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Regola n. 3. Autenticazione scritture private - Crestetto-matarrese.it

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COMMENTO : Nell’ampio genus degli atti notarili possono ricomprendersianche le <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong> con sottoscrizione autentica.La disciplina della autenticazione della scr<strong>it</strong>tura privata, risente di una certaframmentarietà dovuta soprattutto alla sua genesi storica. Tale ist<strong>it</strong>uto nasce,infatti, come atto di rilevanza marginale, utilizzata per fattispecie di importanzaminore (ad esempio l’autentica delle girate dei t<strong>it</strong>oli di cred<strong>it</strong>i) e non di usogeneralizzato nell’attiv<strong>it</strong>à negoziale. Tant’è che la legge notarile nell’elencare lefunzioni del notaio all’art.1 non fa alcuna menzione dell’autentica dellesottoscrizioni che trova, invece, la sua regolamentazione, in questo corpo dinorme principali:- in parte nell’art. 72 della legge notarile (16 febbraio 1913 n.89);- in parte nell’art. 86 del regolamento del 10 settembre 1914 n.1326;- in parte nella legge 2 aprile 1943 n.266 (norme sull’intervento dei testimoninegli atti notarili di autenticazione), recentemente riformata dalla legge246/2005, nel senso di non r<strong>it</strong>enere più necessaria nell'autenticazione dellesottoscrizioni delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong> la presenza dei testimoni, se non nei casi incui lo r<strong>it</strong>enga il notaio o una parte ne richieda la presenza;- in parte negli articoli 2703 e 2704 del codice civile, in materia di provadocumentale e nell’art. 2715, con riferimento alle copie delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong>depos<strong>it</strong>ate presso pubblici uffici;- più recentemente nella legge 28 novembre 2005 n.246 che, nel dettarenorme sul riassetto normativo e sulla semplificazione, all’art. 12 ha apportatomodifiche di non poco rilievo alla disciplina della scr<strong>it</strong>tura privata autenticata,prescrivendo l’obbligo di conservazione delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong> autenticatesoggette a pubblic<strong>it</strong>à commerciale ed immobiliare e l’impossibil<strong>it</strong>à di appore laformula di autentica alle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> privale nei casi previsti dall’art. 28 l.n.;- infine nell’art. 474 n. 2 del c.p.c. che, nella stesura attualmente vigente (asegu<strong>it</strong>o della modifica contenuta nell’art. 2, comma III, lett e, del d.l. 14 marzo2005 n.35, conv. in legge 14 maggio 2005 n.80), prevede che la scr<strong>it</strong>tura privataautenticata ha valore di t<strong>it</strong>olo esecutivo relativamente alle obbligazioni disomme di denaro in essa contenute.Procedendo in un sintetico esame del quadro normativo esposto, l’art. 72 dellalegge notarile, nella vigente stesura, dispone che:“L’autenticazione delle firme apposte in fine delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong> ed inmargine dei loro fogli intermedi è stesa di segu<strong>it</strong>o alle firme medesime e devecontenere la dichiarazione che le firme furono apposte in presenza del notaio e,quando occorrono, dei testi e dei fidefacienti, con la data e l’indicazione delluogo.Quanto alle firme dei margini e dei fogli intermedi basterà che di segu<strong>it</strong>o allemedesime il notaro aggiunga la propria firma.Le <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong>, autenticate dal notaro, verranno, salvo contrario desideriodelle parti e salvo per quelle soggette a pubblic<strong>it</strong>à immobiliare o commerciale,rest<strong>it</strong>u<strong>it</strong>e alle medesime. In ogni caso però debbono essere prima, a cura delnotaro, registrate a termini delle leggi sulle tasse di registro.”2


L’art. 86 del regolamento detta, invece, una serie di prescrizioni, in ordine alcontenuto della dichiarazione di autentica, specificando il significato di “fogliointermedio” e ribadendo la necess<strong>it</strong>à che il notaio, così come prescr<strong>it</strong>to dall’art.2703 del c.c., attesti che le sottoscrizioni sono state apposte in sua presenza (edeventualmente in presenza dei testimoni e dei fidefacienti).Gli articoli 2702 e 2703 del codice civile, integrano la disciplina contenuta nellalegge notarile e nel regolamento disponendo che il notaio deve attestare che lasottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’ident<strong>it</strong>àdella persona che sottoscrive e disponendo che la data della scr<strong>it</strong>tura privataautenticata è certa e computabile riguardo ai terzi.La legge di semplificazione 28 novembre 2005 n.246 e l’art. 472 n.2 del c.p.c.,come già accennato, hanno invece dettato prescrizioni in ordine alla valenzaprivilegiata (in alcuni casi) della scr<strong>it</strong>tura privata autenticata (t<strong>it</strong>olo esecutivorelativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute),separandola nettamente dalla semplice scr<strong>it</strong>tura privata ed hanno prescr<strong>it</strong>toprecisi obblighi a carico del notaio (irricevibil<strong>it</strong>à dell’atto nei casi previstidall’art. 28 ed obbligo di conservazione delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> soggette a pubblic<strong>it</strong>àimmobiliare e commerciale) come diretto riconoscimento della nuova valenza edel nuovo ruolo, certamente non marginale, della scr<strong>it</strong>tura privata autenticata,nella contrattualistica e nella circolazione dei beni.Fin qui il quadro normativo espresso. Dottrina e giurisprudenza hanno poiintegrato questo insieme frammentario di norme arricchendolo di interpretazionipiù o meno condivise.Così si è r<strong>it</strong>enuto ( 1 ), sotto il profilo delle regole formale della scr<strong>it</strong>tura privataautentica, che non siano applicabili le numerose prescrizioni previste dall’art. 51della legge notarile per l’atto pubblico, quali: l’int<strong>it</strong>olazione (REPUBBLICAITALIANA), l’indicazione del “locus loci” ( 2 ), la lettura dell’atto, l’allegazionedella procura, il numero dei fogli di cui consta l’atto, l’applicazione degliarticoli 54, 55, 56 e 57 della legge notarile ( 3 ), l’indicazione della data in tuttelettere.Oggetto di indirizzi diversi, invece, prima dell’entrata in vigore della legge 246del 2005, era l’applicabil<strong>it</strong>à dell’art. 28 della legge notarile anche alle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong><strong>private</strong> autenticate.1 ANSELMI, Principi di arte notarile, LIBRERIA FORENSE – Ed<strong>it</strong>rice, 1952, pag. 99 e segg.,M. DI FABIO, Manuale di Notariato, GIUFFRE’ Ed<strong>it</strong>ore, 1981, pag. 191. Sul punto l’opinioneriportata è largamente maggior<strong>it</strong>aria e preferibile, tenuto anche conto della lettera dell’art. 86r.n. che espressamente dispone che “l’aiutenticazione delle firme apposte alle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong>,giusta il disposto dell’art. 72 dela legge, consiste in un’unica dichiarazone redatta in fine delle<strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> stesse, senza altra formal<strong>it</strong>à oltre a quelle prescr<strong>it</strong>te dal detto articolo”.2 L’indicazione del locus loci, tuttavia, corrisponde ad un preciso dovere imposto dal codice dideontologia: (principio §b3).3 Sulle motivazioni relative all’inapplicabil<strong>it</strong>à, alla scr<strong>it</strong>tura privata autentica, di una serie didisposizioni strumentali all’indagine sulla volontà prescr<strong>it</strong>ta per l’atto pubblico dall’ultimocomma dell’art. 47 della legge notarile, quali quelle contenute negli articoli 54, 55, 56 e 57 dellalegge notarile, relativamente alle formal<strong>it</strong>à da osservare in presenza di persone che nonconoscano la lingua <strong>it</strong>aliana, di muti, sordi o sordomuti: cfr. G. PETRELLI, L’indagine dellavolontà delle parti e la “sostanza” dell’atto pubblico notarile, in Rivista del Notariato n. 1,2006, pag. 75 e segg.3


