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Famiglia e matrimonio. Quale modello costituzionale. - Gruppo di Pisa

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formazione <strong>di</strong> strutture <strong>di</strong> natura familiare. Non c’è nessuna ragione per escludere che il legislatorepossa dettare norme per il perseguimento <strong>di</strong> queste finalità: finalità che non corrispondono solo a punti<strong>di</strong> vista morali o religiosi circa la concezione della famiglia». Infine, nella sentenza n. 494 del 2002 41 ,richiamando la decisione del 2000, si legge che l’art. 29 cost. «consente <strong>di</strong> esigere comportamenticonformi e <strong>di</strong> prevedere conseguenze e misure, anche penali, nei confronti degli autori <strong>di</strong> condotte chedella famiglia compromettano l’identità» 42 . Si tratta <strong>di</strong> una affermazione molto interessante, perché siesclude che il bene giuri<strong>di</strong>co tutelato dal reato sia la “morale familiare” (del resto, quale tra le tante?) ola serenità delle relazioni familiari (che, semmai, dovrebbe essere tutelata a prescindere dal pubblicoscandalo), ma si ammette che lo Stato possa tutelare l’“identità” della famiglia.Così facendo, la Corte sembra aver trovato una sintesi tra le due prospettive teoriche prima enucleate,riconoscendo che lo svolgimento della personalità in<strong>di</strong>viduale avviene nell’ambito <strong>di</strong> una formazionesociale sovrain<strong>di</strong>viduale, in cui i <strong>di</strong>ritti dei singoli legati da un vincolo affettivo devono essere conciliaticon le esigenze comuni della famiglia, quale istituzione caratterizzata da stabilità e certezza e dareciprocità e corrispettività <strong>di</strong> <strong>di</strong>ritti e doveri. In ciò va ricercata l’identità della famiglia, non in unaconcezione morale o religiosa della stessa.4. Il “nesso” tra famiglia e <strong>matrimonio</strong> e la presenza solo eventuale dei figli perdefinire che cos’è la famiglia nell’art. 29 cost.Più volte è stato osservato che «è contrad<strong>di</strong>ttorio parlare <strong>di</strong> una società naturale che sorge dal<strong>matrimonio</strong>, cioè in sostanza da un negozio giuri<strong>di</strong>co» 43 , che l’art. 29 cost. contiene un ossimoro,perché definisce la famiglia mettendo in relazione due concetti incomparabili 44 .Eppure la Costituzione definisce “famiglia” proprio quella relazione sociale che si dà una formagiuri<strong>di</strong>ca stabile con il <strong>matrimonio</strong>. E’ con il vincolo matrimoniale che si crea la famiglia. E’ <strong>di</strong>fficilenegare – e infatti è questa la tesi prevalente – che sia l’istituto matrimoniale a <strong>di</strong>stinguere la famigliariconosciuta dalla Costituzione rispetto ad altre formazioni sociali composte da persone unite da unlegame affettivo che decidono <strong>di</strong> convivere (le cd. famiglie <strong>di</strong> fatto) 45 . Il <strong>matrimonio</strong> è un atto giuri<strong>di</strong>coche fa assumere alla convivenza caratteri <strong>di</strong> certezza, stabilità e funzionalità morale e materiale, checonsente <strong>di</strong> formalizzare l’unione affettiva <strong>di</strong> due persone, che, con ciò, si assumono doveri <strong>di</strong>solidarietà reciproca.Non sono mancate ovviamente letture <strong>di</strong>verse, secondo cui quella creata con il <strong>matrimonio</strong>, ossia lafamiglia “legittima”, sarebbe soltanto uno dei modelli <strong>di</strong> famiglia, ma ve ne sarebbero anche altri“egualmente” tutelati dalla Costituzione 46 .41V. n. 6.1 del considerato in <strong>di</strong>ritto.42 L’inciso è tratto dalla sentenza n. 494 del 2002 (n. 6.1 del considerato in <strong>di</strong>ritto), ma si veda anche la sentenza n. 518 del 2000,con cui la Corte respinse la questione <strong>di</strong> legittimità dell’art. 564 c.p., nella parte in cui punisce, qualificandolo come incestuoso, ilrapporto sessuale e/o sentimentale tra affini in linea retta. In quella decisione la Corte ha in<strong>di</strong>viduato il bene giuri<strong>di</strong>co del reato<strong>di</strong> incesto proprio nella famiglia (superando, in modo non molto convincente, l’obiezione costituita dal fatto che la condotta èpunibile solo quando suscita pubblico scandalo).43Cfr. C. Grassetti, op. cit., 294-295; C. Esposito, op. cit., 13544 Cfr. R. Bin, op. ult. cit., § 1.45«Il <strong>matrimonio</strong>, insomma, costituisce e, allo stesso tempo, serve la famiglia: la fonda ma la riconosce, e non potrebbe anzifondarla senza riconoscerla»: così A. Ruggeri, Idee sulla famiglia e teoria (e strategia) della Costituzione, in Quadernicostituzionali 2007, 757.46Per es. cfr. N. Lipari, Riflessioni sul <strong>matrimonio</strong> a trent’anni dalla riforma del <strong>di</strong>ritto <strong>di</strong> famiglia, in Riv. trim. <strong>di</strong>r. civ. e proc.civ. 2005, 717, per il quale «oggi la realtà fenomenica è tutta spostata sul versante del rapporto e quin<strong>di</strong> la <strong>di</strong>sciplina va ricercatain funzione della posizione dei soggetti all’interno del medesimo; si rende così necessario il superamento del “riferimento all’attocostitutivo” come criterio rilevante per la determinazione <strong>di</strong> una <strong>di</strong>sciplina del vincolo familiare».10

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