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GiurisprudenzaAdozionecun modo di introdurre un equilibrio tra diritti e interessiconcorrenti, la donna che nel nostro Statopartorisce in anonimato «gode del diritto puramentediscrezionale di mettere al mondo un figlio in sofferenza,condannandolo per tutta la vita all’ignoranza»:in tal modo «viene data una preferenza cieca all’esclusivointeresse della madre» (7).3. La questione di costituzionalità sollevatadal Tribunale per i minorenni di CatanzaroSu quest’ultima decisione è sostanzialmente imperniatal’ordinanza con la quale, il 13 dicembre 2012,il Tribunale per i minorenni di Catanzaro ha investitonuovamente la Corte Costituzionale della questionedi legittimità del divieto contenuto nell’articolo28, 7° comma della legge 4 maggio 1983, n.184, come modificato dall’articolo 177, II commadel d.lgs. 30 giugno 2004, n. 196 (8). Infatti - dopoaver premesso che «nelle persone adottate insorge ilbisogno di conoscere non solo la storia precedenteall’adozione, ma anche l’identità dei propri genitori,al fine di ricostruire la propria storia personale», cosìreiterando le censure alla segretezza assoluta delparto anonimo già sollevate nel 2004 dal Tribunaleper i minorenni di Firenze sotto il triplice aspettodella violazione dei principi contenuti negli articoli2, 3 e 32 della Costituzione e osservando che spuntia tutela del diritto dell’adottato a ricercare le proprieradici si ricaverebbero sia dagli articoli 7 e 8 dellaConvenzione di New York del 20 novembre 1989sui diritti del fanciullo che dall’articolo 30 dellaConvenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sulla protezionedei minori e sulla cooperazione in materia diadozione internazionale - vi si sottolinea come laCorte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel suo pronunciamentodel 25 settembre 2012, abbia riscontratonella decisione assunta dai giudici italiani cheebbero a negare alla ricorrente l’accesso alle informazioniriguardanti la propria madre biologica unaviolazione del principio sancito dall’articolo 8 dellaCEDU, che «tutela un diritto all’identità e allo sviluppopersonale e quello di allacciare e svilupparerelazioni con i propri simili e il mondo esterno».Poiché tale violazione, scaturita dalla rigorosa applicazionedel disposto di cui all’articolo 28, 7° comma,della legge 4 maggio 1983, n. 184, si pone in contrastocon gli obblighi internazionali assunti dall’<strong>Italia</strong>con la sua adesione alla Convenzione per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali,ne risulterebbe - ai sensi del disposto dell’articolo117, 1° comma, della Costituzione (9) -l’incostituzionalità della norma di cui sopra (10).4. Alcuni equivoci su cui conviene farechiarezzaAlla luce del pronunciamento della Corte Europeadei Diritti dell’Uomo, e secondo il principio racchiusonell’articolo 117, 1° comma, della Costituzione,sembrerebbe dunque, prima facie, che la questionesollevata dai giudici remittenti sia presumibilmentedestinata a essere accolta. Infatti, sebbenele funzioni di controllo e di censura assegnate allaCorte Europea dalla Convenzione del 1950 si esercitinoesclusivamente sugli effetti derivanti da singolemisure concrete poste in essere dalle autorità giudiziarieo amministrative dello Stato chiamato in giudizioper verificarne la conformità ai dettati dellaConvenzione (11), e non sulle leggi dello stesso,non vi è dubbio che, ove la condotta censurata siafrutto dell’applicazione di una norma di legge interna,tale censura, pur se contenuta in una pronunciadi mero accertamento, comporta implicitamente unNote:(7) Cour Européenne des Droits de l’Homme, deuxième section,25 septembre 2012, affaire Godelli c. Italie, n. 33783/09, inhttp://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages//search.aspx?i=001-114323, ove è disponibile anche la traduzione in lingua italiana(in calce alla sentenza figura l’articolato parere dissenziente formulatoda uno dei sette giudici, András Sajó, su cui ci si soffermeràpiù avanti. In dottrina (D. Paris, op. cit., 12) si è osservatoche tale decisione, estromettendo la Corte Costituzionale, «rappresentacertamente un motivo di frizione nei rapporti fra giudicecostituzionale e giudice convenzionale e ripropone la domandasu quale sia il giudice ultimo dei diritti umani».(8) Gazzetta Ufficiale, 1° serie speciale - Corte Costituzionale, n.11 del 13.3.2013.(9) Articolo 117, comma 1, Costituzione (modificato dall’articolo3 della Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, che ha riformatoil titolo V della parte seconda): «La potestà legislativa èesercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione,nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitarioe dagli obblighi internazionali»: infatti la CEDU ricade senz’altronell’ambito dei trattati che il nostro Stato è tenuto a rispettare.(10) Si vedano, a commento della sentenza: A. Margaria, Partoanonimo e accesso alle origini: la Corte europea dei diritti dell’uomocondanna la legge italiana, in Minori Giustizia, 2013, 2, 340 ss;G. Currò, Diritto della madre all’anonimato e diritto del figlio allaconoscenza delle proprie origini. Verso nuove forme di contemperamento,in questa Rivista, 2013, 6, 537 ss; M.P. Bianchetti, LaCorte Europea dei Diritti dell’Uomo richiama l’<strong>Italia</strong> a realizzare ildiritto dell’adottato a conoscere le proprie origini, in Diritti Umaniin <strong>Italia</strong>, 22 aprile 2013 (www.duitbase.it

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