Nonostante un fronte compatto in dottrina e la Cassazione civile ( 4 ) avesseror<strong>it</strong>enuto pacifico che il notaio, anche nell’autenticazione delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong>,era tenuto al preventivo esame di lice<strong>it</strong>à del contenuto della scr<strong>it</strong>tura, al fine diaccertarne l’assenza di disposizioni contrarie alla legge, all’ordine pubblico edal buon costume, una sentenza della cassazione penale a sezioni un<strong>it</strong>e ( 5 ), avevanegato la possibil<strong>it</strong>à del notaio di rifiutare l’apposizione dell’autentica in calcealla scr<strong>it</strong>tura privata in presenza di un elemento ostativo di cui all’art. 28 dellalegge notarile, sulla base del rilievo che «l'atto di autenticazione è del tuttoautonomo rispetto alla scr<strong>it</strong>tura privata e si concreta in un'attiv<strong>it</strong>à meramentestrumentale, di esternazione di un fatto giuridico il quale ha prodotto tutti i suoieffetti inter partes e che il notaio non potrebbe rifiutarsi di compiere senzaviolare l'art. 27 legge notarile.”L’estensione, espressa, delle prescrizioni dell’art. 28 l.n. anche alle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong><strong>private</strong>, a segu<strong>it</strong>o dell’entrata in vigore della legge 246 del 2005, releganoquesta sentenza e la sua motivazione, in una dimensione storica, interessante alfine di comprendere l’evoluzione del pensiero giuridico in ordine allaconsiderazione ed all’inquadramento della scr<strong>it</strong>tura privata autenticata,all’interno della più ampia problematica relativa alle garanzie documentali neltraffico giuridico.Dubbi analoghi a quelli sussistenti per l’art. 28 l.n. riguardano l’applicabil<strong>it</strong>à omeno alla scr<strong>it</strong>tura privata autenticata dell’art. 54 reg.not. che fa divieto alnotaio di “rogare contratti” nei quali intervengano persone che non sianoassist<strong>it</strong>e od autorizzate in quel modo che è dalla legge espressamente stabil<strong>it</strong>o,affinché esse possano in nome proprio od in quello dei loro rappresentatigiuridicamente obbligarsi.La migliore dottrina ( 6 ) r<strong>it</strong>iene che anche questa norma, così come l’art. 28 l.n.,debba essere osservata dal notaio nell’attiv<strong>it</strong>à di autenticazione delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong><strong>private</strong>. Tale interpretazione comportava, soprattutto nel passato, conseguenzedi rilievo non indifferente, in quanto sino alla sentenza della cassazione dell’11novembre 1997 n.11128, (che ha tracciato il solco ad un indirizzo4 Cfr. l’ampia bibliografia c<strong>it</strong>ata in CNN notizie n.212 del 2005 , Legge di semplificazione per il2005. Le nov<strong>it</strong>à di interesse notarile, a cura di GIOVANNI CASU e ANTONIO RUOTOLO:TONDO, Forma e sostanza dell'autentica, in V<strong>it</strong>a not., 1980, pagg. 283-284; BARILE, Riflessionidi un cost<strong>it</strong>uzionalista sulla professione di notaio, in V<strong>it</strong>a not., 1984, p. 41; G. PETRELLI, Attopubblico e scr<strong>it</strong>tura privata autenticata: funzione notarile e responsabil<strong>it</strong>à, in Riv. not., 1994,pagg. 1423-1426; BOERO, La legge notarile commentata con la dottrina e la giurisprudenza,Torino, 1994, p. 426; M. DI FABIO, Manuale di notariato, Milano, 1981, p. 189; FALZONE -ALIBRANDI, <strong>Autenticazione</strong> di sottoscrizioni, in Dizionario enciclopedico del notariato, vol. I,Roma, 1973, p. 250; GIULIANI, Dell'autenticazione di scr<strong>it</strong>tura privata, in Riv. not., 1951, p.645; PAOLUCCI, Atti vietati e responsabil<strong>it</strong>à notarile nella giurisprudenza, Milano, 1990, pagg.34-35; DETTI, Natura del rapporto notarile. Irricevibil<strong>it</strong>à dei negozi illec<strong>it</strong>i, vend<strong>it</strong>a di cosapignorata, atto cost<strong>it</strong>utivo di s.r.l. senza preventivo depos<strong>it</strong>o del cap<strong>it</strong>ale versato, in Riv. not.,1964, p. 964; BUSANI, Reato di lottizzazione abusiva e responsabil<strong>it</strong>à del notaio, in Corr. giur.,1990, p. 964; MARMOCCHI, Scr<strong>it</strong>tura privata, in Riv. not., 1987, p. 976 e la giurisprudenza civileCass. civ. 22 marzo 1994, n. 2699, in Riv. not., 1994, p. 1094.5 Cass. 28 febbraio 1990, n. 2720, in Giur. <strong>it</strong>., 1991, II, col. 229, con nota di ANNUNZIATA.6 Cfr. G.CASU, L’atto notarile tra forma e sostanza, Milano – Roma, 1996, pag. 391 e segg.; G.PETRELLI, L’indagine della volontà c<strong>it</strong>., pag. 77 e segg.4


