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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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l’inadeguatezza della <strong>di</strong>sciplina legislativa alla luce del principio <strong>di</strong> parità, ma non potendo incidere<strong>di</strong>rettamente, ha sollecitato l’intervento riformatore del legislatore (emblematico è il monito contenutonella sentenza n. 187 del 1974 in or<strong>di</strong>ne ai rapporti patrimoniali dei coniugi, dove si prefigura lasostituzione del regime legale <strong>di</strong> separazione dei beni con quello della comunione).Ciò non significa che la Corte <strong>costituzionale</strong> non abbia mai salvato <strong>di</strong>sposizioni che si ponevano incontrasto con il principio <strong>di</strong> uguaglianza dei coniugi inteso in senso rigoroso, ma, a parte le più risalentidecisioni <strong>di</strong> cui si è dato conto, è interessante notare – come a breve meglio si <strong>di</strong>rà – che si è trattato <strong>di</strong>casi rari, quasi tutti riconducibili alla definizione della posizione dei genitori nei confronti dei figli, enon dei coniugi nei loro reciproci rapporti.7. L’unità della famiglia: da “limite” alla parità dei coniugi (soprattutto comegenitori) …Come accennato, all’indomani dell’entrata in vigore della Costituzione la dottrina si interrogò a fondosul significato dell’unità familiare, intesa ora come unità fisica, materiale 69 , ora come unità spirituale 70 ,cercando quel faticoso bilanciamento tra principio <strong>di</strong> parità dei coniugi e unità della famiglia. Purdemandando il bilanciamento tra uguaglianza e unità al legislatore, ora si osservava che l’uguaglianza«non può condurre a rompere l’unità della famiglia» 71 , ora che l’eccezione «deve essere intesa in sensostrettissimo» 72 . L’obiettivo <strong>di</strong> queste ricostruzioni era quello <strong>di</strong> consentire al legislatore, nei casieccezionali in cui emerga un <strong>di</strong>saccordo tra i due coniugi, <strong>di</strong> in<strong>di</strong>viduare la posizione istituzionale <strong>di</strong>prevalenza per il bene della famiglia.Non erano tuttavia mancate interpretazioni <strong>di</strong>verse. Ad esempio, basandosi sulla <strong>di</strong>stinzione trauguaglianza all’interno dell’organismo familiare e unità della famiglia nei rapporti con gli altri soggettio gruppi nell’ambito dell’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co generale 73 , era stato sostenuto che il principio <strong>di</strong>uguaglianza tra i coniugi andasse garantito nella famiglia, mentre la garanzia dell’unità familiareavrebbe dovuto tutelare «l’unità esterna dell’organismo familiare, attribuendo ad esempio ad uno solodei due coniugi il potere <strong>di</strong> <strong>di</strong>chiarare la volontà della “famiglia”, formatasi collegialmente all’internodell’organismo col concorso paritario <strong>di</strong> entrambi i coniugi, e questo per un’esigenza <strong>di</strong> certezza atutela dell’affidamento <strong>di</strong> terzi» 74 .Dal canto suo, la Corte <strong>costituzionale</strong> ha sempre affermato, fin dalle prime decisioni, che il limitedell’unità familiare, «rivestendo carattere <strong>di</strong> eccezione al principio generale che l’articolo stessoformula, della piena eguaglianza morale e giuri<strong>di</strong>ca dei coniugi, dov’essere interpretatorestrittivamente» (già dalla sentenza n. 64 del 1961). In un’altra decisione, sempre risalente, si legge:«Nel sancire dunque sia l’eguaglianza fra coniugi, sia l’unità familiare, la Costituzione proclama lapreviste per il marito lavoratore; la sentenza n. 254 del 2006 che <strong>di</strong>chiarò l’illegittimità dell’art. 19, comma primo, delle<strong>di</strong>sposizioni preliminari al co<strong>di</strong>ce civile, nella parte in cui prevede che «I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dallalegge nazionale del marito al tempo della celebrazione del <strong>matrimonio</strong>» (ancora applicabile alle questioni sorte prima dellariforma del sistema italiano <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritto internazionale privato del 1995).69Così C. Esposito, op. cit., 142.70 Cfr. P. Barile, op. cit., 179, per il quale, poiché la Costituzione non ha eliminato la separazione personale dei coniugi, mentre ilprincipio <strong>di</strong> uguaglianza fra i coniugi sussiste sia in caso <strong>di</strong> convivenza sia in caso <strong>di</strong> separazione, l’unità non può funzionare chein caso <strong>di</strong> convivenza: ne consegue che «l’unità non è quella materiale, bensì quella spirituale; o, meglio, l’unità <strong>di</strong> in<strong>di</strong>rizzopolitico - […] - della compagine familiare in fase normale».71Cfr. P. Barile, op. cit., 177.72Cfr. C. Esposito, op. cit., 142.73Cfr. P. Schlesinger, L’or<strong>di</strong>namento interno della famiglia, in Iustitia 1965, 37.74Cfr. C. Mirabelli, Uguaglianza dei coniugi, unità della famiglia e art. 145 cod. civ., in Giur. cost. 1966, II, 784.18

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