P R I V A C YLA TUTELA DEI MINORII minori restano tra i soggetti più esposti e indifesirispetto al rischio di lesione <strong>dei</strong> propri diritti fondamentali(ed in particolare del diritto alla riservatezza)da parte <strong>dei</strong> mezzi di informazionele fotografie riprodotte nel filmato trasmesso riguardasseroun minore, erano state mostrate da uno <strong>dei</strong> genitori, per dipiù in un contesto di sentita prospettazione di una complessavicenda familiare che aveva destato in più occasioni ilpubblico interesse (Provv. del 23 novembre 2000).Pubblicazione a mezzo stampa <strong>dei</strong> provvedimentidisciplinari assunti dagli Ordini professionaliCome il Garante ha avuto modo di chiarire altre volte, nonsempre l’applicazione della normativa sulla tutela <strong>dei</strong> datipersonali porta ad una minore conoscibilità delle informazioni.In alcune circostanze, infatti, quando devono essere tutelatialtri diritti e valori, la disciplina sulla riservatezza può farsiveicolo di una maggiore trasparenza. E ciò può riguardareIndebite ingerenze nellavita privata <strong>dei</strong> minoripossono comportare danniirreparabili nella relativa vitadi relazione e nello sviluppodella personalità, derivantia volte dalla tendenza aspettacolarizzare vicendeche meriterebbero invecemaggiori cautele da parte<strong>dei</strong> media. Per tale ragione,anche nel corso del 2000 ilGarante si è visto più volteobbligato a richiamare alrispetto <strong>dei</strong> precisi limiti alladiffusione <strong>dei</strong> dati personalisui minori (si veda, in particolare,il Provv. del 22 aprile2000). Come è noto,infatti, al fine di tutelarne lapersonalità, i giornalisti nondevono pubblicare i nomi<strong>dei</strong> minori coinvolti in fatti dicronaca, né fornire particolariin grado di condurre allaloro identificazione.Questo, nella consapevolezzache la tutela dellapersonalità del minore siestende anche ai fatti cheAttività giornalistica e rispetto<strong>dei</strong> principi della legge n. 675/1996anche trattamenti particolarmente delicati per la protezione<strong>dei</strong> dati, quali la diffusione attraverso i mezzi di informazione.Al riguardo, si può ricordare il caso in cui l’Autorità è statachiamata a decidere sul ricorso presentato da un avvocatoper lamentare l’avvenuta pubblicazione – su una rivistadell’ordine di appartenenza – del provvedimento di sospensionedalla professione adottato nei suoi confronti. In taleoccasione, il Garante ha avuto modo di ribadire che la leggen. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativaal regime di pubblicità degli albi professionali ed alla conoscibilitàdegli atti connessi. Per tale ragione, deve ancora ritenersiche tali Albi siano destinati per loro natura e funzionead un regime di piena pubblicità, anche della tutela <strong>dei</strong> dirittidi coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti aglialbi (Provv. del 29 marzo <strong>2001</strong>).Molte delle disposizioni che regolano tale forma di pubblicitàsono spesso risalenti nel tempo e necessitano pertanto diessere aggiornate anche al fine di individuare in modo piùpreciso le diverse forme di diffusione consentite, secondo lalogica sottesa alla legislazione in materia di riservatezza (art.27, comma 3, l. n. 675/1996). Ciò, tuttavia, non fa venir menola qualificazione degli Albi professionali come atti pubblici nonsolamente conoscibili da chiunque, ma anche oggetto didoverosa pubblicità. Più specificamente, il Garante ha chiaritoche la ratio sottesa alla pubblicità degli Albi e <strong>dei</strong> periodiciaggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni ricorreanche per i provvedimenti che comportano la sospensioneo l’interruzione dell’esercizio della professione. Sebbene l’ordinamentopreveda al riguardo specifiche forme di pubblicità(es. comunicazione a tutti i consigli dell’<strong>Ordine</strong> degli avvocatied alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionistaappartiene: art. 46, commi 1 e 3, r.d.l. n. 1578/1933), èchiaro che le stesse consentono a chiunque di venire lecitamentea conoscenza di determinati provvedimenti e di darnelegittimamente ulteriore notizia. Il Garante ha potuto così affermareche i provvedimenti disciplinari <strong>dei</strong> consigli