giurisprudenziale univoco e che può attualmente considerarsi consolidato), sir<strong>it</strong>eneva che la violazione dell’art. 54 del r.n., comportava una diretta violazionedell’art. 28 della l.n., con tutte le conseguenze sanzionatorie derivanti.La rigorosa interpretazione dell’art. 54 del r.n. derivava da un altrettantorigorosa interpretazione dell’art. 28 della l.n. tale da ricomprendere tra gli attiproib<strong>it</strong>i, non solo quelli affetti da null<strong>it</strong>à assoluta, ma anche quelli, affetti daaltre patologie negoziali comportanti l’annullabil<strong>it</strong>à dell’atto, la null<strong>it</strong>à relativa,l’inefficacia.Il nuovo indirizzo interpretativo, sebbene abbia m<strong>it</strong>igato gli effetti dellaviolazione dell’art. 54 del r.n., nulla ha aggiunto in ordine alla sua estensione omeno all’attiv<strong>it</strong>à notarile diretta all’autenticazione della scr<strong>it</strong>tura privata, cosìcome la legge 246 del 2005 non ha esteso espressamente (come sarebbe statoopportuno in modo simmetrico con l’art. 28 della l.n.) il disposto dell’art. 54anche a tale tipologia “minore” di atto notarile.Nonostante la mancanza di un’espressa previsione normativa, tuttavia, è dar<strong>it</strong>enere, in sintonia con la migliore dottrina sopra indicata, che il dispostodell’art. 54 del r.n. sia applicabile estensivamente anche alle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong>autentiche.Questo sintetico inquadramento sistematico cost<strong>it</strong>uisce la premessa necessariaper analizzare sia gli aspetti sostanziali che differenziano la scr<strong>it</strong>tura privataautenticata dall’atto pubblico, sia il contenuto della prestazione notarilenell’esecuzione del mandato relativo all’autenticazione di una scr<strong>it</strong>tura privata esia, infine, l’atteggiamento che il notaio deve assumere nella scelta della formanel caso in cui sia genericamente richiesto di redigere un atto notarile.L’atto pubblico è defin<strong>it</strong>o dall’art. 2699 del codice civile come quel documentoredatto, con le richieste formal<strong>it</strong>à, da un notaio o da un altro pubblico ufficialeautorizzato ad attribuirgli pubblica fede nel luogo dove è formato.La disciplina contenuta nel codice civile negli articoli 2699 e seguenti è diretta aregolamentare gli effetti (soprattutto sul piano probatorio) dell’atto pubblico.E’, infatti, espressamente previsto che l’atto pubblico fa piena prova, fino aquerela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l’haformato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri atti che il pubblicoufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. Sotto quest’aspettova sottolineato che la particolare efficacia privilegiata dell’atto pubblico non siestende a tutto il suo contenuto ma, come più volte ribad<strong>it</strong>o dalla cassazione ( 7 ),non attiene ai fatti enunciati come compiuti o conosciuti non nella contestual<strong>it</strong>àdella formazione dell’atto, ma in un momento anteriore. La valutazione dei fattisuddetti, ancorché compiuta dal pubblico ufficiale, non gode della forzaprobante privilegiata (si pensi alla cronistoria dei passaggi di proprietàintervenuti nel ventennio antecedente l’atto di trasferimento di un immobile).7 Ex multis Cass. 17 dicembre 1990 n.11964 in Giustizia civile, 1991, I, 906; Cass., sez. II, 17-06-1999, n. 6018.5


Gli effetti privilegiati di cui gode l’atto pubblico si accompagnano ad una seriedi regole che attengono alla sua formazione, contenute nella legge notarile.Regole rigorose dirette a garantire, nella sostanza oltre che nella forma, laparticolare solenn<strong>it</strong>à del documento defin<strong>it</strong>o come “atto pubblico”.La funzione che sicuramente caratterizza in modo più significativo l’attopubblico notarile è probabilmente quella contenuta nell’ultimo comma dell’art.47 della legge notarile, che nella stesura attualmente vigente dispone: “Il notaioindaga la volontà delle parti e sotto la propria direzione e responsabil<strong>it</strong>à curala compilazione integrale dell'atto".All’interno della disposizione ora enunciata si rinvengono due prescrizioni postea presidio della solenn<strong>it</strong>à dell’atto stesso:• l’indagine della volontà da parte del notaio;• la compilazione dell’atto curata sotto la direzione e responsabil<strong>it</strong>à del notaio.Le altre norme prescr<strong>it</strong>tive di ulteriori regole e formal<strong>it</strong>à da seguire nellaredazione dell’atto pubblico possono essere considerate accessorie,complementari o, comunque, logicamente conseguenti agli enunciati contenutinell’ultimo comma dell’art. 47 della legge notarile. Basti pensare, ad esempio,alle norme dettate in caso di intervento nell’atto pubblico di persone che nonconoscono la lingua <strong>it</strong>aliana, dei muti, dei sordi, dei sordomuti, etc.; normequeste che trovano la loro logica giustificazione all’interno di un sistema chepone in posizione centrale nella redazione dell’atto pubblico l’attiv<strong>it</strong>àd’indagine svolta dal notaio e la necess<strong>it</strong>à che lo stesso possa interagire con leparti negoziali seguendo regole certo a presidio e garanzia delle parti stesse ( 8 ) .Tralasciando l’approfondimento del secondo punto dell’art. 47 l.n. relativo allemodal<strong>it</strong>à di compilazione dell’atto pubblico, per il cui approfondimento si rinviaal protocollo sull’indagine della volontà nell’atto pubblico, qualcheprecisazione è invece opportuna sul primo punto nell’economia del presenteprotocollo.Va, innanz<strong>it</strong>utto osservato che l’indagine della volontà, da parte del notaio, siricollega direttamente al disposto dell’art. 2699: “l’atto pubblico è il documentoredatto da un notaio”.Dunque, il presupposto logico per consentire al notaio di redigere il relativodocumento contenente la volontà negoziale delle parti o della parte ovvero lavolontà dichiarativa della parte è che il notaio abbia indagato ed accertato qualesia la volontà stessa.Il primo problema è chiarire se la volontà che il notaio è tenuto ad accertare siala mera volontà della dichiarazione ovvero una volontà consapevole, unavolontà, in altri termini, formatasi, all’es<strong>it</strong>o della piena consapevolezza di quegli8 In modo efficace G.PETRELLI, L’indagine della volonta delle parti .., op. c<strong>it</strong>, pag.76, affermache le suddette norme hanno la funzione di assicurare lo svolgimento di una corretta indaginedella volontà ad opera del notaio, e quindi di assicurarsi che il contenuto dell’atto rispecchi rtalevolontà. E’ allora evidente che tali disposizioni non trovino applicazione laddove quest’indaginedella volontà non è prevista inderogabilmente, come nel caso della scr<strong>it</strong>tura privata autenticata.Cfr. anche, G.PETRELLI, op e loc. c<strong>it</strong>. nota 118, per la bibliografia sul punto.6


