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GiurisprudenzaMinoririmento ai procedimenti relativi a figli di genitorinon coniugati (art. 4, comma 2, L. n. 54/2006) (35).Infine, il legislatore con la legge 10 dicembre 2012,n. 219 - rubricata “Disposizioni in materia di riconoscimentodei figli naturali ” - che si compone di sei articoli- prevede l’equiparazione dei figli e, dunque,l’eliminazione di qualsiasi distinzione di status tra figlilegittimi e figli naturali (36). Pertanto, la leggemodifica l’assetto giuridico della filiazione e disponela sostituzione, nel codice civile e negli altri testi legislativi,delle parole «figli legittimi» e «figli naturali»con la parola «figli». (37) La disposizione attornoalla quale ruota l’intera normativa è di certo quellacontenuta nel novellato art. 315 c.c., rubricato “Statogiuridico della filiazione”, secondo il quale “tutti i figlihanno lo stesso stato giuridico” (38).Risulta, quindi, radicalmente modificata la nozionedi famiglia legale, la quale non appare più necessariamentefondata sul matrimonio, considerato che ivincoli giuridici tra i suoi membri dichiaratamenteprescindono da esso (39).5. Brevi cenni sull’art. 709 ter c.p.c.Ambito di applicazioneL’art. 709 ter c.p.c. - rubricato “Soluzione delle controversiee provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni”e inserito nel codice di rito dall’art. 2, della legge8 febbraio 2006, n. 54 - è intervenuto in una materiain precedenza priva di qualsiasi disciplina. Essa detta,infatti, delle regole per la soluzione delle controversieinsorte tra i genitori in ordine all’esercizio dellapotestà genitoriale o delle modalità di affidamentodei figli minori (40) ed è, altresì, volta ad assicurareNote:(35) M. Sesta, L’unicità dello stato di filiazione e i nuovi assettidelle relazioni familiari, in questa Rivista, 2013, 3, 232.(36) Come afferma V. Carbone, Riforma della filiazione: considerazioniintroduttive, in questa Rivista, 2013, 3, 226, “Il nucleo essenzialedell’innovazione normativa è la «filiazione senza aggettivi»,il che significa che tutti i figli hanno lo stesso stato giuridicoed hanno diritto ad un’unica identità familiare, con uguali rapportidi parentela e con gli stessi diritti patrimoniali e successori.L’innovazione attesa è significativa perché eleva a principio generalel’eliminazione di ogni discriminazione tra i figli: tutti i figlisono uguali ed hanno gli stessi diritti”. Osserva l’Autore (op. cit.,229) che l’introduzione della parità tra i figli deve far riflettere sull’attuale“famiglia” non solo italiana, ma internazionale, dovutaalle profonde modificazioni della vita sociale, dei costumi e dellasempre più estesa globalizzazione dei rapporti. In altre parole,deve riconoscersi che la famiglia attuale è in crisi ed occorre unnuovo diritto di famiglia, di livello europeo e non singoli interventiprivi della sistematicità necessaria, che deve prendere atto dellafine della famiglia patriarcale e dello sviluppo di quella “nucleare”che ruota più intorno ai singoli che alla coppia.(37) La l. n. 219/2012, all’art. 1, comma 10, abroga l’istituto dellalegittimazione dei figli naturali, contemplato originariamente allasezione II, Capo II, Titolo VII, Libro I, c.c.. Al successivo comma11 stabilisce testualmente che: “Nel codice civile, le parole: «figlilegittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituitedalla seguente: «figli»”. Afferma A. Graziosi, Una buona novelladi fine legislatura: tutti i “figli” hanno eguali diritti, dinanzial tribunale ordinario, in questa Rivista, 2013, 3, 263, che la presenzadel vincolo matrimoniale tra i genitori non può condizionareil tipo e la qualità dei diritti che scaturiscono dallo status difiglio, per l’evidente ragione che il matrimonio, civile o religioso,è una libera scelta dei genitori a cui i figli sono del tutto estranei,e perciò non può comportare conseguenze per loro pregiudizievolio comunque discriminatorie.