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Ottobre 2001 - Ordine dei Giornalisti

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ROMA, 23 aprile <strong>2001</strong>. La Siae e l’Aie(Associazione italiana editori) hanno firmatocon Confcommercio l’accordo che estendeagli esercizi commerciali - anche a quelli nonspecializzati nella realizzazione di fotocopie -la possibilità di effettuare il servizio di fotocopiatura<strong>dei</strong> testi nel pieno rispetto del dirittod’autore.L’accordo, che segue quello raggiunto recentementetra Siae e Aie da un lato e le associazioni<strong>dei</strong> centri di fotocopiatura (Confartigianatoe Cna) dall’altro, rientra nella sfera diapplicazione della legge 248/2000, che haNel mirino le rassegne stampaLa legge sul diritto d’autore,giornali e giornalistiL’art. 38 della legge 633/1941 inquadral’utilizzazione economica delle operecollettive (giornali e riviste): “Nell’operacollettiva, salvo patto in contrario, il dirittodi utilizzazione economica spetta all’editoredell’opera stessa, senza pregiudizio deldiritto derivante dall’applicazione dell’art.7 (“È considerato autore dell’opera collettivachi organizza e dirige la creazionedell’opera stessa”). Ai singoli collaboratoridell’opera collettiva è riservato il diritto diutilizzare la propria opera separatamente,con l’osservanza <strong>dei</strong> patti convenuti, e indifetto, delle norme seguenti”.L’utilizzazione liberadegli articoli e <strong>dei</strong> discorsiL’art. 65 della legge n. 633/1941 dice: “Gliarticoli di attualità, di carattere economico,politico, religioso, pubblicati nelle riviste ogiornali, possono essere liberamenteriprodotti in altre riviste o giornali ancheradiofonici, se la riproduzione non è stataespressamente riservata, purché si indichinola rivista o il giornale da cui sonotratti, la data e il numero di detta rivista ogiornale e il nome dell’autore, se l’articoloè firmato”.L’art. 66 afferma: “I discorsi sopra argomentidi interesse politico od amministrativo,tenuti in pubbliche assemblee ocomunque in pubblico, possono essereliberamente riprodotti nelle riviste o giornalianche radiofonici, purché si indichinola fonte, il nome dell’autore e la data e illuogo in cui il discorso fu tenuto”.introdotto un compenso per autori ed editoridelle opere a stampa fotocopiate, e si pone inlinea con quanto già avviene da tempo neglialtri Paesi europei. «Il fenomeno delle fotocopieselvagge - si legge in un comunicato - haprodotto nel nostro Paese effetti negativi perl’intera filiera editoriale».Secondo l’Associazione italiana editori, solonell’anno scorso gli editori hanno subito danniper oltre 570 miliardi, gli autori per 30, le librerieper 190 e i distributori per 100 miliardi dilire.Intanto, il 19 aprile scorso, Siae, Fieg e Fnsihanno avviato un confronto sul nodo dellerassegne stampa.La Siae, la Federazione nazionale dellastampa italiana e la Federazione italianadegli editori di giornali (rappresentaterispettivamente dal commissario straordinariodella Siae, Mauro Masi, dal segretariodella Fnsi, Paolo Serventi Longhi, e daldirettore generale della Fieg, SebastianoSortino) si sono incontrate allo scopo didefinire un accordo che dia mandato allaSiae di tutelare il diritto d’autore per la riproduzionedegli articoli nelle rassegne stampagiornalistiche. Tutto ciò trova fondamentonella normativa vigente, in particolarenella legge sul diritto d’autore del 1941 esuccessive modificazioni.L’incontro si è concluso dando mandatoalla Siae di presentare una bozza diconvenzione, che dovrà essere esaminatadalle parti. Sarà, dunque, la Siae a elaborarequesto progetto, tenendo conto diquanto già avviene nella maggior parte <strong>dei</strong>Paesi europei, dove la tutela degli articoliriprodotti nelle rassegne stampa è giàattuata da tempo.Accordo sul diritto d’autoreper i servizi di fotocopiaturaFotocopie(art. 68 