11.07.2015 Views

2011_12_16_tabella_comparativa_ue_reg.N.1169

2011_12_16_tabella_comparativa_ue_reg.N.1169

2011_12_16_tabella_comparativa_ue_reg.N.1169

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Regolamento (UE) N. 1<strong>16</strong>9/<strong>2011</strong>Art. 2 Definizioni«etichettatura»: qualunq<strong>ue</strong> menzione, indicazione,marchio di fabbrica o commerciale, immagine o simboloche si riferisce a un alimento e che figura su qualunq<strong>ue</strong>imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro ofascetta che accompagna o si riferisce a tale alimento;Art. 2 Definizioni«alimento preimballato»: l’unità di vendita destinata aessere presentata come tale al consumatore finale e allecollettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio incui è stato confezionato prima di essere messo in vendita,avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, macomunq<strong>ue</strong> in modo tale che il contenuto non possa esserealterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; «alimentopreimballato» non comprende gli alimenti imballati neiluoghi di vendita su richiesta del consumatore opreimballati per la vendita diretta;Normativa nazionale(vedi nota al termine della <strong>tabella</strong>)109/92, art.1 Campo di applicazionea) etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni,dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini odei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e chefigurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichettaappostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anellio fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, inconformità a quanto stabilito negli artt. 14, <strong>16</strong> e 17, suidocumenti di accompagnamento del prodotto alimentare;109/92, art.1 Campo di applicazioneprodotto alimentare preconfezionato l'unità di venditadestinata ad essere presentata come tale al consumatore edalle collettività, costituita da un prodotto alimentare edall'imballaggio in cui è stato immesso prima di essereposto in vendita, avvolta interamente o in parte da taleimballaggio ma comunq<strong>ue</strong> in modo che il contenuto nonpossa essere modificato senza che la confezione sia apertao alterata;Le ultime righe fanno riferimento ai cosiddetti “preincartati” che il <strong>reg</strong>olamento tratta nel successivo art. 44Art. 2 Definizioni«ingrediente»: qualunq<strong>ue</strong> sostanza o prodotto, compresigli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari, e qualunq<strong>ue</strong>costit<strong>ue</strong>nte di un ingrediente composto utilizzato nellafabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancorapresente nel prodotto finito, anche se sotto formamodificata; i residui non sono considerati comeingredienti;109/92, art.1 Campo di applicazionePer ingrediente si intende qualsiasi sostanza, compresi gliadditivi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazionedi un prodotto alimentare, ancora presente nel prodottofinito, anche se in forma modificataCari lettori di newsfood, abbiamo consultato alcuni “addetti ai lavori” per scoprire cosa si debba intendere per“residui”. Le risposte sono state: residui di eventuali carry-over o coadiuvanti; residui di fitofarmaci e contaminanti.Giudicate voi.Art. 2 Definizioni«termine minimo di conservazione di un alimento»: ladata fino alla quale tale prodotto conserva le s<strong>ue</strong> proprietàspecifiche in adeguate condizioni di conservazione;Art. 7 Pratiche leali d'informazioneLe informazioni sugli alimenti non inducono in errore, inparticolare:a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, inparticolare, la natura, l’identità, le proprietà, lacomposizione, la quantità, la durata di conservazione, ilpaese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo difabbricazione o di produzione;b) attrib<strong>ue</strong>ndo al prodotto alimentare effetti o proprietàche non possiede;c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristicheparticolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghipossiedono le stesse caratteristiche, in particolareevidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza dideterminati ingredienti e/o sostanze nutritive;d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o leillustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di uningrediente, mentre di fatto un componente naturalmentepresente o un ingrediente normalmente utilizzato in talealimento è stato sostituito con un diverso componente o undiverso ingrediente.2. Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare efacilmente comprensibili per il consumatore.109/92, art. 10 Termine minimo di conservazioneIl termine minimo di conservazione è la data fino allaquale il prodotto alimentare conserva le s<strong>ue</strong> proprietàspecifiche in adeguate condizioni di conservazione109/92/art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodottialimentariL'etichettatura e le relative modalità di realizzazione sonodestinate ad assicurare la corretta e trasparenteinformazione del consumatore. Esse devono essereeffettuate in modo da:a) non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristichedel prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sullaidentità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità,sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sulmodo di fabbricazione o di ottenimento del prodottostesso;b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietàche non possiede;c) non suggerire che il prodotto alimentare possiedecaratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentarianaloghi possiedono caratteristiche identiche;d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte aprevenire, curare o guarire una malattia umana néaccennare a tali proprietà, fatte salve le disposizionicomunitarie relative alle acq<strong>ue</strong> minerali ed ai prodottialimentari destinati ad un'alimentazione particolare.2. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono


esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, laspecifica denominazione di vendita "acqua potabile trattatao acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata dianidride carbonica.6. I prodotti dolciari preconfezionati, ma destinati adessere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmentedestinati al consumo subito dopo l'acquisto, possonoriportare le indicazioni di cui al comma 2 solamente sulcartello o sul contenitore, purché in modo da esserefacilmente visibili e leggibili dall'acquirente.7. Sui prodotti di cui al comma 1, nelle fasi precedenti lavendita al consumatore, devono essere riportate lemenzioni di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), e) ed h); talimenzioni possono essere riportate soltanto su undocumento commerciale relativo a detti prodotti, se ègarantito che tale documento sia unito ai prodotti cui siriferisce al momento della consegna oppure sia statoinviato prima della consegna o contemporaneamente aq<strong>ue</strong>sta.Secondo il <strong>reg</strong>olamento, l'unica indicazione obbligatoria riguarda l'eventuale presenza di allergeni. Per il resto, sirimanda a disposizioni nazionali. Da ricordare, peraltro, che la costante giurisprudenza nazionale ha affermato che,salvo per i prodotti confezionati su richiesta ed in presenza dell'acquirente, vige l'obbligo di etichettare secondo le<strong>reg</strong>ole dei prodotti preconfezionati. (vedi “Confezionamento e preconfezionamento degli alimenti” e “Preconfezionatoo preincartato, chi ha ragione?”Art. 13 Presentazione delle indicazioni obbligatorieFatte salve le misure nazionali adottate ai sensidell’articolo 44, paragrafo 2, le informazioni obbligatoriesugli alimenti sono apposte in un punto evidente in mododa essere facilmente visibili, chiaramente leggibili edeventualmente indelebili. Esse non sono in alcun modonascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioniscritte o grafiche o altri elementi suscettibili di interferire.2. Fatte salve le specifiche disposizioni dell’Unioneapplicabili a particolari alimenti, le indicazioniobbligatorie di cui all’articolo 9, paragrafo 1, cheappaiono sull’imballaggio o sull’etichetta a esso appostasono stampate in modo da assicurare chiara leggibilità, incaratteri la cui parte mediana (altezza della x), definitanell’allegato IV, è pari o superiore a 1,2 mm.3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficiemaggiore misura meno di 80 cm 2 , l’altezza della x delladimensione dei caratteri di cui al paragrafo 2 è pari osuperiore a 0,9 mm.…5. Le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, letterea), e) e k), appaiono nello stesso campo visivo.6. Il paragrafo 5 del presente articolo non si applica neicasi specificati all’articolo <strong>16</strong>, paragrafi 1 e 2.Art. <strong>16</strong> Omissione di alcune indicazioni obbligatorie1.Nel caso di bottiglie di vetro destinate a essereriutilizzate che sono marcate in modo indelebile e chepertanto non recano né etichetta, né anello, né fascetta,sono obbligatorie solo le indicazioni elencate all’articolo9, paragrafo 1, lettere a), c), e), f) e l).2. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficiemaggiore misura meno di 10 cm 2 , sono obbligatoriesull’imballaggio o sull’etichetta solo le indicazionielencate all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), c), e) e f). Leindicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera b),sono fornite mediante altri mezzi o sono messe adisposizione del consumatore su sua richiesta.109/92, art. 14 Modalità di indicazione delle menzioniobbligatorie dei prodotti preconfezionatiLa denominazione di vendita, la quantità, il termineminimo di conservazione o la data di scadenza nonché iltitolo alcolometrico volumico effettivo devono figurarenello stesso campo visivo.Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figuraresull'imballaggio preconfezionato o su un etichettaappostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette,dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in unpunto evidente in modo da essere facilmente visibili,chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono inalcun modo essere dissimulate o deformate.Nel caso delle bottiglie di vetro destinate ad essereriutilizzate e sulle quali è riportata in modo indelebile unadicitura e, pertanto, non recano né etichetta né anello néfascetta nonché nel caso degli imballaggi o dei recipientila cui superficie piana più grande è inferiore a 10 cm 2 sonoobbligatorie solo le seg<strong>ue</strong>nti indicazioni: la denominazionedi vendita, la quantità e la data; in tale caso non si applicala disposizione di cui al comma 1.Viene introdotto l'obbligo di rispettare determinate dimensioni dei caratteri e significativo contrasto tra scritta esfondo (cfr. definizione di “leggibilità”, art. 2).


L'obbligo di rispettare il campo visivo si riferisce a: denominazione dell'alimento, quantità e titolo alcolometrico(quando presente); q<strong>ue</strong>st'ultima indicazione sostituisce q<strong>ue</strong>lla del TMC/scadenza, prevista dalla normativa nazionale.Aumentano le indicazioni previste per le bottiglie.Art. 14 Vendita a distanza1. Fatti salvi i requisiti d’informazione previstidall’articolo 9, per gli alimenti preimballati messi invendita mediante tecniche di comunicazione a distanza:a) le informazioni obbligatorie sugli alimenti, a eccezionedelle indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1, letteraf), sono disponibili prima della conclusione dell’acquisto eappaiono sul supporto della vendita a distanza o sonofornite mediante qualunq<strong>ue</strong> altro mezzo adeguatochiaramente individuato dall’operatore del settorealimentare. Quando si usano altri mezzi adeguati, leinformazioni obbligatorie sugli alimenti sono fornite senzache l’operatore del settore alimentare imponga costisupplementari ai consumatori;b) tutte le indicazioni obbligatorie sono disponibili almomento della consegna.…3. Il paragrafo 1, lettera a), non si applica agli alimentimessi in vendita tramite distributori automatici o localicommerciali automatizzati.109/92, art. 15 Distributori automatici diversi dagliimpianti di spillatura1. I prodotti alimentari preconfezionati posti in venditaattraverso i distributori automatici o semiautomaticidevono riportare le indicazioni di cui all'art. 3.Escludendo l'applicazione della lettera a), resta da definire in quale modo, per i distributori automatici, le indicazioniobbligatorie debbano essere disponibili, dato che viene esplicitamente escluso il supporto della vendita (cioè ildistributore automatico stesso). D'altra parte anche la normativa nazionale prevede che le indicazioni siano poste suiprodotti e non sui dispositivi di distribuzione.Art.15 Requisiti linguistici1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 3, le informazioniobbligatorie sugli alimenti appaiono in una linguafacilmente comprensibile da parte dei consumatori degliStati membri nei quali l’alimento è commercializzato.2. Sul loro territorio, gli Stati membri nei quali ècommercializzato un alimento possono imporre che taliindicazioni siano fornite in una o più ling<strong>ue</strong> ufficialidell’Unione.3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che tali indicazionifigurino in più ling<strong>ue</strong>.Art. <strong>16</strong> Omissione di alcune indicazioni obbligatorieFatte salve altre disposizioni dell’Unione che prevedonoun elenco degli ingredienti o una dichiarazionenutrizionale obbligatoria, le indicazioni di cui all’articolo9, paragrafo 1, lettere b) e l), non sono obbligatorie per lebevande con contenuto alcolico superiore all’1,2 % involume.Art. 17 Denominazione dell'alimentoLa denominazione dell’alimento è la sua denominazionelegale. In mancanza di q<strong>ue</strong>sta, la denominazionedell’alimento è la sua denominazione usuale; ove nonesista o non sia utilizzata una denominazione usuale, èfornita una denominazione descrittiva.È ammesso l’uso nello Stato membro dicommercializzazione della denominazione dell’alimentosotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato ecommercializzato nello Stato di produzione. Tuttavia,quando l’applicazione delle altre disposizioni del presente<strong>reg</strong>olamento, in particolare q<strong>ue</strong>lle di cui all’articolo 9, nonconsentirebbe ai consumatori dello Stato membro dicommercializzazione di conoscere la natura realedell’alimento e di disting<strong>ue</strong>rlo dai prodotti con i qualipotrebbero confonderlo, la denominazione del prodotto inq<strong>ue</strong>stione è accompagnata da altre informazionidescrittive che appaiono in prossimità della109/92, art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodottipreconfezionatiLe indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportatein lingua italiana; è consentito riportarle anche in piùling<strong>ue</strong>. Nel caso di menzioni che non abbianocorrispondenti termini italiani, è consentito riportare lemenzioni originarie.109/92, art. 7 Esenzione dall'indicazione degliingredientiL'indicazione degli ingredienti non è richiesta:…nelle acq<strong>ue</strong>viti e nei distillati, nei mosti e nei vini, nei vinispumanti, nei vini frizzanti, nei vini liquorosi e nelle birrecon contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume109/92, art. 4 Denominazione di venditaLa denominazione di vendita di un prodotto alimentare èla denominazione prevista per tale prodotto dalledisposizioni della CE ad esso applicabili. In mancanza didette disposizioni la denominazione di vendita è ladenominazione prevista dalle disposizioni legislative,<strong>reg</strong>olamentari o amministrative dell'ordinamento italiano,che disciplinano il prodotto stesso.In assenza delle disposizioni di cui al comma 1, ladenominazione di vendita è costituita dal nome consacratoda usi e cons<strong>ue</strong>tudini o da una descrizione del prodottoalimentare e, se necessario da informazioni sulla suautilizzazione, in modo da consentire all'acquirente diconoscere l'effettiva natura e di disting<strong>ue</strong>rlo dai prodotticon i quali potrebbe essere confuso.È ugualmente consentito l'uso della denominazione divendita sotto la quale il prodotto è legalmente fabbricato ecommercializzato nello Stato membro di origine. Tuttavia,


