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GiurisprudenzaSintesic.p. per insussistenza degli elementi costitutivi del reato: nonpoteva dirsi integrata la condotta di favoreggiamento poiché,come precisato dalla stessa giurisprudenza della Corte, ledue donne si erano adoperate a favore della prostituta comepersona e non della prostituzione in sé. Parimenti non eraravvisabile la condotta di sfruttamento, in quanto la dazionedi denaro da parte della vittima era stata sporadica e soprattuttospontanea.La Suprema Corte, con una motivazione lineare ed efficace,rigettava il ricorso, in quanto infondato. Il ragionamento muovevadal presupposto che le condotte di favoreggiamento esfruttamento fossero distinte tra loro e costituite da elementimateriali differenti: alla luce di ciò, era legittimo il concorsoe il seguente aumento di pena.L’ipotesi di favoreggiamento, inoltre, era ravvisabile ogniqualvoltavenisse posta in essere una condotta agevolativa,idonea a procurare condizioni più favorevoli per l’esercizio delmeretricio, a prescindere dall’abitualità della condotta. Nelcaso in esame non poteva esser richiamata la precedentegiurisprudenza della Corte, in quanto dagli atti emergevachiaramente come il rapporto tra le parti non fosse di naturamutualistica o di solidarietà, anzi emergesse in modo chiarola prova del favoreggiamento: la minore, infatti, era stata tenutasotto controllo, accompagnata nel luogo della prostituzionee spronata a lavorare più intensamente.Parimenti era configurabile l’ipotesi delittuosa di sfruttamentopoiché le imputate avevano tratto utilità di natura economicadall’attività sessuale altrui, a prescindere dalla volontarietàdella dazione di denaro o della sporadicità della condotta.I collegamenti giurisprudenzialiLa Suprema Corte, attraverso tale sentenza, ha ribadito comele condotte criminose di induzione, favoreggiamento osfruttamento della prostituzione minorile possano concorreretra loro, in quanto l’art. 600 bis c.p. è norma a più fattispecietra loro distinte e costituite da elementi materiali differentiin rapporto alla condotta ed all’evento (conforme: Cass.pen., sez. III, 4 giugno 2010, n. 21335, in Lex24).In relazione alla fattispecie di favoreggiamento, non è necessarial’abitualità della condotta, ai fini della sussistenza delreato: è sufficiente qualsiasi tipo di interposizione, ancorchéoccasionale, tale da agevolare la prostituzione di una persona(conforme: Cass. pen., sez. III, 16 aprile 2010, n. 14836, inLex24; Cass. pen., sez. III, 11 maggio 2009, n. 19885, in De-Jure).Per ciò che concerne l’elemento soggettivo, si è precisatocome le fattispecie criminose di induzione, sfruttamento efavoreggiamento della prostituzione minorile siano caratterizzatedal dolo generico: pertanto è sufficiente per la sussistenzadell’elemento soggettivo che l’agente abbia la rappresentazionedegli elementi del fatto tipico tra cui si pone l’etàdella vittima (Cass. pen., sez. III, 12 dicembre 2006, n.40432, in Lex24).CALUNNIA NEI CONFRONTI DEL CONIUGEL’ERRONEA CONVINZIONE DELLA COLPEVOLEZZADEL SOGGETTO INCOLPATO ESCLUDEIL DOLO DELLA CALUNNIACassazione penale, sez. VI, 20 giugno - 24 giugno 2013, n.27729 - Pres. Agrò - Rel. CorteseL’elemento soggettivo del reato di calunnia richiede laconsapevolezza dell’innocenza del soggetto incolpato e,pertanto, tale elemento è escluso nel caso in cui l’errataconvinzione della colpevolezza derivi da una errata interpretazionesoggettiva della realtà non dettata da intentofraudolento.Il caso e la soluzione della Corte di CassazioneL’imputato, con sentenza emessa dalla Corte di Appello, in riformadella sentenza del Tribunale, era stato assolto dall’imputazionedi cui all’art. 368 c.p. per aver accusato la moglie,con querela, di avergli negato di vedere la figlia minore, inviolazione dell’ordinanza del Tribunale civile.Proponeva, pertanto, ricorso per cassazione la moglie lamentandoil fatto che la Corte d’Appello aveva erroneamentetrascurato i rilievi emersi nel corso del giudizio di primogrado, ossia il fatto che era stata la bambina a sottrarsi volontariamenteagli incontri col padre, situazione questa conosciutadall’imputato.Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso.La Corte ha, innanzitutto, rilevato che, nel delitto di calunnia,l’elemento soggettivo del dolo deve essere caratterizzatodalla piena consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato;se, invece, il soggetto attivo rivolge delle accuse basandosisull’erroneo convincimento della verità delle stesse,non può configurarsi il reato de quo difettando l’elementosoggettivo.La Corte ha altresì precisato che l’erroneo convincimento deveessere fondato su elementi seri e concreti e non su semplicisupposizioni e che, se il soggetto attivo ha omesso diverificare la realtà storica, oggetto dell’incolpazione, non puòessere escluso il dolo. Se, infine, il falso convincimento è statodeterminato da un’interpretazione soggettiva non fraudolentadella realtà storica non può configurarsi il dolo richiesto.In particolare, nel caso de quo, la Suprema Corte ha evidenziatocome l’imputato fosse stato indotto a credere che lamoglie avesse influito sulla volontà della figlia, violando cosìle statuizioni civilistiche in tema di visite e dando luogo aduna condotta penalmente rilevante, a causa del comportamentopoco collaborativo e ostativo dimostrato dalla stessa.Infatti, tali valutazioni soggettive potevano ben essere giustificatedal clima di tensione e di difficoltà che caratterizzava ilrapporto tra i coniugi e non era invece espressione della dolosaalterazione della realtà operata dall’imputato.I collegamenti giurisprudenzialiIn termini del tutto analoghi si è espressa anche di recente laSuprema Corte affermando che se l’erroneo convincimentoriguarda profili valutativi della condotta oggetto di accusa,non descritta in sé in termini difformi dalla realtà, l’attribuzionedell’illiceità è dominata da una pregnante inferenza soggettiva,che, nella misura in cui non risulti fraudolenta o consapevolmenteforzata, è inidonea a integrare il dolo tipico dellacalunnia (Cass. pen., sez. VI, 27 aprile 2012, T.D. e altro, n.26819, in De Jure).Più in generale, è ormai assodato il principio secondo cui, intema di calunnia, perché si realizzi il dolo, è necessario checolui che falsamente accusa un’altra persona di un reato abbiala certezza dell’innocenza dell’incolpato, in quanto l’elementosoggettivo può ritenersi integrato solo nel caso in cuisussista una esatta corrispondenza tra momento rappresentativo(sicura conoscenza della non colpevolezza dell’accusato)e momento volitivo (intenzionalità dell’incolpazione)(Cass. pen., sez. VI, 8 marzo 2013, A.C., n. 25149, in De Jure;Cass. pen., sez. VI, 2 aprile 2007, P. e altro, n. 17792, inFamiglia e diritto 8-9/2013 835

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