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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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socialmente accettabile” 111 , a prescindere – per ora – dal fatto che l’“aggiornamento” spetti anche aigiu<strong>di</strong>ci o solo al legislatore 112 .Per sostenere questa tesi, rispetto alla potenzialità procreativa dell’unione eterosessuale che sarebbesottesa all’istituto matrimoniale, si obietta come si tratti <strong>di</strong> un’osservazione non giuri<strong>di</strong>camenteargomentabile, non tanto, o non solo, per l’affermarsi <strong>di</strong> una concezione della procreazione cosciente eresponsabile 113 , quanto perché l’or<strong>di</strong>namento consente <strong>di</strong> sposarsi anche a chi certamente non puòavere figli per ragioni <strong>di</strong> età, <strong>di</strong> salute, ma anche per aver mutato sesso 114 .Per ciò che concerne, invece, l’argomento secondo cui è il principio <strong>di</strong> parità dei coniugi a presupporrel’eterosessualità, si osserva come il termine “coniugi” sia neutro, prestandosi ad una interpretazione“evolutiva” capace <strong>di</strong> includere la coppia omosessuale 115 .10. Il tentativo <strong>di</strong> estendere il <strong>matrimonio</strong> agli omosessuali in via giu<strong>di</strong>ziaria: l’art.29 cost. nella decisione della Corte <strong>costituzionale</strong> n. 138 del 2010.Il tema del <strong>matrimonio</strong> omosessuale è stato affrontato dalla Corte <strong>costituzionale</strong> italiana nella notissimasentenza n. 138 del 2010 116 (poi confermata dalle or<strong>di</strong>nanze nn. 276 del 2010 e 4 del 2011).La questione era stata sollevata da alcuni giu<strong>di</strong>ci 117 chiamati a decidere giu<strong>di</strong>zi promossi in opposizioneall’atto con il quale l’ufficiale <strong>di</strong> stato civile aveva rifiutato <strong>di</strong> procedere alle pubblicazioni matrimonialirichieste da due persone dello stesso sesso 118 .I giu<strong>di</strong>ci, constatando che la <strong>di</strong>versità <strong>di</strong> sesso non è requisito espressamente previsto dallaCostituzione, né da altra <strong>di</strong>sposizione normativa per l’accesso al <strong>matrimonio</strong> 119 , e ritenendo <strong>di</strong> nonpoter procedere autonomamente ad una interpretazione conforme a Costituzione 120 , chiedono alla111Cfr. C. Saraceno, Coppie e famiglie, cit., 24.112Per questa seconda possibilità, cfr. M. Luciani, op. cit., 153, per il quale la formula “società naturale” «potrebbe voler in<strong>di</strong>carel’intenzione <strong>di</strong> non garantire la tutela dell’or<strong>di</strong>namento a tutte quelle ipotesi in cui il nucleo familiare venga costituito in modo“non naturale” […] In questi casi, la Costituzione non esclude che il legislatore or<strong>di</strong>nario estenda l’ambito delle garanziecostituzionali oltre quello “naturale”, ma certo non impone che simili garanzie vadano riconosciute», ma anche, fra i non giuristi,C. Saraceno, op. ult. cit., 17-23, per la quale, ancora, «E’ la norma che decide <strong>di</strong> volta in volta che cosa della “natura” èconsiderato socialmente legittimo (ad esempio la procreazione entro il <strong>matrimonio</strong>, l’eterosessualità coniugale) e ciò che non lo è(ad esempio, la procreazione fuori dal <strong>matrimonio</strong>, fuori dal rapporto <strong>di</strong> coppia eterosessuale stabile, l’omosessualità), ciò che,esplicitamente artificiale (ad esempio l’adozione), o solo parzialmente naturale (una qualche forma <strong>di</strong> riproduzione assistita),costituisce una famiglia e ciò che invece non può accedere a questo riconoscimento».113 Cfr. P. Veronesi, Il corpo e la Costituzione, Milano 2007, 81 ss.114 Sul punto si rinvia a B. Liberali, Eterosessualità e funzione procreativa del <strong>matrimonio</strong>: un argomento superabile dalla Corte<strong>costituzionale</strong>, in La “società naturale”, cit., 207.115Cfr. B. Pezzini, op. cit., 18; R. Romboli, Il <strong>di</strong>ritto “consentito” al <strong>matrimonio</strong> ed il <strong>di</strong>ritto “garantito” alla vita familiare per lecoppie omosessuali in una pronuncia in cui la Corte <strong>di</strong>ce “troppo” e “troppo poco”, in Giur. cost. 2010, ma anticipato in RivistaAic del 2/07/2010, 8 del paper.116 La questione <strong>di</strong> legittimità <strong>costituzionale</strong> è stata oggetto <strong>di</strong> stu<strong>di</strong>o nel seminario “preventivo” svoltosi a Ferrara il 26 febbraio2010, i cui atti sono raccolti nel volume La «società naturale» e i suoi “nemici”. Sul para<strong>di</strong>gma eterosessuale del <strong>matrimonio</strong>, acura <strong>di</strong> R. Bin, G. Brunelli, A. Guazzarotti, P. Veronesi, A. Pugiotto, Torino 2010.117Cfr. l’or<strong>di</strong>nanza del 3 aprile 2009 del Tribunale <strong>di</strong> Venezia, Sez. III civile; l’or<strong>di</strong>nanza del 29 luglio 2009, della Corted’appello <strong>di</strong> Trento; l’or<strong>di</strong>nanza del 13 novembre 2009, della Corte d’appello <strong>di</strong> Firenze; l’or<strong>di</strong>nanza dell’11 <strong>di</strong>cembre 2009 delTribunale <strong>di</strong> Ferrara.118 Sui precedenti, cfr. F. Dal Canto, Persone dello stesso sesso. A <strong>di</strong>stanza <strong>di</strong> ventotto anni dalla prima pronuncia, ancora chiusele porte alle pubblicazioni matrimoniali, in Foro it. 2008, pt. I, 3697 ss.119Sul fatto che nel co<strong>di</strong>ce civile non si rinvenga alcuna <strong>di</strong>sposizione capace <strong>di</strong> vietare, almeno formalmente, il <strong>matrimonio</strong> trapersone dello stesso sesso, cfr. P. Tincani, Diritto, natura, <strong>di</strong>ritti. L’affaire del <strong>matrimonio</strong> omosessuale, in B. Pezzini (a cura <strong>di</strong>),Tra famiglie, matrimoni e unioni <strong>di</strong> fatto. Un itinerario <strong>di</strong> ricerca plurale, Napoli 2009, 173 ss.120Cfr., sul punto, R. Romboli, Il <strong>di</strong>ritto “consentito” al <strong>matrimonio</strong>, 3-5.26

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