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Ottobre 2001 - Ordine dei Giornalisti

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P R I V A C YLA TUTELA DEI MINORII minori restano tra i soggetti più esposti e indifesirispetto al rischio di lesione <strong>dei</strong> propri diritti fondamentali(ed in particolare del diritto alla riservatezza)da parte <strong>dei</strong> mezzi di informazionele fotografie riprodotte nel filmato trasmesso riguardasseroun minore, erano state mostrate da uno <strong>dei</strong> genitori, per dipiù in un contesto di sentita prospettazione di una complessavicenda familiare che aveva destato in più occasioni ilpubblico interesse (Provv. del 23 novembre 2000).Pubblicazione a mezzo stampa <strong>dei</strong> provvedimentidisciplinari assunti dagli Ordini professionaliCome il Garante ha avuto modo di chiarire altre volte, nonsempre l’applicazione della normativa sulla tutela <strong>dei</strong> datipersonali porta ad una minore conoscibilità delle informazioni.In alcune circostanze, infatti, quando devono essere tutelatialtri diritti e valori, la disciplina sulla riservatezza può farsiveicolo di una maggiore trasparenza. E ciò può riguardareIndebite ingerenze nellavita privata <strong>dei</strong> minoripossono comportare danniirreparabili nella relativa vitadi relazione e nello sviluppodella personalità, derivantia volte dalla tendenza aspettacolarizzare vicendeche meriterebbero invecemaggiori cautele da parte<strong>dei</strong> media. Per tale ragione,anche nel corso del 2000 ilGarante si è visto più volteobbligato a richiamare alrispetto <strong>dei</strong> precisi limiti alladiffusione <strong>dei</strong> dati personalisui minori (si veda, in particolare,il Provv. del 22 aprile2000). Come è noto,infatti, al fine di tutelarne lapersonalità, i giornalisti nondevono pubblicare i nomi<strong>dei</strong> minori coinvolti in fatti dicronaca, né fornire particolariin grado di condurre allaloro identificazione.Questo, nella consapevolezzache la tutela dellapersonalità del minore siestende anche ai fatti cheAttività giornalistica e rispetto<strong>dei</strong> principi della legge n. 675/1996anche trattamenti particolarmente delicati per la protezione<strong>dei</strong> dati, quali la diffusione attraverso i mezzi di informazione.Al riguardo, si può ricordare il caso in cui l’Autorità è statachiamata a decidere sul ricorso presentato da un avvocatoper lamentare l’avvenuta pubblicazione – su una rivistadell’ordine di appartenenza – del provvedimento di sospensionedalla professione adottato nei suoi confronti. In taleoccasione, il Garante ha avuto modo di ribadire che la leggen. 675/1996 non ha modificato la disciplina legislativa relativaal regime di pubblicità degli albi professionali ed alla conoscibilitàdegli atti connessi. Per tale ragione, deve ancora ritenersiche tali Albi siano destinati per loro natura e funzionead un regime di piena pubblicità, anche della tutela <strong>dei</strong> dirittidi coloro che a vario titolo hanno rapporti con gli iscritti aglialbi (Provv. del 29 marzo <strong>2001</strong>).Molte delle disposizioni che regolano tale forma di pubblicitàsono spesso risalenti nel tempo e necessitano pertanto diessere aggiornate anche al fine di individuare in modo piùpreciso le diverse forme di diffusione consentite, secondo lalogica sottesa alla legislazione in materia di riservatezza (art.27, comma 3, l. n. 675/1996). Ciò, tuttavia, non fa venir menola qualificazione degli Albi professionali come atti pubblici nonsolamente conoscibili da chiunque, ma anche oggetto didoverosa pubblicità. Più specificamente, il Garante ha chiaritoche la ratio sottesa alla pubblicità degli Albi e <strong>dei</strong> periodiciaggiornamenti relativi a nuove iscrizioni e cancellazioni ricorreanche per i provvedimenti che comportano la sospensioneo l’interruzione dell’esercizio della professione. Sebbene l’ordinamentopreveda al riguardo specifiche forme di pubblicità(es. comunicazione a tutti i consigli dell’<strong>Ordine</strong> degli avvocatied alle autorità giudiziarie del distretto al quale il professionistaappartiene: art. 46, commi 1 e 3, r.d.l. n. 1578/1933), èchiaro che le stesse consentono a chiunque di venire lecitamentea conoscenza di determinati provvedimenti e di darnelegittimamente ulteriore notizia. Il Garante ha potuto così affermareche i provvedimenti disciplinari <strong>dei</strong> consigli dell’<strong>Ordine</strong> edel Consiglio nazionale forense devono essere consideratiquali atti pubblici soggetti ad un regime di conoscibilità. Ciò,pur in assenza di disposizioni più analitiche di legge o di regolamentoin cui siano previste particolari modalità di diffusionea favore di determinati soggetti, ulteriori rispetto a quelli