo in relazione ad una struttura ricettiva (nel caso di specie alberghiera) e<br />

nel limite del 50% del valore di quest’ultima. Qualora l’impresa intenda realizzare<br />

investimenti nell’ambito di entrambe le attività ammissibili, dovrà formulare una domanda<br />

per ciascuna unità locale e per ciascun programma organico e funzionale, riportando le<br />

spese relative al ristorante sulla domanda attinente all’attività alberghiera; per il caso<br />

oggetto del quesito (gli elementi forniti non sono sufficienti per un’analisi più approfondita)<br />

si dovranno presentare, a seconda dei casi, una o due domande. Per quanto concerne l’entità<br />

del giro d’affari legato ai “servizi annessi”, si conferma che la stessa, anche se non richiesta<br />

al punto B8 della Scheda Tecnica, dovrebbe essere correttamente considerata nel business<br />

plan (anche nella parte numerica) ai fini di una completa valutazione dell’attività<br />

dell’impresa nel suo complesso. In ogni caso, l’eventualità che il giro d’affari dei “servizi<br />

annessi” sia rilevante rispetto a quello dell’attività ammissibile non può costituire, da solo,<br />

motivo per un parere negativo su quest’ultima che, comunque, dovrà dimostrare di essere<br />

autonomamente valida. In merito all’ultima questione posta dal quesito, si rileva che l’ipotesi<br />

di due “aree da valutare” riferite a due attività non separabili non è possibile alla luce della<br />

stessa definizione di “area produttiva da valutare”.<br />

10.102 - D. (M. Umbria) (8.107) Si presenta il caso di una società che gestisce un campeggio che,<br />

nell'ambito di un programma più vasto, deve realizzare un parcheggio interno alla struttura,<br />

riservato alle vetture degli ospiti del camping. La realizzazione del parcheggio riservato,<br />

stabilisce la legge regionale, è condizione obbligatoria per il rilascio dell’autorizzazione<br />

amministrativa. Considerata l'obbligatorietà della realizzazione si ritiene che il parcheggio<br />

possa essere considerato parte della struttura ricettiva principale e non servizio annesso così<br />

come individuato al punto 3.10 della circolare. (25 – 11/05/99) (spese ammissibili,<br />

campeggi, struttura ricettiva principale) TUR<br />

R. Qualora un attento esame della legge regionale cui fa riferimento il quesito dovesse<br />

confermare quanto sostenuto dall’impresa, si concorderebbe con il parere espresso dalla<br />

Banca.<br />

10.103 - D. (M. Umbria) Un'impresa che gestisce un campeggio ci ha comunicato che nella<br />

maggioranza dei casi i market interni alle strutture vengono gestiti da imprese terze con<br />

contratti di affitto delle licenze. Si chiede se, anche in casi particolari come quello<br />

10.37


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

prospettato, sia possibile considerare agevolabili le opere relative al servizio annesso. (25 –<br />

11/05/99) (spese ammissibili, campeggi, servizi annessi) TUR<br />

R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.10, stabilisce che sono “ servizi annessi”<br />

quelli che soddisfano determinate condizioni e, tra le altre, quella di essere gestiti dagli stessi<br />

soggetti della struttura ricettiva principale. Nel caso prospettato, pertanto, il market non può<br />

essere considerato “servizio annesso” e le relative spese non sono agevolabili.<br />

10.104 - D. (M. Centroitalia) (8.108) Il caso in questione concerne il settore agrituristico. Tra le<br />

strutture ricettive indicate nella legge n. 217 del 17.5.83 sono indicati come agevolabili gli<br />

“alloggi agrituristici”. Per le attività di cui sopra viene richiesta l’iscrizione CCIAA<br />

all’agricoltura. Inoltre la legge n. 730 del 5.12.1985 (disciplina dell’agriturismo) e la<br />

successiva disciplina regionale (n. 25 del 6.6.1987) definiscono le attività agrituristiche<br />

“esclusivamente quelle di ricezione ed ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli<br />

attraverso l’utilizzazione di strutture aziendali ed interaziendali in rapporto di connessione e<br />

complementarità rispetto alle attività propriamente agricole, che debbono, comunque,<br />

rimanere le principali. Tenuto conto anche di quanto sopra, l’Istituto ritiene ammissibili tutti<br />

gli investimenti (alloggi in fabbricati rurali, locali di ristorazione, maneggi, sistemazione<br />

attrezzature delle aree utilizzate dagli ospiti, ecc.), mentre ritiene escluse, quindi, solo quelle<br />

opere agricole non riconducibili alla stretta attività di agriturismo. (25 – 11/05/99) (spese<br />

ammissibili, agriturismo) TUR<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria, richiamando, in particolare, quanto già indicato<br />

dalla circolare n. 1039080 del 19.3.99, quartultimo capoverso del punto 3.11.<br />

10.105 - D. (M. Toscano) Un'impresa di recente costituzione intende avviare la realizzazione di<br />

una nuova struttura ricettiva su di un'area a destinazione agricola. Alla data di presentazione<br />

della relativa richiesta di agevolazione l'impresa disporrebbe unicamente di un'attestazione<br />

rilasciata dal Comune competente, in base alla quale la corretta destinazione urbanistica<br />

(turistica) risulta conforme al progetto preliminare di variazione del Piano urbanistico<br />

comunale, adottato con delibera della Giunta comunale nel mese di gennaio '99; il progetto<br />

deve passare all'esame degli organi regionali competenti per l'approvazione - per la quale<br />

sono previsti tempi medio-lunghi - successivamente alla quale potrà' essere rilasciato l'idoneo<br />

certificato di destinazione urbanistica del bene. L'impresa ritiene che l'attestazione comunale<br />

di cui sopra possa essere sufficiente per attestare che l'immobile oggetto di richiesta di<br />

agevolazioni risponde "ai vigenti specifici vincoli di destinazione d'uso" (allegato 7/a alla<br />

circolare). Si chiede di sapere se tale impostazione è corretta. (25 – 11/05/99) (spese<br />

ammissibili, immobili, vincoli di destinazione d’uso) TUR<br />

R. Si ritiene che il terreno in argomento, considerato che la procedura per il cambio della<br />

destinazione d’uso è ancora in corso e presuppone, per il suo definitivo completamento,<br />

l’approvazione degli organi regionali competenti, non risponda ai requisiti richiesti dalla<br />

normativa per la presentazione della domanda di agevolazioni.<br />

10.106 - D. (Studio Finanziario) (9.1.131) Il punto 3.11 della Circolare Ministeriale n. 1039080<br />

del 19.03.1999 relativa alla Legge <strong>488</strong> turismo prevede l’ammissibilità delle spese relative<br />

all’acquisto di immobili di proprietà di parenti o affini dei soci dell’impresa richiedente entro<br />

il primo grado, in proporzione alle quote di partecipazione nell’impresa stessa degli altri soci.<br />

L’articolo 74 - Libro I - Titolo V - del codice civile definisce “parentela” il vincolo che unisce<br />

le persone che discendono dalla stessa persona o dallo stesso stipite; vengono considerati<br />

quindi parenti di primo grado esclusivamente genitore e figlio mentre non sono ritenuti tali<br />

fratelli, nonni, nipoti o cugini. Inoltre viene definita “affinità” il vincolo che unisce un<br />

coniuge e i parenti dell’altro coniuge e per stabilirne il grado viene valutato il grado di<br />

10.38


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

parentela con cui l’affine è legato al coniuge (ad esempio: suocera e nuora sono affini di<br />

primo grado mentre i cognati sono affini di secondo). Infine tra i coniugi non v’è rapporto né<br />

di parentela né di affinità. Si richiede se nelle eventuali valutazioni di acquisti di immobili di<br />

proprietà, nei dodici mesi precedenti la data di sottoscrizione della domanda, da parenti o<br />

affini di primo grado dei soci dell’impresa richiedente sia necessario fare riferimento a quanto<br />

previsto dal codice civile. (25 – 11/05/99) (spese ammissibili, acquisto di immobile da soci<br />

o parenti/affini) TUR<br />

R. L’ipotesi di esclusione totale o parziale delle spese relative alla compravendita di un<br />

immobile prevista dal punto 3.11 della circolare n. 1039080 del 19.3.99 cui fa riferimento il<br />

quesito è che la proprietà di detto immobile sia di uno o più soci dell’impresa che richiede le<br />

agevolazioni, di un genitore o di un figlio dei soci stessi (parenti di 1° grado), ovvero di un<br />

genitore o di un figlio del coniuge (affini di 1° grado). Per quanto concerne il coniuge, come<br />

chiarito nella circolare della D.G.C.I.I. n. 1039483 del 5.5.99, in corso di pubblicazione sulla<br />

G.U., “……dal momento che la normativa ha ritenuto che sussistano le condizioni di<br />

esclusione anche nel caso in cui il proprietario dell’immobile sia un parente entro il primo<br />

grado del coniuge (affine), non possono logicamente sussistere dubbi circa la volontà di<br />

ricomprendere in tali condizioni anche il coniuge stesso.”.<br />

10.107 - D. (Studio Finanziario) Si richiede se le limitazioni previste al punto 3.11 della Circolare<br />

Ministeriale n. 1039080 del 19.03.99, inerenti l’ammissibilità delle spese relative all’acquisto<br />

di un immobile preesistente fino ad un valore massimo del 50% dell’investimento<br />

complessivo ammissibile, siano da applicare anche ad un’iniziativa classificata come<br />

“riattivazione”. (25 – 11/05/99) (spese ammissibili, acquisto di immobile esistente,<br />

limitazioni) TUR<br />

R. Si.<br />

10.108 - D. (Mediovenezie) Il punto 3.11 della circolare esplicativa del Ministero dell'Industria n.<br />

1039080 del 19.3.1999 dispone che le "spese relative all'acquisto di un immobile esistente<br />

(terreno e/o opere murarie e assimilate, funzionali, ancorché a seguito di modifiche,<br />

dell'attività ammissibile), possono essere agevolate, in funzione delle caratteristiche<br />

dell'immobile stesso e/o dell'attività da svolgere, fino ad un valore massimo del 50%<br />

dell'investimento complessivo ammissibile". L'allegato 6/c della medesima circolare riporta lo<br />

stesso concetto al punto B10 "le spese relative all'acquisto di un immobile esistente (terreno<br />

e/o opere murarie e assimilate, funzionali alla attività ammissibile) possono essere agevolate,<br />

in funzione delle caratteristiche dell'immobile stesso e dell'attività da svolgere, fino ad un<br />

valore massimo del 50% dell'investimento complessivo ammissibile". Secondo<br />

l’interpretazione di alcuni operatori l'investimento ammissibile va visto e calcolato in base al<br />

tipo di intervento oggetto di agevolazione e non tanto in relazione alla percentuale di<br />

agevolazione massima concedibile. La norma infatti fa riferimento a spese ammissibili e non<br />

a spese agevolabili. Stando al punto 3.11, le spese ammissibili sono quelle relative<br />

all'acquisto, all'acquisizione mediante locazione finanziaria o alla costruzione di<br />

immobilizzazioni nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità dell'iniziativa oggetto<br />

della domanda di agevolazioni. Restiamo in attesa di un Vostro parere in materia. (25 –<br />

11/05/99) (spese ammissibili, acquisto di immobile esistente, limitazioni) TUR<br />

R. Occorre ricordare che “ammissibile” vuol dire “congruo” e “pertinente” e, in quanto<br />

tale, agevolabile; si ritiene, pertanto, che i dubbi espressi nel quesito siano infondati. La<br />

spesa relativa all’acquisto di un immobile esistente può essere ammessa fino a che il relativo<br />

ammontare non superi il 50% dell’investimento ritenuto complessivamente<br />

ammissibile/agevolabile. In altri termini, nell’ambito di un programma, la spesa relativa<br />

10.39


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

all’acquisto dell’immobile esistente non può superare quella ritenuta ammissibile/agevolabile<br />

per tutte le altre ammissibili/agevolabili del programma stesso.<br />

10.109 - D. (B. Napoli) (9.1.134) Nel caso di realizzazione di servizi annessi a struttura alberghiera<br />

la valutazione della preesistenza può essere indistintamente effettuata sulla base dei dati<br />

contabili (libri cespiti) o dei valori (analitici o sintetici) di mercato? (25 – 11/05/99) (spese<br />

ammissibili, struttura esistente/servizi annessi, valutazione) TUR<br />

R. Il valore della struttura ricettiva esistente e degli eventuali servizi annessi già presenti va<br />

desunto dal libro dei cespiti, al lordo dell’ammortamento, ovvero, a libera scelta<br />

dell’impresa, da una specifica perizia giurata. Quest’ultima deve indicare il valore attuale di<br />

costruzione, tenendo separato quello della struttura ricettiva da quello, eventuale, dei servizi<br />

annessi esistenti.<br />

10.110 - D. (M. Umbria) Si chiede se la perizia giurata, prevista dall’art. 3.11 della Circolare, da<br />

allegare qualora l’azienda preveda nel programma di investimenti spese relative a servizi<br />

annessi occorra considerare solo il valore dei beni immobili o trattandosi di beni strumentali<br />

si possa far riferimento all’intera struttura, comprensiva quindi di arredi e di tutta<br />

l’attrezzatura destinata allo svolgimento dell’attività ricettiva stessa. (26 – 4/08/99) (spese<br />

ammissibili, servizi annessi, perizia giurata TUR)<br />

R. La Circolare fa riferimento espressamente ai beni strumentali, intendendo come tali tutti<br />

quei beni iscritti nel libro dei cespiti ammortizzabili e destinati allo svolgimento dell’attività<br />

ammissibile.<br />

10.111 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una società operate nel settore turistico quale<br />

proprietaria e gestore di un’attività agrituristica. La stessa intende ristrutturare una serie di<br />

annessi ubicati all’interno della struttura stessa da destinare a Chiesa, a Museo Civico e a sala<br />

degustazione vini, comprensiva di punto vendita di vini locali, destinato principalmente ai<br />

clienti della struttura ricettiva. Si chiede se siano agevolabili le spese sostenute per la<br />

realizzazione e l’allestimento di tali strutture, da considerare quali servizi annessi. (26 –<br />

4/08/99) (spese ammissibili, servizi annessi, chiesa, sala degustazione TUR)<br />

R. Si ritiene ammissibile la spesa relativa alle strutture sopra indicate, in quanto destinate a<br />

migliorare la qualità del servizio ricettivo.<br />

10.112 - D. (Europrogetti & Finanza) (8.109) Una società ha presentato un programma di<br />

investimenti, a valere sul primo bando, per la ristrutturazione di un impianto di raffinazione di<br />

petroli in un impianto di preparazione, miscelazione e stoccaggio di derivati del petrolio. Il<br />

programma in oggetto prevede una serie di interventi volti ad adeguare la rete di<br />

movimentazione dei prodotti precedentemente configurata secondo le necessità di una<br />

raffineria e non più rispondenti a quelle attuali. In particolare è prevista la spesa per la<br />

realizzazione di interventi destinati ad attribuire uno standard di sicurezza all’oleodotto di<br />

collegamento tra la Darsena petroli del porto con l’unità produttiva; tale oleodotto inoltre<br />

collega la suddetta Darsena anche con i depositi di altre società petrolifere operanti nella<br />

zona.<br />

Premesso che:<br />

- il suddetto intervento è indispensabile per la funzionalità dell’investimento e per il rispetto<br />

delle normative di sicurezza vigenti;<br />

- la società in oggetto è titolare di concessioni demaniali di durata adeguata rispetto ai vincoli<br />

previsti dalla normativa <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per la parte del suddetto intervento da realizzare sul suolo non<br />

di proprietà;<br />

10.40


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

- esiste una convenzione per la realizzazione del suddetto intervento di sicurezza<br />

sull’oleodotto tra le società coutenti dello stesso che disciplina tra l’altro la ripartizione dei<br />

costi delle opere nei tratti comuni dell’oleodotto secondo parametri legati alla lunghezza,<br />

diametro, pericolosità dei prodotti movimentati e rischio associato alla geometria/utilizzo<br />

della linea;<br />

- le spese sostenute per gli interventi sulle parti comuni sono direttamente fatturate alle<br />

singole società per le quote di loro spettanza;<br />

si chiede se le spese sostenute per la realizzazione delle opere di sicurezza sull’oleodotto<br />

medesimo, relativamente alle parti comuni dello stesso, direttamente fatturate alla società in<br />

oggetto per la quota di propria spettanza, siano da considerare ammissibili alle agevolazioni.<br />

(26 – 4/08/99) (spese ammissibili, opere di sicurezza)<br />

R. Si ritiene che le spese indicate siano ammissibili alle agevolazioni, per la quota parte<br />

spettante alla società in oggetto e comunque nel limite dell’ammontare delle stesse fatturate<br />

direttamente alla beneficiaria, fatte salve tutte le valutazioni in ordine alla pertinenza delle<br />

spese ed alla funzionalità ed organicità del programma.<br />

10.113 - D. (Europrogetti & Finanza) Il punto 3.10 della Circolare 19 marzo 1999, n°1039080<br />

individuare come “servizi annessi” le strutture o gli impianti attraverso i quali viene<br />

migliorata la qualità del sevizio ricettivo offerto e che siano funzionalmente collegati alla<br />

struttura ricettiva principale. La Circolare medesima annovera a titolo puramente<br />

esemplificativo: piscine, ristoranti, bar, market, ecc.<br />

Al punto B8 dell’allegato 6/c della predetta Circolare, relativo alle istruzioni per la<br />

compilazione della scheda tecnica, viene riportato, a titolo di esemplificazione, il caso di una<br />

struttura comprendente un albergo ed un ristorante con attività indipendente, i cui relativi<br />

costi e ricavi, e quindi i conseguenti risultati di gestione, sono separatamente individuati nella<br />

contabilità dell’impresa. In funzione di quanto sopra si richiede se servizi quali, ad esempio,<br />

locali per pensioni o bar per prima colazione, qualora strettamente integrati alla struttura<br />

ricettiva principale ed in quanto tali non separatamente individuabili nella contabilità<br />

dell’impresa, debbano sempre e comunque, ai fini delle condizioni di ammissibilità, essere<br />

scorporati come “servizi annessi” oppure possano essere considerati come parte integrante<br />

della struttura ricettiva. (26 – 4/08/99) (spese ammissibili, servizi annessi, parti<br />

indispensabili TUR)<br />

R. La valutazione economica dell’iniziativa deve sempre essere effettuata con riferimento<br />

all’attività complessivamente svolta dall’impresa. Ai fini dell’ammissibilità delle spese,<br />

invece, occorre tenere separata la struttura ricettiva dai “servizi annessi” ed applicare a<br />

questi ultimi le condizioni di ammissibilità previste dalla normativa (il limite del 50%, lo<br />

stesso gestore, ecc.). Qualora gli interventi da agevolare si rendano indispensabili per<br />

conseguire gli obiettivi dell’iniziativa in relazione ad eventuali prescrizioni imposte dalle<br />

normative di settore, essi costituiscono parte integrante della struttura ricettiva principale e<br />

non devono quindi essere scorporati da quest’ultima. In sede di esame finale, dovrà essere<br />

verificato che i suddetti obiettivi siano stati raggiunti. A tale riguardo le banche<br />

concessionarie potranno acquisire dalle imprese interessate (che sono tenute a corrispondere<br />

in forza della dichiarazione di impegno sottoscritta in sede di domanda di agevolazione) tutti<br />

i necessari elementi di valutazione, ad integrazione delle informazioni rese attraverso il<br />

business plan.<br />

10.114 - D. (Centrobanca) Un’azienda in Lombardia ha presentato una domanda di agevolazioni<br />

relativa alla costruzione di un albergo che rimarrà aperto per soli 5 mesi all’anno e la relativa<br />

realizzazione di un ristorante/bar ( servizio annesso ) che rimarrà aperto invece per 12 mesi.<br />

Si chiede come ci si debba comportare in fase di ammissibilità delle spese del ristorante, in<br />

10.41


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

quanto servizio annesso, relativamente al periodo di apertura inferiore rispetto a quello della<br />

struttura ricettiva principale. (26 – 4/08/99) (spese ammissibili, servizi annessi, periodo di<br />

apertura TUR)<br />

R. Il periodo di apertura non è rilevante ai fini dell’ammissibilità della spesa (per i servizi<br />

annessi opera già, anche a tal fine, la nota limitazione del 50%), ferma restando ogni<br />

valutazione della banca concessionaria in merito alla validità economica dell’iniziativa.<br />

10.115 - D. (Centrobanca) Un’azienda in Puglia ha presento domanda relativamente alla<br />

costruzione di un nuovo ristorante con annesso un parcheggio ad uso esclusivo dei clienti,<br />

viste le priorità regionali e la legge n° 15 del 17/05/83 si chiede se il parcheggio in esame è da<br />

considerarsi “servizio annesso” all’attività principale e quindi quantificato al 50 %, o attività<br />

principale vera e propria assimilabile all’attività ricettiva principale. (26 – 4/08/99) (spese<br />

ammissibili, servizi annessi, parti indispensabili TUR)<br />

R. Il parcheggio non può essere comunque considerato un “servizio annesso” in quanto la<br />

gestione di un ristorante non costituisce attività ricettiva. Esso potrà essere considerato parte<br />

integrante della struttura ammissibile (ristorante) solo qualora la norma regionale citata nel<br />

quesito lo renda indispensabile in relazione ad eventuali prescrizioni nella stessa contenute.<br />

10.116 - D. (Centrobanca) Un’azienda in Calabria ha presentato domanda di agevolazioni relativa<br />

alla costruzione di uno stabilimento balneare, attività ritenuta principale secondo le priorità<br />

regionali, con un bar all’interno. Si chiede se le spese per la costruzione del bar siano da<br />

imputare ai servizi annessi o tra i beni strumentali destinati allo svolgimento dell’attività<br />

ammissibile, poiché il POP Calabria 1994-1999, sottoprogramma 3, misura 3.2 non riporta<br />

alcuna indicazione. (26 – 4/08/99) (spese ammissibili, servizi annessi, stabilimento<br />

balneare TUR)<br />

R. In assenza di un chiaro ed esplicito pronunciamento favorevole da parte della regione<br />

Calabria, la spesa in questione non può essere considerata ammissibile in quanto lo<br />

stabilimento balneare non costituisce un’attività ricettiva e non prevede, pertanto, “servizi<br />

annessi”.<br />

10.117 - D. (B. Napoli) (12.42) Oggetto: agevolazioni ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> VI Bando. In relazione al<br />

bando in oggetto rappresentiamo che, tra le domande pervenute, abbiamo rilevato delle<br />

fattispecie in ordine ad alcune problematiche, per le quali chiediamo di conoscere il Vs.<br />

orientamento in merito:<br />

a) I servizi annessi (pur sottoposti al limite del 50% in termini di spesa ammissibile) possono<br />

in alcuni casi avere dimensioni tali che il personale sia di gran lunga superiore in termini<br />

numerici a quello dell’attività ricettiva; come si computa in tal caso il personale, considerati<br />

anche gli effetti sulla graduatoria?<br />

b) Le spese per la costituzione e il mantenimento di un sito WEB proposte da una agenzia di<br />

viaggi sono ammissibili? (26 – 4/08/99) (spese ammissibili, agenzie di viaggio, sito WEB<br />

TUR)<br />

R. In merito al primo quesito, il personale si computa per intero. Per quanto concerne il<br />

secondo, solo le spese di elaborazione per la formazione del sito sono ammissibili in quanto<br />

le altre sono assimilabili a pubblicità o attività commerciale.<br />

10.118 - D. (Centrobanca) (9.1.138) Si presenta il seguente caso di un’impresa che intende<br />

realizzare un complesso turistico alberghiero con il seguente programma :<br />

progettazione: £M 350<br />

acquisto immobile preesistente: £M 2.500 (1)<br />

realizzazione di nuovi servizi annessi (piscina, campo da tennis et.) £M 1.800<br />

10.42


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

altre opere murarie: £M 400<br />

attrezzature ed impianti: £M 150<br />

TOTALE £M 5.200<br />

(1) di cui £M 300 relative a “servizi annessi” già esistenti<br />

Ipotizzando che le spese presentate dalla ditta siano totalmente congrue e pertinenti si<br />

chiedono chiarimenti in merito al calcolo per la determinazione dell’investimento<br />

ammissibile; si chiede che il Comitato si esprima in merito a tale problema, considerando che<br />

nella risposta data al quesito proposto da Mediocredito Umbria dell’11/05/99 (Quesito n.<br />

10.100 della Raccolta) non erano state incluse le variabili relative alla progettazione e<br />

direzione lavori e i servizi annessi preesistenti. (27 – 14/09/99) (spese ammissibili, acquisto<br />

di struttura esistente, servizi annessi TUR)<br />

R. Il caso prospettato concerne tutte e tre le spese che presentano un limite di ammissibilità<br />

espresso in misura percentuale delle altre grandezze: i “servizi annessi” in % del valore<br />

della struttura ricettiva (ivi inclusa l’eventuale parte di nuova realizzazione compresa nel<br />

programma da agevolare) e le progettazioni e l’immobile preesistente in % dell’investimento<br />

complessivamente ammissibile (ivi comprese, quindi, le spese per i “servizi annessi” e le<br />

stesse spese per progettazioni e immobile già esistente). In considerazione di detta<br />

interconnessione, il totale dell’investimento ammissibile risente della sequenza che si decide<br />

di adottare nella determinazione della singola spesa ammissibile. E’ pertanto necessario che<br />

le banche concessionarie adottino un unico criterio al fine di pervenire a risultati uniformi.<br />

In tal senso, si conviene che, dopo aver operato un esame di congruità e pertinenza delle<br />

singole voci di spesa relativo ad altre valutazioni estranee alla problematica in esame,<br />

occorre avviare l’analisi partendo dalla spesa relativa ai “servizi annessi”, in quanto essa è<br />

l’unica indipendente dalle altre due.<br />

Nel caso relativo all’esempio, la struttura ricettiva cui commisurare tale spesa viene<br />

determinata come segue: £M (350+2.500-300+400+150)=£M 3.100. Il valore massimo dei<br />

“servizi annessi” ammissibili per tale struttura ricettiva è pertanto pari a £M 3.100x0,5= £M<br />

1.550. Dal momento che la struttura esistente era già dotata di “servizi annessi”, valutati<br />

(perizia giurata o libro dei cespiti) in £M 300, la nuova spesa del programma ammissibile<br />

per tale voce è pari a £M 1.550-300= £M 1.250.<br />

Si possono, a questo punto, determinare le spese relative alle progettazioni ed all’immobile<br />

preesistente, nelle misure massime, rispettivamente, del 5% e del 50% dell’investimento<br />

complessivo ammissibile. Occorre a tal fine distinguere i due casi che si possono presentare<br />

(a parte quello scontato che entrambe le spese esposte siano già comprese in detti limiti): a)<br />

entrambe le spese eccedono i limiti consentiti; b) solo una delle due eccede il limite<br />

consentito. L’esempio riportato nel quesito appartiene all’ipotesi a) in quanto sostituendo<br />

alla spesa esposta per i “servizi annessi” quella appena calcolata, si avrebbe un totale pari a<br />

£M. 4.650, con una incidenza delle progettazioni del 7,53% (350/4.650) ed una per<br />

l’immobile preesistente del 53,8% (2.500/4.650). In tale ipotesi si procede come segue:<br />

0,05X+0,5X+(1.250+400+150)=X, ove X è l’investimento complessivamente ammissibile; se<br />

ne ricava che è X=£M 4.000. Il quadro riepilogativo elle spese ammissibili sarebbe, pertanto,<br />

il seguente:<br />

progettazione (0,05X) £M 200<br />

acquisto immobile preesistente (0,5X) £M 2.000<br />

realizzazione di nuovi servizi annessi £M 1.250<br />

altre opere murarie £M 400<br />

attrezzature e impianti £M 150<br />

TOTALE £M 4.000<br />

Qualora si presenti l’ipotesi b), occorre ridurre la spesa eccedente fino al limite consentito e<br />

verificare se, a seguito di tale riduzione, l’altra (che era già inferiore al rispettivo limite) non<br />

10.43


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

abbia di conseguenza superato il proprio limite (ciò potrebbe avvenire in conseguenza del<br />

fatto che la detta riduzione comporta una diminuzione dell’investimento complessivamente<br />

ammissibile). Se ciò non è avvenuto, il calcolo è ultimato. Qualora , invece, ciò si verifichi,<br />

occorrerà procedere per approssimazioni successive operando, alternativamente, su<br />

entrambe le spese.<br />

10.119 - D. (M. Roma) Un’impresa che gestisce un ristorante ed uno stabilimento balneare ha<br />

presentato un programma d’investimento comprendente l’acquisto di un natante<br />

immatricolato per trasportare i clienti dal pontile di XXX (centro turistico limitrofo) alla sede<br />

dello stabilimento balneare, ubicato in una posizione difficilmente raggiungibile via terra.<br />

Attualmente tale servizio viene effettuato con una piccola imbarcazione, inadeguata in<br />

relazione allo sviluppo dell’attività prospettato a seguito dell’investimento proposto. Tenuto<br />

conto che nella regione dove è ubicata l’attività produttiva la gestione di stabilimenti balneari<br />

è considerata ulteriore attività ammissibile, si chiede di sapere se il natante possa essere<br />

ammesso alle agevolazioni. (27 – 14/09/99) (spese ammissibili, mezzi mobili, imbarcazioni<br />

TUR)<br />

R. L’ipotesi prospettata non rientra tra le ristrette deroghe previste dalla normativa per<br />

l’ammissibilità dei mezzi mobili; la spesa relativa al natante non è pertanto agevolabile.<br />

10.120 - D. (Carige) (12.43) Un'impresa operante nel campo delle riparazioni navali ha presentato<br />

istanza agevolativa legata esclusivamente all'acquisto di un'unita' idrodinamica ad altissima<br />

pressione, di due unita' di aspirazione delle polveri prodotte in sede di sabbiatura della carena<br />

delle navi e di quadro elettrico modulare per l'alimentazione dei cantieri mobili di bordo. Ci<br />

troviamo quindi di fronte ad investimento rappresentato da unita' mobili utilizzate all'esterno<br />

dell'unità' produttiva, più precisamente a bordo di navi tirate in secco nei bacini di carenaggio<br />

del Porto di Genova; l'investimento risulta chiaramente necessario per il ciclo di lavorazione<br />

dell'impresa che e' infatti costituito di due sole fasi: la preparazione della superficie metallica<br />

da trattare (sabbiatura o idropulitura); l'applicazione di prodotti vernicianti destinati a fornire<br />

la protezione anti-corrosiva. Per ciò' che concerne l'unita' produttiva dell'impresa si precisa<br />

che la stessa è ubicata nell'area portuale genovese (territorio Obiettivo 2) ma in essa avviene il<br />

mero ricovero dei mezzi e degli impianti mobili impiegati nell’attività in parola nonché<br />

l'effettuazione della manutenzione ordinaria sui beni predetti. A parere della scrivente (e visto<br />

altresì l'esito del quesito 10.94) decretare l'inammissibilità dell'iniziativa significherebbe di<br />

fatto sancire l'impossibilita', da parte di aziende appartenenti al comparto delle riparazioni<br />

navali, di accedere alle agevolazioni previste dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Va peraltro fatto rilevare che<br />

le predette lavorazioni possono essere effettuate - a norma di regolamento portuale - solo<br />

nell'ambito di bacini di carenaggio e quindi con la nave in secco. Per la stessa iniziativa si<br />

pone un ulteriore problema in relazione al punto C.3.2.3 (acqua di processo): l'impresa ha<br />

valorizzato con un duplice zero i campi relativi; ciò ci e' stato giustificato, nel business plan,<br />

con il fatto che l'acqua viene fornita alla richiedente dalla committenza e quindi non risulta<br />

quantificabile il consumo. Si nutrono dubbi circa la legittimità del comportamento<br />

dell'impresa che peraltro darebbe luogo - se avallato - all'attribuzione di un punto a valere<br />

sull'indicatore ambientale. (27 – 14/09/99) (spese ammissibili, mezzi mobili)<br />

R. Per quanto concerne l’ammissibilità delle attrezzature mobili, si ribadisce quanto già più<br />

volte sottolineato, anche attraverso la citata risposta ai quesiti n. 10.94, e cioè che<br />

l’agevolabilità di tale tipo di beni è subordinata alla sussistenza delle rigide condizioni poste<br />

dalla normativa (art. 4, comma 1, lettera e del regolamento). Per quanto concerne<br />

l’indicatore ambientale, occorre preliminarmente evidenziare che l’attività svolta<br />

dall’impresa, per esplicita ammissione di quest’ultima nel business plan, comporta l’utilizzo,<br />

anche se non quantificabile, di acqua di processo e quindi si ritiene che l’indicazione “0” al<br />

10.44


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

punto C3.2.3 della Scheda Tecnica non sia rispondente alla realtà. La giustificazione addotta<br />

dall’impresa circa la impossibilità di quantificare i consumi non risponde, oltre tutto, a<br />

quanto previsto dalla normativa che, al punto 6.6 della circolare n. 234363 del 20.11.97,<br />

prescrive che l’impresa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la<br />

documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni forniti, in assenza della quale<br />

deve essere attribuito un punteggio pari a zero.<br />

10.121 - D. (Carige) (8.113) Un'impresa operante nel campo della produzione di gelati con<br />

rivendita degli stessi sia al pubblico sia ai coddetti grandi utilizzatori (ristoranti, bar) effettua<br />

un investimento consistente in:1) - acquisto del diritto d'uso esclusivo per la durata di anni 60<br />

di un'immobile di mq. 67 ad uso gelateria sito in area demaniale portuale (zona acquario) per<br />

lire 465 milioni; 2) - opere murarie ed assimilate per lire 40 milioni; 3) - macchinari ed<br />

attrezzature da laboratorio per lire 200 milioni; 4) - arredi e banchi da lavoro. Si chiede se: a)<br />

- l'acquisto del diritto d'uso esclusivo possa configurare un investimento ammissibile; b) -<br />

l'investimento ammissibile debba - come ipotizzato dalla scrivente banca concessionaria -<br />

essere comunque confinato alla sola zona di produzione con esclusione della quota di<br />

investimento riferibile alla zona vendita. (27 – 14/09/99) (spese ammissibili, acquisto di<br />

diritti d’uso)<br />

R. L’attività di produzione di gelati è compresa nella classe 15.52 ISTAT ’91 ed è, pertanto,<br />

ammissibile alle agevolazioni della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> senza alcuna limitazione. L’attività,<br />

tuttavia, viene svolta in un unico contesto con quella commerciale, non agevolabile; si rinvia,<br />

pertanto, a quanto disciplinato dal punto 2.5 della circolare n. 234363 del 20.11.97 e, in<br />

particolare, al 3° alinea del primo capoverso. In relazione alle determinazioni conseguenti a<br />

quest’ultimo punto, potrà essere definita l’ammissibilità o meno della spesa per l’acquisto del<br />

diritto d’uso della durata di 60 anni che, comunque, dovrà essere commisurata all’attività<br />

ammissibile.<br />

10.122 - D. (Europrogetti & finanza) La maggior parte delle imprese turistiche che ha presentato<br />

un programma di investimenti nella tipologia di ampliamento ha esposto spese oltre che per la<br />

realizzazione di ulteriore capacità ricettiva e/o servizi annessi, anche per interventi sulla parte<br />

preesistente (rifacimento di pavimentazioni di terrazze, rivestimento e tinteggiatura di bagni,<br />

sostituzione di alcuni servizi igienici, risanamento di locali interessati da umidità,<br />

rafforzamento di piattaforme a mare, sostituzione parziale di impianti ed altri definibili di<br />

manutenzione ordinaria come da sentenza del Consiglio di Stato, Sez.V, 14 dic. 1994, n.<br />

1469); si richiede se le spese per tali interventi possano essere ammesse a contributo, come<br />

anche quelle esposte per acquisto di arredi, di tappezzerie, di corredi, stoviglie, apparecchi per<br />

cucina, a sostituzione o integrazione di quelli già esistenti quando non siano inseriti in<br />

ambienti costituenti l’ampliamento funzionale della struttura ricettiva, investimenti che sono<br />

necessari a rendere omogenea la funzionalità e l’immagine dell’intero servizio.<br />

D. (Europrogetti & Finanza) La Circolare 19 marzo 1999 al punto 3.3 precisa che<br />

“l’ammodernamento …consiste nel miglioramento organizzativo, funzionale, estetico e/o<br />

tecnologico della struttura esistente, da realizzare anche attraverso interventi di<br />

ristrutturazione in senso lato, ma non di manutenzione ordinaria, di adeguamento alle<br />

normative vigenti,…Lo scopo che un intervento di ammodernamento persegue è quello di<br />

migliorare l’attività produttiva e/o quella gestionale attraverso livelli qualitativi più elevati….<br />

e maggiormente rispondenti alle esigenze del mercato turistico”. Gli interventi di<br />

manutenzione ordinaria sono quelli definiti dalla L.n.457/78, art.31, lettera a come “le opere<br />

di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad<br />

integrare o a mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”. I programmi di<br />

"ammodernamento" esaminati riguardano prevalentemente la sostituzione parziale o totale di<br />

10.45


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

alcune finiture delle ricettive, con interventi tecnicamente definibili come “manutenzione<br />

ordinaria” o di rinnovo/sostituzione di attrezzature, arredi, finiture. A titolo esemplificativo si<br />

cita il rinnovo di tappezzerie con nuove in materiale ignifugo, il rifacimento dei bagni per<br />

renderli più “moderni” ed adatti alle esigenze del mercato. Si richiede come vada inteso il<br />

conseguimento del “miglioramento estetico della struttura esistente” citato al punto 3.3 della<br />

Circolare, atteso che il “rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici” (che<br />

rappresentano spesso la parte prevalente degli investimenti) sono definiti opere di<br />

manutenzione ordinaria ai sensi della L.457/78. (27 – 14/09/99) (spese ammissibili,<br />

manutenzione ordinaria TUR)<br />

R. Il riferimento alla definizione di “manutenzione ordinaria” di cui alla legge n. 475/78 non<br />

è proprio in quanto tesa a finalità differenti da quelli della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Quest’ultima non<br />

agevola gli interventi manutentivi né le pure sostituzioni finalizzati sostanzialmente al<br />

ripristino di una funzionalità impedita, in tutto o in parte, da una rottura, un danneggiamento<br />

o un degrado dovuti ad incidente o a vetustà. Altri interventi, pur rientrando nella definizione<br />

di manutenzione della citata legge 475/78, se rispondono alle finalità della legge <strong>488</strong>,<br />

possono essere ammessi; è il caso, ad esempio, degli interventi di miglioramento estetico di<br />

una struttura ricettiva per la quale l’aspetto esteriore è funzionale all’efficacia dell’attività<br />

imprenditoriale.<br />

10.123 - D. (Europrogetti & Finanza) Si richiede se le spese di demolizione relative ad interventi<br />

di ricostruzione ritenuti ammissibili, possano essere ammesse al contributo (gli interventi di<br />

demolizione sono definiti di manutenzione straordinaria da sentenza del Consiglio di Stato,<br />

Sez. V, 9 genn.1996, n.29). (27 – 14/09/99) (spese ammissibili, manutenzione<br />

straordinaria, demolizioni)<br />

R. Si, ma solo se funzionali al programma da agevolare e, naturalmente, rientranti tra le<br />

immobilizzazioni.<br />

10.124 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una società operante nel settore turistico quale<br />

proprietaria e gestore di un’attività agrituristica, nella regione Umbria. La stessa intende<br />

ristrutturare una serie di annessi ubicati all’interno della struttura stessa da destinare a stalle<br />

per animali. Poiché la normativa della regione Umbria prevede per le attività agrituristiche<br />

quella di preparare e somministrare pasti e bevande, da prodotti aziendali e da prodotti locali<br />

o regionali, si chiede se la spesa relativa alla realizzazione dei locali destinati al ricovero degli<br />

animali da allevamento zootecnico possa essere considerata ammissibile. (28 - 25/10/99)<br />

(spese ammissibili, servizi annessi, ricovero animali) TUR<br />

R. Non si ritengono ammissibili le spese sopra indicate, ai sensi dell’art. 3.11 della circolare<br />

n. 1039080 del 19 marzo 1999, in quanto relative ad allevamento zootecnico e quindi di<br />

carattere prettamente agricolo.<br />

10.125 - D. (M. Umbria) Si presenta il caso di una società X SRL unipersonale con capitale sociale<br />

di 20 milioni, costituita nell’agosto 1998, il cui socio promotore è l’amministratore delegato<br />

della Y SPA. La X SRL ha acquistato in data 23/12/98 un immobile (terreno e fabbricati)<br />

dalla Y SPA ed ha già intrapreso i lavori di ristrutturazione per adibire lo stesso a struttura<br />

ricettiva. Tra le fonti di copertura dell’investimento la X SRL indica un consistente aumento<br />

di capitale sociale che verrà sottoscritto dalla Y SPA. Dal punto di vista dei vincoli normativi,<br />

la società X SRL richiedente risulta in regola, in quanto:<br />

- ha la piena e completa disponibilità dell’immobile a seguito di regolare contratto di<br />

proprietà (All. 7/a);<br />

- al momento dell’acquisto del suddetto immobile, la impresa acquirente e quella venditrice<br />

non si trovavano nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c., neanche in relazione ad un<br />

10.46


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

medesimo altro soggetto (All 4). (28 - 25/10/99) (spese ammissibili, acquisto di immobile)<br />

TUR<br />

R. Dagli elementi forniti nel quesito, non sembrano sussistere, tra le società X e Y, le<br />

condizioni di non ammissibilità della spesa, di cui al punto 3.11 della circolare n. 1039080<br />

del 19.3.99, relative alla compravendita di un immobile tra due imprese, a meno che – ipotesi<br />

non desumibile dal quesito - tali condizioni non vengano riscontrate per effetto di un<br />

medesimo altro soggetto, persona fisica o giuridica (l’unico socio di X Srl che potrebbe<br />

detenere una quota della Y SpA).<br />

10.126 - D. (M. Trentino Alto Adige) Il progetto per la costruzione di un albergo (a conduzione<br />

familiare ed aperto tutto l’anno) prevede la realizzazione al piano sottotetto di un<br />

appartamento di mq. 125 ca. ad uso dei soci della Società in Nome Collettivo che gestisce<br />

l’albergo. Occorre precisare che nel piano finanziario di copertura dell’investimento parte dei<br />

mezzi propri che apporteranno i soci è costituita dal ricavato della vendita dell’appartamento<br />

dove attualmente risiedono. Si richiede se le spese sostenute per la realizzazione<br />

dell’appartamento possano rientrare nel programma degli investimenti ammissibili. (28 -<br />

25/10/99) (spese ammissibili, abitazione soci) TUR<br />

R. La spesa prospettata non è ammissibile in quanto il relativo bene (l’abitazione dei soci)<br />

non può ritenersi esclusivamente funzionale allo svolgimento dell’attività.<br />

10.127 - D. (M. Roma) Si presenta il caso di primaria società che, per un progetto di riconversione<br />

industriale (bando 1996), ha stipulato un contratto cosiddetto “chiavi in mano” con società<br />

specializzata dello stesso gruppo della richiedente (di seguito indicata “ditta incaricata”), per<br />

la realizzazione di una linea di produzione completa del valore di L. 11 Mld. Tra le parti è<br />

stato altresì convenuto – con accordo extra-contrattuale - l’incarico di provvedere al<br />

coordinamento ed alla generale organizzazione di lavori e forniture relativi ad opere murarie<br />

ed impianti (elettrico, termico, dotazioni di laboratorio, etc.) – sempre afferenti al programma<br />

di investimenti - per un ulteriore importo di L. 3,5 Mld . Per le opere di cui all’accordo extracontrattuale<br />

(L. 3,5 Mld) è stata concordata una maggiorazione del 5% a favore della “ditta<br />

incaricata” per le prestazioni rese, con l’impegno della stessa ad emettere le relative fatture<br />

(per opere più maggiorazione) alla Società richiedente, corredate da quelle emesse dai singoli<br />

esecutori e fornitori dei beni. Precisato che, in fase di verifica finale degli investimenti, è stato<br />

tra l’altro ritenuto pertinente e congruo il “ricarico” del 5% come sopra pattuito, questa Banca<br />

Concessionaria, non riscontrando impedimenti normativi, riterrebbe di ammettere ad<br />

agevolazioni le opere in argomento, ancorché rifatturate (escludendo ovviamente gli eventuali<br />

“macchinari”), tenuto anche conto che l’accordo tra le parti, risalente al marzo 1994, può<br />

considerarsi integrativo al contratto-base “chiavi in mano”. (28 – 25/10/99) (spese<br />

ammissibili, chiavi in mano)<br />

R. Si ritiene che la Banca concessionaria debba attentamente valutare le motivazioni che<br />

hanno determinato l’aumento del 5% sul valore già pattuito della fornitura; tale aumento<br />

potrà essere oggetto di contributo solo qualora si verifichi che esso si sia reso indispensabile<br />

per l’ottenimento della fornitura medesima, in relazione anche agli accordi precedentemente<br />

sottoscritti con il fornitore.<br />

10.128 - D. (Centrobanca) Acquisto di beni in valuta estera, chiarimenti alla direttiva n. 38129 del<br />

18/04/96. La direttiva considera ammissibile e congruo il controvalore del bene in valuta<br />

considerando imponibile ai fini IVA. Tale valore può differire da quello realmente pagato<br />

dall’impresa acquirente, per effetto del rischio cambio. Ai fini della agevolabilità della spesa<br />

deve essere considerato il valore “imponibile ai fini I.V.A.” o tale valore va rettificato della<br />

differenza attiva o passiva pagata?<br />

10.47


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Taluni beni importati sono soggetti a dazio, questo onere accessorio viene sommato al<br />

controvalore del bene per costruire la base imponibile ai fini I.V.A. Considerato che il dazio<br />

ha lo scopo di proteggere i produttori locali e non quella di danneggiare le imprese italiane<br />

che necessariamente devono, per questioni di tecnologia, acquisire all’estero determinati beni,<br />

e che appunto è base imponibile ai fini I.V.A., può essere considerato un onere accessorio del<br />

bene e quindi agevolato? (29 – 27/07/00) (spese ammissibili, acquisto valuta estera, oneri<br />

doganali)<br />

R. Nel caso di acquisto di beni in valuta estera, l’importo sul quale calcolare l’agevolazione<br />

è, come specificato dalla citata direttiva, quello indicato come imponibile ai fini IVA,<br />

indipendentemente, quindi, da quanto effettivamente pagato dall’impresa in conseguenza di<br />

eventuali variazioni del cambio intervenute fino al momento dell’effettivo pagamento. Ciò,<br />

tuttavia, prescinde dal necessario esame di congruità e pertinenza, che va comunque<br />

condotto al fine di verificare l’ammissibilità della spesa ai sensi della vigente normativa. Per<br />

quanto concerne i dazi doganali, le relative spese non sono ammesse alle agevolazioni, attesa<br />

la loro natura di imposte e l’esclusione di queste ultime secondo gli orientamenti seguiti fino<br />

al 7° bando.<br />

10.129 - D. (Studio Finanziario) Con riferimento alle esclusioni previste dall'Allegato 8 alla<br />

Circolare n. 234363/97 ed in particolare alla previsione di ammettere al contributo le spese<br />

relative a beni acquistati dall'impresa con un'operazione "Sabatini" non agevolata solo nel<br />

caso di operazione pro-soluto, si chiede se è invece altresì ammissibile l'acquisto di un bene<br />

mediante Sabatini non agevolata pro-solvendo, ma con scadenza comunque anteriore al<br />

termine massimo previsto per la trasmissione della documentazione finale di spesa. Si ritiene<br />

infatti che in questo caso l'azienda sia in grado di ottenere dal fornitore ampia dichiarazione<br />

liberatoria per il bene oggetto di cosiffatto acquisto. (29 – 27/07/00) (spese ammissibili,<br />

Sabatini non agevolata, pro-solvendo)<br />

R. Si<br />

10.130 - D. (Centrobanca) (8.117) La ditta richiedente le agevolazioni legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> svolge attività<br />

di “smaltimento e depurazione delle acque di scarico”, provvedendo con proprio impianto di<br />

trattamento e depurazione ad eseguire un processo produttivo finalizzato alla depurazione<br />

delle acque di scarico. Le acque e i liquidi di origine industriale vengono prelevati in loco<br />

mediante cisterne attrezzate montate in maniera fissa su autotelai da trasporto, costituendo un<br />

10.48


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

unico automezzo di trasporto specifico. Le cisterne consentono in loco non solo il<br />

prelevamento delle acque di scarico ma sono dotate di attrezzature specifiche che consentono<br />

al loro interno un processo di lavorazione finalizzato ad iniziare il trattamento delle acque<br />

reflue industriali. A seguito di tale processo svolto nelle cisterne nel corso del trasferimento<br />

dal sito di prelevamento alla sede dell’impianto di depurazione, il successivo ciclo di<br />

trattamento che avviene nell’impianto di depurazione finalizzato alla completa depurazione,<br />

risulta meno complesso. Poiché il programma di investimento prevede, oltre l’incremento<br />

della capacità di depurazione dell’impianto fisso presso la sede della ditta, anche l’acquisto<br />

delle citate cisterne attrezzate e montate in maniera fissa su autotelai da trasporto, si chiede di<br />

conoscere se sono agevolabili:<br />

∗ Interamente i costi per gli autotelai e le cisterne<br />

∗ Solamente i costi delle cisterne<br />

(29 – 27/07/00) (spese ammissibili, automezzi)<br />

R. L’attività di servizi ammissibile, indicata nell’allegato al D.M. 8.5.2000, comprende la<br />

diluizione, il filtraggio, la sedimentazione con mezzi chimici ed il trattamento con fanghi<br />

attivi. Precisato, quindi che non è compresa la raccolta delle acque, la banca concessionaria,<br />

ai fini di proporre la relativa spesa, valuterà dal punto di vista tecnico se i mezzi citati sono<br />

idonei e specificatamente attrezzati per l’esecuzione di una o più di tali operazioni ed<br />

escludendo che gli stessi possano essere tecnicamente utilizzabili per altri usi, in accordo con<br />

la necessaria connotazione di “mezzo mobile strettamente necessario al ciclo di produzione”.<br />

10.131 - D. (Banco di Napoli) In merito alla documentazione di spesa relativa all'acquisto del<br />

suolo, una ditta ha esibito copia autenticata dell'atto pubblico (convenzione per la cessione del<br />

diritto di proprietà in area P.I.P.) redatto in data, che se pure anteriore a quella di<br />

presentazione della domanda, rientra nel limite temporale di ammissibilità. Nell'atto<br />

medesimo, tuttavia, viene precisato che l'intero importo della compravendita è stato<br />

corrisposto dall'acquirente con versamento alla tesoreria comunale in data antecedente a detto<br />

limite.<br />

E’ ns. opinione che la spesa sia ammissibile alle agevolazioni, tenuto conto che,<br />

indipendentemente dall'epoca del pagamento, il titolo effettivo con il quale la ditta ha<br />

acquisito il bene non può non essere rappresentato che dall'atto pubblico. A sostegno di tale<br />

determinazione ci sembra possa evidenziarsi il caso parallelo, nel quale la data dell'atto rientri<br />

nell'arco temporale di ammissibilità delle spese, ma l'effettivo pagamento sia stato effettuato<br />

successivamente (sia pure nel limite concesso dalla normativa per il pagamento). Anche in<br />

questo caso è ns. opinione che la spesa sia ammissibile. Naturalmente, le considerazioni che<br />

precedono possono essere svolte solo nella eventualità che il venditore non sia tenuto ad<br />

emettere fattura per la cessione del bene; in quest'ultimo caso riteniamo che -ai fini<br />

dell'ammissibilità della spesa - debba farsi riferimento esclusivamente alla data delle fatture.<br />

(29 – 27/07/00) (spese ammissibili, acquisto suolo, data fattura)<br />

R. Si concorda con l’opinione espressa dalla banca.<br />

10.132 - D. (Europrogetti & Finanza) L'all. 2 alla circolare n° 900315 del 14/07/00 individua,<br />

nell'ambito dei servizi per la produzione dei quali le imprese possono beneficiare delle<br />

agevolazioni, anche le attività di vigilanza privata, così come individuate dal codice 74.60.1<br />

della classificazione Istat 1991. In relazione a quanto premesso si pone il caso di un’impresa<br />

che opera nel campo della vigilanza privata, della sorveglianza, della scorta e della protezione<br />

e intende proporre un programma di investimenti finalizzato, tra l'altro, ad una consistente<br />

implementazione della propria disponibilità di mezzi blindati per il trasporto valori.<br />

10.49


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si richiede se tale investimento sia ammissibile alle agevolazioni, tenuto conto che la<br />

classificazione Istat 1991 richiamata dalla Circolare indica espressamente tra le altre attività<br />

ammissibili quella di trasporto valori, mentre l’Allegato 7, punto xii, alla stessa esclude le<br />

agevolazioni relative a mezzi di trasporto targati di merci e/o persone. (29 – 27/07/00) (spese<br />

ammissibili, vigilanza privata, mezzi mobili)<br />

R. Tenuto conto che i mezzi mobili sono ammissibili solo se strettamente necessari al ciclo<br />

produttivo (come indicato dall'art. 4, lettera e del D.M. 9/3/2000 n° 133) e che per lo<br />

svolgimento dello stesso essi risultano nella fattispecie indispensabili - non potendo il<br />

trasporto dei valori essere affídato ad altro soggetto - si ritiene che, in questo specifico caso<br />

che riveste comunque comunque carattere di eccezionalità, essi possano essere ammessi ai<br />

benefici dì legge.<br />

10.133 - D. (Europrogetti & Finanza) Il caso riguarda l’acquisto di un immobile di proprietà della<br />

Società C da parte della Società A, che intende richiedere le agevolazioni di cui alla L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

La Società A è costituita da tre soci fratelli, ognuno dei quali detiene una quota del 33%.<br />

Gli stessi fratelli sono soci per la stessa quota del 33% anche della Società B, la quale<br />

partecipa nella Società C con una quota del 49%.<br />

Le restanti quote della Società C sono suddivise sempre tra i tre fratelli nella misura del 17%.<br />

Tenuto conto che la Circolare 14 luglio 2000, n. 900315, all’Allegato n. 7, punto xvii) precisa<br />

che le spese relative alla compravendita tra due imprese non sono ammissibili qualora,<br />

all’atto della compravendita stessa, le imprese medesime si trovino nelle condizioni di cui<br />

all’articolo 2359 del codice civile o siano entrambe partecipate, per almeno il venticinque per<br />

cento, da un medesimo altro soggetto e che, nel caso di specie la sola Società C (e non la<br />

Società A) risulta partecipata dalla Società B per oltre il 25%, si chiede se la spesa relativa<br />

all’acquisto dell’immobile sia ammissibile alle agevolazioni di cui alla L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (30 –<br />

11/10/00) (spese ammissibili, acquisto di immobile, società controllate e collegate)<br />

R. La società A del quesito è posseduta per il 33% da ciascuno dei tre fratelli il quale<br />

possiede anche il 17% + 16,17% (33% del 49%) = 33,17% della società C. Si ritiene,<br />

pertanto, che la configurazione societaria rappresentata non possa eludere la norma<br />

sostanziale che prescrive le condizioni di non ammissibilità. Non può, parimenti, eludere la<br />

norma cui si fa riferimento il trasferimento di proprietà per il tramite di un istituto<br />

collaboratore.<br />

10.134 - D. (Banco di Sicilia) (8.127) Società che opera nell’ambito della Legge 626 (sicurezza sul<br />

lavoro) sulla base di singole convenzioni stipulate con le imprese, si propone anche di<br />

effettuare visite mediche, sia presso le aziende convenzionate che presso la propria struttura.<br />

Si chiede di sapere se le apparecchiature elettromedicali, finalizzate alla predetta attività, da<br />

istallare sia su una unità mobile per le visite presso le convenzionate, sia presso la propria<br />

unità produttiva possano essere ricomprese nell’ambito del codice ISTAT 74 relativo alle<br />

problematiche della sicurezza sul lavoro e, dunque, agevolabili ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; questa<br />

banca concessionaria ritiene agevolabili le spese per le apparecchiature da istallare presso<br />

l’unità produttiva fissa; mentre, per quel che attiene l’unità mobile (autoambulanza all’uopo<br />

attrezzata), necessaria per le visite presso le aziende convenzionate, non si ritiene<br />

ammissibile né la spesa per il mezzo mobile in quanto essa stessa integra le caratteristiche di<br />

una unità produttiva, piuttosto che un mezzo necessario al ciclo produttivo né,<br />

conseguentemente, le<br />

spese per le eventuali apparecchiature da istallare sul predetto mezzo. (30 – 11/10/00) (spese<br />

ammissibili, apparecchiature elettromedicali)<br />

10.50


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si ritiene che le problematiche della sicurezza sul lavoro possano riguardare anche aspetti<br />

medico-sanitari ma limitatamente alle consulenze agli stessi attinenti e certamente non fino al<br />

punto da rendere ammissibili gli studi o i laboratori medici né, tanto meno, i servizi medici<br />

mobili né quelli di soccorso tramite ambulanza.<br />

10.135 - D. (Centrobanca) Una società, operante nel settore dell’Informatica ed attività connesse,<br />

deve effettuare un investimento consistente nell’acquisto di nuovi macchinari ed attrezzature<br />

per la produzione e diffusione di servizi telematici ed eidomatici, integrando quindi la<br />

tecnologia informatica con quella delle telecomunicazioni. Dovrà quindi acquistare sia i<br />

macchinari necessari per l’elaborazione ed il trattamento dei dati (computer server) che i<br />

macchinari necessari per la ricezione, diffusione e trasmissione dei dati stessi (computer<br />

router e fibra ottica). Fra gli acquisti di impianti ed attrezzature specifiche sono, infatti,<br />

compresi quelli delle fibre ottiche, che collegheranno i nodi di trasmissione della società<br />

(gruppo di computer server, fibre ottiche e computer router), necessarie per la ricezione,<br />

trasmissione e diffusione dei dati da elaborare ed elaborati. Detta fibra ottica è infatti parte<br />

integrante e tecnicamente inscindibile del lay-out produttivo di creazione del<br />

prodotto/servizio - in quanto senza di esse lo stesso non potrebbe essere svolto e reso -<br />

insieme ai computer router ed ai computer server ed è assolutamente interna alla struttura<br />

operativa della società stessa (rete intranet).<br />

D. (San Paolo-Imi) Una grande impresa del settore delle telecomunicazioni propone un<br />

nuovo impianto concernente la realizzazione di un network di telecomunicazioni per una<br />

grande area metropolitana all'interno di una regione del Sud Italia. Il progetto prevede la<br />

realizzazione di una centrale per la raccolta, la trasmissione e l'elaborazione delle<br />

informazioni (tale impianto rappresenta il 20% del totale investimento) e l'acquisto,<br />

preferibilmente chiavi in mano, di una infrastruttura di rete a fibre ottiche (cablaggio). La<br />

suddetta infrastruttura di rete comporterebbe lo scavo, la canalizzazione e la posa in opera di<br />

cavi in fibre ottiche sul territorio comunale. Premesso che l'attività risulta tra quelle<br />

agevolabili ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, non si ravvisano dubbi circa l'ammissibilità della<br />

centrale di smistamento; si desidera invece sapere se la rete cavi, che rappresenta il grosso<br />

dell'investimento, può essere ritenuta ammissibile e, in caso positivo, se debba essere<br />

considerata un'opera strutturale assimilabile alle opere murarie ovvero un'attrezzatura.<br />

D. (Europrogetti & Finanza) Un’impresa intende proporre un investimento nel settore callcenter.<br />

Il programma di investimenti concerne la realizzazione di una struttura centrale (uffici,<br />

call center, centrale telefonica principale, etc.), la realizzazione di otto nodi periferici,<br />

dislocati in comuni non limitrofi alla struttura centrale, ma ubicati nell’ambito della stessa<br />

regione (ciascun nodo è composto da un immobile di circa 60 mq. dove all’interno sono poste<br />

delle apparecchiature - centrali telefoniche periferiche - governate direttamente dalla struttura<br />

centrale), l’acquisto e la posa in opera di fibra ottica per l’allestimento della necessaria rete di<br />

collegamento tra i nodi periferici e la struttura principale ed il consequenziale “cablaggio” del<br />

territorio regionale. La società, ad oggi dispone della piena disponibilità e dell’idonea<br />

destinazione urbanistica del suolo dove sorgeranno la struttura centrale ed i nodi periferici.<br />

(31 – 30/1/01) (spese ammissibili, reti in fibra ottica)<br />

R. I quesiti hanno per oggetto l’ammissibilità delle spese relative a reti in fibra ottica esterne<br />

ad una unità produttiva, così come definita dalla normativa (cfr. circolare n. 900315 del<br />

14.07.2000). La problematica in generale è stata oggetto di interpretazione da parte della<br />

Direzione Generale Coordinamento Incentivi alle Imprese, tuttavia, al fine di fornire una<br />

puntuale risposta ai casi prospettati, occorrerebbe comprendere se i nodi collegati dalla rete<br />

possano costituire ciascuno, autonomamente, un’unità produttiva come sopra richiamata (se,<br />

10.51


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

cioè, ciascun nodo sia dotato o meno di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa,<br />

gestionale e funzionale) ovvero se tale autonomia riguardi l’intero sistema (nodi + rete),<br />

almeno a livello regionale, autonomia che, quindi, verrebbe meno, insieme alla funzionalità,<br />

in assenza dei collegamenti tra i nodi garantiti dalla rete. Solo in tale seconda ipotesi, infatti,<br />

che richiede uno specifico accertamento tecnico istruttorio, l’intero sistema stesso verrebbe a<br />

configurare una “unità produttiva”, rendendo, per analogia, applicabile al caso in esame i<br />

criteri di ammissibilità validi per le imprese di costruzioni che, a determinate condizioni,<br />

hanno la possibilità di utilizzare i beni agevolati “liberamente” nelle aree ammissibili di<br />

un’unica regione; condizione indispensabile, in tal senso, sarebbe che la richiamata<br />

autonomia del sistema nodi + rete non superi l’ambito regionale. Qualora tale condizione<br />

venisse accertata in sede istruttoria, la pratica potrebbe essere favorevolmente esaminata<br />

sempre nel pieno rispetto di altre condizioni quali: la piena disponibilità degli immobili, ivi<br />

compresi, quindi, i terreni sui quali verranno stese le reti anche sotto forma di concessioni,<br />

nei modi e nei tempi previsti dalla normativa; la sussistenza dei dati relativi alle produzioni,<br />

alle capacità produttive, agli occupati ed alle tematiche ambientali con riferimento all’intera<br />

“unità produttiva” (evidenziando le variazioni strettamente riconducibili al programma di<br />

investimenti); la presenza di una stabile sede operativa nel territorio della regione fin dal<br />

termine finale di presentazione delle domande. Come per le imprese di costruzione, in<br />

relazione alla diffusa presenza sul territorio regionale, il punteggio dell’indicatore regionale<br />

sarà il minore tra quelli relativi alle combinazioni delle tre priorità interessate ed anche la<br />

misura agevolativa riconoscibile (ove variabile in relazione al territorio della regione) sarà<br />

quella minore, per la dimensione dell’impresa applicabile nella regione stessa; il<br />

programma, inoltre, non potrà essere inserito in un’eventuale graduatoria regionale speciale<br />

per aree. In relazione agli ultimi due punti infine, si ritiene necessario mettere a conoscenza<br />

l’impresa delle relative limitazioni e acquisire un consenso formale all’applicazione delle<br />

stesse in quanto indispensabili ai fini dell’ammissibilità del programma.<br />

Qualora gli esiti istruttori dovessero evidenziare l’autonomia di ciascun nodo, quest’ultimo<br />

assurgerebbe ad “unità produttiva” autonoma e dovrebbe essere oggetto di una domanda<br />

dedicata, con la conseguente esclusione delle spese relative a beni e/o manufatti ubicati<br />

all’esterno dell’unità produttiva medesima.<br />

10.136 - D. (B. CIS) Attività di raccolta e smaltimento di rifiuti solidi (ISTAT 90.00.1). I mezzi di<br />

trasporto utilizzati per la raccolta, quali gli autocompattatori muniti di specifiche attrezzature<br />

atte allo scopo, possono rientrare tra gli investimenti ammissibili, tenuto conto che in questi<br />

casi l’attività non è economicamente delegabile a terzi? (31 – 30/1/01) (spese ammissibili,<br />

acquisto automezzi, raccolta e smaltimento rifiuti)<br />

R. I mezzi di trasporto targati di merci e/o persone, secondo quanto precisato al punto xi)<br />

dell’allegato n. 7 della circolare n. 900315 del 14.7.2000, non sono ammessi alle<br />

agevolazioni.<br />

10.137 - D. (B. Napoli) Si presentano iniziative nell’ambito delle quali l’immobile esistente,<br />

interessato direttamente (attraverso la realizzazione di opere aggiuntive e/o modificative) o<br />

indirettamente (acquisto di soli macchinari ed impianti) dal programma, è stato oggetto di<br />

richiesta di condono edilizio. (31 – 30/1/01) (spese ammissibili, acquisto di immobile,<br />

condono edilizio)<br />

R. I casi prospettati riguardano la rispondenza, in relazione all’attività da svolgere, ai<br />

vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d’uso dell’immobile oggetto<br />

(diretto o indiretto) del programma da agevolare. Nel caso in cui l’immobile sia interessato<br />

10.52


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da una richiesta di condono edilizio e che il rilascio della concessione edilizia in sanatoria<br />

sia un atto dovuto, tale rispondenza si intende sussistere qualora l’impresa abbia avanzato<br />

regolare domanda di condono, abbia interamente pagato la relativa oblazione e sia in<br />

possesso di una dichiarazione del comune o di una perizia giurata attestante l’inesistenza di<br />

vincoli ostativi al rilascio della concessione in sanatoria. Per quanto concerne l’applicazione<br />

ai bandi dal 2000 in poi, tali sussistenze devono essere comprovate entro la data di chiusura<br />

dei termini di presentazione delle domande.<br />

10.138 - D. (M. Toscano) (8.140) Si prospetta il caso di un’impresa che opera nel campo della<br />

vigilanza privata, del trasporto valori e della contazione del denaro (cod. Istat 74.60.1). In<br />

particolare, nell’ambito dell’attività di vigilanza, si inserisce l’attività di controllo e<br />

monitoraggio a distanza, con eventuale intervento “on site” di guardie giurate dotate di mezzi<br />

mobili, effettuata dalla centrale operativa attraverso i più moderni sistemi di trasmissione. A<br />

fronte di tale servizio la società ha previsto l’acquisto di apparecchiature da installare presso<br />

il bene immobile o mobile di proprietà del cliente, che inviano alla centrale operativa il<br />

segnale di intrusione/rischio; ha previsto altresì l’acquisto di attrezzature “periferiche”<br />

veicolari o portatili, poste dunque a servizio dei mezzi di trasporto blindati o delle singole<br />

guardie giurate, per l’esercizio dell’attività precipua dell’impresa. Ciò premesso, alla luce<br />

anche della particolare natura del servizio prestato dalla società richiedente le agevolazioni, si<br />

ritengono tali beni, seppur non stabilmente presenti presso l’unita’ produttiva oggetto degli<br />

investimenti (sede dell’attività con relativa centrale operativa) ammissibili alle agevolazioni<br />

in parola in quanto pertinenze della stessa unità produttiva, indispensabili allo svolgimento<br />

dell’attività di vigilanza esercitata dall’impresa. (31 – 30/1/01) (spese ammissibili,<br />

apparecchiatura da installare presso i clienti)<br />

R. Le spese concernenti le apparecchiature da installare presso i clienti non possono essere<br />

considerate ammissibili in quanto inscindibili dal “prodotto” dell’impresa istante. Per<br />

quanto concerne le attrezzature “periferiche” veicolari o portatili a corredo dei veicoli o del<br />

personale dell’impresa da agevolare, purchè strettamente funzionali e pertinenti all’attività<br />

ammissibile, il parere è parimenti negativo, qualora tali attrezzature siano biunivocamente<br />

“dedicate” ad un cliente, è positivo nell’altro caso.<br />

10.139 - D. (San Paolo-Imi) I Consorzi ASI fatturano alle ditte, in genere, separatamente dalla<br />

vendita del terreno, i costi sostenuti inerenti l’attività di esproprio e amministrativa. Tali costi<br />

sono da considerare ammissibili? (31 – 30/1/01) (spese ammissibili, acquisto del suolo,<br />

spese di esproprio)<br />

R. Trattandosi di costi strettamente connessi all’acquisto del suolo, considerata la natura e le<br />

finalità dei Consorzi di industrializzazione, si ritiene che gli stessi possano essere ricompresi<br />

tra le spese ammissibili, purchè capitalizzate.<br />

10.140 - D. (Centrobanca) Un’azienda ha presentato un programma d’investimento, a valere sul 3°<br />

bando, riguardante la realizzazione di una società di servizi classificata con il codice ISTAT<br />

’91 SZ-S3-3 “Assistenza ad acquisti ed appalti”. Tra le spese proposte per l’agevolazione, la<br />

ditta ha inserito una “Stazione Totale”, attrezzatura ammessa, in via preventiva, ai benefici<br />

dall’istituto scrivente. Nel dettaglio, così come poi emerso dalle risultanze del collaudo<br />

tecnico effettuato presso l’unità produttiva, trattasi di uno strumento opto/elettronico<br />

utilizzato per i rilievi plano/altimetrici di campagna (con i metodi della topografia) e, quindi,<br />

destinato ad attività di raccolta dati da svolgersi in via esclusiva all’esterno della sede<br />

aziendale. Si sottolinea, inoltre, che all’interno dello stesso programma d’investimento, la<br />

10.53


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ditta ha proposto alle agevolazioni programmi software per l’elaborazione dei dati stessi ed<br />

una serie di periferiche hardware (plotter e stampanti) per la restituzione su supporto cartaceo<br />

o similare. Si chiede l’ammissibilità alle agevolazioni dello strumento topografico anzidetto.<br />

(31 – 30/1/01) (spese ammissibili, strumenti topografici)<br />

R. Si ritiene che le norme agevolative non escludono di agevolare la stazione totale di cui al<br />

quesito, a condizione che essa venga utilizzata esclusivamente per le finalità proprie<br />

dell’attività agevolata.<br />

10.141 - D. (B. Sicilia) In sede di accertamento tecnico finale è emerso che tra le “produzioni<br />

effettive” – non previste in istruttoria – è stata inserita quella relativa a 125 mc di<br />

calcestruzzo semiumido atto alla realizzazione di manufatti che, per le loro particolari<br />

caratteristiche e dimensioni, non possono essere costruiti in fabbrica. Inoltre, l’impasto<br />

preparato nella prima fase in cantiere per il tipo di consistenza (semiumida) non può essere<br />

condotto a destinazione attraverso normali betoniere, idonee soltanto al trasporto di normale<br />

calcestruzzo. Per realizzare tale composto viene utilizzato un “miscelatore planetario” a<br />

regime forzato, dotato di pale rotanti in senso orizzontale che, attraverso l’aggiunta di una<br />

piccola quantità di acqua fornisce lo speciale impasto nello stato ottimale per un raggio di<br />

azione di 80 km oltre che per una durata di circa tre ore. Va evidenziato che quanto sopra<br />

viene messo in atto dalla società con l’ausilio dell’autocarro Mercedes-Benz mod. 3243/54,<br />

nel quale è stato installato il predetto “miscelatore planetario” ed il gruppo elettrogeno che lo<br />

alimenta. Tale autocarro, pertanto, oltre ad essere utilizzato in cantiere – per il tramite della<br />

gru di cui è dotato – per la movimentazione di particolari pezzi di considerevole peso e<br />

dimensione, viene impiegato anche per il trasporto in conservazione condizionata<br />

dell’impasto semiumido durante tutto il trasporto. Premesso che, comunque, l’autocarro non<br />

presenta caratteristiche di “mezzo speciale” e che, pertanto, non risulta fornito di alcuna<br />

omologazione, si chiede di conoscere se lo stesso (del costo complessivo di L. 303.500.000<br />

compresa la gru ed escluso il “miscelatore planetario”) tenuto conto del particolare utilizzo ed<br />

in relazione alla specifica natura della produzione posta in essere, possa essere ammesso alle<br />

agevolazioni. (31 – 30/1/01) (spese ammissibili, automezzi)<br />

R. Si ritiene che l’autocarro di cui al quesito non goda del requisito di ammissibilità, in<br />

quanto non è collegato solidamente ed in maniera permanente al miscelatore planetario,<br />

all’interno del quale interviene la trasformazione del prodotto, ed ha pertanto una propria<br />

autonoma funzionalità di mezzo di trasporto targato.<br />

10.142 - D. (B. Napoli) Una società ha presentato un programma relativo ad attività di servizi<br />

assimilabili ad attività cartografiche, rilievi topografici nonché ad alcune tipologie di controlli<br />

non distruttivi (prove ultrasoniche su calcestruzzo). Tutte le citate attività:<br />

risultano ammissibili, con riferimento ai codici Istat 74.20.4 e 74.30<br />

non possono prescindere, per la loro natura, da operazioni di rilevazione dati all’esterno<br />

dell’unità produttiva. La predetta rilevazione dati è seguita da una fase di elaborazione dati<br />

che in alcuni casi avviene totalmente nell’attrezzatura utilizzata per la rilevazione in altri casi<br />

è completata in attrezzature ubicate nella citata unità produttiva.<br />

Pertanto, con riferimento alle specifiche attività di cui sopra, poiché i relativi cicli produttivi<br />

non possono prescindere dall’utilizzo di attrezzature portatili per la rilevazione/elaborazione<br />

dei dati, si ritiene che le stesse siano ammissibili ai benefici di cui alla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (31 –<br />

30/1/01) (spese ammissibili, attrezzature portatili per la rilevazione/elaborazione dati)<br />

R. Si concorda con il parere espresso dalla banca, nel presupposto che le attrezzature<br />

portatili in argomento, in quanto non utilizzabili per finalità diverse da quelle dell’attività<br />

10.54


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

agevolata, costituiscano una diretta pertinenza dell’unità produttiva nella quale è realizzata<br />

l’iniziativa che fruisce del beneficio.<br />

10.143 - D. (M. Centroitalia) Il caso in questione concerne la realizzazione di spese collegate a<br />

impianti eolici da parte di un'azienda operante nel settore della produzione di energia elettrica.<br />

In particolare l'impianto citato, del costo di diversi miliardi, permette la produzione di energia<br />

elettrica, tramite lo sfruttamento del vento. Detto impianto permette di convogliare la corrente<br />

elettrica prodotta dagli autogeneratori mediante un cavidotto in una cabina di trasformazione<br />

da 20.000 V. a 150.000 V., realizzata interamente a spese dell'azienda operatrice, ma la metà<br />

della stessa deve essere donata alla società proprietaria della rete nazionale che impone i<br />

requisiti di costruzione della cabina in questione. Da questa cabina la corrente viene allacciata<br />

alla rete nazionale. L'ammontare delle spese di allaccio da pagare alla società proprietaria<br />

della rete nazionale viene determinato ai sensi del capitolo IV - punto 7 della deliberazione<br />

14.12.93 della Giunta del Comitato Interministeriale prezzi pubblicato sulla G.U.R.I. del<br />

24.12.93 n. 301 dal Gestore Unico Nazionale. In considerazione di quanto sopra la ns. Banca<br />

ritiene la spesa di allaccio ammissibile alle agevolazioni di legge in quanto indispensabile al<br />

completamento del ciclo produttivo. (31 – 30/1/01) (spese ammissibili, allacciamento alla<br />

rete elettrica nazionale)<br />

R. Le spese di allacciamento alla rete nazionale sono ammissibili a condizione che<br />

l’allacciamento medesimo sia indispensabile per consentire all’impresa di svolgere l’attività<br />

agevolata; in tal caso esse sono da inserire tra le spese relative alle infrastrutture specifiche.<br />

Le spese relative alla cabina elettrica, invece, non si ritengono ammissibili in quanto riferite<br />

ad un bene del quale l’impresa istante non ha la titolarità per il quinquennio successivo alla<br />

data di entrata in funzione.<br />

10.144 - D. (B. Intesa-M. Lombardo) A seguito di richieste pervenute da più parti (imprese di<br />

servizi, ordini professionali ed associazioni di categoria) in ordine all’ammissibilità delle<br />

spese per opere murarie, si sottopone un quesito concernente quanto riportato al punto v)<br />

dell’allegato n. 7 di cui alla circolare esplicativa n. 900315 del 14.7.2000. In detto punto si fa<br />

presente che le spese relative agli immobili adibiti ad uffici, sostenute dalle imprese fornitrici<br />

di servizi, possono essere ammesse alle agevolazioni nella misura in cui pertinenti e congrue<br />

secondo i parametri industriali. Si ritiene che quanto indicato debba essere interpretato<br />

assumendo per le spese relative ai suddetti immobili i normali valori di costruzione vigenti<br />

per la stessa tipologia di immobile in area industriale. (31 – 30/1/01) (spese ammissibili,<br />

servizi, acquisto di immobile)<br />

R. Si concorda con l’interpretazione della Banca.<br />

10.145 - D. (B. CIS) Contributo di allacciamento per l’utilizzo di ponti radio E stata presentata una<br />

domanda per un’iniziativa riguardante la produzione di programmi televisivi destinati alle<br />

comunità residenti all’estero; la trasmissione del segnale avverrà via satellite. Il programma di<br />

spesa presentato prevede, oltre alle altre immobilizzazioni, spese per investimenti fissi<br />

relative ad un contratto per l’utilizzazione degli impianti di terra e satellitari di proprietà di<br />

British Telecommunications, destinati alla trasmissione del segnale dell’emittente stessa. Si<br />

tratta sostanzialmente di ponti radio che consentono la trasmissione dei segnali su tutto il<br />

territorio europeo con previsione di diffusione anche a quello americano. Il contratto prevede<br />

un contributo di allacciamento per un utilizzo quinquennale. E’ previsto inoltre il pagamento<br />

di canoni annui in relazione all’utilizzo. Considerata la natura dell’investimento, che non<br />

trova puntuale riferimento nella normativa, si ritiene che la spesa relativa al contributo di<br />

10.55


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

allacciamento sia assimilabile ad analoga spesa per la fornitura di energia elettrica, e, tenuto<br />

conto che la sua funzione si esplica per almeno 5 anni, sia interamente ammissibile. Non si<br />

ritengono invece ammissibili le spese per i canoni annui, peraltro costi non capitalizzati. Si<br />

chiede conferma sulla condivisione della nostra valutazione. (31 – 30/1/01) (spese<br />

ammissibili, allacciamento per l’utilizzo di ponti radio)<br />

R. Si concorda con le valutazioni della Banca.<br />

10.146 - D. (Assilea) Un’impresa ha presentato una domanda sul 4° bando relativa ad un<br />

programma “misto”, comprendente l’acquisizione in locazione finanziaria di un immobile<br />

attraverso un unico contratto di locazione in data 30.3.98; tale domanda è stata agevolata. La<br />

consegna dell'immobile è avvenuta lo stesso 30.398, come certificato dal relativo verbale di<br />

consegna e collaudo, timbrato e sottoscritto per benestare ed accettazione da parte<br />

dell'impresa cliente. Tale immobile non ha visto una parte venditrice essendo già di proprietà<br />

della stessa Società di locazione finanziaria, in quanto riveniente da precedente locazione<br />

effettuata da terzo e distinto cliente; la fattura relativa all’acquisto reca pertanto una data<br />

incompatibile con le condizioni di ammissibilità delle spese valide per il quarto bando. Si<br />

chiede se in sostituzione della sopracitata fattura, nel caso specifico, possa essere preso come<br />

documento sostitutivo il verbale di consegna e collaudo, firmato dalla ditta cliente, che oltre<br />

ad attestare la data di ultimazione dell'investimento (art. 6, comma 10 del D.M. 20.10. 95 n.<br />

527) attesti quanto di norma definito con la fattura originaria. Si evidenzia che l'immobile<br />

originariamente acquistato dalla società di leasing e concesso ad altro soggetto non e' stato<br />

oggetto di precedenti agevolazioni nei dieci anni antecedenti la data di presentazione della<br />

domanda e che l'operazione di rilocazione non è, ovviamente, configurabile come operazione<br />

di leasing back. (31 – 30/1/01) (spese ammissibili, acquisto di immobile, data fattura)<br />