dell’<strong>Ordine</strong> edel Consiglio nazionale forense devono essere consideratiquali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità. Ciò,pur in assenza di disposizioni più analitiche di legge o di regolamentoin cui siano previste particolari modalità di diffusionea favore di determinati soggetti, ulteriori rispetto a quelli specificamenteindicati come destinatari dalle norme vigenti.L’interesse alla riservatezza del professionista destinatario diuna misura disciplinare non può ritenersi quindi prevalenterispetto all’interesse generale alla conoscenza del provvedimentomedesimo ed è pertanto lecita la divulgazione dellanotizia del provvedimento stesso attraverso riviste, notiziarioaltre pubblicazioni curate anche dagli ordini interessati. Ciò,ovviamente, nel presupposto che la diffusione del provvedimentoavvenga in modo corretto ed in termini esatti ecompleti, secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge n.675/1996.Pubblicazione a mezzo stampa<strong>dei</strong> dati relativi ai redditi dichiaratiNel corso del 2000 (nonché nei primi mesi del <strong>2001</strong>), ilGarante è stato chiamato ad occuparsi della diffusione, adopera dell’Amministrazione finanziaria, <strong>dei</strong> dati relativi alreddito delle persone fisiche anche con riguardo alla loropubblicazione da parte degli organi di informazione. Taletema è stato già affrontato dall’Autorità in diverse occasioni,chiarendo che la disciplina vigente prevede espressamentela pubblicazione di determinati elenchi di taluni contribuenti edel relativo reddito. La stessa normativa dispone inoltre laformazione, da parte di ciascun comune, degli elenchi nominatividi tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione<strong>dei</strong> redditi o che esercitano imprese commerciali, arti eprofessioni (v. par. 13 della presente Relazione), elenchi,questi, che devono essere depositati per un anno presso gliuffici delle imposte e i comuni interessati ai fini della consultazioneda parte di chiunque (art. 69 d.P.R. n. 600/1973 comesuccessivamente modificato in particolare dall’art. 19 l. n.413/1991).L’esistenza di siffatte disposizioni – espressione di una sceltanormativa volta ad un’ampia conoscibilità di determinati datiintegragli estremi richiesti dall’art. 27, comma 3, della leggen. 675/1996 e rende quindi allo stato lecita, salve eventualimodifiche normative, la comunicazione degli elenchi da partedell’amministrazione finanziaria, anche dal punto di vistadella normativa in materia di riservatezza (v. lettera del 13ottobre 2000, in Bollettino, n. 14-15, p. 9).Sulla base di tali presupposti, l’Autorità ha pertanto dichiaratoinfondato un ricorso presentato da un imprenditore cheaveva chiesto il blocco <strong>dei</strong> dati relativi al proprio reddito diffusida un quotidiano locale sulla base di quanto pubblicatodall’amministrazione finanziaria (Provv. 17 gennaio <strong>2001</strong>, inBollettino n. 16, p. 5).Il Garante ha infatti affermato che, essendo le informazionirese accessibili dall’amministrazione finanziaria destinate adun’ampia pubblicità, la successiva pubblicazione di datiestratti lecitamente da elenchi accessibili a chiunque è daritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati esenza che sia necessario per la testata che li riproduce dimostrarela sussistenza del requisito dell’essenzialità dell’informazionerispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma1, lett. d), l. n. 675/1996).Decisioni di carattere proceduralee limiti alle competenze del GaranteNon di rado il Garante è stato investito di istanze di tutelache eccedevano le proprie specifiche competenze: si pensialle ipotesi in cui il suo intervento è stato invocato in relazionealla diffusione di informazioni denigratorie o diffamatorie,oppure al fine di ottenere dall’Autorità il risarcimento di undanno subito in ragione della diffusione di dati personali attraversoi mezzi di informazione (si veda, per tutti, il Provv. del20 ottobre 2000).In questi casi l’Autorità ha chiarito ancora una volta l’ambitodelle proprie competenze e della tutela amministrativa accordatain relazione al trattamento <strong>dei</strong> dati personali, ricordandocomunque la possibilità di far valere i propri diritti di fronte