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Ottobre 2001 - Ordine dei Giornalisti

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permangono ritardi gravi nei decreti attuativiriguardanti la materia delicatissima del trattamento<strong>dei</strong> dati sensibili, sì che risultano illecitii comportamenti di numerose amministrazionipubbliche;le moltissime lamentele <strong>dei</strong> cittadini sollecitanol’intervento del ministro della Sanità inmateria di ricette mediche;ai ministri dell’Interno e della Sanità chiediamointerventi per uniformare le diverse prassipresso comuni ed aziende sanitarie locali,spesso inutilmente burocratiche e che nontutelano, invece, la privacy <strong>dei</strong> pazienti;chiediamo al ministro dell’Interno di coinvolgere ilGarante nelle sperimentazioni della carta d’identitàelettronica e <strong>dei</strong> servizi ai cittadini attraversole reti civiche, come già era stato assicurato;Ma la crescente disponibiltà di una gammasempre più estesa di tecnologie determinaproblemi qualitativi sui quali, in conclusione,vogliamo richiamare l’attenzione, perchésiamo di fronte a possibili, radicali mutamentidelle nostre organizzazioni sociali.In uno <strong>dei</strong> primi provvedimenti del Governo,ad esempio, si è opportunamente stabilitoche il regime di conoscibilità delle aliquotedell’addizionale Irpef non sia più affidato allapubblicazione nell’albo pretorio, ma sul web.Ma non in tutti i casi il passaggio dai tradizionaliregimi di pubblicità a quelli elettroniciappare accettabile. Il Garante ha dovutoaffrontare un caso in cui un ufficio giudiziario,dovendo effettuare le notificazioni allemolte parti di un processo, aveva appuntodeciso di farlo attraverso un sito web. Maquesto ha comportato la conoscibilità daparte di una platea indeterminata di soggettisegnaliamo alla Presidenza del Consiglio lanecessità di dare risposte alle nostre segnalazioniriguardanti i servizi di sicurezza e dipolizia;al ministro della Giustizia segnaliamo lequestioni, da noi ripetutamente sollevate,delle diverse garanzie di riservatezza neigiudizi civili e penali, nonchè delle modalitàdelle notificazioni degli atti giudiziari,spesso effettuate in forme che ledono,prima ancora che la riservatezza, ladignità stessa delle persone alle qualisono indirizzate.al ministro per l’Innovazione e le Tecnologiechiediamo di considerare con particolareattenzione i problemi derivanti dall’interconnessionetra le diverse banche dati pubbliche.Diritti e nuove tecnologiedel fatto che le parti lese, indicate con tuttele generalità, erano state contagiate ederano ammalate di epatire virale o di Aids,violando la dignità di queste persone. Abbiamoritenuto questo “slittamento” dallevecchie alle nuove forme di notificazione unaviolazione delle norme sul trattamento <strong>dei</strong>dati, scorgendo in ciò anche una violazionedel diritto costituzionale a far valere in giudizioi propri diritti. Chi, infatti, ricorrerà al giudicese questo avrà come contropartita uninammissibile obbligo di denudarsi davantiall’intera collettività?Il rischio di derive tecnologiche è nelle cose,e nelle cifre che rappresentano la realtà inturbinoso cambiamento. In Italia si inviano 30milioni di messaggi Sms al giorno. I dati ditraffico conservati dalle società telefonichesono ben oltre i cento miliardi, e consentonodi ricostruire l’intera rete delle relazioni perso-nali, sociali, economiche di ciascuno di noinei passati cinque anni. Si stanno sperimentandosoftware che consentiranno entrobreve tempo di inviare cento milioni di e-mailal giorno, con il rischio che ciascuno di noi nericeva da trenta a cinquanta in una giornata,con conseguenti costi in termini di tempo e diconnessione alla rete. Centinaia di migliaia disistemi di controllo a distanza sono giàoperanti. Cresce in maniera esponenziale ilricorso ai test genetici, e crescono le pretesedi assicuratori e datori di lavoro per utilizzarlinel valutare chi chiede un’assicurazione oun’assunzione: negli Stati Uniti sono già staticensiti centinaia di casi di discriminazione suquesta base, e questa è la ragione dell’interventodi