R. L’attenta lettura della normativa non consente una simile interpretazione.<br />

10.147 - D. (B. Sardegna) Una società di servizi ingegneristici (attività in materia di collaudi e<br />

analisi tecniche) nel piano degli investimenti evidenzia l’acquisto di un furgone (cabina tre<br />

posti e vano posteriore di circa 13 mq e 26 mc) da attrezzare e strutturare in “laboratorio<br />

mobile”. La società, infatti, prevede di offrire, fra gli altri, servizi di collaudi di staticità su<br />

immobili. In detto laboratorio mobile saranno collocate le attrezzature necessarie per<br />

effettuare le verifiche sull’immobile di volta in volta interessato. Meglio, nel laboratorio<br />

mobile saranno funzionalmente allocate, su scrivania e scaffali, computer, stampante,<br />

centraline oleodinamiche e altre attrezzature, collegate mediante cavi ai diversi strumenti e<br />

dispositivi di misura e carico disposti sull’immobile da sottoporre a verifica. Questa banca<br />

ritiene che il “laboratorio mobile”, ancorché realizzato su un automezzo targato, sia<br />

indispensabile per lo svolgimento del ciclo produttivo (in quanto al suo interno ne è svolta la<br />

prima ed essenziale fase) e pertanto sarebbe dell’avviso di considerare ammissibile il relativo<br />

costo di acquisto.<br />

Sul punto chiede conforto operativo. (32 – 20/02/01) (spese ammissibili, acquisto di<br />

automezzi attrezzati)<br />

R. Delle spese evidenziate, quella relativa all’acquisto del furgone non è ammissibile, in<br />

quanto mezzo di trasporto targato (cfr. circolare n. 900315 del 14.7.2000, allegato n. 7,<br />

punto xi); quelle relative alle attrezzature possono essere considerate ammissibili nella<br />

misura in cui singolarmente non utilizzabili per finalità diverse da quelle dell’attività<br />

agevolata, costituendo, così, una diretta pertinenza dell’unità produttiva nella quale è<br />

realizzata l’iniziativa che fruisce del beneficio.<br />

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10.148 - D. (B. Sardegna) Un’impresa, nell’ambito di un più esteso programma di investimenti,<br />

intende acquistare uno stabilimento industriale già esistente e operante. L’immobile verrebbe<br />

rilevato dal fallimento del Signor X, apertosi nel 19<strong>92</strong> e definito nel 1998 con “concordato<br />

fallimentare in forma mista con cessione dei beni all’assuntore e con richiami alla liquidazione<br />

controllata” (presenza del curatore nella liquidazione dei beni). Il 90% del capitale sociale<br />

della società acquirente appartiene ai figli dello stesso Signor X di cui alla procedura<br />

richiamata, nel contempo deceduto e alla cui eredità i figli hanno rinunciato. L’art. 4, comma<br />

3, del Regolamento 527/1995 limita l’ammissibilità alle agevolazioni delle spese relative<br />

all’acquisto di immobili “di proprietà, a partire dai dodici mesi precedenti la data di<br />

presentazione della domanda di agevolazioni, di uno o più soci dell’impresa richiedente le<br />

agevolazioni medesime o dei relativi coniugi ovvero di parenti o affini dei soci stessi entro il<br />

terzo grado” alla quota di partecipazione nell’impresa medesima degli altri soci. Da una prima<br />

lettura della norma sembra derivare la non ammissibilità della relativa spesa pari al 50% del<br />

piano complessivo degli investimenti previsti. La società istante al riguardo ritiene invece che<br />

la spesa debba essere riconosciuta ammissibile in quanto l’acquisto dell’immobile da parte<br />

della società stessa ha come controparte non tanto il fallito bensì la procedura fallimentare:<br />

all’atto solenne di compravendita interverrà il curatore, ad esso verrà effettuato il pagamento<br />

su conto corrente intestato alla procedura, il corrispettivo della compravendita andrà ad<br />

esclusivo vantaggio delle spese di procedura e dei creditori in quanto il fallito è deceduto e gli<br />

eredi hanno rinunciato all’eredità. Sul punto questa banca chiede conforto operativo dovendo,<br />

a un lato, considerare la norma generale che limita l’ammissibilità di acquisti di beni immobili<br />

appartenenti o appartenuti a parenti dei soci della società istante ma, dall’altro lato, dovendo<br />

anche constatare che nel caso concreto il bene non appartiene più al fallito (nel frattempo<br />

deceduto) né agli eredi di questi (che hanno rinunciato agli eventuali residui attivi<br />

fallimentari) ma soltanto alla procedura fallimentare nell’interesse esclusivo dei creditori del<br />

soggetto fallito. (32 – 20/02/01) (spese ammissibili, acquisto di immobile, proprietà nei<br />

dodici mesi precedenti la data di presentazione)<br />

R. Dagli elementi forniti nel quesito sembrerebbe potersi concludere che nei dodici mesi<br />

antecedenti la data di presentazione della domanda l’immobile in questione non si trovasse<br />

nelle condizioni di ammissibilità parziale definite dalla norma richiamata; si ritiene,<br />

pertanto, che la relativa spesa possa essere considerata ammissibile.<br />

10.149 - D. (Studio Finanziario) Una società che opera nel settore delle “Attività di supporto ed<br />

ausiliarie dei trasporti” (Codice ISTAT 63.11.2 e 63.11.3), attività queste ricomprese tra<br />

quelle indicate nell’allegato n. 2 alla Circolare n. 900315 del 14.7.2000, intende presentare<br />

una domanda di agevolazioni relativa ad un programma di investimenti (di circa 10 miliardi)<br />

che prevede l’acquisto di un mezzo speciale (trattasi di una chiatta dotata di gru) che, per le<br />

sue caratteristiche tecniche-operative, potrà essere utilizzato esclusivamente all’interno di un<br />

bacino portuale ristretto per operazioni di alleggerimento di navi transoceaniche, al fine di<br />

accelerare le operazioni di disimbarco di merci. Nel rispetto delle limitazione elencate<br />

nell’allegato n. 7 alla succitata circolare, ritenendo che il bene in questione non possa essere<br />

considerato a tutti gli effetti un mezzo di trasporto ancorché marittimo, bensì debba essere<br />

visto come un mezzo speciale di servizio, si ritiene che il programma possa accedere alle<br />

agevolazioni previste dalla normativa. Si chiede conferma di tale valutazione. (33 – 18/09/01)<br />

(spese ammissibili, mezzi di trasporto, chiatta con gru)<br />

R. Qualora il mezzo descritto venga impiegato per le finalità descritte (si invita al riguardo<br />

la banca a condurre i necessari accertamenti per acquisire la ragionevole certezza che il<br />

10.57


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

mezzo mobile possa essere utilizzato esclusivamente all’interno del bacino portuale), il mezzo<br />

descritto (chiatta più gru) può essere ammesso alle agevolazioni.<br />

10.150 - D. (Banco di Napoli) Una impresa ha presentato una domanda a valere sul bando del<br />

“settore turismo” del 2000 (9° bando) per la realizzazione di una struttura ricettiva; è prevista<br />

l’acquisizione da terzi di unità immobiliari poste in un fabbricato in corso di costruzione, per<br />

la quale è stato esibito un preliminare di vendita redatto da un notaio il 30.5.2001 che<br />

regolamenta l’acquisizione con i consueti criteri delle vendite immobiliari per stabili a<br />

costruirsi. L’istanza presenta le seguenti due principali problematiche:<br />

a) la piena disponibilità del cespite oggetto del programma è stata comprovata attraverso il<br />

suddetto preliminare di vendita. Detto titolo, pur non indicando separatamente le quote<br />

afferenti il terreno e l’immobile, è in ogni caso relativo ad un “immobile” ancorchè in corso di<br />

costruzione. Si richiede se per il caso in esame, possa ritenersi soddisfatta la condizione di<br />

“piena disponibilità” di cui alla normativa di riferimento;<br />

b) la circolare di riferimento, all’Allegato n.3 – punto IV), per quanto riguarda le spese<br />

relative ad acquisizioni immobiliari, prevede i casi di acquisto di suoli con limite del 10%<br />

della spesa complessiva e di acquisto di immobile esistente nel limite del 50% della spesa<br />

complessiva. Nel caso in esame le porzioni immobiliari da acquistare fanno parte di un<br />

fabbricato in corso di costruzione, quindi di fatto non ancora esistente. Si richiede se il caso<br />

vada trattato come acquisto di immobile, anche se non esistente, con le previste limitazioni<br />

del 50% della spesa complessiva, ovvero come costruzione di un immobile da agevolare<br />

senza limitazioni, con acquisto di una quota ideale di suolo da agevolare nei limiti del 10%<br />

della spesa complessiva. (34 – 02/10/01) (spese ammissibili, acquisto di immobili,<br />

immobili in costruzione) TUR<br />

R. Per quanto concerne la prima parte del quesito, si ritiene che l’impresa goda della piena<br />

disponibilità dell’immobile interessato dal programma di investimenti. Per quanto concerne<br />

la seconda parte del quesito, si ritiene che il fabbricato in questione debba essere trattato<br />

come un nuovo immobile e non come un immobile esistente e, pertanto, non soggetto al limite<br />

del 50%; dalla relativa spesa, tuttavia, occorrerà enucleare il valore del terreno di<br />

pertinenza al fine di verificare il rispetto del limite del 10%.<br />

10.151 - D. (Europrogetti & Finanza) Si presenta il caso di una ditta che intende realizzare uno<br />

stabilimento industriale con la formula “chiavi in mano”. Il contratto “chiavi in mano”<br />

verrebbe stipulato con una società fornitrice che detiene il controllo della stessa richiedente<br />

per oltre il 90% del capitale sociale. La fornitura riguarderebbe la progettazione, la direzione<br />

lavori, la realizzazione delle opere murarie, la realizzazione di alcune linee produttive<br />

concepite “ad hoc” per le specifiche esigenze della richiedente e l’installazione di tutti i<br />

macchinari del ciclo produttivo. La fornitura di questi ultimi verrebbe fatturata alla<br />

richiedente direttamente dalle case produttrici. Dal momento che:<br />

- ai sensi della normativa sono dichiarate non ammissibili solo le spese riguardanti l’acquisto<br />

del suolo, degli immobili, dei programmi informatici e dei brevetti tra aziende che si trovino<br />

nelle condizioni di cui all’art. 2359 del CC o siano entrambe partecipate per almeno il 25% da<br />

un medesimo altro soggetto;<br />

- tra la richiedente e l’azienda fornitrice del “chiavi in mano” sussiste un rapporto<br />

evidentemente del tipo individuato dall’art. 2359 e succ. del C.C.;<br />

si chiede se può considerarsi ammissibile la spesa d’investimento relativa alla fornitura e alle<br />

prestazioni previste dal contratto “chiavi in mano” medesimo. (34 – 02/10/01) (spese<br />

ammissibili, contratto chiavi in mano, società controllate e collegate)<br />

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MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Occorre innanzi tutto verificare, da un punto di vista generale, che sussistano le<br />

condizioni fissate dalla normativa per l’ammissibilità alle agevolazioni di un programma di<br />

investimenti realizzato con le modalità del “contratto chiavi in mano”, di cui al punto 3.9<br />

della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (impianti di particolare complessità, informazione<br />

preventiva, comprovata e specifica esperienza progettuale e tecnica nello specifico settore<br />

dell’impresa fornitrice, ecc.). Qualora tale verifica dia esito positivo occorrerà quindi<br />

accertare se i beni oggetto della vendita nell’ambito di tale “contratto chiavi in mano”<br />

fossero già di proprietà dell’impresa fornitrice o lo siano divenuti di recente, in relazione al<br />

contratto stesso (appare verosimile in tal senso, ma é solo un’indicazione, che l’impresa<br />

venditrice li abbia acquisiti dopo la stipula del “contratto chiavi in mano”); nel primo caso,<br />

si ritiene che sussistano le condizioni richiamate nel quesito (compravendita tra imprese che<br />

si trovano nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.) e che le relative spese non possano essere<br />

ammesse; nel secondo caso, invece, si ritiene che le condizioni di cui all’art. 2359 c.c. non<br />

siano rilevanti ai fini di cui si tratta.<br />

10.152 - D. (San Paolo-Imi) Nel settore delle costruzioni è ricorrente l’utilizzo nei cantieri di<br />

mezzi mobili targati sui quali sono fissate gru, carrelli elevatori, ecc. a volte in modo solidale,<br />

nel senso che tali attrezzature non possono essere rimosse e quindi poter utilizzare il mezzo<br />

per altri usi. Per uniformità di comportamento nell’ammissione o meno di tali mezzi alle<br />

agevolazioni, chiediamo cortese parere sulle seguenti casistiche:<br />

a) attrezzatura facente unico corpo solidale con il mezzo;<br />

b) attrezzatura fissata al mezzo adibito al solo trasporto di tale attrezzatura (in genere<br />

gru, carrelli elevatori);<br />

c) attrezzatura non fissata al mezzo;<br />

d) attrezzatura fissata al mezzo, utilizzata per carico/scarico di merce nel cassone del mezzo<br />

stesso (in genere piccole gru): si potrebbe agevolare tale attrezzatura ma non il mezzo mobile.<br />

A nostro avviso il mezzo mobile di trasporto dovrebbe essere agevolato solo nei casi a) e b)<br />

non ritenendo che attrezzature così pesanti possano essere rimosse a piacimento per l'utilizzo<br />

del mezzo a fini diversi (si potrebbe acquisire dichiarazione che tale attrezzatura è fissata al<br />

mezzo in via continuativa). (34 – 02/10/01) (spese ammissibili, mezzi di trasporto,<br />

attrezzature annesse)<br />

R. I casi sub a) e b) si ritengono agevolabili, non trattandosi di mezzi di trasporto, bensì di<br />

mezzi d’opera autotrasportati. Il caso c) riguarda, invece, attrezzature e separati mezzi di<br />

trasporto e questi ultimi, quindi, non possono essere ammessi; il caso d) si ritiene anch’esso<br />

del tutto non ammissibile in quanto mezzo di trasporto dotato di piccola gru finalizzata<br />

all’attività di trasporto stesso.<br />

10.153 - D. (B. di Sicilia) Per una nuova iniziativa commerciale, la disponibilità dell’immobile<br />

oggetto dell’investimento viene comprovata attraverso l’esibizione di una lettera<br />

dell’Assessorato regionale alla Presidenza con la quale si dà atto che, essendo<br />

l’Amministrazione venuta nella determinazione di cedere alla ditta proponente, in affitto o in<br />

proprietà, un immobile industriale in disuso appartenente al demanio regionale, nelle more<br />

della definizione del procedimento la ditta viene immessa nella disponibilità del bene. La<br />

lettera, regolarmente protocollata, è seguita da un verbale di consegna in data anteriore alla<br />

presentazione della domanda. Ad avviso di questa Banca, la fattispecie può essere assimilata a<br />

quella prevista dalla Circolare con riguardo all’atto di assegnazione di un’area all’interno di<br />

un agglomerato industriale, a condizione che, analogamente a quanto previsto in questo caso,<br />

l’immobile venga individuato in maniera non equivoca e il documento dell’amministrazione<br />

10.59


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

specifichi i tempi per il completamento della procedura. (34 – 02/10/01) (spese ammissibili,<br />

acquisto di immobile, disponibilità) COMM<br />

R. Si ritiene che per il particolare caso prospettato, possano sussistere le condizioni per<br />

invocare l’analogia richiamata.<br />

10.154 - D. (Mediocredito dell’Umbria) La Circolare del Ministero dell’Industria n. 1039080 del<br />

19/03/1999 che disciplina la concessione delle agevolazioni nel settore turistico – alberghiero<br />

nel punto 3.11 prevede che le spese ammissibili sono quelle relative all’acquisto (anche<br />

mediante locazione finanziaria) o alla costruzione di immobilizzazioni nella misura in cui<br />

siano necessarie alle finalità dell’iniziativa oggetto della domanda di agevolazioni purché<br />

capitalizzate. Si presenta il caso di agriturismi ammessi al regime di contabilità semplificata e<br />

che non hanno optato per il regime ordinario, per i quali il reddito d’impresa, ai sensi dell’art.<br />

79 T.U.I.R., è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 53 e degli<br />

altri proventi di cui agli artt. 56 e 57 comma 1 del medesimo T.U., conseguiti nel periodo<br />

d’imposta, e l’ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. In relazione a<br />

queste ultime, il punto 1554b, art. 2, comma 1 del D.M. del 02/12/1996 – D.P.R. 09/12/1996<br />

n. 695 prevede che le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili possono<br />

essere eseguite anche nel Libro degli Inventari di cui all’art. 2217 c.c. o, per i predetti soggetti<br />

di cui all’art. 79 del T.U.I.R., nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell’I.V.A.. Sulla base<br />

del predetto dettato normativo, la scrivente banca ritiene che i soggetti beneficiari<br />

inquadrabili tra le imprese minori, come nel caso della richiedente, possano provare la<br />

capitalizzazione delle spese attraverso l’iscrizione nel registro degli acquisti tenuto ai fini<br />

dell’I.V.A. ed una dichiarazione di impegno ad un utilizzo pluriennale dei beni facenti parte<br />

dell’investimento agevolato. (34 – 02/10/01) (spese ammissibili, capitalizzazione, imprese<br />

minori) TUR<br />

R. Per le sole imprese in contabilità semplificata e fino a quando ciò è consentito dalle norme<br />

di attuazione della legge <strong>488</strong>, si concorda con l’opinione della Banca Concessionaria.<br />

10.155 - D. (Interbanca) Una società di nuova costituzione presenta un’istanza di agevolazione sul<br />

bando turismo del 2000 che prevede la riattivazione di una struttura alberghiera chiusa da<br />

circa 15 anni. La struttura in oggetto è sita nel pieno centro di una cittadina meridionale ad<br />

alta vocazione turistica. La situazione di fatto vede l’esistenza di 4 corpi immobiliari, edificati<br />

in epoche diverse a partire dal 1<strong>92</strong>0, in dissonanza architettonica tra loro e utilizzati, sin<br />

quando è rimasto aperto l’albergo, mediante dei collegamenti con passerelle metalliche tra un<br />

corpo immobiliare e l’altro. Inoltre, prima della chiusura definitiva, l’albergo era stato<br />

declassato più volte perché non rispondente ai requisiti di legge previsti, in termini tecnici,<br />

impiantistici e di funzionalità. I progettisti hanno individuato l’unico intervento possibile per<br />

rendere idonea la nuova struttura alle attuali normative di sicurezza e di fruibilità degli<br />

impianti alberghieri, in una “Ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione”<br />

dell’esistente, fornendo un’ampia giustificazione tecnica ed economica su quanto sopra.<br />

Infatti, in relazione ad un possibile recupero dell’esistente, visto lo stato delle murature<br />

portanti, dei sistemi strutturali, dei dislivelli tra i corpi di fabbrica, dei temi architettonici<br />

presenti, l’intervento di “Ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione” risulta<br />

economicamente più conveniente, in quanto sensibilmente meno costoso rispetto a qualsiasi<br />

intervento che non preveda la completa demolizione dell’esistente, con un’efficacia dello<br />

stesso, peraltro, assai più elevata dal punto di vista distributivo funzionale. L’esposizione dei<br />

progettisti ha convinto la Commissione Edilizia del Comune, che ha riconosciuto quello<br />

presentato come l’unico intervento possibile per rendere fruibile la struttura, che altrimenti<br />

10.60


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

rimarrebbe nello status quo chissà fino a quando. Medesimo parere favorevole è stato<br />

espresso dalla Soprintendenza ai Beni Culturali. Oltre tutto si sottolinea che la società istante,<br />

per realizzare l’iniziativa, non potrebbe disporre di alternative diverse da quella di ricorrere<br />

ad una struttura esistente, in considerazione delle stringenti norme urbanistiche vigenti nel<br />

centro storico del comune interessato. L’Istanza di agevolazione della società proponente<br />

prevede una spesa complessiva di oltre 30 miliardi di lire, comprendente, tra l’altro, l’acquisto<br />

del terreno e dell’immobile esistente. Si chiede se, attestata la validità del progetto, nonché la<br />

sua organicità e funzionalità complessiva, le spese per l’acquisto dell’immobile esistente,<br />

destinato alla totale demolizione, possano comunque essere considerate agevolabili<br />

nell’ambito delle opere murarie e assimilabili (soggette al limite del 50%), stante la<br />

convenienza economica sopra evidenziata e la necessità tecnica e funzionale derivanti dalla<br />

“ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione”. (34 – 02/10/01) (spese ammissibili,<br />

acquisto di immobile, demolizione successiva) TUR<br />

R. Il quesito, in sintesi, riguarda l’ammissibilità o meno di una spesa relativa ad un<br />

manufatto che non verrà utilizzato in quanto tale per il programma, essendo destinato alla<br />

demolizione per ragioni funzionali ed economiche. E’ indubbio che per il “settore turismo”,<br />

l’acquisto di un immobile esistente, pur se con la limitazione del 50% della spesa<br />

complessivamente ammissibile, è consentito; è chiaro che l’ammissibilità della relativa spesa<br />

è giustificata dall’utilizzo dello stesso nell’ambito del programma agevolato. Qualora<br />

sull’immobile in questione si fosse deciso di effettuare interventi di tipo strutturale, tesi al<br />

recupero, alla conservazione ed all’adeguamento funzionale dello stesso, le relative spese<br />

sarebbero state giudicate ammissibili; naturalmente tale giudizio non avrebbe subito alcuna<br />

modifica neanche di fronte ad eventuali demolizioni di parte dell’immobile stesso, essendo<br />

finalizzato all’obiettivo complessivo del programma. Il problema, pertanto, non può essere<br />

ricondotto alla quota della parte demolita rispetto a quella conservata (sarebbe infatti fuori<br />

luogo stabilire una percentuale ammissibile), quanto, invece, ad un giudizio di tipo<br />

economico sull’intero intervento. Per il caso in questione, la banca riferisce il giudizio dei<br />

tecnici in merito, oltre che ad una maggiore funzionalità del “prodotto finito”, anche ad una<br />

chiara convenienza economica della demolizione e ricostruzione rispetto alla conservazione<br />

con adeguamento; in pratica, cioè, secondo la tesi dei tecnici, anche lo Stato, attraverso il<br />

contributo, sosterrebbe un maggiore onere consentendo la conservazione e l’adeguamento,<br />

rispetto alla demolizione e ricostruzione. Sulla base di tali considerazioni ed alla luce dei<br />

particolari vincoli urbanistici richiamati nel quesito, si ritiene che l’acquisto dell’immobile<br />

esistente, nel rispetto del 50% ricordato, possa essere considerato ammissibile, pur se<br />

destinato alla demolizione, solo a condizione che la banca riscontri con attenzione la<br />

convenienza economica dell’operazione prospettata rispetto a quella della conservazione con<br />

adeguamento e verifichi altresì la congruità dell’acquisto oltre che la effettiva imputazione<br />

della spesa da sostenere al terreno ed all’immobile esistente.<br />

10.156 - D. (MPS Merchant) (17.34) Un'impresa ha presentato domanda di agevolazioni a valere<br />

sul primo bando ed è entrata regolarmente in graduatoria in posizione utile. Il progetto è stato<br />

terminato nei termini stabiliti ed è già trascorso l'anno di entrata a regime. E' già stato<br />

emanato il decreto definitivo di concessione. L'investimento è stato fatto tutto attraverso<br />

l'acquisto diretto. Adesso l'impresa desidera fare un lease-back dell'immobile che è stato<br />

oggetto del contributo. Il regolamento (art. 8 comma 1 lett. b del D.M. n. 527 del 20/10/1995)<br />

prevede una revoca parziale nel caso venga distolto dall'uso un bene agevolato prima di<br />

cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, ma in questo caso questa ipotesi<br />

10.61


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

non sembra ricorrere, trattandosi di un cambio di proprietà senza distogliere dall'uso il bene<br />

stesso. Se l'operazione venisse fatta attraverso un istituto convenzionato, il quale si assume<br />

tutti gli impegni normalmente richiesti, l'operazione dovrebbe essere assimilata a un cambio<br />

di modalità di acquisto, opzione che è prevista dal regolamento. Si chiede se 1'interpretazione<br />

è corretta.<br />

D. (Banco di Sardegna) Passaggio da acquisto diretto a operazione di lease back. Una srl<br />

acquista con atto notarile un fabbricato sul quale ottiene le agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

(bando Industria del 2000). Successivamente all’acquisto (interamente pagato a saldo) ma<br />

anteriormente all’ultimazione del programma di spesa, l’impresa intende procedere ad<br />

un’operazione di lease-back per proprie necessità finanziarie e fiscali. Il fabbricato in oggetto<br />

dovrà quindi essere trasferito con atto notarile ad una società di leasing che immediatamente<br />

lo cederà in locazione finanziaria alla medesima impresa beneficiaria delle agevolazioni. La<br />

srl continuerà quindi ad utilizzare il fabbricato per la propria attività di produzione, senza<br />

soluzione di continuità, senza alcuna modifica alla destinazione d’uso e all’effettivo utilizzo<br />

del fabbricato rispetto a quanto previsto nell’originario programma d’investimenti.<br />

L’operazione si configura come lease-back successivo all’acquisto diretto (per cui non rientra<br />

nel divieto previsto dalla normativa di procedere ad investimenti in locazione finanziaria su<br />

beni già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni). Si richiede se tale<br />

operazione sia ammissibile, oppure sia in contrasto con l’obbligo previsto all’art. 3 comma 1<br />

lett. b) del decreto di concessione delle agevolazioni, che impone di “non distogliere dall’uso<br />

previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa<br />

entrata in funzione”. (35 – 15/04/02) (Spese ammissibili, cambio modalità di acquisto)<br />

R. La questione posta dai due quesiti, riferita ad un caso del primo bando e ad uno<br />

dell’ottavo, non riguarda tanto l’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, quanto,<br />

piuttosto, l’art. 4, comma 3 dello stesso. Essa, infatti, piuttosto che riguardare il fatto che<br />

siano stati distolti dall’uso previsto alcuni beni del programma agevolato, sembra invece<br />

attenere ad un cambio delle modalità di acquisizione dei beni stessi dall’acquisto diretto alla<br />

locazione finanziaria. Il citato art. 4, comma 3 del regolamento, in entrambe le versioni<br />

vigenti per il primo e per l’ottavo bando, esclude l’ammissibilità dei beni acquisiti con il<br />

sistema della locazione finanziaria già di proprietà del beneficiario delle agevolazioni, e si<br />

ritiene che tale divieto debba essere inteso sia in sede di concessione delle agevolazioni che,<br />

come nei casi in argomento, di mantenimento delle stesse. Inoltre, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, la particolare procedura relativa alle cosiddette “iniziative miste” (due<br />

diverse domande di agevolazioni e due corrispondenti decreti di concessione, per ciascuno<br />

dei quali non può essere aumentato il relativo impegno assunto in via provvisoria) escludeva<br />

implicitamente l’ipotesi di effettuare una tale modifica. D’altra parte, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, su tale divieto si è già intrattenuto il Comitato con le risposte ai quesiti n.<br />

17.3, 17.7 e 17.13 (1° alinea) della raccolta; per quanto concerne i bandi dal 3° al 7°, si è<br />

espressa la circolare n. 1065731 del 13.5.1998 (punto 2), mentre, dall’8° bando in poi, si<br />

richiama, per il “settore industria”, il contenuto del punto 3.11 della circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000). In ultimo occorre rilevare che alle due diverse modalità di acquisizione dei beni<br />

si correlano procedure di erogazione assolutamente differenti. Nel primo dei due casi<br />

prospettati, l’intervenuta erogazione del contributo secondo le modalità valide per l’acquisto<br />

diretto non consente più l’erogazione dello stesso secondo le modalità della locazione<br />

finanziaria, con conseguente impossibilità di passare a dette ultime modalità di acquisizione.<br />

La risposta ad entrambi i quesiti è pertanto negativa.<br />

10.62


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

10.157 - D. (B. Carige) Si presenta il caso di un’impresa, beneficiaria di agevolazione a valere sul<br />

6° bando – turismo, che, in fase di realizzazione del programma, ha deciso di scorporare un<br />

ramo aziendale (l’albergo) per conferirlo in società di nuova costituzione facente capo sempre<br />

agli stessi soggetti fisici della preesistente, mantenendo in capo all’impresa originaria il<br />

completamento della realizzazione (e la successiva gestione) dell’impianto da golf. Si chiede:<br />

A) è possibile il conferimento di ramo aziendale nella fase di realizzazione dell’investimento?<br />

B) qualora l’investimento conferito dovesse essere realizzato in misura inferiore rispetto al<br />

progetto originario, è possibile che una nuova società destinataria dell’agevolazione effettui<br />

l’apporto in c/capitale in misura ridotta in proporzione al nuovo investimento? (35 –<br />

15/04/02) (Spese ammissibili, conferimento di ramo di azienda) TUR<br />

R. Per una puntuale risposta al quesito occorrerebbe preliminarmente chiarire se il campo<br />

da golf sia stato agevolato come servizio annesso dell’albergo ovvero come ulteriore attività<br />

ammissibile. Nel primo caso, venendo meno l’unicità del soggetto gestore (il fatto che le due<br />

società facciano entrambe capo ai medesimi soggetti fisici naturalmente non rileva),<br />

diverrebbero inammissibili le spese relative al campo da golf, mentre, per l’albergo, si<br />

applicherebbero le disposizioni di cui al punto 5.9 della circolare n. 900516 del 13.12.2000.<br />

Nel secondo caso il quesito troverebbe la risposta nel punto 5.10 della stessa circolare. Tale<br />

punto consente che un’impresa beneficiaria delle agevolazioni trasferisca ad altro soggetto,<br />

anche nel corso di realizzazione del programma, parte delle attività e dei relativi beni<br />

strumentali agevolati nell’ambito del programma stesso, mediante atti di conferimento,<br />

scorporo o cessione di ramo d’azienda, mantenendo le agevolazioni afferenti, però, le sole<br />

spese sostenute dall’impresa stessa (nel caso specifico, quelle relative al campo da golf). Per<br />

quanto concerne il capitale proprio, la risposta, per entrambi i casi, è contenuta nei punti<br />

richiamati della circolare.<br />

10.158 - D. (Intesa Bci Mediocredito) Si chiede se possano essere considerati ammissibili alle<br />

agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> immobili e beni strumentali che, prima dell’entrata in<br />

funzione del programma agevolato, vengano utilizzati da terzi. Il caso che si presenta riguarda<br />

una società “A” che, titolare di un contributo ai sensi della legge <strong>488</strong> per la realizzazione di<br />

un nuovo impianto, nelle more del completamento dell’investimento, ha ceduto in uso i beni<br />

strumentali e l’immobile agevolati già acquistati ad un’altra società “B” operante nel<br />

medesimo settore produttivo. La società “A” allo stato attuale non esercita alcuna attività<br />

imprenditoriale né tantomeno ha assunto personale dipendente. La società “A” ha acquistato<br />

l’immobile ove verrà esercitata l’attività produttiva dalla stessa società “B” e la relativa spesa<br />

fa parte di quelle ammesse alle agevolazioni; tale immobile è adiacente a quello ove la società<br />

B svolge ordinariamente la propria attività; allo stato attuale, tuttavia, la società “B” opera<br />

anche nei locali venduti ad “A” senza che vi sia alcuna demarcazione fra i locali delle due<br />

società, mentre i macchinari di entrambe sono disposti secondo una logica produttiva unitaria.<br />

Si chiede, inoltre, se possa rientrare nel programma agevolato un immobile classificato A/2<br />

(abitazione di tipo civile), A/3 (abitazione di tipo economico), A/4 (abitazione di tipo<br />

popolare) o A/5 (abitazione di tipo ultrapopolare). (35 – 15/04/02) (Spese ammissibili, beni<br />

presso terzi, vincolo quinquennale e destinazione d’uso)<br />

R. In linea generale vige l’obbligo (art. 8 comma, 1 lettera b del D.M. n. 527/95 e successive<br />

modifiche e integrazioni) per i soggetti agevolati, di non distogliere dall’uso previsto i beni<br />

oggetto di contributo fino al compimento del quinto anno successivo alla data di entrata in<br />

funzione degli investimenti agevolati (data che, convenzionalmente, coincide con quella<br />

dell’ultimo titolo di spesa ammissibile). L’eventuale infrazione a tale obbligo determina una<br />

revoca totale o parziale del contributo afferente i beni distolti (ferma restando la funzionalità<br />

10.63


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

per i fini agevolativi della restante parte del programma) a seconda che, rispettivamente la<br />

distrazione non venga comunicata per tempo dall’impresa e sia invece rilevata in occasione<br />

di verifiche o controlli o che l’impresa ne dia tempestiva comunicazione. In tale ultimo caso<br />

la revoca è proporzionata al periodo di mancato utilizzo dei beni distolti rispetto al suddetto<br />

quinquennio d’obbligo. Nel caso in esame, il fatto che i macchinari siano stati acquistati<br />

dall’impresa “A” ed utilizzati dall’impresa “B”, al di fuori, quindi, dal programma<br />

agevolato, configurerebbe appunto la richiamata ipotesi di distrazione dei beni dall’uso<br />

previsto e, peraltro, da parte di un soggetto estraneo all’aiuto. Né risolverebbe la questione<br />

l’eventuale futuro utilizzo dei beni da parte dell’impresa “A” una volta che il programma sia<br />

entrato in funzione, in quanto verrebbe in tale ultima ipotesi comunque a configurarsi<br />

l’utilizzo di beni usati, espressamente vietato dalla normativa. L’impresa “A” avrebbe<br />

potuto, naturalmente, acquistare i beni agevolati e non utilizzarli fino alla data di entrata in<br />

funzione dell’impianto, senza per questo contravvenire al richiamato art. 8, comma 1 del<br />

D.M. n. 527/95 e successive modifiche e integrazioni, anche ubicandoli temporaneamente al<br />

di fuori dell’immobile oggetto del programma (in attesa di acquistarlo, realizzarlo o<br />

adattarlo alle finalità del programma), ma certamente non concedendoli in uso a terzi. Per<br />

quanto concerne infine gli immobili, si conferma che, ai fini agevolativi, gli stessi devono<br />

avere una destinazione d’uso conforme al loro utilizzo nell’ambito del programma per il<br />

quale vengono agevolati (normalmente un utilizzo produttivo), quanto meno fin dal momento<br />

dell’utilizzo stesso (a partire dal bando del 2000, invece, fin dal momento della chiusura dei<br />

termini di presentazione delle domande).<br />

10.159 - D. (Assilea) Le vigenti circolari prevedono che le spese relative a beni acquistati<br />

dall’impresa con un’operazione “Sabatini” non agevolata possono essere ammesse alle<br />

agevolazioni solo nel caso di operazione “pro-soluto” (cfr. allegato n.7 punto xvi della<br />

circolare n. 900315 del 14/07/00, analogo riferimento si ritrova nelle circolari turismo e<br />

commercio). Premesso quanto sopra, si chiede conferma sull’ammissibilità dei contratti di<br />

locazione finanziaria stipulati ai sensi della Sabatini pur trattandosi sempre di operazioni<br />

“pro-solvendo”. (36 – 28/05/02) (Spese ammissibili, Sabatini non agevolata, operazione<br />

leasing “pro-solvendo”).<br />

R. Si ritiene che le ragioni che avevano indotto il Ministero ad ammettere solo il pro-soluto<br />

decadano nel caso in cui l'operazione Sabatini non agevolata sia realizzata tramite locazione<br />

finanziaria, in quanto:<br />

- la società di leasing paga integralmente il fornitore del bene, pertanto quest’ultimo è in<br />

grado di rilasciare ampia a totale quietanza sull’avvenuto pagamento della fornitura;<br />

- l'erogazione del contributo è condizionata al regolare pagamento dei canoni da parte<br />

dell’impresa alla società di leasing, la quale, essendo garante nei confronti dell’istituto di<br />

credito presso cui ha effettuato lo sconto, viene necessariamente informata di eventuali<br />

insoluti.<br />

Si conferma, pertanto, l'ammissibilità.<br />

10.160 - D. (Irfis) Si chiede se, sulla base della normativa <strong>488</strong> vigente nel 1999, possano ritenersi<br />

ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute direttamente dall’impresa per l’acquisto dei<br />

materiali utilizzati per la realizzazione in economia delle opere murarie previste nel progetto.<br />

(36 – 28/05/02) (Spese ammissibili, opere murarie, realizzazione in economia)<br />

R. Si, trattandosi di spese documentate per mezzo di fatture, e nella misura in cui le quantità<br />

ed i prezzi esposti siano compatibili con le caratteristiche dell’opera e che questa sia<br />

10.64


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ammissibile per natura e costo e che sia stata eseguita nel rispetto di tutte le norme, anche di<br />

quelle sulla sicurezza.<br />

10.161 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Una società operante nel settore della produzione di<br />

telefoni cellulari ha ottenuto la concessione di contributi ex L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> per la realizzazione di<br />

un programma di investimenti avente la finalità di consentire alla beneficiaria di avviare la<br />

produzione di terminali d’utente per il servizio di telecomunicazioni satellitari Globalstar, che<br />

potessero operare anche in modalità GSM. Il programma ammesso, di complessive 10,5<br />

Meuro, prevedeva spese per l’acquisto di brevetti, pari, queste ultime, a 5,4 Meuro. La società<br />

proprietaria dei brevetti in parola non ha acconsentito a vendere alla beneficiaria i brevetti,<br />

ma solo a concederglieli in licenza d’uso. Il costo di acquisizione di detta licenza è stato pari a<br />

2,8 Meuro circa. Detta licenza è stata accordata a due soli produttori in tutto il mondo,<br />

compresa la beneficiaria. Si chiede se i suddetti costi per l’acquisizione della licenza d’uso,<br />

oltre a spese di 1,4 Meuro per assistenza legale e tecnica per detta acquisizione, possano<br />

essere assimilati, nella fattispecie, a quelli di acquisto del relativo brevetto, e possano essere,<br />

in sostituzione di questi, ammessi a contributo, considerata l’impossibilità di acquistare il<br />

brevetto stesso e considerato che, come dichiarato dalla richiedente, il programma non<br />

sarebbe stato realizzato se non fosse stato possibile utilizzare il brevetto medesimo, sia pure<br />

in forza di licenza d’uso. Si ritiene che il caso presente differisca da quello esaminato nella<br />

seduta n. 22 del 27.4.98 dal Comitato Tecnico (quesito 10.74) in quanto pare di poter<br />

desumere che allora il brevetto fosse acquistabile, ma a condizioni troppo onerose per la<br />

beneficiaria, mentre nel caso presente sussiste la dichiarata impossibilità di procedere<br />

all’acquisto. (38 – 20/02/03) (spese ammissibili, acquisto di licenze d’uso)<br />

R. La normativa non consente l’agevolabilità delle licenze d’uso e delle eventuali collegate<br />

spese per assistenza legale e tecnica per l’acquisizione delle stesse. La circostanza che il<br />

proprietario del brevetto, contrariamente alle previsioni, non si sia più reso disponibile alla<br />

vendita dello stesso non può essere certamente sufficiente ad assumere determinazioni<br />

diverse.<br />

10.162 - D. (Italease) (8.170) Una ditta individuale con sede in zona Obiettivo 2, opera nel settore<br />

della somministrazione di alimenti e bevande effettuato per mezzo di distributori automatici,<br />

codice ISTAT 52.63.2.1. La ditta intende presentare istanza di agevolazioni ai sensi della<br />

Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> – settore commercio. Gli investimenti riguardano l’acquisizione mediante<br />

locazione finanziaria di un capannone e l’acquisto di nuovi distributori automatici. I<br />

distributori automatici di bevande sono ‘collocati’ presso la clientela (in ambienti aperti al<br />

pubblico ovvero in strutture appositamente riservate agli aventi titolo) mediante contratto di<br />

comodato gratuito e vengono considerati ‘attrezzature’ e quindi immobilizzazioni, come<br />

definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Questa banca chiede conforto<br />

operativo sull’ammissibilità alle agevolazioni dell’iniziativa in oggetto con particolare<br />

riferimento ai requisiti soggettivi di ammissibilità e all’eventuale ammissibilità delle spese<br />

per i distributori automatici concessi in comodato. (38 – 20/02/03) (spese ammissibili,<br />

distributori automatici in comodato gratuito presso terzi) COMM<br />

R. L’attività di somministrazione di alimenti e bevande non rientra tra quelle del commercio<br />

e non è quindi al momento ammissibile alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>. Non lo è al<br />

momento in quanto l’estensione degli interventi agevolati della legge alle imprese di<br />

somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico, introdotta dall’art. 52, comma 77<br />

della legge 448/2001, sarà oggetto di specifiche direttive ministeriali con le quali saranno<br />

fissate le condizioni ed i criteri di ammissibilità. Tuttavia, in merito ai distributori automatici<br />

10.65


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

in comodato gratuito presso i clienti utilizzatori, non può che rivelarsi, da un punto di vista<br />

generale che va al di là della specifica attività, che dal momento che la legge <strong>488</strong> è un regime<br />

d’aiuto a finalità regionale, occorre sempre fare riferimento ad una specifica unità<br />

produttiva secondo le definizioni fornite dalla normativa. I beni utilizzati al di fuori delle<br />

unità produttive possono essere presi in esame, ai fini agevolativi, caso per caso e comunque<br />

sempre che gli stessi costituiscano una “pertinenza” dell’unità produttiva stessa e non mai<br />

qualora siano caratterizzati da un’autonomia funzionale come per il caso in esame.<br />

10.163 - D. (Banca dell’Umbria 1462) La Circolare n. 900516 del 13 dicembre 2000 del settore<br />

turistico-alberghiero, nell’allegato n.3 punto e) prevede l’ammissibilità di :<br />

“macchinari, impianti, attrezzature varie ed arredi, nuovi di fabbrica” ed il punto ix)<br />

stabilisce che “tra le spese di cui alla lettera e) sono incluse quelle relative a corredi,<br />

stoviglie e posateria purché iscritte nel libro cespiti ammortizzabili”.<br />

Per i diversi bandi di applicazione della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> la Regione Umbria ha inserito tra le<br />

ulteriori attività ammissibili quella di Residenze d’epoca ed in particolare la Legge regionale<br />

n. 13 del 04/04/1990 che disciplina l’accoglienza turistico-ricettiva nelle stesse nell’art. 2<br />

stabilisce che:<br />

“ai fini turistico-ricettivi, sono considerate residenze d’epoca i complessi immobiliari che per<br />

strutture di particolare pregio storico-architettonico, per la dotazione di mobili e arredi<br />

d’epoca o di particolare livello artistico e per l’inserimento in contesti ambientali di<br />

particolare valore naturale e paesaggistico sono idonee ad una accoglienza altamente<br />

qualificata”.<br />

Appare, infine, opportuno sottolineare che il Regolamento CE n. 1685/2000 della<br />

Commissione del 28/07/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento CE<br />

n.1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concernenti le<br />

operazioni cofinanziate dai Fondi Strutturali, nell’allegato 2 art. 4 prevede:<br />

“l’acquisto di materiale usato può essere considerato spesa ammissibile al cofinanziamento<br />

se sono soddisfatte le tre seguenti condizioni, fatta salva l’applicazione di disposizioni<br />

nazionali più rigorose:<br />

a) una dichiarazione del venditore attestante l’origine esatta del materiale e che confermi che<br />

lo stesso nel corso degli ultimi sette anni, non ha mai beneficiato di un contributo nazionale o<br />

comunitario;<br />

b) il prezzo del materiale usato non deve essere superiore al suo valore di mercato e deve<br />

essere inferiore al costo di materiale simile nuovo<br />

c) le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito devono essere adeguate alle<br />

esigenze dell’operazione ed essere conformi alle norme e standard pertinenti.<br />

Tutto ciò premesso la scrivente Banca ritiene che nel momento in cui la dotazione di mobili e<br />

arredi d’epoca o di particolare livello artistico sia un requisito richiesto dalla legge regionale<br />

di riferimento per la definizione di Residenze d’Epoca, sia possibile ammettere questi ultimi<br />

alle agevolazioni, in quanto non sembra possibile percorrere soluzioni di mercato alternative<br />

come i “mobili in stile” non coerenti con gli standard qualitativi e di pregevolezza dettati<br />

dalla categoria di ricettività. Appare comunque imprescindibile verificare il rispetto delle<br />

condizioni di “iscrizione nel libro cespiti ammortizzabili” e quelle previste dalla normativa<br />

europea. In particolare resta fermo quanto precisato alla lettera b) di cui sopra e pertanto il<br />

relativo costo dovrà essere considerato alla stregua del valore di mercato di “mobili in stile”<br />

nuovi di fabbrica. La Banca, quindi, provvederà ad acquisire (ai fini della verifica di congruità<br />

dei costi) appositi preventivi di mobili similari nella dimensione e nel materiale. (39 –<br />

2/10/03) (spese ammissibili, acquisto di beni usati, mobili e arredi d’epoca) TUR<br />

10.66


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Le vigenti norme di attuazione della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> escludono categoricamente<br />

l’ammissibilità dei beni usati, non offrendo alcun margine di interpretazione. Qualora<br />

un’impresa intenda realizzare una “residenza d’epoca” nel rispetto delle vigenti norme<br />

regionali ed intendesse chiedere le agevolazioni della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, dovrà evidentemente<br />

sopportare per intero le spese relative all’acquisto dei mobili e degli arredi d’epoca,<br />

beneficiando dell’agevolazione sulle altre spese ammissibili. Non giova a tale riguardo<br />

richiamare il Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000, in quanto<br />

lo stesso regolamento, come peraltro richiamato dalla banca concessionaria, aggiunge “fatta<br />

salva l’applicazione di disposizioni nazionali più rigorose”.<br />

10.164 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Si presenta il caso di un’impresa che produce materiale<br />

antinfortunistico, agevolata sull’ottavo bando, la quale, in sede di rendicontazione, indica nel<br />

capitolo “brevetti” spese relative a prove di laboratorio sostenute per l’omologazione dei<br />

prodotti (EN 469, EN 388, EN 659, EN 531, EN 1481, EN 368 ecc.) al fine di verificarne la<br />

conformità alle norme europee e poterne consentire la commercializzazione. Tali spese<br />

vengono regolarmente iscritte nell’attivo immobilizzato<br />

Si chiede se tali spese possono essere considerate ammissibili alle agevolazioni. (39 –<br />

2/10/03) (spese ammissibili, acquisto di brevetti, prove di laboratorio)<br />

R. Tali costi non possono essere ritenuti ammissibili in quanto le norme di attuazione della<br />

legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> fanno riferimento ai soli “brevetti” e le spese in questione non* rientrano in<br />

tale particolare fattispecie. *(così rettificato nella riunione del 31.10.03)<br />

10.165 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Si presenta il caso di un’impresa agevolata ai sensi della<br />

misura 2.1.b Pacchetto Integrato di Agevolazioni – PIA Formazione, il cui socio di<br />

maggioranza ha maturato esperienza decennale nel settore di competenza. Si chiede se lo<br />

stesso possa essere oggetto d’incarico professionale come docente esperto o se tale incarico<br />

sia incompatibile con la sua partecipazione nella società di capitali. (40 – 31/10/03) (spese<br />

ammissibili, attività formativa docenti) PIA FORM<br />

R. Si ritiene che, alla stregua dei dipendenti dell’impresa, anche il socio della stessa possa<br />

svolgere le funzioni di docente esperto. In fase di rendicontazione finale, la banca<br />

provvederà, come peraltro previsto dalla normativa, alla verifica della congruità dei costi<br />

documentati.<br />

10.166 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (19.54) A partire dall’8° bando la normativa al punto 3.9<br />

esclude esplicitamente i pagamenti dei titoli di spesa in contanti, prevedendo l’esclusione del<br />

relativo importo dalle agevolazioni. A tal proposito si chiede se l’intero titolo di spesa vada<br />

escluso dalle agevolazioni o soltanto la parte pagata in contanti. (40 – 31/10/03) (spese<br />

ammissibili, pagamento in contanti)<br />

R. Con riferimento al primo punto si ritiene di dover escludere solo la parte del titolo di<br />

spesa pagato per contanti, sempre che il fornitore fornisca la liberatoria secondo l’allegato<br />

n. 27 per il totale.<br />

10.167 - D. (Banca dell’Umbria 1462) PIA Formazione. La circolare ministeriale n. 1167510 del<br />

28 novembre 2001, alla lettera f) del punto 4.2 e alla lettera f) dell’allegato n. 3, stabilisce che<br />

per costo interno si intende il costo relativo al personale dipendente dell’impresa, impegnato<br />

in qualità di destinatario e/o di docente, determinato sulla base delle retribuzioni lorde dirette<br />

(inclusi gli oneri previdenziali e assicurativi a carico dell’impresa), con esclusione di<br />

qualunque onere variabile e indiretto. Si chiede se nel concetto di retribuzione lorda diretta<br />

10.67


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

vanno ricompresi anche la quota di accantonamento del T.F.R. di ciascun dipendente e<br />

l’eventuale tredicesima mensilità. (40 – 31/10/03) (spese ammissibili, attività formative,<br />

costi interni) PIA FORM<br />

R. In merito all’elencazione contenuta nei punti della circolare citati nel quesito, si rileva che<br />

tale elencazione debba essere intesa come meramente indicativa e non esaustiva per cui sono<br />

da includere anche la quota di TFR accantonata e la tredicesima mensilità. Quest’ultima non<br />

è un elemento occasionale, costituisce retribuzione a tutti gli effetti ed è assoggettata alle<br />

contribuzioni previdenziali e fiscali previste.<br />

A tale riguardo, si ritiene che per i programmi del PIA Formazione possa essere adottato il<br />

seguente procedimento, in analogia a quello seguito per l’attuazione del Fondo speciale<br />

rotativo per l’Innovazione tecnologica (FIT):<br />

1. Per ogni dipendente impiegato nel programma di formazione si prende come base la<br />

retribuzione lorda fissa annua, ivi compresa la tredicesima mensilità e l’eventuale<br />

superminimo, con esclusione degli elementi non ricorrenti come le ore straordinarie e/o<br />

i premi periodici e di produttività. La retribuzione lorda fissa è quella di inizio anno;<br />

2. Si determinano gli oneri di legge o contrattuali per ciascuno di essi. Trattasi dei<br />

contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore di lavoro e la rispettiva quota<br />

di T.F.R.;<br />

3. Sommate le voci di cui sopra si determina il “costo effettivo annuo lordo” per ogni<br />

dipendente. Dividendo tale costo per il numero di ore lavorative contenute nell’anno<br />

per la categoria di appartenenza secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per<br />

l’impresa, dedotto dal numero delle ore il 5% per assenze dovute a cause varie, si<br />

determina il “costo orario” per ciascun dipendente;<br />

4. Infine, per la determinazione della spesa ammissibile relativa al “costo del personale<br />

interno”, per ogni dipendente si moltiplica il costo orario come sopra determinato per<br />

le ore effettivamente partecipate al corso di formazione, risultanti dagli appositi<br />

registri opportunamente vidimati dalla banca o da qualunque altro ente autorizzato.<br />

Si precisa, infine, che la banca deve acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio<br />

dell’impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante il costo interno calcolato come sopra<br />

specificato per ogni singolo dipendente.<br />

10.168 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (13.34) Gli impianti di cogenerazione termici sono previsti<br />

nella “<strong>488</strong> Ambiente”? Se sì, come? (41 – 17/12/03) (spese ammissibili, impianti di<br />

cogenerazione) AMB<br />

R. Gli impianti di cogenerazione sono inclusi tra quelli alimentati da “fonti assimilate a<br />

quelle rinnovabili”. Pertanto, dal momento che la circolare n. 946323 del 5.8.2003 (punto<br />

6.2 “Tema energia”) prevede che la modalità B) di intervento sia relativa all’aumento<br />

dell’incidenza sul totale dei consumi di energia solo di quella da “fonti rinnovabili” (e non<br />

anche di quella da fonti “assimilate alle rinnovabili”, la realizzazione di un impianto di<br />

cogenerazione non potrebbe, pertanto, essere ammesso al bando “<strong>488</strong> Ambiente”. Tuttavia,<br />

qualora attraverso la realizzazione di tale impianto l’impresa dovesse conseguire una<br />

riduzione del consumo di energia in TEP, le relative spese potrebbero essere oggetto di una<br />

domanda a valere sulla modalità A) del predetto “Tema energia”.<br />

10.169 - D. (Assilea) (17.35) Si pone il caso di un’iniziativa presentata a valere sull’8° Bando, per<br />

il quale si può applicare il parere del Comitato tecnico n.1732 del 25.10.99 posto da Assilea;<br />

in particolare, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, la ditta locataria (richiedente<br />

le agevolazioni) si è fatta fatturare parte delle spese relative alla costruzione del capannone<br />

10.68


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

direttamente dalla ditta appaltatrice, provvedendo poi a fatturare alla società di leasing per lo<br />

stesso importo; la società di leasing ha provveduto poi a sua volta al pagamento diretto alla<br />

ditta appaltatrice. Premesso che la ditta ha proceduto a stipulare con la società di leasing un<br />

mandato senza rappresentanza in data antecedente all’avvio dell’iniziativa, si prospetta il caso<br />

che, mentre una fattura intestata alla società di leasing ha data successiva alla presentazione<br />

della domanda di agevolazione, la fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria ha data<br />

antecedente la data presentazione della domanda. (42 – 07/06/04) (spese ammissibili,<br />

decorrenza, leasing)<br />

R. Nel caso prospettato l’avvio del programma coincide con la data della fattura della ditta<br />

appaltatrice alla ditta locataria; essendo tale data non successiva alla data di presentazione<br />

del Modulo di domanda, in base a quanto previsto al punto 3.9 della Circolare MICA n.<br />

900315 del 14.7.2000, il programma non può considerarsi ammissibile alle agevolazioni in<br />

quanto avviato prima della presentazione del Modulo di domanda.<br />

10.170 - D. (Intesa Mediocredito) Si presenta il caso di un’azienda che intende realizzare un porto<br />

turistico, ulteriore attività ammissibile della Regione competente, prevedendo una spesa<br />

complessiva di circa Keuro 21.000,00. Il progetto insisterà su un’area di proprietà sociale per<br />

la parte ricettiva, su un’area demaniale per quella infrastrutturale, per cui è già stata rilasciata<br />

concessione demaniale trentennale, ed infine sullo specchio d’acqua antistante il porto, su cui<br />

sono previste opere di salvaguardia e di protezione della costa (barriera frangiflutti) per ca.<br />

keuro 2.700,00, in forza di un’autorizzazione compresa nella concessione demaniale. Detta<br />

autorizzazione prevede un generico impegno alla restituzione al pubblico uso del mare<br />

(Demanio Marittimo – Regione Basilicata) delle opere di protezione senza alcun riferimento<br />

temporale.<br />

Le opere, che genereranno costi capitalizzati nei bilanci della richiedente, non ricadono<br />

all’interno del perimetro del porto stesso essendo unicamente un’infrastruttura di protezione<br />

della costa ma sono assolutamente indispensabili per la funzionalità del porto turistico a cui<br />

sono univocamente finalizzate per cui si ritiene che le stesse possano essere interamente<br />

ammesse alle agevolazioni alla stregua di opere di sistemazione del suolo. (42 – 07/06/04)<br />

(spese ammissibili, opere di salvaguardia e di protezione della costa) TUR<br />

R. Si concorda con la valutazione della banca concessionaria.<br />

10.171 - D. (CENTROBANCA - SF) Si presenta il caso di una società che ha presentato domanda<br />

nell’ottobre 2000 a valere sull’8° bando per la realizzazione di un nuovo impianto per la<br />

produzione di software per il sistema bancario. Tale progetto non è stato finanziato per<br />

mancanza di fondi.<br />

La domanda è stata inserita automaticamente sull’11° bando (febbraio 2002) ed è stata<br />

successivamente finanziata sullo scorrimento Sicilia (ottobre 2002).<br />

In sede di richiesta di svincolo della polizza a fronte della quale è stata erogata la prima quota<br />

di contributo, la proponente comunica una variazione sostanziale del programma presentando<br />

tra i titoli di spesa anche una fattura relativa ad un software completamente differente da<br />

quello che intendeva acquisire in corso di istruttoria e che rappresenta circa il 60% dell’intera<br />

spesa ammessa in via provvisoria.<br />

Con riferimento a tale acquisto si evidenzia che il fornitore e la proponente risultano<br />

partecipati al momento della stipula del contratto da “medesimi altri soggetti” (tre soci<br />

persone fisiche che possiedono tramite altra società rispettivamente per il 55% ed il 13% del<br />

capitale).<br />

E’ da notare che il contratto di fornitura è del 22/01/03 ed che il 23/12/02 la compagine<br />

societaria della proponente è variata in modo da ridurre la percentuale di possesso<br />

riconducibile ai citati “altri soggetti” dal 91% al 13%.<br />

10.69


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Il punto 4 della circolare n. 900119del 23/02/01 prevede che le spese relative alla<br />

compravendita tra due imprese di programmi informatici non sono ammissibili qualora a<br />

partire dai dodici mesi precedenti la presentazione del modulo di domanda, le imprese<br />

medesime siano entrambe partecipare anche cumulativamente per almeno il 25% da medesimi<br />

altri soggetti. Tale norma, che modifica in senso più restrittivo quella precedentemente<br />

vigente al fine di evitare possibili elusioni della stessa, si applica a partire dal 2001 (11<br />

bando).<br />

Si richiede se tale norma possa essere applicata anche al progetto in questione. (43 –<br />

01/03/05) (spese ammissibili, spese di software, acquisto da impresa collegata)<br />

R. Le modifiche introdotte con la circolare n. 900119 del 23/02/01 si applicano con<br />

riferimento alle domande presentate a partire dal 2001 (11° bando), ivi comprese quelle<br />

inserite automaticamente o riformulate: ciò in quanto il meccanismo dell’inserimento<br />

automatico e della riformulazione è chiaramente volto a garantire il mantenimento della data<br />

del modulo di domanda “ai fini dell’avvio a realizzazione del programma” (punto 5.6 della<br />

circolare n.900315 del 14 luglio 2000) e non a consentire l’applicazione di regole e<br />

condizioni differenziate nell’ambito di uno stesso bando, essendo inderogabile il principio<br />

della par condicio nelle procedure a bando. Poiché la domanda in oggetto è stata<br />

ripresentata a valere sull’ 11° bando, allo stessa sono applicabili le succitate modifiche<br />

normative riguardanti, in particolare, le condizioni di ammissibilità delle spese; la spesa per<br />

l’acquisto del software, pertanto, non è ammissibile in quanto l’impresa beneficiaria e il<br />

venditore risultavano entrambi partecipati per oltre il 25% dai medesimi soggetti nel periodo<br />

decorrente dai dodici mesi precedenti la data di presentazione del modulo di domanda.<br />

10.172 - D. (CENTROBANCA – SF) Si richiede se un'impresa – che ha presentato domanda sul<br />

bando commercio - di commercio all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli di cui alla<br />

classificazione Ateco 2002 (G.51.31.0), dovendo realizzare una nuova iniziativa produttiva,<br />

può effettuare spese relative all'acquisto di un macchinario per la lavorazione di agrumi; in<br />

particolare trattasi di un macchinario consistente in un assemblato modulare di diverse parti<br />

riconducibili sinteticamente al seguente ciclo produttivo:<br />

- scaletta di selezione e defoliazione degli agrumi<br />

- vasca di lavaggio ed asciugatura degli stessi<br />

- banco di selezione e/o calibratura<br />

- banco di impacco (confezionamento manuale del prodotto nell'imballaggio<br />

Si sottolinea che il macchinario in questione è utilizzato da tutti i "commercianti" del<br />

comparto agrumicolo ed è strettamente funzionale all'attività di commercio svolta<br />

dall'azienda, in quanto senza di esso non sarebbe possibile adire al confezionamento del<br />

prodotto negli imballaggi o nei sacchetti retinati da rivendere ai commercianti al dettagli<br />

affinché gli stessi possano rivenderli alla clientela finale. (43 – 01/03/05) (spese ammissibili,<br />

macchinari e attrezzature, commercio all’ingrosso di prodotti ortofrutticoli, COMM)<br />

R. Alla luce degli elementi forniti, la spesa descritta è ammissibile alle agevolazioni.<br />

10.70


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

11. PROGRAMMI MISTI<br />

11.1 – D. (Direttiva) (17.4) Se l'investimento è stato realizzato ricorrendo a diverse società di<br />

leasing di cui solo una è convenzionata con istituti concessionari come è possibile presentare<br />

domanda includendo l'intero investimento? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (programmi misti,<br />

società di leasing non convenzionate)<br />

R. Per la parte muraria ed il terreno potrebbe essere ipotizzabile l'acquisto dalla società di<br />

leasing e la richiesta – come parte ordinaria di una iniziativa mista - delle agevolazioni a<br />

fronte della relativa spesa fatturata.<br />

La restante parte dell'investimento potrebbe essere ammessa qualora si concretizzi una<br />

cessione dei contratti delle società non convenzionate in favore di quella convenzionata.<br />

11.2 - D. (BNL) (17.5) In presenza di programma realizzato mediante leasing in più anni (es. ‘95,<br />

‘96, ‘97, ‘98) e nel caso in cui la società di leasing intenda assumere delibera solo sulla parte<br />

di programma relativa ai primi due anni, sono da ritenersi esclusi dalle agevolazioni gli<br />

investimenti relativi agli anni ‘97 e ‘98? (4 - 06/06/96) (programmi misti, leasing<br />

pluriennale, spese ammissibili)<br />

R. Secondo quanto stabilito dall’art.2 della convenzione tra le banche concessionarie e gli<br />

istituti collaboratori, questi ultimi, nell’inoltrare la domanda alla banca concessionaria,<br />

devono allegare l’estratto della delibera ovvero una dichiarazione attestante l’approvazione<br />

dell’operazione di locazione finanziaria. Nel caso in cui la delibera o la dichiarazione siano<br />

riferite solo ad una parte dei beni oggetto della domanda, l’istituto collaboratore dovrà<br />

indicare, nell’apposito prospetto allegato alla domanda stessa, solo le spese relative a detti<br />

beni, suddivise per capitolo e per anno solare. In tal caso, potranno essere prese in<br />

considerazione, ai fini delle agevolazioni da concedere, solo tali spese.<br />

11.3 - D. (M. Lombardo) (1.3.7) Nel caso di programma di investimento effettuato parte in leasing<br />

e parte ordinario si chiede se debbono essere mantenuti i due numeri di progetto distinti<br />

atteso che trattasi di unica istruttoria (Art. 5 n. 5.10 della Circolare). (2 - 23/05/96)<br />

(programmi misti, numerazione progetti)<br />

R. Nel caso di una iniziativa realizzata in parte direttamente ed in parte in leasing, l’impresa<br />

deve presentare due diverse domande, una alla banca concessionaria e l’altra all’istituto<br />

collaboratore. La banca concessionaria redige due separate relazioni istruttorie, una per<br />

ciascuna domanda e con riferimento al relativo numero di progetto, i cui contenuti, però, di<br />

fatto, coincidono (a meno degli investimenti ammissibili), trattandosi di un’unica iniziativa.<br />

11.4 - D. (S. Paolo) (1.3.10) La Società ha in programma un investimento da effettuarsi in parte in<br />

ordinario ed in parte in leasing. La parte in leasing da effettuarsi nel ‘98. Le società di leasing<br />

non stipulano però contratti così a lungo. Dovrà quindi presentare domanda unica in<br />

ordinario. Può in un secondo tempo realizzare in leasing la parte di programma<br />

originariamente programmata in tale formula (solo tuttavia nei piani della Società e non nella<br />

domanda stessa) ? Oppure la Società di leasing prende una delibera con tutte le garanzie e<br />

riserve del caso, salvo verifiche da farsi al momento dell’investimento, ecc, ecc. in modo da<br />

essere liberi di non accettare la domanda se i dati o altro non saranno a suo tempo confermati?<br />

(2 - 23/05/96) (programmi misti, programma, modalità di realizzazione)<br />

R. La scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti deve essere<br />

operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più modificata, pena<br />

la decadenza della domanda presentata. Nel caso in cui l’istituto collaboratore, per un<br />

11.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

qualsiasi motivo, non intendesse più successivamente sostenere l’operazione, la parte di<br />

investimenti programmati in leasing non potrebbe più essere ritenuta ammissibile. In questo<br />

caso la banca concessionaria dovrà valutare la sussistenza della validità tecnico-economicofinanziaria<br />

dell’iniziativa ridotta.<br />

11.5 - (Direttiva) (3.3) - Determinazione della dimensione dell'impresa.<br />

• Ai fini della determinazione della dimensione dell'impresa richiedente le agevolazioni, i<br />

valori del fatturato, dell'attivo dello stato patrimoniale e del numero dei dipendenti delle<br />

imprese partecipanti nel capitale della stessa con quote superiori al 25%, sono rilevati con<br />

riferimento all'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato, di ciascuna impresa<br />

partecipante, prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda da parte dell'impresa<br />

richiedente. Sia per quest'ultima che per le partecipanti, il tasso lira/ECU da applicare è<br />

quello, fissato con D.M. 1/6/93, valido alla data di chiusura dell'esercizio di riferimento<br />

dell'impresa richiedente.<br />

• La circolare ministeriale n.37835/96, al punto 14, precisa che nel caso di iniziative da<br />

valutare unitariamente o realizzate in parte con il sistema ordinario ed in parte con quello<br />

della locazione finanziaria, la data di sottoscrizione delle domande (autentica della firma)<br />

deve essere la stessa. Nel caso in cui l'impresa dovesse comunque sottoscrivere dette<br />

domande in date diverse, ai fini della determinazione della dimensione aziendale, il fatturato<br />

annuo e il totale dell'attivo dello stato patrimoniale sono quelli risultanti dall'ultimo bilancio<br />

approvato prima dell'ultima di tali date. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (programmi misti,<br />

dimensione, determinazione)<br />

11.6 - D. (B. Mediocredito) (6.3) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria<br />

(domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca<br />

concessionaria). Nella domanda pervenuta alla società di leasing è stata compilata<br />

correttamente la “misura percentuale (080 - OTTANTA) di quella massima consentita per<br />

dimensione dell’impresa ed ubicazione dell’unità produttiva”. Nella domanda pervenuta alla<br />

banca concessionaria i suddetti 2 campi non risultano compilati.<br />

Poichè la misura percentuale deve essere la medesima in entrambe le domande, quale<br />

variazione deve apporre l’istruttore della banca concessionaria:<br />

1. indicare 80% nella domanda pervenuta alla banca concessionaria rispettando la volontà<br />

espressa dal richiedente nella domanda pervenuta alla società di leasing;<br />

2. indicare 100% in entrambe le domande come previsto dal MICA espressamente per le<br />

domande che non presentano compilato il suddetto campo? (3 - 29/05/96) (programmi misti,<br />

agevolazione richiesta, errore)<br />

R. L’assunzione del 100%, quale misura delle agevolazioni richieste rispetto a quella<br />

massima consentita, è valida nel caso in cui l’impresa non abbia fornito alcuna indicazione.<br />

Nel caso in esame, dal momento che per le iniziative “miste” vi è l’obbligo di indicare sulle<br />

due domande la medesima percentuale, si può intendere che tale indicazione, ancorché<br />

incompleta, sia stata fornita. Ne discende che anche per la domanda avanzata alla banca<br />

concessionaria si assume la misura dell’80%. Nel caso in cui le due domande indichino due<br />

percentuali diverse, si assume, per entrambe, la misura maggiore.<br />

11.7 - D. (M. Umbria) (9.1.34 - 17.3) Nel caso in cui l’istituto collaboratore (società di leasing)<br />

esprima parere negativo su un dato programma di investimento e, l’azienda interessata<br />

dichiari successivamente di voler realizzare lo stesso in via ordinaria, si chiede se la banca<br />

concessionaria possa considerare gli investimenti, inizialmente programmati con intervento<br />

11.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

leasing, come interventi diretti. (5 - 18/06/96) (programmi misti, programma, modalità di<br />

realizzazione)<br />

R. Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente<br />

modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta<br />

entro i termini fissati. Qualora l’intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente<br />

alla chiusura dei termini, l’eventuale nuova domanda concorrerà all’attribuzione dei fondi<br />

disponibili per l’esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un<br />

programma realizzato in parte anche direttamente dall’impresa(iniziativa mista), dal<br />

momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti<br />

in leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa<br />

dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma.<br />

11.8 - D. (S. Paolo) (18.9) Le società di leasing devono rilasciare dichiarazione di responsabilità<br />

circa la completezza della documentazione inviata:<br />

- in caso di investimento realizzato in parte in ordinario e in parte in leasing, l’istituto<br />

collaboratore riceve solo la domanda. Quale dichiarazione può fare?<br />

- in caso di solo investimento in leasing quando l’Istituto collaboratore rileva assenza parziale<br />

di documentazione dovrebbe, richiedendola al cliente, concedere trenta giorni per<br />

l’integrazione della documentazione; dopo di che entro 40 giorni deve inviare alla banca<br />

concessionaria la documentazione completa. Quest’ultima verificata l’impossibilità istruttoria<br />

dovrebbe concedere ulteriori trenta giorni alla società per fornire eventuali chiarimenti<br />

mancanti. Si rischia, pertanto, di non aver materialmente il tempo di istruire l’operazione. E’<br />

possibile acquisire la domanda allo stato di pervenimento alle società di leasing, con la sola<br />

dichiarazione relativa all’accertamento di eventuali irregolarità? (4 - 06/06/96) (programmi<br />

misti, documentazione, dichiarazione di completezza)<br />

R. Qualora uno stesso programma venga in parte realizzato con il sistema della locazione<br />

finanziaria, l’impresa deve farne oggetto di due separate domande da inoltrare, quella<br />

relativa al leasing tramite l’Istituto collaboratore, alla medesima Banca concessionaria, solo<br />

alla quale deve essere trasmessa la prevista documentazione (punto 5.7 della circolare<br />

n.38522/95). In tal caso l’Istituto collaboratore, al momento del ricevimento della domanda,<br />

verifica la completezza e la puntuale compilazione del modulo (e non, quindi, della<br />

documentazione) e sottoscrive, per la Banca concessionaria, l’apposita dichiarazione di cui<br />

alla pag. 11 del modulo stesso. In tal caso la dichiarazione circa la completezza della<br />

documentazione non ha alcun rilievo. In caso di investimento tutto in leasing, è l’Istituto<br />

collaboratore che deve accertare la completezza del modulo di domanda e della<br />

documentazione, assumendosene la piena responsabilità attraverso la richiamata<br />

dichiarazione.<br />

11.9 - D. (B. Mediocredito) Investimento effettuato parte attraverso la locazione finanziaria<br />

(domanda a società di leasing convenzionata) e parte in modo ordinario (domanda alla banca<br />

concessionaria). Il richiedente vuole rinunciare a parte della richiesta attraverso il leasing (un<br />

singolo macchinario), per effettuare tale spesa in modo ordinario. E’ possibile integrare la<br />

domanda relativa alla parte ordinaria per la spesa del singolo macchinario e<br />

conseguentemente modificare i punti C6), C7) e D5 (quest’ultimo per quanto attiene gli<br />

importi delle “agevolazioni richieste” ed “intervento in società di leasing”)? (6 - 25/06/96)<br />

(programmi misti, programma, modalità di realizzazione)<br />

R. Come precisato nella risposta al quesito San Paolo del verbale del 23 maggio 1996, la<br />

scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti (ordinario o leasing)<br />

deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non può essere più<br />

11.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

modificata, pena la decadenza della domanda presentata ovvero, nel caso la modifica<br />

interessi singoli beni, pena l’esclusione della relativa spesa. Qualora, come nel caso in<br />

esame, la modifica derivi da un’autonoma scelta dell’impresa, dal momento che ciò<br />

costituisce una variazione dell’iniziativa rilevante ai fini della formazione della graduatoria e<br />

per il calcolo delle agevolazioni, vale quanto precisato al punto 2 della circolare n. 36157<br />

del 19.6.96 con riferimento, nel caso di iniziativa “mista”, ad entrambe le domande.<br />

11.10 - D. (Carisbo) (17.13) Possibile sostituzione di società di leasing. Un’azienda, avendo<br />

presentato due domande ora in istruttoria, una per parte di investimento effettuata<br />

direttamente e l’altra per investimento da effettuare in locazione, non è riuscita a trovare<br />

l’accordo sulle condizioni dell’operazione con la società di leasing (l’azienda reputa che le<br />

vengano proposte condizioni troppo onerose, ritenute fuori mercato, in funzione<br />

dell’”opzione” consentita alla società di leasing dal fatto di essere stata prescelta quale<br />

presentatrice della domanda di legge <strong>488</strong>); conseguentemente l’azienda ci chiede ora di poter<br />

sostituire la società di leasing originaria con altra, pure con noi convenzionata, che<br />

applicherebbe condizioni sensibilmente inferiori (la società di leasing originaria non<br />

opporrebbe obiezioni). E’ possibile? (8 - 16/07/96) (programmi misti, società di leasing,<br />

sostituzione)<br />

R. Fermo restando che:<br />

- la scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti del programma<br />

(leasing o diretto) deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non<br />

può essere più modificata, pena la decadenza della domanda presentata (vedi risposta ad un<br />

quesito San Paolo a pag. 4 delle risposte ai quesiti allegate al verbale della riunione del<br />

23.5.96);<br />

- non è consentito all’impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei<br />

termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione sulla GURI delle<br />

graduatorie regionali, modifiche all’iniziativa rilevanti ai fini della formazione delle<br />

graduatorie medesime o per il calcolo delle agevolazioni (vedi punto 2 della circolare n.<br />

36157 del 19.6.96);<br />

- ciascun programma di investimenti organico e funzionale può essere oggetto di una sola<br />

domanda, sia che venga realizzato direttamente dall’impresa che attraverso la locazione<br />

finanziaria, con la sola eccezione dei programmi “misti” per i quali , in deroga alla norma<br />

generale, è consentita la presentazione di due domande (una per gli investimenti realizzati<br />

direttamente ed una per quelli in leasing), osservando, però, le condizioni di cui al punto 5.7<br />

della circolare n. 38522/95 (vedi risposta ai quesiti Assilea a pag. 11 delle risposte ai quesiti<br />

allegate al verbale della riunione del 10.7.96),<br />

la normativa non pone divieti all’eventuale richiesta, da parte dell’impresa, di sostituire la<br />

società di leasing cui ha inoltrato la domanda di agevolazioni, anche se successiva alla<br />

chiusura dei termini per la presentazione della domanda stessa. Tuttavia, nel rispetto delle<br />

procedure vigenti ed alla luce di quanto sopra, si ritiene che ciò possa avvenire alle seguenti<br />

condizioni:<br />

- entrambe le società di leasing devono essere istituti collaboratori della stessa banca<br />

concessionaria;<br />

- i due istituti collaboratori e la banca concessionaria devono esprimere il loro formale<br />

assenso all’operazione; per quanto concerne la banca concessionaria, tale assenso tiene<br />

conto del tempo restante per la conclusione dell’attività istruttoria entro i termini fissati;<br />

- tutti gli investimenti oggetto della domanda avanzata alla prima società di leasing devono<br />

essere trasferiti in capo alla seconda.<br />

Ai fini di cui sopra, la società di leasing che ha ricevuto la domanda, dopo aver acquisito la<br />

formale richiesta da parte dell’impresa e dopo aver riscontrato la sussistenza delle suddette<br />

11.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

condizioni, trasmette la domanda alla nuova società di leasing prescelta, in capo alla quale<br />

resta la verifica di completezza di cui all’art. 5, comma 4 del regolamento.<br />

11.11 - D. (M.Lombardo) (9.1.82) L’impresa ha in programma investimenti per lit. 1.404,9 milioni<br />

che comporteranno un incremento occupazionale di 26 unità. La stessa per un errore di<br />

interpretazione della legge, ha presentato un’unica domanda sia per gli investimenti realizzati<br />

direttamente, sia per quelli in leasing. L’istituto, secondo quanto previsto dalle normative, ha<br />

ritenuto ammissibile e quindi ha potuto accettare solo la parte in leasing (lit. 356 milioni<br />

relativi all’impianto elettrico). Si ritiene comunque di valutare il programma, i relativi<br />

indicatori, nonché la relativa documentazione di spesa nella sua globalità confermando la<br />

tipologia in ampliamento e riferendo l’intero incremento occupazionale all’investimento<br />

dell’impianto elettrico effettuato in leasing. (12 - 24/09/96) (programmi misti, domanda,<br />

errore)<br />

R. Si concorda con la proposta della banca concessionaria.<br />

11.12 - D. (S. Paolo) (7.32 - 20.5)La dichiarazione di fine lavori e la documentazione finale di<br />

spesa devono essere prodotte ad ultimazione avvenuta di tutto il programma o con riferimento<br />

ai singoli progetti? (14 - 06/02/97) (programmi misti, dichiarazione di fine lavori,<br />

documentazione finale di spesa)<br />

R. Dal momento che un'iniziativa "mista" è pur sempre un'unica iniziativa, ancorché<br />

presentata attraverso due domande, sia la data di ultimazione che quella di entrata a regime,<br />

che i conseguenti vincoli, tra i quali il termine di presentazione della documentazione finale<br />

di spesa, sono unici.<br />

11.13 - D. (EPF) A fronte di un programma misto, ammesso all'agevolazione per £M. 8.651,1, di<br />

cui £M. 5.151,1 in ordinario e £M. 3.500 in leasing, l'impresa intende modificare la<br />

composizione degli investimenti in leasing e la tempistica di realizzazione. Infatti, a fronte di<br />

un macchinario acquisito con contratto del 1995, pari a 1.500 milioni, l'impresa intende<br />

rinunciare all'agevolazione per quello specifico bene e conservare l'agevolazione della L. <strong>488</strong><br />

a favore di un altro contratto ancora da stipulare con la stessa società di leasing, la cui spesa<br />

verrebbe comunque effettuata nell'arco di realizzazione del programma. (15 - 25/03/97 e<br />

03/04/97) (programmi misti, programma, variazione)<br />

R. In linea di massima, è consentito che all'interno di un programma già agevolato l'impresa<br />

possa apportare modifiche ai beni ed ai tempi di acquisto degli stessi, purché il programma<br />

medesimo non subisca variazioni sostanziali e purché i tempi si mantengano all'interno dei<br />

limiti temporali consentiti. Ciò vale anche se il programma è in tutto o in parte realizzato con<br />

il ricorso al leasing. Per il caso prospettato, dal momento che il nuovo bene non sostituirebbe<br />

quello originariamente previsto ma si aggiungerebbe allo stesso, è opportuno condurre<br />

un'accurata verifica circa la compatibilità del nuovo bene con il programma approvato.<br />

11.14 - D. (Banco di Napoli) (5.29) (9.1.157) Una società ha presentato una domanda di<br />

agevolazioni a valere sul IV bando, recante una spesa ritenuta ammissibile in sede istruttoria<br />

di Lm. 7.122, relativa a beni da acquistare direttamente. La domanda non è stata agevolata per<br />

insufficienza di risorse finanziarie.<br />

Sinora la società ha realizzato il programma di investimenti per circa Lm. 5.200, di cui Lm.<br />

1.952 con acquisto diretto di beni e Lm. 3.248 con acquisti in locazione finanziaria da società<br />

di leasing convenzionata con la Banca Concessionaria.<br />

La restante spesa oggetto del programma di investimenti, pari a circa Lm. 1.991, verrà<br />

realizzata con acquisto diretto di beni.<br />

Tanto premesso, si chiede di conoscere se la società in argomento può produrre, entro il 31<br />

11.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ottobre p.v., istanza di inserimento della originaria domanda presentata sul IV Bando,<br />

utilizzando con le opportune modifiche lo schema conforme all’allegato n. 34 della circolare<br />

900315 del 14 luglio 2000. (30 – 11/10/00) (programmi misti, programma, variazione)<br />

R. Si ritiene che la modifica delle modalità di acquisizione dei beni non costituisca, per il<br />

caso in questione, una modifica tale da pregiudicare la validità della domanda originaria.<br />

L’interesse dell’impresa all’inserimento della domanda nel bando in corso potrà quindi<br />

essere manifestata con le modalità previste dal punto 11.1 della circolare n. 900315/2000,<br />

allegando alla comunicazione di cui all’allegato n. 34 della circolare stessa, un prospetto<br />

riepilogativo contenente la suddivisione dei medesimi investimenti previsti nella domanda<br />

originaria in ordinari e in leasing.<br />

11.6


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12. INDICATORI<br />

12.1 - (Direttiva) (2.12) - Indicatori.<br />

1)La delibera dei competenti organi sociali delle imprese, limitatamente a quelle da assumere<br />

successivamente alla data di sottoscrizione del modulo di domanda, relative agli aumenti del<br />

capitale sociale e/o ai conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale, da valutare<br />

quale parte nuova del capitale ai fini del calcolo dell'indicatore n.1 di cui all'art. 6, comma 4<br />

del regolamento, deve espressamente indicarne le motivazioni, con esplicito riferimento al<br />

programma di investimenti cui l'aumento e/o il conferimento stesso si riferisce.<br />

