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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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Quasi sempre l’interesse della famiglia coincide con i <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>viduali dei suoi membri, ma se noinegassimo che la norma <strong>costituzionale</strong> ha voluto dare rilevanza anche al valore <strong>di</strong> un interesse (non“autonomo”, bensì) “comune” della famiglia, consentendo, in taluni casi, un bilanciamento tra i <strong>di</strong>rittiin<strong>di</strong>viduali dei componenti della famiglia, forse rischieremmo <strong>di</strong> dubitare della legittimità <strong>costituzionale</strong><strong>di</strong> molte <strong>di</strong>sposizioni del co<strong>di</strong>ce civile che impongono ai quei <strong>di</strong>ritti limitazioni funzionali almantenimento della famiglia 35 (si pensi, ad esempio, alle <strong>di</strong>sposizioni, in materia successoria, cheimpongono la quota della legittima, ma anche all’obbligo <strong>di</strong> mantenimento del coniugeeconomicamente più debole in caso <strong>di</strong> <strong>di</strong>vorzio, che assicura che, in costanza <strong>di</strong> <strong>matrimonio</strong>, i coniugicompiano scelte in funzione dell’interesse comune della famiglia, e non solo in vista dell’interessein<strong>di</strong>viduale), nonché delle <strong>di</strong>sposizioni contenute nel co<strong>di</strong>ce penale che puniscono la violazione degliobblighi <strong>di</strong> assistenza familiare 36 . Ovviamente si tratta <strong>di</strong> un bilanciamento assai delicato, che non devesacrificare il principio <strong>di</strong> uguaglianza tra i membri della famiglia, nel senso che la limitazioneeventualmente imposta deve quantomeno toccare tutti i componenti della famiglia in maniera eguale(ma sul principio <strong>di</strong> uguaglianza tra i coniugi nella famiglia, cfr. infra §§ 6 e 7).Questa lettura che, pur dando rilievo alla soggettività in<strong>di</strong>viduale che si sviluppa anche attraversol’assunzione del vincolo familiare, non annulla il ruolo proprio della famiglia come società, comecollettività, sembra accolta anche dalla giurisprudenza <strong>costituzionale</strong>.In questa prospettiva, la Corte <strong>costituzionale</strong>, da una parte, ha affermato che proprio dall’art. 2 cost.,«conformemente a quello che è stato definito il principio personalistico che essa proclama, risulta che ilvalore delle “formazioni sociali”, tra le quali eminentemente la famiglia, è nel fine ad esse assegnato, <strong>di</strong>permettere e anzi promuovere lo svolgimento della personalità degli esseri umani» (v. sentenza n. 494del 2002). Dall’altra, in tutte le decisioni in cui è stata chiamata ad estendere ai conviventi <strong>di</strong>sposizionidestinate a regolare i rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, ha sottolineato che il caratterespecifico della famiglia sta proprio nella qualità del rapporto coniugale, che non si risolve nellaprevalenza del <strong>di</strong>ritto in<strong>di</strong>viduale. Essa ha, infatti, notato che, «fermi in ogni caso i doveri e i <strong>di</strong>ritti chene derivano verso i figli e i terzi», nella convivenza bisogna tenere conto e rispettare il maggior spazioriconosciuto «alla soggettività in<strong>di</strong>viduale dei conviventi», mentre, nel rapporto <strong>di</strong> coniugio, bisognadare «maggior rilievo alle esigenze obiettive della famiglia come tale, cioè come stabile istituzionesovrain<strong>di</strong>viduale» (sentenza n. 8 del 1996, rel. Zagrebelsky). Oppure, si ricor<strong>di</strong> la motivazione delladecisione avente ad oggetto l’art. 649 c.p., che esclude la punibilità dei reati contro il patrimoniocommessi nei confronti del coniuge e <strong>di</strong> altri parenti conviventi: se si muovesse da una prospettiva chetenesse conto solo dei <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>viduali, la <strong>di</strong>sposizione <strong>di</strong>fficilmente sfuggirebbe a censure <strong>di</strong>costituzionalità, mentre la Corte <strong>costituzionale</strong> (nel negare l’estensione della norma ai conviventi more35 Sempre C. Esposito, op. cit., 137, osserva che «lo specifico riconoscimento della sussistenza o della possibilità <strong>di</strong> permanenzadei <strong>di</strong>ritti familiari era più che opportuno, necessario in un testo <strong>costituzionale</strong> proclamante numerose libertà dei singoli, che inprincipio sarebbero inconciliabili con i <strong>di</strong>ritti e i poteri assorbenti della famiglia».36Si veda, in particolare, l’art. 570 cp. (Violazione degli obblighi <strong>di</strong> assistenza familiare), che, tra l’altro, fu oggetto <strong>di</strong> unaquestione <strong>di</strong> legittimità <strong>costituzionale</strong>. Il giu<strong>di</strong>ce a quo dubitava della compatibilità con l’art. 29 cost. del primo comma della<strong>di</strong>sposizione, nella parte in cui stabilisce la perseguibilità d’ufficio del reato. Nella motivazione dell’or<strong>di</strong>nanza si affermava chel’art. 29 «ha inteso superare la strumentalizzazione della famiglia, quale comunità collegata al perseguimento degli interessi <strong>di</strong>regime, ed accettare, invece, come principio fondamentale, quello dell’autonomia familiare come realtà immanente nella società,alla quale l’or<strong>di</strong>namento dello Stato è, per alcuni versi, con<strong>di</strong>zionato» e che dal riconoscimento della famiglia così configurata sideduce «che l’intervento dello Stato nell’ambito dei rapporti familiari non può operare altro che in funzione <strong>di</strong> limiteall’esplicazione <strong>di</strong> tale autonomia, e soltanto in quanto i fini che il nucleo persegue risultino contrastanti con gli interessi delloStato. In particolare, i limiti che gli organi pubblici possono porre all’autonomia della famiglia sono soltanto quelli che siricavano dallo stesso art. 29, cioè il rispetto del principio <strong>di</strong> eguaglianza dei coniugi e dell’altro dell’unità familiare». La Corte,con la sentenza n. 46 del 1970, <strong>di</strong>chiarò la questione non fondata. Premesso che «è da escludere che gli interventi autoritativi inor<strong>di</strong>ne alla sua gestione siano consentiti solo ai fini <strong>di</strong> assicurare l’unità del nucleo familiare», osservò che la decisione è rimessaalla <strong>di</strong>screzionalità legislativa.8

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