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Bilancio 2009 <strong>Mediaset</strong> S.p.A. – Note esplicative<br />

diverse regole previste dallo IAS 39. Inoltre, il nuovo principio prevede un unico metodo di<br />

determinazione delle perd<strong>it</strong>e di valore per attiv<strong>it</strong>à finanziarie.<br />

Alla data del presente bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno ancora<br />

concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione del nuovo principio.<br />

IFRS 2 – Pagamenti basati su azioni<br />

L’emendamento al principio in oggetto è stato emesso nel mese di giugno 2009 dallo IASB e<br />

chiarisce che la società che riceve beni o servizi nell’amb<strong>it</strong>o di piani di pagamento basati su<br />

azioni deve contabilizzare tali beni e servizi indipendentemente da quale società del gruppo<br />

regoli la transazione, ed indipendentemente dal fatto che il regolamento avvenga mediante<br />

cassa o in azioni. Inoltre, l’emendamento stabilisce che il termine “gruppo” è da intendersi nel<br />

medesimo significato che esso assume nello IAS 27 – Bilancio consolidato e separato, ovvero<br />

include la capogruppo e le sue controllate. L’emendamento specifica, poi, che una società deve<br />

valutare i beni o servizi ricevuti nell’amb<strong>it</strong>o di una transazione regolata per cassa o in azioni dal<br />

proprio punto di vista, che potrebbe non coincidere con quello del gruppo e col relativo<br />

ammontare riconosciuto nel bilancio consolidato.<br />

Nel mese di aprile 2009, lo IASB ha inoltre chiar<strong>it</strong>o che avendo l’IFRS 3 modificato la definizione<br />

di aggregazione aziendale, il conferimento di un ramo d’azienda per la formazione di una joint<br />

venture o l’aggregazione di imprese o rami d’azienda in ent<strong>it</strong>à a controllo congiunto non<br />

ricadono nell’amb<strong>it</strong>o di applicabil<strong>it</strong>à dell’IFRS 2.<br />

L’emendamento e le modifiche successive sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2010; alla<br />

data del presente bilancio, gli bilancio gli organi competenti dell’Unione Europea non hanno<br />

ancora concluso il processo di omologazione necessario per la sua applicazione.<br />

IFRS 5 – Attiv<strong>it</strong>à non correnti destinate alla vend<strong>it</strong>a e attiv<strong>it</strong>à operative cessate<br />

Nel maggio 2008, lo IASB ha apportato una modifica che stabilisce che se un’impresa è<br />

impegnata in un piano di cessione che comporti la perd<strong>it</strong>a del controllo su una partecipata, tutte<br />

le attiv<strong>it</strong>à e passiv<strong>it</strong>à della controllata devono essere riclassificate tra le attiv<strong>it</strong>à destinate alla<br />

vend<strong>it</strong>a, anche se dopo la cessione l’impresa deterrà ancora una quota partecipativa minor<strong>it</strong>aria<br />

nella controllata.<br />

La modifica deve essere applicata dal 1° gennaio 2010 in modo prospettico.<br />

IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate<br />

In data 4 novembre 2009 lo IASB ha emesso una versione rivista dello IAS 24 – Informativa di<br />

bilancio sulle parti correlate che semplifica il tipo di informazioni richieste nel caso di transazioni<br />

con parti correlate controllate dallo Stato e chiarisce la definizione di parti correlate. Il principio<br />

è applicabile dal 1° gennaio 2011; alla data del presente bilancio gli organi competenti<br />

dell’Unione Europea non hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per la<br />

sua applicazione<br />

IFRIC 19 – Estinzione di una passiv<strong>it</strong>à attraverso emissione di strumenti di cap<strong>it</strong>ale<br />

In data 26 novembre 2009 l’IFRIC ha emesso l’interpretazione IFRIC 19 – Estinzione di una<br />

passiv<strong>it</strong>à attraverso emissione di strumenti di cap<strong>it</strong>ale, che fornisce le linee guida circa la<br />

rilevazione dell’estinzione di una passiv<strong>it</strong>à finanziaria attraverso l’emissione di strumenti di<br />

cap<strong>it</strong>ale. L’interpretazione stabilisce che se un’impresa rinegozia le condizioni di estinzione di<br />

una passiv<strong>it</strong>à finanziaria ed il suo cred<strong>it</strong>ore accetta di estinguerla attraverso l’emissione di azioni<br />

dell’impresa, allora le azioni emesse dalla società diventano parte del prezzo pagato per<br />

l’estinzione della passiv<strong>it</strong>à finanziaria e devono essere valutate al fair value; la differenza tra il<br />

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