adaltre autorità (nella specie il giudice ordinario).non sono specificamentereati, tenuto conto dellaqualità della notizia e dellesue componenti. Inoltre, perespressa previsione normativa,il diritto del minore allariservatezza deve esseresempre considerato comeprimario rispetto al diritto dicritica e di cronaca. Quando,tuttavia, per motivi dirilevante interesse pubblicoe fermi restando i limiti dilegge, il giornalista decidedi diffondere notizie oimmagini riguardanti minori,deve farsi carico dellaresponsabilità di valutare sela pubblicazione sia davveronell’interesse oggettivodel minore, secondo i principied i limiti stabiliti anchedalla cosiddetta “Carta diTreviso” (art. 7 del codice dideontologia sul trattamento<strong>dei</strong> dati personali nell’eserciziodell’attività giornalistica).In applicazione di questiprincipi, l’Autorità ha dispostoil blocco <strong>dei</strong> dati relativialle molestie subite da unaminore ad opera <strong>dei</strong> suoirapitori nei confronti di unaserie di testate giornalistiche(Provv. 20 giugno2000). Alcuni organi distampa a diffusione nazionaleavevano reso note, neititoli e nel corpo degli articoli,talune circostanze relativealle molestie sessualiche apparivano perpetratedai rapitori di una minore. IlGarante ha disposto il bloccomuovendo dalla considerazioneche la possibileed ulteriore divulgazione<strong>dei</strong> dati relativi alle molestie,a prescindere dalla loroeventuale rilevanza sotto ilprofilo penale (profilo per ilquale è stata investita lacompetente autorità giudiziariain relazione all’art.734-bis c.p.),avrebbe comportatoil concreto rischio diun pregiudizio rilevante perl’interessata.Un provvedimento, dunque,da cui derivava per gli editorititolari del trattamento eper i responsabili del medesimo,un preciso obbligo disospendere ogni ulterioreoperazione di trattamentodiversa dalla mera conservazionedelle informazionigià raccolte e, in particolare,di astenersi dal diffondereulteriormente i medesimidati anche in modo indiretto,attraverso la pubblicazionedelle corrispondenti partidello stesso provvedimentodel Garante.In questo contesto meritadi essere infine ricordataan-che una decisioneassunta dall’Autorità nell’agosto2000, con riguardoall’av-venuta pubblicazionesu taluni organi di informazionedi liste di soggettiresponsabili di gravi atti diviolenza a danno di minori.In merito a tali vicende, ilGarante era intervenutocon un comunicato stampaper ricordare che la diffusioneindiscriminata diinformazioni non trovafondamento nel nostroordinamento.Tali notizie, infatti, aprescindere dalla loro realeefficacia sul piano dellaprevenzione e dalla circostanzache i dati possanoessere desunti anche dafonti accessibili (quali, ades. pronunce giudiziarie),sono suscettibili di valutazionecritica e fonte dicontenzioso potendo anche,a seconda <strong>dei</strong> casi,oltre che determinaredanni agli stessi minoriindirettamente identificabili,com-portare responsabilitàper eventuali inesattezze<strong>dei</strong> dati, oppure pergiudizi indifferenziati susituazioni in realtà difformio per la lesione del dirittoall’oblio di persone interessaterispetto a fatti talvoltaassai risalenti nel tempo(comunicato stampa del 23agosto 2000).In altre circostanze, sono giunte all’Autorità richieste di provvedimenti(ad esempio di blocco della diffusione di taluneinformazioni) che non potevano essere emanati a causadella mancanza di presupposti procedurali a tal fine necessari(si possono vedere, per tutti, i Provv. adottati il 5, il 22aprile e il 21 settembre 2000; nel terzo di questi casi, l’interessatolamentava di essere stato ripreso durante unatrasmissione televisiva a sua insaputa; un altro ricorso è statodichiarato inammissibile il 30 ottobre 2000, relativamente adun’intervista dell’ex moglie del ricorrente, mandata in ondadurante una nota trasmissione televisiva, nella quale l’intervistatafaceva menzione di fatti e circostanze tali da permetterel’identificazione del ricorrente stesso e di suo figlio). Altrevolte, invece, sono risultati insufficienti gli elementi di valutazioneforniti (Provv. 