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GiurisprudenzaAdozionecontrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117, comma 1 della Costituzione.Sospende il giudizio in corso.Dispone l’immediata trasmissione degli atti alla CorteCostituzionale.Dispone che l’ordinanza sia comunicata alla ricorrente, alPubblico Ministero e al Presidente del Consiglio dei ministri,oltre che ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.DAVVERO INCOSTITUZIONALI LE NORME CHE TUTELANOIL SEGRETO DEL PARTO IN ANONIMATO ?di Pier Giorgio Gosso (*)È davvero condivisibile l’interpretazione estensiva data dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo al rispettodella vita privata tutelato dall’articolo 8, par.1, della CEDU, che vi ricomprende anche il diritto dell’adottatopartorito nell’anonimato a conoscere le proprie origini, e l’articolo 28, 7° comma, della Legge 4 maggio 1983,n. 184 è davvero da ritenere in contrasto, ai sensi dell’articolo 117, 1° comma, della Costituzione, con i vincoliderivanti dagli obblighi internazionali?1. La segretezza del parto secondo la leggeitalianaCom’è noto, la facoltà attribuita alle gestanti di partorirein anonimato, rinunciando irrevocabilmentealla propria genitorialità, è stata introdotta nel nostroordinamento con il R.D.L. 8 maggio 1927, n.798, convertito nella Legge 6 dicembre 1928, n.2838 (Norme sull’assistenza degli illegittimi, abbandonatio esposti all’abbandono). È quindi intervenutoin materia il D.P.R. 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamentodello stato civile), poi sostituito in granparte dal D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamentoper la revisione e la semplificazione dell’ordinamentodello stato civile), al cui articolo 30 si legge- al 1° comma - che «la dichiarazione di nascita èresa da uno dei genitori, da un procuratore speciale,ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra personache ha assistito al parto, rispettando l’eventualevolontà della madre di non essere nominata», e viha fatto seguito il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codicein materia di protezione dei dati personali), incui si dispone, all’articolo 93, 2° comma, che «il certificatodi assistenza al parto o la cartella clinica, ovecomprensivi dei dati personali che rendono identificabilela madre che abbia dichiarato di non voler esserenominata avvalendosi della facoltà di cui all’articolo30, 1° comma, del decreto del Presidente dellaRepubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essererilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse,in conformità alla legge, decorsi cento annidalla formazione del documento». Entro dieci giornidalla dichiarazione di nascita, il neonato partoritoda donna che si è avvalsa del segreto è segnalato dall’ospedaleall’ufficiale di stato civile, che gli attribuisceun nome e cognome e ne informa il procuratoredella Repubblica presso il Tribunale per i minorenni(1), il quale deve proporre ricorso urgente al tribunale,che, «senza eseguire ulteriori accertamenti,provvede immediatamente a dichiarare lo stato diadottabilità»; il neonato viene quindi inserito nellasua famiglia adottiva, scelta fra quelle individuatedal Tribunale stesso.Non va, inoltre, dimenticato che - a norma dell’articolo11, 2° comma della legge 4 maggio 1983, n.184 - il genitore naturale può chiedere al Tribunaleper i minorenni la concessione di un termine massimodi due mesi, entro il quale decidere se riconoscereo meno il neonato.Nella sua stesura originaria, la legge 4 maggio 1983,n. 184 (che recava il titolo «Disciplina dell’adozionee dell’affidamento dei minori») non regolamentavain alcun modo l’accesso degli adottati alle informazioniriguardanti l’identità dei propri genitori biologici.Ciò è stato fatto soltanto con la legge 28 marzo2001, n. 149 (intitolata «Diritto del minore ad unaNote:(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazionedi un referee.(1) Legge 17 febbraio 1971, n. 89 (Modificazioni all’articolo 75del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sull’ordinamento dellostato civile), articolo unico, comma 3 e 5: tale articolo, che rinviavaall’articolo 314/5 del codice civile (relativo alla dichiarazionedi adottabilità dei minori, in allora disciplinata dalla Legge 5giugno 1967. n. 431, e quindi abrogato), deve, nonostante la distrazionedel legislatore, che si è dimenticato di aggiornarlo, ritenersituttora operativo anche in riferimento alla Legge 4 maggio1983, n. 184 attualmente in vigore.822Famiglia e diritto 8-9/2013

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