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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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Ciò significa che introdurre questa soluzione <strong>di</strong> compromesso, da una parte, non pone al riparo dallecritiche <strong>di</strong> chi ritenga tale istituto comunque lesivo dell’identità della famiglia legittima eterossessuale,dall’altra, non riesce a dare una risposta piena e sod<strong>di</strong>sfacente alla pretesa <strong>di</strong> non <strong>di</strong>scriminazione daparte degli omosessuali, per i quali l’accesso al <strong>matrimonio</strong> ha un profondo significato simbolico 161 .Il vero nodo – almeno per ciò che concerne la definizione del <strong>modello</strong> <strong>costituzionale</strong> <strong>di</strong> famiglia e<strong>matrimonio</strong> – resta, dunque, ancora quello relativo alla possibilità <strong>di</strong> introdurre con legge il<strong>matrimonio</strong> omosessuale.Si è visto che la Corte <strong>costituzionale</strong> ha escluso <strong>di</strong> poterlo fare in via giu<strong>di</strong>ziaria. Siamo certi che laporta sia chiusa anche per il legislatore?Secondo parte della dottrina, la sentenza n. 138 del 2010 avrebbe definitivamente impe<strong>di</strong>to che, aCostituzione invariata, il legislatore italiano possa estendere il <strong>matrimonio</strong> agli omosessuali 162 . Aderirea questa lettura significa ammettere che la Corte ha costituzionalizzato una tra<strong>di</strong>zione, in modo – peraltro - assai pericoloso per il riconoscimento e la tutela dei <strong>di</strong>ritti fondamentali ed in particolare dei“<strong>di</strong>ritti nuovi” 163 .E’ stato però sostenuto anche l’opposto, ossia che quando la Corte <strong>costituzionale</strong> ha affermato che «sideve escludere […] che l’aspirazione a tale riconoscimento […] possa essere realizzata soltantoattraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al <strong>matrimonio</strong>», essa avrebbe lasciato apertetutte le possibilità al legislatore, escludendo solo che il <strong>matrimonio</strong> possa essere introdotto in viaermeneutica 164 .In realtà, è <strong>di</strong>fficile negare che la Corte <strong>costituzionale</strong> abbia voluto affermare che il <strong>matrimonio</strong> siconnota anche per il para<strong>di</strong>gma eterosessuale.Avrebbe potuto fare come il Tribunale <strong>costituzionale</strong> portoghese, la cui I sez., nella sentenza n. 359 del9 luglio 2009, si limitò a rigettare il ricorso perché la Costituzione non “impone” l’estensione del<strong>matrimonio</strong> agli omosessuali, trattandosi <strong>di</strong> una scelta che compete al legislatore, oppure come ilConseil Constitutionnel, secondo cui «la <strong>di</strong>versità della situazione delle coppie omosessuali rispetto aquella delle coppie composte da un uomo e una donna può giustificare una <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> trattamentonell’ambito della <strong>di</strong>sciplina del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia» e, comunque, spetta al legislatore decidere separificare le coppie omosessuali a quelle eterosessuali 165 : tali giu<strong>di</strong>ci costituzionali, successivamente,hanno coerentemente rigettato le censure <strong>di</strong> costituzionalità aventi ad oggetto le <strong>di</strong>sposizioni con cui èstato introdotto il <strong>matrimonio</strong> omosessuale 166 .161 Per mezzo dello status matrimoniale si richiede infatti il riconoscimento <strong>di</strong> uno dei profili più significativi dell’identitàpersonale: così M. Pedrazza Gorlero – L. Franco, op. cit., 277.162In questo senso, A. Pugiotto, Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010. Il monopolio eterosessuale del <strong>matrimonio</strong>, inScritti in onore <strong>di</strong> Franco Modugno, Napoli 2001, III, 2697; I. Massa Pinto – C. Tripo<strong>di</strong>na, op. cit. (per le quali il legislatore ècostretto ad arrendersi poiché la Corte avrebbe considerato il para<strong>di</strong>gma eterosessuale un dato storico ra<strong>di</strong>cato hic et nunc nellasocietà e come tale un dato positivo giuri<strong>di</strong>camente vincolante); F. Dal Canto, op. ult. cit., 19-20; P. Bianchi, La Corte chiude leporte al <strong>matrimonio</strong> tra persone dello stesso sesso, in Giur. it. 2010, 537; F. Calzaretti, Coppie <strong>di</strong> persone dello stesso sesso: qualiprospettive? (31 maggio 2010), in www.forum<strong>costituzionale</strong>.it.Già prima della sentenza, nel senso che sarebbe necessario procedere ad una revisione <strong>costituzionale</strong>, cfr. A. Morrone, Art. 2, inCo<strong>di</strong>ce della famiglia, a cura <strong>di</strong> M. Sesta, vol. I, Milano 2009.163 Così R. Romboli, Il <strong>di</strong>ritto “consentito” al <strong>matrimonio</strong>, 7; Id., Il <strong>matrimonio</strong> tra persone dello stesso sesso, 638, e M.D’Amico, op. ult. cit., 87.164 Così B. Pezzini, Il <strong>matrimonio</strong> same sex si potrà fare. La qualificazione della <strong>di</strong>screzionalità del legislatore nella sent. n. 138del 2010 della Corte <strong>costituzionale</strong>, in Giur. cost. 2010, 2719 ss.; A. Melani, Il <strong>matrimonio</strong> omosessuale dopo la pronuncia dellaCorte <strong>costituzionale</strong>: la questione resta aperta, in www.forum<strong>costituzionale</strong>.it, 12.165 Considérant n. 9 della decisione 2010-92 QPC del 28 gennaio 2011.166 In Portogallo, già nell’anno successivo, il legislatore è intervenuto consentendo l’accesso al <strong>matrimonio</strong> anche alle personedello stesso sesso (sulla vicenda, coeva alla pronuncia della Corte <strong>costituzionale</strong> italiana, cfr. E. Crivelli, Il <strong>matrimonio</strong>omosessuale e la ripartizione <strong>di</strong> competenze tra legislatore e organo <strong>di</strong> giustizia <strong>costituzionale</strong>: spunti da una recente decisionedel Tribunale <strong>costituzionale</strong> portoghese, (2 luglio 2010), in Rivista Aic). Nuovamente sollecitato a pronunciarsi sul tema, in un35

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