Bush ricordato all’inizio.Questo non è allarmismo, è realismo. Se nonsi prenderà coscienza del significatocomplessivo di questo fenomeno, e si sacrificheràtutto sull’altare di una efficienza tuttaMa noi dobbiamo qui ripetere la testimonianzagià proposta negli anni passati, fondata suuna esperienza che fa riferimento ad unasterminata serie di casi in cui la richiesta diuna forte tutela della sfera privata esprime,insieme, un bisogno di intimità, il rifiuto d’ognipossibile discriminazione, l’esigenza dicompiere le proprie scelte personali, sociali,politiche fuori d’ogni rischio di stigmatizzazionesociale. La privacy rompe gli angusti steccatinei quali ancora vorrebbe chiuderla unasua arcaica lettura. La protezione <strong>dei</strong> datipersonali è ormai componente essenzialedella cittadinanza democratica nella societàdell’informazione. E pure del diritto di ciascunodi costruire liberamente la propria personalità,anche manifestando un io diviso in cuiconvivono esibizionismo e riservatezza.delegata alla tecnologia, non si produrràsoltanto uno scarto tra proclamazione deldiritto fondamentale alla protezione <strong>dei</strong> datie realtà delle sue quotidiane violazioni. Sirestringeranno gli spazi vitali delle persone,continuamente esposte a sguardi e messaggiindesiderati, ormai incapaci di godere diintimità, obbligate a modellare la loro stessapersonalità da questo obbligo di vivere continuamente“in pubblico”, sottoposti ad unaimplacabile registrazione d’ogni atto anchequando si fa una passeggiata o si fa unacquisto in un supermercato.Si dice che questa non è più soltanto unacondizione tecnologicamente determinata,ma socialmente gradita. Si invoca l’autoritàdelle mille trasmissioni televisive dove volontariamentesi espone la propria intimità all’occhiodi milioni di spettatori. Si ridefisce lo stessoconcetto di base della nostra materia ricorrendoad un ossimoro: la privacy “condivisa”.Un aspettodella cittadinanza democraticaSu questo sfondo si muove l’azione delGarante, che ha come bussola quel riferimentoalla dignità della persona che oggi apre laCarta <strong>dei</strong> diritti fondamentali dell’Unione europea,ma che, con significativa anticipazione,compare nell’art. 1 della nostra legge.Ma, proprio perché siamo di fronte a mutamentidella società che coinvolgono il destinomedesimo delle persone e della democrazia,ripetiamo qui che non può bastarel’impegno volonteroso di un’autorità. Spettaal Parlamento, luogo massimo della rappresentanza,discutere e decidere del ruolodelle tecnologie nelle nostre società. Lodiciamo non per omaggio al luogo che ciospita, ma per comune e convinta convinzionedemocratica.Stefano Rodotàetto <strong>dei</strong> principi della legge n. 675/1996zienda televisiva medesima (Provv. del 31 maggio 2000).Anche in tal caso l’Autorità, applicando la disciplina soprarichiamata, ha ritenuto che gli articoli fossero espressione diuna legittima modalità di esercizio del diritto di cronaca – perquanto opinabili potessero essere i toni utilizzati – con riferimentoalla personalità, alle esperienze professionali ed agliincarichi ricoperti dalle persone su indicate, le quali occupavanoappunto posti di rilievo in un’azienda di primaria rilevanzasociale.Nel caso di specie, non sussistevano gli estremi per censurareil diritto <strong>dei</strong> mezzi di informazione di esprimere valutazioni,anche critiche, riferite alle singole persone, atteso che,peraltro, le notizie riportate potevano essere acquisite correttamentedai giornalisti attraverso la consultazione di giornali,interviste, colloqui, dichiarazioni o attingendo alle consuetefonti lecitamente utilizzate nella cronaca giornalistica.Tale pronuncia del Garante, come altre analoghe, non eraovviamente preclusiva per gli interessati della possibilità diadire il giudice ordinario per rivolgere eventuali diverse istanzein sede civile o penale che esulano dall’ambito di competenzadel Garante.In questo contesto, merita infine di essere ricordata la decisionecon la quale l’Autorità ha dichiarato non fondato unricorso presentato dal titolare di una ditta artigiana. Questiaveva