11.07.2015 Views

Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

E nel determinare questa evoluzione certamente avranno un peso sia la pressione delle organizzazionisovranazionali 175 , sia l’influenzata esercitata dalla circolazione dei modelli giuri<strong>di</strong>ci, intesa comeimpatto del <strong>di</strong>ritto comparato 176 e delle decisioni della Corti sovranazionali sulla formazione dellacultura giuri<strong>di</strong>ca. Basti pensare alla risonanza che ha avuto la sentenza Schalk e Kopf c. Austria concui i giu<strong>di</strong>ci, all’unanimità, superando la precedente decisione Sheffield c. Regno Unito del 30 luglio1998, hanno stabilito che l’art. 12 della Cedu, nonostante si riferisca a persone <strong>di</strong> sesso <strong>di</strong>verso, debbaessere inteso, analogamente all’art. 12 della Carta dei <strong>di</strong>ritti, come inclusivo del <strong>matrimonio</strong> trapersone dello stesso sesso. Tra l’altro, in queste stesse decisioni che toccano la sfera politica, religiosa osociale assume un’importanza decisiva l’esistenza, o meno, <strong>di</strong> un consenso europeo, quale circostanzacapace <strong>di</strong> aumentare o restringere il margine <strong>di</strong> apprezzamento degli Stati 177 .Va, comunque, riba<strong>di</strong>to (già § 11) che la decisione della Corte <strong>costituzionale</strong> n. 138 del 2010, pur nonprecludendo al legislatore l’introduzione del <strong>matrimonio</strong> omosessuale, invita a non adottare solo laprospettiva del <strong>di</strong>ritto in<strong>di</strong>viduale e del <strong>di</strong>ritto anti<strong>di</strong>scriminatorio, bensì obbliga a ragionare, prima,dell’evoluzione della concezione della famiglia legittima 178 , che ancora caratterizza il tessuto sociale nelnostro Paese. Ciò significa tentare <strong>di</strong> coniugare una concezione dei <strong>di</strong>ritti in cui il limite degli stessi èl’eguale <strong>di</strong>ritto altrui 179 , e non un or<strong>di</strong>ne “giusto” precostituito 180 , con la definizione dell’identità dellafamiglia fondata sul <strong>matrimonio</strong>, inteso non come un “contenitore vuoto”, bensì come l’istituto capace,dando forma pubblica, stabilità e certezza ad un rapporto affettivo (anche tra omosessuali), <strong>di</strong> costruireuna società sovrain<strong>di</strong>viduale, in cui i <strong>di</strong>ritti dei componenti uti singoli si bilanciano attraversol’assunzione <strong>di</strong> doveri <strong>di</strong> solidarietà reciproca in vista <strong>di</strong> un interesse comune della famiglia.175 Cfr. risoluzione del Parlamento europeo dell’8 febbraio 1994 sulla parità dei <strong>di</strong>ritti degli omosessuali e delle lesbiche nellaComunità europea, con cui si esortano gli Stati a “porre fine agli ostacoli frapposti al <strong>matrimonio</strong> omosessuale”, i cui contenutisono stati ripresi nelle risoluzioni del 16 marzo 2000 e del 4 settembre 2003.176Ad oggi otto Stati aderenti alla Cedu hanno introdotto il <strong>matrimonio</strong> omosessuale (Belgio, 2005; Islanda, 2010; Norvegia,2009; Paesi Bassi, 2001; Portogallo, 2010; Spagna, 2005; Svezia, 2009; Francia, 2013) e, ad oggi, in nessun caso l’istituto è stato<strong>di</strong>chiarato non conforme a Costituzione, anche in quei Paesi in cui i testi costituzionali (ad es. in Spagna) attribuiscono il <strong>di</strong>rittoal <strong>matrimonio</strong> all’uomo e alla donna.177 Cfr. sul punto, con riferimento a questa decisione, E. Crivelli – D. Kretzmer, op. cit., 64. Sul margine <strong>di</strong> apprezzamentoquando siano in <strong>di</strong>scussione casi che toccano la “morale”, cfr. P. Tanzarella, Il margine <strong>di</strong> apprezzamento, in M. Cartabia (acura <strong>di</strong>), I <strong>di</strong>ritti in azione. Universalità e pluralismo dei <strong>di</strong>ritti fondamentali nelle Corti europee, Bologna, 2007, 170.178 Che l’ostacolo, nell’or<strong>di</strong>namento <strong>costituzionale</strong> italiano, non sia rappresentato tanto dagli artt. 2 e 3 cost., bensìdall’interpretazione dell’art. 29 cost. è stato sottolineato anche da A. Saitta, Il <strong>matrimonio</strong> delle coppie dello stesso sesso allaConsulta o dei limiti dell’interpretazione <strong>costituzionale</strong> evolutiva, in La «società naturale» e i suoi nemici, cit., 327 ss.179 Nel senso che – come ben sottolinea il Tribunale <strong>costituzionale</strong> spagnolo nella già citata sentenza n. 198 del 6 novembre2012, al § 11 – l’accesso all’istituto matrimoniale non pregiu<strong>di</strong>ca l’analogo <strong>di</strong>ritto già precedentemente concesso alle coppieeterosessuali.180Per questo si rinvia a quanto già detto retro, al § 9, ma si ricorda anche quanto scritto da G. Zagrebelsky, Contro l’etica dellaverità, cit., 68, secondo il quale «La democrazia non presuppone affatto quel relativismo etico che il magistero della Chiesagiustamente condanna. Essa, al contrario, si alimenta <strong>di</strong> convinzioni etiche e ideali che cercano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ffondersi e <strong>di</strong> affermarsi finoa <strong>di</strong>ventare forza costitutiva della società. Ciò presuppone però il libero confronto e questo, a sua volta, la libera e <strong>di</strong>rettapartecipazione <strong>di</strong> coloro che vi portano le proprie convinzioni, quale che ne siano la fonte e il fondamento, laico o religioso».37

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!