elementi, di fatto e di dir<strong>it</strong>to, che in modo più o meno significativo possonoinfluire sulla determinazione soggettiva della parte.Il verbo usato dal Legislatore: “indagare”, la cui formazione etimologica ècomposta dai termini “ENDON” (entro) ed “AGERE” (spingere ), non lasciaalcun dubbio che l’attiv<strong>it</strong>à del notaio non può fermarsi all’acquisizionesuperficiale della dichiarazione resa dalle parti; al contrario dovrà valutarel’intima convinzione e determinazione delle parti di realizzare uno specifico“interesse”, nella consapevolezza e nella ragionevole valutazione di quellecircostanze influenti ai fini di una libera determinazione del volere.A monte, quindi, o forse, più precisamente, in sintonia con l’attiv<strong>it</strong>à di indagineda parte del notaio sussiste un’attiv<strong>it</strong>à di informazione in ordine agli aspetti evicende della fattispecie che vanno valorizzati nella determinazione finaledell’intento peresegu<strong>it</strong>o dalle parti.Quest’aspetto non è certamente trascurabile o di secondo piano nellosvolgimento della prestazione professionale del notaio, tenuto in deb<strong>it</strong>o conto,che uno dei motivi fondamentali che caratterizzano le professioni in genere e negiustificano la relativa regolamentazione è individuato nella cd. asimmetriadell’informazione tra clienti e prestatori di servizi.Nella comunicazione della Commissione europea del 9 febbraio 2004 sulleprofessioni, testualmente si afferma che “ caratteristica essenziale dei serviziprofessionali è che gli operatori debbono disporre di un livello elevato diconoscenze tecniche. I consumatori, che possono essere sprovvisti di taliconoscenze, hanno pertanto difficoltà a giudicare la qual<strong>it</strong>à dei servizi cheacquistano. I servizi professionali sono “credence goods”, ovvero beni la cuiqual<strong>it</strong>à non può essere giudicata facilmente né con l’osservazione precedentené, in taluni mercati, con il consumo o l’uso.”Va sub<strong>it</strong>o precisato, che nell’attiv<strong>it</strong>à che possiamo, genericamente definired’informazione o, comunque, diretta a colmare l’asimmetria informativa delcliente non rientra qualunque fatto e circostanza che possa essere determinantenell’assetto finale degli interessi delle parti, ma solo ciò che rientra nellecognizioni tecniche proprie dell’attiv<strong>it</strong>à notarile.Sarà, pertanto, ragionevole r<strong>it</strong>enere che il Notaio dia al cliente tutti i chiarimentinecessari in presenza di un t<strong>it</strong>olo di provenienza che presenta profili patologiciche possono mettere a rischio la stabil<strong>it</strong>à degli effetti che l’atto deve produrre,così come sarà altrettanto ragionevole r<strong>it</strong>enere che il notaio debba informare leparti dell’esistenza di una formal<strong>it</strong>à pregiudizievole iscr<strong>it</strong>ta nei pubblici registrio delle conseguenze che possono derivare dalla mancata annotazione di unaformal<strong>it</strong>à genericamente pregiudizievole, o degli effetti che possono essereprodotti, nella circolazione del bene, da una provenienza donativa. Al contrario,esulerà dall’attiv<strong>it</strong>à del notaio tutto ciò che attiene alla convenienza economicadell’affare, ovvero ad indagini che presuppongono cognizioni tecniche propriedi altri professionisti (si pensi all’accertamento per<strong>it</strong>ale relativo alla sussistenzadi un abuso urbanistico ed alla misura della sua incidenza rispetto a quantooggetto di concessione). Anche in questi ultimi casi l’opera del notaio non saràdel tutto assente ma sarà diretta, ove si riscontrino manifeste anomalie7


cogn<strong>it</strong>ive nei clienti, ad inv<strong>it</strong>are gli stessi a rivolgersi a professionisti qualificatiper gli accertamenti e verifiche più opportune a presidio di una vera esostanziale “libertà del volere” finalizzata ad assicurare il concreto e stabileperseguimento degli interessi voluti dai contraenti.Il processo indagatorio compiuto dal notaio, ai sensi dell’ultimo comma dell’art.47 l.n. è, sotto più di un aspetto simmetrico alla procedura istruttoria chenormalmente è svolta dall’autor<strong>it</strong>à giudiziaria nell’accertamento dei fatti dicausa.Gli obiettivi finali o più precisamente le final<strong>it</strong>à sono diverse, sebbene entrambisiano accomunati dalla medesimo intento di accertare la ver<strong>it</strong>à: la ver<strong>it</strong>à storicadei fatti nel processo giudiziario, la ver<strong>it</strong>à del volere attuale ed in formazionenel procedimento notarile ( 9 ); in un ottica anche di natura “antiprocessuale”,intesa quest’ultima come ideale defin<strong>it</strong>iva stabilizzazione della composizionedegli interessi delle parti in un quadro di equ<strong>it</strong>à, correttezza e trasparenza.Si accompagna all’attiv<strong>it</strong>à sopra accennata di indagine della volontà, l’ulterioreprofilo attinente alla cd. funzione di adeguamento, defin<strong>it</strong>a da D’OraziFlavoni( 10 ), come congrua aderenza dell’intento empirico manifestato dalle partiai paradigmi offerti dall’ordinamento.Al di là delle cr<strong>it</strong>iche mosse a questa definizione, di carattere più filosofico chegiuridico, all’interno di questa funzione è racchiusa l’essenza della funzionenotarile: indagine della volontà; attiv<strong>it</strong>à d’informazione diretta ad un accordonegoziale corretto, equo e trasparente; attiv<strong>it</strong>à di suggerimento e consulenza inordine agli strumenti giuridici più adeguati per realizzare gli intenti praticivoluti dalle parti; attiv<strong>it</strong>à cd. di “controllo di legal<strong>it</strong>à” relativa al contenutodell’accordo nella sua compless<strong>it</strong>à e nelle singole clausole e, quindi, verifica chenon ci siano profili di contrarietà alla legge, al buon costume ed all’ordinepubblico, secondo quanto espressamente disposto dall’art. 28 della l.n.Va ricordato e sottolineato che le conseguenze che la legge ricollega allamancata indagine della volontà da parte del notaio sono particolarmente gravi inquanto sanzionate dall’art. 58 della legge notarile con la null<strong>it</strong>à dell’attopubblico ( 11 ).Gli aspetti sopra elencati, sebbene siano stati oggetto di approfond<strong>it</strong>o esame nelprotocollo sull’indagine della volontà delle parti nell’atto pubblico, a cui si9 Cfr. SATTA, Poesia e ver<strong>it</strong>à nella v<strong>it</strong>a del notaio, in Riv. trim dir e proc. civ.1955, I, pag. 265e segg. il quale osserva: “L'altra conoscenza, quella della volontà delle parti è veramentel'oggetto specifico della professione del notaio, e vorrei dire la sua arte, ciò che fa il notaio e faciascun notaio diverso dall'altro. Perché specifico? Anche l'avvocato conosce, anche il giudiceconosce. Ma l'avvocato conosce per far conoscere, e il giudice conosce secondo quello che gli èfatto conoscere; sono conoscenze l'una e l'altra imperfette, per non dire sospette. Il notaiosoltanto conosce, ed è chiamato a conoscere, secondo ver<strong>it</strong>à, diciamo meno equivocamenteconosce e deve conoscere la ver<strong>it</strong>à del volere. Ed è questo un comp<strong>it</strong>o grave, di cui ciascuno divoi ha quotidiana e spesso dolorosa esperienza.”10 Cfr. D’ORAZIO FLAVONI, La responsabil<strong>it</strong>à civile nell’esercizio del notariato, in Scr<strong>it</strong>tigiuridici raccolti a cura del Consiglio Notarile di Roma, Roma, 1965, pag.965 e seg.11 M. DI FABIO, Manuale di Notariato, c<strong>it</strong>, pag. 205.8