2)Con riferimento a quanto indicato al punto 6.2 della circolare n.38522/96 in merito alla<br />

determinazione della parte preesistente del capitale proprio, si forniscono le seguenti<br />

precisazioni.<br />

Il bilancio approvato dall'impresa al quale sono relativi i dati da indicare nella prima colonna<br />

del punto D4.1 del modulo di domanda, è quello a data quanto più prossima possibile a quella<br />

di avvio a realizzazione del programma da agevolare. Esso, quindi, può essere quello a data<br />

immediatamente precedente o successiva a detto avvio.<br />

Le rettifiche da indicare nella seconda colonna dello stesso punto D4.1 sono relative alle<br />

eventuali variazioni significative intervenute tra la data di chiusura del suddetto bilancio e<br />

quella di avvio del programma (o, per i programmi ancora da avviare, quella di sottoscrizione<br />

del modulo). Tali rettifiche, da apportare, a seconda dei casi, in aumento o in detrazione dalle<br />

corrispondenti voci della prima colonna, sono, naturalmente, riferite anche alle quote<br />

maturate alla data di avvio a realizzazione (nel caso di bilancio precedente) o<br />

successivamente alla data stessa (nel caso di bilancio successivo) delle poste riconducibili<br />

all'intero esercizio (ammortamenti, utili accantonati, TFR, ecc.). Le rettifiche relative a dette<br />

quote maturate sono da apportare, naturalmente, solo nel caso in cui sia stato già approvato il<br />

bilancio relativo all'esercizio di avvio a realizzazione.<br />

3)L'indicazione, nel prospetto D4.2.1 del modulo di domanda, per ciascuno degli anni solari<br />

di realizzazione del programma, oltre che degli eventuali aumenti del capitale sociale, anche<br />

degli utili accantonati a bilancio e/o degli ammortamenti anticipati eventualmente effettuati<br />

nel periodo - come specificato nelle istruzioni per la compilazione del modulo stesso - deve<br />

intendersi riferita sia ai programmi già ultimati sia, per gli anni solari trascorsi, a quelli in<br />

corso di realizzazione alla data di sottoscrizione del modulo di domanda. Si ricorda che, il<br />

ricorso agli utili accantonati per tutta la durata del programma e/o agli ammortamenti<br />

anticipati, in sostituzione o in aggiunta agli aumenti del capitale sociale, e/o ai conferimenti in<br />

c/aumento del capitale sociale, comporta, necessariamente, la detrazione, anno per anno, delle<br />

perdite eventualmente prodotte nel periodo di realizzazione del programma.<br />

Per le imprese il cui esercizio di bilancio non coincide con l'anno solare, gli utili, gli<br />

ammortamenti anticipati e le perdite, ai fini dell'attualizzazione della parte nuova del capitale<br />

proprio, vengono attribuiti pro-quota agli anni solari nei quali sono maturati. (Direttiva<br />

38129 - 18/04/96) (indicatori, mezzi propri, calcolo)<br />

12.2 - D. (Direttiva) - Dopo i due anni previsti di verifica, il progetto presentato deve mantenere<br />

inalterati gli indicatori raggiunti anche per i successivi 3 anni? (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(indicatori, verifica, termini)<br />

R. La verifica dei dati che concorrono alla formazione degli indicatori è condotta al termine<br />

del programma, per quanto concerne gli investimenti ed il capitale proprio, con riferimento<br />

all'esercizio successivo a quello dell'entrata a regime, per quanto concerne l'occupazione.<br />

12.1


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12.3 - D. (Direttiva) (3.7) Punto C2 del modulo - I posti di lavoro creati a seguito dell'investimento<br />

possono essere occupati da personale con contratto di formazione? Se si, quando devono<br />

ultimare il contratto di formazione? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (indicatori, occupazione,<br />

contratti di formazione)<br />

R. I lavoratori con contratto di formazione e lavoro non vengono presi in considerazione né<br />

ai fini della determinazione della dimensione aziendale, né ai fini del calcolo del secondo<br />

indicatore. Essi possono esserlo, in entrambi i casi, a decorrere dall'assunzione, e, cioè, una<br />

volta ultimato il periodo di formazione. Ai fini della dimensione aziendale, tale condizione<br />

deve verificarsi, al massimo, nel corso dell'esercizio relativo all'ultimo bilancio approvato<br />

prima della data di sottoscrizione del modulo di domanda; ai fini del calcolo del secondo<br />

indicatore, deve verificarsi, per il dato "precedente", nel corso dell'esercizio precedente<br />

quello di avvio a realizzazione del programma, per il dato a "regime", nel corso dell'esercizio<br />

successivo a quello di entrata a regime degli impianto oggetto del programma medesimo. Il<br />

relativo numero di unità lavorative viene calcolato, in frazioni di unità (espresse con un<br />

decimale), in proporzione al numero dei mesi di tali esercizi, da quello dell'assunzione in poi.<br />

12.4 - D. (BNL) In caso di riconversione come si calcolano le maestranze in incremento? (4 -<br />

06/06/96) (indicatori, occupazione, riconversione)<br />

R. Anche per la riconversione, come per l’ampliamento, il numero di occupati attivati<br />

dall’iniziativa è individuato con i criteri indicati al punto 3.3 della circolare n.38522/95 (cfr.<br />

punto 6.3 della stessa circolare)<br />

12.5 - D. (BNL) In presenza di azienda che trasferisca da un’unità produttiva ad altra oggetto di<br />

richiesta di agevolazioni una parte delle maestranze, come si devono considerare queste<br />

ultime ai fini dell’indicatore? (4 - 06/06/96) (indicatori, occupazione, trasferimento di<br />

occupati)<br />

R. Nel caso prospettato le maestranze trasferite devono essere considerate “preesistenti” e,<br />

quindi, computate tra gli occupati relativi all’esercizio antecedente a quello di avvio a<br />

realizzazione dell’iniziativa.<br />

12.6 - D. (S. Paolo) Si può considerare, ai fini del secondo indicatore, l’incremento di posti di<br />

lavoro connessi all’investimento in presenza di un calo occupazionale ad esempio nello stesso<br />

stabilimento o in altri stabilimenti della stessa azienda non interessati dall’investimento? In<br />

termini più generali la nuova occupazione deve soddisfare il doppio vincolo di essere<br />

strettamente riconducibile all’investimento agevolabile ed essere rilevabile come differenza<br />

positiva tra il totale dipendenti dell’unità produttiva o addirittura dell’azienda prima e dopo il<br />

progetto? (4 - 06/06/96) (indicatori, occupazione)<br />

R. L’assunzione, ai fini del calcolo del secondo indicatore, della variazione occupazionale<br />

dell’unità produttiva strettamente riconducibile all’iniziativa, non può che intendersi, per<br />

evidenti difficoltà di accertamento, in senso restrittivo. Nel caso in cui, cioè, tra gli esercizi<br />

“precedente” e successivo all’entrata a regime si verifichi un aumento dell’occupazione<br />

dell’unità produttiva interessata dal programma di investimenti, tale aumento va preso in<br />

considerazione in tutto o in parte, nella misura in cui lo stesso sia riconducibile all’iniziativa.<br />

Nel caso in cui, viceversa, nello stesso stabilimento e nello stesso periodo, si verifichi una<br />

diminuzione complessiva dell’occupazione, sarà questa la variazione da attribuire<br />

all’iniziativa.<br />

12.7 - D. (Carisbo) Verifica a consuntivo indicatori: per quanto riguarda i valori indicati di<br />

capitalizzazione prevista a sostegno dell’investimento e di incremento dell’occupazione, che<br />

12.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

stanno alla base del primo e del secondo indicatore, se gli eventuali scostamenti verificati a<br />

consuntivo rimangono all’interno del 30% (vd. punto 6.6 della circolare n. 38522),<br />

l’intervento agevolativo deve intendersi confermato? (7- 10/07/96) (indicatori, percentuale<br />

di scostamento)<br />

R. Si.<br />

12.8 - D. (B. Sardegna) L’ipotesi riguarda la costituzione di una nuova società per rilevare<br />

(acquisto o affitto) un’azienda esistente (per esempio ex pubblica). Contemporaneamente al<br />

passaggio di proprietà viene impostato un programma di riorganizzazione e razionalizzazione<br />

comportante nuovi investimenti che vengono realizzati dalla nuova società. I dipendenti<br />

vengono mantenuti o addirittura ridotti alla precedente gestione deficitaria. La società<br />

acquirente sostiene che se non fosse intervenuta, tutti i dipendenti avrebbero perso il posto e<br />

chiede che gli sia riconosciuto un incremento di dipendenti pari ai dipendenti a fine<br />

programma, dato che all’inizio del programma nel suo libro matricola i dipendenti erano zero.<br />

Si ritiene che in un caso del genere non si possa prescindere dal numero di dipendenti che<br />

l’unità produttiva (e non la nuova società) aveva prima dell’inizio del programma, indicando<br />

incremento zero nel caso in cui ci sia stata una diminuzione. Si chiede quale comportamento<br />

seguire. (9 - 31/07/96) (indicatori, occupazione, rilevazione d’azienda)<br />

R. Nel caso specifico, dal momento che l’iniziativa sembra inquadrabile come<br />

“ristrutturazione”, il numero di occupati attivati dall’iniziativa è convenzionalmente assunto<br />

pari a zero (vedi art. 6, comma 6, lettera c) del regolamento). In linea generale, come<br />

specificato al punto 3.3.della circolare n. 38522/95, richiamato dal punto 6.3 della stessa<br />

circolare, l’incremento occupazionale (da computare ai fini dell’indicatore n. 2) è dato dalla<br />

differenza, strettamente riconducibile all’iniziativa, tra il numero medio mensile di occupati<br />

presso l’unità produttiva interessata dal programma rilevabile nell’esercizio “precedente” e<br />

quello rilevabile nell’esercizio “a regime”. Si fa, quindi, riferimento all’unità produttiva<br />

interessata e non al soggetto promotore. Sull’argomento si richiama, inoltre, quanto già<br />

specificato nel verbale della riunione del 6.6.96 in risposta a specifico quesito S.Paolo.<br />

12.9 - D. (Irfis) (13.16) Un'azienda ha presentato domanda di agevolazioni per la realizzazione di<br />

una nuova unità produttiva (un impianto di desolforazione fumi del costo di 200 miliardi di<br />

lire) nell'ambito di uno stabilimento petrolchimico, classificandola come "nuovo impianto". I<br />

dati relativi all'occupazione, alla capacità produttiva ed ai conti economici (rispettivamente<br />

punti C2, C3 e D1 del modulo) si riferiscono invece all'intero stabilimento petrolchimico. Con<br />

successiva nota la società ha evidenziato che la variazione positiva dell'occupazione (+ 32<br />

unità) è da intendersi riferita all'impiego di manodopera riguardante la conduzione diretta del<br />

nuovo impianto di desolforazione fumi, precisando che per l'intero stabilimento è invece<br />

prevista una diminuzione complessiva dell'occupazione, ascrivibile alla programmata<br />

chiusura di qualche unità e ad una più spinta automazione di taluni impianti. La società nella<br />

medesima nota chiede che, ai fini dell'occupazione, si tenga conto solo di quella relativa a<br />

detto impianto di desolforazione fumi. Ciò premesso si ritiene che l'iniziativa possa essere<br />

inquadrata convenzionalmente come "nuovo impianto" (in considerazione anche del fatto che<br />

il programma riguarda in effetti la realizzazione di una nuova unità produttiva con una propria<br />

autonoma e ben individuata capacità produttiva), che il conto economico possa essere riferito<br />

alla nuova unità produttiva assumendo tuttavia, ai fini del secondo indicatore, un numero di<br />

occupati attivati dall'iniziativa uguale a zero giacché viene prevista una diminuzione<br />

complessiva dell'occupazione dello stabilimento. Si chiede conferma dell'interpretazione<br />

predetta. (10 - 04/09/96) (indicatori, occupazione, tipologia d’investimento)<br />

12.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Certamente gli elementi forniti non sono sufficienti per una valutazione esaustiva in merito<br />

all'inquadramento dell'iniziativa come "ammodernamento" piuttosto che come "nuovo<br />

impianto". Tuttavia occorre tenere presente che, secondo quanto desumibile dalla normativa,<br />

il "nuovo impianto", effettivo o convenzionale che sia, presuppone sempre la presenza di una<br />

nuova unità produttiva (a seguito di nuova costruzione o trasferimento) e non la semplice<br />

realizzazione di una nuova linea di produzione, per quanto complessa e costosa, all'interno di<br />

una unità produttiva esistente. Tant'è che, secondo quanto si legge nel quesito, la stessa ditta<br />

ha ritenuto di dovere rassegnare i dati inerenti l'occupazione, la capacità produttiva ed i<br />

conti economici relativi all'intero stabilimento. In considerazione delle finalità dell'impianto<br />

per il quale vengono richieste le agevolazioni, sembrerebbe, pertanto, più attinente la<br />

definizione di "ammodernamento". Si lascia alla Banca Concessionaria la decisione in<br />

merito, sulla base delle certamente maggiori possibilità di approfondimento tecnico. Per<br />

quanto concerne l'occupazione, invece, si concorda con l'interpretazione della Banca e si<br />

rimanda, comunque, alla risposta al quesito S.Paolo allegato al verbale del Comitato del<br />

6.6.96 (punto 12.6 della raccolta).<br />

12.10 - D. (Efibanca) La Società richiedente le agevolazioni è di nuova costituzione e rileva un<br />

ramo aziendale Enichem riassumendone il relativo personale. Nella determinazione degli<br />

occupati attivati dall'iniziativa si dovrà considerare il differenziale tra il numero di occupati<br />

ex Enichem ed il numero degli occupati della richiedente a regime, ovvero tutti gli occupati<br />

della richiedente a regime, assumendo come precedente zero? (10 - 04/09/96) (indicatori,<br />

occupazione, acquisto di ramo aziendale)<br />

R. Come già chiarito, in risposta al quesito B. Sardegna allegato al verbale del Comitato del<br />

31.7.96 (punto 7), con riferimento al punto 3.3 della circolare n. 38522/95, richiamato dal<br />

punto 6.3 della stessa circolare, l'incremento occupazionale (da computare ai fini<br />

dell'indicatore n. 2), è dato dalla differenza, strettamente riconducibile all'iniziativa, tra il<br />

numero medio mensile di occupati presso l'unità produttiva interessata dal programma<br />

rilevabile nell'esercizio "precedente" e quello rilevabile nell'esercizio a "regime". Si fa,<br />

quindi, riferimento all'unità produttiva interessata e non al soggetto promotore.<br />

Sull'argomento si richiama, inoltre, la risposta al quesito S.Paolo allegato al verbale del<br />

Comitato del 6.6.96 (punto 12.6 della raccolta).<br />

12.11 - D. (Carisbo) (2.32) Si chiede se un maggior utile portato a riserva nel corso di un esercizio<br />

possa essere utilmente considerato "in sostituzione" di un aumento di capitale previsto per un<br />

esercizio successivo (nella domanda e nell'istruttoria effettuata dalla Banca Concessionaria),<br />

senza peraltro procedere al ricalcolo degli indicatori. (14 - 06/02/97) (indicatori, mezzi<br />

propri, utili)<br />

R. Una risposta al quesito la fornisce il punto 4.2 della circolare 39048 del 4.12.96 che così<br />

recita : "...l'eventuale condizione indicata nel provvedimento di concessione,” (riferita al<br />

capitale proprio) “ ancorché riferita agli aumenti di capitale sociale e/o ai conferimenti dei<br />

soci, si intende soddisfatta con l'acquisizione, da parte della banca concessionaria, della<br />

documentazione utile a comprovare l'apporto di nuovo capitale proprio, in una o più delle<br />

forme suddette consentite,” (oltre agli aumenti ed ai conferimenti anche gli utili accantonati<br />

e/o gli ammortamenti anticipati, al netto delle perdite) “fino al raggiungimento<br />

dell'ammontare complessivo indicato nella condizione riportata nel provvedimento di<br />

concessione medesimo.". A tale riguardo si precisa che il suddetto ammontare complessivo è<br />

da intendersi come valore nominale e, quindi, indipendente dall'anno solare. Naturalmente,<br />

allorché lo stesso ammontare nominale dovesse riferirsi ad anni solari diversi dal previsto,<br />

pur non dovendo ciò costituire elemento alcuno di ostacolo per le erogazioni, potrebbe<br />

12.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

determinare, a conclusione del programma, un diverso valore del capitale proprio<br />

attualizzato e, quindi, dell'indicatore n. 1, con riflessi che l'impresa deve tenere in attenta<br />

considerazione ai fini degli scostamenti di cui all'art. 8, comma 1, lettera f) del regolamento.<br />

12.12 - D. (Carisbo) (4.10 - 19.14) Un'impresa, per una parte degli investimenti di un'iniziativa<br />

agevolata, intende rinunciare alle agevolazioni della L. <strong>488</strong> in favore di quelle della legge<br />

Tremonti.<br />

1) Ai fini delle successive verifiche degli indicatori (art. 8, comma 1, lettera f del<br />

regolamento), visto che il programma è stato comunque integralmente realizzato, è possibile<br />

mantenere al numeratore dei due indicatori (occupazionale e patrimoniale) i valori assunti<br />

inizialmente a base degli stessi o è necessario "depurarli" degli effetti occupazionali indotti<br />

dai macchinari che ora potrebbero essere esclusi ai fini agevolativi (o di copertura<br />

patrimoniale, se una parte dei mezzi propri fosse direttamente riconducibile a copertura della<br />

parte di investimento esclusa) ? In caso positivo (cioè di mantenimento dei dati acquisiti),<br />

entrambi i citati indicatori resterebbero inalterati (ipotizzando l'investimento comunque<br />

realizzato "in toto", anche se in parte agevolato con altro strumento), o migliorerebbero<br />

(restando inalterato il numeratore e diminuendo il denominatore, escludendo la parte delle<br />

spese non più agevolata con la legge <strong>488</strong>) e non si entrerebbe comunque nell'ipotesi di revoca<br />

dei contributi, cosa che potrebbe invece succedere nel caso in cui il numeratore dell'indicatore<br />

occupazionale (o di quello patrimoniale) dovessero invece essere modificati in diminuzione.<br />

A parere della scrivente, visto che la realizzazione del progetto (ed i relativi dati tecnici che<br />

concorrono alla formazione degli indicatori) permangono comunque invariati anche i dati<br />

degli indicatori dovrebbero permanere invariati nonostante la parziale scelta di altro<br />

strumento agevolativo, salvo, ovviamente, il ricalcolo dell'importo dell'intervento agevolativo<br />

spettante.<br />

2) Nel caso in cui, confermata la possibilità di fruimento del contributo ai sensi della legge<br />

<strong>488</strong> (pur se per cifra ridotta), ai fini della liquidazione del primo terzo, dovremmo attenerci<br />

alla cifra del decreto provvisorio già emesso (salvo successivo conguaglio) o dovremmo<br />

attendere un Vostro ricalcolo e l'emissione di un nuovo decreto provvisorio ?<br />

3) Uscendo dalla problematica specifica ed entrando in una più generale, per chi avesse fruito<br />

della Tremonti per gli investimenti 1994 e 1995, la dichiarazione di non cumulabilità ai fini<br />

agevolativi della legge <strong>488</strong> con altre forme agevolative non dovrebbe essere resa (vista la<br />

possibile cumulabilità sancita fino al 1995 di cui alla nota 37665 del 2.2.96)? (14 - 06/02/97)<br />

(indicatori, verifica, opzione a favore della legge Tremonti)<br />

R. 1) Qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano<br />

estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca<br />

Concessionaria, occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale<br />

misura, imputabili alla realizzazione di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini<br />

del computo finale dell'indicatore n. 2 e del relativo scostamento rispetto al valore posto a<br />

base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti investimenti siano<br />

funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche gli<br />

occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la<br />

legge <strong>488</strong>. Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della<br />

disponibilità di capitale proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri<br />

eventuali investimenti agevolati con la legge <strong>488</strong>, si ritiene che il valore già calcolato possa<br />

essere mantenuto inalterato, ferma restando, naturalmente, la verifica del tetto di cui al<br />

terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95.<br />

2) In merito all'erogazione della prima quota del contributo, si richiama quanto specificato<br />

dall'ultimo capoverso del punto 7.3 della citata circolare n. 38522/95 ove per "quote<br />

12.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

residue" si intendono quelle ancora da erogare al momento in cui si rende necessario<br />

procedere al ricalcolo dell'agevolazione spettante, ivi compresa la prima.<br />

3) Dal momento che i benefici della Legge Tremonti per il 1994 ed il 1995 non sono da<br />

considerare "aiuti di stato", gli stessi non sono da ricomprendere tra le "agevolazioni di<br />

qualsiasi natura" oggetto della dichiarazione di cui all'allegato n. 10, punto A.4 della<br />

circolare n. 38522/95.<br />

12.13 - D. (M. Toscano) L’art 8, comma 1, lett. f, del D.M. 20.10.1995 N. 527, prevede l’ipotesi di<br />

revoca delle agevolazioni per scostamenti dei primi due indicatori. Si richiede in proposito:<br />

- lo scostamento negativo di un parametro può essere compensato con quello positivo<br />

dell’altro parametro che eventualmente evidenzi un valore superiore a quello assunto per la<br />

formazione della graduatoria (es. : la società ha apportato meno capitale rispetto a quanto<br />

previsto ma ha assunto più dipendenti dei previsti, sempre ovviamente riconducibili<br />

all’iniziativa) ?<br />

- nel caso in cui uno dei due parametri sia pari a zero, lo scostamento massimo consentito di<br />

30 punti percentuali si applica all’unico parametro valorizzato o si deve comunque riferire<br />

alla media dei due parametri (in tale seconda ipotesi lo scostamento massimo consentito<br />

diverrebbe di fatto di 60 punti)? (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (indicatori, percentuale di<br />

scostamento)<br />

R. L’art. 8, comma 1, lettera f) del regolamento prevede che si debba fare riferimento alla<br />

media degli scostamenti dei primi due indicatori rispetto ai corrispondenti valori assunti per<br />

la formazione della graduatoria senza precisare se gli scostamenti debbano essere solo in<br />

diminuzione. E’ pertanto possibile che lo scostamento negativo di un parametro sia<br />

compensato da quello positivo dell’altro, sempre che gli scostamenti positivi siano<br />

effettivamente attribuibili all’iniziativa (il capitale proprio, in particolare, non può superare i<br />

limiti massimi di cui al punto 6.2 della circolare n. 38522/95). La media degli scostamenti si<br />

calcola anche con riferimento agli indicatori che, nella formazione della graduatoria,<br />

assumono valore pari a zero.<br />

12.14 - D. (B. Mediocredito) Gli ammortamenti accelerati possono essere utilizzati alla stregua<br />

degli ammortamenti anticipati ai fini del calcolo dell’indicatore n. 1? (15 - 25/03/97 e<br />

03/04/97) (indicatori, mezzi propri, ammortamenti)<br />

R. In relazione alla diversa natura, per i fini di cui si tratta, degli ammortamenti anticipati e<br />

di quelli accelerati, questi ultimi non possono essere utilmente valutati per il calcolo<br />

dell’indicatore n. 1.<br />

12.15 - D. (M. Lombardo) L’azienda nella domanda prevedeva di concludere gli investimenti<br />

entro il 31.12.1996. Di fatto tali investimenti termineranno nel 1998. L’azienda era tenuta a<br />

dare comunicazioni preventive entro il 31.12.1996 ? Si ritiene di no, considerato che la stessa<br />

ha a disposizione 48 mesi dalla data di presentazione della domanda per ultimare il<br />

programma. Dovrà pertanto darci comunicazione entro 1 mese dalla data di ultimazione<br />

effettiva dei lavori. Di conseguenza gli eventuali apporti da effettuare per la parte nuova di<br />

capitale proprio, nonché l’incremento occupazionale previsto, saranno considerabili anche per<br />

gli esercizi 1997 e 1998 fermo restando che nel calcolo finale dei primi due indicatori di cui<br />

all’art.6 comma 4 la media dei relativi scostamenti non superi i 30 punti percentuali in<br />

diminuzione. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (indicatori, programma, variazione)<br />

R. Il programma di investimenti agevolato ai sensi della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> deve essere ultimato entro<br />

48 mesi dalla data della domanda o entro 54 mesi, nel caso di domanda presentata ai sensi<br />

dell’art.12 del regolamento. Solo nel caso in cui l’impresa intenda richiedere una proroga<br />

12.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

oltre i 48 mesi la nuova data di ultimazione deve essere comunicata entro quattro mesi dalla<br />

scadenza dei 48 mesi stessi, mentre il termine di 54 mesi, essendo già comprensivo della<br />

proroga, non è ulteriormente prorogabile. Al di fuori dei casi prospettati, l’impresa non ha<br />

alcun obbligo di comunicare preventivamente la modifica della data di ultimazione del<br />

programma ed è in riferimento a quella aggiornata ed alla conseguente nuova data di entrata<br />

a regime che vanno accertati, rispettivamente, il valore del capitale proprio ed il numero di<br />

occupati attivati ai fini del calcolo degli indicatori e del loro eventuale scostamento.<br />

12.16 - D. (Bav) Il regolamento (art. 6, comma 4, lettera b) definisce il secondo indicatore quale<br />

“...numero di occupati attivati dall’iniziativa rispetto all’investimento complessivo”.<br />

La circolare ministeriale n. 38522/95, al punto 3.5, definendo le modalità per la rilevazione<br />

dell’incremento dell’occupazione, afferma che “...si prende in considerazione il numero<br />

medio mensile dei dipendenti a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola,<br />

compreso il personale in C.I.G. e con esclusione di quello in C.I.G.S. compreso quello<br />

stagionale, quello part-time...”. Quanto sopra vale anche per il calcolo del dato occupazionale<br />

relativo all’anno precedente.<br />

Qualora dall’esame dei dati occupazionali a regime evidenziati nel punto C2 del modulo<br />

domanda emerga che l’incremento occupazionale sia in massima parte determinato da<br />

occupati a tempo determinato, stagionali o part-time, ai fini del calcolo dell’indicatore n. 2<br />

occorre fare riferimento all’incremento numerico di detti lavoratori risultante dal libro<br />

matricola, oppure l’incremento va imputato in proporzione alle giornate effettive di lavoro<br />

prestate nell’anno a regime? (16 - 22/04/97) (indicatori, occupazione)<br />

R. Il numero di occupati “precedente” e “a regime” deve essere valutato rilevando quello<br />

dei dipendenti iscritti nel libro matricola alla fine di ciascun mese dell’anno di competenza,<br />

sommando tali valori e dividendo il risultato per il numero dei mesi dell’anno.<br />

12.17 - D. (B. Mediocredito) Si domanda se sia possibile considerare nel novero dei dipendenti per<br />

il calcolo dell’indicatore anche quelli con contratto di formazione e lavoro dopo l’ultimazione<br />

del periodo di formazione (quello interno al contratto: nel senso che durante il periodo di<br />

formazione esiste l’obbligo contrattuale per il datore di lavoro di effettuare circa 40 ore di<br />

formazione teorica ed 80 di formazione pratica che normalmente vengono svolte nei primi<br />

mesi). (19 – 17/12/97) (indicatori, occupazione, contratti di formazione)<br />

R. Ciascun dipendente assunto con contratto di formazione e lavoro può essere computato a<br />

partire dal momento in cui lo stesso dipendente abbia prestato un numero di ore almeno pari<br />

a quelle previste dal relativo contratto per il periodo di formazione.<br />

12.18 - D. (Centrobanca) Un’azienda ha ottenuto le agevolazioni a valere sui fondi del 1996 per<br />

un programma di ristrutturazione che è stato regolarmente ultimato il 31/12/96. Alla stessa<br />

data tale programma è entrato in funzione ed a regime. Come anno a regime si è quindi<br />

assunto il 1997. Il numero medio di dipendenti con riferimento al 31/12/96 era di 80 unità.<br />

La stessa azienda avvia l’1/1/97 un programma di ampliamento per il quale richiederà le<br />

agevolazioni a valere sui fondi del 1998 e che porterà a termine entro la fine del ’97. Per tale<br />

programma l’azienda ha già provveduto nel corso del ’97 ad assumere, onde poterli formare<br />

e renderli immediatamente operativi in concomitanza con l’entrata a regime degli<br />

investimenti 20 operai. La produzione verrà avviata nel corso del ’98 grazie all’impiego di<br />

queste nuove maestranze nelle linee di produzione oggetto del programma agevolabile.<br />

Attenendosi al punto 6.3 della Nuova Circolare, che conferma la disposizione della circolare<br />

n. 38522 del 15/12/95, quale dato precedente in questo specifico caso dovrebbe essere<br />

assunto l’anno 1997 e quale anno a regime il 1998. L’indicatore occupazionale in questo<br />

12.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

caso assumerebbe, per assurdo, un valore pari a zero nonostante il reale incremento<br />

occupazionale strettamente riconducibile all’iniziativa pari a 20 unità. L’impresa richiede<br />

pertanto di poter indicare tale incremento ai fini della determinazione dell’indicatore. (20 –<br />

19/2/98) (indicatori, occupazione)<br />

R. Secondo quanto indicato al punto 6.2 della circolare n. 234363/97, il dato occupazionale<br />

“precedente” da assumere per la determinazione del relativo indicatore è, di norma, quello<br />

medio mensile dei dodici mesi che precedono l’avvio del programma (per gli avvii<br />

successivi alla domanda si fa riferimento ai dodici mesi antecedenti la domanda stessa). Nel<br />

caso in questione, dal momento che il programma è stato avviato l’1/1/97, occorrerebbe<br />

fare riferimento alla media del 1996; dal momento, però, che era allora in corso un<br />

precedente programma, occorrerà, convenzionalmente, assumere il dato previsto a regime<br />

per detto precedente programma, che non è detto che coincida (come in questo caso) con<br />

quello effettivamente registrato nel relativo anno di regime. Potrebbe, infatti, verificarsi che<br />

l’occupazione sia superiore, per effetto di altri programmi in corso (è questo il caso) o per<br />

un risultato migliore del previsto, ovvero inferiore, a causa del mancato raggiungimento dei<br />

livelli ipotizzati. In tali ultime due ipotesi il dato “precedente” del nuovo programma potrà<br />

coincidere con quello dell’anno di regime del precedente programma solo qualora<br />

l’impresa, con nota ufficiale e per tempo, abbia modificato, a seconda dei casi, in aumento<br />

o in diminuzione, le previsioni del programma precedente stesso.<br />

Il quesito non indica qual è il dato previsto a regime (1997) del precedente programma, ma<br />

indica quello al 31.12.1996; supponendo che sia quest’ultimo, appunto il livello<br />

occupazionale che l’impresa aveva previsto a regime, sarà da quest’ultimo che occorrerà<br />

partire per la determinazione dell’incremento occupazionale del nuovo programma.<br />

12.19 - D. (B. Napoli) Si chiede di poter conoscere se ai fini del calcolo dell’indicatore n. 1, dal<br />

terzo bando in poi, eventuali contributi in c/capitale presenti in apposita riserva del<br />

patrimonio netto, possano, ovviamente in presenza di equilibrio finanziario, essere<br />

equiparati agli utili di bilancio preesistenti, giusto quanto previsto dal punto 6.2 della<br />

circolare 234363 del 20/11/97. (20 – 19/2/98) (indicatori, mezzi propri, contributi in<br />

conto capitale)<br />

R. I contributi in c/capitale iscritti in un apposito fondo del passivo patrimoniale, purché<br />

liberi da vincoli, possono essere utilizzati per gli aumenti del capitale sociale in quanto<br />

tipologicamente riconducibili agli utili di bilancio preesistenti esplicitamente richiamati dalla<br />

normativa (punto 6.2, sesto capoverso, secondo alinea della circolare n. 234363/97).<br />

12.20 - D. (B. Napoli) Si chiede di poter conoscere se, ai fini del calcolo dell’indicatore n. 5,<br />

relativamente ai quattro punti C. 3.2.1- C. 3.2.4., qualora nel fatturato dell’esercizio<br />

“precedente” siano inclusi ricavi rivenienti da lavorazioni esterne, il valore della produzione<br />

possa essere rettificato, esclusivamente sulla base di documentazione ufficiale, allo scopo di<br />

stabilire il corretto rapporto tra “consumi” e “prodotti” dell’unità produttiva in esame.<br />

D. (S. Paolo) Il calcolo dell’indicatore ambientale, al punto C.3.2., prende come riferimento<br />

il “valore della produzione”. Nel caso di aziende che per motivi vari (in particolare società<br />

che privilegeranno le esportazioni a prezzi inferiori rispetto a quelli praticati sul mercato<br />

interno in quanto parte dei costi commerciali sarebbero sostenuti dall’importatore)<br />

prevedono a regime un valore della produzione inferiore rispetto al precedente, pur in<br />

presenza di volumi superiori e conseguente incremento occupazionale, si origina una<br />

penalizzazione nell’indicatore in quanto il denominatore diminuisce prendendo a riferimento<br />

“valori” e non “volumi”. Si richiede se sia possibile seguire una via alternativa per eliminare<br />

tale distorsione. (20 – 19/2/98) (indicatori, ambientali, valore della produzione)<br />

12.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Per i casi come quelli prospettati nei quesiti, i dati “precedente” e “a regime” del valore<br />

della produzione dovrebbero essere ricondotti a valori omogenei, purché le rettifiche che<br />

l’impresa opera per effettuare tale omogeneizzazione risultino da dati ufficiali di bilancio o<br />

di contabilità industriale e vengano esplicitamente indicati al punto B4 della parte descrittiva<br />

del business plan (vedasi allegato n. 7/a alla circolare 234363/97).<br />

12.21 - D. (Prominvestment) In relazione al parametro ambientale l’impresa, tra l’altro, deve<br />

indicare le quantità di energia consumata nel processo produttivo nel periodo intercorrente tra<br />

l’esercizio “precedente” e l’esercizio “a regime”, nonché l’incidenza sull’energia totale<br />

consumata, di quella da fonti rinnovabili derivante da autoproduzione. Una impresa chiede se<br />

può tener conto dell’energia scaturita da una centrale di autoproduzione (turbogas) che è<br />

assimilabile alle fonti rinnovabili (indice energetico superiore a 0,61, come da delibera CIP<br />

del 29 aprile 19<strong>92</strong>). (20 – 19/2/98) (indicatori, ambientali, energia)<br />

R. No.<br />

12.22 - D. (Carisbo) (13.21) Ci viene prospettato un investimento, realizzato da società prima<br />

inoperante, consistente in primo luogo nella rilevazione (mediante affitto di azienda per 700<br />

milioni annui) di attività produttiva da fallimento (due capannoni + linee produttive, quale<br />

parte non agevolabile del progetto) e, successivamente, nella realizzazione di investimenti<br />

aggiuntivi per 32 miliardi, di cui 29 riguardanti nuove linee produttive e 3 riguardanti<br />

interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti/linee già esistenti.<br />

Ad integrazione dei dati segnaliamo che è stata prevista, al termine del contratto d’affitto<br />

d’azienda stipulato con la curatela fallimentare, l’opzione d’acquisto dell’attività al prezzo<br />

forfettario preconcordato di 20 miliardi, per cui è già garantita la continuità dell’iniziativa (ma<br />

ciò riguarda il futuro e non il presente programma d’investimenti).<br />

Poste queste premesse, si chiede:<br />

a) se sia più opportuno codificare l’investimento come nuovo impianto o riattivazione (posto<br />

che l’azienda richiedente non operava in precedenza e l’unità produttiva è – a tutti gli effetti –<br />

nuova (vista anche la netta prevalenza dei nuovi impianti);<br />

b) nel caso di codifica come “riattivazione”, al fine del 2° blocco di indicatori ambientali<br />

(C3.2), visto che l’investimento riguarda per 29 mld. i nuovi impianti produttivi, ci si deve<br />

regolare come per la tipologia nuovi impianti (attribuendo quindi il 2° blocco di 5 punti) o<br />

no? (21 – 11/03/98) (indicatori, ambientali, riattivazione)<br />

R. Si ritiene che l’iniziativa prospettata debba essere inquadrata come riattivazione e che,<br />

per quanto concerne l’indicatore ambientale, si debbano adottare i medesimi criteri validi<br />

per i nuovi impianti, non essendovi i dati relativi all’esercizio “precedente” con i quali<br />

raffrontare quelli dell’esercizio “a regime”.<br />

12.23 - D.(M. Umbria) (2.47) Si chiede di poter conoscere ai fini del calcolo dell’indicatore n.1,<br />

dal terzo bando in poi, se eventuali rivalutazioni iscritte in apposita riserva del patrimonio<br />

netto, possano, ovviamente in presenza di equilibrio finanziario, essere equiparate agli utili di<br />

bilancio preesistenti previsti dal punto 6.2 della circolare n. 234363/97? (21 – 11/03/98)<br />

(indicatori, mezzi propri, rivalutazioni)<br />

R. Come già affermato nel quesito Banco di Napoli approvato dal comitato del 19/02/1998,<br />

possono essere utilmente considerate le riserve tipologicamente assimilabili agli utili<br />

accantonati . Nella fattispecie rappresentata, trattandosi di riserve derivanti da rivalutazione<br />

economica, non si ritiene che tali poste del patrimonio netto possano essere utilmente<br />

considerate per il calcolo dell’indicatore n. 1.<br />

12.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

12.24 - D. (Prominvestment) (9.1.115) Considerati questi dati di un programma da agevolare:<br />

a) ultimo bilancio approvato 31/12/96;<br />

b) avvio del programma 30/06/97;<br />

c) consuntivo affidabile 31/12/97;<br />

d) sottoscrizione della domanda 28/02/98.<br />

Si chiede conferma se, ai fini dello sviluppo del business plan e della determinazione<br />

dell’indicatore n. 5, l’esercizio “precedente” del programma debba essere considerato il 1996,<br />

tenuto conto della data di avvio dello stesso nel 1997. (21 – 11/03/98) (indicatori, esercizio<br />

“precedente”)<br />

R. Dal momento che alla data di sottoscrizione della domanda (28.2.98) l’impresa disponeva<br />

di un preconsuntivo affidabile relativo ad un esercizio (1997) non successivo a quello di<br />

avvio a realizzazione dell’iniziativa (30.6.97), può essere assunto, quale “ultimo bilancio<br />

consuntivo” e, quindi, esercizio ”precedente”, il 1997.<br />

12.25 - D. (Prominvestment) Al punto C.3.1.1 del modulo di domanda, l’impresa deve indicare se<br />

intende aderire entro l’esercizio a regime al sistema comunitario Ecoaudit o all’ISO 14001.<br />

Rispondendo “si” alla specifica domanda, l’azienda ha diritto a 5 punti e non prosegue nelle<br />

risposte ai 4 punti successivi. Per motivi non imputabili alla stessa, entro l’anno a regime<br />

l’azienda non ottiene l’adesione ai suddetti sistemi, con forte ripercussione nell’indicatore<br />

ambientale(50%) e conseguente revoca delle agevolazioni (sarebbe stata più avvantaggiata se<br />

avesse risposto “no” al primo punto e positivamente, anche se in modo parziale, ai successivi<br />

4). L’azienda ci chiede pertanto di conoscere le modalità di verifica della prima parte<br />

dell’indicatore da parte del Minindustria, ovvero:<br />

� se dovrà dimostrare solo di aver aderito ai vari sistemi, senza dover “provare” di aver<br />

raggiunto gli obiettivi fissati dai verificatori ambientali;<br />

� se dovrà invece dimostrare “a regime” di aver conseguito la certificazione prevista, avvero<br />

i traguardi prefissati annualmente dai predetti verificatori. (21 – 11/03/98) (indicatori,<br />

ambientali)<br />

R. Qualora alla data della verifica dovessero risultare già avviate ma non ancora concluse,<br />

da parte del soggetto certificatore preposto, le procedure per la certificazione ambientale<br />

dell’impresa, si procederà al calcolo dell’indicatore a consuntivo e del relativo scostamento<br />

sulla base degli eventuali traguardi di cui ai punto C3.1.2 a C3.1.5 raggiunti dall’impresa,<br />

dando inoltre un punto per la richiesta C3.1.1 qualora si siano verificati positivamente tutti i<br />

punti da C3.1.2 a C3.1.5 e semprechè non intervenga una risposta negativa da parte del<br />

soggetto certificatore.<br />

12.26 - D. (S. Paolo) (9.1.117) - Indicatori ambientali<br />

Progetti inferiori a 3 mld., l’azienda è obbligata a produrre esclusivamente i dati economici,<br />

precedenti e a regime, dell’impresa (punto D1 della Scheda Tecnica). Viceversa gli indicatori<br />

ambientali prendono a base il valore della produzione dell’Unità Produttiva (pag. 32 della<br />

circolare punto 6.6). Come verificare in sede di istruttoria, la bontà del dato, tenuto conto dei<br />

ristretti tempi tecnici a disposizione? (21 – 11/03/98) (indicatori, ambientali, istruttoria)<br />

R. In merito ai dati esposti dall’impresa nei punti da C 3.2.1 a C 3.2.5 ed esplicitati dalla<br />

stessa al punto B.4 della parte descrittiva del business plan, la banca concessionaria, qualora<br />

lo ritenga opportuno, può effettuare approfondimenti o richiedere chiarimenti all’impresa<br />

medesima anche nel corso dell’attività istruttoria. Tali dati, comunque, verranno sottoposti a<br />

verifica in sede ispettiva e di relazione finale.<br />

12.27 - D. (S. Paolo) (9.1.118) La normativa prevede che i dati da considerare debbano riguardare<br />

12.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’intera Unità produttiva interessata all’iniziativa. Nel caso che venga proposto un<br />

programma che interessa una linea di produzione che non genera rifiuti speciali e/o pericolosi<br />

in presenza degli stesso, originati però da altre linee di produzione non interessate alle<br />

agevolazioni, occorre sempre far riferimento, anche per il valore della produzione, all’intera<br />

Unità Produttiva? Si determinerebbe così una penalizzazione che in effetti è estranea al<br />

programma da agevolare. Ove i rifiuti riguardino il ciclo produttivo, ma rivengano da attività<br />

ausiliarie quali:<br />

� rifiuti del laboratorio chimico per analisi effettuate sui propri prodotti<br />

� rifiuti prodotti dal servizio interno di infermeria<br />

� rifiuti quali oli lubrificanti esausti da manutenzione impianti<br />

� rifiuti quali accumulatori esausti da carrelli movimentazione<br />

devono ugualmente essere considerati ai fini dell’indicatore? (21 – 11/03/98) (indicatori,<br />

ambientali, rifiuti)<br />

R. La risposta è affermativa a tutti i quesiti.<br />

12.28 - D. (Banca Cis) Un’azienda, che precedentemente svolgeva esclusivamente attività<br />

commerciale occupando 17 dipendenti, nel corso del 1997 ha avviato e concluso un<br />

programma di investimenti per la realizzazione di una unità produttiva, che a regime porterà<br />

la forza lavoro a circa 30 unità complessive. L’attività meramente commerciale è ormai<br />

cessata, la posizione INPS – settore commercio è stata chiusa in data 31/12/97, e dal 01/01/98<br />

la ditta è iscritta al settore industria, occupando anche i precedenti addetti del settore<br />

commercio. L’azienda ritiene di avere diritto al riconoscimento di una variazione<br />

occupazionale di 30 addetti ai fini del calcolo del 2° indicatore in quanto attribuibile<br />

interamente alla nuova unità produttiva. Il principio generale desumibile dalle risposte ai<br />

quesiti 12.5, 12.6, e 12.9 della raccolta, farebbe propendere per l’ammissibilità dei soli addetti<br />

incrementali (nel caso di specie 13); si evidenzia, tuttavia, che in tutti i casi finora esaminati si<br />

fa sempre riferimento all’unità produttiva, stabilimento o comunque ad azienda produttiva;<br />

rimane pertanto il dubbio se in termini generali si debba far riferimento all’azienda nel suo<br />

complesso, indipendentemente dalla specifica attività finora svolta. (22 – 27/04/98)<br />

(indicatori, occupazione)<br />

R. Premesso che la principale finalità della normativa è la promozione di iniziative che<br />

determinano la creazione di nuovi posti di lavoro nelle aree depresse, si ritiene che per il<br />

caso prospettato, 17 delle 30 unità previste a regime non rappresentino nuove unità<br />

lavorative, bensì unità convertite da un’attività non ammissibile in una ammissibile e che,<br />

pertanto, debbano essere considerate “preesistenti”.<br />

12.29 - D. (B. Napoli) Nel caso in cui un’azienda, pur producendo rifiuti pericolosi e/o speciali non<br />

provveda alla compilazione del MUD ed alla tenuta dei registri di carico e scarico, ai fini<br />

degli indicatori quale valore attribuire ai dati “precedenti”? (23 – 17/6/98) (indicatori,<br />

ambientali, dati precedenti)<br />

R. Qualora l’impresa non indichi produzione di rifiuti pericolosi e/o speciali e dall’esame<br />

istruttorio emergano elementi che contraddicano tale indicazione, pur senza condurre a<br />

valori certi, il caso va trattato, ai fini dell’attribuzione del punteggio, come se i valori siano<br />

stati omessi.<br />

12.30 - D. (B. Napoli) Si segnala che ai fini della valutazione degli indicatori ambientali, ed in<br />

particolare per i punti C.3.2.3. e C.3.2.4., alcune ditte richiedenti hanno interpretato il dato<br />

richiesto quale acqua ed energia consumata, mentre altre hanno interpretato tale dato come<br />

acqua ed energia più propriamente di processo. Si chiede di chiarire quale sia l’esatta<br />

12.11


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interpretazione al fine di un omogeneo orientamento delle banche. Si sottolinea inoltre che il<br />

problema si pone, in particolare, per alcune attività (esempio servizi) per le quali non<br />

esistono, in assoluto, presupposti tecnici per considerare sia l’acqua che l’energia consumata<br />

come assimilabile a quella di processo. Qualora l’esatta interpretazione distingua tra l’acqua<br />

ed energia consumata da quelle più propriamente di processo si chiede se sia possibile<br />

assimilare a quest’ultima l’energia elettrica utilizzata quale forza motrice delle macchine<br />

utensili ed affini. E’ nostra opinione inoltre che l’acqua e l’energia consumata possano essere<br />

assunte quale base di calcolo degli indicatori solo ove non fosse possibile una misurazione<br />

separata delle due tipologie. (23 – 17/6/98) (indicatori, ambientali, consumo di acqua ed<br />

energia)<br />

R. L’acqua e l’energia cui fa riferimento l’indicatore ambientale sono quelli di processo. Si<br />

ritiene che la rilevazione dei relativi consumi possa essere effettuata anche nel caso di un<br />

unico misuratore, posto che, per le imprese estrattive/manifatturiere, la quota di processo è,<br />

di norma, del tutto prevalente, mentre, per le imprese di servizi, non ha senso operare alcuna<br />

distinzione.<br />

12.31 - D. (B. Napoli) (8.89) (13.22) Una S.n.c., costituita nel maggio 1997 ha avanzato richiesta di<br />

agevolazioni per la realizzazione di un nuovo caseificio (derivati di latte vaccino) ed ha<br />

sottoscritto la dichiarazione di cui all’allegato 6. I promotori hanno dettagliatamente motivato<br />

il rispetto dei limiti e divieti CEE (punto 2.3 ultimo comma decisione 94/473/CE di cui<br />

all’allegato 4 della circolare 234363/97) come segue:<br />

� il nuovo impianto sostituisce la capacità produttiva (puntualmente definita) di due<br />

caseifici preesistenti, facenti capo ai genitori degli stessi promotori (di cui uno già condotto<br />

dalla richiedente in fitto di ramo d’azienda) e ubicati nello stesso comune, che cesseranno<br />

l’attività entro il 30/06/98 o al massimo entro il 31/12/98 contemporaneamente all’entrata in<br />

funzione di detto nuovo impianto;<br />

� i caseifici preesistenti saranno disattivati in quanto gli attuali siti non consentono<br />

l’adeguamento alle norme sanitarie comunitarie e la riduzione dell’impatto ambientale,<br />

ancorché tale delocalizzazione non sia stata ancora imposta dalle Autorità competenti;<br />

� la normativa sanitaria di riferimento è costituita dalle decisioni <strong>92</strong>/46/CE e <strong>92</strong>/47/CE<br />

recepite in DPR n. 54/97 (latte e derivati) e decisione 93/43/CE recepita in D.L. n. 155/97<br />

(agroalimentare) rispettivamente con termini per gli adeguamenti il 30/06/97 (con deroga per<br />

le piccole imprese) e 30/06/98.<br />

Pertanto la richiedente, nel realizzare l’adeguamento funzionale, interpreta i limiti ed i divieti<br />

di cui al punto 2.3 ultimo comma della decisione 94/473/CE in maniera estensiva, nel senso<br />

che l’iniziativa proposta comunque non incrementerebbe la capacità produttiva del comparto<br />

nella zona ed in particolare in un ambito imprenditoriale ben circoscritto e puntualmente<br />

identificabile. Il caso prospettato, ancorché presenti aspetti peculiari, assume una valenza di<br />

carattere generale in considerazione delle sempre più stringenti normative in materia sanitaria<br />

ed ambientale che stanno inducendo le imprese del settore a delocalizzarsi, con frequenza<br />

crescente di richieste di agevolazioni. (23 – 17/6/98) (indicatori, ambientali, regionali)<br />

R. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati, i divieti nei confronti<br />

dell’ammissibilità degli investimenti non si applicano a quelli intesi ad adeguare gli impianti<br />

alle norme sanitarie comunitarie ed a quelli miranti alla tutela dell’ambiente, purché gli<br />

stessi non comportino un aumento della capacità produttiva (cfr. punto 2.3 della decisione<br />

94/173/CE del 22/03/94, riportata nell’allegato n. 4 della circolare n. 234363/97). Nel caso<br />

in questione, che sembrerebbe rientrare nelle ipotesi suddette, occorre che l’impresa<br />

comprovi l’effettiva necessità di un adeguamento degli impianti alle norme sanitarie<br />

comunitarie, che tale adeguamento non possa essere realizzato nelle attuali localizzazioni e<br />

12.12


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che, di conseguenza, sia giustificabile un trasferimento degli impianti stessi con tale<br />

motivazione.<br />

Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito positivo, occorrerà accertare che la<br />

capacità produttiva del nuovo impianto non sia superiore alla somma di quelle dei due<br />

impianti da abbandonare (in relazione a questi ultimi due è opportuno acquisire uno<br />

specifico atto d’obbligo sulla cessazione dell’attività delle due unità produttive interessate e<br />

sulla loro capacità produttiva). L’iniziativa da agevolare sarà da classificare<br />

“ammodernamento” con “trasferimento”, con variazione occupazionale, ai fini del relativo<br />

indicatore, pari a zero. L’indicatore ambientale assumerà come dato “precedente” la somma<br />

dei valori relativi al periodo di riferimento dei due impianti abbandonati. L’indicatore<br />

regionale assumerà il valore previsto per gli “ammodernamenti”. Il costo del progetto dovrà<br />

essere diminuito come specificato dall’art. 3, comma 2 del regolamento.<br />

12.32 - D. (Irfis) (9.1.124) (13.23) Un progetto di “ampliamento” presentato da un’impresa di<br />

servizi si sovrappone temporalmente con una precedente iniziativa “di ristrutturazione” già<br />

approvata sul precedente bando. Quale occupazione “precedente” la Società ha esposto i dati<br />

relativi alla media dei 12 mesi antecedenti l’avvio a realizzazione (33,2 unità) e non quelli che<br />

erano stati previsti “a regime” per il precedente programma (49 unità). Ciò in quanto<br />

l’impresa non ha di fatto raggiunto i livelli occupazionali previsti nella precedente pratica di<br />

“ristrutturazione”. Tenuto conto tuttavia che in relazione a quest’ultima classificazione<br />

l’indicatore legato all’incremento occupazionale non ha esercitato alcun peso ai fini della<br />

graduatoria, si chiede se è corretto mantenere l’impostazione formale della Ditta (n. occupati<br />

precedenti = media mensile dei 12 mesi che precedono) o se l’indicazione deve essere corretta<br />

riportando il n. di occupati “precedenti” pari a quelli che erano stati previsti “a regime” dal<br />

precedente programma. Si fa rilevare che, avendo la Società previsto per il nuovo regime<br />

(anno 2000) una occupazione di 36 unità, in un caso si avrebbe una variazione positiva (+ 2,8<br />

unità) e nell’altro una variazione negativa (- 13 unità). (23 – 17/6/98) (indicatori,<br />

occupazione, calcolo)<br />

R. Il punto 6.3, 2° periodo, 3° alinea della circolare 234363/97 disciplina,<br />

convenzionalmente, la determinazione dell’occupazione “precedente” di un programma che<br />

si sovrappone ad altro avviato prima. La ratio di tale norma è di evitare che un medesimo<br />

incremento occupazionale possa essere “utilizzato” per due programmi differenti e che venga<br />

valutata la variazione occupazionale indotta da ciascuna iniziativa, facendo salvo,<br />

naturalmente, il caso in cui le previsioni del programma precedente non vengano rispettate;<br />

in tale ultimo caso, infatti, è possibile assumere il nuovo dato “a regime” del programma<br />

precedente purché l’impresa ne abbia fatto esplicita comunicazione alla banca<br />

concessionaria prima della presentazione della domanda relativa al secondo programma<br />

(tale comunicazione in corso di istruttoria, a meno che non mantenga inalterato l’incremento<br />

occupazionale del secondo programma, contravverrebbe il divieto di modificare i dati degli<br />

indicatori e determinerebbe la nullità della domanda) e previo accertamento che il<br />

conseguente scostamento dell’indicatore occupazionale del primo programma rientri nei<br />

limiti consentiti. Qualora per il primo programma sia stato assunto convenzionalmente un<br />

incremento occupazionale pari a zero (ammodernamenti, ristrutturazioni, trasferimenti puri e<br />

decrementi occupazionali), il relativo dato “a regime”, che sia inferiore, uguale o superiore<br />

a quello “precedente”, risulta ininfluente ai fini di cui si tratta e, inoltre, si potrebbe prestare<br />

a facili speculazioni proprio in contrasto con la richiamata ratio normativa. Ne deriva<br />

pertanto che, ai fini del calcolo dell’indicatore, per il secondo programma, in questi casi, il<br />

dato “precedente” non può che essere quello medio dei dodici mesi precedenti l’avvio o, a<br />

seconda dei casi, la data della domanda, come correttamente ha fatto l’impresa.<br />

12.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

12.33 - D. (Carisbo) (13.24) E’ confermato che un nuovo impianto con trasferimento, ai fini degli<br />

indicatori regionali, debba essere trattato come un ampliamento (come fa automaticamente il<br />

software I.P.I.)? (23 – 17/6/98) (indicatori, regionali, nuovo impianto\trasferimento)<br />

R. Si, se si tratta, come è certamente nel caso in esame, di un nuovo impianto convenzionale.<br />

12.34 - D. (BNL) Relazione finale – dall’esame del libro matricola emerge quanto segue:<br />

� Una dipendente, assunta il 30/5/1994 e dismessa il 19/5/1997, risulta in aspettativa non<br />

retribuita (su richiesta della dipendente stessa) dall’1/8/1996 per un periodo di sei mesi;<br />

� Un’altra dipendente assunta il 10/8/1987 e dismessa il 3/6/1996, risulta in aspettativa (non<br />

retribuita) dall’1/12/1995 al 31/5/1996, anche in questo caso su richiesta della stessa.<br />

Tenuto conto che l’anno di verifica per il personale è il 1996, si chiede come conteggiare i<br />

due periodi di aspettativa nell’anno di riferimento. (24 – 16/04/99) (indicatori, occupazione,<br />

calcolo)<br />

R. Ai fini della rilevazione dell’incremento occupazionale, così come previsto dalla circolare<br />

38522/95 al punto 3.3, si deve prendere in considerazione il numero medio mensile dei<br />

dipendenti occupati a tempo determinato e indeterminato iscritti nel libro matricola e quindi<br />

anche in aspettativa. L’unica eccezione riguarda il personale in C.I.G.S. o con contratto di<br />

formazione e lavoro con periodo di formazione non maturato.<br />

12.35 - D. (Interbanca) La Società Alfa (il cui esercizio copre il periodo 1° gennaio – 31 dicembre)<br />

presentò in occasione del primo bando (maggio 1996) una richiesta di agevolazione per il<br />

programma di investimento intrapreso in uno dei suoi stabilimenti di produzione localizzato<br />

in zona obiettivo 2 con deroga. Tale programma di investimento terminò nel settembre 1997.<br />

Ai sensi del punto 3.3. della circolare n. 38522 del 15.12.1995, la rilevazione del numero dei<br />

dipendenti (ai fini del calcolo dell’indicatore n. 2) deve essere effettuata relativamente<br />

all’esercizio successivo a quello di entrata a regime degli impianti: nella fattispecie,<br />

l’esercizio compreso tra il 1.1.1998 e il 31.12.1998. Nel corso del mese di ottobre 1997, a<br />

seguito di un’operazione di cessione di ramo d’azienda, lo stabilimento in questione è stato<br />

ceduto alla Società Beta, che ha provveduto a fornire le informazioni e le dichiarazioni di cui<br />

alla circolare n. 247255 dell’8.5.1997. L’esercizio di quest’ultima società copre il periodo 1<br />

luglio – 30 giugno. Nel caso in esame si chiede se il periodo di valutazione del numero dei<br />

dipendenti (ai fini della determinazione dell’indicatore n. 2) è da ritenersi:<br />

1. l’esercizio compreso fra il 1° gennaio 1998 e il 31 dicembre 1998, utilizzando l’esercizio<br />

della Società Alfa (che peraltro non è più proprietaria dello stabilimento di produzione in<br />

questione);<br />

2. l’esercizio compreso fra il 1° luglio 1998 ed il 30 giugno 1999, utilizzando l’esercizio<br />

della Società Beta, in quanto tale risulterebbe l’esercizio successivo alla data di entrata a<br />

regime degli impianti (ancorché la Società non risultasse proprietaria dello stabilimento<br />

alla data di entrata a regime degli impianti). (24 – 16/04/99) (indicatori, occupazione,<br />

cessione di ramo d’azienda)<br />

R. L’esercizio a regime deve essere individuato con riferimento alla Società nei confronti<br />

della quale è stato o sarà emesso il decreto di concessione definitiva.<br />

12.36 - D. (M. Friuli V.G.) L'impresa X è stata agevolata sul terzo bando. In domanda,<br />

relativamente all'indicatore ambientale, ha risposto SI al punto C.3.1.1 conseguendo pertanto i<br />

cinque punti previsti in tale eventualità. Il programma d'investimenti è relativo ad un'unità<br />

produttiva nella quale si sviluppano due linee di produzione: a) stampaggio di materie<br />

plastiche, con un volume d'affari pari a circa trequarti del totale fatturato aziendale; b)<br />

produzione di stampi, con un volume d'affari pari ad un quarto del totale. L'impresa più<br />

12.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

recentemente ha informato che, da un'analisi di fattibilità, risulta possibile eseguire la<br />

certificazione ISO 14001 sulla linea produttiva dello stampaggio, già certificata ISO 9002,<br />

mentre si rende tecnicamente necessario rinviare l'estensione della certificazione alla linea di<br />

produzione di stampi, con la prospettiva di ottenerla successivamente all'esercizio di entrata a<br />

regime del programma agevolato. L'impresa ha chiesto di valutare se possa ritenersi corretto,<br />

in casi come quello sopra di parziale certificazione, ponderare l'indicatore, per esempio<br />

ancorandolo al volume d'affari. Nella fattispecie l'impresa potrebbe conseguire per i primi<br />

cinque indicatori ambientali il punteggio di 3/4 di 5, venendo meno un effetto distorsivo, tale<br />

da generare anche l'eventualità di una variazione negativa superiore al 30%. (24 – 16/04/99)<br />

(indicatori, ambientali, certificazioni)<br />

R. Come chiarimento indicato al punto 6.6 della circolare n. 234363/97, i dati dei punti C3.1<br />

e C3.2 della scheda Tecnica allegata al modulo di domanda “ si riferiscono all’intera unità<br />

produttiva interessata dall’iniziativa.” L’ipotesi prospettata nel quesito non è pertanto<br />

conforme alle norme e non può essere accolta. A tale riguardo, comunque, al di là<br />

dell’ipotesi di un eventuale differimento della data di entrata a regime (sempre,<br />

naturalmente, non oltre i 24 mesi dall’ultimazione del programma), si ritiene che l’impresa<br />

abbia adempiuto a quanto previsto dal punto C3.1.1 qualora la stessa abbia ottenuto la<br />

certificazione da parte del soggetto preposto o, quanto meno, che l’abbia richiesta (dopo,<br />

naturalmente, aver messo in atto tutti gli accorgimenti e gli adempimenti necessari), senza<br />

aver ricevuto un diniego da parte del soggetto certificatore medesimo. Qualora si configuri la<br />

mancata adesione al sistema di certificazione ambientale entro i termini previsti dalla<br />

normativa, e di conseguenza, l’azzeramento del punteggio relativo al punto C3.1.1, resta<br />

comunque salva la possibilità che l’impresa consegua un punteggio ridotto per il punto C3.1<br />

in relazione all’eventuale attuazione (sempre entro l’esercizio di regime) di una o più delle<br />

azioni previste ai punti C3.1.2 a C3.1.5.<br />

12.37 - D. (Mediovenezie) La richiesta riguarda un albergo che sta realizzando<br />

contemporaneamente un ampliamento della struttura, la cui spesa non è ammissibile ad<br />

agevolazione legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (perché agevolato con legge regionale) e altri interventi<br />

agevolabili (sala congressi, garage sotterranei, palestra fitness) intesi come servizi annessi. Il<br />

rapporto valore servizi annessi e valore globale dell'investimento è inferiore al 50%. Si<br />

richiede se in questo caso l'incremento occupazionale a regime può tener conto<br />

dell'incremento occupazionale determinato dall'intero programma d'investimento (agevolabile<br />

e non) oppure deve riferirsi esclusivamente agli investimenti ammessi oggetto della domanda.<br />

(25 – 11/05/99) (indicatori, occupazione, calcolo) TUR<br />

R. Il caso prospettato è analogo a quello trattato nella seduta del 6.2.97 (quesito Carisbo n.<br />

12.12 della raccolta), al quale si rimanda.<br />

12.38 - D. (Mediovenezie) (13.25) La Società richiedente è proprietaria di una struttura alberghiera<br />

e risulta iscritta come da legge 217/83. Anni orsono, tramite un contratto di affitto di azienda,<br />

la gestione è stata affidata a terzi. Ora dopo un passaggio di proprietà delle quote sociali,<br />

avvenuto alla fine del 1998, la nuova compagine ha deciso di riprendere la gestione diretta<br />

visto anche che il contratto di affitto è venuto a scadenza. All'inizio del corrente anno è stato<br />

assunto il personale già alle dipendenze della vecchia gestione. Il programma che la società<br />

intende realizzare, riguarda l'ampliamento della struttura alberghiera. Si tratta ora di definire i<br />

seguenti punti:- tipologia della iniziativa visto che la attività continua con soggetti diversi;-<br />

quali bilanci devono essere indicati in domanda : quello della proprietà, nel quale assume<br />

significato la gestione patrimoniale, o quello della gestione, nel quale assume significato la<br />

gestione economica; - calcolo dei dipendenti, considerato che nei 12 mesi antecedenti la<br />

12.15


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domanda, vi è stato il loro passaggio dalla società di gestione vecchia alla nuova. (25 –<br />

11/05/99) (indicatori, occupazione, calcolo) TUR<br />

R. Per quanto concerne la tipologia non v’è dubbio che non si tratti di “nuovo impianto; la<br />

tipologia da attribuire all’iniziativa, infatti, non è legata al soggetto che la promuove quanto<br />

alle caratteristiche ed alle finalità dell’iniziativa medesima. Nel caso prospettato, quindi,<br />

ancorché promossa da un “nuovo soggetto” che subentra, però nella gestione di una<br />

struttura esistente e funzionante potenziandola, l’iniziativa va considerata di ampliamento”.<br />

Per quanto concerne i dati e le informazioni da indicare nella Scheda tecnica, occorre<br />

distinguere tra quelli concernenti l’impresa e quelli concernenti l’iniziativa. I primi, e tra<br />

questi gli eventuali bilanci, la dimensione dell’impresa, gli estremi di iscrizione al registro<br />

delle imprese, ecc., devono riferirsi, appunto all’impresa in quanto esistente già prima<br />

dell’avvio dell’iniziativa da agevolare ed indipendentemente da quest’ultima; i bilanci, in<br />

particolare, devono poi essere posti a base dello sviluppo dell’eventuale parte numerica del<br />

business plan. I dati concernenti l’iniziativa, invece, devono evidenziare gli effetti<br />

dell’iniziativa medesima pur non riportando, qualora di difficile reperimento, quelli legati<br />

alla precedente gestione. Così, per quanto concerne il prospetto B8 della Scheda tecnica,<br />

andrà indicata sia la capacità produttiva “precedente” che quella “a regime”, mentre della<br />

produzione effettiva sarà sufficiente indicare il solo dato “a regime”; nel prospetto B9 della<br />

stessa scheda tecnica, il dato “a regime” da considerare, come indicato al puto 6.3 della<br />

circolare n. 1039080 del 19.3.99, “ è quello che rileva, rispetto al dato precedente, la sola<br />

variazione occupazionale strettamente riconducibile all’iniziativa”. Nel caso in esame,<br />

pertanto, seppure è probabile che il ”nuovo soggetto” che subentra nella gestione dell’unità<br />

locale non abbia avuto alcun dipendente nell’unità locale medesima nei dodici mesi<br />

precedenti l’avvio del programma e che ne avrà, nell’esercizio a regime, il numero<br />

necessario a gestire l’intera unità locale stessa, è chiaro che dovrà avere cura di evidenziare<br />

la sola variazione ridotta del programma; dovrà quindi indicare l’effettivo numero di<br />

dipendenti nei dodici mesi precedenti e, a regime, il primo incrementato di quelli strettamente<br />

legati al programma (indicando, così, a regime, un numero inferiore a quello che sarà<br />

effettivamente iscritto nel libro matricola nell’esercizio “a regime”), ovvero il numero dei<br />

dipendenti effettivamente previsto “a regime” per la conduzione dell’intera unità locale e,<br />

come dato relativo ai dodici mesi precedenti l’avvio del programma, il primo diminuito del<br />

numero di dipendenti strettamente legati all’iniziativa (così indicando, con riferimento ai<br />

dodici mesi precedenti l’avvio del programma, un numero di dipendenti superiore a quello<br />

effettivamente iscritto nel libro matricola dell’impresa in tale periodo). In ogni caso,<br />

comunque, la particolarità del caso e la chiave di lettura dei dati “convenzionali” esposti, a<br />

seconda dei casi, nell’esercizio “a regime” o nei dodici mesi precedenti, deve essere indicata<br />

nella parte descrittiva del business plan. Qualora l’impresa non interpreti in tal senso la<br />

normativa, deve essere la banca concessionaria a rettificare il dato in sede istruttoria.<br />

12.39 - D. (B. Napoli) Si chiede di chiarire se nel punto C3.2.5 della Scheda Tecnica per la<br />

richiesta delle agevolazioni (punto 6.6 della Circolare 20.11.97 n. 234363) ci si riferisce alla<br />

sola energia di processo o a tutta l’energia consumata. Il dubbio nasce dalle seguenti<br />

osservazioni:<br />

1) nel punto C3.2.4 della citata Scheda Tecnica si parla esplicitamente di “energia di processo<br />

consumata”, mentre nel punto C3.2.5 si fa riferimento al “totale dell’energia consumata”;<br />

2) al punto 6.6 della citata circolare si fa di nuovo riferimento al “totale dell’energia<br />

consumata” per quanto attiene all’energia da fonti alternative, mentre si parla di energia di<br />

processo per le altre fonti energetiche;<br />

3) nelle Istruzioni per la compilazione della Scheda Tecnica (All 11/c della citata circolare) si<br />

fa riferimento, invece, alla “energia di processo consumata” per quanto attiene al punto<br />

12.16


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

C3.2.5. Se si tratta di energia di processo, anche tenendo presente quanto stabilito nel corso<br />

della ventitreesima riunione del Comitato Tecnico Consultivo del 17.6.98 in risposta ad uno<br />

specifico quesito avanzato dal Banco di Napoli, ci si chiede come si può determinarne il<br />

valore (e le sue variazioni %) disponendo, come spesso accade, di un solo contatore? (Ciò è<br />

importante soprattutto quando non si tratta di “nuovo impianto”; in quest’ultimo caso, infatti,<br />

la sola presenza di tale tipo di energia porta, in pratica, all’assegnazione del relativo punto).<br />

(25 – 11/05/99) (indicatori, ambientali, energia)<br />

R. Il dato da indicare al punto C3.2.5 della Scheda Tecnica è quello riferito all’energia di<br />

processo consumata. E’ il concetto di energia di processo che deve essere inteso in senso<br />

estensivo e non letterale e ciò in forza del fatto che, per le imprese estrattive/manifatturiere,<br />

l’energia non di processo, ammesso che la si possa così definire ed individuare, è comunque<br />

trascurabile rispetto a quella strettamente di processo, mentre per le imprese di servizi non<br />

con caratteristiche industriali (quelle che presentano tali caratteristiche rientrano<br />

nell’ipotesi precedente), l’energia non di processo è praticamente inesistente. Va infine<br />

considerato che lo spirito della norma è quello di “premiare” chi incide positivamente sul<br />

risparmio energetico (qualunque sia la finalità del consumo), attraverso l'uso di una fonte<br />

energetica rinnovabile che non incida sui consumi di un bene esauribile quale le fonti di<br />

energia tradizionali.<br />

12.40 - D. (M. Toscano) Alcune regioni (Campania, Calabria e Sicilia) hanno attribuito un<br />

punteggio regionale diverso a seconda della categoria turistica (1,2,3,4,5, stelle) della struttura<br />

ricettiva gestita dal soggetto richiedente. Si ritiene che, laddove gli interventi oggetto della<br />

richiesta di agevolazione comportino un miglioramento qualitativo dei servizi offerti tale da<br />

determinare il passaggio a una categoria turistica diversa, si debba fare riferimento - in fase<br />

istruttoria - alla categoria della struttura ricettiva risultante nell'anno di entrata a regime del<br />

programma. L'eventuale mancato passaggio alla categoria turistica dichiarata comporterà' un<br />

ricalcolo del punteggio regionale in sede di accertamento finale, con le conseguenti verifiche<br />

disposte ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento. (25 – 11/05/99) (indicatori, regionali,<br />

verifica) TUR<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria.<br />

12.41 - D. (Centrobanca) Una società ha presentato domanda di agevolazioni ai sensi della L.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> a valere sui fondi del 3° bando (1° del 1998) e non è stata ammessa al contributo per<br />

insufficienza di fondi. Per la copertura finanziaria del programma di investimenti era previsto<br />

il ricorso a mezzi propri per il cui apporto la ditta intendeva ricorrere alla deroga di cui all’art.<br />

10.2 della circolare MICA n° 234363 del 20/11/1997. L’equilibrio della struttura finanziaria<br />

aziendale prima dell’avvio dell’investimento consentiva, infatti, di valutare positivamente tale<br />

modalità di apporto dei mezzi propri. La stessa domanda di agevolazioni è stata ripresentata<br />

invariata sul II° bando 1998, mantenendo valida la decorrenza delle spese a partire<br />

dall’01/01/1997, ed è stata ammessa al contributo. La società ci chiede, adesso, se può ancora<br />

usufruire della deroga di cui sopra per la copertura del programma di investimenti. (26 –<br />

4/08/99) (indicatori, mezzi propri, deroga punto 10.2)<br />

R. La richiesta della ditta è da accogliere in quanto la norma di cui al punto 10.2 della<br />

circolare si applica anche alle domande presentate sul 3° bando, qual è quella in esame.<br />

12.42 - D. (B. Napoli) (10.117) Oggetto: agevolazioni ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> VI Bando. In relazione al<br />

bando in oggetto rappresentiamo che, tra le domande pervenute, abbiamo rilevato delle<br />

fattispecie in ordine ad alcune problematiche, per le quali chiediamo di conoscere il Vs.<br />

orientamento in merito:<br />

12.17


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

a) I servizi annessi (pur sottoposti al limite del 50% in termini di spesa ammissibile) possono<br />

in alcuni casi avere dimensioni tali che il personale sia di gran lunga superiore in termini<br />

numerici a quello dell’attività ricettiva; come si computa in tal caso il personale, considerati<br />

anche gli effetti sulla graduatoria?<br />

b) Le spese per la costituzione e il mantenimento di un sito WEB proposte da una agenzia di<br />

viaggi sono ammissibili? (26 – 4/08/99) (indicatori, occupazione, servizi annessi TUR)<br />

R. In merito al primo quesito, il personale si computa per intero. Per quanto concerne il<br />

secondo, solo le spese di elaborazione per la formazione del sito sono ammissibili in quanto<br />

le altre sono assimilabili a pubblicità o attività commerciale.<br />

12.43 - D. (Carige) (10.120) Un'impresa operante nel campo delle riparazioni navali ha presentato<br />

istanza agevolativa legata esclusivamente all'acquisto di un'unita' idrodinamica ad altissima<br />

pressione, di due unita' di aspirazione delle polveri prodotte in sede di sabbiatura della carena<br />

delle navi e di quadro elettrico modulare per l'alimentazione dei cantieri mobili di bordo. Ci<br />

troviamo quindi di fronte ad investimento rappresentato da unita' mobili utilizzate all'esterno<br />

dell'unità' produttiva, più precisamente a bordo di navi tirate in secco nei bacini di carenaggio<br />

del Porto di Genova; l'investimento risulta chiaramente necessario per il ciclo di lavorazione<br />

dell'impresa che e' infatti costituito di due sole fasi: la preparazione della superficie metallica<br />

da trattare (sabbiatura o idropulitura); l'applicazione di prodotti vernicianti destinati a fornire<br />

la protezione anti-corrosiva. Per ciò' che concerne l'unita' produttiva dell'impresa si precisa<br />

che la stessa è ubicata nell'area portuale genovese (territorio Obiettivo 2) ma in essa avviene il<br />

mero ricovero dei mezzi e degli impianti mobili impiegati nell’attività in parola nonché<br />

l'effettuazione della manutenzione ordinaria sui beni predetti. A parere della scrivente (e visto<br />

altresì l'esito del quesito 10.94) decretare l'inammissibilità dell'iniziativa significherebbe di<br />

fatto sancire l'impossibilita', da parte di aziende appartenenti al comparto delle riparazioni<br />

navali, di accedere alle agevolazioni previste dalla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Va peraltro fatto rilevare che<br />

le predette lavorazioni possono essere effettuate - a norma di regolamento portuale - solo<br />

nell'ambito di bacini di carenaggio e quindi con la nave in secco. Per la stessa iniziativa si<br />

pone un ulteriore problema in relazione al punto C.3.2.3 (acqua di processo): l'impresa ha<br />

valorizzato con un duplice zero i campi relativi; ciò ci e' stato giustificato, nel business plan,<br />

con il fatto che l'acqua viene fornita alla richiedente dalla committenza e quindi non risulta<br />

quantificabile il consumo. Si nutrono dubbi circa la legittimità del comportamento<br />

dell'impresa che peraltro darebbe luogo - se avallato - all'attribuzione di un punto a valere<br />

sull'indicatore ambientale. (27 – 14/09/99) (indicatori, ambientali, acqua di processo)<br />

R. Per quanto concerne l’ammissibilità delle attrezzature mobili, si ribadisce quanto già più<br />

volte sottolineato, anche attraverso la citata risposta ai quesiti n. 10.94, e cioè che<br />

l’agevolabilità di tale tipo di beni è subordinata alla sussistenza delle rigide condizioni poste<br />

dalla normativa (art. 4, comma 1, lettera e del regolamento). Per quanto concerne<br />

l’indicatore ambientale, occorre preliminarmente evidenziare che l’attività svolta<br />

dall’impresa, per esplicita ammissione di quest’ultima nel business plan, comporta l’utilizzo,<br />

anche se non quantificabile, di acqua di processo e quindi si ritiene che l’indicazione “0” al<br />

punto C3.2.3 della Scheda Tecnica non sia rispondente alla realtà. La giustificazione addotta<br />

dall’impresa circa la impossibilità di quantificare i consumi non risponde, oltre tutto, a<br />

quanto previsto dalla normativa che, al punto 6.6 della circolare n. 234363 del 20.11.97,<br />

prescrive che l’impresa deve tenere a disposizione, per eventuali controlli e/o ispezioni, la<br />

documentazione idonea a comprovare i dati e/o le informazioni forniti, in assenza della quale<br />

deve essere attribuito un punteggio pari a zero.<br />

12.44 - D. (Studio finanziario) Si chiede come ci si debba comportare per l’attribuzione del<br />

punteggio regionale nel caso di investimenti volti alla realizzazione ovvero<br />

all’ampliamento/ammodernamento di strutture ricettive che comprendano, in parte non<br />

12.18


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

rilevante e comunque entro i limiti fissati dalla normativa, spese per servizi annessi definiti<br />

dalla Regione come ulteriori attività ammissibili. Si ritiene che in questi casi risulti<br />

penalizzante l’attribuzione dell’eventuale minor punteggio relativo all’ulteriore attività<br />

ammissibile (in stretta ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 1039556 del 20/5/99)<br />

soprattutto in presenza di ricavi generati dalla “ulteriore attività ammissibile” comunque<br />

marginali. (28 – 25/10/99) (indicatori, regionali, servizi annessi) TUR<br />

R. Qualora le strutture interessate siano configurabili come veri e propri “servizi annessi”<br />

della struttura ricettiva principale e, quindi, soggetti alle limitazioni ed alle condizioni poste<br />

dalla normativa, essi non vanno valutati ai fini dell’attribuzione del punteggio regionale. In<br />

caso contrario, vale la regola richiamata nel quesito. Al fine di valutare quale delle due<br />

ipotesi ricorra, si ritiene sia opportuno tenere in debito conto quanto al riguardo<br />

rappresentato dall’impresa nel business plan allegato alla domanda.<br />

12.45 - D. (Studio Finanziario) (2.56) Con riferimento all'apporto di mezzi propri utile ai fini del<br />

calcolo del primo indicatore, si chiede se sia ammissibile a tal fine la conversione di poste<br />

preesistenti di bilancio non solo nel caso di aumento di capitale (come espressamente previsto<br />

al punto 6.2 della Circolare 1039080/99 e richiamato nell'Allegato 14 della stessa) ma anche<br />

in caso di conferimento soci in c/aumento capitale, atteso che l'eventuale riduzione di detta<br />

posta segue le stesse regole previste per la riduzione del capitale sociale (possibile cioè solo<br />

in caso di perdite e capitale esuberante rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale). (29 –<br />

27/07/00) (indicatori, mezzi propri, conferimento soci in c/aumento) (TUR)<br />

R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, valida per il 6° bando della legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> (primo<br />

bando del turismo), consente un’utile valutazione, ai fini del capitale proprio, delle eventuali<br />

poste preesistenti solo nel caso in cui vengano convertite in aumento del capitale sociale e<br />

non anche in conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso.<br />

12.46 - D. (Mediocredito dell’Umbria) L’art. 6.2 della circolare esplicativa n. 900315 del<br />

14.07.2000 prevede che ai fini del calcolo dell’indicatore, la banca concessionaria può<br />

prendere in considerazione l’ammontare di mezzi propri indicato dall’impresa solo dopo aver<br />

valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto,<br />

alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell’impresa stessa.<br />

In tal senso la banca concessionaria, con riferimento all’ultimo bilancio approvato prima della<br />

presentazione del Modulo di domanda ed al relativo stato patrimoniale dell’impresa, redatto<br />

secondo gli artt. 2423 e seguenti c.c. o, per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità<br />

ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, al relativo "prospetto delle attività e passività",<br />

redatto con i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità ai suddetti artt. 2423 e seguenti<br />

c.c., deve rilevare se vi sia eccedenza di attività immobilizzate rispetto ai capitali permanenti.<br />

A tal fine la scrivente banca ritiene che i prelevamenti da parte dei soci che appaiono tra le<br />

attività dello Stato Patrimoniale indicati usualmente come crediti verso soci, siano da<br />

considerarsi a decurtazione del patrimonio netto della società e come tali peggiorativi del<br />

margine di struttura primario. (30 – 11/10/00) (indicatori, mezzi propri, prelevamento soci)<br />

R. Si concorda con l’opinione della banca.<br />

12.47 - D. (Banco di Sicilia) (2.58) APPORTO DI CAPITALE PROPRIO - PUNTO 6.2 DELLA<br />

CIRCOLARE 900315 DEL 14/7/2000 Si prospetta il caso di una società di capitali che ha un<br />

valore di margine di struttura talmente elevato da poter essere utilizzato ai fini dell’apporto di<br />

capitale necessario all’investimento proposto senza chiedere ulteriori esborsi ai singoli soci.<br />

Tale valore del margine di struttura è dato, oltre che dal capitale sociale, dalla presenza delle<br />

voci “conferimento soci in c/aumento capitale sociale” deliberato nel 1982 e “altre riserve”<br />

composte da importi maturati via via negli anni. Non vi sono, inoltre, nel bilancio ’99 mezzi<br />

di terzi a m.l.t. Ora, alla luce della circolare 900315 del 14/7/2000 si chiede di sapere se, ai<br />