(38) La legge n. 219/2012 ha inteso realizzare l’unicità dello statogiuridico di filiazione, che assorbe e supera il principio di parità attuatodalla riforma del 1975. Osserva M. Sesta, op. ult. cit., 233,che la legge mantiene nell’intestazione l’espressione “figli naturali”che, contestualmente, viene eliminata dall’ordinamento: pertanto“sarebbe stato assai più appropriato riferirsi a “disposizioniin materia di filiazione”, secondo la rubrica dell’art. 1”. La riformaoperata nel 2012 con la legge n. 219 non ha soltanto sancito inmaniera definitiva la parificazione tra figli nati in costanza di matrimonioe quelli nati al di fuori dello stesso, ma si è spinta fino ad introdurre,per la prima volta nel nostro ordinamento, con il nuovoart. 315 bis c.c. (rubricato “ Diritti e doveri del figlio”), un vero eproprio statuto dei diritti del figlio in quanto tale. La disposizione sicompone di tre commi: i primi tre contengono l’enunciazione deidiritti del figlio, mentre il quarto (identico nel testo al previdenteart. 315 c.c.) fissa i suoi doveri nei confronti dei genitori. L’aspettoche più di tutti merita di essere evidenziato è la centralità chela figura del figlio e dei suoi diritti assume rispetto al ruolo assegnatoal genitore. In tal senso A. Graziosi, op. cit., 264.(39) In tal senso M. Sesta, op. ult. cit., 233, il quale prosegue chiedendosise tale nuovo assetto sia coerente rispetto a quantoenunciato dal primo comma dell’art. 29 Cost., che pone il matrimonioquale elemento costitutivo della famiglia, e dall’art. 30, ultimocomma, Cost. La stessa dottrina afferma che anche se l’entratain vigore di tale legge è stata auspicata da autorevoli autori,proprio al fine di attuare principi costituzionali, ed è stata approvatacon larghissime maggioranze, tuttavia non appare così agevoleconciliarne gli effetti con il modello costituzionale di famiglia. Sicuramenteil matrimonio non si configura più quale necessariopresupposto per dar vita a relazioni legalmente familiari, che sorgonooramai indipendentemente dalla sussistenza del vincolo, cosicchépuò affermarsi che esso dispieghi ora effetti esclusivamentecon riguardo al rapporto tra coniugi e non impinga sui rapportigiuridici della loro discendenza. “Né, al fine della valutazionedi compatibilità di cui trattasi, soccorre l’art. 2 Cost., consideratoche la famiglia di cui si discorre è di “diritto” e non di “fatto”, eche quindi essa non pare potersi assimilare ad una generica “formazionesociale”, configurando a tutti gli effetti quella famiglia ricompresanecessariamente nell’orbita dell’art. 29 Cost. Ed anchea voler interpretare l’art. 29 Cost. come fattispecie aperta, volta aricomprendere in essa i modelli familiari concretamente esistentinella realtà sociale, resta pur sempre il fatto che la disposizionenon sembra affatto consentire di includervi relazioni senza matrimonio”.Osserva A. Graziosi, op. cit., 278, che, il fatto di aver riconosciutoche nell’ambito delle relazioni familiari i diritti del figlio,in quanto diritti della persona, non risentono della preesistenzadel vincolo matrimoniale tra i genitori, comporta un notevole mutamentodel sistema di valori su cui poggia il diritto di famiglia nelnostro ordinamento giuridico. Infatti, se, per tradizione secolare,la preminenza è stata attribuita alla famiglia, come entità giuridicastabile fondata sul matrimonio, ora sono i diritti dei suoi componentiad avere la prevalenza, trovando piena ed incondizionata tutelaanche in assenza del matrimonio.(40) Si esclude tendenzialmente l’applicazione della disposizionein esame in assenza di prole o in presenza di prole maggiorenne,alla luce del fatto che l’art. 316, comma 1, c.c. stabilisceche “il figlio è soggetto alla potestà dei genitori sino all’età maggioreo alla emancipazione”. Ne consegue che, cessata la potestàgenitoriale, viene meno anche il presupposto logico e giuri-(segue)Famiglia e diritto 8-9/2013 811

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