11.07.2015 Views

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GiurisprudenzaAdozionegiudizio di illegittimità della legge così applicata, esotto questo profilo lo Stato ritenuto responsabiledella violazione è tenuto, ai sensi dell’articolo 46 delTrattato (12), a evitare che la violazione si ripeta peril futuro, provvedendo ad apportare alla legge che l’-ha originata le opportune modifiche (13).Al riguardo, però, si impongono alcune considerazionidi non secondaria rilevanza:1) Balza agli occhi, innanzi tutto, il fatto che né laCorte Europea che ha deciso il caso Godelli né i giudiciche hanno sollevato la questione di costituzionalitàdel 7° comma dell’articolo 28 della legge 4maggio 1983, n. 184 si siano posti il problema di denunciareanche l’illegittimità delle altre norme dellalegislazione italiana riguardanti la segretezza assolutadel parto in anonimato, come è il caso del dispostodel citato articolo 93, 2° comma, del d.lgs. 30giugno 2003, n. 196;2) Non ci si può esimere, soprattutto, dal rilevareche la sentenza della Corte Europea, dopo aver datoatto che la richiesta rivolta dalla ricorrente all’autoritàgiudiziaria italiana era volta semplicemente aottenere informazioni non identificative sulla suamadre naturale (14), ha finito per concludere (p.14) che «la ricorrente ha del resto dimostrato un interesseautentico a conoscere l’identità della madre,poiché ha tentato di acquisire una certezza al riguardo»(15), così estendendo la propria censura all’interoimpianto della legge dello Stato italiano, e conciò andando palesemente ultra petitum: un bel pasticcio,insomma. Al riguardo va tenuto anche presenteche l’articolo 93 del citato d.lgs. 30 giugno2003, n. 196 (Codice in materia di protezione deidati personali) - della cui esistenza sembra che laCorte Europea fosse all’oscuro - dispone al suo 3°comma che «durante il periodo di cui al comma 2 [ecioè lungo l’arco dei cento anni durante i quali permaneil segreto] la richiesta di accesso al certificatoo alla cartella può essere accolta relativamente aidati relativi alla madre che abbia dichiarato di nonvoler essere nominata, osservando le opportune cauteleper evitare che quest’ultima sia identificabile»:la norma è d’importanza assolutamente fondamentale,come hanno rimarcato la dottrina (16) e la giurisprudenza(17) più avvertite, osservando che la segretezzadel parto in anonimato prevista dal legislatoreitaliano non impedisce la conoscibilità dellenotizie riguardanti l’origine dell’adottato non riconosciutoalla nascita, purché le stesse non rivelino idati identificativi della madre. Né va dimenticatoche già in data 10 aprile 2000 il Garante italiano perla protezione dei dati personali, interpellato dal ministrodella sanità, aveva espresso il seguente parere:«È in ogni caso opportuno, secondo l’Autorità, chevenga comunque lasciata la successiva possibilità alfiglio della madre che non vuole essere nominata dipoter accedere, anche a distanza di tempo, ad informazioniimportanti per la tutela della propria salute,prevedendo che tra il certificato depurato dei datipersonali e le altre informazioni di carattere sanitariorelative al parto (per esempio, quelle contenutenella cartella clinica) venga mantenuta una formadi collegamento» (18). Sulla falsariga di tale parere,si può citare come esempio di buona prassi il protocollod’intesa stipulato il 29 ottobre 2007 con il Comunedi Roma dal locale Tribunale per i minorenni,in cui è tra l’altro disposto che, nel rispetto dell’anonimato,«a garanzia della salute del bambino è necessarioregistrare tutti i dati anamnestici materniNote:(12) Articolo 46 CEDU: «1. Le Alte Parti contraenti s’impegnanoa conformarsi alle sentenze definitive della Corte nelle controversienelle quali sono parti. 2. La sentenza definitiva della Corteè trasmessa al Comitato dei Ministri che ne sorveglia l’esecuzione».(13) Cfr., in dottrina, tra gli altri, A. Giansanti, Riflessioni in ordineall’efficacia delle sentenze della Corte Europea dei diritti umani eagli obblighi di riparazione a carico dello Stato soccombente conparticolare riguardo al caso Sejdovic c. <strong>Italia</strong>, inhttp://www.sioi.org/Sioi/Giansanti.pdf.; U. Villani, Sull’efficaciadella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo nell’ordinamentoitaliano dopo il trattato di Lisbona, in Diritti comparati, 2012(www.diritticomparati.it).(14) P. 7: «La requérante se plaint de ne pas pouvoir obtenircommunication d’èléments non identifiants sur sa famille naturelle»;pp. 11 e 12: «La requérante reproche à l’Italie de ne pasassurer le respect de sa vie privée par son système juridique qui,de manière absolue, fait obstacle à l’action en recherche de maternitélorsque la mère biologique a demandé le secret et qui,surtout, ne permet pas la communication de données non identifiantessur celle-ci». A scanso di equivoci, vale fin d’ora la penadi ricordare - come meglio sarà specificato più avanti nel testo -che da nessuna norma della legislazione italiana risulta che siainibito trasmettere all’adottato dati non identificativi della donnache l’ha partorito in anonimato, come invece sembra ritenere laCorte Europea nella sentenza Godelli.(15) «La requérante a d’ailleurs démontré un intérêt authentiqueà connaître l’identité de sa mère, puisqu’elle a tenté d’acquérirune certitude à cet égard».(16) L. Balestra, Il diritto alla conoscenza delle proprie origini tratutela dell’identità dell’adottato e protezione del riserbo dei genitoribiologici, in Familia, 2002, 167; L. Lenti, Adozione e segreti,in La nuova giurisprudenza civile commentata, 2004, 2, 144; P.Morozzo della Rocca, in Commentario del codice civile a cura diLuigi Balestra, IV, Torino, 2010, 146; P. Pazé, La conoscenza delleorigini, fino a che punto…, in Minori Giustizia, 1997, 2, 5; M.Petrone, Il diritto dell’adottato alla conoscenza delle proprie origini,Milano, 2004, 44.(17) Tribunale per i minorenni di Firenze 18 dicembre 2007, decr.,in Minori Giustizia, 2008, 360; Consiglio di Stato, sentenza 17settembre 2010, in www.giustizia-amministrativa.it/webcs/frmRicercaSentenza.asp.;TARdel Lazio, sez. III, 9agosto 2006, n. 7133.(18) Cfr. Garante per la protezione dei dati personali, bollettino n.11/2000, 107, in www.garanteprivacy.it.Famiglia e diritto 8-9/2013 825

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!