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OpinioniRiforma della filiazioneogni anno vengono pronunciate in <strong>Italia</strong>. Questa altapercentuale di casi per un verso preoccupa perchécontraddice la prospettiva di sistema secondo cuil’adozione di un minore è possibile solo in presenzadei requisiti oggettivi e soggettivi di idoneità di cuiall’art. 6, salvo appunto, il ricorrere dei “casi particolari”raccolti nell’art. 44 e immaginati del tuttoresiduali. Tanto residuali che, a mio avviso, l’autoredella legge n. 219 se ne è semplicemente dimenticatonel momento in cui ha redatto il nuovo art. 74c.c.Per altro verso, tuttavia, i procedimenti adottivi aisensi dell’art. 44 sono così numerosi - a parte possibiliabusi, sui quali tuttavia la giurisprudenza minorilepare piuttosto ben avvertita - perché le fattispecieraccolte in questa norma consentono di dare unarisposta tutto sommato efficiente ad una molteplicitàdi situazioni (alcune delle quali più frequenti oggidi ieri) di cui forse lo stesso legislatore del 1983 nonera pienamente consapevole, anche se ebbe la saggezzadi lasciare loro l’uscio aperto.Che alla prova dei fatti i casi particolari non sianopochi non significa che essi smettano per ciò solo diessere particolari rispetto ai due casi “principali” immaginatidal legislatore e costituiti dal minore rimastoorfano di entrambi i genitori e dal minore privodi una famiglia idonea a curarne la crescita e lui stessopronto ad essere inserito in una nuova famiglianormotipizzata, o meglio conformata, dall’art. 6 dellalegge n. 184/1983.Ormai a molti anni di distanza dal 1983, è forse ilpiù complessivo “spirito del tempo” che ci conducea riconoscere, quasi in ogni settore, l’esistenza di situazioniparticolari meritevoli di positiva considerazione,al contrario dello spirito del tempo passatoche invece tendeva ad individuare modelli normativipiù conformativi con poche o nessuna eccezionenell’ambito regolato.Non fa eccezione la vicenda delle adozioni in casiparticolari, caricatasi di una molteplicità di funzioniche sfuggono allo schema ancor oggi spesso riproposto(se ne ha chiara eco anche nel qui riportato passodella Relazione al decreto legislativo di cui all’art.2 della legge n. 219/2012) secondo cui avremmo minoriin stato di abbandono adottati con effetti “legittimanti”(oggi si dovrebbe dire: con effetti di parentela)da coppie coniugate, ai sensi dell’art. 27della legge n. 184/1983 e minori non in stato di abbandonoche potrebbero invece essere adottati aisensi dell’art. 44 della legge n. 184 senza che si creiun vero status di filiazione, dato il conservarsi delrapporto giuridico di filiazione con i genitori biologici.Cosa non funziona in questo schema logico? In primoluogo la mancata distinzione tra effettività inastratto ed effettività in concreto: se l’adottato incasi particolari è privo di genitori (perché ignoti,perché lo hanno abbandonato, o perché sono morti)cosa potrà farsene del permanere del rapporto giuridicodi filiazione biologica? In questi casi la negazioneall’adozione degli “effetti di parentela” rischia difondarsi su un argomento esclusivamente conservativodel tipo: poiché prima non era previsto, ancoroggi non lo posso prevedere (6).In secondo luogo non pare corretta l’idea che l’adozionein casi particolari riguardi necessariamenteminori che non si trovano in una condizione di abbandono.Ciò può infatti riguardare alcuni ma forsenon la maggior parte dei casi che in concreto ricadononell’ambito di applicazione dell’art. 44. Certamentenon è in stato di abbandono il figlio del coniuge,ma lo è l’orfano adottato in casi particolari dapersona (la quale potrebbe anche non essere un parente)che già abbia col minore un significativo rapportoopportunamente valutato dal giudice dell’adozione.Vero è che spesso l’adozione di cui all’art. 44 si proponecome alternativa praticabile quando alla purconstatabile situazione di abbandono del minore siaccompagni comunque l’opportunità di mantenerealcuni legami con la famiglia pur inidonea a prendersenecura.Può infatti sussistere un legame affettivo incancellabiletra genitori pur non recuperabili all’eserciziodelle loro responsabilità ed il figlio, specie se giàgrandicello. In tali casi il percorso dell’adozione“piena”, caratterizzata dall’interezza degli effetti dicui all’art. 27 della legge n. 184/1983, ad iniziaredall’affidamento preadottivo e dalla recisione dei legamigiuridici con la famiglia di origine, potrebbeessere davvero inopportuno trovando come primo edefinitivo avversario il minore stesso di cui si vorrebberealizzare il miglior interesse.Altre volte l’adozione in casi particolari consente diricostruire una relazione di bigenitorialità in un qua-Nota:(6) M. Dogliotti, Nuova filiazione: la delega al governo, in questaRivista, 2013, 3, 290, si avvede, a differenza dell’autore della relazioneministeriale, della varietà di situazioni descritte dall’art.44, proponendo che il legislatore delegato provveda a distingueredalle altre l’ipotesi in cui il minore venga adottato da un parenteo da un terzo con precedenti e significativi rapporti e quellain cui il minore venga adottato dal coniuge del suo genitore.Casi questi nei quali - secondo Dogliotti, ma l’opinione, per le ragioniche espongo nel testo, non mi pare del tutto esatta - nonsussistendo abbandono permane il rapporto con i parenti originaridel minore e pertanto non avrebbe senso la sovrapposizionecon altri parenti.840Famiglia e diritto 8-9/2013

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