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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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In realtà, l’argomento originalista risulta piuttosto debole, e non solo perché la Corte aveva esor<strong>di</strong>toprecisando che «i concetti <strong>di</strong> famiglia e <strong>matrimonio</strong> non si possono ritenere “cristallizzati” conriferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in vigore».Essa, infatti, afferma che, «come risulta dai citati lavori preparatori, la questione delle unioniomosessuali rimase del tutto estranea al <strong>di</strong>battito svoltosi in sede <strong>di</strong> Assemblea, benché la con<strong>di</strong>zioneomosessuale non fosse certo sconosciuta». Ma tale osservazione avrebbe potuto condurre anche ad esitiopposti 135 , ossia a sostenere che l’in<strong>di</strong>fferenza <strong>di</strong>mostrata dai costituenti consente al legislatore <strong>di</strong>decidere se ammettere il <strong>matrimonio</strong> omosessuale e che, fino a quel momento, il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>matrimonio</strong>omosessuale non è in<strong>costituzionale</strong> 136 .La Corte, allora, nell’evidente intento <strong>di</strong> porre un freno all’introduzione del <strong>matrimonio</strong> omosessuale,cerca <strong>di</strong> ricostruire la volontà originaria dei costituenti, che pure sul punto non si erano pronunciati,“scivolando” nel problema dell’interpretazione della Costituzione rispetto alla legislazione or<strong>di</strong>nariavigente al momento della scrittura della Carta <strong>costituzionale</strong> 137 , ossia utilizzando l’argomentostoricista 138 . Com’è noto, vi è chi ritiene che tale criterio consenta <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare nel testo <strong>costituzionale</strong>quantomeno una delimitazione dell’area dei significati possibili 139 e chi, all’opposto, sostiene che essoimpe<strong>di</strong>sca lo sviluppo dell’or<strong>di</strong>namento, delimitando la portata prescrittiva della Costituzione 140 . Qui laCorte aderisce alla prima delle due posizioni, affermando che i costituenti facevano certamenteriferimento alla <strong>di</strong>sciplina dell’istituto come <strong>di</strong>sciplinato dal co<strong>di</strong>ce civile del 1942 e che quella<strong>di</strong>sciplina limita ancora oggi l’ambito interpretativo della <strong>di</strong>sposizione <strong>costituzionale</strong>. Essa cerca <strong>di</strong>riempire il significato dell’art. 29 cost. attraverso la legge or<strong>di</strong>naria allora esistente per legare la norma<strong>costituzionale</strong> al significato “tra<strong>di</strong>zionale” <strong>di</strong> <strong>matrimonio</strong>: nella motivazione emergeinequivocabilmente che la Corte considera il para<strong>di</strong>gma eterosessuale del <strong>matrimonio</strong> come un datostorico-sociale. La conseguenza ultima <strong>di</strong> questo percorso è che l’interpretazione dell’art. 29 cost. vienein<strong>di</strong>viduata nel significato “tra<strong>di</strong>zionale” <strong>di</strong> <strong>matrimonio</strong> fatto proprio dal co<strong>di</strong>ce civile del 1942.134Mentre è stato <strong>di</strong>mostrato che, generalmente, esso viene utilizzato per rafforzare la consistenza <strong>di</strong> altri argomenti: cfr. L.Pesole, op. cit., 177.135 Cfr. R. Bin, Per una lettura non svalutativa dell’art. 29, cit., 43, osserva che “Siccome i costituenti neppure immaginavanoche un giorno coppie omosessuali avrebbero avanzato la pretesa che il <strong>matrimonio</strong> riconosca in qualche modo la loro relazione,non si può neppure sostenere che l’art. 29 Cost. sia stato scritto proprio per impe<strong>di</strong>re che le coppie omosessuali forzino il <strong>di</strong>vieto<strong>di</strong> <strong>di</strong>scriminazione in base al sesso sino al punto <strong>di</strong> contrarre <strong>matrimonio</strong> allo stesso modo in cui lo contraggono le coppieeterosessuali”.136 In tal modo la Corte sarebbe rimasta coerente alla “filosofia tollerante dell’argomento originalista”. Così I. Massa Pinto – C.Tripo<strong>di</strong>na, Sul come per la Corte <strong>costituzionale</strong> le “unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al <strong>matrimonio</strong>”.Ovvero tecniche argomentative impiegate per motivare la sentenza 138/2010, in www.<strong>di</strong>rcost.unito.it, 8 del paper, ma anche C.Tripo<strong>di</strong>na, L’argomento originalista nella giurisprudenza <strong>costituzionale</strong> in materia <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti fondamentali, in Lavori preparatori eoriginal intent, cit., 246, che sottolinea come l’argomento originalista nell’ambito dei <strong>di</strong>ritti fondamentali sia stato usatosoprattutto per rendere più libera la <strong>di</strong>screzionalità legislativa, non per pietrificare la volontà originaria rispetto ad una maggioretutela dei <strong>di</strong>ritti.137Nota M. Luciani, op. ult. cit., 14: «Il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione, […], sollecita uno specificointerrogativo. Esso, infatti, esalta la supremazia della Costituzione, che non si erge solo come limite e con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> vali<strong>di</strong>tà dellalegge, ma penetra dentro la legge, definendone lo spazio semantico. Se è così, però, e se la Costituzione resta immota, mentre èproprio della legge l’adeguarsi al mutare delle esigenze del gruppo sociale regolato, l’esaltazione della supremazia dellaCostituzione che si connette al canone non determina forse conseguenze inaccettabili in termini <strong>di</strong> capacità regolativadell’or<strong>di</strong>namento? E’ proprio in forza <strong>di</strong> questo interrogativo, anche se spesso solo sottinteso, che […] la questionedell’interpretazione della legge conformemente a Costituzione è andata <strong>di</strong> pari passo con quella dell’interpretazione dellaCostituzione al tempo».138Il punto è messo in luce da I. Massa Pinto – C. Tripo<strong>di</strong>na, op. cit., 12; ma cfr. anche F. Dal Canto, op. ult. cit., 10, cheavrebbe “preferito” che la Corte ricorresse con maggiore chiarezza al criterio della “tra<strong>di</strong>zione”, «nella misura in cui è capace <strong>di</strong><strong>di</strong>svelare, nell’ambito dell’attività interpretativa, il significato degli enunciati normativi».139Cfr. A. Ruggeri, op. cit., 752.140Cfr. R. Bin, Che cos’è la Costituzione, in Quad. cost. 2007, 11.31

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