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OpinioniRiforma della filiazioneAdozioneIl nuovo status di figlioe le adozioni in casi particolaridi Paolo Morozzo della RoccaL’Autore ritiene che con il nuovo art. 74 c.c. anche i minori adottati in casi particolari, ai sensi dell’art. 44 ss.della legge n. 184/1983, siano compresi nell’unico status di filiazione, con effetti di parentela nei riguardi deifamiliari degli adottanti (spesso dell’adottante). La novella, peraltro, risulta condivisibile, anche se appare opportunauna più articolata attenzione del legislatore (non solo nell’ambito della delega legislativa) a questa tipologiadi adozioni.L’unico status di figlio comprendeanche gli adottati in casi particolari?L’art. 1 della legge 10 dicembre 2012, n. 219 ha modificatoil testo dell’art. 74 c.c., che ora così dispone:“La parentela è il vincolo tra le persone che discendonoda uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazioneè avvenuta all’interno del matrimonio, sia nelcaso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel casoin cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela nonsorge nei casi di adozione di persone maggiori di età,di cui agli articoli 291 e seguenti”.La centralità di questa disposizione nella trama delnuovo status di filiazione è evidente, ma si tratta diun’evidenza molto problematica, dato che l’effettivaportata della norma è divenuta subito oggetto di accesodibattito.Invero, la funzione svolta dal nuovo art. 74 pare trascendereil solo tema del pieno riconoscimento dellacosiddetta parentela naturale, tema che la legge n.219 risolve anche in altra sede affermando, col nuovoart. 258 c.c., che “il riconoscimento produce effettiriguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo aiparenti di esso”.Dunque, già solo per effetto dell’art. 258 c.c. - forsepoco elegante, perché innesta la nuova regola di statussul diverso ambito dell’atto di riconoscimento edel suo carattere unilaterale, tale da non coinvolgerel’altro procreatore - i figli nati fuori del matrimoniosarebbero da considerare alla medesima streguadei figli nati nel matrimonio riguardo alla parentela(e dunque riguardo anche ai rapporti successori, allapartecipazione all’impresa familiare e a tutti gli altripossibili effetti di legge).Cos’altro dice, dunque, di più e di diverso da quantonon sia già detto altrove, l’art. 74? Ci dice che il vincolodi parentela caratterizza ogni tipo di filiazione,con la sola eccezione della filiazione adottiva delmaggiorenne.La novità non riguarda però tutte le adozioni dei minoridi età di cui alla legge n. 184/1983, ma soloquelle cosiddette “in casi particolari” di cui all’art.44 della legge sull’adozione, perché le adozioni realizzatesecondo il procedimento normalmente previstodalla legge n. 184/1983 comportavano già il sorgeredei legami di parentela ai sensi dell’art. 27 dellalegge n. 184/1983, ove è disposto che “per effettodell’adozione l’adottato acquista lo stato di figlio legittimodegli adottanti, dei quali assume e trasmetteil cognome (...) Con l’adozione cessano i rapportidell’adottato verso la famiglia d’origine, salvi i divietimatrimoniali”.Di conseguenza, se diamo al nuovo art. 74 c.c. il significatoche la lettera obiettivamente gli attribuiscee se riteniamo di individuare in questa disposizionenon un mero flatus vocis ma una norma dotata di unaqualche effettività (1), dobbiamo ritenere che essaintroduca un unico status di figlio-parente comprensivodi tutte le filiazioni biologiche e di tutte le filiazioniadottive, incluse quelle in casi particolari,escludendo invece le adozioni dei maggiorenni (2).Note:(1) Il tema della effettività o meno del contenuto dispositivo dell’art.74 c.c. è ben avvertito da, M. Sesta, L’unicità dello stato difiliazione e i nuovi assetti delle relazioni familiari, in questa Rivista,2013, 3, 235, pur giungendo questo autore ad una ipotesi interpretativaopposta a quella qui proposta.(2) Nel medesimo senso qui sostenuto cfr.:L. Lenti, La sedicenteriforma della filiazione, in Nuova giur. civ. comm., 2013, II,202; M. Dossetti, La parentela, in M. Dossetti, M. Moretti e C.Moretti, La riforma della filiazione, Bologna, 2013, 20;.838Famiglia e diritto 8-9/2013

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