per i nostri cari defunti - Societa San Paolo

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26.11.2012 Views

DECRETO INTORNO AL PURGATORIO DEL SANTO CONCILIO DI TRENTO «Poiché la Chiesa pienamente ammaestrata dallo Spirito Santo, e secondo le sacre Lettere e l’antica Tradizione dei Padri nei Concilii sacri ed ultimamente nel Concilio ecumenico, ha insegnato che il Purgatorio esiste e che le anime quivi detenute sono aiutate e soccorse dai suffragi dei fedeli, e principalmente dal Sacrificio accettabile legittimo dell’altare; il Santo Concilio ordina che i Vescovi mettano la loro diligenza ed i loro sforzi, acciocché questa sana dottrina sul Purgatorio, trasmessa dai Santi Padri e dai Concilii sacri, sia tenuta di fede, ammessa ed accettata, insegnata e predicata in tutti i luoghi; che i Vescovi abbiano cura e veglino acciocché i suffragi dei fedeli viventi, i Sacrifici delle Messe, le Preghiere, le opere di misericordia e le altre opere di pietà che i fedeli sono soliti a compiere per gli altri fedeli defunti, si facciano piamente, devotamente, secondo le istituzioni della Chiesa; come le opere dovute per giustizia a queste anime, secondo i lasciti dei testatori o per altri motivi, siano compiute ed eseguite non per ragione di interesse, ma con cura e diligenza, sia dai Sacerdoti, dai ministri della Chiesa, e sia da tutti gli altri che vi sono tenuti ed obbligati» (Santo Conc. di Trento, sess. XXV). 1 –––––––––––– 1 A questo classico testo tridentino aggiungiamo, per un aggiornamento, alcuni tratti della Costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen Gentium” del Concilio Vaticano II: «Unione della Chiesa peregrinante con la Chiesa celeste. – Fino a che il Signore non verrà nella sua gloria... e, distrutta la morte, non Gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni dei suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri stanno purificandosi, e altri godono della gloria, contemplando chiaramente Dio uno e trino, qual è; tutti però, sebbene in grado e modo diverso, comunichiamo nella stessa carità di Dio e del prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria» (n. 49). – «La Comunione della Chiesa peregrinante con la Chiesa celeste si attua specialmente nella sacra Liturgia. – La Chiesa dei viatori, riconoscendo questa comunione di tutto il Corpo Mistico di Gesù Cristo, fino dai primi tempi coltivò con grande pietà la memoria dei defunti e, “poiché santo e salutare è il pensiero di pregare per i defunti perché siano 7

DECRETO INTORNO AL PURGATORIO<br />

DEL SANTO CONCILIO DI TRENTO<br />

«Poiché la Chiesa pienamente ammaestrata dallo Spirito<br />

<strong>San</strong>to, e secondo le sacre Lettere e l’antica Tradizione dei<br />

Padri nei Concilii sacri ed ultimamente nel Concilio ecumenico,<br />

ha insegnato che il Purgatorio esiste e che le anime<br />

quivi detenute sono aiutate e soccorse dai suffragi dei fedeli,<br />

e principalmente dal Sacrificio accettabile legittimo dell’altare;<br />

il <strong>San</strong>to Concilio ordina che i Vescovi mettano la<br />

loro diligenza ed i loro sforzi, acciocché questa sana dottrina<br />

sul Purgatorio, trasmessa dai <strong>San</strong>ti Padri e dai Concilii<br />

sacri, sia tenuta di fede, ammessa ed accettata, insegnata e<br />

predicata in tutti i luoghi; che i Vescovi abbiano cura e veglino<br />

acciocché i suffragi dei fedeli viventi, i Sacrifici delle<br />

Messe, le Preghiere, le o<strong>per</strong>e di misericordia e le altre o<strong>per</strong>e<br />

di pietà che i fedeli sono soliti a compiere <strong>per</strong> gli altri fedeli<br />

<strong>defunti</strong>, si facciano piamente, devotamente, secondo le istituzioni<br />

della Chiesa; come le o<strong>per</strong>e dovute <strong>per</strong> giustizia a queste<br />

anime, secondo i lasciti dei testatori o <strong>per</strong> altri motivi,<br />

siano compiute ed eseguite non <strong>per</strong> ragione di interesse, ma<br />

con cura e diligenza, sia dai Sacerdoti, dai ministri della<br />

Chiesa, e sia da tutti gli altri che vi sono tenuti ed obbligati»<br />

(<strong>San</strong>to Conc. di Trento, sess. XXV). 1<br />

––––––––––––<br />

1 A questo classico testo tridentino aggiungiamo, <strong>per</strong> un aggiornamento,<br />

alcuni tratti della Costituzione dogmatica sulla Chiesa “Lumen<br />

Gentium” del Concilio Vaticano II: «Unione della Chiesa <strong>per</strong>egrinante<br />

con la Chiesa celeste. – Fino a che il Signore non verrà nella sua gloria...<br />

e, distrutta la morte, non Gli saranno sottomesse tutte le cose, alcuni dei<br />

suoi discepoli sono pellegrini sulla terra, altri stanno purificandosi, e altri<br />

godono della gloria, contemplando chiaramente Dio uno e trino, qual è;<br />

tutti <strong>per</strong>ò, sebbene in grado e modo diverso, comunichiamo nella stessa<br />

<strong>cari</strong>tà di Dio e del prossimo e cantiamo al nostro Dio lo stesso inno di gloria»<br />

(n. 49). – «La Comunione della Chiesa <strong>per</strong>egrinante con la Chiesa<br />

celeste si attua specialmente nella sacra Liturgia. – La Chiesa dei viatori,<br />

riconoscendo questa comunione di tutto il Corpo Mistico di Gesù Cristo,<br />

fino dai primi tempi coltivò con grande pietà la memoria dei <strong>defunti</strong> e,<br />

“poiché santo e salutare è il pensiero di pregare <strong>per</strong> i <strong>defunti</strong> <strong>per</strong>ché siano<br />

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