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GiurisprudenzaAdozione(articolo 32, 1° comma). Sotto questo profilo, convieneaver sempre presente che la segretezza del partoin anonimato non è affatto di ostacolo a che lestrutture socio-sanitarie deputate a ricevere le donneche si avvalgono di questa scelta raccolgano tuttii dati anamnestici riguardanti non soltanto la lorosalute, ma anche, se lo desiderano, notizie sulle lorocondizioni di vita e sui motivi che le inducono a talescelta: prassi, questa, che è consentita dall’attualeassetto normativo ed è quindi praticabile, poichépermette di acquisire un prezioso patrimonio conoscitivoda mettere a disposizione degli adottanti affinchése ne possano giovare nell’adempimento deiloro doveri d’informazione nei confronti dei figliadottati, prevenendo conflitti interpersonali spessodestinati a protrarsi nel tempo e scongiurando il manifestarsidi gravi problematiche esistenziali (25). Alriguardo non va poi dimenticato che l’articolo 22,7° comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 dispone,appunto, che il Tribunale per i minorenni «devein ogni caso informare» coloro cui viene dato un minorein affidamento preadottivo «sui fatti rilevanti,relativi al minore, emersi dalle indagini»: i rilievicritici espressi nell’ordinanza di rimessione del Tribunaleper i minorenni di Catanzaro circa la sussistenzadi prassi territoriali e settoriali differenziate edisomogenee possono e devono, pertanto, essere superatiattraverso l’inserimento, nei servizi, di figureprofessionali qualificate e l’instaurazione di prassicorrette e responsabili da parte degli organismi e delpersonale competente (26), nonché attraverso perfezionamentilegislativi in materia, come quello propostoil 6 giugno 2008 dal Consiglio Regionale delPiemonte per la messa in opera su tutto il territorionazionale di interventi di sostegno nei confrontidelle gestanti in ordine al riconoscimento o menodei loro nati e per assicurare alle stesse la continuitàassistenziale e il reinserimento sociale (27).Alla luce di tutte queste considerazioni, sembradunque di poter opinare che non sussistano i presuppostiper considerare lo Stato italiano obbligato adadeguarsi - ai sensi dell’articolo 46 del CEDU - allasentenza della Corte Europea sopra commentata.6. Lo stereotipo delle ConvenzioniinternazionaliA sostegno dell’esistenza di un presunto riconoscimento,da parte del diritto internazionale, del dirittodell’adottato a risalire a colei che l’ha partoritonell’anonimato, sia nella sentenza della Corte Europeadi Strasburgo che nell’ordinanza del Tribunaledei minorenni di Catanzaro è fatto un accenno alleenunciazioni contenute nella Convenzione sui dirittidel fanciullo firmata a New York il 20 novembre1989 (e ratificata dall’<strong>Italia</strong> con legge 27 maggio1991l n. 176), che, nell’affermare che «il bambinodovrà essere registrato immediatamente dopo la nascitae avrà diritto a un nome, ad acquisire una nazionalitàe, nella misura del possibile, a conoscere ead essere accudito dai suoi genitori» (articolo 7) eche «gli Stati Parti alla presente Convenzione si impegnanoa rispettare il diritto del bambino a conservarela propria identità, nazionalità, nome e relazio-Note:(25) Cfr. D. Bianchi, M. Chistolini, R. Pregliasco, Le richieste diaccesso alle informazioni sulle origini in una ricerca dell’Istitutodegli Innocenti, in Alla ricerca delle proprie origini. L’accesso alleinformazioni tra norma e cultura, a cura di Raffaella Pregliasco,Roma, 2013, 210 ss., ove si cita in termini positivi l’orientamentoin tal senso assunto dal Tribunale per i minorenni di Bolzano.(26) Su questo fronte si è mossa da tempo - in applicazione dell’articolo8, comma 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 38 (Leggequadro per la realizzazione del sistema integrato di interventie servizi sociali) - la Regione Piemonte, a mezzo della Legge 2maggio 2006, n. 16 (riguardante le funzioni relative agli interventisocio-assistenziali nei confronti delle gestanti) e della correlatadelibera 18 dicembre 2006 n. 22-4214 della Giunta Regionale,designando gli enti gestori delle prestazioni socio-assistenziali edisponendo che gli interventi di sostegno «devono essere erogatisulla base di un progetto individuale che tenga conto dellevarie tipologie di donne che si trovano a vivere una gravidanzaaccidentale, non desiderata e non desiderabile» e «devono esserefinalizzati ad offrire alle gestanti la possibilità anticipata di riflettere,di verificarsi e di decidere con serenità e autonomia»(www.consiglioregionale.piemonte.it). Anche la Regione Toscana,con delibera del 3 settembre 2012, ha posto mano a un programmadi assistenza e di accompagnamento destinato a permetterealle donne in difficoltà - comprese le extra-comunitariee quelle in condizioni di clandestinità - di affrontare con consapevolezzala propria gravidanza, sia che decidano di prendersi curadel proprio nato e sia che decidano di non riconoscerlo partorendoin anonimato (Progetto “Mamma segreta”, inwww.rete.toscana.it).(27) Questo disegno di legge è stato poi fatto proprio dal d.d.l. C.3303, presentato dall’on. Lucà e altri, il cui esame era iniziato il22 settembre 2010 davanti alla XII Commissione permanente(Affari sociali) della XVI Legislatura. Anche il Gruppo di lavoro perla Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza (gruppoCRC) - composto da oltre settanta organizzazioni operanti nell’areamaterno-infantile e coordinato da Save the children <strong>Italia</strong> -ha raccomandato al Parlamento italiano «l’approvazione di unalegge che preveda la realizzazione, da parte delle Regioni, di almenouno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestoridelle prestazioni socio-assistenziali, in grado di fornire alle gestanti,indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza,le prestazioni e i supporti necessari affinché possanoassumere consapevolmente e libere da condizionamenti socialie/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimentodei loro nati la realizzazione da parte delle regioni di almenouno o più servizi specializzati, realizzati dagli enti gestoridelle prestazioni socio assistenziali, in grado di fornire alle gestanti,indipendentemente dalla loro residenza anagrafica e cittadinanza,le prestazioni e i supporti necessari affinché possanoassumere consapevolmente e libere da condizionamenti socialie/o familiari le decisioni circa il riconoscimento o il non riconoscimentodei loro nati» (Rapporto di aggiornamento sul monitoraggiodella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenzain <strong>Italia</strong>, giugno 2013, 51, in www.gruppocrc.net).Famiglia e diritto 8-9/2013 827

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