21 febbraio 2000).In molte di tali ipotesi il Garante, oltre ad indicare le proceduredi volta in volta necessarie per ottenere il provvedimentorichiesto, ha cercato, ove le circostanze lo consentivano e laquestione sottoposta lo richiedeva, di offrire comunque unatutela agli interessati, ad esempio considerando anche allastregua di segnalazioni i ricorsi proposti in maniera nonconforme all’art. 29 della legge e al d.P.R. n. 501/1998. Inogni caso, quando ciò era possibile, il Garante ha sempretenuto a chiarire che il pronunciamento dell’Autorità, magaririferito ad un particolare aspetto della vicenda, non precludevaa coloro che avessero avuto interesse di instaurare, anchedinanzi alla competente autorità giudiziaria, specifichecontroversie dirette ad ottenere giudizi di cui il Garante nonpoteva farsi carico anche a causa dell’insufficienza deglielementi di valutazione sottoposti al suo vaglio (si veda, pertutti, il Provv. del 21 febbraio 2000).In alcuni casi, infine, l’Autorità ha avviato autonomamenteprocedimenti distinti da quello aperto su istanza degli interessati,al fine di accertare il rispetto della normativa sullariservatezza con riguardo a profili in parte diversi da quellisegnalati o che comunque richiedevano di essere autonomamentevalutati (si veda, per tutti, la decisione adottata il27 agosto 2000 su un ricorso presentato dai genitori di unaminore, in relazione ad alcuni articoli dedicati ad un procedimentogiudiziario, pubblicati da un quotidiano locale).8 ORDINE 8 <strong>2001</strong>
DOPO L’INCARICO DI CURARE LA RUBRICA DELLE LETTERE DEL “CORRIERE DELLA SERA”Mieli successore di Indro Montanellisi autosospende da direttore editorialeABRUZZO: “GIUDICE SULLE INCOMPATIBILITÀ È SOLTANTO IL CONSIGLIO DELL’ORDINE”Milano, 11 settembre.Il presidentedell’<strong>Ordine</strong><strong>dei</strong> giornalistidella Lombardiaha ricevutoil comunicatoche il Cdr del“Corriere della Sera”ha diffuso ieri seraalle 20.15 all’internodella redazione.Questo il testo:Oggetto: MIELI SI AUTOSOSPENDE.Paolo Mieli si è autosospeso da direttoreeditoriale del Corriere della Sera a far datada oggi. Questa decisione è stata presa inrelazione all’incarico ricevuto da Mieli dirispondere ogni giorno a una lettera <strong>dei</strong>lettori. La notizia dell’autosospensione èstata comunicata al Cdr dal direttoreFerruccio de Bortoli nel corso di un incontroavvenuto oggi alle 17. Nei giorni scorsigli Ordini <strong>dei</strong> giornalisti di Milano e Roma ela Fnsi, sollecitati dal Cdr, avevano espressoun giudizio di non compatibilità tra l’incaricoaffidato a Paolo Mieli come successoredi Indro Montanelli nel rispondere ailettori e la sua carica di manager (comedirettore editoriale risponde all’editoreRcs).Ecco il testo completo della comunicazionedel direttore: «Fatte salve tutte le prerogativedella redazione, Paolo Mieli risponde daoggi ogni giorno a una lettera. Mieli si èautosospeso da direttore editoriale delCorriere da far data da oggi. L’editore si èriservato di accettare la decisione di Mieliinvestendo la Fieg del quesito se esista ono incompatibilità tra la carica di direttoreeditoriale e l’incarico giornalistico che gli èstato affidato». È un primo, parziale risultatodell’azione voluta dal Cdr fin dall’inizio dellavicenda. Tuttavia Mieli mantiene l’incarico didirettore editoriale della Rcs (Corriere dellaSera escluso) e quindi l’autosospensionelascia irrisolta la sostanza del problema: unmanager aziendale risponderà ai lettori delCorriere della Sera.Commentodi Franco AbruzzoTengo a sottolineare che il giudice esclusivodelle compatibilità professionali èsoltanto il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong>. Noncertamente la Fieg o la Fnsi. Il Cdr all’internodelle aziende deva far rispettareanche la legge n. 69/1963 sull’ordinamentodella professione giornalista. È uncompito fissato nell’articolo 34 del Cnlg.Non spetta, credo, ai direttori responsabiliaccettare o meno le dimissioni di chicchessiada incarichi manageriali. Sullavicenda ho espresso, su richiesta del Cdrdel Corriere della Sera, un parere nonvincolante.Il direttore del giornale. L’articolo 3 dellalegge 633/1941 sul diritto d’autore enumeratra le opere collettive dell’ingegno anche leriviste e i giornali (e alle riviste e ai giornali èpoi dedicato la sezione II del Capo IV dellalegge). Il successivo articolo 7 afferma che“è considerato autore dell’opera collettiva chiorganizza e dirige la creazione dell’operastessa”. Il