invia integralmente, sono comunque, utili per evidenziare la diversa tipologiadi attiv<strong>it</strong>à che è svolta dal notaio al quale è confer<strong>it</strong>o l’incarico di autenticazionedelle sottoscrizione in una scr<strong>it</strong>tura privata.La giurisprudenza ha costantemente ribad<strong>it</strong>o la netta separazione dell’attiv<strong>it</strong>àsvolta dal notaio nell’atto pubblico rispetto all’attiv<strong>it</strong>à dal medesimo svoltanell’autenticazione della scr<strong>it</strong>tura privata.Ciò è comprensibile perché, nella considerazione “storica” del legislatore,l’opera del notaio nelle due attiv<strong>it</strong>à era significativamente diversa; nel primocaso, diretta alla redazione dell’intero atto, nel secondo caso, diretta alla meracertificazione dell’apposizione delle sottoscrizioni alla sua presenza, previoaccertamento dell’ident<strong>it</strong>à dei sottoscr<strong>it</strong>tori stessi.La crescente considerazione del Legislatore verso la scr<strong>it</strong>tura privata autenticata(e verso l’attiv<strong>it</strong>à connessa alla mera autenticazione delle firme) hannoallontanato sempre di più questo tipo di documento dalla semplice scr<strong>it</strong>turaprivata per avvicinarlo, sotto più di un aspetto, all’atto pubblico.Ciò in considerazione sia del ruolo fondamentale che anche questa tipologia didocumento concorre a svolgere nel regime della circolazione dei beni e dellapubblic<strong>it</strong>à, sia in funzione del riconoscimento della sua particolare efficaciaprivilegiata (t<strong>it</strong>olo esecutivo) in alcune ipotesi,.Estremamente significativa di questa nuova considerazione del legislatore perquesta particolare forma di documentazione giuridica è la norma di nuovaemanazione (contenuta nel più volte c<strong>it</strong>ato art. 12 della legge 246 del 2005) cheha imposto l’obbligo di conservazione delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong> autenticate soggettea pubblic<strong>it</strong>à commerciale ed immobiliare. Infatti tale obbligo è direttamenteconnesso sia all’opportun<strong>it</strong>à che il documento cartaceo sia conservato in unarchivio sicuro, quale è quello notarile, e sia all’opportun<strong>it</strong>à di assoggettareanche tali atti alle ispezioni ordinarie biennali da parte dell'archivio notarilecompetente, oltre che ad eventuali ispezioni straordinarie (artt. 127 e seguentidella legge 16 febbraio 1913, n. 89).Le final<strong>it</strong>à pubblicistiche, che il legislatore ha inteso tutelare mediante la formanotarile, trovano, infatti, soddisfacimento non solo nel controllo di legal<strong>it</strong>à che ilnotaio deve effettuare a norma dell'art. 28 della legge notarile, ma anchemediante la successiva attiv<strong>it</strong>à di vigilanza ad opera dei competenti organi delloStato (vigilanza che è una peculiar<strong>it</strong>à assoluta, propria degli atti notarili, a cuinon sono soggetti altri pubblici ufficiali roganti, ai quali - proprio per talemotivo - solo in via eccezionale l'ordinamento attribuisce competenza perl'autenticazione o il ricevimento di atti particolari) ( 12 ) .Le differenze, tuttavia, tra la scr<strong>it</strong>tura privata e l’atto pubblico permangono evalgono, comunque, a separare qual<strong>it</strong>ativamente le due tipologie di atto notarile.Il punto cr<strong>it</strong>ico di separazione delle due forme di documentazione giuridica èrappresentato proprio dall’essenzial<strong>it</strong>à ed inderogabil<strong>it</strong>à dell’indagine della12 Sul punto cfr. G.PETRELLI, L’indagine della volontà delle parti …, op.c<strong>it</strong>, pag. 749