specificamenteindicati come destinatari dalle norme vigenti.L’interesse alla riservatezza del professionista destinatario diuna misura disciplinare non può ritenersi quindi prevalenterispetto all’interesse generale alla conoscenza del provvedimentomedesimo ed è pertanto lecita la divulgazione dellanotizia del provvedimento stesso attraverso riviste, notiziarioaltre pubblicazioni curate anche dagli ordini interessati. Ciò,ovviamente, nel presupposto che la diffusione del provvedimentoavvenga in modo corretto ed in termini esatti ecompleti, secondo quanto disposto dall’art. 9 della legge n.675/1996.Pubblicazione a mezzo stampa<strong>dei</strong> dati relativi ai redditi dichiaratiNel corso del 2000 (nonché nei primi mesi del <strong>2001</strong>), ilGarante è stato chiamato ad occuparsi della diffusione, adopera dell’Amministrazione finanziaria, <strong>dei</strong> dati relativi alreddito delle persone fisiche anche con riguardo alla loropubblicazione da parte degli organi di informazione. Taletema è stato già affrontato dall’Autorità in diverse occasioni,chiarendo che la disciplina vigente prevede espressamentela pubblicazione di determinati elenchi di taluni contribuenti edel relativo reddito. La stessa normativa dispone inoltre laformazione, da parte di ciascun comune, degli elenchi nominatividi tutti i contribuenti che hanno presentato la dichiarazione<strong>dei</strong> redditi o che esercitano imprese commerciali, arti eprofessioni (v. par. 13 della presente Relazione), elenchi,questi, che devono essere depositati per un anno presso gliuffici delle imposte e i comuni interessati ai fini della consultazioneda parte di chiunque (art. 69 d.P.R. n. 600/1973 comesuccessivamente modificato in particolare dall’art. 19 l. n.413/1991).L’esistenza di siffatte disposizioni – espressione di una sceltanormativa volta ad un’ampia conoscibilità di determinati datiintegragli estremi richiesti dall’art. 27, comma 3, della leggen. 675/1996 e rende quindi allo stato lecita, salve eventualimodifiche normative, la comunicazione degli elenchi da partedell’amministrazione finanziaria, anche dal punto di vistadella normativa in materia di riservatezza (v. lettera del 13ottobre 2000, in Bollettino, n. 14-15, p. 9).Sulla base di tali presupposti, l’Autorità ha pertanto dichiaratoinfondato un ricorso presentato da un imprenditore cheaveva chiesto il blocco <strong>dei</strong> dati relativi al proprio reddito diffusida un quotidiano locale sulla base di quanto pubblicatodall’amministrazione finanziaria (Provv. 17 gennaio <strong>2001</strong>, inBollettino n. 16, p. 5).Il Garante ha infatti affermato che, essendo le informazionirese accessibili dall’amministrazione finanziaria destinate adun’ampia pubblicità, la successiva pubblicazione di datiestratti lecitamente da elenchi accessibili a chiunque è daritenersi lecita anche senza il consenso degli interessati esenza che sia necessario per la testata che li riproduce dimostrarela sussistenza del requisito dell’essenzialità dell’informazionerispetto a fatti di interesse pubblico (art. 20, comma1, lett. d), l. n. 675/1996).Decisioni di carattere proceduralee limiti alle competenze del GaranteNon di rado il Garante è stato investito di istanze di tutelache eccedevano le proprie specifiche competenze: si pensialle ipotesi in cui il suo intervento è stato invocato in relazionealla diffusione di informazioni denigratorie o diffamatorie,oppure al fine di ottenere dall’Autorità il risarcimento di undanno subito in ragione della diffusione di dati personali attraversoi mezzi di informazione (si veda, per tutti, il Provv. del20 ottobre 2000).In questi casi l’Autorità ha chiarito ancora una volta l’ambitodelle proprie competenze e della tutela amministrativa accordatain relazione al trattamento <strong>dei</strong> dati personali, ricordandocomunque la possibilità di far valere i propri diritti di fronte adaltre autorità (nella specie il giudice ordinario).non sono specificamentereati, tenuto conto dellaqualità della notizia e dellesue componenti. Inoltre, perespressa previsione normativa,il diritto del minore allariservatezza deve esseresempre considerato comeprimario rispetto al diritto dicritica e di cronaca. Quando,tuttavia, per motivi dirilevante interesse pubblicoe fermi restando i limiti dilegge, il giornalista decidedi diffondere notizie oimmagini riguardanti minori,deve farsi carico dellaresponsabilità di valutare sela pubblicazione sia davveronell’interesse oggettivodel minore, secondo i principied i limiti stabiliti anchedalla cosiddetta “Carta diTreviso” (art. 7 del codice dideontologia sul trattamento<strong>dei</strong> dati personali nell’eserciziodell’attività giornalistica).In applicazione di questiprincipi, l’Autorità ha dispostoil blocco <strong>dei</strong> dati relativialle molestie subite da unaminore ad opera <strong>dei</strong> suoirapitori nei confronti di unaserie di testate giornalistiche(Provv. 