11.07.2015 Views

IL RUOLO DELLA CORTE NELLA DEFINIZIONE ... - Gruppo di Pisa

IL RUOLO DELLA CORTE NELLA DEFINIZIONE ... - Gruppo di Pisa

IL RUOLO DELLA CORTE NELLA DEFINIZIONE ... - Gruppo di Pisa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ben presto, tuttavia, l’orientamento del Giu<strong>di</strong>ce delle leggi viene sottoposto a severe critiche daparte della dottrina, che mettono a nudo i suoi punti deboli. Non si comprende, infatti, comel’art.117 Cost., che parla <strong>di</strong> “materie <strong>di</strong> competenza esclusiva dello Stato”, possa condurre allaconclusione che l’ambiente, pur espressamente elencato nel catalogo, non sia “materia in sensostretto”. Ancora più <strong>di</strong>fficile da giustificare, inoltre, sarebbe la considerazione in base alla quale una“competenza esclusiva statale” in realtà si risolverebbe un “intreccio <strong>di</strong> competenze”; in effetti, sulpunto, l’art.117 lascia spazio a ben pochi dubbi. La competenza statale, a fronte <strong>di</strong> un riconosciutocarattere esclusivo, si troverebbe ad essere grandemente limitata 11 da un’incalzante competenzaregionale, che ridurrebbe una potestà legislativa esclusiva ad una mera possibilità per lo Stato <strong>di</strong>fissare standard uniformi <strong>di</strong> tutela su tutto il territorio nazionale.2. Segue. La “svolta” del 2007 ed il nuovo filone della giurisprudenza costituzionaleIl filone giurisprudenziale inaugurato all’indomani della riforma costituzionale è statobruscamente interrotto da una serie <strong>di</strong> pronunce emanate dalla Corte a partire dal 2007.L’impostazione adottata nel 2001 non ha potuto reggere a lungo alle sue insanabili contrad<strong>di</strong>zioni.In effetti, ben <strong>di</strong>fficilmente la Consulta avrebbe potuto portare avanti un ragionamento cheescludeva la configurazione come “materia” <strong>di</strong> un bene, l’ambiente, che la Costituzione stessaqualifica esplicitamente come tale. Inoltre, come autorevolmente sostenuto, “appare molto <strong>di</strong>fficileconcepire, sul piano giuri<strong>di</strong>co, una competenza esclusiva che si intreccia con altri interessi ecompetenze. La competenza, cioè la misura <strong>di</strong> un potere, è strettamente legata al singolo potere <strong>di</strong>cui si tratta, e parlare <strong>di</strong> intreccio <strong>di</strong> competenze significa trasformare una competenza per suanatura unica, in quanto riferita ad un potere, in una competenza comune a più poteri” 12 . Spariscecosì l’elemento immateriale, plasmato dalla Corte nel quinquennio successivo al 2001, il quale,come già detto, cercando <strong>di</strong> ricollegare la vecchia giurisprudenza costituzionale alle esigenze postedal nuovo art. 117, era <strong>di</strong>venuto contrad<strong>di</strong>ttorio e “foriero <strong>di</strong> confusione” 13 . La connotazionesquisitamente teleologica (come “valore” o come “compito”) che la tutela dell’ambiente avevaprecedentemente rivestito nelle pronunce del Giu<strong>di</strong>ce delle leggi, viene affiancata da unaconcezione oggettivistica del “bene ambiente”, e con essa coesiste. La tutela dell’ambiente e la suavalorizzazione, connaturate al medesimo tempo da una <strong>di</strong>mensione oggettiva ed una <strong>di</strong>mensione11 Ad avviso <strong>di</strong> P. MADDALENA, op. cit., p.309, “la competenza esclusiva dello Stato in materia <strong>di</strong> tuteladell’ambiente viene in gran parte esautorata (...) là dove dovrebbe realizzarsi quanto meno una tutela adeguata, se nonad<strong>di</strong>rittura elevata, come sancisce il <strong>di</strong>ritto comunitario”.12 Così P. MADDALENA, op. cit., p.309.13 Con queste parole si esprime G. CORDINI, Principi costituzionali in tema <strong>di</strong> ambiente e giurisprudenza dellaCorte Costituzionale italiana, in Riv. giur. ambiente, 2009, pag. 626.5

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!