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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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Ne consegue che, ex art. 29 cost., è costituzionalmente doveroso solo il ricongiungimento tra coniugi e,anche grazie all’art. 30, comma 1, cost., tra genitore e figlio naturale 86 e tra genitori non coniugati efigli minori 87 . Non è stato invece possibile ottenere dalla Corte il ricongiungimento con i genitori 88 econ i figli maggiorenni 89 , al <strong>di</strong> fuori dei casi già previsti dalla legge 90 .Sulla base dello stesso principio la Corte ha deciso anche le questioni aventi ad oggetto le espulsioni deicitta<strong>di</strong>ni extra-comunitari, che lamentavano la lesione del <strong>di</strong>ritto all’unità familiare, in quanto avevanodei legami familiari in Italia.In un caso, il provve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> espulsione aveva raggiunto uno straniero i cui familiari soggiornavanotutti regolarmente in Italia e che non aveva alcun legame familiare, sociale, linguistico e culturale con ilsuo paese <strong>di</strong> origine. La Corte <strong>costituzionale</strong> ha risolto la questione nel senso della manifestainammissibilità, ritenendo che postulasse scelte lasciate alla <strong>di</strong>screzionalità del legislatore, edescludendo, cioè, che esista una soluzione costituzionalmente obbligata 91 . Richiamando la propriagiurisprudenza sui limiti alla tutela <strong>costituzionale</strong> del <strong>di</strong>ritto all’unità familiare per il citta<strong>di</strong>no straniero,essa si è limitata a verificare se vi fosse un contrasto con l’art. 29 Cost. Poiché il soggetto da espellerenon aveva costruito in Italia una propria famiglia (moglie e figli minori), ma invocava “solo” <strong>di</strong> averetutti i parenti in Italia e <strong>di</strong> non avere più alcun legame con il paese <strong>di</strong> origine, la Corte ha ritenuto chesi trattasse <strong>di</strong> scelta riservata alla <strong>di</strong>screzionalità legislativa 92 .Bisognerà vedere se questa applicazione estremamente rigorosa della nozione <strong>di</strong> unità familiare reggeràalla giurisprudenza della Corte europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, ben più attenta al mantenimento deilegami familiari intesi in senso ampio 93 .9. Che cosa si intende per famiglia come “società naturale”? La famiglia legittima fratra<strong>di</strong>zione e innovazione: sul para<strong>di</strong>gma eterosessuale del <strong>matrimonio</strong>.Introducendo queste riflessioni, si è affermato che oggi il <strong>di</strong>ritto <strong>costituzionale</strong> è chiamato a darerisposte ai problemi posti dall’evoluzione del <strong>modello</strong> “tra<strong>di</strong>zionale” <strong>di</strong> famiglia (§§ 1 e 2). Dopo averprovato a definire quali siano le prospettive <strong>di</strong> fondo da cui muovono coloro che si occupano <strong>di</strong> questitemi (§ 3), si è ritenuto opportuno muovere da un’analisi delle <strong>di</strong>sposizioni costituzionali e, inparticolare, dell’art. 29 cost., per comprendere che cosa qualifichi la “famiglia” tutelata dalla86 V. Corte cost., sentenza n. 28 del 1995.87V. Corte cost., sentenza n. 203 del 1997, con cui la Corte precisò che la propria decisione <strong>di</strong> ammettere il ricongiungimentodel genitore non coniugato con il figlio minore si fondava sulla volontà <strong>di</strong> tutelare l’interesse <strong>di</strong> quest’ultimo, a prescindere dalrapporto dei genitori tra <strong>di</strong> loro.88 Con riferimento alla possibilità <strong>di</strong> ottenere il ricongiungimento con i genitori, cfr. Corte cost., sentenza n. 224 del 2005 eor<strong>di</strong>nanza n. 464 del 2005. I giu<strong>di</strong>ci rimettenti avevano invocato la violazione degli artt. 2, 3 e 29 della Costituzione, insiemeall’art. 8 della Convenzione europea dei <strong>di</strong>ritti dell’uomo, o come norma in grado <strong>di</strong> interpretare le <strong>di</strong>sposizioni costituzionali ocome parametro interposto. In entrambi i casi le richieste <strong>di</strong> ricongiungimento erano state respinte in quanto i genitori avevanoaltri figli nel paese <strong>di</strong> origine, sia pure non in grado <strong>di</strong> mantenere i genitori.89 Con riferimento, invece, alla relazione familiare intercorrente tra genitori e figlio maggiorenne, v. soprattutto Corte cost.,or<strong>di</strong>nanze n. 187 del 2004, 224 del 2005, 464 del 2005, 162 del 2006, 368 del 2006.90Sul ricongiungimento familiare, si rinvia, all’intervento, in questo Convegno, <strong>di</strong> U. Ronga, Il ricongiungimento familiare.91 Cfr. Corte cost., or<strong>di</strong>nanza n. 260 del 2005.92Mentre in altre decisioni la Corte ha anche osservato che impe<strong>di</strong>re l’espulsione per motivi familiari potrebbe costituire unaggiramento delle <strong>di</strong>sposizioni sui ricongiungimenti familiari. In quei casi, in effetti, i soggetti erano stati raggiunti da unprovve<strong>di</strong>mento <strong>di</strong> espulsione in quanto soggiornanti illegalmente in Italia, pur avendo avuto la possibilità <strong>di</strong> chiederepreviamente il ricongiungimento (v. Corte cost., or<strong>di</strong>nanze nn. 232 del 2001, 158 del 2006, 361 del 2007).93Sul punto, per una impostazione dei problemi, sia consentito rinviare a F. Bion<strong>di</strong> L’unità familiare nella giurisprudenza dellaCorte <strong>costituzionale</strong> e delle Corti europee (in tema <strong>di</strong> ricongiungimento familiare ed espulsione degli stranieri extracomunitari),in Le Corti dell’integrazione europea e la Corte <strong>costituzionale</strong> italiana, a cura <strong>di</strong> N. Zanon, Napoli 2006, 63-98.22

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