12.19


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

fini dell’apporto di capitale proprio, il conferimento effettuato nel 1982 possa essere preso<br />

in considerazione previa ulteriore delibera nella quale si faccia riferimento al progetto ex<br />

legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e conseguentemente se il surplus del margine di struttura possa essere utilizzato<br />

ai fini dell’apporto di cui sopra. Infatti la succitata circolare al punto 6.2 farebbe intendere<br />

che sia per le delibere di perfezionamento di aumento e/o conferimento soci in c/aumento di<br />

capitale sociale che per l’utilizzo di riserve precedentemente costituite, si possano prendere in<br />

considerazione soltanto importi rinvenienti dall’ ‘anno solare di presentazione del modulo di<br />

domanda. Ciò impedirebbe la possibilità di una nuova delibera di perfezionamento del<br />

conferimento soci effettuato nel 1982 peraltro ancora presente nel 1999. Questa Banca<br />

concessionaria considera restrittiva tale circostanza e riterrebbe possibile l’utilizzo delle<br />

somme come sopra specificato. (30 – 11/10/00) (indicatori, mezzi propri, conferimento soci<br />

in c/aumento)<br />

R. Il concorso di capitale proprio previsto nel quesito (che configura la modalità del<br />

“capitale preesistente”) non rientra nelle forme previste dalla normativa vigente.<br />

12.48 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Ai sensi del punto 6.6 della circolare n. 234363/1997, le<br />

imprese operanti nel settore dei servizi, la cui attività non era assoggettabile né al sistema<br />

comunitario ecoaudit (EMAS) né a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione<br />

ambientale (ISO 14001), ai fini della determinazione dell'indicatore ambientale, potevano,<br />

comunque, conseguire il punteggio massimo, pari a 5 punti, previsto per la prima parte del<br />

questionario di cui al punto C3.1 della Scheda Tecnica, contrassegnando la risposta "Altro" al<br />

quesito C3.1.1 e fornendo una risposta positiva a tutti gli altri quattro quesiti (dal C3.1.2 al<br />

C3.1.5), anche in assenza di adesione a sistemi normati di certificazione ambientale (EMAS e<br />

ISO 14001). Ciò al fine di evitare un pregiudizio per dette società, potendo, all'epoca, la<br />

certificazione ambientale conseguirsi solo per le attività estrattive e manifatturiere. Dal<br />

momento che la possibilità di adesione a sistemi normati di certificazione ambientale è stata<br />

attualmente estesa a quasi tutte le attività economiche, si chiede se per le iniziative già<br />

agevolate a valere sul 3° e 4° bando della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> operanti nel settore dei servizi, ai fini<br />

del calcolo dell'indicatore ambientale a consuntivo, possa essere riconosciuto un punteggio<br />

pari a cinque alla prima sezione del punto C3 (sezione C3.1), applicando il citato criterio<br />

innanzi richiamato e, quindi, in sostanza, nel caso di soddisfacimento dei soli traguardi di cui<br />

ai punti da C3.1.2 a C3.1.5, ovvero, in analogia a quanto già disposto per le imprese estrattive<br />

e manifatturiere, sia altresì necessario, ottenere entro la fine dell'esercizio a regime, per<br />

conseguire detto punteggio, la certificazione EMAS o ISO 14001. (34 – 02/10/01)<br />

(indicatori, ambientale, ricalcolo a consuntivo)<br />

R. Alle domande delle imprese di servizi del 3° e 4° bando non può che applicarsi la<br />

normativa al tempo vigente. Per il caso in questione, pertanto, alle imprese che a consuntivo<br />

avranno dimostrato di aver adempiuto a quanto previsto dai punti da C3.1.2 a C3.1.5, verrà<br />

attribuito un punto per ciascun adempimento, attribuendo cinque punti qualora l’impresa<br />

abbia adempiuto a tutte e quattro le ipotesi. Dal momento che, inoltre, contrariamente a<br />

quanto possibile alla data di presentazione della domanda, anche per le imprese di servizi è<br />

oggi consentita l’adesione ad uno dei sistemi di certificazione ambientale ISO 14001 o<br />

EMAS, si ritiene che nel caso in cui un’impresa di servizi dimostri a consuntivo di avere<br />

aderito ad uno di tali sistemi, la stessa possa godere dei cinque punti come previsto per le<br />

imprese estrattive e manifatturiere.<br />

12.49 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Una società ha ottenuto i contributi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> sul<br />

3° bando. Con riferimento all’indicatore ambientale, l’azienda evidenzia che nell’”esercizio<br />

precedente” (1996) la normativa di riferimento non considerava tra i rifiuti speciali non<br />

pericolosi e pericolosi alcuni dei rifiuti che attualmente, invece, vengono classificati tali.<br />

L’impresa, al fine di raffrontare i dati “precedente” e “a regime”, sostiene che si dovrebbe<br />

12.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

effettuare una comparazione omogenea tra i due esercizi, non prendendo in considerazione,<br />

tra i dati a regime, quelli relativi ai “nuovi” rifiuti speciali. Questa Banca ritiene di dover<br />

accogliere la tesi dell’impresa, depurando i dati “a regime” da quelli relativi ai nuovi rifiuti<br />

speciali. (34 – 02/10/01) (indicatori, ambientale, dati precedente e a regime)<br />

R. Si concorda con l’opinione della banca concessionaria.<br />

12.50 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (9.1.179 – 14.8) Si presenta il caso di un’ impresa di<br />

costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore<br />

degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT ’91: 45.25) L’azienda per la sua particolare<br />

attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche.<br />

Attualmente l’azienda è nell’anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria<br />

del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l’incremento occupazionale ai fini del<br />

progetto <strong>488</strong> presentato dalla stessa azienda sull’ottavo bando. Il problema che si pone<br />

presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di<br />

armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un’unità locale, poiché le<br />

macchine rincalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l’azienda opera ricade<br />

geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del<br />

compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l’incremento<br />

occupazionale di tale cantiere. (38 – 20/02/03) (indicatori, occupazione, attività di impresa<br />

di costruzioni che insiste su due o più territori)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle<br />

imprese di costruzioni, consente l’ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità<br />

produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree<br />

ammissibili di un’unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due<br />

regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8 della<br />

richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o più<br />

territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore<br />

superficie dell’unità produttiva stessa.<br />

12.51 - D. (BNL) (2.71) Una s.r.l. agevolata sul quarto bando ha provveduto ad immettere i mezzi<br />

propri necessari per la realizzazione dell'investimento in parte con versamenti dei soci<br />

(aumento di capitale e conferimento soci in c/aumento capitale sociale), in parte con<br />

accantonamento utili in apposita riserva ed in parte mediante l'utilizzo di riserve iscritte nel<br />

patrimonio netto determinate nel seguente modo:<br />

- Procedendo, nell'arco di realizzazione dell'investimento, alla rivalutazione di un cespite<br />

industriale di proprietà, iscritto in Bilancio per un valore inferiore a quello di mercato,<br />

- all'iscrizione di una riserva di rivalutazione soggetta ad imposta sostitutiva, avvalendosi<br />

dell'agevolazione prevista dalla legge 342/2000,<br />

- alla successiva vendita dello stesso, ad un valore pari a quello di rivalutazione, ad una<br />

società immobiliare facente capo allo stesso gruppo familiare promotore dell'iniziativa<br />

agevolata.<br />

Posto che la vendita dell'immobile ha generato una effettiva immissione di liquidità, con il<br />

presente quesito si richiede se la riserva di rivalutazione sopraindicata possa essere<br />

assimilabile a riserve di utili o, in alternativa, se la riserva costituita, anche se non trasformata<br />

in aumento di capitale sociale o conferimento soci in c/aumento capitale sociale, possa essere<br />

utilmente considerata ai fini della valutazione dello scostamento dell'indicatore relativo. (39 –<br />

2/10/03) (indicatori, mezzi propri, riserve di rivalutazione)<br />

R. Com’è ben noto, le riserve di rivalutazione non rientrano tra le ipotesi regolate dalla<br />

circolare n. 234363 del 20.11.1997 laddove quest’ultima regola la possibilità che gli aumenti<br />

del capitale sociale ovvero i conferimenti dei soci in c/aumento del capitale sociale stesso<br />

12.21


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

possano essere definiti con mezzi diversi da quelli freschi. Peraltro, ammesso e non concesso<br />

che si possa superare tale aspetto, occorrerebbe comunque rilevare un’altra circostanza<br />

negativa, costituita dal fatto che la riserva di cui si tratta non è stata neanche convertita in<br />

aumento del capitale sociale né in conferimento dei soci in c/aumento del capitale sociale,<br />

come necessariamente previsto dalla citata circolare ai fini della determinazione<br />

dell’indicatore relativo al capitale proprio.<br />

12.52 - D. (Italease) (13.33) Una società in accomandita semplice ha presentato una domanda di<br />

ampliamento di una struttura ricettiva classificata “albergo a 3 stelle”. Il programma prevede,<br />

tra l’altro, la realizzazione di un bar in un apposito locale accessibile anche dall’esterno.<br />

Attualmente esiste un angolo bar nella sala colazioni ad esclusivo utilizzo degli ospiti<br />

dell’albergo. In fase di istruttoria è emerso che manca, in capo alla società richiedente, la<br />

piena disponibilità dei locali da adibire a tale destinazione. Si chiede al Comitato Tecnico se<br />

sia possibile stralciare la parte di investimenti relativi al bar (servizio annesso) e ritenere<br />

ammissibile il progetto modificando la tipologia dello stesso da ampliamento ad<br />

ammodernamento. Se tale soluzione venisse confermata si chiede come comportarsi con il<br />

dato occupazionale. (40 – 31/10/03) (indicatori, occupazione, tipologia investimento) TUR<br />

R. La mancata disponibilità del locale ove realizzare il bar è senz’altro motivo di esclusione<br />

della relativa spesa dal programma di investimenti da agevolare, a meno che il venir meno di<br />

tale spesa non ponga in discussione la validità dell’intero programma, cosa che<br />

comporterebbe un esito istruttorio negativo per l’intera domanda. Per quanto concerne il<br />

dato occupazionale, esso andrà naturalmente computato al netto degli addetti al bar. In<br />

merito, infine, alla tipologia, si ritiene indispensabile procedere alla modifica della stessa<br />

qualora ne sussistano le motivazioni, ricordando che l’ampliamento presuppone<br />

necessariamente anche un incremento dell’occupazione, ivi compreso il caso in cui il<br />

programma riguardi esclusivamente la realizzazione o il potenziamento dei “servizi<br />

annessi”.<br />

12.53 - D. (Italease) Un'azienda ha presentato la domanda di agevolazione ai sensi della <strong>488</strong>/<strong>92</strong> 14°<br />

bando per un programma d'investimento di euro 500.000 con una previsione di apporto di<br />

mezzi propri di euro 300.000. Nel caso in cui l’azienda dovesse ridurre negli anni di<br />

realizzazione del programma il patrimonio netto, si richiede se tale riduzione vada integrata e<br />

quindi l'incremento dei mezzi propri valido ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> sia dato dai 300.000<br />

euro previsti in domanda più gli importi necessari per integrare le riduzioni effettuate, oppure<br />

se tali riduzioni devono considerarsi ininfluenti. (40 – 31/10/03) (indicatori, mezzi propri,<br />

riduzione del patrimonio netto)<br />

R. Nel caso in cui si tratti di un’impresa individuale, dal momento che il capitale proprio è<br />

pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno<br />

degli anni solari di realizzazione del programma, l’eventuale riduzione dovrà essere<br />

integrata. Negli altri casi, si terrà conto solo degli apporti dell’impresa effettuati secondo i<br />

criteri e le modalità fissati dalla normativa, ad eccezione del caso in cui gli apporti stessi<br />

siano determinato da utili accantonati e la riduzione del patrimonio netto sia determinata da<br />

perdite che dovranno quindi essere portate in detrazione.<br />

12.54 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Si presenta il caso di un’impresa agevolata per la quale<br />

risulta necessario, a causa dello slittamento nell’avvio a realizzazione dell’investimento,<br />

provvedere al ricalcolo dei dipendenti relativi ai dodici mesi antecedenti l’avvio a<br />

realizzazione dell’investimento. Dall’analisi del libro matricola emerge che la stessa assume<br />

la maggior parte dei dipendenti con contratto di lavoro a prestazione saltuaria, che non<br />

prevede un numero stabilito di ore settimanali da svolgere, bensì prevede che il numero di ore<br />

12.22


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da prestare vengano di volta in volta stabilite da accordi tra il dipendente ed il datore di<br />

lavoro.<br />

Alla luce del particolare contratto pertanto nel caso in cui il conteggio dei dipendenti venga<br />

effettuato, non sulla base della sola iscrizione dello stesso sul libro matricola, ma sulla base<br />

del libro presenze e delle ore effettuate, il valore che emerge risulta molto ridotto. Si<br />

richiedono chiarimenti circa il corretto metodo da seguire per effettuare il ricalcolo dei<br />

dipendenti, che dovrà essere applicato sia per i dodici mesi antecedenti che per l’anno di<br />

regime. (40 – 31/10/03) (indicatori, occupazione, contratti a prestazione saltuaria)<br />

R. Si ritiene che alla luce della peculiarità del contratto di lavoro il dipendente assunto con<br />

contratto di lavoro a prestazione saltuaria debba essere considerato alla stessa stregua del<br />

dipendente assunto con contratto di lavoro part time e pertanto il conteggio debba essere<br />

effettuato sulla base, non solo dell’iscrizione sul libro matricola dello stesso, ma anche sulla<br />

base delle ore effettivamente lavorate e desumibili dal libro presenze in rapporto al numero<br />

di ore fissate dal contratto collettivo di riferimento.<br />

12.55 - D. (MPS Merchant) (2.75) Si pone il caso di un’impresa individuale che, dopo aver<br />

presentato la richiesta di agevolazione a fine anno 2000, ha avviato gli investimenti nell’anno<br />

2002 completando gli stessi alla fine del presente esercizio sociale (31/12/2003). Può tale<br />

impresa, ai fini dell’apporto del capitale proprio, considerare utilmente le variazioni del<br />

patrimonio netto intervenute a partire dall’anno solare 2000 e fino all’esercizio 2003 ? La<br />

circolare n° 900315 del 14/7/2000 al punto 6.2 recita : “il capitale proprio investito o da<br />

investire nel programma (…) è costituito dagli aumenti del capitale sociale e/o dai<br />

conferimenti dei soci in conto aumento del capitale stesso (…) versati, anche da parte delle<br />

ditte individuali, in un’unica o più soluzioni, a partire dall’anno solare di presentazione del<br />

Modulo di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la<br />

data di ultimazione medesima (…)”. Tuttavia – con esplicito riferimento alle ditte individuali<br />

– ad un successivo capoverso dello stesso punto 6.2 si precisa che:”il capitale proprio è pari<br />

alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai bilanci relativi a ciascuno degli<br />

anni solari di realizzazione del programma”. Si ritiene che sia corretto attenersi alla<br />

previsione normativa contenuta al primo capoverso del punto 6.2 della circolare n.<br />

900315/2000 e dunque considerare validamente, ai fini della verifica dell’apporto di capitale<br />

proprio, le variazioni del patrimonio netto intervenute tra l’anno 2000 e l’anno 2003. Si<br />

chiede conferma di tale interpretazione della normativa.<br />

D. (Banca dell’Umbria 1462) Con riferimento agli apporti di mezzi propri investiti a fronte<br />

di iniziative agevolate le circolari esplicative prevedono, per le imprese individuali, al punto<br />

6.2, che “..il capitale proprio è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti<br />

dai bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. Con<br />

riferimento all’anno solare di ultimazione del programma d’investimenti, la normativa<br />

disciplina soltanto il caso delle società, riconoscendo al programma pro-quota gli eventuali<br />

relativi utili maturati. A parere di questa Banca, si ritiene che il punto 6.2 della circolare,<br />

relativamente alle ditte individuali, introduca una deroga alla regola generale, considerando<br />

validi “gli incrementi di patrimonio netto degli anni solari…” Alla luce di quanto sopra si<br />

chiede di rivedere la risposta al quesito posto da MPS Merchant (cfr. 38° riunione del CTC).<br />

D. (Centrobanca SF) Il caso in questione riguarda gli accertamenti inerenti la corretta<br />

determinazione del patrimonio netto iniziale delle ditte individuali ai fini della verifica<br />

dell’indicatore n. 1 che, come precisato al punto 6.2 delle circolari ministeriali di attuazione<br />

della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, “è pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai<br />

bilanci relativi a ciascuno degli anni solari di realizzazione del programma”. La ditta chiede al<br />

riguardo che l’ammontare del patrimonio netto iniziale sia determinato partendo dal<br />

“prospetto delle attività e passività” dell’esercizio precedente l’avvio a realizzazione del<br />

12.23


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

programma opportunamente rettificato sulla base delle variazioni intervenute prima dell’avvio<br />

a realizzazione del programma stesso per effetto ad esempio della distribuzione di utili nel<br />

frattempo già avvenuta. (41 – 17/12/03) (indicatori, mezzi propri, imprese individuali)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000 ha introdotto, a partire dal bando del 2000, alcune<br />

rilevanti modifiche rispetto ai criteri ed alle modalità validi per i bandi precedenti e fissati,<br />

da ultimo, con la circolare n. 234363 del 20.11.1997. Tra tali modifiche si richiama, per<br />

quanto qui interessa, la determinazione del capitale proprio relativo al programma da<br />

agevolare a partire dall’anno solare di presentazione del Modulo di domanda (la previsione<br />

precedente decorreva dall’anno solare di avvio a realizzazione del programma). Esaminando<br />

più nel dettaglio la specifica questione evidenziata nel quesito, si rileva che, mentre la prima<br />

parte del punto 6.2 richiamata è stata oggetto delle suddette modifiche, la seconda, invece, è<br />

rimasta inalterata. Per tale ragione, oltre che per assicurare par condicio a tutte le imprese<br />

(individuali e non), si ritiene che la detta seconda parte del punto 6.2 richiamata debba<br />

essere intesa come un refuso determinatosi nel momento dell’introduzione delle modifiche al<br />

testo della circolare. Premesso quanto sopra, si ritiene che per le imprese individuali il<br />

capitale proprio sia pari alla somma delle variazioni del patrimonio netto risultanti dai<br />

bilanci relativi a ciascuno degli anni solari a partire da quello di presentazione del Modulo<br />

di domanda e fino a quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di<br />

ultimazione medesima.<br />

Per quanto concerne il secondo quesito, adottata la sopra esposta interpretazione della<br />

circolare, ne discende che anche per le imprese individuali la determinazione del capitale<br />

proprio, ancorché riferita alla somma delle variazioni del patrimonio netto degli anni solari<br />

specificati, non può sottrarsi alla previsione che considera i versamenti in tali anni“… fino a<br />

quello di ultimazione del programma e, comunque, non oltre la data di ultimazione<br />

medesima". Pertanto, come per gli utili o gli ammortamenti anticipati nonché per le eventuali<br />

perdite non ripianate, anche la variazione del patrimonio netto dell’anno solare di<br />

ultimazione del programma rispetto a quello dell’anno precedente dovrà essere computata<br />

(in senso positivo ma, ove ricorra, anche in senso negativo) in proporzione ai mesi dello<br />

stesso anno solare di ultimazione interessati dal programma medesimo, fatte salve le<br />

eventuali poste del patrimonio netto imputabili inequivocabilmente ad una data certa<br />

antecedente l’ultimazione del programma. Si conferma, pertanto, la risposta fornita allo<br />

specifico quesito MPS Merchant nella 38 a riunione.<br />

Per quanto concerne, infine, il terzo quesito, l’ammontare del patrimonio netto iniziale,<br />

rispetto al quale rilevare le variazioni del patrimonio netto, è quello dell’anno solare<br />

precedente quello di presentazione del Modulo di domanda.<br />

12.56 - D. (SanpaoloIMI) (3.17) Si presenta il caso di un’azienda che ha un notevole numero di<br />

collaboratori coordinati e continuativi iscritti nel libro matricola per la posizione INPS e<br />

INAIL.<br />

Si chiede di sapere se i suddetti collaboratori, presenti in azienda anche da più anni (dal<br />

2001), debbano essere conteggiati ai fini della dimensione aziendale e nel punto c3<br />

(occupazione) della scheda tecnica. (41 – 17/12/03) (indicatori, occupazione, collaboratori<br />

coordinati e continuativi)<br />

R. I collaboratori coordinati e continuativi non sono dipendenti dell’impresa, come richiesto<br />

dalla normativa, non sussistendo il vincolo di subordinazione. Tale considerazione vale sia<br />

con riferimento alla determinazione della dimensione aziendale che con riferimento al calcolo<br />

dell’indicatore occupazionale.<br />

12.57 - D. (Prominvestment) (2.76) Verifica apporti di mezzi propri – modalità per ripianare<br />

eventuali perdite - Si pone il caso di un’impresa che, ai fini dell’apporto di mezzi propri<br />

previsto dalla Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, si è avvalsa di utili ed ammortamenti anticipati accantonati negli<br />

anni solari di realizzazione del programma. Dal bilancio approvato nell’esercizio relativo alla<br />

12.24


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

chiusura del programma risultano perdite consistenti che l’impresa ha tempestivamente<br />

ripianato in sede di approvazione del bilancio. Nel dettaglio la società ha coperto la perdita,<br />

nel rispetto delle norme previste dalla normativa civilistica, mediante l’utilizzo di riserve<br />

disponibili esistenti. Si chiede se tale modalità utilizzata per ripianare la perdita sia<br />

compatibile con quanto previsto dalla normativa nel punto 6.8 della Circolare n. 900315 del<br />

14/7/2000 o se, come sembrerebbe emergere dal contenuto dello stesso punto, la società<br />

debba necessariamente effettuare la copertura mediante versamenti di mezzi freschi da parte<br />

dei soci, da comprovare attraverso le relative contabili bancarie. (42 – 07/06/04) (indicatori,<br />

mezzi propri, perdite d’esercizio)<br />

R. Il punto 6.8 della circolare n. 900315/00, relativamente alla possibilità di utilizzare utili<br />

prodotti nel corso degli anni di realizzazione del programma ai fini della verifica a<br />

consuntivo del capitale proprio effettivamente destinato al programma agevolato, prevede<br />

che, qualora dal bilancio approvato ovvero dalla dichiarazione dei redditi presentata relativi<br />

all’anno solare di ultimazione del programma agevolato medesimo risultino perdite tali da<br />

determinare uno scostamento ai fini dell’indicatore n. 1 superiore ai limiti consentiti,<br />

l’impresa deve comprovare di aver ripianato le perdite nei termini previsti, con le modalità<br />

consentite dal codice civile e attraverso le contabili bancarie dei relativi versamenti da parte<br />

dei soci. Tale disposizione non può che intendersi nel senso che le contabili bancarie sono<br />

richieste solo nel caso in cui la copertura delle perdite sia effettuata tramite versamento di<br />

mezzi freschi, fermo restando, per le altre modalità previste dal codice civile, i relativi<br />

elementi probatori. Resta ferma, comunque, da parte della banca concessionaria, la verifica<br />

che le riserve:<br />

- in conto futuro aumento capitale sociale costituita con gli utili preesistenti;<br />

- ammortamenti anticipati;<br />

utilmente costituite (ai fini normativi in parola) per la copertura dell’investimento, non siano<br />

state intaccate per la copertura di dette perdite.<br />

12.58 - D. (Unicredit) (7.59) Con riferimento ad alcune domande, si presentano i casi in cui le<br />

aziende nella scheda tecnica dichiarano di voler acquistare nell’ambito del programma dei<br />

macchinari innovativi.<br />

A corredo della documentazione sono state prodotte perizie che però non risultano giurate<br />

(come invece è previsto dalla circolare).<br />

E’ possibile sulla base di quanto prodotto richiedere un ‘integrazione ?<br />

Nel caso contrario la banca deve azzerare l’indicatore relativo oppure procedere al rigetto<br />

della domanda stessa?<br />

D. (Unicredit) Il punto 5.3 della Circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prescrive che il<br />

modulo di domanda deve essere corredato, pena l’invalidità della domanda, di tutta la<br />

documentazione di cui all’allegato 12, in quanto necessaria per l’espletamento dell’attività<br />

istruttoria.<br />

L’allegato n. 12 punto 11) richiede la trasmissione, entro la scadenza del bando, delle<br />

documentazioni previste per il riconoscimento delle premialità di cui al punto 6.5.<br />

Qualora un’impresa abbia richiesto nei punti C2 della Scheda tecnica il riconoscimento delle<br />

premialità/maggiorazioni ma non abbia trasmesso la relativa documentazione probatoria, si<br />

chiede se la domanda debba essere considerata non valida ai sensi del sopraccitato punto 5.3 o<br />

se si possa considerare comunque valida la domanda non riconoscendo tuttavia le<br />

maggiorazioni richieste.<br />

D. (Unicredit) Il punto 6.5 lettera d) della Circolare prevede che le imprese richiedenti<br />

trasmettano, entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande, copia<br />

dell’atto di fusione, certificati CCIAA, copia degli ultimi tre bilanci approvati riferiti alle<br />

imprese che hanno partecipato alla fusione, dichiarazioni del legale rappresentante<br />

dell’impresa risultante dalla fusione, redatte secondo lo schema di cui all’allegato n. 21,<br />

12.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

attestanti il possesso del requisito di PMI da parte di ciascuna delle predette imprese, nonché<br />

copia delle documentazioni contabili comprovanti il valore del fatturato utile al fine di<br />

dimostrare il collegamento economico di cui sopra.<br />

L’allegato 12, tra la documentazione da trasmettere entro la chiusura dei termini, prevede al<br />

punto 11 le documentazioni previste per il riconoscimento delle premialità di cui al sopra<br />

riportato punto 6.5.<br />

Si presenta il caso di un’impresa che in Scheda Tecnica ha selezionato al punto C2.4 la<br />

casella “sì” per la premialità concernente operazioni di fusione senza allegare tuttavia la<br />

documentazione di cui sopra.<br />

Si chiede di chiarire se in tale fattispecie sia necessario ritenere non valida la domanda ai<br />

sensi del punto 5.3 della Circolare oppure sia possibile istruire la domanda senza riconoscere<br />

la richiesta di premialità.<br />

D. (Centrobanca) Dalla lettura dell’art. 7, comma 3 del Decreto 1° febbraio 2006,<br />

sembrerebbe che, nel caso in cui in scheda tecnica siano stati indicati investimenti innovativi,<br />

la domanda presentata priva della perizia giurata rilasciata da un tecnico abilitato ai sensi del<br />

punto 6.3 della circolare n°980902 del 23/3/06, ai fini della valutazione dell’indicatore n°2,<br />

sia da rigettare in quanto priva degli elementi per il calcolo dell’indicatore. Si richiede parere<br />

del CTC.<br />

D. (Italease) La richiedente ha indicato nella scheda tecnica investimenti innovativi senza<br />

presentare la prescritta perizia giurata rilasciata da un tecnico iscritto all'Albo. In tali casi si<br />

richiede se la domanda debba essere rigettata ovvero, come riteniamo più corretto, se la<br />

domanda debba essere accolta considerando come "non innovativi" i beni per i quali non è<br />

stata prodotta la perizia con conseguente mancato riconoscimento della premialità.<br />

Si richiede inoltre, sempre con riferimento a domande nelle quali sono presenti beni<br />

innovativi e la relativa perizia sia stata redatta in maniera conforme a quanto indicato al punto<br />

6.3 della circolare, se l'attività istruttoria debba limitarsi per quanto attiene al carattere<br />

innovativo degli stessi alla mera conformità del testo della perizia rispetto alle richiamate<br />

disposizioni della circolare stessa, senza entrare nel merito del carattere innovativo dei beni,<br />

come riteniamo corretto. (44 – 13 e 20/11/2006) (indicatori, investimenti innovativi, perizia<br />

giurata)<br />

R. Il punto 5.3 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 prevede che la domanda non<br />

corredata della documentazione di cui all’allegato 12 alla predetta circolare necessaria per<br />

l’espletamento dell’attività istruttoria debba essere considerata non valida. La perizia<br />

giurata riguardante gli investimenti innovativi e le altre documentazioni previste a supporto<br />

della richiesta delle maggiorazioni degli indicatori di cui al punto 6.5 della suddetta<br />

circolare non costituiscono elementi preguidiziali per l’espletamento dell’attività istruttoria<br />

della domanda, ma riguardano solo quella parte dell’attività istruttoria volta a valutare il<br />

riconoscimento dell’indicatore di innovatività o delle premialità richieste ; pertanto, la loro<br />

mancanza non determina la decadenza della domanda bensì, rispettivamente, un valore nullo<br />

dell’indicatore n. 2 e il mancato riconoscimento delle maggiorazioni eventualmente<br />

richieste. Infine, con riferimento alla perizia, l’asseveramento previsto dalla circolare<br />

costituisce requisito formale di validità richiesto ad substantiam e pertanto la sua mancanza<br />

costituisce motivo di invalidità della perizia stessa; pertanto, anche in tale evenienza, il<br />

valore dell’indicatore n. 2 è assunto pari a 0.<br />

12.59 - D. (Centrobanca) Si presenta il caso di una società che ha presentato domanda per un<br />

programma di investimenti (ampliamento) finalizzato alla produzione di energia. Tale<br />

impresa svolge principalmente attività di produzione di farine proteiche e grassi animali e<br />

vegetali. Ai fini dell’ottenimento della premialità, è stata presentata la certificazione UNI EN<br />

ISO 14001riferita alla seconda attività, non oggetto della presente iniziativa.<br />

12.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Al punto 6.5 lettera c) della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006 è stabilito che, per le<br />

imprese che alla data di presentazione del Modulo di domanda abbiano già aderito a sistemi<br />

internazionali riconosciuti di certificazione ambientale ISO 14001 e EMAS, è riconosciuta<br />

una premialità dello 0.5%. Si ritiene, che detta certificazione, sia comunque valida ai fini<br />

dell’assegnazione della premialità in quanto attribuita alla società. Si chiede conferma di tale<br />

valutazione .<br />

D. (Interbanca) Una società che ha presentato domanda di agevolazioni a valere sul 31°<br />

bando 2006 (Industria) ha indicato in scheda tecnica di avere già aderito ad un sistema di<br />

gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001, rispondendo “Sì” al quesito<br />

posto al punto C2.3.2.<br />

A supporto di tale affermazione, la società ha presentato certificato di rispondenza del<br />

Sistema Ambientale Aziendale alla norma citata, riferito però ad un’unità produttiva diversa<br />

da quella oggetto del programma di cui alla domanda di agevolazioni, la quale, invece, non è<br />

ancora certificata.<br />

Si ritiene che in questo caso possa comunque essere riconosciuto l’incremento dello 0,5 %<br />

degli indicatori del progetto previsto dal punto c) del punto 6.5 della Circolare Ministeriale<br />

n° 980902 del 23.03.2006, atteso che in tale punto della Circolare è richiesto che sia l’impresa<br />

(e non l’unità produttiva) ad avere già aderito al sistema di certificazione. (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (indicatori, premialità, certificazione ambientale)<br />

R. Si concorda con la Banca concessionaria.<br />

12.60 - D. (Centrobanca) Con riferimento a quanto previsto dal punto 6.5 lettera b) della circolare<br />

ministeriale 980902 del 23/03/2006 ed alla luce dell’integrazione introdotta dalla circolare<br />

7942 del 01/08/2006, al fine di adottare una uniformità di comportamento da parte di tutti i<br />

soggetti concessionari, si rende necessario chiarire il valore del fatturato da prendere in<br />

considerazione per l’attribuzione di detta maggiorazione. In particolare si chiede se detto<br />

valore debba essere:<br />

A) quello indicato nel rigo VA 33 del modello di dichiarazione annuale IVA ovvero<br />

l’ammontare complessivo delle esportazioni di beni effettuate nell’anno, risultanti dalle<br />

dichiarazioni doganali, di cui all’art. 8, primo comma, lettere a) e b) del D.P.R. 633/1972,<br />

tra le quali sono ricomprese anche:<br />

– le cessioni, nei confronti dei cessionari o commissionari di questi, eseguite mediante<br />

trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio dell’Unione Europea, a cura o a nome del<br />

cedente o dei suoi commissionari;<br />

– le cessioni di beni prelevati da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del<br />

territorio dell’Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lett. g) del D.L. n. 331/1993);<br />

B) quello indicato nel rigo VE 30 del modello IVA che include l’ammontare delle<br />

esportazioni e delle altre operazioni non imponibili che concorrono alla formazione del<br />

plafond di cui all’art. 2, comma 2, della legge 18 febbraio 1997, n. 28.<br />

D (Interbanca) Si presenta il caso di un’azienda che, quale valore delle esportazioni dirette,<br />

dichiara la sommatoria dei righi della dichiarazione annuale IVA VE30 (Operazioni non<br />

imponibili di cui al comma 1 degli articoli 8 lettere a) e b) 8 bis e 9 – operazioni<br />

intracomunitarie e operazioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 331/1993) e VE31 (Operazioni<br />

non imponibili a seguito di dichiarazione di intento).<br />

Ai fini dell’attribuzione della premialità di cui al punto 6.5 della Circolare Ministeriale N.<br />

980902 del 23/3/2006, si ritiene che il valore da considerare quale fatturato da esportazioni<br />

dirette sia UE che extra UE – come stabilito dalla Circolare n. 7942 dell’ 01/08/2006 – sia il<br />

solo rigo VE30. (44 – 13 e 20/11/2006) (indicatori, premialità, esportazioni dirette)<br />

R. Ai sensi della circolare n. 74<strong>92</strong> del 1° agosto 2006, ai fini del riconoscimento della<br />

maggiorazione degli indicatori di cui al punto 6.5 lettera b) della circolare n. 980902, il<br />

12.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

valore da considerare è quello delle cessioni di beni extra territorio nazionale, pertanto il<br />

dato utile è quello riportato nel rigo VE30 della dichiarazione annuale IVA.<br />

12.61- D. (Italease) (9.1.210) La normativa (punto 6.2 della Circolare MAP n. 980902 del<br />

23/03/2006) dispone che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su<br />

richiesta dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari<br />

a quello della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in<br />

presenza di programmi di investimento misti, si richiede se sia obbligatorio osservare<br />

nell’ambito di ciascun sistema di acquisizione la stessa misura percentuale di incremento, o se<br />

viceversa si possano adottare differenti misure percentuali, fermo restando l’obbligo di<br />

mantenere nell’ambito di ciascun sistema di acquisizione una misura percentuale di<br />

finanziamento che ricada entro i limiti minimi e massimi previsti: Questa banca ritiene<br />

percorribile tale seconda ipotesi. Si chiede conferma in merito”.<br />

D. (Unicredit) L’art. 6.2 della Circolare n. 980902 del 23/03/2006 quarto alinea prevede :<br />

che alla riduzione del contributo in conto capitale può corrispondere, su richiesta<br />

dell’impresa, un incremento del finanziamento agevolato di importo al massimo pari a quello<br />

della riduzione, fatto salvo il rispetto delle condizioni previste al punto 2.1; in particolare si<br />

ricorda che l’importo del finanziamento agevolato, così come risultante dal predetto<br />

incremento, deve essere pari a quello del finanziamento bancario, ovvero della quota di<br />

leasing ad esso equiparata ; in ogni caso l’ammontare complessivo del contributo in conto<br />

capitale, del finanziamento agevolato e del corrispondente finanziamento bancario (o quota<br />

leasing equiparata) non può superare l’importo degli investimenti ammissibili.<br />

Si presentano i seguenti casi:<br />

caso 1)<br />

L’ azienda ha presentato un investimento di 1.000k€ e alla luce della dimensione aziendale,<br />

dell’ubicazione dell’unità produttiva e della riduzione della richiesta del contributo in conto<br />

capitale operata, avrebbe potuto richiedere un finanziamento agevolato per un valore che va<br />

dal 15% (minimo) al 18% ( massimo).<br />

La stessa al momento della presentazione della domanda ha inserito un importo di 150k€<br />

equivalente quindi al minimo 15%.<br />

Alla luce dell’attività istruttoria condotta risultano ammissibili alle agevolazioni solo 900 k€ e<br />

il finanziamento agevolato si ridurrebbe a 135 k€. ( 15% dell’ammissibile).<br />

L’azienda asserisce che in ogni caso realizzerà l’intero programma (1.000k€) ed il<br />

finanziamento agevolato spettante sarebbe comunque pari di 150 k€ in quanto rappresenta il<br />

16,7% delle spese agevolabili (900 k€.) e quindi nei limiti previsti dalla norma ( alla luce<br />

della sua richiesta di contributo in c/capitale) .<br />

caso 2)<br />

L’ azienda ha presentato stesso investimento di 1.000k€ con modalità mista di acquisizione<br />

dei beni (diretti e leasing) allegando 3 delibere di società di leasing differenti ognuna per una<br />

quota del totale leasing ed una di una banca finanziatrice per la parte diretta.<br />

Verificandole nel dettaglio appare evidente che in ognuna delle delibere (banca e società di<br />

leasing) si richiede una percentuale differente di finanziamento agevolato ( ad es 15%, 16,5%<br />

18%, e 15, 4%) sempre comunque nei limiti della norma.<br />

L’azienda nella predisposizione della scheda tecnica al punto B12 ha indicato nella richiesta<br />

dei finanziamenti agevolati degli importi medi (uno per la parte diretta ed uno per la parte<br />

leasing) che danno comunque luogo ad una percentuale media unica (16,2%) ancora diversa<br />

da quelle previste dai soggetti finanziatori e sempre comunque nei limiti consentiti dalla<br />

normativa.<br />

Alla luce della riduzione delle spese ammissibili effettuata in sede istruttoria (900 k€) è parere<br />

di questa Banca che il finanziamento agevolato si riduca a 145,8 k€. (16,2% dell’ammissibile)<br />

12.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da applicare pro quota a tutti i soggetti finanziatori ( banca e società di leasing). (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (indicatori, riduzione contributo c/capitale, finanziamento agevolato)<br />

R.. Il punto 6.2 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, prevede che alla minore<br />

richiesta del contributo in conto capitale può corrispondere, a scelta dell’impresa, un<br />

incremento del finanziamento agevolato fino a corrispondenza del minor importo di<br />

contributo previsto. Pertanto, tenuto conto dell’eventuale riduzione del programma di spesa,<br />

i valori di finanziamento agevolato indicati in relazione a ciascuna delle delibere presentate<br />

possono considerarsi ammissibili, ove siano comunque ricompresi nei limiti previsti dalla<br />

normativa, seppure le relative misure percentuali in rapporto all’investimento complessivo,<br />

non corrispondano a quelle originariamente previste nella domanda.<br />

12.62- D. (MPS) (9.1.211) Si presenta il caso di una società il cui esercizio sociale non coincide<br />

con l’anno solare (il bilancio di ogni esercizio chiude statutariamente il 30 settembre di ogni<br />

anno) e che ha indicato al punto C2 della scheda tecnica alcuni dati per il riconoscimento<br />

della premialità per la quota di fatturato derivante da esportazione (DM 1° febbraio 2006, art.<br />

8, comma 12 sub b); vigente circolare, punto 6.5, sub b)).<br />

Ai fini del computo di questa premialità, la circolare (al citato punto 6.5, sub b)), dispone che:<br />

- il valore del fatturato venga rilevato dal bilancio redatto a fini civilistici (rilevando il “valore<br />

complessivo del fatturato di cui alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti<br />

norme del codice civile”);<br />

- il valore del fatturato da esportazioni dirette da considerare venga rilevato dalla<br />

dichiarazione annuale IVA di ciascuno degli esercizi di riferimento, il cui riferimento<br />

temporale è l’anno solare.<br />

Nel caso in esame, pertanto, si verrebbe ad impostare un rapporto fra due dati non omogenei<br />

dal punto di vista temporale e dunque non confrontabili.<br />

Al fine di rendere i dati temporalmente omogenei, si riterrebbero percorribili le seguenti<br />

soluzioni:<br />

C) acquisire dall’impresa estratti della contabilità (eventualmente corredati da<br />

dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sintesi degli stessi dati) relativi al fatturato<br />

complessivo dei dodici mesi componenti l’anno solare, con le opportune integrazioni idonee<br />

al raccordo con il punto A.1 del conto economico civilistico;<br />

D) in alternativa o in subordine, acquisire dall’impresa estratti della contabilità a fini<br />

IVA, riferiti temporalmente ai 12 mesi a cui si riferiscono i singoli bilanci di esercizio (anche<br />

in questo caso eventualmente corredati da dichiarazione sostitutiva di atto notorio di sintesi<br />

degli stessi dati).<br />

Si riterrebbe maggiormente percorribile la soluzione sub A).<br />

Si richiedono indicazioni sul comportamento da adottare. (44 – 13 e 20/11/2006) (indicatori,<br />

premialità, esportazioni dirette)<br />

R. Si conferma la soluzione proposta dalla banca concessionaria.<br />

12.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

13. TIPOLOGIA DELL’INVESTIMENTO<br />

13.1 - D. (Direttiva) - Cosa si intende per unità produttiva?<br />

Una azienda ha acquistato un terreno limitrofo dove ha realizzato un altro capannone, staccato<br />

da quello esistente, il tutto recintato ed avente unico ingresso e stesso indirizzo. La stessa<br />

produzione viene effettuata nei due capannoni. In questo caso per unità produttiva si intende<br />

l'intero complesso industriale? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (tipologia investimento,<br />

ampliamento)<br />

R. Si tratta di un unico complesso aziendale che viene ampliato. Ai fini dell'attribuzione alla<br />

relativa iniziativa della tipologia di "ampliamento", tuttavia non basta il verificarsi di un<br />

aumento delle superfici o delle volumetrie, occorre che si verifichino le previste condizioni di<br />

aumento delle capacità produttiva e dell'occupazione.<br />

13.2 - D. (Direttiva) - Se l'investimento attiene solo l'ammodernamento - trasferimento di unità<br />

aziendale senza che ciò comporti un aumento di produttività, si può accedere alle<br />

agevolazioni? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (tipologia investimento, ammodernamento)<br />

R. Le iniziative proposte possono essere proposte per le agevolazioni solo se, tra l'altro,<br />

posseggono i requisiti e le caratteristiche per essere inquadrate in una delle tipologie<br />

ammissibili.<br />

13.3 - D. (Direttiva) - Punto C4 del modulo - L'iniziativa dell'azienda interessata si configura come<br />

AMPLIAMENTO; la circolare n. 38522 del 15.12.95, fra l'altro, chiarisce che l'investimento<br />

viene considerato ampliamento quando gli investimenti fissi netti preesistenti non sono<br />

inferiori al 30% dei nuovi investimenti oggetto del programma da agevolare. Nel caso<br />

specifico l'azienda ha investimenti fissi netti preesistenti pari a 2,094 miliardi (1990) mentre<br />

l'investimento da realizzare ammonta a complessivi 7,445 miliardi. - E' vero che l'azienda ha<br />

investimenti fissi netti preesistenti inferiori al 30% previsto dalla circolare, ma la stessa al<br />

1991 (anno di avvio a realizzazione del programma) aveva in corso investimenti per altro<br />

programma, iniziato nel 1989 e completato nel maggio del 1993, per un ulteriore miliardo.<br />

Come bisogna comportarsi?<br />

• è opportuno aggiungere agli investimenti fissi preesistenti (1990 = 2,904 miliardi) il<br />

miliardo relativo al completamento del programma avviato nel 1989?<br />

• nel modulo domanda lasciamo 2,904 miliardi e chiariamo nel business plan quanto sopra?<br />

• altrimenti come bisogna comportarsi?<br />

Ad oggi l'azienda ha realizzato oltre il 20% dell'investimento. (Direttiva 35730 - 17/04/96)<br />

(tipologia investimento, nuovo impianto, valore impianti preesistenti)<br />

R. La circolare citata prevede che il valore degli impianti preesistenti (sole immobilizzazioni<br />

tecniche) sia quello risultante dal bilancio societario relativo all'ultimo esercizio precedente<br />

la data di avvio a realizzazione del programma e non prevede che vengano valutate, a tal<br />

fine, eventuali "code" di programmi in corso.<br />

Nel caso prospettato quindi, il valore degli impianti preesistenti è inferiore al 30% del valore<br />

dei nuovi immobilizzi fissi e l'iniziativa, pertanto, non è classificabile come "ampliamento",<br />

bensì, convenzionalmente, come "nuovo impianto". In questo caso, proprio perché si tratta di<br />

inquadramento convenzionale, contrariamente a quanto ci si potrebbe verosimilmente<br />

attendere in caso di nuovo impianto, vi saranno dei dati "precedenti" per quanto concerne il<br />

conto economico dell'unità produttiva, l'occupazione, le produzioni e quant'altro. Tutto ciò<br />

deve essere chiarito dalla banca nella nota al punto C1 della istruttoria.<br />

13.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

13.4 - D. (Direttiva) (9.1.41) Punto C4 del modulo - La domanda esclude la possibilità di indicare<br />

più di una tipologia di investimenti ad eccezione del trasferimento. Significa che nel caso di<br />

più tipologie di investimento su una stessa unità produttiva (ad esempio riconversione più<br />

ammodernamento) bisogna indicare la prevalente? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (tipologia<br />

investimento, domanda)<br />

R. Ciascuna domanda deve riferirsi ad una sola iniziativa e quest'ultima deve presentare le<br />

caratteristiche per essere inquadrata in una delle tipologie ammissibili. Nel caso di più<br />

tipologie e, quindi, di più iniziative, occorre presentare domande separate.<br />

13.5 - D. (BNL) E’ agevolabile e definibile organico un programma d’investimenti che risulti<br />

tecnicamente ed economicamente tale e preveda un aumento orizzontale della produzione di<br />

oltre il 20% ottenuto con l’acquisto di macchinari nuovi con contemporanea riduzione del<br />

personale? In quale tipologia inquadrarlo? (ampliamento, ammodernamento, ristrutturazione,<br />

ecc)? (4 - 06/06/96) (tipologia investimento, ammodernamento)<br />

R. Alla luce degli elementi forniti, il caso prospettato sembrerebbe comportare un aumento<br />

della produttività (fatturato per addetto) ed essere, pertanto, inquadrabile come<br />

ammodernamento.<br />

13.6 - D. (S. Paolo) Iniziativa dichiarata come “nuovo impianto” in quanto connessa a<br />

“trasferimento” senza prevedere spese per impianti e macchinari. Cambia solo la disposizione<br />

dei macchinari ed aumenta la produttività solo per un raddoppio dei turni di lavoro con<br />

aumento di personale da 4 a 6 unità. L’iniziativa sembra più che altro mirata a potenziare le<br />

possibilità commerciali dell’azienda. E’ ammissibile ? Precedenti locali di proprietà. (5 -<br />

18/06/96) (tipologia investimento, trasferimento)<br />

R. Da quanto esposto, non sembrano esservi le motivazioni previste dalla normativa che<br />

giustifichino il trasferimento dell’impianto e, quindi, l’ammissibilità dell’iniziativa.<br />

13.7 - D. (Ambro Veneto) (7.3) In caso di trasferimento, la perizia giurata attestante il valore dei<br />

cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, può essere prodotta ad integrazione? (3 -<br />

29/05/96) (tipologia investimento, trasferimento, perizia giurata)<br />

R. La perizia giurata, di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento, attestante, in caso di<br />

trasferimento, il valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati, può essere prodotta<br />

dall’azienda nel corso della istruttoria della banca concessionaria. Detta perizia deve<br />

valutare i beni all’epoca del trasferimento, qualora quest’ultimo sia già avvenuto, o alla data<br />

della redazione della stessa, qualora il trasferimento sia ancora da effettuare.<br />

13.8 - D. (B. Carige) (9.1.35) Un’azienda ha presentato domanda di agevolazione classificando<br />

l’iniziativa come trasferimento/nuova iniziativa. L’investimento prospettato risulta così<br />

composto:<br />

- progettazioni e studi £M. 295,7<br />

- suolo aziendale £M. 862,4<br />

- opere murarie ed assimilate £M. 6.313,2<br />

- macchinari, impianti ed attrezzature £M. 2.015,1<br />

---------------------------<br />

Totale £M. 9.486,4<br />

Dalla domanda si evince, inoltre, che:<br />

• il vecchio stabilimento di proprietà ha una superficie complessiva di mq. 8.000 e verrà<br />

adibito a magazzino prodotti e ricovero attrezzature obsolete;<br />

13.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

• il nuovo stabilimento, attualmente in costruzione, avrà una superficie complessiva di<br />

mq.12.000 c.a.;<br />

• il trasferimento non è stato imposto da alcuna Pubblica Amministrazione. Si richiede se<br />

deve essere applicato nella fattispecie l’art.3 comma 2 del regolamento che prevede la<br />

concessione dell’agevolazione sul costo del progetto diminuito del valore dei cespiti già<br />

utilizzati e non più reimpiegati come individuato da perizia giurata. (5 - 18/06/96) (tipologia<br />

investimento, trasferimento, scomputo di cespiti non reimpiegati)<br />

R. La diminuzione di cui all’art.3, comma 2 del regolamento si applica, come indicato nello<br />

stesso quesito, nel caso di cespiti non più reimpiegati. La diminuzione non va applicata,<br />

pertanto, solo nel caso in cui la vecchia struttura continui ad essere strettamente connessa<br />

con l’attività produttiva del nuovo stabilimento da agevolare. In tal caso, determinando ciò<br />

un aumento dell’ammontare delle agevolazioni, si configura, di fatto, l’estensione dei benefici<br />

anche ai beni reimpiegati, i quali, pertanto, sono anch’essi sottoposti ai vincoli temporali di<br />

cui all’art.8, comma 1, lettera b del regolamento.<br />

13.9 - (Direttiva) (9.1.44) (10.6) - Acquisto del solo immobile. L'acquisto dell'immobile aziendale,<br />

qualora non inserito in un più vasto programma di investimenti inquadrabile in una delle<br />

tipologie di cui all'art. 3 del regolamento, può essere ammesso alle agevolazioni solo se<br />

l'impresa titolare della domanda conduceva precedentemente la propria attività in locali in<br />

fitto. In tal caso, si ritiene, convenzionalmente, che l'acquisto sia finalizzato alla<br />

riorganizzazione aziendale e la relativa iniziativa viene, pertanto, classificata di<br />

"ristrutturazione". (Direttiva 38129 - 18/04/96) (tipologia investimento, ristrutturazione,<br />

acquisto di immobile)<br />

13.10 - D. (S. Paolo) (10.16) Società rileva da fallimento stabilimento con produzione sedili per<br />

auto. Iniziativa indicata quale “ampliamento”. L’acquisto attiene capannone con costo<br />

rilevante; gli impianti vengono sostituiti per produrre sempre sedili per auto però con<br />

caratteristiche diverse. In questo caso trattasi di “riattivazione”, o “nuovo impianto” con spese<br />

ammissibili in toto (capannone + nuovi impianti). (6 - 25/06/96) (tipologia investimento,<br />

nuovo impianto, rilevazione da fallimento)<br />

R. Per quanto concerne il fatto che lo stabilimento venga rilevato da un fallimento, non vi è<br />

alcuna controindicazione. Per quanto concerne l’immobile, si richiama l’art. 4, comma 3 del<br />

regolamento ed il punto 6 della circolare n. 37835 dell’8.3.96 (ammissibilità) ed il punto 1.3<br />

della circolare n. 36157 del 19.6.96 (congruità). Per quanto concerne la tipologia, l’ipotesi<br />

più attinente sembra quella del “nuovo impianto”.<br />

13.11 - D. (Bav) (7.16 - 10.17) Qualora la tipologia dell’investimento consista nel “trasferimento”,<br />

coattivo o volontario, la perizia giurata prevista dall’art.3, comma 2 del regolamento, può<br />

essere prodotta da tecnico abilitato designato dall’impresa o il tecnico stesso deve essere<br />

designato dalla banca concessionaria? In quest’ultimo caso, le spese di perizia sono<br />

addebitabili in capo all’impresa? (6 - 25/06/96) (tipologia investimento, trasferimento,<br />

perizia giurata)<br />

R. La perizia di cui all’art. 3, comma 2 del regolamento deve essere redatta da un tecnico<br />

designato dall’impresa.<br />

13.12 - D. (M. Centroitalia) (10.23) Una società ha presentato domanda ai sensi della legge <strong>488</strong><br />

per realizzare un programma di ampliamento mediante la costruzione di una seconda unità<br />

produttiva. La domanda prevede tra le spese ammissibili i soli costi relativi al terreno, alle<br />

opere murarie ed agli impianti generali. Il programma di investimento comprende anche<br />

13.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

l’acquisto di nuovi macchinari per i quali però la ditta intende avvalersi degli incentivi<br />

automatici ex legge n. 341/95 (come espressamente indicato nel business plan allegato alla<br />

domanda). Secondo il parere di un funzionario MICA l’investimento in oggetto non è<br />

ammissibile ai sensi della legge <strong>488</strong> in quanto tale tipo di intervento è approvabile solo nel<br />

caso in cui l’impresa in precedenza operava in affitto. La società ribadisce che in nessun<br />

punto della citata legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, né del regolamento n. 527/95, né delle circolari nn. 38522 e<br />

37835 è riscontrabile una norma corrispondente al suddetto parere interpretativo. Se il<br />

suddetto parere interpretativo fosse stato comunicato anche alle aziende prima della scadenza<br />

di presentazione delle domande, la società di che trattasi avrebbe avuto la possibilità oggettiva<br />

di adeguarsi a tale norma e quindi ricomprendere anche i macchinari nel piano di spesa della<br />

legge <strong>488</strong>. Come ci si deve comportare? (7- 10/07/96) (tipologia investimento,<br />

ampliamento, acquisto di immobile)<br />

R. L’acquisto di un immobile è ammissibile alle agevolazioni se precedentemente condotto in<br />

fitto, solo qualora lo stesso non sia inserito in un più vasto programma di investimenti<br />

inquadrabile in una delle tipologie di cui all’art. 3 del regolamento (vedi punto 5 della<br />

circolare n. 38129 del 18.4.96). L’acquisto prospettato, invece, sembra essere inquadrato in<br />

un più vasto programma di ampliamento, in parte agevolato a valere su altra legge, ed è<br />

pertanto ammissibile senza la suddetta convenzione.<br />

13.13 - D. (B. Napoli) Viene proposto come nuovo impianto un programma di investimento<br />

riguardante il trasferimento di preesistente impianto - peraltro non motivato da alcun<br />

provvedimento della Pubblica amministrazione ma soltanto dall’esigenza di trasferire<br />

l’attività in piano P.I.P - il cui programma di spesa consiste principalmente nelle opere<br />

murarie per la costruzione del complesso aziendale, nonché attrezzature di limitato valore<br />

senza alcun acquisto di nuovo macchinario in quanto si intende utilizzare il macchinario<br />

preesistente. Si ritiene necessario che il programma da ammettere alle agevolazioni abbia, in<br />

se stesso, idonei contenuti industriali, per cui nel caso in esame la richiesta andrebbe respinta,<br />

oppure risulta possibile ammettere alle agevolazioni un programma che consiste in sole opere<br />

murarie, quando il contenuto industriale deriva dall’utilizzo di preesistenti impianti e<br />

macchinari? (8 - 16/07/96) (tipologia investimento, classificazioni)<br />

R. Un’iniziativa può essere classificata come “trasferimento” , quando le esigenze di<br />

cambiamento della localizzazione sono determinate da decisioni e/o ordinanze emanate<br />

dall’amministrazione pubblica centrale o locale (vedi art. 3, comma 1, lettera g) del<br />

regolamento). un’iniziativa può essere classificata “nuovo impianto”, qualora il<br />

cambiamento della localizzazione derivi da oggettiva impossibilità per l’impresa di ampliare<br />

la propria struttura produttiva nella precedente localizzazione. Un’iniziativa può essere<br />

classificata di “ristrutturazione”, qualora riguardi solo l’acquisto di un immobile e l’azienda<br />

conduceva precedentemente la propria attività in locali in fitto. Qualora l’iniziativa non<br />

presenti le suddette caratteristiche né altre per essere inquadrata in una delle tipologie<br />

ammissibili, la stessa non può essere ammessa alle agevolazioni.<br />

13.14 - D. (B. Napoli) Nel caso di trasferimento di impianto, peraltro non motivato da alcun<br />

provvedimento della Pubblica amministrazione, la ditta non ha fornito la perizia di<br />

attestazione del valore del preesistente impianto in quanto ha ritenuto di classificare la<br />

iniziativa come nuovo impianto, tale valore può essere determinato dal tecnico istruttore della<br />

banca? (8 - 16/07/96) (tipologia investimento, trasferimento, perizia giurata)<br />

R. Si, limitatamente al valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati.<br />

13.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

13.15 - D. (B. Napoli) Viene proposto un programma di ampliamento consistente unicamente nella<br />

realizzazione della palazzina uffici e servizi generali. Si richiede un parere sull’ammissibilità<br />

di tale domanda tenuto conto peraltro che le immobilizzazioni preesistenti ammontano a Lm.<br />

1.294,5 mentre i nuovi investimenti, in suolo, proget. ed opere murarie ammontano a Lm.<br />

1.619,5. (8 - 16/07/96) (tipologia investimento, ampliamento)<br />

R. Gli elementi forniti non consentono di esprimere un parere; si rimanda agli accertamenti<br />

istruttori della banca concessionaria.<br />

13.16 - D. (Irfis) (12.9) Un'azienda ha presentato domanda di agevolazioni per la realizzazione di<br />

una nuova unità produttiva (un impianto di desolforazione fumi del costo di 200 miliardi di<br />

lire) nell'ambito di uno stabilimento petrolchimico, classificandola come "nuovo impianto". I<br />

dati relativi all'occupazione, alla capacità produttiva ed ai conti economici (rispettivamente<br />

punti C2, C3 e D1 del modulo) si riferiscono invece all'intero stabilimento petrolchimico. Con<br />

successiva nota la società ha evidenziato che la variazione positiva dell'occupazione (+ 32<br />

unità) è da intendersi riferita all'impiego di manodopera riguardante la conduzione diretta del<br />

nuovo impianto di desolforazione fumi, precisando che per l'intero stabilimento è invece<br />

prevista una diminuzione complessiva dell'occupazione, ascrivibile alla programmata<br />

chiusura di qualche unità e ad una più spinta automazione di taluni impianti. La società nella<br />

medesima nota chiede che, ai fini dell'occupazione, si tenga conto solo di quella relativa a<br />

detto impianto di desolforazione fumi. Ciò premesso si ritiene che l'iniziativa possa essere<br />

inquadrata convenzionalmente come "nuovo impianto" (in considerazione anche del fatto che<br />

il programma riguarda in effetti la realizzazione di una nuova unità produttiva con una propria<br />

autonoma e ben individuata capacità produttiva), che il conto economico possa essere riferito<br />

alla nuova unità produttiva assumendo tuttavia, ai fini del secondo indicatore, un numero di<br />

occupati attivati dall'iniziativa uguale a zero giacché viene prevista una diminuzione<br />

complessiva dell'occupazione dello stabilimento. Si chiede conferma dell'interpretazione<br />

predetta. (10 - 04/09/96) (modificato nella riunione del 06.02.97) (tipologia investimento,<br />

nuovo impianto, occupazione)<br />

R. Certamente gli elementi forniti non sono sufficienti per una valutazione esaustiva in merito<br />

all'inquadramento dell'iniziativa come "ammodernamento" piuttosto che come "nuovo<br />

impianto". Tuttavia occorre tenere presente che, secondo quanto desumibile dalla normativa,<br />

il "nuovo impianto", effettivo o convenzionale che sia, presuppone sempre, con la sola<br />

eccezione degli ampliamenti di impianti il cui valore è irrilevante rispetto ai nuovi, la<br />

presenza di una nuova unità produttiva (a seguito di nuova costruzione o trasferimento) e non<br />

la semplice realizzazione di una nuova linea di produzione, per quanto complessa e costosa,<br />

all'interno di una unità produttiva esistente. Tant'è che, secondo quanto si legge nel quesito,<br />

la stessa ditta ha ritenuto di dovere rassegnare i dati inerenti l'occupazione, la capacità<br />

produttiva ed i conti economici relativi all'intero stabilimento. In considerazione delle finalità<br />

dell'impianto per il quale vengono richieste le agevolazioni, sembrerebbe, pertanto, più<br />

attinente la definizione di "ammodernamento". Si lascia alla Banca Concessionaria la<br />

decisione in merito, sulla base delle certamente maggiori possibilità di approfondimento<br />

tecnico. Per quanto concerne l'occupazione, invece, si concorda con l'interpretazione della<br />

Banca e si rimanda, comunque, alla risposta al quesito S.Paolo allegato al verbale del<br />

Comitato del 6.6.96 (punto 12.6 della raccolta).<br />

13.17 - D. (Bav) (9.1.76) E’ stata presentata una richiesta di agevolazione da parte di una società<br />

che svolge attività di produzione di alimenti per animali; gli investimenti documentati da<br />

scrittura privata preliminare datata giugno ‘94 (con parziale pagamento ed impegno a rogitare<br />

entro il 12/96), consistono nell’acquisto di un immobile industriale, oltre a macchinari usati<br />

13.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

non agevolabili. Dalle visure CC.I.AA. l’amministratore unico, nonché socio al 25% della<br />

società acquirente che richiede l’agevolazione è anche l’amministratore unico della società<br />

venditrice dell’immobile, attualmente inattiva. Chiediamo se esistono o meno i presupposti<br />

per l’applicazione della circolare 38.522 punto 3.9, ancorché non si tratti di esplicita<br />

“RIATTIVAZIONE” (12 - 24/09/96) (tipologia investimento, riattivazione)<br />

R. L’iniziativa di cui si tratta non può essere classificata come “nuovo impianto”. Qualora la<br />

stessa, invece, sia finalizzata alla ripresa dell’attività produttiva, dal momento che i soggetti<br />

che determinano le scelte e gli indirizzi della ditta richiedente sembrano gli stessi di quelli<br />

dell’impresa titolare degli impianti inattivi, la stessa non può essere ammessa alle<br />

agevolazioni, non rispondendo appieno alle condizioni della “riattivazione”.<br />

13.18 - D. (B. Carige) Grande impresa costituita a fine 1994 e che, all’inizio del ‘95, rileva<br />

l’attività della Termomeccanica Italiana inserita dal 19<strong>92</strong> nella liquidazione dell’EFIM. I<br />

dipendenti provengono in larga parte dalla ex Termomeccanica Italiana (350 al momento<br />

dell’inizio dell’operatività, 370 previsti a regime) anche se non rappresentano chiaramente la<br />

globalità del personale già in forza alla succitata ex impresa EFIM. La nuova impresa avvia<br />

un piano di riorientamento strategico e di riassetto organizzativo e presenta, classificandola<br />

come Nuovo Impianto, richiesta agevolativa afferente:<br />

- potenziamento del sistema informativo sia per fini tecnico - progettuali, sia per fini di<br />

gestione (48% del programma di investimento);<br />

- demolizione e ricostruzione di capannone per deposito modelli per fonderia (prima i modelli<br />

erano sistemati in capannoni esterni all’area aziendale, in affitto) (21% del programma);<br />

- macchinari per linea compressori a vite (avvio di nuova produzione in serie, produzione<br />

afferente altresì compressori di piccola taglia, mai prodotti in precedenza) (15% del<br />

programma);<br />

- acquisizione impianti diversi (13% del programma);<br />

- progettazioni (3%).<br />

A giudizio della scrivente l’iniziativa, rappresentando il proseguimento, anche se con linee<br />

gestionali ben diverse rispetto al passato, della vecchia Termomeccanica Italiana, può essere<br />

inquadrata come “Ristrutturazione” con conseguente indifferenza del delta della forza lavoro.<br />

(12 - 24/09/96) (tipologia investimento, ristrutturazione, rilevazione d’azienda)<br />

R. Si concorda con la valutazione della banca concessionaria.<br />

13.19 - D. (CIS) Una nuova società, avendo acquistato uno stabilimento industriale da una ditta<br />

ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi della L. n. 95/79, ha fatto<br />

richiesta di agevolazioni a fronte della riattivazione dell'impianto con contestuale programma<br />

di ampliamento volto al rilancio dell'attività produttiva preesistente, definendo l'iniziativa in<br />

domanda quale "nuovo impianto" convenzionale, in considerazione dell'ammontare dei nuovi<br />

investimenti confrontato con il valore di quelli preesistenti. La società venditrice, a seguito<br />

della dichiarazione dello stato di insolvenza, aveva interrotto l'attività produttiva. Ottenuta<br />

l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, il Commissario aveva<br />

successivamente provveduto a riavviare gli impianti, con l'autorizzazione per la prosecuzione<br />

provvisoria dell'esercizio d'impresa limitatamente ad un periodo di due anni (periodo massimo<br />

consentito dalla legge). In prossimità dello scadere di tale termine il Ministero Industria, di<br />

concerto con quello del Tesoro, conseguentemente all'impegno da parte della società<br />

acquirente di proseguire l'attività produttiva e ad assumere i dipendenti in forza alla cedente,<br />

autorizzava la vendita dello stabilimento e decretava, a far data da tale atto, la cessazione<br />

dell'esercizio provvisorio d'impresa da parte del Commissario. Questi, immediatamente prima<br />

del passaggio di proprietà, procedeva al licenziamento di tutto il personale dipendente, che<br />

13.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

veniva assunto subito dopo dalla nuova società. Atteso quanto sopra, considerato che la<br />

prosecuzione dell'esercizio di impresa da parte del commissario rivestiva carattere di urgenza,<br />

provvisorietà e temporaneità, finalizzate al mantenimento in efficienza degli impianti per un<br />

miglior collocamento dello stabilimento, si ritiene che la sopradetta iniziativa possa essere<br />

inquadrata quale "riattivazione" di impianto. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (tipologia<br />

investimento, nuovo impianto)<br />

R. Secondo quanto desumibile dal quesito, l'impianto, al momento dell'acquisto, non si<br />

trovava in stato di inattività e, pertanto, appare più corretto l'inquadramento indicato<br />

dall'impresa, sempre che vi sia un incremento di occupati e di capacità produttiva e che gli<br />

impianti preesistenti presentino un valore irrilevante rispetto ai nuovi immobilizzi fissi.<br />

13.20 – D. (BNL) (2.46) Si rappresenta il caso di una S.r.l. che ha subito la totale distruzione<br />

dell’opificio industriale. La potenzialità produttiva dell’impianto risulta pertanto, al momento,<br />

completamente azzerata. Ai fini della presentazione di una domanda di agevolazione ai sensi<br />

della Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, avente per oggetto la ricostruzione dell’opificio si chiede:<br />

� se la tipologia dell’investimento dovrà essere “costruzione di un nuovo impianto<br />

produttivo”;<br />

� ai fini della determinazione dei “mezzi propri”, come verrà considerato l’importo del<br />

risarcimento dei danni, in corso di liquidazione da parte della compagnia di assicurazione,<br />

una volta contabilizzato in bilancio mediante accantonamento in un apposito fondo destinato<br />

alla ricostruzione. (20 – 19/2/98) (tipologia investimento, ammodernamento)<br />

R. Il programma da agevolare potrà essere inquadrato in una delle tipologie ammissibili a<br />

seconda delle caratteristiche dello stesso, da valutare volta per volta in relazione alla<br />

situazione dell’unità produttiva precedente al sinistro. Qualora si tratti di una pura<br />

ricostruzione, in considerazione del contenuto di modernità che comunque i nuovi macchinari<br />

contengono rispetto ai precedenti, il programma potrà essere inquadrato,<br />

convenzionalmente, come “ammodernamento” ed i dati a regime dell’iniziativa (produttivi,<br />

ambientali, ecc.) andranno confrontati con quelli preesistenti. In ogni caso l’ammissibilità<br />

delle spese per la ricostruzione dello stabilimento può essere consentita:<br />

− per quanto concerne gli immobili, solo qualora quelli distrutti non siano stati a loro volta<br />

oggetto di agevolazioni nei dieci anni precedenti la data di presentazione della domanda<br />

ovvero, se lo siano stati, qualora l’impresa abbia restituito le relative agevolazioni;<br />

− per quanto concerne gli altri beni, solo qualora quelli distrutti non siano stati a loro volta<br />

oggetto di agevolazioni ovvero, se lo siano stati, qualora sia trascorso il periodo d’obbligo di<br />

mantenimento dei beni stessi; ove tale periodo non sia trascorso, l’impresa dovrà aver<br />

restituito, proporzionalmente, in tutto o in parte il relativo contributo.<br />

Per quanto concerne, infine, l’indennizzo da parte della compagnia di assicurazione, lo<br />

stesso potrà essere considerato, ai fini dell’indicatore n. 1, secondo i criteri fissati dalla<br />

normativa, in quanto e nella misura in cui concorra all’incremento del netto patrimoniale.<br />

13.21 - D. (Carisbo) (12.22) Ci viene prospettato un investimento, realizzato da società prima<br />

inoperante, consistente in primo luogo nella rilevazione (mediante affitto di azienda per 700<br />

milioni annui) di attività produttiva da fallimento (due capannoni + linee produttive, quale<br />

parte non agevolabile del progetto) e, successivamente, nella realizzazione di investimenti<br />

aggiuntivi per 32 miliardi, di cui 29 riguardanti nuove linee produttive e 3 riguardanti<br />

interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti/linee già esistenti.<br />

Ad integrazione dei dati segnaliamo che è stata prevista, al termine del contratto d’affitto<br />

d’azienda stipulato con la curatela fallimentare, l’opzione d’acquisto dell’attività al prezzo<br />

13.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

forfettario preconcordato di 20 miliardi, per cui è già garantita la continuità dell’iniziativa (ma<br />

ciò riguarda il futuro e non il presente programma d’investimenti).<br />

Poste queste premesse, si chiede:<br />

a) se sia più opportuno codificare l’investimento come nuovo impianto o riattivazione (posto<br />

che l’azienda richiedente non operava in precedenza e l’unità produttiva è – a tutti gli effetti –<br />

nuova, vista anche la netta prevalenza dei nuovi impianti);<br />

b) nel caso di codifica come “riattivazione”, al fine del 2° blocco di indicatori ambientali<br />

(C3.2), visto che l’investimento riguarda per 29 mld. i nuovi impianti produttivi, ci si deve<br />

regolare come per la tipologia nuovi impianti (attribuendo quindi il 2° blocco di 5 punti) o<br />

no? (21 – 11/03/98) (tipologia investimento, riattivazione, indicatori)<br />

R. Si ritiene che l’iniziativa prospettata debba essere inquadrata come riattivazione e che,<br />

per quanto concerne l’indicatore ambientale, si debbano adottare i medesimi criteri validi<br />

per i nuovi impianti, non essendovi i dati relativi all’esercizio “precedente” con i quali<br />

raffrontare quelli dell’esercizio “a regime”.<br />

13.22 - D. (B. Napoli) (8.89) (12.31) Una S.n.c., costituita nel maggio 1997 ha avanzato richiesta di<br />

agevolazioni per la realizzazione di un nuovo caseificio (derivati di latte vaccino) ed ha<br />

sottoscritto la dichiarazione di cui all’allegato 6. I promotori hanno dettagliatamente motivato<br />

il rispetto dei limiti e divieti CEE (punto 2.3 ultimo comma decisione 94/473/CE di cui<br />

all’allegato 4 della circolare 234363/97) come segue:<br />

� il nuovo impianto sostituisce la capacità produttiva (puntualmente definita) di due<br />

caseifici preesistenti, facenti capo ai genitori degli stessi promotori (di cui uno già condotto<br />

dalla richiedente in fitto di ramo d’azienda) e ubicati nello stesso comune, che cesseranno<br />

l’attività entro il 30/06/98 o al massimo entro il 31/12/98 contemporaneamente all’entrata in<br />

funzione di detto nuovo impianto;<br />

� i caseifici preesistenti saranno disattivati in quanto gli attuali siti non consentono<br />

l’adeguamento alle norme sanitarie comunitarie e la riduzione dell’impatto ambientale,<br />

ancorchè tale delocalizzazione non sia stata ancora imposta dalle Autorità competenti;<br />

� la normativa sanitaria di riferimento è costituita dalle decisioni <strong>92</strong>/46/CE e <strong>92</strong>/47/CE<br />

recepite in DPR n. 54/97 (latte e derivati) e decisione 93/43/CE recepita in D.L. n. 155/97<br />

(agroalimentare) rispettivamente con termini per gli adeguamenti il 30/06/97 (con deroga per<br />

le piccole imprese) e 30/06/98.<br />

Pertanto la richiedente, nel realizzare l’adeguamento funzionale, interpreta i limiti ed i divieti<br />

di cui al punto 2.3 ultimo comma della decisione 94/473/CE in maniera estensiva, nel senso<br />

che l’iniziativa proposta comunque non incrementerebbe la capacità produttiva del comparto<br />

nella zona ed in particolare in un ambito imprenditoriale ben circoscritto e puntualmente<br />

identificabile. Il caso prospettato, ancorché presenti aspetti peculiari, assume una valenza di<br />

carattere generale in considerazione delle sempre più stringenti normative in materia sanitaria<br />

ed ambientale che stanno inducendo le imprese del settore a delocalizzarsi, con frequenza<br />

crescente di richieste di agevolazioni. (23 – 17/6/98) (tipologia investimento, trasferimento,<br />

ammodernamento)<br />

R. Nel settore del latte di vacca e dei prodotti da esso derivati, i divieti nei confronti<br />

dell’ammissibilità degli investimenti non si applicano a quelli intesi ad adeguare gli impianti<br />

alle norme sanitarie comunitarie ed a quelli miranti alla tutela dell’ambiente, purché gli<br />

stessi non comportino un aumento della capacità produttiva (cfr. punto 2.3 della decisione<br />

94/173/CE del 22/03/94, riportata nell’allegato n. 4 della circolare n. 234363/97). Nel caso<br />

in questione, che sembrerebbe rientrare nelle ipotesi suddette, occorre che l’impresa<br />

comprovi l’effettiva necessità di un adeguamento degli impianti alle norme sanitarie<br />

comunitarie, che tale adeguamento non possa essere realizzato nelle attuali localizzazioni e<br />

13.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

che, di conseguenza, sia giustificabile un trasferimento degli impianti stessi con tale<br />

motivazione.<br />

Nel caso in cui tali verifiche dovessero dare esito positivo, occorrerà accertare che la<br />

capacità produttiva del nuovo impianto non sia superiore alla somma di quelle dei due<br />

impianti da abbandonare (in relazione a questi ultimi due è opportuno acquisire uno<br />

specifico atto d’obbligo sulla cessazione dell’attività delle due unità produttive interessate e<br />

sulla loro capacità produttiva). L’iniziativa da agevolare sarà da classificare<br />

“ammodernamento” con “trasferimento”, con variazione occupazionale, ai fini del relativo<br />

indicatore, pari a zero. L’indicatore ambientale assumerà come dato “precedente” la somma<br />

dei valori relativi al periodo di riferimento dei due impianti abbandonati. L’indicatore<br />

regionale assumerà il valore previsto per gli “ammodernamenti”. Il costo del progetto dovrà<br />

essere diminuito come specificato dall’art. 3, comma 2 del regolamento.<br />

13.23 - D. (Irfis) (9.1.124) (12.32) Un progetto di “ampliamento” presentato da un’impresa di<br />

servizi si sovrappone temporalmente con una precedente iniziativa “di ristrutturazione” già<br />

approvata sul precedente bando. Quale occupazione “precedente” la Società ha esposto i dati<br />

relativi alla media dei 12 mesi antecedenti l’avvio a realizzazione (33,2 unità) e non quelli che<br />

erano stati previsti “a regime” per il precedente programma (49 unità). Ciò in quanto<br />

l’impresa non ha di fatto raggiunto i livelli occupazionali previsti nella precedente pratica di<br />

“ristrutturazione”. Tenuto conto tuttavia che in relazione a quest’ultima classificazione<br />

l’indicatore legato all’incremento occupazionale non ha esercitato alcun peso ai fini della<br />

graduatoria, si chiede se è corretto mantenere l’impostazione formale della Ditta (n. occupati<br />

precedenti = media mensile dei 12 mesi che precedono) o se l’indicazione deve essere corretta<br />

riportando il n. di occupati “precedenti” pari a quelli che erano stati previsti “a regime” dal<br />

precedente programma. Si fa rilevare che, avendo la Società previsto per il nuovo regime<br />

(anno 2000) una occupazione di 36 unità, in un caso si avrebbe una variazione positiva (+ 2,8<br />

unità) e nell’altro una variazione negativa (- 13 unità). (23 – 17/6/98) (tipologia<br />

investimento, ampliamento, programmi temporalmente sovrapposti)<br />

R. Il punto 6.3, 2° periodo, 3° alinea della circolare 234363/97 disciplina,<br />

convenzionalmente, la determinazione dell’occupazione “precedente” di un programma che<br />

si sovrappone ad altro avviato prima. La ratio di tale norma è di evitare che un medesimo<br />

incremento occupazionale possa essere “utilizzato” per due programmi differenti e che venga<br />

valutata la variazione occupazionale indotta da ciascuna iniziativa, facendo salvo,<br />

naturalmente, il caso in cui le previsioni del programma precedente non vengano rispettate;<br />

in tale ultimo caso, infatti, è possibile assumere il nuovo dato “a regime” del programma<br />

precedente purché l’impresa ne abbia fatto esplicita comunicazione alla banca<br />

concessionaria prima della presentazione della domanda relativa al secondo programma<br />

(tale comunicazione in corso di istruttoria, a meno che non mantenga inalterato l’incremento<br />

occupazionale del secondo programma, contravverrebbe il divieto di modificare i dati degli<br />

indicatori e determinerebbe la nullità della domanda) e previo accertamento che il<br />

conseguente scostamento dell’indicatore occupazionale del primo programma rientri nei<br />

limiti consentiti. Qualora per il primo programma sia stato assunto convenzionalmente un<br />

incremento occupazionale pari a zero (ammodernamenti, ristrutturazioni, trasferimenti puri e<br />

decrementi occupazionali), il relativo dato “a regime”, che sia inferiore, uguale o superiore<br />

a quello “precedente”, risulta ininfluente ai fini di cui si tratta e, inoltre, si potrebbe prestare<br />

a facili speculazioni proprio in contrasto con la richiamata ratio normativa. Ne deriva<br />

pertanto che, ai fini del calcolo dell’indicatore, per il secondo programma, in questi casi, il<br />

dato “precedente” non può che essere quello medio dei dodici mesi precedenti l’avvio o, a<br />

seconda dei casi, la data della domanda, come correttamente ha fatto l’impresa.<br />

13.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

13.24 - D. (Carisbo) (12.33) E’ confermato che un nuovo impianto con trasferimento, ai fini degli<br />

indicatori regionali, debba essere trattato come un ampliamento (come fa automaticamente il<br />

software I.P.I.)? (23 – 17/6/98) (tipologia investimento, trasferimento, nuovo impianto)<br />

R. Si, se si tratta, com’è certamente nel caso in esame, di un nuovo impianto convenzionale.<br />

13.25 - D. (Mediovenezie) (12.38) La Società richiedente è proprietaria di una struttura alberghiera<br />

e risulta iscritta come da legge 217/83. Anni orsono, tramite un contratto di affitto di azienda,<br />

la gestione è stata affidata a terzi. Ora dopo un passaggio di proprietà delle quote sociali,<br />

avvenuto alla fine del 1998, la nuova compagine ha deciso di riprendere la gestione diretta<br />

visto anche che il contratto di affitto è venuto a scadenza. All'inizio del corrente anno è stato<br />

assunto il personale già alle dipendenze della vecchia gestione. Il programma che la società<br />

intende realizzare, riguarda l'ampliamento della struttura alberghiera. Si tratta ora di definire i<br />

seguenti punti:- tipologia della iniziativa visto che la attività continua con soggetti diversi;-<br />

quali bilanci devono essere indicati in domanda : quello della proprietà, nel quale assume<br />

significato la gestione patrimoniale, o quello della gestione, nel quale assume significato la<br />

gestione economica; - calcolo dei dipendenti, considerato che nei 12 mesi antecedenti la<br />

domanda, vi è stato il loro passaggio dalla società di gestione vecchia alla nuova. (25 –<br />

11/05/99) (tipologia investimento, ampliamento) TUR<br />

R. Per quanto concerne la tipologia non v’è dubbio che non si tratti di “nuovo impianto; la<br />

tipologia da attribuire all’iniziativa, infatti, non è legata al soggetto che la promuove quanto<br />

alle caratteristiche ed alle finalità dell’iniziativa medesima. Nel caso prospettato, quindi,<br />

ancorché promossa da un “nuovo soggetto” che subentra, però nella gestione di una<br />

struttura esistente e funzionante potenziandola, l’iniziativa va considerata di ampliamento”.<br />

