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Ottobre 2001 - Ordine dei Giornalisti

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P R I V A C Yrestrittive, è stata accolta l’impostazione delGarante per quanto riguarda l’identificazione<strong>dei</strong> dati personali e la nozione di banca dati.Permane un arretrato, già segnalato lo scorsoanno: non è stata ancora data specificarisposta a 3454 tra segnalazioni e richieste.Questo problema può essere ora affrontatoin modo più adeguato grazie alla costituzionedi un apposito ufficio, al quale verrà destinatagran parte del nuovo personale, perrendere possibile l’eliminazione di questoarretrato in tempi brevi. È bene tener presente,ad ogni modo, che si tratta di un arretratoche riguarda l’intero quadriennio passato, sìche la sua incidenza sul numero complessivodi ricorsi, segnalazioni, reclami e richiesteammonta al 2.8%.Un ritardo si è manifestato anche nell’inserimentodelle notificazioni nel Registro generale<strong>dei</strong> trattamenti. Delle 297.500 notificazioniricevute, 270.000 sono state già inseritenel Registro e sono consultabili. Per quantoriguarda le altre, è stato stipulato uncontratto che consentirà di eliminare l’arretratoentro settanta giorni e, quindi, di inserirele nuove notificazioni nel registro <strong>dei</strong> trattamentilo stesso giorno in cui verranno ricevute.Dal prossimo autunno cominceranno afunzionare la biblioteca ed il centro di documentazione.Queste strutture, che raccoglierannoil più ricco materiale esistente in Italiaper lo studio <strong>dei</strong> rapporti tra tecnologie e diritti,saranno aperte al pubblico.Alcune questioni aperteIl lavoro complessivamente svolto dal Garantesuggerisce anche una serie di valutazioniqualitative, dalle quali trarre indicazioni perl’attività futura, per offrire al Parlamentoelementi di valutazione e per segnalare alGoverno “l’opportunità di provvedimentinormativi richiesti dall’evoluzione del settore”,come prevede l’art. 31 della legge.Abbiamo in più occasioni segnalato l’omessaconsultazione del Garante in casi esplicitamenteprevisti dalla legge, e lo abbiamoripetutamente fatto presente alla Presidenzadel Consiglio. Ci auguriamo che la Presidenzavoglia richiamare i ministeri al rispetto ditale norma, anche per evitare l’invalidità degliatti emanati.Non sottolineiamo questo fatto lamentando laviolazione del prestigio del Garante. La nostraconsultazione serve ad assicurare che inprocedimenti che incidono - lo ripeto - su undiritto fondamentale del cittadino possa trovareespressione il punto di vista dell’organo alquale è istituzionalmente affidata la cura ditale interesse. Peraltro, nella grandissimamaggioranza <strong>dei</strong> casi in cui è stata richiesta,anche informalmente, la collaborazione delGarante, questa si è svolta in un clima cheha consentito un miglioramento, talvolta decisivo,<strong>dei</strong> provvedimenti in questione.Mi limito a ricordare i casi del “registro nazionale”dello stato civile e della proposta dicostituzione di un’anagrafe unica degli italiani,del processo civile telematico, dellacentrale rischi della Banca d’Italia. In altricasi, l’aver trascurato i suggerimenti delGarante ha provocato conseguenze negative,com’è avvenuto per la tessera elettorale.Segnaliamo al Governo alcune questioniaperte, mantenendo piena, come in passato,la nostra offerta di collaborazione:rimane negativo il quadro delle garanzie peralcune banche dati riguardanti il Welfare, inparticolare per quanto riguarda il riccometro,il sanitometro, il Sistema Informativo Lavoro;Diritto di cronacae diritto alla privacy:gli interventi del Garante nel 2000Attività giornalistica e rispIn diverse circostanze, il Garante ha dovuto ribadire la necessitàdi applicare la normativa – in ampia parte di caratterespeciale – dettata con riguardo ai trattamenti di dati personalisvolti nell’ambito dell’attività giornalistica. Così, ad esempio,nel dichiarare infondato un ricorso presentato controalcune importanti testate nazionali da parte di una testimoneall’interno di un procedimento penale per gravi reati(Provv.del 3 luglio 2000), l’Autorità ha chiarito che il trattamentodoveva essere valutato alla luce di quanto dispostodall’art. 25 della legge n. 675/1996 e dal codice di deontologiarelativo al trattamento <strong>dei</strong> dati personali nell’eserciziodell’attività giornalistica (Provv. del 29 luglio 1998, in G.U. del3 agosto 1998).Pertanto, quando gli articoli o i servizi pubblicati costituisconouna legittima espressione del diritto di cronaca, magariin relazione – come nel caso di specie – a delicate indaginivolte ad appurare l’attendibilità di una testimone (l’interessata)e di sue rilevanti dichiarazioni ai fini processuali, e il trattamentoè finalizzato ad informare l’opinione pubblica suglisviluppi di una vicenda che ha richiamato l’attenzione a livellonazionale, nel rispetto dell’essenzialità dell’informazionee della pertinenza <strong>dei</strong> dati riferiti, lo stesso trattamento deveconsiderarsi legittimo.In tal caso, quindi, non può invocarsi il mancato conferimento,da parte dell’interessata, del preventivo consenso al trattamento<strong>dei</strong> dati, essendo questo esplicitamente esclusodalle disposizioni appena richiamate. Ciò, anche quandoattraverso gli articoli e le trasmissioni vengano diffusi dati