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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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prospettate riforme del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia volte ad “aggiornarne” la nozione <strong>costituzionale</strong>, al punto damutare quel nucleo duro strettamente legato alla tra<strong>di</strong>zione, se non religiosa, almeno culturale in cui lanorma era stata scritta.Seguendo prevalentemente un criterio <strong>di</strong> interpretazione storica, si è sostenuto che, poiché il<strong>matrimonio</strong> conosciuto all’epoca della scrittura della Costituzione era solo quello costituito dall’unionetra uomo e donna, non sarebbe possibile caricare le parole <strong>di</strong> un significato <strong>di</strong>verso da quellooriginario: la “naturalità” andrebbe pertanto riferita al <strong>modello</strong> tra<strong>di</strong>zionale, ere<strong>di</strong>tato dalla tra<strong>di</strong>zionecattolica e poi raccolto dal <strong>di</strong>ritto civile. Secondo questa lettura, la “naturalità” della famiglia deveessere ricercata all’interno <strong>di</strong> ciascuna “tra<strong>di</strong>zione” sociale e culturale e, con riferimento al nostroor<strong>di</strong>namento, la famiglia non può che essere “naturalmente” fondata su una unione tra uomo edonna 104 . Ancora, si è detto che «ammettere che il <strong>modello</strong> <strong>di</strong> “famiglia come società naturale” a cui iCostituenti intesero riferirsi, pure aperto ad assumere forme <strong>di</strong>verse in armonia con le trasformazioniche avrebbero interessato la società, fosse del tutto fluido quanto alla sua struttura essenziale, paredavvero una forza storica» 105 . Tra gli argomenti addotti a sostegno <strong>di</strong> questa lettura, vi è poi quellolegato alla finalità procreativa (almeno potenziale) del <strong>matrimonio</strong>: «L’unicità del <strong>modello</strong> familiarefondato sul <strong>matrimonio</strong> sarebbe avvalorato dagli artt. 30 e 31, comma 1, Cost., in quanto la filiazionesi pone come elemento determinante, quanto meno in linea <strong>di</strong> tendenza, dell’aggregazione familiarericonosciuta e garantita dalla Costituzione» 106 . Infine, si osserva che il para<strong>di</strong>gma eterosessuale del<strong>matrimonio</strong> sarebbe un presupposto anche del principio <strong>di</strong> parità dei coniugi previsto dallaCostituzione, in quanto dettato dalla volontà <strong>di</strong> riequilibrare la posizione <strong>di</strong> svantaggio in cui si trovavala donna rispetto all’uomo all’interno della struttura familiare 107 .Diversamente, altra parte della dottrina, accentuando il legame tra “naturalità” e sviluppo dellapersonalità in<strong>di</strong>viduale nella famiglia, ha sostenuto - anche ricordando alcune affermazioni resedurante i lavori preparatori dell’art. 29 cost. 108 - che la qualificazione della famiglia come societànaturale serve a riconoscere positivamente la sua naturale attitu<strong>di</strong>ne ad essere formazione sociale incontinua evoluzione, e che, per realizzare tale finalità, la nozione <strong>di</strong> famiglia ex art. 29 cost. deve essereadeguata all’evoluzione delle regole sociali 109 . “Naturalità” starebbe per “razionalità” e in<strong>di</strong>cherebbe il«riconoscimento da parte del nostro or<strong>di</strong>namento <strong>di</strong> ciò che secundum naturam s’intende per famigliain un dato momento dell’evoluzione storica» 110 . Ciò significa che la nozione <strong>di</strong> “famiglia” può subiredelle trasformazioni e non rimanere necessariamente cristallizzata alla tra<strong>di</strong>zione culturale in cui è statoscritto l’art. 29 cost. E significa ammettere che la trasformazione del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia non avvieneperché si amplia la conoscenza della “natura”, ma perché si è mo<strong>di</strong>ficata la percezione <strong>di</strong> ciò che è104Cfr. A. Ruggeri, op. cit., 757; F. Dal Canto, Matrimonio tra omosessuali e principi della Costituzione italiana, in Foro it.2005; V, 275; V. Ton<strong>di</strong> della Mura, Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della ‘libertà’ (33settembre 2010), in federalismi.it 17/2010; E. Giacobbe, Osservazioni sulla famiglia nell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co italiano, in Stu<strong>di</strong>in onore <strong>di</strong> Pierfrancesco Grossi, a cura <strong>di</strong> A. D’Atena, Milano, 2012, 818-819, nota 27.105 Cfr. F. Dal Canto, Le coppie omosessuali davanti alla Corte <strong>costituzionale</strong>, cit., 6.106 Cfr. G. Giacobbe, La famiglia nell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co italiano, in Materiali per una ricerca, II ed., 44-45.107Così G. Giacobbe, <strong>Famiglia</strong> o famiglie: un problema ancora <strong>di</strong>battuto, in Stu<strong>di</strong> in onore <strong>di</strong> Pierfrancesco Grossi, cit., 847.108 Cfr. ancora P. Veronesi, Costituzione, «strane famiglie», cit., 580-581.109Per la tesi della necessaria relatività e storicità dei principi <strong>di</strong> or<strong>di</strong>namento della famiglia, cfr. M. Bessone, op. cit., passim,spec. 21; M. Manetti, op. cit., 5 (anche se non espressamente con riferimento all’introduzione del <strong>matrimonio</strong> omosessuale).110Cfr. già Mancini, Uguaglianza tra coniugi e società naturale nell’art. 29 della Costituzione, in Riv. <strong>di</strong>r. civ. 1963, I, 225; P.Barcellona, <strong>Famiglia</strong> (<strong>di</strong>r. civ.), in Enc. <strong>di</strong>r., XVI, 1967, 780; S. Rodotà, La riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia alla prova. Principiispiratori e ipotesi sistematiche, in Pol. del <strong>di</strong>r. 1975, 677; e, con specifico riferimento alla possibilità <strong>di</strong> estendere il <strong>matrimonio</strong>agli omosessuali, A. Pugiotto, Alla ra<strong>di</strong>ce <strong>costituzionale</strong> dei “casi”: la famiglia come società naturale fondata sul <strong>matrimonio</strong>, inforum<strong>costituzionale</strong>.it; P. Veronesi, op. cit., 577 ss.25

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