volontà che cost<strong>it</strong>uisce l’essenza dell’atto pubblico e spiega perchél’ordinamento imponga questa forma solenne i tutti i casi in cui gli interessicoinvolti nella stipula non sono disponibili dalle parti, o perché le parti stessemer<strong>it</strong>ano di essere particolarmente “protette” ovvero quando importanti interessidi terzi esigono una particolare “affidabil<strong>it</strong>à” della documentazione( 13 ).Se può r<strong>it</strong>enersi fatto pacificamente acquis<strong>it</strong>o che l’elemento idoneo aqualificare la sostanziale differenza nell’amb<strong>it</strong>o della prestazione svolta delnotaio nelle due tipologie di documento è l’indagine della volontà, vanno, aquesto punto, individuati con precisione gli elementi caratteristici dellaprestazione notarile nell’attiv<strong>it</strong>à di autenticazione delle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> <strong>private</strong>.L’elenco delle s<strong>it</strong>uazioni che possono verificarsi nella pratica è sicuramentevasta ed articolata, tuttavia, è possibile tipizzare, quanto meno alcune categoriegenerali di s<strong>it</strong>uazioni ricorrenti, alle quali riferire un comportamento del notaioche è ragionevole pretendere in funzione di una prestazione che, anche perquesta attiv<strong>it</strong>à, deve corrispondere ad uno standard qual<strong>it</strong>ativo apprezzabile.In una ideale gamma di fattispecie che possono presentarsi al notaio possiamo,quindi distinguere:- l’ipotesi in cui al notaio sia presentata una scr<strong>it</strong>tura privata redatta in modocompleto e defin<strong>it</strong>ivo dalle parti con l’ausilio e l’assistenza di altriprofessionisti qualificati;- l’ipotesi in cui al notaio sia presentata una scr<strong>it</strong>tura privata redatta dalleparti, senza l’ausilio e l’assistenza di altri professionisti qualificati, in uncontesto in cui appare manifesto che esistano asimmetrie di carattereinformativo nelle parti ovvero asimmetrie di potere contrattuale che richiedonoun intervento quanto eno di informazione e chiarimento da parte delprofessionista;- l’ipotesi in cui al notaio sia presentata una scr<strong>it</strong>tura che non presenta icaratteri della completezza e della defin<strong>it</strong>iv<strong>it</strong>à, ma corrisponda più che altro aduna bozza contenente indicazione da sviluppare all’interno di un più articolatoassetto d’interessi;- l’ipotesi in cui al notaio non sia presentato alcun documento da autenticare,ma venga genericamente confer<strong>it</strong>o l’incarico di predisporre un atto notarile cheproduca determinati effetti;- l’ipotesi in cui al notaio non sia presentato alcun documento, ma gli vengaconfer<strong>it</strong>o l’espresso incarico di redigere una scr<strong>it</strong>tura privata da sottoporre adautentica da parte dello stesso notaio ovvero da parte di più notai, dovendosil’accordo perfezionare in tempi diversi;- l’ipotesi in cui non sia presentato alcun documento al notaio, ma si chieda ilsuo intervento nella predisposizione di un accordo negoziale in sinergia ecollegamento con altri professionisti, nell’amb<strong>it</strong>o di sistemazioni complesse cherichiedono o la composizione d’interessi in una fase già contenziosa, più o menoavanzata, ovvero il contributo di diverse professional<strong>it</strong>à in considerazione dellecognizioni tecniche necessarie per addivenire all’accordo negoziale finale.Probabilmente all’interno di queste ipotetiche fattispecie può articolarsiun’ulteriore casistica. Tuttavia, già da questo quadro ricostruttivo emergono con13 Così G.PETRELLI, L’indagine della volontà delle parti … c<strong>it</strong>, pag.78-79.10


chiarezza delle differenze sostanziali tra ciò che può essere ragionevolmentepreteso dal notaio in determinate fattispecie rispetto ad altre fattispecie in cui èleg<strong>it</strong>timo presumere un diverso impegno da parte del notaio stesso.Innanz<strong>it</strong>utto una prima attiv<strong>it</strong>à che deve sempre accompagnare la prestazionedel notaio è quella relativa al controllo di legal<strong>it</strong>à. Come abbiamo già accennato,a segu<strong>it</strong>o della legge 246 del 2005 (riassetto normativo e semplificazione) èstato espressamente estesa l’applicazione dell’art. 28 l.n. anche alle <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong><strong>private</strong> autentiche e pertanto:«Il notaro non può ricevere o autenticare atti:1) se essi sono espressamente proib<strong>it</strong>i dalla legge, o manifestamente contrarial buon costume o all'ordine pubblico;2) se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linearetta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo gradoinclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori odamministratori;3) se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, oalcuno de' suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali eglisia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi intestamento segreto non scr<strong>it</strong>to dal notaro, o da persona in questo numeromenzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore.”Sui dubbi vigenti, prima dell’entrata in vigore della suddetta modificanormativa, abbiamo anche già accennato e la questione appare più di caratterestorico che attuale. Ciò che invece, va sottolineato è il fatto che, per quantoriguarda questo specifico aspetto, cliente e notaio possono concordare solol’aspetto relativo al conferimento dell’incarico restando interamente disciplinatodalla legge il contenuto relativo a quest’attiv<strong>it</strong>à che si ricollega direttamente alruolo ed alla funzione pubblica svolta dal notaio.All’interno del “controllo di legal<strong>it</strong>à”, inteso come contenuto tipico, legale edinderogabile della prestazione notarile, trovano spazio, a fianco al controllodiretto alla verifica di contenuti contrari alla legge, all’ordine pubblico ed albuon costume, anche quelle ulteriori attiv<strong>it</strong>à accessorie ed intimamenteconnesse con un corretto assolvimento della funzione pubblica demandata alnotaio.Così come rientra nel contenuto minimo legale, collegabile alla funzionepubblica svolta dal notaio l’accertamento della capac<strong>it</strong>à di agire della parti e lavolontarietà dell’atto da compiere che come esattamente osservato ( 14 ): “èindispensabile al fine di consentire l’imputazione della scr<strong>it</strong>tura privataautenticata ai sottoscr<strong>it</strong>tori, tenendo conto del “crisma di legal<strong>it</strong>à” chel’autenticazione – sia pure in misura inferiore all’atto pubblico – assicura.”Il contenuto del mandato professionale confer<strong>it</strong>o al notaio, oltre questa sogliaminima, è lec<strong>it</strong>amente concordabile tra le parti. Più correttamente è da r<strong>it</strong>enereleg<strong>it</strong>timo che il cliente, nella consapevolezza dell’attiv<strong>it</strong>à necessaria edopportuna che deve essere svolta per la piena realizzazione dei suoi intenti14 G. PETRELLI, L’indagine della volontà delle parti …, op. c<strong>it</strong>., pag. 76.11


