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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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da due persone, da cui scaturiscono <strong>di</strong>ritti e doveri (tra i quali la Corte significativamente ha inclusol’obbligo <strong>di</strong> coloro che al <strong>matrimonio</strong> hanno dato vita <strong>di</strong> mantenersi reciprocamente 57 ).Il testo <strong>costituzionale</strong>, fondando la famiglia “sul <strong>matrimonio</strong>”, rinvia evidentemente al <strong>di</strong>ritto positivo esicuramente nello scrivere la norma si tenne presente la nozione <strong>di</strong> <strong>matrimonio</strong> definita dal co<strong>di</strong>cecivile del 1942 (su questo vd. infra, ai §§ 10 e 12, Corte cost., sentenza n. 138 del 2010). LaCostituzione, tuttavia, non si limita a recepire l’istituto così com’era <strong>di</strong>sciplinato all’epoca della suaredazione, poiché esprime qualcosa capace <strong>di</strong> scar<strong>di</strong>nare una tra<strong>di</strong>zione millenaria, ossia che il<strong>matrimonio</strong> deve essere “or<strong>di</strong>nato sull’uguaglianza morale e giuri<strong>di</strong>ca dei coniugi con i limiti stabilitidalla legge a garanzia dell’unità familiare”.La Costituzione contiene un’in<strong>di</strong>cazione essenziale. Attraverso l’affermazione della parità dei coniugi –dunque, anticipando e valorizzando l’evoluzione sociale e culturale 58 - essa segna un momento <strong>di</strong>rottura rispetto alla <strong>di</strong>sciplina co<strong>di</strong>cistica dell’epoca, che incapsulava una visione patrimonialistica del<strong>matrimonio</strong> che, «facendo del marito-padre l’unico titolare dei rapporti con i terzi, lo rendeva anche il“capo” <strong>di</strong> tutte le relazioni familiari, in termini palesemente inconciliabili con la reciprocitàdell’affectio» 59 . All’origine della <strong>di</strong>sposizione vi è cioè la volontà <strong>di</strong> riequilibrare la posizione delladonna rispetto a quella dell’uomo, come già il costituente aveva <strong>di</strong>mostrato <strong>di</strong> voler fare in altre<strong>di</strong>sposizioni (artt. 37, 48 e 52 cost.). Tale fu la novità insita nell’affermazione della parità “morale”,prima ancora che “giuri<strong>di</strong>ca”, dei coniugi che fu poi concesso alle istanze più conservatrici la possibilità<strong>di</strong> porvi un limite se necessario a garantire l’unità della famiglia.Nei primi trent’anni dall’entrata in vigore della Costituzione il <strong>di</strong>battito costituzionalistico sul temadella famiglia si è incentrato proprio sui problemi interpretativi posti da questo “compromesso”: comeevitare che l’uguaglianza dei coniugi fosse svuotata dalla “possibilità” – perché <strong>di</strong> una facoltàcomunque si tratta - <strong>di</strong> derogarvi a tutela dell’unità della famiglia?Per comporre il conflitto tra i due principi si è preliminarmente ragionato del rapporto tra l’art. 3 cost.e l’art. 29 cost., mettendo in relazione la norma sulla famiglia con il principio <strong>di</strong> uguaglianza chepermea la nostra Costituzione.Da parte <strong>di</strong> alcuni si sostenne che l’art. 29 cost. dovesse essere inteso come una mera specificazionedell’art. 3 cost. e, <strong>di</strong> conseguenza, che il legislatore potesse dettare per i coniugi <strong>di</strong>scipline <strong>di</strong>versetenendo conto <strong>di</strong> situazioni <strong>di</strong>fferenti. Secondo questa ricostruzione, pur nella perfetta identità <strong>di</strong> valoretra i due coniugi e nella loro pari <strong>di</strong>gnità sociale, la Costituzione avrebbe consentito <strong>di</strong> riconoscere lorol’attribuzione <strong>di</strong> funzioni <strong>di</strong>verse corrispondenti alle loro <strong>di</strong>fferenti attitu<strong>di</strong>ni biologiche, fisiche esociali 60 . Questa interpretazione rischiava, però, <strong>di</strong> svuotare la portata innovativa del principio <strong>di</strong>uguaglianza e, infatti, quando la Corte seguì questa lettura, nella prima sentenza sull’adulterio (la n. 64del 1961), <strong>di</strong>chiarò l’infondatezza della questione avente ad oggetto la norma penale che puniva solol’infedeltà della moglie, ritenendo che la posizione della donna e quella dell’uomo potessero esseretrattate <strong>di</strong>versamente per ragioni sociali.Va poi notato che questo modo <strong>di</strong> intendere l’uguaglianza avrebbe potuto favorire un’interpretazione“riduttiva” della parità anche sotto un altro aspetto, nel senso che avrebbe potuto condurre a riteneresod<strong>di</strong>sfatta l’uguaglianza a fronte <strong>di</strong> un “equilibrio” tra le due posizioni. In questo senso,particolarmente interessante è la sentenza n. 144 del 1967, con cui la Corte <strong>di</strong>chiarò infondata laquestione <strong>di</strong> legittimità <strong>costituzionale</strong> dell’art. 145, primo comma, del Co<strong>di</strong>ce civile, nella parte in cui57 Sull’obbligo <strong>di</strong> non lasciare prive dei necessari mezzi <strong>di</strong> vita le persone legate dai vincoli più stretti, v. Corte cost., sentenze nn.209 del 1984, 286 del 1987, 1041 del 1988, 572 del 1989, 405 del 1993, 495 del 1993, 70 del 1999.58Cfr. M. Manetti, op. cit., 13.59Così M. Manetti, op. cit., 12.60Ad esempio, cfr. F. Carnelutti, La parità dei coniugi e l’or<strong>di</strong>namento giuri<strong>di</strong>co italiano, in Riv. <strong>di</strong>r. civ. 1961, 144 ss., che cosìgiustificava l’istituto della potestà maritale.15

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