legge 833/1941)I diritti d’autore dovranno essere pagati anche perle fotocopie. E non si potranno più riprodurre interivolumi o fascicoli di periodici, ma solo parti: finoal 15 per cento, esclusa la pubblicità. Le bibliotechepubbliche pagheranno i diritti d’autore inmodo forfettario. Invece i “copy center”, anchequelli che mettono a disposizione gratuitamentele fotocopiatrici all’interno di librerie, biblioteche,centri studi o altro, dovranno pagare i diritti conun esborso che non può essere inferiore perciascuna pagina copiata al prezzo medio perpagina, salvo accordi diversi con la stessa Siae.Niente royalties invece per le rassegne stampa(definite un “prodotto effimero”).L’articolo 68 della legge 633/1941 stabilisce:È libera la riproduzione di singole opere o branidi opere per uso personale <strong>dei</strong> lettori, fatta amano con mezzi di riproduzione non idonei aspaccio o diffusione dell’opera nel pubblico.È libera la fotocopia da opere esistenti nellebiblioteche, fatta per i servizi della biblioteca o,nei limiti e con le modalità di cui ai commi quartoe quinto, per uso personale (13/e).È vietato lo spaccio di dette copie nel pubblico e,in genere ogni utilizzazione di concorrenza con idiritti di utilizzazione economica spettanti all’autore(3/cost).È consentita, conformemente alla convenzionedi Berna per la protezione delle opere letterarie eartistiche, ratificata e resa esecutiva ai sensi dellalegge 20 giugno 1978, n. 399, nei limiti del quindiciper cento di ciascun volume o fascicolo diperiodico, escluse le pagine di pubblicità, la riproduzioneper uso personale di opere dell’ingegnoeffettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistemaanalogo. I responsabili <strong>dei</strong> punti o centri diriproduzione, i quali utilizzino nel proprio ambito omettano a disposizione di terzi, anche gratuitamente,apparecchi per fotocopia, xerocopia oanalogo sistema di riproduzione, devono corrispondereun compenso agli autori ed agli editoridelle opere dell’ingegno pubblicate per le stampeche mediante tali apparecchi vengono riprodotteper gli usi previsti nel primo periodo del presentecomma. La misura di detto compenso e le modalitàper la riscossione e la ripartizione sono determinatesecondo i criteri posti all’articolo 181-terdella presente legge. Salvo diverso accordo tra laSiae e le associazioni delle categorie interessate,tale compenso non può essere inferiore perciascuna pagina riprodotta al prezzo medio apagina rilevato annualmente dall’Istat per i libri.Gli articoli 1 e 2 della legge 22 maggio 1993, n.159, sono abrogati (13/f).Le riproduzioni delle opere esistenti nelle bibliotechepubbliche, fatte all’interno delle stesse con imezzi di cui al quarto comma, possono essereeffettuate liberamente, nei limiti stabiliti dal medesimocomma, salvo che si tratti di opera rara fuoridai cataloghi editoriali, con corresponsione di uncompenso in forma forfettaria a favore degli aventidiritto, di cui al comma 2 dell’articolo 181-ter,determinato ai sensi del secondo periodo delcomma 1 del medesimo articolo 181-ter. Talecompenso è versato direttamente ogni anno dallebiblioteche, nei limiti degli introiti riscossi per ilservizio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilanciodello Stato o degli enti dai quali le bibliotechedipendono (13/g).(13/e) Comma così sostituito dall’art. 2, L. 18agosto 2000, n. 248.(3/cost) La Corte costituzionale, con sentenza 23marzo-6 aprile 1994, n. 108 (Gazz. Uff. 12 aprile1995, n. 15, serie speciale), ha dichiarato nonfondata la questione di legittimità costituzionaledegli artt. 19, 61, 68 e 109, sollevata in riferimentoagli artt. 3, 9, 41 e 42 della Costituzione.(13/f) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 18 agosto2000, n. 248.(13/g) Comma aggiunto dall’art. 2, L. 18 agosto2000, n. 248.