infatti lamentato l’avvenuta pubblicazione su un quotidianolocale della notizia secondo la quale alcuni consigliericomunali avevano segnalato alla Corte <strong>dei</strong> conti il comportamentodi un comune concernente una transazione con il ricorrente,relativamente al versamento di una penale contrattualelegata a “gravi motivi di salute” del ricorrente medesimo(Provv. del 22 gennaio <strong>2001</strong>, in Bollettino n. 16, p. 8).In tale circostanza il Garante ha constatato che l’articoloriguardava una contestata vicenda amministrativo-erarialeche traeva spunto da atti e documenti accessibili al pubblico.La vicenda era quindi riferita ad un fatto di interesse generalerelativo al corretto svolgimento dell’attività amministrativacomunale e, nel caso di specie, non era stata descritta ricorrendoa particolari o dettagli non pertinenti; il generico riferimentoai “motivi di salute” del ricorrente (origine della controversariduzione della penale, contestata dai consiglieri comunali)non è stato reputato, proprio in ragione della sua genericità,tale da recare lesione alla dignità dell’interessato: invirtù di ciò l’Autorità ha considerato lecita la pubblicazionedell’articolo, dichiarando pertanto infondato il ricorso. L’applicazionedella normativa ai trattamenti svolti in ambito giornalistico,alle fotografie pubblicate dai giornali ed alle ripresetelevisive.In altre circostanze l’Autorità ha applicato la normativa a trattamentidi dati personali, realizzati nell’ambito della professionegiornalistica, sotto forma di fotografie o di immaginidiffuse attraverso i mezzi di informazione.Anche in tali eventualità all’autore delle fotografie (o delleriprese) si applica la previsione dell’art. 25, comma 4, dellalegge n. 675/1996; quest’ultima disposizione, infatti, estendele norme relative all’esercizio della professione di giornalistaai “trattamenti temporanei finalizzati esclusivamente allapubblicazione di articoli, saggi o altre manifestazioni delpensiero” e fra queste, possono essere appunto inseriteanche le attività dirette a realizzare un servizio fotografico,atteso che anche le fotografie che ritraggono persone sonotrattate dalla legge alla stregua di documenti contenenti datipersonali (art. 1, comma 2, lett. c), l. n. 675/1996).Per tale ragione, colui che scatta fotografie, al pari di chiraccoglie notizie, è tenuto a rendere note la propria identità,la propria professione e le finalità della raccolta, senza ricorreread “artifici o pressioni indebite” (art. 2 del codice deontologico<strong>dei</strong> giornalisti).Al riguardo, con particolare riferimento all’informativa semplificataprevista per i trattamenti svolti nell’ambito dell’attivitàgiornalistica, il Garante ha chiarito che questa trova applicazioneanche nelle ipotesi in cui i dati sono raccolti presso unsoggetto diverso dall’interessato (Provv. del 21 febbraio2000).Nel caso di specie, il Garante era stato investito dell’esamedi una vicenda che aveva visto la pubblicazione, da parte diun organo di stampa, delle copie di alcune fotografie relativead un noto personaggio dello spettacolo conservate pressol’abitazione <strong>dei</strong> genitori di questo. Poiché, dunque, le fotografieritraevano una persona diversa rispetto a coloro che vivevanonella casa in cui erano conservate, esse non potevanoconsiderarsi raccolte presso l’interessato, con conseguenteinoperatività dell’obbligo di informativa ai sensi dell’art. 10,comma 1, della legge n. 675/1996.La disciplina sulla riservatezzaper i personaggi pubblici e le persone noteAnalogamente a quanto accade in altri ordinamenti, anchenel nostro la sfera privata delle persone che ricoprono determinatecariche pubbliche o che hanno acquisito una particolarenotorietà risulta essere per certi aspetti più ridotta rispettoa quella delle persone la cui vita privata è protettamaggiormente.Tenendo conto di tale principio, il codice deontologico <strong>dei</strong>giornalisti ha però previsto che la sfera privata delle personenote o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettatase la notizia o di dati non hanno alcun rilievo sul ruolo