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OpinioniRiforma della filiazionedro familiare ricomposto. Questo potrebbe avvenire,ad esempio, quando il padre, completamente disinteressatoal figlio, acconsenta all’adozione in casiparticolari da parte del marito o del nuovo compagnodella madre.L’esclusione dei cosiddetti effetti legittimanti erastata criticata in passato da un’attenta dottrina, rilevandocome in tal modo i minori adottati ai sensidell’art. 44 si trovassero collocati in una posizionetendenzialmente peggiore rispetto a quella dei minoribeneficiari di una “adozione piena” (7).Ora che - ad avviso di chi scrive - gli effetti di parentelasono stati attribuiti (giustamente, pur se inconsapevolmente)dal nuovo art. 24 c.c. anche agliadottati in casi particolari diviene però inevitabileinterrogarsi sulla compatibilità di tali effetti con iltratto caratteristico di questo tipo di adozione, costituitosenza dubbio dalla previsione normativa delmantenimento delle relazioni, anche in senso giuridico,con la famiglia di origine ed in particolar modocon i genitori biologici, come testimonia, tra l’altro,l’aggiunta del cognome di origine in coda aquello dell’adottante.Ciò conduce, ad esempio, nel caso dell’adozione daparte del coniuge della madre, a dichiarare sospesoma non estinto l’obbligo del padre biologico - privatodella potestà del minore, esercitata invece dall’adottante- di contribuire economicamente almantenimento del figlio; sicché egli ben potrebbeessere obbligato al versamento di un assegno periodiconel caso in cui la madre ed il genitore adottivo,tenuti in via primaria, non dispongano delle necessarierisorse e nemmeno gli ascendenti dei due coniugipossano sopperirvi (8).Questa soluzione pare conforme al superiore interessedel minore il quale però - è utile qui osservarlo -riguardo agli eventuali obblighi o diritti di solidarietàfamiliare gravanti, soprattutto in età adulta, suisoggetti indicati dall’art. 433 c.c. figurerà (non importase come debitore o come creditore) solo inquanto figlio adottivo e non anche nella qualità difiglio dei suoi genitori biologici.Non sarebbe invece compatibile con l’interesse delminore l’esclusione dal rapporto di parentela con ifamiliari del genitore adottivo. Sul piano delle relazionidi fatto detto rapporto di parentela si crea comunque,essendo connaturato all’inserimento nellanuova famiglia, di cui i parenti sono il naturale contestosia nel caso dell’adozione di minori “ordinaria”(un tempo legittimante) sia in quello dell’adozionein casi particolari. Non si vede perché negare sulpiano degli effetti giuridici ciò che già avviene e conpienezza sul piano delle relazioni esistenziali.Coloro che ancora oggi escludono gli effetti di parentelaper le adozioni in casi particolari traggono illoro principale argomento dalla persistenza, nell’orizzontedelle relazioni giuridiche dell’adottato,della sua famiglia di origine, ritenendo forse addiritturalapalissiano che un figlio non possa avere contemporaneamentedue famiglie, ma l’evidenza dell’argomentoè in realtà solo apparente. Ci si dovrebbeallora chiedere, secondo questo medesimo spirito,come sia possibile avere due padri (il biologico el’adottivo) o in alternativa come sia possibile avereun padre adottivo limitando però per legge i rapportidi parentela alla sola cerchia dei familiari del “nonpiù padre”; ancor meno proponibile è, infine, l’idea,che il padre vero rimanga quello che non c’è più oche è decaduto dalla responsabilità genitoriale,mentre quello adottivo sarebbe una sorta di superaffidatarioa vita (ma allora perché la legge disponeche il cognome adottivo sia anteposto a quello delpadre biologico?).Delle tre alternative l’unica che pare meritevole diessere considerata è la prima: un padre di adozioneinterviene e si sostituisce al padre biologico la cui figuranon scompare però dall’identità personale egiuridica dell’adottato e talvolta nemmeno dall’ambitodelle sue effettive relazioni, ma la minore etàdell’adottato orienta comunque l’adozione di cui all’art.44 verso il comune orizzonte che caratterizzanel suo insieme la disciplina della legge n. 184/1983:dare al minore che ne è privo una famiglia idonea.Perché dunque togliergliela sulla base di astratte deduzioninon più fondate sul testo di legge e sicuramentecontrarie all’interesse del minore?In conclusionePrima della legge n. 219 i figli adottivi, se l’adozionenon aveva effetti legittimanti, potevano dirsi assimilatialla situazione dei figli naturali, oggi diverrebberodei “quasi non figli” e comunque gli unici figli chepur crescendo in una famiglia sin dalla tenera etànon ne diverrebbero familiari.A mio modo di vedere questo sarebbe l’esito infaustodi una linea interpretativa poco consapevoledella differenza funzionale tra l’adozione del minoredi cui all’art. 44 (che partecipa della funzione più generaledell’adozione dei minori) e l’adozione degliadulti, costruita sullo stampo ottocentesco della disciplinacodicistica; e ciò mentre il legislatore, grazieNote:(7) Tra gli altri: M. Bessone e G. Ferrando, Minori e maggiori dietà (adozione dei), in Noviss. Dig. it., V, Torino, 1984, 90.(8) Cass. 30.1.1998, n. 978, in Giust. civ., 1998, I, 1955.Famiglia e diritto 8-9/2013 841

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