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GiurisprudenzaAdozione(eventuali infezioni, decorso della gravidanza, malattieereditarie, se gravidanza a rischio, ecc.) nonchéeffettuare alla partoriente tutti gli esami diagnosticiindispensabili all’accertamento di patologie atrasmissione genetica» e che «qualora la donna nonacconsentisse, le analisi che comunque dovrannoessere effettuate al bambino sono: HIV, HBsAG,HCV, TORCH, VDRL, TPHA (e, ove necessario,ulteriori accertamenti diagnostici), senza ulterioriautorizzazioni o richieste», ed è precisato che nellacartella clinica del neonato «è opportuno che vi sianoquante più informazioni utili all’anamnesi clinicamaterna nell’interesse della salute e cura del neonato,ma non dovranno comparire dati che possanoricondurre all’identità della madre naturale» (19).Tali disposizioni hanno trovato conferma e perfezionamentoin un nuovo protocollo d’intesa stipulato il27 novembre 2012 tra la Provincia di Roma, il Tribunaleper i minorenni, la Procura della Repubblicapresso il Tribunale per i minorenni di Roma e i Distrettisocio-sanitari delle Aziende Sanitarie in cuisono presenti i punti nascita, nell’ambito di un articolatopiano per la tutela della nascita (20).5. La rilevanza dell’articolo 117, 1° comma,della CostituzioneNel porre l’accento sul contrasto dell’articolo 28, 7°comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184 con il dettamedell’articolo 117, 1° comma della Costituzione,l’ordinanza del Tribunale dei minorenni di Catanzarofa riferimento a due sentenze “gemelle”emesse il 22 ottobre 2007 dalla Corte Costituzionale,nelle quali è stata dichiarata l’incostituzionalitàdi una norma sull’indennità di espropriazione deisuoli edificabili per omesso rispetto del criterio retributivodettato dall’articolo 1 del primo protocolloaddizionale del trattato CEDU del 1950 (21). Il rinviooffre l’occasione per un’importante considerazionecontenuta in tali sentenze, là dove la Corte -confermando il suo costante orientamento sul punto- ha chiarito che le norme della Convenzione del1950 (CEDU), rese esecutive nel nostro ordinamentointerno con legge ordinaria, ne acquistano ilmedesimo rango e pertanto non si collocano a livellocostituzionale (22), con la conseguenza che, ogniqual volta venga sollevata questione di legittimità diuna norma nazionale rispetto all’articolo 117, 1°comma, della Costituzione per contrasto con unanorma della CEDU, occorre verificare la compatibilitàdi quest’ultima norma con le pertinenti normedella Costituzione, al fine di realizzare un correttobilanciamento tra l’esigenza di garantire il rispettodegli obblighi internazionali voluto dalla Costituzionee l’esigenza di evitare che ciò possa comportare,per altro verso, un vulnus alla Costituzione stessa,non potendosi addirittura escludere che talvolta lanormativa interna dello Stato assicuri garanzie ancorapiù ampie di quelle previste dalla CEDU.Alla luce di questa importante precisazione, occorrea questo punto focalizzare quale sia il primario perseguitodalla normativa sul parto in anonimato: inproposito riesce difficile non aderire a quanto osservatocon profonda pertinenza dal giudice dissenzientenella sua articolata opinione contraria, allegataalla sentenza della Corte di Strasburgo (ivi, 13-14).Osserva, giustamente, quel giudice che, a dispettodell’idea generalmente acquisita, secondo la qualetutti i diritti individuali sono in astratto uguali, il dirittoalla vita è la diretta emanazione del più alto - inassoluto - fra i valori umani difesi dalla Convenzione,e pertanto il divieto alla conoscenza delle originiprevisto dalla legislazione italiana nel caso in cuila madre abbia deciso di scegliere l’anonimato nonpuò essere considerato arbitrario, essendo prioritariamentefinalizzato a salvaguardare la vita del nascituro.Vi è poi da considerare che è lo stesso articolo8 della Convenzione a prevedere, nel suo 2°comma, che lo Stato nazionale possa limitare i singolidiritti individuali della persona quando è in giocola protezione della salute di un’altra persona (23).Se si passa, poi, a raffrontare la generica formulazionedel 1° comma dell’articolo 8 della suddetta Convenzione(che la stessa sentenza della Corte Europeache qui si critica giudica, a p. 12, difficile a definirsi(24)) con quanto dispone nel dettaglio la nostra cartacostituzionale, va ricordato che quest’ultima assegnaalla Repubblica non soltanto la protezione dellamaternità e dell’infanzia (articolo 31, 2° comma),ma la tutela della salute, in quanto «fondamentalediritto dell’individuo e interesse della collettività»Note:(19) www.figlinegati.forumfree.it.(20) www.tutelanascita.provincia.roma.it(21) Si tratta delle sentenze 348/2007 e 349/2007, emesse in data22 ottobre 2007 (consultabili in www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2007).(22) Si parla, al riguardo, nelle suddette sentenze, di “valenzasub-costituzionale” delle norme CEDU.(23) «Non può aversi interferenza di una autorità pubblica nell’eserciziodi questo diritto, a meno che questa ingerenza sia previstadalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,è necessaria per la sicurezza nazionale, per la sicurezzapubblica, per il benessere economico del paese, per la difesadell’ordine e per la prevenzione dei reati, per la protezionedella salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertàdegli altri».(24) «…ne se prête pas à une définition précise».826Famiglia e diritto 8-9/2013

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