11.07.2015 Views

IL RUOLO DELLA CORTE NELLA DEFINIZIONE ... - Gruppo di Pisa

IL RUOLO DELLA CORTE NELLA DEFINIZIONE ... - Gruppo di Pisa

IL RUOLO DELLA CORTE NELLA DEFINIZIONE ... - Gruppo di Pisa

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

inserimento nel paesaggio <strong>di</strong> tali impianti è da ritenersi espressione della competenza statale <strong>di</strong>natura esclusiva in materia <strong>di</strong> tutela dell’ambiente (punto 3.2 considerato in <strong>di</strong>ritto).La <strong>di</strong>chiarazione <strong>di</strong> illegittimità costituzionale dei limiti regionali in questione è accompagnata,nella sent.n.119/2010, da un monito rivolto allo Stato che, a <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> sette anni dall’emanazionedel d.lgs. n. 387/2003 non ha ancora provveduto all’emanazione delle linee guida ivi previsteall’art.12. Sul punto, la Corte sottolinea infatti la necessità, al fine del perseguimento della esigenza<strong>di</strong> contemperare la <strong>di</strong>ffusione degli impianti da energie rinnovabili con la conservazione delle aree<strong>di</strong> pregio ambientale, che lo Stato assuma l’iniziativa <strong>di</strong> attivare la procedura <strong>di</strong> cooperazioneprevista per l’elaborazione delle linee guida. La presenza <strong>di</strong> un monito così esplicito nellamotivazione della sent. n. 119/10 suona come un ultimo richiamo al legislatore nazionale 21 .La grave situazione <strong>di</strong> in attuazione normativa del d.lgs. n. 387/2003, e la crescente conflittualitàtra Stato e Regioni in materia <strong>di</strong> ambiente ed energia rinnovabile, unitamente all’atteggiamentosempre più prudente della Corte nel <strong>di</strong>chiarare l’illegittimità costituzionale tout court delle leggiregionali emanate in assenza delle linee guida, hanno spinto il governo ad accelerare la procedura <strong>di</strong>approvazione <strong>di</strong> tale documento, da adottarsi con decreto ministeriale. Nel corso dell’estate 2010,infatti, la bozza <strong>di</strong> decreto, pre<strong>di</strong>sposta dal Ministero dello Sviluppo Economico e già completa inogni sua parte, ha ricevuto l’approvazione della Conferenza Unificata, e mentre an<strong>di</strong>amo in stampaè al vaglio della Corte dei Conti. Pare dunque che l’adozione delle linee guida nazionali (cheentreranno in vigore nel giorno decimoquinto dalla pubblicazione del decreto ministeriale inGazzetta Ufficiale) sia ormai vicina. Il notevole ritardo nell’approvazione delle linee guidapotrebbe, tuttavia, condurre ad un nuovo –paradossale- problema. Infatti, anche la <strong>di</strong>rettiva2001/77/CE, successivamente attuata dal d.lgs. n. 387/2003 (che, a sua volta, <strong>di</strong>sponeva l’adozionedelle linee guida nazionali) pare ormai ampiamente superata e prossima ad una ra<strong>di</strong>cale riforma.L’eventuale (ma probabile) adozione <strong>di</strong> una nuova <strong>di</strong>rettiva nel settore delle energie rinnovabilirichiederebbe un provve<strong>di</strong>mento attuativo nell’or<strong>di</strong>namento interno, che potrebbe nuovamentecondurre a problemi già sorti e risolti, con grave ritardo, dal legislatore statale.21 Il settore delle energie rinnovabili, al <strong>di</strong> là delle non spora<strong>di</strong>che <strong>di</strong>chiarazioni <strong>di</strong> principio contenute in vari attinormativi (il d.lgs.n.387/2003, sul punto, parla <strong>di</strong> opere in<strong>di</strong>fferibili ed urgenti) vive ancora una fase <strong>di</strong> profondainattuazione normativa. La <strong>di</strong>rettiva 2001/77/CE, che attende da anni <strong>di</strong> essere emendata ed aggiornata, resta in vigoreda quasi <strong>di</strong>eci anni, in un quadro <strong>di</strong> esigenze ambientali ed economiche in continua e rapida evoluzione 21 . Ild.lgs.n.387/03, che ha dato attuazione a tale <strong>di</strong>rettiva per l’or<strong>di</strong>namento italiano, contiene gran<strong>di</strong> enunciazioni <strong>di</strong>principio, ma è, ad oggi, significativamente inattuato proprio nelle parti maggiormente operative, quali, ad esempio,l’art.12, che prevede l’emanazione delle linee guida per la localizzazione degli impianti <strong>di</strong> energia rinnovabile.In questo contesto normativo, ed a fronte <strong>di</strong> un crescente contenzioso amministrativo 21 , la Corte non può non porsi ilproblema <strong>di</strong> coniugare lo sviluppo energetico con le esigenze <strong>di</strong> tutela ambientale, che già una risalente giurisprudenzacostituzionale 21 definiva valore assoluto, primario ed unitario, se pur composto da molteplici aspetti rilevanti per lavita naturale ed umana.13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!