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GiurisprudenzaSintesi20006; Cass. 9 febbraio 2004, n. 2390; Cass. 28 novembre2001, n. 15059). Deve essere, quindi, il dipendente a chiederepersonalmente - nel rispetto del termine di decadenza - quantomeno l’accertamento della causa di servizio. Ove il dipendenteabbia soddisfatto quest’onere, nel caso intervenga il decesso,le fasi successive potranno essere attivate dai suoi aventi causaai sensi dell’art. 4, comma 3, per il quale la domanda può essereproposta, con le modalità previste dal comma 1, anche dagliaventi causa del dipendente o del pensionato deceduto (cfr.Cass. 11 ottobre 2007, n. 21332; Cass. 8 aprile 1999, n. 3442).Nel caso di specie, la domanda per il riconoscimento della dipendenzada causa di servizio venne presentata non dal defuntoP ma dalla vedova, successivamente al decesso delconiuge; pertanto, il ricorso è dichiarato inammissibile.COMPETENZATRIBUNALE PER I MINORENNICassazione civile, sez. VI, 11 giugno 2013, n. 14720, ord.Sussiste la competenza del Tribunale per i minorenni, enon del Tribunale ordinario, in relazione alla domanda dirientro di minore trasferito all’estero, essendo tale domandadel tutto estranea al procedimento di separazionepersonale pendente tra i genitori.Il casoIl Tribunale per i minorenni richiede d’ufficio il regolamento dicompetenza avverso il provvedimento con cui il Tribunale hadeclinato la propria competenza funzionale in relazione aduna domanda di rientro immediato in <strong>Italia</strong> della minore M,trasferita all’estero, nell’ambito di un procedimento di separazionetra i genitori R e K.La soluzione della Corte di cassazioneed i collegamenti giurisprudenzialiSecondo i giudici di legittimità non sussiste la competenzadel Tribunale ordinario riguardo ad una domanda di rientro diminore trasferito all’estero, essendo tale domanda del tuttoestranea al procedimento di separazione personale tra i genitori(pendente, nel caso di specie, presso il Tribunale). Sussiste,invece, la competenza del Tribunale per i minorenni,espressamente indicata dalla legge n. 64 del 1994, in ordinea tutte le questioni in cui può essere coinvolto un minore, neicasi previsti, tra l’altro, dalla Convenzione dell’Aja, del 25 ottobre1980, resa esecutiva con legge n. 64 del 1994, di Lussemburgodel 20 maggio 1980, dell’Aja del 28 maggio 1970.Pertanto, la Corte di cassazione dichiara funzionalmentecompetente il Tribunale per i minorenni.Analogamente, già la S.C. aveva affermato, in tema di affidamentodi minori, che, dovendo il discrimine tra la competenzadel Tribunale ordinario e quella del Tribunale per i minorenni essereindividuato in riferimento al petitum ed alla causa petendi,rientrano nella competenza del Tribunale per i minorenni, aisensi del combinato disposto degli art. 333 c.c. e 38 disp. att.c.c., le domande finalizzate ad ottenere provvedimenti cautelarie temporanei idonei ad ovviare a situazioni pregiudizievoliper il minore, anche se non di gravità tale da giustificare la declaratoriadi decadenza dalla potestà genitoriale, di cui all’art.330 c.c., mentre rientrano nella competenza del Tribunale ordinario,in sede di separazione personale dei coniugi, di annullamentodel matrimonio o di pronunce ex legge n. 898 del1970, le pronunzie di affidamento dei minori che mirino soload individuare quale dei due genitori sia più idoneo a prendersicura del figlio, al fine di consentirgli una crescita tranquilla edequilibrata (Cass. 16 ottobre 2008, ord. n. 25290; Cass. 15marzo 2001, n. 3765, in Giust. civ. 2001, I, 2658).AMMISSIBILITÀTUTELA CAUTELARETribunale di Milano 17 aprile 2013, ord.Il diritto di famiglia prevede rimedi speciali, tipici e settoriali,per porre rimedio a ciascuna delle possibili violazioniche uno dei partners dovesse porre in essere; pertanto,difetta la residualità richiesta dall’art. 700 c.p.c.per l’ammissibilità dello strumento cautelare.Il casoX, coniugata con Y, lamenta di essere stata abbandonata dalmarito, che avrebbe instaurato un regime di mobbing domesticocon turbative e molestie ricollegate alla perdita del lavoroda parte della stessa ricorrente; il che avrebbe avutogravi conseguenze anche sulla salute della donna, conseguenzeda correlarsi proprio al comportamento del marito.Pertanto, la donna propone ricorso d’urgenza ex art. 700c.p.c., chiedendo che il Tribunale ingiunga al marito il versamentodi una somma mensile, oltre un contributo una tantum.La soluzione del Tribunale ed i collegamentigiurisprudenzialiIl Tribunale ritiene il ricorso manifestamente inammissibile.Infatti, precisa che il diritto di famiglia prevede rimedi speciali,tipici e settoriali, per porre rimedio a ciascuna delle possibiliviolazioni che uno dei partners dovesse porre in essere:garanzie per l’assegno di mantenimento (art. 156 c.c.); provvedimentiatipici per le condotte aggressive (art. 342 bisc.c.); sanzioni e risarcimento del danno. In caso di gravi inadempienzeo di atti che comunque arrechino pregiudizio alminore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalitàdell’affidamento (art. 709 ter c.p.c.); modifica o revoca deiprovvedimenti interinali (art. 709, ultimo comma, c.p.c.); ingiunzionidi pagamento in ragione delle condizioni della separazioneo divorzio, costituenti titolo esecutivo; sequestrodei beni del coniuge allontanatosi (art. 146 c.c.); presentazionedella domanda di separazione o divorzio. In particolare,poi, nel caso in cui uno dei coniugi ponga in essere condottelesive della persona dell’altro coniuge, è possibile ricorrere ingiudizio ex art. 342 bis c.c. e 736 bis c.c., ed in quella sedesono anche ammesse statuizioni di tipo economico.Pertanto, nel caso di specie, difetta la residualità richiesta dall’art.700 c.p.c. per l’ammissibilità dello strumento cautelare.Già in precedenza la giurisprudenza di legittimità aveva affermatoche il potere di emettere i provvedimenti di cui all’art.700 c.p.c. deve ritenersi precluso al giudice non soltanto inpresenza degli specifici “casi regolati nelle precedenti sezioni”(ossia nelle sezioni 1/2/3 del capo terzo - titolo primo - libroquarto del codice di rito), ma in ogni altro caso in cui lalegge stabilisca per situazioni e rapporti determinate unacompleta disciplina procedimentale, comprensiva anche deiprovvedimenti provvisori ed urgenti, designando il giudicecompetente ad adottarli (Cass. 8 settembre 1992, n. 10292,in Giust. civ. 1992, I, 2642, in materia di modifica delle condizionidella separazione riguardanti i coniugi e la prole; cfr.anche Cass. 11 febbraio 1972, n. 381, in Giust. civ. 1972, I,847, Dir. fam. 1972, I, 447, Foro it. 1972, I, 2051).Famiglia e diritto 8-9/2013 833

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