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GiurisprudenzaMinorigli stessi rimessi alla sua valutazione discrezionale epotendo variare a seconda delle particolarità propriedi ciascuna fattispecie concreta. Il comma 2 dell’art.709 ter c.p.c. prevede espressamente che, nell’ipotesidi gravi inadempienze o di atti che comunque arrechinopregiudizio al minore o ostacolino il corretto svolgimentodelle modalità dell’affidamento, il giudice possa, oltreche modificare i provvedimenti in vigore, anche affiancareuna vera e propria misura coercitiva, ossiapossa, anche congiuntamente: 1) ammonire il genitoreinadempiente (47); 2) disporre il risarcimentodei danni (48), a carico di uno dei genitori, nei confrontidel minore; 3) disporre il risarcimento dei danni,a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro;4) condannare il genitore inadempiente al pagamentodi una sanzione amministrativa pecuniaria, daun minimo di 75 euro a un massimo di 5.000 euro afavore della Cassa delle ammende (49).Il legislatore, con il regime delle sanzioni introdotte,ha inteso apprestare uno strumento di coazione e diforte efficacia dissuasiva al procrastinarsi dell’inadempimento,sia pure graduato in relazione alla gravitàdel comportamento del genitore inadempiente.Infine, il comma 3 dell’art. 709 ter c.p.c. si limita adaffermare che “I provvedimenti assunti dal giudice delprocedimento sono impugnabili nei modi ordinari”. Taleespressione potrebbe però ingenerare dubbi interpretativi,tenuto conto del fatto che, tradizionalmente,con la locuzione “modi ordinari” il legislatoreè solito indicare i mezzi di impugnazione ordinariamenteprevisti avverso le sentenze (50).Note:(continua nota 46)che disciplina le modalità di affidamento del figlio minore. All’esitodi tale procedimento incidentale, qualora venga accertatala grave inadempienza o violazione, il giudice potrà adottare, sedel caso previo espletamento di un’attività istruttoria assolutamentesemplificata e deformalizzata, i provvedimenti ritenuti opportuninell’interesse della prole e irrogare una sanzione alla parteritenuta responsabile. Ne discende che le eventuali domandedi modifica della forma di affidamento disposta nella sentenza diseparazione (nella specie, richiesta di affido esclusivo e, in subordine,condiviso alla madre piuttosto che al padre), costituendooggetto del giudizio di appello, devono considerarsi estraneealla fase incidentale introdotta ai sensi dell’articolo 709 ter delc.p.c., avente a oggetto esclusivamente l’accertamento dellegravi inadempienze rispetto agli obblighi correlati all’affidamento,ovvero degli atti compiuti dal genitore che, comunque, arrechinopregiudizio al minore, ovvero ostacolino il corretto svolgimentodelle modalità dell’affidamento” (App. Catania 8 febbraio2007, in Famiglia e minori, 2007, 5, 71).(47) L’ammonimento si sostanzia in una sorta di richiamo formaleche il giudice, anche d’ufficio, rivolge al genitore che non ha rispettatogli obblighi derivanti dalle prescrizioni contenute nelprovvedimento giudiziale e riguardanti i rapporti con i figli. In definitiva,il giudice “invita” la parte ad astenersi, per il futuro, dalcontinuare a serbare condotte vietate, dietro la minaccia - in casodi comportamenti recidivanti - di incorrere in sanzioni più gravi.(48) Controversa è la questione se il risarcimento debba ricondursial paradigma degli artt. 2043 e 2059 c.c. oppure se costituiscauna forma di punitive damages (danni punitivi, categoriatipica del diritto anglosassone e nordamericano). In parte la giurisprudenzaopta per questa seconda soluzione ritenendo che ilrisarcimento del danno previsto dai nn. 2 e 3 dell’art. 709 terc.p.c. costituisca una forma di punitive damages (c.d. danni punitivi,i quali svolgono la chiara funzione pubblicistica della deterrenzae della punizione) ovvero di sanzione privata, non riconducibileal paradigma degli artt. 2043 e 2059 c.c. In tal senso: Trib.Messina 8 ottobre 2012, in Danno e resp., 2013, 4, 409, con notadi Pardolesi: “In tema di