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GiurisprudenzaAdozioneAdozione di minoriTribunale dei minorenni di Catanzaro 13 dicembre 2012, ord. - Pres. ed Est. TrovatoAdozione di minori - Informazioni sulle proprie origini - Donna che ha dichiarato alla nascita di non voler essere nominata- Divieto di autorizzazione - Preventiva verifica della persistenza della volontà di anonimato - Mancata previsione -Questione di legittimità costituzionale non manifestamente infondata(Art. 28, comma 7, L. 4 maggio 1983, n. 184)Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 28 l. n. 184 del 1893, nellaparte in cui esclude la possibilità di accesso alla madre che non ha consentito di essere nominata nell’atto dinascita, da parte dell’adottato, senza prevedere una verifica della permanenza della volontà di anonimato daparte della donna.ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALIConformeTribunale per i minorenni di Firenze 21 luglio 2004, ord.Difforme Corte Costituzionale 25 novembre 2005, n. 425Il TribunaleHa emesso la seguente ordinanza.Premesso che:a) appare opportuno riservare alla eventuale specifica richiestadella Corte destinataria l’indicazione completadei nomi delle persone che saranno indicate con le soleiniziali nel corso del presente provvedimento;b) in data 27/12/2010 M.R. chiedeva di conoscere le generalitàdella madre naturale esponendo di essere stataadottata;c) acquisito l’atto integrale di nascita si accertava che larichiedente era stata partorita presso l’Ospedale Civile diCatanzaro il 23/5/1963 da “donna che non consente diessere nominata” e che le era stato imposto il nome diM.M.;d) dallo stesso atto risultava che con provvedimento del9/11/1966 era stata affiliata e successivamente, in data26/6/1969, adottata;e) la donna esponeva di avere scoperto già adulta di esserestata adottata: la notizia le era stata data, per ferirla,nell’ambito del conflitto insorto con il marito da cui si èseparata e divorziata; ha spiegato come l’ignoranza dellesue origini l’abbia condizionata anche limitando le opportunitàdi diagnosi e cura in occasione di patologie/disturbi(nodulo al seno, disturbi ricollegabili forse aduna menopausa precoce) anche recentemente insorti; larichiedente spiegava di non avere alcuno spirito di rivendicazionenei confronti della madre biologica e aggiungevadi ritenere che per la stessa madre poteva essere unconforto avere la possibilità di conoscerla, così chiudendoun conto con il passato;f) il P.M., in data 29/10/12, concludeva esprimendo parerefavorevole;g) in base all’art. 28, comma 5, della legge 4 maggio 1983,n. 184, è consentito all’adottato che abbia compiuto 25anni (ovvero anche solo la maggiore età se sussistono gravie comprovati motivi di salute) di accedere ad informazioniche riguardano la propria origine e l’identità deipropri genitori biologici, previa autorizzazione del Tribunaleper i minorenni;h) l’art. 28, VII comma, della citata legge n. 184/1983, sostituitodall’art. 177 del d.lgs. n. 196/2003 dispone che“l’accesso alle informazioni non è consentito nei confrontidella madre che abbia dichiarato alla nascita dinon voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1,D.P.R. 3/11/2000, n. 396”.Osserva che emerge la non manifesta infondatezza dellaquestione di legittimità costituzionale dell’art. 28, commaVII, per contrasto con gli artt. 2, 3, 32 e 117, commaI della Costituzione.In particolare, asserito contrasto con l’art. 2 Cost.Studi psicologici e sociologici hanno evidenziato chenelle persone adottate, insorge il bisogno di conoscerenon solo la storia precedente all’adozione, ma anchel’identità dei propri genitori, al fine di ricostruire la propriastoria personale e di giungere ad una più completaconoscenza di sé. La privazione delle radici propria dell’adottatoche, tra l’altro, porta spesso a costruire un’immagineidealizzata dei genitori biologici, appare in talsenso di ostacolo all’esigenza primaria di costruzione dellapropria identità psicologica; in altre parole, la conoscenzadelle proprie origini costituisce presupposto indefettibileper l’identità personale dell’adottato.Secondo un orientamento consolidato in giurisprudenzadeve essere qualificato come POSIZIONE DI DIRITTOSOGGETTIVO l’interesse dell’individuo a preservare lapropria identità personale, nel senso di IMMAGINE SO-CIALE, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici,religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazioneche di essa viene data nella vita di relazione, nonché,correlativamente, ad insorgere contro comportamentialtrui che menomino tale immagine. Qualificatacome diritto, l’identità personale si può pertanto definirecome la rappresentazione che l’individuo ha di se stesso,non solo come singolo, ma anche all’interno della comu-Famiglia e diritto 8-9/2013 817

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