denominazione dell’alimento.In casi eccezionali, la denominazione dell’alimento nelloStato membro di produzione non è utilizzata nello Statomembro di commercializzazione quando il prodotto cheessa designa nello Stato membro di produzione è talmentediverso, dal punto di vista della sua composizione ofabbricazione, dal prodotto conosciuto nello Stato membrodi commercializzazione sotto tale denominazione che ilparagrafo 2 non è sufficiente a garantire, nello Statomembro di commercializzazione, un’informazionecorretta per i consumatori.Art. 18 Elenco degli ingredientiL’elenco degli ingredienti reca un’intestazione o èpreceduto da un’adeguata indicazione che consiste nellaparola «ingredienti» o la comprende. L’elenco comprendetutti gli ingredienti dell’alimento, in ordine decrescente dipeso, così come <strong>reg</strong>istrati al momento del loro uso nellafabbricazione dell’alimento.Gli ingredienti sono designati, se del caso, con la lorodenominazione specifica, ...Art. 19 Omissione dell'elenco degli ingredientiPer i seg<strong>ue</strong>nti alimenti non è richiesto un elenco degliingredienti:a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che nonsono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subitotrattamenti analoghi;b) le acq<strong>ue</strong> gassificate dalla cui descrizione risulti talecaratteristica;c) gli aceti di fermentazione provenienti esclusivamenteda un solo prodotto di base, purché non siano statiaggiunti altri ingredienti;d) i formaggi, il burro, il latte e le creme di lattefermentati, purché non siano stati aggiunti ingredientidiversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentarie le colture di microrganismi necessari alla fabbricazioneo ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazionedi formaggi che non siano freschi o fusi;e) alimenti che comprendono un solo ingrediente acondizione che la denominazione dell’alimento:i) sia identica alla denominazione dell’ingrediente; oppureii) consenta di determinare chiaramente la naturadell’ingrediente.Art. 20 Omissione dei costit<strong>ue</strong>nti di un prodottoalimentare dall'elenco degli ingredientiFatto salvo l’articolo 21, nell’elenco degli ingredienti nonè richiesta la menzione dei seg<strong>ue</strong>nti costit<strong>ue</strong>nti di unalimento:a) i costit<strong>ue</strong>nti di un ingrediente che sono statitemporaneamente separati durante il processo difabbricazione e successivamente reintrodotti in quantitànon superiore alla proporzione iniziale;b) gli additivi e gli enzimi alimentari:i) la cui presenza in un determinato alimento è dovutaunicamente al fatto che erano contenuti in uno o piùingredienti di tale alimento, conformemente al principiodel trasferimento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, letterea) e b), del <strong>reg</strong>olamento (CE) n. 1333/2008, purché nonsvolgano una funzione tecnologica nel prodotto finito;oppureii) che sono utilizzati come coadiuvanti tecnologici;c) i supporti e le sostanze che non sono additivi alimentari,qualora q<strong>ue</strong>sta non sia tale da consentire al consumatore diconoscere l'effettiva natura del prodotto e di disting<strong>ue</strong>rlodai prodotti con i quali esso potrebbe essere confuso, ladenominazione di vendita deve essere accompagnata daspecifiche informazioni descrittive sulla sua natura eutilizzazione.La denominazione di vendita dello Stato membro diproduzione non può essere usata, quando il prodotto cheessa designa, dal punto di vista della composizione o dellafabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dalprodotto conosciuto sul mercato nazionale con taledenominazione.109/92, art. 5 IngredientiL'elenco degli ingredienti è costituito dalla enumerazionedi tutti gli ingredienti del prodotto alimentare, in ordine dipeso decrescente al momento della loro utilizzazione; essodeve essere preceduto da una dicitura appropriatacontenente la parola "ingrediente".Gli ingredienti devono essere designati con il loro nomespecifico; ...109/92, art. 7 Esenzione dall'indicazione degliingredientiL'indicazione degli ingredienti non è richiesta:a) nei prodotti costituiti da un solo ingrediente, salvoquanto disposto da norme specifiche, a condizione che ladenominazione di vendita sia identica al nomedell'ingrediente ovvero consenta di conoscere la effettivanatura dell'ingrediente;b) negli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che nonsiano stati sbucciati, tagliati, o che non abbiano subitotrattamenti;c) nel latte e nelle creme di latte fermentati, nei formaggi,nel burro, purché non siano stati aggiunti ingredientidiversi dai costit<strong>ue</strong>nti propri del latte, dal sale o daglienzimi e colture di microrganismi necessari alla lorofabbricazione; in ogni caso l'indicazione del sale èrichiesta per i formaggi freschi, per i formaggi fusi e per ilburro;d) nelle acq<strong>ue</strong> gassate che riportano la menzione di talecaratteristica nella denominazione di vendita;...f) negli aceti di fermentazione, provenienti esclusivamenteda un solo prodotto di base e purché non siano statiaggiunti altri ingredienti.109/92, art. 7 Esenzione dall'indicazione degliingredientiNon sono considerati ingredienti:a) i costit<strong>ue</strong>nti di un ingrediente che, durante ilprocedimento di lavorazione, siano stati temporaneamentetolti per esservi immessi successivamente in quantità nonsuperiore al tenore iniziale;b) gli additivi, la cui presenza nel prodotto alimentare èdovuta unicamente al fatto che erano contenuti in uno opiù ingredienti di detto prodotto, purché essi non svolganopiù alcuna funzione nel prodotto finito, secondo quantostabilito dai decreti ministeriali adottati ai sensi degli artt.5, lett. g), e 22 della L. 30.4.62, n. 283;c) i coadiuvanti tecnologici; per coadiuvante tecnologico siintende una sostanza che non viene consumata comeingrediente alimentare in sé, che è volontariamenteutilizzata nella trasformazione di materie prime, prodottialimentari o loro ingredienti, per rispettare un determinatoobiettivo tecnologico in fase di lavorazione o


ma sono utilizzati nello stesso modo e allo stesso scopodei supporti e sono utilizzati nelle dosi strettamentenecessarie;d) le sostanze che non sono additivi alimentari, ma sonoutilizzate nello stesso modo e allo stesso scopo deicoadiuvanti tecnologici e sono ancora presenti nelprodotto finito, anche se in forma modificata;e) l’acqua:i) quando è utilizzata, nel corso del processo difabbricazione, solo per consentire la ricostituzione di uningrediente utilizzato sotto forma concentrata odisidratata; oii) nel caso di un liquido di copertura che non ènormalmente consumato.Art. 21 Etichettatura di alcune sostanze o prodotti cheprovocano allergie o intolleranzeFatte salve le disposizioni adottate ai sensi dell’articolo44, paragrafo 2, le indicazioni di cui all’articolo 9,paragrafo 1, lettera c), sono conformi ai requisiti seg<strong>ue</strong>nti:a) figurano nell’elenco degli ingredienti conformementealle disposizioni stabilite all’articolo 18, paragrafo 1, conun riferimento chiaro alla denominazione della sostanza odel prodotto figurante nell’elenco dell’allegato II; nonchéb) la denominazione della sostanza o del prodottofigurante nell’allegato II è evidenziata attraverso un tipodi carattere chiaramente distinto dagli altri ingredientielencati, per esempio per dimensioni, stile o colore disfondo.In mancanza di un elenco degli ingredienti, le indicazionidi cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), includono iltermine «contiene» seguito dalla denominazione dellasostanza o del prodotto figurante nell’elenco dell’allegatoII.Quando più ingredienti o coadiuvanti tecnologici di unalimento provengono da un’unica sostanza o da un unicoprodotto figurante nell’elenco dell’allegato II, ciò èprecisato nell’etichettatura per ciascun ingrediente ocoadiuvante tecnologico in q<strong>ue</strong>stione.Nei casi in cui la denominazione dell’alimento fachiaramente riferimento alla sostanza o al prodotto inq<strong>ue</strong>stione, le indicazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1,lettera c), non sono richieste.trasformazione e che può dar luogo alla presenza, nonintenzionale ma tecnicamente inevitabile, di residui di talesostanza o di suoi derivati nel prodotto finito, a condizioneche q<strong>ue</strong>sti residui non costituiscano un rischio per la salutee non abbiano effetti tecnologici sul prodotto finito;d) le sostanze utilizzate, nelle dosi strettamente necessarie,come solventi o supporti per gli additivi e per gli aromi ele sostanze il cui uso è prescritto come rivelatore.d-bis) le sostanze che, pur non essendo additivi, sonoutilizzate secondo le stesse modalità e con le stesse finalitàdei coadiuvanti tecnologici e che rimangono presenti nelprodotto finito, anche se in forma modificata…L'indicazione dell'acqua non è richiesta:a) se l'acqua è utilizzata nel processo di fabbricazioneunicamente per consentire la ricostituzione nel suo statooriginale di un ingrediente utilizzato in forma concentratao disidratata;b) nel caso di liquido di copertura che non vienenormalmente consumato;109/92, art. 5 Designazione degli aromiGli ingredienti, elencati nell'All. 2, sez. III, o derivati daun ingrediente elencato in tale sezione, utilizzati nellafabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se informa modificata, devono essere indicati nell'elenco degliingredienti se non figurano nella denominazione di venditadel prodotto finito.Le sostanze derivate da ingredienti elencati nell'All. 2, sez.III, utilizzate nella fabbricazione di un prodotto alimentaree presenti anche se in forma modificata, devono figurare inetichetta col nome dell'ingrediente da cui derivano; dettadisposizione non si applica se la stessa sostanza figura giàcol proprio nome nella lista degli ingredienti del prodottofinito.Gli ingredienti elencati all'All. 2, sez. III, devono figurarenell'etichettatura anche delle bevande contenenti alcool inquantità superiore a 1,2 per cento in volume.L'indicazione dell'ingrediente o degli ingredienti o deiderivati di cui all'All. 2, sez. III, è preceduta dal termine"contiene", se detti ingredienti non figurano nelladenominazione di vendita o nell'elenco degli ingredienti.Il <strong>reg</strong>olamento impone <strong>reg</strong>ole grafiche destinate a porre in evidenza la presenza di allergeni.Art. 22 Indicazione quantitativa degli ingredientiL’indicazione della quantità di un ingrediente o di unacategoria di ingredienti utilizzati nella fabbricazione onelle preparazione di un alimento è richiesta quando taleingrediente o categoria di ingredienti:a) figura nella denominazione dell’alimento o ègeneralmente associato a tale denominazione dalconsumatore;b) è evidenziato nell’etichettatura mediante parole,immagini o una rappresentazione grafica; oc) è essenziale per caratterizzare un alimento edisting<strong>ue</strong>rlo dai prodotti con i quali potrebbe essereconfuso a causa della sua denominazione o del suoaspetto.109/92, art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziatoL'indicazione della quantità di un ingrediente o di unacategoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nellapreparazione di un prodotto alimentare, è obbligatoria, sericorre almeno uno dei seg<strong>ue</strong>nti casi:a) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti inq<strong>ue</strong>stione figuri nella denominazione di vendita o siageneralmente associato dal consumatore alladenominazione di vendita;b) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti siamesso in rilievo nell'etichettatura con parole, immagini orappresentazione grafica;c) qualora l'ingrediente o la categoria di ingredienti siaessenziale per caratterizzare un prodotto alimentare edisting<strong>ue</strong>rlo dai prodotti con i quali potrebbe essere


