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GiurisprudenzaAdozioneni familiari come riconosciuti dalla legge senza interferenzeillegali» (articolo 8), imporrebbe agli Statiaderenti di attribuire a ogni minore il diritto dirintracciare i propri genitori biologici. Ma si tratta,ad avviso di chi scrive, di allegazione priva di fondamento,poiché - come da tempo è stato fatto notare(28) - tale articolo mira a proteggere la persona delminore da qualsiasi forma d’interferenza o di “appropriazione”illegale, come è del resto confermato dall’interoimpianto della Convenzione, che nella suapremessa e in vari altri suoi passaggi raccomandache il bambino venga fatto crescere in un ambientefamiliare che assicuri il pieno e armonioso sviluppodella sua personalità (articoli 27, 29 e 30) e non siaseparato dai suoi genitori per motivi diversi dal suoesclusivo interesse (articoli 9, 19 e 20): sembra pertantoinconferente, per rivendicare un preteso dirittodell’adulto (29), far ricorso a un (inesistente) dirittodel minore.Non diverse considerazioni vanno svolte per quantoriguarda il richiamo al disposto dell’articolo 30 dellaConvenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezionedei minori e sulla cooperazione in materia diadozione internazionale (ratificata dall’<strong>Italia</strong> conlegge 31 dicembre 1998, n. 476), che prevede genericamentel’accesso del minore adottato alle informazionirelative all’identità dei propri genitori biologici(30): va infatti osservato che la norma (che riguardala sola materia delle adozioni internazionali)non contiene, comunque, alcun riferimento ai minorinon riconosciuti alla nascita. Ma ciò che premesoprattutto rilevare è che il legislatore italiano - avvalendosidella clausola di salvaguardia contenutanell’articolo 30, 2° comma, della Convenzione(«nella misura consentita dalla legge dello Stato») -ha disposto all’articolo 37, 1° comma, della Legge diratifica (legge 31 dicembre 1998, n. 476) che sianoaccessibili le sole informazioni concernenti lo statodi salute dell’adottato (31).7. Esiste sempre il diritto dell’adottatoa conoscere chi l’ha messo al mondo?La domanda di fondo con la quale ci si deve in sostanzaconfrontare non può che essere, allora, la seguente:merita davvero piena e incondizionata condivisionequanto categoricamente affermato dallaCorte Europea, secondo la quale (32) «il diritto all’identità,da cui deriva il diritto di conoscere la propriaascendenza, fa parte integrante della vita privata»?Alla luce delle argomentazioni che sono statefinora esposte, a modesto avviso di chi scrive nonpare che a tale interrogativo sia da dare sempre e comunquerisposta affermativa, e meno che mai allorchési tratti della preservazione del segreto sceltodalla donna che ha partorito nell’anonimato. Ci siaconsentito, invero, di osservare che nell’affrontarel’impegnativa tematica della ricerca delle origini vasempre mantenuta una netta distinzione tra la conoscenzadella condizione adottiva e la conoscenza deigenitori biologici, trattandosi di due ben distinti approcciche, per la loro diversa natura, esigono trattamentiassolutamente differenziati nella fase educativadello sviluppo. Il vero significato della conoscenzadelle origini va, insomma, collocato nell’ambitodi una corretta informazione dello stato di adottatoda parte dei genitori adottivi, nel rispetto dell’obbligodettato al riguardo dall’articolo 28 della legge italianasull’adozione dei minori (33): è su questa baseche si struttura la personalità del minore. Come, infatti,è stato giustamente rilevato, l’adozione si costruisceattraverso un percorso, anche di anni, checomporta nei suoi protagonisti vissuti complessi emovimenti interni alla coscienza e alla dimensioneemozionale, nell’ambito di un processo dinamico diinterazione con la realtà, all’interno delle relazioniaffettive stabilite con le figure di massimo riferimento,particolarmente nel tempo della prima infanzia(34), e l’identità di una persona si costruisce nellaNote:(28) A.C. Moro, Il bisogno di scoprire le proprie radici: un nuovodiritto?, in Il bambino incompiuto, 1993, 3, 6.(29) La statistica dice che le richieste di rintracciare la propriamadre biologica provengono in massima parte da adottati in etàadulta, e non è forse inutile ricordare che il caso deciso il 25 settembre2012 dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (AffaireGodelli c. Italie, cit.) è nato dal ricorso presentato da una donnadi sessantasei anni, mentre la questione di costituzionalità sollevatadal Tribunale per i minorenni di Catanzaro trae origine dauna richiesta di informazioni presentata da una quarantasettenne.(30) Articolo 30: «1. Le autorità competenti di ciascun Stato contraenteconservano con cura le informazioni in loro possesso sulleorigini del minore, in particolare quelle relative all’identità dellamadre e del padre, e i dati sui precedenti sanitari del minore edella sua famiglia; 2. Le medesime autorità assicurano l’accessodel minore o del suo rappresentante a tali informazioni, con l’assistenzaappropriata, nella misura consentita dalla legge delloStato».(31) Articolo 37, comma 1: «1. Successivamente all’adozione, laCommissione di cui all’articolo 38 può comunicare ai genitoriadottivi, eventualmente tramite il tribunale per i minorenni, solole informazioni che hanno rilevanza per lo stato di salute dell’adottato».(32) Cfr. sentenza citata, p. 13 (§ 65).(33) Articolo 28, comma 1: «Il minore adottato è informato di talesua condizione ed i genitori adottivi vi provvedono nei modi enei termini che essi ritengono più opportuni».(34) M. Chistolini, P. Pistacchi, L’accompagnamento all’accessoalle origini nelle più recenti esperienze di studio, ricerca e intervento,in Alla ricerca delle origini, cit., 136; D. Ghezzi, L’adozione:(segue)828Famiglia e diritto 8-9/2013

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