(14/a) Comma aggiunto dall’art. 3, L. 18 agosto2000, n. 248.Il riassunto, la citazione o la riproduzionedi brani o di parti di opera,per scopi di critica, di discussioneed anche di insegnamento, sonoliberi nei limiti giustificati da talifinalità e purché non costituiscanoconcorrenza (articolo 70 dellalegge 633/1941)Dice l’articolo 70 della legge 633/1941: “Ilriassunto, la citazione o la riproduzione dibrani o di parti di opera, per scopi di critica,di discussione ed anche di insegnamento,sono liberi nei limiti giustificati da tali finalitàe purché non costituiscano concorrenza allautilizzazione economica dell’opera. Nelleantologie ad uso scolastico la riproduzionenon può superare la misura determinata dalregolamento il quale fisserà la modalità perla determinazione dell’equo compenso. Ilriassunto, la citazione o la riproduzionedebbono essere sempre accompagnatidalla menzione del titolo dell’opera, <strong>dei</strong> nomidell’autore, dell’editore e, se si tratti di traduzione,del traduttore, qualora tali indicazionifigurino sull’opera riprodotta”.Vietato agire senza consenso quandol’utilizzazione dell’opera non è a scopodi critica, discussione o insegnamento.“L’utilizzazione di parti o brani di opera altruiin un libro che si autodefinisce dedicato adun artista scomparso è illecita e costituisceviolazione del diritto di autore se manca ilconsenso del titolare del diritto e se la finalitàdell’utilizzazione non rientra tra le ipotesidi cui all’art. 70 della legge sul diritto di autore(e, cioè, utilizzazione a scopo di critica,discussione o insegnamento). L’erededell’autore può agire a difesa <strong>dei</strong> diritti patrimonialid’autore e di quelli relativi allo sfruttamentoeconomico dell’immagine” (Trib.Napoli, 18 aprile 1997; Parti in causa Troisic. Soc. Emme Grafica ind. ed.).Confermata la sanzionedisciplinare inflitta dall’<strong>Ordine</strong>della Lombardia a unacollaboratrice di “Oggi”Milano, 17 settembre. Chi pubblica articoli,che nella sostanza sono pubblicità ingannevole,tiene un comportamento che “violaquel principio di lealtà nell’informazione cui(ex artt. 2 e 48 della legge professionale n.69/1963) devono essere improntati icomportamenti del giornalista”. Con questasecca motivazione la quinta sezione delTribunale civile di Milano ha confermato ladecisione del Consiglio nazionale che hainflitto la sanzione disciplinare dell’avvertimentoscritto alla giornalista professionistaCaterina Vezzani, collaboratrice di Oggi.La stessa ha pubblicato sul numero dell’11ottobre 1995 di Oggi l’articolo “E lavarsi identi è un gioco” nel quale la giornalista “nonsi limita a dare consigli per una più correttaigiene orale <strong>dei</strong> bambini, eventualmentesegnalando ai lettori le novità presenti sulmercato dando così un corretto caratteredivulgativo all’articolo, ma reclamizza inmodo indiretto i prodotti della linea Mentadent.L’articolo è stato corredato da una fotoche mette in evidenza in primo piano il dentifricioMentadent e sullo sfondo tre spazzolinida denti a forma di ometti che stanno in piedied un ulteriore tubo di dentifricio, il tuttosempre della Mentadent, pure in posizioneverticale”.La decisione del Consiglio nazionale a suavolta aveva confermato quella del Consigliodell’<strong>Ordine</strong> della Lombardia. La sentenza (n.8010/<strong>2001</strong>) è stata adottata dal tribunaleintegrato da due giornalisti come giudiciORDINE 8 <strong>2001</strong>Tribunale di Milano: la pubblicitàingannevole è slealtà del giornalistaaggregati (Giulio Bianchi presidente; RobertoPortile e Maria Teresa Brena, giudici;Renzo Magosso e Stefano Donarini, giornalistigiudici aggregati). Il Pm, Ada Rizzi, hachiesto la conferma della sanzione. Il Consigliodella Lombardia è stato difeso dall’avvocatoRemo Danovi; il Consiglio nazionaledagli avvocati Antonio Pandiscia e CesareLombrassa. Questi i passaggi centrali dellasentenza:MOTIVI DELLA DECISIONEA seguito della sentenza della Corte