Art. 23 Quantità netta1. La quantità netta di un alimento è espressa utilizzando,a seconda dei casi, il litro, il centilitro, il millilitro, ilchilogrammo o il grammo:a) in unità di volume per i prodotti liquidi;b) in unità di massa per gli altri prodotti.Allegato IX Indicazione della quantità netta...2. Quando l’indicazione di un certo tipo di quantità (comead esempio la quantità nominale, la quantità minima o laquantità media) è prevista da disposizioni dell’Unione o,in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è laquantità netta nel senso del presente <strong>reg</strong>olamento.Articolo 24 Termine minimo di conservazione, data discadenza e data di congelamento1. Nel caso di alimenti molto deperibili dal punto di vistamicrobiologico che potrebbero pertanto costituire, dopoun breve periodo, un pericolo immediato per la saluteumana, il termine minimo di conservazione è sostituitodalla data di scadenza.Articolo 25 Condizioni di conservazione o d’uso1. Per gli alimenti che richiedono condizioni particolari diconservazione e/o d’uso, tali condizioni devono essereindicate.Articolo 26 Paese d’origine o luogo di provenienza2. L’indicazione del paese d’origine o del luogo diprovenienza è obbligatoria:a) nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possaindurre in errore il consumatore in merito al paesed’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, inparticolare se le informazioni che accompagnanol’alimento o contenute nell’etichetta nel loro insiemepotrebbero altrimenti far pensare che l’alimento abbia undifferente paese d’origine o luogo di provenienza;Articolo 27 Istruzioni per l’uso1. Le istruzioni per l’uso di un alimento sono indicate inmodo da consentire un uso adeguato dello stesso.Articolo 31 Calcolo3. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dicui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, si riferisconoall’alimento così com’è venduto.Se del caso, tali informazioni possono riguardarel’alimento dopo la preparazione, a condizione che lemodalità di preparazione siano descritte in modosufficientemente particola<strong>reg</strong>giato e le informazioniriguardino l’alimento pronto per il consumo.4. I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a secondadei casi, sulla base:a) dell’analisi dell’alimento effettuata dal fabbricante;b) del calcolo effettuato a partire dai valori medi noti oeffettivi relativi agli ingredienti utilizzati; oppurec) del calcolo effettuato a partire da dati generalmenteconfuso per la sua denominazione o il suo aspetto.109/92, art. 9 Quantità2. La quantità nominale di un preimballaggio è q<strong>ue</strong>lladefinita dall'art. 2 del D.L. 3.7.76, n. 451, convertito, conmodificazioni, dalla L. 19.8.76, n. 614, dall'art. 2 della L.25.10.78, n. 690, e dall'art. 2 del D.P.R. 26.5.80, n. 391.3. La quantità dei prodotti alimentari preconfezionati deveessere espressa in unità di volume per i prodotti liquidi edin unità di massa per gli altri prodotti, utilizzando per iprimi il litro (l o L), il centilitro (cl) o il millilitro (ml) eper gli altri il chilogrammo (kg) o il grammo (g), salvoderoghe stabilite da norme specifiche.109/92, art. 10-bis Data di scadenza1. Sui prodotti preconfezionati rapidamente deperibili dalpunto di vista microbiologico e che possono costituire,dopo breve tempo, un pericolo per la salute umana, iltermine minimo di conservazione è sostituito dalla data discadenza;109/92, art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodottipreconfezionati1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, iprodotti alimentari preconfezionati destinati alconsumatore devono riportare le seg<strong>ue</strong>nti indicazioni:…i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualorasia necessaria l'adozione di particolari accorgimenti infunzione della natura del prodotto;109/92, art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodottipreconfezionati1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, iprodotti alimentari preconfezionati destinati alconsumatore devono riportare le seg<strong>ue</strong>nti indicazioni:…m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cuil'omissione possa indurre in errore l'acquirente circal'origine o la provenienza del prodotto.109/92, art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodottipreconfezionati1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, iprodotti alimentari preconfezionati destinati alconsumatore devono riportare le seg<strong>ue</strong>nti indicazioni:…l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;77/93, art. 64. Le quantità riportate devono essere q<strong>ue</strong>lle presentinell'alimento al momento della vendita; detti valoripossono riferirsi anche all'alimento pronto per il consumoa condizione che vengano forniti sufficienti informazioni emodalità di preparazione9. I valori dichiarati sono valori medi rilevati in base:a) alle analisi dell'alimento effettuate dal produttore;b) al calcolo sui valori medi noti o effettivi degliingredienti impiegati;c) ai calcoli sui dati generalmente fissati e accettati.


stabiliti e accettati.Articolo 32 Espressione per 100 g o per 100 ml2. Il valore energetico e le quantità di sostanze nutritive dicui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5, sono espressi per100 g o per 100 ml.3. Le eventuali dichiarazioni relative alle vitamine o ai saliminerali, oltre alla forma di espressione di cui al paragrafo2, sono espresse per 100 g o per 100 ml quali percentualidelle assunzioni di riferimento fissate nell’allegato XIII,parte A, punto 1.Articolo 33 Espressione per porzione o per unità diconsumo1. Nei seg<strong>ue</strong>nti casi il valore energetico e le quantità disostanze nutritive di cui all’articolo 30, paragrafi da 1 a 5,possono essere espressi per porzione e/o per unità diconsumo, facilmente riconoscibile dal consumatore, acondizione che siano quantificate sull’etichetta la porzioneo l’unità utilizzate e sia indicato il numero di porzioni ounità contenute nell’imballaggio:Articolo 34 Presentazione2. Le indicazioni di cui all’articolo 30, paragrafi 1 e 2,sono presentate in formato tabulare, se lo spazio loconsente, con allineamento delle cifre. In mancanza dispazio, la dichiarazione è presentata in formato lineare.77/93, art. 62. I valori di cui al comma 1 devono essere riferiti a 100 go a 100 ml.5. I dati sulle vitamine e sui sali minerali devono inoltreessere espressi come percentuale della razione giornalieraraccomandata riportata nell'allegato riferite alle quantitàspecificate ai sensi dei commi 2 e 3.77/93, art. 63. I dati di cui al comma 2 possono essere espressi perrazione, se q<strong>ue</strong>sta è quantificata sull'etichetta, o perporzione, a condizione che sia indicato il numero diporzioni contenute nella confezione.77/93, art. 71. Le informazioni nutrizionali devono figurare suun'unica <strong>tabella</strong>, con le cifre incolonnate; qualora lo spazionon consenta l'incolonnamento le informazioni possonoessere disposte su una o più righe.L'articolo 49 del <strong>reg</strong>olamento prevede una modifica ai primi d<strong>ue</strong> commi dell'art. 7 del <strong>reg</strong>olamento (CE) n.1924/2006. Di seguito il raffronto tra il testo pre-esistente e q<strong>ue</strong>llo modificato:Testo pre-esistenteL'obbligo di fornire informazioni a norma della Dir.90/496/CEE quando è formulata un'indicazionenutrizionale, e le relative modalità, si applicano mutatismutandis allorché è formulata un'indicazione nutrizionalesulla salute, ad eccezione della pubblicità generica.Tuttavia, le informazioni da presentare sono costituitedalle informazioni del gruppo 2 [a) valore energetico, b)quantità di proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassisaturi, fibre alimentari e sodio. ] di cui all'art. 4, paragr. 1 dellaDir. 90/496/CEE.Inoltre, secondo i casi, la quantità della sostanza cui fariferimento un'indicazione nutrizionale o sulla salute chenon figura sull'etichettatura nutrizionale è indicata anchenello stesso campo visivo delle informazioni nutrizionalied è espressa a norma dell'art. 6 della Dir. 90/496/CEE.Testo modificatoL’etichettatura nutrizionale dei prodotti sui quali èformulata un’indicazione nutrizionale e/o sulla salute èobbligatoria, ad eccezione della pubblicità generica. Leinformazioni da fornire consistono in quanto specificatoall’articolo 30, paragrafo 1 [a) valore energetico; b) grassi,acidi grassi saturi, carboidrati, zuccheri, proteine e sale], del<strong>reg</strong>olamento (UE) n. 1<strong>16</strong>9/<strong>2011</strong> del Parlamento europeo edel Consiglio, del 25 ottobre <strong>2011</strong>, relativo alla fornituradi informazioni sui prodotti alimentari ai consumatori.Qualora sia formulata un’indicazione nutrizionale e/o sullasalute per una sostanza nutritiva di cui all’articolo 30,paragrafo 2, del <strong>reg</strong>olamento (UE) n. 1<strong>16</strong>9/<strong>2011</strong>, laquantità di detta sostanza nutritiva è dichiarata inconformità degli articoli da 31 a 34 di tale <strong>reg</strong>olamento.La quantità della sostanza cui fa riferimentoun’indicazione nutrizionale o sulla salute che non figuranell’etichettatura nutrizionale è indicata nello stessocampo visivo dell’etichettatura nutrizionale ed è espressa anorma degli articoli 31, 32 e 33 del <strong>reg</strong>olamento (UE) n.1<strong>16</strong>9/<strong>2011</strong>. Le unità di misura utilizzate per esprimere laquantità della sostanza sono appropriate alle singolesostanze interessate.L'articolo 50 del <strong>reg</strong>olamento prevede una modifica al paragrafo 3 dell'art. 7 del <strong>reg</strong>olamento (CE) n. 1925/2006. Diseguito il raffronto tra il testo pre-esistente e q<strong>ue</strong>llo modificato:Testo pre-esistente3. L'etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali sianostati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinatidal presente <strong>reg</strong>olamento è obbligatoria. Le informazionida fornire consistono in quanto specificato all'art. 4,paragr. 1, gruppo 2[a) valore energetico, b) quantità di proteine,carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari esodio. ], della Dir. 90/496/CEE e nelle quantità totali diTesto modificato3. L’etichettatura nutrizionale dei prodotti ai quali sianostati aggiunti vitamine e minerali e che sono disciplinatidal presente <strong>reg</strong>olamento è obbligatoria. Le informazionida fornire consistono in quanto specificato all’articolo 30,paragrafo 1[a) valore energetico; b) grassi, acidi grassi saturi,carboidrati, zuccheri, proteine e sale], del <strong>reg</strong>olamento (UE) n.1<strong>16</strong>9/<strong>2011</strong> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25


vitamine e minerali qualora essi siano aggiuntiall'alimento.ottobre <strong>2011</strong>, relativo alla fornitura di informazioni suiprodotti alimentari ai consumatori , e nelle quantità totalidi vitamine e minerali qualora essi siano aggiuntiall’alimento.Regolamento (UE) N. 1<strong>16</strong>9/<strong>2011</strong> Normativa nazionale *ALLEGATO I DEFINIZIONI SPECIFICHEdi cui all’articolo 2, paragrafo 41. Per «dichiarazione nutrizionale» o «etichettaturanutrizionale» s’intendono le informazioni che indicano:a) il valore energetico; oppureb) il valore energetico e una o più delle sostanze nutritiveseg<strong>ue</strong>nti soltanto:— grassi (saturi, monoinsaturi, polinsaturi),— carboidrati (zuccheri, polioli, amido),— sale,— fibre,— proteine,— vitamine o sali minerali elencati all’allegato XIII, parteA, punto 1, quando sono presenti in quantità significativeconformemente all’allegato XIII, parte A, punto 2;ALLEGATO I DEFINIZIONI SPECIFICHEdi cui all’articolo 2, paragrafo 42. «grassi»: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;3. «acidi grassi saturi»: gli acidi grassi che non presentanodoppi legami;4. «acidi grassi trans»: gli acidi grassi che presentanoalmeno un doppio legame non coniugato (vale a direinterrotto da almeno un gruppo metilene) tra atomi dicarbonio in configurazione trans;5. «acidi grassi monoinsaturi»: gli acidi grassi con doppiolegame cis;6. «acidi grassi polinsaturi»: gli acidi grassi con d<strong>ue</strong> o piùdoppi legami interrotti da gruppi metilenici cis-cis;7. «carboidrati»: qualsiasi carboidrato metabolizzatodall’uomo, compresi i polioli;8. «zuccheri»: tutti i monosaccaridi e i disaccaridi presentiin un alimento, esclusi i polioli;9. «polioli»: gli alcoli comprendenti più di d<strong>ue</strong> gruppiidrossili;10. «proteine»: il contenuto proteico calcolato con laseg<strong>ue</strong>nte formula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) ×6,25;11. «sale»: il contenuto equivalente di sale calcolatomediante la formula: sale = sodio × 2,5;<strong>12</strong>. «fibre»: i polimeri di carboidrati composti da tre o piùunità monomeriche, che non sono né digeriti né assorbitinel piccolo intestino umano e appartengono a una delleseg<strong>ue</strong>nti categorie:— polimeri di carboidrati commestibili naturalmentepresenti negli alimenti consumati,— polimeri di carboidrati commestibili ottenuti da materieprime alimentari mediante procedimenti fisici, enzimaticio chimici e che hanno un effetto fisiologico beneficodimostrato da dati scientifici generalmente accettati,— polimeri di carboidrati sintetici commestibili che hannoun effetto fisiologico benefico dimostrato da datiscientifici generalmente accettati;13. «valore medio»: il valore che rappresenta meglio laquantità di una sostanza nutritiva contenuta in un alimentodato e che tiene conto delle tolleranze dovute allevariazioni stagionali, alle abitudini di consumo e agli altrifattori che possono infl<strong>ue</strong>nzare il valore effettivo.77/93, art. 31. Si intende per:a) etichettatura nutrizionale: una dichiarazione riportatasulla etichetta e relativa al valore energetico ed ai seg<strong>ue</strong>ntinutrienti:1) le proteine;2) i carboidrati;3) i grassi;4) le fibre alimentari;5) il sodio;6) le vitamine e i sali minerali elencati nell'allegato epresenti in quantità significativa secondo quanto previstonell'allegato stesso;77/93, art. 3c) proteine: il contenuto proteico calcolato con la seg<strong>ue</strong>nteformula: proteine = azoto totale (Kjeldahl) x 6.25;d) carboidrati: qualsiasi carboidrato metabolizzatodall'uomo compresi i polialcoli;e) zuccheri: tutti i mono e disaccaridi presenti in unalimento esclusi i polialcoli;f) grassi: i lipidi totali, compresi i fosfolipidi;g) acidi grassi saturi: gli acidi grassi che non presentanodoppi legami;h) acidi grassi monoinsaturi: gli acidi grassi con un doppiolegame cis;i) acidi grassi polinsaturi: gli acidi grassi con doppi legamicis, interrotti da gruppi metilenici;i-bis) salatrim: sostituto dei grassi a contenuto caloricoridotto;l) fibra alimentare: sostanza commestibile di originevegetale che di norma non è idrolizzata dagli enzimisecreti dall'apparato digerente dell'uomo. La definizionedella sostanza e se necessario i metodi di analisi figuranonell'All. IIm) valore medio: il valore che rappresenta meglio laquantità di un nutriente contenuto in un dato alimentotenendo conto delle tolleranze dovute alle variazionistagionali, alle abitudini di consumo e agli altri fattori chepossono farne variare il valore effettivo, ivi comprese levariazioni che subisce il prodotto nel corso della sua vitacommerciale.


