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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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legittima”. Questa interpretazione degli artt. 2 e 29 cost. pone l’accento sulla priorità dell’in<strong>di</strong>viduo intutte le formazioni sociali - <strong>di</strong> cui la famiglia non sarebbe che una species - che sarebbero luoghi datutelare solo in quanto se<strong>di</strong> in cui si sviluppa la personalità in<strong>di</strong>viduale 31 . Secondo la visionein<strong>di</strong>vidualista, poi, la famiglia si costituisce e si caratterizza solo secondo quanto stabilito dalla leggeumana.Il pregio <strong>di</strong> questa lettura è sicuramente quello <strong>di</strong> escludere l’esistenza <strong>di</strong> una soggettività della famiglia,“altra” rispetto ai suoi componenti, costruita in base ad una concezione etica o religiosa, il <strong>di</strong>fetto èforse quello <strong>di</strong> mettere in secondo piano l’aspetto solidaristico che indefettibilmente connota il vincolofamiliare, ossia che la famiglia come “società” (così, del resto, la qualifica la stessa Costituzione) siconnota per l’esistenza <strong>di</strong> un interesse comune della famiglia a cui concorrono tutti i suoi componenti.Bisogna, infatti, considerare che non sempre essere parte <strong>di</strong> una famiglia comporta dei “privilegi”, nonsolo per ciò che concerne le relazioni con soggetti “terzi” rispetto alla famiglia 32 , ma soprattutto neirapporti reciproci tra i componenti della famiglia.Con riferimento a quest’ultimo profilo, e senza affatto legittimare interventi normativi volti ad imporreforme <strong>di</strong> coesione e <strong>di</strong> stabilità dei rapporti familiari <strong>di</strong> carattere autoritativo, pare infatti <strong>di</strong>fficilenegare che la famiglia, ben più <strong>di</strong> altre formazioni sociali, si connota per l’esistenza <strong>di</strong> obblighireciproci finalizzati alla costruzione e al mantenimento <strong>di</strong> un interesse comune, che finiscono peridentificare le relazioni familiari, e che possono anche comprimere il <strong>di</strong>ritto in<strong>di</strong>viduale. Oltre alle<strong>di</strong>sposizioni co<strong>di</strong>cistiche che formalizzano l’esistenza <strong>di</strong> obblighi reciproci alla fedeltà, all’assistenzamorale e materiale, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione (così nell’art. 143cc.), esistono molte norme che presuppongono questa “qualità” della relazione familiare e che sonostate salvate dalla Corte <strong>costituzionale</strong> proprio ricorrendo al principio <strong>di</strong> solidarietà: si ricor<strong>di</strong>no lasentenza n. 75 del 1991, che ha salvato la <strong>di</strong>sposizione che, ai fini della determinazione del red<strong>di</strong>tomassimo per il <strong>di</strong>ritto alla pensione sociale, <strong>di</strong>spone che il red<strong>di</strong>to dell’interessato sia cumulato conquello del coniuge, nei limiti <strong>di</strong> un equo e ragionevole punto <strong>di</strong> equilibrio tra la solidarietà collettiva equella del coniuge; o la sentenza n. 644 del 1988, con cui è stata <strong>di</strong>chiarata infondata la questione <strong>di</strong>legittimità <strong>costituzionale</strong> avente ad oggetto la <strong>di</strong>sposizione che, per la determinazione dell’assegno <strong>di</strong>invali<strong>di</strong>tà, impone <strong>di</strong> considerare anche i red<strong>di</strong>ti del coniuge.Nulla a che vedere, dunque, con una concezione della famiglia capace <strong>di</strong> “prevalere” sui <strong>di</strong>rittiin<strong>di</strong>viduali dei suoi componenti, né, tanto meno dei terzi - come la Corte ha affermato nella sentenzan. 494 del 2002 33 -, ma solo rilevare che i <strong>di</strong>ritti dei componenti della famiglia talvolta incontrano deilimiti derivanti dal fatto che i titolari <strong>di</strong> quei <strong>di</strong>ritti fanno parte <strong>di</strong> una formazione sociale sovrain<strong>di</strong>vidualeche essi stessi hanno volontariamente costruito, e da cui derivano obblighi nell’interesse“comune” della famiglia 34 .31Cfr. M. Pedrazza Gorlero – L. Franco, La deriva concettuale della famiglia e del <strong>matrimonio</strong>. Note costituzionali, in Dirittopubblico 1-2/2010, 273.32 Basti pensare alle <strong>di</strong>sposizioni legislative in tema <strong>di</strong> incompatibilità familiari, <strong>di</strong> cui si occupa, in questo volume, F. Bailo, Leincompatibilità familiari nel <strong>di</strong>ritto pubblico.Per alcune considerazioni “<strong>di</strong> costume”, si legga, invece, l’articolo <strong>di</strong> A. Polito, La colpa <strong>di</strong> essere sposati. Troppi ostacoli al<strong>matrimonio</strong>, pubblicato su Corriere della Sera, 10 marzo 2013.33Si tratta della decisione con cui è stata <strong>di</strong>chiarata l’incostituzionalità del <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> ottenere <strong>di</strong>chiarazioni giu<strong>di</strong>ziali <strong>di</strong> paternitàe maternità per i figli nati da rapporti incestuosi.34Cfr. C. Esposito, op. cit., 137, per il quale «la formula “La Repubblica riconosce i <strong>di</strong>ritti della famiglia” non è inesatta, perquanto non fosse nelle intenzioni <strong>di</strong> trasformare la famiglia, la società familiare, in persona giuri<strong>di</strong>ca», e che «Situazioni attive opassive nella famiglia, se pure spettano ai singoli, tuttavia sono attribuite ai singoli nella specifica qualità <strong>di</strong> membri dellafamiglia, e per la loro particolare posizione entro tale ente; sono situazioni sociali dei singoli e non <strong>di</strong>ritti in<strong>di</strong>viduali <strong>di</strong>competenza degli in<strong>di</strong>vidui come incarnazione della famiglia e non nella loro separata esistenza».7

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