Per quanto concerne i dati e le informazioni da indicare nella Scheda tecnica, occorre<br />

distinguere tra quelli concernenti l’impresa e quelli concernenti l’iniziativa. I primi, e tra<br />

questi gli eventuali bilanci, la dimensione dell’impresa, gli estremi di iscrizione al registro<br />

delle imprese, ecc., devono riferirsi, appunto all’impresa in quanto esistente già prima<br />

dell’avvio dell’iniziativa da agevolare ed indipendentemente da quest’ultima; i bilanci, in<br />

particolare, devono poi essere posti a base dello sviluppo dell’eventuale parte numerica del<br />

business plan. I dati concernenti l’iniziativa, invece, devono evidenziare gli effetti<br />

dell’iniziativa medesima pur non riportando, qualora di difficile reperimento, quelli legati<br />

alla precedente gestione. Così, per quanto concerne il prospetto B8 della Scheda tecnica,<br />

andrà indicata sia la capacità produttiva “precedente” che quella “a regime”, mentre della<br />

produzione effettiva sarà sufficiente indicare il solo dato “a regime”; nel prospetto B9 della<br />

stessa scheda tecnica, il dato “a regime” da considerare, come indicato al puto 6.3 della<br />

circolare n. 1039080 del 19.3.99, “ è quello che rileva, rispetto al dato precedente, la sola<br />

variazione occupazionale strettamente riconducibile all’iniziativa”. Nel caso in esame,<br />

pertanto, seppure è probabile che il ”nuovo soggetto” che subentra nella gestione dell’unità<br />

locale non abbia avuto alcun dipendente nell’unità locale medesima nei dodici mesi<br />

precedenti l’avvio del programma e che ne avrà, nell’esercizio a regime, il numero<br />

necessario a gestire l’intera unità locale stessa, è chiaro che dovrà avere cura di evidenziare<br />

la sola variazione ridotta del programma; dovrà quindi indicare l’effettivo numero di<br />

dipendenti nei dodici mesi precedenti e, a regime, il primo incrementato di quelli strettamente<br />

legati al programma (indicando, così, a regime, un numero inferiore a quello che sarà<br />

effettivamente iscritto nel libro matricola nell’esercizio “a regime”), ovvero il numero dei<br />

dipendenti effettivamente previsto “a regime” per la conduzione dell’intera unità locale e,<br />

come dato relativo ai dodici mesi precedenti l’avvio del programma, il primo diminuito del<br />

numero di dipendenti strettamente legati all’iniziativa (così indicando, con riferimento ai<br />

dodici mesi precedenti l’avvio del programma, un numero di dipendenti superiore a quello<br />

effettivamente<br />

13.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

iscritto nel libro matricola dell’impresa in tale periodo). In ogni caso, comunque, la<br />

particolarità del caso e la chiave di lettura dei dati “convenzionali” esposti, a seconda dei<br />

casi, nell’esercizio “a regime” o nei dodici mesi precedenti, deve essere indicata nella parte<br />

descrittiva del business plan. Qualora l’impresa non interpreti in tal senso la normativa, deve<br />

essere la banca concessionaria a rettificare il dato in sede istruttoria.<br />

13.26 - D. (B. Napoli) Una società “A” è proprietaria di un complesso alberghiero. Tale complesso<br />

dal 1990 è stato gestito, in forza di regolare contratto di fitto, da altra società “B” che ha<br />

cessato l’attività nel corso del 1996. Tra le società A e B non sussistono partecipazioni e/o<br />

comunanza di soci, inoltre anche con riferimento ad un medesimo altro soggetto non si<br />

trovano nelle condizioni di cui all’art. 2359 c.c.. La società “A” ora intenderebbe utilizzare la<br />

struttura, ed in tal senso sarebbe intenzionata a presentare domanda di agevolazione a valere<br />

sulla Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Ciò premesso si chiede di poter conoscere se la società A possa oggi<br />

validamente presentare domanda di agevolazione classificando il relativo programma come<br />

“riattivazione”. (25 – 11/05/99) (tipologia investimento, riattivazione) TUR<br />

R. La circolare n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.5, prevede che “Ai fini della concedibilità<br />

delle agevolazioni è necessario che i soggetti che determinano le scelte e gli indirizzi<br />

dell’impresa richiedente siano diversi da quelli titolari della struttura inattiva”, mentre il<br />

punto d) dell’art. 3 del D.M. del 20.7.98 specifica che la “riattivazione” è ”l’iniziativa volta<br />

all’utilizzo di una struttura esistente inattiva……da parte di nuovi soggetti che abbiano una<br />

prevalente partecipazione nella gestione dell’impresa”. Dal momento che le agevolazioni<br />

sono chiaramente dirette alle imprese che gestiscono l’attività ammissibile (oltre che<br />

sostengono gli investimenti), si ritiene che la diversità del soggetto, richiesta dalla tipologia<br />

di “riattivazione”, sia da ricercare, appunto, con riferimento a chi gestisce l’attività e non a<br />

chi è proprietario della struttura. Si ritiene, pertanto, che nel caso prospettato sussistano le<br />

condizioni della “riattivazione”.<br />

13.27 - D. (M. Roma) (9.1.145) 6° bando - Un’impresa ha richiesto le agevolazioni per un<br />

programma d’investimenti riguardante la ristrutturazione di un fabbricato da destinare ad<br />

attività alberghiera, indicando come tipologia quella di “ampliamento”. Dall’esame della<br />

domanda si evince che precedentemente alla data d’avvio a realizzazione del programma la<br />

suddetta impresa svolgeva esclusivamente attività di ristorazione e che, successivamente alla<br />

conclusione degli investimenti, parte del ristorante verrà utilizzato dai clienti dell’albergo<br />

oggetto del programma divenendo un “servizio annesso” a quest’ultimo. Tenuto conto che<br />

nella zona dove sono ubicati gli investimenti l’attività di ristorazione non rientra tra quelle<br />

indicate dalla regione competente come ulteriore attività ammissibile, si ritiene che<br />

l’iniziativa in esame si possa considerare ammissibile solo qualora si riescano a distinguere in<br />

maniera univoca i parametri tecnici, economici ed occupazionali dell’attività ammissibile<br />

(quella ricettiva) da quella non ammissibile, intendendosi come tale quella di ristorazione che<br />

non è funzionale all’attività ricettiva in quanto eccede le effettive necessità derivanti dallo<br />

svolgimento di quest’ultima (tipico è l’esempio di un ristorante da 200 coperti annesso ad un<br />

albergo da 50 posti letto).<br />

Si chiede conferma della correttezza di questa interpretazione.<br />

Si chiede inoltre di sapere, qualora si concordi con questa Banca concessionaria, se le spese<br />

del programma relative alla parte dell’attività di ristorazione funzionale all’albergo debbano<br />

ritenersi ammissibili; se la fattispecie sopra descritta debba essere inquadrata come nuovo<br />

impianto ovvero come ampliamento. (27 – 14/09/99) (tipologia investimento, ampliamento<br />

TUR)<br />

R. Si ritiene che l’iniziativa in questione debba essere inquadrata come ampliamento di<br />

un’unità produttiva esistente che alla precedente attività di ristorazione aggiunge quella<br />

ricettiva. Con la realizzazione del programma, la struttura di ristorazione diviene “servizio<br />

13.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

annesso” di quella ricettiva e ad essa si applicano le specifiche condizioni previste dalla<br />

normativa.<br />

13.28 - D. (Banca Carige) Una società che opera nel settore delle sabbiature e/o pitturazioni di<br />

immobili, navi e impianti industriali (classificazione Istat 1991: DJ–28-51) ha presentato<br />

richiesta di agevolazione per l’acquisto di un capannone industriale. Il ciclo produttivo è<br />

realizzato in parte nella struttura immobiliare (con la preparazione delle attrezzature idonee<br />

allo svolgimento della lavorazione) e in parte con l’ausilio di cantieri allestiti presso il<br />

committente. A seguito dell’investimento verranno assunte nuove unità di personale per<br />

l’unità produttiva in oggetto - l’azienda ne possiede altre fuori regione - a fronte di un<br />

decremento del numero totale di addetti dell’impresa. Si noti infatti che nella nuova struttura<br />

produttiva verranno eseguite in parte lavorazioni di nuova acquisizione (ottenute grazie alla<br />

nuova struttura), in parte lavorazioni eseguite in preesistente unità produttiva (che continuerà<br />

ad esistere ma con un minor numero di addetti). Si richiede se l’iniziativa di cui sopra possa<br />

godere dei benefici della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> e nel caso, se la stessa possa essere classificata come<br />

nuovo impianto. (27 – 14/09/99) (tipologia investimento, nuovo impianto, acquisto di<br />

capannone industriale)<br />

R. L’attività prospettata rientra tra quelle ammissibili alle agevolazioni della legge n.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Per quanto concerne la tipologia, si ritiene, dagli elementi forniti nel quesito, che si<br />

tratti di nuovo impianto. Per quanto concerne l’ammissibilità delle spese relative ai singoli<br />

beni utilizzati al di fuori dell’unità produttiva, si rinvia alle risposte ai precedenti quesiti in<br />

materia, e, in particolare, a quello allegato al medesimo verbale di quello in argomento,<br />

formulato dalla stessa banca concessionaria. Per quanto concerne, infine, il dato<br />

occupazionale, si rinvia alla risposta ai quesiti BNL e CIS allegati, rispettivamente, ai verbali<br />

del 6.6.96 e del 27.4.98 (nn. 12.5 e 12.28 della raccolta).<br />

13.29 - D. (BNL) La circolare ministeriale n. 1039080 del 19.3.99, al punto 3.2, ultimo capoverso<br />

indica che sono altresì classificabili come ampliamento le iniziative concernenti<br />

esclusivamente la realizzazione o il potenziamento di strutture o impianti qualificabili come<br />

"servizi annessi" ..... che comportino un aumento dell’occupazione. In molti casi le imprese<br />

hanno inquadrato come ampliamento programmi inerenti sia il potenziamento dei servizi<br />

annessi sia l'ammodernamento della struttura principale (capacità ricettiva immutata). A ns.<br />

parere la parola esclusivamente preclude di inquadrare le iniziative suindicate nel loro<br />

complesso quale ampliamento. Si chiede al Comitato se tale interpretazione sia corretta al fine<br />

di assicurare uniformità di indirizzi e metodologie di valutazione in materia. (28 - 25/10/99)<br />

(tipologia investimento, ampliamento, servizi annessi) TUR<br />

R. La richiamata puntualizzazione della circolare è finalizzata a chiarire che un’iniziativa<br />

relativa “esclusivamente” alla realizzazione o al potenziamento di “servizi annessi” con<br />

incremento occupazionale - in assenza di interventi sulla struttura ricettiva principale e sulla<br />

relativa “capacità produttiva” che consentano una determinazione, secondo i canoni finora<br />

seguiti per il settore industriale, di determinarne la tipologia - è da inquadrare come<br />

ampliamento, in quanto, in tali casi, la capacità produttiva dell’iniziativa si esprime in<br />

ore/uomo. Ciò non vuol dire, pertanto, che un’iniziativa comportante la realizzazione o il<br />

potenziamento di “servizi annessi” nell’ambito di un più vasto programma che interessi<br />

anche la struttura ricettiva non possa essere inquadrata anch’essa come ampliamento<br />

(sempre che, naturalmente, vi sia l’incremento occupazionale). Occorre, in questi casi,<br />

valutare l’unitarietà del programma rappresentato; tutte le relative spese, cioè, devono<br />

essere organicamente e funzionalmente finalizzate a raggiungere un unico obiettivo. Nel caso<br />

in cui un’impresa rappresenti come “ampliamento” un’iniziativa riguardante interventi sui<br />

servizi annessi e sulla struttura ricettiva, che comporti incremento occupazionale ma non un<br />

incremento della capacità ricettiva, evidentemente ha inteso rappresentare un unico<br />

13.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

programma organico e funzionale; qualora tale condizione sussista, l’inquadramento<br />

dell’iniziativa come ampliamento appare corretta e, pertanto, da confermare.<br />

13.30 - D. (Banco di Sardegna) Una S.r.l. ha presentato una domanda di agevolazioni ai sensi della<br />

L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> 6° bando-Turismo. Il programma degli investimenti prevede l’ammodernamento di<br />

parte della struttura ricettiva e la realizzazione ex novo di un’area ristorativa a servizio<br />

dell’albergo (investimenti complessivi per lire 2.096 mln., interamente ammissibili).<br />

L’impresa istante si è collocata in graduatoria al n. 37, risultando l’ultima delle agevolate e<br />

ottenendo un’agevolazione parziale di lire 459,08 mln. su lire 714 mln. della richiesta. Si<br />

chiede se il programma di investimento proposto dall’impresa possa essere ridotto<br />

proporzionalmente al contributo effettivamente concesso, ovviamente mantenendo gli<br />

indicatori all’interno dell’intervallo di scostamento consentito e facendo salva l’organicità e la<br />

funzionalità del programma: in particolare la società intenderebbe procedere a investimenti<br />

per circa lire 1.200 mln riguardanti l’ammodernamento della struttura esistente (indicatore<br />

regionale per ampliamento originariamente previsto 16, indicatore regionale per<br />

ammodernamento 20). Questa banca ritiene attivabile e agevolabile siffatto intervento<br />

parziale ma organico e funzionale e chiede conforto operativo. L’impresa sarebbe anche<br />

intenzionata a presentare, a valere su uno dei prossimi bandi, un ulteriore domanda per la<br />

parte restante di intervento (area ristorativa, avente anch’essa una funzionalità e una<br />

realizzabilità ben individuabile). Il disposto dell’art. 2, comma 3, del regolamento pubblicato<br />

con decreto n. 527 del 20/10/95 e successive modifiche ed integrazioni (“Ciascuna iniziativa a<br />

fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni è correlata ad un programma di<br />

investimenti organico e funzionale, promosso nell’ambito della singola unità produttiva, da<br />

solo sufficiente a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati.<br />

Non è pertanto ammessa la presentazione di una domanda di agevolazione relativa a più<br />

iniziative o a più unità produttive, né la presentazione di più domande di agevolazione, anche<br />

in tempi successivi, le quali, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili alla<br />

medesima iniziativa.”), sembrerebbe ostativo sul punto. Peraltro anche questo secondo<br />

intervento può inquadrarsi ex se come ampliamento e ammodernamento di una struttura<br />

preesistente. Questa banca chiede pertanto conforto operativo sulla portata della disposizione<br />

da ultimo citata. (29 – 27/07/00) (tipologia investimento, variazione) (TUR)<br />

R. Nel presupposto del mantenimento delle altre condizioni di ammissibilità previste dalla<br />

normativa (in particolare quelle correlate allo scostamento degli indicatori ed all’organicità<br />

e funzionalità dell’investimento ridotto), la risposta al primo quesito, è positiva. Per quanto<br />

riguarda il secondo quesito, si ritiene opportuno attendere l’emanazione della relativa<br />

normativa per la presentazione di nuove domande di agevolazione nel settore turisticoalberghiero.<br />

13.31 - D. (Irfis) (8.124)Una Società operante nel settore della molitura dei cereali (ISTAT<br />

15.61.1) dispone di una unità produttiva realizzata da oltre quarantacinque anni, che, a seguito<br />

dell’espansione urbanistica del Comune ove è ubicata, si trova ora inglobata nel centro<br />

urbano, con innegabili problemi igienico sanitari e di impatto sull’eco sistema.<br />

La vetustà dell’impianto e le problematiche di localizzazione –in presenza anche di ripetute<br />

intimazioni di sgombero da parte della Pubblica amministrazione- hanno indotto l’impresa a<br />

mettere a punto un programma di investimenti, con caratteristiche di ammodernamento, volto<br />

al trasferimento dell’unità produttiva al di fuori del centro urbano.<br />

Il nuovo impianto, a giudizio della parte, consentirà un significativo miglioramento<br />

sull’impatto ambientale, nonché sulle condizioni igienico sanitarie generali e del prodotto che<br />

potrà avere anche un più incisivo controllo di qualità.<br />

In considerazione dei mutati criteri di ammissibilità del settore merceologico in argomento,<br />

rispetto a quelli dei precedenti bandi, si chiede di conoscere se entrambi tali presupposti<br />

13.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(intimazioni della P.A. e miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del<br />

prodotto) possano essere assunti quali presupposti per l’espletamento dell’esame istruttorio ed<br />

eventuale ammissibilità alle agevolazioni. (30 – 11/10/00) (tipologia investimento,<br />

trasferimento)<br />

R. Gli investimenti ammissibili previsti dall’allegato 4, lettera F, della circolare n.<br />

900315/2000 non comprendono l’ipotesi del trasferimento per ragioni ambientali.<br />

13.32 - D. (Italease) Un’azienda è proprietaria di un terreno dove intende realizzare un nuovo<br />

capannone, fisicamente distaccato da quello esistente, ma allo stesso indirizzo. La stessa<br />

produzione viene effettuata nei due capannoni (prodotti ittici in casse). Le planimetrie relative<br />

al nuovo stabilimento da realizzare non evidenziano alcuna area da destinarsi ad uffici, ma<br />

solo aree di produzione. L’impresa sostiene la tipologia del nuovo impianto, in<br />

considerazione della futura registrazione in camera di commercio come unità locale<br />

fisicamente indipendente.<br />

In considerazione della mancata autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e<br />

funzionale del nuovo complesso, come disposto da circolare ministeriale n. 900315 del<br />

14.7.2000 al punto 2.1. e in risposta al quesito 13.1., sembrerebbe rientrare nella tipologia di<br />

ampliamento.<br />

Tuttavia, in relazione ai quesiti 18.26 e 9.1.42 sembrerebbe accettabile l’ipotesi di nuovo<br />

impianto.<br />

Si richiedono chiarimenti. (38 – 20/02/03) (tipologia investimento, ampliamento)<br />

R. Si richiama la definizione di unità produttiva contenuta nella normativa che è sufficiente<br />

per fornire una risposta al quesito. Non sembra, peraltro, che le risposte ai quesiti 18.26 e<br />

9.1.42 possano consentire di propendere per il nuovo impianto.<br />

13.33 - D. (Italease) (12.52) Una società in accomandita semplice ha presentato una domanda di<br />

ampliamento di una struttura ricettiva classificata “albergo a 3 stelle”. Il programma prevede,<br />

tra l’altro, la realizzazione di un bar in un apposito locale accessibile anche dall’esterno.<br />

Attualmente esiste un angolo bar nella sala colazioni ad esclusivo utilizzo degli ospiti<br />

dell’albergo. In fase di istruttoria è emerso che manca, in capo alla società richiedente, la<br />

piena disponibilità dei locali da adibire a tale destinazione. Si chiede al Comitato Tecnico se<br />

sia possibile stralciare la parte di investimenti relativi al bar (servizio annesso) e ritenere<br />

ammissibile il progetto modificando la tipologia dello stesso da ampliamento ad<br />

ammodernamento. Se tale soluzione venisse confermata si chiede come comportarsi con il<br />

dato occupazionale. (40 – 31/10/03) (tipologia investimento, ampliamento, servizi annessi)<br />

TUR<br />

R. La mancata disponibilità del locale ove realizzare il bar è senz’altro motivo di esclusione<br />

della relativa spesa dal programma di investimenti da agevolare, a meno che il venir meno di<br />

tale spesa non ponga in discussione la validità dell’intero programma, cosa che<br />

comporterebbe un esito istruttorio negativo per l’intera domanda. Per quanto concerne il<br />

dato occupazionale, esso andrà naturalmente computato al netto degli addetti al bar. In<br />

merito, infine, alla tipologia, si ritiene indispensabile procedere alla modifica della stessa<br />

qualora ne sussistano le motivazioni, ricordando che l’ampliamento presuppone<br />

necessariamente anche un incremento dell’occupazione, ivi compreso il caso in cui il<br />

programma riguardi esclusivamente la realizzazione o il potenziamento dei “servizi<br />

annessi”.<br />

13.34 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (10.168) Gli impianti di cogenerazione termici sono previsti<br />

nella “<strong>488</strong> Ambiente”? Se sì, come? (41 – 17/12/03) (tipologia investimento, tema energia,<br />

impianti di cogenerazione) AMB<br />

13.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Gli impianti di cogenerazione sono inclusi tra quelli alimentati da “fonti assimilate a<br />

quelle rinnovabili”. Pertanto, dal momento che la circolare n. 946323 del 5.8.2003 (punto<br />

6.2 “Tema energia”) prevede che la modalità B) di intervento sia relativa all’aumento<br />

dell’incidenza sul totale dei consumi di energia solo di quella da “fonti rinnovabili” (e non<br />

anche di quella da fonti “assimilate alle rinnovabili”, la realizzazione di un impianto di<br />

cogenerazione non potrebbe, pertanto, essere ammesso al bando “<strong>488</strong> Ambiente”. Tuttavia,<br />

qualora attraverso la realizzazione di tale impianto l’impresa dovesse conseguire una<br />

riduzione del consumo di energia in TEP, le relative spese potrebbero essere oggetto di una<br />

domanda a valere sulla modalità A) del predetto “Tema energia”.<br />

13.35 - D. (Banca Intesa Mediocredito) Un’impresa utilizza, presso la propria unità produttiva, un<br />

sistema di condizionamento, formato da caldaie ad olio combustibile, assorbitori e torri<br />

evaporative, finalizzato a condizionare soprattutto l’ambiente manifatturiero (sale di<br />

produzione, centro di calcolo, laboratorio software), ove si trovano apparecchiature che<br />

richiedono, per il loro funzionamento, ambienti tecnicamente controllati. Ciascun assorbitore<br />

consuma circa 20 mc/ora di acqua trattata chimicamente (10 mc in evaporazione e 10 mc di<br />

spurgo). Il programma di investimenti che l’impresa intende proporre nell’ambito del bando<br />

“<strong>488</strong> Ambiente” consiste nel sostituire tale sistema (a bassissimo rendimento) con moderne<br />

pompe di calore che offriranno il vantaggio di abbattere il consumo idrico, ridurre il consumo<br />

di energia ed annullare le emissioni di ossido di zolfo, polveri, anidride carbonica, ecc.. Si<br />

chiede se tale tipo di intervento possa essere ammissibile alle agevolazioni del “bando<br />

ambiente”. (41 – 17/12/03) (tipologia investimento, miglioramenti ambientali in più temi)<br />

AMB<br />

R. Il programma di investimenti prospettato sembra principalmente finalizzato alla riduzione<br />

del consumo di acqua, con il contestuale ottenimento di vantaggi anche in termini di energia<br />

consumata e di riduzione di inquinanti emessi in atmosfera (naturalmente gli effettivi<br />

vantaggi ai fini dell’indicatore ambientale vengono rilevati dal rapporto tra i consumi ed il<br />

valore della produzione). Dal momento che l’impianto di condizionamento prospettato è<br />

chiaramente funzionale al ciclo produttivo, si ritiene che un intervento sullo stesso possa<br />

riguardare una tecnologia di processo e, quindi, rientrare nelle finalità della normativa in<br />

argomento. Dal momento che i vantaggi che ne deriverebbero potrebbero riguardare sia la<br />

risorsa idrica che quella energetica (oltre alla riduzione degli inquinanti emessi in<br />

atmosfera), si richiama quanto precisato sull’argomento dal punto 3.1 della circolare n.<br />

946323 del 5 agosto 2003, così come integrato dal punto 2 della circolare n. 946397 del 22<br />

ottobre 2003, e precisamente che: “qualora il programma di investimenti concernente un<br />

determinato tema consenta di conseguire positive ricadute indirette su uno o su entrambi gli<br />

altri temi, il programma stesso è valutato con riferimento al tema principale ed è con<br />

riferimento ai dati relativi a quest’ultimo che viene determinato il valore dell’indicatore<br />

ambientale”. Tenuto conto di tale precisazione, l’impresa non dovrà pertanto avanzare una<br />

domanda a valere sul tema “Multisettore”, bensì valutare, sulla base dei vantaggi attesi, qual<br />

è il tema principale (tra “Risorsa idrica” ed “Energia”) ed avanzare una domanda a valere<br />

su tale tema.<br />

13.36 - D. (Prominvestment) (9.1.200) Si presenta il caso di un’azienda di commercio al dettaglio,<br />

classificata di media struttura (tipologia lett. c 2 dell’art. 1 comma 4 del DM 01/02/2006), che<br />

attualmente esercita la propria attività in due locali attigui, rispettivamente di 700 e di 400<br />

mq., destinati uno alla vendita di generi alimentari e l’altro a quella di casalinghi ed articoli da<br />

regalo.<br />

L’investimento proposto ha per oggetto l’attività di vendita di generi alimentari e la<br />

richiedente, con tale investimento, vorrebbe aumentare la superficie di vendita di tale<br />

13.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

tipologia merceologica, portandola da 700 mq. a 1100 mq., con contestuale azzeramento<br />

della superficie dedicata alla vendita di casalinghi ed articoli da regalo.<br />

Dalla lettura del piano descrittivo e dall’esame della documentazione agli atti della pratica, al<br />

fine di valutare la tipologia del presente programma e l’esistenza o meno di due diverse unità<br />

locali, si sono rilevati i seguenti elementi caratterizzanti:<br />

� il Comune ha rilasciato due diverse licenze con indicazione delle superfici di vendita dei<br />

singoli locali;<br />

� le due attività di vendita hanno locali di servizio distinti (magazzino e uffici);<br />

� le due aree di vendita hanno insegna differente;<br />

� le due aree di vendita, pure se dotate di diverse entrate, sono collegate da un’apertura<br />

che consente il passaggio ed hanno casse per il pagamento in comune;<br />

� le due attività, pur avendo una contabilizzazione degli incassi e degli acquisti specifica<br />

per tipologia di prodotto, grazie all’utilizzo di codici che consentono un’analisi economica<br />

interna, vedono confluire le operazioni su un unico registro dei corrispettivi, in quanto la<br />

normativa fiscale non impone una contabilità separata in ragione di diversi codici istat;<br />

� il personale dipendente risulta iscritto al medesimo libro matricola.<br />

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di sapere se tale programma possa essere<br />

inquadrato come:<br />

c) ammodernamento in quanto si rileva una semplice modifica della formula<br />

distributiva e merceologica trattata nell’unità produttiva esistente (e pertanto non<br />

agevolabile);<br />

d) ampliamento che si sostanzia in un incremento superiore al 20% della superficie di<br />

vendita dedicata esclusivamente ai prodotti alimentari (e pertanto agevolabile). (44 – 13 e<br />

20/11/2006) (tipologia investimento, ammodernamento) COMM<br />

R. Considerando quanto evidenziato, i due locali, quello in cui sono venduti i generi<br />

alimentari e quello in cui sono venduti casalinghi e articoli da regalo, configurano un’unica<br />

unità produttiva. Il programma di investimenti consiste nella ristrutturazione dell’attività<br />

svolta nei suddetti locali, cessando l’attività di vendita di generi non alimentari. Detto<br />

programma è quindi da classificare come “ammodernamento” in quanto finalizzato alla<br />

modifica delle merceologie trattate nell’unità produttiva esistente.<br />

13.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

14. AREE AMMISSIBILI<br />

14.1 - D. (Direttiva) - I fondi Ob.2 devono essere impegnati entro il 1996.<br />

Per le applicazioni successive l'Ob.2 sarà ancora interessato? vi saranno ulteriori<br />

stanziamenti? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (aree ammissibili, stanziamenti)<br />

R. Si.<br />

14.2 - D. (Ambro Veneto) Nel caso di istituzione di nuovo comune, a seguito di fusione di comuni<br />

non tutti ricadenti nelle aree depresse, per la verifica dell’ammissibilità della domanda è<br />

sufficiente richiedere all’impresa dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante che<br />

l’iniziativa è ubicata territorialmente nella porzione del nuovo comune corrispondente al<br />

comune soppresso e ricadente nelle citate aree depresse? (es: il Comune di Due Carrare – PD<br />

- è stato istituito il 24.3.95 mediante fusione dei Comuni di Carrara S. Giorgio e Carrara S.<br />

Stefano. Solo il cessato Comune di Carrara S. Stefano ricadeva però nelle aree Obiettivo 5b<br />

senza deroga). (4 - 06/06/96) (aree ammissibili, ubicazione, documentazione)<br />

R. Dal momento che in Obiettivo 5b, senza deroga <strong>92</strong>.3.c, ricadeva il solo comune di Carrara<br />

S. Stefano, appare legittimo, in attesa di una decisione dell’U.E. in merito, fare riferimento,<br />

ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, alle porzioni del nuovo comune di Due Carrare<br />

che ricadevano in territorio del comune già agevolato. E’ pertanto sufficiente acquisire, in<br />

questa fase, una dichiarazione sostitutiva di notorietà dell’impresa, attestante che l’area<br />

sulla quale insiste l’unità produttiva ricadeva in territorio del comune di Carrara S. Stefano.<br />

14.3 - D. (S. Paolo) Se un’impresa con investimenti in Abruzzo non rientra in graduatoria per<br />

mancanza fondi, può accedere alla graduatoria 1997? (4 - 06/06/96) (aree ammissibili,<br />

Abruzzo)<br />

R. Non vi sono elementi, al momento, per escludere con certezza la possibilità che una<br />

iniziativa realizzata in Abruzzo non possa utilizzare la procedura di cui all’art. 6, comma 8<br />

del regolamento.<br />

14.4 - D. (Efibanca) (9.1.79) Media impresa operante in un settore merceologico incluso nelle<br />

lettere C e D della Classificazione ISTAT ‘91. L’iniziativa, salvo ulteriori verifiche, dovrebbe<br />

essere inquadrata come “ampliamento” (acquisto di una nuova linea produttiva con raddoppio<br />

della capacità produttiva e assunzione di nuova manodopera). Lo stabilimento insiste su un<br />

terreno attraversato da un torrente che segna il confine provinciale. L’unico ingresso al<br />

complesso industriale è nella parte di terreno situata in comune non agevolabile, mentre gli<br />

uffici ed il deposito sono situati al di là del fiume in comune obiettivo 5b senza deroga. I<br />

macchinari oggetto del programma saranno collocati nel capannone industriale (in comune<br />

non ammissibile). I due complessi immobiliari (capannone industriale e uffici) costituiscono<br />

un’unica unità delimitata da un confine unico e da un solo ingresso. Va inoltre segnalato che i<br />

due citati complessi sono collegati da vari ponti e attraversamenti pedonali. (12 - 24/09/96)<br />

(aree ammissibili, ubicazione, calcolo agevolazione)<br />

R. Secondo quanto desumibile dalle informazioni fornite, si tratterebbe di un’unica unità<br />

produttiva che insiste su due aree confinanti, caratterizzate da differenti massimali (7,5%<br />

ESL e 0). La materia è regolata dal punto 2.6 della circolare n. 38522/95 che stabilisce di<br />

assumere, naturalmente per tutta l’unità produttiva, la misura relativa all’area sulla quale lo<br />

stabilimento insiste prevalentemente.<br />

14.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

14.5 - D. (B. Napoli) (9.1.91) Una società (PMI), operante nel settore manifatturiero, ha presentato<br />

domanda di agevolazione per un programma di nuovo impianto da realizzare in un Comune<br />

ubicato nella Provincia di Avellino (intensità agevolativa 40% ESN+15% ESL), attualmente<br />

in corso di istruttoria. Successivamente, la stessa ha valutato l’opportunità di attuare il<br />

medesimo programma in un zona poco distante, ma appartenente alla Provincia di Benevento<br />

(intensità agevolativa 50%ESN+15%ESL), dichiarandosi disposta anche a rinunciare alla<br />

maggiore intensità agevolativa. Alla luce della circostanza, Vi preghiamo di chiarirci se la<br />

variazione in questione possa essere accolta, ovvero se il programma debba essere oggetto di<br />

una nuova domanda, a valere sulla nuova applicazione. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (aree<br />

ammissibili, ubicazione, variazione)<br />

R. Come già chiarito nella seduta n° 10 del 04/09/96 ad un precedente quesito formulato<br />

dalla BNL (18.23), la domanda di agevolazioni non può più essere considerata valida,<br />

venendo meno, con la modifica dell’intensità agevolativa massima, una delle condizioni<br />

richiamate nella risposta al citato quesito. La domanda potrà essere presentata, in relazione<br />

alla nuova ubicazione, per il bando successivo.<br />

14.6 - D. (S. Paolo) (9.1.119) - Ubicazione unità produttiva -<br />

Un’unità insiste su due comuni, una dei quali non agevolabile. In quest’ultimo comune ricade<br />

il 55% della superficie dell’Unità Produttiva, in particolare: magazzini, officine, aree a verde,<br />

aree dismesse, zone di transito e piazzali. Gli impianti, di notevole consistenza sono invece<br />

nel comune agevolabile, dove sarebbe realizzato l’80% dell’investimento in programma. Si<br />

individuano tre possibilità:<br />

- escludere completamente il programma perché la maggior parte dell’unità produttiva ricade<br />

nel comune non agevolabile;<br />

- ammettere solo la parte di spese ricadente nel comune agevolabile posto che il programma<br />

sia comunque organico e funzionale;<br />

- ammettere tutto il programma di spese, anche quindi il 20% ricadente nel comune non<br />

agevolabile, considerando quale superficie solo la parte di area interessata al programma.<br />

Nel caso in esame, la terza ipotesi ci apparirebbe sostanzialmente conforme allo spirito della<br />

legge quindi praticabile al di là del rigido criterio esposto in normativa. (21 – 11/03/98) (aree<br />

ammissibili, ubicazione, spese ammissibili)<br />

R. Il criterio da seguire è quello dell’area aziendale relativa all’unità produttiva.<br />

14.7 - D. (Studio Finanziario) - Società (pmi), operante nel settore manifatturiero, ha presentato<br />

domanda di agevolazione per un nuovo impianto da realizzare in un Comune ubicato nella<br />

provincia di Benevento (intensità agevolativa 50% ESN + 15% ESL); successivamente la<br />

stessa ha valutato l’opportunità di attuare il medesimo programma in un Comune poco<br />

distante ma ricadente in provincia di Avellino (intensità agevolativa 40% ESN + 15% ESL).<br />

Alla luce della risposta data al quesito formulato dal Banco di Napoli, di cui al punto 14.5<br />

della raccolta, si chiede se, anche nel caso in esame, la domanda debba considerarsi non<br />

valida per effetto della variazione dell’intensità agevolativa massima, ancorché in<br />

diminuzione rispetto a quella originariamente prevista. (25 – 11/05/99) (aree ammissibili,<br />

ubicazione, variazione)<br />

R. Si rileva preliminarmente che dal quesito non traspare se la modifica dell’ubicazione sia<br />

intervenuta prima o dopo la pubblicazione delle graduatorie; dal momento che una modifica<br />

successiva alla pubblicazione non comporta la decadenza della domanda e non presenta<br />

particolari problematiche, se non quelle legate all’eventuale scostamento degli indicatori a<br />

consuntivo, si ritiene che il quesito riguardi una comunicazione antecedente a tale<br />

pubblicazione. L’argomento è stato già affrontato nelle sedute del Comitato del 4.9.96<br />

(quesito BNL n. 18.23 della raccolta) e del 25.3.97 (quesito B. Napoli n. 14.5 della raccolta)<br />

ed in entrambi i casi il parere espresso riflette naturalmente la normativa allora vigente<br />

14.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(circolare n. 38522 del 15.12.95) applicabile ai primi due bandi di attuazione della legge<br />

<strong>488</strong>. A partire dal 3° bando, si applicano le disposizioni della circolare n. 234363 del<br />

20.11.97 che sull’argomento, rispetto alla precedente, non rileva più, ai fini del<br />

mantenimento della validità di una domanda per la quale l’impresa comunica modifiche<br />

all’iniziativa prima della pubblicazione delle graduatorie, l’eventuale influenza delle<br />

modifiche stesse sul calcolo delle agevolazioni, mantenendo, tuttavia, quelle che hanno<br />

riflesso sul calcolo degli indicatori. Il caso prospettato, pertanto, non comporta la decadenza<br />

della domanda, pur incidendo sul calcolo delle agevolazioni, a condizione che non comporti<br />

un differente valore dell’indicatore regionale o del capitale proprio il quale ultimo, si<br />

ricorda, può in alcuni casi essere strettamente legato all’ammontare delle agevolazioni<br />

concedibili.<br />

Si ritiene opportuno chiarire, con riferimento alla risposta all’analogo quesito S. Paolo<br />

fornita nella riunione del 6.02.1997 (n. 9.1.89 della raccolta), che la condizione ivi posta –<br />

parità di misura agevolativa applicabile – è relativa ad una variazione intervenuta tra la<br />

domanda di agevolazione e la formazione delle graduatorie del secondo bando, intervallo in<br />

cui, per detto bando (come pure per il primo), non era consentito apportare modifiche<br />

all’iniziativa rilevanti ai fini del calcolo delle agevolazioni. A partire dal terzo bando la<br />

suddetta modifica è consentita nel richiamato intervallo anche se accompagnata da una<br />

diversa misura agevolativa applicabile, sempre che, tuttavia, tale diversa misura non sia<br />

rilevante ai fini del calcolo degli indicatori (potrebbero essere interessanti, infatti, sia il<br />

primo che il quarto indicatore) e, quindi, della formazione della graduatoria. (così integrato<br />

nella riunione del 4.08.1999).<br />

14.8 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (9.1.179 – 12.50) Si presenta il caso di un’ impresa di<br />

costruzioni con sede legale ed amministrativa in Puglia, che opera esclusivamente nel settore<br />

degli armamenti ferroviari. (CODICE ISTAT ’91: 45.25) L’azienda per la sua particolare<br />

attività avvia cantieri esclusivamente attraverso la partecipazione a gare pubbliche.<br />

Attualmente l’azienda è nell’anno di regime ed ha un cantiere aperto su una tratta ferroviaria<br />

del compartimento di Bari. Tale cantiere garantisce l’incremento occupazionale ai fini del<br />

progetto <strong>488</strong> presentato dalla stessa azienda sull’ottavo bando. Il problema che si pone<br />

presenta una particolarità: il cantiere in questione, come tutti i cantieri delle aziende di<br />

armamenti ferroviari, non è fisso ed individuabile fisicamente in un’unità locale, poiché le<br />

macchine rincalzatici si muovono su rotaia ed inoltre la tratta dove l’azienda opera ricade<br />

geograficamente anche nella Regione Basilicata, sebbene interamente di competenza del<br />

compartimento di Bari. Ciò premesso si chiede se è possibile ritenere valido l’incremento<br />

occupazionale di tale cantiere. (38 – 20/02/03) (aree ammissibili, ubicazione, imprese di<br />

costruzioni)<br />

R. La circolare n. 900315 del 14.7.2000, al punto 2.5, considerata la particolarità delle<br />

imprese di costruzioni, consente l’ammissibilità dei beni utilizzati al di fuori di una unità<br />

produttiva a condizione, però, che gli stessi siano impiegati nei cantieri ubicati nelle aree<br />

ammissibili di un’unica regione. Il caso prospettato riguarda un cantiere che insiste su due<br />

regioni per il quale può essere analogicamente richiamato quanto previsto dal punto 2.8<br />

della richiamata circolare ove disciplina il caso di una attività produttiva che insiste su due o<br />

più territori comunali e che viene considerata ubicata nel comune ove insiste la maggiore<br />

superficie dell’unità produttiva stessa.<br />

14.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

15. COFINANZIAMENTO<br />

15.1 - D. (Direttiva) - L'allegato 2 della Circolare 8.3.96 n.37835 elenca investimenti esclusi da<br />

agevolazioni; l'esclusione attiene il solo "cofinanziamento" dell'U.E. o anche l'accesso alle<br />

sole risorse nazionali? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (cofinanziamento, esclusioni)<br />

R. Le esclusioni indicate nell'allegato n. 2 della circolare n. 37835/96 sono quelle indicate<br />

nella decisione U.E. 94/173/CE. Si tratta di limitazioni e divieti nell'utilizzo delle risorse<br />

nazionali, posto che, a monte, era già stata chiarita l'esclusione, per tutte le attività<br />

riconducibili ai codici ISTAT citati, dalle risorse cofinanziate.<br />

15.2 - D. (S. Paolo) Il punto 10.2 della circolare, 3° capoverso, detta: “ Nelle zone ob. 2 e 5b<br />

l’agevolabilità dei programmi delle grandi imprese - lì dove consentita dall’art. <strong>92</strong>.3.C del<br />

Trattato - risulta, pertanto, possibile utilizzando le risorse nazionali stanziate in aggiunta a<br />

quelle strettamente necessarie a garantire il cofinanziamento”; come deve essere interpretato?<br />

Le G.I. sono ammissibili al cofinanziamento? (4 - 06/06/96) (cofinanziamento, grandi<br />

imprese)<br />

R. Le iniziative promosse dalle G.I. nei territori di cui agli Obiettivi 2 o 5b possono essere<br />

ammesse ai soli fondi nazionali e non a quelli cofinanziati (punto 10.2 della circolare n.<br />

38522/95).<br />

15.3 - D. (M. Roma) (5.19) Un’azienda localizzata in zona obiettivo 2 (Frosinone) che ha<br />

presentato domanda di agevolazione ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, domanda da considerare<br />

ripresentata ai sensi dell’art.12, comma 1, del regolamento (l’impresa ha regolarmente barrato<br />

la relativa casella sul modulo di domanda), ai fini della retroattività del riconoscimento delle<br />

spese, può rinunciare al cofinanziamento e quindi partecipare alla concorrenza dei soli fondi<br />

nazionali? (11 - 12/09/96) (cofinanziamento, rinuncia)<br />

R. Nel caso in esame nulla vieta all’impresa di rinunciare al cofinanziamento per poter<br />

beneficiare della retroattività delle spese ammissibili prevista dalla normativa vigente.<br />

15.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

16. INIZIATIVE DA VALUTARE UNITARIAMENTE<br />

16.1 - (Direttiva) - Decorrenza dei programmi da valutare unitariamente. A causa di un mero errore<br />

materiale, la circolare n. 37835 dell'8.3.96, al punto 13, fa riferimento alla prima delle date di<br />

avvio a realizzazione anziché alla prima delle date di presentazione delle domande di<br />

agevolazioni. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (iniziative da valutare unitariamente,<br />

decorrenza dei programmi)<br />

16.2 - D. (S. Paolo) I piani finanziari (punto D.5) devono essere tenuti distinti? (4 - 06/06/96)<br />

(iniziative da valutare unitariamente, piano finanziario complessivo)<br />

R. Dal momento che la richiesta dell’impresa di valutazione unitaria di più iniziative, ai sensi<br />

dell’art.2, comma 4 del regolamento, potrebbe non essere accolta in sede istruttoria, è<br />

opportuno che ciascuna domanda riporti, al punto D5 del modulo, il piano finanziario<br />

dell’iniziativa alla quale il modulo si riferisce. Nel caso di positivo accoglimento dell’istanza<br />

dell’impresa, la Banca concessionaria potrà operare un’unica valutazione del piano<br />

finanziario complessivo attraverso gli elementi a disposizione o altri da richiedere (punto E9<br />

delle relazioni istruttorie).<br />

16.3 - D. (S. Paolo) Un’azienda richiede la valutazione unitaria di due progetti. Il primo progetto è<br />

una nuova iniziativa in area Ob. 2 (Comune A) necessaria per far fronte all’incremento della<br />

produzione. Il secondo progetto riguarda l’ampliamento del capannone esistente in altro<br />

comune in area Ob. 2 (Comune B) e l’acquisizione di locali ufficio in comune limitrofo in<br />

area Ob. 2 con deroga (Comune C) a distanza di 500 m. da B. Detti locali ufficio, necessari<br />

per l’attività logistica e amministrativa, sono strettamente connessi con l’unità produttiva B in<br />

corso di ampliamento e sono stati acquisiti nel Comune confinante a causa dell’impossibilità<br />

di costruire altre strutture adiacenti allo stabilimento esistente.<br />

L’istituto riterrebbe opportuno valutare unitariamente i due progetti e considerare ammissibile<br />

interamente anche il costo sostenuto per il secondo progetto, eventualmente applicando, per le<br />

spese sostenute nel territorio Ob. 2 in deroga, l’entità di agevolazione prevista per i territori<br />

Ob. 2. (6 - 25/06/96) (iniziative da valutare unitariamente, spese ammissibili, calcolo<br />

agevolazione)<br />

R. Gli elementi forniti non consentono di valutare se sussistono le condizioni per la<br />

valutazione unitaria dei programmi ai sensi dell’art.2, comma 4 del regolamento; detta<br />

valutazione, comunque, compete alla responsabilità della banca concessionaria.<br />

Per quanto concerne la possibilità di agevolare, nell’ambito di una stessa domanda, spese<br />

sostenute al di fuori dei confini dell’unità produttiva alla quale la domanda stessa si riferisce,<br />

ciò è consentito a condizione che si tratti effettivamente di una pertinenza dell’unità<br />

medesima e che dette spese rappresentino una quota marginale dell’intero investimento. Nel<br />

caso in cui, con riferimento all’ubicazione dell’unità produttiva ed a quella della pertinenza,<br />

le misure agevolative massime siano diverse, come nel caso prospettato, alle spese relative<br />

alla pertinenza si applica la misura agevolativa dell’unità produttiva, ancorché più<br />

favorevole.<br />

16.4 - D. (B. Napoli) (5.15) La stessa ditta ha presentato una prima domanda di nuovo impianto ai<br />

sensi del DM 527/95 art.12, comma 1, ed una seconda domanda di ampliamento ai sensi<br />

della <strong>488</strong>. Le due domande possono configurare un solo programma articolato in un periodo<br />

di tempo maggiore rispetto alla originaria previsione di investimento. Pertanto si chiede se le<br />

due domande debbono considerarsi come unitarie ai fini dell’eventuale godimento delle<br />

16.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

agevolazioni. (8 - 16/07/96) (iniziative da valutare unitariamente, unità produttiva,<br />

domanda)<br />

R. La valutazione unitaria di due o più domande di agevolazioni, ai sensi dell’art. 2, comma<br />

4 del regolamento, può essere effettuata qualora sia l’impresa a richiederla nei moduli di<br />

domanda delle iniziative interessate e qualora, tra l’altro, le iniziative medesime siano<br />

riferite ad unità produttive differenti. Quest’ultima condizione non pare sussistere nel caso in<br />

esame per il quale, semmai, si richiama l’attenzione della banca concessionaria alle<br />

condizioni di ammissibilità, di cui all’art. 2, comma 3 del regolamento, concernenti il caso di<br />

più domande relative alla stessa unità produttiva.<br />

16.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

17. LEASING<br />

17.1 - (Direttiva) - Iniziative in leasing; data di ultimazione del programma. Nel caso di iniziative<br />

da realizzare con il sistema della locazione finanziaria, qualora la data del primo titolo di<br />

spesa ammissibile, e, quindi, quella di avvio a realizzazione del programma, sia successiva<br />

alla data di consegna dei beni, per ultimazione del programma si intende la data dell'ultima<br />

fattura o dell'ultimo titolo di spesa ammissibile, in analogia alle iniziative realizzate con il<br />

sistema ordinario. In tal caso la dichiarazione relativa all'ultimazione del programma, di cui<br />

all'art. 6, comma 10 del regolamento, è resa, con le previste modalità, dalla società di leasing.<br />

(Direttiva 38129 - 18/04/96) (leasing, programma, ultimazione)<br />

17.2 - D. (Direttiva) - Il controllo iniziale delle società di leasing si esaurisce con la verifica che la<br />

domanda sia completa di allegati senza entrare nel merito dell'ammissibilità della stessa e<br />

delle spese indicate? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (leasing, società, controllo iniziale)<br />

R. Si, il compito delle società di leasing è solo quello di verificare la completezza della<br />

domanda. L'attività istruttoria è di esclusiva competenza della banca concessionaria.<br />

17.3 - D. (M. Umbria) (9.1.34 - 11.7) Nel caso in cui l’istituto collaboratore (società di leasing)<br />

esprima parere negativo su un dato programma di investimento e, l’azienda interessata<br />

dichiari successivamente di voler realizzare lo stesso in via ordinaria, si chiede se la banca<br />

concessionaria possa considerare gli investimenti, inizialmente programmati con intervento<br />

leasing, come interventi diretti. (5 - 18/06/96) (leasing, programma, modalità di<br />

realizzazione)<br />

R. Ciò è possibile solo previa presentazione di una nuova domanda, opportunamente<br />

modificata nei punti che lo richiedono, da presentare alla banca concessionaria prescelta<br />

entro i termini fissati. Qualora l’intendimento della ditta dovesse intervenire successivamente<br />

alla chiusura dei termini, l’eventuale nuova domanda concorrerà all’attribuzione dei fondi<br />

disponibili per l’esercizio successivo. Nel caso in cui la domanda in leasing sia relativa ad un<br />

programma realizzato in parte anche direttamente dall’impresa (iniziativa mista), dal<br />

momento che la presentazione di una nuova domanda riferita solo agli investimenti previsti<br />

in leasing contravverrebbe a quanto indicato all’art.2, comma 3 del regolamento, l’impresa<br />

dovrà presentare una nuova domanda riguardante l’intero programma.<br />

17.4 - (Direttiva) (11.1) Se l'investimento è stato realizzato ricorrendo a diverse società di leasing<br />

di cui solo una è convenzionata con istituti concessionari come è possibile presentare<br />

domanda includendo l'intero investimento? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (leasing, più<br />

società)<br />

R. Per la parte muraria ed il terreno potrebbe essere ipotizzabile l'acquisto dalla società di<br />

leasing e la richiesta – come parte ordinaria di una iniziativa mista - delle agevolazioni a<br />

fronte della relativa spesa fatturata.<br />

La restante parte dell'investimento potrebbe essere ammessa qualora si concretizzi una<br />

cessione dei contratti delle società non convenzionate in favore di quella convenzionata.<br />

17.5 - D. (BNL) (11.2) In presenza di programma realizzato mediante leasing in più anni (es. ‘95,<br />

‘96, ‘97, ‘98) e nel caso in cui la società di leasing intenda assumere delibera solo sulla parte<br />

di programma relativa ai primi due anni, sono da ritenersi esclusi dalle agevolazioni gli<br />

investimenti relativi agli anni ‘97 e ‘98? (4 - 06/06/96) (leasing, spese ammissibili, delibera<br />

di approvazione)<br />

17.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Secondo quanto stabilito dall’art.2 della convenzione tra le banche concessionarie e gli<br />

istituti collaboratori, questi ultimi, nell’inoltrare la domanda alla banca concessionaria,<br />

devono allegare l’estratto della delibera ovvero una dichiarazione attestante l’approvazione<br />

dell’operazione di locazione finanziaria. Nel caso in cui la delibera o la dichiarazione siano<br />

riferite solo ad una parte dei beni oggetto della domanda, l’istituto collaboratore dovrà<br />

indicare, nell’apposito prospetto allegato alla domanda stessa, solo le spese relative a detti<br />

beni, suddivise per capitolo e per anno solare. In tal caso, potranno essere prese in<br />

considerazione, ai fini delle agevolazioni da concedere, solo tali spese.<br />

17.6 - D. (M. Umbria) (18.10) In seguito alle numerose preoccupazioni espresse dagli imprenditori<br />

in merito alla discrezionale applicazione, da parte delle società di leasing collaboratrici della<br />

banca concessionaria, del tasso di interesse sui contratti di locazione finanziaria, chiediamo se<br />

esiste la possibilità di trasferire la domanda da una società di leasing ad un’altra, comunque<br />

collaboratrice della banca concessionaria, oppure di stabilire un tasso di riferimento collegato<br />

alla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> come è previsto in altre normative riguardanti simili tipologie di<br />

agevolazione. (4 - 06/06/96) (leasing, società, tasso di interesse)<br />

R. L’argomento non rientra tra le competenze del Comitato.<br />

17.7 - D. (IMI) (18.20) Il vincolo quinquennale riguarda la destinazione d’uso e l’ubicazione delle<br />

apparecchiature, non espressamente la proprietà. Sarebbe addirittura possibile, dopo la prima<br />

erogazione, una vendita a terzi con leasing-back, mantenendo inalterate ubicazione e<br />

destinazione d’uso, con riacquisto prima della erogazione a saldo. Si propone di esplicitare<br />

che deve essere mantenuto per il quinquiennio il titolo di proprietà. (6 - 25/06/96) (leasing,<br />

vincolo quinquennale, proprietà)<br />

R. L’art.8, comma 1, lettera b) del regolamento prevede che le agevolazioni siano revocate<br />

qualora vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni agevolate prima di cinque<br />

anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto, fermo restando, naturalmente, il titolo di<br />

proprietà. Ai fini del titolo di proprietà, fanno eccezione i beni acquisiti attraverso la<br />

locazione finanziaria che, però, sono soggetti ad una specifica disciplina fin dalla<br />

presentazione della domanda.<br />

17.8 - D. (M.Lombardo) (9.1.52) La società di leasing presenta un’operazione con giudizio<br />

negativo, dovrà essere regolarmente protocollata da noi e l’istruttoria si concluderà in modo<br />

negativo? (7- 10/07/96) (leasing, parere negativo, istruttoria)<br />

R. Nel caso in cui la società di leasing non deliberi l’operazione o la deliberi con esito<br />

negativo, la banca concessionaria deve protocollare la domanda e rigettarla, senza<br />

procedere ad alcuna attività istruttoria; nel caso di iniziativa “mista”, la banca deve<br />

comunque istruire la domanda concernente gli investimenti realizzati direttamente<br />

dall’impresa, valutando la sussistenza della validità economico-finanziaria dell’iniziativa,<br />

nonché, ovviamente, la funzionalità ed organicità della stessa, ancorché in misura ridotta.<br />

17.9 - D. (M.Centroitalia) (9.1.57) Come si calcola l’agevolazione per i beni acquistati in leasing ?<br />

Tale agevolazione va riportata all’interno del modulo di istruttoria e dove ? Si può avere un<br />

esempio concreto in presenza anche del canone anticipato e di un intervento diretto ? (7-<br />

10/07/96) (leasing, calcolo agevolazione)<br />

R. Per le operazioni in leasing il calcolo delle agevolazioni è del tutto identico a quello<br />

relativo alle altre operazioni cosiddette “ordinarie” ed è effettuato automaticamente dal<br />

software relativo alle istruttorie. Di tale importo, per le operazioni in leasing, non si tiene<br />

17.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

conto nel prospetto relativo al piano finanziario, ove l’ammontare degli investimenti<br />

ammissibili è coperto, per pari importo, dall’intervento della società di leasing.<br />

17.10 - D. (B. Carige) (18.22) E’ prevista la possibilità di cessione del contributo agevolativo<br />

spettante all’impresa, quantomeno a garanzia di operazioni finalizzate alla realizzazione<br />

dell’investimento agevolabile? Tale quesito ci è posto da una società di leasing nostra<br />

convenzionata la quale ha condizionato l’accoglimento di alcune richieste alla cessione a<br />

proprio favore delle contribuzioni spettanti alle imprese. Tale eventualità parrebbe fattibile; si<br />

richiede, tuttavia, ulteriore chiarimento circa il soggetto al quale dovrebbe essere notificata la<br />

cessione del contributo agevolativo (banca concessionaria o Ministero).(7- 10/07/96)<br />

(leasing, garanzie, cessione del contributo)<br />

R. L’argomento non rientra tra le competenze del Comitato.<br />

17.11 - D. (Carisbo) Contratto di locazione immobiliare di alcuni miliardi, in pool tra 2 società di<br />

leasing (entrambe convenzionate, ma con due banche concessionarie diverse), con quote<br />

rispettivamente del 70% e del 30%; è possibile evitare la cessione della quota parte di<br />

contratto da parte di una delle 2 società all’altra (nessuna delle 2 società vorrebbe rinunciare).<br />

Se si, occorrerebbe seguire il criterio della prevalenza o ognuna delle 2 società potrebbe<br />

essere coinvolta come collaboratrice per l’intero investimento?<br />

D. (Assilea) Si fa riferimento ad un investimento da realizzarsi con l’intervento di più società<br />

di leasing. Nel caso in cui sia individuabile almeno una banca concessionaria convenzionata<br />

con tutte le società di leasing interessate, è possibile per il cliente e secondo quale procedura<br />

presentare domanda per l’ottenimento del contributo?<br />

D. (Assilea) Si fa riferimento ad un investimento da realizzarsi con l’intervento di più società<br />

di leasing. Nel caso in cui, pur essendo tutte le società di leasing convenzionate con una o più<br />

banche concessionarie, non sia possibile individuare un’unica banca concessionaria<br />

convenzionata con tutte, è possibile per il cliente e secondo quale procedura presentare<br />

domanda per l’ottenimento del contributo? (7- 10/07/96) (leasing, più società)<br />

R. Ciascun programma di investimenti organico e funzionale può essere oggetto di una sola<br />

domanda sia che venga realizzato direttamente dall’impresa che attraverso la locazione<br />

finanziaria. Fa eccezione il caso di programmi “misti” per i quali, unica deroga alla norma<br />

generale, è consentita la presentazione di due domande (una per gli investimenti realizzati<br />

direttamente ed una per quelli in leasing), osservando, però, le condizioni di cui al punto 5.7<br />

della circolare n. 38522/95. Qualora l’impresa realizzi, nella medesima unità produttiva, più<br />

programmi o più acquisti di singoli macchinari (cfr. art. 2, comma 3 del regolamento) può<br />

presentare più domande di agevolazioni, preferibilmente ma non necessariamente alla stessa<br />

banca concessionaria, ed attraverso uno o più istituti collaboratori. Nel caso in cui, invece,<br />

l’impresa realizzi un unico programma di investimenti attraverso la stipula di più contratti di<br />

leasing con diverse società, vale quanto specificato al punto 3 della circolare n. 37835<br />

dell’8.3.96, “nel caso di iniziativa realizzata in tutto o in parte con il sistema della locazione<br />

finanziaria, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni delle relative spese, la stessa non può<br />

essere realizzata da più di una società locatrice”. Ciò vale anche se le società di leasing sono<br />

riunite in pool.<br />

17.12 - D. (Carisbo) Per le operazioni in leasing: è sufficiente che la prevista appendice ai contratti<br />

di locazione già perfezionati, per regolamentare l’erogazione dei contributi (di cui all’art.3<br />

della convenzione tra banche concessionarie e società di leasing collaboratrici), venga<br />

perfezionata dopo la pubblicazione delle graduatorie e prima della liquidazione del primo<br />

17.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

terzo di contributo o deve essere perfezionata e prodotta fin dall’inizio, assieme al contratto<br />

originario? (7- 10/07/96) (leasing, contratto, perfezionamento)<br />

R. Il contratto di locazione finanziaria, completo di appendice o dell’eventuale atto<br />

aggiuntivo, deve essere trasmesso dall’istituto collaboratore alla banca concessionaria ai fini<br />

della prima erogazione.<br />

17.13 - D. (Carisbo) (11.10) Possibile sostituzione di società di leasing. Un’azienda, avendo<br />

presentato due domande ora in istruttoria, una per parte di investimento effettuata<br />

direttamente e l’altra per investimento da effettuare in locazione, non è riuscita a trovare<br />

l’accordo sulle condizioni dell’operazione con la società di leasing (l’azienda reputa che le<br />

vengano proposte condizioni troppo onerose, ritenute fuori mercato, in funzione dell’opzione”<br />

consentita alla società di leasing dal fatto di essere stata prescelta quale presentatrice della<br />

domanda di legge <strong>488</strong>); conseguentemente l’azienda ci chiede ora di poter sostituire la società<br />

di leasing originaria con altra, pure con noi convenzionata, che applicherebbe condizioni<br />

sensibilmente inferiori (la società di leasing originaria non opporrebbe obiezioni). E’<br />

possibile? (8 - 16/07/96) (leasing, società, sostituzione)<br />

R. Fermo restando che:<br />

- la scelta dell’impresa circa il sistema di realizzazione degli investimenti del programma<br />

(leasing o diretto) deve essere operata entro i termini di presentazione delle domande e non<br />

può essere più modificata, pena la decadenza della domanda presentata (vedi risposta ad un<br />

quesito San Paolo a pag. 4 delle risposte ai quesiti allegate al verbale della riunione del<br />

23.5.96);<br />

- non è consentito all’impresa richiedente di apportare, successivamente alla chiusura dei<br />

termini per la presentazione delle domande e fino alla pubblicazione sulla GURI delle<br />

graduatorie regionali, modifiche all’iniziativa rilevanti ai fini della formazione delle<br />

graduatorie medesime o per il calcolo delle agevolazioni (vedi punto 2 della circolare n.<br />

36157 del 19.6.96);<br />

- ciascun programma di investimenti organico e funzionale può essere oggetto di una sola<br />

domanda, sia che venga realizzato direttamente dall’impresa che attraverso la locazione<br />

finanziaria, con la sola eccezione dei programmi “misti” per i quali , in deroga alla norma<br />

generale, è consentita la presentazione di due domande (una per gli investimenti realizzati<br />

direttamente ed una per quelli in leasing), osservando, però, le condizioni di cui al punto 5.7<br />

della circolare n. 38522/95 (vedi risposta ai quesiti Assilea a pag. 11 delle risposte ai quesiti<br />

allegate al verbale della riunione del 10.7.96),<br />

la normativa non pone divieti all’eventuale richiesta, da parte dell’impresa, di sostituire la<br />

società di leasing cui ha inoltrato la domanda di agevolazioni, anche se successiva alla<br />

chiusura dei termini per la presentazione della domanda stessa. Tuttavia, nel rispetto delle<br />

procedure vigenti ed alla luce di quanto sopra, si ritiene che ciò possa avvenire alle seguenti<br />

condizioni:<br />

- entrambe le società di leasing devono essere istituti collaboratori della stessa banca<br />

concessionaria;<br />

- i due istituti collaboratori e la banca concessionaria devono esprimere il loro formale<br />

assenso all’operazione; per quanto concerne la banca concessionaria, tale assenso tiene<br />

conto del tempo restante per la conclusione dell’attività istruttoria entro i termini fissati;<br />

- tutti gli investimenti oggetto della domanda avanzata alla prima società di leasing devono<br />

essere trasferiti in capo alla seconda.<br />

Ai fini di cui sopra, la società di leasing che ha ricevuto la domanda, dopo aver acquisito la<br />

formale richiesta da parte dell’impresa e dopo aver riscontrato la sussistenza delle suddette<br />

17.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

condizioni, trasmette la domanda alla nuova società di leasing prescelta, in capo alla quale<br />

resta la verifica di completezza di cui all’art. 5, comma 4 del regolamento.<br />

17.14 - D. (B. Napoli) (5.17) Recupero domande ex art. 12, comma 1 del D.M. n. 527/95. Punto<br />

11.2, comma b, circolare MICA n. 38522/95. Investimenti da effettuare mediante il sistema<br />

della locazione finanziaria.<br />

Nel caso ricorrano i presupposti di cui al punto 11.2, comma b, della circolare in premessa, si<br />

chiede di poter conoscere se le domande di agevolazioni, presentate originariamente a valere<br />

sulla L. 64/86 entro il 20.8.<strong>92</strong>, il cui progetto di investimenti sia stato già deliberato dalla<br />

società di leasing in data anteriore al 21.8.<strong>92</strong>, possano essere recuperate ex art. 12, comma 1<br />

del d.m. n. 527. Si chiede, inoltre, di conoscere cosa si debba intendere, nel caso del leasing,<br />

con il termine “investimenti non ancora avviati”, indicato al punto 11.2, comma b della<br />

direttiva 38522. (11 - 12/09/96) (leasing, domanda ex art. 12, avvio programma)<br />

R. Le domande di leasing presentate sulla L. 64/86 entro il 20.8.<strong>92</strong> e per le quali, alla data<br />

del 21.8.<strong>92</strong>, risultava solo deliberata l’operazione da parte della società di locazione ma non<br />

stipulato il relativo contratto né, per le sole operazioni di cosiddetto “leasing di impianti”,<br />

risultavano avviati gli investimenti, non sono ammissibili ai sensi della L. 64/86 e rientrano<br />

nelle ipotesi di cui all’art. 3 bis del D.L. n. 415/<strong>92</strong>, convertito dalla L. n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>; a tal fine,<br />

per avvio degli investimenti si intende il primo titolo di spesa del programma fiscalmente<br />

valido. Per tali domande si applica quanto disposto dal punto 11.2, lettera b) della circolare<br />

n. 38522/95, semprechè la domanda stessa ed il relativo programma presentino anche i<br />

requisiti di cui agli ultimi due capoversi del citato punto 11.2.<br />

17.15 - D. (EPF) Una società operante nel settore tipografico ed ubicata in area obiettivo 1 ha<br />

presentato domanda entro il 3/5/96 per un programma di investimenti da realizzare mediante<br />

leasing. Risultando l’operazione deliberata negativamente dalla società di leasing,<br />

coerentemente con la normativa vigente ed alla luce del parere del comitato tecnico<br />

consultivo del 10/7 u.s. al Mediocredito Lombardo, la domanda è stata rigettata in data<br />

26/7/96 con lettera raccomandata a.r. indirizzata per conoscenza anche al MICA. La<br />

richiedente avendo avuto notizia della situazione solamente con l’arrivo di tale atto si è<br />

attivata affinché un’altra società di leasing, convenzionata con questa concessionaria,<br />

deliberasse favorevolmente il finanziamento per il medesimo programma di investimenti. In<br />

considerazione di tale nuovo elemento la società chiede se è possibile ammettere alle<br />

agevolazioni la domanda precedentemente rigettata. Al riguardo è intervenuto il successivo<br />

parere del comitato tecnico consultivo che, nella riunione del 16/7 u.s., ha previsto la<br />

possibilità di sostituzione della società di leasing destinataria della richiesta. Il caso all’esame<br />

si discosta da una sostituzione di società di leasing, come specificato dal parere, essendo nel<br />

frattempo intervenuto da parte della concessionaria un’azione di rigetto. Per quanto sopra<br />

indicato è possibile superare il rigetto effettuato e ritenere l’operazione presentata nel termine<br />

del 3 maggio come l’originaria domanda? In tal caso il “nuovo” progetto sarà compilato su<br />

nuovi moduli ed assimilato ad un’operazione restituita? (12 - 24/09/96) (leasing, parere<br />

negativo, ripristino della domanda originaria)<br />

R. La convenzione tra le banche concessionarie e gli istituti collaboratori stabilisce che per<br />

le operazioni da realizzare totalmente o parzialmente con il sistema della locazione<br />

finanziaria, la società di leasing debba trasmettere alla banca concessionaria la propria<br />

delibera sull’operazione, ovvero una dichiarazione attestante l’approvazione dell’operazione<br />

stessa. Ancorché si faccia riferimento ad una trasmissione contestuale a quella del modulo di<br />

domanda, non viene chiaramente definito un termine ultimo entro il quale ciò deve<br />

17.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

necessariamente avvenire. Potrebbe, pertanto, essere ipotizzabile un invio successivo a<br />

quello del modulo ma, comunque, entro termini tali da consentire, in ogni caso, alla banca<br />

concessionaria di completare la propria istruttoria. Né sembra introdurre elementi per una<br />

diversa valutazione il fatto che la delibera sia stata invece trasmessa con esito negativo,<br />

attesa la possibilità per l’impresa, sempre, naturalmente, entro termini tali da consentire alla<br />

banca concessionaria di effettuare la propria istruttoria, di far modificare le decisioni della<br />

società di leasing o di individuare una nuova società, nel rispetto, naturalmente, dei limiti<br />

imposti dalla normativa. I due pareri del Comitato sono in linea con le considerazioni che<br />

precedono. Il primo conclude che una domanda non può essere positivamente istruita in<br />

assenza della delibera favorevole e che deve essere respinta; ciò, è da intendere, per quanto<br />

detto, a conclusione dell’attività istruttoria. Il secondo consente all’impresa di individuare<br />

una nuova società di leasing, ponendo, tuttavia, delle condizioni, legate anche ai tempi<br />

istruttori. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che possa essere<br />

ripristinata la validità della domanda originaria.<br />

17.16 - D. (Carisbo) (7.27) Dalla lettura dell'art. 9, commi 5 e 7 del regolamento, parrebbe di<br />

capire che la dichiarazione di cui all'allegato 15 alla circolare n. 38522/95 debba essere resa<br />

da parte della società di leasing in ogni caso, indipendentemente dall'importo inferiore o<br />

superiore a tre miliardi (come si evince anche dall'intestazione dell'allegato stesso), mentre il<br />

punto 8.4 della circolare citata porta una indicazione divergente, prevedendo la sottoscrizione<br />

della dichiarazione esclusivamente per gli importi di investimento inferiori a tre miliardi (cosa<br />

di cui non si comprende francamente la ragione). La scrivente ritiene che l'interpretazione<br />

corretta sia quella del regolamento (cioè che la dichiarazione della società di leasing di cui<br />

all'allegato n. 15 della circolare, debba essere resa sempre, indipendentemente dall'importo<br />

inferiore a superiore a tre miliardi) ; di ciò, peraltro, siamo a richiedervi opportuna conferma.<br />

(14 - 06/02/97) (leasing, documentazione finale di spesa, allegati)<br />

R. In effetti, la dichiarazione prevista dall'art. 9, comma 7 del regolamento e di cui<br />

all'Allegato n. 15, deve essere resa dalla società di leasing nel caso di iniziativa con<br />

investimenti realizzati con il sistema della locazione finanziaria, indipendentemente<br />

dall'ammontare degli investimenti stessi. Il punto 8.4 della circolare n. 38522/95 contiene,<br />

pertanto, in merito all'Allegato n. 15, un chiaro errore materiale, non riportato, peraltro,<br />

nell'intestazione dell'allegato medesimo.<br />

17.17 - D. (Assilea) (7.30) Per quanto riguarda l'allegato 10b della circolare n. 38522/95, è<br />

necessario che l'autentica di firma del procuratore della società di leasing sia fatta da un<br />

notaio o da funzionario comunale oppure tale autentica può essere eseguita direttamente dalla<br />

Banca Concessionaria? (14 - 06/02/97) (leasing, documentazione, richiesta di erogazione a<br />

sal)<br />

R. La normativa non prevede che tale adempimento possa essere svolto dalle Banche<br />

Concessionarie.<br />

17.18 - D. (Assilea) (19.13) Nel caso in cui i contratti di leasing relativi all'iniziativa ammessa ad<br />

agevolazione fossero più di uno e con decorrenze diverse, in quale modo si dovrà attribuire il<br />

contributo ai diversi contratti? (14 - 06/02/97) (leasing, più contratti, attribuzione del<br />

contributo)<br />

R. L’erogazione, dalla banca concessionaria alla società di leasing, di ciascuna delle quote<br />

in cui si articola il contributo concesso, avviene - fatta salva l’ipotesi dell’anticipazione - per<br />

stato d’avanzamento, sulla base della corrispondente quota di investimenti effettivamente<br />

realizzata dalla società di leasing stessa. Ciò indipendentemente dal numero, dalla<br />

17.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

decorrenza o dalla durata dei contratti stipulati o da stipulare a valere sull’iniziativa<br />

agevolata. Il trasferimento del contributo dalla società di leasing all’impresa avviene, invece,<br />

per quote semestrali posticipate, attribuendo l’intera quota di contributo erogata ai contratti<br />

già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun<br />

contratto medesimo.<br />

17.19 - D. (S. Paolo) (9.1.103) Alcune ditte, nel temporizzare le spese, si sono riferite<br />

erroneamente alla data di pagamento anziché alla data fattura; il caso assume rilevanza se le<br />

due date sono a cavallo di fine anno e il programma attiene il leasing:<br />

12/96 - anno di spesa (stipula contratto) (indicato dalla Soc. di Leasing)<br />

01/97 - anno di spesa (indicato dalla Ditta).<br />

La Ditta ha quindi indicato data avvio 01/01/97, spesa dell’anno 1997, apporto mezzi propri<br />

nel 1997, ultimazione programma 01/07 (consegna beni).<br />

Si può acquisire dichiarazione della Ditta che rettifichi data avvio in 12/96 ma la procedura si<br />

blocca perché l’apporto di mezzi permane nel 1997 (ultimazione programma), anno in cui la<br />

Ditta ha previsto la consegna dei beni. (16 - 22/04/97) (leasing, programma, avvio)<br />

R. Per il caso prospettato, dal quale si evince un chiaro errore di interpretazione della<br />

norma, in sede di istruttoria, la banca concessionaria può rettificare, sulla base degli<br />

elementi oggettivi in proprio possesso, la data di avvio del programma sulla base di quella<br />

del titolo di spesa. La banca può, altresì, prendere in considerazione il nuovo capitale<br />

proprio del 1997, in quanto nel caso di leasing, l’ultimazione del programma coincide con la<br />

data di consegna dei beni; occorre, naturalmente, verificare la compatibilità tra la data del<br />

versamento della parte nuova e quella di ultimazione del programma.<br />

17.20 - D. (BNL) Operazione "leasing" ammessa alle agevolazioni. La ditta beneficiaria intende ora<br />

sostituire l'Istituto di leasing con altro (convenzionato con la stessa banca concessionaria), che<br />

ha già predisposto delibera per lo stesso importo e sullo stesso programma ed è pronto a<br />

stipulare. Si chiede se sia possibile, con l'accordo del primo Istituto di leasing, procedere<br />

all'erogazione a favore dell'Istituto subentrante ; in caso affermativo, quali le modalità per<br />

effettuare la citata erogazione e quali gli adempimenti nei confronti del Ministero. (16 -<br />

22/04/97) (leasing, società, sostituzione)<br />

R. La normativa non pone divieti all'eventuale richiesta, da parte dell'impresa, di sostituire la<br />

società di leasing cui ha inoltrato la domanda di agevolazioni anche dopo la concessione<br />

delle stesse e, pertanto, si è dell'avviso, purché non sia già avvenuta l’erogazione, che<br />

l'operazione possa avvenire alle condizioni indicate nella risposta al quesito Carisbo n. 17.13<br />

della raccolta.<br />

17.21 - D. (Carisbo) (7.37) Una società di leasing nostra convenzionata ci fa notare (a nostro<br />

avviso giustamente), che la dichiarazione di cui all’allegato n. 6 della circolare n. 38522/95<br />

(se dev’essere resa dalla società di leasing) pare errata, in quanto individua la società stessa<br />

come beneficiaria del contributo e destinataria del decreto di concessione, mentre, così come<br />

nel caso delle dichiarazioni 10a o 10b da allegarsi alla richiesta di liquidazione contributi, le<br />

dichiarazioni di cui all’allegato 6 dovrebbero essere differenziate secondo l’ipotesi che<br />

debbano essere rese direttamente dalle aziende beneficiarie per investimenti diretti o dalle<br />

società di leasing per investimenti in locazione.<br />

Tale tesi pare condivisibile, per cui riteniamo debbano essere approntati 2 allegati:<br />

6a per le operazioni dirette, da rendersi direttamente da parte delle aziende beneficiarie e<br />

6b per le operazioni di leasing, da rendersi da parte delle società di leasing interessate.<br />

17.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Sempre relativamente all’art. 3 punto 10, ma relativamente alla tenuta dell’elenco ivi previsto,<br />

sempre nel caso della locazione, considerato che, per la logica del contratto di locazione e per<br />

l’impegno richiesto ai beneficiari del contributo di non dismissione per almeno un<br />

quinquennio dalla data di entrata in funzione dei cespiti agevolandi, pare ovvio che<br />

nell’elenco stesso (tenuto dalle società di leasing secondo le disposizioni), non debbano<br />

essere riportati gli estremi della fattura di riscatto da parte della locataria, con la quale la<br />

stessa, a completamento del pagamento dei canoni, acquisisce la proprietà del/i cespite/i<br />

locato/i;<br />

tale nostra interpretazione dovrebbe a nostro avviso trovare fondamento nel concetto che - nel<br />

leasing - il passaggio della proprietà dalla società di leasing alla locataria è nella logica<br />

dell’operazione fin dall’origine ed è naturale conclusione dell’operazione stessa, mentre l’art.<br />

3 punto 10 della circolare riteniamo intenda pervenire alla identificazione dei cespiti di cui<br />

effettivamente le aziende beneficiarie delle agevolazioni si sono private.<br />

Anche su tale aspetto restiamo in attesa di un Vostro parere. (17 - 15/05/97) (leasing,<br />

documentazione, identificazione di impianti e macchinari)<br />

R. Si concorda con la Banca Concessionaria e, pertanto, nel caso di operazioni di locazione<br />

finanziaria, la società di leasing sottoscriverà la dichiarazione di cui all’allegato 6 della<br />

circolare n. 38522/95 previo opportuno adattamento.<br />

17.22 - D. (Centro Banca) Una SRL ha ottenuto le agevolazioni L. <strong>488</strong> a valere sui fondi 1996 con<br />

un programma di investimenti effettuato con il solo ricorso al sistema della locazione<br />

finanziaria.<br />

Il programma, inquadrato convenzionalmente come ristrutturazione, prevedeva l’acquisto di<br />

un immobile per metà (£/Mln 1.500) con ricorso al leasing agevolato e per metà (£ Mln<br />

1.500) con mezzi propri, senza il ricorso alle agevolazioni della L. <strong>488</strong>.<br />

La data di avvio del programma risultava essere il 13.7.95 e la data di ultimazione il 30.6.96.<br />

Erano previsti conferimenti in c/aumento del capitale sociale sia nel 1995 che nel 1996.<br />

In sede di acquisizione della copia registrata del contratto, nonché del verbale di consegna del<br />

bene, ai fini dell’erogazione della prima quota del contributo, verifichiamo che sia il<br />

contratto, sia il verbale di consegna del bene recano entrambi le stesse date: 13.7.95.<br />

Come da normativa e da successive risposte ai quesiti fatti sull’argomento, la data di<br />

ultimazione risulterebbe essere il 13.7.95, di conseguenza gli apporti effettuati nel 1996 non<br />

potrebbero essere presi in considerazione ai fini dell’indicatore (apporti che costituiscono la<br />

parte più consistente dell’intera somma apportata per il programma).<br />

La società afferma che l’immobile è stato solo “formalmente” consegnato a quella data, in<br />

virtù del fatto che l’altra metà del programma, sul quale NON sono state chieste le<br />

agevolazioni, prevedeva oltre all’acquisto, lavori di ristrutturazione sull’intero opificio adibito<br />

ad uso industriale; tali lavori sono stati effettivamente ultimati nel corso del 1996.<br />

La società ha potuto quindi iniziare l’attività produttiva solo nel corso del 1996.<br />

Si chiede se, in questo specifico caso, quale data di ultimazione del programma, possa essere<br />

considerata quella del 30.6.96 esposta dall’azienda e riferibile alla parte del programma non<br />

agevolato, in considerazione del fatto che:<br />

• La società ha ultimato i lavori nell’immobile nel corso del ’96.<br />

• L’attività produttiva è iniziata successivamente alla data del verbale di consegna. (17 -<br />

15/05/97) (leasing, programma, avvio e ultimazione)<br />

R. Come più volte precisato, le date di avvio a realizzazione e di ultimazione di un<br />

programma da agevolare sono, convenzionalmente, rispettivamente, quelle del primo e<br />

dell’ultimo titolo di spesa ammissibile. Per quanto concerne il leasing, per cui l’ultimazione<br />

del programma è, invece, normalmente coincidente con la data di consegna dei beni, si fa<br />

17.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ancora riferimento all’ultimo titolo di spesa ammissibile allorché la data di consegna dei<br />

beni sia precedente al primo. Inoltre, da un punto di vista generale, per quanto concerne la<br />

parte nuova del capitale proprio, essa può essere costituita da aumenti e conferimenti di<br />

capitale versati entro la data di ultimazione ovvero da utili e/o ammortamenti relativi agli<br />

esercizi di realizzazione del programma, ivi compreso, per intero, anche l’ultimo, ancorché la<br />

data di ultimazione non coincida con l’ultimo giorno di detto esercizio stesso. Nel caso<br />

prospettato, quindi, qualora il primo titolo di spesa ammissibile sia antecedente alla data di<br />

consegna dei beni, sarà quest’ultima da considerare come ultimazione del programma ed il<br />

nuovo capitale proprio del 1996 non potrà essere preso in considerazione. Qualora il primo<br />

titolo di spesa ammissibile sia, invece, successivo alla consegna dei beni, sarà la data<br />

dell’ultimo titolo di spesa ammissibile a contrassegnare l’ultimazione del programma. Se tale<br />

data è relativa al 1996, gli apporti effettuati prima della stessa e tutti gli utili e/o gli<br />

ammortamenti del 1996 potranno essere utilmente considerati.<br />

17.23 - D. (M. Toscano) La convenzione tra banche concessionarie e società di leasing prevede<br />

(art. 3 ultimo capoverso):<br />

“Nel caso di contratto di locazione finanziaria stipulato prima della sottoscrizione della<br />

presente convenzione, deve essere stipulato un atto aggiuntivo al contratto, da registrare, che<br />

riporti le condizioni di cui alla suddetta appendice”.<br />

Ci viene richiesto da una delle società di leasing ns. collaboratrice, in quanto l’applicazione di<br />

tale vincolo non avverrebbe uniformemente da parte di tutte le Società convenzionate, se<br />

l’obbligo di registrazione di cui sopra sia da intendersi come perentorio o sia possibile<br />

derogarvi, anche per i contratti di locazione finanziaria da stipulare in futuro, anche al fine di<br />

evitare alle imprese ulteriori oneri aggiuntivi. (19 – 17/12/97) (leasing, contratto,<br />

registrazione)<br />

R. Fermo restando che la convenzione prevede l’obbligo della registrazione solo per<br />

l’eventuale atto aggiuntivo, la formulazione dell’art. 3 della convenzione stessa non sembra<br />

prestarsi ad interpretazioni. Gli istituti collaboratori che dovessero tenere comportamenti<br />

difformi verrebbero sottoposti all’applicazione delle previste sanzioni.<br />

17.24 - D. (Carisbo) Il progetto in leasing riguarda un immobile originariamente acquistato dalla<br />

società di leasing nel 1990 e concesso in locazione ad altro soggetto fino al 1994, quando il<br />

contratto è stato estinto anticipatamente, con riconoscimento al locatario dell’importo di L.<br />