osulla loro vita pubblica (art. 6).Nel corso del 2000 il Garante si è trovato più volte ad applicaretale disposizione, a fronte di reclami presentati da alcunipersonaggi pubblici che denunciavano una lesione dellapropria vita privata. È questo, ad esempio, il caso di un quesitosottoposto all’Autorità da un noto parlamentare che avevapreso parte ad una cerimonia in cui erano presenti altripersonaggi pubblici, e che aveva visto il suo nome riprodotto,insieme a quello di altri, in un articolo di giornale che riferivadella cerimonia medesima.In tale occasione, il Garante ha constatato che non vi erastata alcuna violazione delle disposizioni del codice deontologicoappena richiamate e che una parte dell’articolosembrava anzi scaturire da una precisazione fornita direttamentedall’interessato. Più in generale, l’Autorità ha ricordatoche, con riguardo al principio dell’essenzialità dell’informazione,può considerarsi lecita anche un’informazione moltodettagliata, qualora ricorrano determinati presupposti, tra iquali rileva la qualificazione <strong>dei</strong> protagonisti come personaggipubblici (Provv. del 21 febbraio 2000 e, per un caso analogo,Provv. del 20 ottobre 2000).Fatti resi noti direttamente dagli interessatio attraverso i loro comportamenti in pubblicoCon riguardo alla diffusione operata dai mezzi di informazione,nell’ipotesi in cui gli stessi interessati abbiano in qualchemodo reso pubbliche le notizie che li riguardano, vieneprecluso in alcuni casi un intervento dell’Autorità diretto aridurre la diffusione delle informazioni medesime (v., inproposito, il comunicato n. 5 del 17 gennaio 2000, in Bollettinon. 11-12, p. 83).La legge n. 675/1996, mentre ha previsto in generale che igiornalisti devono rispettare i limiti del diritto di cronaca, conparticolare riferimento a quello dell’essenzialità dell’informazioneriguardo a fatti di interesse generale, ha lasciato fermala possibilità di trattare i dati relativi a circostanze e fatti resinoti direttamente dall’interessato o attraverso i suoi comportamentiin pubblico (art. 25, comma 1). Tale ipotesi ha trovatoanche riscontro nel codice di deontologia <strong>dei</strong> giornalisti cheha fatto salvo il diritto di addurre successivamente motivilegittimi di tutela, ma non ha ribadito il limite dell’essenzialitàdell’informazione, richiamato invece con particolare pregnanzaper quanto attiene ai dati sensibili (art. 5 del codice dideontologia).A questo riguardo, si può ricordare un ricorso riguardante ledichiarazioni fatte dal padre naturale di un minore durantealcuni programmi televisivi. Chiarito che in tale ipotesi nonsarebbe stato in ogni caso applicabile l’art. 3 della legge n.675/1996 (in tema di trattamento di dati per fini esclusivamentepersonali), l’Autorità ha constatato che la vicenda allaquale era stata fatta menzione durante la trasmissione eranotoria, in quanto già oggetto di cronaca giornalistica, anchea seguito di dichiarazioni <strong>dei</strong> relativi protagonisti (v. Provv. del28 febbraio 2000). Di qui l’impossibilità di accogliere la richiestadi opposizione al trattamento formulata dalla ricorrente(in quanto trovava applicazione il già citato art. 5, comma 2,del codice deontologico), che lascia però impregiudicatal’esigenza che giornalisti e conduttori delle trasmissioni televisiveoperino in modo da evitare o ridurre il rischio di trattarei dati riferiti ai minori in modo da non incidere sul correttosviluppo della personalità degli stessi (ciò, in particolare, conriferimento all’art. 7 del codice <strong>dei</strong> giornalisti, sul quale sitornerà fra breve).Un altro caso che merita di essere menzionato è quello incui il Garante è stato chiamato a decidere sul ricorso presentatoda una madre nei confronti di una televisione a diffusionenazionale, in relazione ad un servizio relativo al rimpatrioin Italia della propria figlia minore a seguito della decisione diuna Corte distrettuale statunitense. Anche in tale frangentel’Autorità ha dichiarato infondato il ricorso in quanto, sebbeneORDINE 8 <strong>2001</strong>7

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