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GiurisprudenzaMinoriferimento abitativo stabile e di un’organizzazionedomestica coerente e adeguata alle sue necessitàscolastiche e sociali -, e dove verrà individuata la suaresidenza anagrafica. È considerata, quindi, necessaria,una regola organizzativa anche sui tempi da trascorrerecon il genitore non domiciliatario, non limitativadi diritti e doveri del genitore, improntatialla parità dei ruoli ed esercitati con frequentazionee con facoltà di interloquire con l’altro genitore sullevicende che riguardano i figli, con l’adozione concordatadelle scelte di maggiore interesse, con l’assunzionedi compiti di cura, educazione ed istruzionedei figli da parte di entrambi, nonché con l’assunzionedi un reciproco dovere di informazione sulle questioniche riguardano la prole, molto più incisivo,per evidenti ragioni connesse alla diversità di dimora,di quello proprio dei genitori conviventi (56).Conseguentemente, il giudice, considerando gli impegnilavorativi dei genitori, la vicinanza o lontananzadelle rispettive abitazioni e la loro disponibilità,potrà esplicitamente fissare, volta per volta, “itempi e le modalità” della presenza dei figli “pressociascun genitore”, ossia stabilire in concreto - anchese attraverso regole elastiche e sempre tenuto contodell’interesse morale e materiale della prole -, giorni,orari e situazioni in cui il minore possa stare conciascun genitore (57).Nella decisione del Tribunale di Milano del 23 marzo2013, in epigrafe, il giudice ha finito con lo stabilireche la presenza di un nuovo partner - con il quale siastata intrapresa una stabile e regolare convivenza -nella vita del genitore non affidatario, non può costituireun ostacolo al diritto di frequentazione dellostesso con il proprio figlio, in assenza di pregiudizioper il minore e adottando tutte le dovute cautele.Il giudice ribadisce il principio, ormai assodato ingiurisprudenza, secondo il quale il convivente delgenitore, che abiti con questi in modo permanente,non è qualificabile come mero ospite: dal momentoche la famiglia di fatto è compresa tra le formazionisociali (58) che l’art. 2 della Carta costituzionaleconsidera la sede di svolgimento della personalitàindividuale, il convivente gode della casa familiare,di proprietà del partner, per soddisfare un interesseproprio, oltre che della coppia, sulla base di un titoloa contenuto e matrice personale la cui rilevanzasul piano della giuridicità è custodita dalla Costituzione,tanto da assumere i connotati tipici della detenzionequalificata (59).Pertanto, ad avviso del giudice, in mancanza di unpregiudizio per il minore e adottando le opportunecautele, il genitore ha diritto a coinvolgere il propriofiglio nella sua nuova relazione sentimentale,trattandosi, appunto, di una formazione sociale a rilevanzacostituzionale. Nella motivazione dell’ordinanzail giudicante tiene conto del fatto che è intercorsomolto tempo dalla rottura della convivenzamatrimoniale, che il minore è ormai tredicenne eche il divieto di frequentare il nuovo convivente delgenitore non collocatario di fatto potrebbe tradursiin una lesione del diritto di visita inclusivo del pernottamentoproprio perché, come si è detto poc’anzi,il nuovo partner non è un mero ospite.Ciò comporterebbe per il genitore la necessità di fareuna drastica scelta tra il figlio e la nuova partner,cosa che potrebbe essere giustificata soltanto nell’ipotesiin cui si potesse configurare un pregiudizioper il minore derivante dall’esistenza di questa nuovarelazione. Ma tale cosa, ad avviso del giudice milanese,non trova riscontro nei fatti. Non si ravvisano, infatti,deduzioni idonee a far ritenere che la presenzadella nuova compagna potrebbe rivelarsi di pregiudizioo anche meramente rischiosa per il minore. Il giudicemilanese si richiama, infine, alla migliore letteraturapsicologica sul punto e ritiene che il gradualeinserimento dei nuovi compagni, nella vita dei figlidi genitori separati, corrisponde al loro benesseresempre che i legittimi genitori abbiano cura e premuradi far comprendere alla prole che le nuove figurenon si sostituiscono a quelle genitoriali.Note:(56) In tal senso Trib. Messina 18 luglio 2006, in Juris data, Milano,2006.(57) Il Trib. Nicosia 22 aprile 2008, in questa Rivista, 2008, 8-9,803, con nota di Mascia, ha accolto la richiesta del genitore nonaffidatario disponendo, in maniera innovativa per l’ordinamentoitaliano, la possibilità di ricorrere ai mezzi messi a disposizionedalla tecnologia per rendere più assidui e regolari i contatti con isuoi due figli. All’uomo è stato riconosciuto il diritto di visitare isuoi figli mediante collegamento in video-ripresa su internet, perdue volte alla settimana, e per non oltre venti minuti, mettendoa disposizione dei minori, a sue spese, idonea apparecchiatura,e sopportando i costi di gestione del collegamento.(58) La qualità di formazione sociale della convivenza more uxorioha consentito alla Suprema Corte di guardare alla stessa comefonte di doveri morali e sociali di ciascun convivente nei confrontidell’altro. Ciò ha comportato, tra l’altro, di escludere il dirittodel convivente more uxorio di ripetere le eventuali attribuzionipatrimoniali effettuate durante il corso della convivenza (Cass.20 gennaio 1989, n. 285; Cass. 13 marzo 2003, n. 3713; Cass.15 maggio 2009, n. 11330); di riconoscere il diritto del conviventeal risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale perla morte del/la compagno/a causata da un terzo (Cass. 28 marzo1994, n. 2988; Cass. 16 settembre 2008, n. 23725); di dare rilievoalla convivenza intrapresa dal coniuge separato o divorziato aifini dell’assegno di mantenimento o divorzile (Cass. 10 novembre2006, n. 24056; Cass. 10 agosto 2007, n. 17643; Cass. 11agosto 2011, n. 17195; Cass. 12 marzo 2012, n. 2923).(59) Cass. 21 marzo 2013, n. 7214.Famiglia e diritto 8-9/2013 815

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