253.000.000 a titolo di indennizzo per il rilascio dell’immobile, come da fattura a carico della<br />

società di leasing in data 21.11.94. In pari data l’immobile è stato concesso in locazione<br />

finanziaria all’azienda che ha richiesto le agevolazioni “<strong>488</strong>”, con un nuovo e distinto<br />

contratto di leasing per importo di L. 650.000.000 (valore risultante da perizia giurata),<br />

ricompreso nel piano di spesa agevolato in via provvisoria. In pari data il locatario è stato<br />

immesso nel possesso del bene, come risultante dal relativo verbale di consegna.<br />

Si richiede se sia possibile – nel caso particolare – documentare l’importo ammissibile ad<br />

agevolazione mediante perizia giurata di un tecnico abilitato che attesti il valore del bene alla<br />

data di conclusione del contratto anziché mediante la consueta fattura di acquisto del cespite.<br />

Rispetto al quesito M. Umbria esaminato nell’undicesima riunione del Comitato tecnico del<br />

12.9.96 (pag. 3 del verbale), si evidenzia che in questo caso non si tratta di subentro a seguito<br />

di cessione del contratto originario, bensì di diverso e distinto rapporto contrattuale sorto<br />

direttamente in capo all’azienda agevolanda; inoltre, tale caso l’immobile risulta in qualche<br />

modo “riacquistato” dalla società di leasing il 21.11.94, come si evince dalla fattura in pari<br />

data relativa al corrispettivo versato al precedente locatario (quale differenza tra il valore di<br />

mercato e quanto già corrisposto dalla locataria originaria).<br />

17.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

In caso di risposta negativa, si richiede – in subordine – se sia possibile considerare<br />

ammissibile quantomeno tale corrispettivo pari a L. 253 milioni (fattura in data 21.11.94). (19<br />

– 17/12/97) (leasing, spese ammissibili, immobile)<br />

R. La normativa vigente prevede, nel caso di locazione finanziaria, che la spesa da prendere<br />

a base per le agevolazioni sia quella relativa alla fattura emessa dal fornitore e intestata alla<br />

Società di locazione ed è quindi con riferimento alla relativa data che vengono fissati l’avvio<br />

a realizzazione del programma e l’ammissibilità o meno della spesa. Nel caso in esame la<br />

fattura n. 19 del 21.11.94 non è una fattura d’acquisto in quanto riferita ad un indennizzo per<br />

il rilascio dell’immobile già di proprietà della Società di locazione. Né d’altra parte risulta<br />

ammissibile il titolo di spesa originario perché risalente al 1990. In ordine infine alla natura<br />

dei titoli di spesa sulla base dei quali è individuato l’investimento ammissibile, si rimanda<br />

alla ben nota Circolare n. 38522 del 15.12.95.<br />

17.25 - D. (Assilea) (19.34) In base a quanto stabilito all’art. 5 della convenzione tra banche<br />

concessionarie e istituti collaboratori (società di leasing), il trasferimento del contributo alle<br />

imprese avviene a condizione che sia anche acquisita la dichiarazione dell’impresa sul<br />

rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel decreto di concessione. In fase di<br />

richiesta molte imprese sollevano perplessità in merito al rilascio della suindicata<br />

dichiarazione in quanto non prevista dal regolamento, né dalla circolare né dal decreto di<br />

concessione. (19 – 17/12/97) (leasing, erogazioni, dichiarazione rispetto obblighi)<br />

R. Dato che già in fase di domanda l’imprenditore sottoscrive le dichiarazioni di impegno e<br />

che nel sottoscrivere l’appendice al contratto di leasing prende atto degli obblighi a cui è<br />

sottoposto, si ritiene che la domanda e l’appendice possano sostituire la suddetta<br />

dichiarazione.<br />

17.26 - D. (M. Friuli - Venezia Giulia) E’ previsto che i beni di uno stesso programma possano<br />

essere acquisiti in locazione finanziaria tramite più società di leasing a condizione che le<br />

stesse siano riunite in “pool” e, in particolare, quella che funge da capofila sia<br />

convenzionata con una banca concessionaria prescelta dall’impresa. E’ altresì previsto che<br />

se una banca concessionaria è anche istituto collaboratore non possa esserlo di se stessa. Si<br />

chiede se il divieto valga anche nell’ipotesi in cui la banca, che ha la possibilità di assumere<br />

il suindicato duplice ruolo, sia prescelta come banca concessionaria per un’operazione di<br />

leasing in “pool” a cui partecipa ovviamente non come capofila. (20 – 19/2/98) (leasing, più<br />

società)<br />

R. Sì<br />

17.27 - D. (Assilea) Si chiede conferma che, per l’impresa che ha già in corso con più società<br />

contratti di locazione finanziaria relativi ad investimenti ammissibili all’agevolazione <strong>488</strong>, è<br />

consentita la presentazione di una richiesta globale di intervento agevolativo a condizione<br />

che le società di leasing stipulino, ricorrendone le condizioni fissate dalla normativa, una<br />

specifica convenzione di pool per la gestione dei contributi. (20 – 19/2/98) (leasing, più<br />

società)<br />

R. Si.<br />

17.28 - D. (Assilea) Si chiede conferma che – in relazione agli accordi stabiliti fra le società di<br />

leasing partecipanti al pool – siano possibili entrambe le seguenti soluzioni procedurali. La<br />

“capofila”, venuta in possesso dell’annualità di contributo dell’intero investimento:<br />

a) girerà a ciascuna società del pool la quota parte del contributo per la gestione diretta nei<br />

confronti del cliente;<br />

17.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

b) erogherà direttamente all’impresa il contributo previa verifica, di concerto con le altre<br />

società di leasing partecipanti al pool, del rispetto delle condizioni.<br />

Resta inteso che in entrambi i casi alla società capofila fanno e faranno carico, verso il<br />

Ministero dell’industria, sia le responsabilità che gli adempimenti sanciti dalla normativa,<br />

riconoscendosi proprio in tale unilaterale assunzione di responsabilità la ragione per la quale<br />

al Ministero possa risultare indifferente il criterio di erogazione del contributo concordato<br />

fra le società di leasing nella “convezione”. (20 – 19/2/98) (leasing, più società,<br />

trasferimento del contributo)<br />

R. Le operazioni di trasferimento del contributo alle imprese devono essere svolte<br />

esclusivamente dall’istituto collaboratore e, quindi, nel caso del “pool”, dalla società<br />

capofila, sulla quale ricadono tutte le responsabilità e gli oneri derivanti dalla normativa e<br />

dalla convenzione vigente anche per conto delle altre società partecipanti al “pool”.<br />

17.29 - D. (Assilea) (21.2) Nel caso in cui si verifichino per motivi non legati a casi di<br />

inadempienza da parte dell’istituto collaboratore, risoluzioni parziali o totali del contributo<br />

in parte già liquidato all’impresa dalla società di leasing, si chiede di sapere a chi spetti<br />

l’onere di recuperare la parte già acquisita dall’impresa, anche in maniera coatta nei casi<br />

estremi: all’istituto collaboratore, alla banca concessionaria o al Ministero dell’industria ?<br />

(20 – 19/2/98) (leasing, recupero contributo)<br />

R. Alla banca concessionaria, così come previsto dall’art. 10, comma 5, del D.M. n. 527/95 e<br />

successive modifiche e integrazioni.<br />

17.30 - D. (S. Paolo) (21.3) Si ritiene che il riscatto anticipato dei beni in leasing non comporti<br />

revoca delle agevolazioni e che la parte dei contributi ancora presso le Società di Leasing<br />

vada girata per l’intero alle ditte divenute proprietarie dei beni. Direttamente alla Ditte<br />

verrebbero accreditate dalle Banche le ulteriori quote rese disponibili dal Ministero (previa<br />

acquisizione dichiarazione di mantenimento per i 5 anni previsti). Trattandosi di casi<br />

ricorrenti si chiede il parere del Comitato. (20 – 19/2/98) (leasing, trasferimento del<br />

contributo, riscatto anticipato)<br />

D. (BNL) Un’azienda ha ottenuto la concessione delle agevolazioni nel primo bando di<br />

applicazione della legge, a fronte di un programma di investimenti da realizzare mediante il<br />

sistema della locazione finanziaria. Considerato che il programma in questione risulta<br />

attualmente completato, e che è stata già effettuata la prima erogazione del contributo<br />

concesso, ci viene ora posto il seguente quesito: il perseguimento dei prefissati obiettivi di<br />

potenziamento patrimoniale potrà essere meglio realizzato mediante il riscatto anticipato del<br />

contratto di locazione finanziaria; l’istituto di leasing (Sud leasing s.p.a.) si è dichiarato<br />

disponibile ad assecondare la richiesta dell’azienda, manifestando peraltro perplessità in<br />

ordine alle conseguenti modalità di erogazione delle quote di contributo ancora da percepire:<br />

non risulta infatti che la materia sia in alcun modo disciplinata dalla vigente normativa. Si<br />

chiede pertanto se la beneficiaria, mantenendo l’originaria destinazione d’uso del bene<br />

oggetto del contratto di locazione finanziaria agevolato, potrà continuare a fruire delle<br />

agevolazioni concesse; in caso affermativo una volta perfezionato il riscatto del bene in<br />

questione, la modalità per l’erogazione delle successive tranches del contributo richiesto<br />

potrebbero essere quelle in vigore per le operazioni “ordinarie”.(20 – 19/2/98)<br />

R. La vigente normativa (punto 7.2 della Circolare n. 38522 del 15/12/95) prescrive, nel caso<br />

di iniziativa realizzata mediante locazione finanziaria, che il trasferimento del contributo<br />

dall’Istituto collaboratore all’impresa avvenga comunque in un periodo di cinque anni a<br />

partire dalla consegna dei beni indipendentemente dalla durata contrattuale. Gli schemi di<br />

convenzione tra le Banche concessionarie e gli Istituti collaboratori prevedono la revoca del<br />

17.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

contributo in caso di infrazione agli obblighi ed alle condizioni della concessione oppure in<br />

caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria nel quinquennio di<br />

utilizzo obbligatorio dei beni agevolati. Il caso di riscatto anticipato non contestuale ad<br />

inadempienze dell’impresa beneficiaria può configurarsi come una consensuale ridefinizione<br />

dei termini contrattuali ed in tal caso essere trattato con le modalità di cui al punto 7.2 della<br />

richiamata Circolare, continuandosi quindi ad applicare le modalità di erogazione ivi<br />

previste che prescindono dalla durata contrattuale.<br />

17.31 D. (Assilea) (18.30) Si chiede conferma della possibilità per le società di leasing/Istituti<br />

collaboratori di poter offrire alle imprese beneficiarie interessate il servizio di predisposizione<br />

della domanda di richiesta contributi, del Business Plan e la raccolta della documentazione<br />

prevista dall’Allegato 12 della Circolare Ministeriale esplicativa del 20 novembre 1997. Il<br />

servizio verrà regolamentato attraverso la formalizzazione di apposito mandato, firmato per<br />

benestare ed accettazione da parte del Legale Rappresentante l’impresa stessa. In esso, si<br />

rileverà l’importo che dovrà essere corrisposto, dalla ditta cliente, alla Società di locazione<br />

finanziaria. Alla definizione del servizio, la società di leasing provvederà all’emissione di<br />

regolare fattura per l’importo precedentemente concordato su mandato, dalla quale risulterà<br />

come descrizione “Consulenza/predisposizione domanda Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>”. La possibilità di<br />

permettere alle Società di locazione finanziaria, che svolgono la funzione di Istituto<br />

Collaboratore, di offrire tale servizio, oltre ad avere indubbi vantaggi a livello commerciale,<br />

svolgerebbe per altro una funzione di calmiere dei prezzi attualmente praticati per tale<br />

tipologia di servizi da parte di Società esterne (quali consulenti aziendali, commercialisti,<br />

ecc.). In considerazione del fatto che tale servizio esula totalmente dalle competenze<br />

regolamentate sia dal Regolamento sia dalla Circolare Esplicativa del 20 novembre 97,<br />

previste a carico dell’Istituto Collaboratore, riteniamo che l’erogazione di tale servizio non<br />

contrasti con quanto previsto al punto 5.2 della succitata Circolare che testualmente recita<br />

“L’attività svolta dall’istituto Collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione<br />

delle agevolazioni di cui si tratta non rivesta carattere istruttorio; per detta attività pertanto,<br />

non è dovuto dall’impresa all’istituto medesimo alcun compenso”. Si chiede conferma. (24 –<br />

16/04/99) (leasing, servizi di consulenza)<br />

R. Considerato che la normativa esclude esplicitamente che l’attività prevista a carico degli<br />

Istituti collaboratori rivesta carattere istruttorio e che la stessa non contiene indicazioni<br />

palesemente contrarie allo svolgimento dell’attività prospettata, si ritiene che quest’ultima<br />

possa essere considerata compatibile con la normativa medesima. Tuttavia, tenuto conto che<br />

gli Istituti collaboratori intrattengono un rapporto di convenzione con le Banche<br />

concessionarie anch’esso disciplinato dalla normativa, si ritiene che gli stessi non possano<br />

sottrarsi, in qualità di soggetti previsti dal procedimento, dal prestare un livello minimo<br />

istituzionale di assistenza alle imprese, configurabile, ad esempio, nella diffusione della<br />

normativa e delle direttive interpretative della stessa. Qualora le imprese richiedessero<br />

prestazioni più specialistiche e complesse, quali, appunto, la predisposizione di una domanda<br />

di agevolazioni e della relativa documentazione (con esclusione, naturalmente, di quella già<br />

prevista a carico dell’Istituto collaboratore), l’Istituto potrà farlo ma sulla base di uno<br />

specifico mandato di natura privatistica. In assenza di quest’ultimo l’attività prestata<br />

dell’Istituto collaboratore dovrà pertanto intendersi ricompresa in quella minima<br />

istituzionale e non potrà dare luogo a richieste di compensi legati alla legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

(Risposta sospesa dal Comitato nella ventottesima riunione, 25/10/99)<br />

17.32 - D. (Assilea) Il decreto legislativo n. 494 del 14 Giugno 1996 prescrive, all’art. 1, misure per<br />

la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Tra i<br />

17.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

primi obblighi posti in capo al Committente e ai responsabili vi è quello di attenersi, fin dalla<br />

fase di progettazione esecutiva dell’opera e delle scelte tecniche, nonché nell’esecuzione del<br />

progetto e nell’organizzazione del cantiere, alle misure generali di tutela di cui all’art. 3 del<br />

Decreto Legislativo 626/94.<br />

Al fine di evitare l’assunzione di rischi impropri all’attività esercitata dalle società di<br />

locazione finanziaria e per esse ai suoi Legali Rappresentanti, o procuratori speciali dallo<br />

stesso nominati, alcune società di leasing operano conferendo un’apposita e ampia delega<br />

sotto forma di “mandato senza rappresentanza” all’impresa cliente, prevedendo nella stessa<br />

tutti gli adempimenti previsti dal D.L. 494 sopra citato.<br />

L’operatività prevista dalla procedura “lavori con committenza per mandato senza<br />

rappresentanza” dato dal locatore è ammessa sotto il profilo fiscale e civilistico e si esplica<br />

come segue: la ditta locataria provvede a farsi fatturare, via via, gli importi relativi agli stati di<br />

avanzamento lavori direttamente dalla ditta appaltatrice e provvede a fatturare alla società di<br />

leasing per lo stesso importo, allegando copia fotostatica della fattura acquisita dalla ditta<br />

appaltatrice. La società di locazione finanziaria provvede, a sua volta, al pagamento diretto<br />

alla ditta appaltatrice. In particolare si evidenzia quanto segue:<br />

1) l’operazione non va in ogni caso configurata secondo gli schemi del cosiddetto “lease<br />

back”, in quanto, in applicazione del mandato senza rappresentanza, la proprietà<br />

dell’immobile non passa mai in capo all’impresa cliente ed inoltre il pagamento viene<br />

effettuato direttamente dalla società di leasing;<br />

2) l’importo di spesa rendicontato non è suscettibile a variazioni in aumento, rispetto a quanto<br />

fatturato dalla ditta appaltatrice alla ditta locataria, in considerazione del fatto che la società di<br />

leasing paga esattamente detto importo, acquisendo agli atti copia fotostatica della fattura<br />

originaria tra la ditta appaltatrice e la ditta locataria;<br />

3) la lettera liberatoria dell’avvenuto pagamento a saldo è emessa dalla ditta appaltatrice in<br />

favore della società di leasing.<br />

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, Vi richiediamo di valutare l’applicabilità di tale<br />

procedura ad una operazione di locazione finanziaria volta alla realizzazione di un immobile<br />

inserito in un programma di investimenti oggetto di agevolazioni ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

(28 - 25/10/99) (leasing, spese ammissibili, lease back)<br />

R. Tenuto conto che la ditta richiedente cura le sole fasi di realizzazione dell’immobile, la cui<br />

proprietà non passa in capo alla stessa ma direttamente alla Società di leasing, si ritiene che<br />

la procedura prospettata non rientri nella fattispecie espressamente esclusa dalle<br />

agevolazioni dall’art.4, comma 3, del regolamento (“spese relative ai beni acquisiti con il<br />

sistema della locazione finanziaria già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle<br />

agevolazioni”) purché la delega rechi data antecedente all’avvio a realizzazione del<br />

programma e, pertanto, le spese sostenute per la realizzazione dell’immobile appaiono<br />

ammissibili. Naturalmente la documentazione di spesa consisterà nella copia autenticata di<br />

entrambe le fatture, corredate dalle lettere liberatorie rese direttamente dalla impresa<br />

appaltatrice alla società di leasing.<br />

17.33 - D. (Med. Friuli V. Giulia) Il Comitato Tecnico-Consultivo, nella riunione del 19 febbraio<br />

1998, ha precisato che, nel caso di leasing in pool, il ruolo di banca concessionaria è<br />

incompatibile con l’eventualità che tra i partecipanti al pool vi sia la medesima banca,<br />

ancorché non in veste di capofila. Questa situazione si può originare quando i ruoli di banca<br />

concessionaria e di istituto collaboratore si riscontrano in capo ad un medesimo soggetto<br />

giuridico. Sul problema dell’incompatibilità occorre, tuttavia, rappresentare due distinte<br />

situazioni connesse alla costituzione di un pool:<br />

a) pool che nasce in relazione alle esigenze della legge <strong>488</strong>;<br />

17.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

b) pool che, prescindendo dalla legge <strong>488</strong>, rappresenta una modalità di ripartizione del<br />

rischio nel contesto di una singola operazione di leasing. Il caso sub a) trova riscontro<br />

allorché l’investimento agevolato si realizza, in particolare, con diverse operazioni di leasing<br />

poste in essere da diverse società con autonome operazioni. La costituzione del pool mira a<br />

creare un’aggregazione volta ad identificare una sola società di leasing quale capofila e<br />

interlocutore unico nel contesto dell’intervento agevolato. A questa ipotesi si può ricondurre<br />

l’incompatibilità richiamata in esordio. Il caso sub b) si configura, per la società di leasing<br />

che non è capofila del pool, come partecipazione di contenuto meramente finanziario, che, si<br />

ripete, ha per scopi quello di ripartire il rischio connesso all’operazione e quello di trarre un<br />

utile finanziario. A giudizio di questa banca il caso sub b) non presenta le caratteristiche di<br />

incompatibilità enunciate e pertanto, riassumendo: una banca concessionaria, che effettua<br />

operazioni di leasing nel contesto della sua attività, può essere destinataria di domande sulla<br />

legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> presentate da istituti collaboratori con riferimento ad operazioni di leasing poste<br />

in essere da quest’ultimi, alle quali la concessionaria partecipi in veste gregaria con la<br />

costituzione di pool che prescindono dalla medesima legge. (29 – 27/07/00) (leasing, più<br />

società)<br />

R. Qualora il pool sia stato costituito secondo le norme di attuazione della legge <strong>488</strong>, per<br />

consentire l’acquisizione dei beni di un unico programma attraverso più società di leasing, si<br />

conferma il citato parere di incompatibilità espresso il 19.2.98. Qualora, viceversa, si tratti<br />

di una semplice partecipazione al rischio, senza la sottoscrizione di uno o più contratti con<br />

l’impresa beneficiaria delle agevolazioni, si ritiene che il parere possa essere positivo.<br />

17.34 - D. (MPS Merchant) (10.156) Un'impresa ha presentato domanda di agevolazioni a valere<br />

sul primo bando ed è entrata regolarmente in graduatoria in posizione utile. Il progetto è stato<br />

terminato nei termini stabiliti ed è già trascorso l'anno di entrata a regime. E' già stato<br />

emanato il decreto definitivo di concessione. L'investimento è stato fatto tutto attraverso<br />

l'acquisto diretto. Adesso l'impresa desidera fare un lease-back dell'immobile che è stato<br />

oggetto del contributo. Il regolamento (art. 8 comma 1 lett. b del D.M. n. 527 del 20/10/1995)<br />

prevede una revoca parziale nel caso venga distolto dall'uso un bene agevolato prima di<br />

cinque anni dalla data di entrata in funzione dell'impianto, ma in questo caso questa ipotesi<br />

non sembra ricorrere, trattandosi di un cambio di proprietà senza distogliere dall'uso il bene<br />

stesso. Se l'operazione venisse fatta attraverso un istituto convenzionato, il quale si assume<br />

tutti gli impegni normalmente richiesti, l'operazione dovrebbe essere assimilata a un cambio<br />

di modalità di acquisto, opzione che è prevista dal regolamento. Si chiede se 1'interpretazione<br />

è corretta.<br />

D. (Banco di Sardegna) Passaggio da acquisto diretto a operazione di lease back. Una srl<br />

acquista con atto notarile un fabbricato sul quale ottiene le agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

(bando Industria del 2000). Successivamente all’acquisto (interamente pagato a saldo) ma<br />

anteriormente all’ultimazione del programma di spesa, l’impresa intende procedere ad<br />

un’operazione di lease-back per proprie necessità finanziarie e fiscali. Il fabbricato in oggetto<br />

dovrà quindi essere trasferito con atto notarile ad una società di leasing che immediatamente<br />

lo cederà in locazione finanziaria alla medesima impresa beneficiaria delle agevolazioni. La<br />

srl continuerà quindi ad utilizzare il fabbricato per la propria attività di produzione, senza<br />

soluzione di continuità, senza alcuna modifica alla destinazione d’uso e all’effettivo utilizzo<br />

del fabbricato rispetto a quanto previsto nell’originario programma d’investimenti.<br />

L’operazione si configura come lease-back successivo all’acquisto diretto (per cui non rientra<br />

nel divieto previsto dalla normativa di procedere ad investimenti in locazione finanziaria su<br />

beni già di proprietà dell’impresa beneficiaria delle agevolazioni). Si richiede se tale<br />

operazione sia ammissibile, oppure sia in contrasto con l’obbligo previsto all’art. 3 comma 1<br />

lett. b) del decreto di concessione delle agevolazioni, che impone di “non distogliere dall’uso<br />

17.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate, prima di 5 anni dalla relativa<br />

entrata in funzione”. (35 – 15/04/02) (leasing, spese ammissibili, cambio modalità di<br />

acquisto)<br />

R. La questione posta dai due quesiti, riferita ad un caso del primo bando e ad uno<br />

dell’ottavo, non riguarda tanto l’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, quanto,<br />

piuttosto, l’art. 4, comma 3 dello stesso. Essa, infatti, piuttosto che riguardare il fatto che<br />

siano stati distolti dall’uso previsto alcuni beni del programma agevolato, sembra invece<br />

attenere ad un cambio delle modalità di acquisizione dei beni stessi dall’acquisto diretto alla<br />

locazione finanziaria. Il citato art. 4, comma 3 del regolamento, in entrambe le versioni<br />

vigenti per il primo e per l’ottavo bando, esclude l’ammissibilità dei beni acquisiti con il<br />

sistema della locazione finanziaria già di proprietà del beneficiario delle agevolazioni, e si<br />

ritiene che tale divieto debba essere inteso sia in sede di concessione delle agevolazioni che,<br />

come nei casi in argomento, di mantenimento delle stesse. Inoltre, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, la particolare procedura relativa alle cosiddette “iniziative miste” (due<br />

diverse domande di agevolazioni e due corrispondenti decreti di concessione, per ciascuno<br />

dei quali non può essere aumentato il relativo impegno assunto in via provvisoria) escludeva<br />

implicitamente l’ipotesi di effettuare una tale modifica. D’altra parte, per quanto concerne i<br />

primi due bandi, su tale divieto si è già intrattenuto il Comitato con le risposte ai quesiti n.<br />

17.3, 17.7 e 17.13 (1° alinea) della raccolta; per quanto concerne i bandi dal 3° al 7°, si è<br />

espressa la circolare n. 1065731 del 13.5.1998 (punto 2), mentre, dall’8° bando in poi, si<br />

richiama, per il “settore industria”, il contenuto del punto 3.11 della circolare n. 900315 del<br />

14.7.2000). In ultimo occorre rilevare che alle due diverse modalità di acquisizione dei beni<br />

si correlano procedure di erogazione assolutamente differenti. Nel primo dei due casi<br />

prospettati, l’intervenuta erogazione del contributo secondo le modalità valide per l’acquisto<br />

diretto non consente più l’erogazione dello stesso secondo le modalità della locazione<br />

finanziaria, con conseguente impossibilità di passare a dette ultime modalità di acquisizione.<br />

La risposta ad entrambi i quesiti è pertanto negativa.<br />

17.35 - D. (Assilea) (10.169) Si pone il caso di un’iniziativa presentata a valere sull’8° Bando, per<br />

il quale si può applicare il parere del Comitato tecnico n. 1732 del 25.10.99 posto da Assilea;<br />

in particolare, nell’ambito di un mandato senza rappresentanza, la ditta locataria (richiedente<br />

le agevolazioni) si è fatta fatturare parte delle spese relative alla costruzione del capannone<br />

direttamente dalla ditta appaltatrice, provvedendo poi a fatturare alla società di leasing per lo<br />

stesso importo; la società di leasing ha provveduto poi a sua volta al pagamento diretto alla<br />

ditta appaltatrice. Premesso che la ditta ha proceduto a stipulare con la società di leasing un<br />

mandato senza rappresentanza in data antecedente all’avvio dell’iniziativa, si prospetta il caso<br />

che, mentre una fattura intestata alla società di leasing ha data successiva alla presentazione<br />

della domanda di agevolazione, la fattura della ditta appaltatrice alla ditta locataria ha data<br />

antecedente la data presentazione della domanda. (42 – 07/06/04) (leasing, spese ammissibili,<br />

lease back)<br />

R. Nel caso prospettato l’avvio del programma coincide con la data della fattura della ditta<br />

appaltatrice alla ditta locataria; essendo tale data non successiva alla data di presentazione<br />

del Modulo di domanda, in base a quanto previsto al punto 3.9 della Circolare MICA n.<br />

900315 del 14.7.2000, il programma non può considerarsi ammissibile alle agevolazioni in<br />

quanto avviato prima della presentazione del Modulo di domanda.<br />

17.36 - D. (Assilea) Richiamiamo la risposta favorevole fornita al quesito posto nel corso della<br />

ventottesima riunione del comitato (25/10/99) avente ad oggetto la prassi adottata da alcune<br />

società di leasing che, in caso di operazione di locazione finanziaria avente ad oggetto un<br />

immobile costruendo, al fine di non assumere gli obblighi derivanti dal rispetto delle norme<br />

17.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

del D.L. 494 del 14/06/96 (sicurezza dei cantieri), conferiscono all’utilizzatore una delega<br />

sotto forma di “mandato senza rappresentanza” affinché lo stesso provveda a tutti gli<br />

adempimenti conseguenti il citato decreto. Tale prassi comporta la fatturazione diretta delle<br />

spese dei relativi stati di avanzamento da parte della ditta appaltatrice all’utilizzatore che a<br />

sua volta fattura gli identici importi alla società di leasing. Nel quesito si precisa altresì che la<br />

società di locazione finanziaria provvede al pagamento diretto della ditta appaltatrice.<br />

A parziale innovazione di quanto esposto nel predetto quesito, segnaliamo che è prassi<br />

comune delle imprese utilizzatrici pagare direttamente la fatture emesse dalle imprese<br />

appaltatrici, ottenendo successivamente il rimborso da parte della società di leasing. In tal<br />

caso la quietanza è emessa dalla ditta appaltatrice in favore dell’utilizzatore. Si tenga anche<br />

conto che, nel caso di spese per progettazione e studi fatturate da professionisti, essendo<br />

presente la ritenuta d’acconto, il pagamento diretto della società di leasing diventa pressoché<br />

inattuabile per problematiche di natura fiscale.<br />

Si chiede pertanto di confermare l’applicabilità di tale procedura ad un’operazione di<br />

locazione finanziaria volta alla realizzazione di un immobile inserito in un programma<br />

agevolato ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (43 – 01/03/05) (leasing, spese ammissibili,<br />

pagamento della ditta appaltatrice)<br />

R. Si conferma, per le medesime ragioni apportate nella risposta fornita al quesito succitato<br />

(17.32 della raccolta), che tale procedura non rientra nella fattispecie esclusa dalle<br />

agevolazioni in quanto la proprietà dell’immobile non passa mai in capo all’impresa<br />

utilizzatrice. Si conferma altresì che la delega deve recare data antecedente all’avvio a<br />

realizzazione del programma e che la documentazione di spesa consisterà nella copia<br />

autentica di entrambe le fatture. In tal caso la lettera liberatoria dovrà essere resa<br />

direttamente dalla ditta appaltatrice all’impresa utilizzatrice.<br />

17.37 - D. (MPS) (9.1.201) Programmi da realizzarsi tramite leasing – acquisizione della delibera<br />

della società di leasing, nel caso contratto di leasing già stipulato<br />

Il punto 5.6 della circolare prevede la verifica della presenza della delibera di finanziamento<br />

bancario e/o della delibera della società di leasing, documenti inclusi nell’allegato n. 12 tra la<br />

documentazione da inviare pena la non ammissibilità della domanda.<br />

Nel caso di programma realizzato (in tutto o in parte) tramite locazione finanziaria, il punto<br />

2.3 della vigente circolare prevede coerentemente che “Entro la data di chiusura dei termini<br />

di presentazione delle domande di agevolazioni, l'impresa richiedente trasmette la<br />

comunicazione di esito di delibera della società di leasing (nel seguito "delibera della società<br />

di leasing") redatta secondo lo schema allegato alla predetta convenzione.”<br />

Lo stesso punto 2.3 (laddove specifica che “Qualora alla data di sottoscrizione della Scheda<br />

Tecnica di cui al successivo punto 5.3, il contratto di leasing sia già in decorrenza…”)<br />

contempla tuttavia in modo inequivocabile anche la possibilità che, alla data di sottoscrizione<br />

della Scheda Tecnica, il contratto di leasing sia già stato stipulato.<br />

Si presentano quindi casi di imprese che hanno trasmesso – entro il termine di scadenza per la<br />

presentazione delle domande – lo stesso contratto di leasing già stipulato.<br />

In tali casi, evidentemente, la presenza del contratto di leasing comprova la preesistenza di<br />

una delibera da parte della società di leasing, e dunque una valutazione - all’epoca - del<br />

corrispondente merito di credito dell’impresa. Si riterrebbero pertanto ammissibili<br />

all’istruttoria le domande che si trovano in questa situazione, superando la necessità di<br />

acquisire una delibera relativa al finanziamento leasing già concesso.<br />

Peraltro, al fine di verificare compiutamente che l’operazione di leasing si riferisca al progetto<br />

oggetto della domanda di agevolazioni e al contempo di acquisire attestazione, da parte della<br />

società di leasing, anche del positivo esito dell’esame economico e finanziario dell’iniziativa,<br />

si riterrebbe necessario che il contratto di leasing venga integrato dalla Comunicazione di<br />

17.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Esito di Delibera della società di leasing prevista fra gli allegati della Convenzione stipulata ai<br />

sensi della Delibera CIPE n. 76 del 15 luglio 2005.<br />

Si richiede conferma circa la correttezza di tale ipotesi. (44 – 13 e 20/11/2006) (leasing,<br />

documentazione, comunicazione esito delibera)<br />

R. Per le domande che non sono riformulate o ripresentate ai sensi del punto 5.5 della<br />

circolare n. 980902 del 23 marzo 2006, in relazione alle quali sia stato prodotto entro il<br />

termine ultimo di presentazione delle domande il contratto di leasing e non la comunicazione<br />

di esito di delibera della società di leasing, tenuto conto che il suddetto contratto non può che<br />

essere stato stipulato sulla base di una preesistente delibera di leasing, si ritiene che si possa<br />

ammettere all’istruttoria la domanda, provvedendo a richiedere ad integrazione del<br />

contratto di leasing la prevista comunicazione di esito di delibera della società di leasing.<br />

17.38 - D. (MPS) (9.1.202) La vigente circolare (punto 5.7, secondo capoverso, secondo alinea,<br />

come modificato dalla circolare 1° agosto 2006, n. 7942) sottopone ad accertamento<br />

istruttorio la validità temporale delle delibere, al fine di verificare che tale validità sia<br />

“compatibile con i tempi necessari per la stipula del contratto di finanziamento”. In assenza<br />

di detta compatibilità, la banca concessionaria dovrà richiedere all’impresa una nuova<br />

delibera, da acquisire entro e non oltre 15 giorni prima del termine ultimo per l’invio al<br />

Ministero delle risultanze istruttorie.<br />

Nel caso del programma da realizzarsi tramite leasing, il punto 6.8 della circolare dispone<br />

peraltro che “il contratto di finanziamento, relativo alla sola quota agevolata, è stipulato (…)<br />

in relazione a ciascun contratto di leasing, successivamente alla concessione delle<br />

agevolazioni e, comunque, dopo la consegna dei beni”.<br />

Pertanto, nel caso di investimenti in leasing - con le sole eccezioni dei programmi per i quali<br />

tutti i beni siano già stati consegnati alla data di ricevimento del decreto di concessione<br />

provvisoria - i tempi per la stipula decorrono dalle epoche di consegna dei singoli beni, che<br />

possono essere molteplici e comunque evidentemente non conoscibili all’epoca dell’istruttoria<br />

della domanda di agevolazioni.<br />

In tali casi, si riterrebbe pertanto che – nel caso del leasing - non debba essere richiesta una<br />

nuova delibera per l’adeguamento della durata di validità e che quindi la prescrizione di<br />

adeguamento della validità delle delibere (di cui al citato punto punto 5.7, secondo capoverso,<br />

secondo alinea) debba ritenersi applicabile alle sole delibere di finanziamento bancario.Si<br />

richiede conferma in tal senso. (44 – 13 e 20/11/2006) (leasing, documentazione, validità<br />

temporale della delibera)<br />

R. Tenuto conto di quanto indicato al punto 6.8 della circolare n. 980902 del 23 marzo 2006<br />

relativamente alla stipula del contratto di finanziamento agevolato per i programmi da<br />

realizzare mediante leasing, si ritiene opportuno che la delibera della società di leasing<br />

assicuri una validità almeno fino alla data presumibile di ricevimento del decreto di<br />

concessione provvisoria.<br />

17.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

18. QUESITI VARI<br />

18.1 - (Direttiva) - Documentazione finale di spesa. Per i programmi già ultimati alla data di<br />

ricevimento del decreto di concessione provvisoria, i sei mesi per la trasmissione, alla banca<br />

concessionaria, della documentazione comprovante l'effettuazione delle spese dell'iniziativa<br />

agevolata decorrono dalla suddetta data. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (vari, documentazione<br />

finale di spesa, termini)<br />

18.2 - (Direttiva) (10.14) - Sabatini non agevolata. Nel caso di beni acquisiti con un'operazione<br />

"Sabatini" non agevolata, il titolo di spesa da prendere in considerazione a tutti gli effetti è<br />

quello del fornitore. (Direttiva 38129 - 18/04/96) (vari, Sabatini non agevolata, titolo di<br />

spesa)<br />

18.3 - D. (Direttiva) Se la domanda viene accolta parzialmente per insufficienza dei fondi<br />

dell'anno e l'azienda accetta tale erogazione parziale, può essere ripresa in considerazione<br />

l'anno successivo per la differenza non percepita? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari,<br />

erogazione parziale, accettazione)<br />

R. No, in questo caso vengono proposte all'impresa le disponibilità residue che, di fatto,<br />

comportano la riduzione della misura delle agevolazioni concesse. L'impresa può accettare<br />

la proposta o rifiutarla, rinunciando, così alle agevolazioni dell'anno; solo in quest'ultimo<br />

caso l'impresa può partecipare alla graduatoria del solo esercizio successivo.<br />

18.4 - D. (Direttiva) (10.15) - Iniziative avviate nel '96: da quale data decorre l'ammissibilità delle<br />

spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, spese ammissibili, decorrenza)<br />

R. Dalla data della prima fattura ritenuta ammissibile.<br />

18.5 - D. (Direttiva) - Domande presentate nel '97: da quale data decorre l'ammissibilità delle<br />

spese? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, spese ammissibili, decorrenza)<br />

R. Una domanda presentata nel 1997 dovrebbe concorrere all'assegnazione dei fondi relativi<br />

al 1998. In questo caso, alla luce delle attuali disposizioni, potranno, essere ammesse le<br />

spese sostenute dopo la presentazione della domanda, ad eccezione delle progettazioni, degli<br />

studi, dell'acquisto del terreno e similari, che possono essere ammesse a decorrere<br />

dall'1.1.1997.<br />

18.6 - D. (Direttiva) - Se per qualsivoglia motivo gli impianti relativi all'investimento agevolato,<br />

dopo tre anni dall'entrata in produzione, risultassero obsoleti e si rendesse necessaria la<br />

rottamazione, ciò causerebbe la perdita dei contributi?<br />

Se non è causa di perdita del contributo, i nuovi impianti che dovranno essere istallati,<br />

potranno essere considerati nuovo investimento e pertanto oggetto di una nuova domanda a<br />

valere sulla <strong>488</strong>/<strong>92</strong>? (Direttiva 35730 - 17/04/96) (vari, revoche, dismissione anticipata<br />

impianti)<br />

R. L'obbligo di mantenimento dei beni oggetto di agevolazione è di cinque anni dalla data di<br />

entrata in funzione. Eventuali precedenti dismissioni danno luogo a revoca parziale o totale<br />

delle agevolazioni così come disciplinato dall'art. 8, comma 2 del regolamento.<br />

18.7 - D. (Centrobanca) Nel caso di domande ripresentate in quanto non agevolate nell’esercizio<br />

precedente (ai sensi dell’art.6, c. 8 del D.M. 20/10/95 n° 527), alla banca spetta un nuovo<br />

compenso per l’attività di istruttoria, sia qualora la domanda medesima venga modificata<br />

dalla<br />

18.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

ditta, sia qualora non venga modificata dalla stessa? (4 - 06/06/96) (vari, ripresentazione,<br />

compenso della banca)<br />

R. L’argomento non rientra tra le competenze del Comitato.<br />

18.8 - D. (Centro Banca) La data di entrata in funzione dell’impianto oggetto della domanda di<br />

agevolazioni (relativamente alla quale fa riferimento la piena disponibilità del suolo e/o<br />

dell’immobile per almeno cinque anni), ove non espressamente indicata dalla ditta, può essere<br />

convenzionalmente fatta coincidere con la data di ultimazione del programma? (4 - 06/06/96)<br />

(vari, entrata in funzione impianti, data)<br />

R. Come già precisato al punto 4 della circolare n. 37835 dell’8.3.96, “la data di entrata in<br />

funzione si intende coincidente con quella di ultimazione del programma o, nel caso di<br />

leasing, con quella di consegna dei beni”.<br />

18.9 - D. (S. Paolo) (11.8) Le società di leasing devono rilasciare dichiarazione di responsabilità<br />

circa la completezza della documentazione inviata:<br />

- in caso di investimento realizzato in parte in ordinario e in parte in leasing, l’istituto<br />

collaboratore riceve solo la domanda. Quale dichiarazione può fare?<br />

- in caso di solo investimento in leasing quando l’Istituto collaboratore rileva assenza parziale<br />

di documentazione dovrebbe, richiedendola al cliente, concedere trenta giorni per<br />

l’integrazione della documentazione; dopo di che entro 40 giorni deve inviare alla banca<br />

concessionaria la documentazione completa. Quest’ultima verificata l’impossibilità istruttoria<br />

dovrebbe concedere ulteriori trenta giorni alla società per fornire eventuali chiarimenti<br />

mancanti. Si rischia, pertanto, di non aver materialmente il tempo di istruire l’operazione. E’<br />

possibile acquisire la domanda allo stato di pervenimento alle società di leasing, con la sola<br />

dichiarazione relativa all’accertamento di eventuali irregolarità? (4 - 06/06/96) (vari, leasing,<br />

documentazione)<br />

R. Qualora uno stesso programma venga in parte realizzato con il sistema della locazione<br />

finanziaria, l’impresa deve farne oggetto di due separate domande da inoltrare, quella<br />

relativa al leasing tramite l’Istituto collaboratore, alla medesima Banca concessionaria, solo<br />

alla quale deve essere trasmessa la prevista documentazione (punto 5.7 della circolare<br />

n.38522/95). In tal caso l’Istituto collaboratore, al momento del ricevimento della domanda,<br />

verifica la completezza e la puntuale compilazione del modulo (e non, quindi, della<br />

documentazione) e sottoscrive, per la Banca concessionaria, l’apposita dichiarazione di cui<br />

alla pag. 11 del modulo stesso. In tal caso la dichiarazione circa la completezza della<br />

documentazione non ha alcun rilievo. In caso di investimento tutto in leasing, è l’Istituto<br />

collaboratore che deve accertare la completezza del modulo di domanda e della<br />

documentazione, assumendosene la piena responsabilità attraverso la richiamata<br />

dichiarazione.<br />

18.10 - D. (M. Umbria) (17.6) In seguito alle numerose preoccupazioni espresse dagli imprenditori<br />

in merito calla discrezionale applicazione, da parte delle società di leasing collaboratrici della<br />

banca concessionaria, del tasso di interesse sui contratti di locazione finanziaria, chiediamo se<br />

esiste la possibilità di trasferire la domanda da una società di leasing ad un’altra, comunque<br />

collaboratrice della banca concessionaria, oppure di stabilire un tasso di riferimento collegato<br />

alla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> come è previsto in altre normative riguardanti simili tipologie di<br />

agevolazione. (4 - 06/06/96) (vari, leasing, sostituzione di società)<br />

R. L’argomento non rientra tra le competenze del Comitato.<br />

18.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

18.11 - D. (B. Carige) (9.1.42) Un’azienda che opera nel settore della estrazione e della lavorazione<br />

dell’ardesia, ha presentato domanda di agevolazione indicando come ubicazione dell’unità<br />

produttiva il comune di Cicagna (GE) in cui viene svolta la sola lavorazione. Dall’esame<br />

dell’investimento - classificato dall’azienda come ampliamento - è stato appurato che nello<br />

stesso è compreso anche l’acquisto di terreni da adibire a cava ubicati nel comune di Triora<br />

(IM) ed in area compresa tra i comuni di Lorsica (GE) e Cicagna (GE), quest’ultima area dista<br />

alcuni chilometri dal succitato stabilimento in cui viene attuata la lavorazione del materiale<br />

ardesiaco. Si precisa, inoltre, che il materiale che verrà estratto dalle nuove cave sarà lavorato<br />

nell’unità produttiva in Cicagna. In questa fattispecie è possibile considerare l’iniziativa come<br />

unica unità produttiva (tutti i comuni interessati sono inseriti in area obiettivo 5b) ed<br />

agevolare tutto il programma di spesa, come ritiene l’azienda, oppure devono essere<br />

considerate più unità produttive separate (una per comune) e quindi poter agevolare il solo<br />

investimento in Cicagna (GE)?<br />

D. (Carisbo) Un’azienda svolge la propria attività in una serie di cinque<br />

stabilimenti/depositi, tutti situati nella circoscrizione 2 di Reggio Emilia e tutti<br />

ravvicinatissimi tra loro. L’azienda ha presentato una sola domanda in quanto considera detti<br />

stabilimenti strettamente integrati tra di loro e chiede, quindi di poter considerare l’iniziativa<br />

come un tutt’uno ai fini del programma di investimento. E’ possibile condividere la tesi<br />

sostenuta dalla ditta? (4 - 06/06/96) (vari, unità produttiva, delimitazione)<br />

R. La normativa non esclude che uno stesso programma possa riguardare investimenti<br />

relativi a più attività produttive, ma fa più volte esplicito riferimento all’unità produttiva<br />

nell’ambito della quale il programma viene realizzato. Non appare, pertanto, possibile<br />

ricomprendere in un’unica domanda di agevolazioni investimenti realizzati o da realizzare in<br />

più unità produttive. A tale riguardo, nel caso in cui una stessa domanda comprenda<br />

investimenti realizzati in più siti, occorre verificare se si tratti di più unità produttive o di più<br />

reparti di uno stesso stabilimento, con riferimento, soprattutto, all’occupazione, alle<br />

produzioni ed ai dati economici.<br />

18.12 - D. (M. Roma) Qual è il tasso di conversione lira/ECU ante 1.7.93?<br />

Attualmente è vigente il tasso di conversione (L.2001,36) decorrente dal 13.01.1995 (4 -<br />

06/06/96) (vari, tasso di conversione lira\ecu)<br />

R. Il tasso lira/ECU è stato fissato per la prima volta a decorrere dall’1.7.93 con d.m. 1.6.93<br />

(art. 2, comma 6 del regolamento). Dal momento che detto tasso si applica, ai fini della<br />

determinazione della dimensione d’impresa, ai valori in lire del fatturato e dell’attivo dello<br />

stato patrimoniale relativi all’ultimo bilancio approvato prima della sottoscrizione del<br />

modulo di domanda, utilizzando quello vigente alla data di chiusura del bilancio medesimo,<br />

appare improbabile che necessiti un valore del tasso medesimo antecedente all’1.7.93.<br />

18.13 - D. (BNL) (3.8) Nel calcolo della media mensile del numero dei dipendenti si prende a<br />

riferimento la fine di ciascun mese? (4 - 06/06/96) (vari, occupazione, calcolo)<br />

R. Si.<br />

18.14 - D. (BNL) (9.1.43) In caso di attività mista in cui quella prevalente non sia agevolabile, è<br />

possibile agevolare investimenti sull’attività marginale? (4 - 06/06/96) (vari, attività<br />

prevalente non agevolabile)<br />

R. Qualora un’iniziativa riguardi una unità produttiva nella quale vengano svolte più attività,<br />

alcune delle quali non ammissibili o ammissibili con l’utilizzo delle sole risorse nazionali,<br />

l’iniziativa stessa può essere positivamente considerata se, con esclusivo riferimento alla<br />

stessa siano univocamente individuabili i parametri tecnici ed economici, soprattutto<br />

18.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

occupazionali. Tra le spese, potranno essere considerate ammissibili quelle afferenti<br />

esclusivamente l’attività agevolabile. In caso contrario, l’iniziativa all’esame dovrà, a<br />

seconda delle due ipotesi in esame, essere esaminata con esito negativo ovvero proposta per<br />

l’utilizzo delle sole risorse nazionali (punto C5 della relazione istruttoria).<br />

18.15 - D. (BNL) Nel calcolo delle aliquote fiscali non si tiene conto del diverso regime cui sono<br />

sottoposte le società di persone e le individuali? (4 - 06/06/96) (vari, ditte individuali e<br />

società di persone, aliquote fiscali)<br />

R. No.<br />

18.16 - D. (Carisbo) Compilazione campo C3 (Capacità produttiva): per le aziende che non hanno<br />

una propria specifica produzione cui fare riferimento, lavorando per conto terzi e su tipologie<br />

di prodotti e di ordini variabili, a quale parametro si può fare riferimento per compilare il<br />

campo? Potrebbe essere accettabile come impostazione quella di fare riferimento alla capacità<br />

di lavoro per turno o per giorno, prima e dopo l’investimento? (5 - 18/06/96) (vari, capacità<br />

produttiva, calcolo)<br />

R. La risposta è affermativa. Le istruzioni per la compilazione del modulo prevedono già tale<br />

ipotesi (ad es. ore-uomo/turno).<br />

18.17 - D. (Irfis) Nel caso di un’impresa mercantile che ha sin qui svolto solo ed esclusivamente<br />

attività commerciale e che intende realizzare, nel proprio ambito, con i benefici della legge<br />

<strong>488</strong>, una unità produttiva in estensione della propria attività, vanno applicati, ai fini<br />

dimensionali, i parametri distintivi della piccola, media e grande impresa industriale? (5 -<br />

18/06/96) (vari, dimensione, impresa mercantile)<br />

R. Si.<br />

18.18 - D. (S. Paolo) (5.11) Domanda ex ISVEIMER. La comunicazione MICA recita: “gli<br />

accertamenti svolti dall’ente istruttore hanno avuto esito negativo per la concessione delle<br />

agevolazioni. Si fa presente che codesta impresa potrà richiedere altra agevolazione ai sensi<br />

della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, ove ne ricorrano i requisiti”.<br />

Come regolarsi? Motivazioni di “esito negativo” non espresse. Decorrenza spese? (5 -<br />

18/06/96) (vari, ripresentazione, legge 64)<br />

R. L’art.12, comma 1 del regolamento consente la ripresentazione di domande già presentate<br />

a valere sulla legge n. 64/86 e non agevolate; il comma 2 dello stesso articolo ammette, per le<br />

stesse, una decorrenza delle spese a partire dai due anni antecedenti la data di presentazione<br />

della domanda originaria. Ciò non è consentito per quelle domande che non hanno ottenuto i<br />

benefici della stessa legge n. 64/86 a causa della insussistenza delle condizioni di<br />

ammissibilità richieste da tale legge medesima. Nel caso prospettato, qualora le motivazioni<br />

dell’Isveimer siano quelle appena esposte, l’iniziativa può essere oggetto di domanda a<br />

valere sulla legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, purché ricorrano le relative condizioni di ammissibilità, ma la<br />

stessa, però, è da considerare a tutti gli effetti come presentata per la prima volta. Per la<br />

stessa, cioè, non sono riconoscibili le particolari condizioni di ammissibilità delle spese<br />

previste dal citato art. 12, comma 2.<br />

18.19 - D. (B. Carige) (8.19) Un’impresa di servizi, la cui attività rientra in quelle ammesse,<br />

costituita sotto forma di società semplice può essere beneficiaria delle agevolazioni? (5 -<br />

18/06/96) (vari, beneficiari, requisiti)<br />

R. Si.<br />

18.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

18.20 - D. (IMI) (17.7) Il vincolo quinquennale riguarda la destinazione d’uso e l’ubicazione delle<br />

apparecchiature, non espressamente la proprietà. Sarebbe addirittura possibile, dopo la prima<br />

erogazione, una vendita a terzi con leasing-back, mantenendo inalterate ubicazione e<br />

destinazione d’uso, con riacquisto prima della erogazione a saldo. Si propone di esplicitare<br />

che deve essere mantenuto per il quinquiennio il titolo di proprietà. (6 - 25/06/96) (vari,<br />

leasing, vincolo quinquennale)<br />

R. L’art.8, comma 1, lettera b) del regolamento prevede che le agevolazioni siano revocate<br />

qualora vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni agevolate prima di cinque<br />

anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto, fermo restando, naturalmente, il titolo di<br />

proprietà. Ai fini del titolo di proprietà, fanno eccezione i beni acquisiti attraverso la<br />

locazione finanziaria che, però, sono soggetti ad una specifica disciplina fin dalla<br />

presentazione della domanda.<br />

18.21 - D. (S. Paolo) Se dopo tre anni gli impianti realizzati risultano superati e vengono<br />

abbandonati (anche se non distrutti) e viene avviata la produzione su nuovi impianti, questi<br />

ultimi sono agevolabili? Gli eventuali contributi avuti sul vecchio impianto sono da restituire?<br />

(6 - 25/06/96) (vari, revoche, beni distolti dall’uso)<br />

R Nel caso in cui le immobilizzazioni agevolate vengano distolte dall’uso previsto prima di<br />

cinque anni dalla data di entrata in funzione dell’impianto, le stesse sono soggette alla<br />

disciplina di cui all’art. 8 del regolamento. Qualora il distoglimento sia dovuto ad<br />

obsolescenza e le relative funzioni vengano svolte da altre nuove immobilizzazioni, o alle<br />

vecchie si applica il citato art. 8 e si agevolano le nuove (nei limiti dell’impegno assunto in<br />

sede di concessione provvisoria o nell’ambito di un nuovo programma organico e<br />

funzionale), ovvero non si procede a revoca ma le nuove immobilizzazioni non possono essere<br />

oggetto di richiesta di ulteriori agevolazioni.<br />

18.22 - D. (B. Carige) (17.10) E’ prevista la possibilità di cessione del contributo agevolativo<br />

spettante all’impresa, quantomeno a garanzia di operazioni finalizzate alla realizzazione<br />

dell’investimento agevolabile? Tale quesito ci è posto da una società di leasing nostra<br />

convenzionata la quale ha condizionato l’accoglimento di alcune richieste alla cessione a<br />

proprio favore delle contribuzioni spettanti alle imprese. Tale eventualità parrebbe fattibile; si<br />

richiede, tuttavia, ulteriore chiarimento circa il soggetto al quale dovrebbe essere notificata la<br />

cessione del contributo agevolativo (banca concessionaria o Ministero).(7- 10/07/96) (vari,<br />

leasing, cessione contributo)<br />

R. L’argomento non rientra tra le competenze del Comitato.<br />

18.23 - D. (BNL) (9.1.70) Una società, che ha in corso di acquisto diversi immobili siti nella stessa<br />

provincia, ha presentato domanda per un programma di ampliamento da avviare in uno degli<br />

stabilimenti in questione. Successivamente, ha valutato l'opportunità di attuare lo stesso<br />

programma previsto (acquistando gli stessi macchinari e realizzando opere murarie per pari<br />

importo) in un impianto produttivo ubicato a poca distanza da quello descritto in domanda,<br />

ricadente comunque nella stessa zona di agevolazione. In relazione a quanto precede, si<br />

chiede se la variazione in questione, così come nel caso in cui si intenda passare da una zona<br />

non agevolata (indicata per errore sul modulo) ad una agevolata, possa essere accolta, ovvero<br />

se il programma, ove realizzato in un diverso immobile, debba essere oggetto di una nuova<br />

domanda, a valere sulla nuova applicazione. (10 - 04/09/96) (vari, ubicazione, variazione)<br />

R. La modifica dell'ubicazione non ha influenza sulla validità della prima domanda a<br />

condizione che si tratti della medesima regione, che l'iniziativa produttiva non subisca<br />

variazioni e che ciò non comporti modifiche all'iniziativa, soprattutto se rilevanti ai fini della<br />

18.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

formazione della graduatoria o per il calcolo delle agevolazioni. La modifica<br />

dell’ubicazione, da una zona non agevolata ad una agevolata, non è pertanto ammissibile e<br />

l’iniziativa può essere oggetto di una nuova domanda a valere sui fondi 1997.<br />

18.24 - D. (BNL) (9.1.71) Si espone il caso di una domanda presentata da azienda che, alla data di<br />

sottoscrizione del modulo, risultava in stato di liquidazione volontaria. Considerato che sin<br />

dall'inizio era stata comunicata, mediante una dichiarazione resa in tal senso<br />

dall'amministratore della società contestualmente alla firma del modulo di richiesta,<br />

l'intenzione dei soci di porre fine alla procedura, e che tale decisione è stata successivamente<br />

formalizzata (siamo attualmente in possesso di visura camerale che ci conferma che, a partire<br />

dalla data del 15 maggio, la società ha ripreso il pieno e libero esercizio dei propri diritti), si<br />

può ritenere la domanda validamente presentata, ovvero sarà necessario che la società avanzi<br />

una nuova richiesta a valere sui fondi 1997?<br />

D. (BNL) Una ditta individuale erogatrice di servizi che preveda, nell'ambito del programma<br />

d'investimenti presentato, la trasformazione in forma societaria, da attuare in ogni caso prima<br />

della prima somministrazione, può essere ritenuta ammissibile alle agevolazioni di legge? (10<br />

- 04/09/96) (vari, beneficiari, requisiti)<br />

R. I requisiti di ammissibilità del richiedente, tra cui la costituzione sotto forma di società,<br />

per le imprese di servizi, o il pieno e libero esercizio dei propri diritti e, quindi, l'assenza di<br />

stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,<br />

liquidazione coatta amministrativa o volontaria, devono sussistere alla data della<br />

concessione delle agevolazioni ma anche a quella di sottoscrizione della domanda, tant'è che<br />

il legale rappresentante dell'impresa rende, proprio nel modulo, una dichiarazione in tal<br />

senso, oltre che l'impegno a comunicare tempestivamente alla banca concessionaria ogni<br />

aggiornamento delle notizie e dei dati esposti rilevante ai fini della formazione delle<br />

graduatorie. Dal momento che, nei casi prospettati, lo stato di ditta individuale e quello di<br />

liquidazione volontaria sussistevano alla data di sottoscrizione del modulo, le rispettive<br />

domande non possono essere ritenute valide ; la trasformazione in forma societaria ed il<br />

ritorno "in bonis" dell'impresa può consentirle di sottoscrivere una nuova domanda a valere<br />

sui fondi 1997.<br />

18.25 - D. (B. Sicilia) (5.16) Un'azienda ha ripresentato la richiesta di agevolazioni finanziarie ai<br />

sensi dell'art. 12, comma 1 del D.M. n. 527 del 20.10.95. L'iniziativa, inquadrabile come<br />

"nuovo impianto" (realizzazione ex novo di un insediamento produttivo destinato al<br />

confezionamento di prodotti alimentari), è stata avviata a realizzazione a giugno 1989 ed è<br />

stata ultimata a fine aprile 1991 (data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile). Tuttavia,<br />

l'entrata in funzione dello stabilimento è stata ritardata da difficoltà burocratiche incontrate<br />

per il rilascio delle autorizzazioni sanitarie, anche in conseguenza del passaggio delle<br />

competenze dall'Ufficio del Medico provinciale alle Aziende di Unità Sanitaria Locale. In<br />

particolare, soltanto il 20.10.94 l'azienda è pervenuta in possesso dell'autorizzazione<br />

all'esercizio dello stabilimento, rilasciata dalla USL competente per territorio (ultimo atto<br />

necessario per poter iniziare l'attività. Da una prima lettura del regolamento della L. <strong>488</strong>, si<br />

evincerebbe che l'iniziativa dovrebbe essere respinta, perché l'entrata a regime dell'impianto<br />

avverrebbe sicuramente oltre i 24 mesi dall'ultimazione (se tale data resta fissata da quella<br />

dell'ultimo titolo di spesa ammissibile per realizzazione manufatti/acquisizione macchinari).<br />

Tuttavia, considerato che il ritardo all'entrata in funzione è stato determinato dalla sopradetta<br />

causa non imputabile alla ditta ed inoltre che, trattandosi di nuovo impianto, l'attività non<br />

poteva iniziare senza l'autorizzazione citata, si chiede se l'iniziativa possa essere accolta. In<br />

subordine, poiché il rilascio dell'ultimo permesso è avvenuto a titolo oneroso (si devono<br />

18.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

pagare anticipatamente le spese di sopralluogo alla USL), si potrebbe considerare la data del<br />

pagamento degli oneri di sopralluogo come quella dell'ultimo titolo di spesa ammissibile,<br />

assimilando l'atto autorizzativo di che trattasi, per analogia, ad un collaudo di legge. (10 -<br />

04/09/96) (vari, entrata a regime impianto, spese ammissibili)<br />

R. L'entrata a regime dell'impianto oggetto delle agevolazioni successivamente ai 24 mesi<br />

seguenti la data di ultimazione del programma, non comporta l'inammissibilità dell'iniziativa,<br />

bensì l'assunzione convenzionale della data di entrata a regime - ai fini della verifica dei<br />

livelli occupazionali da computare per l'eventuale scostamento del valore del secondo<br />

indicatore - esattamente 24 mesi dopo l'ultimazione stessa. Nel caso in esame, dal momento<br />

che si concorda con la Banca nel considerare ammissibile, in quanto collaudo di legge, la<br />

spesa relativa al sopralluogo della USL, è dalla data del relativo titolo di spesa che devono<br />

decorrere i suddetti 24 mesi, semprechè la data di tale spesa possa validamente<br />

rappresentare l’ultimazione del programma, essendo compresa nei previsti 54 mesi dalla<br />

data della domanda originaria.<br />

18.26 - D. (M. Trentino Alto Adige) (9.1.77) L’unità produttiva viene definita sulla base di criteri<br />

gestionali attinenti l’occupazione, le produzioni ed i dati economici (come da risposta quesito<br />

9.1.42), oppure sulla base della ubicazione fisica dell’immobile industriale a destinazione<br />

produttiva? (12 - 24/09/96) (vari, unità produttiva, delimitazione)<br />

R. Nel confermare quanto specificato in risposta ai quesiti Carige e Carisbo in data 6.6.96<br />

(n. 9.1.42 della raccolta), si precisa che il criterio ubicazionale è quello prioritario e che le<br />

valutazioni in merito alle produzioni, all’occupazione, ai dati economici, ma anche alle<br />

distanze tra i siti o alla reale e concreta necessità di utilizzare più siti anziché uno solo,<br />

possono consentire una valutazione in deroga a tale criterio di carattere generale.<br />

18.27 - D. (Assilea) (7.29) Chiarito che la data di ultimazione del programma è quella del verbale di<br />

consegna dei beni, in merito alla dichiarazione di entrata in funzione (art. 6, comma 10 del<br />

regolamento): chi deve redigere tale dichiarazione? esiste un facsimile? è possibile, nel caso<br />

di leasing, identificare il verbale di consegna con tale dichiarazione? (14 - 06/02/97) (vari,<br />

entrata in funzione impianti, documentazione)<br />

R. La data di entrata in funzione coincide con quella di ultimazione e, nel caso di locazione<br />

finanziaria, con quella di consegna dei beni. Per il leasing, quindi, la dichiarazione<br />

riguardante le suddette date è sostituita dal verbale di consegna dei beni (vedasi punto 4<br />

della circolare n. 37835 dell'8.3.96). Viene fatto salvo quanto specificato per i casi<br />

particolari di cui al punto 13 della direttiva del 18.04.1996.<br />

18.28 - D. (S. Paolo) Recupero somme da ditte o società di leasing (art. 8, comma 6 del<br />

regolamento ; punto 7.3 della circolare n. 38522/95 ; art. 4 della convenzione Banche<br />

Concessionarie - Istituti Collaboratori). Nel regolamento e nella circolare è prevista la<br />

maggiorazione riferita all'interesse legale (oggi 10%, in seguito 5%) ; nella convenzione si fa<br />

riferimento al TUS (oggi 6,75%). E' una discriminante voluta o un'anomalia da sanare? (14 -<br />

06/02/97) (vari, recupero contributo, rivalutazione monetaria)<br />

R. Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione del contributo per inadempienze<br />

dell'impresa beneficiaria delle agevolazioni, le eventuali somme da recuperare devono essere<br />

rivalutate sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e<br />

impiegati e maggiorate degli interessi legali (art. 8, comma 6 del regolamento) ; nei casi non<br />

riconducibili ad inadempienze dell'impresa, come quello della semplice riduzione del<br />

programma di spesa, le eventuali somme da recuperare devono essere rivalutate dei soli<br />

interessi legali (art. 8, comma 6 del regolamento e punto 7.3 della circolare n. 38522/95). Il<br />

18.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

tasso di interesse al TUS, cui fa riferimento l'art. 4 della convenzione tra le Banche<br />

Concessionarie e gli Istituti collaboratori in relazione alle somme da recuperare per<br />

riduzioni di programma, è pertanto errato e va inteso come tasso di interesse legale.<br />

18.29 - D. (Studio Finanziario) (9.1.121) Si chiede di precisare quale regime di tassazione occorra<br />

utilizzare nello sviluppo del business plan numerico relativamente agli esercizi successivi al<br />

1998. (22 – 27/04/98) (vari, business plan, regime fiscale)<br />

R. L’attuale versione del software ministeriale relativo allo sviluppo del business plan tiene<br />

conto solo in parte del nuovo regime di tassazione del contributo valido a partire<br />

dall’01/01/98; tale strumento informatico, tuttavia, come precisato dal punto 1 della<br />

circolare n. 9000333 del 05/02/98, mantiene sufficiente validità ai fini della valutazione degli<br />

effetti patrimoniali, economici e finanziari del programma di investimenti ed allo stesso le<br />

banche potranno continuare a fare riferimento fino a che non verrà sostituito con una nuova<br />

versione ufficiale.<br />

18.30 - D. (Assilea) (17.31) Si chiede conferma della possibilità per le società di leasing/Istituti<br />

collaboratori di poter offrire alle imprese beneficiarie interessate il servizio di predisposizione<br />

della domanda di richiesta contributi, del Business Plan e la raccolta della documentazione<br />

prevista dall’Allegato 12 della Circolare Ministeriale esplicativa del 20 novembre 1997. Il<br />

servizio verrà regolamentato attraverso la formalizzazione di apposito mandato, firmato per<br />

benestare ed accettazione da parte del Legale Rappresentante l’impresa stessa. In esso, si<br />

rileverà l’importo che dovrà essere corrisposto, dalla ditta cliente, alla Società di locazione<br />

finanziaria. Alla definizione del servizio, la società di leasing provvederà all’emissione di<br />

regolare fattura per l’importo precedentemente concordato su mandato, dalla quale risulterà<br />

come descrizione “Consulenza/predisposizione domanda Legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>”. La possibilità di<br />

permettere alle Società di locazione finanziaria, che svolgono la funzione di Istituto<br />

Collaboratore, di offrire tale servizio, oltre ad avere indubbi vantaggi a livello commerciale,<br />

svolgerebbe per altro una funzione di calmiere dei prezzi attualmente praticati per tale<br />

tipologia di servizi da parte di Società esterne (quali consulenti aziendali, commercialisti,<br />

ecc.). In considerazione del fatto che tale servizio esula totalmente dalle competenze<br />

regolamentate sia dal Regolamento sia dalla Circolare Esplicativa del 20 novembre 97,<br />

previste a carico dell’Istituto Collaboratore, riteniamo che l’erogazione di tale servizio non<br />

contrasti con quanto previsto al punto 5.2 della succitata Circolare che testualmente recita<br />

“L’attività svolta dall’istituto Collaboratore per gli adempimenti finalizzati alla concessione<br />

delle agevolazioni di cui si tratta non rivesta carattere istruttorio; per detta attività pertanto,<br />

non è dovuto dall’impresa all’istituto medesimo alcun compenso”. Si chiede conferma. (24 –<br />

16/04/99) (vari, leasing, servizi di consulenza)<br />

R. Considerato che la normativa esclude esplicitamente che l’attività prevista a carico degli<br />

Istituti collaboratori rivesta carattere istruttorio e che la stessa non contiene indicazioni<br />

palesemente contrarie allo svolgimento dell’attività prospettata, si ritiene che quest’ultima<br />

possa essere considerata compatibile con la normativa medesima. Tuttavia, tenuto conto che<br />

gli Istituti collaboratori intrattengono un rapporto di convenzione con le Banche<br />

concessionarie anch’esso disciplinato dalla normativa, si ritiene che gli stessi non possano<br />

sottrarsi, in qualità di soggetti previsti dal procedimento, dal prestare un livello minimo<br />

istituzionale di assistenza alle imprese, configurabile, ad esempio, nella diffusione della<br />

normativa e delle direttive interpretative della stessa. Qualora le imprese richiedessero<br />

prestazioni più specialistiche e complesse, quali, appunto, la predisposizione di una domanda<br />

di agevolazioni e della relativa documentazione (con esclusione, naturalmente, di quella già<br />

prevista a carico dell’Istituto collaboratore), l’Istituto potrà farlo ma sulla base di uno<br />

specifico mandato di natura privatistica. In assenza di quest’ultimo l’attività prestata<br />

dell’Istituto collaboratore dovrà pertanto intendersi ricompresa in quella minima<br />

18.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

istituzionale e non potrà dare luogo a richieste di compensi legati alla legge n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>.<br />

(Risposta sospesa dal Comitato nella ventottesima riunione, 25/10/99)<br />

18.31 - D. (Mediosud) (21.4) All’art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, come modificato ed integrato dal<br />

D.M. 31 luglio 1997, n 319, è previsto che le agevolazioni siano revocate tra l’altro qualora<br />

vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui<br />

realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla<br />

data di entrata in funzione dell’impianto. In tal senso si richiede conferma dell’interpretazione<br />

data dallo scrivente ufficio relativamente al senso da attribuire alla dizione immobilizzazione<br />

“distolta”, da intendersi unicamente coma “destinata ad altro uso” rispetto a quello indicato<br />

nella domanda di agevolazione. Di conseguenza una immobilizzazione installata in una linea<br />

produttiva temporaneamente “sospesa dall’uso”, ad esempio a causa di una momentanea<br />

assenza di commesse, non può essere considerata “distolta” e non dà luogo di conseguenza<br />

alla revoca prevista dalla normativa. (25 – 11/05/99) (vari, revoche, beni distolti dall’uso)<br />

R. Qualora la causa sia da correlare ad una momentanea assenza di commesse, si concorda<br />

con il parere espresso nel quesito.<br />

18.32 - D. (San Paolo IMI) Con la Circolare n.° 900376 dell’8/7//99 si è definito lo schema della<br />

relazione finale per le iniziative agevolate a partire dal 3° Bando e al punto “Avvertenze-<br />

Relazione Tecnica” si è precisato in sostanza che, fatti salvi i casi in cui le imprese<br />

documentano la spesa attraverso le copie autentiche delle fatture (in tali casi ciascuna copia è<br />

vistata o punzonata o timbrata a secco dalla Concessionaria per conformità all’originale<br />

quietanzato, ai sensi del punto 8.5 della Circolare n.° 234363 del 20/11/97), in presenza di<br />

elenchi di titoli di spesa l’avvenuto pagamento a saldo è attestato mediante le dichiarazioni<br />

sostitutive di atto di notorietà.<br />

Si è anche delineato il criterio dei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle<br />

dichiarazioni ai sensi della normativa introdotta in tema della semplificazione delle<br />

certificazioni amministrative. Si chiede se tali controlli a campione devono intendersi estesi<br />

anche alle iniziative agevolate sui primi due bandi per le relazioni finali in corso di inoltro al<br />

Ministero e, nel contempo, conferma circa la natura del visto che le Concessionarie<br />

appongono sulla copia degli elenchi di spesa, nel senso che tali visti avrebbero unicamente il<br />

fine di attestare la conformità della copia all’elenco originale trasmesso dalla Ditta (in merito<br />

si richiamano le risposte ai quesiti 9.2.3 del 10/7/96 e 20.6 del 6/2/97 già posti da questa<br />

Banca).<br />

In merito a questo secondo punto (natura del visto), la nostra interpretazione è anche valorata<br />

dal contenuto dell’art. 9.3 del Regolamento dove la verifica del pagamento dei titoli di spesa<br />

(quietanza ecc.) è prevista solo in presenza di fatture o documenti fiscalmente regolari e non<br />

in presenza di elenchi, nonché dall’art. 8.3 della Circolare n.° 38522 del 15/12/95 dove<br />

precisa che, nel caso di elenchi, “gli originali dei documenti di spesa e di quelli attestanti<br />

l’avvenuto pagamento, devono comunque essere tenuti a disposizione dall’impresa per gli<br />

accertamenti, i controlli e le ispezioni previste dal Regolamento”, inciso che sarebbe stato<br />

superfluo, ove si fosse inteso che, anche in presenza di elenchi, le Concessionarie erano<br />

chiamate a controllare la regolarità e l’avvenuto pagamento di tutti i titoli di spesa riepilogati<br />

negli elenchi. La disposizione di cui al punto 8.5 della medesima Circolare “trasmettere al<br />

Ministero la relazione finale, copia della documentazione finale di spesa vistata per<br />

attestazione di conformità della documentazione stessa agli originali quietanzati”, non può<br />

che far riferimento al caso in cui tale documentazione si identifichi nelle fatture o<br />

documentazione<br />

fiscalmente regolare e non anche per gli elenchi, tant’è che la nuova Circolare n.° 234363 del<br />

20/11/97 a valere del 3° Bando riformula il punto 8.5 in tal senso, eliminando possibili<br />

equivoci.<br />

18.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

In definitiva quest’Istituto richiede:<br />

- se estendere anche ai primi due Bandi i controlli a campione previsti dal 3° Bando in poi,<br />

qualora la documentazione di spesa consista in elenchi; (con la conseguenza anche di<br />

uniformare adempimenti e quant’altro a carico delle Banche Concessionarie a criteri il<br />

più possibile uniformi e standardizzati);<br />

- conferma che il visto apposto sulla copia degli elenchi di spesa, relativamente ai primi<br />

due Bandi, è una semplice attestazione di conformità della copia all’originale elenco<br />

trasmesso dalle Ditte e non attestazione di conformità delle fatture elencate agli originali<br />

quietanzati. (29 – 27/07/00) (vari, controlli banche, titoli di spesa)<br />

R. Le differenti formulazioni degli adempimenti prescritti a carico delle banche dalle<br />

circolari 38522/95 e 234363/97, riferiti ai controlli da effettuare sul pagamento delle spese<br />

esposte in relazione alle diverse forme di presentazione delle stesse, non consente di<br />

estendere anche alle iniziative dei primi due bandi quanto disposto al riguardo della<br />

circolare n. 234363/97 che ha validità solo a partire dal 3° bando.<br />

18.33 - D. (B. Napoli) Si richiede se, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, per un programma<br />

di ampliamento, presentato a valere sul bando 2000 del “settore industria”, relativo ad<br />

un’unità produttiva oggetto di precedente programma agevolato con altre provvidenze (Patti<br />

Territoriali, ecc.) e non ai sensi della L. <strong>488</strong>, debbano considerarsi i medesimi criteri di cui al<br />

punto 5.1, lettera d) della circolare 900315 del 14.7.2000. (31 – 30/1/01) (vari, programma<br />

relativo ad unità produttiva oggetto di precedente programma agevolato con altre<br />

provvidenze)<br />

R. No.<br />

18.34 - D. (Centrobanca) Un’azienda ha presentato domanda di agevolazione sull’ 11° bando ed è<br />

stata ammessa ai benefici della L .<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione su<br />

internet delle graduatorie e la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle stesse, l’azienda ha<br />

rinunciato ai contributi e ha chiesto la restituzione della cauzione prestata a garanzia della<br />

volontà di realizzare l’investimento. Al punto 5.3 della circolare 900315 del 14/7/00, infatti,<br />

si legge che “[…]La cauzione viene trattenuta e la fideiussione o la polizza escussa qualora le<br />

agevolazioni già concesse nella misura richiesta dall’impresa siano revocate per successiva<br />

rinuncia alle stesse prima che sia avvenuta un’erogazione per stato d’avanzamento ovvero<br />

qualora non sia rispettata la condizione di cui all’articolo 8, comma 1, lettera c1) del<br />

regolamento.[…]”. (37 – 12/09/02) (vari, rinuncia, restituzione cauzione)<br />

R. La cauzione viene trattenuta se l’impresa beneficiaria rinuncia alle agevolazioni “già<br />

concesse”. Dal momento che la concessione delle agevolazioni viene sancita con il relativo<br />

decreto (anche la graduatoria pubblicata sulla GURI indica, infatti, i progetti “agevolabili”<br />

e gli importi dell’agevolazione “concedibili”), si ritiene che la cauzione debba essere<br />

trattenuta qualora l’impresa beneficiaria rinunci alle agevolazioni stesse dopo l’emanazione<br />

del decreto di concessione provvisoria.<br />

18.35 - D. (Centrobanca SF) (1.3.25) Si presenta il caso di un’azienda operante nel settore<br />

costruzioni (Istat F.45.31), agevolata sull’8° bando industria, che in data 23/04/2002 ha<br />

presentato domanda a valere sul bando Pia Formazione, misura 2.1.b Pacchetto integrato di<br />

agevolazioni – 1^ applicazione, agevolata con decreto del 08/07/2002 e in data 11/11/2002 ha<br />

ultimato il programma di industrializzazione ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Poiché l’art.3 comma 1<br />

lettera i) del decreto di concessione provvisoria delle agevolazioni Pia Formazione prevede di<br />

“ultimare le attività formative entro la data di ultimazione del correlato programma<br />

d’investimento agevolato ai sensi della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, …, fatti salvi comunque eventuali diversi<br />

termini di ultimazione più restrittivi imposti dall’utilizzo dei fondi della Unione Europea”, si<br />

chiede, ai fini della chiusura del programma formativo, se per “data di ultimazione del<br />

18.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

correlato programma d’investimento” sia da intendersi la data effettiva di ultimazione del<br />

programma L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> rappresentata dall’ultimo titolo di spesa utile, come puntualizzato nel<br />

decreto di concessione provvisoria, ovvero, secondo un’interpretazione estensiva, il termine<br />

massimo di 24/48 mesi dalla data di emissione del decreto di concessione provvisoria delle<br />

agevolazioni di cui alla L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, come sembrerebbe emergere dai decreti Pia Formazione –<br />

Applicazione ordinaria. Ai fini dei divieti previsti dal punto 5.1 lettera d) della circolare<br />

n.900315 del 14/07/2000, la società in data 11/11/2002 ha ultimato il programma di<br />

industrializzazione agevolato sull’8° bando industria della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong> ed ha presentato, a valere<br />

sul 14° bando industria, una domanda di ampliamento sulla medesima unità produttiva. (40 –<br />

31/10/03) (vari, programmi di formazione, ultimazione) PIA FORM<br />

R. La data entro la quale devono concludersi le attività formative agevolate è indicata ai<br />

punti 3.3 e 12.4 della circolare n. 1167510 del 28.11.2001 con riferimento, rispettivamente,<br />

all’attuazione ordinaria ed alla prima applicazione del PIA Formazione. In entrambi i casi si<br />

fa riferimento alla data di ultimazione del programma di investimenti cui è correlata l’attività<br />

di formazione e, pertanto, tale scadenza viene disciplinata allo stesso modo.<br />

L’interpretazione da dare, nel caso esposto, alla data di ultimazione del programma (da<br />

porre come termine ultimo per lo svolgimento dell’attività formativa) non può, pertanto, che<br />

essere la medesima. Ciò premesso, l’adozione di un’interpretazione restrittiva (la data è<br />

quella dell’ultimo titolo di spesa ammissibile del programma di investimenti), soprattutto per<br />

la prima applicazione, potrebbe determinare, di fatto, la inammissibilità di tutti quei<br />

programmi di formazione, agevolati con decreti del 4.7.2002, correlati a programmi di<br />

investimenti agevolati con decreti del 9.4.2001 (8° bando) o del 12.2.2002 (11° bando) che,<br />

alla predetta data del 4.7.2002 potevano essere già conclusi o di imminente chiusura. Appare<br />

pertanto più plausibile che l’intendimento espresso nella circolare sia quello di far<br />

coincidere la data in questione con il termine massimo consentito per la conclusione del<br />

programma di investimenti agevolato, e cioè, a seconda dei casi, 24 o 48 mesi dal decreto di<br />

concessione provvisoria relativo a tale programma stesso.<br />

Per quanto concerne la seconda questione sollevata con il quesito, riguardante i divieti di cui<br />

al punto 5.1 lettera d) della circolare n. 900315 del 14/07/2000, si ritiene che ai fini della<br />

presentazione, per la medesima unità produttiva, di una nuova domanda riguardante un<br />

ulteriore programma successivo ad un “nuovo impianto” agevolato nell’ambito di un PIA<br />

Formazione, è necessario che entro la scadenza dei termini per la presentazione della nuova<br />

domanda l’impresa abbia presentato la dichiarazione di ultimazione prevista dall’art. 6<br />

comma 10 del regolamento per il solo programma di industrializzazione.<br />

18.36 - D. (MPS Merchant) A partire dall’ottavo bando la normativa prevede la presentazione,<br />

assieme al modulo di domanda, di una cauzione sotto forma di versamento su un apposito c/c<br />

intestato al MAP ed aperto da ciascuna Banca Concessionaria ovvero di una fideiussione<br />

bancaria o polizza assicurativa redatta secondo il testo riportato in allegato alla Circolare<br />

Ministeriale n. 900315 del 14/7/2000. Detta cauzione, secondo quanto previsto all’art. 5 –<br />

comma 4 bis del D.M. 527/95, viene prestata a garanzia dell’impresa di realizzare il<br />

programma agevolato e deve essere trattenuta dalla Banca concessionaria, anche tramite<br />

escussione della fideiussione o della polizza, qualora le agevolazioni concesse nella misura<br />

richiesta dall’impresa siano revocate per successiva rinuncia alle stesse prima che sia<br />

avvenuta un’erogazione per stato di avanzamento ovvero qualora l’impresa non abbia<br />

maturato – alla data di disponibilità dell’ultima quota delle agevolazioni – le condizioni<br />

previste per<br />

l’erogazione a stato di avanzamento della prima quota (cfr. art. 8, comma 1, lettera c1 del<br />

regolamento). Nel prossimo aprile 2004 perderanno efficacia le prime fideiussioni/polizze<br />

rilasciate in base alla normativa citata (36 mesi decorrenti dalla data del decreto provvisorio<br />

di concessione delle agevolazioni) ed a tale proposito ci troviamo in presenza sia di progetti<br />

