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GiurisprudenzaAdozionesizioni in materia di conservazione di cellule staminali dasangue del cordone ombelicale” in cui manca qualsiasiprevisione relativa ai neonati abbandonati).Relativamente alla salute intesa come integrità psico-fisicava ricordato come la giurisprudenza precedente alla riformadella l. n. 149/2001 aveva avuto modo di affermareche “con la prudente mediazione ed il supporto operativopiù discreto ed oculato del servizio sociale può consentirsiall’adottato maggiorenne di riallacciare i rapporticon la propria famiglia di sangue, pur nutrendo il maggioraffetto ed un profondo attaccamento per la famiglia adottiva,qualora il soddisfacimento di un desiderio siffatto,nutrito da assai lungo tempo ed esternato pacatamentema insistentemente ai familiari adottivi, abbia ad eliminareil costante, grave travaglio psicologico ed esistenziale,fonte di inquietudini tormentose e di assai pericoloseansie, che affligge l’adottato, contribuendo così in manieradeterminante al suo benessere psico-fisico, e ciòtanto più quando i congiunti di sangue e di affetto hannomanifestato al giudice un incondizionato consenso a cheun sì rilevante desiderio dell’adottato venga esaudito”(Tribunale per i minorenni di Perugia del 27/02/2001).In particolare, asserito contrasto con l’art. 117,comma 1, Cost.La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, II sezione, consentenza 25/9/2012, nel caso Godelli c. <strong>Italia</strong> ha esaminatoarticolatamente lo stato dell’ordinamento giuridicoitaliano in ordine al diritto di accesso alle informazionisulle proprie origini da parte di persona nata da madreche ha dichiarato di non volere essere nominata.Conclusivamente la CEDU ha affermato:70. La Corte sottolinea che a differenza del sistema franceseesaminato nel caso Odièvre, la legislazione italiananon tenta di gestire un equilibrio tra i diritti e gli interessiconcorrenti. In assenza di ogni meccanismo atto a bilanciareil diritto della richiedente e i diritti e gli interessidella madre, una cieca preferenza è inevitabilmente dataa quest’ultima. Inoltre, nel caso Odièvre, la Corte osservache la nuova legge del 22 gennaio 2002 rafforza lapossibilità di togliere il segreto sulla identità e facilita laricerca delle origini biologiche grazie alla istituzione diun Consiglio nazionale per l’accesso alle origini personali.Con applicabilità immediata, permette agli interessatidi sollecitare la reversibilità del segreto, salvo l’accordo diquest’ultima (§ 49), e di aver anche accesso a informazioninon identificative.In <strong>Italia</strong>, il progetto di legge della riforma della legge n.184/1983 è tuttora in esame al Parlamento dal 2008 (§27).71. Nella fattispecie, la Corte evidenzia che, se la madrebiologica ha optato per l’anonimato, la legislazione italiananon da alcuna possibilità al figlio adottato e non riconosciutoalla nascita, di richiedere né l’accesso ad informazioninon identificative, né la reversibilità del segreto.In queste condizioni, la Corte afferma che l’<strong>Italia</strong>non ha cercato di stabilire un equilibrio e una proporzionalitàtra gli interessi delle parti contrapposte ed ha dunqueecceduto nel margine di valutazione riconosciutole.Dichiarando pertanto che la nostra legislazione viola l’articolo8 della Convenzione e condannando l’<strong>Italia</strong> aduna equa riparazione della ricorrente per danni morali espese processuali.Il giudice ordinario, seguendo gli insegnamenti delle sentenze“gemelle” nn. 348 e 349 del 2007 della Corte Costituzionale,non può non riconoscere che, tra normativainterna di rango primario e la Costituzione si è “interposta”una decisione, attuativa di un trattato internazionale,che, pur non direttamente applicabile, crea obblighidel nostro Paese, quale Stato contraente. Tali obblighiincombono in primo luogo al giudice comune cui spettainterpretare la norma interna in modo conforme alla disposizioneinternazionale, entro i limiti nei quali ciò siapermesso dai testi delle norme.Qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilitàdella norma interna con la disposizione convenzionale‘interposta’, egli deve investire questa Corte dellarelativa questione di legittimità costituzionale rispetto alparametro dell’art. 117, primo comma, ... spetterà poi allaCorte ... accertare il contrasto e, in caso affermativo,verificare se le stesse norme CEDU, nell’interpretazionedata dalla Corte di Strasburgo, garantiscono una tuteladei diritti fondamentalialmeno equivalente al livello garantito dalla Costituzioneitaliana. (Corte Cost. n. 349/2007).Orbene esaminando la possibilità di interpretare la normativainterna in modo conforme alla decisione CEDUdeve osservarsi che quando la Corte di Strasburgo affermache la legislazione italiana ... non da alcuna possibilitàal figlio adottato e non riconosciuto alla nascita, di richiederené l’accesso ad informazioni non identificative,mostra di non avere esaminato la possibilità di una parzialesoddisfazione che la legislazione italiana prevede peri figli nati ed abbandonati da madre che abbia dichiaratodi non voler essere nominata.Invero a mente dell’art. 93, 2° comma del d.lgs.30/6/2003, n. 196 “Il certificato di assistenza al parto o lacartella clinica, ove comprensivi dei dati personali cherendono identificabile la madre che abbia dichiarato dinon voler essere nominata ..., possono essere rilasciati incopia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità allalegge, decorsi cento anni dalla formazione del documento”.Ma quantomeno, secondo il III comma dellanorma citata: “Durante il periodo di cui al comma 2 la richiestadi accesso al certificato o alla cartella può essereaccolta relativamente ai dati relativi alla madre che abbiadichiarato di non voler essere nominata, osservando leopportune cautele per evitare che quest’ultima sia identificabile.”In tal senso si registrano alcune prime applicazionigiurisprudenziali (tra le altre inedite, v. Tribunaleper i Minorenni di Firenze 18/12/2007, decr., in MinoriGiustizia, 2008, 2, con nota di A. Specchio; Tribunale peri Minorenni di Catanzaro 25/7-27/8/2012, n. 116).Peraltro deve osservarsi che il rimprovero che la CEDUmuove alla legislazione italiana riguarda qualcosa di più edi diverso dall’accesso alle informazioni non identificative.Intanto l’accesso non è regolamentato in alcun modo:la norma non chiarisce a chi vada presentata la domanda820Famiglia e diritto 8-9/2013

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