Nel <strong>reg</strong>olamento manca la definizione di “salatrim”, sebbene per q<strong>ue</strong>sta sostanza sia fornito il coefficiente diconversione. Presumibile dimenticanza, sino a prova contraria.ALLEGATO II SOSTANZE O PRODOTTI CHEPROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE1. Cereali contenenti glutine, cioè: grano, segale, orzo,avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati e prodottiderivati, tranne:a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosio (1 );b) maltodestrine a base di grano ( 1 );c) sciroppi di glucosio a base di orzo;d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillatialcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola.2. Crostacei e prodotti a base di crostacei.3. Uova e prodotti a base di uova.4. Pesce e prodotti a base di pesce, tranne:a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparatidi vitamine o carotenoidi;b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificantenella birra e nel vino.5. Arachidi e prodotti a base di arachidi.6. Soia e prodotti a base di soia, tranne:a) olio e grasso di soia raffinato ( 1 );b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfanaturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolosuccinato D-alfa naturale a base di soia;c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri abase di soia;d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di oliovegetale a base di soia.7. Latte e prodotti a base di latte (incluso lattosio), tranne:a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillatialcolici, incluso l’alcol etilico di origine agricola;b) lattitolo.8. Frutta a guscio, vale a dire: mandorle (Amygdaluscommunis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans<strong>reg</strong>ia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci dipecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci delBrasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),noci macadamia o noci del Q<strong>ue</strong>ensland (Macadamiaternifolia), e i loro prodotti, tranne per la frutta a guscioutilizzata per la fabbricazione di distillati alcolici, inclusol’alcol etilico di origine agricola.9. Sedano e prodotti a base di sedano.10. Senape e prodotti a base di senape.11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo.<strong>12</strong>. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superioria 10 mg/kg o 10 mg/litro in termini di SO 2 totale dacalcolarsi per i prodotti così come proposti pronti alconsumo o ricostituiti conformemente alle istruzioni deifabbricanti.13. Lupini e prodotti a base di lupini.14. Molluschi e prodotti a base di molluschi.( 1 ) E i prodotti derivati, nella misura in cui la trasformazioneche hanno subito non è suscettibile di elevare il livello diallergenicità valutato dall’Autorità per il prodotto di base da cuisono derivati.ALLEGATO III ALIMENTI LA CUIETICHETTATURA DEVE COMPRENDERE UNA OPIÙ INDICAZIONI COMPLEMENTARI109/92Sezione III ALLERGENI ALIMENTARI1. Cereali contenenti glutine (cioè grano, segale, orzo,avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e prodottiderivati, tranne:a) sciroppi di glucosio a base di grano, incluso destrosiononché prodotti derivati purché il processo subìto nonaumenti il livello di allergenicità valutato dall’EFSA per ilprodotto di base dal quale sono derivati;b) maltodestrine a base di grano, nonché prodotti derivatipurché il processo subìto non aumenti il livello diallergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dalquale sono derivati;c) sciroppi di glucosio a base d’orzo;d) cereali utilizzati per la fabbricazione di distillati o dialcol etilico di origine agricola per liquori ed altre bevandealcoliche.2. Crostacei e prodotti derivati.3. Uova e prodotti derivati.4. Pesce e prodotti derivati, tranne:a) gelatina di pesce utilizzata come supporto per preparatidi vitamine o carotenoidi;b) gelatina o colla di pesce utilizzata come chiarificantenella birra e nel vino.5. Arachidi e prodotti derivati.6. Soia e prodotti derivati, tranne:a) olio e grasso di soia raffinato, nonché prodotti derivatipurché il processo subìto non aumenti il livello diallergenicità valutato dall’EFSA per il prodotto di base dalquale sono derivati;b) tocoferoli misti naturali (E306), tocoferolo D-alfanaturale, tocoferolo acetato D-alfa naturale, tocoferolosuccinato D-alfa naturale a base di soia;c) oli vegetali derivati da fitosteroli e fitosteroli esteri abase di soia;d) estere di stanolo vegetale prodotto da steroli di oliovegetale a base di soia.7. Latte e prodotti derivati, incluso lattosio, tranne:a) siero di latte utilizzato per la fabbricazione di distillati odi alcol etilico di origine agricola per liquori ed altrebevande alcoliche;b) lattitolo.8. Frutta a guscio, cioè mandorle (Amygdalus communisL.), nocciole (Corylus avellana), noci comuni (Juglans<strong>reg</strong>ia), noci di anacardi (Anacardium occidentale), noci dipecan (Carya illinoiesis (Wangenh) K. Koch), noci delBrasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera),noci del Q<strong>ue</strong>ensland (Macadamia ternifolia) e prodottiderivati, tranne frutta a guscio utilizzata per lafabbricazione di distillati o di alcol etilico di origineagricola per liquori ed altre bevande alcoliche.9. Sedano e prodotti derivati.10. Senape e prodotti derivati.11. Semi di sesamo e prodotti derivati.<strong>12</strong>. Anidride solforosa e solfiti in concentrazioni superioria 10 mg/Kg o 10 mg/l espressi come SO 2 .13. Lupini e prodotti derivati.14. Molluschi e prodotti derivati.109/92Sezione II ULTERIORI INDICAZIONI DARIPORTARE NELLA ETICHETTATURA DEIPRODOTTI ALIMENTARI


TIPO O CATEGORIA DIALIMENTI1. Alimenti imballati in taluni gas1.1. Alimenti la cuiconservazione è stataprolungata mediante gasd’imballaggio autorizzati dal<strong>reg</strong>olamento (CE) n.1333/2008.2. Alimenti contenenti edulcoranti2.1. Alimenti contenenti uno opiù edulcoranti autorizzati dal<strong>reg</strong>olamento (CE) n. 1333/20082.2. Alimenti contenenti siauno o più zuccheri aggiunti, siauno o più edulcorantiautorizzati dal <strong>reg</strong>olamento(CE) n. 1333/2008.2.3. Alimenti contenentiaspartame/sale di aspartameacesulfameautorizzati dal<strong>reg</strong>olamento (CE) n.1333/2008.2.4. Alimenti contenenti più del10 % di polioli aggiuntiautorizzati dal <strong>reg</strong>olamento(CE) n. 1333/2008.INDICAZIONI«confezionato in atmosferaprotettiva».La denominazionedell’alimento è accompagnatadall’indicazione «conedulcorante/i».La denominazionedell’alimento è accompagnatadall’indicazione «conzucchero/i ed edulcorante/i».L’etichetta riporta la dicitura«contiene aspartame (una fontedi fenilalanina)» quandol’aspartame/sale di aspartameacesulfamefigura nell’elencodegli ingredienti soltantomediante riferimento al numeroE. L’etichetta riporta la dicitura«contiene una fonte difenilalanina» quandol’aspartame/sale di aspartameacesulfamefigura nell’elencodegli ingredienti nella suadenominazione specifica.«un consumo eccessivo puòavere effetti lassativi»3. Alimenti contenenti acido glicirrizico o il suo sale diammonio3.1. Dolciumi o bevandecontenenti acido glicirrizico o ilsuo sale di ammonio perl’aggiunta della/e sostanza/estessa/e o di liquirizia(Glycyrrhiza glabra) a unaconcentrazione pari o superiorea 100 mg/kg o 10 mg/litro.3.2. Dolciumi contenenti acidoglicirrizico o il suo sale diammonio per l’aggiunta della/esostanza/e stessa/e o diliquirizia (Glycyrrhiza glabra)a una concentrazione pari osuperiore a 4 g/kg.3.3. Bevande contenenti acidoglicirrizico o il suo sale diammonio a seguitodell’aggiunta della/e sostanza/estessa/e o di liquirizia(Glycyrrhiza glabra) a unaconcentrazione pari o superioreLa dicitura «contieneliquirizia» va aggiunta subitodopo l’elenco degli ingredienti,salvo nel caso in cui il termine«liquirizia» figuri giànell’elenco di ingredienti onella denominazionedell’alimento. In mancanza dielenco di ingredienti, la dicituradeve accompagnare ladenominazione dell’alimento.La dicitura «contiene liquirizia— evitare il consumo eccessivoin caso di ipertensione» deveessere aggiuntaimmediatamente dopo l’elencodegli ingredienti. In mancanzadi elenco di ingredienti, ladicitura deve accompagnare ladenominazione dell’alimento.La dicitura «contiene liquirizia— evitare il consumo eccessivoin caso di ipertensione» deveessere aggiuntaimmediatamente dopo l’elencodegli ingredienti. In mancanzadi elenco di ingredienti, laTIPO O CATEGORIA DIPRODOTTI ALIMENTARIa) Prodotti alimentari la cuidurata è stata prolungatamediante l'impiego di gas diimballaggio consentitib) Prodotti alimentari checontengono edulcorante/iconsentito/ic) Prodotti alimentari checontengono sia zucchero/iaggiunto/i sia uno o piùedulcoranti consentitid) Prodotti alimentaricontenenti aspartamee) Prodotti alimentari nei qualisono stati incorporati polioliper un tenore superiore al 10%f) Dolciumi o bevandecontenenti acido glicirrizico o ilsuo sale di ammonio in seguitoall'aggiunta delle sostanzestesse o di liquirizia(Glycyrrhiza glabra) a unaconcentrazione pari o superiorea 100 mg/kg o 10 mg/lg) Dolciumi contenenti acidoglicirrizico o il suo sale diammonio in seguitoall'aggiunta delle sostanzestesse o di liquirizia(Glycyrrhiza glabra) a unaconcentrazione pari o superiorea 4 g/kgh) Bevande contenenti acidoglicirrizico o il suo sale diammonio in seguitoall'aggiunta delle sostanzestesse o di liquirizia(Glycyrrhiza glabra) a unaconcentrazione pari o superioreINDICAZIONEOBBLIGATORIAconfezionato in atmosferaprotettivaCon edulcorante/iTale indicazione seg<strong>ue</strong> ladenominazione di vendita di cuiall'art. 4 del D. L.vo 27.1.92, n.109Con zucchero ed edulcorante/iTale indicazione seg<strong>ue</strong> ladenominazione di vendita di cuiall'art. 4 del D. L.vo 27.1.92, n.109Contiene una fonte difenilalaninaUn consumo eccessivo puòavere effetti lassativiLa dicitura "contiene liquirizia"va aggiunta subito dopol'elenco degli ingredienti, salvonel caso in cui il termine"liquirizia" figuri giànell'elenco di ingredienti o nelladenominazione di vendita delprodotto. In assenza dell'elencodi ingredienti, l'indicazioneseg<strong>ue</strong> la denominazione divendita del prodottoAll'elenco di ingredienti vaaggiunta la seg<strong>ue</strong>nteindicazione: "contiene liquirizia- evitare il consumo eccessivoin caso di ipertensione". Inassenza dell'elenco diingredienti, l'indicazione seg<strong>ue</strong>la denominazione di vendita delprodottoAll'elenco di ingredienti vaaggiunta la seg<strong>ue</strong>nteindicazione:"contiene liquirizia - evitare ilconsumo eccessivo in caso diipertensione". In assenzadell'elenco di ingredienti,


