per i nostri cari defunti - Societa San Paolo

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53 64 GIORNO IV 2. I fedeli possono lucrare l’indulgenza plenaria applicabile solamente ai defunti in qualunque giorno che si accostino alla SS. Comunione, purché visitino una qualche chiesa o pubblico oratorio e vi preghino secondo la mente di Sua Santità. 3. Similmente possono lucrare la indulgenza plenaria in tutti i lunedì dell’anno ascoltando la S. Messa in suffragio delle anime purganti ed adempiendo le altre suaccennate condizioni. Osservazioni su detto voto Giova avvertire: 1° che per fare questo voto non è necessario pronunziare la formula che segue, ma basta averne la volontà ed emetterlo nel cuore; 2° che esso non obbliga sotto pena di peccato; 3° che per esso alle anime purganti non si cede se non il frutto soddisfattorio personale di ciascuno, il che punto non impedisce che i sacerdoti possano applicare la Santa Messa all’intenzione di quelli che loro diedero l’elemosina; 4° che per esso voto tutte le indulgenze che sono concesse o si concederanno in avvenire possono applicarsi alle anime purganti; 5° che per concessione di Pio IX (20 novembre 1854), coloro che non possono ascoltare la S. Messa nei lunedì, possono far valere quella che ascoltano nella domenica; 6° che tale offerta si può revocare quando si creda. FORMOLA Signore, io vi offro in unione al Sangue di Nostro Signor Gesù Cristo tutto il valore di tutte le mie opere buone e di quelle che saranno fatte per me dopo la mia morte, a vantaggio e liberazione delle anime sante del Purgatorio.

GIORNO V LE PENE DEL PURGATORIO - I I Padri ci dicono in generale: S. Cirillo: 1 «Se si potessero rappresentare tutte le pene, tutte le croci, tutte le afflizioni del mondo, e si paragonassero colle sofferenze del Purgatorio, diverrebbero dolcezze al paragone. Per evitare il Purgatorio si sopporterebbero volentieri tutti i mali sofferti da Adamo fino ad oggi. Sono sì dolorose le pene del Purgatorio che uguagliano in acerbità le stesse pene dell’inferno: sono della stessa grandezza. 2 Una sola differenza passa tra loro: che quelle dell’inferno sono eterne, quelle del Purgatorio avranno fine». I dolori della vita presente sono permessi da Dio nella sua misericordia ad accrescere i meriti; le pene del Purgatorio sono create dalla Giustizia divina offesa. * * * San Beda Venerabile, 3 uno dei più dotti Padri della Chiesa occidentale, scrive: «Schieriamoci pure innanzi agli occhi tutti i tormenti più crudi che i tiranni hanno inventati per torturare i martiri: le mannaie e le croci, le ruote e le seghe, le | graticole e le caldaie bollenti di pece e piombo, gli uncini di ferro e le tenaglie roventi, ecc. ecc.; con tutto questo non avremo ancora l’idea delle pene del Purgatorio». I martiri erano gli eletti che Dio provava nel fuoco; le anime purganti soffrono soltanto per scontare pene. –––––––––––– 1 San Cirillo d’Alessandria, Vescovo e dottore della Chiesa (370- 444), guidò con coraggio la Chiesa d’Egitto, impegnandosi in particolare nella lotta per l’ortodossia, opponendosi con vigore a Nestorio. 2 Nell’originale: «eadem sunt magnitudine». 3 San Beda il Venerabile (672-735), monaco e storico inglese, vissuto nel monastero benedettino di San Pietro e San Paolo a Wearmouth. 54 55

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2. I fedeli possono lucrare l’indulgenza plenaria applicabile solamente<br />

ai <strong>defunti</strong> in qualunque giorno che si accostino alla SS.<br />

Comunione, purché visitino una qualche chiesa o pubblico oratorio<br />

e vi preghino secondo la mente di Sua <strong>San</strong>tità.<br />

3. Similmente possono lucrare la indulgenza plenaria in tutti i<br />

lunedì dell’anno ascoltando la S. Messa in suffragio delle anime<br />

purganti ed adempiendo le altre suaccennate condizioni.<br />

Osservazioni su detto voto<br />

Giova avvertire: 1° che <strong>per</strong> fare questo voto non è necessario<br />

pronunziare la formula che segue, ma basta averne la volontà ed<br />

emetterlo nel cuore; 2° che esso non obbliga sotto pena di peccato;<br />

3° che <strong>per</strong> esso alle anime purganti non si cede se non il frutto<br />

soddisfattorio <strong>per</strong>sonale di ciascuno, il che punto non impedisce<br />

che i sacerdoti possano applicare la <strong>San</strong>ta Messa all’intenzione di<br />

quelli che loro diedero l’elemosina; 4° che <strong>per</strong> esso voto tutte le<br />

indulgenze che sono concesse o si concederanno in avvenire possono<br />

applicarsi alle anime purganti; 5° che <strong>per</strong> concessione di Pio<br />

IX (20 novembre 1854), coloro che non possono ascoltare la S.<br />

Messa nei lunedì, possono far valere quella che ascoltano nella<br />

domenica; 6° che tale offerta si può revocare quando si creda.<br />

FORMOLA<br />

Signore, io vi offro in unione al <strong>San</strong>gue di Nostro Signor Gesù<br />

Cristo tutto il valore di tutte le mie o<strong>per</strong>e buone e di quelle che saranno<br />

fatte <strong>per</strong> me dopo la mia morte, a vantaggio e liberazione<br />

delle anime sante del Purgatorio.

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