20 giugno2000). Alcuni organi distampa a diffusione nazionaleavevano reso note, neititoli e nel corpo degli articoli,talune circostanze relativealle molestie sessualiche apparivano perpetratedai rapitori di una minore. IlGarante ha disposto il bloccomuovendo dalla considerazioneche la possibileed ulteriore divulgazione<strong>dei</strong> dati relativi alle molestie,a prescindere dalla loroeventuale rilevanza sotto ilprofilo penale (profilo per ilquale è stata investita lacompetente autorità giudiziariain relazione all’art.734-bis c.p.),avrebbe comportatoil concreto rischio diun pregiudizio rilevante perl’interessata.Un provvedimento, dunque,da cui derivava per gli editorititolari del trattamento eper i responsabili del medesimo,un preciso obbligo disospendere ogni ulterioreoperazione di trattamentodiversa dalla mera conservazionedelle informazionigià raccolte e, in particolare,di astenersi dal diffondereulteriormente i medesimidati anche in modo indiretto,attraverso la pubblicazionedelle corrispondenti partidello stesso provvedimentodel Garante.In questo contesto meritadi essere infine ricordataan-che una decisioneassunta dall’Autorità nell’agosto2000, con riguardoall’av-venuta pubblicazionesu taluni organi di informazionedi liste di soggettiresponsabili di gravi atti diviolenza a danno di minori.In merito a tali vicende, ilGarante era intervenutocon un comunicato stampaper ricordare che la diffusioneindiscriminata diinformazioni non trovafondamento nel nostroordinamento.Tali notizie, infatti, aprescindere dalla loro realeefficacia sul piano dellaprevenzione e dalla circostanzache i dati possanoessere desunti anche dafonti accessibili (quali, ades. pronunce giudiziarie),sono suscettibili di valutazionecritica e fonte dicontenzioso potendo anche,a seconda <strong>dei</strong> casi,oltre che determinaredanni agli stessi minoriindirettamente identificabili,com-portare responsabilitàper eventuali inesattezze<strong>dei</strong> dati, oppure pergiudizi indifferenziati susituazioni in realtà difformio per la lesione del dirittoall’oblio di persone interessaterispetto a fatti talvoltaassai risalenti nel tempo(comunicato stampa del 23agosto 2000).In altre circostanze, sono giunte all’Autorità richieste di provvedimenti(ad esempio di blocco della diffusione di taluneinformazioni) che non potevano essere emanati a causadella mancanza di presupposti procedurali a tal fine necessari(si possono vedere, per tutti, i Provv. adottati il 5, il 22aprile e il 21 settembre 2000; nel terzo di questi casi, l’interessatolamentava di essere stato ripreso durante unatrasmissione televisiva a sua insaputa; un altro ricorso è statodichiarato inammissibile il 30 ottobre 2000, relativamente adun’intervista dell’ex moglie del ricorrente, mandata in ondadurante una nota trasmissione televisiva, nella quale l’intervistatafaceva menzione di fatti e circostanze tali da permetterel’identificazione del ricorrente stesso e di suo figlio). Altrevolte, invece, sono risultati insufficienti gli elementi di valutazioneforniti (Provv. 21 febbraio 2000).In molte di tali ipotesi il Garante, oltre ad indicare le proceduredi volta in volta necessarie per ottenere il provvedimentorichiesto, ha cercato, ove le circostanze lo consentivano e laquestione sottoposta lo richiedeva, di offrire comunque unatutela agli interessati, ad esempio considerando anche allastregua di segnalazioni i ricorsi proposti in maniera nonconforme all’art. 29 della legge e al d.P.R. n. 501/1998. Inogni caso, quando ciò era possibile, il Garante ha sempretenuto a chiarire che il pronunciamento dell’Autorità, magaririferito ad un particolare aspetto della vicenda, non precludevaa coloro che avessero avuto interesse di instaurare, anchedinanzi alla competente autorità giudiziaria, specifichecontroversie dirette ad ottenere giudizi di cui il Garante nonpoteva farsi carico anche a causa dell’insufficienza deglielementi di valutazione sottoposti al suo vaglio (si veda, pertutti, il Provv. del 21 febbraio 2000).In alcuni casi, infine, l’Autorità ha avviato autonomamenteprocedimenti distinti da quello aperto su istanza degli interessati,al fine di accertare il rispetto della normativa sullariservatezza con riguardo a profili in parte diversi da quellisegnalati o che comunque richiedevano di essere autonomamentevalutati (si veda, per tutti, la decisione adottata il27 agosto 2000 su un ricorso presentato dai genitori di unaminore, in relazione ad alcuni articoli dedicati ad un procedimentogiudiziario, pubblicati da un quotidiano locale).8 ORDINE 8 <strong>2001</strong>

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