a 50 mg/l o 300 mg/l in caso dibevande contenenti più di 1,2% per volume di alcol ( 1 ).( 1 ) Il livello si applica ai prodotticosì come proposti pronti per ilconsumo o ricostituiticonformemente alle istruzioni deifabbricanti.dicitura deve accompagnare ladenominazione dell’alimento.4. Bevande con elevato tenore di caffeina o alimenti concaffeina aggiunta4.1. Bevande, ad eccezione diq<strong>ue</strong>lle a base di caffè, di tè o diestratto di caffè o di tè la cuidenominazione comprende iltermine «caffè» o «tè»: —destinate a essere consumatesenza modifiche e contenenticaffeina, quale che sia la fonte,in una proporzione superiore a150 mg/l, o — che sipresentano sotto formaconcentrata o essiccata e, dopola ricostituzione, contengonocaffeina, quale che sia la fonte,in una proporzione superiore a150 mg/l.4.2. Alimenti diversi dallebevande ai quali la caffeina èaggiunta a fini fisiologiciLa dicitura «elevato tenore dicaffeina. Non raccomandatoper i bambini e durante lagravidanza e l’allattamento»figura nello stesso campovisivo della denominazionedella bevanda seguita, traparentesi e a normadell’articolo 13, paragrafo 1,del presente <strong>reg</strong>olamento, da unriferimento al tenore di caffeinaespresso in mg per 100 ml.La dicitura «contiene caffeina.Non raccomandato per ibambini e durante lagravidanza» figura nello stessocampo visivo delladenominazione dell’alimentoseguita, tra parentesi e a normadell’articolo 13, paragrafo 1,del presente <strong>reg</strong>olamento, da unriferimento al tenore di caffeinaespresso in mg per 100 g/ml.Nel caso degli integratorialimentari, il tenore di caffeinaè espresso per porzione qualeraccomandato per il consumogiornaliero sull’etichettatura.a 50 mg/l o 300 mg/l in caso dibevande contenenti più di 1,2%per volume di alcool (1)(1) Tale livello si applica aiprodotti proposti pronti per ilconsumo o per la ricostituzioneconformemente alle istruzioni delproduttorel'indicazione seg<strong>ue</strong> ladenominazione di vendita delprodotto109/92, art. 7 Esenzione dall'indicazione degliingredienti3-ter. Nei prodotti che contengono più aromi tra i quali figuranoil chinino o la caffeina, l'indicazione può essere effettuata traparentesi, immediatamente dopo il termine "aromi", con ladicitura "incluso chinino" o "inclusa caffeina".3-quater. Quando una bevanda destinata al consumo tal quale oprevia ricostituzione del prodotto concentrato o disidratatocontiene caffeina, indipendentemente dalla fonte, in proporzionesuperiore a 150 mg/litro, la seg<strong>ue</strong>nte menzione deve figuraresull'etichetta, nello stesso campo visivo della denominazione divendita della bevanda: "Tenore elevato di caffeina". Talemenzione è seguita, tra parentesi e nel rispetto delle condizionistabilite al comma 4 dell'art. 14, dall'indicazione del tenore dicaffeina espresso in mg/100 ml.3-quinquies. Le disposizioni del comma 3-quater non siapplicano alle bevande a base di caffè, di tè, di estratto di caffè odi estratto di tè, la cui denominazione di vendita contenga iltermine "caffè" o "tè".ALLEGATO VI DENOMINAZIONE DEGLI 109/92, art. 4* Denominazione di venditaALIMENTI E INDICAZIONI SPECIFICHE CHE LA 3. La denominazione di vendita comporta una indicazioneACCOMPAGNANOrelativa allo stato fisico in cui si trova il prodottoPARTE A — INDICAZIONI OBBLIGATORIE CHE alimentare o al trattamento specifico da esso subito (adDEVONO ACCOMPAGNARE LA DENOMINAZIONE esempio: in polvere, concentrato, liofilizzato, surgelato,DELL’ALIMENTOaffumicato) se l'omissione di tale indicazione può creare1. La denominazione dell’alimento comprende o è confusione nell'acquirente.accompagnata da un’indicazione dello stato fisico nel 4. La menzione del trattamento mediante radiazioniquale si trova il prodotto o dello specifico trattamento che ionizzanti è in ogni caso obbligatoria e deve essereesso ha subito (ad esempio «in polvere», «ricongelato», realizzata con la dicitura "irradiato" ovvero "trattato con«liofilizzato», «surgelato», «concentrato», «affumicato»), radiazioni ionizzanti".nel caso in cui l’omissione di tale informazione potrebbeindurre in errore l’acquirente3. Gli alimenti trattati con radiazioni ionizzanti recano unadelle seg<strong>ue</strong>nti indicazioni:«irradiato» o «trattato con radiazioni ionizzanti» e altreindicazioni di cui alla direttiva 1999/2/CE del Parlamentoeuropeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa alravvicinamento delle legislazioni degli Stati membriconcernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati conradiazioni ionizzanti* Da notare che il <strong>reg</strong>olamento non comprende un elementi tipicamente “nazionale”:5. La conservazione dei prodotti dolciari alle basse temperature, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia diconservazione degli alimenti, non costituisce trattamento ai sensi del comma 3.ALLEGATO VII INDICAZIONE E DESIGNAZIONE


DEGLI INGREDIENTIParte A — DISPOSIZIONI PARTICOLARI RELATIVEALL’INDICAZIONE DEGLI INGREDIENTI INORDINE DECRESCENTE DI PESOCategoria di ingredienti Disposizione relativaall’indicazione con riferimentoal peso1. Acqua aggiunta e ingredientivolatili2. Ingredienti utilizzati sottoforma concentrata o disidratatae ricostituiti durante lafabbricazione3. Ingredienti utilizzati inalimenti concentrati odisidratati che sono destinati aessere ricostituiti mediantel’aggiunta di acqua4. Ortofrutticoli o funghinessuno dei quali predomina intermini di peso in modosignificativo e che sonoutilizzati in proporzionisuscettibili di variare, utilizzatiin una miscela come ingredientidi un alimento5. Miscele di spezie o piantearomatiche, nessuna delle qualipredomina in peso in modosignificativo6. Ingredienti che costituisconomeno del 2 % del prodottofinito7. Ingredienti, simili osostituibili tra di loro,suscettibili di essere utilizzatiSono indicati nell’elenco infunzione del loro peso nelprodotto finito. La quantitàd’acqua aggiunta comeingrediente in un alimento èdeterminata sottraendo dallaquantità totale del prodottofinito la quantità totale deglialtri ingredienti utilizzati.Q<strong>ue</strong>sta quantità può non esserepresa in considerazione se, intermini di peso, non supera il 5% del prodotto finito. Q<strong>ue</strong>staderoga non si applica allacarne, alle preparazioni a basedi carne, ai prodotti della pescanon trasformati e ai molluschibivalvi non trasformati.Possono essere indicatinell’elenco in ordine di pesocosì come sono stati <strong>reg</strong>istratiprima della concentrazione odella disidratazione.Possono essere indicatinell’elenco secondo l’ordinedelle proporzioni nel prodottoricostituito, purché l’elencodegli ingredienti siaaccompagnato da diciture quali«ingredienti del prodottoricostituito» o «ingredienti delprodotto pronto al consumo».Possono essere raggruppatinell’elenco degli ingredientisotto la designazione «frutta»,«ortaggi» o «funghi» seguitidalla dicitura «in proporzionevariabile», immediatamenteseguita dall’enumerazione deifrutti, degli ortaggi o dei funghipresenti. In q<strong>ue</strong>sto caso, lamiscela è indicata nell’elencodegli ingredienti,conformemente all’articolo 18,paragrafo1, sulla base del pesototale dei frutti, degli ortaggi odei funghi presenti.Possono essere enumeratesecondo un ordine diverso,purché l’elenco di taliingredienti sia accompagnatoda una dicitura come «inproporzione variabile».Possono essere elencati in unordine diverso dopo gli altriingredienti.Possono essere indicatinell’elenco degli ingredientimediante la dicitura «contiene109/92, art. 5 Ingredienti4. L'acqua aggiunta e gli altri ingredienti volatili sono indicatinell'elenco in funzione del loro peso nel prodotto finito. L'acquaaggiunta può non essere menzionata ove non superi, in peso, il 5per cento del prodotto finito.5. La quantità di acqua aggiunta come ingrediente in un prodottoalimentare è determinata sottraendo dalla quantità totale delprodotto finito la quantità degli altri ingredienti adoperati almomento della loro utilizzazione.109/92, art. 5 Ingredienti6. Nel caso di ingredienti utilizzati in forma concentrata odisidratata e ricostituiti al momento della fabbricazione,l'indicazione può avvenire nell'elenco in base al loro peso primadella concentrazione o della disidratazione con la denominazioneoriginaria.109/92, art. 5 Ingredienti7. Nel caso di prodotti concentrati o disidratati, da consumarsidopo essere stati ricostituiti, gli ingredienti possono essereelencati secondo l'ordine delle proporzioni del prodottoricostituito, purché la loro elencazione sia accompagnata da unaindicazione del tipo "ingredienti del prodotto ricostituito" ovvero"ingredienti del prodotto pronto per il consumo".109/92, art. 5 Ingredienti8. Tipi diversi di frutta, di ortaggi o di funghi, dei quali nessunoabbia una predominanza di peso rilevante, quando sono utilizzatiin miscuglio in proporzioni variabili come ingredienti di unprodotto alimentare, possono essere raggruppati nell'elenco degliingredienti sotto la denominazione generica di "frutta", "ortaggi"o "funghi" immediatamente seguita dalla menzione "inproporzione variabile" e dalla elencazione dei tipi di frutta, diortaggi o di funghi presenti. Il miscuglio è indicato, nell'elencodegli ingredienti, in funzione del peso globale della frutta, degliortaggi e dei funghi presenti.109/92, art. 5 Ingredienti9. Nel caso di miscuglio di spezie o di piante aromatiche in cuinessuna delle componenti abbia una predominanza di pesorilevante, gli ingredienti possono essere elencati in un altroordine, purché la loro elencazione sia accompagnata da unadicitura del tipo "in proporzione variabile".109/92, art. 5 Ingredienti10-bis. Gli ingredienti, che costituiscono meno del 2 per centonel prodotto finito, possono essere elencati in un ordinedifferente dopo gli altri ingredienti109/92, art. 5 Ingredienti10-ter. Gli ingredienti simili o sostituibili fra loro, suscettibili diessere utilizzati nella fabbricazione o nella preparazione di un


nella fabbricazione o nellapreparazione di un alimentosenza alterarne lacomposizione, la natura o ilvalore percepito, e nella misurain cui costituiscono meno del 2% del prodotto finito8. Oli raffinati di originevegetale9. Grassi raffinati di originevegetale… e/o …», nel caso in cuialmeno uno di non più di d<strong>ue</strong>ingredienti sia presente nelprodotto finito. Q<strong>ue</strong>stadisposizione non si applica agliadditivi alimentari o agliingredienti enumerati nelpresente allegato, parte C, néalle sostanze o ai prodotti cheprovocano allergie ointolleranze elencatinell’allegato II.Possono essere raggruppatinell’elenco degli ingredientisotto la designazione «olivegetali», immediatamenteseguita da un elenco diindicazioni dell’originevegetale specifica e,eventualmente, anche dalladicitura «in proporzionevariabile». Se raggruppati, glioli vegetali sono inclusinell’elenco degli ingredienti,conformemente all’articolo 18,paragrafo 1, sulla base del pesocomplessivo degli oli vegetalipresenti. L’espressione«totalmente o parzialmenteidrogenato», a seconda dei casi,deve accompagnarel’indicazione di un olioidrogenato.Possono essere raggruppatinell’elenco degli ingredientisotto la designazione «grassivegetali», immediatamenteseguita da un elenco diindicazioni dell’originespecifica vegetale edeventualmente anche dalladicitura «in proporzionevariabile». Se raggruppati, igrassi vegetali sono inclusinell’elenco degli ingredienti,conformemente all’articolo 18,paragrafo 1, sulla base del pesocomplessivo dei grassi vegetalipresenti. L’espressione«totalmente o parzialmenteidrogenato», a seconda dei casi,deve accompagnarel’indicazione di un grassoidrogenato.PARTE B — INGREDIENTI DESIGNATI CON LADENOMINAZIONE DI UNA CATEGORIAPIUTTOSTO CHE CON UNA DENOMINAZIONESPECIFICAFatto salvo l’articolo 21, gli ingredienti che appartengonoa una delle categorie di alimenti sottoelencate e che sonocomponenti di un altro alimento possono essere designaticon la denominazione di tale categoria invece che con ladenominazione specifica.prodotto alimentare senza alterarne la composizione, la natura oil valore percepito, purché costituiscano meno del 2 per cento delprodotto finito e non siano additivi o ingredienti elencati nell'All.2, sez. III, possono essere indicati nell'elenco degli ingredienticon la menzione "contiene ... e/o ...", se almeno uno dei d<strong>ue</strong>ingredienti sia presente nel prodotto finito.109/92, all. 1 CATEGORIE DI INGREDIENTI CHERIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UNALTRO PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALIL'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒSOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICOOli raffinati diversi dall'oliod'oliva"Olio", completata:- o dall'aggettivo qualificativo"vegetale" o "animale" aseconda dei casi ovverodall'indicazione dell'originespecifica vegetale od animale.L'aggettivo "idrogenato" deveaccompagnare la menzione diun olio idrogenatoGrassi raffinati "Grasso" o "materia grassa" ,completata dal qualificativo"vegetale" o "animale", aseconda dei casi ovvero dallaindicazione della originespecifica vegetale o animaleL'aggettivo "idrogenato" deveaccompagnare la menzione diun grasso idrogenato109/92, all. 1 CATEGORIE DI INGREDIENTI CHERIENTRANO NELLA COMPOSIZIONE DI UNALTRO PRODOTTO ALIMENTARE PER I QUALIL'INDICAZIONE DELLA CATEGORIA PUÒSOSTITUIRE QUELLA DEL NOME SPECIFICODefinizione della categoria di Designazione Definizione Designazione