pratici ed aspettative giuridiche, conferisca un mandato più o meno ampio alnotaio.E’ possibile, anche se poco probabile, che il mandato confer<strong>it</strong>o al notaio siascr<strong>it</strong>to e presenti un’articolata serie di incarichi, obiettivi, richieste che il clientechiede siano esegu<strong>it</strong>i.E’ invece più probabile e più rispondente alla realtà pratica che il clienteconferisca un generico incarico al notaio di redigere un atto notarile per larealizzazione di uno specifico interesse.In quest’ultimo caso non può sorgere alcun dubbio che il notaio, inottemperanza all’art. 46 del codice deontologico il quale espressamente disponeche : “L'atto pubblico cost<strong>it</strong>uisce la forma primaria e ordinaria di "attonotarile", che il Notaio deve generalmente utilizzare nella presunzione che adesso le parti facciano riferimento quando ne richiedono l'intervento, se nonrisulti una loro diversa volontà e salvo la particolare struttura dell'atto" nonpotrà scegliere la forma della scr<strong>it</strong>tura privata autentica, essendo, invece,doverosa la scelta della forma dell’atto pubblico.E’ da considerare scorretto, poco dign<strong>it</strong>oso e deontologicamente inaccettabile ilcomportamento del notaio che per sottrarsi a responsabil<strong>it</strong>à professionali, perev<strong>it</strong>are l’espletamento di attiv<strong>it</strong>à istruttorie, per sottrarre la propria attiv<strong>it</strong>àall’ispezione demandata al Conservatore degli Archivi Notarili o per effettuareconcorrenza tariffaria, scelga o suggerisca alle parti di optare per la forma dellascr<strong>it</strong>tura privata autenticata.Nell’autenticare una scr<strong>it</strong>tura privata, il notaio, per consentire la verifica dellanon ricorrenza dell’ipotesi appena descr<strong>it</strong>ta, in assenza di altri indici univoci,provvederà, pertanto, a farsi conferire un mandato espresso rappresentativodella volontà consapevole della parte di utilizzare una forma diversa da quellatipica notarile.Assimilabili all’ipotesi del conferimento di un incarico generico alla redazionedi un atto notarile sono le fattispecie in cui al notaio non è consegnata unascr<strong>it</strong>tura redatta in modo completo e defin<strong>it</strong>ivo, ma sono consegnate delle<strong>scr<strong>it</strong>ture</strong> in formato di bozza, contenenti, più che l’accordo raggiunto dalle partio la volontà negoziale della parte, indicazioni su aspetti particolari che siintendono disciplinare all’interno dell’atto notarile.Si tratta, quindi, di documenti sui quali per la loro incompletezza e provvisorietànon consentono l’apposizione della formula dell’autentica, ma richiedonoun’ulteriore attiv<strong>it</strong>à di acquisizione di dati, di verifica e valutazione di fatti, diinformazione, di chiarimento, di formazione della volontà negoziale. Anche inquest’ipotesi il notaio dovrà presumere che l’incarico confer<strong>it</strong>o sia rifer<strong>it</strong>o allastesura di un atto pubblico e non alla mera autenticazione della scr<strong>it</strong>tura privata.La carenza di volontà negoziale consapevole e defin<strong>it</strong>iva dovrà, altresì,presumersi anche in quei casi in cui, la scr<strong>it</strong>tura privata, sebbeneapparentemente presenti requis<strong>it</strong>i formali minimi per produrre effetti giuridici,abbia un contenuto palesemente incongruo rispetto agli interessi da realizzare12


ovvero sia presentata al notaio da soggetti che appaiono in modo manifestosforn<strong>it</strong>i di quelle informazioni minime necessarie per concludere un accordoimprontato alla reciproca correttezza, equ<strong>it</strong>à e trasparenza.In questi casi in cui è presente una manifesta asimmetria informativa, comeanche nelle ipotesi in cui è presente una manifesta asimmetria di poterecontrattuale, il notaio non potrà sottrarsi al suo dovere di informazione echiarimento che, comunque, sono connotati di qualunque prestazione notarilesecondo i canoni della correttezza e diligenza espressi dagli artt. 1175 e 1176c.c.Delineati i casi in cui è da presumere che l’incarico confer<strong>it</strong>o non attenga allaredazione di una scr<strong>it</strong>tura privata autentica, ma riguardi la redazione di un attopubblico e chiar<strong>it</strong>o il contenuto minimo (fissato dalla legge) del mandatoconfer<strong>it</strong>o al notaio relativamente a questa tipologia di documento è da accertarequali siano le ulteriori attiv<strong>it</strong>à che è ragionevole presumere siano contenute nelmandato confer<strong>it</strong>o al notaio.Va, innanz<strong>it</strong>utto, precisato che le ulteriori attiv<strong>it</strong>à cui è tenuto il notaionell’esecuzione della prestazione notarile relativa alla autenticazione dellascr<strong>it</strong>tura privata possono trovare la loro fonte o in un espresso accordo tra laparte ed il notaio ovvero possono derivare da quegli usi e prassi negoziali cheautomaticamente integrano il contenuto del mandato, se non risulta che nonsono stati voluti dalle parti (art. 1340 c.c.) ( 15 ), ovvero possono considerarsiobblighi accessori che trovano la loro fonte nel dovere di correttezza che ilnotaio deve mantenere nell’adempimento della prestazione notarile, ai sensidell’art. 1175 c.c. e che sotto altro aspetto, consentono di valutare, nel suocomplesso, come diligente la prestazione resa, ai sensi dell’art. 1176 c.c. ( 16 ).Il contenuto del mandato, la compless<strong>it</strong>à della prestazione e la diligenza che ilnotaio deve prestare, in modo empirico, possono r<strong>it</strong>enersi inversamenteproporzionale al grado di completezza della scr<strong>it</strong>tura presentata al notaio perl’apposizione della formula di autentica, all’<strong>it</strong>er istruttorio che è ha preceduto laredazione della scr<strong>it</strong>tura (intervento e/o consulenza di altri professionisti,presenza di cognizioni tecnico-professionali nelle parti, attiv<strong>it</strong>à istruttoria svoltada altri professionisti, etc.), alla qual<strong>it</strong>à ed al grado culturale dei contraenti.Talché può verificarsi che parti avvedute presentino una scr<strong>it</strong>tura privata checost<strong>it</strong>uisce il momento finale di un lungo percorso di trattative, svolte anche conl’ausilio di altri tecnici e professionisti, per l’apposizione della sola formula di15 Cfr. G.CASU, commento alla sentenza della cass, 15 giugno 1999 n.5946, in Rivista delNotariato, anno 2000, pag.143; CNN, Obbligo del notaio di procedere a preliminari indagini(cd. visure) catastali ed ipotecarie sulla concreta s<strong>it</strong>uazione giuridica del bene, in Studi suargomenti di interesse notarile, IX, 1973, pag. 10<strong>3.</strong>16 Nello stesso senso la conclusione a cui giunge lo studio n. 7 approvato in data 25 marzo 2004dal Consiglio Notarile di Cuneo, Alba, Mondovì e Salluzzo secondo cui “l'obbligo diinformazione a carico del notaio discende non certo dalla lettura, ma dal dovere diadeguamento che, come è stato ampiamente dimostrato, è obbligo del tutto autonomo da quellodella lettura. Il notaio è tenuto all'obbligo di informazione e chiarimento indipendentementedalla lettura dell'atto e degli allegati. Ciò vale sia per gli atti pubblici che per le <strong>scr<strong>it</strong>ture</strong><strong>private</strong>, e tanto basta per confermare l'inapplicabil<strong>it</strong>à, per entrambi, e per i relativi allegati,dell'art. 1341 cpv.”13


