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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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interesse pubblico il cui atto fondativo deve essere serio, consapevole, responsabile e <strong>di</strong>chiarato <strong>di</strong>fronte alla comunità» 129 , da cui scaturiscono <strong>di</strong>ritti, ma anche doveri reciproci, se in tutto ciò vienein<strong>di</strong>viduata l’identità della famiglia (retro § 3); se, dall’altra parte, la Corte conferma - coerentementealla propria giurisprudenza - che l’art. 29 cost. è prevalentemente <strong>di</strong>retto a garantire la relazioneconiugale, a prescindere dal fatto che vi siano o meno dei figli (§ 4); se, infine, essa rimane fedele alleproprie decisioni in cui si è presto abbandonata una concezione della pari <strong>di</strong>gnità morale e giuri<strong>di</strong>cadei coniugi capace <strong>di</strong> <strong>di</strong>fferenziare le due posizioni sulla base della <strong>di</strong>versità sessuale, per affermarnel’assoluta eguaglianza sia nei rapporti reciproci, sia nei confronti dei figli (§§ 6 e 7) 130 , allora forse si puòprovare a pensare che aprire il <strong>matrimonio</strong> agli omosessuali non costituisca affatto una lesioneall’identità della famiglia legittima tutelata dall’art. 29 cost., né la trasformazione del <strong>matrimonio</strong> in uncontenitore vuoto, ma solo riconoscere che quella società naturale che il <strong>matrimonio</strong> può trasformarein “famiglia” nel tempo è cambiata.12. L’argomento originalista e quello storicista, il rapporto tra giuris<strong>di</strong>zione<strong>costituzionale</strong> e <strong>di</strong>screzionalità politica: i possibili sviluppi della vicenda anche allaluce della giurisprudenza europea.Quanto provato a sostenere nel precedente paragrafo incontra un ostacolo nel fatto che la Corte<strong>costituzionale</strong> ha sostenuto, sempre nella sentenza n. 138 del 2010, che l’art. 29 cost. intese riferirsi al<strong>matrimonio</strong> eterosessuale e che «questo significato del precetto <strong>costituzionale</strong> non può essere superatoper via ermeneutica, poiché non si tratterebbe <strong>di</strong> una semplice rilettura del sistema o <strong>di</strong> abbandonareuna mera prassi interpretativa, bensì <strong>di</strong> procedere ad una interpretazione creativa».Questa passaggio della decisione mette evidentemente alla prova le <strong>di</strong>verse teorie sui criteri <strong>di</strong>interpretazione della Costituzione. Il tema, particolarmente affascinante proprio se applicato aiproblemi della famiglia, è troppo ampio e complesso per essere affrontato in questo contributo 131 .Meritano tuttavia <strong>di</strong> essere riprese alcune specifiche osservazioni sull’uso che la Corte ha fatto, inquesta occasione, del criterio dell’interpretazione originalista e sul rapporto tra il <strong>matrimonio</strong> ex art. 29cost. e la nozione “definita dal co<strong>di</strong>ce civile del 1942”.Nella motivazione la Corte cerca anzitutto conforto nell’intenzione dei costituenti 132 . Per la primavolta, l’argomento originalista sembra assumere un peso decisivo - finanche eccessivo 133 - nellamotivazione 134 .129 Tale definizione è volutamente e “paradossalmente” ripresa dall’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimessione alla Corte <strong>costituzionale</strong> delTribunale <strong>di</strong> Ferrara dell’11 <strong>di</strong>cembre 2009.130 Su questo aspetto, cfr. C. Fusaro, Non è la Costituzione a presupporre il para<strong>di</strong>gma eterosessuale, in La “società naturale”,cit., 153 ss. e L. Imarisio, L’estensione alle coppie omosessuali dell’accesso al <strong>matrimonio</strong> civile: la strada maestra per un <strong>di</strong>ritto<strong>costituzionale</strong> della famiglia “preso sul serio”, ancora in La “società naturale”, cit., 187 ss.131 Ma si veda il lavoro monografico <strong>di</strong> I. Massa Pinto, La superbia del legislatore <strong>di</strong> fronte alla «natura delle cose», Torino 2012.132 Sul criterio originalista, anche con riferimento alla letteratura americana, si rinvia, per tutti, ai lavori <strong>di</strong> A.M. Poggi,L’«intenzione del costituente» nella teoria dell’interpretazione <strong>costituzionale</strong>. Spunti per una sua ridefinizione alla luce delladottrina dell’«original intent», in Dir. Pubbl. 1997, 153 ss.; L. Pesole, L’intenzione del legislatore costituente nell’interpretazionedel parametro <strong>costituzionale</strong>, in Lavori preparatori ed original intent nella giurisprudenza della Corte <strong>costituzionale</strong>, a cura <strong>di</strong> F.Giuffrè e I. Nicotra, Torino 2008, 133; P. Bianchi, Le trappole dell’originalismo, in Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> Franco Modugno, Napoli2012, 281 ss., ma anche a M. Luciani, L’interprete della Costituzione <strong>di</strong> fronte al rapporto fatto-valore. Il testo <strong>costituzionale</strong>nella sua <strong>di</strong>mensione <strong>di</strong>acronica, in Diritto e società 2009, 24-25, per il quale la polemica originalismo/antioriginalismoandrebbe superata, poiché l’aspirazione della Costituzione implica assoluta fedeltà al patto fondativo dell’or<strong>di</strong>namento e,dunque, non alle <strong>di</strong>sposizioni o alle norme, bensì al loro contenuto <strong>di</strong> valore.133Cfr. F. Dal Canto, Le coppie omosessuali davanti alla Corte <strong>costituzionale</strong>, cit., 10.30

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