separazione dei coniugi, il risarcimentodei danni in favore del minore o di un genitore, previstodall’art. 709 ter c.p.c. in caso di gravi inadempienze e di violazionidei provvedimenti sull’affidamento dei figli minori da partedell’altro genitore, ovvero di condotte pregiudizievoli per i minoristessi, non ha natura compensativa, ma assolve ad una funzionesanzionatoria deterrente della condotta del genitore perevitare che nel futuro lo stesso continui a rendersi inadempienterispetto ai propri obblighi nei confronti della prole e al contenutodei provvedimenti”; Trib. Novara, 21 luglio 2011: “Perquanto riguarda la natura del provvedimento di condanna (ex art.709-ter, co. 2, c.p.c.) al risarcimento del danno nei confronti delminore del genitore inadempiente agli obblighi inerenti il dirittodi visita, il collegio ritiene condivisibile l’indirizzo interpretativoche ricostruisce tale istituto in termini di danno punitivo, riconducibilealla categoria delle cd. astreintes, con la conseguenzache la valutazione del giudice prescinde dall’accertamento dell’effettivasussistenza degli elementi richiesti dall’articolo 2043del codice civile e deve essere improntata qui a criteri equitativi,come del resto sostenuto dalla giurisprudenza di merito maggioritaria”;Trib. Verona 11 febbraio 2009: “Il totale disinteressemanifestato dal padre nei confronti della figlia è presupposto perl’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 709-ter, 2° comma,c.p.c., ed in particolare di quelle di cui ai numeri 2 e 3 (che introducononel nostro ordinamento la categoria dei c.d. “danni punitivi”,con finalità, cioè, non compensative, ma deterrenti e sanzionatorie):tale condotta, infatti, non solo arreca un pregiudizioalla minore, ma costringe la madre a sostenere tutto il peso dellaresponsabilità nella gestione della figlia (…)”; Trib. Napoli 30aprile 2008; Trib. Palermo 2 novembre 2007; Trib. Messina 5aprile 2007; Trib. Vallo della Lucania 7 marzo 2007. L’impostazionetradizionale, tuttavia, propende per l’inquadramento della fattispeciein esame nell’ambito del sistema della responsabilitàaquiliana e attribuisce al risarcimento de quo una funzione riparatoria.Pertanto, potrà aversi la condanna al risarcimento deldanno se sussistano tutti gli elementi soggettivi ed oggettivi dicui all’art. 2043 c.c. e vi sia un’espressa domanda di parte e se ildanno subito sia stato allegato e provato (nell’an e nel quantum).In tal senso, A. Arceri, op. cit., 297; P. La Vecchia, Inadempienzee violazioni nell’affidamento condiviso, Rimini, 2007, 62 ss.(49) Secondo una parte della giurisprudenza, le sanzioni previstedall’art. 709-ter c.p.c. sono applicabili non soltanto nei casi riguardantil’affidamento dei figli, ma altresì nelle ipotesi di inadempimenticoncernenti le statuizioni d’ordine patrimoniale. Ciò in quanto la disposizionenormativa de qua sanziona le “gravi inadempienze”, potendosisicuramente considerare tali gli inadempimenti d’ordineeconomico, trattandosi di crediti alimentari sanzionati anche penalmente,e, quindi, già sottoposti a valutazione di gravità da parte dellegislatore penale (non potendo, quindi, essere considerati menogravi dal giudice civile). D’altra parte, la norma sanziona anche gli“atti che comunque arrechino pregiudizio al minore” o che “ostacolinoil corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento”: in taleottica vanno comprese anche le violazioni d’ordine economico,atteso che la sufficienza di risorse economiche è condizione indispensabiledi esplicazione e sviluppo della personalità del minore(Trib. Modena 29 gennaio 2007, in www.affidamentocondiviso.it);cfr. Trib. Modena 7 aprile 2006; Trib. Bologna 19 giugno 2007; Trib.Reggio Emilia 30 aprile 2007. In senso contrario, Trib. Termini Imerese12 luglio 2006, in Foro it., 2006, I, 3243.(50) F. Danovi, Le misure sanzionatorie a tutela dell’affidamento(Art. 709 ter c.p.c.), in Riv. dir. proc., 2008, 11, 620.Famiglia e diritto 8-9/2013 813

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