11.07.2015 Views

Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

l’unione civile o il <strong>matrimonio</strong> contratto all’estero tra omosessuali (per esempio, per ottenere ilricongiungimento con il partner sposato all’estero 147 ), determinando una <strong>di</strong>scriminazione “a rovescio”.Infine, l’assenza <strong>di</strong> una qualsiasi forma <strong>di</strong> regolazione della relazione affettiva omosessuale puòcostituire valido motivo <strong>di</strong> ricorso alla Corte europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo sotto il profilo dellaviolazione degli artt. 8 e 14 della Cedu 148 . Con la già citata sentenza Shalk e Koptf c. Austria, la Corteeuropea, oltre a pronunciarsi in merito alla presunta violazione dell’art. 12 Cedu, ha riconosciutoespressamente che la convivenza tra due persone dello stesso sesso rientra nella nozione <strong>di</strong> “vitafamiliare” e non solo in quella <strong>di</strong> “vita privata” 149 . Nel <strong>di</strong>chiarare la non violazione dell’art. 8 incombinato <strong>di</strong>sposto con l’art. 14 della Cedu determinante è stata la circostanza che, nelle more delgiu<strong>di</strong>zio, l’Austria avesse approvato il Registred Partnership Act. L’assenza, nel nostro or<strong>di</strong>namento, <strong>di</strong>una qualsiasi regolazione della convivenze omosessuali pare dunque costituire valido motivo perricorrere a Strasburgo 150 .Resta comunque da chiarire se la tutela generale invocata anche dalla Corte <strong>costituzionale</strong> potrebbe<strong>di</strong>rsi sod<strong>di</strong>sfatta dall’introduzione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina delle convivenze <strong>di</strong> fatto eterosessuali estesa ancheagli omosessuali (che sarebbe la soluzione “più leggera”) – muovendosi così al <strong>di</strong> fuori della nozione<strong>costituzionale</strong> <strong>di</strong> famiglia e <strong>matrimonio</strong> - ovvero sia (anche) necessaria una <strong>di</strong>sciplina ad hoc chericonosca il valore della “coppia” omosessuale.Questa seconda soluzione potrebbe sembrare la naturale conseguenza del monito contenuto nellasentenza n. 138 del 2010, che risulta ben più forte dei rinvii alla <strong>di</strong>screzionalità legislativa che la Corte<strong>costituzionale</strong> ha fatto nelle decisioni sulle convivenze more uxorio (v. retro § 5) 151 e, inoltre,consentirebbe <strong>di</strong> mantenere <strong>di</strong>stinta la con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> chi non vuole sposarsi, dove, dando maggiorespazio alla soggettività in<strong>di</strong>viduale, la regolazione deve riguardare i componenti uti singoli, dallacon<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> chi non può sposarsi, ma vuole che sia riconosciuta la formazione <strong>di</strong> una “coppia” 152 .In questa seconda ipotesi, si aprono, però, due ulteriori scenari.Il primo consiste nell’adozione della soluzione tedesca 153 , dove si è preso a <strong>modello</strong> il <strong>matrimonio</strong>(eterosessuale), escludendo alcuni istituti (oltre all’adozione), per costruire una tutela solo per la coppiaomosessuale.Questa soluzione ha il vantaggio <strong>di</strong> non mettere in <strong>di</strong>scussione la nozione “tra<strong>di</strong>zionale” <strong>di</strong> famigliafondata sul <strong>matrimonio</strong>, a cui la nostra Costituzione (retro § 4) e quella tedesca (v. art. 6 GG 154 )attribuiscono uno status privilegiato 155 .147 Si veda la decisione del Tribunale <strong>di</strong> Reggio Emilia, sez. I, del 13 febbraio 2012, in merito alla possibilità <strong>di</strong> riconoscere il<strong>matrimonio</strong> contratto all’estero ai fini del ricongiungimento. Sulla vicenda, cfr. S. Ninatti, op. cit., 60.148Come suggerito da R. Romboli, op. ult. cit., 13.149Cfr. E. Crivelli, La tutela dell’orientamento sessuale nella giurisprudenza interna ed europea, Napoli 2011, 106 ss., la qualericorda come tale esito fosse stato già implicitamente riconosciuto nella sentenza della Corte Edu Kozak c. Polonia del 2 marzo2010.150 Pare utile segnalare che ad oggi pendono almeno tre ricorsi <strong>di</strong> fronte alla Corte europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo proposti dacoppie omosessuali (assistite dagli Avv. M. D’Amico, M. Clara, C. Ragni, C. Pitea), in cui si lamenta anche la lesione dellapropria “vita familiare” rispetto ad un or<strong>di</strong>namento, il nostro, che non consente il <strong>matrimonio</strong> omosessuale (ricorso n.36030/2011, depositato il 10 giugno 2011, Felicetti e altri c. Italia), che non riconosce la trascrizione del <strong>matrimonio</strong> conclusoall’estero tra due citta<strong>di</strong>ni italiani dello stesso sesso (ricorso n. 26413/12, Orlan<strong>di</strong> e altri c. Italia, presentato il 20 aprile 2012); chenon consente la trascrizione del <strong>matrimonio</strong> concluso all’estero da un citta<strong>di</strong>no italiano e da un citta<strong>di</strong>no extracomunitario dellostesso sesso (ricorso n. 26742/2012, Isita e Bray c. Italia, presentato il 20 aprile 2012).151E, infatti, ha suscitato le critiche <strong>di</strong> chi ha sottolineato come la Corte abbia <strong>di</strong>feso il nomen <strong>matrimonio</strong>, ma non la sostanzadell’istituto: cfr. V. Ton<strong>di</strong> della Mura, La sentenza che ha <strong>di</strong>feso la parola “<strong>matrimonio</strong>” (19 aprile 2010), inwww.ilsussi<strong>di</strong>ario.net152Cfr. R. Romboli, La sentenza 138/2010 della Corte <strong>costituzionale</strong>, cit., 5153Cfr. E. Bertolini, La tutela della famiglia nell’or<strong>di</strong>namento tedesco, in DPCE 2010, 579; F. Saitto, «Particolare tutela» del<strong>matrimonio</strong>, principio <strong>di</strong> uguaglianza e garanzia <strong>di</strong> istituto: le unioni civili davanti al Tribunale <strong>costituzionale</strong> tedesco, in Ianus4/2011, 109 ss.33

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!