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Ufficiali giudiziari di Mantova > Nota sulla circolare convenzione ...

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www.auge.it 2b)). Nel caso degli atti penali, invece, il trattamento riguarderebbe “dati<strong>giu<strong>di</strong>ziari</strong>” ovvero “dati personali idonei a rivelare provve<strong>di</strong>menti iscrivibili alcasellario giu<strong>di</strong>ziale, all’anagrafe delle sanzioni amministrative <strong>di</strong>pendenti dareato ed ai carichi pendenti o la qualità <strong>di</strong> imputato o <strong>di</strong> indagato” (art. 4, lett.e)).Non è peraltro possibile escludere a priori che, in entrambi i casi (e tanto più aseguito della estensione della Convenzione con Poste Italiane ad altre tipologie<strong>di</strong> atti), il trattamento possa avere ad oggetto anche “dati sensibili”, idonei cioè a“…rivelare origine razziale od etnica, convinzioni religiose, filosofiche o <strong>di</strong> altrogenere, opinioni politiche, adesione a partiti, sindacati, associazioni a caratterereligioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelarestato <strong>di</strong> salute e vita sessuale” (art. 4, lett. c)). Si pensi, a titolo <strong>di</strong> esempio, a capi<strong>di</strong> imputazione riguardanti reati in materia sessuale, oppure reati <strong>di</strong> opinione,proce<strong>di</strong>menti <strong>di</strong> inter<strong>di</strong>zione o inabilitazione a carico <strong>di</strong> soggetti affetti da gravipatologie, vertenze in materia <strong>di</strong> lavoro per condotte <strong>di</strong>scriminatorie poste inessere per ragioni politiche, sindacali, religiose o sessuali.Con riguardo ai dati personali <strong>di</strong>versi da quelli <strong>giu<strong>di</strong>ziari</strong> (in prevalenza contenutinei biglietti <strong>di</strong> cancelleria), la loro comunicazione da parte <strong>di</strong> un soggettopubblico a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quandosia prevista da una “norma <strong>di</strong> legge o <strong>di</strong> regolamento” (art. 19, comma 3°, D. Lgs.n. 196/2003). Quanto ai dati sensibili e ai dati <strong>giu<strong>di</strong>ziari</strong>, il loro trattamento daparte <strong>di</strong> soggetti pubblici è invece consentito solo se autorizzato da espresse<strong>di</strong>sposizioni <strong>di</strong> legge o, per i dati <strong>giu<strong>di</strong>ziari</strong>, da provve<strong>di</strong>mento del Garante, chespecifichino le finalità <strong>di</strong> rilevante interesse pubblico del trattamento, i tipi <strong>di</strong> datitrattati e le operazioni eseguibili (art. 21, comma 1°, che significativamente noncontempla alcuna ipotesi <strong>di</strong> comunicazione dei dati <strong>giu<strong>di</strong>ziari</strong> a privati o ad entipubblici!).In ogni caso, per tutte e tre le categorie <strong>di</strong> dati, personali, sensibili e <strong>giu<strong>di</strong>ziari</strong>, ilsoggetto pubblico deve assicurare che gli stessi siano “pertinenti, completi e noneccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti” (art. 11, lett. d)). Non sicomprende, pertanto, a quale scopo Poste Italiane S.p.a. debba procedere alla“scansione” degli atti ed alla “acquisizione dei relativi dati identificativi” in unabase informativa cronologica, se — come previsto dalla citata <strong>circolare</strong> — la suaattività pratica si risolve, in concreto, nella sola stampa delle ricevute <strong>di</strong> ritorno edel materiale per l’imbustamento.Le condotte <strong>di</strong> “trattamento dati” <strong>di</strong> cui sopra hanno tutte rilevanza penale,rispettivamente a norma dei commi 1° e 2° dell’art. 167, D. Lgs. n. 196/2003. Talearticolo, intitolato “trattamento illecito <strong>di</strong> dati”, recita testualmente al primocomma:“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine <strong>di</strong> trarne per sé oper altri profitto o <strong>di</strong> recare ad altri un danno, procede al trattamento <strong>di</strong> datipersonali in violazione <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,ovvero in applicazione dell’articolo 129, è punito, se dal fatto deriva nocumento,con la reclusione da sei a <strong>di</strong>ciotto mesi o, se il fatto consiste nella comunicazioneo <strong>di</strong>ffusione, con la reclusione da sei a ventiquattro mesi”.Ed al secondo comma:“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine <strong>di</strong> trarne per sé oper altri profitto o <strong>di</strong> recare ad altri un danno, procede al trattamento <strong>di</strong> datipersonali in violazione <strong>di</strong> quanto <strong>di</strong>sposto dagli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e11, 25, 26, 27 e 45, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione dauno a tre anni”.

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