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OpinioniRiforma della filiazioneAcquisito detto risultato interpretativo si potrebbediscutere sulla opportunità della nuova disciplinache ne discende. Occorre però previamente dareconto delle diverse obiezioni all’esito interpretativoqui proposto da parte di alcune delle più autorevoliprime voci di commento alla nuova disciplina.In un panorama ancora caratterizzato da un approcciodi “prima lettura” della nuova disciplina e da unanon sempre chiara individuazione dei temi di maggiorrilievo, queste obiezioni non sono state ancoraaccompagnate da un dibattito approfondito (3).Non molto, dunque, è stato aggiunto dai primi commentatoria quanto già sostenuto nella Relazione illustrativaalla Proposta di decreto legislativo predispostadalla commissione ministeriale incaricata,ove è affermato che “quanto alla posizione dei minoriadottati ai sensi dell’articolo 44 della legge n.184/1983, che disciplina l’adozione in casi particolari,in questa ipotesi è la stessa legge, che richiama,all’articolo 55, le norme del codice civile che disciplinanol’adozione dei maggiori di età (in particolaregli artt. 293, 294, 295, 299, 300 e 304), evidenziandol’analogia tra gli istituti, che trova il suo fondamentonella conservazione, anche nell’adozionein casi particolari, dei legami tra adottato e famigliadi origine. Pertanto, proprio in virtù del conferimentodello stato di figli agli adottati minori di etàin stato di abbandono, le norme del codice civileche attribuivano particolari diritti (soprattutto inmateria successoria) agli adottati non sono statemodificate in quanto riferite agli adottati maggioridi età”.Il primo argomento è dunque dato dall’analogia dellerispettive situazioni tra l’adozione in casi particolarie l’adozione non legittimante del maggiorenne.Argomento a mio parere erroneo, come cercherò didimostrare. V’è poi l’argomento più tecnico del richiamofatto dall’art. 55 della legge n. 184/1983 dellenorme del codice civile sull’adozione dei maggiorenni,da applicare dunque all’adozione dei minorein casi particolari (4). Delle norme richiamate la piùsignificativa è ovviamente quella di cui all’art. 300c.c., ove è disposto che “l’adottato conserva tutti idiritti e i doveri verso la sua famiglia di origine, salvele eccezioni stabilite dalla legge”; e poi che“l’adozione non induce alcun rapporto civile tra (...)l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezionistabilite dalla legge”.Invero non vedo alcuna difficoltà a ritenere chel’art. 1 della legge n. 219/2012, modificando l’art. 74c.c., abbia tacitamente abrogato l’art. 55 della leggen. 184/1983 nella parte in cui richiama l’art. 300,comma 2, c.c., ultimo periodo. La scarsa attitudinedel legislatore a mantenere l’armonia formale del sistemadel diritto positivo rende infatti questa modalitàabrogativa molto frequente e talvolta anche menopericolosa di certe esplicite quanto non avveduteabrogazioni dichiarate in coda alle diverse disciplinesopravvenute (5).Va infine considerato il terzo argomento presentato,sia pure in modo non chiaro, dal citato passo dellaRelazione: quello secondo cui la condizione del figliominore in condizione di abbandono va distintada quella degli adottati di maggiore età nonché (maqui l’affermazione è lasciata nell’implicito) da quelladei minori adottati benché non versassero in unacondizione di abbandono.Questo terzo argomento - in parte espresso ed in partesotteso - altro non è che specificazione del primoe dunque pretende risposta in una più attenta disaminadell’istituto dell’adozione in casi particolari, lacui importanza tra gli strumenti posti a tutela del dirittodel minore a crescere in una famiglia non sembraessere stata adeguatamente riconosciuta da coloroche ne propongono l’irrealistica equiparazione all’istitutodi stampo patrimonialistico nel cui prismail codice civile disciplina l’adozione dell’adulto, lacui regolamentazione, ferma al 1942, precede nonsolo cronologicamente ma anche culturalmente, dimoltissimo, quella, ben più attenta alle esigenze deiminori, della legge n. 184/1983.Scopo e funzioni dell’adozione in casiparticolariSebbene definite come casi particolari, le adozionidei minori di età di cui alle diverse fattispecie elencatenell’art. 44 della legge n. 184/1983 non costituisconodi certo un fatto eccezionale, costituendooggi circa un terzo di tutte le adozioni di minori cheNote:(3) Il tema è appena accennato in nota da C.M. Bianca, La leggeitaliana conosce solo figli, in Riv. dir. civ., 2013, 1, 2, nt. 7, ovel’autore si limita ad osservare che ancora oggi il vincolo di parentela“deve egualmente escludersi quando si tratti di adozione incasi particolari”.(4) È questo, in effetti, l’argomento che, in prima lettura, sembraconvincere, pur con riserva di maggiori approfondimenti, M. Sesta,L’unicità, cit., 235.(5) Non mi pare, invece, che possa essere utilizzato, al fine di affermarela formale compatibilità tra il nuovo art. 74 ed il combinatodisposto di cui all’art. 55 della legge sull’adozione con l’art.300 c.c., il riferimento di quest’ultima disposizione alle “eccezionipreviste dalla legge”, considerando l’adozione del minore dietà in casi particolari una di quelle ipotesi di eccezione alla mancanzadi effetti legittimanti delle adozioni sottoposte alla disciplinadell’art. 300 c.c.. Il richiamo alle eccezioni di legge di cui all’art.300 c.c. è infatti indubbiamente rivolto al singolo effetto diparentela e non alla possibilità che un’adozione pur astrattamentericadente nel tipo regolato possa avere effetti di parentela.Famiglia e diritto 8-9/2013 839

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