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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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Corte <strong>costituzionale</strong> <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare l’incostituzionalità <strong>di</strong> <strong>di</strong>versi articoli del co<strong>di</strong>ce civile 121 , nella parte incui, “sistematicamente interpretati”, non consentono <strong>di</strong> contrarre <strong>matrimonio</strong> con persone dello stessosesso 122 .I parametri costituzionali violati vengono in<strong>di</strong>viduati negli artt. 2, 3, 29, comma 1, e 117, comma 1,cost. (quest’ultimo in relazione agli artt. 8, 12 e 14 della Convenzione europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo eagli artt. 7, 9 e 21 della Carta <strong>di</strong> Nizza).La motivazione era tuttavia principalmente incentrata sui primi due parametri, l’art. 2 cost., cui vienericondotto il <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sposarsi quale libertà fondamentale della persona, e l’art. 3 cost., poiché, se il<strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> sposarsi è espressione della libertà della persona, non può incontrare ostacoli in<strong>di</strong>scriminazioni basate sul sesso o sull’orientamento sessuale.Le or<strong>di</strong>nanze <strong>di</strong> rimessione muovono dunque dal principio <strong>di</strong> “autodeterminazione” e da unaconcezione “forte” dell’uguaglianza come pretesa soggettiva.Nell’impostazione dei giu<strong>di</strong>ci a quibus l’art. 29 cost. assume invece un ruolo “secondario”, poiché vieneinvocato come limite dell’intervento dello Stato, il quale potrebbe, con legge, garantire i principicostituzionali dell’uguaglianza tra i coniugi e dell’unità familiare, ma non anche “imporre”l’eterosessualità. La “naturalità” della famiglia è, dunque, intesa come realizzazione della propriapersonalità.Solo in un’or<strong>di</strong>nanza <strong>di</strong> rimessione si sosteneva che il <strong>di</strong>vieto <strong>di</strong> <strong>matrimonio</strong> omosessuale si ponesse incontrasto anche con l’art. 117 cost., ossia con i principi stabiliti dalla Convenzione europea e dallaCarta dei <strong>di</strong>ritti.La decisione della Corte è stata oggetto <strong>di</strong> molteplici e approfon<strong>di</strong>ti commenti 123 , ma pare tuttavia utileripercorrerne, sinteticamente, la motivazione, poiché costituisce una decisione molto importante – senon, forse, ad oggi, la più importante – nella definizione della relazione tra famiglia e <strong>matrimonio</strong>.La Corte <strong>costituzionale</strong>, superando alcuni dubbi in merito all’in<strong>di</strong>viduazione dell’oggetto 124 , entra nelmerito della questione, mo<strong>di</strong>ficando però l’impostazione datane dai giu<strong>di</strong>ci a quibus, forse perraggiungere un “compromesso”: da una parte, come si vedrà, riconoscere la necessità <strong>di</strong> una tutelagiuri<strong>di</strong>ca generale della “coppia” omosessuale, dall’altra, escluderla dalla nozione <strong>costituzionale</strong> <strong>di</strong>famiglia legittima.Con riferimento alla lamentata violazione dell’art. 2 cost., la Corte – com’è stato osservato 125 – “crea”la questione.Mentre i giu<strong>di</strong>ci avevano invocato tale <strong>di</strong>sposizione come norma capace <strong>di</strong> estendere alla coppiaomosessuale il <strong>di</strong>ritto a sposarsi, la Corte si sofferma, invece, sulla riconducibilità dell’unioneomosessuale alla categoria delle formazioni sociali e sulla loro tutela giuri<strong>di</strong>ca. E così essa afferma checertamente l’unione omosessuale, «intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso»,rientra nella categoria tutelata dall’art. 2 cost., e che ad essa spetta «il <strong>di</strong>ritto fondamentale <strong>di</strong> vivereliberamente una con<strong>di</strong>zione <strong>di</strong> coppia». Il riconoscimento giuri<strong>di</strong>co «con i connessi <strong>di</strong>ritti e doveri»deve tuttavia essere introdotto «nei tempi, nei mo<strong>di</strong> e nei limiti stabiliti dalla legge», dovendosi121 Precisamente, gli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis, 231 c.c.122 Non è chiaro se i giu<strong>di</strong>ci abbiano escluso <strong>di</strong> poter procedere attraverso un’autonoma interpretazione delle norme in sensoconforme a Costituzione perché sul punto esiste un <strong>di</strong>ritto vivente (in quanto la giurisprudenza or<strong>di</strong>naria è costantenell’affermare che la <strong>di</strong>versità sessuale è un requisito che determina l’esistenza stessa del <strong>matrimonio</strong>), oppure perché hanno fattoloro il presupposto interpretativo secondo cui la <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> sesso dei nuben<strong>di</strong> costituisce un postulato implicito nel nostroor<strong>di</strong>namento, ma sul punto sia consentito rinviare all’analisi <strong>di</strong> R. Romboli, La sentenza 138/2010 della Corte <strong>costituzionale</strong> sul<strong>matrimonio</strong> omosessuale e le sue interpretazioni, in Rivista AIC 3/2011, 3-4.123Di cui è non – per altro - possibile tenere interamente conto. Si rinvia, tuttavia, ancora una volta, a R. Romboli, op. ult. cit.124Su cui cfr. B. Pezzini, op. cit., 4; G. Ferrando, Questo <strong>matrimonio</strong> non si può fare?, in La società “naturale” e i suoi “nemici”,cit., 155; R. Romboli, op. ult. cit., 3.125Cfr. R. Romboli, op. ult. cit., 5.27

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