11.07.2015 Views

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

Sommario - Shop WKI - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

GiurisprudenzaMinorila corretta attuazione o esecuzione dei preesistentiprovvedimenti emessi in materia di esercizio dellapotestà dei genitori (41). Il comma 1 prevede espressamenteche per la soluzione delle controversie ècompetente il “giudice del procedimento in corso” (42).Per i procedimenti di cui all’art. 710 c.p.c. (43) (ecioè se la controversia sorge dopo il formarsi del giudicato)competente è, invece, il Tribunale del luogodi residenza (abituale) del minore (44).Dalla lettura della norma emerge che sono soltanto“i genitori” i legittimati ad instaurare il procedimentoex art. 709 ter c.p.c. Si esclude, pertanto, che ilprocedimento possa essere incardinato ad iniziativadel minore, anche se rappresentato da un curatore oassistito da un legale (45).La disposizione de qua non contiene norme analitichesulla disciplina del procedimento da seguirsi:con espresso riguardo alla domanda è stabilito soltantoche essa deve rivestire la forma del ricorso.In assenza di una specifica previsione di segno contrario,ai sensi del principio generale di cui all’art. 82c.p.c., si può sostenere che, ai fini della proposizionedi tale ricorso, la parte debba avvalersi necessariamentedell’assistenza di un difensore.È considerato necessario l’intervento del Pubblicoministero il quale, peraltro, è già parte del procedimentodi separazione in corso.L’art. 709 ter c.p.c., pur essendo inserito formalmentetra le norme che disciplinano il giudizio di separazionepersonale dei coniugi, si riferisce, tuttavia, allecontroversie insorte tra i “genitori”. Ne consegue,dunque, che la disposizione in esame è destinata atrovare applicazione non soltanto nell’ambito deigiudizi di separazione, ma altresì in quelli di scioglimentoe cessazione degli effetti civili del matrimonio,di nullità matrimoniale, nonché nei procedimentirelativi ai figli di genitori non coniugati (allaluce dell’art. 4, comma 2, l. n. 54/2006).Ricevuto il ricorso, il giudice competente, ai sensidel comma 2 dell’art. 709 ter c.p.c., convoca i genitorie fissa, con decreto, un’udienza di comparizionedinanzi a sé. Anche se la norma in esame nulla dicesi ritiene che, in ossequio al principio del giusto processo,il giudice, nel fissare il giorno dell’udienza dinanzia sé, debba concedere al genitore convenutoun termine adeguato per consentirgli di predisporrele opportune difese e che il ricorso e il decreto debbanoessere notificati personalmente al genitore convenuto.Nonostante il silenzio della norma in materiadi istruzione probatoria, è ammessa ugualmente lapossibilità per il giudice di svolgere, anche se in formasemplificata, gli atti istruttori considerati indispensabiliai fini della soluzione delle controversie eper l’adozione dei “provvedimenti opportuni” (46), ilcui contenuto non è determinabile a priori, essendoNote:(continua nota 40)dico dell’affidamento. Tuttavia, l’art. 709 ter c.p.c. sembra destinatoa trovare applicazione nell’ipotesi di figli, seppur maggiorenni,“portatori di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3,della legge 5 febbraio 1992, n. 104”, i quali - ai sensi dell’art. 155quinquies c.c. - sono integralmente equiparati ai figli minori.(41) In passato era consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondoil quale i provvedimenti relativi all’affidamento della prole eranosuscettibili di esecuzione forzata nella forma degli artt. 612 ss.c.p.c.: “L’attuazione coattiva di un provvedimento relativo all’affidamentodi minori, contenuto in una sentenza munita di efficaciaesecutiva (nella specie, ordine di restituzione del minore ai genitori,a seguito di revoca della dichiarazione di adottabilità in esitoa giudizio di opposizione) è disciplinata dalle norme sull’esecuzioneforzata di un obbligo di fare, a norma dell’art 612 c.p.c., e, pertanto,dopo la notificazione del precetto, deve essere proposto ricorsoal pretore, il quale, sentita la parte obbligata, determina itempi e le modalità dell’esecuzione” (Cass. 15 gennaio 1979, n.292, in Mass. Giust. civ., 1979, 136; in Dir. Fam., 1979, 699);“L’attuazione coattiva del diritto, attribuito con la sentenza di divorzioo di separazione al coniuge non affidatario della prole minorenne,di visitare periodicamente i figli e di intrattenersi con loroper un certo tempo (cosiddetto diritto di visita), deve avvenirenelle forme dell’esecuzione forzata degli obblighi di fare o di nonfare, sicché la competenza spetta, quale giudice dell’esecuzione,al pretore del luogo in cui l’obbligo deve essere adempiuto, e cioènel cui mandamento si trova il comune di residenza del minore”(Cass. 15 dicembre 1982, n. 6912, in Mass. Giust. civ., 1982, 12).In dottrina questa tesi è sostenuta, tra gli altri, da A. Finocchiaro,in A. Finocchiaro - M. Finocchiaro, Diritto di famiglia, III, Milano,1988, 518. Alcune riserve sono invece sollevate da C. Mandrioli,Esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, in Digestociv., VII, Torino, 1991, 555.(42) La norma non chiarisce, tuttavia, se in corso di causa la competenzaappartenga al giudice che istruisce il processo (che decideràcon ordinanza) oppure debba essere presentato ricorso alTribunale in composizione collegiale (che deciderà con sentenza).Sembra da preferire la prima ipotesi e, dunque, la tesi secondola quale il ricorso debba essere presentato allo stesso giudiceche istruisce il processo (Trib. Catania 15-22 dicembre2006; Trib. Modena 29 gennaio 2007). In pendenza del giudiziodi appello, la richiesta di composizione del contrasto insorto tra igenitori può essere avanzata alla Corte territoriale investita delgravame della sentenza di separazione (o di divorzio); ciò alla lucedel dato testuale della disposizione normativa in esame, che,attribuendo la competenza di che trattasi al «giudice del procedimentoin corso», non pone alcuna distinzione tra quello di primoe quello di secondo grado. In tal senso, App. Caltanissetta 8febbraio 2007, in Famiglia e minori, 2007, 5, 71).(43) Art. 710 c.p.c. rubricato “Modificabilità dei provvedimentirelativi alla separazione dei coniugi”.(44) La nozione di residenza abituale del minore corrisponde aduna situazione di fatto, dovendo per essa intendersi il luogo incui il minore, in virtù di una durevole e stabile permanenza, anchedi fatto, ha il centro dei propri legami affettivi, non solo parentali,derivanti dallo svolgersi in detta località della sua quotidianavita di relazione, così Cass. 16 giugno 2009, n. 13936, inRiv. dir. int. priv. e proc., 2011, 1, 200.(45) A. Arceri, op. cit., 289.(46) “L’art. 709 ter del cpc consente di ricorrere al giudice davantial quale pende il procedimento (nella specie, la Corte d’Appello),tra l’altro, per gravi inadempienze, o violazioni, commesseda uno dei genitori in ordine all’esecuzione di un provvedimento(segue)812Famiglia e diritto 8-9/2013

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!