alimento1. Oli raffinati di origineanimale2. Grassi raffinati di origineanimale3. Miscele di farine provenientida d<strong>ue</strong> o più specie di cereali4. Amidi e fecole naturali eamidi e fecole modificati pervia fisica o da enzimi5. Qualsiasi specie di pescequando il pesce costituisce uningrediente di un altroalimento, purché ladenominazione e lapresentazione non faccianoriferimento a una precisa speciedi pesce6. Qualsiasi specie diformaggio quando il formaggioo una miscela di formaggicostituisce un ingrediente di unaltro alimento, purché ladenominazione e lapresentazione di q<strong>ue</strong>st’ultimonon facciano riferimento a unaprecisa specie di formaggio7. Tutte le spezie che nonsuperino il 2 % in peso delprodotto8. Tutte le piante o parti dipiante aromatiche che nonsuperino il 2 % in peso delprodotto9. Qualsiasi preparazione digomma utilizzata nellafabbricazione della gommabase per le gomme damasticare10. Pangrattato di qualsiasiorigine11. Qualsiasi categoria disaccarosio<strong>12</strong>. Destrosio anidro emonoidrato13. Sciroppo di glucosio esciroppo di glucosio disidratato«Olio» accompagnatodall’aggettivo «animale»,oppure dall’indicazionedell’origine animale specifica.L’espressione «totalmente oparzialmente idrogenato», aseconda dei casi, deveaccompagnare l’indicazione diun olio idrogenato.«Grasso» o «materia grassa»,con l’aggiunta dell’aggettivo«animale», oppuredell’indicazione dell’origineanimale specifica.L’espressione «totalmente oparzialmente idrogenato», aseconda dei casi, deveaccompagnare l’indicazione diun grasso idrogenato.«Farine», seguitadall’enumerazione delle speciedi cereali da cui provengono, inordine decrescente di peso.«Amido(i)/fecola(e)»«Pesce(i)»«Formaggio(i)»«Spezia(e)» o «miscela dispezie»«Pianta(e) aromatica(che)» o«miscela di piante aromatiche»«Gomma base»«Pangrattato»Oli raffinati diversi dall'oliod'oliva"Olio", completata:- o dall'aggettivo qualificativo"vegetale" o "animale" aseconda dei casi ovverodall'indicazione dell'originespecifica vegetale od animale.L'aggettivo "idrogenato" deveaccompagnare la menzione diun olio idrogenato.Grassi raffinati "Grasso" o "materia grassa" ,completata dal qualificativo"vegetale" o "animale", aseconda dei casi ovvero dallaindicazione della originespecifica vegetale o animaleL'aggettivo "idrogenato" deveaccompagnare la menzione diun grasso idrogenatoMiscele di farine provenienti dad<strong>ue</strong> o più specie di cerealiAmidi e fecole naturali, amidi efecole modificati per via fisicao enzimaticaQualsiasi specie di pescequando il pesce costituisce uningrediente di un altro prodottoalimentare, purché ladenominazione e lapresentazione non faccianoriferimento ad una precisaspecie di pesceQualsiasi specie di formaggioquando il formaggio o misceladi formaggi costituisce uningrediente di un altro prodottoalimentare, purché ladenominazione e lapresentazione di q<strong>ue</strong>st'ultimonon facciano riferimento ad unaprecisa specie di formaggioTutte le spezie che nonsuperino il 2% in peso delprodottoTutte le piante o parti di piantearomatiche che non superino il2% in peso del prodottoQualsiasi preparazione digomma utilizzata nellafabbricazione della gommabase per le gomme damasticare"Farina" seguitadall'enumerazione delle speciedi cereali da cui provengono, inordine decrescente di peso"Amido (i)/fecola (e)""Pesce(i)""Formaggio(i)""Spezia(e) o miscela di spezie""Pianta (e) aromatica(e) omiscela di piante aromatiche""Gomma base"Pangrattato di qualsiasi origine «Pangrattato»«Zucchero» Qualsiasi categoria disaccarosio«Zucchero»«Destrosio» Destrosio anidro e monoidrato «Destrosio»«Sciroppo di glucosio»Sciroppo di glucosio e sciroppodi glucosio disidratato"Sciroppo di glucosio"


14. Tutte le proteine del latte(caseine, caseinati e proteinedel siero di latte) e loro miscele15. Burro di cacao di pressioneo di torsione o raffinato<strong>16</strong>. Tutti i tipi di vino di cuiall’allegato XI ter del<strong>reg</strong>olamento (CE) n. <strong>12</strong>34/2007del Consiglio17. I muscoli scheletrici [Ildiaframma e i masseteri fanno partedei muscoli scheletrici, mentre ilcuore, la lingua, i muscoli dellatesta (diversi dai masseteri), delcarpo, del tarso e della coda nesono esclusi] delle specie dimammiferi e di volatiliriconosciute idonee al consumoumano con i tessuti che vi sonocontenuti o vi aderiscono, per iquali il tenore totale di grassi etessuto connettivo non supera ivalori qui di seguito indicati equando la carne costituisce uningrediente di un altroalimento.«Proteine del latte»«Burro di cacao»«Vino»«carne(i) di …» e la(le)denominazione(i) (Perl’etichettatura in inglese, ladenominazione può esseresostituita dal nome genericodell’ingrediente per la specieanimale interessata) della(e)specie animale(i) da cuiproviene(provengono).Limiti massimi di grassi e tessuto connettivo per gli ingredientidesignati dal termine di «carne(i) di …».SpecieMammiferi (esclusi conigli e suini)e miscugli di specie conpredominanza di mammiferiSuiniTenore inmateriegrasse25 %30 %Rapportocollagene /proteine dellacarne (1)25 %25 %Tutte le proteine del latte( caseine, caseinati, proteine delsiero di latte) e loro misceleBurro di cacao di pressione, ditorsione o raffinatoTutti i tipi di vino quali definitinel Reg. 822/87/CE delConsiglioI muscoli scheletrici dellespecie di mammiferi e diuccelli riconosciute idonee alconsumo umano con i tessutiche vi sono contenuti o viaderiscono, per i quali il tenoretotale di grasso e di tessutoconnettivo non supera i valoridi seguito indicati e quando lacarne costituisce ingrediente diun altro prodotto alimentare6. Il diaframma ed i masseterifanno parte dei muscolischeletrici; ne sono esclusi ilcuore, la lingua, i muscoli dellatesta diversi dai masseteri, delcarpo, del tarso e della coda."Proteine del latte""Burro di cacao""Vino"Carne (i) seguita (e) dal nomedella (e) specie animale (i) dacui proviene (provengono) odal qualificativo relativo allaspecie1. I limiti massimi di grasso e di tessuto connettivo sono indicatinella <strong>tabella</strong> seg<strong>ue</strong>nte:Specie animaleMammiferi, esclusi conigli e suini,miscugli di specie conpredominanza di mammiferiSuiniGrasso(%)2530Tessutoconnettivo(%)Volatili e conigli 15 % 10 % Volatili e conigli 15 % 10 %(1) Il rapporto collagene/proteine della carne è espresso comepercentuale di collagene nelle proteine della carne. Il tenore di collageneè pari a otto volte il tenore di idrossiprolinaQuando q<strong>ue</strong>sti tenori limite sono superati e tutti gli altri criteridella definizione di «carne(i) di …» sono rispettati, il tenore in«carne(i) di …» deve essere adeguato al ribasso di conseg<strong>ue</strong>nzae l’elenco degli ingredienti deve menzionare, oltre al termine«carne(i) di …», la presenza di materie grasse e/o di tessutoconnettivo. I prodotti coperti dalla definizione di «carni separatemeccanicamente» sono esclusi dalla presente definizione.Parte C — INGREDIENTI DESIGNATI CON LADENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA SEGUITADALLA DENOMINAZIONE SPECIFICA O DALNUMERO EFatto salvo l’articolo 21, gli additivi e gli enzimialimentari diversi da q<strong>ue</strong>lli precisati all’articolo 20, letterab), che appartengono a una delle categorie elencate nellapresente parte sono designati obbligatoriamente mediantela denominazione di tale categoria seguita dalladenominazione specifica o eventualmente dal numero E.Nel caso di un ingrediente che appartiene a più categorie,viene indicata q<strong>ue</strong>lla corrispondente alla sua funzioneprincipale nel caso dell’alimento in q<strong>ue</strong>stione.3. Il tenore di tessuto connettivo si calcola facendo il rapporto fra i tenoridi collagene e di proteine di carne. Il tenore di collagene è pari ad 8 volteil tenore di idrossiprolina.2. Se tali limiti di grasso o di tessuto connettivo o di entrambisono superati e tutti gli altri criteri della definizione di carne sonorispettati, il tenore di "carne di" deve essere conseg<strong>ue</strong>ntementeridotto e la lista degli ingredienti deve contenere, oltre alladicitura "carne di", l'indicazione del grasso o del tessutoconnettivo o di entrambi. Il tessuto connettivo, qualora coincidecol nome specifico della parte anatomica che lo apporta, puòessere designato con tale nome.5. Le "carni meccanicamente separate" sono escluse dalladefinizione di "carne" di cui al comma 1 e devono esseredesignate come tali seguite dal nome della specie animale.109/92, Allegato 2INGREDIENTI OBBLIGATORIAMENTEDESIGNATI CON IL NOME DELLA CATEGORIASEGUITO DAL LORO NOME SPECIFICO O DALNUMERO CEAcidificanti Agenti schiumogeni * Acidificanti (manca)2525


Correttori di acidità Gelificanti Correttori di acidità GelificantiAgenti antiagglomeranti Agenti di rivestimento Antiagglomeranti Agenti di rivestimentoAgenti antischiumogeni Umidificanti Antischiumogeni UmidificantiAntiossidanti Amidi modificati (2) Antiossidanti Amidi modificati (1)Agenti di carica Conservanti Agenti di carica ConservantiColoranti Gas propulsore Coloranti Gas propulsoreEmulsionanti Agenti lievitanti Emulsionanti Agenti lievitantiSali di fusione (1) Seq<strong>ue</strong>stranti * Sali di fusione (2) (manca)Agenti di resistenza Stabilizzanti Agenti di resistenza StabilizzantiEsaltatori di sapidità Edulcoranti Esaltatori di sapidità EdulcorantiAgenti di trattamento dellafarinaAddensanti( 1 ) Soltanto per i formaggi fusi e i prodotti a base di formaggiofuso.( 2 ) L’indicazione di una denominazione specifica o di unnumero E non è richiesta.Agenti di trattamento dellafarinaAddensanti(1) Non è obbligatorio indicare il nome specifico e il numero CE(2) Soltanto per i formaggi fusi ed i prodotti a base di formaggiofusoVengono incluse d<strong>ue</strong> nuove categorie:Seq<strong>ue</strong>stranti: sono sostanze che formano complessi chimici con ioni metalliciAgenti schiumogeni: sono sostanze che rendono possibile l’ottenimento di una dispersione omogenea di una fasegassosa in un prodotto alimentare liquido o solido.PARTE D — DESIGNAZIONE DEGLI AROMINELL’ELENCO DEGLI INGREDIENTI1. Gli aromi sono designati con i termini:— «aroma(i)» oppure con una denominazione piùspecifica o una descrizione dell’aroma se il componentearomatizzante contiene gli aromi definiti all’articolo 3,paragrafo 2, lettere b), c), d), e), f), g) e h), del<strong>reg</strong>olamento (CE) n. 1334/2008,2. Il termine «naturale» per descrivere un aroma èutilizzato conformemente all’articolo <strong>16</strong> del <strong>reg</strong>olamento(CE) n. 1334/2008.3. La chinina e/o la caffeina che sono utilizzate comearomi nella fabbricazione o nella preparazione di unalimento sono designate nell’elenco degli ingredienti conla denominazione specifica, immediatamente dopo iltermine «aroma(i)».Parte E — DESIGNAZIONE DEGLI INGREDIENTICOMPOSTI1. Un ingrediente composto può figurare nell’elenco degliingredienti sotto la sua designazione, nella misura in cuiessa è prevista dalla <strong>reg</strong>olamentazione o fissata dall’uso,in rapporto al suo peso globale, e deve essereimmediatamente seguita dall’elenco dei suoi ingredienti.2. Fatto salvo l’articolo 21, l’elenco degli ingredientiprevisto per gli ingredienti composti non è obbligatorio:a) quando la composizione dell’ingrediente composto èdefinita nel quadro di disposizioni vigenti dell’Unione enella misura in cui l’ingrediente composto interviene permeno del 2 % nel prodotto finito; tuttavia, taledisposizione non si applica agli additivi alimentari, fattosalvo l’articolo 20, lettere da a) a d);b) per gli ingredienti composti che consistono in misceledi spezie e/o di piante aromatiche che costituiscono menodel 2 % del prodotto finito, ad eccezione degli additivialimentari, fatto salvo l’articolo 20, lettere da a) a d);oppurec) quando l’ingrediente composto è un alimento per ilquale l’elenco degli ingredienti non è richiesto dalledisposizioni dell’Unione.109/92, art.6 Designazione egli aromi1. Gli aromi sono designati con il termine di "aromi"oppure con una indicazione più specifica oppure con unadescrizione dell'aroma.2. Il termine "naturale" o qualsiasi altra espressione aventeun significato sensibilmente equivalente può essereutilizzato soltanto per gli aromi la cui parte aromatizzantecontenga esclusivamente sostanze aromatizzanti naturalie/o preparati aromatizzanti.In deroga a quanto previsto al comma 1, il chinino e lacaffeina, utilizzati come aromi nella fabbricazione o nellapreparazione dei prodotti alimentari, devono essereindicati nell'elenco degli ingredienti del prodottocomposto con la loro denominazione specifica,immediatamente dopo il termine "aroma".109/92, art. 5 Ingredienti11. Un ingrediente composto può figurare nell'elenco degliingredienti con la propria denominazione prevista danorme specifiche o consacrata dall'uso in funzione delpeso globale, purché sia immediatamente seguito dallaenumerazione dei propri componenti.<strong>12</strong>. La enumerazione di cui al comma 11 non èobbligatoria:a) se l'ingrediente composto, la cui composizione èspecificata dalla normativa comunitaria in vigore,rappresenta meno del 2 per cento del prodotto finito; dettadisposizione non si applica agli additivi, salvo quantodisposto all'art. 7, comma 1;b) se l'ingrediente composto, costituito da miscugli dispezie e/o erbe, rappresenta meno del 2 per cento delprodotto finito; detta disposizione non si applica agliadditivi, salvo quanto disposto all'art. 7, comma 1;c) se l'ingrediente composto è un prodotto per il quale lanormativa comunitaria non rende obbligatorio l'elencodegli ingredienti.ALLEGATO VIII INDICAZIONE QUANTITATIVA 109/92, art. 8 Ingrediente caratterizzante evidenziato