18.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

per i quali il Ministero – a fronte di cause di forza maggiore - ha autorizzato a non procedere<br />

alla revoca per mancata realizzazione del primo stato avanzamento lavori alla data di<br />

disponibilità dell’ultima quota in cui si articolano le agevolazioni, sia di progetti per i quali le<br />

imprese - pur non avendo avanzato richiesta di erogazione per sal - hanno attestato<br />

esclusivamente l’avanzamento del programma al fine di evitare la revoca delle agevolazioni<br />

con dichiarazione sostitutiva di atto notorio secondo il fac-simile di cui all’allegato 25a) alla<br />

citata circolare. In relazione ai casi citati si chiede di indicare quali adempimenti sia<br />

necessario imporre alle imprese al fine di evitare l’escussione delle fideiussioni/polizze con<br />

scadenza ormai ravvicinata. (41 – 17/12/03) (vari, cauzione, escussione)<br />

R. Con disposizione n. 971.659 del 31.10.2001 il Ministero invitò le Banche concessionarie<br />

ad escutere le garanzie prestate per l’anticipazione della prima quota del contributo qualora,<br />

all’approssimarsi della loro scadenza, non fosse stato possibile disporne la liberazione. Si<br />

ritiene che tale disposizione debba applicarsi anche con riferimento alle cauzioni esibite al<br />

momento della presentazione della domanda, anche per i casi riportati nel quesito. Si ritiene<br />

inoltre che, in tutti i casi in cui il Ministero abbia formalmente disposto la sospensione della<br />

decorrenza dei termini dei procedimenti, si possa soprassedere dall’escussione delle cauzioni<br />

solo a condizione che ne venga adeguatamente prorogata l’efficacia.<br />

18.37 - D. E’ stata presentata una domanda di accesso ai benefici previsti dai Contratti di<br />

programma da parte di un Consorzio di PMI per la realizzazione di un centro produttivo in<br />

area obiettivo 1, nel quale concentrare numerose imprese appartenenti alla filiera orafa e del<br />

corallo, con ampie tradizioni nell’area regionale di riferimento. Il Contratto di programma<br />

proposto riguarda sia le imprese consorziate che il Consorzio stesso, che interviene in qualità<br />

di impresa fornitrice, a regime, di taluni servizi per le attività produttive dei consorziati. I<br />

programmi di investimento riferiti alle singole imprese del Consorzio per i quali vengono<br />

richieste le agevolazioni riguardano investimenti immobiliari e in macchinari e attrezzature<br />

specifiche.<br />

Per quanto riguarda i macchinari e le attrezzature ciascuna impresa indica gli investimenti<br />

secondo le proprie esigenze produttive; relativamente alle parti immobiliari (e per gli impianti<br />

di complemento), è prevista invece la seguente modalità di realizzazione e di cessione ai<br />

consorziati.<br />

Il Consorzio, attraverso una serie di atti risalenti al 2002, ha acquisito alcune aree da una<br />

pluralità di soggetti privati per le finalità di cui al progetto ed ha avviato la progettazione del<br />

complesso edilizio.<br />

Il Comune, in data 11/3/2002, ha approvato il piano di lottizzazione convenzionata dell’area,<br />

ricadente nella classificazione urbanistica “D5” (Industriale ed artigianale), ed ha rilasciato,<br />

acquisiti i pareri favorevoli delle autorità competenti, la concessione edilizia in data 28 marzo<br />

2003.<br />

Il Consorzio ha quindi affidato ad un’unica impresa, nel primo trimestre del 2003, i lavori di<br />

realizzazione del complesso edilizio. Al completamento dell’opera, il complesso sarà<br />

collaudato, accatastato e contestualmente frazionato in diverse unità immobiliari, una parte<br />

delle quali, corrispondenti ai “moduli aziendali”, verrà acquisita in proprietà dai consorziati,<br />

in conformità ai contratti “preliminari” di compravendita da questi ultimi stipulati nel 2002 e<br />

nella prima metà del 2003 con il Consorzio. Allo stesso modo, al termine dei lavori, il<br />

Consorzio trasferirà ai consorziati, la proprietà dei parcheggi interrati. La restante parte delle<br />

unità immobiliari, ovvero quelle corrispondenti ai terreni ed alle strutture comuni, agli<br />

accessi, parcheggi esterni etc. rimarrà di proprietà del Consorzio.<br />

Sotto il profilo dei costi, l’appalto è stato articolato in modo da tenere distinto il costo degli<br />

spazi comuni da quello dei moduli aziendali e dei parcheggi interrati; in tal modo, questi due<br />

ultimi costi potranno essere imputati alle diverse unità immobiliari trasferite a seguito del<br />

frazionamento, secondo criteri millesimali.<br />

18.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

In tal modo, il costo dell’unità immobiliare acquisita da ogni singolo consorziato<br />

corrisponderà alla quota del valore di appalto fatturato dall’impresa esecutrice, e non<br />

comprenderà alcuna parte attribuibile a “prestazioni” o ricarichi da parte del Consorzio<br />

cedente. Per quanto riguarda invece le parti comuni gli oneri di realizzazione saranno a<br />

carico del Consorzio proprietario.<br />

All’uopo, la Direzione lavori è stata incaricata di tenere un’apposita separata contabilità delle<br />

opere per tenere conto dell’incidenza dei costi per le tre parti di cui sopra, al fine della corretta<br />

attribuzione della quota parte dei costi di realizzazione dell’intero complesso ai singoli<br />

soggetti subentranti in sede di cessione delle porzioni immobiliari e delle pertinenze.<br />

Il quesito da sottoporre all’attenzione del Comitato Consultivo di cui alla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

riguarda la compatibilità della particolare formula di acquisizione degli immobili e la<br />

conseguente ammissibilità alle agevolazioni dei costi per le singole imprese consorziate e per<br />

il Consorzio. In particolare, assume rilevanza l’ammissibilità dei costi per le agevolazioni in<br />

favore dei consorziati acquirenti sia per quanto attiene la voce “modulo” che per quella<br />

“parcheggi interrati” mentre, per il Consorzio, rileva l’ammissibilità dei costi correlati con le<br />

parti che rimarranno nella sua esclusiva proprietà mentre la disponibilità sarà collettiva dei<br />

consorziati.<br />

Appare altresì opportuna la valutazione di ammissibilità per i costi relativi all’acquisizione<br />

delle aree e della progettazione del complesso edilizio, inizialmente sostenuti dal Consorzio.<br />

Da ultimo, considerato che la società consortile svolgerà a regime un duplice ruolo (fornitore<br />

di servizi produttivi e gestore del complesso immobiliare) risulta opportuno la valutazione del<br />

Comitato Tecnico circa i termini di ammissibilità alle agevolazioni in rapporto agli<br />

investimenti costituiti dalle parti comuni del complesso immobiliare, diverse dagli spazi a<br />

specifica destinazione d’uso (quali, ad esempio, uffici, locali per attrezzature, sale convegno,<br />

mensa etc.). (42 – 07/06/04) (vari, contratti di programma)<br />

R. Fermo restando che il Comitato tecnico consultivo legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> non è competente in<br />

materia di contratti di programma, alla luce del fatto che per questi si applica la normativa<br />

della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>, il Comitato ritiene che le modalità di acquisizione dei beni rappresentate<br />

nel quesito non costituiscono di per sé elemento ostativo ai fini della concessione delle<br />

agevolazioni. Si ricorda che ai fini dell’ammissibilità debbono essere ovviamente rispettate<br />

tutte le disposizioni normative previste per l’accesso alle agevolazioni della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>,<br />

con particolare riferimento ai requisiti soggettivi ed oggettivi dei soggetti richiedenti<br />

soprattutto in relazione all’attività svolta o da svolgere.<br />

18.38 - D. (MPS Merchant) (19.59) Un’azienda operante nel settore manifatturiero ha ottenuto le<br />

agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> nel corso dell’ottavo bando per un programma di ampliamento<br />

della propria unità produttiva. L’impresa intende procedere ad una scissione parziale del suo<br />

patrimonio secondo quanto previsto all’art. 2506 del codice civile al fine di conferire l’intera<br />

attività produttiva ed i relativi beni strumentali – ad eccezione degli immobili – in una società<br />

di nuova costituzione. Ad operazione conclusa si avranno pertanto due aziende con identica<br />

compagine sociale: la prima (società ALFA), già beneficiaria delle agevolazioni, che<br />

continuerà a svolgere esclusivamente attività immobiliare e la seconda (società BETA), sorta<br />

per scissione della precedente con il conferimento dell’attività produttiva, che proseguirà ad<br />

operare nel settore manifatturiero nell’immobile condotto in locazione ed appartenente ad<br />

ALFA ma con macchinari ed impianti di proprietà (fra cui quelli oggetto delle agevolazioni).<br />

L’operazione di separazione dell’attività produttiva da quella immobiliare è finalizzata a<br />

migliorare lo sviluppo di entrambe le attività, sviluppo attualmente frenato dai diversi margini<br />

di redditività, struttura ed incidenza dei costi e grado di rischio. In particolare l’attività<br />

produttiva potrà beneficiare di una minore incidenza dei costi fissi e di un maggiore margine<br />

di contribuzione con effetti positivi in termini di competitività sul mercato e di redditività del<br />

capitale investito; ciò potrà consentire di potenziare più agevolmente l’attività tipica<br />

18.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

attraverso forme di concentrazione con altre realtà industriali nonché favorire l’accesso al<br />

mercato azionario.<br />

L’impresa ALFA ha pertanto avanzato apposita istanza tesa al mantenimento della validità del<br />

decreto di concessione delle agevolazioni invocando le norme dell’outsourcing riportate al<br />

punto 5.11 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.<br />

Ad avviso della scrivente Banca Concessionaria il caso in questione non appare perfettamente<br />

inquadrabile nell’ambito delle variazioni previste dal cosiddetto “outsourcing”; la citata<br />

circolare ministeriale definisce infatti tale operazione come atto con il quale un’impresa<br />

trasferisce ad altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni<br />

strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d’azienda.<br />

Nel caso in esame si ha effettivamente il trasferimento di parte dei beni strumentali agevolati<br />

(macchinari ed impianti) ma viene anche contemporaneamente trasferita l’intera attività<br />

produttiva.<br />

Nel valutare l’istanza avanzata dalla società ALFA si può comunque evidenziare che:<br />

- l’operazione prospettata di spin-off immobiliare appare dettata da ragioni gestionali ed<br />

economiche sicuramente condivisibili;<br />

- il soggetto destinatario del trasferimento dell’attività produttiva, pur essendo un’azienda<br />

di nuova costituzione, appare sicuramente affidabile ed in grado di condurre l’attività<br />

produttiva in quanto naturale prosecuzione della precedente gestione (in concreto le due<br />

aziende hanno la stessa compagine sociale);<br />

- l’unità produttiva mantiene la sua integrale unitarietà e restano assolutamente invariati<br />

gli obiettivi produttivi, economici, finanziari ed occupazioni perseguiti con il progetto;<br />

- l’interesse pubblico volto ad assicurare l’utilizzo dei beni agevolati appare ampiamente<br />

tutelato.<br />

Per quanto sopra esposto saremmo dell’avviso di proporre l’accoglimento dell’istanza in<br />

esame che, di fatto, si configura come una fattispecie intermedia tra l’affitto d’azienda e la<br />

predetta ipotesi di outsourcing così come disciplinate dalla vigente normativa. Si chiede<br />

conferma di tale valutazione. (42 – 07/06/04) (vari, beneficiari, subentro)<br />

R. Il caso esposto si colloca nell’ambito delle previsioni di cui al punto 5.9 della circolare,<br />

non potendosi invece riconoscere come fattispecie quella dell’”outsourcing” di cui al<br />

successivo punto 5.11 in quanto la società ALFA, beneficiaria delle agevolazioni, ha<br />

trasferito alla società BETA l’intera attività produttiva e non solo un ramo d’azienda come<br />

previsto allo stesso punto 5.11. Non è possibile dunque il mantenimento della concessione<br />

provvisoria in capo alla società ALFA.<br />

18.39 - D. (Banca dell’Umbria) (19.60) Si presenta il caso di un’impresa operante nel settore<br />

turistico, beneficiaria di contributo ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a valere sul sesto bando, con<br />

decreto definitivo già emanato, su struttura detenuta a titolo di contratto di affitto.<br />

Alla scadenza del contratto, la proprietà non ha provveduto al rinnovo dello stesso e pertanto<br />

tutti i beni agevolati sono passati nella disponibilità del proprietario, che ha proseguito nella<br />

gestione dell’attività turistica.<br />

Si richiede se in questo caso sia possibile formalizzare, tramite atto di cessione del contributo,<br />

il passaggio, per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto di fitto di azienda e il<br />

termine dei cinque anni per il mantenimento dei beni, della porzione di contributo<br />

dall’affittuario al proprietario, senza procedere alla revoca parziale.<br />

Quanto sopra alla luce del fatto che i beni agevolati non risultano dismessi ma continuano ad<br />

essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività alberghiera. (43 – 01/03/05) (vari, soggetti<br />

beneficiari, variazione, TUR)<br />

R. Ai sensi del punto 5.9 della Circolare n. 1039080 del 19.3.1999, è prevista la possibilità di<br />

subentro nella titolarità del contributo, da parte di soggetto diverso dal beneficiario a seguito<br />

18.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

di fusione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo di azienda. Il caso prospettato non<br />

risulta rientrare tra le fattispecie previste dalla normativa.<br />

18.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19. EROGAZIONI<br />

19.1 - D. (M. Trentino Alto Adige) (2.29) In sede di richiesta di erogazione della prima quota di<br />

contributo una società, che per ottenere l'erogazione deve elevare il proprio capitale sociale, ci<br />

ha prodotto un verbale di assemblea straordinaria dei soci riportante data successiva a quella<br />

di presentazione della domanda di agevolazione, corretto nella sostanza, ma non contenente<br />

alcun riferimento all'iniziativa agevolata. Si chiede se ad integrazione del verbale di<br />

assemblea straordinaria consegnatoci sia sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio rilasciata da tutti i soci sottoscrittori dell'aumento di capitale sociale, nella quale viene<br />

esplicitamente attestato che l'aumento di capitale sociale di cui alla delibera adottata è<br />

connesso all'iniziativa agevolata. Qualora non bastasse tale dichiarazione, si chiede se sia<br />

sufficiente un verbale di assemblea straordinaria dei soci che riprende la precedente<br />

assemblea e la integra con il riferimento all'iniziativa agevolata, oppure se sia necessario che i<br />

soci procedano in assemblea straordinaria alla riformulazione di tutta l'operazione di aumento<br />

del capitale sociale introducendo anche il riferimento all'iniziativa agevolata. (14 - 06/02/97)<br />

(erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

R. Ad analogo quesito era già stata data risposta nella seduta del 23.5.96 (n. 2.1 della<br />

raccolta) e ad essa si rimanda, ritenendo opportuno, tuttavia, estendere anche ai casi di<br />

delibere successive alla sottoscrizione del modulo di domanda la soluzione ivi indicata per le<br />

delibere assunte prima della sottoscrizione medesima, con la precisazione che si faceva e si<br />

fa riferimento a delibere di assemblea anche ordinaria.<br />

19.2 - D. (Irfis) In riferimento alla condizione posta nei provvedimenti di concessione per<br />

l'erogazione della prima quota di contributi, riguardante la presentazione da parte dell'impresa<br />

beneficiaria della copia autenticata "dell'attestazione del deposito della delibera relativa<br />

all'aumento del capitale sociale presso la competente Cancelleria del Tribunale", viene<br />

segnalata da taluni operatori interessati l'impossibilità di provvedere tempestivamente a tale<br />

adempimento, stante il nuovo iter procedurale vigente. Come è noto, infatti, dagli inizi dello<br />

scorso anno gli atti deliberativi di cui sopra, ferma restando la omologazione da parte della<br />

Cancelleria del Tribunale, devono essere depositati presso l'Ufficio del registro delle Imprese<br />

operante presso le singole Camere di Commercio ed al quale compete il rilascio di ogni<br />

idonea certificazione. Tale procedura richiederebbe, sempre secondo gli operatori interessati,<br />

tempi non brevi. In considerazione di ciò e per i soli casi di erogazione della prima quota di<br />

contributi, richiesta dalle imprese beneficiarie a titolo di anticipazione previa presentazione di<br />

fideiussione bancaria o polizza assicurativa nei termini previsti, si potrebbe, salvo diverso<br />

avviso, dar corso all'operazione anche in assenza temporanea di detta attestazione, fermo<br />

restando l'obbligo di presentazione della stessa non appena in grado. (14 - 06/02/97)<br />

(erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

R. Fermo restando che la documentazione da produrre ai fini dell'erogazione consiste nella<br />

copia conforme della semplice attestazione del deposito della delibera per l'omologazione e<br />

non della copia conforme della delibera omologata, per cui non si comprende come ciò possa<br />

essere motivo di ritardo, si sottolinea che la normativa non fa alcuna differenza, per questo<br />

tipo di documentazione, tra l'erogazione a titolo di anticipazione e quella a stato<br />

d'avanzamento, ritenendola, in entrambi i casi, indispensabile per l'erogazione. In<br />

sostituzione della suddetta attestazione di deposito può essere utilmente acquisita una<br />

dichiarazione del notaio in tal senso.<br />

19.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19.3 - D. (Assilea) (7.28) La normativa prevede che per ciascuna erogazione l'impresa o l'Istituto<br />

Collaboratore trasmettano alla Banca Concessionaria una serie di allegati e di documenti. Non<br />

è possibile evitare inutili ritrasmissioni? (14 - 06/02/97) (erogazioni, documentazione)<br />

R. La documentazione da trasmettere e, più in generale, gli adempimenti da compiere sono<br />

quelli fissati dalla normativa.<br />

19.4 - D. (Assilea) Durante la fase di prelocazione (ad es. leasing su immobile da costruire), la<br />

richiesta dei contributi bisogna farla ad ultimazione di 1/3, 2/3 e 3/3 della spesa; per<br />

cominciare l'erogazione dei contributi all'impresa bisogna attendere che l'investimento sia<br />

ultimato, il contratto sia stato messo in decorrenza e sia stata avviata la fatturazione dei<br />

canoni periodici? (14 - 06/02/97) (erogazioni, leasing, trasferimento del contributo<br />

all’impresa)<br />

R. Il trasferimento del contributo dalla società di leasing all'impresa decorre dalla data di<br />

consegna dei beni.<br />

19.5 - D. (M. Trentino Alto Adige) Con riferimento alle richieste di erogazione dei contributi e, in<br />

particolare, in relazione alla documentazione da presentare a fronte degli investimenti<br />

classificati come "opere murarie", Vi preghiamo di precisare quale documentazione debba<br />

essere presentata dalla società per ottenere l'erogazione dei contributi nei seguenti casi:<br />

- acquisto di immobile attestato da contratto di compravendita e da fatture di acconto: è<br />

sufficiente verificare che sul rogito sia attestata la conformità dell'immobile alla concessione<br />

edilizia oppure è necessario, anche in questo caso, la perizia giurata?<br />

- acquisto di immobile attestato, all'atto della richiesta di prima erogazione, esclusivamente da<br />

preliminare di compravendita e dalle fatture di acconto: è possibile erogare anche se non c'è<br />

stato ancora il passaggio di proprietà dell'immobile? è necessaria la perizia giurata anche se<br />

sul preliminare è attestata la conformità dell'immobile alla concessione edilizia? (14 -<br />

06/02/97) (erogazioni, documentazione, opere murarie)<br />

R. La normativa rinvia ad una perizia giurata sia l'attestazione di conformità delle opere<br />

realizzate alla c.e. sia la corretta destinazione d'uso dell'immobile. Qualora, nel caso di<br />

acquisto di immobile, entrambe le attestazioni siano esplicitamente ed inequivocabilmente<br />

contenute nell'atto notarile di compravendita, si ritiene che la perizia giurata possa non<br />

essere acquisita. Altrettanto non si ritiene possibile nel caso di un semplice preliminare di<br />

compravendita. Resta, comunque, l'obbligo di perizia giurata in relazione ad altre eventuali<br />

opere murarie aggiuntive. Per quanto riguarda, infine, la possibilità di erogare in assenza di<br />

passaggio di proprietà, la risposta è negativa.<br />

19.6 - D. (S. Paolo) Perizia giurata prevista per le opere murarie.<br />

a) La perizia giurata, nel caso di opere edili, deve intendersi necessaria solo per nuove<br />

edificazioni/ampliamenti e per le opere murarie volte a modificare e/o ripristinare le<br />

caratteristiche intrinseche, igienico sanitarie e distributive degli immobili oppure anche per<br />

quelle opere complementari di altra finalità, quali ad esempio: costruzione basamenti per<br />

macchinari, interventi secondari per migliorare la sicurezza dell’immobile,<br />

sostituzione/realizzazione di impianti primari (riscaldamento, idrico, elettrico, ecc...),<br />

asfaltature e miglioramenti vari dello stabilimento?<br />

b) Come ci si deve comportare se la comunicazione al Sindaco di inizio lavori risulta<br />

generica o non dettaglia tutti gli interventi edili oggetto di agevolazione ? Nella realtà le<br />

aziende, per lavori di secondaria importanza non influenzanti la volumetria e la statica degli<br />

immobili, si comportano secondo prassi consolidate e non sempre omogenee per tutti i<br />

19.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Comuni; ne risulta che per le opere minori le comunicazioni possono essere a volte generiche,<br />

poco dettagliate e in alcuni casi inesistenti.<br />

c) Atteso che per le iniziative non comportanti opere edili la normativa non prevede<br />

l’attestazione della conformità originaria dello stabilimento alle norme urbanistiche,<br />

l’asseverazione in argomento deve essere prodotta anche in presenza di sole opere interne<br />

(pavimentazioni, modifiche distributive ecc..) o secondarie connesse con l’installazione o<br />

ammodernamento di impianti e macchinari?<br />

d) nel caso di opere edili marginali rispetto all'importo del programma, è necessario<br />

richiedere comunque una perizia giurata, con costi rilevanti per l’azienda in rapporto al<br />

beneficio agevolativo? O perlomeno non sarebbe opportuno prevederne solo una con la<br />

documentazione finale di spesa? (14 - 06/02/97) (erogazioni, documentazione, opere<br />

murarie)<br />

R. a) La perizia giurata di cui all'art. 7, comma 3, lettera b.2 del regolamento è<br />

obbligatoria ogni qual volta lo stato d'avanzamento comprenda opere murarie per le quali la<br />

normativa edilizia comunale preveda la concessione, anche in sanatoria, l'autorizzazione o la<br />

semplice comunicazione al Sindaco. Per quanto concerne l'attestazione che l'immobile ha<br />

destinazione d'uso conforme all'attività esercitata, si chiarisce che la stessa viene richiesta<br />

solo per la prima perizia in relazione al fatto che si riferisce all'ipotesi di utilizzo, anche se in<br />

locazione o comodato, di immobile preesistente.<br />

b) Le comunicazioni al Sindaco per le opere interne, così come le concessioni o le<br />

autorizzazioni edilizie, non devono essere acquisite in quanto sostituite dalle perizie giurate.<br />

c) La perizia giurata attestante la corretta destinazione d'uso dell'immobile preesistente nel<br />

quale viene svolta l'attività, anche se non prevista dalla normativa, dovrebbe essere<br />

acquisita, ove possibile e ritenuto opportuno, anche per i programmi comprendenti solo<br />

macchinari e impianti, almeno in occasione della sola prima iniziativa agevolata.<br />

d) Ciascuno dei due primi stati d'avanzamento dichiarati dall'impresa ai fini dell'erogazione<br />

delle rispettive quote può non riferirsi alle opere murarie, ancorché frattanto realizzate e<br />

pagate, qualora i restanti documenti di spesa, fiscalmente regolari e quietanzati o comunque<br />

pagati, siano sufficienti a raggiungere la percentuale richiesta. In tal caso può non essere<br />

prodotta, in occasione di tali stati d'avanzamento, la perizia giurata.<br />

19.7 - D. (S. Paolo) (9.1.88) Alcuni progetti ammessi alle agevolazioni dispongono di un capitale<br />

proprio preesistente di per sé già superiore all'apporto di capitale massimo consentito ai fini<br />

del relativo indicatore. Ciò nonostante, sono stati indicati ai punti D.4.2.1 e D.4.2.2 ulteriori<br />

apporti di capitale (rappresentati, normalmente, da utili e ammortamenti anticipati già<br />

verificabili nei bilanci approvati al momento della domanda, ovvero previsti nel periodo di<br />

realizzazione del programma), ripresi interamente nel decreto di concessione quale<br />

condizione vincolante la prima erogazione. La fattispecie in esame presuppone che l'eventuale<br />

delibera di aumento di capitale sociale o conferimento soci per la quota che non sia già stata<br />

coperta da utili e ammortamenti anticipati riscontrabili nei bilanci ufficiali, rivestirebbe<br />

carattere puramente formale qualora la Banca concessionaria non ne ravvisasse l'effettiva<br />

necessità ai fini del sostegno finanziario dell'iniziativa. Al riguardo si rileva inoltre che il<br />

mancato versamento della parte eccedente del capitale (ai fini dell'indicatore) non risulterebbe<br />

comunque sanzionabile in base all'attuale normativa ; il vincolo suddetto parrebbe comunque<br />

escluso in base al quesito di cui al Comitato del 10.7.96 (punto 2.15 della raccolta). Si<br />

propone, pertanto, anche per correntezza operativa, che la Banca Concessionaria possa<br />

autonomamente valutare se procedere all'erogazione anche in assenza delle citate delibere di<br />

aumento, dandone notifica motivata al Ministero.<br />

19.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

D. (B. Carige) Trattasi di richiesta di contributo accolta nell'importo agevolabile: nel caso<br />

specifico, a fronte di un totale fabbisogno di £M. 1.558,9 (dei quali £M. 1.298,8 per<br />

immobilizzi agevolabili) le fonti di copertura erano rappresentate da capitale proprio per £M.<br />

6.215,4, di cui £M. 5.123,8 preesistenti e £M. 1.091,6 utili '94 e '95 accantonati attualizzati. A<br />

rettifica di quanto indicato in domanda (e riportato in istruttoria), parte degli utili conseguiti,<br />

per l'importo di £M. 504, è stata distribuita ai soci come dividendo; si tenga presente che il<br />

valore attualizzato del capitale proprio da investire nell'iniziativa per la concessione delle<br />

agevolazioni nella misura richiesta dalla ditta, considerato ai fini del calcolo dell'indicatore, è<br />

stato pari a £M. 913,5, quindi nettamente inferiore all'ammontare del totale del capitale<br />

proprio e, in particolare, di quello preesistente. Considerato quanto sopra si reputa sussistano i<br />

presupposti per procedere egualmente all'erogazione del contributo senza richiedere il<br />

reintegro delle somme prelevate. (14 - 06/02/97) (erogazioni, documentazione)<br />

R. Nell'ipotesi in cui l'impresa indichi capitali propri, preesistenti o nuovi, eccedenti rispetto<br />

a quelli massimi necessari, appare opportuno che la Banca Concessionaria, sentita l'impresa,<br />

provveda a ridurli opportunamente in sede istruttoria, ai fini del calcolo dell'indicatore n. 1,<br />

agendo esclusivamente sulla parte nuova (prospetti E6.1 ed E6.3 della relazione istruttoria).<br />

Ciò al fine di evitare che vengano riportate inutili condizioni sul decreto di concessione<br />

provvisoria che finiscano per appesantire e ritardare gli adempimenti procedurali della<br />

Banca medesima e del Ministero. Quanto sopra vale anche, naturalmente, allorché la<br />

suddetta eccedenza di nuovi capitali propri venga comunque giudicata, in tutto o in parte,<br />

necessaria per la copertura finanziaria dell'iniziativa, in quanto, si ricorda, tale eventualità<br />

non può, comunque, sfociare in una condizione per l'erogazione (vedasi quesito n. 9.1.30). In<br />

ogni caso, qualora detta condizione sia stata proposta, si ritiene, per non arrecare un danno<br />

all'impresa, che la Banca, su richiesta di quest’ultima, possa procedere comunque<br />

all'erogazione, dandone comunicazione al Ministero per la conseguente modifica del decreto<br />

di concessione. Analogamente, qualora l'impresa, rendendosi conto dell'eccedenza, la destini,<br />

in tutto o in parte, ad altri fini (ad esempio attraverso la distribuzione degli utili), non le si<br />

può contestare la violazione di obblighi o vincoli di alcun tipo e si può procedere<br />

all'erogazione.<br />

19.8 - D. (S. Paolo) In alcuni casi, soprattutto riferiti a iniziative di leasing già ultimate, la<br />

documentazione necessaria per l'erogazione del primo terzo, evidenzia diminuzioni (ancorché<br />

non sostanziali) delle spese ammissibili a contributo rispetto a quelle del decreto. Si propone,<br />

qualora le spese sostenute e ammissibili siano di importo sufficiente, di erogare comunque il<br />

primo terzo di contributo, rinviando il ricalcolo corretto dell'agevolazione dopo la<br />

presentazione della documentazione finale di spesa. Quanto sopra per snellire gli<br />

adempimenti amministrativi e in considerazione del fatto che la documentazione finale di<br />

spesa viene di norma presentata dall'azienda successivamente alla richiesta di prima<br />

erogazione. (14 - 06/02/97) (erogazioni, spese ammissibili, calcolo agevolazione)<br />

R. Si richiama quanto disposto dal punto 7.3, terzo capoverso, della circolare n. 38522/95<br />

secondo cui, "Nei casi di riduzione del programma, prima di procedere all'erogazione delle<br />

quote residue, la Banca Concessionaria procede al ricalcolo della singola quota<br />

erogabile…". Ciò è valido, naturalmente, fin dalla prima erogazione e qualora l'impresa<br />

abbia comunicato la riduzione della spesa.<br />

19.9 - D. (S. Paolo) Le agevolazioni subordinate alla notifica del MICA all'U.E. possono essere<br />

erogate subito dopo la notifica stessa ? La conferma di avvenuta notifica, ovvero il nulla osta<br />

19.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

all'erogazione vengono comunicati dal MICA alla Banca Concessionaria? (14 - 06/02/97)<br />

(erogazioni, notifica all’UE)<br />

R. Per le iniziative da notificare all'U.E., l'erogazione è subordinata al favorevole parere<br />

dell'U.E. stessa e non alla semplice notifica da parte del MICA. Sarà cura di quest'ultimo<br />

comunicare alle Banche Concessionarie interessate la possibilità di effettuare l'erogazione.<br />

19.10 - D. (Assilea) L'ultimo comma del punto 7.1 della circolare n. 38522/95 prevede che gli<br />

interessi maturati a partire al 1° gennaio in poi sulle quote di contributo giacenti sul conto<br />

della banca concessionaria vengano versati alle imprese. Nel caso di leasing, gli eventuali<br />

interessi trasferiti dalla banca concessionaria alla società di leasing devono essere erogati in<br />

un'unica soluzione all'impresa o devono essere rateizzati nell'arco del quinquennio<br />

unitamente al contributo? (14 - 06/02/97) (erogazioni, leasing, interessi maturati sul<br />

contributo)<br />

R. Le maggiori quote del contributo erogate dalla banca concessionaria a partire dal 1°<br />

gennaio dell'anno successivo a quello della disponibilità sono da intendersi a tutti gli effetti<br />

come parte del contributo stesso e, pertanto, devono essere erogate alle imprese nell'arco del<br />

quinquennio.<br />

19.11 - D. (S. Paolo) Per ottenere l'erogazione di ogni quota di contributi, le Ditte devono produrre<br />

il certificato di vigenza (oggi ricompreso nel CCIAA); la normativa prevede (art. 7, comma 5<br />

del regolamento e della circolare) che la Banca “debba accertare la vigenza” e, quindi non<br />

prevede anche l’aggiornamento delle comunicazioni/informazioni antimafia. Si può dedurre<br />

che l’antimafia debba essere acquisito solo ai fini della “Concessione”, per cui nessun<br />

aggiornamento sarebbe dovuto nel caso in cui il CCIAA evidenziasse variazioni negli organi<br />

sociali/direttori tecnici? Si richiedono precisazioni anche in considerazione dei tempi di<br />

risposta delle prefetture. Al fine del tipo di documentazione antimafia da raccogliere<br />

(comunicazione/informazione), è confermato che non si sommano i contributi spettanti alle<br />

ditte su eventuali più progetti presentati? (14 - 06/02/97) (erogazioni, documentazione,<br />

antimafia)<br />

R. La certificazione antimafia deve essere richiesta dalla Banca Concessionaria prima della<br />

conclusione dell'istruttoria, del tipo necessario (informazioni, comunicazioni, dichiarazioni)<br />

in relazione all'ammontare delle agevolazioni da concedere con il singolo provvedimento (in<br />

caso di più provvedimenti, il tipo di certificazione è quello relativo all'ammontare più<br />

elevato). Una volta acquisita, la certificazione deve essere richiesta nuovamente solo qualora<br />

sussistano entrambe le seguenti condizioni: si deve emettere un nuovo decreto di concessione,<br />

anche se semplicemente modificativo di quello precedente; sono mutati uno o più dei soggetti<br />

nei confronti dei quali sussiste l'obbligo di acquisire la certificazione.<br />

19.12 - D. (S. Paolo) Se all'atto dell'erogazione di una quota l'iniziativa è già a regime, è necessario<br />

controllare lo scostamento degli indicatori oppure la verifica viene effettuata eventualmente<br />

su iniziativa del MICA come specificato al punto 6.6 della circolare? In ogni caso non è<br />

prevista alcuna documentazione specifica né per la verifica dell’incremento occupazionale né<br />

per i mezzi propri. (14 - 06/02/97) (erogazioni, scostamento degli indicatori)<br />

R. La normativa attribuisce alla Banca Concessionaria il compito di verificare, a conclusione<br />

del programma di investimenti, il valore del capitale proprio effettivamente destinato<br />

all'iniziativa (art. 9, comma 10 del D.M. n. 527/95), rinviando la verifica occupazionale alla<br />

conclusione dell'esercizio successivo a quello dell'entrata a regime dell'iniziativa medesima.<br />

La normativa, inoltre, non specifica chi deve effettuare la verifica occupazionale, né<br />

19.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

subordina in alcun modo l'erogazione delle agevolazioni, neanche a saldo, al riscontro degli<br />

eventuali relativi scostamenti. Tuttavia, dal momento che uno scostamento medio dei primi<br />

due indicatori superiore a 30 punti percentuali in diminuzione comporta la revoca totale<br />

delle agevolazioni concesse, si ritiene opportuno, qualora l'esercizio successivo all'entrata a<br />

regime si sia già concluso, che la Banca Concessionaria conduca la verifica sullo<br />

scostamento degli indicatori prima dell'erogazione, prestando la massima attenzione affinché<br />

ciò non comporti, tuttavia, in alcun modo, ritardo nell'erogazione medesima.<br />

19.13 - D. (Assilea) (17.18) Nel caso in cui i contratti di leasing relativi all'iniziativa ammessa ad<br />

agevolazione fossero più di uno e con decorrenze diverse, in quale modo si dovrà attribuire il<br />

contributo ai diversi contratti? (14 - 06/02/97) (erogazioni, leasing, pluralità di contratti)<br />

R. L’erogazione, dalla banca concessionaria alla società di leasing, di ciascuna delle quote<br />

in cui si articola il contributo concesso, avviene - fatta salva l’ipotesi dell’anticipazione - per<br />

stato d’avanzamento, sulla base della corrispondente quota di investimenti effettivamente<br />

realizzata dalla società di leasing stessa. Ciò indipendentemente dal numero, dalla<br />

decorrenza o dalla durata dei contratti stipulati o da stipulare a valere sull’iniziativa<br />

agevolata.<br />

Il trasferimento del contributo dalla società di leasing all’impresa avviene, invece, per quote<br />

semestrali posticipate, attribuendo l’intera quota di contributo erogata ai contratti già entrati<br />

in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto<br />

medesimo.<br />

19.14 - D. (Carisbo) (4.10 - 12.12) Un'impresa, per una parte degli investimenti di un'iniziativa<br />

agevolata, intende rinunciare alle agevolazioni della L. <strong>488</strong> in favore di quelle della legge<br />

Tremonti.<br />

1) Ai fini delle successive verifiche degli indicatori (art. 8, comma 1, lettera f del<br />

regolamento), visto che il programma è stato comunque integralmente realizzato, è possibile<br />

mantenere al numeratore dei due indicatori (occupazionale e patrimoniale) i valori assunti<br />

inizialmente a base degli stessi o è necessario "depurarli" degli effetti occupazionali indotti<br />

dai macchinari che ora potrebbero essere esclusi ai fini agevolativi (o di copertura<br />

patrimoniale, se una parte dei mezzi propri fosse direttamente riconducibile a copertura della<br />

parte di investimento esclusa)? In caso positivo (cioè di mantenimento dei dati acquisiti),<br />

entrambi i citati indicatori resterebbero inalterati (ipotizzando l'investimento comunque<br />

realizzato "in toto", anche se in parte agevolato con altro strumento), o migliorerebbero<br />

(restando inalterato il numeratore e diminuendo il denominatore, escludendo la parte delle<br />

spese non più agevolata con la legge <strong>488</strong>) e non si entrerebbe comunque nell'ipotesi di revoca<br />

dei contributi, cosa che potrebbe invece succedere nel caso in cui il numeratore dell'indicatore<br />

occupazionale (o di quello patrimoniale) dovessero invece essere modificati in diminuzione.<br />

A parere della scrivente, visto che la realizzazione del progetto (ed i relativi dati tecnici che<br />

concorrono alla formazione degli indicatori) permangono comunque invariati anche i dati<br />

degli indicatori dovrebbero permanere invariati nonostante la parziale scelta di altro<br />

strumento agevolativo, salvo, ovviamente, il ricalcolo dell'importo dell'intervento agevolativo<br />

spettante.<br />

2) Nel caso in cui, confermata la possibilità di fruizione del contributo ai sensi della legge <strong>488</strong><br />

(pur se per cifra ridotta), ai fini della liquidazione del primo terzo, dovremmo attenerci alla<br />

cifra del decreto provvisorio già emesso (salvo successivo conguaglio) o dovremmo attendere<br />

un Vostro ricalcolo e l'emissione di un nuovo decreto provvisorio?<br />

3) Uscendo dalla problematica specifica ed entrando in una più generale, per chi avesse fruito<br />

della Tremonti per gli investimenti 1994 e 1995, la dichiarazione di non cumulabilità ai fini<br />

19.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

agevolativi della legge <strong>488</strong> con altre forme agevolative non dovrebbe essere resa (vista la<br />

possibile cumulabilità sancita fino al 1995 di cui alla nota 37665 del 2.2.96)? (14 - 06/02/97)<br />

(erogazioni, opzione a favore della legge Tremonti, calcolo agevolazione)<br />

R. 1) Qualora gli investimenti oggetto dell'opzione a favore della Legge Tremonti siano<br />

estranei al programma "organico e funzionale" istruito con esito positivo dalla Banca<br />

Concessionaria, occorrerà verificare se gli occupati attivati a regime siano, ed in quale<br />

misura, imputabili alla realizzazione di tali investimenti e, di conseguenza, escluderli ai fini<br />

del computo finale dell'indicatore n. 2 e del relativo scostamento rispetto al valore posto a<br />

base per la formazione della graduatoria. Qualora, viceversa, detti investimenti siano<br />

funzionali al programma, il dato da prendere in considerazione dovrà riguardare anche gli<br />

occupati eventualmente imputabili agli investimenti medesimi ancorché non agevolati con la<br />

legge <strong>488</strong>. Per quanto concerne l'indicatore n. 1, dal momento che la determinazione della<br />

disponibilità di capitale proprio, calcolato con i noti criteri, deve tenere conto solo di altri<br />

eventuali investimenti agevolati con la legge <strong>488</strong>, si ritiene che il valore già calcolato possa<br />

essere mantenuto inalterato, ferma restando, naturalmente, la verifica del tetto di cui al<br />

terzultimo capoverso del punto 6.2 della circolare n. 38522/95.<br />

2) In merito all'erogazione della prima quota del contributo, si richiama quanto specificato<br />

dall'ultimo capoverso del punto 7.3 della citata circolare n. 38522/95 ove per "quote<br />

residue" si intendono quelle ancora da erogare al momento in cui si rende necessario<br />

procedere al ricalcolo dell'agevolazione spettante, ivi compresa la prima.<br />

3) Dal momento che i benefici della Legge Tremonti per il 1994 ed il 1995 non sono da<br />

considerare "aiuti di stato", gli stessi non sono da ricomprendere tra le "agevolazioni di<br />

qualsiasi natura" oggetto della dichiarazione di cui all'allegato n. 10, punto A.4 della<br />

circolare n. 38522/95.<br />

19.15 - (Direttiva) L’allegato 10 alla circolare di questo Ministero n. 38522 del 15 dicembre 1995<br />

prevede al punto A che nel caso di conferimento dei soci in conto aumento del capitale<br />

sociale, ai fini dell’erogazione della prima quota di contributo, le imprese interessate debbano<br />

produrre copia autenticata dell’attestazione dell’avvenuto pagamento di quanto prescritto al<br />

competente Ufficio del Registro. Tale documentazione risulta riferita ai soli casi in cui le<br />

imprese stesse abbiano provveduto al pagamento in favore dell’Ufficio del Registro prima<br />

della predetta richiesta di erogazione in relazione ai versamenti già effettuati dai soci. Ai fini<br />

dell’erogazione della prima quota risulta, pertanto, necessaria la produzione della sola copia<br />

autenticata del verbale del consiglio di amministrazione o del competente organo sociale che<br />

ha deliberato il conferimento con le relative quote, integrata con l’attestazione dell’avvenuto<br />

pagamento di quanto dovuto all’Ufficio del Registro esclusivamente nei casi prima prospettati<br />

(Direttiva n. 39106 - 16/12/96) (erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

19.16 - D. (M. Lombardo) Nel caso in cui successivamente alla chiusura dell’istruttoria sia già<br />

stato emanato il decreto di concessione provvisoria, a favore della “S.r.l.”, un’azienda si<br />

trasformi da “S.r.l.” a “S.p.A.” si ritiene che sia sufficiente comunicare al Ministero<br />

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato l’avvenuta variazione solo per conoscenza,<br />

procedendo comunque all’erogazione della quota di contributo richiesta senza aspettare<br />

conferma da Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, tenuto conto che non<br />

si ravvisa un cambiamento nella titolarità delle agevolazioni. Per lo stesso motivo non si<br />

ritiene di dover richiedere certificazione antimafia aggiornata.<br />

D. (Bav) In caso di trasformazione della sola forma e/o ragione sociale dell’impresa<br />

beneficiaria, non accompagnata da variazioni dei componenti l’Organo di amministrazione<br />

e/o<br />

19.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

da variazioni sostanziali dell’oggetto sociale, ai fini dell’erogazione delle quote annuali di<br />

contributo è necessario darne preventiva comunicazione al Ministero dell’Industria ed<br />

attendere il suo successivo benestare all’erogazione? (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (erogazioni,<br />

beneficiari, variazione)<br />

R. Nel caso in cui, successivamente alla concessione provvisoria, intervengano modifiche<br />

della denominazione, della forma giuridica o della sede legale dell’impresa che ha richiesto e<br />

beneficiato delle agevolazioni, la banca concessionaria acquisisce la necessaria<br />

documentazione - ivi compresa, nei casi in cui prevista, una nuova certificazione antimafia -<br />

conduce i necessari accertamenti e ne dà comunicazione al Ministero. La certificazione<br />

antimafia è da richiedere nei casi di modifica della forma giuridica e/o della sede legale al di<br />

fuori del comune, sempre che sia frattanto intervenuta una modifica dell’organo di<br />

amministrazione; non va richiesta negli altri casi. Sulla base della suddetta comunicazione, il<br />

Ministero provvede ai propri adempimenti (prese d’atto o nuovi decreti), nelle more dei quali<br />

la banca concessionaria, ove gli accertamenti e/o la documentazione di cui sopra non<br />

evidenzino cause ostative, può procedere all’erogazione. Qualora le modifiche di cui si tratta<br />

siano causate da semplici errori materiali, occorre acquisire una nuova certificazione<br />

antimafia solo nel caso in cui la precedente sia stata richiesta con riferimento ai dati errati.<br />

19.17 - D. (Bav) Al verificarsi di variazioni dei componenti l’Organo di amministrazione<br />

dell’impresa beneficiaria prima dell’erogazione delle quote annuali del contributo va sempre<br />

richiesto l’aggiornamento della certificazione antimafia? (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(erogazioni, beneficiari, variazione)<br />

R. La semplice variazione di uno o più degli amministratori non comporta la richiesta di una<br />

nuova certificazione antimafia, a meno che non si debba procedere, al contempo, alla<br />

sostituzione o alla modifica del decreto di concessione già emesso.<br />

19.18 - D. (Bav) Per le ditte individuali in contabilità semplificata il prospetto delle attività e delle<br />

passività redatto secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e<br />

seguenti del c.c. deve essere acquisito preventivamente rispetto a ciascuna erogazione delle<br />

quote di agevolazioni onde verificare preliminarmente la parte del capitale proprio già<br />

effettivamente apportato o invece detto prospetto può essere acquisito “anno per anno”, anche<br />

in data successiva alle rispettive erogazioni medesime? (15 - 25/03/97 e 03/04/97)<br />

(erogazioni, documentazione, ditte individuali)<br />

R. L’erogazione delle agevolazioni in favore delle ditte individuali non è vincolata ad alcuna<br />

documentazione comprovante l’apporto di nuovo capitale. I prospetti delle attività e<br />

passività redatti secondo i criteri di cui al D.P.R. n. 689/74 ed in conformità agli artt. 2423 e<br />

seguenti c.c. devono essere acquisiti dalla banca concessionaria anno per anno ai fini della<br />

verifica a consuntivo del valore dell’indicatore n. 1 (cfr. punto 6.6 della circolare n.<br />

38522/95).<br />

19.19 - D. (Bav) Le sottoscrizioni delle fidejussioni bancarie e delle polizze di assicurazione da<br />

esibire in sede di richiesta della prima quota annuale di contributo devono essere autenticate?<br />

E’ necessario che la Banca fidejubente e Compagnia di assicurazione notifichino l’avvenuto<br />

rilascio di dette garanzie al Ministero dell’Industria? Tali notifiche devono essere effettuate<br />

in forme particolari (atto pubblico, scritture private autenticate)?<br />

D. (B. Napoli) Nel caso di anticipazione garantita da polizza assicurativa, si chiede se sia<br />

necessario che la firma dell’Agente di assicurazioni che sottoscrive la polizza venga<br />

19.8


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autenticata da un notaio che ne certifichi, altresì, anche i poteri per impegnare validamente la<br />

compagnia. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (erogazioni, garanzie, documentazione)<br />

R. Qualora l’impresa richieda l’erogazione della prima quota come anticipazione, deve<br />

produrre la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa che, ferma restando la valutazione<br />

della banca concessionaria sulle polizze e le fideiussioni già prodotte, dovrà recare la firma<br />

autenticata e l’attestazione dei poteri di firma, a meno che sia la stessa banca concessionaria<br />

a rilasciarla. Le fideiussioni e le polizze non devono essere notificate al Ministero. Allorché<br />

l’impresa, raggiunto successivamente uno stato d’avanzamento pari almeno ad un terzo della<br />

spesa approvata, presenti la documentazione necessaria per l’erogazione per stato<br />

d’avanzamento, di cui all’allegato n.10, lettera B della circolare n. 38522/95, la banca<br />

concessionaria, effettuati gli accertamenti di cui al punto 7.5 della medesima circolare,<br />

restituisce tempestivamente la polizza o la fideiussione ai soggetti interessati.<br />

19.20 - D. (M. Toscano) Si verificano casi nei quali le Società beneficiarie hanno nel frattempo<br />

variato, rispetto a quanto riportato in sede istruttoria e conseguentemente nel D.M. di<br />

concessione provvisoria, la propria denominazione/ragione sociale e/o forma giuridica. Si<br />

verificano altresì casi di variazione dell’ubicazione dell’unità produttiva oggetto degli<br />

investimenti, a causa di errore materiale in sede di presentazione della domanda o - per i<br />

nuovi impianti - per diversa scelta imprenditoriale, sempre peraltro nell’ambito della stessa<br />

area agevolativa originaria. Tali variazioni non modificano in alcun modo le caratteristiche e<br />

le finalità dei progetti, né hanno rilevanza alcuna ai fini della graduatoria redatta. Si richiede<br />

pertanto, in considerazione del ruolo di ente istruttore svolto dalla Banche concessionarie, che<br />

la stessa Banca concessionaria possa comunque procedere, fermo restando l’obbligo di dare<br />

comunicazione al M.I.C.A. delle variazioni intercorse, all’erogazione dei contributi in favore<br />

di dette imprese senza attendere formale conferma dallo stesso M.I.C.A. (15 - 25/03/97 e<br />

03/04/97) (erogazioni, beneficiari, variazione)<br />

R. Nei casi in cui le variazioni della denominazione/ragione sociale e/o della forma giuridica<br />

dell’impresa beneficiaria e/o dell’ubicazione dell’unità produttiva siano causate da errori<br />

materiali della banca concessionaria, ferma restando la necessità che quest’ultima ne dia<br />

tempestiva comunicazione al Ministero per i conseguenti adempimenti (prese d’atto o decreti<br />

di modifica), può procedersi all’erogazione delle agevolazioni. Qualora, invece, dette<br />

variazioni siano imputabili ad effettive modifiche intervenute successivamente al periodo<br />

istruttorio, la banca deve sospendere l’erogazione delle agevolazioni e comunicare le<br />

modifiche stesse al Ministero, fornendo tutti gli elementi necessari per gli adempimenti di<br />

quest’ultimo, ivi compresi, nei casi in cui necessaria, gli esiti della nuova certificazione<br />

antimafia, ovvero, nel caso di una diversa ubicazione dell’unità produttiva, gli esiti degli<br />

accertamenti sulla sussistenza della validità tecnico-economico-finanziaria dell’iniziativa.<br />

19.21 - D. (B. Napoli) Nel caso di spese relative a macchinari complessi per la cui realizzazione la<br />

ditta ha già corrisposto al fornitore anticipi regolarmente fatturati, si chiede di poter conoscere<br />

se il relativo importo possa essere considerato ai fini del computo del S.A.L. nella<br />

dichiarazione di cui al punto B2 dell’allegato n. 10 alla circolare n. 38522/95, tenuto conto<br />

che nella stessa è previsto che l’imprenditore attesti la presenza dei macchinari presso l’unità<br />

produttiva (penultimo alinea dell’allegato 10a). (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (erogazioni,<br />

calcolo sal)<br />

R. Il punto B2 dell’allegato n. 10 alla circolare n. 38522/95 fa esplicito riferimento, in<br />

relazione alla dichiarazione dell’impresa sulle spese sostenute per l’erogazione,<br />

a”.....macchinari, impianti e attrezzature acquistati o realizzati e presenti in azienda ....”: La<br />

19.9


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

formulazione richiamata non consente, pertanto, che tra le spese dichiarate per lo stato<br />

d’avanzamento possano essere incluse quelle relative ad acconti per beni in costruzione<br />

presso i fornitori.<br />

19.22 - D. (M. Venezie) Un'azienda manifatturiera operante nel settore della fabbricazione di<br />

alimenti, ha presentato domanda di agevolazioni per un'iniziativa definita come "nuovo<br />

impianto e trasferimento". Il programma complessivo, ritenuto tecnicamente valido, è stato<br />

ridotto del valore del cespite già utilizzato, che verrà a suo tempo dismesso secondo quanto<br />

disposto dall'art. 3, comma 2 del D.M. n. 527/95. L'azienda è nella fase di realizzazione del<br />

programma di investimenti e trova difficoltà a compilare il modello "Allegato n. 10a",<br />

previsto dalla circolare n. 38522/95, in quanto la spesa è stata sostenuta per un importo<br />

superiore a quello indicato nella istruttoria e riportato nel decreto di concessione, che, essendo<br />

depurato del valore del complesso attualmente in uso, ed oggetto di futura cessione, non si<br />

presta alla percentualizzazione dei reali investimenti necessari al completamento del<br />

programma. Una soluzione potrebbe essere trovata nel modificare detto allegato nel punto<br />

dove vengono indicate le spese ritenute ammissibili dal decreto, integrandole con quelle che<br />

effettivamente devono venir sostenute per la completa realizzazione del complessivo<br />

programma. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (erogazioni, trasferimento, scomputo cespiti non<br />

reimpiegati)<br />

R. Nel caso in cui, per una iniziativa di trasferimento, il costo del progetto venga diminuito<br />

del valore dei cespiti utilizzati e non più reimpiegati, dal momento che è detto costo del<br />

progetto quello ritenuto congruo ed ammissibile e posto a base della diminuzione, è esso<br />

stesso che deve essere sostenuto e documentato per intero dall'impresa beneficiaria per il<br />

completo ottenimento delle agevolazioni concesse. Da ciò ne deriva che nell'allegato 10a alla<br />

circolare n. 38522/95 devono essere indicate, quali "spese ritenute ammissibili", quelle<br />

corrispondenti al suddetto costo del progetto (magari richiamando, con una nota, "al lordo<br />

del valore dei cespiti già utilizzati e non più reimpiegati") e quali "spese sostenute", quelle<br />

del progetto effettivamente comprovabili, alla data della dichiarazione di cui si tratta,<br />

attraverso i documenti di spesa.<br />

19.23 - D. (Epf) Prima di erogare, ad un'impresa, la prima quota di contributo si è ritenuto<br />

opportuno disporre un sopralluogo tecnico per accertare la regolarità della realizzazione del<br />

programma di investimento, risultando lo stesso interamente realizzato. Da tale sopralluogo è<br />

emerso che talune fatture riportano una data antecedente a quella di avvio del programma e<br />

alcune altre sono successive alla data di ultimazione del programma stesso. Si precisa che la<br />

data di avvio del programma è stata indicata dall'impresa nel modulo di domanda e che la data<br />

di ultimazione è stata indicata dalla stessa impresa nella dichiarazione di ultimazione del<br />

programma, entrambe rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'importo<br />

degli investimenti dichiarato dall'impresa è pari a £. 441.100.000 anziché di £. 381.606.703<br />

come risulta dalla verifica effettuata, configurandosi in tal caso una possibile dichiarazione<br />

non veritiera. Si richiede come la banca concessionaria debba comportarsi sia per quanto<br />

riguarda l'erogazione e per l'eventuale dichiarazione non veritiera.<br />

D. (Irfis) Alcune iniziative risultano avviate a realizzazione anteriormente alla data di<br />

presentazione della domanda di agevolazione a valere sulla seconda applicazione della L.<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Al riguardo possono essere individuate due fattispecie: iniziative per le quali, pur a<br />

fronte di un significativo stato d'avanzamento lavori, non siano stati ancora emessi titoli di<br />

spesa ; iniziative per le quali parte della documentazione di spesa è anteriore alla data di<br />

presentazione della domanda. Si chiede se l'avvio a realizzazione del programma di<br />

19.10


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

investimenti in data anteriore alla data di presentazione della domanda comporti<br />

automaticamente la non agevolabilità dell'iniziativa o se (come ritiene questo Mediocredito)<br />

debbano soltanto essere escluse le spese i cui relativi titoli abbiano data antecedente a quella<br />

della domanda. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (erogazioni, spese ammissibili, decorrenza)<br />

R. Per quanto concerne le spese precedenti all’avvio a realizzazione del programma o<br />

successive all’ultimazione dello stesso, ancorché pertinenti al programma medesimo, è da<br />

intendere che l'impresa abbia rinunciato, com'è sua facoltà, alle relative agevolazioni della<br />

L. n. <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. Esse, pertanto, vanno escluse dal computo delle agevolazioni. La stessa<br />

considerazione vale per le spese antecedenti la data di presentazione della domanda, nel caso<br />

di ammissibilità successiva alla stessa data, ovvero per quelle successive al termine ultimo di<br />

48 o 54 mesi consentito per l'ultimazione (fatto salvo, in quest'ultimo caso, quanto specificato<br />

al punto 9.1 della circolare n. 38522/95 in merito al raggiungimento degli obiettivi<br />

prefissati). Per quanto concerne l'erogazione della prima quota, la banca potrà procedere<br />

all'erogazione, ai sensi del punto 7.3 della circolare n. 38522/95, dopo aver effettuato il<br />

ricalcolo delle singole quote costanti erogabili a fronte dell'importo complessivo aggiornato<br />

degli investimenti. Per quanto concerne, infine, la dichiarazione non veritiera, qualora non si<br />

riscontrassero elementi di dolo, si può considerare come mero errore di interpretazione della<br />

normativa da parte dell'impresa.<br />

19.24 - D. (Epf) Il decreto di concessione provvisoria, all'art. 6, prevede tra le subordinate una<br />

condizione di riequilibrio finanziario per complessive £. 1.300.000.000, di cui non meno di £.<br />

0 interni. Già in sede istruttoria era stato valutato il bilancio 1995 che aveva conseguito utili<br />

per 700 milioni senza che tale importo contribuisse al valore del capitale proprio necessario<br />

alla formazione dell'indicatore. Ciò nonostante la situazione dell'impresa risultava con un<br />

margine di struttura negativo per cui fu posta la condizione di riequilibrio per 1.300 milioni.<br />

In sede di prima erogazione e per l'assolvimento di tale subordinata, l'impresa ha presentato<br />

un verbale di assemblea straordinaria per aumento di capitale sociale di ulteriori 1.300 milioni<br />

utilizzando utili accantonati nel '95 pari a 700 milioni e per il '96 pari ad ulteriori 600 milioni.<br />

(15 - 25/03/97 e 03/04/97) (erogazioni, mezzi propri)<br />

R. Secondo quanto esposto dalla banca concessionaria, l'utile '95 di 700 milioni era stato già<br />

valutato prima di identificare in 1.300 milioni l'intervento necessario al riequilibrio<br />

finanziario ; lo stesso importo, pertanto, non può essere positivamente valutato sotto forma di<br />

aumento di capitale sociale, fatte salve le valutazioni della banca concessionaria alla luce<br />

delle eventuali variazioni dell'assetto patrimoniale aziendale frattanto intervenute.<br />

19.25 - D. (M. Friuli Venezia Giulia) (7.36) Il combinato disposto dall’art. 6 c. 10 del<br />

Regolamento adottato con il D.M. n. 527 del 20.10.95 e dell’art. 8 c. 1 della Circolare n.<br />

38522/95 impone alle imprese beneficiarie l’onere di trasmettere alla Banca Concessionaria,<br />

secondo le modalità ivi indicate, le dichiarazioni attestanti la data di ultimazione del<br />

programma e quella di entrata in funzione dell’impianto.<br />

Tali adempimenti devono essere effettuati entro un mese dalla data di ricevimento del Decreto<br />

provvisorio di concessione del contributo, (per programmi già ultimati a tale data), ovvero<br />

entro un mese dalla data “in cui se ne verifichino le condizioni”, (per investimenti conclusi<br />

successivamente).<br />

Considerato che:<br />

1) nel caso di programmi ultimati prima dell’emanazione del decreto provvisorio di<br />

concessione, risulta difficilmente conoscibile alla Banca Concessionaria l’esatto giorno di<br />

decorrenza del termine sopra richiamato;<br />

19.11


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

2) l’eventuale inadempimento a tali disposizioni non risulta specificamente sanzionato dalla<br />

normativa sopra richiamata;<br />

si chiede se sia comunque possibile procedere all’erogazione della relativa quota di contributo<br />

anche nel caso in cui l’impresa produca in ritardo la documentazione in parola. (16 -<br />

22/04/97) (erogazioni, dichiarazione di ultimazione)<br />

R. L’eventuale lieve ritardo, da parte dell’impresa, nella trasmissione della dichiarazione<br />

concernente la data di ultimazione e di entrata in funzione non è sanzionato in quanto i<br />

termini previsti non sono perentori. Non si tratta, comunque, di motivo ostativo per<br />

l’erogazione.<br />

19.26 - D. (Assilea) Operazione con decreto di concessione provvisoria graduatoria 1996.<br />

Valore degli investimenti ammessi alle agevolazioni: 100 ML, di cui 40 ML da realizzare nel<br />

1997, 25 ML nel 1998 e 35 ML nel 1999. I contratti leasing relativi agli investimenti 1997<br />

sono già stati stipulati e le spese sostenute ad oggi sono di 35 ML.<br />

Si chiede conferma che, pur non avendo ancora stipulato i contratti di leasing relativi agli<br />

investimenti degli anni solari successivi (1998 e 1999), il cliente può richiedere ed ottenere<br />

l’erogazione della prima quota di contributo in quanto ha realizzato più del 33,33%<br />

dell’investimento complessivo previsto. (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, prima quota)<br />

R. Premesso che la richiesta di erogazione deve essere avanzata dall’istituto collaboratore e<br />

non dall’impresa, si ricorda, come già chiarito nella seduta del 6 febbraio 1997, che<br />

l’erogazione della prima quota dalla banca concessionaria alla società di leasing avviene<br />

allorché quest’ultima abbia sostenuto spese pari almeno ad 1/3 dell’intero investimento<br />

ammissibile ed abbia corrispondentemente stipulato uno o più contratti di leasing, ancorché<br />

ve ne siano altri ancora da stipulare. Nelle ipotesi avanzate, quindi, essendo stata sostenuta<br />

una spesa pari al 35% del totale ed essendo stati stipulati i relativi contratti, la prima<br />

erogazione potrà aver luogo.<br />

Per quanto concerne il trasferimento del contributo dalla società di leasing all’impresa, esso<br />

avviene per rate semestrali posticipate con riferimento ai contratti entrati in decorrenza,<br />

indipendentemente dal fatto che ve ne siano o meno altri ancora da stipulare, attribuendo<br />

l’intera quota di contributo erogata ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo,<br />

nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo. Nel caso in esame, quindi, il<br />

trasferimento della prima quota all’impresa potrà avvenire fino all’ammontare del contributo<br />

relativo ai beni consegnati, pur in presenza di ulteriori contratti ancora da stipulare.<br />

19.27 - D. (B. Mediocredito) Quali sono le responsabilità dell’istituto collaboratore (società di<br />

leasing) in merito al mantenimento dei beni, da parte dell’impresa beneficiaria, per il periodo<br />

richiesto dalla normativa considerando anche il fatto che tale periodo potrebbe essere<br />

superiore ai termini del contratto di leasing? (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, vincolo<br />

quinquennale)<br />

R. Nel caso in cui l’impresa venga meno agli obblighi di mantenimento quinquennale, di cui<br />

all’art. 8, comma 1, lettera b) del regolamento, dei beni in leasing agevolati, l’istituto<br />

collaboratore ha l’obbligo di sospendere i trasferimenti del contributo e di informarne<br />

tempestivamente la banca concessionaria (ai sensi dell’art. 5 della convenzione tra le banche<br />

concessionarie e gli istituti collaboratori) al fine di non incorrere nelle previste sanzioni.<br />

19.28 - (B. Mediocredito) Relativamente alla documentazione da inviare alla banca concessionaria<br />

insieme alla richiesta di prima erogazione del contributo concesso, anche per le domande<br />

ripresentate sul secondo bando ai sensi dell’art. 6, comma 8, del regolamento vale quanto<br />

19.12


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

previsto al punto 4.1 della circolare M.I.C.A. del 4.12.96, e cioè, che la documentazione<br />

finale, nel caso di programmi già ultimati alla data di pervenimento del decreto di concessione<br />

provvisorio, potrà essere prodotta successivamente alla richiesta di prima erogazione? (19 –<br />

17/12/97) (erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

R. No.<br />

19.29 - D. (M. Toscano) Si chiede conferma che quanto disposto con nota MICA del 16.12.96 n.<br />

39106 - punto 2 - sia da intendersi come norma generalizzata e possa pertanto essere riferito a<br />

tutti i bandi ministeriali (e quindi non soltanto al primo oggetto dei provvedimenti di<br />

concessione del 20.11.96) e a tutte le erogazioni (e non soltanto a quella della prima quota di<br />

contributo), tenuto conto che le imprese provvedono al pagamento in favore dell’ufficio del<br />

Registro all’atto del materiale versamento dei conferimenti soci e non all’atto della delibera.<br />

(19 – 17/12/97) (erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

R. Quanto disposto con nota MICA protocollo n.39106 del 16/12/1996, il cui contenuto del<br />

punto 2 viene di seguito riportato, è valido per tutte le erogazioni dei primi due bandi. Nota<br />

MICA n. 39106 del 16/12/1996, punto 2: “l’allegato 10 alla circolare di questo Ministero n.<br />

38522 del 15 dicembre 1995 prevede al punto A che nel caso di conferimento dei soci in<br />

conto aumento del capitale sociale, ai fini dell’erogazione della prima quota di contributo, le<br />

imprese interessate debbano produrre copia autenticata dell’attestazione dell’avvenuto<br />

pagamento di quanto prescritto al competente ufficio del Registro; tale documentazione<br />

risulta riferita ai soli casi in cui le imprese stesse abbiano provveduto al pagamento in favore<br />

dell’ufficio del Registro prima della predetta richiesta di erogazione in relazione ai<br />

versamenti eventualmente già effettuati dai soci. Ai fini dell’erogazione della prima quota<br />

risulta, pertanto, necessaria la produzione della sola copia autenticata del verbale del<br />

consiglio di amministrazione o del competente organo sociale che ha deliberato il<br />

conferimento con le relative quote, integrata con l’attestazione dell’avvenuto pagamento di<br />

quanto dovuto all’ufficio del Registro esclusivamente nei casi prima prospettati.”<br />

19.30 - D. (B. Carige) Siamo di fronte al caso in cui una società per azioni, che per rispettare la<br />

condizione particolare posta nel decreto di concessione ed ottenere così l’erogazione della<br />

prima tranche, deve elevare nel corso del 1997 il capitatale sociale di L. 604.000.000. A tal<br />

uopo la stessa ha presentato un verbale di assemblea datato 11.09.97 dal quale si evince<br />

quanto segue:<br />

• è stato approvato aumento di capitale sociale da L. 3.000.000.000 a L. 4.000.000.000<br />

mediante emissione di nuove azioni da offrire in opzione alla pari agli attuali azionisti;<br />

• l’approvazione della situazione patrimoniale della Società a carattere straordinario alla<br />

data del 31.07.97 in quanto è prevista l’incorporazione - nella società beneficiaria del<br />

contributo ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> - di altra impresa;<br />

• copertura delle perdite di periodo (1.01.97 - 31.07.97) fatte registrare dalla società in<br />

parola quanto a L. 540.000.000= mediante corrispondente utilizzo di riserva per contributi a<br />

fondo perduto e quindi sostanzialmente mediante riduzione del netto patrimoniale.<br />

La società richiedente l’erogazione ci comunica altresì che, alla data del 31.7.1997, sono state<br />

contabilizzate quote di ammortamento in via anticipata quanto a L. 341 milioni.<br />

Nel caso in cui tenessimo conto del valore degli ammortamenti anticipati avremo la seguente<br />

situazione: aumento c.s. + L. 1.000 milioni; perdite - L. 540 milioni; ammortamenti anticipati<br />

+ L. 341 milioni = + L. 801 milioni. Avremo quindi un saldo superiore ai 604 milioni<br />

richiesti.<br />

19.13


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Resta da chiarire se l’entità degli ammortamenti anticipati, proprio perché relativi ad una<br />

situazione infrannuale e non ad un bilancio approvato, sono da computare. (19 – 17/12/97)<br />

(erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

R. Ai fini dell’erogazione della prima quota delle agevolazioni, la documentazione necessaria<br />

da produrre, ai fini del soddisfacimento della condizione prevista dall’art.6 del decreto di<br />

concessione provvisoria, consiste nell’acquisizione della copia autenticata del verbale<br />

dell’assemblea straordinaria relativa all’aumento del capitale sociale nonché della copia<br />

autenticata dell’attestazione del deposito della delibera assembleare stessa presso la<br />

competente Cancelleria del tribunale. La verifica dell’effettivo apporto di capitale richiesto,<br />

sarà effettuata al momento di redigere lo stato finale dell’iniziativa e con riferimento alla<br />

data di ultimazione del programma.<br />

19.31 - D. (M. Toscano) Un’impresa ha presentato nel 1996 un progetto, poi ammesso alle<br />

agevolazioni, per l’acquisto di macchinari da realizzarsi con il sistema della locazione<br />

finanziaria. Il programma di investimenti, realizzato con un unico contratto leasing, è stato<br />

avviato in data 3.10.94 ed ultimato in data 11.12.94.<br />

L’impresa aveva previsto nel modulo di domanda per l’anno 1994 apporti di capitale - quale<br />

parte nuova a copertura finanziaria dell’investimento - per L. mil. 200.<br />

Dalla verifica della documentazione presentata dall’impresa per ottenere l’erogazione della I°<br />

quota di contributo è emerso che tale aumento di capitale è stato deliberato e versato in<br />

contanti in data 21.12.94.<br />

Lo stesso, risultando successivo all’ultimazione del programma anche se comunque avvenuto<br />

entro lo stesso anno solare nel quale si realizza l’investimento, non potrebbe pertanto essere<br />

ritenuto valido. Gli utili e gli ammortamenti anticipati dell’intero esercizio 1994 acquisibili in<br />

alternativa a quanto sopra, risultano irrilevanti (ca. L. mil. 10). In conseguenza di ciò l’indice<br />

non normalizzato relativo al capitale proprio, ricalcolato alla luce dei dati attuali, determina<br />

uno scostamento in negativo rispetto al corrispondente parametro di graduatoria dell’80%. Il<br />

parametro relativo all’occupazione risulta ancora invece da verificare (entrata a regime<br />

10.10.96, anno a regime 1997); l’impresa potrebbe quindi teoricamente dimostrare un<br />

maggiore incremento occupazionale nell’unità produttiva, sempre riconducibile all’iniziativa,<br />

tale da determinare uno scostamento in positivo rispetto alla graduatoria di almeno il 20%,<br />

così da ridurre lo scostamento medio dei 2 parametri a 30 punti percentuali, calcolati sempre<br />

sulla base degli indicatori non normalizzati. Si richiede se, in tale fattispecie, sussistendo allo<br />

stato attuale concrete possibilità di revoca del provvedimento, si debba ugualmente procedere<br />

all’erogazione del contributo richiesta dall’impresa. Si richiede inoltre conferma che gli<br />

scostamenti medi dei due parametri ai fini della verifica di cui sopra siano effettivamente da<br />

calcolare sui dati non normalizzati o se tale verifica verrà effettuata a consuntivo da<br />

Minindustria sui parametri normalizzati (determinati in funzione di tutte le iniziative<br />

agevolate in ciascuna regione). (19 – 17/12/97) (erogazioni, scostamento dEgli indicatori,<br />

occupazione)<br />

R. Nel confermare ciò che, ormai, dovrebbe essere ben noto, almeno alle banche<br />

concessionarie, e cioè che lo scostamento degli indicatori è rilevato sui dati non normalizzati,<br />

si ritiene più che opportuno che la banca, in considerazione del fatto che l’anno di<br />

rilevamento volge ormai al termine, rilevi l’effettiva occupazione media “a regime” prima di<br />

erogare. In ogni caso, in situazioni del genere, è sempre opportuno condurre verifiche<br />

preliminari all’erogazione in merito alle eventuali incontrovertibili ipotesi che l’occupazione<br />

necessaria non venga raggiunta.<br />

19.14


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19.32 - D. (BNL) In merito alle innovazioni apportate dall’art. 15 della legge 135/97, si chiede di<br />

conoscere il parere di codesto Ministero circa possibili interpretazioni dell’ art. 2- quater.<br />

In particolare:<br />

1) a fronte di una richiesta di erogazione della seconda trance di contributo formulata da<br />

impresa la cui certificazione prefettizia, già in nostro possesso, rechi una data di rilascio<br />

ricompresa entro gli ultimi diciotto mesi dalla data della predetta richiesta di erogazione.<br />

- è possibile procedere alla citata erogazione senza rinnovare la certificazione prefettizia in<br />

quanto disposto dall’art. 2 - quater?<br />

- è possibile estendere tale procedura, oltre che alle “ comunicazioni” prefettizie, anche alle<br />

informazioni “?<br />

2) la validità temporale delle “Comunicazioni” Prefettizie antimafia, ora estese a sei mesi<br />

rispetto alla data del loro rilascio, è applicabile anche alle “Informazioni”? (19 – 17/12/97)<br />

(erogazioni, documentazione, antimafia)<br />

R. La normativa di applicazione della L.<strong>488</strong>/<strong>92</strong>, successiva al Decreto L.vo 490/94, non<br />

prevede di acquisire specifica certificazione antimafia in corrispondenza delle richieste di<br />

erogazione del contributo (vedasi anche risposta al quesito del San Paolo 19.11 nella seduta<br />

del Comitato n.14 del 06.02.97). L’art.15 del D.L.67/97 ha inteso snellire le procedure in<br />

materia di informazioni e comunicazioni antimafia, e non quindi introdurre nuove<br />

prescrizioni rispetto a quelle già indicate nel D.L.vo 490/94. Si conferma pertanto quanto già<br />

precisato nel richiamato quesito del San Paolo.<br />

19.33 - D. (B. Carige) Siamo di fronte ad un progetto approvato nella prima fase con decreto<br />

provvisorio del 20.12.96 relativo ad una nuova iniziativa il cui programma di spesa agevolato<br />

è afferente ad acquisto di immobile industriale per £. 1.890.000.000 ed opere di sistemazione<br />

dello stesso per £. 166.000.000. Nell’atto di compravendita stipulato il 19/09/97 sono state<br />

pattuite le seguenti modalità di pagamento:<br />

£. 900.000.000 al momento dell’atto;<br />

£. 990.000.000 in 30 rate mensili consecutive da £. 33.000.000 con decorrenza dal 30/09/97.<br />

Considerato che:<br />

- l’investimento terminerà presumibilmente nei primi mesi del 1998;<br />

- l’iniziativa ubicata è in zona obiettivo 2, e pertanto c’è l’obbligo da parte della richiedente di<br />

presentare la relazione finale di spesa entro e non oltre il 30/06/1998;<br />

- che a tale data per l’acquisto dell’immobile la ditta avrà pagato solamente £. 1.230.000.000;<br />

- che a garanzia della pattuita dilazione di pagamento è stata rilasciata dalla nostra banca<br />

fidejussione di £.660.000.000 a scalare in relazione alle scadenze previste. Chiediamo se può<br />

essere confermato nella sua interezza il contributo concesso in considerazione del fatto che il<br />

fornitore - anche se non completamente soddisfatto – risulta comunque sufficientemente<br />

garantito dalla nostra fidejussione. (19 – 17/12/97) (erogazioni, dilazioni di pagamento,<br />

garanzie)<br />

R. No.<br />

19.34 - D. (Assilea) (17.25) In base a quanto stabilito all’art. 5 della convenzione tra banche<br />

concessionarie e istituti collaboratori (società di leasing), il trasferimento del contributo alle<br />

imprese avviene a condizione che sia anche acquisita la dichiarazione dell’impresa sul<br />

rispetto di tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel decreto di concessione. In fase di<br />

richiesta molte imprese sollevano perplessità in merito al rilascio della suindicata<br />

dichiarazione in quanto non prevista dal regolamento, né dalla circolare né dal decreto di<br />

concessione. (19 – 17/12/97) (erogazioni, leasing, dichiarazione rispetto obblighi)<br />

19.15


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Dato che già in fase di domanda l’imprenditore sottoscrive le dichiarazioni di impegno e<br />

che nel sottoscrivere l’appendice al contratto di leasing prende atto degli obblighi a cui è<br />

sottoposto, si ritiene che la domanda e l’appendice possano sostituire la suddetta<br />

dichiarazione.<br />

19.35 - D.(M. Friuli - Venezia Giulia) Una società è stata ammessa alle agevolazioni della legge<br />

<strong>488</strong> con decreto di concessione provvisorio. Alla stessa sono state erogate una quota o due<br />

quote del contributo. La società nel frattempo può:<br />

a) essere incorporata per fusione in una società che non ha i requisiti di ammissibilità al<br />

contributo per esempio per dimensioni;<br />

b) essere ammessa ad una procedura concorsuale o entrare in amministrazione controllata o<br />

in liquidazione volontaria. A parte la sospensione della quota o delle quote ancora da<br />

versare, si domanda: i contributi già erogati devono essere recuperati? - quale deve essere il<br />

comportamento nei casi a) e b) ove fosse già stato emanato il decreto di concessione<br />

definitivo? (20 – 19/2/98) (erogazioni, beneficiari, variazione)<br />

R. Tenuto conto anche di quanto disposto dalla Circolare 247255 dell’8.5.97, in caso di<br />

subentro ad una impresa agevolata di altra impresa che non goda dei requisiti di<br />

ammissibilità, il contributo concesso alla prima può essere confermato solo per la parte<br />

commisurata all’effettivo periodo di utilizzo dei beni agevolati da parte dell’impresa<br />

incorporata e sempre che quest’ultima, fino all’atto dell’incorporazione, abbia ottemperato a<br />

tutti gli obblighi legati alla concessione.<br />

Nei casi di ammissione a procedure concorsuali di imprese beneficiarie, si ritiene opportuno<br />

che la Banca concessionaria provveda a sospendere le erogazioni del contributo dandone<br />

tempestiva informazione al Ministero per l’adozione degli opportuni provvedimenti.<br />

I comportamenti indicati devono essere adottati anche qualora risulti già emanato il decreto<br />

di concessione definitiva e fino a che non sia trascorso il prescritto quinquennio d’obbligo di<br />

mantenimento dei beni.<br />

19.36 - D. (B. Napoli) Si chiede di poter conoscere se, ai fini della erogazione per stato di<br />

avanzamento, possano essere prese in considerazione fatture di acconto sul prezzo stabilito<br />

per l’acquisto di immobili industriali in presenza di un contratto preliminare di<br />

compravendita registrato e trascritto ai sensi dell’art. 3 della legge 28/2/97 n. 30, attesa la<br />

risposta al quesito Mediocredito Trentino 14 riunione del 6/2/97 (n 19.5 della raccolta<br />

generale). (20 – 19/2/98) (erogazioni, calcolo sal)<br />

R. La natura pubblicistica del contratto preliminare di compravendita non supera le<br />

obiezioni già formulate dal Comitato nella riunione del 6/2/97 in ordine all’efficacia, ai fini<br />

dell’erogazione del contributo, delle fatture di acconto per l’acquisto di immobili industriali<br />

emesse in assenza dell’atto di compravendita definitivo.<br />

19.37 - D. (B. Carige) Successivamente all’emanazione del D.M. di concessione provvisoria delle<br />

agevolazioni è emerso che l’immobile per il quale l’impresa ha richiesto il contributo ha<br />

usufruito, nei 10 anni precedenti la presentazione della domanda, di altre agevolazioni. In<br />

particolare si tratta di un leasing “Artigiancassa” concesso ad altra impresa la quale effettuò il<br />

riscatto, anticipatamente, nel 1994. Per quanto sopra l’impresa interessata ci richiede ora di<br />

verificare la possibilità di ottenere ugualmente l’erogazione del contributo previa restituzione<br />

dei contributi “Artigiancassa” da parte dell’azienda che allora conduceva in leasing<br />

l’immobile oggetto d’agevolazione. La scrivente nutre qualche perplessità circa il fatto che<br />

“Artigiancassa” accetti la restituzione di tali contributi su operazione peraltro riscatta nel<br />

1994<br />

19.16


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

(in proposito, per le vie brevi, la sede di Genova di “Artigiancassa” ci ha informalmente<br />

confermato tali perplessità). Si rammenta altresì che l’impresa richiedente, al momento della<br />

presentazione della domanda, non ha prodotto la dichiarazione che nei 10 anni precedenti<br />

l’immobile non ha fruito di altre agevolazioni. Per tale motivo, la scrivente subordinò<br />

l’erogazione dei contributi alla presentazione di tale dichiarazione. (22 – 27/04/98)<br />

(erogazioni, leasing, restituzione di altra agevolazione)<br />

R. Si conferma che l’erogazione delle agevolazioni potrà avvenire solo dopo che l’impresa<br />

avrà comprovato l’eventuale restituzione dei contributi ex Artigiancassa o avrà rinunciato<br />

alle agevolazioni ex legge <strong>488</strong> relative all’immobile in questione. Qualora tale restituzione<br />

non dovesse essere comprovata o la rinuncia non dovesse intervenire entro il termine ultimo<br />

per la redazione della relazione finale di spesa, la banca potrà procedere d’ufficio alla<br />

esclusione della spesa di cui si tratta.<br />

19.38 - D. (Centrobanca) (7.39) Nella documentazione necessaria per la richiesta di erogazione<br />

della prima quota di contributo, sia su stato avanzamento lavori sia su anticipazione con<br />

polizza assicurativa o fidejussione bancaria; al punto 8 dell’allegato n° 18 della circolare n°<br />

