11.07.2015 Views

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GiurisprudenzaSintesiOsservatorio di giurisprudenzaa cura di Antonella Batà e Angelo SpiritoLESIONI PERSONALIDANNI NON PATRIMONIALICassazione civile, sez. III, 4 giugno 2013, n. 14040Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito lesionipersonali spetta il risarcimento del danno morale concretamenteaccertato in relazione ad una particolare situazioneaffettiva con la vittima, non essendo ostativo ildisposto dell’art. 1223 c.c., in quanto anche tale dannotrova causa immediata e diretta nel fatto dannoso.Il casoG lamenta di aver subito un’operazione per l’asportazione diun neo dalla gamba, ma che l’intervento era stato ampiamentedistruttivo ed aveva residuato una leggera zoppia.Inoltre uno dei medici aveva comunicato a lui ed alla moglieA, prima ancora di avere effettuato la biopsia, che si trattavadi un melanoma, a causa del quale gli sarebbero rimasti pochimesi di vita; ciò aveva provocato nell’uomo uno stato diprofonda depressione, che aveva coinvolto anche la moglie,salvo poi ricevere con grande ritardo dagli stessi medici la comunicazioneche l’esame istologico aveva rivelato trattarsi diuna semplice cisti seborroica.Pertanto, i coniugi propongono domanda di risarcimento deidanni per responsabilità medica contro l’Azienda OspedalieraUniversitaria, la ASL e la Regione. Il Tribunale, dichiarata lacarenza di legittimazione passiva della ASL, condannato insolido l’Azienda Ospedaliera e la Regione, nonché le compagnieassicuratrici, a risarcire i danni al solo G. In sede di gravamela Corte d’appello aumenta l’entità del risarcimento,ma conferma il rigetto della domanda della moglie.Ricorrono per cassazione sia la Regione che i coniugi. In particolare,la A contesta il diniego del risarcimento dei dannimorali subiti di persona per effetto delle lesioni e delle sofferenzedel marito e della situazione di angoscia provocataledalle false informazioni sulla asserita malattia mortale di lui,smentite con imperdonabile ritardo, denunciando la contraddittorietàdella motivazione della Corte di merito che, pur affermandoche i congiunti potrebbero far valere i danni c.d.“riflessi” solo a fronte di lesioni seriamente invalidanti dellapersona cara e pur riconoscendo che le lesioni subite dal Gsono state gravi e meritevoli di un consistente risarcimento,ha contestualmente escluso che esse giustifichino il risarcimentodei danni morali subiti dalla moglie convivente.La soluzione della Corte di cassazioneed i collegamenti giurisprudenzialiLa S.C. accoglie il suddetto motivo di ricorso sotto il profilodell’insufficiente e non congrua motivazione. Infatti, la Corted’appello ha dato atto che - a seguito dell’intervento chirurgicosuperfluamente distruttivo e dell’errata notizia di essereaffetto da una malattia mortale con breve aspettativa di sopravvivenza,notizia smentita con grave ritardo rispetto aquanto sarebbe stato possibile - il G è rimasto vittima di unostato ansioso, con elaborazione depressiva e presenza di somatizzazioni,come accertato dalla relazione medica peritale;che tale stato si è protratto anche dopo il responso dell’esitofavorevole della biopsia, per il timore che si trattasse di unapietosa bugia e che i familiari gli nascondessero la verità; cheper effetto della situazione anche la moglie appariva distruttaa causa dello stato psicologico del marito. Malgrado tali premesse,però, ha negato la rilevanza dei danni morali con motivazionesostanzialmente apodittica: dichiarando cioè che ildanno morale dei congiunti assume rilievo solo se “può ricondursialle ipotesi di lesioni seriamente invalidanti, tali cioèda rendere di particolare gravità le sofferenze del soggettoleso e, di riflesso, quelle dei suoi prossimi congiunti e dacompromettere lo svolgimento delle relazioni affettive”.Secondo i giudici di legittimità non può in linea di principioescludersi che il danno psichico, soprattutto gli stati depressivi,possano assumere un tale rilievo da doversi consideraregravemente invalidanti; inoltre è indubbio che, nel caso dispecie, la situazione venutasi a creare era obiettivamenteidonea a configurare sofferenze di particolare gravità non soloper il soggetto direttamente leso, ma anche per colei cheda anni ne condivide la vita, ed era certamente tale da comprometterelo svolgimento delle relazioni affettive. Il diniegodi ogni rilievo a tali sofferenze, quale danno morale meritevoledi un risarcimento, configura una conclusione immotivatae contraddittoria rispetto alle premesse.Va ricordato, a tale proposito, che la stessa Corte di cassazioneha più volte affermato che l’illecito può esplicare a caricodegli stretti congiunti una sua potenzialità lesiva autonoma, venendocosì ad assumere una valenza plurioffensiva, sì da poteressere considerato come causa immediata e diretta non solodel danno subito dalla vittima, ma anche di quello subito dalcongiunto (cfr. Cass., sez. un., 1 luglio 2002 n. 9556, in Resp.civ. 2002, 1003, Foro it. 2002, I, 3060, con nota di Palmieri,Giur. it. 2003, 1359, con nota di Ortolani, Riv. it. medicina leg.2003, III, 220, Giust. civ. 2003, I, 2195; in tal senso, cfr. altresìCass. 3 aprile 2008, n. 8546; Cass. 14 giugno 2006, n. 13754).AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNOPROCEDURA DI NOMINACassazione civile, sez. I, 5 giugno 2013, n. 14190Nella procedura per la nomina di un’amministrazione disostegno, che consiste in un procedimento unilaterale,non esistono parti necessarie al di fuori del beneficiariodell’amministrazione.Il casoIl Tribunale rigetta le domande di interdizione o di inabilitazionepresentate nei confronti di L, nominando alla stessa un amministratoredi sostegno provvisorio e stabilendo che la L nonpossa compiere atti di straordinaria amministrazione, né contrarreobbligazioni per importi superiori ad Euro 50,00; quinditrasmette gli atti all’ufficio del giudice tutelare presso il Tribunaleper l’apertura della procedura di amministrazione di so-830Famiglia e diritto 8-9/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!