d’Appellodi Milano pronunciata in data 20.10.’00con la quale veniva dichiarata la nullità dellasentenza. n. 4031 resa dal Tribunale di Milanoin data 23.3.00 per carenza del contradditorio,in quanto nel giudizio di primo gradonon avevano partecipato pur essendo litisconsortinecessari il Consiglio Nazionaledell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti che ha adottato ladecisione che qui si impugna ed il ConsiglioRegionale per la Lombardia, e veniva contestualmentedisposta la rimessione dellacausa al giudice di primo grado, le partihanno proceduto alla riassunzione nei terminidi cui agli artt. 353 e 354 Cpc e si sonoreciprocamente costituite nei due giudiziriassunti e poi riuniti, pertanto di nessunpregio sono le osservazioni proposte dalladifesa della Vezzani in ordine alla carenza dilegittimazione del Consiglio Regionaledell’<strong>Ordine</strong> poiché ex art. 156 Cpc terzocomma non può essere mai pronunciata lanullità se l’atto ha raggiunto lo scopo a cui èdestinato.Venendo ora nel merito della decisione ecioè se debba o meno essere confermata ladelibera del Consiglio nazionale dell’<strong>Ordine</strong>che respingendo il ricorso proposto dallagiornalista Caterina Vezzani ha confermato ilprovvedimento disciplinare dell’avvertimentoscritto inflittole dal Consiglio Regionale,questo Collegio ritiene di dover ribadire ladecisione già presa in primo grado e annullataper motivi meramente processuali,peraltro confermata invece nei confronti deldirettore del giornale Paolo Occhipinti dallasentenza della Corte d’Appello di Milanoemessa in data 20.09.00 n. 24737/00.Infatti non vi è dubbio che l’articolo redattodalla Vezzani “E lavarsi i denti è un gioco”integri gli estremi della cosiddetta pubblicitàingannevole ai sensi degli arti. 1, comma 2.2,lettera b), ed in violazione dell’art. 4 comma1 del Decreto Legislativo 25 gennaio 1992 n.74 poiché in detto articolo la giornalista nonsi limita a dare consigli per una più correttaigiene orale <strong>dei</strong> bambini, eventualmentesegnalando ai lettori le novità presenti sulmercato dando così un corretto caratteredivulgativo all’articolo, ma reclamizza inmodo indiretto i prodotti della linea Mentadentladdove scrive: .. “poi un bel giorno,regalategli il SUO spazzolino, e il SUO dentifricioper esempio della linea Mentadentdenti in Crescita studiata per i più piccoli..”.Detto articolo è stato altresì corredato da unfoto che mette in evidenza in primo piano ildentifricio Mentadent e sullo sfondo tre spazzolinida denti a forma di ometti che stannoin piedi ed un ulteriore tubo di dentifricio - iltutto sempre della Mentadent-pure in posizioneverticale.Con l’articolo in questione dunque si reclamizzanoi prodotti della linea Mentadent perbambini, con un aspetto informativo, ingannandoil lettore sulla reale portata promozionaledel testo che è inserito nell’ambito diuna pagina dedicata alla “bellezza”, e graficamentecircoscritto da un bordo a palliniche non può essere considerato idoneo adattribuire natura pubblicitaria a detto inserto,poiché la suddetta connotazione graficaviene utilizzata nella stessa pagina ancheper un altro articolo “C’è anche il dentifricioalla propoli”.Tale comportamento viola quel principio dilealtà nell’informazione cui ex artt. 2 e 48legge n. 69/1963 devono essere improntati icomportamenti del giornalista, va quindiconfermata la decisione del Consiglio Nazionaleche inflitto la sanzione disciplinaredell’avvertimento scritto.P. Q.M. il Tribunale definitivamente pronunciandorigetta il ricorso proposto dalla giornalistaCaterina Vezzani, accoglie viceversail ricorso proposto dal Consiglio rgionale <strong>dei</strong>giornalisti della Lombardia e per l’effettoconferma la decisione del Consiglio nazionaledell’<strong>Ordine</strong> <strong>dei</strong> giornalisti emessa in data3.11.99.3

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