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GiurisprudenzaMinorila prova del suo comportamento alienante e possessivo,nonostante i limiti imposti dal provvedimento del tribunaleper i minorenni che ha rigettato la sua reintegra nellapotestà ed ha confermato l’affidamento del bambino alservizio sociale.Dalle sue dichiarazioni orali rese in udienza la G.O. risultadesiderosa di restituire al figlio “tutta la sua vita” e nonsolo la metà che è costituita nel suo rientro nella casa materna.L’altra metà a suo dire è costituita dall’ambientescolastico ed amicale di L.Nessuno spazio nel suo concetto di vita del figlio è riservatoal rapporto con il padre, nonostante le preoccupazioniche asserisce di avere avuto per il rifiuto nei confrontidello stesso.Di fronte a tale pervicacia nel comportamento maternonon si ravvisano le garanzie che la predetta sappia far proseguireil figlio nel rapporto con il padre e non ponga nuovamentein atto ostacoli alla normalità del medesimo, facendoregredire il minore e ponendolo in posizione di graverischio di disturbi della personalità, siano essi quelli chein campo scientifico vengono da parte degli esperti qualificaticome PAS, siano gli agiti aggressivi che derivano dallostato d’ansia rilevati dagli esperti dei Servizi Sociali. Indipendentementedalla loro qualificazione dal punto di vistamedico, la descrizione dei comportamenti del bambinosulla quale tutti hanno concordato consente di ritenereche i suoi agiti, se non ricomposti, porterebbero a disturbiche impedirebbero al minore di crescere e sviluppare tuttele sue notevoli capacita intellettuali ed espressive.Non si tratta solo di conservare al bambino la bigenitorialitàda intendersi come un patrimonio prezioso di cui ifigli debbono poter disporre, ma di evitare che attraversoil rifiuto si vada strutturando una personalità deviante. Sitratta anche di preservare il bambino dal dolore perché legravi manifestazioni di rifiuto emerse nel passato sonoanche espressione di sofferenza.Per tale ragione va confermato l’affidamento al serviziosociale per la predisposizione di un progetto di sostegnopsicologico del bambino e di aiuto alla genitorialità inquanto solo attraverso l’abbassamento del conflitto dellacoppia si può sperare che il bambino acquisisca sicurezzae serenità.Poiché la madre non lo ha garantito in questo percorso,ma al contrario lo ha ostacolato, la predetta non può ritenersiessere il genitore più idoneo a favorire la crescita delbambino, per cui il collocamento principale dello stessova disposto presso il padre che ne esercita la potestà.Va tuttavia garantito al bambino anche la frequentazionedell’ambiente materno che certamente ha costituito peranni il centro dei suoi affetti; affetti che non gli possonoessere negati, salvo il rischio di porlo in situazione di gravesofferenza.Pertanto va disposto un calendario di “visite” maternemolto nutrito che consenta di conservargli l’ambiente dellaprima infanzia: L. trascorrerà con la madre otto settimaneall’anno di vacanze, ivi compreso una settimana a Nataleo a Capodanno ed alcuni giorni a Pasqua; starà pressol’abitazione materna dal venerdì pomeriggio all’uscita dascuola sino al lunedì mattina per due volte al mese e per lealtre due settimane dal martedì all’uscita della scuola sinoal venerdì mattina. Frequenterà la scuola a omissis salvo diversadecisione da parte del padre ed in ogni caso potrà frequentareun’attività sportiva, culturale o ludica scelta dallamadre anche eventualmente in omissis.La madre non ha la potestà sul figlio, né questa corte puòesaminare la sua domanda di reintegra dal momento cheessa non è stata respinta, ma rinviata nella decisione daparte della corte veneziana (in questo senso è stato intesoanche dalla corte di cassazione che per altro nonavrebbe potuto prendere in esame la questione non soggettaa ricorso per cassazione), per cui il giudice di rinvionon può considerarsi investito della questione. Tuttaviasi ritiene equo consentire che la madre possa assumere informazionianche dirette dalla scuola in ordine al profittoed al comportamento del figlio e parimenti possa avereinformazioni dirette sulla sua salute. Tutte le altre decisioni(gite scolastiche, attività all’interno della scuola,decisioni importanti sulla salute del figlio ecc.) debbonoavere l’avallo del padre.II servizio sociale disporrà il calendario dei periodi di vacanzache il bambino potrà trascorrere presso la madre,sentiti previamente i genitori; potrà regolare ogni minutaesigenza del bambino che non risultasse dal provvedimento,come stabilire quale dei due genitori debba portareo prendere da scuola il figlio, dividendo equamente icompiti; dovrà monitorare la situazione e riferire alla Procuradella Repubblica presso il tribunale per i minorenninel caso si verificasse qualche grave problema che rendanon praticabile il progetto di vita che questa corte haprevisto per il minore.P.Q.M.Definitivamente decidendo nel procedimento di cui inepigrafe conferma l’affidamento del minore L. al ServizioSociale di omissis che continuerà nel sostegno alla genitorialitànei confronti dei genitori e nel sostegno psicologicodel minore, effettuerà il monitoraggio e darà attuazioneai provvedimenti del giudice attraverso la calendarizzazionedei periodi di vacanza e per ogni disposizionenecessaria non prevista nel presente decreto; colloca ilminore presso il padre; consente che il bambino stia pressola madre per otto settimane complessive nei periodi divacanza, ivi compreso il Natale, il Capodanno e la Pasqua,nonché per due settimane al mese dal martedì pomeriggioal venerdì mattina e per altre due settimane almese dal venerdì pomeriggio (all’uscita della scuola) sinoal lunedì mattina (rientro a scuola), disponendo che i genitoridividano equamente gli oneri del viaggio.Dispone che il bambino frequenti la scuola a omissis se ilpadre lo consentirà; che la madre anche se non esercentela potestà possa avere informazioni dirette dalla scuola edai medici del figlio e possa scegliere con lo stesso un’attivitàsportiva, ludica o culturale gradita al figlio da svolgersinei giorni a sua disposizione.Pone a carico dei genitori le spese di mantenimento e di abbigliamentonecessari nei tempi di frequentazione del figlioe le spese straordinarie in ragione del 50 % per ciascuno.OmissisFamiglia e diritto 8-9/2013 751

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