234363 del 20/11/97 è prevista perizia giurata in caso di utilizzo di immobili preesistenti al<br />

programma. Detta perizia è necessaria anche per tutti gli immobili preesistenti al programma,<br />

eventualmente ubicati in comuni diversi, ma comunque non connessi al ciclo produttivo<br />

aziendale oggetto del programma ( attività commerciale preesistenti o altro). (24 – 16/04/99)<br />

(erogazioni, documentazione, prima quota)<br />

R. La perizia di cui al punto A.8 dell’allegato n. 18 della circolare n. 234363/97 è richiesta<br />

nel caso in cui l’impresa non realizzi ex novo l’immobile nel quale andrà a svolgere<br />

l’iniziativa da agevolare (in tal caso vi sarà la necessaria documentazione autorizzativa<br />

comunale) ma utilizzi, per detta iniziativa, un immobile esistente, e ciò indipendentemente dal<br />

fatto che tale immobile venga acquistato nell’ambito dell’iniziativa medesima o sia<br />

preesistente anche a quest’ultima.<br />

19.39 - D. (Banca Carige) In sede di richiesta di erogazione, a titolo di anticipazione, della prima<br />

quota di contributo (a valere sul quarto bando) una ditta ci ha richiesto:<br />

il rilascio (da parte di Banca CARIGE SPA medesima) di idonea fidejussione (secondo lo<br />

schema di cui alla circolare n. 1068586 del 25/9/98); Conseguentemente a quanto precede, la<br />

ditta in parola ci offrirebbe, a garanzia della predetta fidejussione, un pegno su somme future<br />

ovvero il pegno sul contributo per il quale viene richiesta l’erogazione a titolo di<br />

anticipazione. La scrivente Banca richiede a codesto spettabile Ministero un parere su quanto<br />

precede in quanto, a ns. giudizio, non esisterebbe, nella vigente normativa, un espresso ed<br />

inequivocabile divieto (ulteriore rispetto alla cessione del credito relativamente al contributo a<br />

valere sulla legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>) a quanto precede. (25 – 11/05/99) (erogazioni, documentazione,<br />

prima quota)<br />

R. No.<br />

19.40 - D. (B. Napoli) Si chiede di conoscere se, in presenza della documentazione prevista<br />

dall’allegato nr. 10 alla circolare MICA nr. 38522/95, nella more della redazione ed inoltro al<br />

MICA della relazione finale di spesa di cui al punto 8.5 della predetta circolare, la Banca<br />

possa procedere all’erogazione della terza quota di contributo al netto del 30% da<br />

conguagliare successivamente alla concessione definitiva. Si chiede, altresì, di poter<br />

conoscere se, qualora la documentazione prevista per il terzo SAL evidenzi una spesa minore<br />

di quella ammessa in istruttoria, sia comunque possibile procedere alla erogazione della terza<br />

quota conseguentemente ricalcolata, nelle more della redazione della relazione finale,<br />

trattenendo sulla quota rideterminata il 30% da conguagliare dopo la concessione definitiva.<br />

19.17


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Analogamente si procederebbe anche nei casi in cui la spesa risultasse ridotta in relazione a<br />

qualcuno dei capitoli del programma originariamente approvato ma complessivamente<br />

maggiore, rinviando eventuali conguagli all’esito della relazione finale, fermo restando che il<br />

contributo non potrà mai essere superiore a quello concesso in via provvisoria. (25 –<br />

11/05/99) (erogazioni, calcolo sal)<br />

R. La normativa dei primi due Bandi, in particolare il combinato disposto dei punti 7.3, 7,4,<br />

7.5 e 7.6 della Circolare MICA 38522/95 e del punto B 7 dell’allegato nr. 10 alla stessa<br />

circolare, consente di operare secondo le modalità ipotizzate nei due quesiti a condizione che<br />

una diversa articolazione della spesa non necessiti di ulteriori accertamenti volti a<br />

verificarne la coerenza con le caratteristiche dell’iniziativa agevolata. Si conferma, altresì,<br />

che l’erogazione del terzo SAL, in linea generale, non è subordinata all’esito della relazione<br />

finale di spesa, per la redazione della quale, sono peraltro previsti 60 gg di tempo dalla<br />

consegna della documentazione di cui al punto 8.3 della citata circolare. Inoltre, è proprio<br />

nello spirito della norma trattare anche il terzo SAL come uno qualunque dei precedenti, pur<br />

con le cautele d’uso di cui al punto B 7 dell’allegato nr. 10, peraltro valide per qualsiasi<br />

quota successiva alla ultimazione del programma d’investimento.<br />

19.41 - D. (M. Fondiario) Una ditta individuale ha ottenuto il decreto provvisorio e 2 erogazioni<br />

per le agevolazioni di cui alla Legge in oggetto su un programma di investimenti<br />

comprendente opere murarie e macchinari. La stessa intende ora cedere con apposito<br />

contratto di affitto ad una società a responsabilità limitata di nuova costituzione un ramo di<br />

azienda comprendente parte dei beni oggetto delle agevolazioni. Si precisa che la nuova Srl<br />

che utilizzerà i predetti beni possiede i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni ai<br />

sensi della legge <strong>488</strong>. Si chiede pertanto se, per estensione di quanto previsto al punto 5.9<br />

della circolare n° 234363 del 20/11/97, la società locataria (la nuova Srl) possa chiedere di<br />

subentrare nella titolarità delle agevolazioni o se ciò comporti la revoca delle agevolazioni in<br />

capo all'impresa attualmente beneficiaria (la ditta individuale). (26 – 4/08/99) (erogazioni,<br />

affitto di ramo d’azienda)<br />

R. La società locataria non può in alcun caso subentrare nella titolarità delle agevolazioni<br />

non essendo proprietaria dei beni. Oltre tutto, nel caso prospettato, che configura una<br />

locazione di solo una parte dei beni agevolati, si configurerebbe il venir meno della unicità<br />

del soggetto beneficiario e titolare dell’iniziativa. Si è in attesa di una specifica direttiva che<br />

disciplini la possibilità di mantenere le agevolazioni, in capo al soggetto già beneficiario, in<br />

caso di affitto dell’azienda o del ramo d’azienda.<br />

19.42 - D. (Europrogetti & Finanza) Un’azienda ha presentato la richiesta di erogazione della<br />

seconda quota di contributo dichiarando di aver sostenuto spese per complessive<br />

Lit.1.895.0000.000, pari al 67,2% dell’investimento complessivo ammissibile, di cui<br />

Lit.1.586.000.000 relative all’acquisto di un macchinario presente presso l’unità produttiva,<br />

avente un costo complessivo di Lit.2.400.000.000 oltre IVA. Relativamente al pagamento del<br />

macchinario, il fornitore ha emesso due fatture rispettivamente di Lit.500.000.000 e di<br />

Lit.1.900.000.000 il tutto oltre IVA.<br />

Le spese indicate nel SAL si riferiscono al pagamento totale del titolo di spesa relativo a<br />

Lit.500.000.000 ed al pagamento parziale per Lit.1.086.000.000 del titolo di spesa relativo a<br />

Lit.1.900.000.000.<br />

Si richiede se sia consentito procedere all’erogazione della quota di contributo in presenza di<br />

titoli di spesa non interamente pagati. (26 – 4/08/99) (erogazioni, documentazione,<br />

pagamento fatture)<br />

R. Gli allegati relativi alle dichiarazioni per SAL che devono essere presentati alla Banca<br />

Concessionaria prevedono che le spese sostenute siano comprovate “attraverso i relativi<br />

19.18


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

documenti di spesa fiscalmente regolari e quietanzati o comunque pagati”, da intendersi nei<br />

limiti delle spese esposte nella richiesta di erogazione.<br />

19.43 - D. (Irfis) Una società proprietaria di uno stabilimento manifatturiero che è anche sede<br />

legale, ha avuto concesso, con il secondo bando, le agevolazioni per la realizzazione di una<br />

nuova unità produttiva nello stesso Comune dove ha sede. A detta società è stata erogata la<br />

prima quota di contributo a titolo di anticipazione, ed ha chiesto ora l’erogazione della<br />

seconda delle tre quote di contributo producendo la dichiarazione prevista dalla circolare<br />

(allegato 10A). In detta dichiarazione l’impresa indica erroneamente che il decreto di<br />

concessione delle agevolazioni è stato concesso per un programma di investimenti relativo<br />

alla sede attuale e dichiara un avanzamento del 70,71% (quasi esclusivamente riferibile a<br />

macchinari ed attrezzature) della spesa ritenuta ammissibile. In pratica sono stati realizzati<br />

tutti i macchinari previsti. A seguito di richiesta di precisazione avanzata dalla banca,<br />

l’impresa rappresenta che l’ubicazione dei macchinari nell’attuale sede è da considerarsi<br />

provvisoria poiché a seguito di difficoltà sorte per l’acquisto del nuovo capannone,<br />

costituente la nuova unità produttiva, ha nel frattempo provveduto all'acquisto di un terreno,<br />

sempre nello stesso Comune, e si appresta a dare inizio alla costruzione dell’immobile nel<br />

quale saranno trasferiti i macchinari provvisoriamente installati e funzionanti presso la sede.<br />

La ditta chiede altresì di voler prendere in considerazione la possibilità di procedere<br />

ugualmente alla erogazione poiché le spese sostenute ammontano al 70,71%. Tenuto conto<br />

che lo schema della dichiarazione di cui all’allegato 10A prevede l’attestazione della presenza<br />

dei macchinari presso l’unità produttiva oggetto delle agevolazioni, è possibile procedere in<br />

questo caso (presenza dei macchinari presso la sede legale dell’impresa) alla erogazione della<br />

seconda quota previo adattamento del suddetto schema e con l’impegno, da inserire sempre<br />

nella dichiarazione, a trasferire i macchinari nella nuova unità produttiva? (28 – 25/10/99)<br />

(erogazioni, macchinari in sede provvisoria)<br />

R. In considerazione del sostanziale rispetto da parte della ditta delle condizioni previste<br />

dalla normativa vigente, si ritiene possibile procedere alle erogazioni con le modalità<br />

indicate a condizione che la Banca verifichi la compatibilità dei tempi necessari per la<br />

costruzione del nuovo capannone con i tempi complessivi previsti nel decreto di concessione<br />

per il completamento del programma.<br />

19.44 - D. (Europrogetti & Finanza) (2.55) In sede di richiesta di erogazione della prima quota di<br />

contributo la ditta, pur in considerazione di precedenti indicazioni del Comitato tecnico<br />

consultivo (cfr. quattordicesima seduta del 06.02.97), richiede di poter assolvere alla<br />

condizione relativa all'immissione di capitale proprio - prevista dal decreto di concessione<br />

provvisoria per l'importo di £ 1.800 ml - con un aumento di capitale sociale con relativo<br />

sovrapprezzo azioni, per un totale di £ 3.365 ml, sottoscritto con un conferimento di ramo<br />

d'azienda. La ditta sostiene che, nel caso prospettato, si sia verificata la condizione di<br />

immissione di mezzi freschi, pur in presenza di una sottoscrizione di aumento di capitale<br />

sociale con conferimento di ramo d'azienda, in quanto la situazione patrimoniale del conferito<br />

ramo d'azienda conteneva crediti per circa £ 1.857 ml. Tali crediti, nelle more del<br />

perfezionamento dell'operazione, sono stati incassati interamente. Tale posta, da un valore<br />

estimativo si è tramutata in un valore numerario oggettivamente riscontrabile e quindi<br />

disponibile per poter essere destinato al programma agevolato. (29 – 27/07/00) (erogazioni,<br />

mezzi propri)<br />

R. In linea con le precedenti indicazioni fornite dal Comitato in occasione di analoghi casi, si<br />

esprime parere negativo in merito all’utilizzo, ai fini del capitale proprio, di apporti derivanti<br />

da operazioni societarie.<br />

19.19


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19.45 – D. (Irfis) Una ditta ammessa alle agevolazioni ha chiesto, con riferimento al punto 7.4 della<br />

circolare 234363 del 20/11/97, l’erogazione per stato di avanzamento di una quota di<br />

contributo, includendo anche, fra le spese dichiarate, acconti per forniture “chiavi in mano” di<br />

beni non ancora presenti in azienda e riferiti a singoli macchinari (apparecchiature,<br />

computers, singoli impianti produttivi, ecc...) ed opere edili (acconti per la costruzione del<br />

capannoni, corpo uffici ed altri corpi di fabbrica). In relazione a quanto precede si richiede di<br />

voler precisare se, ai fini dell’articolo richiamato, l’acquisto di beni con la formula “chiavi in<br />

mano”, debba essere riferita all’intero impianto oggetto delle agevolazioni ovvero anche a<br />

singoli macchinari ed opere edili. Si chiede altresì di voler precisare sotto quale forma<br />

(contratto registrato, scambio corrispondenza con data certa o altro) debba essere perfezionata<br />

la fornitura “chiavi in mano”.<br />

Infine si richiede di indicare se la fornitura “chiavi in mano”, sia integrale che –<br />

eventualmente – parziale, debba risultare dalla dichiarazione dell’impresa beneficiaria (all. 10<br />

alla suddetta circolare), modificando nel caso il punto in cui viene affermata la presenza dei<br />

beni in azienda. (29 – 27/07/00) (erogazioni, acquisti chiavi in mano)<br />

R. Appare opportuno osservare preliminarmente che l’acquisto di un complesso di beni con<br />

la formula “chiavi in mano” ha ragion d’essere solo nel caso di realizzazioni<br />

particolarmente complesse ed implica la presenza di una figura intermedia tra il produttore<br />

dei beni, o loro componenti e l’impresa beneficiaria che utilizzerà il sistema complesso che<br />

non può che essere dotato di specifiche conoscenze ed esperienze progettuali e tecniche che<br />

giustifichino l’affidamento. Ai fini della concedibilità delle agevolazioni e tenuto anche conto<br />

dei pareri già espressi dal Comitato in ordine al requisito di “nuovo di fabbrica” di cui<br />

devono godere i macchinari agevolabili, tale figura intermedia non può quindi svolgere un<br />

mero ruolo di intermediazione commerciale e/o assistenza agli acquisti. L’oggetto della<br />

fornitura “chiavi in mano” non deve necessariamente riferirsi all’intero complesso dei beni<br />

che costituiscono il programma d’investimento agevolato ma può, ad esempio, riferirsi anche<br />

solo a specifici macchinari o impianti, di particolare complessità costruttiva e funzionale,<br />

purché il ruolo svolto dal fornitore degli stessi non si riduca alle categorie sopra evidenziate.<br />

Tenuto conto delle ineludibili esigenze di trasparenza in ordine all’utilizzo ed al buon esito<br />

dei contributi pubblici, appare indispensabile che la fornitura “chiavi in mano” sia<br />

regolamentata da apposito contratto registrato. Pertanto, qualora sussistano tali condizioni,<br />

il modello di dichiarazione da allegare alle richieste di erogazione deve essere<br />

opportunamente adattato.<br />

19.46 - D. (Studio Finanziario) Una società che è stata agevolata a valere sul 6° bando 1999 -<br />

Turismo intende concedere in fitto d'azienda il complesso aziendale oggetto di agevolazione<br />

ad un'altra società, controllata al 100% dal medesimo unico socio (persona giuridica). Ciò allo<br />

scopo di perseguire l'ottimizzazione delle attività di commercializzazione dei pacchetti<br />

turistici propri e di terzi in capo alla società affittuaria (che svolge preliminarmente attività di<br />

tour-operator). Preso atto che né la circolare M.I.C.A. n° 1039080/99 né la circolare n°<br />

900516/00 contemplano il caso del fitto d'azienda come modalità volta al mantenimento delle<br />

agevolazioni concesse in capo allo stesso beneficiario, in virtù del principio della coincidenza<br />

tra soggetto beneficiario delle agevolazioni e gestore delle strutture agevolate, si chiede se, in<br />

presenza, come nel caso contemplato, del medesimo soggetto economico sia comunque<br />

possibile procedere all'operazione descritta senza perdere il beneficio ottenuto. (35 –<br />

15/04/02) (erogazioni, affitto di azienda) TUR<br />

R. La normativa relativa al “settore turismo” da applicare al fine di valutare, in sede<br />

istruttoria, l’ammissibilità alle agevolazioni delle domande presentate a valere sul 6° e sul 9°<br />

19.20


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

bando, prescriveva chiaramente che la richiesta delle agevolazioni fosse avanzata dal<br />

medesimo soggetto che avrebbe realizzato gli investimenti e avrebbe poi gestito l’attività<br />

turistica agevolata. Con circolare n. 900979 del 6.11.2001 (G.U. n. 270 del 20.11.2001) è<br />

stato successivamente consentito, per i programmi di investimento già agevolati relativi alle<br />

suddette domande, che si possano mantenere le agevolazioni ottenute, in particolari ed<br />

eccezionali casi e fornendo le necessarie garanzie, nel caso in cui il beneficiario delle<br />

agevolazioni medesime ceda o abbia ceduto ad altro soggetto, mediante contratto d’affitto, la<br />

gestione dell’azienda o del ramo d’azienda nell’ambito del quale si sviluppa il programma<br />

stesso. La medesima circolare ha inoltre consentito che anche le nuove domande di<br />

agevolazioni possano essere avanzate in presenza o in prospettiva di una cessione della<br />

gestione ad altro soggetto, anche se limitatamente alle domande presentate a partire dalla<br />

pubblicazione nella GURI della circolare stessa (e cioè a partire dal 12° bando). Per il caso<br />

posto nel quesito, pertanto, la risposta circa il mantenimento delle agevolazioni del 6° bando<br />

qualora la gestione dell’azienda turistica venga affidata ad un soggetto giuridicamente<br />

diverso da quello beneficiario, ancorché entrambi siano posseduti da un medesimo soggetto<br />

terzo (cosa che, ancorché evidenziata nel quesito, è naturalmente del tutto indifferente per la<br />

materia qui trattata), sarebbe stata certamente negativa in assenza della citata circolare, ma<br />

potrebbe divenire positiva, in esito alle verifiche dalla stessa previste, a seguito della<br />

circolare medesima.<br />

19.47 - D. (Mediocredito dell’Umbria) I decreti di concessione provvisoria relativi ai bandi<br />

turismo (9° bando) riportano tra le condizioni di subordinazione all’erogazione la verifica<br />

dell’avvenuto passaggio al regime di contabilità ordinaria con effetto dal periodo di imposta<br />

relativo al 2001. Ai sensi del punto 2.1 della circolare n. 900516 del 13/12/2000 si ritiene che<br />

trattasi di un errore di stampa e che, per le domande presentate a valere sul 9° bando, tale<br />

condizione debba essere verificata con effetto dall’esercizio 2002. (35 – 15/04/02)<br />

(erogazioni, condizioni, passaggio al regime di contabilità ordinario) TUR<br />

R. Si concorda con la banca. I decreti di concessione provvisoria relativi al 9° bando<br />

riportano, per un mero errore materiale, il 2001 come anno nel quale le imprese che,<br />

trovandosi in contabilità semplificata al momento della presentazione della domanda, devono<br />

passare a quella ordinaria. Tale anno, in realtà è il 2002 in quanto, come previsto dal punto<br />

2.1 della circolare n 900516 del 13.12.2000, si tratta dell’esercizio fiscale successivo alla<br />

pubblicazione nella GURI della circolare stessa e tale pubblicazione è avvenuta nel S.O. n 3<br />

della GURI n. 6 del 9.1.2001.<br />

19.48 - D. (Mediocredito dell’Umbria) Si chiede se per l’erogazione a saldo dei contributi a<br />

favore delle imprese e/o istituti collaboratori sia sufficiente l’acquisizione del decreto di<br />

concessione definitivo o sia invece necessario acquisire la richiesta da parte degli stessi con<br />

allegato certificato di iscrizione alla competente CCIAA con notizie di vigenza. (36 –<br />

28/05/02) (erogazioni, documentazione, vigenza)<br />

R. Ai sensi di tutte le circolari esplicative sulle procedure di agevolazione, ogni erogazione<br />

interviene previa acquisizione del certificato attestante l’insussistenza di procedure<br />

concorsuali a carico dell’impresa beneficiaria. Tale necessità viene meno solo nei casi in cui<br />

la Banca concessionaria sia già in possesso, all’atto dell’erogazione, di un certificato di<br />

vigenza in corso di validità. Per l’erogazione del saldo, fatto salvo quanto sopra indicato, è<br />

da considerare efficace la richiesta di erogazione a suo tempo avanzata dall’impresa in<br />

occasione della presentazione della documentazione di spesa.<br />

19.21


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19.49 - D (Italease) Nel caso di investimenti da realizzare con il sistema della locazione finanziaria,<br />

è stata richiesta la prima quota di contributo a titolo di anticipazione. Si chiedono indicazioni<br />

in merito alle modalità di trasferimento al Cliente della quota medesima, tenendo presente che<br />

nel caso del leasing la quota di contributo viene frazionata in dieci semestralità posticipate, a<br />

decorrere dal mese di consegna dei beni (avvio della locazione). In caso di erogazione del<br />

contributo a titolo di anticipazione possono verificarsi due distinte situazioni:<br />

a) Non sono state ancora sostenute spese dalla Società di Leasing per ciò che concerne<br />

l’acquisizione dei beni oggetto del programma di investimento.<br />

b) Possono essere già state sostenute spese dalla Società di Leasing (tipico caso riguardante<br />

immobile da costruire),senza che il contratto di leasing (già stipulato) sia materialmente<br />

entrato in decorrenza, in quanto il bene non risulta ancora consegnato all’Utilizzatore; in<br />

tale circostanza vengono addebitati a quest’ultimo i cd. oneri di prelocazione (per<br />

pagamento ai fornitori anticipato rispetto alla decorrenza della locazione); l'Utilizzatore<br />

comincerà a versare i canoni di leasing dal momento della sottoscrizione del verbale di<br />

consegna dell’immobile.<br />

Per quanto sopra, premesso che dalla valuta di accredito della quota di contributo all’Istituto<br />

Collaboratore maturano sulla stessa degli interessi, riteniamo che:<br />

- Nel caso a) gli interessi maturati dalla valuta di accredito della quota di contributo alla data<br />

di avvio della locazione devono essere sommati alla quota medesima, e quindi considerati<br />

parte integrante della stessa; all’atto dell’avvio della locazione, la quota così rideterminata<br />

sarà suddivisa in dieci semestralità e saranno osservate le abituali modalità di trasferimento<br />

del contributo.<br />

- Nel caso b) invece, gli interessi che via via maturano sulla quota di contributo ricevuta,<br />

non saranno sommati alla quota stessa, ma saranno portati in diminuzione degli oneri di<br />

prelocazione; all’atto dell’avvio della locazione, la quota di contributo ricevuta sarà<br />

suddiviso in dieci semestralità e saranno osservate le abituali modalità di trasferimento del<br />

contributo.<br />

Si chiede conferma in merito”. (36 – 28/05/02) (erogazioni, leasing, interessi maturati sul<br />

contributo)<br />

R. In entrambe le ipotesi prospettate vale quanto disciplinato dalle circolari pertinenti per<br />

settore le quali, tutte, al punto 7.2 prevedono che gli interessi maturati su ciascuna quota<br />

erogata dalla banca concessionaria all’istituto collaboratore, calcolati con capitalizzazione<br />

annua al tasso previsto dalle disposizioni vigenti al momento dell’ erogazione, debbano<br />

essere riconosciuti dallo stesso istituto collaboratore all’impresa beneficiaria in un’unica<br />

soluzione in uno con il corrispondente primo trasferimento del contributo. Tali interessi<br />

vanno calcolati per il periodo intercorrente tra la data di valuta dell’erogazione medesima e<br />

quella dell’effettivo primo trasferimento all’impresa.<br />

19.50 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Nel caso in cui il piano finanziario di copertura degli<br />

investimenti del programma agevolato preveda l'indebitamento sul mercato a medio lungo<br />

termine, la normativa dell'erogazione della 1° quota di contributo richiede la presentazione di<br />

copia autenticata della relativa delibera degli enti creditizi. Tenuto conto che ciascuna banca<br />

al<br />

proprio interno possiede procedure che non sempre richiedono la redazione di verbali o<br />

documenti cartacei, si chiede se in fase di 1° erogazione possa essere acquisito da parte della<br />

banca una comunicazione del concedente il finanziamento contenente i requisiti dello stesso.<br />

(38 – 20/02/03) (erogazioni, documentazione, delibera di enti creditizi)<br />

R. Si ritiene che, nel rispetto della sostanza della norma, la delibera dell’ente creditizio possa<br />

essere utilmente sostituita da un documento ufficiale ad essa equipollente.<br />

19.22


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19.51 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Si chiede se nel caso di richiesta a titolo di anticipazione, la<br />

perizia prevista al punto 8 dell'allegato 26 della circolare n. 900315 del 14.7.2000, se già<br />

acquisita in sede di presentazione della domanda, possa essere sostituita da dichiarazione<br />

sostitutiva di atto notorio sottoscritto dallo stesso tecnico attestante che nulla è modificato nei<br />

luoghi. (38 – 20/02/03) (erogazioni, documentazione, perizia per immobili preesistenti)<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria, purchè la perizia già in possesso contenga gli<br />

elementi previsti dal p. 8 all. 26 della circolare n. 900315 del 14.7.2000.<br />

19.52 - D. (Italease) (2.74 – 7.48) Ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000, la vigenza dell'impresa<br />

può essere attestata con dichiarazione sostitutiva di certificazione. Si richiede pertanto se in<br />

sede di erogazione delle quote di contributo sia possibile accettare tale dichiarazione (anche<br />

in atto notorio ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000) in sostituzione del previsto certificato di<br />

vigenza ovvero di iscrizione rilasciato dalla competente CCIAA. Ugualmente si richiede se<br />

sia possibile che, in luogo del suddetto certificato, possa essere prodotta una dichiarazione<br />

sostitutiva di atto notorio anche in sede di presentazione delle domande, eccetto naturalmente<br />

il caso della necessità della certificazione antimafia. Si richiede infine se, in sede di<br />

erogazione dei contributi, la copia autentica della dichiarazione di impegno dell'apporto dei<br />

mezzi propri possa essere prodotta anche secondo le modalità previste dall’art. 38 del DPR<br />

445/2000. (40 – 31/10/03) (erogazioni, mezzi propri, documentazione)<br />

R. Il D.P.R. 445/2000 consente la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto di<br />

notorietà (d.s.a.n.) rese per attestare stati, qualità e fatti di cui il dichiarante abbia diretta<br />

contezza, pur se riguardanti soggetti terzi e regola, inoltre, all’art. 38, le modalità di<br />

sottoscrizione delle dichiarazioni/attestazioni senza il ricorso all’autentica della firma da<br />

parte di un pubblico ufficiale. Nel merito dei contenuti di tali atti, qualora le d.s.a.n.<br />

riguardino circostanze certificabili da soggetti titolari di funzioni pubbliche, la loro<br />

veridicità è accertata mediante interlocuzione dell’Amministrazione procedente (leggasi<br />

anche Banca concessionaria) con il soggetto pubblico che è competente a certificare le<br />

circostanze dichiarate. Qualora la d.s.a.n. riguardi circostanze non certificabili da soggetti<br />

pubblici, quali eventualmente gli apporti di mezzi propri da parte dei soci di società di<br />

persone, pur se il rappresentante dell’impresa ha reso dichiarazione in tal senso, egli è<br />

tenuto a consentire alla Banca concessionaria ogni accertamento sulla veridicità della<br />

dichiarazione, anche mediante esibizione degli atti a supporto della dichiarazione stessa.<br />

L’obbligo a consentire ogni accertamento scaturisce anche dallo specifico impegno assunto<br />

in tal senso dall’impresa all’atto della domanda di agevolazioni, ed in mancanza del quale la<br />

domanda stessa non sarebbe stata accolta. Tale obbligo è pertanto ineludibile pena la revoca<br />

delle agevolazioni concesse.<br />

19.53 - D. (Europrogetti e Finanza) Si fa riferimento al quesito proposto dalla Banca dell'Umbria<br />

nella seduta della trentottesima riunione del Comitato tenutasi il 20/02/03. A tale proposito, si<br />

chiede conferma se risulti esaustiva, ai fini dell'erogazione della prima quota di contributo,<br />

l'acquisizione della delibera dell'ente creditizio ovvero un documento ufficiale ad essa<br />

equipollente, tenendo presente che la condizione particolare posta all'articolo 6 dei decreti di<br />

concessione provvisoria subordina l'erogazione delle agevolazioni “alla presentazione da<br />

parte dell'impresa, della copia della/e delibera/e degli enti creditizi relativa/e all'indebitamento<br />

dell'impresa medesima sul mercato a medio/lungo termine” e che l'acquisizione della relativa<br />

delibera, non dimostra l'indebitamento dell'impresa ma la sua affidabilità da parte dell'ente<br />

creditizio. (40 – 31/10/03) (erogazioni, documentazione, delibera di enti creditizi)<br />

R. La vigente normativa consente di procedere all’erogazione in presenza della delibera<br />

dell’ente creditizio ovvero di un documento ufficiale ad essa equipollente.<br />

19.23


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

19.54 - D. (Banca dell’Umbria 1462) (10.166) A partire dall’8° bando la normativa al punto 3.9<br />

esclude esplicitamente i pagamenti dei titoli di spesa in contanti, prevedendo l’esclusione del<br />

relativo importo dalle agevolazioni. A tal proposito si chiede se l’intero titolo di spesa vada<br />

escluso dalle agevolazioni o soltanto la parte pagata in contanti. (40 – 31/10/03) (erogazioni,<br />

documentazione, pagamento fatture)<br />

R. Con riferimento al primo punto si ritiene di dover escludere solo la parte del titolo di<br />

spesa pagato per contanti, sempre che il fornitore fornisca la liberatoria secondo l’allegato<br />

n. 27 per il totale.<br />

19.55 - D. (Banca dell’Umbria 1462) L’efficacia di molti decreti di concessione provvisoria è<br />

subordinata all’acquisizione della certificazione antimafia dalla quale non risultino cause di<br />

divieto o di sospensione previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965, n. 375 e successive<br />

modifiche ed integrazioni. Alcune Prefetture, nonostante la richiesta avanzata durante<br />

l’attività istruttoria, rilasciano tale certificazione molti mesi dopo il ricevimento da parte<br />

dell’impresa beneficiaria del decreto di concessione, sospendendo l’erogazione delle richieste<br />

di agevolazione formalmente complete della documentazione prevista dalla vigente<br />

normativa. Al fine di rispondere alle sollecitazioni delle imprese che si trovano in tali<br />

circostanze si chiede, anche alla luce di quanto previsto dall’art. 11, 2° comma del DPR<br />

252/98, se sia possibile procedere con l’erogazione, a titolo di anticipazione o per SAL, nel<br />

caso in cui siano trascorsi i 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della Prefettura<br />

competente. (40 – 31/10/03) (erogazioni, documentazione, antimafia)<br />

R. Decorso il termine di 45 giorni dalla ricezione della richiesta da parte della competente<br />

Prefettura, alla quale la richiesta medesima dovrà essere stata inviata per Raccomandata AR<br />

al fine della data certa di ricevimento, le banche concessionarie possono procedere anche in<br />

assenza delle informazioni da parte del Prefetto, con espressa clausola risolutiva. Peraltro,<br />

qualora le banche ritengano che vi siano elementi tali da dover sospendere l’erogazione, ne<br />

danno comunicazione motivata al Ministero per l’adozione dei provvedimenti di competenza.<br />

19.56 - D. (Banca dell’Umbria 1462) Al fine di documentare la spesa per la richiesta di<br />

erogazione per stato avanzamento dei contributi ex lege <strong>488</strong>/<strong>92</strong> è possibile considerare le<br />

somme versate al fornitore a parziale pagamento di fatture emesse? Esempio: Totale fattura €.<br />

100.000,00 + IVA – pagamento effettuato €. 50.000,00. E’ possibile indicare detto pagamento<br />

parziale nella documentazione della spesa sostenuta? (41 – 17/12/03) (erogazioni, calcolo<br />

sal, pagamento parziale dei titoli di spesa)<br />

R.. Secondo le previsioni di cui al punto 7.4 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 (ultimo<br />

periodo del primo capoverso) è possibile, ai fini della richiesta di erogazione per stato<br />

d’avanzamento, documentare titoli di spesa costituenti acconto i cui beni, peraltro, alla data<br />

della richiesta, non devono essere fisicamente individuabili e presenti presso l’unità<br />

produttiva interessata dal programma di investimenti. Secondo la normativa attualmente<br />

vigente, non rientrano, pertanto, in tale ipotesi i singoli pagamenti parziali di titoli di spesa.<br />

19.57 - D. (MPS Merchant) Con riferimento alle richieste di erogazione per stato di avanzamento<br />

riguardanti titoli di spesa rappresentati da fatture di acconto a fronte di contratti preliminari di<br />

compravendita di beni immobili si chiede se, alla luce delle modifiche apportate alla<br />

normativa con il punto 7.4 della circolare n. 900315 del 14.7.2000 in merito<br />

all’individuazione fisica dei beni relativi allo stato di avanzamento, sia corretto non dare<br />

comunque seguito alle suddette richieste se non in presenza del passaggio di proprietà<br />

definitivo, come già indicato dal Comitato, pur se con riferimento alla precedente circolare n.<br />

234363 del 20.11.1997, nella riunione n. 14 del 6.2.1997 (quesito19.5 della raccolta). (41 –<br />

17/12/03) (erogazioni, documentazione, compravendita immobili)<br />

19.24


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

R. Si ritiene che la circolare n. 900315 del 14.7.2000 non abbia introdotto alcuna modifica<br />

tale da far considerare superata la risposta al quesito 19.5 della raccolta.<br />

19.58 - D. (Prominvestment) (1.3.26) Variazione date del programma e del numero di quote in<br />

caso di domanda riformulata ai sensi dell’art. 6 comma 8 del Regolamento - La vigente<br />

normativa prevede per le domande riformulate che l’impresa richiedente possa apportare<br />

modifiche, anche rilevanti ai fini della formazione delle graduatorie e per il calcolo delle<br />

agevolazioni, purché non vengano apportate variazioni sostanziali al programma. In<br />

particolare, le modifiche ammesse possono riguardare esclusivamente: il capitale investito (in<br />

modo compatibile con i tempi di realizzazione del programma), gli occupati attivati, la misura<br />

dell’agevolazione richiesta, i dati “a regime” relativi alle prestazioni ambientali e le spese<br />

complessive a fronte delle quali vengono richieste le agevolazioni, queste ultime, però, solo in<br />

diminuzione; è, inoltre, possibile modificare le modalità di acquisizione dei singoli beni del<br />

programma da acquisto diretto a locazione finanziaria e viceversa. Si pone il caso di una<br />

società che, non essendo stata agevolata sul 14° bando per carenza di fondi, intenda avvalersi<br />

della facoltà di riformulare la domanda a valere sul 17° ed abbia nel frattempo ultimato il<br />

programma d’investimenti. Le date effettive di avvio ed ultimazione del programma<br />

d’investimenti risultano modificate rispetto alle previsioni formulate nella domanda<br />

originaria. Posto che il programma dovrà rimanere sostanzialmente invariato e comunque nel<br />

suo insieme organico e funzionale al raggiungimento degli obiettivi prefissati, si chiede:<br />

a) se nella nuova Scheda Tecnica ai punti B7.3 e B7.4 le date del programma possano essere<br />

aggiornate dalla richiedente inserendo quelle effettive;<br />

b) in caso di risposta affermativa al quesito di cui al precedente punto a), se possa essere<br />

ammesso il passaggio dalle 3 quote di erogazione del contributo indicate nella domanda<br />

originaria a sole 2 quote, naturalmente nel caso in cui la durata del programma non risultasse<br />

superiore a 24 mesi. (42 – 07/06/04) (erogazioni, passaggio da 3 a 2 quote)<br />

R. Nel caso di domande riformulate ai sensi dell’articolo 6 comma 8 del Regolamento la<br />

banca concessionaria deve valutare, ai fini dell’ammissibilità, che l’impresa non abbia<br />

apportato modifiche sostanziali al programma oggetto della domanda non agevolata.<br />

Premesso quanto sopra, in relazione al quesito di cui alla lettera a), si ritiene doveroso<br />

l’aggiornamento delle date previste del programma con quelle effettive. Conseguentemente,<br />

in relazione al quesito di cui alla lettera b), qualora a seguito dell’aggiornamento delle date<br />

del programma l’ultimazione dello stesso risulti intervenire entro 24 mesi dalla data del<br />

decreto di concessione provvisoria e l’impresa ne abbia fatto esplicita richiesta nella nuova<br />

Scheda Tecnica, è necessario altresì modificare il piano di disponibilità delle agevolazioni in<br />

2 quote.<br />

19.59 - D. (MPS Merchant) (18.38) Un’azienda operante nel settore manifatturiero ha ottenuto le<br />

agevolazioni della L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> nel corso dell’ottavo bando per un programma di ampliamento<br />

della propria unità produttiva. L’impresa intende procedere ad una scissione parziale del suo<br />

patrimonio secondo quanto previsto all’art. 2506 del codice civile al fine di conferire l’intera<br />

attività produttiva ed i relativi beni strumentali – ad eccezione degli immobili – in una società<br />

di nuova costituzione. Ad operazione conclusa si avranno pertanto due aziende con identica<br />

compagine sociale: la prima (società ALFA), già beneficiaria delle agevolazioni, che<br />

continuerà a svolgere esclusivamente attività immobiliare e la seconda (società BETA), sorta<br />

per scissione della precedente con il conferimento dell’attività produttiva, che proseguirà ad<br />

operare nel settore manifatturiero nell’immobile condotto in locazione ed appartenente ad<br />

ALFA ma con macchinari ed impianti di proprietà (fra cui quelli oggetto delle agevolazioni).<br />

19.25


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

L’operazione di separazione dell’attività produttiva da quella immobiliare è finalizzata a<br />

migliorare lo sviluppo di entrambe le attività, sviluppo attualmente frenato dai diversi margini<br />

di redditività, struttura ed incidenza dei costi e grado di rischio. In particolare l’attività<br />

produttiva potrà beneficiare di una minore incidenza dei costi fissi e di un maggiore margine<br />

di contribuzione con effetti positivi in termini di competitività sul mercato e di redditività del<br />

capitale investito; ciò potrà consentire di potenziare più agevolmente l’attività tipica<br />

attraverso forme di concentrazione con altre realtà industriali nonché favorire l’accesso al<br />

mercato azionario.<br />

L’impresa ALFA ha pertanto avanzato apposita istanza tesa al mantenimento della validità del<br />

decreto di concessione delle agevolazioni invocando le norme dell’outsourcing riportate al<br />

punto 5.11 della circolare n. 900315 del 14 luglio 2000.<br />

Ad avviso della scrivente Banca Concessionaria il caso in questione non appare perfettamente<br />

inquadrabile nell’ambito delle variazioni previste dal cosiddetto “outsourcing”; la citata<br />

circolare ministeriale definisce infatti tale operazione come atto con il quale un’impresa<br />

trasferisce ad altro soggetto parte delle attività produttive o di servizio e dei relativi beni<br />

strumentali agevolati mediante atto di conferimento, scorporo o cessione di ramo d’azienda.<br />

Nel caso in esame si ha effettivamente il trasferimento di parte dei beni strumentali agevolati<br />

(macchinari ed impianti) ma viene anche contemporaneamente trasferita l’intera attività<br />

produttiva.<br />

Nel valutare l’istanza avanzata dalla società ALFA si può comunque evidenziare che:<br />

- l’operazione prospettata di spin-off immobiliare appare dettata da ragioni gestionali ed<br />

economiche sicuramente condivisibili;<br />

- il soggetto destinatario del trasferimento dell’attività produttiva, pur essendo un’azienda<br />

di nuova costituzione, appare sicuramente affidabile ed in grado di condurre l’attività<br />

produttiva in quanto naturale prosecuzione della precedente gestione (in concreto le due<br />

aziende hanno la stessa compagine sociale);<br />

- l’unità produttiva mantiene la sua integrale unitarietà e restano assolutamente invariati<br />

gli obiettivi produttivi, economici, finanziari ed occupazioni perseguiti con il progetto;<br />

- l’interesse pubblico volto ad assicurare l’utilizzo dei beni agevolati appare ampiamente<br />

tutelato.<br />

Per quanto sopra esposto saremmo dell’avviso di proporre l’accoglimento dell’istanza in<br />

esame che, di fatto, si configura come una fattispecie intermedia tra l’affitto d’azienda e la<br />

predetta ipotesi di outsourcing così come disciplinate dalla vigente normativa. Si chiede<br />

conferma di tale valutazione. (42 – 07/06/04) (erogazioni, beneficiari, variazione)<br />

R. Il caso esposto si colloca nell’ambito delle previsioni di cui al punto 5.9 della circolare,<br />

non potendosi invece riconoscere come fattispecie quella dell’”outsourcing” di cui al<br />

successivo punto 5.11 in quanto la società ALFA, beneficiaria delle agevolazioni, ha<br />

trasferito alla società BETA l’intera attività produttiva e non solo un ramo d’azienda come<br />

previsto allo stesso punto 5.11. Non è possibile dunque il mantenimento della concessione<br />

provvisoria in capo alla società ALFA.<br />

19.60 - D. (Banca dell’Umbria) (18.39) Si presenta il caso di un’impresa operante nel settore<br />

turistico, beneficiaria di contributo ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong> a valere sul sesto bando, con<br />

decreto definitivo già emanato, su struttura detenuta a titolo di contratto di affitto.<br />

Alla scadenza del contratto, la proprietà non ha provveduto al rinnovo dello stesso e pertanto<br />

tutti i beni agevolati sono passati nella disponibilità del proprietario, che ha proseguito nella<br />

gestione dell’attività turistica.<br />

Si richiede se in questo caso sia possibile formalizzare, tramite atto di cessione del contributo,<br />

il passaggio, per il periodo intercorrente tra la scadenza del contratto di fitto di azienda e il<br />

termine dei cinque anni per il mantenimento dei beni, della porzione di contributo<br />

19.26


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

dall’affittuario al proprietario, senza procedere alla revoca parziale.<br />

Quanto sopra alla luce del fatto che i beni agevolati non risultano dismessi ma continuano ad<br />

essere utilizzati per lo svolgimento dell’attività alberghiera. (43 – 01/03/05) (erogazioni,<br />

soggetti beneficiari, variazione, TUR)<br />

R. Ai sensi del punto 5.9 della Circolare n. 1039080 del 19.3.1999, è prevista la possibilità di<br />

subentro nella titolarità del contributo, da parte di soggetto diverso dal beneficiario a seguito<br />

di fusione, conferimento o cessione d’azienda o di ramo di azienda. Il caso prospettato non<br />

risulta rientrare tra le fattispecie previste dalla normativa.<br />

19.26


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

20. DOCUMENTAZIONE/RELAZIONE FINALE<br />

20.1 - D. (Centrobanca) Per i programmi già ultimati (e per quelli che via via andranno ad<br />

ultimarsi) il collaudo da parte della Banca Concessionaria deve essere effettuato<br />

necessariamente all'epoca in cui l'azienda invia la documentazione di spesa con i relativi<br />

allegati (entro sei mesi dall'ultimazione o dal decreto di concessione provvisoria per i<br />

programmi già ultimati) o può essere effettuato comunque entro la data di accredito della<br />

terza annualità dei contributi? (14 - 06/02/97) (relazione finale, termini, programmi misti)<br />

R. La Banca Concessionaria è tenuta a redigere una relazione sullo stato finale del<br />

programma di investimenti ed a trasmetterla al MICA entro 60 giorni dal ricevimento della<br />

documentazione finale di spesa da parte dell'impresa beneficiaria o, per le operazioni di<br />

locazione finanziaria, da parte dell'Istituto collaboratore. Nel caso di operazioni "miste" per<br />

le quali l'impresa e l'Istituto collaboratore potrebbero trasmettere separatamente, pur<br />

essendo preferibile il contrario, detta documentazione, ciascuno per la parte di propria<br />

competenza, il termine di 60 giorni decorre dall'ultimo ricevimento (punto 8.5 della circolare<br />

n. 38522/95).<br />

20.2 - D. (Centrobanca) Con riferimento a quanto riportato al punto 8.5 della circolare n.<br />

38522/95, dove si prevede uno schema di relazione di collaudo finale del programma di<br />

investimenti - da concordare con il MICA - si chiede che detto schema di collaudo venga<br />

fornito alle Banche Concessionarie al fine di consentire un comportamento uniforme nella<br />

stesura dello stesso. (14 - 06/02/97) (relazione finale, schema di redazione)<br />

R. Al fine di assicurare la necessaria uniformità nell'attività che le Banche Concessionarie<br />

svolgono per conto del Ministero, quest'ultimo ha in corso di predisposizione uno schema di<br />

relazione finale sulla realizzazione dei programmi agevolati. Nelle more che tale schema<br />

venga ultimato, le Banche Concessionarie potranno effettuare detta relazione finale secondo<br />

uno schema libero, attenendosi, naturalmente, per quanto concerne i contenuti,<br />

scrupolosamente a quanto previsto dalla normativa (soprattutto art. 9, comma 10 del D.M. n.<br />

527/95 e punto 8.5 della circolare n. 38522/95) .<br />

20.3 - D. (Centrobanca) In sede di collaudo finale, qualora si renda necessaria l'integrazione di<br />

documentazione tecnica (concessioni edilizie, varianti in corso d'opera, ecc.), il termine di 60<br />

giorni, di cui al punto 8.5 della circolare n. 38522/95 a disposizione della Banca<br />

Concessionaria per la redazione della relazione sullo stato finale del programma può<br />

intendersi prorogato fino a quando la suddetta documentazione non venga prodotta<br />

completamente e debitamente dalle ditte interessate? (14 - 06/02/97) (relazione finale,<br />

termini, proroga)<br />

R. Fermo restando che la documentazione citata come esempio non deve essere acquisita<br />

neanche in sede di relazione finale, in quanto sostituita dalla/e prevista/e perizia/e giurata/e,<br />

il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione finale di spesa può,<br />

naturalmente, subire slittamenti a seguito delle oggettive difficoltà incontrate dalla Banca<br />

Concessionaria ad acquisire la documentazione prevista dalla normativa.<br />

20.4 - D. (Carisbo) (7.26) All'art. 9, comma 5 del regolamento, sono indicate alcune dichiarazioni<br />

che le imprese devono rendere, poi puntualmente riprese al punto 8.5 della circolare n.<br />

38522/95 e nelle dichiarazioni allegate alla circolare stessa da rendere (secondo i casi n. 11-<br />

12-13-14-15) ; tra tutte le dichiarazioni previste, solo una non è riportata nelle dichiarazioni, e<br />

20.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

precisamente quella concernente "l'ammontare del capitale proprio effettivamente investito<br />

nell'iniziativa" (art. 9, comma 5, lettera g del regolamento). La domanda che si pone è quindi<br />

se l'esclusione sia voluta (con ciò intendendo la circolare modificare le previsioni del<br />

regolamento, considerando anche che la verifica del capitale proprio effettivamente investito<br />

nell'iniziativa è uno degli elementi oggetto di verifica previsti a carico delle Banche<br />

Concessionarie nella relazione sullo stato finale del programma di investimenti) ovvero se si<br />

sia trattato di una dimenticanza in sede di stesura degli allegati e gli stessi vadano di<br />

conseguenza integrati con la citata dichiarazione. (14 - 06/02/97) (relazione finale,<br />

documentazione finale di spesa, mezzi propri)<br />

R. Se da un lato il regolamento prevede che sia l'impresa a dichiarare l'ammontare del<br />

capitale proprio effettivamente investito nell'iniziativa (art. 9, comma 5, lettera g), dall'altro<br />

prescrive, più correttamente, un accertamento sulla stessa materia a carico delle banche<br />

concessionarie in sede di relazione sullo stato finale del programma (stesso articolo, comma<br />

10).Dal momento che è sull'accertamento della Banca Concessionaria che si basa la<br />

valutazione del Ministero sull'eventuale scostamento dell'indicatore n. 1 e che tale<br />

accertamento non può di certo fondarsi su una dichiarazione dell'impresa, si è ritenuto, in<br />

sede di circolare esplicativa, di non appesantire gli adempimenti a carico dell'impresa con<br />

una dichiarazione ridondante.<br />

20.5 - D. (S. Paolo) (7.32 - 11.12) La dichiarazione di fine lavori e la documentazione finale di<br />

spesa devono essere prodotte ad ultimazione avvenuta di tutto il programma o con riferimento<br />

ai singoli progetti ? (14 - 06/02/97) (relazione finale, documentazione finale di spesa,<br />

programmi misti)<br />

R. Dal momento che un'iniziativa "mista" è pur sempre un'unica iniziativa, ancorché<br />

presentata attraverso due domande, sia la data di ultimazione che quella di entrata a regime,<br />

che i conseguenti vincoli, tra i quali il termine di presentazione della documentazione finale<br />

di spesa, sono unici.<br />

20.6 - D. (S. Paolo) (7.33) In caso di commesse interne, la documentazione finale di spesa può<br />

consistere in elenchi con n. commessa, descrizione, importo e data ? Non sembrerebbe<br />

necessario acquisire gli originali con il dettaglio della commessa con buoni prelievo, fatture,<br />

costo del personale, ecc...(che devono essere comunque tenuti a disposizione dalle imprese)<br />

(14 - 06/02/97) (relazione finale, documentazione finale di spesa, commesse interne)<br />

R. Si.<br />

20.7 - D. (S. Paolo) (7.34) Il punto 8.5 della circolare n. 38522/95 prevede che la Banca<br />

Concessionaria in sede di accertamento finale invii al MICA copia della documentazione<br />

finale di spesa, vistata, punzonata, ecc..; nel caso l’impresa non l’abbia fornita, si allegano gli<br />

elenchi riepilogativi di cui all’art.8.3? (14 - 06/02/97) (relazione finale, documentazione<br />

finale di spesa, allegati)<br />

R. Come specificato al punto 8.3 della circolare n. 38522/95, la documentazione finale di<br />

spesa consiste anche in elenchi o in elaborati di contabilità industriale riepilogativi delle<br />

fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari, ivi comprese le commesse interne.<br />

Allorché il punto 8.5 della stessa circolare dispone la trasmissione dalla Banca al Ministero<br />

della "documentazione di spesa" è chiaro, quindi, che fa riferimento anche agli elenchi ed<br />

agli elaborati di contabilità industriale che, pertanto, devono essere anch'essi vistati,<br />

punzonati o timbrati a secco.<br />

20.2


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

20.8 - D. (Assilea) (7.35) L'individuazione fisica (targhette) e l'elenco dei beni (punto 3.10 della<br />

circolare) entro quale termine vanno effettuati? Vale il termine di 6 mesi dalla data di<br />

ultimazione del programma di investimenti? In merito alle targhette, ci sono indicazioni sulle<br />

caratteristiche tecniche, le dimensioni ed il contenuto (ad es. occorre un esplicito riferimento<br />

alla L. <strong>488</strong>)? (14 - 06/02/97) (relazione finale, elenco beni e macchinari, termini)<br />

R. Come specificato al punto 3.10 della circolare n. 38522/95, "è opportuno che l'elenco dei<br />

beni di cui si tratta venga predisposto all'avvio del programma ed aggiornato in relazione a<br />

ciascun acquisto o all'eventuale dismissione dei beni trascritti". Per quanto concerne la<br />

relativa dichiarazione, la stessa deve essere predisposta e sottoscritta al momento in cui<br />

dovesse essere richiesta nel corso di sopralluoghi, ispezioni o controlli da parte del Ministero<br />

o di altri soggetti per conto dello stesso. Per quanto concerne, infine, le targhette, si lascia<br />

alla fantasia delle imprese o degli Istituti Collaboratori, di stabilirne la forma, la dimensione,<br />

il colore e quant'altro, ivi compreso il contenuto, purché comprensivo del numero di<br />

matricola del bene con il quale lo stesso viene registrato nel suddetto elenco.<br />

20.9 - D. (Centrobanca) Un'azienda ha presentato domanda di agevolazioni a valere sui fondi 1997<br />

per un'iniziativa ubicata nella zona Obiettivo 2, ammissibile al cofinanziamento. Si chiede se<br />

il termine per la presentazione della documentazione finale di spesa è fissato al 30.6.98 anche<br />

per i programmi che saranno agevolati con i fondi 1997 (punto 10.2 della circolare n.<br />

38522/95).<br />

D. (S. Paolo) Alcune aziende hanno presentato domanda a valere sulla graduatoria 1997 per<br />

iniziative in Obiettivo 2 e con scadenze di investimenti superiori al 30.6.98, interpretando che<br />

detto limite temporale fosse riferito solo alla prima applicazione. Ciò in quanto la circolare n.<br />

38522/95, al punto 10.2, fissa al 31.12.96 il limite per l'impegno di spesa, facendo presumere<br />

che il predetto limite temporale riguardi i soli programmi decretati nel 1996. (14 - 06/02/97)<br />

(relazione finale, documentazione finale di spesa, termini)<br />

R. Il termine del 30.6.98 indicato al punto 10.2 della circolare n. 38522/95 per la<br />

trasmissione della documentazione finale di spesa per le iniziative ubicate in Obiettivo 2 ed<br />

ammissibili al cofinanziamento è legata all'utilizzo dei fondi U.E. del DOC.U.P 1994-96<br />

secondo il quale l'impegno di spesa doveva avvenire entro il 31.12.1996 e l'erogazione a<br />

saldo del contributo entro il 31.12.1998. Dal momento che per i programmi agevolati nel<br />

1997 non verranno più utilizzati tali fondi, per gli stessi non vi sarà più il richiamato<br />

vincolo del 30.6.98, bensì quello ordinario dei sei mesi dalla data di ultimazione.<br />

20.10 - D. (M. Lombardo) (9.1.90) Si prospetta il caso in cui una società che esercita attività di<br />

escavazione di blocchi di marmo, nell’impossibilità di rinnovare il contratto di affitto con<br />

altra società intestataria della concessione per l’escavazione, intenda costituire con<br />

quest’ultima un’associazione in partecipazione, ricoprendo il ruolo di associante. Tenuto<br />

conto che l’associante, manterrebbe la propria personalità giuridica e gestirebbe l’attività in<br />

questione effettuandola con attrezzature e dipendenti propri, si ritiene che possa presentare<br />

domanda di agevolazione ai sensi della legge <strong>488</strong>/<strong>92</strong>. (15 - 25/03/97 e 03/04/97) (relazione<br />

finale, beneficiari, associazione in partecipazione)<br />

R. L’impresa che presenta la domanda di agevolazioni deve soddisfare per essere agevolata,<br />

tutte le condizioni di ammissibilità fissate dalla normativa di cui si tratta, ivi compresa la<br />

disponibilità, a titolo di proprietà, locazione o altro, dell’unità produttiva nella quale svolge<br />

la propria attività e intende promuovere il programma di investimenti per almeno cinque anni<br />

successivi alla data di entrata in funzione dei beni agevolati. E’ fatta salva, in ogni caso, la<br />

20.3


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

valutazione della banca concessionaria circa il pieno rispetto alle norme vigenti della forma<br />

associativa prospettata.<br />

20.11 - D. (Prominvestment) In merito alla documentazione finale di spesa, la normativa <strong>488</strong>/<strong>92</strong><br />

prevede che le ditte possano presentare copia autentica delle fatture (quietanze o<br />

accompagnate da documentazione comprovante il pagamento) o elenchi o elaborati di<br />

contabilità industriali riepilogativi dei suddetti titoli di spesa. Anche se non disciplinato, si<br />

ritiene che nel caso vengano presentati elenchi o tabulati, gli stessi debbano essere<br />

espressamente richiamati negli allegati 11 o 13 (indicando il n° di pagine, il n° di fatture e<br />

l’importo complessivo); detti elenchi o tabulati dovrebbero essere inoltre timbrati in ogni<br />

pagina ed almeno firmati nella prima ed ultima pagina dal Legale rappresentante della ditta<br />

con autentica ai sensi dell’art. 20 della Legge 4.1.68 n. 15. (19 – 17/12/97) (relazione finale,<br />

documentazione finale di spesa, allegati)<br />

R Si ritiene opportuno che gli elenchi di fatture e gli elaborati di contabilità industriale<br />

contengano, anche nell'interesse dell’impresa, gli elementi minimi che ne garantiscano<br />

l’autenticità, ne impediscano la contraffazione o l’alterazione e ne rappresentino i contenuti<br />

in forma sintetica, riassuntiva e di facile lettura, ancorché tutto ciò non sia esplicitamente<br />

previsto dalla normativa di attuazione.<br />

20.12 - D. (Prominvestment) A causa di uno slittamento nell’esecuzione del programma di<br />

investimenti ammesso in via provvisoria (che comunque sarà completato entro i 48 mesi<br />

previsti ex lege) una ditta fatturerà le spese programmate in ritardo rispetto alla suddivisione<br />

temporale prevista; ciò comporterà, per effetto dell’attualizzazione delle spese stesse all’anno<br />

di avvio del programma, una diminuzione del valore attualizzato degli investimenti con<br />

conseguente riduzione del contributo concesso in via provvisoria.<br />

L’azienda ha chiesto se, nell’ambito di quanto già previsto dal programma, potrà acquisire<br />

alcuni beni aventi migliori caratteristiche e con maggiori prestazioni e quindi più costosi, la<br />

cui fatturazione avverrebbe in tempi tali da compensare il minor contributo che si<br />

genererebbe per effetto del citato slittamento temporale.<br />

Poiché il valore dell’investimento attualizzato sarebbe di poco superiore a quello ammesso, si<br />

chiede se in sede di verifica finale si possa ammettere la spesa superiore certificata dalla ditta<br />

e se il contributo in tal caso potrà essere utilizzato interamente entro il tetto di agevolazione<br />

concesso in via provvisoria. (19 – 17/12/97) (relazione finale, programma, variazione)<br />

R. Le modifiche del programma intervenute nel corso di realizzazione dello stesso, ivi<br />

comprese quelle che comportano un aumento delle spese ammissibili, sono in linea di<br />

massima consentite purché vengano confermate le finalità e le caratteristiche principali del<br />

programma medesimo. Su tali aspetti si intrattiene puntualmente la banca concessionaria in<br />

sede di relazione finale, fermo restando il divieto di superare il contributo concesso in via<br />

provvisoria.<br />

20.13 - D. (M. Toscano). In base a quanto disposto con circolare 15.12.1995 n. 38522, punto 8.2,<br />

l’impresa beneficiaria è tenuta a trasmettere la documentazione finale di spesa entro 6 mesi<br />

dalla data di ultimazione del programma.<br />

Si verificano casi - tra l’altro non rari trattandosi di forniture di beni strumentali - nei quali le<br />

società beneficiarie abbiano ottenuto dilazioni di pagamento dai propri fornitori ben superiori<br />

al termine indicato, ovvero abbiano fatto ricorso ad operazioni non agevolate di sconto effetti<br />

pluriennali le cui scadenze eccedono il termine di 6 mesi dall’ultimazione.<br />

20.4


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

Si ritiene che, in tali casi, qualora le imprese non provvedano ad un pagamento anticipato, le<br />

stesse nel trasmettere la rendicontazione finale debbano escludere dalle spese agevolabili<br />

quelle non ancora pagate a tale data. Si richiede conferma in tal senso. (19 – 17/12/97)<br />

(relazione finale, dilazioni di pagamento, esclusione di spese)<br />

R. Si concorda con la banca concessionaria, fatta eccezione per le operazioni “Sabatini” non<br />

agevolate “pro soluto” per le quali la data da valutare ai fini di cui si tratta è quella del<br />

pagamento a saldo della fattura da parte della banca che garantisce l’operazione. In<br />

quest’ultimo caso, tuttavia, la banca concessionaria acquisisce idonea documentazione<br />

comprovante che si tratti, appunto, di operazione “pro soluto”.<br />

20.14 - D. (Centrobanca) Con riferimento ad un’azienda che ha presentato una domanda di<br />

agevolazioni a valere sui fondi 1996, ai sensi dell’art. 12 comma 1 aventi le seguenti<br />

caratteristiche:<br />

data di avvio a realizzazione del programma (1° titolo di spesa ammesso) 25.1.19<strong>92</strong><br />

data di ultimazione ed entrata in funzione del gruppo omogeneo di macchi-<br />

nari funzionalmente autonomi, relativo al “reparto tessitura-tubolari calze “ 29.2.19<strong>92</strong><br />

data di ultimazione del programma (ultimo titolo di spesa) 9.9.1994<br />

Si richiede se, a seguito di collaudo per accertamento esecuzione del programma, risultano<br />

ammissibili i macchinari del “reparto tessitura - tubolari calze” alienati in data 19.3.1997<br />

(data posteriore ai 5 anni dell’entrata in funzione) per i quali non è stato possibile svolgere<br />

alcun accertamento, ad eccezione del mero riscontro contabile (libro cespiti ammortizzabili,<br />

fatture di acquisto e di vendita). (19 – 17/12/97) (relazione finale, documentazione finale di<br />

spesa, beni alienati)<br />

R. Si ritiene di poter ammettere alle agevolazioni anche la spesa relativa ai macchinari in<br />

oggetto, alla luce della documentazione contabile fornita dall’impresa e formalmente<br />

corretta, considerato il rispetto da parte della stessa del periodo dei 5 anni dalla entrata in<br />

funzione. In sede di relazione finale, la banca concessionaria deve condurre tutti gli<br />

accertamenti necessari a surrogare il riscontro fisico dei beni agevolati nonché del rispetto<br />

del previsto quinquennio. La risposta negativa fornita ad analogo quesito B. Napoli n. 10.27<br />

della raccolta (riunione del 16.7.96) è stata data nel presupposto che in quel caso non vi<br />

fosse neanche la documentazione sufficiente per condurre i necessari suddetti accertamenti.<br />

20.15 - D. (B. Carige) Relazione finale: il caso che ricorre con maggiore frequenza è quello in cui,<br />

al momento della redazione della relazione finale di spesa, l’esercizio successivo alla data di<br />

entrata a regime non risulta ancora trascorso. Non si comprende, anche alla luce di quanto<br />

indicato nelle avvertenze per la compilazione della relazione in parola, come la<br />

Concessionaria possa proporre la conferma o meno delle agevolazioni risultando, in tal caso,<br />

il dato occupazionale elemento futuro. Diviene in effetti difficile valutare se, come indicato<br />

al Rif. H delle avvertenze “...le variazioni prevedibili non siano tali da configurare<br />

incontrovertibilmente le ipotesi di revoca....”.<br />

E, qualora la concessionaria non si esprima (per i motivi anzidetti) né per la conferma né per<br />

la revoca dell’intervento agevolativo, il controllo del dato occupazionale andrà eseguito dalla<br />

concessionaria o dal Minindustria?<br />

- caso in cui l’anno successivo rispetto a quello a regime risulta già trascorso: quale<br />

documentazione andrà richiesta all’impresa ai fini (modulo DM 10 relativo a ciascun mese?)<br />

dalla verifica del dato occupazionale “a regime”?<br />

- caso in cui l’impresa produce alla concessionaria la documentazione finale di spesa in data<br />

immediatamente precedente la prescritta scadenza di 6 mesi dalla fine dell’investimento. Da<br />

20.5


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

successivo controllo effettuato dalla concessionaria emerge che tale documentazione risulta<br />

carente e viene integrata dall’impresa in data successiva rispetto alla predetta scadenza di 8<br />

mesi. Il predetto termine si “congela” nel momento in cui l’impresa produce la<br />

documentazione, ancorché incompleta? (19 – 17/12/97) (relazione finale, occupazione,<br />

verifica)<br />

R. Per quanto concerne gli elementi che la banca concessionaria deve indicare al punto H<br />

della relazione finale, poiché, nel rispetto dei tempi previsti dalla Circolare n. 38522 del<br />

15.12.95, non è possibile sospendere l’emissione del provvedimento di concessione definitiva<br />

delle agevolazioni nei casi in cui non risulta trascorso l’esercizio successivo a quello di<br />

entrata a regime, è necessario che le banche concessionarie si attengano a quanto indicato<br />

nelle avvertenze allegate allo schema di relazione finale, la cui adozione ha già consentito, in<br />

casi analoghi, di emanare alcune centinaia di decreti di concessione definitiva, schema<br />

peraltro concordato con le banche medesime. Il giudizio finale richiesto alla banca deve<br />

pertanto intendersi, nei casi in parola, quale conferma, al momento dell’istruttoria finale,<br />

dell’insussistenza di cause che possano configurare incontrovertibilmente le ipotesi di revoca<br />

delle agevolazioni. In tal senso detto giudizio deve essere reso. Rimane a carico del Ministero<br />

l’attività ispettiva. La normativa non prescrive specifiche modalità per la verifica sui dati<br />

occupazionali. Le relative modalità operative sono demandate alla competenza delle banche<br />

concessionarie. Per quanto attiene, infine, alla documentazione di spesa che l’impresa deve<br />

trasmettere alla banca entro sei mesi dall’ultimazione del programma, si è dell’avviso che il<br />

termine fissato dalla normativa sia sufficiente a produrre quanto necessario e che, pertanto,<br />

eventuali gravi carenze della documentazione, non imputabili a gravi e giustificati motivi e/o<br />

a soggetti diversi dall’impresa richiedente, non possono che condurre, previa contestazione<br />

ed informazione da parte della banca concessionaria, alla revoca delle agevolazioni così<br />

come previsto dall’art.9, comma 2 del regolamento. In ordine poi alla decorrenza dei termini<br />

prescritti per le attività proprie delle banche concessionarie, si richiama quanto indicato<br />

nell’ultimo capoverso della nota n. 234267 del 21.11.97 del Ministero.<br />

20.16 - D. (S. Paolo) In sede di verifica della documentazione finale di spesa su un programma di<br />

oltre 150 miliardi, abbiamo stralciato circa 1,5 miliardi in quanto riferiti ad oneri doganali su<br />

impianti importati. La Società, pur restituendo la quota (già girata al Ministero) ci ha obiettato<br />

che tali spese non andavano decurtate in quanto:<br />

• tali oneri sono da inquadrare tra le spese relative “all’acquisto o alla costruzione di<br />

immobilizzazioni” art. 4, c. 1 del regolamento;<br />

• tali spese vengono capitalizzate quali spese accessorie all’acquisto dei beni patrimoniali.<br />

La decurtazione operata era basata sul presupposto che in effetti tali spese rivestivano<br />

carattere di imposte e tasse, ancorché la normativa di riferimento non prevedeva<br />

espressamente tale inammissibilità (nel nuovo regolamento art. 5, c. 3 è stata invece<br />

evidenziata l’esclusione allorché veniva integralmente sostituito l’art. 4, c. 3 del vecchio<br />

regolamento).<br />

Da parte nostra riteniamo aver operato nello spirito della normativa, ma il fatto che<br />

l’esclusione di spese per imposte/tasse sia richiamata solo oggi sul nuovo regolamento<br />

potrebbe dare origine a spiacevole contenzioso, per cui sulla problematica esposta<br />

gradiremmo conoscere l’orientamento di codesto spett.le Comitato. (20 – 19/2/98)<br />

(relazione finale, esclusione di spese)<br />

R. Così come indicato dal punto 7 della direttiva n. 38129 del 18/04/96 e dall’allegato n. 8<br />

della circolare n. 234363/97, nel caso di acquisto di beni in valuta estera, il controvalore in<br />

lire da considerare ai fini dell’ammissibilità e congruità della spesa è quello considerato<br />

20.6


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

imponibile ai fini I.V.A. e, più specificatamente, per i beni provenienti dai Paesi<br />

extracomunitari, quello riportato sulla “bolletta doganale d’importazione” e, per quelli<br />

provenienti dall’Unione Europea, quello risultate dall’applicazione dal cambio vigente alla<br />

data di consegna del bene indicato espressamente sulla “fattura integrata” ai sensi del<br />

Decreto Legge n. 331/93, convertito dalla Legge 427/93; in alternativa potrà essere accettato<br />

il cambio vigente alla data di emissione della fattura (cambio di riferimento Bankitalia ex<br />

Lege 312/93), comunque utilizzato per la contabilizzazione della stessa.<br />

20.17 - D. (M. Friuli - Venezia Giulia) Gli allegati 10a e 10b sono dichiarazioni da allegare alla<br />

richiesta di erogazione per stato d’avanzamento si domanda: 1) in presenza del solo decreto<br />

di concessione provvisoria il programma si è completato per l’importo superiore a quello<br />

ammissibile; in tal caso ha senso indicare la percentuale atteso che questa numericamente<br />

sarebbe superiore al 100%? - 2) in presenza del decreto di concessione definitiva gli allegati<br />

di cui sopra possono essere sostituiti da una semplice dichiarazione sostitutiva di atto<br />

notorio attestante la sola permanenza dei beni presso l’unità produttiva? (20 – 19/2/98)<br />

(relazione finale, erogazioni, documentazione)<br />

R. Per quanto concerne la percentuale, la stessa deve comunque essere indicata. Per quanto<br />

concerne gli allegati 10 a e 10 b, si concorda sul fatto che possano essere sostituiti dalle<br />

dichiarazioni già rese con la documentazione finale di spesa.<br />

20.18 - D. (M. Umbria) Un’impresa ha presentato una dichiarazione finale di spesa indicando<br />

quale data d’inizio e fine investimento il 31/12/1996. Nella verifica effettuata da questa banca<br />

è emerso che nel modulo di domanda presentato dalla ditta in data 27/12/1996 era stata<br />

indicata sia come data d’inizio che come fine investimento il 30.04.97. La ditta sostiene che<br />

l’errore deve essere considerato meramente materiale in quanto alla data di presentazione<br />

della domanda era materialmente impossibile stabilire la data precisa di fatturazione del bene,<br />

ma che quella indicata (30/04/1997) era la data ultima prevista per l’acquisto del bene che poi<br />

si è verificato il 31/12/1996. Si chiede se possa essere utilmente considerata la data del<br />

31.12.96.<br />

D. (M. Roma) Un’impresa ha presentato per la realizzazione dell’iniziativa due domande:<br />

una in leasing e una ordinaria. Entrambe le domande sono state agevolate e utilmente inserite<br />

nella graduatoria del primo bando. La data di avvio del programma indicata dalla ditta su<br />

entrambi i moduli è il 23/11/1995, sebbene gli investimenti in leasing risultino avviati in data<br />

15/11/1995 (la data indicata nel modulo è quella di avvio del programma ordinario). Ciò<br />

determinerebbe l’esclusione delle spese, sostenute prima del 23/11/1995, riferite<br />

all’acquisizione in leasing dell’immobile aziendale che rappresenta, naturalmente, una parte<br />

consistente del programma di investimenti già ammesso ad agevolazione. La ditta sostiene<br />

che l’errore deve essere considerato meramente materiale in quanto:<br />

• le fatture erano in possesso della società di leasing ed è stata presa a riferimento l’unica<br />

data conosciuta che intendeva, proprio con ciò indicare la data di inizio investimento e<br />

quindi esprimendo in tal modo la propria volontà di inserire il programma nel suo insieme;<br />

• in tutti gli elementi delle domande (mezzi propri, fabbisogni, ammontare dell’investimento<br />

agevolabile) si fa sempre riferimento al programma agevolato nel suo complesso.<br />

Per quanto sopra non sembra potersi applicare in questo caso la presunzione che la ditta abbia<br />

inteso rinunciare alle agevolazioni per gli investimenti sostenuti ante 23/11/1995. (21 –<br />

11/03/98) (relazione finale, programma, avvio)<br />

R. Si è dell’avviso che nei casi in cui sia riscontrabile da elementi inconfutabili il “mero<br />

errore” (come sembra in quelli prospettati) la Banca concessionaria, dietro presentazione di<br />

formale dichiarazione in atto notorio da parte dell’impresa, attestante che si è trattato,<br />

20.7


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

appunto, di mero errore, contenente le motivazioni del caso e la reale data di inizio<br />

dell’investimento, possono essere utilmente considerate agevolabili le spese di cui trattasi,<br />

ferme restando le agevolazioni concesse e le opportune verifiche del caso in ordine agli<br />

indicatori che potrebbero risultare variati rispetto alle previsioni.<br />

20.19 - D. (Assilea) (7.31) La facoltà di rilasciare copie autentiche della documentazione di spesa<br />

può essere esteso alla società di leasing? (14 - 06/02/97) (relazione finale, documentazione<br />

finale di spesa, copie)<br />

R. Il punto 8.3 della circolare n. 38522/95 estende solo alle Banche Concessionarie tale<br />

facoltà.<br />

20.8


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

21. REVOCHE<br />

21.1 – D. (B. Carige) Si presenta il caso di una azienda che è stata ammessa a contributo Legge<br />

<strong>488</strong>/<strong>92</strong> a fronte del seguente investimento:<br />

- opere murarie 154,0<br />

- macchinari, impianti, attrezzature 611,6 totale 765,6<br />

L’iniziativa, classificata come “ampliamento”, prevedeva l’immissione di mezzi propri per<br />

complessivi 238,3/Mln e l’assunzione di 5 dipendenti. In data 19/02/97 la ns. Banca ha<br />

erogato la 1° tranche di contributo di 68.290.000 sul totale accordato di L. 204.870.000 a<br />

fronte di investimenti realizzati nella misura del 35,52% sul totale programmato. Con lettera<br />

del 17/12/97 la ditta ci ha inviato l’elenco degli investimenti realizzati, dalla ns. banca ritenuti<br />

ammissibili nell’importo di L. 271,3/Mln, comunicandoci che nel corso del ‘ 98 provvederà<br />

all’acquisto di altri beni per ca. 20/30/Mln e che, comunque, non darà corso all’acquisto dei<br />

seguenti macchinari:<br />

- macchinario automatizzato per produzione “traversa” 250/Mln<br />

- macchinario automatizzato per produzione “filtrovelo” 100/Mln<br />

In conseguenza di quanto sopra l’investimento deve intendersi ridotto dai 765,6/Mln<br />

programmati a 301/Mln ca.; relativamente agli altri elementi a suo tempo considerati per<br />

l’iniziativa, è stata confermata l’immissione di mezzi propri per l. 238,3/Mln mentre il<br />

personale sarà incrementato di 3 unità sulle previste (2 già assunte). Prescindendo dal<br />

ridimensionamento dell’investimento come comunicato, che comunque darebbe luogo a<br />

riduzione del contributo, lascia perplessi il fatto che il mancato acquisto dei due macchinari<br />

fa venir meno il carattere di “ampliamento” dell’iniziativa, con tutte le conseguenze in<br />

merito al posizionamento della stessa nella graduatoria: la parte realizzata dell’investimento<br />

riguarda infatti interventi di ammodernamento a miglioria dell’attuale struttura produttiva e<br />

non consente di attuare la produzione dei nuovi articoli come originariamente previsto nel<br />

business - plan. (20 – 19/2/98) (revoche, tipologia investimento, variazione)<br />

R. In linea generale, la normativa non prevede in via immediata la revoca delle agevolazioni<br />

nei casi di variazione tipologica dell’iniziativa agevolata, semprechè la nuova tipologia<br />

rientri tra quelle ammissibili. Fermo restando comunque la necessità di provvedere alla<br />

rideterminazione del contributo a seguito del ridimensionamento dell’investimento<br />

agevolabile, eventuali provvedimenti di revoca delle agevolazioni possono essere adottati<br />

solo quando vengano meno i presupposti del provvedimento di concessione (ivi compresa la<br />

validità tecnico, economica e finanziaria dell’iniziativa) ovvero qualora ricorrano le<br />

condizioni specificatamente indicate dalla normativa ed in particolare, per il caso di specie,<br />

quelle relative allo scostamento degli indicatori (tenuto conto che per gli ammodernamenti il<br />

valore dell’indicatore I2 è uguale a 0 e ciò ne determina la variazione in negativo del 100%<br />

del valore inizialmente calcolato).<br />

21.2 - D. (Assilea) (17.6) Nel caso in cui si verifichino per motivi non legati a casi di<br />

inadempienza da parte dell’istituto collaboratore, risoluzioni parziali o totali del contributo<br />

in parte già liquidato all’impresa dalla società di leasing, si chiede di sapere a chi spetti<br />

l’onere di recuperare la parte già acquisita dall’impresa, anche in maniera coatta nei casi<br />

estremi: all’istituto collaboratore, alla banca concessionaria o al Ministero dell’industria ?<br />

(20 – 19/2/98) (revoche, recupero contributo)<br />

R. Alla banca concessionaria, così come previsto dall’art. 10, comma 5, del D.M. n. 527/95 e<br />

successive modifiche e integrazioni.<br />

21.1


MICA Comitato tecnico consultivo L. <strong>488</strong>/<strong>92</strong> IPI<br />

21.3 - D. (S. Paolo) (17.30) Si ritiene che il riscatto anticipato dei beni in leasing non comporti<br />

revoca delle agevolazioni e che la parte dei contributi ancora presso le Società di Leasing<br />

vada girata per l’intero alle ditte divenute proprietarie dei beni. Direttamente alla Ditte<br />

verrebbero accreditate dalle Banche le ulteriori quote rese disponibili dal Ministero (previa<br />

acquisizione dichiarazione di mantenimento per i 5 anni previsti). Trattandosi di casi<br />

ricorrenti si chiede il parere del Comitato.<br />

D. (BNL) Un’azienda ha ottenuto la concessione delle agevolazioni nel primo bando di<br />

applicazione della legge, a fronte di un programma di investimenti da realizzare mediante il<br />

sistema della locazione finanziaria. Considerato che il programma in questione risulta<br />

attualmente completato, e che è stata già effettuata la prima erogazione del contributo<br />

concesso, ci viene ora posto il seguente quesito: il perseguimento dei prefissati obiettivi di<br />

potenziamento patrimoniale potrà essere meglio realizzato mediante il riscatto anticipato del<br />

contratto di locazione finanziaria; l’istituto di leasing (Sud leasing s.p.a.) si è dichiarato<br />

disponibile ad assecondare la richiesta dell’azienda, manifestando peraltro perplessità in<br />

ordine alle conseguenti modalità di erogazione delle quote di contributo ancora da percepire:<br />

non risulta infatti che la materia sia in alcun modo disciplinata dalla vigente normativa. Si<br />

chiede pertanto se la beneficiaria, mantenendo l’originaria destinazione d’uso del bene<br />

oggetto del contratto di locazione finanziaria agevolato, potrà continuare a fruire delle<br />

agevolazioni concesse; in caso affermativo una volta perfezionato il riscatto del bene in<br />

questione, la modalità per l’erogazione delle successive tranches del contributo richiesto<br />

potrebbero essere quelle in vigore per le operazioni “ordinarie”. (20 – 19/2/98) (revoche,<br />

riscatto anticipato)<br />

R. La vigente normativa (punto 7.2 della Circolare n. 38522 del 15/12/95) prescrive, nel caso<br />

di iniziativa realizzata mediante locazione finanziaria, che il trasferimento del contributo<br />

dall’Istituto collaboratore all’impresa avvenga comunque in un periodo di cinque anni a<br />

partire dalla consegna dei beni indipendentemente dalla durata contrattuale. Gli schemi di<br />

convenzione tra le Banche concessionarie e gli Istituti collaboratori prevedono la revoca del<br />

contributo in caso di infrazione agli obblighi ed alle condizioni della concessione oppure in<br />

caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria nel quinquennio di<br />

utilizzo obbligatorio dei beni agevolati. Il caso di riscatto anticipato non contestuale ad<br />

inadempienze dell’impresa beneficiaria può configurarsi come una consensuale ridefinizione<br />

dei termini contrattuali ed in tal caso essere trattato con le modalità di cui al punto 7.2 della<br />

richiamata Circolare, continuandosi quindi ad applicare le modalità di erogazione ivi<br />

previste che prescindono dalla durata contrattuale.<br />

21.4 - D. (Mediosud) (18.31) All’art. 8 del D.M. 20 ottobre 1995, come modificato ed integrato dal<br />

D.M. 31 luglio 1997, n 319, è previsto che le agevolazioni siano revocate tra l’altro qualora<br />

vengano distolte dall’uso previsto le immobilizzazioni materiali o immateriali, la cui<br />

realizzazione od acquisizione è stata oggetto dell’agevolazione, prima di cinque anni dalla<br />

data di entrata in funzione dell’impianto. In tal senso si richiede conferma dell’interpretazione<br />

data dallo scrivente ufficio relativamente al senso da attribuire alla dizione immobilizzazione<br />

“distolta”, da intendersi unicamente coma “destinata ad altro uso” rispetto a quello indicato<br />

nella domanda di agevolazione. Di conseguenza una immobilizzazione installata in una linea<br />

produttiva temporaneamente “sospesa dall’uso”, ad esempio a causa di una momentanea<br />

assenza di commesse, non può essere considerata “distolta” e non dà luogo di conseguenza<br />

alla revoca prevista dalla normativa. (25 – 11/05/99) (revoche, beni distolti dall’uso)<br />

R. Qualora la causa sia da correlare ad una momentanea assenza di commesse, si concorda<br />

con il parere espresso nel quesito.<br />

21.2

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