DEGLI INGREDIENTI1. L’indicazione quantitativa non è richiesta:a) per un ingrediente o una categoria di ingredienti:i) il cui peso netto sgocciolato è indicato conformementeall’allegato IX, punto 5;ii) la cui quantità deve già figurare sull’etichettatura invirtù delle disposizioni dell’Unione;iii) che è utilizzato in piccole quantità a fini diaromatizzazione; oppureiv) che, pur figurando nella denominazione dell’alimento,non è suscettibile di determinare la scelta del consumatorenel paese di commercializzazione, poiché la variazione diquantità non è essenziale per caratterizzare l’alimento otale da disting<strong>ue</strong>rlo da altri prodotti simili;b) quando disposizioni specifiche dell’Unionedeterminano in modo preciso la quantità degli ingredientio della categoria d’ingredienti senza prevedernel’indicazione sull’etichettatura; oppurec) nei casi di cui all’allegato VII, parte A, punti 4 e 5.2. L’articolo 22, paragrafo 1, lettere a) e b), non si applicanel caso:a) di ingredienti o di categorie di ingredienti recantil’indicazione «con edulcorante(i)» o «con zucchero(i) ededulcorante(i)» quando la denominazione dell’alimento èaccompagnata da tale indicazione conformementeall’allegato III; oppureb) di vitamine o di sali minerali aggiunti, quando talisostanze devono essere oggetto di una dichiarazionenutrizionale.3. L’indicazione della quantità di un ingrediente o di unacategoria di ingredienti:a) è espressa in percentuale e corrisponde alla quantitàdell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loroutilizzazione; eb) figura nella denominazione dell’alimento oimmediatamente accanto a tale denominazione, o nellalista degli ingredienti in rapporto con l’ingrediente o lacategoria di ingredienti in q<strong>ue</strong>stione.4. In deroga al punto 3:a) per gli alimenti che hanno subito una perdita di umiditàin seguito al trattamento termico o di altro tipo, la quantitàè indicata in percentuale corrispondente alla quantitàdell’ingrediente o degli ingredienti utilizzati, in relazionecol prodotto finito, tranne quando tale quantità o laquantità totale di tutti gli ingredienti menzionatisull’etichettatura supera il 100 %, nel qual caso la quantitàè indicata in funzione del peso dell’ingrediente o degliingredienti utilizzati per preparare 100 g di prodotto finito;b) la quantità degli ingredienti volatili è indicata infunzione della loro proporzione ponderale nel prodottofinito;c) la quantità degli ingredienti utilizzati sotto formaconcentrata o disidratata e ricostituiti durante lafabbricazione può essere indicata sulla base della loroproporzione ponderale così come <strong>reg</strong>istrata prima dellaloro concentrazione o disidratazione;d) quando si tratta di alimenti concentrati o disidratati daricostituirsi mediante l’aggiunta di acqua, la quantità degliingredienti può essere indicata sulla base della loroproporzione ponderale nel prodotto ricostituito.ALLEGATO IX INDICAZIONE DELLA QUANTITÀNETTA1. L’indicazione della quantità netta non è obbligatoria pergli alimenti:a) che sono soggetti a notevoli perdite del loro volume o2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:a) a un ingrediente o a una categoria di ingredienti:1) la cui quantità netta sgocciolata è indicata ai sensidell'art. 9, comma 7;2) la cui quantità deve già figurare nell'etichettatura aisensi delle disposizioni comunitarie;3) che è utilizzato in piccole dosi come aromatizzante;4) che, pur figurando nella denominazione di vendita, nonè tale da determinare la scelta del consumatore per il fattoche la variazione di quantità non è essenziale percaratterizzare il prodotto alimentare, ne è tale dadisting<strong>ue</strong>rlo da altri prodotti simili;b) quando disposizioni comunitarie stabiliscono conprecisione la quantità dell'ingrediente o della categoria diingredienti, senza l'obbligo dell'indicazione in etichetta;c) nei casi di cui all'art. 5, commi 8 e 9.c-bis) nei casi in cui le indicazioni "edulcorante/i o "conzucchero/i ed edulcorante accompagnano ladenominazione di vendita, ai sensi dell'All. 2, sez. II;c-ter) alle indicazioni relative all'aggiunta di vitamine e disali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono indicatenella etichettatura nutrizionale, ai sensi del D. L.vo<strong>16</strong>.2.93, n. 77;3. La quantità indicata, espressa in percentuale,corrisponde alla quantità dell'ingrediente o degliingredienti al momento della loro utilizzazione nellapreparazione del prodotto.4. L'indicazione di cui al comma 1 deve essere appostanella denominazione di vendita del prodotto alimentare oin prossimità di essa, oppure nell'elenco degli ingredientiaccanto all'ingrediente o alla categoria di ingredienti inq<strong>ue</strong>stione.5. Per i prodotti alimentari il cui tenore di acquadiminuisce a seguito di un trattamento termico o altro, laquantità indicata corrisponde alla quantità dell'ingredienteo degli ingredienti al momento della loro utilizzazionenella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito.Tale quantità è espressa in percentuale.5-bis. L'indicazione della percentuale è sostituitadall'indicazione del peso dell'ingrediente o degliingredienti usati per la preparazione di 100 grammi diprodotto finito, quando la quantità dell'ingrediente o laquantità totale di tutti gli ingredienti indicatanell'etichettatura superi il 100 per cento.5-ter. La quantità degli ingredienti volatili è indicata infunzione del loro peso nel prodotto finito.5-quater. La quantità degli ingredienti utilizzati in formaconcentrata o disidratata e ricostituiti al momento dellafabbricazione può essere indicata in funzione del loro pesoprima della concentrazione o della disidratazione.5-quinquies. Nel caso di alimenti concentrati o disidrataticui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti puòessere espressa in funzione del loro peso rispetto alprodotto ricostituito.109/92, art. 9 Quantità9. I prodotti soggetti a notevoli cali di massa o di volumedevono essere pesati alla presenza dell'acquirente ovveroriportare l'indicazione della quantità netta al momento incui sono esposti per la vendita ai consumatore.


della loro massa e che sono venduti al pezzo o pesatidavanti all’acquirente;b) la cui quantità netta è inferiore a 5 g o 5 ml; q<strong>ue</strong>stadisposizione non si applica tuttavia nel caso delle spezie edelle piante aromatiche; oppurec) che sono comunemente venduti al pezzo, a condizioneche il numero dei pezzi possa chiaramente essere visto efacilmente contato dall’esterno o, in caso contrario, chesia indicato nell’etichettatura.2. Quando l’indicazione di un certo tipo di quantità (comead esempio la quantità nominale, la quantità minima o laquantità media) è prevista da disposizioni dell’Unione o,in loro assenza, da disposizioni nazionali, tale quantità è laquantità netta nel senso del presente <strong>reg</strong>olamento.3. Quando un preimballaggio è costituito da d<strong>ue</strong> o piùpreimballaggi individuali contenenti la stessa quantitàdello stesso prodotto, l’indicazione della quantità netta èdata indicando la quantità netta contenuta in ciascunimballaggio individuale e il loro numero totale. Taliindicazioni non sono tuttavia obbligatorie quando ilnumero totale degli imballaggi individuali può esserechiaramente visto e facilmente contato dall’esterno equando almeno un’indicazione della quantità nettacontenuta in ciascun imballaggio individuale può esserechiaramente vista dall’esterno.4. Quando un preimballaggio è costituito da d<strong>ue</strong> o piùimballaggi individuali che non sono considerati comeunità di vendita, l’indicazione della quantità netta è fornitaindicando la quantità netta totale e il numero totale degliimballaggi individuali.5. Quando un alimento solido è presentato in un liquido dicopertura, viene indicato anche il peso netto sgocciolato diq<strong>ue</strong>sto alimento. Quando l’alimento è stato glassato, ilpeso netto indicato dell’alimento non include la glassa.Ai sensi del presente punto, per «liquido di copertura» siintendono i seg<strong>ue</strong>nti prodotti, eventualmente mescolati eanche quando si presentano congelati o surgelati, purché illiquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementiessenziali della preparazione in q<strong>ue</strong>stione e non siapertanto decisivo per l’acquisto: acqua, soluzioni acquosedi sali, salamoia, soluzioni acquose di acidi alimentari,aceto, soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose dialtre sostanze o materie edulcoranti, succhi di frutta oortaggi nei casi delle conserve di frutta o ortaggi.8. L'indicazione della quantità non è obbligatoria:*c) per i prodotti la cui quantità sia inferiore a 5 g o 5 ml,salvo per le spezie e le piante aromatiche.a) per i prodotti generalmente venduti a pezzo o a collo;qualora contenuti in un imballaggio globale, il numero deipezzi deve essere chiaramente visto dall'esterno efacilmente contato ovvero indicato sull'imballaggio stesso;2. La quantità nominale di un preimballaggio è q<strong>ue</strong>lladefinita dall'art. 2 del D.L. 3.7.76, n. 451, convertito, conmodificazioni, dalla L. 19.8.76, n. 614, dall'art. 2 della L.25.10.78, n. 690, e dall'art. 2 del D.P.R. 26.5.80, n. 391.4. Nel caso di imballaggio, costituito da d<strong>ue</strong> o piùpreimballaggi individuali contenenti la stessa quantitàdello stesso prodotto, l'indicazione della quantità è fornitamenzionando il numero totale dei preimballaggiindividuali e la quantità nominale di ciascuno di essi.5. Le indicazioni di cui al comma 4 non sono obbligatoriequando il numero totale dei preimballaggi individuali puòessere visto chiaramente e contato facilmente dall'esternoe la quantità contenuta in ciascun preimballaggioindividuale può essere chiaramente vista dall'esternoalmeno su uno di essi.6. Nel caso di imballaggi preconfezionati, costituiti da d<strong>ue</strong>o più preimballaggi individuali che non sono consideratiunità di vendita, l'indicazione della quantità è fornitamenzionando la quantità totale ed il numero totale deipreimballaggi individuali.*7. Se un prodotto alimentare solido è presentato immersoin un liquido di governo, deve essere indicata anche laquantità di prodotto sgocciolato; per liquido di governo siintendono i seg<strong>ue</strong>nti prodotti, eventualmente mescolatianche quando si presentano congelati o surgelati, purché illiquido sia soltanto accessorio rispetto agli elementiessenziali della preparazione alimentare e non sia,pertanto, decisivo per l'acquisto:a) acqua, soluzioni acquose di sale, salamoia;b) soluzioni acquose di acidi alimentari, aceto;c) soluzioni acquose di zuccheri, soluzioni acquose di altresostanze o materie edulcoranti;d) succhi di frutta e di ortaggi nel caso delle conserve difrutta e di ortaggi.* Da notare che il <strong>reg</strong>olamento non comprende d<strong>ue</strong> elementi tipicamente “nazionali”:(comma 6): per i prodotti da forno, quali fette biscottate, crakers, biscotti, prodotti lievitati monodose, e per i prodottia base di zucchero è sufficiente l'indicazione della quantità totale.(comma 8): b) per i prodotti dolciari la cui quantità non sia superiore a 30 g;ALLEGATO X TERMINE MINIMO DICONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATADI CONGELAMENTO1. Il termine minimo di conservazione è indicato comeseg<strong>ue</strong>:a) la data è preceduta dalle espressioni:— «da consumarsi preferibilmente entro il …» quando ladata comporta l’indicazione del giorno,— «da consumarsi preferibilmente entro fine …», neglialtri casi;b) le espressioni di cui alla lettera a) sono accompagnate:— dalla data stessa, oppure— dall’indicazione del punto in cui essa è indicatasull’etichettaOve necessario, tali indicazioni sono completate da unadescrizione delle modalità di conservazione che devonoessere garantite per il mantenimento del prodotto per il109/92, art. 10 Termine minimo di conservazione...esso va indicato con la dicitura "da consumarsipreferibilmente entro" quando la data contienel'indicazione del giorno o con la dicitura "da consumarsipreferibilmente entro la fine" negli altri casi, seguita dalladata oppure dalla indicazione del punto della confezione incui essa figura.4. Qualora sia necessario adottare, in funzione della naturadel prodotto, particolari accorgimenti per garantire laconservazione del prodotto stesso sino al termine di cui alcomma 1 ovvero nei casi in cui tali accorgimenti sianoespressamente richiesti da norme specifiche, le indicazionidi cui al comma 1 completano l'enunciazione dellecondizioni di conservazione.3. Il termine minimo di conservazione si componedell'indicazione in chiaro e nell'ordine, del giorno, delmese e dell'anno e può essere espresso:


periodo specificato;c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, ilgiorno, il mese ed eventualmente l’anno.Tuttavia, per gli alimenti:— conservabili per meno di tre mesi, è sufficientel’indicazione del giorno e del mese,— conservabili per più di tre mesi ma non oltre diciottomesi, è sufficiente l’indicazione del mese e dell’anno,— conservabili per più di diciotto mesi, è sufficientel’indicazione dell’anno;d) fatte salve le disposizioni dell’Unione che prescrivonoaltre indicazioni di data, l’indicazione del termine minimodi conservazione non è richiesta nei casi:— degli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che nonsono stati sbucciati o tagliati o che non hanno subitotrattamenti analoghi; q<strong>ue</strong>sta deroga non si applica ai semigerminali e prodotti analoghi quali i germogli dileguminose,— dei vini, vini liquorosi, vini spumanti, vini aromatizzatie prodotti simili ottenuti a base di frutta diversa dall’uva,nonché delle bevande del codice NC 2206 00 ottenute dauva o mosto di uva,— delle bevande con un contenuto di alcol pari osuperiore al 10 % in volume,— dei prodotti della panetteria e della pasticceria che, perloro natura, sono normalmente consumati entro leventiquattro ore successive alla fabbricazione,— degli aceti,— del sale da cucina,— degli zuccheri allo stato solido,— dei prodotti di confetteria consistenti quasi unicamentein zuccheri aromatizzati e/o colorati,— delle gomme da masticare e prodotti analoghi.ALLEGATO X TERMINE MINIMO DICONSERVAZIONE, DATA DI SCADENZA E DATADI CONGELAMENTO2. La data di scadenza è indicata nel modo seg<strong>ue</strong>nte:a) è preceduta dai termini «da consumare entro …»;b) l’espressione di cui alla lettera a) è seguita:— dalla data stessa, oppure— dall’indicazione del punto in cui essa è indicatasull’etichetta.Tali indicazioni sono seguite dalla descrizione dellecondizioni di conservazione da rispettare;c) la data comprende, nell’ordine e in forma chiara, ilgiorno, il mese ed eventualmente l’anno;ALLEGATO XII TITOLO ALCOLOMETRICOIl titolo alcolometrico volumico effettivo delle bevandecon contenuto alcolico superiore all’1,2 % in volume èindicato da una cifra con non più di un decimale. Essa èseguita dal simbolo «% vol.» e può essere preceduta daltermine «alcol» o dall’abbreviazione «alc.».Il titolo alcolometrico è determinato a 20 °C.Le tolleranze consentite, positive o negative, rispettoall’indicazione del titolo alcolometrico volumico edespresse in valori assoluti sono indicate conformementealla seg<strong>ue</strong>nte <strong>tabella</strong>. Esse si applicano fatte salve letolleranze risultanti dal metodo d’analisi utilizzato per ladeterminazione del titolo alcolometrico.Descrizione delle bevande1. Birre del codice NC 2203 00con contenuto alcolometricovolumico non superiore a 5,5Tolleranza positiva o negativaa) con l'indicazione del giorno e del mese per i prodottialimentari conservabili per meno di tre mesi;b) con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodottialimentari conservabili per più di tre mesi ma per meno didiciotto mesi;c) con la sola indicazione dell'anno per i prodottialimentari conservabili per più di diciotto mesi.5. L'indicazione del termine minimo di conservazione nonè richiesta per:a) gli ortofrutticoli freschi, comprese le patate, che nonsiano stati sbucciati o tagliati o che non abbiano subitotrattamenti analoghi; tale deroga non si applica ai semigerminali e prodotti analoghi quali i germogli dileguminose;b) i vini, i vini liquorosi, i vini spumanti, i vini frizzanti, ivini aromatizzati e le bevande ottenute da frutti diversidall'uva nonché delle bevande dei codici NC 2206 00 91,2206 00 93, 2206 00 99, ottenute da uva o mosto d'uva;c) le bevande con contenuto alcolico pari o superiore al10% in volume;d) le bevande analcoliche, i succhi ed i nettari di frutta,le bevande alcolizzate poste in recipienti individuali dicapacità superiore a 5 litri destinati alle collettività;e) i prodotti della panetteria e della pasticceria che, perloro natura, sono normalmente consumati entro le 24 oresuccessive alla fabbricazione;f) gli aceti;g) il sale da cucina;h) gli zuccheri allo stato solido;i) i prodotti di confetteria consistenti quasi unicamente inzuccheri e/o edulcoranti, aromi e coloranti quali caramellee pastigliaggi;l) le gomme da masticare e prodotti analoghi;m) i gelati monodose.109/92, art. 10-bis Data di scadenza...essa deve essere preceduta dalla dicitura "da consumarsientro" seguita dalla data stessa o dalla menzione del puntodella confezione in cui figura.2. La data di scadenza comprende, nell'ordine ed in formachiara, il giorno, il mese ed eventualmente l'anno ecomporta la enunciazione delle condizioni diconservazione, e, qualora prescritto, un riferimento allatemperatura in funzione della quale è stato determinato ilperiodo di validità.109/92, art. <strong>12</strong> Titolo alcolometrico1. Il titolo alcoolometrico volumico effettivo è il numerodi parti in volume di alcole puro alla temperatura di 20°Ccontenuta in 100 parti in volume del prodotto consideratoa q<strong>ue</strong>lla temperatura.2. Il titolo alcolometrico volumico è espresso dal simbolo"% vol", preceduto dal numero corrispondente che puòcomprendere solo un decimale; può essere preceduto daltermine "alcool" o dalla sua abbreviazione "alc.".3. Al titolo alcolometrico si applicano le seg<strong>ue</strong>ntitolleranze in più o in meno, espresse in valori assoluti:0,5 % vol. a) 0,5% vol per le birre con contenuto alcolometricovolumico non superiore a 5,5%, nonché per le bevande


% vol.; bevande non frizzantidel codice NC 2206 00 ottenutedall’uva;2. Birre con contenutoalcolometrico superiore a 5,5 %vol.; bevande frizzanti delcodice NC 2206 00 ottenutedall’uva, sidri, vini dirabarbaro, vini di frutta e altriprodotti fermentati simili,derivati da frutta diversadall’uva, eventualmentefrizzanti o spumanti; idromele;3. Bevande contenenti frutta oparte di piante in macerazione;4. Eventuali altre bevande concontenuto alcolico superioreall’1,2 % in volume.ALLEGATO XIII CONSUMI DI RIFERIMENTOPARTE A — CONSUMI DI RIFERIMENTOGIORNALIERI PER VITAMINE E SALI MINERALI(ADULTI)1. Vitamine e sali minerali che possono essere dichiarati erelativi valori nutritivi di riferimentodella NC 2206 00 93 e 2206 00 99 ricavate dall'uva;1 % vol. b) 1% vol per le birre con contenuto alcolometricovolumico superiore a 5,5%, per i sidri e le altre bevandefermentate ottenute da frutta diversa dall'uva nonché per lebevande della NC 2206 00 91 ricavate dall'uva e lebevande a base di miele fermentato;1,5 % vol. c) 1,5% vol per le bevande contenenti frutta o parti dipiante in macerazione;0,3 % vol. d) 0,3% vol per le bevande diverse da q<strong>ue</strong>lle indicate allelett. a), b) e c).77/93 ALLEGATO IVitamine e sali minerali che possono essere dichiarati erelative razioni giornaliere raccomandate (RDA)Vitamina A (μg) 800 Cloruro (mg) 800 Vitamina A (μg) 800 Cloruro (mg) 800Vitamina D (μg) 5 Calcio (mg) 800 Vitamina D (μg) 5 Calcio (mg) 800Vitamina E (mg) <strong>12</strong> Fosforo (mg) 700 Vitamina E (mg) <strong>12</strong> Fosforo (mg) 700Vitamina K (μg) 75 Magnesio (mg) 375 Vitamina K (μg) 75 Magnesio (mg) 375Vitamina C (mg) 80 Ferro (mg) 14 Vitamina C (mg) 80 Ferro (mg) 14Tiammina (mg) 1,1 Zinco (mg) 10 Tiammina (mg) 1,1 Zinco (mg) 10Riboflavina (mg) 1,4 Rame (mg) 1 Riboflavina (mg) 1,4 Rame (mg) 1Niacina (mg) <strong>16</strong> Manganese (mg) 2 Niacina (mg) <strong>16</strong> Manganese (mg) 2Vitamina B6 (mg) 1,4 Fluoro (mg) 3,5 Vitamina B6 (mg) 1,4 Fluoruro (mg) 3,5Acido folico (μg) 200 Selenio (μg) 55 Folacina (μg) 200 Selenio (μg) 55Vitamina B<strong>12</strong> (μg) 2,5 Cromo (μg) 40 Vitamina B<strong>12</strong> (μg) 2,5 Cromo (μg) 40Biotina (μg) 50 Molibdeno (μg) 50 Biotina (μg) 50 Molibdeno (μg) 50Acido pantotenico (mg) 6 Iodio (μg) 150 Acido pantotenico (mg) 6 Iodio (μg) 150Potassio (mg) 2000 Potassio (mg) 2000Di norma, per decidere cosa costituisce una quantitàsignificativa dovrebbero essere presi in considerazione iseg<strong>ue</strong>nti valori:— 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati alpunto 1 per 100 g o 100 ml nel caso di prodotti diversidalle bevande,— il 7,5 % dei valori nutritivi di riferimento specificati alpunto 1 per 100 ml nel caso delle bevande, oppure— il 15 % dei valori nutritivi di riferimento specificati alpunto 1 per porzione se l’imballaggio contiene una solaporzione.ALLEGATO XIV COEFFICIENTI DICONVERSIONECOEFFICIENTI DI CONVERSIONE PER ILCALCOLO DELL’ENERGIAPer la dichiarazione il valore energetico deve esserecalcolato usando i seg<strong>ue</strong>nti coefficienti di conversione:- carboidrati (ad esclusione deipolioli- polioli 10 kJ/g – 2,4 kcal/gDi norma, per decidere se una quantità é significativa super ogni 100 g o 100 ml o per ogni confezione, e q<strong>ue</strong>stacontiene un'unica porzione, si prende come riferimento il15% della dose raccomandata nel presente allegato.77/93, art. 5Il valore energetico è calcolato usando i seg<strong>ue</strong>nticoefficienti di conversione:17 kJ/g – 4 kcal/g a) carboidrati, ad esclusione dei polialcoli 4 kcal/g-17kJ/g;b) polialcoli 2,4 kcal/g - 10 kJ/g;


- proteine 17 kJ/g – 4 kcal/g- grassi 37 kJ/g – 9 kcal/g- salatrim 25 kJ/g – 6 kcal/g- alcol (etanolo) 29 kJ/g – 7 kcal/g- acidi organici 13 kJ/g – 3 kcal/g- fibre 8 kJ/g – 2 kcal/g- eritritolo 0 kJ/g – 0 kcal/gALLEGATO XV ESPRESSIONE EPRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONENUTRIZIONALELe unità di misura da usare nella dichiarazionenutrizionale per l’energia [kilojoule (kJ) e kilocalorie(kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) emicrogrammi (μg)] e l’ordine si presentazione, se delcaso, sono i seg<strong>ue</strong>nti:energiagrassidi cui:- acidi grassi saturi g- acidi grassi monoinsaturi g- acidi grassi polinsaturi gcarboidratidi cui:- zuccheri g- polioli g- amido gfibreproteinesalevitamine e sali mineralikJ/kcalgggggle unità indicate nell'allegatoXIII, parte A, punto 1c) proteine 4 kcal/g - 17 kJ/g;d) grassi 9 kcal/g - 37 kJ/g;e) alcool (etanolo) 7 kcal/g - 29 kJ/g;f) acidi organici 3 kcal/g - 13 kJ/g.g) salatrim 6 kcal/g-25kJ/gh) fibre alimentari 2 kcal/g - 8kJ/gi) eritritolo 0 kcal/g - 0 kJg77/93, art. 42. L'etichettatura nutrizionale comporta l'elencazione,nell'ordine, delle indicazioni relative al valore energetico ealla quantità di proteine, di carboidrati e di grassi oppureq<strong>ue</strong>lla del valore energetico e della quantità di proteine, dicarboidrati, di zuccheri, di grassi, di acidi saturi, di fibrealimentari e di sodio.77/93, art. 61. Il valore energetico ed il tenore dei nutrienti o i lorocomponenti devono essere espressi numericamente. Leunità di misura da usare sono le seg<strong>ue</strong>nti:a) valore energetico, kcal e kJ;b) proteine, grammi (g);c) carboidrati, grammi (g);d) grassi, eccettuato il colesterolo, grammi (g);e) fibre alimentari, grammi (g);f) sodio, grammi (g);g) colesterolo, milligrammi (mg)h) vitamine e sali minerali, le unità di misura specificatenell'allegato7. Nel caso in cui vengano dichiarati gli zuccheri, gli alcolio l'amido, la relativa indicazione deve seguireimmediatamente la dichiarazione del tenore di carboidratiche seg<strong>ue</strong>:a) carboidrati g,di cui:1) zuccheri g;2) polialcoli g;3) amido g.8. L'indicazione della quantità, del tipo di acidi grassi edella quantità di colesterolo deve seguire immediatamentela dichiarazione della quantità di grassi totali come seg<strong>ue</strong>:a) grassi g,di cui:1) saturi g;2) monoinsaturi g;3) polinsaturi g;4) colesterolo mg.Per quanto riguarda il colesterolo, esiste comunq<strong>ue</strong> la possibilità di menzionarlo nella dichiarazione nutrizionale,qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 7 del del <strong>reg</strong>olamento (CE) n. 1924/2006 (cfr. art. 49 del <strong>reg</strong>olamento)Normativa nazionale:Decreto legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernentil'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentariDecreto legislativo n. 77 del <strong>16</strong> febbraio 1993 Attuazione della direttiva 90/496/CEE relativa all'etichettaturanutrizionale dei prodotti alimentari

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!