direttore responsabile - alla luceanche dell’articolo 6 del Cnlg e dell’articolo57 del Cp - è pertanto l’autore dell’operacollettiva dell’ingegno denominata “giornale”o “rivista”.I poteri del direttore fissati dal contratto.Dice l’articolo 6 del Contratto: “La nominadel direttore di un quotidiano, periodico oagenzia di informazioni per la stampa ècomunicata dall’editore al comitato o fiduciariodi redazione con priorità rispetto aqualunque comunicazione a terzi, almeno48 ore prima che il nuovo direttore assumala carica.Le facoltà del direttore sono determinate daaccordi da stipularsi tra editore e direttore,tali, in ogni caso, da non risultare in contrastocon le norme sull’ordinamento dellaprofessione giornalistica e con quanto stabilitodal presente contratto. Questi accordi,con particolare riguardo alla linea politica,Il testo del parereall’organizzazione e allo sviluppo del giornale,del periodico o dell’agenzia di informazioniper la stampa sono integralmente comunicatidall’editore al corpo redazionale tramiteil comitato o fiduciario di redazione,contemporaneamente alla comunicazionedella nomina del direttore.Quale primo atto del suo insediamento ildirettore illustra all’assemblea <strong>dei</strong> redattorigli accordi di cui al comma precedente e ilprogramma politico-editoriale concordatocon l’editore.È il direttore che propone le assunzioni e,per motivi tecnico-professionali i licenziamenti<strong>dei</strong> giornalisti.Tenute presenti le norme dell’art. 34, ècompetenza specifica ed esclusiva del direttorefissare ed impartire le direttive politichee tecnico-professionali del lavoro redazionale,stabilire le mansioni di ogni giornalista,adottare le decisioni necessarie per garantirel’autonomia della testata, nei contenuti delgiornale e di quanto può essere diffuso conil medesimo, dare le disposizioni necessarieal regolare andamento del servizio e stabiliregli orari secondo quanto disposto dalsuccessivo articolo 7.Osservazioni Dall’insieme delle normecitate e alla lettura dell’articolo 6 del Contrattoemerge l’anomalia italiana per quantoriguarda il ruolo del direttore: gli organi societarinon possono mettere il dito nella strutturadella redazione e nella fattura del giornaleuna volta concordati con il direttore linea politica,organizzazione e sviluppo del quotidiano.Gli accordi editore-direttore devono essere“tali, in ogni caso, da non risultare incontrasto con le norme dell’ordinamentodella professione giornalistica e con quantostabilito dal Contratto”. Negli accordi editoredirettoreevidentemente non possono esserecontenute clausole in contrasto con taliprincìpi. Il direttore in conclusione attua lalinea politica concordata con l’editore, garantiscel’autonomia della testata (e <strong>dei</strong> redattori)e anche la qualità dell’informazione (articolo44 del Cnlg). Una volta che l’editore haprovveduto a nominare il direttore gli rimanein tasca soltanto la lettera di licenziamento.IIl direttore editoriale. È una figura nondisciplinata dalla legge o dal Contratto. Sipuò dire che esercita i poteri dell’imprenditore,che ne è lo stratega e che ne controlla i“prodotti”, suggerisce le decisioni sia perquanto riguarda gli uomini-guida delle testatee sia i programmi operativi.Conclusioni Direttore responsabile edirettore editoriale sono figure antitetiche nelcorpo dell’impresa. L’uno, il direttore, è comegli ammiragli in mare (hanno solo Dio sopradi loro); l’altro, il direttore editoriale, è l’aziendaeditrice del “prodotto” pensato e realizzatodal direttore responsabile. Non ci puòessere subordinazione dell’uno all’altro oviceversa. Il direttore responsabile, alla lucedell’articolo 57 del Cp, risponde penalmentedi tutto quello che viene pubblicato sul giornale,quindi non solo gli articoli, ma anche larubrica delle lettere, le inserzioni e i testipubblicitari.L’articolo 57 (letto in maniera coordinata conl’articolo 7 della legge 633/1941 e con l’articolo6 del Cnlg), quindi, dà al direttore il poteredi controllare articoli, rubrica delle lettere,inserzioni e testi pubblicitari e dall’altro latoobbliga gli articolisti, i curatori delle lettere,delle inserzioni e <strong>dei</strong> testi pubblicitari a ubbidire.L’ultima parola spetta sempre al direttoreresponsabile (anche nei riguardi