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GiurisprudenzaMinoriLa lettura delle relazioni dei servizi sociali, oltre che degliesami del Ctu (dati obiettivamente rilevati che non sonostati posti in discussione) lasciano veramente sbigottitiper la forza, la tenacia dell’aggressività e del rifiuto difronte ad un padre che aveva sempre cercato di svolgereil proprio ruolo.Con il ricorso presentato dal padre in data 6.2.08, volto adottenere la decadenza dalla potestà della madre, questi lamentavadi non vedere il figlio da dieci mesi e che la madre,nonostante fosse stato previsto il pernotto del bambinopresso il padre, consentiva che questi lo vedesse primadell’interruzione definitiva solo nel garage della sua abitazione.Nel corso dell’audizione dei genitori la madre delminore ammetteva di avere rifiutato al padre il pernottopresso di lui e di conseguenza anche il trascorrere della vacanzeperché il bambino non l’aveva mai chiesto.II tribunale dava atto che l’atteggiamento della madrenon aveva in alcun modo favorito il rapporto del figliocon il padre, ma lo aveva ostacolato al punto che, dispostodallo stesso ufficio giudiziario una specifica disciplinadi visite, la madre aveva violato tale programma portandocon sé il bambino per le vacanze estive alla fine dellequali si veniva a verificare una regressione nei rapportipadre-figlio, nonostante vi fosse stato un iniziale miglioramentodovuto alla calendarizzazione degli incontri.OmissisDalla relazione dei Servizi Sociali di omissis del 19 giugno2010 si apprende che il programma di incontri predispostosulle indicazione del tribunale veniva accettato daigenitori, ma che l’atteggiamento del bambino si rivelavaquanto mai preoccupante tanto che questi nel rifiutareogni forma di comunicazione con il padre giungeva alpunto di scagliarli contro un libro che questi gli avevaportato in dono; altra volta mimava una sberla nei confrontidello stesso e gli dava un calcio senza che la madre,presente, desse segni di disapprovazione.Lo psicologo dott. De Rocco sottolineava il fatto che L. sipresentava come un bambino normalissimo nelle relazionicon gli altri, salvo cambiare improvvisamente al soloparlargli del padre che definiva come “persona cattiva,un diavolo, persona sgradevole” e perdere il controllo edil rispetto delle più elementari relazioni con ricorso ad aggressivitàverbale ed agita, senza alcuna provocazione.Dal punto di vista clinico lo psicologo segnalava cherisultava capace di controllare e tenere in scacco gli adultie manifestava una strutturazione in un’area in cui sisentiva onnipotente, con il rischio di estensione di talimodalità disfunzionali ad altre aree di funzionamento.Non migliore è stato il risultato ottenuto dal Servizio Socialedi omissis sostituito a quello di omissis, nonostante ilpercorso di sostegno a cura della dott. Zulian, psicologa,l’avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità a curadel Consultorio Familiare iniziato nel mese di marzo2011, il sostegno dell’educatore De Palo. L’equipe ha riscontratoin L. una sindrome o disturbo emozionale inquadratanei criteri diagnostici dell’ICD 10.II bambino non veniva portato dalla madre agli incontricon il padre nello spazio neutro individuato dai servizi,fissati nel mese di giugno e di luglio, assenze giustificatedalla madre con uno stato di malessere del figlio; per lestesse ragioni non sono state effettuate le sedute fissatedal servizio di Neuropsichiatria infantile mentre sonostati effettuati gli incontri con la psicologa Zulian. Né siè potuta realizzare la frequentazione del minore al centroestivo in quanto la madre non lo ha condotto, portandoin vacanza il figlio senza tenere conto del progetto delServizio Sociale. In sostanza da tutte le relazioni, informazionie non solo dalle due CTU del dott. De Nicolaemerge lo stato di grave disagio del minore ed il suo invischiamentoin un conflitto coniugale in cui la madre haavuto la possibilità di qualificare in modo negativo il marito,tanto da acquisire l’alleanza del figlio. Il rifiuto delpredetto non ha altra origine perché non sono state nemmenoipotizzate attività del padre che possano avere distoltoil figlio da qualsiasi forma di rapporto con lui.La madre in molte circostanze si è manifestata come unsoggetto apparentemente collaborativo con gli espertiche hanno seguito la vicenda, ma nella sostanza non haaccompagnato psicologicamente il figlio alla ripresa deirapporti con il padre, predisponendo il suo comportamentoquanto meno ad una accettazione formale del genitore;lo ha lasciato solo nella sue difficoltà, non ha ripresoil suo eloquio sconveniente, né gli agiti violenti.Inoltre ha sacrificato il programma di sostegno predispostodai servizi sociali alle vacanze.Solo nel corso della prima consulenza tecnica il bambinoha ripreso il contatto con il padre, regalandogli nel verosenso della parola alcune giornate normali in cui si sonoritrovati per proseguire successivamente nel rifiuto.Questo atteggiamento è molto sintomatico e strumentalead ottenere una disamina favorevole da parte dell’espertoincaricato dal giudice tenuto ad esprimere un giudizio importanteal fine di conseguire un provvedimento favorevolee poiché questo atteggiamento non può essere fruttodella determinazione di un bambino di sette-otto anni,non può che essere stato dettato dalla madre. Fortunatamentele cose sono radicalmente cambiate: il provvedimentodella corte territoriale che è stato cassato, comportantel’allontanamento del minore dalla madre e dall’ambientematerno ha consentito al bambino di liberarsi dallasua condizione di avversione nei confronti del padre.Ne ha accettato la compagnia e finanche di trascorrere lanotte con lui attraverso un graduale riavvicinamento.Questo cambiamento di comportamento sta a dimostrareche i soggetti in età evolutiva sono dotati di un alto gradodi resilenzia, vale a dire sanno resistere alle condizionidella vita che li pone in difficoltà ed all’azione degli adultiche attraverso il loro conflitto li possono spingere adallearsi con uno di loro e a rifiutare l’altro.La madre, subito dopo la sentenza della Corte di cassazione,ha prelevato il figlio dalla casa paterna, gli ha impeditodi frequentare la scuola in cui era iscritto, ha tentatodi ottenere l’iscrizione presso la scuola di omissis ha disattesoil programma del servizio sociale affidatario, ha impeditoal figlio di trascorrere parte dei giorni festivi pasqualicon il padre portandolo con sé da alcuni parenti.In questa situazione i comportamenti che emergono dafatti obiettivi ed inconfutabili consentono di corroborare750Famiglia e diritto 8-9/2013

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