autentica e le stesse parti, in modo consapevole e comprensibile, non chiedanoche siano espletati altri accertamenti o verifiche che non siano quelli cheattengano al cd. “controllo di legal<strong>it</strong>à”.La giurisprudenza della Suprema Corte in un suo pronunciato ha r<strong>it</strong>enuto che“nel caso in cui il notaio si sia lim<strong>it</strong>ato alla mera autenticazione di una scr<strong>it</strong>turaprivata, il cui contenuto sia stato da altri o dagli stessi predisposto, non è tenutoad effettuare le visure ipotecarie a meno che non gli sia stato confer<strong>it</strong>o incaricoespresso ( 17 ) .Sul punto va precisato che anche nel caso in cui la scr<strong>it</strong>tura sia stata predispostada professionisti qualificati è, comunque, necessario che il notaio interagiscapersonalmente con le parti al fine di illustrare il contenuto e le conseguenzedell’atto, senza lim<strong>it</strong>arsi ad un asettico confronto con i soli professionisti delleparti. Ciò perché il notaio, in assenza di un espresso incarico lim<strong>it</strong>ato alla meraautenticazione delle sottoscrizioni, dovrà svolgere la prestazione professionalecon diligenza e correttezza sottoponendo la scr<strong>it</strong>tura, ancorché predisposta daprofessionisti, ad un’accurata verifica al fine di riscontrare l’esattacorrispondenza del testo redatto alla reale volontà ed ai concreti interessipersegu<strong>it</strong>i dalle parti. La verifica sarà tanto più accurata nei casi in cui ci sia unamanifesta asimmetria contrattuale come, ad esempio, nell’ipotesi in cui soloalcuni contraenti siano assist<strong>it</strong>i da professionisti di parte ovvero la scr<strong>it</strong>tura siastata predisposta da un professionista di parte.A diversa conclusione, partendo da questo ragionamento e portandolo adulteriori conseguenze, deve giungersi, per le ipotesi in cui non ci si trovi inpresenza di una richiesta di mera autenticazione o perché le parti non hannoprodotto alcuna scr<strong>it</strong>tura al notaio ovvero perché la scr<strong>it</strong>tura prodotta nonrappresenta un documento con carattere di completezza idoneo a produrre effettinegoziali ovvero perché, per la qual<strong>it</strong>à dei contraenti e manifestamente evidenteche ci si trovi in presenza di una asimmetria informativa o di potere contrattualeche necess<strong>it</strong>a, da parte del notaio, una doverosa attiv<strong>it</strong>à di informazione echiarimento.L’ulteriore ipotesi in cui al notaio, pur non essendo stato presentato alcundocumento da sottoporre ad autentica, sia confer<strong>it</strong>o l’incarico di redigerel’accordo negoziale sotto forma di scr<strong>it</strong>tura privata da sottoporre a successivaautentica, richiede il rilascio di un mandato espresso per sgombrare il campo daogni dubbio relativo alla reali intenzioni della parti e, quindi, per non violare ildisposto dell’art. 46 del codice deontologico, di cui si è detto in precedenza.Pochi dubbi che in quest’ipotesi, il notaio, sebbene non sia tenuto ad indagarela volontà delle parti, così come prescr<strong>it</strong>to dall’art. 47 l.n. per gli atti pubblici,sarà pur sempre necessario che svolga tutte quelle attiv<strong>it</strong>à istruttorie cherientrano nella normale prassi notarile e che corrispondono a quelle ragionevoliaspettative delle parti.Anche questo aspetto corrisponde ad un preciso indirizzo della Suprema Corteche in più di un’occasione ha affermato che, quando le parti si rivolgono ad un17 Testualmente nel senso indicato Cass. 23 dicembre 2004; cfr. altresì, Cass. 6 aprile 1995n.4020 e cass. 22 marzo 1994 n.2699, 23 dicembre 2004,14


notaio per ottenere la sua consulenza in relazione ad un contratto, mirano adassicurarsi che il contratto sia non solo formalmente perfetto, ma anche idoneo aprodurre il risultato pratico persegu<strong>it</strong>o; talché è stata riconosciuta una colpaprofessionale, ai sensi dell’art. 1176 c.c., quella del notaio che non prospettiall’acquirente l’opportun<strong>it</strong>à di effettuare le visure ipotecarie al fine di accertarela libertà dell’immobile, oggetto della promessa di trasferimento, da trascrizionio iscrizioni pregiudizievoli ( 18 ) .All’interno di quest’ottica è possibile presumere che l’incarico confer<strong>it</strong>o alnotaio comprenda, salvo diverso accordo espresso, un generico dovered’informazione, di chiarimento, di verifica mediante ispezione nei pubbliciregistri, di acquisizione di documenti, rapportato alle ragionevoli aspettativedelle parti che conferiscono l’incarico stesso al notaio, indubbiamente nonlim<strong>it</strong>ato alla mera apposizione dell’autentica notarile, ma rivolto al compimentodi una più complessa attiv<strong>it</strong>à di predisposizione di un regolamento contrattualeche produca effetti giuridici stabili e defin<strong>it</strong>ivi, da valutarsi anche nell’ottica“antiprocessuale” propria dell’attiv<strong>it</strong>à notarile.In questi casi sarà certamente possibile un accordo diretto a regolamentarediversamente la prestazione notarile, accordo leg<strong>it</strong>timo e da valutare non tantoin una prospettiva di esonero da responsabil<strong>it</strong>à rispetto ad obblighi giuridici cuiè tenuto il notaio, ma piuttosto da valutare nella prospettiva di una più precisaindividuazione degli obblighi e doveri cui è tenuto il notaio nell’espletamentodell’incarico confer<strong>it</strong>o.L’accordo, tenuto conto anche della qual<strong>it</strong>à delle parti, non potrà in nessun casodeterminare “un significativo squilibrio dei dir<strong>it</strong>ti e degli obblighi derivanti dalcontratto” rischiando altrimenti di essere sanzionato come vessatorio, ai sensidegli articoli 33 e segg. del d.lgs. 6 settembre 2005 n.206 (codice del consumo).18 Cfr.: Cass. 21 aprile 2000 n.5232, in Rivista del Notariato, anno 2000, pag.1267; cass. 10ottobre 1995 n.10842.15

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