delrappresentante dell’editore). È indubbio chela presenza dell’uomo dell’editore in redazionecrea squilibri e potenziali “diarchie”, chenon giovano alla serenità della vita redazionalee al rispetto del ruolo del direttore”.Franco Abruzzo, presidente OgLAccordo con il Consiglio dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della LombardiaPaolo Panerai ha rinunciatoalle cariche di amministratoredelle società del Gruppo ClassPrevale il principiodell’esclusivaprofessionale fissatodalla legge 69/1963ORDINE 8 <strong>2001</strong>Milano, 10 settembre. Su richiesta del Consigliodell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti della Lombardia, istituzionalmenteimpegnato nella tutela dell’integrità e delladignità della professione, il giornalista professionistadott. Paolo Panerai ha concordato con lo stesso Consigliosul dovere che i giornalisti, in base alla leggeprofessionale e a tutte le regolamentazioni volontarieassunte, non abbiano a essere o ad apparire mai inposizione tale che l’esclusività dell’attività giornalisticapossa essere confusa con altre attività, inclusa quelladella responsabilità gestionale societaria, se non per leattività editoriali.Per questo Panerai ha volontariamente rinunciato atutte le cariche di Amministratore unico che ricoprivanelle varie società del gruppo Class Editori, passandoad altri l’incarico e assumendo la presidenza delle stesse.Ha ribadito in tal modo il primato dell’attività giornalisticacome garanzia dell’autonomia e della trasparenzadell’informazione.-------Conseguentemente Paolo Panerai rimane iscritto nell’elencoprofessionisti dell’Albo di Milano e mantiene ladirezione responsabile <strong>dei</strong> quotidiani e <strong>dei</strong> settimanalidel Gruppo Class.Presidenti degli Ordini regionali <strong>dei</strong> giornalisti riuniti nella Consulta“Irritualela richiestadi danni tra colleghi”Roma, 14 settembre. È irritualeche un giornalista chiedaun risarcimento danni adun altro giornalista “con glistessi sistemi che si contestanoa livello di categoria’’.Così la Consulta <strong>dei</strong>Presidenti e Vice Presidentidell’Ordini <strong>dei</strong> giornalisti si èespressa in relazione alla citazionein giudizio civile conla richiesta di un miliardoavanzata da un collega diRepubblica ai danni delPresidente dell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong>giornalisti della Sicilia.“La Consulta <strong>dei</strong> Presidentie <strong>dei</strong> Vice Presidenti riunitaa Roma il 13 settembre<strong>2001</strong> - spiega una notadell’<strong>Ordine</strong> - sottolinea che,nel momento in cui gli organismirappresentativi dellacategoria, Ordini in prima linea,sono impegnati neltentativo di porre un arginealle innumerevoli richieste dirisarcimento danni nei confrontidi colleghi colpiti nell’eserciziodella loro attivitàprofessionale, appare irritualeche un giornalista colpiscaun altro giornalista congli stessi sistemi che si contestanoa livello di categoria.La Consulta ritiene che altrepossano essere le procedureper far valere le proprieragioni, al di là del merito delgiudizio’’.La pronuncia della consultadegli Ordini è stata adottatain relazione alla richiesta diun miliardo di lire avanzatadall’inviato di Repubblica,Attilio Bolzoni, nei confrontidel presidente dell’ <strong>Ordine</strong><strong>dei</strong> giornalisti di Sicilia BentParodi. La prima udienza èstata fissata davanti alTribunale Civile di Agrigentoper il prossimo 26 novembre.Ad un convegno sull’ abusivismonella Valle <strong>dei</strong> Templi,Parodi aveva definito Bolzonied altri due colleghi, uno dellaRai, l’ altro dell’Espresso“colleghi che dimenticano lasacralità della professione eaccettano il ruolo di killer sucommissione’’.Successivamente aveva aggiunto:“Sono sempre i solitinoti, che fanno informazionepilotata e spregiudicante,sono urtanti, antipatici, prevaricatorie camorristi’’.Secondo l’atto di citazione leparole di Parodi, oltre a lederel’onorabilità di Bolzoni,che lavorava ad Agrigentosotto scorta della Digos, lohanno ulteriormente espostoalla rappresaglia degliabusivi che lo individuarono“come uno degli avversarida combattere con ognimezzo, soltanto per essersischierato in difesa della legalità,mettendone a rischiol’incolumità personale’’.(ANSA)9