dicarattere sensibile, essendo anche in questa ipotesi consentitoprescindere dal consenso, naturalmente ove sia rispettatoil limite posto al diritto di cronaca dall’essenzialitàdell’informazione e si evitino riferimenti a congiunti o ad altrisoggetti non interessati ai fatti (art. 5 del citato codice deontologico).Argomentazioni analoghe hanno fondato la decisione originatada un ricorso – poi dichiarato infondato – presentato daalcuni consiglieri di amministrazione, dirigenti e giornalisti diuna delle principali aziende radiotelevisive nazionali chelamentavano l’avvenuta pubblicazione su un quotidiano diuna serie di articoli in cui venivano evidenziate asseriteappartenenze politiche degli stessi, nonché rapporti e relazionipersonali (amichevoli od ostili) esistenti all’interno dell’a-SentenzadellaCassazioneRodotà può ordinare a de Bortoli:“Correggi quella notizia sbagliata”La legge sulla tutela <strong>dei</strong> datipersonali non si applica soloagli archivi elettronici, maanche all’informazione giornalistica,E, pertanto, ilGarante per la protezione<strong>dei</strong> dati personali può ordinareal direttore di un giornalela rettifica di informazionilesive dell’identità di unapersona. È questo il filo conduttoredella sentenza8889/<strong>2001</strong> con la quale laprima sezione civile dellaCassazione (presidenteCarnevale) ha annullata unasentenza del tribunale diMilano.L’intervento del Garante, avvenutonell’aprile ‘99, erastato provocato dal ricorsodella signora Maria TeresaValoti, vedova Olcese, laquale aveva chiesto che negliarticoli di cronaca pubblicatisul Corriere della Serala definizione di “signoraOlcese” venisse attribuita alei e non anche alla primamoglie di Vittorio Olcese,Giuliana De Cesare.Il Garante aveva, successivamente,imposto all’editoree al direttore del Corrieredella Sera di cessare il“comportamento illegittimo”rettificando la registrazioneo, comunque, la trattazione<strong>dei</strong> dati personali della ricorrentein modo tale da “individuarecorrettamente con l’espressionesignora Olcesesoltanto la ricorrente MariaTeresa Valoti anziché la signoraGiuliana De Cesare”,nonché di divulgare la rettificacon la pubblicazione diun comunicato sul quotidiano.Il Tribunale di Milano, condecisione del 14 ottobre1999, ha accolto l’opposizione,annullando il provvedimentoemesso dalGarante. Nella motivazionedella decisione il Tribunale,ha osservato, tra l’altro, chela direttiva della CommissioneEuropea 95/46/CE, inbase alla quale è stata approvatadal nostro Parlamentola legge 675/96, circoscrivein modo inequivocabileil proprio ambito diapplicazione al trattamento<strong>dei</strong> dati personali comunquedestinati all’archiviazione epertanto non concerne leinformazioni diffuse dai giornali:ciò deve indurre, secondoil Tribunale ad interpretarein senso restrittivo la portatadella legge n. 675/96,anche per evitare che la suaapplicazione si ponga incontrasto con l’articolo 21della Costituzione, che tutelala libertà di informazione.Il Tribunale, inoltre, ha ritenutoche la diffusione di talinotizie rientri nell’eserciziodel diritto di cronaca e che ilprovvedimento del Garantesi sia posto in contrasto conl’articolo 21 dellaCostituzione, che “pone allapubblica autorità il divietoassoluto di adottare provvedimentidiretti ad esercitarecontrolli o assensi preventivisul contenuto delle pubblicazioni”.La portata della legge n.675/1996 – ha affermato laCorte di Cassazione – nonè limitata all’archiviazionedelle informazioni nelle banchedati; l’attenzione che lalegge dedica a tali banche,e dunque a quel particolaretrattamento che consistenella elaborazione ai fini diarchiviazione per un successivouso, si giustifica conla considerazione di comuneesperienza della rapiditàdi tale uso da parte di chiaccede all’archivio. “Il vantaggiodell’archiviazione –ha osservato la Corte – èper l’appunto di consentirela disponibilità immediata,all’occorrenza, di un datoda adoperare ai più svariatifini; pertanto l’attenzionedella legge all’archiviazionenon può essere consideratafine a se stessa, bensì adimpedire la diffusione delleinformazioni scorrette. Diconseguenza – ha affermatola Corte – qualunque trattamento,anche quello giornalistico,dell’informazione,e non soltanto quello direttoalla conservazione in archivio,deve avvenire nel rispetto<strong>dei</strong> principi stabilitidall’articolo 1 della legge n.675 del 1996, che tutela i dirittifondamentali e la dignitàdelle persone, con particolareriferimento alla riservatezzaed all’identità personale”.Il potere, attribuito dalla leggeal Garante, di disporre larettifica di informazioni giornalistiche– ha affermato laCorte – non si pone in contrastocon l’articolo 21 dellaCostituzione, “che vieta ogniintervento censorio”: altro è,infatti, un ordine o un poteredi inibitoria alla pubblicazione,da ritenersi contrario allaCostituzione, altro è un ordinedi rettifica. “L’attività giornalistica– ha osservato laCorte – legittima di per sé altrattamento <strong>dei</strong> dati, anchepersonali, ma ciò deve avvenirenei limiti di cui all’articolo1 della legge: pertantoneppure l’essenziale eserciziodell’informazione puòsovrapporre al dato esclusivodi una persona fisica(quale il nome) l’eventualeuso di tale dato da parte diterzi”.(Fr. Ab.)6 ORDINE 8 <strong>2001</strong>

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